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   Normativa Appalti - Generale  

DECRETO LEGISLATIVO 26 novembre 1999, n. 532
Disposizioni in materia di lavoro notturno, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n. 25.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva n. 93/104/CE del Consiglio del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, ed in particolare gli articoli 8, 9, 10, 11 e 12;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n. 25;
Visto l'articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144, come modificato dall'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 2 agosto 1999, n. 263, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1o luglio 1999, n. 214;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 1999;
Visto il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanita', degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Campo di applicazione1.

1. Il presente decreto si applica a tutti i datori di lavoro pubblici e privati che utilizzino lavoratori e lavoratrici con prestazioni di lavoro notturno, ad eccezione di quelli operanti nei settori del trasporto aereo, ferroviario, stradario, marittimo, della navigazione interna, della pesca in mare, delle altre attivita' in mare, nonche' delle attivita' dei medici in formazione. Nei confronti del personale dirigente e direttivo, del personale addetto ai servizi di collaborazione familiare e dei lavoratori addetti al culto
dipendenti da enti ecclesiastici o da confessioni religiose, non trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 4.
2. Nei riguardi delle forze armate e di polizia, dei servizi di protezione civile, ivi compresi quelli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalita' istituzionali alle
attivita' degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e per la specifica disciplina del rapporto di impiego, con le modalita'
individuate con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanita', del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.
Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per:
a) lavoro notturno: l'attivita' svolta nel corso di un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo fra la mezzanotte e le cinque del mattino;
b) lavoratore notturno:
1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga, in via non eccezionale, almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero;
2) qualsiasi lavoratore che svolga, in via non eccezionale, durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro normale secondo le norme definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro. In difetto di disciplina collettiva e' considerato
lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo e' riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.
2. I contratti collettivi individuano le condizioni e i casi di eccezionalita' nell'adibizione al lavoro notturno di cui al comma 1, lettere a) e b).

Art. 3.
Limitazioni al lavoro notturno

1. Sono adibiti al lavoro notturno con priorita' assoluta i lavoratori e le lavoratrici che ne facciano richiesta, tenuto conto delle esigenze organizzative aziendali.
2. Fuori dei casi previsti dall'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, come sostituito dall'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1999, n. 25, e dall'articolo 15 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, la contrattazione
collettiva puo' determinare ulteriori limitazioni all'effettuazione del lavoro notturno, ovvero ulteriori priorita' rispetto a quelle di cui al comma 1.

