Decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528
Modifiche ed integrazioni al
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE
in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri
temporanei o mobili.
(GU n. 13 del
18-1-2000)
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in
particolare larticolo 6, comma 3;
Vista la direttiva 92/57/Cee, del Consiglio del
24 giugno 1992, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei
cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare, ai sensi dellarticolo
16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/Cee);
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1996;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni
permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione dell8 agosto 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, della sanità,
dellindustria, del commercio e dellartigianato, dellinterno e per la
funzione pubblica e gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Articolo 1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto legislativo prescrive
misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri
temporanei o mobili quali definiti allarticolo 2, comma 1, lettera a).
2. Le disposizioni del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242,
di seguito denominato decreto legislativo n. 626 del 1994, e della vigente legislazione in
materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro si applicano al settore di cui al
comma 1, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel presente decreto
legislativo.
3. Le disposizioni del presente decreto
non si applicano:
a) ai lavori di prospezione, ricerca e
coltivazione delle sostanze minerali;
b) ai lavori svolti negli impianti
connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca,
delle concessioni o delle autorizzazioni;
c) ai lavori svolti negli impianti che
costituiscono pertinenze della miniera ai sensi dellarticolo 23 del regio decreto 29
luglio 1927, n. 1443, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;
d) ai lavori di frantumazione, vagliatura,
squadratura e lizzatura dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali
prodotti dai piazzali;
e) alle attività di prospezione, ricerca,
coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale,
nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine
comunque soggette ai poteri dello Stato.
e-bis) ai lavori svolti in mare;
e-ter) alle attività svolte in studi
teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese,
purché tali attività non implichino lallestimento di un cantiere temporaneo o
mobile.
Articolo 2
Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al
presente decreto si intendono per:
"a) cantiere temporaneo o mobile,
in appresso denominato "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori
edili e di ingegneria civili il cui elenco è riportato allallegato I;
b) committente: il soggetto per conto del
quale lintera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti
della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il
soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione
dellappalto;
c) responsabile dei lavori: soggetto che
può essere incaricato dal committente ai fini della progettazione o della esecuzione o
del controllo dellesecuzione dellopera. Nel caso di appalto di opera pubblica,
il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento ai sensi
dellarticolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche;
d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui
attività professionale concorre alla realizzazione dellopera senza vincolo di
subordinazione;
e) coordinatore in materia di sicurezza e
di salute durante la progettazione dellopera, di seguito denominato coordinatore per
la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori,
dellesecuzione dei compiti di cui allarticolo 4;
f) coordinatore in materia di sicurezza
e di salute durante la realizzazione dellopera, di seguito denominato coordinatore
per lesecuzione dei lavori: soggetto, diverso dal datore di lavoro dellimpresa
esecutrice, incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori,
dellesecuzione dei compiti di cui allarticolo 5;
f-bis) uomini-giorno: entità presunta del
cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori,
anche autonomi, previste per la realizzazione dellopera;
f-ter) piano operativo di sicurezza: il
documento che il datore di lavoro dellimpresa esecutrice redige, in riferimento al
singolo cantiere interessato, ai sensi dellarticolo 4 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626 e successive modifiche.
Articolo 3
Obblighi del committente o del
responsabile dei lavori
1. Il committente o il responsabile dei lavori,
nella fase di progettazione dellopera, ed in particolare al momento delle scelte
tecniche, nellesecuzione del progetto e nellorganizzazione delle operazioni di
cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui allarticolo
3 del decreto legislativo n. 626 del 1994. Al fine di permettere la pianificazione
dellesecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si
devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il
responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.
2. Il committente o il responsabile dei lavori,
nella fase della progettazione dellopera, valuta i documenti di cui
allarticolo 4, comma 1, lettere a) e b).
