D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39
Norme in materia di sistemi informativi
automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm),
della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 1993, n.
42.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli
76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre
1992, n. 421; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 23 dicembre 1992; Acquisito il parere delle commissioni permanenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1993; Sulla proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica; Emana il seguente decreto legislativo:
1. 1. Le disposizioni del presente decreto
disciplinano la progettazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi
automatizzati delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli
enti pubblici non economici nazionali, denominate amministrazioni ai fini del decreto
medesimo. 2. L'utilizzazione dei sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1
risponde alle seguenti finalità: a) miglioramento dei servizi; b) trasparenza dell'azione
amministrativa; c) potenziamento dei supporti conoscitivi per le decisioni pubbliche; d)
contenimento dei costi dell'azione amministrativa. 3. Lo sviluppo dei sistemi informativi
automatizzati di cui al comma 1 risponde ai seguenti criteri: a) integrazione ed
interconnessione dei sistemi medesimi; b) rispetto degli standard definiti anche in
armonia con le normative comunitarie; c) collegamento con il sistema statistico nazionale.
4. Allo scopo di conseguire l'integrazione e l'interconnessione dei sistemi informativi di
tutte le amministrazioni pubbliche, le regioni, gli enti locali, i concessionari di
pubblici servizi sono destinatari di atti di indirizzo e di raccomandazioni, nei modi
previsti dall'art. 7.
2. 1. Le amministrazioni provvedono di norma con
proprio personale alla progettazione, allo sviluppo ed alla gestione dei propri sistemi
informativi automatizzati. 2. Ove sussistano particolari necessità di natura tecnica,
adeguatamente motivate, le amministrazioni possono conferire affidamenti a terzi, anche
tramite concessione, qualora la relativa proposta sia accolta nel piano triennale di cui
all'art. 9. 3. In ogni caso le amministrazioni sono responsabili dei progetti di
informatizzazione e del controllo dei risultati, salvi i poteri dell'Autorità prevista
all'art. 4, e conservano la titolarità dei programmi applicativi.
3. 1. Gli atti amministrativi adottati da tutte
le pubbliche amministrazioni sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi
automatizzati. 2. Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la
riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti
mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi
attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e
del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la
validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma
autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal
sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.
4. 1. E' istituita l'Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione, denominata «Autorità» ai fini del presente decreto;
tale Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione
(1). 2. L'Autorità è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri,
scelti tra persone dotate di alta e riconosciuta competenza e professionalità e di
indiscussa moralità e indipendenza. Il presidente è nominato con decreto del presidente
del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Entro
quindici giorni dalla nomina del presidente, su proposta di quest'ultimo, il Presidente
del Consiglio dei Ministri nomina con proprio decreto, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, gli altri quattro membri. L'autorevolezza e l'esperienza del presidente e di
ciascuno dei quattro membri dell'Autorità sono comprovate dal relativo curriculum di cui
è disposta la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in
allegato ai suddetti decreti. 3. Il presidente e i quattro membri durano in carica quattro
anni e possono essere confermati una sola volta. Per l'intera durata dell'incarico essi
non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale e di
consulenza, ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura, essere imprenditori o dirigenti
d'azienda; nei due anni successivi alla cessazione dell'incarico non possono altresì
operare nei settori produttivi dell'informatica. I dipendenti statali ed i docenti
universitari, per l'intera durata dell'incarico, sono collocati, rispettivamente, nella
posizione di fuori ruolo e di aspettativa. 4. Al funzionamento degli uffici e dei servizi
dell'Autorità, al fine della corretta esecuzione delle deliberazioni adottate
dall'Autorità medesima, sovrintende un direttore generale, che ne risponde al presidente
dell'Autorità ed è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su designazione del presidente dell'Autorità.
Il direttore generale dura in carica tre anni, può essere confermato, anche più di una
volta, ed è soggetto alle disposizioni di cui al comma 3. 5. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sono determinate le
indennità da corrispondere al Presidente, ai quattro membri ed al direttore generale.
