D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490
Disposizioni attuative della legge 17 gennaio
1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa
antimafia.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 agosto 1994, n.
186.
1. Ambito di applicazione. - 1. Le disposizioni
del presente decreto legislativo si applicano alle pubbliche amministrazioni e agli enti
pubblici, agli enti e alle aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e alle
società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico.
2. Ordinamento delle comunicazioni - lettera a)
dell'art. 1 comma 1, della legge 17 gennaio 1994, n. 47. - [1. In attuazione di specifici
progetti di informatizzazione della pubblica amministrazione sono attivati i collegamenti
occorrenti tra le prefetture e le amministrazioni ed enti pubblici di cui all'art. 1 che
hanno sede nella provincia, per la trasmissione a questi ultimi, in via informatica o
telematica, delle segnalazioni circa la sussistenza delle cause di divieto o di
sospensione dei procedimenti indicate nell'allegato 1. 2. Nessun provvedimento di diniego
o altrimenti sfavorevole all'interessato può essere adottato o eseguito sulla base delle
segnalazioni trasmesse a norma del comma 1 senza specifica comunicazione di conferma da
effettuarsi, a cura della prefettura competente, anche mediante elenchi cumulativi, entro
dieci giorni dalla richiesta nominativa. Con l'osservanza delle stesse modalità e termini
si procede per le comunicazioni da effettuarsi quando i collegamenti di cui al comma 1 non
sono attivati o non sono comunque operanti. 2-bis. Con decreto del Ministro dell'interno
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di
concerto con i Ministri di grazia e giustizia e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sono stabilite le modalità necessarie per: a) attivare il collegamento
informatico o telematico fra il sistema informativo delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e quello di servizio di una o più prefetture, in modo da
attestare con strumenti automatizzati e in base ai dati relativi alle iscrizioni nei
registri delle predette camere di commercio e nel registro delle imprese l'inesistenza
delle cause di divieto o di sospensione di cui all'allegato 1; b) equiparare le
attestazioni delle camere di commercio che rechino un'apposita dicitura, stabilita con il
medesimo decreto di cui al presente comma, alle comunicazioni della prefettura inerenti la
inesistenza delle predette cause di divieto o di sospensione; c) rendere accessibili alle
prefetture competenti le segnalazioni relative al rilascio delle attestazioni di cui alla
lettera b). 2-ter. Previa informativa alla amministrazione procedente e salvo diversa
disposizione di quest'ultima, le comunicazioni per iscritto previste dal comma 2 possono
essere richieste dai soggetti interessati alla prefettura competente per il luogo in cui
tali soggetti risiedono o hanno sede, ovvero da persona da loro delegata con atto recante
sottoscrizione autenticata. 2-quater. Le segnalazioni e le comunicazioni sono utilizzabili
per un periodo di sei mesi dalla data del loro rilascio; per i contratti e gli altri
rapporti di durata superiore al biennio, esse devono essere rinnovate almeno ogni diciotto
mesi].
3. Autocertificazione - lettera c) dell'art. 1
comma 1, della legge 17 gennaio 1994, n. 47. - [1. Fuori dei casi previsti dall'art. 4, i
contratti e subcontratti relativi a lavori o forniture dichiarati urgenti ed i
provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti, sono stipulati,
autorizzati o adottati previa acquisizione di apposita dichiarazione con la quale
l'interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di
decadenza o di sospensione indicate nell'allegato 1 e di non essere a conoscenza
dell'esistenza di tali cause nei confronti dei propri conviventi, nominativamente
elencati. La sottoscrizione della dichiarazione deve essere autenticata con le modalità
dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. La predetta dichiarazione è resa
dall'interessato anche quando gli atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione
riguardano le attività di cui all'allegato 2. 2. Fuori dei casi di cui al comma 1 e di
quelli previsti dall'art. 4, i provvedimenti, gli atti, i contratti e i subcontratti
indicati nell'allegato 3 sono adottati, stipulati o autorizzati previa verifica delle
segnalazioni di cui all'art. 2, comma 2].
