L. 19 dicembre 1992, n. 489
Disposizioni in materia di attuazione di
direttive comunitarie relative al mercato interno.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 dicembre 1992, n.
299.
1. Delega al Governo per l'attuazione delle
direttive comunitarie relative al mercato interno.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31
dicembre 1992, decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive delle Comunità europee comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B della
presente legge. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14, L. 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie e per gli affari regionali congiuntamente ai Ministri con competenza
istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
di grazia e giustizia e del tesoro, qualora non proponenti. 3. Gli schemi dei decreti
legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B
della presente legge sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica
per l'acquisizione, entro venti giorni dalla data di trasmissione, del parere delle
commissioni permanenti competenti per materia e, ove necessario, delle osservazioni della
commissione parlamentare per le questioni regionali. Decorso tale termine, i decreti sono
comunque emanati.
2. Criteri e princìpi direttivi generali della
delega legislativa.
1. In aggiunta agli specifici criteri e princìpi
direttivi contenuti nelle direttive da attuare ed a quelli indicati in altre disposizioni
della presente legge, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai
seguenti princìpi e criteri generali: a) le amministrazioni direttamente interessate
provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture
amministrative; b) nelle materie di competenza delle regioni a statuto speciale e
ordinario e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'art. 9, L.
9 marzo 1989, n. 86, e l'art. 6, primo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; c) per
evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle
discipline stesse; d) saranno previste, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, salve le norme penali vigenti, norme
contenenti le sanzioni penali e amministrative per le infrazioni alle disposizioni dei
decreti stessi, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni e
dell'arresto fino a tre anni, da comminare in via alternativa o congiunta, e della
sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma fino a lire duecento
milioni; le sanzioni penali saranno previste solo nei casi in cui le infrazioni alle norme
di attuazione delle direttive ledano interessi generali dell'ordinamento interno,
individuati in base ai criteri ispiratori degli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre
1981, n. 689; la pena dell'ammenda sarà comminata per le infrazioni formali; la pena
dell'arresto e dell'ammenda per le infrazioni che espongono a pericolo grave o a danno
l'interesse protetto; e) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non
riguardino l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere
previste nei soli limiti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive;
alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati
alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli artt. 5 e 21, L. 16 aprile
1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'articolo 11-ter, comma 2, della L. 5
agosto 1978, n. 468, introdotto dall'art. 7, L. 23 agosto 1988, n. 362; f) i decreti
legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da
attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive
medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni intervenute entro il termine
della delega. 2. Con l'entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della
direttiva 91/368/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1991, sono abrogate: a) con decorrenza
dal 31 dicembre 1994, le disposizioni di cui al D.P.R. 21 luglio 1982, n. 673, relative
agli articoli 2 e 3 della direttiva 73/361/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1973,
modificata dalla direttiva 76/434/CEE della Commissione, del 13 aprile 1976; b) con
decorrenza dal 31 dicembre 1995, le seguenti disposizioni emanate in attuazione di
direttive comunitarie: 1) D.M. 28 novembre 1987, n. 593, relativo alle strutture di
protezione in caso di ribaltamento (ROPS) di determinate macchine per cantiere; 2) D.M. 28
novembre 1987, n. 594, relativo alle strutture di protezione in caso di caduta oggetti
(FOPS) di determinate macchine per cantiere; 3) D.Lgs. 10 novembre 1991, n. 304, relativo
ai carrelli semoventi per movimentazione.
3. Attuazione di direttive comunitarie in via
regolamentare.
1. Il Governo è autorizzato ad attuare in via
regolamentare le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C della presente
legge. 2. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e
per gli affari regionali, da lui delegato, entro il 31 dicembre 1992, secondo le procedure
indicate dall'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il parere del Consiglio di
Stato è emesso entro venti giorni dall'invio dello schema del regolamento.
4. Attuazione di direttive comunitarie in via
amministrativa.
1. Le direttive da attuare in via amministrativa
sono comprese nell'elenco di cui all'allegato D della presente legge. 2. I relativi
provvedimenti sono emanati entro il 31 dicembre 1992 e comunicati immediatamente in copia
integrale al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari
regionali.
5. Accelerazione di procedure.
1. Nell'articolo 1, comma 3, della legge 19
febbraio 1992, n. 142, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti:
«venti giorni».
