Info Appalti - Gli Appalti in un Click - Normativa appalti - gare - appalti - news appalti - consulenza appalti Advertising
   Normativa Appalti - Generale  

L. 23 dicembre 1992, n. 498
Interventi urgenti in materia di finanza pubblica.

1. 1. La facoltà di contrarre mutui con il concorso anche parziale dello Stato, prevista dalle leggi sotto indicate, è sospesa fino al 31 dicembre 1993, fatto salvo quanto disposto al comma 2; le somme derivanti dalle relative autorizzazioni di spesa per l'anno 1993 sono iscritte in bilancio nell'esercizio successivo a quello di scadenza delle autorizzazioni medesime: a) legge 24 marzo 1989, n. 122, recante «Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393»; b) legge 26 febbraio 1992, n. 211, recante «Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa»; c) legge 4 agosto 1990, n. 240, recante «Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalità»; d) legge 15 dicembre 1990, n. 385, recante «Disposizioni in materia di trasporti», limitatamente all'importo di lire 500 miliardi di mutui da contrarre nel 1992; e) articolo 4, comma 3, lettera b), della legge 31 dicembre 1991, n. 415, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1992)», limitatamente all'importo di lire 1.000 miliardi di mutui autorizzati per l'anno 1992, intendendosi la sospensione proporzionalmente riferita alle quote indicate nella norma medesima; f) articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente «Rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno», limitatamente al 50 per cento delle quote di mutui autorizzate per gli anni 1992 e 1993. 2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), su proposta del Ministro per i problemi delle aree urbane d'intesa con il Ministro dei trasporti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, può autorizzare la contrazione nel secondo semestre dell'anno 1993 di mutui ai sensi delle leggi indicate al comma 1, lettere a) e b), nel complessivo limite di lire 1.000 miliardi. 3. Ferme restando le competenze, le procedure e le modalità di approvazione e di attuazione dei programmi d'intervento, stabilite dalle leggi indicate al comma 1, lettere a) e b), i soggetti interessati alla realizzazione delle opere possono altresì provvedere ai relativi costi, ivi compresi quelli di manutenzione e gestione, anche mediante l'utilizzo di capitali propri, l'apporto di capitali di altri soggetti, i proventi derivanti dall'esercizio e mediante l'introduzione di regimi tariffari in grado di assicurare la remuneratività del capitale investito. 4. 5. Le norme indicate nel comma 1 continuano ad operare in relazione a convenzioni, atti di impegno o contratti di mutuo già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge. 6. La disposizione di cui all'art. 1, comma 1, D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, è prorogata sino al 31 dicembre 1993; la sospensione della concessione di mutui non si applica, oltre che ai mutui già esclusi dalla predetta disposizione, ai mutui per l'edilizia scolastica di cui alla legge 23 dicembre 1991, n. 430, ai mutui per il finanziamento degli oneri del contratto degli autoferrotranvieri di cui al D.L. 23 gennaio 1991, n. 24, convertito dalla L. 21 marzo 1991, n. 97, nonché ai mutui di cui all'articolo 29, comma 2, L. 11 marzo 1988, n. 67, per lire 20 miliardi nel 1993. 7. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 6 febbraio 1985, n. 16, iscritta al capitolo 8412 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, è ridotta di lire 4 miliardi per il 1993 e di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. 8. La sospensione dei mutui di cui al comma 6 non ha altresì effetto per i mutui con oneri di ammortamento a carico del Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale - di cui all'articolo 4, comma 13, L. 30 dicembre 1991, n. 412, e per i mutui relativi all'edilizia sanitaria di cui all'articolo 20, L. 11 marzo 1988, n. 67, nei limiti dei rifinanziamenti attribuiti al Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale - dalla legge finanziaria per il 1993. 9. Le annualità da corrispondere per il 1993 alla Cassa depositi e prestiti, relative ai limiti di impegno autorizzati dagli articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457; dall'articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25; dagli articoli 1, commi quarto e undicesimo, e 2, comma dodicesimo, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94; dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118; e dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono conferite alla Cassa medesima nell'esercizio successivo a quello di scadenza dell'ultima annualità dei rispettivi limiti di impegno. 10. I contributi di cui al primo comma, lettere b) e c), dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sono dovuti fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1995. Le risorse derivanti dai predetti contributi, nonché quelle derivanti dai contributi versati negli anni precedenti e non ancora utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere utilizzate, in misura complessivamente non superiore a lire 250 miliardi, per la realizzazione di interventi di ricostruzione o di riparazione di immobili ad uso abitativo distrutti o danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui al decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 471, e al decreto-legge 4 novembre 1992, n. 426. Entro trenta giorni dalla predetta data, il Ministro dei lavori pubblici stabilisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato per l'edilizia residenziale, le relative modalità di attuazione. 11. L'ammortamento dei mutui di cui agli articoli 2-bis e 3 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1990, n. 334, e all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 441, stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge, decorre dall'anno successivo a quello in cui si sono perfezionati i relativi contratti e comunque non prima del 1° gennaio 1994.