3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di
più imprese, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori,
contestualmente allaffidamento dellincarico di progettazione, designa il
coordinatore per la progettazione in ognuno dei seguenti casi:
a) nei cantieri la cui entità presunta è
pari o superiore a 200 uomini-giorno;
b) nei cantieri i cui lavori comportano i
rischi particolari elencati nellallegato II.
4. Nei casi di cui al comma 3, il committente o
il responsabile dei lavori, prima dellaffidamento dei lavori, designa il
coordinatore per lesecuzione dei lavori, che deve essere in possesso dei requisiti
di cui allarticolo 10.
4-bis. La disposizione di cui al comma 4
si applica anche caso in cui, dopo laffidamento dei lavori a ununica impresa,
lesecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.
5. Il committente o il responsabile dei
lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui allarticolo 10, può svolgere le
funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per
lesecuzione dei lavori.
6. Il committente o il responsabile dei
lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del
coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per lesecuzione dei
lavori; tali nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere.
7. Il committente o il responsabile dei
lavori può sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente se in possesso dei
requisiti di cui allarticolo 10, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.
8. Il committente o il responsabile dei
lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori a ununica impresa:
a) verifica lidoneità
tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai
lavori da affidare, anche attraverso liscrizione alla camera di commercio, industria
e artigianato;
b) chiede alle imprese esecutrici una
dichiarazione dellorganico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli
estremi delle denunce dei lavoratori effettuate allIstituto nazionale della
previdenza sociale (Inps), allIstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro
(Inail) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo
stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato
ai lavoratori dipendenti.
Articolo 4
Obblighi del coordinatore per la
progettazione
1. Durante la progettazione dellopera e
comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la
progettazione:
a) redige il piano di sicurezza e di
coordinamento di cui allarticolo 12, comma 1;
b) predispone un fascicolo contenente le
informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono
esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e
dellallegato II al documento Ue 26/05/93. Il fascicolo non è predisposto nel caso
di lavori di manutenzione ordinaria di cui allarticolo 31, lettera a), della
legge 5 agosto 1978, n. 457.
2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b),
è preso in considerazione allatto di eventuali lavori successivi sullopera.
3. Con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dellindustria, del commercio
e dellartigianato, della sanità e dei lavori pubblici,[2] sentita la Commissione
consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per ligiene del lavoro di
cui allarticolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547, come sostituito e modificato dal decreto legislativo n. 626 del 1994, in seguito
denominata "commissione prevenzione infortuni", sono definiti i contenuti del
fascicolo di cui al comma 1, lettera b).
Articolo 5
Obblighi del coordinatore per
lesecuzione dei lavori
1. Durante la realizzazione dellopera,
il coordinatore per lesecuzione dei lavori provvede a:
a) verificare, con opportune azioni di
coordinamento e controllo, lapplicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e
di coordinamento di cui allarticolo 12 e la corretta applicazione delle relative
procedure di lavoro;
b) verificare lidoneità del piano
operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e coordinamento di cui allarticolo 12, assicurandone la coerenza con
questultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui
allarticolo 4, comma 1, lettera b), in relazione allevoluzione dei
lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese
esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le
imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi
compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività
nonché la loro reciproca informazione;
d) verificare lattuazione di quanto
previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i
rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
e) segnalare al committente o al
responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori
autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 7, 8 e 9, e alle
prescrizioni del piano di cui allarticolo 12 e proporre la sospensione dei lavori,
lallontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la
risoluzione del contratto.
Nel caso in cui il committente o il responsabile
dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornirne
idonea motivazione, il coordinatore per lesecuzione provvede a dare comunicazione
dellinadempienza alla Azienda unità sanitaria locale territorialmente competente e
alla Direzione provinciale del lavoro;
f) sospendere in caso di pericolo grave e
imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli
avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
1-bis. Nei casi di cui allarticolo 3, comma
4-bis, il coordinatore per lesecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma
1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui
allarticolo 4, comma 1, lettere a) e b).2. soppresso.
3. soppresso.