6. Apparecchiature terminali di
telecomunicazioni: criteri di delega.
1. Per il caso di inosservanza delle disposizioni
contenute nel decreto legislativo di attuazione della direttiva 91/263/CEE del Consiglio,
del 29 aprile 1991, che abroga, con effetto dal 6 novembre 1992, la direttiva 86/361/CEE
del Consiglio, del 24 luglio 1986, recepita nell'ordinamento ai sensi dell'articolo 14
della legge 16 aprile 1987, n. 183, possono essere stabilite nel decreto stesso, oltre a
sanzioni amministrative nell'ambito dei criteri fissati dall'articolo 2 della presente
legge, misure cautelari e di confisca nelle ipotesi previste dall'articolo 3, paragrafi 2
e 3, dall'articolo 8, paragrafo 1, e dall'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva
91/263/CEE.
7. Tutela giuridica dei programmi per
elaboratori: criteri di delega.
1. L'attuazione della direttiva 91/250/CEE del
Consiglio, del 14 maggio 1991, deve avvenire nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri
direttivi: a) sarà prevista la nullità di disposizioni contrattuali poste in essere in
violazione di disposizioni attuative della predetta direttiva; b) alla Società italiana
degli autori ed editori sarà affidata la tenuta, anche mediante mezzi informatici, di un
registro pubblico relativo ai programmi per elaboratore; c) saranno previste la
facoltatività ed onerosità del deposito dei programmi per elaboratore; d) sarà previsto
che la duplicazione abusiva a fini di lucro di programmi per elaboratore, nonché
l'importazione, la commercializzazione anche mediante locazione e la detenzione per la
commercializzazione dei programmi dei quali si sappia o si abbia motivo di ritenere che
siano abusivamente duplicati costituiscano delitto punibile anche con la reclusione da tre
mesi a tre anni e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni; le stesse pene
saranno previste qualora i fatti di cui sopra concernano mezzi intesi unicamente a
consentire o facilitare la rimozione o elusione arbitraria dei dispositivi di protezione
di un programma per elaboratore.
8. Vigilanza su base consolidata degli enti
creditizi: criteri di delega.
1. L'attuazione della direttiva 92/30/CEE del
Consiglio, del 6 aprile 1992, dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti principi: a)
disciplinare il «gruppo creditizio» in conformità delle definizioni ed in armonia con
la normativa comunitaria, prevedendone la sottoposizione a forme di vigilanza su base
consolidata di ordine informativo, regolamentare ed ispettivo; b) contenere il complesso
delle esclusioni del consolidamento consentite dall'articolo 3, paragrafo 3, della
direttiva; c) includere nella fattispecie di influenza notevole, di cui all'articolo 5,
paragrafo 4, della direttiva, ai fini del consolidamento proporzionale anche la detenzione
del controllo sull'Assemblea straordinaria delle imprese facenti parte del gruppo; d)
estendere alla violazione degli obblighi introdotti in base alla direttiva le sanzioni
penali ed amministrative previste dalla vigente legislazione nazionale in materia di
vigilanza consolidata per le analoghe fattispecie; e) stabilire che la Banca d'Italia
possa concordare con le autorità competenti di altri Paesi la ripartizione dei compiti in
ordine all'esercizio della vigilanza su base consolidata dei gruppi creditizi operanti in
più Paesi; f) prevedere il recepimento delle norme tecniche con provvedimenti del
Ministro del tesoro, del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) e
della Banca d'Italia, adottati nell'esercizio dei poteri loro attribuiti dalla legge. 2.
Ai fini dell'esercizio della delega, restano ferme le disposizioni contenute nella legge
30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni, e nel decreto legislativo 20 novembre
1990, n. 356, per quanto compatibili con la predetta direttiva; a tali disposizioni
saranno apportati eventuali aggiustamenti volti ad evitare duplicazioni nei controlli.
9. Acquisizione e detenzione di armi: criteri di
delega.
