DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 1999, n. 284
Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59.
note:
Entrata in vigore del decreto: 1-9-1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 11, comma 1, lettera
a), e 12, comma 1, lettera g);
Ravvisata l'esigenza di riordinare l'attuale assetto organizzativo e funzionale della
Cassa depositi e prestiti;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
16 giugno 1999;
Acquisto il prescritto parere della commissione parlamentare bicamerale istituita ai sensi
dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio
1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri per la funzione
pubblica e per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto
legislativo:
Art. 1.
Natura giuridica e compiti
1. La Cassa depositi e prestiti,
amministrazione dello Stato dotata, ai sensi della legge 13 maggio 1983, n. 197, e
successive modifiche e integrazioni, di propria personalita' giuridica e di autonomia
ordinamentale, organizzativa, patrimoniale e di bilancio, svolge, nel rispetto
dell'equilibrio gestionale e garantendo la propria solidita' patrimoniale, le seguenti
attivita' e servizi di interesse economico generale:
a) ricevere direttamente depositi, con la garanzia dello Stato, da parte di
amministrazioni statali, regioni, enti locali e di altri enti pubblici, nonche' di privati
nei casi prescritti da leggi o da regolamenti ovvero su disposizione dell'autorita'
amministrativa o giudiziaria;
b) concedere finanziamenti, sotto qualsiasi forma, allo Stato, alle regioni, agli enti
locali, agli altri enti pubblici, ai gestori di pubblici servizi, alle societa' a cui la
Cassa partecipa e agli altri soggetti indicati dalla legge;
c) gestire fondi e svolgere attivita' per conto delle amministrazioni pubbliche e, nei
casi e per le finalita' previsti dalla legge, di altri soggetti;
d) svolgere altre attivita' e altri servizi ad essa assegnati.
2. La Cassa depositi e prestiti puo' esercitare attraverso la costituzione o
partecipazione, anche di controllo, in societa' di capitali, attivita' strumentali,
connesse o accessorie ai suoi compiti istituzionali.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per
materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione prevede che l'esercizio della funzione legislativa puo'
essere delegato al Governo con determinazione di principi e criteri direttivi solo per un
tempo limitato ed in relazione ad oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il
potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il titolo della legge 23 agosto 1986, n. 400 e' il seguente: "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri".
- Si riporta il testo degli articoli 11, comma 1, lettera a) e 12, comma 1, lettera g),
della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
la
semplificazione amministrativa): "Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare,
entro il 31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti a:
a) razionalizzare: l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei
Ministeri anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonche'
di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;". "Art. 12.
- 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 11 il
Governo si atterra' oltreche' ai principi generali desumibili dalla legge 23 agosto 1988,
n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e
successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti principi e criteri direttivi:
a)-f) (omissis); g) eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali, sia all'interno
di ciascuna amministrazione, sia fra di esse, sia tra organi amministrativi e organi
tecnici, con eventuale trasferimento, riallocazione a unificazione delle funzioni e degli
uffici esistenti, e ridisegnare le strutture di primo livello, anche mediante istituzione
di dipartimento o di amministrazioni ad ordinamento autonomo o di agenzie e aziende, anche
risultanti dalla aggregazione di uffici di diverse amministrazioni, sulla base di criteri
di omogeneita', di complementarieta' e di organicita';".
- Il testo dell'art. 5 della citata legge n. 59/1997, e' il seguente: "Art. 5. - 1.
E' istituita una commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati,
nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati, su designazione dei gruppi parlamentari.
2. La commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due
segretari che insieme
con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La commissione si riunisce per la sua
prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione
dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della commissione, il parere, ove
occorra, viene espresso dalle competenti commissioni parlamentari.
3. Alle spese necessarie per il funzionamento della commissione si provvede, in parti
uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
4. La commissione:
a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente
legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere".
Nota all'art. 1:
- Il titolo della legge 13 maggio 1983, n. 197, e' il seguente: "Ristrutturazione
della Cassa depositi e prestiti".