Articolo 6
Responsabilità dei committenti e
dei responsabili dei lavori
1. Il committente è esonerato dalle
responsabilità connesse alladempimento degli obblighi limitatamente
allincarico conferito al responsabile dei lavori.
2. La designazione del coordinatore per la
progettazione e del coordinatore per lesecuzione, non esonera il committente o il
responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica delladempimento
degli obblighi di cui allarticolo 4, comma 1, e 5, comma 1, lettera a).
Articolo 7
Obblighi dei lavoratori autonomi
1. I lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attività nei cantieri:
a) utilizzano le attrezzature di lavoro in
conformità alle disposizioni del titolo III del decreto legislativo n. 626 del 1994;
b) utilizzano i dispositivi di protezione
individuale conformemente a quanto previsto dal titolo IV del decreto legislativo n. 626
del 1994;
c) si adeguano alle indicazioni fornite
dal coordinatore per lesecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.
Articolo 8
Misure generali di tutela
1. I datori di lavoro delle imprese
esecutici, durante lesecuzione dellopera, osservano le misure generali di
tutela di cui allarticolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994, e curano, ciascuno
per la parte di competenza, in particolare:
a) il mantenimento del cantiere in
condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
b) la scelta dellubicazione di posti
di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di
spostamento o di circolazione;
c) le condizioni di movimentazione dei
vari materiali;
d) la manutenzione, il controllo prima
dellentrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al
fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei
lavoratori;
e) la delimitazione e lallestimento
delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta
di materie e di sostanze pericolose;
f) ladeguamento, in funzione
dellevoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di
lavoro o fasi di lavoro;
g) la cooperazione tra datori di lavoro e
lavoratori autonomi;
h) le interazioni con le attività che
avvengono sul luogo, allinterno o in prossimità del cantiere.
Articolo 9
Obblighi dei datori di lavoro
1. I datori di lavoro delle imprese
esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o
con meno di dieci addetti:
a) adottano le misure conformi alle
prescrizioni di cui allallegato IV;
b) curano le condizioni di rimozione dei
materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il
responsabile dei lavori;
c) curano che lo stoccaggio e
levacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
c-bis redigono il piano operativo di
sicurezza di cui allarticolo 2, comma 1, lettera f-ter.
2. Laccettazione da parte di ciascun datore
di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui
allarticolo 12 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono,
limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui
allarticolo 4, commi 1, 2 e 7, e allarticolo 7, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo n. 626 del 1994.
Articolo 10
Requisiti professionali del
coordinatore per la progettazione
e del coordinatore per
lesecuzione deilavori
1. Il coordinatore per la progettazione e il
coordinatore per lesecuzione dei lavori devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a) diploma di laurea in ingegneria,
architettura, geologia, scienze agrarie o scienze forestali, nonché attestazione da parte
di datori di lavoro o committenti comprovante lespletamento di attività lavorativa
nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
b) diploma universitario in ingegneria o
architettura nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante
lespletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due
anni;
c) diploma di geometra o perito
industriale o perito agrario o agrotecnico nonché attestazione da parte di datori di
lavoro o committenti comprovante lespletamento di attività lavorativa nel settore
delle costruzioni per almeno tre anni.
2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere,
altresì, in possesso di attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza
organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della
prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dallIspesl,
dallInail, dallIstituto italiano di medicina sociale, dai rispettivi ordini o
collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore
delledilizia.
3. Il contenuto e la durata dei corsi di cui
al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui allallegato V.
4. Lattestato di cui al comma 2 non
è richiesto per i dipendenti in servizio presso pubbliche amministrazioni che esplicano
nellambito delle stesse amministrazioni le funzioni di coordinatore.
5. Lattestato di cui al comma 2 non
è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in
materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici
ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato
universitario attestante il superamento di uno o più esami del corso o diploma di laurea,
equipollenti ai fini della preparazione conseguita con il corso di cui allallegato V
o lattestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario con le
medesime caratteristiche di equipollenza.