1. L'attuazione della direttiva 91/477/CEE del
Consiglio, del 18 giugno 1991, deve avvenire nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri
direttivi e sentita la commissione consultiva centrale delle armi del Ministero
dell'interno, di cui all'articolo 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificato
dalla legge 16 luglio 1982, n. 452: a) istituire su richiesta dell'interessato la «carta
europea d'arma da fuoco», quale documento personale in cui sono indicati i dati
identificativi delle armi da fuoco delle categorie B, C, D dell'allegato I della
direttiva, comprese quelle da caccia e quelle per uso sportivo, nonché gli estremi delle
prescritte autorizzazioni, nulla osta o licenze, di cui il titolare sia in possesso in
conformità alle disposizioni di legge o regolamentari in vigore; b) prevedere che il
rilascio delle autorizzazioni, nulla osta, licenze in materia di armi a favore di
cittadini comunitari avvenga alle condizioni previste per i cittadini italiani, ed a
quelle di cui ai criteri indicati dalle lettere c) e d); c) subordinare l'autorizzazione
per l'acquisto di armi da fuoco delle categorie B, C, D dell'allegato I della direttiva a
favore di cittadini comunitari anche al preventivo accordo dello Stato di residenza
laddove lo Stato di residenza prevede autorizzazione preventiva all'acquisto; d) prevedere
che il rilascio delle licenze per il trasferimento e per il transito nello Stato, nonché
di quelle per il trasferimento verso un altro Stato membro delle Comunità europee di armi
comuni da sparo, avvenga con l'osservanza anche delle modalità previste dall'articolo 11,
paragrafo 2, della direttiva, con esclusione della possibilità di concedere le
autorizzazioni di cui al paragrafo 3 dello stesso articolo e al paragrafo 1 dell'articolo
12 della direttiva medesima; e) stabilire che il trasferimento o il transito temporaneo
nel territorio nazionale e il trasferimento verso un altro Stato membro delle Comunità
europee di armi da caccia o sportive per l'esercizio della caccia o per la partecipazione
a competizioni sportive, possano essere consentiti anche senza preventiva autorizzazione
nei casi e alle condizioni previsti dall'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva,
prevedendo, a tal fine, l'adeguamento delle disposizioni adottate a norma degli articoli
15 e 16 della legge 18 aprile 1975, n. 110; f) prevedere che, salve le norme penali
vigenti, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo e nelle
relative disposizioni di attuazione sia punita con la reclusione di durata non inferiore a
tre mesi e non superiore a due anni. 2. Le disposizioni di esecuzione del decreto
legislativo, comprese quelle relative alle modalità di rilascio, aggiornamento e tenuta
della carta europea d'arma da fuoco, e quelle per il conseguente adeguamento di
disposizioni di attuazione o regolamentari vigenti, sono stabilite con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e delle finanze.
Le disposizioni di esecuzione relative allo scambio di informazioni fra le competenti
autorità degli Stati membri delle Comunità europee e gli organi dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno. 3. Al primo
periodo del sesto comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come
sostituito dall'articolo 12, comma 8, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono aggiunte, in fine, le parole:
«e di sei per le armi di uso sportivo. Per le armi da caccia resta valido il disposto
dell'articolo 37, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157».
10. Società: criteri di delega.
1. L'attuazione della direttiva 90/604/CEE del
Consiglio, dell'8 novembre 1990, deve avvenire nel rispetto dei seguenti princìpi e
criteri direttivi: a) elevare gli importi previsti nell'articolo 2435-bis, primo comma,
lettere a) e b), del codice civile entro i limiti di cui all'articolo 11 della quarta
direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, come modificato dall'articolo 1
della direttiva 90/604/CEE; b) disporre che le società le quali si avvalgano
dell'esenzione dall'obbligo sancito nell'articolo 2427, primo comma, numero 2), del codice
civile, prevista dall'articolo 2435-bis del codice civile, devono iscrivere l'ammortamento
e le svalutazioni, con segno negativo, nelle voci B I e B II dello stato patrimoniale; c)
consentire alle società indicate nell'articolo 2435-bis del codice civile di redigere la
nota integrativa in forma abbreviata nei limiti degli esoneri previsti dall'articolo 44
della direttiva 78/660/CEE, come sostituito dall'articolo 5 della direttiva 90/604/CEE; d)
prevedere che le società indicate nell'articolo 2435-bis del codice civile forniscano
nella nota integrativa le notizie richieste dall'articolo 2428, secondo comma, numeri 3) e
4), dello stesso codice qualora si eserciti l'opzione prevista dall'articolo 46 della
direttiva 78/660/CEE, come modificato dall'articolo 6 della direttiva 90/604/CEE; e)
prevedere l'inserimento nella nota integrativa delle informazioni previste dall'articolo
2427, primo comma, numero 6), del codice civile in forma globale per tutte le voci
interessate; f) consentire a tutte le società di pubblicare il bilancio d'esercizio e il
bilancio consolidato, oltre che in lire, anche in ECU.
