LEGGE 23 dicembre 1999, n.488
Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000).
Titolo I
Disposizioni di carattere finanziario
Art. 1 (Risultati differenziali)
Titolo II Disposizioni in materia di entrata
Capo I - Disposizioni in materia di vendita di immobili
Art. 2 (Dismissione di beni e diritti immobiliari di enti previdenziali)
Art. 3 (Fondi istituiti con apporto di beni immobiliari)
Art. 4 (Patrimonio immobiliare dello Stato)
Art. 5 (Patrimonio delle Ferrovie dello Stato Spa e delle Poste Spa)
Capo II Altre
disposizioni in materia di entrate
Art. 6 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi)
Art. 7 (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di altre imposte indirette
e per l'emersione di base imponibile)
Art. 8 (Modifiche alla disciplina concernente le imposte sulle successioni e donazioni)
Art. 9 (Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari)
Art. 10 (Imposta di registro sui conferimenti in società)
Art. 11 (Disposizioni fiscali per il settore della nautica e per l'industria armatoriale)
Art. 12 (Oli emulsionati)
Art. 13 (Disposizioni in materia di attività marittime)
Art. 14 (Esecuzione di rimborsi di modesta entità)
Art. 15 (Maggiori entrate assicurate da provvedimenti di cui allarticolo 16 della
legge n.133 del 1999)
Art. 16 (Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico
radiotelevisivo)
Art. 17 (Disposizioni concernenti le camere di commercio)
Art. 18 (Modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446)
Titolo III Disposizioni in materia di spesa
Capo I Spese delle amministrazioni centrali
Art. 19 (Rinnovi contrattuali)
Art. 20 (Assunzioni di personale e misure di potenziamento del part-time)
Art. 21 (Riduzione di personale del comparto scuola)
Art. 22 (Conferma della disciplina relativa alle indennità e ai compensi rivalutabili in
relazione alla variazione del costo della vita)
Art. 23 (Valutazione dei corsi di dottorato di ricerca)
Art. 24 (Affitti e fitti figurativi)
Art. 25 (Applicazione alle pubbliche amministrazioni delle disposizioni in materia di
clienti idonei del mercato elettrico)
Art. 26 (Acquisto di beni e servizi)
Art. 27 (Disposizioni varie di razionalizzazione in materia contabile)
Art. 28 (Riqualificazione dellassistenza sanitaria e attività libero professionale)
Art. 29 (Contenimento e razionalizzazione della spesa farmaceutica)
Capo II Spese delle amministrazioni locali e regionali
Art. 30 (Patto di stabilità interno)
Art. 31 (Riduzione di oneri dei mutui Cassa depositi e prestiti)
Art. 32 (Attuazione del conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali)
Art. 33 (Disposizioni concernenti la tariffa per la gestione dei rifiuti)
Art. 34 (Razionalizzazione e ottimizzazione delle procedure di acquisto nel settore
sanitario)
Capo III Interventi in materia previdenziale
Art. 35 (Gestioni previdenziali)
Art. 36 (Cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'Inail)
Art. 37 (Contributo su pensioni con importo elevato)
Art. 38 (Contributi pensionistici di lavoratori dipendenti che ricoprono cariche elettive
o funzioni pubbliche e disposizioni in materia di sgravi contributivi)
Art. 39 (Retribuzione pensionabile dei componenti delle autorità indipendenti)
Art. 40 (Norma di trasparenza)
Art. 41 (Fondi speciali)
Art. 42 (Fondo di previdenza per il clero)
Art. 43 (Fondo pensioni dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato)
Art. 44 (Disposizioni in materia di obblighi contributivi)
Art. 45(Disposizioni in materia di autotrasporto)
Capo IV Strumenti di gestione del debito pubblico
Art. 46 (Mutui con oneri a carico dello Stato)
Art. 47 (Rimborso dei buoni postali)
Art. 48 (Operazioni in titoli di Stato sul mercato secondario e gestione della liquidità)
Titolo IV Interventi per lo sviluppo
Capo I Disposizioni per agevolare lo sviluppo
delleconomia e delloccupazione
Art. 49 (Riduzione oneri sociali e tutela della maternità)
Art. 50 (Misure per l'occupazione)
Art. 51 (Disposizioni in materia previdenziale e di trattamento fiscale del lavoro
autonomo)
Art. 52 (Incremento delle pensioni sociali)
Art. 53 (Libri di testo)
Art. 54 (Ulteriori finanziamenti)
Art. 55 (Disposizioni per la Regione siciliana)
Art. 56 (Interventi in materia di sicurezza stradale)
Art. 57 (Disposizioni per il territorio del Sulcis)
Art. 58 (Tutela ecosistema marino)
Art. 59 (Sviluppo dellagricoltura biologica e di qualità)
Art.60 (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto)
Art. 61 (Risorse finanziarie di cui allarticolo 16 della legge n.59 del 1997)
Art. 62 (Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali)
Art. 63 (Disposizioni in materia di politiche per l'occupazione e di emersione del lavoro
irregolare)
Art. 64 (Disposizioni in materia di lavoro temporaneo)
Capo II Disposizioni per accelerare i processi di
privatizzazione
Art. 65 (Disposizioni concernenti la privatizzazione del Mediocredito
Centrale Spa)
Art. 66 (Modalità di dismissione delle partecipazioni detenute dallo Stato)
Art. 67 (Disposizioni particolari in materia di investimenti)
Titolo V Norme finali
Art. 68 (Funzioni di prevenzione e accertamento di violazioni di
disposizioni del codice della strada)
Art. 69 (Rimborso della tassa sulle concessioni governative)
Art. 70 (Fondi speciali e tabelle)
Art. 71 (Copertura finanziaria ed entrata in vigore)
TITOLO I
CAPO I - Disposizioni di
carattere finanziario
Art. 1 (Risultati differenziali)
1. Per l'anno 2000, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta
determinato in termini di competenza in lire 79.500 miliardi, al netto di lire 32.804
miliardi per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di
prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11
della legge 5 agosto 1978, n.468, come modificato dall'articolo 2, commi 13, 14, 15, 16 e
17, della legge 25 giugno 1999, n.208, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un
importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non
considerati nel bilancio di previsione per il 2000, resta fissato, in termini di
competenza, in lire 350.800 miliardi per l'anno finanziario 2000.
2. Per gli anni 2001 e 2002 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio
pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è
determinato, rispettivamente, in lire 72.700 miliardi ed in lire 41.300 miliardi, al
netto di lire 7.686 miliardi per l'anno 2001 e lire 5.561 miliardi per l'anno 2002, per le
regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato,
rispettivamente, in lire 384.000 miliardi ed in lire 298.500 miliardi. Per il bilancio
programmatico degli anni 2001 e 2002, il livello massimo del saldo netto da finanziare è
determinato, rispettivamente, in lire 68.300 miliardi ed in lire 51.800 miliardi ed
il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 379.600
miliardi ed inlire 309.000 miliardi.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle
operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare
passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2000, rispetto alle previsioni
sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi sull'indebitamento netto delle
pubbliche amministrazioni e sui saldi di finanza pubblica definiti dal documento di
programmazione economica e finanziaria 2000-2003. In quanto eccedenti rispetto a tali
obiettivi, le eventuali maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale,
determinate ai sensi della legge n. 133 del 1999, e le minori spese sono destinate alla
riduzione della pressione fiscale, salvo che si renda necessario finanziare interventi di
particolare rilievo per lo sviluppo economico ovvero far fronte a situazione di emergenza
economico-finanziaria.
TITOLO II - Disposizioni in materia di entrata
CAPO I - Disposizioni in
materia di vendite di immobili
Art. 2 (Dismissione di beni e diritti immobiliari di enti previdenziali)
1. All'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n.79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.140, sono aggiunti i seguenti commi:
"2-ter. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale definiscono ulteriori programmi di
dismissione di beni e diritti immobiliari di enti previdenziali pubblici, indicandone,
anche in deroga alle norme vigenti, modalità, tempi e ogni altra condizione. Sono in ogni
caso fatti salvi i diritti attribuiti ai conduttori dalle norme vigenti, anche in
relazione alle condizioni di maggiore favore rispetto alla disciplina generale sulla
locazione di immobili residenziali urbani. I diritti attribuiti ai conduttori sono fatti
salvi anche in caso di alienazione a uno o più intermediari. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica vigila sulla attuazione dei programmi,
intervenendo con poteri sostitutivi, in caso di inerzia o ritardo dell'ente
nell'esecuzione del programma. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica si avvale di uno o più consulenti finanziari o immobiliari,
incaricati anche dieffettuare la stima del valore di mercato dei beni, scelti, anche in
deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie
società nazionali ed estere. I consulenti eventualmente incaricati sono esclusi
dall'acquisto di beni o diritti reali conseguenti alle dismissioni programmate alle quali
abbiano prestato attività di consulenza e non possono esercitare alcuna attività
professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri dell'incarico
ricevuto.
2-quater. I beni e diritti immobiliari di cui al comma 2-ter sono alienati anche in
deroga alle norme di contabilità di Stato. Essi possono essere alienati singolarmente, a
cooperative di abitazione di cui siano soci gli inquilini, ovvero in uno o più lotti a
uno o più intermediari scelti con procedure competitive e secondo i termini che
seguono. Gli intermediari acquirenti corrispondono l'importo pattuito e si
impegnano a rivendere gli immobili entro il termine concordato, corrispondendo la
differenza tra il prezzo di rivendita e il prezzo di acquisto, al netto di una commissione
percentuale progressiva calcolata su tale differenza, secondo i criteri stabiliti dai
programmi di cui al comma 2-ter. Nel caso in cui l'intermediario non proceda alla
rivendita degli immobili nel termine concordato, l'intermediario corrisponde la differenza
tra il valore di mercato degli immobili, indicato dal consulente di cui al comma 2-ter, e
il prezzo di acquisto, al netto della commissione percentuale di cui al periodo precedente
calcolata su tale differenza. Si applica il secondo periodo della lettera d) del comma 1.
Tale previsione si applica solo nel caso in cui l'intermediario abbia esperito inutilmente
tutte le procedure finalizzate alla rivendita ivi inclusa anche un'asta pubblica. In caso
contrario, la differenza dovuta all'intermediario è calcolata includendo la commissione.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, vengono individuati gli immobili e i diritti
immobiliari da alienare singolarmente; con le stesse modalità può essere previsto che
l'alienazione degli immobili ad intermediari avvenga senza obbligo di rivendita
successiva. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti attribuiti ai conduttori dalle norme
vigenti. Per gli immobili ad uso residenziale tale previsione si applica, per motivate
ragioni, a non più del 50 per cento el valore complessivo del programma di vendita
degli immobili attuato in base al presente articolo con esclusione della commissione
percentuale, in questa ipotesi non pattuita. Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale può intervenire con poteri sostitutivi, in caso di inerzia o ritardo dell'ente.
2-quinquies. L'ente venditore è esonerato dalla consegna dei documenti
relativi alla proprietà o al diritto sul bene producendo apposita dichiarazione di
titolarità del diritto. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Per i beni
immobili vincolati ai sensi della legge 1o giugno 1939, n. 1089, si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della stessa legge. Sono invece
alienabili, anche senza autorizzazione, i beni immobili non vincolati di proprietà degli
enti previdenziali, compresi quelli la cui esecuzione risale ad oltre 50 anni e per i
quali non sia intervenuto un provvedimento di riconoscimento di interesse artistico e
storico.
2-sexies. In alternativa alla realizzazione dei programmi di dismissione di cui al comma
2-ter il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, può:
a) disciplinare modalità e tempi per la sottoscrizione e la vendita, da parte degli enti
previdenziali, di quote di fondi immobiliari istituiti ai sensi dell'articolo 14-bis della
legge 25 gennaio 1994, n.86, vigilando sull'attuazione e intervenendo con poteri
sostitutivi in caso di inerzia o ritardo dell'ente; il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica si avvale dell'assistenza di uno o più consulenti
finanziari o immobiliari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in
deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie
società nazionali ed estere. I consulenti eventualmente incaricati non possono esercitare
alcuna attività professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti
propri dell'incarico ricevuto.
b) definire modalità e tempi di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti dei canoni
di locazione degli immobili di cui al comma 2-ter, vigilando sull'attuazione e
intervenendo con poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo dell'ente; il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale dell'assistenza
di uno o più consulenti finanziari scelti, anche in deroga alle norme di
contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie banche nazionali ed estere.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a
prestare la garanzia dello Stato per il pagamento dei titoli emessi ai fini
dell'operazione di cartolarizzazione.
I consulenti eventualmente incaricati non possono esercitare alcuna attività
professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri dell'incarico
ricevuto.
2-septies. Qualora alla data del 15 marzo 2000 non sia stato pubblicato il bando per la
vendita di una prima quota di immobili per un valore pari almeno alla metà del valore
complessivo del programma di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, emanato con le modalità di cui al comma 2-quater, può essere disposto
che la realizzazione del detto programma avvenga secondo uanto previsto ai commi da 2-ter
a 2-quinquies.
2-octies. Qualora alla data del 29 febbraio 2000 il programma di alienazione di immobili
residenziali come definito alla data del 20 settembre 1999 dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale risulti, sulla base dei relativi atti, ancora in fase preliminare, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le modalità di cui al
comma 2-quater, può essere disposto che la realizzazione del detto programma avvenga
secondo quanto previsto ai commi da 2-ter a 2-quinquies.
2-nonies. I proventi della dismissione dei beni e diritti immobiliari prevista dal
presente articolo affluiscono agli enti previdenziali titolari dei beni e dei
diritti medesimi. Nel caso che l'ente venditore non risulti beneficiario di trasferimenti
a copertura di disavanzi, i ricavi sono acquisiti al bilancio per essere successivamente
accreditati su conti di tesoreria vincolati intestati all'ente venditore; sulle giacenze
il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica corrisponde un
nteresse pari al rendimento medio degli immobili rilevato negli esercizi
1997, 1998 e 1999. Per gli enti non assoggettati al regime di tesoreria unica, sulla
giacenza determinata per l'applicazione della presente disposizione si applica il tasso
d'interesse annuo fissato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, ai sensi del terzo comma dell'articolo 1 della legge 29 ottobre
1984, n.720, per le contabilità speciali fruttifere intestate agli enti soggetti al
regime di tesoreria unica".
2. Dopo la lettera f) del comma 109 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
è aggiunta la seguente:
f-bis) Gli alloggi in edifici di pregio, sono definiti con circolare del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale. Si considerano comunque di pregio gli immobili che
sorgono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è
superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero
territorio comunale. Tali alloggi sono offerti in vendita ai titolari di contratti di
locazione in corso ovvero di contratti scaduti non ancora rinnovati purché si trovino
nella detenzione dell'immobile, e ai loro familiari conviventi, in regola con i pagamenti
al momento della presentazione domanda di acquisto, ad un prezzo di vendita pari al prezzo
di mercato degli alloggi liberi, con le modalità di cui alle lettere a), b), c) del
presente comma. All'offerta degli immobili si provvede mediante lettera raccomandata, con
avviso di ricevimento, recante indicazione del prezzo di vendita dell'alloggio, inviata
dall'ente proprietario ai soggetti di cui alla lettera a). Entro 60 giorni, dalla
data di ricevimento della lettera raccomandata i soggetti presentano domanda di
acquisto per gli alloggi offerti. Decorso inutilmente tale termine gli immobili sono posti
in vendita con asta pubblica al migliore offerente".
3. I proventi della dismissione dei beni e diritti immobiliari dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) realizzata ai sensi del presente
articolo sono destinati a misure di esonero dal versamento dei premi dovuti dai datori di
lavoro per gli iscritti alle gestioni di cui all'articolo 55, comma 1, della legge 17
maggio 1999, n. 144. A tale fine, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sulla base degli effettivi introiti, sono determinate le aliquote di esonero e
gli esercizi contributivi di riferimento.
4. Le disposizioni di cui ai commi da 2-ter a 2-quinquies dell'articolo 7 del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
1997, n. 140, introdotti dal comma 1 del presente articolo, possono essere adottate, in
quanto applicabili, da parte degli enti previdenziali per l'attuazione del programma di
dismissione di beni immobiliari di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1996, n.
104, come definito alla data del 20 settembre 1999 dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, e di cui all'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 79 del
1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 140 del 1997. L'ente venditore è
tenuto a dare priorità all'alienazione, a favore dei conduttori, degli immobili
individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1998,
n. 104, per i quali sia stata verificata formalmente dall'ente proprietario l'alta
propensione all'acquisto alla data di entrata in vigore della presente legge. In tal caso
l'ente venditore è tenuto a determinare il prezzo di vendita con precedenza su ogni altro
immobile, secondo le norme previste.
5. All'articolo 3 comma 109 della legge n. 662
del 1996 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)alla lettera a) dopo le parola "frazionate" aggiungere le seguenti "e in
blocco, anche a cooperative di abitazione di cui siano soci gli inquilini";
b) alla lettera c) dopo le parole "di cui alla lettera b)" aggiungere le
seguenti "nonché le modalità di determinazione del prezzo di vendita di cui alla
lettera d)".
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta
annualmente alle Camere una relazione che illustra analiticamente gli elementi di tutte le
operazioni immobiliari di cui al presente articolo.
Art. 3 (Fondi istituiti con apporto di beni immobiliari)
1. Il comma 14 dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
<14. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli speciali emessi ai sensi del comma
13 o dalla cessione delle quote dei fondi sottoscritte ai sensi del comma 1 con apporti
dello Stato o di enti previdenziali pubblici, nonché i proventi distribuiti dagli stessi
fondi per dette quote, affluiscono agli enti titolari>.
Art. 4 (Patrimonio immobiliare dello Stato)
1. Al comma 86 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.662, sono soppresse le
seguenti parole: "aventi valore significativo" ed è aggiunto in fine il
seguente periodo: "Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica si avvale a tal fine di uno o più consulenti finanziari o immobiliari,
incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di
contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed
estere".
2. Il comma 87 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.662, è abrogato.
3. Il comma 99 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.662, è sostituito dal
seguente:
"99. I beni immobili e i diritti immobiliari appartenenti al patrimonio dello Stato
non conferiti nei fondi di cui al comma 86, individuati dal Ministro delle finanze,
possono essere alienati secondo programmi, modalità e tempi definiti, di concerto con il
Ministro delle finanze, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, che ne cura l'attuazione. In detti programmi vengono altresì stabiliti le
modalità di esercizio del diritto di prelazione previsto dal comma 113, i diritti
attribuiti ai conduttori e gli obblighi a carico degli stessi secondo i medesimi criteri
previsti dal secondo periodo della lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
1997, n. 140. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si
avvale a tal fine di uno o più consulenti immobiliari, incaricati anche della valutazione
dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure
competitive tra primarie società nazionali ed estere. I consulenti eventualmente
incaricati non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza in
conflitto di interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto. I beni e i diritti
immobiliari dello Stato, anche non compresi nei programmi, sono alienati in deroga alle
norme di contabilità di Stato. Lo Stato venditore è esonerato dalla consegna dei
documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene nonché alla regolarità
urbanistica e a quella fiscale producendo apposita dichiarazione di titolarità del
diritto e di regolarità urbanistica e fiscale. Gli onorari notarili sono ridotti al 20
per cento. I beni e i diritti immobiliari compresi nei programmi possono essere alienati a
uno o più intermediari scelti con procedure competitive e secondo i termini che seguono.
Gli intermediari acquirenti corrispondono al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica l'importo pattuito e si impegnano a rivendere gli immobili entro
il termine concordato, corrispondendo al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica la differenza tra il prezzo di rivendita e il prezzo di acquisto,
al netto di una commissione percentuale progressiva calcolata su tale differenza. Nel caso
in cui l'intermediario non proceda alla rivendita degli immobili nel termine concordato,
lo stesso corrisponde al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica la differenza tra il valore di mercato degli immobili, indicato dal consulente
di cui al comma 86, e il prezzo di acquisto, al netto della commissione percentuale
di cui al periodo precedente calcolata su tale differenza. Tale previsione si applica solo
nel caso in cui l'intermediario abbia esperito inutilmente tutte le procedure finalizzate
alla rivendita ivi inclusa anche una asta pubblica. In caso contrario la differenza dovuta
dall'intermediario è calcolata includendo la commissione. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, può essere previsto che l'alienazione degli immobili ad
intermediari avvenga senza obbligo di rivendita successiva. All'alienazione singola dei
beni e diritti immobiliari, anche non compresi nei programmi, a soggetti diversi dagli
intermediari, provvede il Ministero delle finanze".
4. Dopo il comma 99 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.662, è inserito il
seguente:
"99-bis. Le disposizioni di cui al comma 99 si applicano anche ai beni immobili
appartenenti al patrimonio dello Stato non conferiti nei fondi di cui al comma 86,
suscettibili di utilizzazione agricola; il relativo programma di alienazione è definito
di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, che ne cura
l'attuazione. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano solo agli immobili
destinati alla coltivazione; non sono ricompresi gli usi civici non agricoli, i boschi, i
demani, compresi quelli marittimi e quelli finalizzati allo svolgimento, da parte di
aziende demaniali, di programmi di biodiversità animale e vegetale, le aree interne alle
città e quelle in possesso o in gestione alle università agrarie. La rivendita, previo
accorpamento in lotti minimi di dieci ettari e comunque in lotti atti ad assicurare
la piena vitalità aziendale compresa quella di fondi confinanti, deve essere
effettuata preferibilmente ad imprenditori agricoli, con preferenza per i giovani
imprenditori che non abbiano superato i quaranta anni di età. IlMinistro
delle politiche agricole e forestali presenta al Parlamento una relazione annuale
sull'attuazione delle disposizioni del presente comma".