6. Le spese connesse con
lespletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti.
7. Le regioni determinano la misura degli
oneri per il funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da
esse organizzati, da porsi a carico dei
partecipanti.
Articolo 11
Notifica preliminare
1. Il committente o il responsabile dei lavori,
prima dellinizio dei lavori, trasmette allAzienda unità sanitaria locale e
alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare
elaborata conformemente allallegato III nonché gli eventuali aggiornamenti nei
seguenti casi:
a) cantieri di cui allarticolo 3,
comma 3;
b) cantieri che, inizialmente non soggetti
allobbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto
di varianti sopravvenute in corso dopera;
c) cantieri in cui opera ununica
impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.
2. Copia della notifica deve essere affissa
in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dellorgano di
vigilanza territorialmente competente.
3. Gli organismi paritetici istituiti nel
settore delle costruzioni in attuazione dellarticolo 20 del decreto legislativo n.
626 del 1994 hanno accesso ai dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi
di vigilanza.
Articolo 12
Piano di sicurezza e di
coordinamento[3]
1. Il piano contiene lindividuazione,
lanalisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti
e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle
norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonché
la stima dei relativi costi che non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese
esecutrici. Il piano contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti
dalla eventuale presenza simultanea o successiva di più imprese o dei lavoratori autonomi
ed è redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario,
lutilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di
protezione collettiva. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni
correlate alla complessità dellopera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche
del processo di costruzione. In particolare il piano contiene, in relazione alla tipologia
del cantiere interessato, i seguenti elementi:
a) modalità da seguire per la recinzione
del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
b) protezioni o misure di sicurezza contro
i possibili rischi provenienti dallambiente esterno;
c) servizi igienico-assistenziali;
d) protezioni o misure di sicurezza
connesse alla presenza nellarea del cantiere di linee aeree e condutture
sotterranee;
e) viabilità principale di cantiere;
f) impianti di alimentazione e reti
principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
g) impianti di terra e di protezione
contro le scariche atmosferiche;
h) misure generali di protezione contro il
rischio di seppellimento da adottare negli scavi;
i) misure generali da adottare contro il
rischio di annegamento;
l) misure generali di protezione da
adottare contro il rischio di caduta dallalto;
m) misure per assicurare la salubrità
dellaria nei lavori in galleria;
n) misure per assicurare la stabilità
delle pareti e della volta nei lavori in galleria;
o) misure generali di sicurezza da
adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di
attuazione siano definite in fase di progetto;
p) misure di sicurezza contro i possibili
rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati
in cantiere;
q) disposizioni per dare attuazione a
quanto previsto dallarticolo 14;
r) disposizioni per dare attuazione a
quanto previsto dallarticolo 5, comma 1, lettera c);
s) valutazione, in relazione alla
tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per lattuazione dei singoli elementi
del piano;
t) misure generali di protezione da
adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura.
2. Il piano di sicurezza e coordinamento è parte
integrante del contratto di appalto.
3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e
i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e
nel piano operativo di sicurezza.
4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici
mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e
di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima
dellinizio dei lavori.
5. Limpresa che si aggiudica i lavori può
presentare al coordinatore per lesecuzione proposte di integrazione al piano di
sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel
cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni
possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
6. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti
imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio.
Articolo 13
Obblighi di trasmissione
1. Il committente o il responsabile dei lavori
trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a
presentare offerte per lesecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica
si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla
gara di appalto.
2. Prima dellinizio dei lavori
limpresa aggiudicataria trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici
e ai lavoratori autonomi.
3. Prima dellinizio dei rispettivi lavori
ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al
coordinatore per lesecuzione.
Articolo 14
Consultazione dei rappresentanti
per la sicurezza
1. Prima dellaccettazione del piano di
sicurezza e di coordinamento di cui allarticolo 12 e delle modifiche significative
apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il
rappresentante per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del
piano. Il rappresentante per la sicurezza può formulare proposte al riguardo.
