D.M.
2 gennaio 1998, n. 28
Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e
modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 febbraio 1998, n. 45.
IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'articolo 9, commi 1 e 2,
del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1994, n. 133, che disciplinano, rispettivamente, la costituzione del catasto dei
fabbricati e le modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia a grande
scala; Visto il regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, che disciplina l'accertamento generale dei fabbricati
urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano;
Visto il regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142; Visto l'articolo 3,
comma 154, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il quale è stata disposta la
revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo, della qualificazione,
classificazione e classamento delle unità immobiliari e dei relativi criteri, nonché
delle commissioni censuarie; Visto l'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, con il quale è stata disposta la revisione dei criteri di accatastamento dei
fabbricati rurali; Visto l'articolo 2, comma 1-sexies, del decreto-legge 23 gennaio 1993,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che prevede nuovi
criteri di classificazione e di determinazione delle rendite del catasto dei terreni che
tengano conto della potenzialità produttiva dei suoli; Visto l'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, che reca norme per il perfezionamento
e revisione del sistema catastale; Vista la legge 2 febbraio 1960, n. 68, che reca norme
sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina delle produzioni e dei
rilevamenti terrestri e idrografici; Visto il decreto 19 aprile 1994, n. 701 del Ministro
delle finanze, che disciplina l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi
catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari; Visto il regolamento per la
conservazione del nuovo catasto terreni approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n.
2153; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto
23 dicembre 1992 del Ministro delle finanze, concernente l'organizzazione interna del
Dipartimento del territorio; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 20 ottobre 1997; Vista la
comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della citata legge n. 400 del 1988 effettuata con nota n. 3-8560/UCL del 10 dicembre 1997;
Adotta il seguente regolamento:
TITOLO I Catasto dei fabbricati
Capo I - Contenuti dell'inventario 1. Catasto dei
fabbricati. - 1. Il catasto dei fabbricati rappresenta l'inventario del patrimonio
edilizio nazionale. 2. Il minimo modulo inventariale è l'unità immobiliare. 3. L'insieme
delle unità immobiliari e degli altri beni immobili oggetto di censimento siti nello
stesso comune, sui quali insistono diritti reali o oneri reali omogenei, costituiscono
un'unica partita nel catasto dei fabbricati. Le partite sono numerate progressivamente
nell'ambito del comune, e contengono, oltre agli elementi identificativi degli immobili,
dei soggetti, e dei relativi diritti reali, anche gli estremi dei documenti che ne
giustificano l'iscrizione e le eventuali successive mutazioni, nonché ogni altra
indicazione prevista dalle norme e dalle istruzioni emanate dal dipartimento del
territorio.
2. Unità immobiliare. - 1. L'unità immobiliare è
costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di
fabbricati ovvero da un'area, che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale,
presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale. 2. L'abitazione e gli altri
immobili strumentali all'esercizio dell'attività agricola costituiscono unità
immobiliari da denunciare in catasto autonomamente. 3. Sono considerate unità immobiliari
anche le costruzioni ovvero porzioni di esse, ancorate o fisse al suolo, di qualunque
materiale costituite, nonché gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati
al suolo, purché risultino verificate le condizioni funzionali e reddituali di cui al
comma 1. Del pari sono considerate unità immobiliari i manufatti prefabbricati ancorché
semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia
funzionale e reddituale.