5. Il comma 100 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.662, è sostituito dal
seguente:
"100. Lo Stato venditore è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla
proprietà o al diritto sul bene nonchè alla regolarità urbanistica e a quella fiscale
producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto e di regolarità urbanistica
e fiscale. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Le valutazioni di interesse
storico e artistico sui beni da alienare sono effettuate secondo le modalità e i termini
stabiliti con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre
1998, n.448. Qualora, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il
regolamento di cui all'articolo 32 della predetta legge n.448 del 1998 ancora non sia
stato emanato, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
comunica l'elenco degli immobili oggetto di alienazione al Ministero per i beni e le
attività culturali che si pronuncia entro e non oltre novanta giorni dalla ricezione
della comunicazione in ordine all'eventuale sussistenza dell'interesse storico-artistico
individuando, in caso positivo, le singole parti soggette a tutela degli immobili stessi.
Per i beni riconosciuti di tale interesse si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 24 e seguenti della legge 1o giugno 1939, n.1089. Le approvazioni e le
autorizzazioni di cui alla predetta legge n.1089 del 1939 sono rilasciate entro novanta
giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine senza che la valutazione sia
stata effettuata vi provvede, in via sostitutiva, il Presidente del Consiglio dei
ministri".
6. Al comma 102 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.662, le parole:
"approvati e resi esecutivi" sono sostituite dalla seguente:
"stipulati".
7. I commi 103 e 104 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.662, sono abrogati.
8. All'articolo 2, comma 2, della legge 11 luglio 1986, n. 390, dopo le parole "di
enti pubblici territoriali," sono aggiunte le seguenti: "ivi compresi gli Enti
Parco nazionali,".
9. Le disposizioni di cui ai commi da 1, 3, 4, 5, 6, 8 si applicano fino alla piena
operatività dell'Agenzia del demanio di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n.300.
10. Il comma 1 dell'articolo 19 della legge 23 dicembre 1998, n.448, è sostituito dal
seguente:
"1. Nell'ambito del processo di dismissione o di valorizzazione del patrimonio
immobiliare statale, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, di concerto con il Ministro delle finanze, anche in deroga alle norme di
contabilità di Stato, può conferire o vendere a società per azioni, anche appositamente
costituite, compendi o singoli beni immobili o diritti reali su di essi, anche se per
legge o per provvedimento amministrativo o per altro titolo posti nella disponibilità di
soggetti diversi dallo Stato che non ne dispongano per usi governativi, per la loro più
proficua gestione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica si avvale di uno o più consulenti immobiliari o finanziari, incaricati anche
della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato,
con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere. I consulenti
immobiliari e finanziari sono esclusi dall'acquisto di compendi o singoli beni immobili o
diritti reali su di essi relativamente alle operazioni di conferimento o di vendita per le
quali abbiano prestato attività di consulenza. I valori di conferimento, ai fini di
quanto previsto dall'articolo 2343 del codice civile, sono determinati in misura
corrispondente alla rendita catastale rivalutata. I valori di vendita sono determinati in
base alla stima del consulente di cui al presente comma. Lo Stato è esonerato dalla
consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene. Il Ministro delle
finanze produce apposita dichiarazione di titolarità del diritto. Gli onorari notarili
sono ridotti al 20 per cento. Le valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da
alienare sono effettuate secondo le modalità e i termini stabiliti con il regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 32 della presente legge".
11. Il comma 3 dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituito dal
seguente:
"3. I comuni, le province e le regioni nel cui territorio è situato l'immobile
oggetto di dismissione o concessione hanno diritto di prelazione. A tal fine il Ministero
della difesa è tenuto a notificare ai comuni, alle province, ed alle regioni il valore
dei beni determinato e approvato ai sensi dell'articolo 3, comma 112, lettera e),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il diritto di prelazione deve essere esercitato
entro il termine di quarantacinque giorni dalla notificazione. In mancanza della
notificazione comuni, regioni e province hanno diritto di riscattare la quota
dell'acquirente e da ogni successivo avente causa. La priorità per l'esercizio del
diritto di prelazione è attribuita ai comuni, quindi alle province e quindi alle regioni.
I comuni, le province e le regioni mantengono per almeno trenta anni la destinazione
pubblica degli immobili oggetto di dismissione o concessione".
12. Le risorse derivanti dalle alienazioni e gestioni degli immobili effettuate ai sensi
dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n.448, e dell'articolo 3, comma 12,
della legge 23 dicembre 1996, n.662, sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato, ai fini delle previste riassegnazioni, al netto di quanto spettante per le
attività svolte dalla società incaricata delle attività di dismissione e
valorizzazione.
13. La riassegnazione prevista dal comma 95 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996,
n.662, non si applica per gli anni 2000, 2001 e 2002.
14. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, si applicano anche gli immobili adibiti ad uso abitativo facenti parte del patrimonio
dello Stato realizzati con i fondi della soppressa Cassa sovvenzioni antincendi per le
esigenze del personale dei servizi antincendi dipendente dal Ministero dell'interno. Le
amministrazioni pubbliche attiveranno, entro il 31 dicembre 2000, le procedure di
dismissione del loro patrimonio immobiliare, secondo le modalità stabilite nel comma 109
del citato articolo 3.
15. Le regioni e gli enti locali possono applicare le disposizioni del presente articolo
all'alienazione di diritti e di beni immobiliari di proprietà degli enti medesimi.
16. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta
annualmente alle Camere una relazione che illustra analiticamente tutte le operazioni
immobiliari di cui ai commi 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del presente
articolo.
Art. 5 (Patrimonio delle Ferrovie dello Stato Spa e delle Poste Spa)
1. Al fine di accelerare il processo di dismissioni del patrimonio della Ferrovie
dello Stato Spa, non strumentale all'esercizio ferroviario, all'articolo 43 della legge 23
dicembre 1998, n.448, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 le parole: ", avvenute in base a specifiche disposizioni di
legge," sono soppresse;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Gli uffici del territorio, le Conservatorie dei registri immobiliari, gli
uffici tavolari e gli uffici tecnici erariali provvedono agli adempimenti di rispettiva
competenza in ordine alla trascrizione, intavolazione e voltura dei beni, ed eventuali
accessioni, sulla base di note di trascrizione, domande di intavolazione e domande di
voltura, redatte dalla società "Ferrovie dello Stato-Società di trasporti e servizi
per azioni" e corredate da estratto notarile autentico del libro inventari della
medesima società. Trascrizioni, iscrizioni e volture sono esenti dai tributi speciali
catastali e danno luogo al pagamento di imposte e tasse in misura fissa.";
c) al comma 3 sono soppresse le parole da: "le modalità di trascrizione" a:
"nonché".
2. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n.560, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4, dopo le parole: "di ciascuna provincia", sono inserite le
seguenti: "fermo restando che gli alloggi di cui al comma 2, lettera a), possono
essere venduti nella loro globalità";
b) al comma 7, dopo le parole: "alienato a terzi", sono aggiunte le seguenti:
"ad eccezione degli alloggi di cui al comma 2, lettera a), i quali possono essere
alienati a terzi purchè all'assegnatario venga garantita la prosecuzione della locazione
sulla base della normativa vigente in materia di edilizia residenziale pubblica";
c) al comma 9, dopo le parole: "Hanno titolo di priorità", sono inserite le
seguenti: "a parità di prezzo". Al medesimo comma 9 è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Ai fini della cessione a terzi, sono assimilati agli alloggi di
cui al presente comma gli alloggi di cui al comma 2, lettera a), che risultino liberi, i
quali dovranno essere offerti prioritariamente agli enti locali.".
CAPO II - Altre disposizioni in materia di entrate
Art. 6 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi)
1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, concernente gli oneri deducibili, dopo il comma 3, è aggiunto il
seguente:
"3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce
un importo fino a lire 1.800.000 rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste
tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare.
L'importo della deduzione spettante non può comunque essere superiore all'ammontare del
suddetto reddito di fabbricati. Sono pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817
del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso
abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità
immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione
principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di
proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. È considerata
adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti
locata";
b) all'articolo 11, comma 1, lettera b), recante l'aliquota applicabile al secondo
scaglione di reddito, le parole: "26,5 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "25,5 per cento";
c) all'articolo 12:
1) nel comma 1, lettera b), concernente le detrazioni per familiari a carico, le parole:
"lire 336.000" sono sostituite dalle seguenti: "lire 408.000 per l'anno
2000, lire 516.000 per l'anno 2001 e lire 552.000 a decorrere dal 1o gennaio 2002";
2) nel comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; il
suddetto importo è aumentato di lire 240.000 per ciascun figlio di età inferiore a tre
anni";
d) all'articolo 13:
1) nel comma 1, relativo alle detrazioni per redditi di lavoro dipendente, le parole:
"lire 1.680.000", "lire 1.600.000", "lire 1.500.000",
"lire 1.350.000", "lire 1.250.000" e "lire 1.150.000",
rispettivamente contenute nelle lettere a), b), c), d), e) ed f), sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: "lire 1.750.000", "lire 1.650.000",
"lire 1.550.000", "lire 1.400.000", "lire 1.300.000" e
"lire 1.200.000";
2) il comma 2 è sostituito dai seguenti: "2. Se alla formazione del reddito
complessivo concorrono soltanto redditi di pensione e quello dell'unità immobiliare
adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, spetta una ulteriore
detrazione, rapportata al periodo di pensione nell'anno, così determinata:
a) lire 190.000, per i soggetti di età inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo
dei redditi di pensione non supera lire 9.400.000;
b) lire 120.000, per i soggetti di età inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo
dei redditi di pensione supera lire 9.400.000 ma non lire 18.000.000;
c) lire 430.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare
complessivo dei redditi di pensione non supera lire 9.400.000;
d) lire 360.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare
complessivo dei redditi di pensione supera lire 9.400.000 ma non lire 18.000.000;
e) lire 180.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se 'ammontare complessivo
dei redditi di pensione supera lire 18.000.000 ma non lire 18.500.000;
f) lire 90.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo
dei redditi di pensione supera lire 18.500.000 ma non lire 19.000.000.
2-bis. La detrazione di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 2 compete a decorrere
dal periodo d'imposta nel quale è compiuto il settantacinquesimo anno di età.";
3) dopo il comma 2-bis, introdotto dal numero 2) della presente lettera, è inserito il
seguente, in materia di detrazioni per particolari tipologie di redditi:
"2-ter. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto il reddito,
non superiore alla deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, dell'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, il reddito
derivante dagli assegni periodici percepiti in conseguenza di separazione legale ed
effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti
civili, il reddito di lavoro autonomo derivante da rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa e il reddito derivante da rapporti di lavoro dipendente di durata inferiore
all'anno, spetta una detrazione secondo i seguenti importi:
a) lire 300.000, se l'ammontare del reddito complessivo non supera lire 9.100.000;
b) lire 200.000, se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 9.100.000 ma non lire
9.300.000;
c) lire 100.000, se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 9.300.000 ma non lire
9.600.000.";
4) nel comma 3, relativo alle detrazioni per redditi di lavoro autonomo e di impresa
minore, le parole: "lire 700.000", "lire 600.000", "lire
500.000", "lire 400.000" e "lire 300.000", rispettivamente
contenute nelle lettere a), b), c), d) ed e), sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: "lire 750.000", "lire 650.000", "lire 550.000",
"lire 450.000" e "lire 350.000";
e) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), dopo il quinto periodo sono inseriti i
seguenti: "Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i
cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del
Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti sono
compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del
Ministro delle finanze";
f) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera d), relativa alle detrazioni per spese funebri,
le parole: "1 milione di lire" sono sostituite dalle seguenti: "3 milioni
di lire";
g) all'articolo 13-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma: "1-quater.
Dall'imposta lorda si detrae nella misura forfettaria di lire un milione la spesa
sostenuta dai non vedenti per il mantenimentodei cani guida";
h) dopo l'articolo 13-bis è inserito il seguente:
"Art. 13-ter. - (Detrazioni per canoni di locazione). - 1. Ai soggetti titolari di
contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli
stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della
legge 9 dicembre 1998, n.431, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno
durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:
a) lire 640.000, se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000;
b) lire 320.000, se il reddito complessivo supera lire 30.000.000 ma non lire
60.000.000.";
i) nell'articolo 48-bis, concernente la determinazione dei redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
"a-bis) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera e) del comma 1
dell'articolo 47, i compensi percepiti dal personale dipendente del Servizio sanitario
nazionale per l'attività libero-professionale intramuraria, esercitata presso studi
professionali privati a seguito di autorizzazione del direttore generale dell'azienda
sanitaria, costituiscono reddito nella misura del 90 per cento;".
2. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, concernente
la detrazione dall'IRPEG spettante alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, le
parole: "lire 270.000" sono sostituite dalle seguenti: "lire 500.000".
3. È istituito presso il Ministero dell'interno un fondo alimentato con le risorse
finanziarie costituite dalle entrate erariali derivanti dall'assoggettamento ad IVA di
prestazioni di servizi non commerciali affidate dagli enti locali territoriali a soggetti
esterni all'amministrazione a decorrere dal 1o gennaio 2000. Con regolamento adottato ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e con il Ministro delle finanze, sono dettate le disposizioni per l'attuazione
della disposizione di cui al presente comma e per la ripartizione del fondo finalizzato al
contenimento delle tariffe, tra gli enti interessati. Resta fermo quanto stabilito dal
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Le disposizioni del comma 1, lettere a), d), numero 3), f) e h), si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta 1999; le disposizioni del comma 3 si applicano a decorrere
dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999; le restanti disposizioni di
cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2000.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati i commi
5, 6, 7 e 8 dell'articolo 18 della legge 13 maggio 1999, n. 133.
6. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 3 non hanno effetto ai fini
della determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto dovute per il periodo di
imposta 1999.
7. Nell'articolo 1, quarto comma, lettere b), b-bis) e c), del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, le parole: "di cui all'articolo 34, comma
4-quater", sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 10, comma
3-bis".
8. Per il periodo d'imposta 2000, ai soli fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, la misura dell'acconto è ridotta dal 98 al 92 per cento.
9. È attribuito un credito d'imposta pari al 19 per cento del compenso in natura,
determinato ai sensi dell'articolo 48, comma 4, lettera c), del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n.917, agli imprenditori individuali, alle società e agli enti che incrementano la base
occupazionale dei lavoratori dipendenti in essere alla data del 30 settembre 1999,
assumendo, dal 1o gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2002, soggetti che, alternativamente:
a) fruiscono di trattamento di integrazione salariale, se non in possesso dei
requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità;
b) si trovano collocati in mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n.223;
c) sono impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni
normative;
d) trasferiscono per esigenze connesse con il rapporto di lavoro la loro residenza
anagrafica.
e) sono portatori di handicap individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
10. L'incremento della base occupazionale di cui al comma 9 deve essere considerato al
netto delle diminuzioni occupazionali, comprese quelle che intervengono in società
controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per
interposta persona, allo stesso soggetto.
11. Il credito d'imposta di cui al comma 9 non concorre alla formazione del reddito
imponibile, non va considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui
all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 41986, n.917, è riportabile nei periodi d'imposta
successivi ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n.241.
12. Il comma 5 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, come
sostituito dall'articolo 12, comma 1, lettera d), della legge 13 maggio 1999, n.133,
concernente le modalità di effettuazione della trattenuta relativa all'addizionale
provinciale e comunale all'IRPEF, è sostituito dal seguente: "5. Relativamente
ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di
cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, per le modalità di
determinazione dell'addizionale provinciale e comunale e per l'effettuazione delle
relative trattenute da parte dei sostituti di imposta si applicano le disposizioni
previste per l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui
all'articolo 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446".
13. Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche le somme erogate a titolo
di borse di studio bandite, a decorrere dal 1o gennaio 2000, nell'ambito del programma
Socrates, istituito con decisione n.819/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n.576/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 febbraio 1998, nonché le somme aggiuntive corrisposte dalle
università, a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a lire
15.000.000.
14. È autorizzata la spesa di lire 500 miliardi per l'anno 2001 e di lire 1.500 miliardi
per l'anno 2002, per la copertura degli oneri recati dal comma 5 dell'articolo 2 della
legge 13 maggio 1999, n.133.
15. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel comma 1, le parole: "un importo pari al 41 per cento" sono sostituite
dalle seguenti: "una quota";
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. La detrazione compete, altresì, per le spese sostenute per la redazione
della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio
edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della
suddetta documentazione";
c) al comma 3 le parole "e di cui risulti pagata l'ICI per l'anno 1997" sono
sostituire dalle seguenti: "e di cui risulti pagata l'ICI per gli anni a decorrere
dal 1997".
d) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. La detrazione compete, per le
spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1o gennaio 1998 e in quello
successivo, per una quota pari al 41 per cento delle stesse e, per quelle sostenute nel
periodo d'imposta in corso alla data del 1o gennaio 2000, per una quota pari al 36 per
cento".
16. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si detrae dall'imposta lorda, e
fino a concorrenza del suo ammontare, un'importo pari al 19 per cento dell'ammontare
complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri
accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione
pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro dell'Unione
europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non
residenti in dipendenza di mutui contratti nell'anno 2000 per effettuare interventi
necessari al rilascio della documentazione obbligatoria atta a comprovare la
sicurezza statica del patrimonio edilizio. Nel caso di contitolarità del contratto di
mutuo, o di più contratti di mutuo, si applica quanto stabilito dal comma 1, lettera b),
dell'articolo 13-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle
finanze sono stabilite le modalità e le condizioni alle quali è subordinata la
detrazione di cui al presente comma.
17. All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, le parole da: "per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio
1998" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "per i periodi
d'imposta in corso al 1o gennaio 1998 e al 1o gennaio 1999 l'aliquota è stabilita nella
misura dell'1,9 per cento; per i quattro periodi d'imposta successivi, l'aliquota è
stabilita, rispettivamente, nelle misure del 2,3, del 2,5, del 3,10 e del 3,75 per
cento";
b) nel comma 2, le parole da: "per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio
1998" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "per i periodi
d'imposta in corso al 1o gennaio 1998, al 1o gennaio 1999 e al 1o gennaio 2000 l'aliquota
è stabilita nella misura del 5,4 per cento; per i due periodi d'imposta successivi,
l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 5 e del 4,75 per cento".
18. Le disposizioni del comma 17 non hanno effetto ai fini della determinazione
dell'imposta da versare a titolo di acconto per il periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 1999.
19. A decorrere dall'anno 2000 il Fondo sanitario nazionale di parte corrente è ridotto
dell'importo generato dalla rimodulazione delle aliquote di cui al comma 17 in
misura pari a lire 542 miliardi, lire 644 miliardi e lire 551 miliardi,
rispettivamente, per gli anni 2000, 2001 e 2002. Qualora l'aumento del gettito risulti
inferiore a tali importi, le aliquote di cui al comma 17 sono rideterminate in modo da
assicurare i gettiti previsti.
20. Ad integrazione dei fondi del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica destinati alla corresponsione di assegni di ricerca, di borse di dottorato di
ricerca e post-laurea, di borse di specializzazione in medicina, è autorizzata la spesa
di lire 52 miliardi per l'anno 2000, lire 54 miliardi per l'anno 2001 e lire 56 miliardi a
decorrere dall'anno 2002. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
21. Al comma 10-bis dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto infine
il seguente periodo: "La percentuale di cui al precedente periodo è elevata al 100
per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia fissa installati all'interno dei
veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto.
22. All'articolo 2 del decreto unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39,sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) alla lettera d) sono soppresse le parole: "e per i rimorchi adibiti al trasporto
di cose";
b) dopo la lettera d-bis) è inserita la seguente: "d-ter) al peso massimo dei
rimorchi trasportabili per le automotrici".
Art. 7 (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di altre
imposte indirette e per l'emersione di base imponibile).
1. Ferme restando le disposizioni più favorevoli di cui all'articolo 10 del decreto del
Presidente della epubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e delle tabelle ad esso
allegate, fino alla data del 31 dicembre 2000 sono soggette all'imposta sul valore
aggiunto con l'aliquota del 10 per cento:
a) le prestazioni di assistenza domiciliare in favore di anziani ed inabili adulti, di
soggetti affetti da disturbi psichici mentali, di tossicodipendenti e di malati di AIDS,
degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento
e di devianza;
b) le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui
all'articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457,
realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Con decreto del
Ministro delle finanze sono individuati i beni che costituiscono una parte significativa
del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni di cui alla presente
lettera, ai quali l'aliquota ridotta si applica fino a concorrenza del valore complessivo
della prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto del valore dei predetti
beni.
2. L'aliquota di cui al comma 1 si applica alle operazioni fatturate a decorrere dal 1o
gennaio 2000.
3. Il termine del 31 dicembre 1996, previsto dall'articolo 14, comma 9, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, con riferimento all'indetraibilità dell'imposta sul valore
aggiunto relativa agli acquisti di taluni ciclomotori, motocicli, autovetture e
autoveicoli, ai sensi dell'articolo 19-bis 1, comma 1, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, già prorogato al 31 dicembre 1999
dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, è ulteriormente prorogato al 31
dicembre 2000.
4. L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, da corrispondere
per i trasferimenti a titolo oneroso aventi ad oggetto gli immobili individuati
catastalmente ad uso abitativo e relative pertinenze, è ridotta di un quarto.
5. Il termine del 31 dicembre 1998 previsto dall'articolo 14, comma 13, secondo periodo,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per le variazioni delle iscrizioni in catasto dei
fabbricati già rurali, già prorogato al 31 dicembre 1999 dall'articolo 6, comma 4, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2000.
6. L'aliquota del 4 per cento prevista dall'articolo 1 e relative note della Tariffa,
parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è ridotta
al 3 per cento.
7. Nella Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, nell'articolo 1, comma 1, le parole: "i trasferimenti coattivi: 8 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "i trasferimenti coattivi, salvo quanto
previsto dal successivo periodo: 8 per cento. Se il trasferimento ha ad oggetto fabbricati
e relative pertinenze: 7 per cento".
