Decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1996, n. 503
Regolamento recante norme per l'eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici
TITOLO I - Scopi e campo di applicazione
Art. 1 Definizioni ed oggetto
1. Le norme del presente regolamento sono volte
ad eliminare gli impedimenti comunemente definiti «barriere architettoniche».
2. Per barriere architettoniche si intendono:
a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio
per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno
una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di
spazi, attrezzature o componenti;
c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i
non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.
3. Le presenti norme si applicano agli edifici e
spazi pubblici di nuova costruzione, ancorché di carattere temporaneo, o a quelli
esistenti qualora sottoposti a ristrutturazione. Si applicano altresì agli edifici e
spazi pubblici sottoposti a qualunque altro tipo di intervento edilizio suscettibile di
limitare l'accessibilità e la visibilità, almeno per la parte oggetto dell'intervento
stesso. Si applicano inoltre agli edifici e spazi pubblici in tutto o in parte soggetti a
cambiamento di destinazione se finalizzata all'uso pubblico, nonché ai servizi speciali
di pubblica utilità di cui al successivo titolo VI.
4. Agli edifici e spazi pubblici esistenti, anche
se non soggetti a recupero o riorganizzazione funzionale, devono essere apportati tutti
quegli accorgimenti che possono migliorare la fruibilità sulla base delle norme contenute
nel presente regolamento.
5. In attesa del predetto adeguamento ogni
edificio deve essere dotato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, a cura dell'Amministrazione pubblica che utilizza l'edificio, di un
sistema di chiamata per attivare un servizio di assistenza tale da consentire alle persone
con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale la fruizione dei servizi espletati.
6. Agli edifici di edilizia residenziale pubblica
ed agli edifici privati compresi quelli aperti al pubblico si applica il decreto del
Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
7. Non possono essere erogati contributi o
agevolazioni da parte dello Stato e di altri enti pubblici per la realizzazione di opere o
servizi pubblici non conformi alle norme di cui al presente regolamento.
Art. 2 Contrassegni
1. Gli edifici, i mezzi di trasporto e le
strutture costruite, modificate o adeguate tenendo conto delle norme per l'eliminazione
delle barriere, devono recare in posizione agevolmente visibile il simbolo di
«accessibilità» secondo il modello di cui all'allegato A.
2. E' fatta salva la specifica simbologia
dell'Organizzazione internazionale della aviazione civile ove prescritta.
3. Il sistema di chiamata di cui all'art. 1 deve
essere posto in luogo accessibile e contrassegnato con il simbolo di «accessibilità
condizionata» secondo il modello di cui all'allegato B. 4. Uffici, sale per riunioni,
conferenze o spettacoli, posti telefonici pubblici ovvero apparecchiature quali ascensori
e telefoni che assicurano servizi di comunicazione per sordi, devono recare in posizione
agevolmente visibile il simbolo internazionale di accesso alla comunicazione per le
persone sorde di cui all'allegato C.
TITOLO II - Aree edificabili, opere di
urbanizzazione e opere di arredo urbano
Art. 3. Aree edificabili
1. Nell'elaborazione degli strumenti urbanistici
le aree destinate a servizi pubblici sono scelte preferendo quelle che assicurano la
progettazione di edifici e spazi privi di barriere architettoniche.
Art. 4 Spazi pedonali
1. I progetti relativi agli spazi pubblici e alle
opere di urbanizzazione a prevalente fruizione pedonale devono prevedere almeno un
percorso accessibile in grado di consentire con l'utilizzo di impianti di sollevamento ove
necessario, l'uso dei servizi, le relazioni sociali e la fruizione ambientale anche alle
persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. Si applicano, per quanto
riguarda le caratteristiche del suddetto percorso, le norme contenute ai punti 4.2.1.,
4.2.2. e 8.2.1., 8.2.2. del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n.