3. Immobili oggetto di censimento. - 1. Costituiscono
oggetto dell'inventario tutte le unità immobiliari, come definite all'articolo 2. 2. Ai
soli fini della identificazione, ai sensi dell'articolo 4, possono formare oggetto di
iscrizione in catasto, senza attribuzione di rendita catastale, ma con descrizione dei
caratteri specifici e della destinazione d'uso, i seguenti immobili: a) fabbricati o loro
porzioni in corso di costruzione o di definizione; b) costruzioni inidonee ad
utilizzazioni produttive di reddito, a causa dell'accentuato livello di degrado; c)
lastrici solari; d) aree urbane. 3. A meno di una ordinaria autonoma suscettibilità
reddituale, non costituiscono oggetto di inventariazione i seguenti immobili: a) manufatti
con superficie coperta inferiore a 8 mý; b) serre adibite alla coltivazione e protezione
delle piante sul suolo naturale; c) vasche per l'acquacoltura o di accumulo per
l'irrigazione dei terreni; d) manufatti isolati privi di copertura; e) tettoie, porcili,
pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 m, purché
di volumetria inferiore a 150 ma3; f) manufatti precari, privi di fondazione, non
stabilmente infissi al suolo. 4. Le opere di cui al comma 3, lettere a) ed e), nonché
quelle di cui alla lettera c) rivestite con paramento murario, qualora accessori a
servizio di una o più unità immobiliari ordinarie, sono oggetto di iscrizione in catasto
contestualmente alle predette unità.
4. Identificazione catastale. - 1. A ciascuna unità
immobiliare e comunque ad ogni bene immobile, quando ne occorra l'univoca individuazione,
è attribuito un identificativo catastale. 2. Con provvedimento del direttore del
dipartimento del territorio, sono disciplinati i criteri tecnici per la standardizzazione
dell'identificativo catastale dei beni immobili.
Capo II - Conservazione del catasto dei fabbricati 5.
Norme generali di conservazione. - 1. Per quanto non diversamente previsto dal presente
regolamento, ai fini della conservazione del catasto dei fabbricati si applica la
normativa vigente per il nuovo catasto edilizio urbano istituito con regio decreto-legge
13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n.
1249.
6. Costruzioni di scarsa rilevanza cartografica o
censuaria. - 1. Ai fini della applicazione delle modalità semplificate di denuncia, di
cui all'articolo 7, vengono definite di scarsa rilevanza cartografica o censuaria: a) le
costruzioni realizzate in aderenza a fabbricati già inseriti in mappa e comportanti un
incremento di superficie coperta minore o uguale al cinquanta per cento della superficie
occupata dal corpo di fabbrica preesistente; b) le unità afferenti fabbricati già
censiti o nuove costruzioni aventi superficie minore o uguale a 20 mý; i manufatti
precari in lamiera o legname, le costruzioni in muratura di pietrame a secco, le tettoie,
le vasche e simili, purché abbiano modesta consistenza plano-volumetrica; c) le
costruzioni non abitabili o agibili e comunque di fatto non utilizzabili, a causa di
dissesti statici, di fatiscenza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici,
ovvero delle principali finiture ordinariamente presenti nella categoria catastale, cui
l'immobile è censito o censibile, ed in tutti i casi nei quali la concreta
utilizzabilità non è conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria
o straordinaria. In tali casi alla denuncia deve essere allegata una apposita
autocertificazione, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici
dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas.
7. Modalità semplificate per la denuncia delle
costruzioni di scarsa rilevanza cartografica o censuria. - 1. La denuncia delle
costruzioni, che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 6, si effettua mediante la
presentazione della documentazione prevista dalla normativa citata all'articolo 5, per
l'accatastamento delle unità immobiliari urbane. E' facoltà del tecnico di parte
allegare, in luogo del tipo mappale, inquadrato sui punti fiduciali, un documento per
l'aggiornamento cartografico redatto dal tecnico medesimo con la compilazione di un
libretto delle misure, sulla base di elementi desunti da fonti cartografiche, ivi comprese
le foto aeree, ovvero con misure atte a posizionare il fabbricato rispetto ai confini di
particella o capisaldi della mappa. Al libretto di misure è allegato un estratto di mappa
con l'indicazione della costruzione. Nel caso di atto di aggiornamento già prodotto, ma
non inserito in atti, in luogo della presentazione dell'estratto di mappa, è sufficiente
la citazione degli estremi di presentazione in catasto del suddetto atto. 2. Per le
finalità di cui al comma 1, secondo periodo, il dipartimento del territorio provvede alla
predisposizione di una apposita procedura informatica, che sarà fornita gratuitamente ai
consigli nazionali delle categorie professionali abilitate alla presentazione degli atti
di aggiornamento catastale, affinché provvedano ad una loro diffusione fra gli iscritti.
