D.L. 28 febbraio 1983, n. 55
Provvedimenti urgenti per il settore della
finanza locale per l'anno 1983.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 marzo 1983, n. 59.
Convertito in legge, con modificazioni, con L. 26 aprile 1983, n. 131 (Gazz. Uff. 30
aprile 1983, n. 117).
TITOLO I - Norme sui bilanci e sui
servizi locali
TITOLO II - Sovrimposta comunale sul
reddito dei fabbricati
TITOLO III - Altre disposizioni fiscali
TITOLO IV - Disposizioni varie
TITOLO I Norme sui bilanci e sui servizi
locali
1. 1. Il bilancio di previsione dei comuni e
delle province per l'anno 1983 deve essere deliberato in pareggio entro il 31 maggio 1983.
2. La relativa deliberazione, corredata dal bilancio e dal certificato di cui al
successivo articolo 3, viene trasmessa dal segretario dell'ente all'organo regionale di
controllo entro i dieci giorni successivi all'adozione. 3. Il controllo dei bilanci da
parte degli organi regionali avviene con le modalità e nei termini previsti dall'articolo
1 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8
gennaio 1979, n. 3. 4. I comuni e le province sono tenuti a rettificare entro il termine
perentorio del 31 maggio 1983, a pena di decadenza, le certificazioni di bilancio relative
agli anni 1978, 1979, 1980 e 1981 e le segnalazioni relative a richieste di trasferimenti
e contributi erariali per gli stessi anni, secondo le richieste istruttorie del Ministero
dell'interno. 5. Decorso detto termine, il Ministero dell'interno provvede alle
definizioni di tutte le pendenze sulla base della documentazione agli atti e con
esclusione delle partite in contestazione. 6. Il termine di cui all'art. 308 del testo
unico della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383,
relativo alla presentazione da parte dei tesorieri degli enti locali del conto consuntivo
per lo esercizio 1982, si applica a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto del Ministro dell'interno di approvazione dei nuovi modelli.
1-bis. I comuni e le province che in sede di
formazione del bilancio 1981 hanno previsto tra le spese relative al personale, a titolo
di indennità integrativa speciale, un importo inferiore a quello dovuto in base alla
legge, richiesta del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 1, possono modificare
la relativa certificazione includendo la differenza nel contributo integrativo di cui
all'art. 5-bis del D.L. 22 dicembre 1981 n. 786, convertito, con modificazioni, nella L.
26 febbraio 1982, n. 51.
1-ter. 1. Per le amministrazioni provinciali ed i
comuni che debbono provvedere alla rinnovazione del rispettivo consiglio nel periodo dal
15 aprile al 15 giugno 1983, i termini per la deliberazione del bilancio e per gli
adempimenti ad essa connessi o collegati sono prorogati di 45 giorni. 2. Il termine del 31
maggio 1983, previsto dall'articolo 19, secondo comma, è differito al 15 luglio 1983. La
relativa deliberazione è immediatamente esecutiva.
1-quater. 1. Le province e i comuni partecipano
alla elaborazione dei programmi regionali di sviluppo sulla base dei princìpi sanciti
dall'art. 11 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dall'art. 34 della L. 5 agosto 1978, n.
468, e dagli statuti regionali. 2. Le province e i comuni devono operare scelte
prioritarie coerenti con gli indirizzi e gli obiettivi della programmazione economica
nazionale e dei programmi regionali di sviluppo. 3. [Le province e i comuni sono tenuti ad
allegare al bilancio di previsione una relazione previsionale e programmatica per il
periodo considerato dal bilancio pluriennale della regione]. 4. [Con decreto del Ministro
dell'interno di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione
economica, udita l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l'obbligo di redigere il
bilancio pluriennale potrà essere esteso ai comuni con popolazione sino a 20.000
abitanti]. 5. [La relazione previsionale e programmatica e gli schemi di bilancio
pluriennale e annuale, predisposti dalla giunta, sono presentati entro il 15 novembre al
consiglio]. 6. [In pari tempo la relazione previsionale e programmatica è comunicata alla
regione che può formulare proprie osservazioni in relazione agli obiettivi programmatici
di sviluppo risultanti dal programma regionale di sviluppo]. 7. [La relazione previsionale
e programmatica e i progetti di bilancio pluriennale ed annuale sono deliberati
contestualmente dal consiglio provinciale o comunale entro il 15 dicembre, previo espresso
pronunciamento in ordine alle eventuali osservazioni formulate dalla regione]. 8. [La
deliberazione relativa al bilancio annuale di previsione viene trasmessa dal segretario
dell'ente all'organo regionale di controllo entro i dieci giorni successivi alla
adozione]. 9. [Il termine per l'esame del bilancio da parte del comitato regionale di
controllo è fissato in trenta giorni dal ricevimento. In caso di richiesta di
chiarimenti, gli enti locali sono tenuti a provvedere entro dieci giorni dal ricevimento.