2. soppresso.
Articolo 15
Coordinamento della consultazione
e partecipazione dei lavoratori
Abrogato.
Articolo 16
Modalità di attuazione della
valutazione del rumore
1. Lesposizione quotidiana personale di
un lavoratore al rumore può essere calcolata in fase preventiva facendo riferimento ai
tempi di esposizione e ai livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la
cui validità è riconosciuta dalla commissione prevenzione infortuni.
2. Sul rapporto di valutazione di cui
allarticolo 40 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, va riportata la fonte
documentale cui si è fatto riferimento.
3. Nel caso di lavoratori adibiti a
lavorazioni e compiti che comportano una variazione notevole dellesposizione
quotidiana al rumore da una giornata lavorativa allaltra può essere fatto
riferimento, ai fini dellapplicazione della vigente normativa, al valore
dellesposizione settimanale relativa alla settimana di presumibile maggiore
esposizione nello specifico cantiere, calcolata in conformità a quanto previsto
dallarticolo 39 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
Articolo 17
Modalità attuative di particolari
obblighi
1. Nei cantieri la cui durata presunta dei
lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi, ladempimento di quanto previsto
dallarticolo 14 costituisce assolvimento dellobbligo di riunione di cui
allarticolo 11 del decreto legislativo n. 626 del 1994, salvo motivata richiesta del
rappresentante per la sicurezza.
2. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori
è inferiore ai 200 giorni lavorativi, e ove sia prevista la sorveglianza sanitaria di cui
al titolo I, capo IV, del decreto legislativo n. 626 del 1994, la visita del medico
competente agli ambienti di lavoro in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli
già visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse imprese, può essere
sostituita o integrata, a giudizio del medico competente, con lesame di piani di
sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti
alla sua sorveglianza.
3. Fermo restando larticolo 22 del
decreto legislativo n. 626 del 1994, i criteri e i contenuti per la formazione dei
lavoratori e dei loro rappresentanti possono essere definiti dalle parti sociali in sede
di contrattazione nazionale di categoria.
4. I datori di lavoro, quando è previsto
nei contratti di affidamento dei lavori che il committente o il responsabile dei lavori
organizzi apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori,
sono esonerati da quanto previsto dallarticolo 4, comma 5, lettera a), del decreto
legislativo n. 626 del 1994.
Articolo 18
Aggiornamento degli allegati
1. Con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale di concerto con il Ministro della sanità, sentita eventualmente
la Commissione prevenzione infortuni, si provvede ad adeguare gli allegati I, II, III e IV
in conformità a modifiche adottate in sede comunitaria.
Articolo 19
Norme transitorie
1. In sede di prima applicazione del presente
decreto i requisiti di cui allarticolo 10, commi 1 e 2, non sono richiesti per le
persone che alla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) sono in possesso di attestazione,
comprovante il loro inquadramento in qualifiche che consentono di sovraintendere altri
lavoratori e leffettivo svolgimento di attività qualificata in materia di sicurezza
sul lavoro nelle costruzioni per almeno quattro anni, rilasciata da datori di lavoro
pubblici o privati; lattestazione è accompagnata da idonea documentazione
comprovante il regolare versamento dei contributi assicurativi per i periodi di
svolgimento dellattività;
b) dimostrano di avere svolto per almeno
quattro anni funzioni di direttore tecnico di cantiere, documentate da certificazioni di
committenti pubblici o privati e in tal caso vidimate dalle autorità che hanno rilasciato
la concessione o il permesso di esecuzione dei lavori.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono,
entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, frequentare il corso
di cui allarticolo 10, comma 2, la cui durata è fissata in 60 ore.
3. Copia degli attestati di cui al comma
1, lettere a) e b), deve essere trasmessa allorgano di vigilanza territorialmente
competente.