8. Qualificazione, classificazione e tariffe d'estimo -
Accertamento e classamento delle unità immobiliari. - 1. Fino all'entrata in vigore delle
nuove discipline di cui all'articolo 3, commi 154 e 156, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, per le operazioni di accertamento e di classamento delle unità immobiliari da
iscrivere al catasto dei fabbricati si applica, per quanto non in contrasto con le
disposizioni del presente regolamento, la normativa vigente per il nuovo catasto edilizio
urbano.
9. Mutazioni soggettive ed oggettive delle unità
immobiliari iscritte d'ufficio. - 1. In caso di variazione nello stato o nella
destinazione d'uso, anche solo parziale, di una unità immobiliare iscritta d'ufficio al
catasto dei fabbricati ai sensi dell'articolo 26, comma 2, secondo periodo, ovvero quando
è necessario conoscerne la rendita catastale ai fini fiscali, la parte provvede al
completamento dell'accatastamento con le modalità previste dal presente capo, per tutte
le unità derivate. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per la
volturazione di unità immobiliari, conseguente ad atti traslativi o costitutivi di
diritti reali.
10. Accesso alla proprietà privata. - 1. Per le
operazioni di formazione e di conservazione del catasto dei fabbricati, i funzionari degli
uffici del territorio, espressamente delegati e muniti di speciale tessera di
riconoscimento, hanno diritto di accedere alle proprietà private dietro preavviso di
almeno sette giorni. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai tecnici
professionisti abilitati alla redazione di atti di aggiornamento cartografico,
limitatamente all'accesso, ove necessario, a punti fiduciali. Gli ordini professionali
rilasciano, a tal fine, speciali tessere di riconoscimento.
TITOLO II Cartografia catastale
Capo I - Requisiti di base, contenuti informativi e
valenza della cartografia catastale 11. Requisiti di base della cartografia. - 1. La
cartografia è costituita da un archivio informatizzato e presenta i requisiti di essere:
a) definita ed appoggiata ad una maglia di riferimento di punti fiduciali, individuati
planoaltimetricamente nel sistema di riferimento nazionale; b) costituita da una
rappresentazione planoaltimetrica basata sul tematismo fondamentale dei possessi o delle
proprietà e quello della potenzialità produttiva agricola; c) aggiornata con precisioni
topometriche differenziate, in funzione della conformazione orografica del territorio e
della diversa rilevanza urbanistica ed economica dei terreni; d) costituita da una
rappresentazione di tipo numerico a carattere vettoriale o digitale.
12. Contenuti tematici della cartografia. - 1. Nella
cartografia sono rappresentati i seguenti tematismi informativi: a) vertici di riferimento
rappresentati dalla maglia dei punti fiduciali; b) particelle rappresentative dei possessi
o proprietà dei terreni, nonché della potenzialità produttiva del suolo; c) particelle
rappresentative dei fabbricati e delle eventuali loro aree pertinenziali; d) tessuto
connettivo pubblico o di uso pubblico costituito dalla rete e dalle infrastrutture viarie
e fluviali, con relativa toponomastica; e) particolari topografici anche di non specifico
interesse catastale e altre informazioni, che permettono una migliore lettura della
cartografia.
13. Tematismo del possesso o della proprietà. - 1. La
cartografia ha come tematismo fondamentale di riferimento quello della geometria dei
possessi o delle proprietà. 2. L'elemento inventariale minimo della cartografia è la
particella di possesso costituita da una porzione di terreno, sito nello stesso comune e
foglio di mappa, caratterizzata da continuità fisica ed isopotenzialità produttiva,
nonché da omogeneità dei diritti reali sullo stesso insistenti. 3. I fabbricati con le
relative aree pertinenziali costituiscono distinte particelle. Non sono oggetto di
rappresentazione le aree pertinenziali non delimitate sul terreno, ovvero eccedenti il
doppio dell'area coperta in pianta dalle costruzioni, qualora le stesse aree siano
destinate all'ordinaria coltura.
14. Tematismo della potenzialità produttiva del suolo. -
1. Nella cartografia sono rappresentate le informazioni relative al tematismo della
potenzialità produttiva dei suoli, previsto dall'articolo 2, comma 1-sexies, del
decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
1993, n. 75.