4. Informazioni del prefetto - lettera d)
dell'art. 1 comma 1, della legge 17 gennaio 1994, n. 47. - 1. Le pubbliche
amministrazioni, gli enti pubblici e gli altri soggetti di cui all'art. 1, devono
acquisire le informazioni di cui al comma 4 prima di stipulare, approvare o autorizzare i
contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire le concessioni o
erogazioni indicati nell'allegato 3, il cui valore sia: a) pari o superiore a quello
determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e
lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di
esclusione ivi indicati; b) superiore a 300 milioni di lire per le concessioni di acque
pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali, ovvero per
la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni
dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali; c) superiore a 200
milioni di lire per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni o cottimi, concernenti la
realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture
pubbliche. 2. E' vietato, a pena di nullità, il frazionamento dei contratti, delle
concessioni o delle erogazioni compiuto allo scopo di eludere l'applicazione del presente
articolo. 3. Ai fini di cui al comma 1, la richiesta di informazioni è inoltrata al
prefetto della provincia nella quale hanno residenza o sede le persone fisiche, le
imprese, le associazioni, le società o i consorzi interessati ai contratti e subcontratti
di cui al comma 1, lettere a) e c), o che siano destinatari degli atti di concessione o
erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1. Tale richiesta deve contenere gli
elementi di cui all'allegato 4. 4. Il prefetto trasmette alle amministrazioni richiedenti,
nel termine massimo di quindici giorni dalla ricezione della richiesta, le informazioni
concernenti la sussistenza o meno, a carico di uno dei soggetti indicati nelle lettere d)
ed e) dell'allegato 4, delle cause di divieto o di sospensione dei procedimenti indicate
nell'allegato 1, nonché le informazioni relative ad eventuali tentativi di infiltrazione
mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese
interessate. A tal fine il prefetto, anche avvalendosi dei poteri di accesso e di
accertamento delegati dal Ministro dell'interno, dispone le necessarie verifiche
nell'ambito della provincia e, ove occorra, richiede ai prefetti competenti che le stesse
siano effettuate nelle rispettive province. 5. Quando le verifiche disposte a norma del
comma 4 siano di particolare complessità, il prefetto ne dà comunicazione senza ritardo
all'amministrazione interessata e fornisce le informazioni acquisite entro i successivi
trenta giorni. Nel caso di lavori o forniture di somma urgenza, fatto salvo quanto
previsto dal comma 6, le amministrazioni possono procedere dopo aver inoltrato al prefetto
la richiesta di informazioni di cui al comma 3. Anche fuori del caso di lavori o forniture
di somma urgenza, le amministrazioni possono procedere qualora le informazioni non
pervengano nei termini previsti. In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le
agevolazioni e le altre erogazioni di cui al comma 1 sono corrisposti sotto condizione
risolutiva. 6. Quando, a seguito delle verifiche disposte a norma del comma 4, emergono
elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese
interessate, le amministrazioni cui sono fornite le relative informazioni dal prefetto,
non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né
autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni. Nel caso di
lavori o forniture di somma urgenza di cui al comma 5, qualora la sussistenza di una causa
di divieto indicata nell'allegato 1 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione
mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei
lavori o all'autorizzazione del subcontratto, l'amministrazione interessata può revocare
le autorizzazioni e le concessioni o recedere dai contratti, fatto salvo il pagamento del
valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del
rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
5. Imprese, società ed altre persone giuridiche.
- [1. Quando si tratta di associazioni, imprese, società e consorzi, le disposizioni
degli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto si applicano nei confronti dei soggetti
indicati nell'allegato 5].
6. Entrata in vigore. - 1. Il presente decreto
entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
ALLEGATO 1
CAUSE DI DIVIETO, DI SOSPENSIONE E DI DECADENZA
PREVISTE DALL'ART. 10 DELLA LEGGE 31 MAGGIO 1965, N. 575, IN RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI 2,
COMMA 1; 3, COMMA 1; 4, COMMI 4 E 6, DEL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO.
I) Cause di divieto ad ottenere le licenze, le
concessioni, le iscrizioni, le erogazioni e gli altri provvedimenti ed atti, nonché a
concludere i contratti e subcontratti indicati nell'art. 10, commi 1 e 2, della legge 31
maggio 1965, n. 575: a) provvedimento definitivo di applicazione di una misura di
prevenzione (art. 10, comma 2, legge n. 575 del 1965;) b) sentenza definitiva di condanna,
o sentenza di primo grado confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui
all'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale (art. 10, comma 5-ter, legge n.
575 del 1965;) c) provvedimento del tribunale che dispone in via provvisoria i divieti nel
corso del procedimento di prevenzione, se sussistono motivi di particolare gravità (art.
10, commi 3 e 5-bis, legge n. 575 del 1965; ) d) provvedimento del tribunale che dispone
che i divieti operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta a
misura di prevenzione, nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi
di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in
qualsiasi modo scelte e indirizzi (art. 10, comma 4, legge n. 575 del 1965). II) Causa di
sospensione dell'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti
ed atti di cui all'art. 10, commi 1 e 2, della legge 31 maggio 1965, n. 575: a)
provvedimento del tribunale che in via provvisoria sospende l'efficacia delle iscrizioni,
delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui all'art. 10, commi 1 e 2,
della legge n. 575 del 1965 (art. 10, commi 3 e 5-bis, legge n. 575 del 1965.) III) Cause
di decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni,
abilitazioni ed erogazioni di cui all'art. 10, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n.