236, e, per quanto riguarda le caratteristiche degli eventuali impianti di sollevamento,
le norme contenute ai punti 4.1.12., 4.1.13. e 8.1.12., 8.1.13. dello stesso decreto, con
le successive prescrizioni elaborate dall'ISPESL e dall'U.N.I. in conformità alla
normativa comunitaria.
Art. 5 Marciapiedi
1. Per i percorsi pedonali in adiacenza a spazi
carrabili le indicazioni normative di cui ai punti 4.2.2 e 8.2.2. del decreto del Ministro
dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, valgono limitatamente alle caratteristiche
delle pavimentazioni ed ai raccordi tra marciapiedi e spazi carrabili.
2. Il dislivello, tra il piano del marciapiede e
zone carrabili ad esso adiacenti non deve comunque superare i 15 cm.
3. La larghezza dei marciapiedi realizzati in
interventi di nuova urbanizzazione deve essere tale da consentire la fruizione anche da
parte di persone su sedia a ruote.
Art. 6 Attraversamenti pedonali
1. Nelle strade ad alto volume di traffico gli
attraversamenti pedonali devono essere illuminati nelle ore notturne o di scarsa
visibilità.
2. Il fondo stradale, in prossimità
dell'attraversamento pedonale, potrà essere differenziato mediante rugosità poste su
manto stradale al fine di segnalare la necessità di moderare la velocità.
3. Le piattaforme salvagente devono essere
accessibili alle persone su sedia a ruote.
4. Gli impianti semaforici, di nuova
installazione o di sostituzione, devono essere dotati di avvisatori acustici che segnalano
il tempo di via libera anche a non vedenti e, ove necessario, di comandi manuali
accessibili per consentire tempi sufficienti per l'attraversamento da parte di persona che
si muovono lentamente.
5. La regolamentazione relativa agli impianti
semaforici è emanata con decreto del Ministro dei lavori pubblici.
Art. 7 Scale e rampe
1. Per le scale e le rampe valgono le norme
contenute ai punti 4.1.10., 4.1.11. e 8.1.10., 8.1.11. del decreto del Ministro dei lavori
pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
2. I percorsi che superano i 6 metri di larghezza
devono essere, di norma, attrezzati anche con corrimano centrale.
Art. 8 Servizi igienici pubblici
1. Per i servizi igienici valgono le norme
contenute ai punti 4.1.6. e 8.1.6. del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno
1989, n. 236. Deve essere prevista l'accessibilità ad almeno un w.c. ed un lavabo per
ogni nucleo di servizi installato.
Art. 9 Arredo urbano
1. Gli elementi di arredo nonché le strutture,
anche commerciali, con funzione di arredo urbano da ubicare su spazi pubblici devono
essere accessibili, secondo i criteri di cui all'art. 4 del decreto del Ministro dei
lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
2. Le tabelle ed i dispositivi segnaletici devono
essere installati in posizione tale da essere agevolmente visibili e leggibili.
3. Le tabelle ed i dispositivi segnaletici di cui
al comma 2, nonché le strutture di sostegno di linee elettriche, telefoniche, di impianti
di illuminazione pubblica e comunque di apparecchiature di qualsiasi tipo, sono installate
in modo da non essere fonte di infortunio e di intralcio, anche a persone su sedia a
ruote.
4. I varchi di accesso con selezione del traffico
pedonale devono essere sempre dotati di almeno una unità accessibile.
Art. 10 Parcheggi
1. Per i parcheggi valgono le norme di cui ai
punti 4.2.3 e 8.2.3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
2. Per i posti riservati disposti parallelamente
al senso di marcia, la lunghezza deve essere tale da consentire il passaggio di una
persona su sedia a ruote tra un veicolo e l'altro. Il requisito si intende soddisfatto se
la lunghezza del posto auto non è inferiore a 6 m; in tal caso la larghezza del posto
auto riservato non eccede quella di un posto auto ordinario.
3. I posti riservati possono essere delimitati da
appositi dissuasori.