8. Le disposizioni dei commi 4, 6 e 7 si applicano agli atti pubblici formati, agli atti
giudiziari, pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate ed a quelle non
autenticate presentate per la registrazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
9. Gli esercenti attività d'impresa nei confronti dei quali trovano applicazione gli
studi di settore approvati con decreti del Ministro delle finanze entro il mese di marzo
2000 o, in mancanza degli stessi, i parametri di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1996, e successive modificazioni, possono procedere,
relativamente al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 1999, all'adeguamento delle
esistenze iniziali dei beni di cui all'articolo 59 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
10. L'adeguamento di cui al comma 9 può essere effettuato mediante l'eliminazione delle
esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi nonché mediante
l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.
11. In caso di eliminazione di valori, l'adeguamento comporta il pagamento:
a) dell'imposta sul valore aggiunto, determinata applicando l'aliquota media riferibile
all'anno 1999 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il
coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto
dirigenziale tenendo conto delle risultanze degli studi di settore e dei parametri.
L'aliquota media, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta
ovvero soggette a regimi speciali, è quella risultante dal rapporto tra l'imposta
relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni
ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato;
b) di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta
sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive,
in misura pari al 30 per cento da applicare alla differenza tra l'ammontare calcolato con
le modalità indicate alla lettera a) ed il valore eliminato.
12. In caso di iscrizione di valori l'adeguamento comporta il pagamento di una imposta
sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al
30 per cento da applicare al valore iscritto.
13. L'adeguamento si perfeziona con il versamento delle imposte dovute con le modalità e
nei termini previsti per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione da
presentare per il periodo d'imposta in corso al 30 settembre 1999 e, in caso di
rateazione, per i successivi. Qualora le imposte dovute non superino i dieci milioni di
lire il versamento può essere effettuato in due rate la prima delle quali di ammontare
non inferiore al 40 per cento delle somme complessivamente dovute. Per importi superiori a
dieci milioni di lire è possibile effettuare per il primo anno un versamento di cinque
milioni di lire e versare la rimanente parte in un massimo di cinque rate annuali di pari
importo non inferiori, ad esclusione dell'ultima, a cinque milioni di lire. Gli importi
delle singole rate sono maggiorati degli interessi legali a decorrere dal primo giorno
successivo alla scadenza del termine previsto per il primo versamento. Al mancato
pagamento nei termini consegue l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non
pagate e di quelle ancora da pagare e dei relativi interessi, nonché delle sanzioni
conseguenti all'adeguamento effettuato.
14. L'adeguamento di cui al comma 9 non rileva a fini sanzionatori di alcun genere. I
valori risultanti dalle variazioni indicate nei commi 11 e 12 sono riconosciuti ai fini
civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d'imposta indicato al comma 9 e, nel limite
del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento
in riferimento a periodi d'imposta precedenti a quello indicato al comma 9. L'adeguamento
non ha effetto sui processi verbali di constatazione redatti e sugli accertamenti
notificati fino alla data di entrata in vigore della presente legge. L'imposta sostitutiva
è indeducibile. Per la sua liquidazione, riscossione e contenzioso si applicano le
disposizioni previste per le imposte sui redditi.
15. La lettera e) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è
sostituita dalla seguente: "e) a compensare la riduzione degli oneri gravanti sugli
esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva non
inferiore a 1,5 tonnellate da operare, ove occorra, anche mediante credito d'imposta pari
all'incremento, per il medesimo anno, dell'accisa applicata al gasolio per
autotrazione".
16. Le disposizioni di cui al comma 15 hanno effetto a decorrere dal 16 gennaio 1999.
17. All'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel comma 1, dopo le parole: "di vendita al dettaglio e all'ingrosso" sono
inserite le seguenti: ",ivi comprese le rivendite di generi di monopolio operanti in
base a concessione amministrativa";
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle
finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; sono
individuati i beni strumentali alle attività di impresa sopra indicate destinati alla
prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi, ai quali si applicano le
previsioni del comma 1 del presente articolo";
c) sostituire il comma 9 con il seguente: "Gli oneri derivanti dall'attuazione del
comma 1 sono posti a carico di una apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della
legge 17 febbraio 1982 n. 46. Per le medesime finalità è conferita al Fondo la somma di
lire 150 miliardi per l'anno 2001".
18. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2 della legge 27
dicembre 1997 n. 449, è estesa anche alle spese sostenute nel periodo di imposta in corso
al 1o gennaio 2000. In questo caso la deducibilità delle spese di manutenzione,
riparazione, ammodernamento e ristrutturazione ivi indicate è consentita in quote
costanti nel periodo di imposta di sostenimento e nei tre successivi.
Art. 8 (Modifiche alla disciplina concernente le imposte sulle successioni e
donazioni).
1. La tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle
successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è
sostituita dalla tariffa di cui all'allegato A della presente legge.
2. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, concernente l'istituzione dell'imposta
sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili, le parole:
"se detto valore supera 250 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti:
"se detto valore supera 350 milioni di lire, per le successioni aperte a decorrere
dal 1o gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2000, e se supera 500 milioni di lire, per le
successioni aperte a decorrere dal 1o gennaio 2001".
Art. 9 (Contributo unificato per le spese degli enti previdenziali)
1. Agli atti e ai provvedimenti relativi ai procedimenti civili, penali e amministrativi e
in materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, non
si applicano le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di
cancelleria, nonché i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario.
2. Nei procedimenti giurisdizionali civili, amministrativi e in materia tavolare, comprese
le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione indicati al comma 1, per ciascuno
grado di giudizio, è istituito il contributo unificato di iscrizione a ruolo, secondo gli
importi e i valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge.
3. La parte che per prima si costituisce in giudizio, o che deposita il ricorso
introduttivo, ovvero, nei procedimenti esecutivi, che fa istanza per assegnazione o la
vendita dei beni pignorati, o che interviene nella procedura di esecuzione, a pena di
irricevibilità dell'atto, è tenuta all'anticipazione del pagamento del contributo di cui
al comma 2, salvo il diritto alla ripetizione nei confronti della parte soccombente, ai
sensi dell'articolo 91 del codice di procedura civile.
4. L'esercizio dell'azione civile nel procedimento penale non è soggetto al pagamento del
contributo di cui al comma 2 nel caso in cui sia richiesta solo la pronuncia di condanna
generica del responsabile. Nel caso in cui la parte civile, oltre all'affermazione della
responsabilità civile del responsabile, ne chieda la condanna al pagamento di una somma a
titolo di risarcimento del danno, il contributo di cui al comma 2 è dovuto, in caso di
accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo liquidato nella sentenza.
5. Il valore dei procedimenti, determinato ai sensi degli articoli 10 e seguenti del
codice di procedura civile, deve risultare da apposita dichiarazione resa espressamente
nelle conclusioni dell'atto introduttivo ovvero nell'atto di precetto. In caso di modifica
della domanda che ne aumenti il valore, la parte è tenuta a farne espressa dichiarazione
e a procedere al relativo pagamento integrativo, secondo gli importi ed i valori indicati
nella tabella 1 allegata alla presente legge. Ove non si provveda, il giudice dichiara
l'improcedibilità della domanda.
6. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'art. 17,
comma 2 della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del ministro della Giustizia, di
concerto con il ministro delle Finanze, del Bilancio e della Programmazione economica,
sono apportate le variazioni alla misura del contributo unificato di cui al comma 2 e
degli scaglioni di valore indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge, tenuto
conto delle necessità di adeguamento alle variazioni del numero, del valore, della
tipologia dei processi registrate nei due anni precedenti. Con il predetto decreto sono
altresì disciplinate le modalità di versamento del contributo unificato.
7. I soggetti ammessi al gratuito patrocinio o a forme similari di patrocinio dei non
abbienti sono esentati dal pagamento del contributo di cui al presente articolo.
8. Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti già esenti,
senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo, di registro, e da ogni
spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
9. Sono esenti dall'imposta di registro i processi verbali di conciliazione di valore non
superiore a lire 100 milioni.
10. Con decreto del ministro della Giustizia da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3
della legge 1988, n.400, di concerto con il ministro delle Finanze, del Bilancio e
della Programmaizone economica, sono dettate le disposizioni per la ripartizione tra le
amministrazioni interessate dei proventi del contributo unificato di cui al comma 2 e per
la relativa regolazione contabile.
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° luglio 2000, ai
procedimenti iscritti a ruolo a decorrere dalla medesima data. Detto termine può essere
prorogato, per un periodo massimo di sei mesi, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del ministro della Giustizia e del ministro delle Finanze,
tenendo conto di oggettive esigenze organizzative degli uffici, o di accertare difficoltà
dei soggetti interessati per gli adempimenti posti a loro carico. Per i procedimenti già
iscritti a ruolo al 1° luglio 2000 ovvero all'eventuale nuovo termine fissato ai sensi
del secondo periodo, la parte può valersi delle disposizioni del presente articolo
versando l'importo del contributo di cui alla tabella 1 in ragione del 50 per cento. Non
si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già pagato a titolo di imposta
di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo e di diritti di cancelleria.
Tabella 1
(articolo 9, comma 2)
1. Per ogni grado di giudizio dei procedimenti giurisdizionali civili ed amministrativi,
fermo quanto disposto dall'articolo 8, comma 4, per l'esercizio in sede penale, il
contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto nei seguenti importi:
a) nulla è dovuto per i processi di valore inferiore a lire 2.000.000;
b) lire 120.000 per i processi di valore superiore a lire 2.000.000 e fino a lire
10.000.000
c) lire 300.000 per i processi di valore superiore a lire 10.000.000 e fino a lire
50.000.000
d) lire 600.000 per i processi di valore superiore a lire 50.000.000 e fino a lire
100.000.000
e) lire 800.000 per i processi di valore superiore a lire 100.000.000 e fino a lire
500.000.000
f) lire 1.300.000 per i processi di valore superiore a lire 500.000.000 e fino a lire
1.000.000.000
g) lire 1.800.000 per i processi di valore superiore a lire 1.000.000.000
2. I processi amministrativi quando non sia determinabile il valore della domanda, si
considerano ricompresi nello scaglione di cui alla lettera a) del comma 1 della presente
tabella.
3. I processi di valore indeterminabile si considerano compresi nello scaglione di cui
alla lettera d), comma 1 della presente tabella. Nei procedimenti giudiziari contenziosi,
il cui valore sia indeterminabile, di competenza esclusiva del giudice di pace, il
contributo unificato è dovuto nella misura prevista per lo scaglione di cui alla
lettera c) del comma 1 della presente tabella.
4. Il contributo dovuto per i procedimenti speciali previsti nel Libro quarto, titolo I e
II, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo, e nei confronti di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, è
ridotto alla metà. Il contributo non è dovuto per i procedimenti cautelari richiesti in
corso di causa ai sensi dell'articolo 669-quater del codice di procedura civile.
5. Per i procedimenti di esecuzione immobiliare è dovuto esclusivamente il contributo
alla lettera c) del comma 1 delle presente tabella. Per gli altri procedimenti esecutivi,
l'importo del contributo dovuto è quello indicato nella lettera c) del comma 1 della
presente tabella, ridotto alla metà.
6. Per il rilascio di copie autentiche, anche da parte degli uffici giudiziari, è dovuto
un unico diritto fisso pari a lire 10.000 per ogni atto, anche se composto di più fogli o
più pagine.
Art. 10 (Imposta di registro sui conferimenti in società)
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvatocon
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'articolo 50 è sostituito dal seguente: "Art. 50. - (Atti ed operazioni
concernenti società, enti, consorzi, associazioni ed altre organizzazioni commerciali od
agricole). - 1. Per gli atti costitutivi e per gli aumenti di capitale o di
patrimonio di società o di enti, diversi dalle società, compresi i consorzi, le
associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni con o senza personalità
giuridica aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o
agricole, con conferimento di immobili o diritti reali immobiliari, la base imponibile è
costituita dal valore dei beni o diritti conferiti al netto delle passività e degli oneri
accollati alle società, enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni commerciali o
agricole, nonché delle spese e degli oneri inerenti alla costituzione o all'esecuzione
dell'aumento calcolati forfetariamente nella misura del 2 per cento del valore dichiarato
fino a lire 200 milioni e dell'1 per cento per la parte eccedente, e in ogni caso in
misura non superiore a lire 1 miliardo";
b) nell'articolo 2 della Tariffa allegata, parte I, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Contratti di associazione in partecipazione con apporto di beni
diversi da quelli indicati nell'articolo 1 e nel successivo articolo 7: lire
250.000.";
c) nell'articolo 4 della predetta Tariffa: 1) al comma 1, lettere a), numeri 3), 5)
e 6), e), f) e g), nella colonna delle aliquote, le parole: "1 per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "lire 250.000";
2) le note sono sostituite dalle seguenti: "Note - I) La proprietà ed i
diritti reali su immobili o unità da diporto si intendono conferiti alla data dell'atto
che comporta il loro trasferimento o la loro costituzione.
II) L'imposta di cui alla lettera e) si applica se l'atto di regolarizzazione è
registrato entro un anno dall'apertura della successione. In ogni altro caso di
regolarizzazione di società di fatto, ancorché derivanti da comunioni ereditarie,
l'imposta si applica a norma dell'articolo 22 del testo unico.
III) Per gli atti propri delle società ed enti diversi da quelli indicati nel presente
articolo si applica l'articolo 9 della tabella.
IV) Gli atti di cui alla lettera a) sono soggetti all'imposta nella misura fissa di lire
250.000 se la società destinataria del conferimento ha la sede legale o amministrativa in
altro Stato membro dell'Unione europea.
V) Per gli atti propri dei gruppi europei di interesse economico contemplati alla lettera
a), numero 4), si applicano le imposte ivi previste.";
d) sono abrogati il comma 3 dell'articolo 19, il comma 6 dell'articolo 27, la lettera g)
del comma 1 dell'articolo 43.
2. Per gli aumenti di capitale sociale, le disposizioni contenute nel comma 1 si applicano
a decorrere da quelli sottoscritti nel trimestre in corso al 31 dicembre 1999, la cui
denuncia deve presentarsi successivamente a tale data.
3. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n.
413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della
proprietà contadina, prorogato al 31 dicembre 1999, dall'articolo 4, comma 14, della
legge 27 dicembre 1997, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001. Alle relative
minori entrate provvede la Cassa per la formazione della proprietà contadina, mediante
versamento, previo accertamento da parte della Amministrazione finanziaria, all'entrata
del bilancio dello Stato.
Art. 11 (Disposizioni fiscali per il
settore della nautica e per il settore armatoriale)
1. È soppressa la tassa sulle concessioni governative di rilascio e annuale
per la patente di abilitazione al comando o alla condotta di imbarcazioni da diporto,
compresi i motoscafi, e di navi da diporto prevista dall'articolo 16 della nuova tariffa
delle tasse sulle concessioni governative introdotta con decreto del Ministro delle
finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.303 del 30 dicembre
1995.
2. All'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n.51, concernente la tassa di stazionamento
dovuta per unità da diporto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le navi e le imbarcazioni (a
motore o a vela con motore ausiliario) da diporto nazionali sono soggette al pagamento
della tassa di stazionamento annuale.";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. L'importo della tassa di
stazionamento dovuta è determinato sommando all'importo fisso di lire 360.000 le seguenti
somme:
a) lire 1.500 per ogni centimetro eccedente metri 7,5 e fino a 12 metri;
b) lire 4.000 per ogni centimetro eccedente metri 12 e fino a 18 metri;
c) lire 6.000 per ogni centimetro eccedente metri 18 e fino a 24 metri;
d) lire 8.000 per ogni centimetro eccedente metri 24.";
e) i commi 3-ter e 6 sono abrogati.
3. Per le strutture di ormeggio che rispondono alle caratteristiche di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509,
che vengano installate successivamente al 1o gennaio 2000, non è dovuto il canone annuo
per le concessioni con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali
marittime e specchi acquei.
4. Il comma 1 dell'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 è sostituito dal
seguente: "Le rate di ammortamento relative ai mutui contratti dalle organizzazioni
portuali, i debiti a lungo termine verso fornitori relativi e contratti stipulati dalle
medesime organizzazioni portuali per la costruzione di infrastrutture e/o per la fornitura
di impianti portuali, ancorché ceduti a titolo oneroso a imprese concessionarie,
risultanti al 31 dicembre 1993 e le somme occorrenti per la copertura degli ulteriori
disavanzi per l'anno 1993, nonché gli importi relativi al trattamento di fine rapporto
dei dipendenti delle organizzazioni portuali, maturati alla medesima data, nel limite
complessivo di lire 1.000 miliardi, sono posti a carico dello Stato, che provvede
direttamente al relativo pagamento".
Art. 12 (Oli emulsionati)
1. Nell'elenco dei prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote vigenti alla data del
1o gennaio 2005, di cui all'allegato 1 annesso alla legge 23 dicembre 1998, n.448, è
inserita, prima della voce "Gas di petrolio liquefatti (GPL)", la seguente voce:
"Emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua
contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee all'impiego nella
carburazione e nella combustione:
a) emulsione con oli da gas usata come carburante: lire 704.704 per mille litri;
b) emulsione con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento: lire 704.704 per
mille litri;
c) emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile per riscaldamento: con
olio combustibile ATZ lire 617.810 per mille chilogrammi, con olio combustibile BTZ lire
308.905 per mille chilogrammi;
d) emulsione con olio combustibile denso per uso industriale: con olio combustibile ATZ
lire 86.423 per mille chilogrammi, con olio combustibile BTZ lire 43.212 per mille
chilogrammi".
2. Alle emulsioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8,
commi 3, 5, 6 e 10, della legge 23 dicembre 1998, n.448, e il nuovo trattamento fiscale
decorre dall'anno 2000. Per tale anno le aliquote di accisa sono stabilite dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 8, comma 5, tenendo
conto delle aliquote base indicate nella tabella 2, allegata alla presente
legge, nonché dell'aumento disposto per l'anno 1999 dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 15 gennaio 1999,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.11 del 15
gennaio 1999.
3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le caratteristiche tecniche delle
emulsioni ai fini della verifica dell'idoneità all'impiego nella carburazione e nella
combustione.
4. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, la lettera c)
del comma 10 dell'articolo 8 della citata legge n. 448 del 1998 è sostituita dalla
seguente: "c) a compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo
dell'accisa applicata al gasolio usato come combustibile per riscaldamento e ai gas di
petrolio liquefatti usati come combustibile per riscaldamento, anche miscelati ad aria,
attraverso reti canalizzate o destinati al rifornimento di serbatoi fissi, nonché a
consentire, a decorrere dal 1999, ove occorra anche con credito di imposta, una riduzione
del costo del predetto gasolio non inferiore a lire 200 per ogni litro ed una riduzione
del costo dei sopra citati gas di petrolio liquefatti corrispondenti al contenuto di
energia del gasolio medesimo. Il suddetto beneficio non è cumulabile con altre
agevolazioni in materia di accise ed è applicabile ai quantitativi dei predetti
combustibili impiegati nei comuni, o nelle frazioni dei comuni:
1) ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
2) facenti parte di province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella
zona climatica F;
3) della regione Sardegna e delle isole minori, per i quali viene esteso anche ai gas di
petrolio liquefatti confezionati in bombole;
4) non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al predetto decreto del
Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 e individuati con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il
beneficio viene meno dal momento in cui, con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare con
cadenza annuale, ne è riscontrata l'avvenuta metanizzazione Il suddetto beneficio è
applicabile altresì ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nelle frazioni
non metanizzate dei comuni ricadenti nella climatica E, di cui al predetto decreto del
Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, esclusi dall'elenco redatto con il decreto
del Ministro delle finanze, e individuate annualmente con delibera di consiglio dagli enti
locali interessati. Tali delibere devono essere comunicate al Ministero delle finanze e al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 settembre di ogni
anno.".
5. Nella nota 1) dell'articolo 26 del testo unico approvato con decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, le parole: "negli esercizi di ristorazione e" sono
soppresse;
b) nel secondo periodo, dopo le parole: "nel settore alberghiero" sono aggiunte
le seguenti: "negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti
esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestite senza fini di lucro,";
c) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Si considerano altresì compresi
negli usi industriali, anche quando non è previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del
gas metano utilizzato negli impianti sportivi e nelle attività ricettive svolte da
istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli
indigenti".
Art. 13 (Disposizioni in materia di attività marine)
1. Al comma 1, dell'articolo 4, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, le parole: "sulle
retribuzioni corrisposte", sono sostituite dalle parole: "sui redditi di lavoro
dipendente e di lavoro autonomo corrisposti".
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, dell'articolo 4, del decreto-legge 30
dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30,
è attribuito anche ai soggetti che in base a rapporti contrattuali con l'armatore
esercitano a bordo di navi da crociera attività commerciali complementari, accessorie o
comunque relative alla prestazione principale.
3. Le disposizioni di cui al comma 2, dell'articolo 4, del decreto legge 30 dicembre 1997,
n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, si applicano
anche al reddito derivante dall'esercizio a bordo di navi da crociera delle attività
indicate nel comma 2 del presente articolo, anche se esercitate da terzi in base a
rapporti contrattuali con l'armatore. Per i redditi derivanti dall'attività di escursione
comunque realizzata, le predette disposizioni si applicano solo nei confronti
dell'armatore.
4. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 17, della legge 5 dicembre 1986, n. 856,
sono aggiunte infine le seguenti parole: "nonché ogni altra attività commerciale
complementare, accessoria o comunque relativa all'attività crocieristica".
5. All'articolo 17, della legge 5 dicembre 1986, n. 586, è aggiunto infine il seguente
comma: "3-bis. I servizi e le attività di cui ai commi 1 e 2 sono soggetti alla
disciplina di cui agli articoli 3 e 6 del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30".