15. Struttura logica dell'archivio informatizzato di
cartografia. - 1. La struttura logica degli archivi informatizzati della cartografia è
costituita da diversi livelli logici, ovvero da categorie omogenee di elementi
informativi. Detti livelli concernono: a) la maglia dei punti fiduciali; b) il tematismo
del possesso o delle proprietà e dell'isopotenzialità produttiva del suolo; c) le linee
perimetrali dei fabbricati e delle relative aree di pertinenza; d) gli elementi
individuativi del collegamento con gli archivi informatizzati dei dati amministrativo-
censuari; e) altri elementi informativi geometrici di interesse catastale, quali l'uso
pubblico del suolo e la simbologia catastale; f) ulteriori elementi informativi geometrici
anche di non specifico interesse catastale, atti ad una migliore lettura della
cartografia. 2. Il dipartimento del territorio, con decreto del direttore generale, ha
facoltà di prevedere ulteriori livelli logici, qualora le esigenze di gestione della
cartografia informatizzata lo richiedano.
16. Contenuti informativi della cartografia. - 1. I
contenuti informativi della cartografia sono di natura metrica, cronologica, qualitativa e
amministrativa. 2. Le informazioni di natura metrica riguardano le coordinate piane nella
rappresentazione di Gauss- Boaga e le informazioni altimetriche costituite dalle curve di
livello e da punti quotati, tra cui i punti fiduciali e i vertici delle particelle; le
informazioni altimetriche possono essere acquisite da cartografie tecniche di altre
istituzioni, previa verifica di conformità alle disposizioni del presente regolamento da
parte del dipartimento del territorio; le informazioni di natura cronologica riguardano la
storicizzazione degli elementi acquisiti ed aggiuntivi; le informazioni di natura
qualitativa distinguono l'attendibilità dell'informazione in funzione delle metodologie
di acquisizione del dato e dello scopo dell'aggiornamento; le informazioni di natura
amministrativa consentono il collegamento con gli archivi informatizzati dei dati
amministrativo-censuari dei terreni e dei fabbricati.
17. Elaborazione e rappresentazione della cartografia
informatizzata. - 1. La rappresentazione cartografica, ottenuta dalla elaborazione dei
dati presenti nel relativo archivio informatizzato, conserva i contenuti informativi ed i
simboli della mappa vigente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, con
la sola eccezione dei perimetri dei fabbricati, che vengono evidenziati con una linea di
spessore maggiore rispetto a quello delle rimanenti linee.
18. Valenza documentale della cartografia. - 1. Ai sensi
dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, la
raccolta dei fogli di mappa ottenuti con le modalità di cui all'articolo 17, unitamente a
quelli su supporto cartaceo preesistenti conservati dalle sezioni del catasto terreni,
costituisce la cartografia ufficiale del dipartimento del territorio.
Capo II - Rete di inquadramento del rilievo 19. Punti
fiduciali. - 1. Il punto fiduciale è un particolare topografico, univocamente individuato
e geometricamente definito, idoneo ad essere utilizzato come riferimento per tutte le
misure inerenti le operazioni di formazione e adeguamento della cartografia e di redazione
degli atti geometrici di aggiornamento. 2. L'insieme dei punti fiduciali identifica nel
territorio due distinte maglie che vengono definite primaria e secondaria, in relazione ai
requisiti indicati negli articoli 20 e 21. 3. L'insieme dei punti fiduciali, unitamente ai
vertici di riferimento degli altri organi cartografici dello Stato, costituisce un
archivio unitario, creato d'intesa con gli organi medesimi presso il dipartimento del
territorio. 4. Il dipartimento del territorio, in qualità di organo cartografico dello
Stato, può certificare la qualità dei vertici di riferimento istituiti da enti pubblici
o privati nello svolgimento dei rilevamenti di competenza. La certificazione è resa
previa verifica dei requisiti previsti dal presente regolamento, nonché da eventuali
capitolati tecnici definiti d'intesa con gli altri organi cartografici produttori di
vertici. Tali vertici, ottenuta la certificazione, possono essere inseriti nell'archivio
di cui al comma 3. 5. Nuove modalità operative nella determinazione della maglia primaria
e secondaria dei punti fiduciali, conseguenti agli sviluppi tecnologici, sono disciplinati
con provvedimento del direttore del dipartimento del territorio.