Le richieste di chiarimento hanno effetto sospensivo solo se motivate]. 10. [Il comitato
regionale di controllo adotta in ogni caso il proprio provvedimento definitivo entro i
dieci giorni successivi a quello ultimo assegnato o al giorno in cui perviene la risposta
dell'ente]. 11. [Decorso il suindicato termine assegnato al comitato regionale di
controllo, senza che quest'ultimo abbia emanato il relativo provvedimento, la
deliberazione del bilancio diventa esecutiva].
2. Per l'anno 1983 il Ministero dell'interno è
autorizzato a corrispondere a ciascun comune e ciascuna provincia un contributo pari: 1)
all'ammontare delle somme attribuite per l'anno 1982 in applicazione di quanto stabilito
dall'art. 5, primo comma, del D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con
modificazioni, nella L. 26 febbraio 1982, n. 51. L'importo di dette somme è comunicato
dal Ministero dell'interno entro il 31 marzo 1983; 2) all'ammontare delle somme attribuite
ai sensi dell'art. 5-bis, primo comma, del decreto-legge di cui al precedente punto 1), e
alla quota parte, sia dell'avanzo di amministrazione che dalle entrate una tantum
utilizzata per il finanziamento delle spese correnti 1982 ai sensi dell'art. 7, secondo
comma e quarto comma, del medesimo decreto-legge, risultanti dal certificato finanziario
del bilancio 1982. Non si tiene conto della eventuale riduzione disposta ai sensi
dell'art. 8, secondo comma e dell'art. 22, ultimo comma, del citato decreto-legge; 3)
all'ammontare delle somme attribuite per l'anno 1982 ai sensi degli articoli 5-bis, terzo
comma, 12 e 15 del decreto-legge di cui al precedente punto 1); 3.1) all'ammontare delle
somme attribuite a compensazione della minore entrata accertata per l'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili rispetto a quella prevista nel 1982 e non coperta
da maggiori accertamenti di altri tributi ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge di
cui al precedente punto 1)
2-bis. 1. Per ciascuno degli anni 1984 e 1985 il
Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune e provincia un
contributo pari a quello spettante per l'anno 1983 ai sensi del precedente articolo 2, con
la stessa periodicità fissata per il 1983. 2. Si applicano anche per il 1984 e per il
1985 le disposizioni di cui all'art. 11-bis del D.L. 29 dicembre 1977, n. 946, convertito,
con modificazioni, nella L. 27 febbraio 1978, n. 43, nonché quelle di cui all'art. 23,
sesto e settimo comma, del D.L. 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni,
nella L. 7 luglio 1980, n. 299. 3. L'erogazione della quarta rata resta subordinata
all'inoltro ai Ministeri dell'interno e del tesoro, entro il 30 giugno 1985, di apposite
certificazioni sul bilancio 1985 e sul conto consuntivo 1983, le cui modalità sono
stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro,
sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia.
Si applicano le norme del comma 5 dell'art. 3 per il solo certificato sul bilancio. I
comuni e le province sono altresì tenuti a presentare analogo certificato sul conto
consuntivo 1984 entro il 20 settembre 1985.