Art. 14 (Esecuzione di rimborsi di
modesta entità)
1. Entro il 31 dicembre 2000, all'esecuzione dei rimborsi relativi alle imposte sui
redditi, all'imposta sul valore aggiunto, al contributo al servizio sanitario nazionale
nonché alle tasse e altre imposte indirette sugli affari, provvedono, nel limite massimo
di lire 1.000 miliardi, gli uffici finanziari secondo modalità semplificate che prevedano
l'utilizzazione di procedure automatizzate e senza alcun ulteriore adempimento a carico
dei contribuenti, mediante la realizzazione di piani e progetti strumentali e di
risultato. Per tali finalità un importo non superiore a 10 miliardi di lire è
destinato al Fondo unico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per
il compartoMinisteri.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai rimborsi di importo, al netto degli
interessi, non superiori a cinque milioni di lire richiesti fino al 31 dicembre 1993.
3. Con decreto del ministero delle Finanze sono stabilite le modalità di attuazione del
presente articolo e sono individuati gli uffici competenti all'emanazione dei
provvedimenti di rimborso.
Art. 15 (Maggiori entrate assicurate da provvedimenti di cui all'articolo 16
della legge n.133 del 1999)
1. Con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione del comma 1 dell'articolo 16
della legge 31 maggio 1999, n.133, con particolare riferimento alla corresponsione
dell'aggio per la raccolta del gioco del lotto sono assicurate maggiori entrate pari a 330
miliardi di lire, a decorrere dall'anno 2000.
Art. 16 (Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico
radiotelevisivo)
1. A decorrere dal 1o gennaio 2000, per i soggetti sottoindicati gli importi dei canoni,
ivi compresi gli importi dovuti con canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti
misure:
Categorie: canone televisione:
a) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o superiore a 100:
10.000.000;
b) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di stanze inferiore a 100 e
superiore a 25; residence turistico-alberghieri con 4 stelle; villaggi turistici e
campeggi con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di lusso: 3.000.000;
c) alberghi con 5 stelle lusso e 5 stelle con un numero di stanze pari o inferiore a 25;
alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni a 3 stelle con un numero di televisori superiore a
10; residence turistico-alberghieri con 3 stelle; villaggi turistici e campeggi con 3
stelle; esercizi pubblici di 1a e 2acategoria, sportelli bancari: 1.500.000;
d) alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o
inferiore a 10; pensioni e locande con 2 o 1 stella; campeggi con 2 o 1 stella;
affittacamere; esercizi pubblici di 3a e 4a categoria; altre navi; aerei in servizio
pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: 600.000;
e) soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma con un numero di
televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti
religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole
istituti scolastici non esenti dal canone in virtù della legge del 2 dicembre 1951, n.
1571, come modificato dalla legge del 28 gennaio 1989, n. 421: 300.000.
2. Nel canone televisivo è ricompreso anche quello per gli apparecchi radiofonici.
3. Gli importi di cui al comma 1 saranno percentualmente commisurati alla annuale
determinazione del canone di abbonamento RAI.
Art. 17 (Disposizioni concernenti le camere di commercio)
1. I commi 3 e 4 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono sostituiti
dai seguenti:
"3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, determina ed aggiorna
con proprio decreto da emanare entro il 31 ottobre dell'anno precedente, sentite
l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello
nazionale, la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da
parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all'articolo 8, da applicare
secondo le modalità di cui al comma 4, ivi compresi gli importi minimi, che comunque non
possono essere inferiori a quelli dovuti in base alla normativa vigente alla data di
entrata in vigore della presente disposizione, e quelli massimi, nonché gli importi del
diritto dovuti in misura fissa. Con lo stesso decreto sono altresì determinati gli
importi del diritto applicabili alle unità locali, nonché le modalità e i termini di
liquidazione, accertamento e riscossione. In caso di tardivo o omesso pagamento si applica
la sanzione amministrativa dal 10 per cento al 100 per cento dell'ammontare del diritto
dovuto, nel rispetto dei principi e del procedimento di cui alla legge 24 novembre 1981,
n. 689.
4. Il diritto annuale di cui al comma 3 è determinato in base al seguente metodo:
a) individuazione del fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema
delle camere di commercio è tenuto a fornire ull'intero territorio nazionale, in
relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all'articolo 2, nonché a
quelle attribuite dallo Stato e dalle regioni;
b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a) di una quota calcolata in relazione ad
un obiettivo annuale di efficienza del sistema delle camere di commercio nell'espletamento
delle funzioni amministrative, sentita l'Unioncamere;
c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali fissi per le imprese iscritte o
annotate nelle sezioni speciali del registro delle imprese, e mediante applicazione di
diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti.
d) nei primi due anni di applicazione l'importo non potrà comunque essere superiore
al 20 per cento rispetto al diritto annuale riscosso in base alla normativa vigente alla
data di entrata in vigore della presente disposizione".
2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto dall'anno 2001. Il bollettino per la
riscossione del diritto annuale relativo all'anno 2000 viene inviato entro il 30 settembre
2000 e deve essere pagato entro il 31 ottobre 2000. I soggetti obbligati al pagamento del
diritto annuale indicano negli appositi bollettini l'ammontare del fatturato di cui al
comma 1.
3. Le istanze di rimborso dei diritti camerali erroneamente corrisposti devono essere
presentate e le azioni giudiziali conseguenti devono essere proposte, a pena di decadenza,
entro ventiquattro mesi dalla data del pagamento. Per le annualità anteriori al 2000 le
istanze e le azioni predette devono essere presentate e promosse, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre 2001.
4. Al fondo di perequazione di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 29 dicembre 1993,
n. 580, possono confluire fondi derivanti da politiche di investimenti comunitarie e
nazionali.
Art. 18 (Modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446)
1. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, è sostituita dalla seguente: "f) previsione per le occupazioni
permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da
aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai
servizi medesimi, di un canone determinato forfetariamente come segue:
1) per le occupazioni del territorio comunale il canone è commisurato al numero
complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle
sottoindicate classi di comuni:
I) fino a 20.000 abitanti, lire 1.500 per utenza;
II) oltre 20.000 abitanti, lire 1.250 per utenza;
2) per le occupazioni del territorio provinciale, il canone è determinato nella misura
del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di
tariffa di cui al precedente numero 1, per il numero complessivo delle utenze presenti
nei; comuni compresi nel medesimo ambito territoriale;
3) in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun comune o provincia non
può essere inferiore a lire 1.000.000. La medesima misura di canone annuo è dovuta
complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate
dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi;
4) gli importi di cui al numero 1) sono rivalutati annualmente in base all'indice
ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;
5) il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno
precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.
Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla
provincia recante, quale causale, l'indicazione del presente articolo. I comuni e le
province possono prevedere termini e modalità diversi da quelli predetti inviando, nel
mese di gennaio di ciascun anno, apposita comunicazione alle aziende di erogazione di
pubblici servizi, fissando i termini per i conseguenti adempimenti in non meno di novanta
giorni dalla data di ricezione della comunicazione".
2. Il comma 3 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è
sostituito dal seguente:
"3. Il canone è determinato sulla base della tariffa di cui al comma 2, con
riferimento alla durata dell'occupazione e può essere maggiorato di eventuali oneri di
manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. Per la determinazione
della tassa prevista al comma 1 relativa alle occupazioni di cui alla lettera f) del comma
2, si applicano gli stessi criteri ivi previsti per la determinazione forfetaria del
canone. Dalla misura complessiva del canone ovvero della tassa prevista al comma 1 va
detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune
e dalla provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni
di servizi".
TITOLO III - Disposizioni in materia di spesa
CAPO I - Spese delle
amministrazioni centrali
Art. 19 (Rinnovi contrattuali)
1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, la spesa per gli anni 2000, 2001 e 2002 relativa ai
rinnovi contrattuali del personale dipendente del comparto dei Ministeri, delle aziende e
amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo e della scuola, è determinata,
rispettivamente, in lire 629 miliardi, in lire 1.761 miliardi e in lire 2.269 miliardi,
ivi comprese le somme da destinare alla contrattazione integrativa. Tutti i provvedimenti
e le iniziative di attuazioni del nuovo ordinamento del personale, ad eccezione dei
passaggi da un'area funzionale all'altra, continuano a essere finanziati esclusivamente
con le risorse dei fondi unici di amministrazione e in ogni caso con quelle destinate alla
contrattazione integrativa.
2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al personale di cui
all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per gli anni
2000, 2001 e 2002 sono determinate, rispettivamente, in lire 236 miliardi, in lire 660
miliardi e in lire 850 miliardi. Per le finalità di cui all'articolo 19 della legge 28
luglio 1999, n. 226, un'ulteriore somma di lire 100 miliardi, per ciascuno dei predetti
anni, è utilizzata nell'ambito dei procedimenti negoziali per il personale delle carriere
diplomatica e prefettizia e, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, per il
personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia.
3. Le somme di cui ai commi 1 e 2 costituiscono l'importo complessivo massimo di cui
all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito
dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.
4. Per i rinnovi contrattuali del personale dei comparti degli enti pubblici non
economici, delle regioni e delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle
istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e delle università, ivi compreso il
personale degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, e alla corresponsione
dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, provvedono le
amministrazioni di competenza nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci.
5. Le somme di cui ai commi 1, 2 e 4 sono comprensive degli oneri contributivi per
pensioni di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, e
dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446.
Art. 20 (Assunzioni di personale e misure di potenziamento del part-time)
1. All'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.449, come modificato dall'articolo 22,
comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per l'anno 2001 deve
essere realizzata una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a
quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti
per gli anni precedenti e fatta salva la quota di riserva di cui all'articolo 3 della
legge 12 marzo 1999, n. 68. Nell'ambito della programmazione e delle procedure di
autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in
servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi
espletati alla data del 30 settembre 1999.";
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Allo scopo di assicurare il
rispetto delle percentuali annue di riduzione del personale di cui al comma 2, la
programmazione delle assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al
termine dell'anno precedente, separatamente per i Ministeri e le altre
amministrazionidello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli enti pubblici non
economici con organico superiore a duecento unità, nonché per le Forze armate, le Forze
di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la
funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferiscono
al Consiglio dei ministri entro il primo bimestre di ogni anno.";
c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Per consentire lo sviluppo dei
processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della
riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata
del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei ministri, su proposta dei
Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, definisce preliminarmente le priorità e le necessità operative da soddisfare,
tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove
professionalità. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio
dei ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle
amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e
con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque
subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti
procedure di mobilità e possono essere disposte esclusivamente presso le
sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o
derogatorie.";
d) al comma 3-bis sono soppresse le parole da: "ivi comprese" fino alla fine del
periodo;
e) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente: "3-ter. Al fine di garantire la
coerenza con gli obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione funzionale delle
amministrazioni interessate, le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere
corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e
riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli
organizzativi rispondenti ai princìpi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai
compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e
qualificati servizi da fornire all'utenza. Le predette richieste sono sottoposte all'esame
del Consiglio dei ministri, ai fini dell'adozione di delibere con cadenza
semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. L'istruttoria è diretta a riscontrare le effettive esigenze
di reperimento di nuovo personale e l'impraticabilità di soluzioni
alternative collegate a procedure di mobilità o all'adozione di misure di
razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, nonchè per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento
unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione
tecnico-finanziaria riguardante gli oneri derivanti dall'applicazione della nuova
classificazione del personale, certificata dai competenti organi di controllo, di cui
all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive
modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne
accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo
45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29. Decorso tale termine, la
delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel
caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative";
f) il comma 18 è sostituito dai seguenti: "18. Allo scopo di ridurre la spesa
derivante da nuove assunzioni il Consiglio dei ministri, con la determinazione da adottare
ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo semestre di ciascun anno, anche la
percentuale del personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a tempo parziale
o altre tipologie contrattuali flessibili, salvo che per le Forze armate, le Forze di
polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non può comunque
essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate. Per le amministrazioni che
non hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale pari almeno al 4 per cento del
totale dei dipendenti, le assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate deroghe,
esclusivamente con contratto a tempo parziale. L'eventuale trasformazione a tempo pieno
può intervenire purchè ciò non comporti riduzione complessiva delle unità con rapporto
di lavoro a tempo parziale. 18-bis. È consentito l'accesso ad un regime di impegno
ridotto per il personale non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia preposto
alla titolarità di uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico secondo
criteri definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro";
g) dopo il comma 20 sono inseriti i seguenti: "20-bis. Le amministrazioni
pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo
restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni
adeguandosi ai princìpi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare
per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili,
realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con
altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli
obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento
di funzioni e competenze. Per le università restano ferme le disposizioni dell'articolo
51. 20-ter. Le ulteriori economie conseguenti all'applicazione del presente
articolo, realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, e presso gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità,
sono destinate, entro i limiti e con le modalità di cui all'articolo 43, comma 5, ai
fondi per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali
di lavoro ed alla retribuzione di risultato del personale dirigente. Con la medesima
destinazione e ai sensi del predetto articolo 43, comma 5, le amministrazioni e gli enti
che abbiano proceduto a ridurre la propria consistenza di personale di una percentuale
superiore allo 0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di riduzione annua di cui
al comma 2 possono comunque utilizzare le maggiori economie conseguite".
2. Al comma 1 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive
modificazioni, sono soppresse le parole: "Nell'ambito del medesimo comparto". Al
medesimo articolo 33, il comma 2 è abrogato.
3. Fatti salvi i periodi di vigenza maggiori previsti da specifiche disposizioni di legge,
la validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale, anche con
qualifica dirigenziale, presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, è elevata
da 18 a 24 mesi e comunque permane fino al 31 dicembre 2000.Restano parimenti in vigore
fino alla predetta data le graduatorie valide al 31 dicembre 1998.
Art. 21 (Riduzione di personale del comparto scuola)
1. Il numero dei dipendenti del comparto della scuola deve essere ridotto, al 31 dicembre
2000, di una percentuale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello dei
dipendenti in servizio al 31 dicembre 1999,fermi restando gli obiettivi previsti
dall'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.449, verificati
distintamente ai sensi dell'articolo 39, comma 2-bis, della medesima legge n.449 del 1997,
introdotto dall'articolo 20, comma 1, lettera b), della presente legge nonché quelli
previsti dal comma 3, dell'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Tale
riduzione è disposta in modo da evitare la riduzione di offerta formativa nelle aree
montane, nelle isole minori o comunque in aree a bassa densità demografica.
2. I risparmi derivanti dall'attuazione del comma 1, stimati in lire 534 miliardi in
ragione d'anno, sono destinati ad incrementare, per l'anno 2001, nella misura di lire 123
miliardi, e, a decorrere dall'anno 2002, nella misura del 60 per cento dell'intero
ammontare, il fondo di cui all'articolo 40, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n.449.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla regione Valle d'Aosta
e alle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia nell'ambito
delle competenze derivanti dai rispettivi statuti e dalle norme di attuazione.
Art. 22 (Conferma della disciplina relativa alle indennità e ai compensi
rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita)
1. Le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, da ultimo confermate
e modificate dall'articolo 1, commi 66 e 67, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
concernenti le indennità, i compensi, le gratifiche, gli emolumenti e i rimborsi
spesa soggetti a incremento in relazione alla variazione del costo della vita, continuano
ad applicarsi anche nel triennio 2000-2002. Tali disposizioni si applicano agli
emolumenti, indennità compensi e rimborsi spese erogati dalle amministrazioni pubbliche
anche a estranei per l'espletamento di particolari incarichi e per l'esercizio di
specifiche funzioni.
Art. 23 (Valutazione dei corsi di dottorato di ricerca)
1. All'articolo 103, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, come modificato dal comma 24 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1999,
n.4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <nonché, a domanda, il periodo
corrispondente alla frequenza dei corsi di dottorato di ricerca ai soli fini del
trattamento di quiescenza e previdenza con onere a carico del richiedente.>.
Art. 24 (Affitti e fitti figurativi)
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, adotta con proprio decreto, con il supporto dell'Osservatorio
sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, anche nell'ambito delle azioni e
misure elaborate e attuate ai sensi dell'articolo 55, comma 9, della legge 27 dicembre
1997 n. 449, misure finalizzate a ridurre gradualmente, almeno del 3 per cento nel corso
dell'anno 2000 e almeno del 5 per cento per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'ammontare
dei metri quadri degli immobili utilizzati dall'insieme delle amministrazioni centrali e
periferiche dello Stato.
2. Le spese di manutenzione degli immobili in uso alle amministrazioni di cui al comma 1
devono comunque essere contenute nelle stesse quote percentuali di cui al medesimo comma
1.
3. Le amministrazioni di cui al comma 1, previa predisposizione di piani di
razionalizzazione degli spazi e dei sistemi di manutenzione, anche avvalendosi della
collaborazione dell'Osservatorio di cui al comma 1, rinegoziano, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, i contratti di fitto di locali
attualmente in essereallo scopo di contenerne la relativa spesa.
4. A decorrere dall'esercizio finanziario 2001 le amministrazioni di cui al comma 1,
dovranno valutare i costi di uso degli immobili appartenenti al demanio, o comunque di
proprietà pubblica a uso gratuito, sulla base degli elementi forniti dall'Osservatorio
dei valori immobiliari del territorio nazionale del ministero delle Finanze.
5. Negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni di cui al comma 1 verranno
introdotte, nell'ambito delle unità previsionali di competenza, le poste corrispondenti
al costo d'uso degli immobili di cui al comma 4.
6. Per l'esercizio finanziario 2000 il costo d'uso viene transitoriamente determinato in
lire 10.000 al metro quadro annuo e gli stanziamenti per spese di funzionamento non
aventi natura obbligatoria vengono ridotti per importo corrispondente con decreto del
ministro del Tesoro, el bilancio e della programmazioneeconomica, su proposta del ministro
competente.
Art. 25 (Applicazione alle pubbliche
amministrazioni delle disposizioni in materia di clienti idonei del mercato elettrico)
1. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono stabiliti i criteri
e le modalità per costituzione di consorzi e la partecipazione delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n.29, e successive modificazioni, ai consorzi, anche con la partecipazione di enti
pubblici economici e di imprese, previsti dall'articolo 14, comma 2, lettera b), del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, ai fini dell'applicazione delle relative
disposizioni alle predette amministrazioni pubbliche, ferma restando l'applicazione alle
amministrazioni stesse delle altre disposizioni del citato articolo 14 del decreto
legislativo n.79 del 1999, ove ne ricorrano le condizioni.
Art. 26 (Acquisto di beni e servizi)
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto
della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di
società di consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di
contabilità pubblica con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere,
convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza
della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni
ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato. I
contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di
congruità economica.
2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'articolo 17, comma 25, lettera c),
della legge 15 maggio 1997, n.127, non è richiesto per le convenzioni di cui al comma 1
del presente articolo. Alle predette convenzioni e ai relativi contratti stipulati da
amministrazioni dello Stato, in luogo dell'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 14
gennaio 1994, n.20, si applica il comma 4 del medesimo articolo 3 della stessa legge.
3. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi
utilizzando le convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, salvo quanto previsto
dall'articolo 27, comma 6. Le restanti pubbliche amministrazioni hanno facoltà di aderire
alle convenzioni stesse, ovvero devono utilizzarne i parametri di qualità e di prezzo per
l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento.
4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al controllo di
gestione ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286,
verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3, richiedendo eventualmente al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il parere tecnico
circa le caratteristiche tecnico-funzionali e l'economicità dei prodotti acquisiti.
Annualmente i responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di direzione
politica una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa,
conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali
relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di ciascuna amministrazione. Nella fase
di prima applicazione, ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano
costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai servizi di controllo interno.
5. Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta
annualmente alla Camera una relazione che illustra le modalità di attuazione del presente
articolo nonché i risultati conseguiti.
Art. 27 (Disposizioni varie di razionalizzazione in materia contabile)
1. Le riassegnazioni alla spesa di somme versate all'entrata del bilancio dello Stato,
previste dalle vigenti disposizioni legislative per l'anno 2000, sono rinviate all'anno
2001, tranne quelle connesse con accordi e impegni internazionali ed europei, ivi compreso
l'utilizzo dei fondi comunitari e dei cofinanziamenti nazionali, con calamità naturali,
con interventi di carattere umanitario, nonché le riassegnazioni di somme destinate dalla
legge o dai contratti collettivi al personale delle pubbliche amministrazioni.
2. Ferma restando la disposizione del comma 1, le somme dovute da amministrazioni ed enti
pubblici o da privati per prestazioni e servizi resi dalle Forze di polizia sono versate
in apposita unità previsionale di base dell'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, alle pertinenti unità previsionali di base delle
amministrazioni interessate.
3. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio in
deroga al disposto del comma 1, entro il limite del 5 per cento dell'importo risultante
dall'applicazione del medesimo comma 1.
4. Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2000 e le relative proiezioni per gli anni 2001 e 2002,
concernenti le spese classificate "Consumi intermedi" sono ridotti del 5 per
cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad
intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato
nonché di quelli aventi natura obbligatoria.
5. Gli stanziamenti per consumi intermedi del Ministero della difesa non impegnati
nell'esercizio finanziario 2000 possono essere mantenuti in bilancio per l'esercizio
finanziario 2001.
6. I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi delle amministrazioni statali,
stipulati a seguito di esperimento di gara, in scadenza nel triennio 2000-2002, possono
essere rinnovati per una sola volta e per un periodo non superiore a due anni, a
condizione che il fornitore assicuri una riduzione del corrispettivo di almeno il 3 per
cento, fermo restando il rimanente contenuto del contratto.
7. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 3 del decreto legislativo
22 luglio 1999, n. 261, i termini di cui all'articolo 41, commi 1 e 2, della legge 23
dicembre 1998, n.448, sono differiti, rispettivamente, al 1o ottobre 2000 e al 1o aprile
2000. Conseguentemente, le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 41, comma 3, della
predetta legge n.448 del 1998, sono rideterminate, a decorrere dall'anno 2001,
rispettivamente, in lire 350 miliardi per le finalità di cui alle lettere a) e b) del
comma 1 del predetto articolo 41 e in lire 80 miliardi per le finalità di cui alla
lettera c) del medesimo comma 1; per il periodo 1o ottobre-31 dicembre 2000 le
medesime autorizzazioni sono fissate in lire 93 miliardi per le finalità di cui alle
predette lettere a) e b) e in lire 22 miliardi per le finalità di cui alla citata lettera
c). Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 41, comma 2, della predetta legge n.448
del 1998, nei decreti ivi previsti sono indicati i termini di presentazione delle domande
di accesso ai contributi, nonché i requisiti di ammissione ai contributi medesimi a
favore dei soggetti da definire nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 41, comma
1, della citata legge n.448 del 1998.
8. Il canone di abbonamento alle radioaudizioni circolari e alla televisione è attribuito
per intero alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ad eccezione della
quota già spettante all'Accademia di Santa Cecilia. Il secondo periodo del comma 8
dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n.449, come sostituito dall'articolo 45,
comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n.448, è soppresso.
9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private, sono tenuti al
pagamento:
a) di un canone annuo pari all'uno per cento del fatturato se emittente televisiva,
pubblica o privata, in ambito nazionale;
b) di un canone annuo pari all'uno per cento del fatturato, fino ad un massimo di lire
centoquaranta milioni se emittente radiofonica nazionale, fino ad un massimo di lire
trenta milioni se emittente televisiva locale, e fino ad un massimo di lire venti milioni
se emittente radiofonica locale.
10. I canoni di cui al comma 9 sono versati entro il 31 ottobre di ciascun anno sulla base
del fatturato, conseguito nell'anno precedente, riferibile all'esercizio dell'attività
radiotelevisiva, tenendo conto altresì dei proventi derivanti dal finanziamento del
servizio pubblico al netto dei diritti dell'erario. Entro il 31 ottobre 2000 i soggetti
che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora
e televisiva in ambito nazionale e locale sono tenuti a corrispondere il canone di cui
sopra sulla base del fatturato conseguito nel 1999. Le modalità attuative del presente
comma sono disciplinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il
Ministro delle finanze. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può disporre in
qualsiasi momento accertamenti e verifiche utilizzando gli strumenti di cui all'articolo
1, comma 6, lettera c), n. 7), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Decorso un triennio
dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni provvede alla rideterminazione dei canoni ai sensi dell'articolo 1, comma 6,
lettera c), n. 5), della citata legge n. 249 del 1997. Quaranta miliardi di lire annue a
decorrere dal 2000 sono destinate alle misure di sostegno previste dall'articolo 45, comma
3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Conseguentemente, all'articolo 45, comma 3, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: "24 miliardi per l'anno 2000 e 33 miliardi
per l'anno 2001" sono soppresse.
11. Al fine della razionalizzazione degli interventi per la imprenditorialità giovanile,
le risorse finanziarie previste dalle autorizzazioni di spesa recate dal decreto-legge 20
maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n.236, dal decreto-legge 31 gennaio 1995, n.26, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 marzo 1995, n.95, dal decreto-legge 1o ottobre 1996, n.510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608, e dalla legge 2 dicembre 1998, n.423,
affluiscono ad un apposito fondo istituito nello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il fondo è
rifinanziabile per un periodo pluriennale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, esuccessive modificazioni.
12. Per garantire con carattere di stabilità l'apertura quotidiana con orari prolungati,
ivi compresi i giorni festivi, dei musei, delle gallerie, dei monumenti, dei siti
archeologici, degli archivi e delle biblioteche, anche in considerazione del Giubileo
dell'anno 2000, il Ministro per i beni e le attività culturali, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto in cui definisce un
programma di attività su base triennale, stabilendo le priorità, i tempi e le modalità
di attuazione, nonché le risorse da utilizzare per l'incremento dei fondi istituiti dai
vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del personale. In sede di contrattazione
integrativa sono definiti specifici piani e progetti di incentivazione da destinare al
raggiungimento dei predetti obiettivi. A decorrere dall'anno 2000, per le finalità di cui
al presente comma, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi. Dall'anno 2001,
alle predette finalità sono integralmente devolute le maggiori entrate dicui alla legge
25 marzo 1997, n.78, rispetto alle medesime entrate accertate al termine dell'esercizio
precedente, con corrispondente riduzione della citata autorizzazione di spesa.
13. All'articolo 38 della legge 27 dicembre 1997, n.449, come modificato
dall'articolo 45, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n.448, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "30 giugno 1999" sono sostituite dalle seguenti:
"30 settembre 2000";
b) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Le disposizioni regolamentari di
cui al comma 2 entrano in vigore il 1o gennaio 2001; dalla data di entrata in vigore del
regolamento non è più dovuto il contributo di cui all'articolo 11-bis della legge 24
dicembre 1969, n.990, introdotto dall'articolo 126 del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n.175".
14. Lo sgravio di cui al comma 5 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
connesso alle Regioni Abruzzo e Molise limitatamente ai nuovi assunti nell'anno 1999, in
relazione alla prevista autorizzazione della Commissione della Comunità europea di cui al
comma 7 del medesimo articolo 3, si intende riferito, per ciascuno dei beneficiari, agli
assunti nei dodici mesi successivi alla prima assunzione o comunque non oltre i dodici
mesi successivi alla predetta autorizzazione.
15. Per garantire con continuità l'assistenza anche pomeridiana alle udienze civili
e penali; per assicurare lo smaltimento dell'arretrato prodottosi nell'aggiornamento dei
registri penali, nella redazione delle schede dei casellari giudiziali e nell'espletamento
delle procedure preordinate alla riscossione dei crediti dello Stato per pene pecuniarie,
spese di giustizia, imposte, tasse, diritti e spese prenotate a debito; per assicurare,
nell'ambito dell'Amministrazione penitenziaria, la riduzione dell'arretrato nei settori
contabile e amministrativo con riferimento alla gestione del personale, e nel settore
dell'attività istruttoria relativa alla concessione e all'esecuzione di misure
alternative alla detenzione, il Ministero della giustizia definisce, entro il mese di
febbraio 2000, programmi di attività su base biennale, stabilendo le priorità, i tempi e
le modalità di attuazione, in modo da assicurarne la realizzazione a partire dal mese
successivo. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 31 miliardi per ciascuno degli anni
2000 e 2001 destinati ad integrare il fondo unico di amministrazione istituito dal vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro.
16. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n.32, convertito dalla
legge 7 aprile 1995, n.104, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
"a-bis) per "aree depresse" a decorrere dal 1o gennaio 2000, quelle
individuate dalla Commissione delle Comunità europee come ammissibili agli interventi dei
fondi strutturali, obiettivi 1 e 2, quelle ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del
regolamento (CE) n.1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a
titolo degli obiettivi 1 e 2 e quelle rientranti nelle fattispecie dell'articolo 87,
paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modifi
cato dal Trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n.209, previo accordo
con la Commissione, nonché, fermerestando le limitazioni previste dalla normativa
comunitaria in materia di aiuti di Stato, la regione Abruzzo. Con la stessa decorrenza dal
1o gennaio 2000 e con le stesse limitazioni in materia di aiuti di Stato:
1) il richiamo contenuto in disposizioni di legge e di regolamento ai
territori dell'obiettivo 1 deve intendersi riferito anche alle regioni Abruzzo e Molise;
2) il richiamo ai territori dell'obiettivo 2 deve intendersi riferito anche alle aree
ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n.1260/1999 del Consiglio, del 21
giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo 2;
3) il richiamo ai territori dell'obiettivo 5-b deve intendersi riferito alle aree ammesse,
ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n.1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno
1999, al sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo 2".
17. All'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge 13 maggio 1999, n. 133 le parole:
"comunque non inferiore a 1,5 punti percentuali" sono soppresse e le parole:
"non superiore" sono sostituite con le parole: "non inferiore".
18. Il termine di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 7 marzo 1997, n. 53, già
prorogato al 31 dicembre 1999 dall'articolo 10, comma 1, della legge 12 luglio 1999, n.
237, è prorogato al 31 dicembre 2000. Tale termine può essere prorogato per un ulteriore
periodo massimo di dodici mesi con decreto del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con
il Ministro per i beni e le attività culturali.
19. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, è
sostituito dal seguente: "1. A decorrere dal 1o gennaio 2000, il complesso delle
agevolazioni di cui all'articolo 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
all'articolo 1, comma 50, della legge 28 marzo 1997, n. 81, è ridistribuito in base ad
una nuova classificazione delle zone svantaggiate, tenendo anche conto del regolamento
(CE) n. 1260/1999, del Consiglio del 21 giugno 1999".
Art. 28 (Riqualificazione dell'assistenza sanitaria e attività libero
professionale)
1. Per le prestazioni libero-professionali, erogate in regime di ricovero o di day
hospital, di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 15-quinquies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni, la regione partecipa alla
spesa nel limite di una quota variabile tra il 50 e il 70 per cento della tariffa prevista
per le prestazioni istituzionali a carico del Servizio sanitario nazionale.
2. Per le prestazioni libero-professionali, erogate in regime di ricovero o di day
hospital, di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 15-quinquies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni, svolte in strutture di
altra azienda del Servizio sanitario nazionale, la regione partecipa alla spesa nel limite
di una quota massima del 25 per cento della tariffa prevista per le prestazioni
istituzionali a carico del Servizio sanitario nazionale.
3. Le tariffe delle prestazioni libero-professionali, in regime di ricovero o di day
hospital, di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 15-quinquies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni, svolte in strutture
sanitarie non accreditate, sono determinate da ciascuna azienda d'intesa con il dirigente
sanitario interessato e sono a totale carico dei richiedenti; all'azienda è dovuta una
quota della tariffa nelle misure stabilite dai contratti collettivi nazionali.
4. La partecipazione ai proventi delle attività professionali di cui alla lettera d) del
comma 2 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e
successive modificazioni, rese in regime libero-professionale è stabilita dai contratti
collettivi nazionali, per quanto concerne le prestazioni di diagnostica strumentale e di
laboratorio la partecipazione non può essere superiore al 50 per cento della tariffa
praticata dall'azienda.
5. Le tariffe delle prestazioni libero-professionali, ivi comprese quelle di
diagnostica strumentale e di laboratorio, erogate in regime ambulatoriale, sono
determinate da ciascuna azienda in conformità ai criteri stabiliti dalle regioni e dai
contratti collettivi nazionali di lavoro e sono a totale carico dei richiedenti. Per le
predette prestazioni all'azienda compete il rimborso dei costi diretti ed indiretti
sostenuti nonché una quota della tariffa nella misura stabilita dai contratti collettivi
nazionali.
6. I contratti collettivi nazionali di lavoro stabiliscono i criteri per la determinazione
dei proventi da corrispondere ai dirigenti sanitari in relazione alle specifiche
prestazioni, nel rispetto dei limiti previsti dal presente articolo.
7. Il comma 17 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n.662, e l'ultimo
periodo del comma 6 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre1994, n.724, sono abrogati.
8. Le economie derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 sono
destinate in misura non superiore a 80 miliardi di lire al fondo per l'esclusività del
rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario di cui all'articolo 72, comma 6, della legge 23
dicembre 1998, n.448. Il predetto fondo è integrato a decorrere dall'anno 2000 di lire 70
miliardi annui, corrispondentemente le disponibilità destinate al finanziamento dei
progetti di cui all'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
successive modificazioni, sono ridotte a decorrere dall'anno 2000 di lire 70 miliardi
annue.
9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della
sanità predispone una relazione che attesti la situazione dell'attività
libero-professionale dei medici nelle strutture pubbliche. La relazione è trasmessa al
Parlamento.
10. Al fine di potenziare le attività previste dall'articolo 72, comma 1, della legge 23
dicembre 1998, n.448, è autorizzata l'ulteriore spesa di 1.500 miliardi di lire per gli
anni 2000-2001, di cui 750 per l'anno 2000 e 750 per l'anno 2001.
11. Le disponibilità destinate al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 1, comma
34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e successive modificazioni, sono ridotte di
lire 750 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001.
12. Per consentire il potenziamento delle strutture di radioterapia nell'ambito dei
programmi di edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1998, è
autorizzata l'ulteriore spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e
2002.
13. Ai fini dell'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c), della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
(IPAB), che risultino essere state inserite nei programmi di intervento per la
realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e disabili non
autosufficienti e siano già state ammesse ai finanziamenti disposti dall'articolo 20
della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, conservano il contributo
attribuito a condizione che:
a) le IPAB stesse, ancorché depubblicizzate, risultino essere enti senza scopo di
lucro;
b) le opere realizzate con tali finanziamenti siano autorizzate ai sensi
dell'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, ed abbiano un vincolo permanente di destinazione d'uso;
c) le residenze sanitarie assistenziali per anziani e disabili non autosufficienti
realizzate dalle IPAB stesse siano accreditate ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
14. La misura dell'1 per cento prevista dal comma 3 dell'articolo 72 della legge 23
dicembre 1998, n.448, è elevata al 2,5 per cento.
15. Le disponibilità corrispondenti alla quota parte delle minori spese di cui al comma 3
dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 1998, n.448, previste dal comma 15 dello stesso
articolo 72 relativamente agli anni 2000 e 2001 sono integrate di 750 miliardi di lire per
ciascuno dei predetti anni.
16. All'articolo 72, comma 15, della legge 23 dicembre 1998, n.448, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le
modalità di acquisizione delle risorse da far affluire al fondo di cui al comma 6".
17. In ragione dell'autofinanziamento del settore sanitario, le disposizioni di cui al
presente articolo non si applicano alle province autonome di Trento e di Bolzano, alla
regione Valle d'Aosta e alla regione Friuli-Venezia Giulia.
Art. 29 (Contenimento e razionalizzazione della spesa farmaceutica)
1. Entro il 30 giugno 2000 le imprese titolari dell'autorizzazione all'immissione in
commercio dei medicinali, i grossisti e le farmacie provvedono, secondo criteri e
modalità di ripartizione che tengano conto di principi di equità
distributiva, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, a versare a favore del Servizio sanitario nazionale un
acconto sulla quota di loro spettanza del contributo di cui all'articolo 36, comma 16,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativa a ciascuno degli anni 1998 e 1999. In ogni
caso i grossisti saranno tenuti al versamento del contributo soltanto per le vendite
effettuate alle farmacie delle regioni che hanno determinato il superamento del limite di
spesa farmaceutica. Per le farmacie si tiene conto dell'incidenza della spesa di ciascuna
regione sul superamento del limite di spesa nazionale.
2. L'acconto di cui al comma 1 è determinato detraendo dall'ammontare totale del
contributo dovuto l'importo equivalente alla quota di aumento dell'IVA dal 4 per cento al
10 per cento non rifinanziata dal decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Con decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, entro il 31 ottobre 2000 è stato stabilito
il termine per il versamento del saldo da effettuarsi comunque entro il 31 dicembre
2000. Per i grossisti l'acconto previsto dal primo periodo del presente comma è, in ogni
caso, corrisposto in non meno di tre rate annuali stabilite con il decreto di cui al
comma 1. Entro il 30 settembre 2000 il ministro riferisce al Parlamento sull'effettiva
rispondenza dei dati di mercato alle vigenti disposizioni sui margini riconosciuti alle
tre categorie interessate sui prezzi di vendita dei medicinali erogati con onere a carico
del Servizio sanitario nazionale, fornendo elementi e proposte per una revisione di tali
margini e l'eventuale adozione di correlate misure finalizzate al rispetto degli stessi e
ad assicurare, ove possibile, ulteriori contenimenti della spesa farmaceutica a carico del
Servizio sanitario nazionale.
3. Per l'anno 2000, l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per
l'assistenza farmaceutica previsto dall'articolo 36, comma 15, della legge 27 dicembre
1997, n.449, è rideterminato in lire 12.650 miliardi. L'onere predetto può registrare un
incremento non superiore al 14 per cento, fermo restando il mantenimento delle occorrenze
finanziarie delle regioni nei limiti degli stanziamenti complessivi previsti per il
medesimo anno.
4. Fermo restando, per le specialità medicinali a base di principi attivi per i quali è
scaduta la tutela brevettuale, quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 36 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 31 gennaio 2000 il prezzo delle specialità
medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale è ridotto del 5 per cento
rispetto al prezzo calcolato secondo i criteri stabiliti dal CIPE.
5. Sono escluse dalla riduzione di cui al comma precedente:
a) le specialità medicinali coperte in Italia da brevetto di principio attivo;
b) le specialità medicinali coperte in Italia da brevetto formulazione o di modalità di
rilascio o di somministrazione purché ottenuto con la procedura del brevetto europeo;
c) le specialità medicinali coperte in Italia da brevetto di indicazione terapeutica
purché giudicato dalla CUF rilevante sotto il profilo terapeutico;
d) le specialità medicinali di origine biologica o ottenute con processi biotecnologici.
6. Restano comunque esclusi dalla riduzione i medicinali di cui all'articolo 3, comma 130,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come sostituito dall'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1996, n. 425.
7. In deroga a quanto previsto dalla deliberazione CIPE del 26 febbraio 998,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.89 del 17 aprile 1998, per le confezioni di
medicinali autorizzate secondo la procedura nazionale, qualora nell'ambito della medesima
specialità siano presenti altre confezioni le cui autorizzazioni all'immissione in
commercio sono state ottenute con procedura di mutuo riconoscimento, si applica, ai fini
della determinazione del prezzo, la procedura negoziale di cui al comma 10 dell'articolo
36 della legge 27 dicembre 1997, n.449.
8. All'articolo 70, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n.448, l'espressione
"medicinali già classificati tra i farmaci non rimborsabili e successivamente
ammessi per la prima volta alla rimborsabilità" deve intendersi riferita al regime
di rimborsabilità introdotto dall'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993,
n.537.
9. Le disposizioni sulla contrattazione dei prezzi recate dall'articolo 1, comma 41, della
legge 23 dicembre 1996, n.662, già estese in via sperimentale alle specialità medicinali
autorizzate in Italia secondo il sistema del mutuo riconoscimento dal comma 10
dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n.449, continuano ad applicarsi in via
sperimentale fino al 31 dicembre 2000.
10. Il Ministero della sanità trasmette, entro il 30 gennaio 2001, alle competenti
Commissioni parlamentari, una relazione sui risultati della sperimentazione del regime di
contrattazione dei prezzi dei farmaci di mutuo riconoscimento, per il triennio 1998-2000.
11. Per i medicinali oggetto di procedura negoziale secondo la deliberazione CIPE del 30
gennaio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.109 del 13 maggio 1997, può essere
prevista, sul prezzo ex fabrica, l'applicazione di sconti a favore delle strutture
pubbliche o, comunque, accreditate.
12. Al comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n.178, come
sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 18 febbraio 1997,
n.44, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora il ritardo della prima
commercializzazione ecceda i dodici mesi il Ministero della sanità sospende
l'autorizzazione concessa".
13. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n.178, è
aggiunto il seguente:
"2-bis. La revoca della sospensione dell'autorizzazione adottata dal Ministero della
sanità ai sensi dei commi 1 e 2 è disposta previo pagamento, da parte dell'impresa
interessata, di una tariffa pari al 30 per cento di quella corrisposta per ottenere
l'autorizzazione sospesa. La sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
non si applica, in ogni caso, ai medicinali di cui è documentata dalle imprese
l'esportazione verso altri Paesi".
14. Il Ministero della sanità predispone annualmente una relazione che identifichi i
motivi del superamento del limite della spesa farmaceutica nelle singole regioni,
motivando anche le discordanze esistenti fra la spesa farmaceutica delle regioni ed i dati
di vendita delle ditte farmaceutiche. La relazione è trasmessa al Parlamento.
CAPO II - Spese delle Amministrazioni locali e regionali
Art. 30 (Patto di stabilità interno)
1. A titolo di concorso agli obiettivi di stabilizzazione della finanza
pubblica, le regioni, le province autonome, le province e i comuni riducono per l'anno
2000 il disavanzo definito dall'articolo 28, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.448,
in misura pari ad almeno un ulteriore 0,1 punti percentuali del prodotto interno lordo
(PIL) previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria e suoi aggiornamenti;
l'importo così risultante rimane costante nei tre anni successivi. Gli enti che non hanno
raggiunto, in tutto o in parte, l'obiettivo fissato per l'anno 1999 sono tenuti a
recuperare il differenziale nell'anno 2000.
2. Alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 28 è
sostituito dal seguente: "Il disavanzo è calcolato quale differenza tra le
entrate finali effettivamente riscosse e le uscite di parte corrente, al
netto degli interessi, effettivamente pagate. Tra le entrate non sono considerati i
trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, dallo Stato, dall'Unione
europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno, nonché quelle
derivanti dai proventi della dismissione di beni immobiliari e finanziari. Tra le spese
non devono essere considerate quelle sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di
destinazione dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di
stabilità interno. Tra le entrate e le spese, inoltre, non devono essere considerate
quelle che per loro natura rivestono il carattere dell'eccezionalità. Agli enti
partecipanti al patto di stabilità interno, è consentito calcolare il disavanzo anche
per l'anno 1999 sulla base dei criteri indicati nel presente comma. Gli stessi enti hanno
facoltà di valutare la propria conformità al patto di stabilità interno sulla base del
disavanzo calcolato con le nuove regole cumulativamente per il biennio 1999-2000: in tale
caso la riduzione programmata del disavanzo, o l'aumento dell'avanzo, dovranno essere
computati in corrispondenza ad un valore di riduzione del disavanzo aggregato pari allo
0,2 per cento del PIL per il 1999.
