L. 23 dicembre 1992, n. 498
Interventi urgenti in materia di finanza
pubblica.
1. 1. La facoltà di contrarre mutui con il
concorso anche parziale dello Stato, prevista dalle leggi sotto indicate, è sospesa fino
al 31 dicembre 1993, fatto salvo quanto disposto al comma 2; le somme derivanti dalle
relative autorizzazioni di spesa per l'anno 1993 sono iscritte in bilancio nell'esercizio
successivo a quello di scadenza delle autorizzazioni medesime: a) legge 24 marzo 1989, n.
122, recante «Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree
urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla
disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393»; b) legge 26 febbraio 1992, n. 211, recante
«Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa»; c) legge 4 agosto
1990, n. 240, recante «Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti
finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalità»; d) legge 15 dicembre
1990, n. 385, recante «Disposizioni in materia di trasporti», limitatamente all'importo
di lire 500 miliardi di mutui da contrarre nel 1992; e) articolo 4, comma 3, lettera b),
della legge 31 dicembre 1991, n. 415, recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1992)», limitatamente
all'importo di lire 1.000 miliardi di mutui autorizzati per l'anno 1992, intendendosi la
sospensione proporzionalmente riferita alle quote indicate nella norma medesima; f)
articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente
«Rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica
dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno», limitatamente al 50 per cento delle quote
di mutui autorizzate per gli anni 1992 e 1993. 2. Il Comitato interministeriale per la
programmazione economica nel trasporto (CIPET), su proposta del Ministro per i problemi
delle aree urbane d'intesa con il Ministro dei trasporti, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, può autorizzare la contrazione nel secondo
semestre dell'anno 1993 di mutui ai sensi delle leggi indicate al comma 1, lettere a) e
b), nel complessivo limite di lire 1.000 miliardi. 3. Ferme restando le competenze, le
procedure e le modalità di approvazione e di attuazione dei programmi d'intervento,
stabilite dalle leggi indicate al comma 1, lettere a) e b), i soggetti interessati alla
realizzazione delle opere possono altresì provvedere ai relativi costi, ivi compresi
quelli di manutenzione e gestione, anche mediante l'utilizzo di capitali propri, l'apporto
di capitali di altri soggetti, i proventi derivanti dall'esercizio e mediante
l'introduzione di regimi tariffari in grado di assicurare la remuneratività del capitale
investito. 4. 5. Le norme indicate nel comma 1 continuano ad operare in relazione a
convenzioni, atti di impegno o contratti di mutuo già stipulati alla data di entrata in
vigore della presente legge. 6. La disposizione di cui all'art. 1, comma 1, D.L. 11 luglio
1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, è prorogata
sino al 31 dicembre 1993; la sospensione della concessione di mutui non si applica, oltre
che ai mutui già esclusi dalla predetta disposizione, ai mutui per l'edilizia scolastica
di cui alla legge 23 dicembre 1991, n. 430, ai mutui per il finanziamento degli oneri del
contratto degli autoferrotranvieri di cui al D.L. 23 gennaio 1991, n. 24, convertito dalla
L. 21 marzo 1991, n. 97, nonché ai mutui di cui all'articolo 29, comma 2, L. 11 marzo
1988, n. 67, per lire 20 miliardi nel 1993. 7. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge
6 febbraio 1985, n. 16, iscritta al capitolo 8412 dello stato di previsione del Ministero
dei lavori pubblici, è ridotta di lire 4 miliardi per il 1993 e di lire 8 miliardi per
ciascuno degli anni 1994 e 1995. 8. La sospensione dei mutui di cui al comma 6 non ha
altresì effetto per i mutui con oneri di ammortamento a carico del Fondo sanitario
nazionale - parte in conto capitale - di cui all'articolo 4, comma 13, L. 30 dicembre
1991, n. 412, e per i mutui relativi all'edilizia sanitaria di cui all'articolo 20, L. 11
marzo 1988, n. 67, nei limiti dei rifinanziamenti attribuiti al Fondo sanitario nazionale
- parte in conto capitale - dalla legge finanziaria per il 1993. 9. Le annualità da
corrispondere per il 1993 alla Cassa depositi e prestiti, relative ai limiti di impegno
autorizzati dagli articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457; dall'articolo 9 del
decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
febbraio 1980, n. 25; dagli articoli 1, commi quarto e undicesimo, e 2, comma dodicesimo,
del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
marzo 1982, n. 94; dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118; e dall'articolo 22,
comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono conferite alla Cassa medesima
nell'esercizio successivo a quello di scadenza dell'ultima annualità dei rispettivi
limiti di impegno. 10. I contributi di cui al primo comma, lettere b) e c), dell'articolo
10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sono dovuti fino al periodo di paga in corso al 31
dicembre 1995. Le risorse derivanti dai predetti contributi, nonché quelle derivanti dai
contributi versati negli anni precedenti e non ancora utilizzate alla data di entrata in
vigore della presente legge, possono essere utilizzate, in misura complessivamente non
superiore a lire 250 miliardi, per la realizzazione di interventi di ricostruzione o di
riparazione di immobili ad uso abitativo distrutti o danneggiati dalle avversità
atmosferiche di cui al decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 471, e al decreto-legge 4
novembre 1992, n. 426. Entro trenta giorni dalla predetta data, il Ministro dei lavori
pubblici stabilisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito
il Comitato per l'edilizia residenziale, le relative modalità di attuazione. 11.
