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   Normativa Appalti - Generale  
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 16 dicembre 1997, n. 486.
Regolamento recante norme per lo snellimento delle procedure in materia di comunicazioni antimafia.

Pubblicato nella Gazz. Uff. del 19 gennaio 1998, n° 14

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
 
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, recante disposizioni di attuazione della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni o certificazioni previste dalla normativa antimafia;
Visto il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, recante: «Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione», ed in particolare l'articolo 15 concernente lo snellimento delle procedure in materia di informazioni e comunicazioni antimafia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante norme per l'istituzione del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile;
Ritenuto necessario attivare un collegamento automatizzato fra il sistema informativo di servizio di una o più prefetture e quello delle camere di commercio, al fine di porre queste ultime in condizione di rilasciare certificati di iscrizione nel registro delle imprese o nei registri, albi, ruoli ed elenchi tenuti dalle stesse camere, con effetti equiparati alle comunicazioni delle prefetture inerenti l'inesistenza delle cause di divieto o di sospensione o di decadenza indicate nell'allegato 1 del decreto legislativo n. 490 del 1994;
Ravvisata l'opportunità di consentire alle camere di commercio l'utilizzazione di tale collegamento automatizzato anche al fine di semplificare le procedure amministrative relative alle comunicazioni previste dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 490 del 1994, necessarie allo svolgimento dei procedimenti e all'adozione dei provvedimenti di propria competenza;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nel'adunanza del 20 ottobre 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma del citato articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, compiuta con la nota n. 27-23/A.50 del 4 novembre 1997;
ADOTTA
il seguente regolamento:
 
Art. 1.
Certificazioni o attestazioni delle camere di commercio industria e artigianato
 
1. Le certificazioni o attestazioni delle camere di commercio, industria e artigianato, d'ora in avanti indicate come camere di commercio, recanti la dicitura di cui all'articolo 5, sono equiparate, a tutti gli effetti, alle comunicazioni o segnalazioni delle prefetture che attestano l'insussistenza delle cause di divieto o di sospensione di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.
2. L'acquisizione agli atti dell'Amministrazione interessata e degli altri soggetti di cui all'articolo 1 del predetto decreto legislativo n. 490 del 1994, ovvero del concessionario di opere o servizi pubblici, delle certificazioni o attestazioni di cui al comma 1, munite della dicitura ivi prevista, rilasciate in data non anteriore a sei mesi, esonera dalla richiesta della comunicazione nonché della presentazione dell'autocertificazione, previste, rispettivamente, dagli articoli 2 e 3 del medesimo decreto legislativo n. 490 del 1994.
3. Le richieste delle certificazioni o attestazioni di cui al comma 1 devono essere presentate alle camere di commercio dalla persona interessata o da persona dalla stessa delegata a norma dell'articolo 2-ter del decreto legislativo n. 490 del 1994 e successive modificazioni.
4. Le attestazioni o certificazioni delle camere di commercio prive della dicitura di cui all'articolo 5 non implicano di per sé la sussistenza di una delle cause di divieto o di sospensione di cui all'allegato 1 del decreto legislativo n. 490 del 1994, ma in tal caso deve essere richiesta la comunicazione di cui all'articolo 2 del predetto decreto legislativo.
5. Nulla è innovato per i procedimenti per i quali non è richiesta alcuna certificazione o attestazione rilasciata dalle camere di commercio.
6. Le camere di commercio, nell'esercizio della loro attività amministrativa, utilizzano il collegamento telematico disciplinato dal presente regolamento per acquisire, nei casi previsti dalla legge, le segnalazioni o comunicazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 490 del 1994.
 