Art. 11 Circolazione e sosta dei
veicoli al servizio di persone disabili
1. Alle persone detentrici del contrassegno di
cui all'art. 12 viene consentita, dalle autorità competenti la circolazione e la sosta
del veicolo al loro specifico servizio, purché ciò non costituisca grave intralcio al
traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza
pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano
stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia
stata vietata o limitata la sosta.
2. Le facilitazioni possono essere subordinate
alla osservanza di eventuali motivate condizioni e cautele.
3. La circolazione e la sosta sono consentite
nelle «zone a traffico limitato» e «nelle aree pedonali urbane», così come definite
dall'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, qualora è autorizzato
l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l'espletamento di servizi di
trasporto di pubblica utilità.
4. Per i percorsi preferenziali o le corsie
preferenziali riservati oltre che ai mezzi di trasporto pubblico collettivo anche ai taxi,
la circolazione deve intendersi consentita anche ai veicoli al servizio di persone
invalide detentrici dello speciale contrassegno di cui all'art. 12.
5. Nell'ambito dei parcheggi o delle attrezzature
per la sosta, muniti di dispositivi di controllo della durata della sosta ovvero con
custodia dei veicoli, devono essere riservati gratuitamente ai detentori del contrassegno
almeno 1 posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili.
6. I suddetti posti sono contrassegnati con il
segnale di cui alla figura 79/a art. 120 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
Art. 12 Contrassegno speciale
1. Alle persone con capacità di deambulazione
sensibilmente ridotta è rilasciato dai comuni, a seguito di apposita documentata istanza,
lo speciale contrassegno di cui al d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, che deve essere
apposto sulla parte anteriore del veicolo.
2. Il contrassegno è valido per tutto il
territorio nazionale.
3. La normativa di cui al presente articolo si
intende estesa anche alla categoria dei non vedenti.
TITOLO III - Struttura edilizia in generale
Art. 13. Norme generali per gli
edifici
1. Le norme del presente regolamento sono
riferite alle generalità dei tipi edilizi.
2. Negli edifici pubblici deve essere garantito
un livello di accessibilità degli spazi interni tale da consentire la fruizione
dell'edificio sia al pubblico che al personale in servizio, secondo le disposizioni di cui
all'art. 3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
3. Per gli spazi esterni di pertinenza degli
stessi edifici, il necessario requisito di accessibilità si considera soddisfatto se
esiste almeno un percorso per l'accesso all'edificio fruibile anche da parte di persone
con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
4. Le normative specifiche riguardanti singoli
tipi edilizi possono articolare o limitare il criterio generale di accessibilità in
relazione alla particolarità del tipo.
5. In sede di definizione e di applicazione di
norme concernenti specifici settori, quali sicurezza, contenimento consumi energetici,
tutela ambientale, ecc., devono essere studiate o adottate, nel rispetto di tale
normative, soluzioni conformi alle disposizioni del presente regolamento.
6. Per gli alloggi di servizio valgono le
disposizioni di cui all'art. 3.3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno
1989, n. 236, relative agli alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata.
7. Negli interventi di recupero, gli eventuali
volumi aggiuntivi relativi agli impianti tecnici di sollevamento non sono computabili ai
fini della volumetria utile.
Art. 14 Modalità di misura
1. Per le modalità di misura dei componenti
edilizi e per le caratteristiche degli spazi di manovra con la sedia a ruote valgono le
norme stabilite al punto 8.0 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno
1989, n. 236.
Art. 15 Unità ambientali e loro
componenti
1. Per le unità ambientali e loro componenti
come porte, pavimenti, infissi esterni, arredi fissi, terminali degli impianti, servizi
igienici, cucine, balconi e terrazze, percorsi orizzontali, scale, rampe, ascensori,
servoscala e piattaforme elevatrici, autorimesse, valgono le norme stabilite ai punti 4.1
e 8.1 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.
Art. 16 Spazi esterni di
pertinenza dell'edificio e loro componenti
1. Per gli spazi esterni di pertinenza
dell'edificio e loro componenti come percorsi, pavimentazioni e parcheggi valgono le norme
stabilite ai punti 4.2 e 8.2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989,
n. 236.