L'ammortamento dei mutui di cui agli articoli 2-bis e 3 del decreto-legge 15 settembre
1990, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1990, n. 334, e
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 441, stipulati dopo la
data di entrata in vigore della presente legge, decorre dall'anno successivo a quello in
cui si sono perfezionati i relativi contratti e comunque non prima del 1° gennaio 1994.
2. 1. Ai fini della ottimale e razionale
utilizzazione delle risorse naturali, anche per conseguire obiettivi di risparmio e di uso
qualificato dei beni naturali da parte del sistema produttivo e dei cittadini, nonché per
realizzare il principio che chiunque arrechi pregiudizio all'ambiente è tenuto a
ripristinare la situazione precedente, nonché a corrispondere un indennizzo adeguato, il
Governo, sentite le competenti commissioni parlamentari e la Conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è
delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi con l'osservanza dei seguenti princìpi e
criteri direttivi: a) riordinare la materia della concessione delle acque pubbliche e
disciplinare l'importo dei canoni in ragione delle utilizzazioni previste, della quantità
della domanda esistente per l'uso della risorsa idrica nel bacino idrografico e, per
quanto riguarda gli usi industriali e irrigui, in ragione delle tecnologie impiegate per
l'utilizzo e la distribuzione delle acque; disciplinare l'importo dei canoni per
l'estrazione di materiali dall'alveo dei corsi d'acqua, in funzione della granulometria e
della natura del materiale estratto; disciplinare l'importo dei canoni per la concessione
di spiagge lacuali, sulla base dell'estensione dell'area concessa e delle sue
caratteristiche ambientali; prevedere che i nuovi importi siano stabiliti con decreti del
Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici,
entro limiti di maggiorazione non eccedenti il 10 per cento degli importi in essere per
gli usi irrigui e il 30 per cento per tutti gli altri casi; prevedere l'effettuazione del
monitoraggio delle acque pubbliche utilizzate a fini irrigui e delle acque di fognatura;
b) prevedere l'adeguamento delle tariffe per i servizi di acquedotto, di fognatura e di
depurazione, anche nei casi in cui la rete fognaria è sfornita di impianto centralizzato
di depurazione, fatta salva una diversa tariffa per le utenze che provvedono direttamente
alla depurazione. Le tariffe sono determinate tenendo conto della qualità del servizio
idrico fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, in modo che sia assicurata
gradualmente la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio; c)
disciplinare le tariffe in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani,
in modo che vi sia correlazione fra entità della tariffa, quantità e qualità dei
rifiuti e relativi costi di smaltimento, tenendo conto dell'organizzazione dei servizi di
raccolta differenziata ed in modo che sia assicurata gradualmente la copertura integrale
dei costi di investimento e di esercizio; d) disciplinare i vincoli e gli oneri ai quali
è sottoposta l'attività di cava in sede di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio
dell'attività, commisurando l'onere alla quantità dei materiali estratti, alla qualità
degli stessi, alle caratteristiche delle aree interessate e fissando, altresì, modalità
e condizioni per la conservazione e la manutenzione degli alvei fluviali e delle difese
spondali nonché disciplinando l'eventuale utilizzazione del materiale di risulta in modo
che i proventi entrino a far parte delle risorse di cui al comma 2. 2. Le risorse di cui
alla lettera b) del comma 1, previa definizione degli ambiti ottimali, di cui all'articolo
35 della legge 18 maggio 1989, n. 183, ed in vista della riforma organica del settore
delle risorse idriche, nonché le risorse di cui alla lettera c) del medesimo comma 1,
sono vincolate nel rispetto delle finalità di cui alle medesime lettere, alla copertura
degli oneri di gestione ed a programmi di investimento approvati dalle regioni d'intesa
con il Ministro dell'ambiente, che vigila sull'attuazione dei programmi medesimi. Le
risorse di cui alla lettera d) del comma 1 sono destinate ad interventi di bonifica e di
salvaguardia ambientale secondo programmi approvati dalle regioni d'intesa con il Ministro
dell'ambiente. Qualora entro due anni i soggetti rispettivamente competenti non conseguano
l'utilizzazione stabilita, le risorse affluiscono al bilancio dello Stato e sono impiegate
dal Ministro dell'ambiente per le medesime finalità. 3. I nuovi importi dei canoni, delle
tariffe e degli oneri previsti dal presente articolo si applicano a decorrere dal 1°
gennaio 1994. 4. Il Governo è autorizzato ad emanare le necessarie disposizioni di
raccordo tra le norme recate dal presente articolo, dall'articolo 12 della presente legge
e dai decreti legislativi previsti dall'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421. 5.
Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), si applicano anche alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto
dei limiti consentiti dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
3. 1. Per gli anni 1993 e 1994, i soggetti di cui
all'articolo 65, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, destinano una ulteriore
quota non inferiore al 25 per cento dei fondi annualmente disponibili in via prioritaria
alla realizzazione o all'acquisto di immobili destinati alle esigenze di edilizia
universitaria, anche per uso residenziale, e degli istituti pubblici di ricerca, da
concedere in uso anche mediante locazione finanziaria agli enti interessati. Le
università, per far fronte ai relativi oneri, possono utilizzare le proprie
disponibilità di bilancio e anche di cassa, nonché i fondi per l'edilizia. Si
considerano prioritari gli interventi di completamento di programmi già avviati e gli
interventi necessari a rendere funzionali lotti già parzialmente eseguiti. 2. Il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica definisce con proprio decreto,
di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del
tesoro, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le modalità ed i criteri per l'attuazione del comma 1.
4. 1. Per l'anno scolastico 1993-1994, le nomine
relative alla copertura dei posti delle dotazioni organiche aggiuntive, determinate ai
sensi dell'articolo 13 della legge 20 maggio 1982, n. 270, possono essere disposte nel
limite dell'80 per cento della consistenza delle predette dotazioni organiche e sempreché
i docenti così nominati siano utilizzabili in posti che altrimenti andrebbero conferiti
per supplenza annuale. 2. A decorrere dall'anno scolastico 1993-1994, le autorizzazioni ad
accettare incarichi temporanei per l'espletamento di attività di studio, di ricerca e di
consulenza tecnica, di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1974, n. 417, possono essere concesse, fino ad un numero non superiore alla metà
della totalità degli incarichi di durata non inferiore a quattro mesi attribuiti
nell'anno scolastico 1991-1992, solo per incarichi da espletare presso l'Amministrazione
della pubblica istruzione e presso l'università. Possono essere autorizzati altresì
incarichi presso enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi o enti internazionali,
con assegni a carico dell'ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi. Al
personale assegnatario di borse di studio da parte di Amministrazioni statali, di enti
pubblici, di Stati ed enti stranieri, di organismi o enti internazionali si applica il
disposto di cui all'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476. Restano confermate
tutte le altre disposizioni che disciplinano la materia di cui al citato articolo 65 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417. 3. Le graduatorie dei
concorsi per titoli ed esami, già prorogate di un anno scolastico dalla legge 11 febbraio
1992, n. 151, sono ulteriormente prorogate di un altro anno scolastico. Le graduatorie dei
concorsi per titoli ed esami del personale direttivo della scuola sono prorogate di un
biennio. 4. La disposizione dell'articolo 1, comma 5, della legge 10 marzo 1987, n. 100,
si applica solo in caso di trasferimenti nell'ambito del territorio nazionale. Restano
ferme le disposizioni della legge 11 febbraio 1980, n. 26, a favore degli impiegati dello
Stato il cui coniuge, dipendente militare della pubblica amministrazione, presti servizio
all'estero. 5. L'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, va interpretato nel senso
che per i dipendenti del pubblico impiego, ivi compresi i dirigenti ed equiparati, nonché
per il personale di magistratura ed equiparato, non si procede al computo delle maggiori
anzianità ivi previste in sede di successiva ricostruzione economica prevista da
disposizioni di carattere generale. Gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in
godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi, sono conservati ad personam e sono
riassorbiti con la normale progressione economica di carriera o con i futuri miglioramenti
dovuti sul trattamento di quiescenza. 6. Le assunzioni di personale tecnico e
amministrativo delle università, degli istituti di istruzione universitaria e degli
osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano effettuate nel periodo tra il 1° gennaio
1989 e la data di entrata in vigore della presente legge o comunque relative ai soli
vincitori di concorsi già espletati entro tale periodo restano regolate esclusivamente
dall'articolo 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e successivi provvedimenti di
proroga.