Art. 2.
Collegamento telematico
 
1. E' attivato un collegamento telematico tra il sistema informativo delle camere di commercio e il sistema informativo della prefettura di Roma.
2. Il sistema informativo delle camere di commercio è quello di cui agli articoli 21, comma 4 e 23, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, operante, tra l'altro, per il trattamento automatizzato degli elenchi, ruoli, albi e registri delle camere di commercio.
3. Il sistema informativo della predetta prefettura sarà alimentato, per quel che concerne i dati antimafia, dal centro elaborazioni dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
 
Art. 3.
Oggetto e modalità del collegamento
 
1. Il centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, d'ora in avanti indicato come C.E.D., costituisce un apposito archivio informatico contenente l'elenco delle persone alle quali sono stati comminati i provvedimenti di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.
2. Per ciascuna persona sono inseriti nell'archivio informatico i seguenti dati:
cognome e nome;
sesso;
data e provincia di nascita;
cittadinanza;
comune di residenza.
3. Il C.E.D. garantisce la completezza e l'aggiornamento costante dell'archivio.
4. Il C.E.D. rende accessibile, con modalità telematica, l'archivio di cui al comma 1 al sistema informativo della prefettura di Roma e, per il tramite di questo, a quello delle camere di commercio per l'effettuazione di interrogazioni nominative o per l'acquisizione delle segnalazioni o comunicazioni previste dal comma 6 dell'articolo 1.
 
Art. 4.
Procedure per l'interrogazione dell'archivio
 
1. L'interrogazione nominativa di cui all'articolo 3, comma 4, è effettuata da dipendenti delle camere di commercio addetti alle certificazioni e attestazioni previste dal presente regolamento, appositamente abilitati dal responsabile del procedimento individuato in base alle norme organizzative delle singole camere di commercio.
2. Il sistema di collegamento deve garantire la individuazione del dipendente che effettua ciascuna interrogazione.
3. Il sistema informativo delle camere di commercio garantisce che qualora l'interrogazione nominativa di cui all'articolo 3, comma 4, corrisponda ad una iscrizione presente nell'archivio informatico di cui all' articolo 3:
a) sia sospeso il rilascio del certificato relativo alle iscrizioni di cui all'allegato 3, lettere d) ed e), del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
b) sia consentito il rilascio del certificato relativo all'iscrizione nel registro delle imprese o ad altre iscrizioni diverse da quelle indicate nella lettera a), privo della dicitura di cui all'articolo 5.
4. Il sistema informativo delle camere di commercio garantisce, altresì, qualora l'interrogazione nominativa di cui all'articolo 3, comma 4, risulti negativa, che venga automaticamente inserita nel testo della certificazione o attestazione richiesta la apposita dicitura di cui all'articolo 5. In ogni caso, le camere di commercio possono rilasciare le certificazioni e le attestazioni di cui al presente decreto prive della predetta dicitura quando l'interessato ne faccia espressa richiesta.
5. Nei casi previsti dal comma 3, il dipendente della camera di commercio informa l'interessato che occorre acquisire presso la competente prefettura la comunicazione di cui all'articolo 2 del predetto decreto legislativo n. 490 del 1994, anche per i provvedimenti di competenza delle camere di commercio, quando deve disporsi la sospensione o cancellazione dell'iscrizione.
6. Gli elementi essenziali di ogni certificato rilasciato sono conservati in un apposito archivio informatico del sistema informativo delle camere di commercio accessibile telematicamente da parte delle prefetture competenti, secondo quanto previsto dall'articolo 2-bis, lettera c) del decreto legislativo n. 490 del 1994.
7. Il sistema informativo delle camere di commercio collabora con il C.E.D. per consentire l'abbinamento a ciascun nominativo, presente nell'archivio costituito a norma dell'articolo 3, del relativo codice fiscale.
 
Art. 5.
Dicitura antimafia
 
1. Le certificazioni delle camere di commercio sono equiparate alle comunicazioni qualora riportino in calce la seguente dicitura: «Nulla osta ai fini della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni nonché del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490. La presente certificazione è emessa dalla C.C.I.A.A. utilizzando il collegamento telematico previsto dall'articolo 2-bis del predetto decreto legislativo n. 490 del 1994 e dal relativo regolamento di attuazione e sulla base delle comunicazioni inoltrate in via telematica dalla prefettura di Roma».
2. Con apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato a norma dell'art. 24, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono definiti i certificati di iscrizione nel registro delle imprese, recanti la dicitura di cui al comma 1, relativi ai soggetti individuati nell'allegato 5 del decreto legislativo n. 490 del 1994.
3. Con lo stesso decreto sono altresì stabiliti i modelli di certificazione previsti dal presente regolamento e relativi agli altri registri, albi, ruoli ed elenchi tenuti dalle camere di commercio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 
Roma, 16 dicembre 1997
Il Ministro dell'interno
NAPOLITANO
Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK
Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
BERSANI
Visto, il Guardasigilli: FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1997
Registro n. 2 Interno, foglio n. 329
 