Art. 17 Segnaletica
1. Per la segnaletica valgono le norme stabilite
al punto 4.3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
Art. 18. Raccordi con la
normativa antincendio
1. Per i raccordi con la normativa antincendio,
ferme restando le disposizioni vigenti in materia di sistemi di via d'uscita, valgono le
norme stabilite al punto 4.6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989,
n. 236.
TITOLO IV - Procedure
Art. 19. Deroghe e soluzioni
alternative
1. Le prescrizioni del presente regolamento, sono
derogabili solo per gli edifici o loro parti che, nel rispetto di normative tecniche
specifiche, non possono essere realizzati senza dar luogo a barriere architettoniche,
ovvero per singoli locali tecnici il cui accesso è riservato ai soli addetti
specializzati.
2. Negli edifici esistenti sono ammesse deroghe
alle norme del presente regolamento in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa
agli elementi strutturali o impiantistici.
3. Per gli edifici soggetti al vincolo di cui
all'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e all'art. 2 della legge 1 giugno 1939, n.
1089, la deroga è consentita nel caso in cui le opere di adeguamento costituiscono
pregiudizio per valori storici ed estetici del bene tutelato, in tal caso il
soddisfacimento del requisito di accessibilità è realizzato attraverso opere
provvisionali ovvero, in subordine, con attrezzature d'ausilio e apparecchiature mobili
non stabilmente ancorate alle strutture edilizie. La mancata applicazione delle presenti
norme deve essere motivata con la specificazione della natura e della serietà del
pregiudizio.
4. La deroga è concessa dall'amministrazione cui
è demandata l'approvazione del progetto e della stessa si dà conto nell'ambito dell'atto
autorizzativo. La stessa deroga viene inoltre comunicata alla Commissione di cui all'art.
22.
5. Sono ammesse eventuali soluzioni alternative,
così come definite all'art. 7.2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno
1989, n. 236, purché rispondenti ai criteri di progettazione di cui all'art. 4 dello
stesso decreto.
Art. 20 Elaborati tecnici
1. Gli elaborati tecnici devono chiaramente
evidenziare le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici adottati per garantire il
rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento.
2. Al fine di consentire una più chiara
valutazione di merito, gli elaborati tecnici devono essere accompagnati da una relazione
specifica contenente la descrizione delle soluzioni progettuali e delle opere previste per
la eliminazione delle barriere architettoniche, degli accorgimenti tecnico-strutturali ed
impiantistici e dei materiali previsti a tale scopo.
3. Quando vengono proposte soluzioni alternative
la relazione di cui al comma 2 corredata dai grafici necessari, deve essere integrata con
l'illustrazione delle alternative e dell'equivalente o migliore qualità degli esiti
ottenibili.
Art. 21 Verifiche
1. In attuazione dell'art. 24, comma 5, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, è fatto obbligo di allegare ai progetti delle opere di cui
al presente regolamento, la dichiarazione del professionista che ha progettato l'opera
attestante la conformità degli elaborati alle disposizioni contenute nel regolamento
stesso e che illustra e giustifica eventuali deroghe o soluzioni tecniche alternative.
2. Spetta all'amministrazione cui è demandata
l'approvazione del progetto, l'accertamento e l'attestazione di conformità;
l'eventuale attestazione di non conformità del progetto o il mancato accoglimento di
eventuali deroghe o soluzioni tecniche alternative devono essere motivati.
Art. 22 Aggiornamento e modifica
delle prescrizioni
1. Sono attribuiti alla commissione permanente
istituita ai sensi dell'art. 12 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno
1989, n. 236, la soluzione dei problemi tecnici derivanti dall'applicazione della presente
normativa, l'esame o l'elaborazione delle proposte di aggiornamento e modifica, nonché il
parere per le proposte di aggiornamento delle normative specifiche di cui all'art. 13. Gli
enti locali, gli istituti universitari, i singoli professionisti possono proporre
soluzioni alternative alla commissione la quale, in caso di riconosciuta idoneità, può
utilizzarle per le proposte di aggiornamento del presente regolamento.