5. 1. A modificazione di quanto previsto
nell'articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, le spese per gli asili nido sono escluse per il 50 per
cento dal calcolo della percentuale di copertura dei servizi pubblici a domanda
individuale.
6. 1. Per la predisposizione e l'attuazione dei
progetti tesi a recuperare efficienza e produttività nella pubblica amministrazione ed a
contenere la spesa, il comitato metropolitano istituito con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 10 giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 10
ottobre 1992, esercita i poteri e le facoltà previsti dall'articolo 18 del decreto-legge
24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, della legge 23 gennaio 1991, n.
21. 2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per la funzione pubblica, sono altresì individuate le province nelle quali i
rispettivi comitati provinciali della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 17 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203, esercitano i poteri e le facoltà previsti dal citato articolo 18 del
decreto- legge n. 344 del 1990 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 1991,
senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato.
7. 1. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 9 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, in materia di canone di concessione,
gli alloggi di servizio costruiti o acquistati ai sensi della legge 7 giugno 1975, n. 227,
e della legge 10 febbraio 1982, n. 39, e successive modificazioni, sono assoggettati al
regime degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. 2. [L'Amministrazione delle poste
e delle telecomunicazioni è autorizzata a cedere in proprietà, con priorità agli
assegnatari o agli aventi causa alla data di entrata in vigore della presente legge: a)
gli alloggi di cui al comma 1; b) gli alloggi costruiti o acquistati ai sensi del numero
3) dell'articolo 1 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 17
gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1967, n. 42;
c) gli alloggi che, ai sensi della L. 29 gennaio 1992, n. 58, sono stati trasferiti
dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici all'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni]. 3. [Per la determinazione del prezzo di cessione delle unità
abitative si applicano le disposizioni recate dall'articolo 28, comma 8, della legge 30
dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni]. 4. [Le somme ricavate dalla vendita
degli alloggi, al netto degli oneri derivanti dalla corresponsione dei compensi spettanti
a società di compravendita di immobili eventualmente incaricate, sono destinate alla
riduzione del disavanzo di bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni]. 5. [Le condizioni e le modalità della vendita sono stabilite con
decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro
del tesoro, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge].
8. 1. Per le regioni a statuto speciale e per le
province autonome di Trento e di Bolzano, le risorse provenienti dal Fondo sanitario
nazionale o dalla attribuzione dei contributi sanitari in attuazione dell'articolo 1,
comma 1, lettera i), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sono ridotte, per l'anno 1993,
rispettivamente del 42 per cento per la regione Valle d'Aosta e per le province autonome
di Trento e di Bolzano, del 19 per cento per la regione Friuli-Venezia Giulia, del 14,50
per cento per la regione Sicilia e del 10,50 per cento per la regione Sardegna. Per gli
anni successivi restano confermate le aliquote di riduzione di cui all'articolo 4, comma
11, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. 2. All'articolo 1, comma 1, lettera i), della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, le parole: «, oppure, in sostituzione anche parziale,
variando in aumento entro il limite del 75 per cento» sono sostituite dalle seguenti:
«ed entro il limite del 75 per cento». 3. Entro il 30 giugno 1993, il Ministro del
tesoro di concerto con il Ministro della sanità, presenta al Parlamento una relazioni
sulla spesa sanitaria accertata di parte corrente, suddivisa per regioni e riferita agli
esercizi finanziari degli anni 1989, 1990, 1991, 1992. 4. In relazione all'attuazione
della direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente il
completamento del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, è corrisposta a partire
dall'anno 1993 alla regione Valle d'Aosta una assegnazione statale d'importo pari al
gettito attribuito per l'anno 1991 ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera a),
della legge 26 novembre 1981, n. 690, a titolo di compartecipazione all'imposta sul valore
aggiunto relativa all'importazione delle sole merci comunitarie, incrementato annualmente
in misura pari al tasso di inflazione programmato indicato nel documento di programmazione
economico-finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come
sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 362. Conseguentemente
cessa, a partire dall'anno 1993, l'attribuzione della quota dell'imposta sul valore
aggiunto relativa all'importazione, prevista dal predetto articolo 3, primo comma, lettera
a), della legge 26 novembre 1981, n. 690, limitatamente alle merci provenienti dai Paesi
della Comunità economica europea.