2. 1. Ai fini della ottimale e razionale utilizzazione delle risorse naturali, anche per conseguire obiettivi di risparmio e di uso qualificato dei beni naturali da parte del sistema produttivo e dei cittadini, nonché per realizzare il principio che chiunque arrechi pregiudizio all'ambiente è tenuto a ripristinare la situazione precedente, nonché a corrispondere un indennizzo adeguato, il Governo, sentite le competenti commissioni parlamentari e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) riordinare la materia della concessione delle acque pubbliche e disciplinare l'importo dei canoni in ragione delle utilizzazioni previste, della quantità della domanda esistente per l'uso della risorsa idrica nel bacino idrografico e, per quanto riguarda gli usi industriali e irrigui, in ragione delle tecnologie impiegate per l'utilizzo e la distribuzione delle acque; disciplinare l'importo dei canoni per l'estrazione di materiali dall'alveo dei corsi d'acqua, in funzione della granulometria e della natura del materiale estratto; disciplinare l'importo dei canoni per la concessione di spiagge lacuali, sulla base dell'estensione dell'area concessa e delle sue caratteristiche ambientali; prevedere che i nuovi importi siano stabiliti con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici, entro limiti di maggiorazione non eccedenti il 10 per cento degli importi in essere per gli usi irrigui e il 30 per cento per tutti gli altri casi; prevedere l'effettuazione del monitoraggio delle acque pubbliche utilizzate a fini irrigui e delle acque di fognatura; b) prevedere l'adeguamento delle tariffe per i servizi di acquedotto, di fognatura e di depurazione, anche nei casi in cui la rete fognaria è sfornita di impianto centralizzato di depurazione, fatta salva una diversa tariffa per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione. Le tariffe sono determinate tenendo conto della qualità del servizio idrico fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, in modo che sia assicurata gradualmente la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio; c) disciplinare le tariffe in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in modo che vi sia correlazione fra entità della tariffa, quantità e qualità dei rifiuti e relativi costi di smaltimento, tenendo conto dell'organizzazione dei servizi di raccolta differenziata ed in modo che sia assicurata gradualmente la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio; d) disciplinare i vincoli e gli oneri ai quali è sottoposta l'attività di cava in sede di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, commisurando l'onere alla quantità dei materiali estratti, alla qualità degli stessi, alle caratteristiche delle aree interessate e fissando, altresì, modalità e condizioni per la conservazione e la manutenzione degli alvei fluviali e delle difese spondali nonché disciplinando l'eventuale utilizzazione del materiale di risulta in modo che i proventi entrino a far parte delle risorse di cui al comma 2. 2. Le risorse di cui alla lettera b) del comma 1, previa definizione degli ambiti ottimali, di cui all'articolo 35 della legge 18 maggio 1989, n. 183, ed in vista della riforma organica del settore delle risorse idriche, nonché le risorse di cui alla lettera c) del medesimo comma 1, sono vincolate nel rispetto delle finalità di cui alle medesime lettere, alla copertura degli oneri di gestione ed a programmi di investimento approvati dalle regioni d'intesa con il Ministro dell'ambiente, che vigila sull'attuazione dei programmi medesimi. Le risorse di cui alla lettera d) del comma 1 sono destinate ad interventi di bonifica e di salvaguardia ambientale secondo programmi approvati dalle regioni d'intesa con il Ministro dell'ambiente. Qualora entro due anni i soggetti rispettivamente competenti non conseguano l'utilizzazione stabilita, le risorse affluiscono al bilancio dello Stato e sono impiegate dal Ministro dell'ambiente per le medesime finalità. 3. I nuovi importi dei canoni, delle tariffe e degli oneri previsti dal presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1994. 4. Il Governo è autorizzato ad emanare le necessarie disposizioni di raccordo tra le norme recate dal presente articolo, dall'articolo 12 della presente legge e dai decreti legislativi previsti dall'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421. 5. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei limiti consentiti dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