Art. 2.
R i s o r s e
1. Per l'esercizio delle proprie
funzioni la Cassa depositi e prestiti utilizza, oltre al proprio patrimonio:
a) i fondi provenienti dai depositi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);
b) i fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale, buoni fruttiferi
postali e di altri prodotti finanziari, assistiti dalla garanzia dello Stato;
c) i fondi provenienti dalla assunzione di prestiti.
2. Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
adottati su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, sono
stabilite le caratteristiche e le altre condizioni dei depositi di cui allarticolo 1,
comma 1, lettera a), dei libretti di risparmio postale, dei buoni fruttiferi postali e
degli altri prodotti finanziari di cui al comma 1, lettera b), nonche' emanate le norme in
materia di pubblicita', trasparenza e comunicazioni periodiche ai risparmiatori.
3. La Cassa depositi e prestiti si avvale di Poste italiane S.p.A. per la raccolta di
risparmio attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi; puo'
inoltre avvalersi di banche, di intermediari finanziari vigilati e di imprese di
investimento per il
collocamento degli altri prodotti finanziari, emessi dalla Cassa stessa, di cui al comma
1, lettera b).
Art. 3.
I m p i e g h i
1. Con decreti del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottati su proposta del direttore
generale della Cassa depositi e prestiti, sono fissati i tassi di interesse, le forme, le
condizioni economiche e generali dei finanziamenti.
2. La Cassa depositi e prestiti puo' acquistare titoli, obbligazioni o altri strumenti
finanziari emessi o garantiti dai soggetti da essa finanziabili, da istituzioni
finanziarie e creditizie, da enti e organismi pubblici comunitari o internazionali e dagli
Stati membri dell'Unione europea.
Art. 4.
Risultato d'esercizio
1. Gli utili annuali, al netto di
eventuali accantonamenti per la costituzione o l'incremento di fondi per rischi ed oneri,
sono attribuiti per tre decimi al fondo di riserva, per tre decimi al fondo di dotazione e
per quattro decimi al tesoro dello Stato. Le eventuali perdite di esercizio che non si
siano potute ripianare con gli utili conseguiti nel triennio successivo o con l'impiego
del fondo di riserva, vanno a riduzione del fondo di dotazione.
Art. 5.
P e r s o n a l e
1. I dipendenti della Cassa
depositi e prestiti sono disciplinati dall'autonomo ordinamento approvato con i decreti
del Presidente della Repubblica in data 4 agosto 1984, 4 agosto 1986, 23 ottobre 1987, 5
dicembre 1988 e con i decreti del Ministro del tesoro in data 10 luglio 1992, 20 aprile
1993, 7 aprile 1997, 24 settembre 1997, 20 novembre 1997 e 23 luglio 1998, nonche' dalle
modifiche che a tale ordinamento potranno essere apportate ai sensi dell'articolo 11 delle
legge 13 maggio 1983, n. 197. Il rapporto di lavoro del personale dipendente e'
disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano il rapporto di
lavoro privato, in conformita' alle norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modifiche e integrazioni. La Cassa depositi e prestiti definisce la
contrattazione integrativa aziendale di secondo livello. Tutte le spese del personale
gravano esclusivamente sul bilancio della Cassa depositi e prestiti.
2. In aggiunta al personale di ruolo l'amministrazione puo' assumere direttamente fino a
dieci esperti di alta qualificazione in discipline connesse all'attivita' della Cassa
depositi e prestiti, con contratto a tempo determinato, di durata non superiore a cinque
anni, rinnovabile. I compensi sono fissati dal consiglio di amministrazione, su proposta
del direttore generale.