11. Appalti di cui alla direttiva 90/531/CEE.
1. Gli articoli 12 e 13 della legge 19 febbraio
1992, n. 142, si applicano dal 1993 anche alle procedure di appalto degli enti costituiti
in forma di società per azioni di cui alla direttiva 90/531/CEE del Consiglio, del 17
settembre 1990. 2. La lettera c) dell'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, della
direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, non si applica. 3. L'attestazione
di cui al capitolo 2 della direttiva 92/13/CEE è rilasciata, fino alla scadenza del
quadriennio previsto dall'articolo 12, paragrafo 1, della medesima direttiva, da una
commissione composta da persone che fanno o hanno fatto parte del Consiglio superiore dei
lavori pubblici. La commissione è formata da un componente legale, che la presiede, un
componente tecnico e un componente amministrativo nominati annualmente con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, senza oneri per il bilancio dello Stato, ed è
indipendente da qualsiasi autorità statale, regionale o locale. 4. Il decreto legislativo
di cui all'articolo 14 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, può recare anche ulteriori
disposizioni per l'attuazione della predetta direttiva 92/13/CEE.
12. Strumenti per pesare non automatici: criteri
di delega.
1. L'attuazione della direttiva 90/384/CEE del
Consiglio, del 20 giugno 1990, deve avvenire nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri
direttivi: a) le disposizioni vigenti relative a strumenti metrici anche non considerati
dalla predetta direttiva saranno, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, rese omogenee a quelle da adottarsi per l'attuazione della direttiva
medesima; b) le disposizioni che occorrono per eliminare gli ostacoli alla libera
circolazione intracomunitaria degli strumenti metrici, eccettuate quelle aventi natura e
rilevanza tributaria, potranno essere emanate mediante decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato; c) le equipollenze ai bolli metrici
nazionali di marchi, bolli o contrassegni applicati in altri Stati membri delle Comunità
europee saranno determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
13. Distribuzione all'ingrosso dei medicinali per
uso umano: criteri di delega.
1. L'attuazione della direttiva 92/25/CEE del
Consiglio, del 31 marzo 1992, deve avvenire nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri
direttivi: a) saranno indicate le quantità minime dei farmaci che i grossisti devono
tenere e saranno previste misure dirette ad assicurare la tempestività delle consegne; b)
sarà adottata una specifica disciplina per il corretto trasporto dei medicinali, con
possibilità di rinvio, per le norme tecniche e di dettaglio, a decreti del Ministro della
sanità; c) saranno previste specifiche disposizioni per l'attività dei depositari di
medicinali, da sottoporre ad autorizzazione ministeriale; d) sarà disciplinata la
distribuzione dei gas medicinali, in correlazione con nuove disposizioni sulle attività
di produzione degli stessi gas, che tengano conto della peculiarità di tali prodotti; e)
le linee direttrici in materia di buona pratica di distribuzione di cui all'articolo 10
della predetta direttiva saranno recepite con decreto del Ministro della sanità.
14. Classificazione dei medicinali per uso umano:
criteri di delega.
1. L'attuazione della direttiva 92/26/CEE del
Consiglio, del 31 marzo 1992, sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) la classificazione in materia di fornitura di medicinali per uso umano dovrà prevedere
tutte le categorie enunciate dall'articolo 2 della direttiva, con possibilità di
ulteriori distinzioni, compatibili con la disciplina comunitaria; b) con riferimento a
taluni tipi di medicinali vendibili dietro presentazione di ricetta medica, in relazione
alla particolare pericolosità degli stessi, potranno essere stabilite specifiche
modalità, sia di compilazione della ricetta, sia di fornitura dei prodotti, per una
maggiore tutela della salute pubblica; c) in relazione alla nuova disciplina, saranno
modificate le disposizioni sulla classificazione contenute nell'articolo 19, comma 4,
della legge 11 marzo 1988, n. 67.
15. Etichettatura dei medicinali per uso umano:
criteri di delega.