3. 1. Per gli anni 1993 e 1994, i soggetti di cui all'articolo 65, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, destinano una ulteriore quota non inferiore al 25 per cento dei fondi annualmente disponibili in via prioritaria alla realizzazione o all'acquisto di immobili destinati alle esigenze di edilizia universitaria, anche per uso residenziale, e degli istituti pubblici di ricerca, da concedere in uso anche mediante locazione finanziaria agli enti interessati. Le università, per far fronte ai relativi oneri, possono utilizzare le proprie disponibilità di bilancio e anche di cassa, nonché i fondi per l'edilizia. Si considerano prioritari gli interventi di completamento di programmi già avviati e gli interventi necessari a rendere funzionali lotti già parzialmente eseguiti. 2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica definisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità ed i criteri per l'attuazione del comma 1.

4. 1. Per l'anno scolastico 1993-1994, le nomine relative alla copertura dei posti delle dotazioni organiche aggiuntive, determinate ai sensi dell'articolo 13 della legge 20 maggio 1982, n. 270, possono essere disposte nel limite dell'80 per cento della consistenza delle predette dotazioni organiche e sempreché i docenti così nominati siano utilizzabili in posti che altrimenti andrebbero conferiti per supplenza annuale. 2. A decorrere dall'anno scolastico 1993-1994, le autorizzazioni ad accettare incarichi temporanei per l'espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica, di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, possono essere concesse, fino ad un numero non superiore alla metà della totalità degli incarichi di durata non inferiore a quattro mesi attribuiti nell'anno scolastico 1991-1992, solo per incarichi da espletare presso l'Amministrazione della pubblica istruzione e presso l'università. Possono essere autorizzati altresì incarichi presso enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi o enti internazionali, con assegni a carico dell'ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi. Al personale assegnatario di borse di studio da parte di Amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati ed enti stranieri, di organismi o enti internazionali si applica il disposto di cui all'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476. Restano confermate tutte le altre disposizioni che disciplinano la materia di cui al citato articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417. 3. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami, già prorogate di un anno scolastico dalla legge 11 febbraio 1992, n. 151, sono ulteriormente prorogate di un altro anno scolastico. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami del personale direttivo della scuola sono prorogate di un biennio. 4. La disposizione dell'articolo 1, comma 5, della legge 10 marzo 1987, n. 100, si applica solo in caso di trasferimenti nell'ambito del territorio nazionale. Restano ferme le disposizioni della legge 11 febbraio 1980, n. 26, a favore degli impiegati dello Stato il cui coniuge, dipendente militare della pubblica amministrazione, presti servizio all'estero. 5. L'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, va interpretato nel senso che per i dipendenti del pubblico impiego, ivi compresi i dirigenti ed equiparati, nonché per il personale di magistratura ed equiparato, non si procede al computo delle maggiori anzianità ivi previste in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere generale. Gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi, sono conservati ad personam e sono riassorbiti con la normale progressione economica di carriera o con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza. 6. Le assunzioni di personale tecnico e amministrativo delle università, degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano effettuate nel periodo tra il 1° gennaio 1989 e la data di entrata in vigore della presente legge o comunque relative ai soli vincitori di concorsi già espletati entro tale periodo restano regolate esclusivamente dall'articolo 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e successivi provvedimenti di proroga.

5. 1. A modificazione di quanto previsto nell'articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, le spese per gli asili nido sono escluse per il 50 per cento dal calcolo della percentuale di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale.

6. 1. Per la predisposizione e l'attuazione dei progetti tesi a recuperare efficienza e produttività nella pubblica amministrazione ed a contenere la spesa, il comitato metropolitano istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 10 ottobre 1992, esercita i poteri e le facoltà previsti dall'articolo 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, della legge 23 gennaio 1991, n. 21. 2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, sono altresì individuate le province nelle quali i rispettivi comitati provinciali della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 17 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, esercitano i poteri e le facoltà previsti dal citato articolo 18 del decreto- legge n. 344 del 1990 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 1991, senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato.