 
NOTE
 
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato é stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge quali é operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».
- La legge 31 maggio 1965, n. 575, reca: «Disposizioni contro la mafia».
- La legge 17 gennaio 1994, n. 47, reca: «Delega al Governo per l'emanazione di nuove disposizioni in materia di comunicazioni e certificazioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575». In attuazione dell'art. 1 della predetta legge n. 47/1994 è stato emanato il decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, (Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia).
6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza e organicità di pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale.
7. Il sistema di pubblicità di cui al presente articolo deve trovare piena attuazione entro il termine massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data le camere di commercio continuano a curare la tenuta del registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni.
8. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo che dovranno prevedere in particolare:
a) il coordinamento della pubblicità realizzata attraverso il registro delle imprese con il bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata e con il bollettino ufficiale delle società cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, e successive modificazioni;
b) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o di certificati che attestino la mancanza di iscrizione, nonché di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese, in conformità alle norme vigenti;
c) particolari procedure agevolative e semplificative per l'istituzione e la tenuta delle sezioni speciali del registro, evitando duplicazioni di adempimenti ed aggravi di oneri a carico delle imprese;
d) l'acquisizione e l'utilizzazione da parte delle camere di commercio di ogni altra notizia di carattere economico, statistico ed amministrativo non prevista ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue sezioni, evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese.
9. Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti iscritti nelle sezioni speciali del registro, l'importo del diritto annuale di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), è determinato, in sede di prima applicazione della presente legge, nella misura di un terzo dell'importo previsto per le ditte individuali.
10. E' abrogato il secondo comma dell'art. 47 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni.
11. Allo scopo di favorire l'istituzione del registro delle imprese, le camere di commercio provvedono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad acquisire alla propria banca dati gli atti comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro delle imprese.
12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10, entrano in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8.
13. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto alla banca dati e all'archivio cartaceo del registro delle imprese e, fino al termine di cui al comma 7, del registro delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito, con le modalità disposte dal regolamento di cui al comma 8».
- Il testo vigente dell'art. 2188 del codice civile è il seguente:
«Art. 2188 (Registro delle imprese). - E' istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge.
Il registro è tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale.
Il registro è pubblico».
- Si trascrive il testo dell'allegato 1 del D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490:
 