575: a) provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione (art. 10,
comma 2, legge n. 575 del 1965;) b) sentenza definitiva di condanna, o sentenza di primo
grado confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis,
del codice di procedura penale (art. 10, comma 5-ter, legge n. 575 del 1965;) c)
provvedimento del tribunale che dispone che le decadenze operino anche nei confronti di
chiunque conviva con la persona sottoposta a misura di prevenzione, nonché nei confronti
di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di
prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi (art. 10,
comma 4, legge n. 575 del 1965). IV) Causa di sospensione del procedimento amministrativo
concernente i provvedimenti, gli atti, i contratti e subcontratti di cui all'art. 10,
commi 1 e 2, della legge 31 maggio 1965, n. 575: a) procedimento di prevenzione in corso e
preventiva comunicazione al giudice competente da parte della pubblica amministrazione
interessata (art. 10, comma 5-bis, seconda parte, legge n. 575 del 1965).
ALLEGATO 2
ATTIVITA' OGGETTO DI ATTI E PROVVEDIMENTI
AUTORIZZATORI IN RIFERIMENTO ALL'ART. 3, COMMA 1, DEL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO.
a) Attività private, sottoposte a regime
autorizzatorio, che possono essere intraprese su denuncia di inizio da parte del privato
alla pubblica amministrazione competente (casi e condizioni indicati nell'art. 19, comma
1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 2, comma 10, della legge
24 dicembre 1993, n. 537.) b) Attività private sottoposte alla disciplina del
silenzio-assenso (art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241), indicate nella tabella C
annessa al regolamento governativo approvato con decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1992, n. 300.
ALLEGATO 3
ATTI, PROVVEDIMENTI, CONTRATTI E SUBCONTRATTI DI
CUI ALL'ART. 10 DELLA LEGGE 31 MAGGIO 1965, N. 575, IN RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI 3, COMMA
2, E 4, COMMA 1, DEL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO.
a) Licenze o autorizzazioni di polizia e di
commercio. b) Concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché
concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività
imprenditoriali. c) Concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere
riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici. d) Iscrizioni
negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica
amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri della Camera di
commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari
astatori presso i mercati annonari all'ingrosso. e) Altre iscrizioni o provvedimenti a
contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività
imprenditoriali, comunque denominati. f) Contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed
altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello
Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività
imprenditoriali. g) Contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere,
beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i
cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera.
ALLEGATO 4
ELEMENTI CHE DEVONO ESSERE INDICATI NELLA
RICHIESTA DI INFORMAZIONI AL PREFETTO, IN RIFERIMENTO ALL'ART. 4, COMMI 3 E 4, DEL
PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO.
a) Denominazione dell'amministrazione, ente,
azienda, società o impresa che procede all'appalto, concessione o erogazione o che è
tenuta ad autorizzare il subcontratto, la cessione o il cottimo. b) Oggetto e valore del
contratto, subcontratto, concessione o erogazione. c) Estremi della deliberazione
dell'appalto o della concessione ovvero del titolo che legittima l'erogazione. d) Complete
generalità dell'interessato o, se trattasi di società, impresa, associazione o
consorzio, denominazione e sede, nonché complete generalità degli altri soggetti di cui
all'art. 5 del decreto e del direttore tecnico dell'impresa. e) Complete generalità, in
relazione ai soggetti indicati nella lettera d), dei familiari, anche di fatto, conviventi
nel territorio dello Stato.
ALLEGATO 5
ELENCO DELLE PERSONE GIURIDICHE E FISICHE CUI SI
RIFERISCE L'ART. 5, COMMA 1, DEL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO.
a) Le società. b) Per le società di capitali
anche consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, per le società
cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II,
sezione II, del codice civile, il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti
l'organo di amministrazione, nonché ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle
società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed i soci o
consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo
esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione. c) Per i consorzi di cui all'art.
2602 del codice civile, chi ne ha la rappresentanza e gli imprenditori o società
consorziate. d) Per le società in nome collettivo, tutti i soci. e) Per le società in
accomandita semplice, i soci accomandatari. f) Per le società di cui all'art. 2506 del
codice civile, coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.
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