7. 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, in materia di canone di concessione, gli alloggi di servizio costruiti o acquistati ai sensi della legge 7 giugno 1975, n. 227, e della legge 10 febbraio 1982, n. 39, e successive modificazioni, sono assoggettati al regime degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. 2. [L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a cedere in proprietà, con priorità agli assegnatari o agli aventi causa alla data di entrata in vigore della presente legge: a) gli alloggi di cui al comma 1; b) gli alloggi costruiti o acquistati ai sensi del numero 3) dell'articolo 1 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1967, n. 42; c) gli alloggi che, ai sensi della L. 29 gennaio 1992, n. 58, sono stati trasferiti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni]. 3. [Per la determinazione del prezzo di cessione delle unità abitative si applicano le disposizioni recate dall'articolo 28, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni]. 4. [Le somme ricavate dalla vendita degli alloggi, al netto degli oneri derivanti dalla corresponsione dei compensi spettanti a società di compravendita di immobili eventualmente incaricate, sono destinate alla riduzione del disavanzo di bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni]. 5. [Le condizioni e le modalità della vendita sono stabilite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge].

8. 1. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, le risorse provenienti dal Fondo sanitario nazionale o dalla attribuzione dei contributi sanitari in attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera i), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sono ridotte, per l'anno 1993, rispettivamente del 42 per cento per la regione Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano, del 19 per cento per la regione Friuli-Venezia Giulia, del 14,50 per cento per la regione Sicilia e del 10,50 per cento per la regione Sardegna. Per gli anni successivi restano confermate le aliquote di riduzione di cui all'articolo 4, comma 11, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. 2. All'articolo 1, comma 1, lettera i), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, le parole: «, oppure, in sostituzione anche parziale, variando in aumento entro il limite del 75 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «ed entro il limite del 75 per cento». 3. Entro il 30 giugno 1993, il Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità, presenta al Parlamento una relazioni sulla spesa sanitaria accertata di parte corrente, suddivisa per regioni e riferita agli esercizi finanziari degli anni 1989, 1990, 1991, 1992. 4. In relazione all'attuazione della direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente il completamento del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, è corrisposta a partire dall'anno 1993 alla regione Valle d'Aosta una assegnazione statale d'importo pari al gettito attribuito per l'anno 1991 ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 26 novembre 1981, n. 690, a titolo di compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione delle sole merci comunitarie, incrementato annualmente in misura pari al tasso di inflazione programmato indicato nel documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 362. Conseguentemente cessa, a partire dall'anno 1993, l'attribuzione della quota dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione, prevista dal predetto articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 26 novembre 1981, n. 690, limitatamente alle merci provenienti dai Paesi della Comunità economica europea.

