L. 17 gennaio 1994, n. 47
Delega al Governo per l'emanazione di nuove
disposizioni in materia di comunicazioni e certificazioni di cui alla legge 31 maggio
1965, n. 575.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 gennaio 1994, n.
19.
1. 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad
adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo concernente nuove disposizioni in materia di comunicazioni e certificazioni di
cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti
princìpi e criteri direttivi: a) riordinamento delle comunicazioni di cui all'articolo
10-bis della citata legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni, finalizzato a
stabilire nuove modalità di compilazione, aggiornamento e trasmissione, anche per via
informatica, dei dati e l'obbligo di consultazione degli stessi prima di adottare i
provvedimenti o di autorizzare i contratti ed i subcontratti di cui all'articolo 10 della
medesima legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni; b) previsione che la
trasmissione dei dati di cui alla lettera a) per via informatica o in più copie sia
effettuata previo pagamento delle spese di riproduzione; c) individuazione dei casi in cui
la pubblica amministrazione può adottare i provvedimenti o gli atti richiesti e può
concludere i contratti e subcontratti sulla base di una dichiarazione dell'interessato
avente i contenuti di cui all'articolo 10-sexies, comma 7, della citata legge n. 575 del
1965, e successive modificazioni, e la cui sottoscrizione sia autenticata con le modalità
stabilite dall'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; d) definizione dei limiti di
valore oltre i quali le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, gli enti e le
aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque
controllate dallo Stato o da altro ente pubblico non possono stipulare, approvare o
autorizzare i contratti e i subcontratti di cui all'articolo 10 della citata legge n. 575
del 1965, e successive modificazioni, né rilasciare o consentire le concessioni e le
erogazioni di cui al citato articolo 10, se non hanno acquisito complete informazioni,
rilasciate dal prefetto, circa l'insussistenza, nei confronti degli interessati e dei loro
familiari conviventi nel territorio dello Stato, delle cause di decadenza o di divieto
previste dalla medesima legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni, ovvero di
tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate.
2. 1. Il decreto legislativo di cui all'articolo
1 della presente legge è adottato a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e
giustizia.
3. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo di cui all'articolo 1 della presente legge e, comunque, decorsi
sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, l'articolo 10-sexies della
citata legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni, è abrogato.
4. 1. L'articolo 21 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, è
abrogato.
5. [1. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge non è richiesta alcuna certificazione o dichiarazione
sostitutiva per i provvedimenti, gli atti od i contratti e le erogazioni il cui valore
complessivo non superi lire 50 milioni]
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