 
Allegato 1
 
CAUSE DI DIVIETO DI SOSPENSIONE E DI DECADENZA PREVISTE DALL'ART. 10 DELLA LEGGE 31 MAGGIO 1965, N. 575, IN RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI 2, COMMA 1; 3, COMMA 1; 4, COMMI 4 E 6, DEL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO.
I) Cause di divieto ad ottenere le licenze, le concessioni, le iscrizioni, le erogazioni e gli altri provvedimenti ed atti, nonché a concludere i contratti e subcontratti indicati nell'art. 10, commi 1 e 2, della legge 31 maggio 1965, n. 575:
a) provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione (art. 10, comma 2, legge n. 575/1965);
b) sentenza definitiva di condanna, o sentenza di primo grado confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale (art. 10, comma 5-ter, legge n. 575/1965);
c) provvedimento del tribunale che dispone in via provvisoria i divieti nel corso del procedimento di prevenzione, se sussistono motivi di particolare gravità (art. 10, commi 3 e 5-bis, legge n. 575/1965);
d) provvedimento del tribunale che dispone che i divieti operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta a misura di prevenzione, nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi (art. 10, comma 4, legge n. 575/1965).
II) Causa di sospensione dell'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti di cui all'art. 10, commi 1 e 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575:
a) provvedimento del tribunale che in via provvisoria sospende l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui all'art. 10, commi 1 e 2 della legge n. 575/1965 (art. 10, commi 3 e 5-bis, legge n. 575/1965).
III) Cause di decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui all'art. 10 comma 1, della legge 31 maggio 1965, n. 575:
a) provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione (art. 10, comma 2, legge n. 575/1965);
b) sentenza definitiva di condanna, o sentenza di primo grado confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale (art. 10, comma 5-ter, legge n. 575/1965);
c) provvedimento del tribunale che dispone che le decadenze operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta a misura di prevenzione, nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi (art. 10, comma 4, legge n. 575/1965).
IV) Causa di sospensione del procedimento amministrativo concernente i provvedimenti, gli atti, i contratti e subcontratti di cui all'art. 10, commi 1 e 2, della legge 31 maggio 1965, n. 575:
a) procedimento di prevenzione in corso e preventiva comunicazione al giudice competente da parte della pubblica amministrazione interessata (art. 10, comma 5-bis, seconda parte, legge n. 575/1965)».
- Il testo dell'art. 2 del D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490, è il seguente:
«Art. 2 (Ordinamento delle comunicazioni - lettera a) dell'art. 1, comma 1, della legge 17gennaio 1994, n. 47). - 1. In attuazione di specifici progetti di informatizzazione della pubblica amministrazione sono attivati i collegamenti occorrenti tra le prefetture e le amministrazioni ed enti pubblici di cui all'art. 1 che hanno sede nella provincia, per la trasmissione a questi ultimi, in via informatica o telematica, delle segnalazioni circa la sussistenza delle cause di divieto o di sospensione dei provvedimenti indicate nell'allegato 1.
2. Nessun provvedimento di diniego o altrimenti sfavorevole all'interessato può essere adottato o eseguito sulla base delle segnalazioni trasmesse a norma del comma 1 senza specifica comunicazione di conferma da effettuarsi, a cura della prefettura competente, anche mediante elenchi cumulativi, entro dieci giorni dalla richiesta nominativa. Con l'osservanza dalle stesse modalità e termini si procede per le comunicazioni da effettuarsi quando i collegamenti di cui al comma 1 non sono attivati o non sono comunque operanti».
 
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'allegato 1 del D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490, vedasi nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 1 del D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490, è il seguente:
«Art. 1 (Ambito di applicazione) - 1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano alle pubbliche amministrazioni e agli enti pubblici, agli enti e alle aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e alle società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico».
- Per il testo dell'art. 2 del D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490, vedasi nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 3 del D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490, è il seguente:
«Art. 3 (Autocertificazione - lettera c) dell'art. 1, comma 1, della legge 17 gennaio 1994, n. 47). - 1. Fuori dei casi previsti dall'art. 4, i contratti e subcontratti relativi a lavori o forniture dichiarati urgenti ed i provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti, sono stipulati, autorizzati o adottati previa acquisizione di apposita dichiarazione con la quale l'interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate nell'allegato 1 e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei propri conviventi, nominativamente elencati. La sottoscrizione della dichiarazione deve essere autenticata con le modalità dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. La predetta dichiarazione è resa dall'interessato anche quando gli atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione riguardano l'attività di cui all'allegato 2.
2. Fuori dei casi di cui al comma 1 e di quelli previsti dall'art. 4, i provvedimenti, gli atti, i contratti e i subcontratti indicati nell'allegato 3 sono adottati, stipulati o autorizzati previa verifica delle segnalazioni di cui all'art. 2, comma 2».
- Per il testo dell'art. 2-ter del D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490, introdotto dall'art. 15, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, vedasi nelle note alle premesse.
 