Note all'art. 3:
- Il testo vigente dell'art. 5, comma 1 e 2, della legge 9
dicembre 1977, n. 903 (Parita' di trattamento tra uomini e donne in
materia di lavoro) come sostituito dall'art. 17, comma 1, della legge
5 febbraio 1999, n. 25. (Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
legge comunitaria 1998), e' il seguente:
"Art. 5. - 1. E' vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24
alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al
compimento di un anno di eta' del bambino.
2. Il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato:
a) dalla lavoratrice madre di un figlio di eta' inferiore a tre
anni o alternativamente dal padre convivente con la stessa;
b) dalla lavoratrice o dal lavoratore che sia l'unico genitore
affidatario di un figlio convivente di eta' inferiore a dodici anni;
c) dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio
carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.
104, e successive modificazioni".
- L'art. 15. del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345
(Attuazione della direttiva n. 94/33/CE relativa alla protezione dei
giovani sul lavoro), cosi' recita:
"Art. 15. - 1. Alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, e' aggiunto il
seguente allegato:
"Allegato I
I. Lavorazioni che espongano ai seguenti agenti:
1. Agenti fisici:
a) atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad
esempio in contenitori sotto pressione, immersione sottomarina, fermo
restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1956, n. 321;
b) rumori con esposizione superiore al valore previsto
dall'art. 42, comma 1, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.
277.
2. Agenti biologici:
a) agenti biologici dei gruppi 3 e 4, ai sensi del titolo VIII
del decreto legislativo n. 626 del 1994 e di quelli geneticamente
modificati del gruppo II di cui ai decreti legislativi 3 marzo 1993,
n. 91 e n. 92.
3. Agenti chimici:
a) sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici
(T+), corrosivi (C), esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+)
ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive
modificazioni e integrazioni e del decreto legislativo 16 luglio
1998, n. 285;
b) sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) ai sensi dei
decreti legislativi di cui al punto 3a) e comportanti uno o piu'
rischi descritti dalle seguenti frasi:
1) pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39);
2) possibilita' di effetti irreversibili (R40);
3) puo' provocare sensibilizzazione mediante inalazione
(R42);
4) puo' provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle
(R43);
5) puo' provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46);
6) pericolo di gravi danni per la salute in caso di
esposizione prolungata (R48);
7) puo' ridurre la fertilita' (R60);
8) puo' danneggiare i bambini non ancora nati (R61);
c) sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e
comportanti uno o piu' rischi descritti dalle seguenti frasi:
1) puo' provocare sensibilizzazione mediante inalazione
(R42);
2) puo' provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle
(R43);
d) sostanze e preparati di cui al titolo VII del decreto
legislativo n. 626 del 1994;
e) piombo e composti;
f) amianto.
II. Processi e lavori:
1) Processi e lavori di cui all'allegato VIII del decreto
legislativo n. 626 del 1994.
2) Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi,
ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi, fermo restando le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica
19 marzo 1956, n. 302.
3) Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi
nonche' condotta e governo di tori e stalloni.
4) Lavori di mattatoio.
5) Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di
produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas compressi,
liquidi o in soluzione.
6) Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole
contenenti agenti chimici di cui al punto I.3.
7) Lavori edili di demolizione, allestimento e smontaggio delle
armature esterne ed interne delle costruzioni.
8) Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione come
definita dall'art. 268 del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1955, n. 547.
9) Lavori il cui ritmo e' determinato dalla macchina e che sono
pagati a cottimo.
10) Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500oC come ad
esempio quelli per la produzione di ghisa, ferro-leghe, ferro o
acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli
stessi; lavoro ai laminatoi.
11) Lavorazioni nelle fonderie.
12) Processi elettrolitici.
13) Produzione di gomma sintetica; lavorazione della gomma
naturale e sintetica.
14) Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe.
15) Produzione e lavorazione dello zolfo.
16) Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di
estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle
armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei
massi.
17) Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e
industria estrattiva in genere.
18) Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce,
limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione,
vagliatura a secco dei prodotti polverulenti.
19) Lavorazione dei tabacchi.
20) Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione,
manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina
eseguiti nei reparti a terra.
21) Produzione di calce ventilata.
22) Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno.
23) Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione
meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi.
24) Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili.
25) Lavori nei magazzini frigoriferi.
26) Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti
esposizione a prodotti farmaceutici.
27) Condotta dei veicoli di trasporto e di macchine operatrici
semoventi con propulsione meccanica nonche' lavori di pulizia e di
servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto.
28) Operazioni di metallizzazione a spruzzo.
29) Legaggio ed abbattimento degli alberi.
30) Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione.
31) Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre
tessili, del crine vegetale ed animale, delle piume e dei peli.
32) Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali.
33) Cernita e trituramento degli stracci e della carta usata.
34) Lavori con impeghi di martelli pneumatici, mole ad albero
flessibile e altri strumenti vibranti; uso di pistole fissachiodi.
35) Produzione di polveri metalliche.
36) Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con
fiamma ossidrica o ossiacetilenica.
37) Lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili
taglienti, seghe e macchine per tritare ".

Art. 4.
Durata della prestazione

1. L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non puo' superare le otto ore nelle ventiquattro ore, salvo l'individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, che prevedano un orario di lavoro plurisettimanale, di un periodo di riferimento piu' ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa consultazione delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente piu' rappresentative e delle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro, viene stabilito un elenco delle lavorazioni che comportano rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali, il cui
limite e' di otto ore nel caso di ogni periodo di ventiquattro ore.
3. Il periodo minimo di riposo settimanale di cui agli articoli 1 e 3 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, non viene preso in considerazione per il computo della media se cade nel periodo di riferimento stabilito dai contratti collettivi di cui al comma 1.