1. L'attuazione della direttiva 92/27/CEE del
Consiglio, del 31 marzo 1992, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a)
sarà esclusa la possibilità di riportare sulle etichette e sui fogli illustrativi
diciture diverse da quelle specificate dallo stesso decreto legislativo; b) sarà previsto
che le confezioni contenenti etichetta e fogli illustrativi conformi alla previgente
disciplina possano essere mantenute in commercio, ove non ostino specifici motivi di
carattere sanitario, fino alla scadenza dei prodotti; c) sarà confermata la possibilità
di apportare modifiche alla disciplina sull'etichettatura e sul foglio illustrativo con le
modalità previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178.
16. Pubblicità dei medicinali per uso umano:
criteri di delega.
1. L'attuazione della direttiva 92/28/CEE del
Consiglio, del 31 marzo 1992, sulla pubblicità dei medicinali per uso umano sarà
informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) la pubblicità presso il pubblico,
salvo eccezioni tassativamente indicate, dovrà essere preventivamente autorizzata dal
Ministero della sanità, con procedure e modalità che potranno essere differenziate
secondo il tipo di messaggio e il mezzo e che terranno conto dell'eventuale ricorso a
forme di autodisciplina; b) saranno stabiliti i casi in cui il messaggio dovrà essere
sottoposto, prima dell'autorizzazione, al parere della commissione di esperti prevista
dall'articolo 201 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, della quale dovrà essere disciplinata
la composizione, con la previsione di un numero di membri non superiore a quindici; c)
sarà confermato il divieto di pubblicità presso il pubblico di medicinali erogati con
onere a carico del Servizio sanitario nazionale, fatte salve eventuali campagne di
vaccinazioni approvate dal Ministero della sanità; d) la disciplina della pubblicità
presso gli operatori sanitari dovrà contenere norme specifiche sui farmaci vendibili
senza presentazione di ricetta medica; e) dovranno essere stabilite le condizioni per i
contributi finanziari delle aziende farmaceutiche a congressi e convegni scientifici
attinenti, anche indirettamente, ai medicinali, con previsione di eventuali autorizzazioni
e di relative tariffe per le prestazioni rese dal Ministero della sanità, ai sensi
dell'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407; f) saranno indicati i
requisiti minimi del servizio scientifico da istituire presso ogni azienda titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali, ai sensi dell'articolo 13
della direttiva; g) per i casi di infrazione alla disciplina della pubblicità presso il
pubblico e presso operatori commerciali saranno previste, oltre a sanzioni di carattere
penale, conseguenze amministrative comprendenti, per i medicinali inclusi nel prontuario
terapeutico del Servizio sanitario nazionale, la sospensione dal prontuario medesimo per
un periodo di tempo da dieci giorni a due anni.
17. Controlli veterinari: criteri di delega.
1. L'attuazione delle direttive 91/412/CEE della
Commissione, del 23 luglio 1991, 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, 91/628/CEE
del Consiglio, del 19 novembre 1991, 91/629/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, e
91/630/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, sarà informata ai seguenti princìpi e
criteri direttivi: a) stabilire modalità idonee a garantire la salute umana, la sanità e
il benessere animale, la salubrità della produzione di origine animale, l'igiene delle
strutture zootecniche e dell'ambiente; b) prevedere, attraverso la loro semplificazione,
procedure di vigilanza e sistemi di controllo razionali, efficaci e tempestivi; c)
individuare sistemi di controllo più efficaci per il benessere e la protezione degli
animali, misure anche più vigorose e sanzioni amministrative e penali in armonia con le
disposizioni vigenti in materia nell'ordinamento interno; d) individuare, tenuto conto
delle funzioni attribuite, criteri e modalità di amministrazione del personale e di
riorganizzazione dei servizi pubblici veterinari, sulla base di criteri di perequazione,
razionalità ed economicità disponendo ove necessario atti di indirizzo e coordinamento
delle regioni.
18. Produzione e commercializzazione di prodotti
a base di carne: criteri di delega.