Note all'art. 5:
- I decreti del Presidente della Repubblica in data 4 agosto 1984, 4 agosto 1986, 23
ottobre 1987 e 5 dicembre 1988, recano, rispettivamente: "Dotazione numerica e
livelli funzionali del personale del ruolo della Cassa depositi a prestiti",
"Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1984 concernente
la dotazione numerica ed i livelli funzionali del personale della Cassa depositi e
prestiti", "Integrazione al decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto
1986, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1984
relativo
all'ordinamento dei livelli dei dirigenti, funzionari ed impiegati della Cassa depositi e
prestiti" e "Modificazioni al D.P.R. 23 ottobre 1987 concernente integrazioni al
D.P.R 4 agosto 1986 recante modificalioni al D.P.R. 4 agosto 1984 relativo all'ordinamento
dei livelli dei dirigenti, funzionari e impiegati della Cassa depositi e prestiti".
- I decreti del Ministro del tesoro in data 10 luglio 1992, 20 aprile 1993, 7 aprile 1997,
24 settembre 1997, 20 novembre 1997 e 23 luglio 1998 recano, rispettivamente:
"Modificazioni all'ordinamento del personale della Cassa depositi e prestiti",
"Integrazione al decreto ministeriale 10 luglio 1992 concernente modificazioni
all'ordinamento della Cassa depositi e prestiti", "Modificazioni all'ordinamento
della Cassa depositi e prestiti", "Ridefinizione della dotazione numerica e
delle qualifiche dei dirigenti della Cassa depositi e prestiti",
"Rideterminazione dell'organico e ulteriori modifiche all'ordinamento del personale
della Cassa depositi e prestiti" e "Nuove norme relative alla nomina di capo
dipartimento a persone esterne alla Cassa depositi e prestiti".
- Si riporta il testo dell'art. 11 della citata legge n. 197 del 1983:
"Art. 11. - Al fine degli accordi previsti dalla legge 29 marzo 1983 n. 93, per la
Cassa depositi e prestiti si fara' riferimento alle aziende autonome dello Stato. In
attesa dell'attuazione della nuova disciplina di cui al comma precedente, per il
trattamento economico del personale si applicano le norme di cui al quarto comma dell'art.
9 della legge 22 luglio 1975, n. 382. Con l'osservanza delle condizioni previste dall'art.
11 della citata legge 29 marzo 1983, n. 93, dalla Cassa depositi e prestiti puo' essere
corrisposto al proprio personale, ivi compreso quello rivestito di qualifica dirigenziale,
un premio di produzione al fine di accrescerne la produttivita'. Il premio e' attribuito a
ciascun dipendente in relazione al grado di operosita' e rendimento e dell'apporto dato
alla produzione. La Cassa depositi e prestiti ha un proprio organico di personale
amministrativo, tecnico e di ragioneria, organizzato, secondo le funzioni e le attivita',
in
propri livelli funzionali. La dotazione organica dei singoli livelli, la loro equipollenza
con le qualifiche funzionali di cui all'art. 17 della legge 29 marzo 1983, n. 93, le
declaratorie nonche' le modalita' di accesso, sono determinate con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, previa deliberazione del consiglio
di amministrazione, sentita la commissione di vigilanza. Le successive variazioni sono
adottate con la medesima procedura. In sede di prima applicazione, l'organico della Cassa
depositi e prestiti non potra' essere superiore a 750 unita', ed a 28 dirigenti. Tutte le
spese per il personale fanno direttamente carico al bilancio della Cassa depositi e
prestiti". - Il titolo del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' il
seguente: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e
revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge
23 ottobre 1992, n. 421".
Art. 6.
C o n t r o l l i
1. La Corte dei conti delibera
sul rendiconto della Cassa depositi e prestiti e riferisce al Parlamento, entro il 31
luglio di cascun anno, sulla gestione e sul buon andamento della gestione amministrativa.
Ai decreti ministeriali emanati in base alle norme contenute nel presente decreto
legislativo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 14
gennaio 1994, n. 20. I medesimi decreti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entrano in vigore a decorrere dalla data ivi indicata.
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 13, della legge 14 gennaio 1994, n. 20
(Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti): "13. Le
disposizioni del comma 1 non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle
materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria".