(1) Comma così sostituito dall'art. 42, L. 31
dicembre 1996, n. 675.
5. 1. Le norme concernenti l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Autorità, l'istituzione del ruolo del personale, il relativo
trattamento giuridico ed economico e l'ordinamento delle carriere, nonché la gestione
delle spese nei limiti previsti dal presente decreto, anche in deroga alle disposizioni
sulla contabilità generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto
del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito
il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con il Ministro del tesoro e su parere conforme dell'Autorità medesima. Il parere del
Consiglio di Stato sullo schema di regolamento è reso entro trenta giorni dalla ricezione
della richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere emanato. Si applica
il trattamento economico previsto per il personale del Garante per l'editoria e la
radiodiffusione ovvero dell'organismo che dovesse subentrare nelle relative funzioni,
fermo restando il limite massimo complessivo di centocinquanta unità. Restano altresì
fermi gli stanziamenti dei capitoli di cui al comma 2, così come determinati per il 1995
e tenendo conto dei limiti di incremento previsti per la categoria IV per il triennio
1996-1998 (2). 2. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio
funzionamento e per la realizzazione dei progetti innovativi da essa direttamente gestiti,
nei limiti dei fondi da iscriversi in due distinti capitoli dello stato di previsione
della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I fondi sono iscritti mediante
variazione compensativa disposta con decreto del Ministro del tesoro. Detti capitoli sono
destinati, rispettivamente, alle spese di funzionamento e alla realizzazione dei citati
progetti innovativi. La gestione finanziaria è sottoposta al controllo consuntivo della
Corte dei conti.
(2) Comma così sostituito dall'art. 42, L. 31
dicembre 1996, n. 675.
6. 1. Nella fase di prima attuazione del presente
decreto, l'Autorità si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti, di personale
dipendente da amministrazioni o enti pubblici, da società od organismi a prevalente
partecipazione pubblica, in posizione di comando, di distacco o, nel limite massimo del
contingente previsto dalle tabelle A e B allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, di
fuori ruolo, in conformità ai rispettivi ordinamenti, nonché di personale con contratti
a tempo determinato, disciplinati dalle norme di diritto privato, fino ad un limite
massimo complessivo di centocinquanta unità. L'Autorità può avvalersi di consulenti o
di società di consulenza. 2. Entro il 30 giugno 1994 il presidente dell'Autorità
riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione del presente decreto e formula proposte
al Presidente del Consiglio dei Ministri in ordine all'istituzione di un apposito ruolo
del personale dell'Autorità.
7. 1. Spetta all'Autorità: a) dettare norme
tecniche e criteri in tema di pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione,
mantenimento dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni e delle loro
interconnessioni, nonché della loro qualità e relativi aspetti organizzativi; dettare
criteri tecnici riguardanti la sicurezza dei sistemi; b) coordinare, attraverso la
redazione di un piano triennale annualmente riveduto, i progetti e i principali interventi
di sviluppo e gestione dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni; c)
promuovere, d'intesa e con la partecipazione anche finanziaria delle amministrazioni
interessate, progetti intersettoriali e di infrastruttura informatica e telematica
previsti dal piano triennale e sovrintendere alla realizzazione dei medesimi anche quando
coinvolgano apparati amministrativi non statali, mediante procedimenti fondati su intese
da raggiungere tramite conferenze di servizi, ai sensi della normativa vigente; d)
verificare periodicamente, d'intesa con le amministrazioni interessate, i risultati
conseguiti nelle singole amministrazioni, con particolare riguardo ai costi e benefici dei
sistemi informativi automatizzati, anche mediante l'adozione di metriche di valutazione
dell'efficacia, dell'efficienza e della qualità; e) definire indirizzi e direttive per la
predisposizione dei piani di formazione del personale in materia di sistemi informativi
automatizzati e di programmi per il reclutamento di specialisti, nonché orientare i