9. 1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale amministrativo, artistico e tecnico degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate è incompatibile con qualsiasi altro lavoro dipendente pubblico o privato. 2. Coloro che vengono a trovarsi in situazione di incompatibilità possono optare entro trenta giorni per la trasformazione del rapporto in contratto a tempo determinato di durata biennale. 3. Le attività di lavoro autonomo o professionale svolte dai dipendenti a tempo indeterminato sono consentite solo, a carattere saltuario, per prestazioni di alto valore artistico e professionale, fatti salvi i princìpi del non aggravio economico e le esigenze produttive degli enti o istituzioni di cui al comma 1. Tali attività devono essere preventivamente autorizzate dal sovrintendente, sentito il direttore artistico. I criteri per la concessione delle autorizzazioni sono stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Per il 1993, gli enti e le istituzioni di cui al comma 1 non possono assumere personale a tempo indeterminato, neanche in sostituzione di personale cessato dal servizio. Sono altresì vietate assunzioni di personale a tempo determinato, salvo che si tratti di personale artistico e tecnico da impiegare per singole opere o spettacoli, o di personale tecnico, artistico e amministrativo addetto alla preparazione e allo svolgimento di festival estivi o all'aperto di fama internazionale che risultino realtà consolidate e con carattere di continuità. Non si applicano le disposizioni della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni. 5. La permanenza della idoneità professionale artistica ai fini della continuazione del rapporto a tempo indeterminato del personale artistico in servizio al 31 dicembre 1992 è accertata su richiesta del sovrintendente, sentito il direttore artistico, da apposita commissione, nominata dal sovrintendente stesso, attenendosi ai criteri fissati per l'espletamento dei concorsi pubblici. Gli effetti della verifica e le conseguenti modalità attuative sono regolate dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza oneri finanziari aggiuntivi a carico degli enti. 6. Il Ministro del turismo e dello spettacolo con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, detta direttive agli enti lirici per l'individuazione degli interventi da attuarsi in ordine alla eventuale mobilità del personale anche a seguito dell'applicazione del comma 5. 7. Per il 1993, la diaria per gli spettacoli fuori sede non può essere superiore alla quota giornaliera dello stipendio base lordo del dipendente non dirigente di qualifica più elevata. Per lo stesso anno, non può essere autorizzata una spesa complessiva per lavoro straordinario superiore al 90 per cento della media di quella sostenuta negli anni 1990, 1991 e 1992. 8. Sono vietati contratti integrativi aziendali che comportino oneri finanziari diretti o indiretti a carico degli enti, anche tramite riduzione dell'orario ordinario di lavoro. 9. Al fine di contenere i costi per compensi degli artisti, nonché per i contratti di carattere professionale o di collaborazione, l'Autorità competente in materia di spettacolo, sentito il comitato di coordinamento di cui all'articolo 20 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e la Commissione centrale per la musica, può procedere biennalmente a stabilire un tariffario dei livelli massimi dei suddetti compensi tenendo conto del livello dei tariffari degli ultimi tre anni. 10. Entro due mesi dall'inizio dell'esercizio finanziario sarà liquidato agli enti lirici ed alle istituzioni concertistiche assimilate un acconto di importo pari al 60 per cento del contributo ordinario dell'anno precedente. L'assegnazione di una quota del contributo ordinario, da quantificare con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, è condizionata per ciascun ente ad una contribuzione annua della regione e degli enti locali complessivamente non inferiore alla quota di spesa globale di ciascun ente accertata nel conto consuntivo dell'anno precedente, al netto delle partite di giro e delle anticipazioni bancarie, stabilita con il medesimo decreto. 11. Una seconda quota dell'acconto, pari ad un ulteriore 20 per cento, è erogata entro il 30 giugno 1993 qualora entro tale data non siano stati individuati nuovi parametri e approvati nuovi organici per i singoli enti lirici da parte del Ministro del turismo e dello spettacolo. 12. Le minori entrate derivanti da riduzione del contributo statale costituiscono causa di forza maggiore ai fini della risoluzione senza penalità dei contratti di scrittura artistica.

10. 1. Le indagini statistiche che le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, svolgono per propri scopi conoscitivi devono essere assentite sul piano tecnico dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) qualora comportino una spesa a carico dei rispettivi bilanci e non rientrino nel Programma statistico nazionale.

11. 1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, emana direttive per la concessione della garanzia dello Stato di cui all'articolo 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, come da ultimo sostituito dall'articolo 9 della legge 28 aprile 1971, n. 287, per la revisione delle convenzioni e degli atti aggiuntivi che disciplinano le concessioni autostradali, nonché per la revisione, a partire dall'anno 1994, delle tariffe autostradali, tenuto conto dei piani finanziari, delle variazioni del costo della vita, dei volumi del traffico e dei dati scaturenti dagli indicatori di produttività. 2. Le tariffe di pedaggio autostradale sono fissate, conformemente alle direttive del CIPE, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica. 3. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato a modificare, con proprio decreto, l'entità dei sovrapprezzi di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e a determinare, conformemente alle direttive del CIPE, nell'ambito della viabilità primaria ed autostradale, criteri e finalità di utilizzo di detti sovrapprezzi, sentite le competenti commissioni parlamentari. 4. Il Ministro dei lavori pubblici indica, con proprio decreto, il quadro informativo dei dati economici, finanziari, tecnici e gestionali che le società concessionarie devono annualmente trasmettere all'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS). 5. Le società concessionarie autostradali, ancorché non quotate in borsa, sono soggette all'obbligo della certificazione di bilancio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, in quanto applicabile. 6. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 15, quinto comma, lettera a), della legge 12 agosto 1982, n. 531, e le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