- Si ritiene opportuno trascrivere
anche il testo del comma 1 del medesimo art 3:
"1. Il controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti si esercita
esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la
definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali
e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti
generali attuativi di norme comunitarie;
d) provvedimenti dei comitati
interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle
materie di cui alle lettere b) e c);
e) abrogata;
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;
g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende
autonome: attivi, di qualunque importo; di appalto d'opera, se di importo superiore al
valore in ecu stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di
aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad
un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di
assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di
esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre
temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di assoggettare,
per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e
ripetuta irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo".
Art. 7.
Disposizioni finali e abrogazioni di norme
1. Sono abrogate le norme del
titolo secondo della legge 5 agosto 1978, n. 457, fermo restando quanto stabilito
dall'articolo 18, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136. Le disponibilita'
finanziarie della sezione autonoma per l'edilizia residenziale, di cui all'articolo 12,
comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 457, accertate al 31 dicembre 1999, sono devolute
al fondo di dotazione della Cassa depositi e prestiti. Il fondo di riserva della sezione
autonoma per l'edilizia residenziale, accertato al 31 dicembre 1999, confluisce nel fondo
di riserva della Cassa depositi e prestiti. Tutte le attivita' e le passivita' della
sezione autonoma per l'edilizia residenziale, accertate al 31 dicembre 1999, al netto dei
fondi trasferiti alle regioni dall'articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, di quelli da destinare ai programmi finanziati direttamente dal CER anteriormente e
posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 5 agosto 1978, n. 457, le cui
leggi di stanziamento sono individuate nell'intesa da raggiungere in seno alla conferenza
Statoregioni di cui all'articolo 63 dello stesso decreto legislativo e di quelli di cui
all'articolo 11, comma 9, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono trasferite alla Cassa
depositi e prestiti. Le eventuali risorse disponibili sono impiegate nelle forme ed ai
tassi da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio a della
programmazione economica, su proposta del direttore generale, sentito il consiglio di
amministrazione.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente decreto legislativo e
in particolare sono o rimangono abrogate le seguenti disposizioni:
a) libro I, tranne gli articoli 3, 4 e 5; libro II, parte I, titolo
I, titolo V, parte II, parte III; libro III, del regio decreto 2 gennaio 1913, n 453;
b) regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1467, convertito dalla legge 3 aprile 1933, n.
442;
c) articolo 13, comma 3.1, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131;
d) articoli 4 e 12 della legge 13 maggio 1983, n. 197; e) all'articolo 19, comma 8, del
decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono soppresse le parole: "e rendiconto
separato".
3. Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono
nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le
disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti gia' in essere
alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle
norme anteriori. Detti decreti possono disciplinare le modalita' diapplicazione delle
nuove norme ai rapporti gia' in essere, al fine di consentire una disciplina dei rapporti
piu' favorevole ai risparmiatori.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 18, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136 (Norme per
il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per gli interventi in
materia di opere a carattere ambientale): "Art. 18. - 2. Per i programmi di edilizia
residenziale pubblica attivati dall'Amministrazione centrale continuano ad adottarsi,
anche dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 63, comma 2, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, le stesse procedure tecnicofinanziarie attuate in applicazione
della legge 5 agosto 1978, n. 457, con sostituzione dell'Amministrazione centrale agli
organi soppressi".
- Il testo dell'art. 12, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia
residenziale), e' il seguente: "Art. 12. - 1. L'utile netto derivante dalla gestione
della sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti e' devoluto per otto decimi ad
incremento della disponibilita' della sezione stessa e per due decimi alla formazione del
fondo di riserva".
- Il testo dell'art. 61 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti ammministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59), e' il seguente: "Art. 61 (Disposizioni finanziarie).