progetti generali di formazione del personale della pubblica amministrazione verso
l'utilizzo di tecnologie informatiche, d'intesa con la Scuola superiore della pubblica
amministrazione; f) fornire consulenza al Presidente del Consiglio dei Ministri per la
valutazione di progetti di legge in materia di sistemi informativi automatizzati; g) nelle
materie di propria competenza e per gli aspetti tecnico-operativi, curare i rapporti con
gli organi delle Comunità europee e partecipare ad organismi comunitari ed
internazionali, in base a designazione del Presidente del Consiglio dei Ministri; h)
proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri l'adozione di raccomandazioni e di atti
d'indirizzo alle regioni, agli enti locali e ai rispettivi enti strumentali o vigilati ed
ai concessionari di pubblici servizi; i) comporre e risolvere contrasti operativi tra le
amministrazioni concernenti i sistemi informativi automatizzati; l) esercitare ogni altra
funzione utile ad ottenere il più razionale impiego dei sistemi informativi, anche al
fine di eliminare duplicazioni e sovrapposizioni di realizzazioni informatiche. 2. Anche
nell'attuazione di quanto disposto dal comma 1, lettera h), l'Autorità può proporre al
Presidente del Consiglio dei Ministri la stipulazione di protocolli di intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
cui all'art. 12, L. 23 agosto 1988, n. 400, con l'Unione delle province italiane (UPI),
con l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), con l'Unione nazionale comuni,
comunità ed enti della montagna (UNCEM), con l'Unione delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), nonché con enti e società
concessionari di pubblici servizi in materia di pianificazione degli investimenti, di
linee di normalizzazione e di criteri di progettazione di sistemi informativi. 3. Spettano
inoltre all'Autorità le funzioni ad essa riferibili in base al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.
29. 4. L'Autorità può corrispondere con tutte le amministrazioni e chiedere ad esse
notizie ed informazioni utili allo svolgimento dei propri compiti.
8. 1. L'Autorità esprime parere obbligatorio
sugli schemi dei contratti concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi ai
sistemi informativi automatizzati per quanto concerne la congruità tecnico- economica,
qualora il valore lordo di detti contratti sia superiore al doppio dei limiti di somma
previsti dagli articoli 5, 6, 8 e 9 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, come rivalutati da
successive disposizioni. La richiesta di parere al Consiglio di Stato è obbligatoria
oltre detti limiti ed è in tali casi formulata direttamente dall'Autorità. La richiesta
di parere al Consiglio di Stato sospende i termini previsti per il parere rilasciato
dall'Autorità. 2. Il parere dell'Autorità è reso entro il termine di sessanta giorni
dal ricevimento della relativa richiesta. Si applicano le disposizioni dell'art. 16 della
L. 7 agosto 1990, n. 241 (3).
(3) Così sostituito dall'art. 4-ter, D.L. 12
maggio 1995, n. 163,3.
9. 1. L'Autorità fissa contenuti, termini e
procedure per la predisposizione del piano triennale e delle successive revisioni annuali
di cui all'art. 7, comma 1, lettera b). 2. Ai fini della predisposizione del piano
triennale e delle successive revisioni annuali: a) l'autorità elabora le linee
strategiche per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 2; b) le
amministrazioni propongono una bozza di piano triennale relativamente alle aree di propria
competenza, con la specificazione, per quanto attiene al primo anno del triennio, degli
studi di fattibilità e dei progetti di sviluppo, mantenimento e gestione dei sistemi
informativi automatizzati da avviare e dei relativi obiettivi, implicazioni organizzative,
tempi e costi di realizzazione e modalità di affidamento; c) l'Autorità redige il piano
triennale sulla base delle proposte delle amministrazioni, verificandone la coerenza con
le linee strategiche di cui alla lettera a), integrandole con iniziative tese al
soddisfacimento dei fondamentali bisogni informativi e determinando i contratti di grande
rilievo. 3. Il piano triennale ed i relativi aggiornamenti annuali predisposti
dall'Autorità sono approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con
il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica,
entro il 30 giugno di ogni anno; essi costituiscono documento preliminare per la
predisposizione dei provvedimenti che compongono la manovra di finanza pubblica. 4.