Nota all'art. 4:
- Il testo degli articoli 1 e 3 della legge 22 febbraio 1934, n.
370, (Riposo domenicale e settimanale), e' il seguente:
"Art. 1. - Al personale che presta la sua opera alle dipendenze
altrui e' dovuto ogni settimana un riposo di 24 ore consecutive,
salvo le eccezioni stabilite dalla presente legge.
Le disposizioni della presente legge non si applicano:
1) Al personale addetto ai lavori domestici inerenti alla vita
della famiglia.
2) Alla moglie, ai parenti ed agli affini non oltre il terzo
grado del datore di lavoro, con lui conviventi ed a suo carico.
3) Ai lavoranti al proprio domicilio.
4) Al personale preposto alla direzione tecnica od
amministrativa di un'azienda ed avente diretta responsabilita'
nell'andamento dei servizi.
5) Al personale navigante.
6) Al personale addetto alla pastorizia brada.
7) Ai lavoranti a compartecipazione compresi i mezzadri ed i
coloni parziari.
Per i lavoranti retribuiti con salario e compartecipazione si
tiene conto del carattere prevalente del rapporto.
8) Al personale addetto ai lavori di risicultura in quanto
provvedono apposite norme.
9) Al personale direttamente dipendente da aziende esercenti
ferrovie e tramvie pubbliche.
10) Al personale addetto ai servizi pubblici esercitati
direttamente dallo Stato, dalle province e dai comuni ed al personale
addetto alle aziende industriali esercitate direttamente dallo Stato.
11) Al personale addetto agli uffici dello Stato, delle
province, dei comuni ed a quello addetto agli uffici e servizi delle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
12) Al personale addetto ai regi istituti di istruzione e di
educazione anche se aventi personalita' giuridica propria ed
autonomia amministrativa, nonche' al personale degli istituti di
istruzione e di educazione eserci'ti direttamente dalle province e
dai comuni.
13) Al personale addetto alle attivita' degli enti pubblici,
quando provvedano speciali disposizioni legislative.
14) Salvo il disposto degli articoli 4 e 5 n. 3, al personale
addetto alle industrie che trattano materia prima di facile
deperimento e il cui periodo di lavorazione si svolge in non piu' di
tre mesi all'anno.
Tali industrie saranno determinate con decreto del Ministro delle
corporazioni, intese le corporazioni competenti".
"Art. 3. - Il riposo di 24 ore consecutive deve essere dato la
domenica, salvo le eccezioni stabilite dagli articoli seguenti.
Il riposo di 24 ore consecutive, cada esso in domenica o in altro
giorno della settimana, deve decorrere da una mezzanotte all'altra,
ovvero dall'ora che sara' stabilita dai contratti collettivi di
lavoro o, in mancanza di detti contratti e quando lo richieda la
natura dell'esercizio, dall'ispettorato corporativo.
Per i lavori a squadre il riposo decorre dall'ora di sostituzione
di ciascuna squadra.
Il riposo compensativo di 12 ore, previsto dagli articoli
seguenti, decorre dalla mezzanotte al mezzogiorno e viceversa".

Art. 5.
Tutela della salute

1. I lavoratori notturni devono essere sottoposti a cura e a spese del datore di lavoro, per il tramite del medico competente di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242:
a) ad accertamenti preventivi volti a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti;
b) ad accertamenti periodici almeno ogni due anni per controllare il loro stato di salute;
c) ad accertamenti in caso di evidenti condizioni di salute incompatibili con il lavoro notturno.

Nota all'art. 5:
- L'art. 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
(Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,
89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro), come modificato dal decreto
legislativo 19 marzo 1966, n. 242, cosi' recita:
"Art. 17 (Il medico competente). - 1. Il medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di
prevenzione e protezione di cui all'art. 8, sulla base della
specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda ovvero
dell'unita' produttiva e delle situazioni di rischio, alla
predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della
salute e dell'integrita' psico-fisica dei lavoratori;
b) effettua gli accertamenti sanitari di cui all'art. 16;
c) esprime i giudizi di idoneita' alla mansione specifica al
lavoro, di cui all'art. 16;
d) istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilita',
per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella
sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con
salvaguardia del segreto professionale;
e) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli
accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione
ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessita' di'
sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione
dell'attivita' che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce
altresi', a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza;
f) informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli
accertamenti sanitari di cui alla lettera b) e, a richiesta dello
stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
g) comunica, in occasione delle riunioni di cui all'art. 11, ai
rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli
accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni
sul significato di detti risultati;
h) congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi, visita gli ambienti di lavoro almeno due volte
all'anno e partecipa alla programmazione del controllo
dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con
tempestivita' ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza;
i) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b),
effettua le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale
richiesta sia correlata ai rischi professionali;
l) collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del
servizio di pronto soccorso di cui all'art. 15;
m) collabora all'attivita' di formazione e informazione di cui
al capo VI.
2. Il medico competente puo' avvalersi, per motivate ragioni,
della collaborazione di medici specialisti scelti dal datore di
lavoro che ne sopporta gli oneri.
3. Qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti di
cui all'art. 16, comma 2, esprima un giudizio sull'inidoneita'
parziale o temporanea o totale del lavoratore, ne informa per
iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.
4. Avverso il giudizio di cui al comma 3 e' ammesso ricorso,
entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio
medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che
dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la
modifica o la revoca del giudizio stesso.
5. Il medico competente svolge la propria opera in qualita' di:
a) dipendente da una struttura esterna pubblica o privata
convenzionata con l'imprenditore per lo svolgimento dei compiti di
cui al presente capo;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro.
6. Qualora il medico competente sia dipendente del datore di
lavoro, questi gli fornisce i mezzi e gli assicura le condizioni
necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.
7. Il dipendente di una struttura pubblica non puo' svolgere
l'attivita' di medico competente qualora esplichi attivita' di
vigilanz