Articolo 20
Sanzioni relative agli obblighi
dei committenti o dei responsabili dei lavori
1. Il committente o il responsabile dei lavori
sono puniti:
a) con larresto da tre a sei mesi o
con lammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli
articoli 3, commi 1, secondo periodo, 3, 4 e 4-bis; 6, comma 2;
b) con larresto da due a quattro
mesi o con lammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione
dellarticolo 3, comma 8, lettera a);
c) con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli 11,
comma 1; 13, comma 1.
Articolo 21
Contravvenzioni commesse dai
coordinatori
1. Il coordinatore per la progettazione è
punito con larresto da tre a sei mesi o con lammenda da lire tre milioni a
lire otto milioni per la violazione dellarticolo 4, comma 1.
2. Il coordinatore per lesecuzione dei
lavori è punito:
a) con larresto da tre a sei mesi o
con lammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione
dellarticolo 5, comma 1, lettere a), b), c), e) ed f)
e comma 1-bis;
b) con larresto da due a quattro mesi o con
lammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione
dellarticolo 5, comma 1, lettera d).
Articolo 22
Sanzioni relative agli obblighi dei
datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
1. I datori di lavoro delle imprese
esecutrici e, nellambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti e i
preposti che dirigono o sovrintendono le attività delle imprese stesse, sono tenuti
allosservanza delle pertinenti disposizioni del presente decreto.
2. Il datore di lavoro è punito con
larresto da due a quattro mesi o con lammenda da due a cinque milioni per la
violazione dellarticolo 14, comma 1, primo periodo.
3. Il datore di lavoro e il dirigente sono
puniti:
a) con larresto da tre a sei mesi o
con lammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli
articoli 9, comma 1, lettera a); 12, comma 3;
b) con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli 12,
comma 4; 13, commi 2 e 3.
4. I preposti sono puniti con larresto sino
a due mesi o con lammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per la
violazione degli articoli 9, comma 1, lettera a); 12, comma 3.
Articolo 23
Contravvenzioni commesse dai
lavoratori autonomi
1. I lavoratori autonomi sono puniti con
larresto fino a un mese o con lammenda da lire trecentomila a lire un milione
per la violazione degli articoli 7, comma 1, e 12, comma 3.
Articolo 23-bis
Estinzione delle contravvenzioni
1. Alle contravvenzioni di cui agli
articoli 20, comma 1, lettere a) e b); 21, commi 1 e 2; 22, commi 2, 3,
lettera a), e 4; 23, comma 1, si applicano le disposizioni del capo II del decreto
legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.
Articolo 24
Oneri
1. Agli oneri derivanti dagli obblighi di
adeguamento per le pubbliche amministrazioni si farà fronte con le ordinarie risorse di
bilancio di ciascuna amministrazione.
Articolo 25
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto
entrano in vigore sei mesi dopo la data della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Allegato I
Elenco dei lavori edili o di
ingegneria civile di cui allarticolo 2, lettera a)
1. I lavori di costruzione, manutenzione,
riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento,
la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o
temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali,
comprese le linee elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere
stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che
comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione
forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o
di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati
utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
Allegato II
Elenco dei lavori comportanti
rischi particolari per la sicurezza
e la salute dei lavoratori di cui
allarticolo 11, comma 1
1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di
seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta
dallalto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura
dellattività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del
posto di lavoro o dellopera.
2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze
chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei
lavoratori oppure comportano unesigenza legale di sorveglianza sanitaria.
3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono
la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa
in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree
a conduttori nudi in tensione.
5. Lavori che espongono ad un rischio di
annegamento.
6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e
gallerie.
7. Lavori subacquei con respiratori.
8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
9. Lavori comportanti limpiego di
esplosivi.
10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi
prefabbricati pesanti.
Allegato III
Contenuto della notifica
preliminare di cui allarticolo 11
1. Data della comunicazione.
2. Indirizzo del cantiere.
3. Committente (i) nome (i) e indirizzo (i).
4. Natura dellopera.
5. Responsabile (i) dei lavori, [nome (i) e
indirizzo (i).