L'Autorità presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni
anno, una relazione che dia conto dell'attività svolta nell'anno precedente e dello stato
dell'informatizzazione nelle amministrazioni, con particolare riferimento al livello di
utilizzazione effettiva delle tecnologie e ai relativi costi e benefici. Il Presidente del
Consiglio dei Ministri trasmette entro trenta giorni la relazione al Parlamento.
10. 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, ogni amministrazione, nell'ambito delle proprie dotazioni
organiche, individua, sulla base di specifiche competenze ed esperienze professionali, un
dirigente generale o equiparato, ovvero, se tale qualifica non sia prevista, un dirigente
di qualifica immediatamente inferiore, quale responsabile per i sistemi informativi
automatizzati. 2. Il dirigente responsabile di cui al comma 1 cura i rapporti
dell'amministrazione di appartenenza con l'Autorità e assume la responsabilità per i
risultati conseguiti nella medesima amministrazione con l'impiego delle tecnologie
informatiche, verificati ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d). Ai fini della verifica
dei risultati, i compiti del nucleo di valutazione di cui all'art. 20, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono attribuiti all'Autorità. 3. In relazione
all'amministrazione di appartenenza, il dirigente responsabile per i sistemi informativi
automatizzati, oltre a contribuire alla definizione della bozza del piano triennale,
trasmette all'Autorità entro il mese di febbraio di ogni anno una relazione sullo stato
dell'automazione a consuntivo dell'anno precedente, con l'indicazione delle tecnologie
impiegate, delle spese sostenute, delle risorse umane utilizzate e dei benefìci
conseguiti.
11. 1. Le amministrazioni, d'intesa con
l'Autorità, riservano una quota dei posti di dirigente della dotazione complessiva della
medesima qualifica per l'inquadramento del personale specificamente qualificato nello
svolgimento di attività relative ai sistemi informativi automatizzati, purché in
possesso dei requisiti richiesti per l'accesso a tale qualifica. 2. I dirigenti di cui al
comma 1 coordinano i sistemi informativi impiegati nell'amministrazione in cui operano,
sotto la direzione del dirigente generale di cui all'art. 10, comma 1, e si avvalgono del
personale dipendente specificamente adibito allo sviluppo, gestione e manutenzione dei
sistemi informativi automatizzati. 3. Il personale addetto alle attività relative ai
sistemi informativi automatizzati può essere tenuto alle prestazioni lavorative anche in
ore notturne e durante i giorni festivi, con i trattamenti retributivi ed i turni previsti
dai contratti collettivi.
12. 1. Le clausole generali dei contratti che le
singole amministrazioni stipulano in materia di sistemi informativi automatizzati sono
contenute in capitolati approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta dell'Autorità. 2. I capitolati
prevedono in ogni caso: a) le modalità di scelta del contraente, secondo le disposizioni
della normativa comunitaria; b) i criteri per la vigilanza in corso d'opera, per i
collaudi parziali e per il collaudo definitivo; c) i criteri di individuazione delle
singole componenti di costo e del costo complessivo; d) le penali per i ritardi, per la
scarsa qualità dei risultati, per il mancato raggiungimento degli obiettivi, nonché i
poteri amministrativi di decadenza, risoluzione, sostituzione; e) le modalità per la
consegna o l'acquisizione dei beni e servizi forniti; f) i criteri e le modalità di
eventuali anticipazioni; g) i requisiti di idoneità del personale impiegato dal soggetto
contraente; h) le ipotesi e i limiti dell'affidamento da parte dell'aggiudicatario a terzi
dell'esecuzione di prestazioni contrattuali; i) il rilievo degli studi di fattibilità ai
fini dell'aggiudicazione dei contratti di progettazione, realizzazione, manutenzione,
gestione e conduzione operativa; l) la dichiarazione che i titolari dei programmi
applicativi sviluppati nell'ambito dei contratti di fornitura siano le amministrazioni.