9. 1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato
del personale amministrativo, artistico e tecnico degli enti lirici e delle istituzioni
concertistiche assimilate è incompatibile con qualsiasi altro lavoro dipendente pubblico
o privato. 2. Coloro che vengono a trovarsi in situazione di incompatibilità possono
optare entro trenta giorni per la trasformazione del rapporto in contratto a tempo
determinato di durata biennale. 3. Le attività di lavoro autonomo o professionale svolte
dai dipendenti a tempo indeterminato sono consentite solo, a carattere saltuario, per
prestazioni di alto valore artistico e professionale, fatti salvi i princìpi del non
aggravio economico e le esigenze produttive degli enti o istituzioni di cui al comma 1.
Tali attività devono essere preventivamente autorizzate dal sovrintendente, sentito il
direttore artistico. I criteri per la concessione delle autorizzazioni sono stabiliti
dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge. 4. Per il 1993, gli enti e le istituzioni di cui
al comma 1 non possono assumere personale a tempo indeterminato, neanche in sostituzione
di personale cessato dal servizio. Sono altresì vietate assunzioni di personale a tempo
determinato, salvo che si tratti di personale artistico e tecnico da impiegare per singole
opere o spettacoli, o di personale tecnico, artistico e amministrativo addetto alla
preparazione e allo svolgimento di festival estivi o all'aperto di fama internazionale che
risultino realtà consolidate e con carattere di continuità. Non si applicano le
disposizioni della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni. 5. La
permanenza della idoneità professionale artistica ai fini della continuazione del
rapporto a tempo indeterminato del personale artistico in servizio al 31 dicembre 1992 è
accertata su richiesta del sovrintendente, sentito il direttore artistico, da apposita
commissione, nominata dal sovrintendente stesso, attenendosi ai criteri fissati per
l'espletamento dei concorsi pubblici. Gli effetti della verifica e le conseguenti
modalità attuative sono regolate dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro
entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza oneri
finanziari aggiuntivi a carico degli enti. 6. Il Ministro del turismo e dello spettacolo
con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, detta direttive agli enti lirici per l'individuazione degli interventi da attuarsi
in ordine alla eventuale mobilità del personale anche a seguito dell'applicazione del
comma 5. 7. Per il 1993, la diaria per gli spettacoli fuori sede non può essere superiore
alla quota giornaliera dello stipendio base lordo del dipendente non dirigente di
qualifica più elevata. Per lo stesso anno, non può essere autorizzata una spesa
complessiva per lavoro straordinario superiore al 90 per cento della media di quella
sostenuta negli anni 1990, 1991 e 1992. 8. Sono vietati contratti integrativi aziendali
che comportino oneri finanziari diretti o indiretti a carico degli enti, anche tramite
riduzione dell'orario ordinario di lavoro. 9. Al fine di contenere i costi per compensi
degli artisti, nonché per i contratti di carattere professionale o di collaborazione,
l'Autorità competente in materia di spettacolo, sentito il comitato di coordinamento di
cui all'articolo 20 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e la Commissione centrale per la
musica, può procedere biennalmente a stabilire un tariffario dei livelli massimi dei
suddetti compensi tenendo conto del livello dei tariffari degli ultimi tre anni. 10. Entro
due mesi dall'inizio dell'esercizio finanziario sarà liquidato agli enti lirici ed alle
istituzioni concertistiche assimilate un acconto di importo pari al 60 per cento del
contributo ordinario dell'anno precedente. L'assegnazione di una quota del contributo
ordinario, da quantificare con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, è
condizionata per ciascun ente ad una contribuzione annua della regione e degli enti locali
complessivamente non inferiore alla quota di spesa globale di ciascun ente accertata nel
conto consuntivo dell'anno precedente, al netto delle partite di giro e delle
anticipazioni bancarie, stabilita con il medesimo decreto. 11. Una seconda quota
dell'acconto, pari ad un ulteriore 20 per cento, è erogata entro il 30 giugno 1993
qualora entro tale data non siano stati individuati nuovi parametri e approvati nuovi
organici per i singoli enti lirici da parte del Ministro del turismo e dello spettacolo.