12. 1. Le province e i comuni possono, per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite società per azioni, anche mediante gli accordi di programma di cui al comma 9, senza il vincolo della proprietà maggioritaria di cui al comma 3, lettera e), dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, primo comma, lettera d), della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituita dall'articolo 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Gli enti interessati provvedono alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica. L'atto costitutivo delle società deve prevedere l'obbligo dell'ente pubblico di nominare uno o più amministratori e sindaci. Nel caso di servizi pubblici locali una quota delle azioni può essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato. 2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) disciplinare l'entità del capitale sociale delle costituende società per azioni e la misura minima della partecipazione dell'ente locale al capitale sociale, anche per assicurare il diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea; b) disciplinare i criteri di scelta dei possibili soci mediante procedimento di confronto concorrenziale, che tenga conto dei princìpi della normativa comunitaria con particolare riguardo alle capacità tecniche e finanziarie dei soggetti stessi; c) disciplinare la natura del rapporto intercorrente tra l'ente locale e il privato; d) disciplinare forme adeguate di controllo dell'efficienza e dell'economicità dei servizi. 3. Per la realizzazione delle opere di qualunque importo di cui al comma 1 si applicano le norme del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e della direttiva 90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990, e successive norme di recepimento. 4. Per gli interventi di cui al presente articolo gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione. I criteri per il calcolo della tariffa relativa ai servizi stessi sono i seguenti: a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario; b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito; c) l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio; d) l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato. 5. La tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici; essa è determinata e adeguata ogni anno dai soggetti proprietari, attraverso contratti di programma di durata poliennale, nel rispetto del disciplinare e dello statuto conseguenti ai modelli organizzativi prescelti. Qualora i servizi siano gestiti da soggetti diversi dall'ente pubblico per effetto di particolari convenzioni e concessioni dell'ente o per effetto del modello organizzativo di società mista di cui al comma 1, la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce i servizi pubblici. 6. Ove gli introiti siano connessi a tariffe o prezzi amministrati, il Comitato interministeriale prezzi o il comitato provinciale prezzi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione del piano finanziario dell'investimento, verifica l'eventuale presenza di fattori inflattivi che contrastino con gli indirizzi di politica economica generale. Eventuali successivi aumenti tariffari vengono determinati ai sensi del comma 4; il Comitato interministeriale prezzi o il comitato provinciale prezzi verifica tuttavia, entro lo stesso termine perentorio decorrente dalla comunicazione della delibera di approvazione della tariffa o del prezzo, la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 4 e 5, alle quali l'aumento deliberato resta subordinato. 6-bis. Per la realizzazione di opere immediatamente cantierabili nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, che risultino già aggiudicate ad imprese o consorzi di imprese a seguito di regolari gare di appalto e non attuate per carenza di stanziamenti pubblici, gli enti locali interessati possono disporre l'avvio dei lavori previa conclusione di un contratto di programma con organismi finanziari e/o bancari che si impegnino ad anticipare le somme occorrenti. Al rimborso delle anticipazioni si provvede attraverso i proventi della gestione sulla base di tariffe da stabilire in conformità ai criteri di cui al presente articolo. Il comitato di cui al comma 9 predispone per lo scopo uno schema di contratto tipo. 7. Fino al secondo esercizio successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera, l'ente locale partecipante potrà rilasciare garanzia fidejussoria agli istituti mutuanti in misura non superiore alla propria quota di partecipazione alla società di cui al comma 1. 8. Per i conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi e di ogni altro bene effettuati dai soggetti di cui al comma 1, anche per la costituzione con atto unilaterale delle società di cui al medesimo comma, si applicano le disposizioni dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni. L'importo massimo delle imposte di registro, ipotecarie e catastali di cui al comma 1 dell'articolo 7 della citata legge n. 218 del 1990 è fissato in lire 10 milioni, se l'operazione viene perfezionata entro il 31 dicembre 1994. 9. Per le finalità di cui al presente articolo il Ministro per i problemi delle aree urbane, d'intesa con i Ministri competenti per settore, può promuovere gli opportuni accordi od intese con le amministrazioni regionali e locali interessate. Gli accordi e le intese dovranno essere corredati, tra l'altro, dalla progettazione di massima, dallo studio di impatto ambientale ove previsto dal D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377, da un progetto economico-finanziario con l'indicazione degli investimenti privati e degli eventuali finanziamenti pubblici derivanti da leggi statali, regionali e da impegni di bilancio comunale, nonché dalla specificazione delle misure organizzative di coordinamento e di intesa tra i soggetti interessati ai fini della tempestiva attuazione degli interventi nei tempi previsti e della loro gestione. A tali fini, il Ministro per i problemi delle aree urbane nomina un comitato nazionale cui devono essere sottoposti i progetti economico-finanziari, presieduto dallo stesso Ministro e composto da dieci membri, di cui quattro nominati in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del tesoro, del Ministero dei lavori pubblici, del Ministro per i problemi delle aree urbane, della Cassa depositi e prestiti e sei in rappresentanza degli istituti di credito a diffusa presenza nazionale.