TITOLO V - Edilizia scolastica
Art. 23 Edifici scolastici
1. Gli edifici delle istituzioni prescolastiche,
scolastiche, comprese le università e delle altre istituzioni di interesse sociale nel
settore della scuola devono assicurare la loro utilizzazione anche da parte di studenti
non deambulanti o con difficoltà di deambulazione.
2. Le strutture interne devono avere le
caratteristiche di cui agli articoli 7, 15, e 17, le strutture esterne quelle di cui
all'art. 10.
3. L'arredamento, i sussidi didattici e le
attrezzature necessarie per assicurare lo svolgimento delle attività didattiche devono
avere caratteristiche particolari per ogni caso di invalidità (banchi, sedie, macchine da
scrivere, materiale Braille, spogliatoi, ecc.).
4. Nel caso di edifici scolastici a più piani
senza ascensore, la classe frequentata da un alunno non deambulante deve essere situata in
un'aula al pianterreno raggiungibile mediante un percorso continuo orizzontale o
raccordato con rampe.
TITOLO VI - Servizi speciali di pubblica utilità
Art. 24 Tranvie, filovie, linee
automobilistiche, metropolitane (omissis)
Art. 25 Treni, stazioni, ferrovie
(omissis)
Art. 26 Servizi di navigazione
marittima: navi nazionali (omissis)
Art. 27 Servizi di navigazione
interna (omissis)
Art. 28 Aerostazioni (omissis)
Art. 29 Servizi
per viaggiatori
1. I servizi per i viaggiatori
nelle stazioni devono essere accessibili.
Art. 30
Modalità e criteri di attuazione
1. Il Ministero dei trasporti stabilisce con
propri decreti le modalità e i criteri di attuazione delle norme del presente regolamento
relative al trasporto pubblico di persona.
Art. 31 Impianti telefonici
pubblici
1. Al fine di consentire l'uso di impianti
telefonici pubblici da parte anche di persone con ridotte o impedite capacità motorie o
sensoriali sono adottati i seguenti criteri:
a) nei posti telefonici pubblici ubicati nei
capoluoghi di provincia, deve essere installato in posizione accessibile almeno un
apparecchio posto ad una altezza massima di 0,90 m dal pavimento e convenientemente
isolato sotto il profilo acustico.
Negli uffici anzidetti, con un numero di cabine non inferiori a 10, una delle cabine deve
essere strutturata e attrezzata come segue:
1) il dislivello massimo tra il pavimento interno della speciale cabina telefonica e il
pavimento esterno non deve essere superiore a cm. 2,5; la porta di accesso deve avere una
luce netta minima di 0,85 m; l'apparecchio telefonico deve essere situato ad un'altezza
minima di 0,90 m dal pavimento;
sulla parete ove è applicato l'apparecchio deve prevedersi un sedile ribaltabile a
scomparsa avente piano di appoggio ad una altezza di 0,45 m; la mensola porta elenchi deve
essere posta ad una altezza di 0,80 m; eventuali altre caratteristiche sono stabilite con
decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;
b) in ogni comune, secondo un programma da realizzarsi gradualmente in un quinquennio,
deve essere posto a disposizione dell'utenza, preferibilmente nella sede del locale posto
telefonico pubblico, almeno un apparecchio telefonico con i requisiti di cui alla lettera
a);
c) il 5 per cento delle cabine di nuova installazione poste a disposizione del pubblico
deve essere rispondente ai requisiti di cui alla lettera a); il 5 per cento degli
apparecchi posti a disposizione del pubblico deve essere installato ad un'altezza non
superiore a 0,90 m. I predetti impianti sono dislocati secondo le esigenze prioritarie
segnalate da parte dei singoli comuni interessati.
Art. 32
1. Sono abrogate, dalla data di entrata in vigore
del presente decreto le disposizioni di cui al decreto del Presidente della repubblica 27
aprile 1978, n. 384.
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