2-bis. L'Autorità, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del
contraente, può stipulare convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad
accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla
convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati
dalle amministrazioni di cui all'articolo 1. I contratti conclusi con l'accettazione di
tali ordinativi non sono sottoposti al prescritto parere di congruità economica. 3. In
sede di prima applicazione del presente decreto, le amministrazioni possono richiedere la
revisione dei contratti in corso di esecuzione o di singole clausole, per adeguarli alle
finalità e ai princìpi del presente decreto sulla base di indirizzi e criteri definiti
dall'Autorità.
13. 1. La stipulazione da parte delle
amministrazioni di contratti per la progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e
conduzione operativa di sistemi informativi automatizzati, determinati come contratti di
grande rilievo ai sensi dell'art. 9 e dell'art. 17, è preceduta dall'esecuzione di studi
di fattibilità volti alla definizione degli obiettivi organizzativi e funzionali
dell'amministrazione interessata. Qualora lo studio di fattibilità sia affidato ad
impresa specializzata, questa non ha facoltà di partecipare alle procedure per
l'aggiudicazione dei contratti sopra menzionati. 2. L'esecuzione dei contratti di cui al
comma 1 è oggetto di periodico monitoraggio, secondo criteri e modalità stabiliti
dall'Autorità. Il monitoraggio è avviato immediatamente a seguito della stipulazione dei
contratti di cui al comma 1, ovvero entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto se i contratti siano già stati stipulati. Al monitoraggio
provvede l'amministrazione interessata ovvero, su sua richiesta, l'Autorità. In entrambi
i casi l'esecuzione del monitoraggio può essere affidata a società specializzata inclusa
in un elenco predisposto dall'Autorità e che non risulti collegata, ai sensi dell'art. 7
della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con le imprese parti dei contratti. In caso d'inerzia
dell'amministrazione, l'Autorità si sostituisce ad essa. Le spese di esecuzione del
monitoraggio sono a carico dell'Autorità, salve le ipotesi in cui l'amministrazione
provveda alla predetta esecuzione direttamente o tramite società specializzata. 3. Non è
consentito il rinnovo alla medesima impresa contraente dei contratti di cui al comma 1 ove
non sia stata dapprima effettuata la verifica dei risultati conseguiti in precedenza, nei
modi previsti dall'art. 7, comma 1, lettera d). Qualora motivi di continuità del servizio
imponessero il rinnovo, questo è disposto per il solo periodo necessario a far compiere
la verifica. L'impresa contraente è tenuta ad offrire piena collaborazione all'Autorità
durante lo svolgimento della verifica dei risultati, pena l'esclusione dalla
partecipazione all'aggiudicazione successiva.
14. 1. I contratti e i relativi atti di
esecuzione in materia di sistemi informativi automatizzati stipulati dalle amministrazioni
statali sono sottoposti al controllo successivo della Corte dei conti. 2. La Corte riceve
entro trenta giorni dalla stipulazione i contratti e successive periodiche informazioni
sulla gestione dei medesimi, anche sulla base di proprie specifiche richieste. 3. La Corte
comunica all'Autorità gli eventuali rilievi formulati alle amministrazioni. 4.
L'Autorità è tenuta a conformarsi, nella propria attività, alla pronuncia della Corte.
In caso di motivato dissenso, l'Autorità può chiedere al Consiglio dei Ministri di
rappresentare alla Corte i motivi del dissenso. La Corte riferisce annualmente al
Parlamento sui risultati del controllo.
15. 1. Le amministrazioni e le imprese contraenti
sono tenute a fornire all'Autorità ogni informazione richiesta. Ove l'Autorità ravvisi
atti o comportamenti che possano ingenerare dubbi sulla loro conformità alle regole della
concorrenza, ne riferisce tempestivamente al presidente dell'Autorità garante della
concorrenza e del mercato. 2. Ove risultino gravi inadempienze delle imprese nei confronti
delle amministrazioni, l'Autorità invita le amministrazioni competenti ad assumere i
conseguenti provvedimenti, ivi compresa l'esclusione delle imprese inadempienti dalla
partecipazione a procedure di aggiudicazione di contratti di fornitura con le
amministrazioni.