6. Coordinatore (i) per quanto riguarda la
sicurezza e la salute durante la progettazione dellopera [nome (i) e indirizzo (i)].
7. Coordinatore (i) per quanto riguarda la
sicurezza e la salute durante la realizzazione dellopera [nome (i) e indirizzo (i)].
8. Data presunta dinizio dei lavori in
cantiere.
9. Durata presunta dei lavori in cantiere.
10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul
cantiere.
11. Numero previsto di imprese e di lavoratori
autonomi sul cantiere.
12. Identificazione delle imprese già
selezionate.
13. Ammontare complessivo presunto dei
lavori.
Allegato IV
(Articolo 9)
Prescrizioni di sicurezza e di salute per i
cantieri
1. I luoghi di lavoro al servizio dei cantieri
edili devono rispondere alle norme di cui al Titolo II del
decreto legislativo n. 626 del 1994.
Prescrizioni specifiche per i posti di lavoro nei
cantieri
1. I posti di lavoro in cui si esercita
lattività di costruzione devono soddisfare alle disposizioni previste dalla
legislazione vigente e a quelle indicate nelle Sezioni I e II.
Sezione I
Posti di lavoro nei cantieri
allinterno dei locali
1. Porte di emergenza.
1.1. Le porte di emergenza devono aprirsi
verso lesterno.
1.2. Le porte di emergenza non devono
essere chiuse in modo tale da non poter essere aperte facilmente e immediatamente da ogni
persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza.
1.3. Le porte scorrevoli e le porte a
bussola sono vietate come porte di emergenza.
2. Areazione.
2.1. Qualora vengano impiegati impianti di
condizionamento daria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo
tale che i lavoratori non vengano esposti a correnti daria moleste.
2.2. Ogni deposito e accumulo di sporcizia
che possono comportare immediatamente un rischio per la salute dei lavoratori a causa
dellinquinamento dellaria respirata devono essere eliminati rapidamente.
3. Illuminazione naturale e artificiale.
3.1. I luoghi di lavoro devono disporre,
nella misura del possibile, di sufficiente luce naturale ed essere dotati di dispositivi
che consentano unadeguata illuminazione artificiale per tutelare la sicurezza e la
salute dei lavoratori.
4. Pavimenti, pareti e soffitti dei locali.
4.1. I pavimenti dei locali non devono
presentare protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi; essi devono essere fissi,
stabili e antisdrucciolevoli.
4.2. Le superfici dei pavimenti, delle
pareti e dei soffitti nei locali devono essere tali da poter essere pulite e intonacate
per ottenere condizioni appropriate di igiene.
4.3. Le pareti trasparenti o translucide,
in particolare le pareti interamente vetrate nei locali o nei pressi dei posti di lavoro e
delle vie di circolazione devono essere chiaramente segnalate ed essere costituite da
materiali di sicurezza ovvero essere separate da detti posti di lavoro e vie di
circolazione, in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti
stesse, né essere feriti qualora vadano in frantumi.
5. Finestre e lucernari dei locali.
5.1. Le finestre, i lucernari e i
dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai
lavoratori in maniera sicura. Quando sono aperti essi non devono essere posizionati in
modo da costituire un pericolo per i lavoratori.
5.2. Le finestre e i lucernari devono
essere progettati in maniera congiunta con le attrezzature ovvero essere dotati di
dispositivi che ne consentano la pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano
questo lavoro nonché per i lavoratori presenti.
6. Porte e portoni.
6.1. La posizione, il numero, i materiali
impiegati e le dimensioni delle porte e dei portoni sono determinati dalla natura e
dalluso dei locali.
6.2. Un segnale deve essere apposto ad
altezza duomo sulle porte trasparenti.
6.3. Le porte ed i portoni a vento devono
essere trasparenti o essere dotati di pannelli trasparenti.