Art. 6.
Trasferimento al lavoro diurno

1. Nel caso in cui sopraggiungano condizioni di salute che comportano l'inidoneita' alla prestazione di lavoro notturno, accertata tramite il medico competente, e' garantita al lavoratore l'assegnazione ad altre mansioni o altri ruoli diurni. 2. La contrattazione collettiva definisce le modalita' di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 e individua le soluzioni nel caso in cui l'assegnazione prevista dal citato comma non risulti applicabile.

Art. 7.
Riduzione dell'orario di lavoro e maggiorazione retributiva

1. La contrattazione collettiva stabilisce la riduzione dell'orario di lavoro normale settimanale e mensile nei confronti dei lavoratori notturni e la relativa maggiorazione retributiva.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede a verificare periodicamente, e almeno annualmente, le disposizioni introdotte dai contratti collettivi nazionali ai sensi del comma 1.

Art. 8.
Rapporti sindacali

1. L'introduzione del lavoro notturno e' preceduta dalla consultazione delle rappresentanze sindacali unitarie, ovvero delle rappresentanze sindacali aziendali e, in mancanza, delle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale; la consultazione e' effettuata e conclusa entro sette giorni a decorrere dalla comunicazione del datore di lavoro.

Art. 9.
Doveri di informazione

1. Il datore di lavoro, prima dell'adibizione al lavoro, informa i lavoratori notturni e il rappresentante della sicurezza sui maggiori rischi derivanti dallo svolgimento del lavoro notturno, ove presenti.
2. Il datore di lavoro garantisce l'informazione sui servizi per la prevenzione e la sicurezza, nonche' la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ovvero delle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 8, per le lavorazioni che comportano i rischi particolari di cui all'articolo 4, comma 2.

Art. 10.
Comunicazione del lavoro notturno

1. Il datore di lavoro informa per iscritto la direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro, competente per territorio, con periodicita' annuale, dell'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, quando esso non sia previsto dal contratto collettivo; tale informativa va estesa alle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 12 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955.

Nota all'art. 10:
- L'art. 12 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955
(Approvazione del regolamento sulla limitazione dell'orario di lavoro
per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali
di qualunque natura), cosi' recita:
"Art. 12. - In ogni azienda industriale o commerciale e in ogni
altro luogo di lavoro soggetto alle disposizioni del presente
regolamento, dovra' essere esposto, in modo facilmente visibile ed in
luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, l'orario di
lavoro con le indicazioni dell'ora di inizio e di termine del lavoro,
del personale occupato e dell'ora e della durata degli intervalli di
riposo accordati durante il periodo di lavoro.
Quando l'orario non e' comune per tutto il personale, le
indicazioni di cui al comma precedente dovranno essere riportate
sull'orario di lavoro per reparto o categoria professionale o
personale.
Quando il lavoro e' disimpegnato a squadre, dovranno riportarsi
le indicazioni suaccennate per ciascuna squadra.
Quando non sia possibile esporre l'orario nel posto di lavoro per
essere questo esercitato all'aperto, dovra' essere in ogni caso
esposto nel luogo dove viene eseguita la paga.
L'orario di lavoro, firmato dal datore di lavoro o da un suo
legale rappresentante, sara' trasmesso al competente circolo
dell'ispettorato dell'industria e del lavoro, al quale saranno anche
comunicate tutte le successive modificazioni.
Sul libro-paga, vidimato dall'Istituto assicurazioni infortuni o
dall'Istituto di previdenza sociale se l'azienda non e' soggetta alla
legge infortuni degli operai sul lavoro, deve essere notato,
giornalmente per ciascun lavoratore, il numero di ore di lavoro
straordinario, distintamente da quello delle ore di lavoro normali.
Per ogni periodo di paga su tale libro deve risultare distinto
l'importo pagato per le ore normali di lavoro da quello pagato per
lavoro straordinario.
Il libro-paga deve essere presentato ad ogni richiesta degli
ispettori e funzionari incaricati della vigilanza".

