L. 10 giugno 1982, n. 348
Costituzione di cauzioni con polizze
fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 giugno 1982, n.
161.
1. In tutti i casi in cui è prevista la
costituzione di una cauzione a favore dello Stato o altro ente pubblico, questa può
essere costituita in uno dei seguenti modi: a) da reale e valida cauzione, ai sensi
dell'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e
successive modificazioni; b) la fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di
cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche
ed integrazioni; c) da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione
debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della
Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi
(1).
(1) Lettera così sostituita dall'art. 128,
D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.
2. Diritti ed azioni, di cui godeva il creditore
beneficiario della prestazione garantita da cauzione costituita in uno dei modi sopra
detti, si trasferiscono in surrogazione a chi ha prestato la cauzione a seguito di
inadempienza del debitore principale ed incameramento della cauzione.
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