12. Le minori entrate derivanti da riduzione del contributo statale costituiscono causa di
forza maggiore ai fini della risoluzione senza penalità dei contratti di scrittura
artistica.
10. 1. Le indagini statistiche che le
amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989,
n. 322, svolgono per propri scopi conoscitivi devono essere assentite sul piano tecnico
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) qualora comportino una spesa a carico dei
rispettivi bilanci e non rientrino nel Programma statistico nazionale.
11. 1. Il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto
con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione
economica, emana direttive per la concessione della garanzia dello Stato di cui
all'articolo 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, come da ultimo sostituito dall'articolo
9 della legge 28 aprile 1971, n. 287, per la revisione delle convenzioni e degli atti
aggiuntivi che disciplinano le concessioni autostradali, nonché per la revisione, a
partire dall'anno 1994, delle tariffe autostradali, tenuto conto dei piani finanziari,
delle variazioni del costo della vita, dei volumi del traffico e dei dati scaturenti dagli
indicatori di produttività. 2. Le tariffe di pedaggio autostradale sono fissate,
conformemente alle direttive del CIPE, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione
economica. 3. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro e
con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato a
modificare, con proprio decreto, l'entità dei sovrapprezzi di cui all'articolo 11, comma
2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e a determinare, conformemente alle direttive del
CIPE, nell'ambito della viabilità primaria ed autostradale, criteri e finalità di
utilizzo di detti sovrapprezzi, sentite le competenti commissioni parlamentari. 4. Il
Ministro dei lavori pubblici indica, con proprio decreto, il quadro informativo dei dati
economici, finanziari, tecnici e gestionali che le società concessionarie devono
annualmente trasmettere all'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS). 5. Le società
concessionarie autostradali, ancorché non quotate in borsa, sono soggette all'obbligo
della certificazione di bilancio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31
marzo 1975, n. 136, in quanto applicabile. 6. Sono abrogate le disposizioni di cui
all'articolo 15, quinto comma, lettera a), della legge 12 agosto 1982, n. 531, e le
disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.
12. 1. Le province e i comuni possono, per
l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto
svolgimento del servizio nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di
interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e
regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite società per
azioni, anche mediante gli accordi di programma di cui al comma 9, senza il vincolo della
proprietà maggioritaria di cui al comma 3, lettera e), dell'articolo 22 della legge 8
giugno 1990, n. 142, e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, primo comma,
lettera d), della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituita dall'articolo 10 della
legge 8 novembre 1991, n. 362. Gli enti interessati provvedono alla scelta dei soci
privati e all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di
evidenza pubblica. L'atto costitutivo delle società deve prevedere l'obbligo dell'ente
pubblico di nominare uno o più amministratori e sindaci. Nel caso di servizi pubblici
locali una quota delle azioni può essere destinata all'azionariato diffuso e resta
comunque sul mercato. 2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo con l'osservanza dei
seguenti princìpi e criteri direttivi: a) disciplinare l'entità del capitale sociale
delle costituende società per azioni e la misura minima della partecipazione dell'ente
locale al capitale sociale, anche per assicurare il diritto di chiedere la convocazione
dell'assemblea; b) disciplinare i criteri di scelta dei possibili soci mediante
procedimento di confronto concorrenziale, che tenga conto dei princìpi della normativa
comunitaria con particolare riguardo alle capacità tecniche e finanziarie dei soggetti
stessi; c) disciplinare la natura del rapporto intercorrente tra l'ente locale e il
privato; d) disciplinare forme adeguate di controllo dell'efficienza e dell'economicità
dei servizi. 3. Per la realizzazione delle opere di qualunque importo di cui al comma 1 si
applicano le norme del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e della direttiva
90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990, e successive norme di recepimento. 4. Per
gli interventi di cui al presente articolo gli enti interessati approvano le tariffe dei
servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario
dell'investimento e della connessa gestione. I criteri per il calcolo della tariffa
relativa ai servizi stessi sono i seguenti: a) la corrispondenza tra costi e ricavi in
modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di
ammortamento tecnico-finanziario; b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti
ed il capitale investito; c) l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto
anche degli investimenti e della qualità del servizio; d) l'adeguatezza della
remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato. 5.
La tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici; essa è determinata e
adeguata ogni anno dai soggetti proprietari, attraverso contratti di programma di durata
poliennale, nel rispetto del disciplinare e dello statuto conseguenti ai modelli
organizzativi prescelti. Qualora i servizi siano gestiti da soggetti diversi dall'ente
pubblico per effetto di particolari convenzioni e concessioni dell'ente o per effetto del
modello organizzativo di società mista di cui al comma 1, la tariffa è riscossa dal
soggetto che gestisce i servizi pubblici. 6. Ove gli introiti siano connessi a tariffe o
prezzi amministrati, il Comitato interministeriale prezzi o il comitato provinciale
prezzi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione del piano
finanziario dell'investimento, verifica l'eventuale presenza di fattori inflattivi che
contrastino con gli indirizzi di politica economica generale. Eventuali successivi aumenti
tariffari vengono determinati ai sensi del comma 4; il Comitato interministeriale prezzi o
il comitato provinciale prezzi verifica tuttavia, entro lo stesso termine perentorio
decorrente dalla comunicazione della delibera di approvazione della tariffa o del prezzo,
la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 4 e 5, alle quali l'aumento deliberato
resta subordinato. 6-bis. Per la realizzazione di opere immediatamente cantierabili
nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, che risultino già aggiudicate ad imprese
o consorzi di imprese a seguito di regolari gare di appalto e non attuate per carenza di
stanziamenti pubblici, gli enti locali interessati possono disporre l'avvio dei lavori
previa conclusione di un contratto di programma con organismi finanziari e/o bancari che
si impegnino ad anticipare le somme occorrenti. Al rimborso delle anticipazioni si
provvede attraverso i proventi della gestione sulla base di tariffe da stabilire in
conformità ai criteri di cui al presente articolo. Il comitato di cui al comma 9
predispone per lo scopo uno schema di contratto tipo. 7. Fino al secondo esercizio
successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera, l'ente locale partecipante potrà
rilasciare garanzia fidejussoria agli istituti mutuanti in misura non superiore alla
propria quota di partecipazione alla società di cui al comma 1. 8. Per i conferimenti di
aziende, di complessi aziendali o di rami di essi e di ogni altro bene effettuati dai
soggetti di cui al comma 1, anche per la costituzione con atto unilaterale delle società
di cui al medesimo comma, si applicano le disposizioni dell'articolo 7, commi 1 e 2, della
legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni. L'importo massimo delle imposte
di registro, ipotecarie e catastali di cui al comma 1 dell'articolo 7 della citata legge
n. 218 del 1990 è fissato in lire 10 milioni, se l'operazione viene perfezionata entro il
31 dicembre 1994. 9. Per le finalità di cui al presente articolo il Ministro per i
problemi delle aree urbane, d'intesa con i Ministri competenti per settore, può
promuovere gli opportuni accordi od intese con le amministrazioni regionali e locali
interessate. Gli accordi e le intese dovranno essere corredati, tra l'altro, dalla
progettazione di massima, dallo studio di impatto ambientale ove previsto dal D.P.C.M. 10
agosto 1988, n. 377, da un progetto economico-finanziario con l'indicazione degli
investimenti privati e degli eventuali finanziamenti pubblici derivanti da leggi statali,
regionali e da impegni di bilancio comunale, nonché dalla specificazione delle misure
organizzative di coordinamento e di intesa tra i soggetti interessati ai fini della
tempestiva attuazione degli interventi nei tempi previsti e della loro gestione. A tali
fini, il Ministro per i problemi delle aree urbane nomina un comitato nazionale cui devono
essere sottoposti i progetti economico-finanziari, presieduto dallo stesso Ministro e
composto da dieci membri, di cui quattro nominati in rappresentanza, rispettivamente, del
Ministero del tesoro, del Ministero dei lavori pubblici, del Ministro per i problemi delle
aree urbane, della Cassa depositi e prestiti e sei in rappresentanza degli istituti di
credito a diffusa presenza nazionale.
13. 1. I divieti previsti dall'articolo 1 della
legge 23 ottobre 1960, n. 1369, non trovano applicazione per le province, i comuni, le
comunità montane e i loro consorzi, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
(IPAB), gli enti non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attività socio-
assistenziale e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale. 2. Le
province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi, le Istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza (IPAB), gli enti non commerciali senza scopo di lucro che
svolgono attività socio- assistenziale e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio
sanitario nazionale non sono soggetti, relativamente ai contratti d'opera o per
prestazioni professionali a carattere individuale da essi stipulati, all'adempimento di
tutti gli obblighi derivanti dalle leggi in materia di previdenza e di assistenza, non
ponendo in essere, i contratti stessi, rapporti di subordinazione. 3. Le disposizioni di
cui al comma 2 hanno natura interpretativa e si applicano anche ai contratti già
stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge.