3. Gli enti tenuti a fornire informazioni al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica ai sensi dell'articolo 28, comma 5, della legge 23 dicembre 1998,
n.448, sono tenuti a trasmettere altresì una relazione illustrativa delle misure adottate
o che si intendono adottare per conseguire l'obiettivo di cui al comma 1 e dei riflessi
delle misure stesse sulle previsioni di competenza del bilancio. La relazione predisposta
dalle regioni e dalle province autonome deve fare particolare riferimento alle azioni
poste in essere per garantire il contributo degli enti del Servizio sanitario nazionale al
perseguimento dell'obiettivo.
4. Le giunte regionali e provinciali nonché quelle dei comuni con popolazione superiore
ai 15.000 abitanti riferiscono entro il 30 giugno ai rispettivi consigli sul perseguimento
dell'obiettivo del comma 1, proponendo, ove necessario, le opportune variazioni di
bilancio. Agli stessi fini previsti dal comma 2, presentano, inoltre, una relazione al
consiglio allegata al bilancio di assestamento e rendono conto dei risultati acquisiti con
una relazione allegata al bilancio consuntivo.
5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferisce
trimestralmente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali
e, successivamente, alle competenti Commissioni parlamentari in ordine al rispetto degli
obiettivi del patto di stabilità interno.
6. Qualora l'obiettivo di cui al comma 1 venga complessivamente conseguito, per l'anno
2000 è concessa, a partire dall'anno successivo, una riduzione minima di 50 punti base
sul tasso di interesse nominato applicato sui mutui della Cassa Depositi e Prestiti, in
ammortamento al 31 dicembre 1998 e il cui tasso di interesse risulti superiore al 7 per
cento ovvero concessi entro il 31 dicembre 1997, con oneri a carico delle regioni e degli
enti locali, con esclusione dei contributi regionali di cui all'articolo 7 del decreto del
Ministro del tesoro 7 gennaio 1998 e precedenti norme di accesso al credito ordinario
della Cassa Depositi e Prestiti. Qualora l'obiettivo non venga complessivamente conseguito
la riduzione è concessa esclusivamente agli enti che hanno conseguito l'obiettivo. Agli
enti che nel biennio 1999-2000 conseguano una riduzione del disavanzo, computato con i
criteri 1999 o con i criteri 2000, superiore allo 0,3 per cento del PIL, la riduzione del
tasso d'interesse sugli stessi mutui è aumentata a 100 punti base. Le modalità tecniche
di computo del disavanzo sono definite con decreto del Ministro del tesoro d'intesa con il
Ministro dell'interno sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto-legge n. 281 del 1997, entro il 30 aprile 2000.
7. Ai fini dell'applicazione del comma 5 gli enti sono tenuti a presentare apposita
certificazione firmata rispettivamente dai Presidenti della regione e della provincia.o
dal sindaco e dal responsabile del servizio finanziario dell'ente. Tempi e modalità della
certificazione sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentito, per quanto di competenza, il Ministro dell'interno.
8. All'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n.448, dopo il comma 2, è inserito il
seguente:
"2-bis. Tra le specifiche misure da adottare in relazione a quanto previsto dal comma
2 gli enti, nella loro autonomia possono provvedere in particolare a:
a) ridurre la spesa per il personale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 39,
commi 19 e 20-bis, della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni;
b) limitare il ricorso ai contratti stipulati al di fuori della dotazione organica ed alle
consulenze esterne, laddove tali iniziative siano previste dai rispettivi ordinamenti, e
procedere alla soppressione degli organismi collegiali non ritenuti indispensabili, ai
sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.449;
c) sviluppare le iniziative per la stipula di contratti di sponsorizzazione, accordi e
convenzioni previsti dall'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n.449, allo scopo di
realizzare maggiori economie nella gestione;
d) ridurre il ricorso all'affidamento diretto di servizi pubblici locali a società
controllate o ad aziende speciali ed al rinnovo delle concessioni di tali servizi senza il
previo espletamento di un'apposita gara di evidenza pubblica;
e) sviluppare iniziative per il ricorso, negli acquisti di beni e servizi, alla formula
del contratto a risultato, di cui alla norma UNI 10685, rispondente al principio di
efficienza ed economicità di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), della legge 15
marzo 1997, n.59".
f) procedere alla liberalizzazione del mercato dei servizi pubblici, rimuovendo gli
ostacoli all'accesso di nuovi soggetti privati e promuovendo lo sviluppo dei servizi
pubblici locali mediante l'utilizzo di tecniche di finanziamento con ricorso esclusivo a
capitali privati;
g) utilizzare a fini di reinvestimento le somme accantonate per ammortamento di beni, in
base alle disposizioni dell'articolo 9, comma 1, e dell'articolo 117, comma 1, del decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, la cui obbligatoria applicazione decorre
dall'esercizio finanziario 2001, salva la facoltà degli enti locali di anticiparla fin
dall'esercizio 2000. Restano fermi i valori percentuali relativi alla determinazione degli
importi degli ammortamenti, di cui al citato articolo 117, comma 1.
9. I trasferimenti erariali per l'anno 2000 di ogni singolo ente locale sono determinati
in base alle disposizioni recate dall'articolo 31, commi 11 e 12, della legge 23 dicembre
1998, n.448, ed alle successive disposizioni in materia, in attesa dell'entrata in
funzione delle misure di riequilibrio di cui al decreto legislativo 30 giugno 1997, n.
244, la cui applicazione è rinviata al 1o gennaio 2001, o del decreto legislativo
sostitutivo del medesimo decreto legislativo n. 244 del 1997, in attuazione della delega
prevista dall'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133. La distribuzione
dell'incremento di risorse pari al tasso di inflazione programmato per l'anno 2000 avviene
con i criteri e le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della predetta legge n.448
del 1998.
10. Relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, sono fissati
al 31 dicembre 2000 i termini per la notifica degli avvisi di liquidazione sulla base
delle dichiarazioni e degli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio Alla stessa
data sono fissati i termini per la notifica:
a) degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni, relativamente
all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997;
b) degli avvisi di accertamento in rettifica, relativamente all'imposta comunale sugli
immobili dovuta per gli anni 1994, 1995 e 1996; c) degli avvisi di accertamento d'ufficio
per l'anno 1994;
d) degli atti di contestazione delle violazioni non collegate all'ammontare dell'imposta,
commesse negli anni dal 1993 al 1998.
11. All'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, inserire
alla fine i seguenti periodi: "Il termine per la proposizione del ricorso avverso la
nuova determinazione della rendita catastale dei fabbricati decorrere dalla data in cui il
contribuente abbia avuto conoscenza piena del relativo avviso. A tal fine, gli uffici
competenti provvedono alla comunicazione dell'avvenuto classamento delle unità
immobiliari a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantire l'effettiva
conoscenza da parte del contribuente, garantendo altresì che il contenuto della
comunicazione non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario. Fino alla data
dell'avvenuta comunicazione non sono dovuti sanzioni e interessi per effetto della nuova
determinazione della rendita catastale. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 3 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472".
12. Sino all'anno di imposta 1999 compreso, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili
l'aliquota ridotta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n.
437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, si applica
soltanto agli immobili adibiti ad abitazione principale, con esclusione di quelli
qualificabili come pertinenze, ai sensi dell'articolo 817 del codice civile.
13. La disposizione di cui al comma 9-bis non ha effetto nei riguardi dei comuni che, in
detto periodo, abbiano già applicato l'aliquota ridotta anche agli immobili adibiti a
pertinenze.
14. Per l'anno 2000, il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta
per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale prevista
dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per
l'approvazione dei regolamenti è stabilito contestualmente alla data dell'approvazione
del bilancio. Per gli anni successivi i termini predetti sono fissati al 31 dicembre. I
regolamenti approvati entro il termine fissato per il bilancio di previsione dell'anno
2000 hanno effetto dal 1° gennaio 2000.
15. Al monitoraggio del rispetto del patto di stabilità interno provvede il Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, avvalendosi anche del personale di
cui all'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n.449; i contratti relativi
agli esperti estranei alle amministrazioni pubbliche possono essere rinnovati sino
all'anno 2003.
16. Per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica previsti dal presente
articolo nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome si provvede con le
modalità stabilite dall'articolo 48, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre
1997, n.449.
17. All'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, apportare le seguenti
modificazioni: dopo le parole: 20 per cento a decorrere dal 1o gennaio 1998 sono aggiunte
le altre: e fino a un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2000 per le
superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro
quadrato.
18. L'importo massimo della spesa per il Servizio sanitario nazionale ammonta, per l'anno
2000, a lire 117.129 miliardi.
19. Alla riscossione dei ruoli non erariali sottoscritti entro il 30 giugno 2000 non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I termini scadenti il 31 dicembre 1999,
previsti per la sottoscrizione e la consegna dei ruoli non erariali sono prorogati al 29
febbraio 2000.
20. È soppressa l'indennità di lire 2 competente per ogni chilometro di percorso per i
viaggi compiuti gratuitamente con mezzi di trasporto forniti dall'amministrazione, a norma
del comma 3, dell'articolo 14, della legge n. 836 del 1973.
Art. 31 (Riduzione di oneri dei mutui della Cassa depositi e prestiti)
1. La Cassa depositi e prestiti, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, individua modalità di intervento atte a
ridurre gli oneri di ammortamento dei mutui in essere relativi a enti locali e loro
consorzi, esclusi quelli a carico dello Stato, entro un importo complessivo non superiore
a lire 225 miliardi annue.
2. La riduzione di cui al comma 1 è da ritenere aggiuntiva a quelle che fossero state
già deliberate dal consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti alla data
del 23 novembre 1999.
Art. 32 (Attuazione del conferimento di funzioni alle regioni e agli enti
locali)
1. Al fine di attuare il conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali previsto
dalla legge 15 marzo 1997, n.59, e successive modificazioni, senza oneri aggiuntivi per il
bilancio dello Stato, qualora la riduzione delle dotazioni di bilancio relative alle
funzioni conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi del Capo I della predetta
legge n.59 del 1997, non risulti sufficiente ad assicurare la copertura delle quote di
risorse determinate ai sensi della stesa legge n.59 del 1997 e dell'art. 7 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la differenza è coperta mediante corrispondente
riduzione delle dotazioni relative alle funzioni residuate alla competenza statale negli
stati di previsione delle amministrazioni interessate. Tale riduzione è
operata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il ministro
competente. La riduzione può essere effettuata anche con riferimento a stanziamenti
previsti da disposizioni di legge.
Art. 33 (Disposizioni concernenti la tariffa per la gestione dei rifiuti
urbani)
1. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, le parole:
"dal 1° gennaio 2000" sono sostituite dalla parole: "dai termini previsti
dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5, entro i quali i
comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei
rifiuti urbani attraverso la tariffa di cui al comma 2".
2. All'articolo 49, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, dopo il comma 1 è
aggiunto il seguente:
"1-bis. Resta, comunque, ferma la possibilità, in via sperimentale, per i comuni di
deliberare l'applicazione della tariffa ai sensi del comma 16".
3. All'articolo 49, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, dopo il comma 4, è
aggiunto il seguente: "4-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario che precede i
due anni dall'entrata in vigore della tariffa, i comuni sono tenuti ad approvare e a
presentare all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti il piano finanziario e la relazione di
cui all'articolo 8, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999,
n.158".
4. All'articolo 5, decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158 è
abrogato il comma 3.
5. All'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1999, n. 158, sono abrogate le parole da: "a decorrere dall'esercizio finanziario
1999".
6. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158, sono
abrogati il secondo periodo della lettera d) del comma 1 e i commi 2,3 e 4.
7. Il numero 5 dell'Allegato 1 del decreto del Presidente dellaRepubblica 27 aprile 1999,
n.158, è abrogato.
Art. 34 (Razionalizzazione e ottimizzazione delle procedure di acquisto nel
settore sanitario)
1. Il Governo, nell'ambito del patto di stabilità interno, promuove le necessarie intese
tra le regioni affinché queste provvedano, a partire dall'anno 2000, alla definizione ed
alla costituzione di un organismo comune avente per scopo la selezione e la
razionalizzazione della domanda di beni e servizi della aziende sanitarie ed ospedaliere,
nonché l'effettuazione di acquisti centralizzati per diverse tipologie di beni.
CAPO III - Interventi
in materia previdenziale
Art. 35 (Gestioni previdenziali)
1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato:
a) ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88 e
successive modificazioni e integrazioni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alle
gestioni dei lavoratori autonomi, alla gestione speciale minatori e all'Enpals;
b) ai sensi dell'articolo 59 comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a
integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), al Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, alla gestione esercenti attività commerciali e alla gestione artigiani, è
stabilito per l'anno 2000, rispettivamente, in lire 496 miliardi e in lire 123 miliardi.
Conseguentemente, gli importi complessivamente dovuti alle gestioni interessate sono
determinati per l'anno 2000 rispettivamente in lire 25.387 miliardi e in lire 6.273
miliardi. I medesimi complessivi importi sono ripartiti tra le gestioni interessate con il
procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 al netto, per quanto
attiene al trasferimento di cui alla lettera a), della somma di lire 2.274 miliardi
attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento
dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo a trattamenti
pensionistici liquidati anteriormente al 1^ gennaio 1989; delle somme di lire 4 miliardi e
di lire 88 miliardi di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e
dell'Enpals.
2. All'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al quinto periodo,
introdotto dall'articolo 34, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono soppresse
le parole: "per gli esercizi 1998 e 1999".
Art. 36 (Cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'Inail)
1. Il ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con
i ministri delle Finanze e del Lavoro e della previdenza sociale, definisce modalità e
tempi di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'Inail,
maturati e maturandi, vigilando sulla loro attuazione e intervenendo con poteri
sostitutivi in caso di inerzia o ritardo dell'ente; il ministro del Tesoro, del bilancio e
della programmazione economica si avvale dell'assistenza di uno o più consulenti
finanziari scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure
competitive tra primarie banche nazionali ed estere. Si applicano in quanto compatibili le
disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130 e gli articoli 13, 14 e 15 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.
Art. 37 (Contributo su pensioni con importo elevato)
1. A decorrere dal 1^ gennaio 2000 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei
trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie
complessivamente superiori al massimale annuo previsto dall'articolo 2, comma 18, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, è dovuto, sulla parte eccedente, un contributo di
solidarietà nella misura del 2 per cento secondo modalità e termini stabiliti con
decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro
del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Gli importi dei contributi di cui al comma 1 confluiscono nel fondo di cui all'articolo
5, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, per le finalità stabilite dall'articolo
9, comma 3, della medesima legge; con il decreto previsto dal predetto articolo 9, comma
3, vengono stabilite modalità, condizioni e termini del concorso agli oneri a carico del
lavoratore, in materia di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione,
previsti dagli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e
successive modificazioni, nonché dell'applicazione delle predette disposizioni, in quanto
compatibili, anche ai periodi non coperti da contribuzione dei lavoratori iscritti alla
gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
integrazioni.
Art. 38 (Contributi pensionistici di lavoratori dipendenti che ricoprono
cariche elettive e funzioni pubbliche)
1. I lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato, eletti membri del Parlamento
nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire
funzioni pubbliche, che in ragione dell'elezione o della nomina maturino il diritto ad un
vitalizio o ad un incremento della pensione loro spettante, sono tenuti a corrispondere
l'equivalente dei contributi pensionistici, nella misura prevista dalla legislazione
vigente, per la quota a carico del lavoratore, relativamente al periodo di aspettativa non
retribuita loro concessa per lo svolgimento del mandato elettivo o della funzione
pubblica. Il versamento delle relative somme, che sono deducibili dal
redditocomplessivo risultando ricomprese tra gli oneri di cui all'articolo 10, comma
1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, deve essere effettuato alla
amministrazione dell'organo elettivo o di quello di appartenenza in virtù della nomina,
che provvederà a riversarle al fondo dell'ente previdenziale di appartenenza.
2. Le somme di cui al comma 1 sono dovute con riferimento ai contributi relativi ai ratei
di pensione che maturano a decorrere dal 1o gennaio 2000.
3. I lavoratori dipendenti di cui al comma 1, qualora non intendano avvalersi della
facoltà di accreditamento dei contributi di cui al comma 1 medesimo secondo le modalità
previste dall'articolo 3 comma 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 e
successive modificazioni, non effettuano i versamenti relativi.
4. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 564 del 1996,
che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i
periodi anteriori al 31 dicembre 1998 secondo le modalità previste dal comma 3, articolo
3, del decreto legislativo, 16 settembre 1996, n. 564 e successive modificazioni, possono
esercitare tale facoltà entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
5. A decorrere dal 1o gennaio 2000 il diritto agli sgravi contributivi previsti
all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978 n. 218 e
successive modificazioni e integrazioni è riconosciuto alle aziende che operano nei
territori individuati ai sensi dello stesso articolo come successivamente modificato
e integrato che impiegano lavoratori anche non residenti per le attività dagli stessi
effettivamente svolte nei predetti territori.
6. La disposizione di cui al comma 5, si applica anche ai periodi contributivi antecedenti
il 1o gennaio 2000 e alle situazioni pendenti alla stessa data; sono fatte salve le
maggiori contribuzioni già versatee le situazioni oggetto di sentenze passate in
giudicato.
Art. 39 (Retribuzione pensionabile dei componenti delle autorità
indipendenti)
1. A decorrere dal 1o gennaio 2000 il trattamento economico comunque corrisposto sotto
qualsiasi forma ai componenti delle autorità indipendenti e ai componentidegli
organismi i cui trattamenti sono equiparati o riferiti a quelli dei componenti delle
autorità indipendenti, già iscritti all'atto della nomina ad enti gestori di forme
pensionistiche obbligatorie, costituisce base contributiva e pensionabile: a) fino a
concorrenza del trattamento retributivo eventualmente in godimento dell'interessato
all'atto della nomina a componente dell'autorità od organismo ivi ricomprendendo i
miglioramenti economici che sarebbero spettati, ove superiore al massimale annuo della
base retributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto
1995, n.335; b) nel limite del predetto massimale, negli altri casi, ivi compresi i
soggetti che all'atto della nomina non prestavano attività di lavoro subordinato. I
relativi contributi sono versati alle gestioni previdenziali cui sia iscritto
l'interessato.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, da emanare
entro il 31 marzo 2000, siprovvede ad individuare le autorità e gli organismi di cui al
comma 1, diversi da quelli che svolgono la loro attività nelle materie contemplate
dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947,
n.691.
Art. 40 (Norma di trasparenza)
1. A tutti gli enti pubblici e privati, inclusi quelli che eroghino ai propri dipendenti
trattamenti pensionistici o assegni vitalizi integrativi o di base, nonché quelli
dipendenti dalle Regioni a statuto speciale, è fatto obbligo fornire all'Istituto
nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) tutti i dati necessari alla
costituzione del Casellario centrale dei pensionati di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni. Analoghi dati possono
essere forniti, con autonoma decisione, dagli organi costituzionali.
Art. 41 (Fondi speciali)
1. A decorrere dal 1o gennaio 2000 il Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Ente
nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e delle aziende elettriche private e il Fondo di
previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia sono soppressi. Con
effetto dalla medesima data sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i titolari di
posizioni assicurative e i titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti
presso i predetti soppressi fondi. La suddetta iscrizione è effettuata con evidenza
contabile separata nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e continuano ad
applicarsi le regole previste dalla normativa vigente presso i soppressi fondi. Con la
stessa decorrenza, in relazione al processo di armonizzazione al regime generale delle
aliquote dovute dal settore elettrico, sono ridotti di 3,72 punti percentuali il
contributo dovuto per gli assegni al nucleo familiare e di 0,57 punti percentuali il
contributo per le prestazioni economiche di maternità, ove dovuto.
2. Per le maggiori esigenze finanziarie derivanti dalle specifiche regole già previste
per i Fondi soppressi ai sensi del comma 1 rispetto a quelle dell'assicurazione generale
obbligatoria di cui al medesimo comma 1:
a) con riferimento al soppresso Fondo di previdenza per i dipendenti dell'ENEL e delle
aziende elettriche private, è stabilito un contributo straordinario a carico dei datori
di lavoro pari a complessivi 4050 miliardi di lire, da erogarsi in rate annue di eguale
importo nel triennio 2000-2002. Tale importo include il minore onere contributivo per i
medesimi datori di lavoro corrispondente alle riduzioni di cui al comma 1. Il contributo
può essere imputato dalle imprese in bilancio negli esercizi in cui vengono effettuati i
pagamenti, ovvero in quote costanti negli esercizi dal 2000 al 2019;
b) con riferimento al soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai
pubblici servizi di telefonia, è stabilito per il triennio2000-2002 un contributo a
carico dei datori di lavoro pari a lire 150 miliardi annue.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i
criteri di ripartizione a carico delle aziende dei versamenti di cui al comma 2, nonché
le modalità di corresponsione degli stessi all'INPS.
Art. 42 (Fondo di previdenza per il clero)
1. A decorrere dal 1o gennaio 2000 il contributo annuo di cui all'articolo 6, primo comma,
della legge 22 dicembre 1973, n.903, dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza per il
clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla
cattolica, è aumentato di lire 800.000 annue, fermi restando i meccanismi di adeguamento
del suddetto contributo di cui all'articolo 20 della citata legge n.903 del 1973.
2. Per gli iscritti al Fondo di cui al comma 1 è stabilita l'elevazione a 68 anni
dell'età anagrafica per il diritto alla pensione di vecchiaia in ragione di un anno per
ogni diciotto mesi a decorrere dal 1o gennaio 2000. Con effetto dalla medesima data e con
la medesima scansione temporale è stabilita l'elevazione del relativo requisito minimo di
contribuzione a venti contributi annui. Sono conseguentemente adeguati i requisiti
anagrafici e di contribuzione di cui agli articoli 11, 15 e 16 della legge 22 dicembre
1973, n.903, previsti al fine della rideterminazione degli importi di pensione. L'età
anagrafica per il pensionamento di vecchiaia resta confermata a 65 anni per i soggetti che
possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.