- 1. Dal 1 gennaio 1999 sono accreditate alle singole regioni le disponibilita' esistenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sulle annualita'
corrisposte dallo Stato alla sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa
depositi e prestiti, relativamente ai limiti di impegno autorizzati:
a) dagli articoli 36, 37 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
b) dall'art. 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convenito, con modificazioni,
dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25;
c) dai commi quarto ed undicesimo
dell'art. 1, dai commi undicesimo e dodicesimo dell'art. 2 e dall'art. 21-quinquies del
decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo
1982, n. 94;
d) dal comma settimo dell'art. 3 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con
modificazioni dalla legge 5 aprile 1985, n. 118;
e) dal comma 3 dell'art. 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67;
f) dal comma 1 dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.
2. A decorrere dal 1 gennaio 1998, sono versate alle regioni secondo la ripartizione
effettuata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), le
annualita' relative ai limiti di impegno autorizzati:
a) dagli articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
b) dall'art. 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25;
c) dai commi quarto e undicesimo dell'art. 1 e dal comma 12 dell'art. 2 del decreto-legge
23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;
d) dall'art. 3, comma settimo, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con
modificazioni dalla legge 5 aprile 1985, n. 118;
e) dal comma 3 dell'art. 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
3. L'erogazione dei fondi di cui all'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60,
attribuiti a ciascuna regione, il cui versamento e' stato prorogato dall'art. 22 della
legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall'art. 3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e'
effettuato dalla Cassa depositi e prestiti su richiesta delle regioni, nei limiti delle
disponibilita' a ciascuna regione attribuite.
4. Le regioni possono utilizzare le eventuali economie sulle annualita' di cui al comma 2
e, per esigenze di cassa, effettuare anticipazioni sul fondo di cui al comma 3, per far
fronte agli oneri derivanti da quanto previsto dalle seguenti disposizioni:
a) art. 1, comma 9, della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
b) art. 13, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
c) art. 38 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
d) art. 1, comma 60, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, e 3 del presente articolo si applicano ai rientri
di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonche' a
quelli dell'art. 18 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.
6. Le risorse finanziarie relative alle funzioni conferite con il presente decreto
legislativo sono devolute alle regioni contestualmente alla data del trasferimento, con
corrispondente soppressione a riduzione dei capitoli di bilancio dello Stato interessati.
7. Le risorse statali destinate alle finalita' di cui all'art. 59 vengono determinate
annualmente nella legge finanziaria, sentita la Conferenza unificata".
- Si riporta il testo dell'art. 63 del citato decreto legislativo n. 112/1998:
"Art. 63 (Criteri e modalita' per il trasferimento alle regioni). 1. La competente
amministrazione dello Stato propone alla Conferenza Statoregioni, di cui all'art. 9 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, i criteri, le modalita' ed i tempi per il trasferimento delle
competenze alle regioni. Raggiunta l'intesa, sono attivati accordi di programma tra la
competente amministrazione dello Stato e ciascuna regione per rendere operativo il
trasferimento stesso, tenendo conto della necessita' di garantire l'efficacia delle
procedure in essere.
2. In ogni caso l'intero processo di trasferimento deve completarsi entro diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo".
- Il testo dell'art. 11, comma 9, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle
locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), e' il seguente:
"9. Per gli anni 1999, 2000 e 2001, ai fini della concessione dei contributi
integrativi di cui al comma 3, e' assegnata al Fondo una quota, pari a lire 600 miliardi
per ciascuno degli anni 1999, 2000, 2001, delle risorse di cui alla legge 14 febbraio
1963, n. 60, relative alle annualita' 1996, 1997 e 1998. Tali disponibilita' sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unita' previsionale di
base dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Le predette risorse,
accantonate dalla deliberazione del CIPE 6 maggio 1998, non sono trasferite ai sensi
dell'art. 61 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e restano nella disponibilita'
della sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti per il predetto versamento".
Dato a Roma, addi' 30 luglio 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Amato, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Piazza, Ministro per la funzione
pubblica
Bellillo, Ministro per gli affari
regionali
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
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