14. 1.
15. 1. Al fine di assicurare una completa e
razionale utilizzazione delle risorse stanziate con il decreto- legge 3 gennaio 1987, n.
2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, e successive
modificazioni, con il decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, e con la legge 7 agosto 1989, n. 289, il Ministro del
turismo e dello spettacolo, con proprio decreto, revoca le autorizzazioni alla concessione
dei mutui per interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del citato
decreto-legge n. 2 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 65 del 1987, e
successive modificazioni, che non risultino comunque stipulati decorso un triennio dalla
data di pubblicazione del relativo provvedimento concessivo. 2. Le disponibilità
derivanti dalle revoche di cui al comma 1 sono utilizzate per la concessione di mutui
finalizzati al completamento di impianti sportivi già finanziati in attuazione delle
disposizioni legislative richiamate al medesimo comma 1, al fine di assicurarne la piena
funzionalità. 3. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2
febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92,
sentita la regione competente, l'autorizzazione alla concessione dei mutui di cui al comma
2 del presente articolo è disposta con proprio decreto dal Ministro del turismo e dello
spettacolo in base a criteri che tengano conto comparativamente dell'interesse sociale al
completamento dell'opera, dell'ampiezza del bacino di utenza, dell'opportunità economica
del finanziamento in relazione ai costi già sostenuti e delle garanzie offerte in ordine
alla economicità della futura gestione dell'impianto. Con successivo decreto del Ministro
del turismo e dello spettacolo sono stabiliti termini e modalità per la presentazione
delle domande. 4. I mutui autorizzati per le finalità di cui al comma 2 sono concessi
dall'Istituto per il credito sportivo nei limiti delle disponibilità derivanti dalle
revoche disposte ai sensi del comma 1 del presente articolo. I mutui a favore degli enti
locali sono assistiti dalla contribuzione statale pari ad una rata di ammortamento
ventennale costante annua posticipata al 6 per cento, comprensiva di capitale e interessi,
rimanendo la parte ulteriore della rata di ammortamento a carico degli enti beneficiari. I
mutui a favore dei soggetti indicati al secondo comma dell'articolo 3 della legge 24
dicembre 1957, n. 1295, come sostituito dall'articolo 2 della legge 18 febbraio 1983, n.
50, sono assistiti dal contributo del 7,50 per cento sugli interessi. Per la durata
dell'ammortamento, i fondi necessari all'erogazione dei contributi di cui al presente
comma sono trasferiti annualmente all'Istituto per il credito sportivo che, in sede di
formulazione del piano di ammortamento, provvede alla corrispondente riduzione della quota
a carico dell'ente beneficiario. 5. Il comma 4 dell'articolo 33 della legge 28 febbraio
1986, n. 41, come modificato dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992,
n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, è abrogato.
Sono fatti salvi i contratti per i quali sia già intervenuta l'approvazione in data
anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.
16. 2. I decreti legislativi previsti dalla legge
29 dicembre 1990, n. 408, e successive modificazioni, dovranno assicurare nel complesso
maggiori entrate nette in misura non inferiore a lire 1.500 miliardi nel 1993, a lire
3.000 miliardi nel 1994 e a lire 2.500 miliardi nel 1995. 3. All'articolo 4, comma 5,
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, all'alinea le parole: «e lire 24.510 miliardi» sono
sostituite dalle seguenti: «e lire 24.010 miliardi»; alla lettera b) del medesimo comma
5, le parole: «quanto a lire 8.290 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a
lire 8.790 miliardi»; alla lettera c) del medesimo comma 5, le parole: «quanto a lire
15.933 miliardi per l'anno 1993 e lire 19.400 miliardi per l'anno 1994» sono sostituite
dalle seguenti: «quanto a lire 15.433 miliardi per l'anno 1993 e lire 18.900 miliardi per
l'anno 1994».
17. 1. A valere sui fondi stanziati dall'articolo
17, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, relativo al completamento del programma
abitativo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, una quota non
inferiore a lire 40 miliardi, per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, è destinata
specificamente alla realizzazione del piano di risanamento previsto dall'accordo di
programma «Vele Scampia».
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