6.4. Quando le superfici trasparenti o
translucide delle porte e dei portoni sono costituite da materiale
di sicurezza e quando cè da temere che i
lavoratori possano essere feriti se una porta o un portone va in frantumi, queste
superfici devono essere protette contro lo sfondamento.
7. Vie di circolazione.
7.1. Quando luso e
lattrezzatura dei locali lo richiedano per assicurare la protezione dei lavoratori,
il tracciato delle vie di circolazione deve essere messo in evidenza.
8. Misure specifiche per le scale e i marciapiedi
mobili.
8.1. Le scale ed i marciapiedi mobili
devono funzionare in modo sicuro.
8.2. Essi devono essere dotati dei
necessari dispositivi di sicurezza.
8.3. Essi devono essere dotati di
dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili e accessibili.
Sezione II
Posti di lavoro nei cantieri
allesterno dei locali
1. Caduta di oggetti.
1.1. I materiali e le attrezzature devono
essere disposti o accatastati in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento.
2. Lavori di demolizione.
2.1. Quando la demolizione di un edificio
o di una struttura può presentare un pericolo, i lavori devono essere progettati e
intrapresi soltanto sotto la sorveglianza di una persona competente.
3. Paratoie e cassoni.
3.1. Paratoie e cassoni devono essere:
a) ben costruiti, con materiali
appropriati e solidi dotati di resistenza sufficiente;
b) provvisti dellattrezzatura
adeguata per consentire ai lavoratori di ripararsi in caso di irruzione dacqua e di
materiali.
3.2. La costruzione, la sistemazione, la
trasformazione o lo smantellamento di una paratoia o di un cassone devono essere
effettuati soltanto sotto la sorveglianza di una persona competente.
3.3. Tutte le paratoie e i cassoni devono
essere ispezionati ad intervalli regolari da una persona competente.
Allegato V [4]
(Articolo 10)
Corso di formazione per la sicurezza del
lavoro nel settore edile
1. Durata del corso 120 ore.
2. Argomenti:
a) la legislazione vigente in materia di
sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
b) malattie professionali;
c) statistiche sulle violazioni delle
norme nei cantieri;
d) analisi dei rischi;
e) norme di buona tecnica e criteri per
lorganizzazione dei cantieri e leffettuazione dei lavori in sicurezza (uso
delle macchine, dei Dpi, ponteggi e opere provvisionali etc.);
f) metodologie per lelaborazione di
piani di sicurezza e coordinamento.
Note
[1] Pubblichiamo il testo del Dlgs 494/1996,
coordinato con le modifiche introdotte dal nuovo Dlgs. Le modifiche sono evidenziate in
neretto.
[2] Il comma 2 dellarticolo 4 del nuovo
Dlgs stabilisce inoltre che questo decreto venga adottato entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del nuovo Dlgs.
[3] Larticolo 22 del nuovo Dlgs prevede che
i contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento siano definiti con il
regolamento previsto dallarticolo 31, comma 1, della legge n. 109 del 1994 e
successive modifiche.
[4] Larticolo 23 del nuovo Dlgs prevede
che: "con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i Ministri della sanità e dei lavori pubblici, sentita la Commissione
consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e ligiene del lavoro di cui
allarticolo 26 del decreto legislativo n. 626 del 1994, e dintesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di
Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono modificati i contenuti dellallegato V del decreto legislativo
n. 494 del 1996 e sono definiti:
a) i lavori edili o di ingegneria civile
al coordinamento dei quali sono abilitati i soggetti di cui allarticolo 10, comma 1,
del decreto legislativo n. 494 del 1996, come modificato dal presente decreto, in
relazione alle specifiche competenze connesse al titolo di studio;
b) i livelli di formazione e
qualificazione dei coordinatori per la progettazione e per lesecuzione di cui al
decreto legislativo n. 494 del 1996, in relazione alla tipologia dei lavori da svolgere
nel cantiere. Sono validi i corsi di formazione completati entro la data di entrata in
vigore del decreto di cui al presente articolo".
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