1. L'attuazione della direttiva 92/5/CEE del
Consiglio, del 10 febbraio 1992, sarà informata ai seguenti princìpi e criteri
direttivi: a) prevedere idonee garanzie a tutela della salute; b) prevedere l'idoneità
tecnica delle strutture di produzione; c) stabilire le modalità di collaborazione dei
servizi sanitari e veterinari competenti in base alle leggi regionali ai fini degli
accertamenti dell'idoneità degli stabilimenti; d) prevedere che eventuali norme
integrative e di esecuzione siano emanate mediante regolamento o atto amministrativo; e)
prevedere le deroghe di cui all'articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3, del testo della direttiva
77/99/CEE allegato alla predetta direttiva 92/5/CEE, per gli stabilimenti che fabbricano
prodotti a base di carne non aventi struttura e capacità di produzione industriale,
secondo i seguenti criteri: 1) per l'individuazione degli opifici oggetto di deroga dovrà
farsi riferimento alla quantità di materia prima carnea lavorata in un anno, da
individuarsi nel limite massimo di cinquecento tonnellate; tale limite è ridotto del 50
per cento per gli stabilimenti destinati alla lavorazione di paste farcite con carne,
piatti cucinati, preparazioni gastronomiche e simili in cui la materia prima carnea
costituisca semplicemente un ingrediente e non la componente essenziale del prodotto; 2)
gli opifici di cui al numero 1) dovranno comunque essere in possesso dei requisiti
strutturali di cui agli allegati A e B della citata direttiva 77/99/CEE, ad esclusione dei
seguenti: 2.1) requisiti indicati dall'allegato B, capitolo I; 2.2) requisiti indicati
dall'allegato A, capitolo I, punto 2, lettera g), per quanto riguarda i rubinetti, e punto
11, per sostituirvi gli armadi agli spogliatoi; 2.3) requisiti indicati dall'allegato A,
capitolo I, punto 3, relativamente ai locali di magazzinaggio delle materie prime e dei
prodotti finiti; in tal caso, tuttavia, lo stabilimento, qualora vi vengano effettuati
magazzinaggi, dovrà disporre di locali o dispositivi per il magazzinaggio se del caso
refrigerati, di cui almeno uno per le materie prime e uno per i prodotti finiti; f)
prevedere l'esclusione dall'applicazione della citata direttiva 77/99/CEE, ai sensi
dell'articolo 1, paragrafo 2, della medesima, per la preparazione o il magazzinaggio di
prodotti a base di carne o di altri prodotti di origine animale destinati al consumo umano
nei negozi per la vendita al minuto o nei laboratori artigiani che effettuino la vendita
in locali contigui a quelli di produzione.
19. Scambi intracomunitari di carni fresche:
criteri di delega.
1. L'attuazione delle direttive 91/497/CEE del
Consiglio, del 29 luglio 1991, e 91/498/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, sarà
informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) per l'individuazione degli
stabilimenti di macellazione e dei laboratori di sezionamento a ridotta capacità
operativa oggetto della deroga di cui agli articoli 4 e 13 del testo della direttiva
64/433/CEE, allegato alla predetta direttiva 91/497/CEE, dovrà farsi riferimento, per gli
stabilimenti di macellazione ad una quantità di capi suini abbattuti non inferiore a
sessanta unità alla settimana e per i laboratori di sezionamento ad una quantità di
materia prima carnea non inferiore alle sei tonnellate alla settimana, sempreché siano
soddisfatte le condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 13, secondo
capoverso, della citata direttiva 64/433/CEE; b) per l'individuazione dell'ambito locale
di commercializzazione relativo agli stabilimenti di macellazione e ai laboratori di
sezionamento a ridotta capacità operativa, dovrà farsi riferimento al mercato nazionale,
purché il trasporto venga effettuato con mezzi adeguati a garantire il perfetto stato di
conservazione delle carni.
20. Norme sanitarie applicabili alla produzione
ed alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi: criteri di delega.
1. L'attuazione della direttiva 91/492/CEE del
Consiglio, del 15 luglio 1991, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere idonee garanzie a tutela della salute umana; b) prevedere la emanazione di un
regolamento di esecuzione ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; c)
stabilire le modalità di collaborazione con il Ministero della sanità dei servizi
sanitari e veterinari competenti, ai sensi delle leggi regionali, ai fini
dell'accertamento dell'idoneità dei centri di spedizione e dei centri di depurazione.