16. 1. Entro il 31 dicembre 1993 sono adottati,
su proposta dei Ministri competenti, d'intesa con l'Autorità, uno o più regolamenti
governativi emanati ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al
fine di coordinare le disposizioni del presente decreto con le esigenze di gestione dei
sistemi informativi automatizzati concernenti la sicurezza dello Stato, la difesa
nazionale, l'ordine e la sicurezza pubblica, lo svolgimento di consultazioni elettorali
nazionali ed europee. 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai sistemi
informativi automatizzati di cui al comma 1, contestualmente ai regolamenti ivi previsti,
a decorrere dal 1° gennaio 1994. Restano comunque ferme le disposizioni di cui agli
articoli da 6 a 12 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e dei relativi provvedimenti di
attuazione concernenti il funzionamento del centro elaborazione dati di cui all'art. 8
della stessa legge. 3. Per ragioni di assoluta urgenza, le amministrazioni di cui al comma
1 hanno facoltà di procedere indipendentemente dal parere dell'Autorità di cui all'art.
8, dandone comunicazione all'Autorità medesima. In tali casi le amministrazioni
richiedono direttamente al Consiglio di Stato il parere di competenza, che viene espresso
nei termini di cui all'art. 8, comma 4, ridotti della metà. 4. Le comunicazioni
all'Autorità concernenti la progettazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi
informativi automatizzati di cui al comma 1 sono coperte dal segreto d'ufficio o dal
segreto di Stato, secondo l'indicazione dell'amministrazione interessata. 5.
Dall'applicazione del presente decreto sono esclusi gli enti che svolgono la loro
attività nelle materie di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 17 luglio 1947, n. 691. 6. Sono fatte salve le disposizioni di legge relative
al trattamento di dati personali. 7. Ai fini dell'integrazione e dell'interconnessione dei
sistemi informativi automatizzati resta fermo quanto previsto dall'art. 24 della legge 7
agosto 1990, n. 241. 8. Con i regolamenti di cui al comma 1 sono altresì individuate
particolari modalità di applicazione del presente decreto in relazione
all'Amministrazione della giustizia.
17. 1. Al fine di non ostacolare i processi di
automazione in atto, in fase di prima attuazione del presente decreto l'Autorità propone
al Presidente del Consiglio dei Ministri una procedura semplificata per l'approvazione
degli studi di fattibilità e dei progetti di sviluppo, gestione e mantenimento dei
sistemi informativi automatizzati da avviare nel corso degli anni 1993 e 1994. 2. In
attesa dell'approvazione del primo piano triennale, l'Autorità determina caso per caso i
contratti di grande rilievo, previa comunicazione da parte delle amministrazioni di tutti
i contratti in via di stipulazione. 3. In deroga a quanto previsto dal presente decreto,
per i contratti in corso di rinnovo o che vengano a scadenza entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto è in facoltà delle amministrazioni di
prorogare i rapporti contrattuali per un periodo non superiore a tre anni, oppure di far
ricorso ad apposito atto di concessione di durata non superiore al triennio, qualora il
contratto da rinnovare intercorra con società specializzata avente comprovata esperienza
pluriennale nella realizzazione e conduzione tecnica di sistemi informativi complessi.
Agli atti relativi si applicano le disposizioni di cui all'art. 14. 4. In sede di prima
applicazione del presente decreto e comunque non oltre il 31 dicembre 1993, il commissario
straordinario del Governo, nominato con decreto del Presidente della Repubblica 13
novembre 1992, è presidente dell'Autorità. Durante tale periodo non si applica il regime
di incompatibilità previsto, per il presidente, dall'art. 4, comma 3.
18. 1. Alle materie regolate dal presente decreto
non si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 del regio decreto
legislativo 18 gennaio 1923, n. 94, e nell'art. 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140.
2. Sono abrogate le disposizioni contenute nell'art. 27, comma primo, n. 9) e,
limitatamente ai riferimenti all'informatica, n. 3), della legge 29 marzo 1983, n. 93.
|