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 21, comma 4, del D.P.R. 7 dicembre 1995,
n. 581 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), è il seguente:
«4. Agli effetti dell'art. 2457-ter del codice civile la data della pubblicazione nel bollettino nazionale è la data della effettiva messa a disposizione del pubblico presso il Ministero dell'industria del bollettino stesso su apparecchiature informatiche per la visura diretta. Tale data risulta su ogni atto o avviso pubblicato e in ogni certificazione rilasciata dall'ufficio».
- Il testo dell'art. 23, comma 2, del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 (per l'argomento vedasi note alle premesse), è il seguente:
«2. La consultazione è effettuata sui terminali degli elaboratori elettronici installati presso l'ufficio oppure su terminali remoti degli utenti collegati tramite il sistema informativo delle camere di commercio, anche mediante la stampa recante la dicitura: "visura senza volare di certificazione"».
- Il testo vigente dell'art. 8, della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza), è il seguente:
«Art. 8 (Istituzione del Centro elaborazione dati). - E' istituito presso il Ministero dell'interno, nell'ambito dell'ufficio di cui alla lettera a) dell'art. 5, il Centro elaborazione dati, per la raccolta delle informazioni e dei dati di cui all'art. 6, lettera a), e all'art. 7.
Il Centro provvede alla raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione, negli archivi magnetici delle informazioni e dei dati nonché alla loro comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati nell'art. 9, secondo i criteri e le norme tecniche fissati ai sensi del comma seguente.
Con decreto del Ministro dell'interno è costituita una commissione tecnica, presieduta dal funzionario preposto all'ufficio di cui alla lettera a) dell'art. 5, per la fissazione dei criteri e delle norme tecniche per l'espletamento da parte del centro delle operazioni di cui al comma precedente e per il controllo tecnico sull'osservanza di tali criteri e norme da parte del personale operante presso il centro stesso. I criteri e le norme tecniche predetti divengono esecutivi con l'approvazione del Ministro dell'interno.
Ogni amministrazione, ente, impresa, associazione o privato che per qualsiasi scopo formi o detenga archivi magnetici nei quali vengano inseriti dati o informazioni di qualsivoglia natura concernenti cittadini italiani, è tenuta a notificare l'esistenza dell'archivio al Ministro dell'interno entro il 31 dicembre 1981 o, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno nel corso del quale l'archivio sia stato installato od abbia avuto un principio di attivazione. Entro il 31 dicembre 1982 il Governo informerà il Parlamento degli elementi così raccolti ai fini di ogni opportuna determinazione legislativa a tutela del diritto alla riservatezza dei cittadini. Il proprietario o responsabile dell'archivio magnetico che ometta la denuncia è punito con la multa da trecentomila a lire tre milioni».
 
Note all'art. 3.
- Per il testo dell'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, vedasi nelle note all'art. 2.
- Per il testo dell'allegato 1 del D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490, vedasi nelle note alle premesse.
 
Note all'art. 4
- Si riporta il testo dell'allegato 3, lettere d) ed e), del D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490:
 
Allegato 3
 
ATTI, PROVVEDIMENTI, CONTRATTI E SUBCONTRATTI DI CUI ALL'ART. 10 DELLA LEGGE 31 MAGGIO 1965, N. 575, IN RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI 3, COMMA 2, E 4, COMMA 1, DEL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO.
(Omissis).
d) Iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri della Camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso.
e) Altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati».
- Per il testo dell'art. 2 del D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490, vedasi nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 2-bis, lettera c), del D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490, introdotto dall'art. 15 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, vedasi nelle note alle premesse.
 
Note all'art. 5.
- Per il contenuto della legge 31 maggio 1996, n. 575, vedasi nelle note alle premesse.
- Per il contenuto del D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490, vedasi nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 24, comma 1, del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, è il seguente:
«1. I certificati previsti dall'art. 8, comma 8, lettera b), della legge n. 580, sono rilasciati sulla base di modelli approvati con decreto del Ministro».
- Si riporta il testo dell'allegato 5 del D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490:
 
«Allegato 5
ELENCO DELLE PERSONE GIURIDICHE E FISICHE CUI SI RIFERISCE L'ART. 5, COMMA 4, DEL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO.
a) Le società;
b) Per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titoli X, capo II, sezione II, del codice civile il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento ed i soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione.
c) Per i consorzi di cui all'art. 2602 del codice civile chi ne ha la rappresentanza e gli imprenditori o società consorziate.
d) Per le società in nome collettivo, tutti i soci.
e) Per le società in accomandita semplice, i soci accomandatari.
f) Per le società di cui all'art. 2506 del codice civile, coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato».  

 

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