21. Animali di razza: criteri di delega.
1. L'attuazione della direttiva 91/174/CEE del
Consiglio, del 25 marzo 1991, deve avvenire nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri
direttivi: a) migliorare le condizioni di allevamento e di produzione degli animali di
razza, attraverso la istituzione di libri genealogici o registri anagrafici; b) istituire
nuovi libri genealogici o nuovi registri anagrafici per specie che si riveleranno di
interesse zootecnico; c) prevedere il riconoscimento delle associazioni di allevatori od
enti che tengano i libri genealogici o registri anagrafici; d) prevedere i criteri di
iscrizione o di registrazione degli animali da compagnia nei relativi libri genealogici o
registri anagrafici; e) prevedere i criteri di ammissione alla riproduzione di animali di
razza ed all'impiego di sperma, ovuli ed embrioni dei medesimi; f) prevedere il
certificato per la commercializzazione di animali di razza, nonché di sperma, ovuli ed
embrioni dei medesimi; g) rispettare la libertà di commercializzazione all'interno dei
Paesi comunitari degli animali di razza, nonché di sperma, ovuli ed embrioni dei
medesimi, evitando qualsiasi discriminazione in relazione alla provenienza degli stessi,
fatti salvi i motivi di ordine sanitario.
22. Piante ornamentali: criteri di delega.
1. L'attuazione della direttiva 91/682/CEE del
Consiglio, del 19 dicembre 1991, deve avvenire nel rispetto dei seguenti princìpi e
criteri direttivi: a) individuare presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste una
autorità unica e centrale responsabile per le prestazioni concernenti la qualità; b)
individuare organismi abilitati responsabili della conservazione del germoplasma con
previsione di eventuali tariffe; c) prevedere un controllo ufficiale, effettuato almeno
per sondaggio, destinato ad accertare che siano state rispettate le prescrizioni e le
condizioni fissate dalla direttiva stessa ed applicate le relative misure sanzionatorie;
d) prevedere che i fornitori autorizzati di materiali di moltiplicazione o di piante
ornamentali vengano abilitati a garantire che i loro prodotti rispondano alle condizioni
prescritte.
23. Organismi nocivi ai vegetali: criteri di
delega.
1. L'attuazione della direttiva 91/683/CEE del
Consiglio, del 19 dicembre 1991, deve avvenire nel rispetto dei seguenti princìpi e
criteri direttivi: a) individuare presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste una
autorità fitosanitaria unica e centrale per la protezione dei vegetali al fine del
coordinamento e dei contatti relativi alle questioni fitosanitarie; b) articolare e
razionalizzare in ogni regione organicamente i servizi fitosanitari regionali ai fini
dell'applicazione delle nuove procedure fitosanitarie nell'ambito del Mercato interno; c)
regolamentare le attività da espletare da parte degli uffici competenti dell'autorità
centrale e dei servizi fitosanitari regionali ai fini: del rilascio del «passaporto delle
piante»; della libera circolazione dei vegetali; della costituzione delle zone protette;
della registrazione dei produttori; dei controlli nei luoghi di produzione e nelle fasi di
commercializzazione; della definizione del sistema sanzionatorio per gli inadempimenti.
24. Zucchero.
1. (1).
(1) Modifica l'art. 74, D.P.R. 12 febbraio 1965,
n. 162.
25. Birra.
1. (2). 2. (3).
(2) Il comma che si omette sostituisce la lettera
c) del comma 1 dell'art. 4, L. 16 agosto 1962, n. 1354, riportata alla voce Birra. (3) Il
comma che si omette sostituisce il comma 1 dell'art. 19, L. 16 agosto 1962, n. 1354,
riportata alla voce Birra.
26. Soppressione dei controlli alle frontiere
intracomunitarie.
1. A decorrere dal 1° gennaio 1993, fatte salve
le disposizioni emanate in attuazione di norme comunitarie, è abrogata ogni altra
disposizione normativa che preveda controlli di merci a causa del loro attraversamento di
frontiera intracomunitaria.
27. Igiene e sicurezza del lavoro.
1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 3,
della legge 19 febbraio 1992, n. 142, come modificato dall'articolo 5 della presente
legge, si applicano anche alle direttive in materia di igiene e sicurezza del lavoro
indicate nell'articolo 43 della legge e comprese nell'allegato A della legge stessa.