Art. 11.
Misure di protezione personale e collettiva

1. Durante il lavoro notturno il datore di lavoro garantisce, previa informativa alle rappresentanze sindacali di cui all'articolo 8, un livello di servizi e di mezzi di prevenzione o di protezione adeguati alle caratteristiche del lavoro notturno e assicura un livello di servizi equivalente a quello previsto per il turno diurno. 2. Il datore di lavoro, previa consultazione con le rappresentanze sindacali di cui all'articolo 8, dispone, ai sensi degli articoli 40 e seguenti del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per i lavoratori notturni che effettuano le lavorazioni che comportano
rischi particolari di cui all'elenco definito dall'articolo 4, comma 2, appropriate misure di protezione personale e collettiva. 3. I contratti collettivi possono prevedere modalita' e specifiche misure di prevenzione relativamente alle prestazioni di lavoro
notturno di particolari categorie di lavoratori, quali quelle individuate con riferimento alla legge 5 giugno 1990, n. 135, e alla legge 26 giugno 1990, n. 162.

Note all'art. 11:
- Il testo degli articoli 40 e seguenti del decreto legislativo
n. 626/1994, e' il seguente:
"Titolo IV
Uso dei dispositivi di protezione individuale
"Art. 40. (Definizioni). - 1. Si intende per dispositivo di
protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad
essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo
contro uno o piu' rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o
la salute durante il lavoro, nonche' ogni complemento o accessorio
destinato a tale scopo.
2. Non sono dispositivi di protezione individuale:
a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non
specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del
lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale delle forze
armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il
mantenimento dell'ordine pubblico;
d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi
di trasporto stradali;
e) i materiali sportivi;
f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi
e fattori nocivi".
"Art. 41. (Obbligo di uso). - 1. I DPI devono essere impiegati
quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti
da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva,
da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro".
"Art. 42. (Requisiti dei DPI). - 1. I DPI devono essere conformi
alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475.
2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:
a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di
per se' un rischio maggiore;
b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di
lavoro;
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del
lavoratore;
d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue
necessita'.
3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di
piu' DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da
mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei
confronti del rischio e dei rischi corrispondenti".
"Art. 43. (Obblighi del datore di lavoro). - 1. Il datore di
lavoro ai fini della scelta dei DPI:
a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non
possono essere evitati con altri mezzi;
b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinche'
questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto
delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi
DPI;
c) valuta, sulla base delle informazioni a corredo dei DPI
fornite dal fabbricante e delle norme d'uso di cui all'art. 45 le
caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con
quelle individuate alla lettera b);
d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione
significativa negli elementi di valutazione.
2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso di cui
all'art. 45, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato,
specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:
a) entita' del rischio;
b) frequenza dell'esposizione al rischio;
c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
d) prestazioni del DPI.
3. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI conformi ai
requisiti previsti dall'art. 42 e dal decreto di cui all'art. 45,
comma 2.
4. Il datore di lavoro:
a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni
d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni
necessarie;
b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi
previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle
informazioni del fabbricante;
c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le
circostanze richedano l'uso di uno stesso DPI da parte di piu'
persone, prende misure adeguate affinche' tale uso non ponga alcun
problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali
il DPI protegge;
f) rende disponibile nell'azienda ovvero unita' produttiva
informazioni adeguate su ogni DPI;
g) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario,
uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico
dei DPI.
5. In ogni caso l'addestramento e' indispensabile:
a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo
4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;
b) per i dispositivi di protezione dell'udito".
"Art. 44. (Obblighi dei lavoratori). - 1. I lavoratori si
sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato
dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'art.
43, commi 4, lettera g), e 5.
2. I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione
conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e
all'addestramento eventualmente organizzato.
3. I lavoratori:
a) hanno cura dei DPI messi a loro disposizione;
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure
aziendali in materia di riconsegna dei DPI.
5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al
dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi
rilevato nei DPI messi a loro disposizione".
"Art. 45 (Criteri, per l'individuazione e l'uso). - 1. Il
contenuto degli allegati III, IV e V costituisce elemento di
riferimento per l'applicazione di quanto previsto all'art. 43, commi
1 e 4.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentita la commissione consultiva permanente, tenendo conto della
natura, dell'attivita' e dei fattori specifici di rischio, indica:
a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;
b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le
proprieta' delle misure di protezione collettiva, si rende
necessario".
"Art. 46. (Norma transitoria). - 1. Fino alla data del
31 dicembre 1998 e, nel caso di dispositivi di emergenza destinati
all'autosalvataggio in caso di evacuazione, fino al 31 dicembre 2004,
possono essere impiegati:
a) i DPI commercializzati ai sensi dell'art. 15, comma 1, del
decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475;
b) i DPI gia' in uso alla data di entrata in vigore del
presente decreto prodotti conformemente alle normative vigenti
nazionali o di altri Paesi della Comunita' europea".
- La legge 5 giugno 1990, n. 135, (Programma di interventi
urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS), e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1990, n. 132.
- La legge 26 giugno 1990, n. 162, (Aggiornamento, modifiche ed
integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - supplemento ordinario - n. 147
del 26 giugno 1990.