13. 1. I divieti previsti dall'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, non trovano applicazione per le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), gli enti non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attività socio- assistenziale e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale. 2. Le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), gli enti non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attività socio- assistenziale e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale non sono soggetti, relativamente ai contratti d'opera o per prestazioni professionali a carattere individuale da essi stipulati, all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalle leggi in materia di previdenza e di assistenza, non ponendo in essere, i contratti stessi, rapporti di subordinazione. 3. Le disposizioni di cui al comma 2 hanno natura interpretativa e si applicano anche ai contratti già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge.

14. 1.

15. 1. Al fine di assicurare una completa e razionale utilizzazione delle risorse stanziate con il decreto- legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, e successive modificazioni, con il decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, e con la legge 7 agosto 1989, n. 289, il Ministro del turismo e dello spettacolo, con proprio decreto, revoca le autorizzazioni alla concessione dei mutui per interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n. 2 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 65 del 1987, e successive modificazioni, che non risultino comunque stipulati decorso un triennio dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento concessivo. 2. Le disponibilità derivanti dalle revoche di cui al comma 1 sono utilizzate per la concessione di mutui finalizzati al completamento di impianti sportivi già finanziati in attuazione delle disposizioni legislative richiamate al medesimo comma 1, al fine di assicurarne la piena funzionalità. 3. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, sentita la regione competente, l'autorizzazione alla concessione dei mutui di cui al comma 2 del presente articolo è disposta con proprio decreto dal Ministro del turismo e dello spettacolo in base a criteri che tengano conto comparativamente dell'interesse sociale al completamento dell'opera, dell'ampiezza del bacino di utenza, dell'opportunità economica del finanziamento in relazione ai costi già sostenuti e delle garanzie offerte in ordine alla economicità della futura gestione dell'impianto. Con successivo decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo sono stabiliti termini e modalità per la presentazione delle domande. 4. I mutui autorizzati per le finalità di cui al comma 2 sono concessi dall'Istituto per il credito sportivo nei limiti delle disponibilità derivanti dalle revoche disposte ai sensi del comma 1 del presente articolo. I mutui a favore degli enti locali sono assistiti dalla contribuzione statale pari ad una rata di ammortamento ventennale costante annua posticipata al 6 per cento, comprensiva di capitale e interessi, rimanendo la parte ulteriore della rata di ammortamento a carico degli enti beneficiari. I mutui a favore dei soggetti indicati al secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, come sostituito dall'articolo 2 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, sono assistiti dal contributo del 7,50 per cento sugli interessi. Per la durata dell'ammortamento, i fondi necessari all'erogazione dei contributi di cui al presente comma sono trasferiti annualmente all'Istituto per il credito sportivo che, in sede di formulazione del piano di ammortamento, provvede alla corrispondente riduzione della quota a carico dell'ente beneficiario. 5. Il comma 4 dell'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come modificato dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, è abrogato. Sono fatti salvi i contratti per i quali sia già intervenuta l'approvazione in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.

16. 2. I decreti legislativi previsti dalla legge 29 dicembre 1990, n. 408, e successive modificazioni, dovranno assicurare nel complesso maggiori entrate nette in misura non inferiore a lire 1.500 miliardi nel 1993, a lire 3.000 miliardi nel 1994 e a lire 2.500 miliardi nel 1995. 3. All'articolo 4, comma 5, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, all'alinea le parole: «e lire 24.510 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «e lire 24.010 miliardi»; alla lettera b) del medesimo comma 5, le parole: «quanto a lire 8.290 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a lire 8.790 miliardi»; alla lettera c) del medesimo comma 5, le parole: «quanto a lire 15.933 miliardi per l'anno 1993 e lire 19.400 miliardi per l'anno 1994» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a lire 15.433 miliardi per l'anno 1993 e lire 18.900 miliardi per l'anno 1994».

17. 1. A valere sui fondi stanziati dall'articolo 17, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, relativo al completamento del programma abitativo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, una quota non inferiore a lire 40 miliardi, per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, è destinata specificamente alla realizzazione del piano di risanamento previsto dall'accordo di programma «Vele Scampia».

 

Studio NET - Info App@lti Tutto il materiale in questo sito è © 2001 Studio NET