28. Entrata in vigore della legge.
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Allegato A (Articolo 1,
comma 1)
Elenco delle direttive oggetto della delega
legislativa
Direttiva 90/384/CEE del Consiglio, del 20 giugno
1990, sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti
per pesare a funzionamento non automatico. Direttiva 91/174/CEE del Consiglio, del 25
marzo 1991, relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la
commercializzazione degli animali di razza e che modifica le direttive 77/504/CEE e
90/425/CEE. Direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela
giuridica dei programmi per elaboratore. Direttiva 91/263/CEE del Consiglio, del 29 aprile
1991, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle
apparecchiature per terminali di telecomunicazione, incluso il reciproco riconoscimento
delle loro conformità. Direttiva 91/368/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1991, che
modifica la direttiva 89/392/CEE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative alle macchine. Direttiva 91/412/CEE della Commissione, del 23 luglio
1991, che stabilisce i princìpi e le direttrici sulle buone prassi di fabbricazione dei
medicinali veterinari. Direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che
stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei
molluschi bivalvi vivi. Direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che
stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei
prodotti della pesca. Direttiva 91/497/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, che modifica
e codifica la direttiva 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi
intracomunitari di carni fresche, onde estenderla alla produzione ed immissione sul
mercato di carni fresche. Direttiva 91/498/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa
alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche della
Comunità in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche. Direttiva
91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali
durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE. Direttiva
91/629/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la
protezione dei vitelli. Direttiva 91/630/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che
stabilisce le norme minime per la protezione dei suini. Direttiva 91/682/CEE del
Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa alla commercializzazione dei materiali di
moltiplicazione delle piante ornamentali e delle piante ornamentali. Direttiva 91/683/CEE
del Consiglio, del 19 dicembre 1991, che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le
misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai
vegetali e ai prodotti vegetali. Direttiva 92/5/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992,
che modifica e aggiorna la direttiva 77/99/CEE relativa a problemi sanitari in materia di
scambi intracomunitari di prodotti a base di carne e modifica la direttiva 64/433/CEE.
Direttiva 92/25/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante la distribuzione
all'ingrosso dei medicinali per uso umano. Direttiva 92/26/CEE del Consiglio, del 31 marzo
1992, concernente la classificazione in materia di fornitura dei medicinali per uso umano.
Direttiva 92/27/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, concernente l'etichettatura ed il
foglietto illustrativo dei medicinali per uso umano. Direttiva 92/28/CEE del Consiglio,
del 31 marzo 1992, concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano.
Allegato B (Articolo 1,
commi 1 e 3)
Elenco delle direttive oggetto della delega
legislativa per le quali si richiede il parere delle commissioni parlamentari permanenti
competenti per materia sugli schemi dei relativi decreti legislativi
Direttiva 90/604/CEE del Consiglio, dell'8
novembre 1990, che modifica la direttiva 78/660/CEE sui conti annuali e la direttiva
83/349/CEE sui conti consolidati per quanto riguarda le deroghe a favore delle piccole e
medie società, nonché la pubblicazione dei conti in ECU. Direttiva 91/477/CEE del
Consiglio, 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di
armi. Direttiva 92/30/CEE del Consiglio, del 6 aprile 1992, relativa alla vigilanza su
base consolidata degli enti creditizi.
Allegato C (Articolo 3,
comma 1)
Elenco delle direttive da attuare in via
regolamentare
Direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio
1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e
prodotti d'acquacoltura. Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa
alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e
caprini. Direttiva 91/69/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che modifica la direttiva
72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali
delle specie bovina e suina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in
provenienza dai Paesi terzi, integrandovi gli animali delle specie ovina e caprina.
Direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativa alle norme di polizia
sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi
di carni fresche di volatili da cortile. Direttiva 91/495/CEE del Consiglio, del 27
novembre 1990, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di
produzione e di commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento.
Direttiva 91/670/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'accettazione
reciproca delle licenze per l'esercizio di funzioni nel settore dell'aviazione civile.
Direttiva 92/11/CEE del Consiglio, del 3 marzo 1992, che modifica la direttiva 89/396/CEE
relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale
appartiene una derrata alimentare.
Allegato D (Articolo 4,
comma 1)
Elenco delle direttive da attuare in via
amministrativa
Direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27
novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in
alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli. Direttiva 92/7/CEE del
Consiglio, del 10 febbraio 1992, che modifica la direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle
dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali.
Quattordicesima Direttiva 92/78/CEE della Commissione, del 18 febbraio 1992, che adegua al
processo tecnico gli allegati III, IV, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio
concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti
cosmetici.
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