Art. 12.
S a n z i o n i

1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: a) con la sanzione di cui all'articolo 89, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per la violazione della disposizione di cui all'articolo 5;
b) con la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 300.000 per ogni giorno e per ogni lavoratore adibito al lavoro notturno oltre i limiti temporali di cui all'articolo 4.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 26 novembre 1999

 

CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Letta, Ministro per le politiche comunitarie
Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Bindi, Ministro della sanita'
Dini, Ministro degli affari esteri
Diliberto, Ministro della giustizia
Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Piazza, Ministro per la funzione pubblica
Bellillo, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Diliberto

NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato' e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10,
comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Nota al titolo:
- Per l'art. 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n. 25, si
veda in note alle premesse.
Note alle premesse:
- Gli articoli 76 e 87 della Costituzione cosi' recitano:
"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non puo'
essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti".
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato
e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di
iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i
trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione
delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo
di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra
deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- Il testo degli articoli 8, 9, 10, 11, e 12 della direttiva
93/104/CE del Consiglio del 23 novembre 1993, concernente taluni
aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e' il seguente:
"Art. 8 (Durata del lavoro notturno). - Gli Stati membri prendano
le misure necessarie affinche':
1) l'orario di lavato normale dei lavoratori notturni non
superi le 8 ore in media per periodo di 24 ore;
2) i lavoratori notturni il cui lavoro comporta rischi
particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali non lavorino piu'
di 8 ore nel corso di un periodo di 24 ore durante il quale
effettuano un lavoro notturno.
Ai fini del presente punto, il lavoro comportante rischi
particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali e' definito dalle
legislazioni e/o prassi nazionali o da contratti collettivi o accordi
conclusi fra le parti sociali, tenuto conto degli effetti e dei
rischi inerenti al lavoro notturno".
"Art. 9 (Valutazione della salute e trasferimento al lavoro
diurno dei lavoratori notturni). - 1. Gli Stati membri prendano le
misure necessarie affinche':
a) i lavoratori notturni beneficino di una valutazione gratuita
del loro stato di salute, prima della loro assegnazione e, in seguito
ad intervalli regolari;
b) i lavoratori notturni che hanno problemi di salute aventi un
nesso riconosciuto con la loro prestazione di lavoro notturno vengano
trasferiti, quando possibile, ad un lavoro diurno per cui essi siano
idonei.
2. Nella valutazione gratuita dello statuto di salute di cui al
paragrafo 1, lettera a), deve essere rispettato il segreto medico.
3. La valutazione gratuita dello stato di salute di cui al
paragrafo 1, lettera a), puo' rientrare in un sistema sanitario
nazionale".
"Art. 10 (Garanzie per lavoro in periodo notturno). - Gli Stati
membri possono subordinare il lavoro di talune categorie di
lavoratori notturni a determinate garanzie, a condizioni fissate
dalle legislazioni e/o prassi nazionali, per lavoratori esposti a un
rischio di sicurezza o di salute connesso al lavoro durante il
periodo notturno".
"Art. 11 (Informazione in caso di ricorso regolare ai lavoratori
notturni). - Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinche'
il datore di lavoro che fa regolarmente ricorso a lavoratori notturni
ne informi le autorita' competenti, su loro richiesta".
"Art. 12 (Protezione in materia di sicurezza e di salute). - Gli
Stati membri prendono le misure necessarie affinche':
1) i lavoratori notturni e i lavoratori a turni beneficino di
un livello di protezione in materia di sicurezza e di salute adattato
alla natura del loro lavoro;
2) i servizi o mezzi appropriati di protezione e prevenzione in
materia di sicurezza e di salute dei lavoratori notturni e dei
lavoratori a turni siano equivalenti a quelli applicabili agli altri
lavoratori e siano disponibili in qualsiasi momento".
- Il comma 2 dell'art. 17 della legge 5 febbraio 1999, n. 25,
(Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge
comunitaria 1998), e' il seguente:
"2. Fino all'approvazione della legge organica in materia di
orario di lavoro, il Governo e' delegato a emanare, entro nove mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi in materia di lavoro notturno, informati ai
seguenti princi'pi e criteri direttivi:
a) assicurare che l'introduzione del lavoro notturno sia
preceduta dalla consultazione delle parti sociali e dei lavoratori
interessati, nonche' prevedere che la normativa si rivolga a tutti i
lavoratori e le lavoratrici sia del settore privato che del settore
pubblico, sulla base di accordo tra le parti sociali;
b) rinviare alla contrattazione collettiva la previsione che la
prestazione di lavoro notturno determini una riduzione dell'orario di
lavoro settimanale e mensile ed una maggiorazione retributiva;
c) prevedere che, sia nel settore manifatturiero che negli
altri settori, sia nel settore privato che nel settore pubblico, al
lavoro notturno siano adibiti con priorita' assoluta i lavoratori e
le lavoratrici che ne facciano richiesta, tenuto conto delle esigenze
organizzative aziendali;
d) prevedere che ulteriori limitazioni al lavoro notturno, nei
confronti di lavoratori dipendenti, possano essere concordate in sede
di contrattazione collettiva;
e) prevedere che l'introduzione del lavoro notturno sia
accompagnata da procedure sulla sorveglianza sanitaria preventiva e
periodica per accertare l'idoneita' dei lavoratori interessati;
f) garantire, anche attraverso la contrattazione, il passaggio
ad altre mansioni o altri ruoli diurni in caso di sopraggiunta
inidoneita' alla prestazione di lavoro notturno;
g) garantire l'informazione sui servizi per la prevenzione e la
sicurezza, nonche' la consultazione del rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza, per le lavorazioni che comportano rischi
particolari".
- L'art. 45, al comma 24, della legge 17 maggio 1999, n. 144,
come modificato dall'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 2
agosto 1999, n. 263, di conversione del decreto-legge 1o luglio 1999,
n. 214, (Disposizioni urgenti per disciplinare la soppressione degli
uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
e per incentivare il ricorso all'apprendistato - Modifiche alla legge
17 maggio 1999, n. 144), cosi' recita:
"24. Il termine per l'esercizio della delega ad emanare
disposizioni integrative e correttive dal decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 494, di cui all'art. 1, comma 6, della legge 24
aprile 1998, n. 128, e' prorogato di sei mesi. All'art. 17, comma 2,
della legge 5 febbraio 1999, n. 25, le parole: sei mesi sono
sostituite dalle seguenti: nove mesi ".
- L'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ad unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), e' il
seguente:
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza
unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle
regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la
Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal
Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne
fanno parte altresi' il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei
lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente
dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione
nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte
inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di
provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati
dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17
della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di
amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata
almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne
ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente
dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal
Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro
per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno".

Nota all'art. 12:
- L'art. 89, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n.
626/1994, come sostituito dall'art. 22 del decreto legislativo n.
242/1996, e' il seguente:
"2. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre
milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 4, comma
5, lettere b), d), e), h), l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1,
lettere d), ed e) e 4; 15, comma 1; 22, commi da 1 a 5; 30, commi 3,
4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4 e 5; 38; 41; 43,
commi 3, 4, lettere a), b), d) e g) e 5; 48; 49, comma 2; 52, comma
2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 56, comma 2; 58; 62; 63, comma 3; 64; 65,
comma 1; 66, comma 2; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1, 2 e 5,
lettera b); 77, comma 1; 78, comma 2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e
3; 82; 83; 85, comma 2; 86, commi 1 e 2;".

 

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