20. Maglia primaria dei punti fiduciali. - 1. La maglia
primaria dei punti fiduciali è costituita da vertici aventi densità territoriale di un
punto ogni mille ettari, determinati con riferimento alla rete dell'istituto geografico
militare. 2. I vertici della maglia sono conservati dal dipartimento del territorio. Per
la loro individuazione sul territorio e la loro conservazione, si applicano le
disposizioni previste dalla legge 2 febbraio 1960, n. 68, concernente «norme sulla
cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti
terrestri e idrografici». 3. La maglia primaria può essere composta anche di vertici di
riferimento realizzati da altre istituzioni pubbliche o private, purché rispondenti ai
requisiti di precisione stabiliti nel presente regolamento e verificati dal dipartimento
del territorio. 4. La maglia primaria presenta le seguenti precisioni intrinseche: a) nel
posizionamento planimetrico:
b) nel posizionamento altimetrico:
dove: N, E sono le differenze fra le coordinate di un
punto fiduciale riportate sulla monografia e quelle dello stesso punto ricavate con
operazioni di collegamento al vertice IGM95 più vicino; H è la differenza tra la quota
geoidica di un punto fiduciale riportata sulla monografia e quella dello stesso punto,
ricavata con operazioni di livellazioni di precisione appoggiate alla rete sopra
menzionata.
21. Maglia secondaria dei punti fiduciali. - 1. La maglia
secondaria viene definita con una densità di un vertice ogni venticinque ettari. I
vertici della maglia sono individuati con metodologie di rilievo e con le precisioni
intrinseche di cui al comma 3, differenziate in funzione dell'urbanizzazione e della
morfologia del territorio. 2. I vertici della maglia secondaria possono essere integrati o
aggiornati nelle coordinate, qualora siano soggetti a nuove rilevazioni da parte di altre
istituzioni pubbliche o private, purché le nuove informazioni di aggiornamento rispondano
a requisiti di maggiore precisione rispetto a quelle precedenti. 3. Per la maglia
secondaria dei vertici di riferimento vengono stabilite le seguenti precisioni
intrinseche: a) nel posizionamento planimetrico:
b) nel posizionamento altimetrico:
dove: 1) Tbp=0.20 m, TbH=0.30 m, per le aree urbanizzate o
di espansione urbanistica; 2) Tbp=0.25 m, TbH=0.40 m, per le aree agricole in pianura o
media collina; 3) Tbp=0.30 m, TbH=0.50 m, per le aree agricole di alta collina o montagna.
Capo III - Produzione e adeguamento della cartografia
catastale 22. Disciplina dei lavori topografici e cartografici. - 1. Il rilevamento
topografico e la formazione della cartografia sono eseguiti in economia ovvero attraverso
appalti. 2. La cartografia viene realizzata direttamente in formato numerico, mediante
elaborazione delle misure direttamente rilevate sul terreno o sul modello stereoscopico
restituito analiticamente o attraverso tecniche di cartografia digitale. 3. La cartografia
è inquadrata plano-altimetricamente nel sistema geodetico nazionale. 4. Le metodologie di
formazione della cartografia e della struttura del relativo archivio informatizzato sono
disciplinate dalle norme e dalle istruzioni emanate dal dipartimento del territorio.
23. Rappresentazione cartografica. - 1. La cartografia
catastale è rappresentata in fogli di mappa.