3. In deroga al comma 2 continua a trovare applicazione il requisito minimo di
contribuzione previsto dalla previgente normativa nei confronti degli iscritti che,
anteriormente alla data del 31 dicembre 1999, siano stati ammessi alla prosecuzione
volontaria di cui all'articolo 9 della citata legge n.903 del 1973 e nei confronti degli
iscritti che alla data del 31 dicembre 1999 hanno maturato una anzianità contributiva
tale che, anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra la predetta data e quella
riferita all'età per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe loro di conseguire
il requisito minimo contributivo di cui al comma 2 del presente articolo. In ogni caso la
somma di cui al terzo comma dell'articolo 15 della citata legge n.903 del 1973 si aggiunge
tenendo conto del requisito minimo di contribuzione previsto dal comma 2 del presente
articolo.
4. Dal 1o gennaio 2000 il Fondo di cui al comma 1 è ordinato con il sistema
tecnico-finanziario a ripartizione.
5. All'articolo 1, quarto comma, della legge 22 dicembre 1973, n.903, le parole:
"pari a quello ufficiale di sconto maggiorato dello 0,50 per cento con un minimo del
5,50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari a quello fissato dall'INPS
per la generalità delle gestioni deficitarie".
6. A decorrere dal 1o gennaio 2000 l'iscrizione al Fondo di cui al comma 1, è estesa ai
sacerdoti e ministri di culto non aventi cittadinanza italiana e presenti in Italia al
servizio di diocesi italiane e delle Chiese o Enti acattolici riconosciuti; e ai sacerdoti
e ministri di culto aventi cittadinanza italiana, operanti all'estero al servizio di
diocesi italiane e delle Chiese o Enti acattolici riconosciuti.
Art. 43 (Fondo pensioni dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato)
1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Fondo Pensioni
del personale delle Ferrovie dello Stato, istituito con la legge 9 luglio 1908, n. 418, è
soppresso. A decorrere dalla medesima data è istituito presso l'Inps un apposito Fondo
speciale al quale è iscritto obbligatoriamente, con effetto dalla stessa data, tutto il
personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato S.p.A. Nel predetto Fondo speciale
l'iscrizione di ciascun soggetto determina la costituzione di una posizione previdenziale
complessiva conforme all'anzianità assicurativa e all'anzianità contributiva vantata
presso il soppresso Fondo, ivi comprese le anzianità connesse all'eventuale esercizio di
facoltà di riscatto o di ricongiunzione di periodi assicurativi.
2. Al Fondo speciale di cui al comma 1 affluiscono:
a) l'ammontare delle contribuzioni complessive a carico dei datori di lavoro e dei
lavoratori nella misura prevista dalla normativa vigente per il soppresso fondo;
b) l'ammontare degli altri trasferimenti o versamenti previsti a copertura degli
oneri per le anzianità assicurative e le anzianità contributive connesse all'eventuale
esercizio di facoltà di riscatto o di ricongiunzione di periodi assicurativi;
c) tutte le attività e le passività quali risultano dalla contabilità del soppresso
Fondo alla data del 31 dicembre 1999.
3. Sono a carico del Fondo speciale di cui al comma 1 i trattamenti pensionistici in
essere nonché quelli da liquidare in favore dei lavoratori iscritti, secondo le regole
previste dalla normativa vigente presso il soppresso Fondo. Gli eventuali squilibri
gestionali del Fondo speciale di cui al comma 1 restano a carico del bilancio dello Stato,
ai sensi dell'articolo 210, ultimo comma, primo periodo, del testounico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
4. Al Fondo speciale di cui al comma 1 sovrintende un Comitato amministratore, la cui
composizione ed i cui compiti sono determinati con decreto del ministro del Lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il ministro del Tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
5. Ai fini dello svolgimento dei compiti di gestione del Fondo speciale di cui al comma 1,
con effetto dalla data di cui al medesimo comma 1 è trasferito all'Inps il personale
delle Ferrovie dello Stato adibito in via esclusiva o prevalente al servizio delle
pensioni, nei limiti di un contingente di 250 unità entro il termine di due anni. Alla
copertura della relativa spesa per l'INPS, valutata in lire 20 miliardi su base annua, si
provvede attraverso corrispondente riduzione delle somme dovute alle Ferrovie dello Stato
S.p.A. a titolo di corrispettivo per i contratti di programma in essere tra il ministero
dei Trasporti e della navigazione e le Ferrovie dello Stato S.p.A. Con decreto del
presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la Funzione pubblica,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
vengono definite le modalità di inquadramento del predetto personale nei ruoli dell'Inps.
6. In sede di prima applicazione i rapporti tra le Ferrovie dello Stato S.p.A.,
l'Inps e gli altri enti ed amministrazioni interessate sono regolati da apposite
convenzioni atte a garantire la continuità delle funzioni.
7. Le necessarie norme attuative del presente articolo sono definite con uno o più
decreti del ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro
del Tesoro, del bilancio e della programmazione economia.
Art. 44 (Disposizioni in materia di obblighi contributivi)
1. La disposizione contenuta nel comma 3-sexies dell'articolo 5 della legge 28 novembre
1996, n. 608, relativa all'adempimento degli obblighi contributivi per i periodi pregressi
nella misura della retribuzione fissata dal contratto di riallineamento e comunque non
inferiore al 25 per cento del minimale contributivo, si applica anche alle imprese
operanti nel settore agricolo che abbiano recepito o recepiscano, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore dalla presente legge, gli accordi provinciali di riallineamento
retributivo.
Art. 45 (Disposizioni in materia di autotrasporto)
1. A decorrere dall'anno 2000 è autorizzata dall'anno 2000 la spesa annua di lire:
a) 41 miliardi per la proroga degli interventi previsti dal comma 1 dell'articolo 2 del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1999, n. 40;
b) 23 miliardi per la proroga degli interventi previsti dal comma 2 dell'articolo 2 del
citato decreto-legge n. 451 del 1998;
c) 90 miliardi per la proroga degli inverventi previsti dal comma 3 dell'articolo 2 del
citato decreto-legge n. 451 del 1998.
CAPO IV - Strumenti di gestione del debito pubblico
Art. 46 (Mutui con oneri a carico dello Stato)
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a
rinegoziare, in favore di tutti i soggetti interessati, entro il 31 marzo 2000, i mutui
con oneri a totale o parziale carico dello Stato le cui condizioni siano disallineate
rispetto a quelle medie praticate sul mercato per operazioni analoghe alla data di entrata
in vigore della presente legge.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
regolamenti adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n.400, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto
con il Ministro delle finanze, possono essere emanate disposizioni intese ad agevolare la
rinegoziazione dei mutui di cui al comma 1.
3. Entro nove m esi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, riferisce al Parlamento sui
risultati dell'attuazione del presente articolo.
Art. 47 (Rimborso dei buoni postali)
1. Dopo l'articolo 178 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 marzo 1973, n.156, è inserito il seguente:
"Art. 178-bis - (Ulteriori forme di rimborso anticipato dei buoni). - 1. Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, su
proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, può definire, per i
sottoscrittori che ne facciano richiesta, forme di rimborso anticipato dei buoni postali
fruttiferi, diverse da quelle previste dal presente capo, e la sostituzione, integrale o
parziale, della quota capitale, inizialmente sottoscritta, con apposite serie di buoni
postali fruttiferi denominati in euro".
2. In materia di esercizio del servizio di tesoreria degli enti locali, disciplinato ai
sensi dell'articolo 50 del decreto-legge 25 maggio 1995, n. 77, e successive modificazioni
ed integrazioni, resta applicabile la disposizione di cui all'articolo 40, comma 1, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Art. 48 (Operazioni in titoli di Stato sul mercato secondario e gestione della
liquidità)
1. All'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n.887, e successive modificazioni, è
aggiunto il seguente comma: "Per promuovere l'efficienza dei mercati finanziari, il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato, anche
in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, ad emettere temporaneamente
tranche di prestiti vigenti mediante ricorso ad operazioni di pronti contro termine od
altre in uso nei mercati finanziari internazionali. Tali operazioni, in considerazione del
loro carattere transitorio, non modificano la consistenza dei relativi prestiti e danno
luogo alla movimentazione di un apposito conto della gestione di tesoreria. I conseguenti
effetti finanziari vengono imputati all'entrata del bilancio dello Stato ovvero gravano
sugli oneri del debito fluttuante, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con le stesse modalità il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a
procedere a operazioni di prestito sul mercato interbancario".
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica può autorizzare
interventi di gestione delle disponibilità liquide degli enti della pubblica
amministrazione, al fine di aumentarne la redditività, affidandone il coordinamento al
Dipartimento del tesoro, anche per le valutazioni di compatibilità finanziaria.
3. Su tutte le somme di pertinenza dello Stato o di altri enti pubblici, affidate in
gestione o depositate a qualsiasi titolo presso un istituto di credito va corrisposto a un
interesse pari al tasso ufficiale di riferimento pubblicato dalla Banca d'Italia ai sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.
TITOLO IV - Interventi per lo sviluppo
CAPO I - Disposizioni
per agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione
Art. 49 (Riduzione oneri sociali e tutela della maternità)
1. Con riferimento ai parti, alle adozioni o agli affidamenti intervenuti
successivamente al 1o luglio 2000 per i quali è riconosciuta dal vigente ordinamento la
tutela previdenziale obbligatoria, il complessivo importo della prestazione dovuta se
inferiore a lire 3 milioni, ovvero una quota fino a lire 3 milioni se il predetto
complessivo importo risulta pari o superiore a tale valore, è posto a carico del bilancio
dello Stato. Conseguentemente, e quanto agli anni successivi al 2001, subordinatamente
all'adozione dei decreti di cui al comma 2, sono ridotti gli oneri contributivi per
maternità, a carico dei datori di lavoro, per 0,20 punti percentuali. Relativamente agli
iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed
esercenti attività commerciali, la misura del contributo annuo di cui all'articolo 6
della legge 29 dicembre 1987, n.546, è rideterminata in lire 14.500. Nei confronti degli
iscritti alle altre gestioni previdenziali che erogano trattamenti obbligatori di
maternità, alla ridefinizione dei contributi dovuti si provvede con i decreti di cui al
comma 14, sulla base di un procedimento che preliminarmente consideri una situazione di
equilibrio tra contributi versati e prestazioni assicurate.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 469 miliardi per l'anno 2002 e a lire 581
miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede con una quota parte delle maggiori
entrate derivanti dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n.448, emanati successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge. Per la copertura finanziaria degli oneri derivanti
dal comma 1 per gli anni 2000 e 2001, rispettivamente valutati in lire 255 miliardi e in
lire 625 miliardi, è autorizzata la spesa complessiva di lire 880 miliardi.
3. Per la copertura finanziaria per gli anni 2000 e 2001 di quota parte degli oneri
previsti dall'attuazione dell'articolo 55, comma 1, lettere o) e s), nonché degli oneri
derivanti dall'articolo 60 della legge 17 maggio 1999, n. 144, rispettivamente valutati in
lire 700 miliardi e in lire 250 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, è
autorizzata la spesa complessiva di lire 1.900 miliardi.
4. Nell'ambito del processo di armonizzazione al processo generale, le aliquote
contributive dovute dai datori di lavoro e dai lavoratori addetti ai pubblici servizi di
trasporto iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ai sensi dell'articolo 1 del
decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, sono così modificate:
a) per i datori di lavoro:
1) il contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per il personale di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, è
stabilito nella misura del 23,81 per cento;
2) il contributo dovuto per il personale assunto successivamente al 31 dicembre 1995,
previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, è
soppresso;
3) il contributo per assegni al nucleo familiare è stabilito nella misura del 2,48 per
cento;
4) il contributo per l'indennità di malattia è stabilito nella misura del 2,22 per
cento;
5) il contributo per l'indennità di maternità è ridotto dello 0,57 per cento;
b) per i lavoratori dipendenti, il contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori
dipendenti per il personale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 414, è stabilito nella misura dell'8,89 per cento.
5. Per i periodi contributivi successivi al 2001 le riduzioni di cui al comma 4 sono
subordinate all'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al
comma 7, lettera b).
6. Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, è abrogato.
7. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, valutato complessivamente in
lire 340 miliardi per l'anno 2000 ed in lire 400 miliardi annue a decorrere dall'anno
2001, si provvede:
a) per gli anni 2000 e 2001 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze;
b) per i periodi successivi con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dai
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 8 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore della
presenta legge.
8. Alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie ovvero in possesso di carta di
soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, per le
quali sono in atto o sono stati versati contributi per la tutela previdenziale
obbligatoria della maternità, è corrisposto, per ogni figlio nato, o per ogni minore
adottato o in affidamento preadottivo dalla stessa data di cui al comma 1, un assegno di
importo complessivo pari a lire 3 milioni, per l'intero nel caso in cui non sia
corrisposta alcuna prestazione per la tutela previdenziale obbligatoria della maternità,
ovvero per la quota differenziale rispetto alla prestazione complessiva in godimento se
questa risulta inferiore, quando si verifica uno dei seguenti casi:
a) quando la donna lavoratrice ha in corso di godimento una qualsiasi forma di tutela
previdenziale della maternità e possa far valere almeno tre mesi di contribuzione nel
periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita o all'effettivo ingresso
del minore nel nucleo familiare;
b) qualora il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto a prestazioni
previdenziali o assistenziali derivanti dallo svolgimento, per almeno tre mesi, di
attività lavorativa, così come individuate con i decreti di cui al comma 14, e la data
della nascita o dell'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare, non sia superiore
a quello del godimento di tali prestazioni, e comunque non sia superiore a nove mesi. Con
i medesimi decreti è altresì definita la data di inizio del predetto periodo nei casi in
cui questa non risulti esattamente individuabile;
c) in caso di recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro durante il periodo di
gravidanza, qualora la donna possa far valere tre mesi di contribuzione nel periodo che va
dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita.
9. L'assegno di cui al comma 8, che è posto a carico dello Stato, è concesso ed erogato
dall'INPS, a domanda dell'interessato, da presentare in carta semplice nel termine
perentorio di sei mesi dalla nascita o dall'effettivo ingresso del minore nel nucleo
familiare.
10. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 17 della legge 30 dicembre 1971, n.1204.
11. L'importo della quota di cui al comma 1 e dell'assegno di cui al comma 8 sono
rivalutati al 1o gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.
12. A decorrere dal 1o luglio 2000 l'assegno di cui all'articolo 66 della legge 23
dicembre 1998, n.448, è concesso alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o
in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n.286, che non beneficiano di alcuna tutela economica della maternità, alle
condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 66 della legge n.448 del 1998, per ogni
figlio nato dal 1o luglio 2000, o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo
dalla stessa data. All'assegno di cui al presente comma si applicano le disposizioni di
cui al comma 11.
13. Con i decreti di cui al comma 14 sono disciplinati i casi nei quali gli assegni, se
non ancora concessi o erogati, possono essere corrisposti congiuntamente ai genitori o al
padre o all'adottante del minore.
14. Con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sono emanate le disposizioni regolamentari necessarie per
l'attuazione del presente articolo. Fino alla data di entrata in vigore delle suddette
disposizioni restano in vigore, per quanto applicabili, le disposizioni emanate ai sensi
della disciplina previgente.
15. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, con esclusione di quello di
cui al comma 1, 3 e 4, è valutato in lire 92 miliardi per l'anno 2000, in lire 186
miliardi per l'anno 2001 e in lire 188 miliardi a decorrere dall'anno 2002.
16. Per la copertura dei maggiori costi conseguenti all'aumento della domanda di strutture
e di servizi connessi alla accoglienza dei pellegrini in relazione agli eventi giubilari
nelle diverse regioni italiane ed a quelli relativi ai processi di beatificazione che
dovessero avviarsi nell'anno 2000, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri un fondo di lire 80 miliardi. La ripartizione del fondo tra i soggetti
interessati è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 50 (Misure per l'occupazione)
1. All'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sostituire le parole da:
"a decorrere dal periodo di imposta" fino a: "un milione di lire
annue", con le seguenti: "un credito di imposta per ciascun nuovo dipendente
pari ad un milione di lire annue per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 1999 e a
3 milioni di lire annue per i periodi di imposta successivi".
Art. 51 (Disposizioni in materia previdenziale e di trattamento fiscale del
lavoro autonomo)
1. All'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al secondo periodo, sostituire le parole: "0,5 punti percentuali" con le
seguenti: "un punto percentuale";
b) al terzo periodo, sostituire le parole: "di un punto percentuale", con le
seguenti: "di due punti percentuali nei limiti di una complessiva aliquota di computo
di 20 punti percentuali";
c) al quarto periodo, sostituire le parole: "e gli assegni al nucleo famigliare"
con le seguenti: ", gli assegni al nucleo famigliare e alla malattia in caso di
degenza ospedaliera. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il
Ministro della sanità, da emanarsi entro sei mesi dell'entrata in vigore della presente
legge, si provvede alla disciplina della tutela per malattia in caso di degenza
ospedaliera nei limiti delle risorse derivanti dallo specifico gettito contributivo e in
relazione al reddito individuale".
2. Per i lavoratori iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, è prevista la facoltà di riscattare annualità di lavoro prestato
attraverso rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, risultati da atti aventi
data certa, svolti in periodi precedenti all'entrata in vigore dell'assoggettamento
all'obbligo contributivo di cui alla predetta legge. Tale facoltà di riscatto è posta a
carico dell'interessato e può essere fatta valere fino ad un massimo di cinque
annualità. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e delle finanze, è stabilita la disciplina della facoltà di riscatto, in
coerenza con la disciplina di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 tenendo
conto della parametrazione con le retribuzioni del periodo considerato e valutando quale
aliquota di riferimento l'aliquota contributiva in vigore al momento della domanda.
3. All'articolo 50, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "a
titolo di deduzione forfettaria delle altre spese;" sono aggiunge le seguenti:
"la riduzione è pari al 6 per cento, se alla formazione del reddito complessivo
concorrono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa di importo
complessivo non superiore a lire 40.000.000 e il reddito , non superiore alla deduzione
prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, dell'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale e delle relative pertinenze;".
4. La disposizione del comma 3 ha effetto a decorrere dal 1o gennaio 1999. Nel medesimo
articolo 50, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "al 6 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 7 per cento", a decorrere dal 1o
gennaio 2001.
Art. 52 (Incremento delle pensioni sociali)
1. A decorrere dal 1°gennaio 2000, gli importi mensili della pensione sociale di
cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n.153, nonché l'assegno sociale di cui
all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto1995, n.335, sono elevati di lire 18.000
mensili.
2. Per i trattamenti trasferiti all'INPS, ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio
1970, n.381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n.118, gli aumenti sono
corrisposti in una misura che consenta all'avente diritto di raggiungere un reddito pari
all'importo della pensione sociale o dell'assegno sociale di cui al comma 1 del presente
articolo, tenendo conto dei criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo
della predetta pensione sociale o dell'assegno sociale.
Art. 53 (Libri di testo)
1. Le disposizioni previste dall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
continuano ad applicarsi anche nell'anno scolastico 2000-2001. A tal fine è autorizzata
la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 2000.
Art. 54 (Ulteriori finanziamenti)
1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel
triennio 2000-2002 i limiti d'impegno di cui alla tabella n. 3, allegata alla presente
legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.
2. È autorizzata la spesa di lire 1.000 miliardi, per ciascuno degli anni 2000 e 2001,
per la copertura degli oneri indicati all'articolo 2, comma 13, ultimo periodo, della
legge 13 maggio 1999, n.133.
3. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 29 agosto 1994, n.516,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n.598, e successive
modificazioni, è sostituita dalla seguente: "b) investimenti per la ricerca
industriale, per l'innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale, per la tutela
ambientale e per la sicurezza sui luoghi di lavoro".
4. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui all'articolo 22 della
legge 7 agosto 1997, n.266, nonchè all'articolo 6 della legge 11 maggio 1999, n.140, è
prorogato al 31 dicembre 2000 per gli acquisti di ciclomotori e motoveicoli conformi ai
limiti di emissione previsti dal capitolo 5 della direttiva 97/24/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997.
5. Ai fini della gestione del fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio
1982, n. 46, con il decreto di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 27
luglio 1999, n. 297, si provvede a rideterminare la tipologia e le misure delle
agevolazioni, le modalità ed i criteri per la concessione ed erogazione dei benefici, le
modalità di rideterminazione dei tassi agevolati applicati ai finanziamenti in essere
alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora più elevato di quello
determinato sulla base del tasso di riferimento vigente alla predetta data maggiorato di
un punto percentuale. L'articolo 15 e l'articolo 16, ad eccezione del comma 2, della legge
17 febbraio 1982, n. 46, e l'articolo 37 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono abrogati
a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto attuativo del presente comma.
6. Sono abrogati il comma 2 dell'articolo 13 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e il
comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in
materia di sanzioni amministrative connesse alle revoche delle agevolazioni per gli
interventi di cui alla predetta legge 5 ottobre 1991, n. 317. Le disposizioni del presente
comma operano anche per le revoche già disposte per le quali alla data di entrata in
vigore della presente legge non sono stati ancora adottati i relativi provvedimenti
sanzionatori.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interessi
semplici di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, non ancora liquidati
alla predetta data di entrata in vigore, sono calcolati al tasso di riferimento vigente al
31 dicembre di ciascuno degli anni cui le rate di contributo si riferiscono.
Art. 55 (Disposizioni per la Regione siciliana)
1. A saldo di quanto dovuto per gli anni dal 1991 al 2000, il contributo a titolo di
solidarietà nazionale di cui all'articolo 38 dello statuto della regione siciliana, è
corrisposto mediante limiti di impegno quindicennali nell'importo di 56 miliardi di lire a
decorrere dal 2001 e di 94 miliardi a decorrere dal 2002.