24. Precisioni plano-altimetriche della mappa. - 1. Le
precisioni della mappa sono commisurate alle caratteristiche delle zone, oggetto di
rilievo e di rappresentazione. 2. Per i punti della mappa catastale, sono stabiliti i
seguenti criteri per la definizione delle tolleranze planimetriche ed altimetriche: a) le
coordinate (N'p, -E'p) di un punto P del terreno memorizzate nell'archivio informatizzato
e le coordinate dello stesso punto (Np, Ep) ricavate con operazioni topografiche
sufficientemente precise e riferite ai vertici della rete geodetica di inquadramento della
mappa, devono soddisfare la relazione:
in cui Tbp è uguale a: 1) 0.40 m per le aree urbanizzate
o di espansione urbanistica; 2) 0.80 m per le aree agricole in pianura o media collina; 3)
1.60 m per le aree agricole di alta collina o montagna; b) la differenza tra la quota H'
di un punto del terreno, memorizzata nell'archivio informatico e la quota H dello stesso
punto ricavata direttamente con operazioni sufficientemente precise, deve soddisfare la
seguente relazione:
in cui TbH: 1) per i punti quotati isolati, è uguale a:
a) 0.40 m per le aree urbanizzate o di espansione urbanistica; b) 0.60 m per le aree
agricole di pianura o media collina; c) 1.00 m per le aree agricole di alta collina o
montagna; 2) per i punti appartenenti a curve di livello, è uguale a: a) 0.60 m per aree
urbanizzate o di espansione urbanistica; b) 0.90 m per aree agricole di pianura e media
collina; c) 1.80 m per aree agricole di alta collina o montagna.
Capo IV - Aggiornamento della cartografia catastale 25.
Norme di conservazione. - 1. Per quanto non diversamente previsto dal presente
regolamento, ai fini dell'aggiornamento delle mappe catastali eseguito d'ufficio o
proposto dall'utenza tecnica esterna, si applicano la normativa di conservazione del
catasto dei terreni e le istruzioni emanate dal dipartimento del territorio.
TITOLO III Norme transitorie
26. Formazione del catasto dei fabbricati. - 1. Per quanto
non diversamente previsto dal presente regolamento, ai fini della formazione del catasto
dei fabbricati si applica la normativa vigente per il nuovo catasto edilizio urbano. 2. La
formazione del catasto fabbricati è avviata, anche a mezzo di rilievi aereofotografici, a
cura del dipartimento del territorio e completata a cura della parte, con le modalità
previste nell'articolo 9. Gli uffici dipendenti provvedono alla iscrizione, nel catasto
dei fabbricati, senza attribuzione di rendita e con apposita annotazione di provenienza
attestante la mancanza di elaborati tecnici, delle costruzioni o porzioni di esse censite
ovvero denunciate al catasto terreni entro la data di entrata in vigore del presente
regolamento. In sede di aggiornamento degli atti del catasto dei fabbricati con le
procedure automatiche previste dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n.
701, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 1994, n. 300, è facoltà
dell'ufficio di operare al principio della continuità storica delle iscrizioni catastali.
3. L'inizio delle operazioni di formazione è oggetto di preavviso alla cittadinanza. Il
dipartimento del territorio pubblica le risultanze delle operazioni di cui al comma 2,
secondo periodo. Avverso alle predette risultanze sono ammessi reclami e osservazioni con
le modalità previste dalla normativa richiamata all'articolo 5, limitatamente alle
incoerenze eventualmente introdotte negli archivi in seguito alle operazioni di migrazione
delle informazioni dal catasto terreni a quello dei fabbricati. 4. Con provvedimento del
direttore del dipartimento del territorio, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, vengono
definite le fasi di formazione del catasto dei fabbricati e le modalità tecniche ed
operative di attuazione di quanto previsto ai commi 2 e 3.
27. Conservazione del catasto dei fabbricati. - 1. Fino al
completamento delle operazioni di formazione del catasto dei fabbricati previste
all'articolo 26, per le mutazioni nello stato di diritto delle costruzioni rurali si
applica la normativa di conservazione del catasto dei terreni.
28. Specifiche tecniche della cartografia. - 1. Fino al
completamento delle operazioni di adeguamento degli atti censuari del catasto terreni e
della cartografia alla disciplina prevista dall'articolo 2, comma 1-sexies, del
decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
1993, n. 75, relativa alla definizione dei nuovi criteri di classificazione e di
determinazione delle rendite del catasto dei terreni che tengano conto della potenzialità
produttiva dei suoli, hanno validità le attuali specifiche tecniche della cartografia
catastale.
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