Art. 56 (Interventi in materia di sicurezza stradale)
1. Per la prosecuzione degli interventi in materia di sicurezza stradale individuati nei
programmi annuali di cui al comma 3 dell'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
come rifinanziati dalla tabella 3 allegata alla presente legge, gli enti proprietari delle
strade territorialmente competenti per la realizzazione degli interventi, sono autorizzati
a contrarre mutui secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dei
lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
Art. 57 (Disposizioni per il territorio del Sulcis)
1. Ai fini dello sviluppo del programma di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994 il termine
previsto dal comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, é prorogato
al 30 giugno 2000. Le risorse finanziarie previste dallo stesso articolo 57, comma 2, sono
integrate con l'importo di lire 15 miliardi a valere sulle agevolazioni finanziarie di cui
all'articolo 8, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, 28 gennaio
1994 e da erogare con le modalità previste dal comma 3 del citato articolo 57 della legge
27 dicembre 1997, n. 449.
Art. 58 (Tutela dell'ecosistema marino)
1. Al fine di assicurare il finanziamento del progetto ADRIAMED, presentato dal Ministero
delle politiche agricole e forestali alla FAO, relativo alla tutela dell'ecosistema marino
ed al coordinamento della gestione della pesca nel mare Adriatico, è autorizzata la spesa
di lire 4.000 milioni per l'anno 2000.
2. Al fine di assicurare il finanziamento di un progetto del Ministero delle politiche
agricole e forestali in ambito FAO, relativo alla tutela dell'ecosistema marino ed al
coordinamento della gestione della pesca nel mare Mediterraneo con particolare riferimento
al Canale di Sicilia, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 2000.
Art. 59 (Sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità)
1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione agricola di qualità ed
ecocompatibile all'interno di un sistema di regole in materia di salvaguardia del
territorio rurale, di tutela del lavoro e della salute dei consumatori, a partire dal 1o
gennaio 2000, i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio e degli esercizi
di vendita di prodotti fitosanitari etichettati con le sigle R33, R40, R45, R49 e R60 e
dei mangimi integratori contenenti farine e proteine animali sono tenuti al versamento di
un contributo per la sicurezza alimentare nella misura dello 0,5 per cento del fatturato
annuo relativo, rispettivamente, alla produzione e alla vendita dei suddetti prodotti. In
caso di importazione diretta dei prodotti da parte dell'utilizzatore finale, il contributo
è dovuto da quest'ultimo nella misura dell'1 per cento del prezzo d'acquisto.
2. Le entrate derivanti dai contributi di cui al comma 1 sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato, per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica ad apposita unità previsionale di base del
Ministero delle politiche agricole e forestali, denominata "Fondo per lo sviluppo
dell'agricoltura biologica e di qualità", ai fini della successiva ripartizione da
effettuare con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, per il finanziamento di programmi nazionali e regionali finalizzati:
a) al potenziamento delle attività di ricerca e sperimentazione dell'agricoltura a basso
impatto ambientale e della produzione di alimenti con funzione di prevenzione delle
malattie più diffuse;
b) alla realizzazione di campagne di promozione e informazione dei consumatori a supporto
dei prodotti rientranti nell'agricoltura biologica, di quelli tipici e tradizionali
nonché di quelli a denominazione di origine protetta di cui ai regolamenti (CEE)
n.2081/92 e n.2082/92 del Consiglio del 14 luglio 1992;
c) alla elaborazione, alla revisione e alla divulgazione dei codici di buona pratica
agricola.
3. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto in rate semestrali con scadenza il
giorno 15 del mese successivo con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica.
4. Per garantire la promozione della produzione agricola biologica e di qualità, le
istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche ed ospedaliere prevedono nelle
diete giornaliere l'utilizzazione di prodotti biologici, tipici e tradizionali nonchè di
quelli a denominazione protetta, tenendo conto delle linee guida e delle altre
raccomandazioni dell'Istituto nazionale della nutrizione. Gli appalti pubblici di servizi
relativi alla ristorazione delle istituzioni suddette sono aggiudicati ai sensi
dell'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.157, e
successive modificazioni, attribuendo valore preminente all'elemento relativo alla
qualità dei prodotti agricoli offerti.
5. A partire dal 1o gennaio 2001, il Ministro delle politiche agricole e forestali, entro
il 30 aprile di ciascun anno, trasmette al Parlamento una relazione sullo stato di
attuazione delle disposizioni del presente articolo, con particolare riguardo ai
contributi erogati a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 2 e alla realizzazione
dei programmi di cui al presente articolo.
Art. 60 (Disposizioni particolari in materia di imposta sul valore aggiunto)
1. I termini temporali indicati nell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 2
settembre 1997, n. 313, sono riferiti alla data di stipulazione dei contratti ad
esecuzione continuato o differita.
Art. 61 (Risorse finanziarie di cui all'articolo 16 della legge n.59 del 1997)
1. Le somme recuperate ai sensi dell'articolo 16 della legge 15 marzo 1997, n.59,
destinate al finanziamento di nuovi progetti finalizzati approvati entro il 30
ottobre 1999 possono essere utilizzati nell'anno 2000.
Art. 62 (Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali)
1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31
dicembre 2000 sono prorogati:
a) il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 1-quinquies
del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, alla legge 5 giugno
1998, n. 176, e successive modificazioni, in favore dei lavoratori dipendenti da aziende
che abbiano già stipulato accordi ministeriali ai sensi della citata disposizione, nel
limite di lire 38 miliardi e 700 milioni;
b) il trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità di cui
all'articolo 4, comma 21, terzo e quinto periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive
modificazioni, nei confronti di un numero massimo di 2500 unità, nel limite di lire 75
miliardi e 600 milioni;
c) il trattamento straordinario di integrazione salariale, con scadenza entro il 7 gennaio
2000, concesso ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per
fallimento o concordato preventivo con cessione dei beni, in favore di un numero massimo
di 1700 lavoratori dipendenti da società appartenenti ad un unico gruppo industriale con
un organico superiore a 2000 unità alla data di entrata in vigore della presente legge ed
operanti nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93
del Consiglio, del 20 luglio 1993, e successive modificazioni. Il relativo onere è
valutato in lire 51 miliardi e 400 milioni;
d) il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 81, comma 3,
terzo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel limite di lire 2 miliardi e 400
milioni;
e) il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 81, comma 6,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel limite di lire 11 miliardi;
f) il trattamento straordinario di integrazione salariale concesso per ristrutturazione
e/o riorganizzazione aziendale ai sensi delle deliberazioni del CIPE del 18 ottobre 1994 e
del 26 gennaio 1996 in favore di un numero massimo di 200 lavoratori, dipendenti da
imprese con più di 1.500 unità facenti parte di un unico gruppo industriale e comunque
limitatamente ai lavoratori occupati in unità produttive interessate ai contratti d'area
di cui all'articolo 2, comma 203, lettera
f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel limite di lire 6 miliardi;
g) I trattamenti di cassa integrazione straordinaria e di mobilità di cui all'articolo
81, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel limite di lire 50 miliardi a carico
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalle legge 19 luglio 1993, n. 236. h) l'indennità di
mobilità di cui all'articolo 45, comma 17, lettera f), della legge 17 maggio 1999, n.
144, nel limite di lire 10 miliardi;
i) i trattamenti di mobilità di cui all'articolo 45, comma 17, lettera c), della legge 17
maggio 1999, n. 144, nel limite di lire 21 miliardi, di cui lire 10,5 miliardi per i
soggetti di cui al primo periodo della citata lettera c) e lire 10,5 miliardi per i
soggetti di cui al secondo periodo della medesima lettera c).
2. La misura dei trattamenti di cui al comma 1, lettere a), b), limitatamente al
trattamento di mobilità, e), f), g) e h), è ridotta del 10 per cento. L'onere
complessivo dei trattamenti di cui al comma 1 è posto a carico del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni,dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Successivamente alla scadenza dei
predetti trattamenti, trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 45, comma 23,
della legge 17 maggio 1999, n. 144.
3. Fino al completamento del processo di ricollocazione i lavoratori ammessi ai benefici
della legge 9 marzo 1971, n. 98 e successive modificazioni, i lavoratori a cui si applica
quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144, nonché i
lavoratori che abbiano prestato servizio continuativo come civili alle dipendenze di
organismi militari operanti nell'ambito dell'Alleanza atlantica, o di quelli dei singoli
Stati esteri che ne fanno parte e che siano licenziati in conseguenza di provvedimenti di
ristrutturazione o di soppressione degli organismi medesimi, accedono al trattamento di
mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.
L'ammissione al predetto trattamento può essere concessa nel limite massimo di lire 5
miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 a carico del Fondo di cui all'articolo
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236.
4. Alla legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 45, comma 17, lettera g), primo periodo, le parole: "25
miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "35 miliardi";
b) all'articolo 46, commi 1 e 4, le parole: "31 dicembre 1999" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2000"; i relativi benefici sono concessi nel limite
di lire 4 miliardi posti a carico del Fondo di cui al comma 2.
5. All'articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n.4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 marzo 1998, n.52, come modificato dall'articolo 81 della legge 23 dicembre
1998, n.448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2000" e le parole: "per l'anno 1999" sono sostituite
dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 1999 e 2000";
b) al comma 2, le parole: "31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2000".
6. Il decreto-legge 2 novembre 1999, n. 390, è abrogato. Restano validi gli atti e i
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici
sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 390 del 1999.
Art. 63 (Disposizioni in materia di politiche per l'occupazione e di emersione
del lavoro irregolare)
1. In attesa della revisione delle misure di inserimento al lavoro, non costituenti
rapporto di lavoro, di cui all'articolo 45, comma 1, lettera d), della legge 17 maggio
1999, n. 144, i piani per inserimento professionale dei giovani di cui all'articolo
9-octies del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, possono prevedere, fermo restando il limite complessivo
delle 960 ore annuali previsto dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 16
maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, lo
svolgimento delle attività in un periodo non superiore a sei mesi e comunque nel limite
dell'orario contrattuale nazionale e/o aziendale previsto. All'articolo 66, comma 5, della
legge 17 maggio 1999, n. 144, le parole: "10 miliardi" sono sostituite dalle
seguenti: "110 miliardi".
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può destinare una quota fino a lire
100 miliardi per l'anno 2000, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, agli interventi di
promozione del lavoro autonomo di cui all'articolo 9-septies del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
3. Il termine per la stipula degli accordi territoriali e per quelli aziendali di
recepimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive
modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2000. Al fine di promuovere il ricorso ai
predetti accordi e contratti nonché di favorire la creazione delle condizioni per la
stabilizzazione dei relativi posti di lavoro, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale può, con proprio decreto, prevedere specifiche misure di agevolazione, anche di
carattere contributivo, nel limite massimo di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni
2000, 2001 e 2002, preordinati allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma e
l'adozione degli incentivi ivi previsti sono subordinati all'autorizzazione della
Commissione dell'Unione europea.
4. All'articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti
modificazioni:
b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge non siano state istituite le predette
Commissioni provvede il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ove i competenti
organi regionali non abbiano provveduto entro trenta giorni dall'invito rivolto dal
Ministro.
Art. 64 (Disposizioni in materia di lavoro temporaneo)
1. Alla legge 24 giugno 1997, n.196, sono le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La predetta
limitazione non trova applicazione con riferimento ai lavoratori appartenenti alla
categoria degli impiegati.";
b) all'articolo 1, comma 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) per le
mansioni individuate dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza
dell'impresa utilizzatrice stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi,
con particolare riguardo alle mansioni il cui svolgimento può presentare maggiore
pericolo per la sicurezza del prestatore di lavoro o di soggetti terzi;"
c) all'articolo 4, comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Al
lavoratore temporaneo non può comunque essere corrisposto il trattamento previsto per la
categoria di livello più basso quando tale inquadramento sia considerato dal contratto
collettivo come avente carattere esclusivamente transitorio.";
d) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
Art. 5
(Interventi specifici per i lavoratori temporanei)
1. Le imprese di fornitura sono tenute a versare al Fondo di cui al comma 2 un contributo
pari al 4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con il contratto
di cui all'articolo 3. Le risorse sono destinate per:
a) interventi a favore dei lavoratori temporanei intesi, in particolare, a promuovere
percorsi di qualificazione e riqualificazione anche in funzione di continuità di
occasioni di impiego e a prevedere specifiche misure di carattere previdenziale;
b) iniziative comuni finalizzate a verificare l'utilizzo del lavoro temporaneo e la sua
efficacia anche in termini di promozione dell'emersione del lavoro non regolare. I
predetti interventi e misure sono attuati nel quadro di politiche stabilite nel contratto
applicato alle imprese fornitrici ovvero, in mancanza, stabilite con decreto del ministro
del Lavoro e della Previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative nel predetto ambito.
2. I contributi di cui al comma 1 sono rimessi ad un Fondo bilaterale appositamente
costituito, anche nell'ente bilaterale, dalle parti stipulanti il contratto collettivo
nazionale delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo di cui all'articolo 11, comma 5:
a) come soggetto giuridico, di natura associativa ai sensi dell'articolo 36 del codice
civile;
b) come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi dell'articolo 12 del codice
civile con procedimento per il riconoscimento rientrante nelle competenze del ministero
del Lavoro e della Previdenza sociale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 12
gennaio 1991, n.13.
3. Il Fondo di cui al comma 2 è attivato a seguito di autorizzazione del ministero del
Lavoro e della Previdenza sociale, previa verifica della congruità tra le finalità
istituzionali previste dal comma 1, dei criteri di gestione e delle strutture di
funzionamento del Fondo stesso; il ministero del Lavoro e della Previdenza sociale
esercita la vigilanza sulla gestione del Fondo.
4. All'eventuale adeguamento del contributo di cui al comma 1 si provvede con decreto del
ministro del Lavoro e della Previdenza sociale in esito alla verifica a cura delle Parti
sociali da effettuarsi decorsi due anni dall'effettivo funzionamento del Fondo di cui al
comma 2.
5. In caso di omissione, anche parziale, del contributo di cui al comma 1, il datore di
lavoro è tenuto a corrispondere, oltre al contributo omesso e alle relative sanzioni, una
somma, a titolo di sanzione amministrativa, di importo pari a quella del contributo
omesso; gli importi delle sanzioni amministrative sono versati al Fondo di cui al comma
2.";
e) all'articolo 11, comma 4, dopo le parole: "lavoro temporaneo" sono inserite
le seguenti: "ovvero ai sensi dell'articolo 1, comma 3" e, in fine, sono
aggiunte le seguenti parole: " e le relative percentuali ai sensi dell'articolo 1,
comma 8".
2. Sono versate al Fondo di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 giugno 1997,
n.196, come modificato dal comma 1 del presente articolo, le somme versate ai sensi della
previgente disciplina di cui al citato articolo 5 destinate al finanziamento delle
iniziative mirate al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei lavoratori assunti
con il contratto di lavoro temporaneo.".
CAPO II - Disposizioni per accelerare i processi di
privatizzazione
Art. 65 (Disposizioni concernenti la privatizzazione del Mediocredito Centrale
Spa)
1. Al fine di sopprimere dall'oggetto sociale del Mediocredito Centrale Spa le
limitazioni operative previste dall'articolo 2, comma 3, della legge 26 novembre 1993, n.
489, e successive modificazioni, il predetto comma 3 dell'articolo, della legge n. 489 del
1993 è sostituito dal seguente: "3. L'oggetto sociale previsto nello statuto
della Società per azioni derivante dalla trasformazione della Cassa per il credito alle
imprese artigiane assicura il perseguimento delle finalità dell'ente originario,
disponendo che essa operi prevalentemente nell'interesse delle imprese artigiane e dei
consorzi cui esse partecipano".
2. L'articolo 37, terzo comma, del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, come sostituito dall'articolo 1
della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è abrogato.
Art. 66 (Modalità di dismissione delle partecipazioni detenute dallo Stato)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le modalità
previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, sono individuate entro il 30
settembre 2000 le partecipazioni direttamente detenute dallo Stato in società per azioni,
di cui è consentita la dismissione, oltre che con le modalità di cui al comma 2
dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 332 del 1994, anche mediante altre modalità,
definite con lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, idonee a
realizzare la massimizzazione delle entrate per l'erario, il contenimento dei costi e la
rapidità di esecuzione della cessione. L'individuazione può esclusivamente riguardare le
partecipazioni di controllo di valore inferiore a lire cento miliardi, sulla base del
patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato, nonché le partecipazioni non
di controllo che siano di limitato rilievo ai fini degli obiettivi di politica economica e
industriale dello Stato. Le cessioni di cui al presente comma sono esenti dalle tasse per
i contratti di trasferimento delle azioni. Ad esse si applicano gli articoli 1 e 13 del
citato decreto-legge n. 332 del 1994.
2. Alla alienazione delle partecipazioni nelle società per azioni risultanti dalla
trasformazione dell'Ente tabacchi italiani ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1998,
n.283, si provvede con le modalità di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n.332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n.474.
3. I poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, possono essere
introdotti esclusivamente per rilevanti e imprescindibili motivi di interesse generale, in
particolare con riferimento all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, alla sanità
pubblica e alla difesa, in forma e misura idonea e proporzionale alla tutela di detti
interessi, anche per quanto riguarda i limiti temporali; detti poteri sono posti nel
rispetto dei principi dell'ordinamento interno e comunitario, e tra questi in primo luogo
del principio di non discriminazione, e in coerenza con gli obiettivi in materia di
privatizzazioni e di tutela della concorrenza e del mercato.
4. Con apposita legge, sono definiti i criteri di esercizio dei poteri speciali di cui al
comma 3, nel rispetto di quanto previsto al medesimo comma; in particolare i poteri
autorizzatori devono fondarsi su criteri obiettivi, stabili nel tempo e resi previamente
pubblici.
5. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quanto previsto nei commi 3 e 4 del
presente articolo.
Art. 67 (Disposizioni particolari in materia di investimenti)
1. Per un programma di investimenti in sicurezza da realizzarsi nelle Regioni
dell'obiettivo 1 nel periodo 2000-2006, è autorizzata la spesa non inferiore a 1000
miliardi a valere sulle risorse di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, come
rifinanziata dalla tabella D della presente legge. Il Cipe provvede, in sede di
ripartizione delle risorse disponibili sul bilancio pluriennale relativo a ciascuno degli
esercizi finanziari del predetto periodo, a stabilire le quote annuali a favore del
programma di cui al presente comma assicurando i necessari finanziamenti ai "patti
per la sicurezza" che accompagnano gli strumenti di programmazione negoziata
realizzati o da realizzare.
TITOLO V - Norme finali
Art. 68 (Funzioni di prevenzione e accertamento di violazioni di disposizioni
del codice della strada)
1. I commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n.127, si interpretano
nel senso che il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle
violazione, ivi previste, comprende, ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 12
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, i poteri di
contestazione immediata nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento
con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2000 le funzioni di prevenzione e accertamento previste dai
commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997 n.127, con gli effetti di cui
all'articolo 2700 codice civile, sono svolte solo da personale nominativamente designato
dal sindaco previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali, nell'ambito
delle categorie indicate dai medesimi commi 132 e 133 dell'articolo 17 della citata legge
15 maggio 1997.
3. Al personale di cui al comma 132 ed al personale di cui al comma 133 dell'articolo 17
della legge 15 maggio 1997, n.127, può essere conferita anche la competenza a disporre la
rimozione dei veicoli, nei casi previsti, rispettivamente, dalle lettere b) e c) e dalla
lettera d) del comma 2 dell'articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.
4. Il termine indicato dall'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n.285, per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione da
parte del prefetto è fissato in 180 giorni.
5. Il decreto-legge 2 novembre 1999, n. 391, è abrogato. Restano validi gli atti e i
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici
sorti sulla base del decreto-legge 2 novembre 1999, n. 391.
Art. 69 (Rimborso della tassa sulle concessioni governative)
1. L'importo del netto ricavo relativo all'emissione dei titoli pubblici per il prosieguo
delle attività di rimborso della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel
registro delle imprese, di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è
determinato per l'anno 2000 in lire 2.500 miliardi.
2. L'importo di cui al comma 1 è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnato ad apposita unità previsionale di base ello stato di previsione del
ministero delle Finanze, che provvederà a soddisfare gli aventi diritto con le modalità
di cui al comma 6 del predetto articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Art. 70 (Fondi speciali e tabelle)
1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5
agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il
finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel
triennio 2000-2002, restano determinati per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 nelle
misure indicate nelle tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il
fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese
in conto capitale.
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2000 e triennale
2000-2002, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata
alla legge finanziaria, sono indicate nella tabella C allegata alla presente legge.
3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come
sostituito dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti
di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno
dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per
ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, nelle misure indicate nella tabella D allegata alla
presente legge.
4.Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978 , n.468 e
successive modificazioni, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella
Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella
medesima tabella.
5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate
da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e
2002, nelle misure indicate nella tabella F allegata alla presente legge.
6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere
pluriennale riportate nella tabella di cui al comma 5, le amministrazioni e gli enti
pubblici possono assumere impegni nell'anno 2000, a carico di esercizi futuri, nei limiti
massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita
colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti
esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
7. Ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 25 giugno 1999, n. 208, le leggi
vigenti la cui quantificazione è effettuata dalla tabella di cui all'articolo 11, comma
3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e le leggi
vigenti rifinanziabili per un periodo pluriennale ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera f), della medesima legge, sono indicate, rispettivamente, dalla tabella C e
dall'allegato 1 della presente legge.
Art. 71 (Copertura finanziaria ed entrata in vigore)
1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le
riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale
di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5
agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362,
secondo il prospetto allegato.
2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale
e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi
statuti.
3. La presente legge entra in vigore il 1°
gennaio 2000.
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