2-ter. 1. Ai comuni con popolazione non superiore
ai 5.000 abitanti che nel 1982 abbiano ottenuto, a norma degli artt. 5, 5-bis e 12 del
D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella L. 26 febbraio 1982,
n. 51, trasferimenti dallo Stato complessivamente inferiori a quelli del 1981 di cui agli
artt. 23, 24 e 25 del D.L. 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella
L. 23 aprile 1981, n. 153, è riconosciuto per lo stesso anno 1982 un contributo
integrativo pari alla differenza, purché tale differenza non dipenda dall'utilizzazione
per il finanziamento delle spese correnti dell'avanzo di amministrazione e delle entrate
una tantum ai sensi dell'art. 7, secondo e quarto comma, del D.L. 22 dicembre 1981, n.
786, convertito, con modificazioni, nella L. 26 febbraio 1982, n. 51. 2. Tale contributo
integrativo costituisce base per i trasferimenti statali per il 1983 in aggiunta a quanto
previsto dal precedente articolo 2. 3. Per la corresponsione del contributo integrativo di
cui al precedente primo comma, i comuni debbono far pervenire al Ministero dell'interno, a
pena di decadenza, entro il termine perentorio del 15 maggio 1983, motivata istanza,
firmata dal sindaco e dal segretario comunale. Al pagamento relativo, nel limite di lire 5
miliardi, provvede il Ministero dell'interno prioritariamente a carico del fondo di cui al
successivo articolo 4, primo comma, lettera a). Qualora le richieste superino il limite di
spesa anzidetto, la ripartizione avverrà proporzionalmente.
3. 1. Alla corresponsione dei contributi di cui
al precedente articolo 2 provvede il Ministero dell'interno in quattro rate entro il 31
gennaio, il 31 maggio, il 20 luglio ed il 20 ottobre 1983. Per le province e per i comuni
con popolazione superiore a 20.000 abitanti i suddetti contributi sono erogati in misura
pari al 70 per cento e la prima rata viene corrisposta entro il 28 febbraio 1983; la
restante quota del 30 per cento viene erogata nel mese di gennaio dell'anno 1984. 2.
L'importo delle prime due rate viene corrisposto, a titolo di acconto salvo conguaglio, da
effettuarsi entro il 20 ottobre, in misura pari al 75 per cento della quarta
trimestralità spettante per l'anno precedente. 3. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 11-bis del D.L. 29 dicembre 1967, n. 946, convertito, con modificazioni,
nella L. 27 febbraio 1978, n. 43, nonché quelle di cui al sesto e settimo comma dell'art.
23 del D.L. 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella L. 7 luglio 1980,
n. 299. 4. L'erogazione della quarta rata resta subordinata all'inoltro ai Ministeri
dell'interno e del tesoro, entro il 30 giugno 1983, di un'apposita certificazione, firmata
dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario, le cui modalità sono stabilite con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite
l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia, entro il
30 aprile 1983. 5. Il certificato è allegato al bilancio e trasmesso con questo al
competente organo regionale di controllo, il quale è tenuto ad attestare che il
certificato stesso è regolarmente compilato e corrispondente alle previsioni del bilancio
divenuto esecutivo. Entro dieci giorni dall'avvenuto esame del bilancio, il medesimo
organo inoltra il certificato con le modalità stabilite nel decreto ministeriale di cui
al precedente quarto comma, ai Ministeri dell'interno e del tesoro e alla regione e ne
restituisce un esemplare all'ente. 5.1. Qualora il Ministero dell'interno non provveda ad
emettere i mandati di pagamento entro i termini di cui al primo comma verranno
riconosciuti agli enti locali gli interessi passivi relativi al periodo che intercorre tra
la data di scadenza e la data di effettiva emissione dei titoli di spesa al tasso previsto
dalle convenzioni di tesoreria di ogni singolo ente. Il riconoscimento degli interessi
passivi è subordinato all'avvenuta attivazione delle anticipazioni di tesoreria per il
finanziamento di spese correnti e sempre che il ritardo nella emissione di mandati di
pagamento non sia imputabile all'ente locale. 6. [I comuni e le province possono
utilizzare in termini di cassa le entrate a specifica destinazione per il pagamento di
spese correnti, ancorché provenienti dall'assunzione di mutui con istituti di credito
diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore alle somme maturate
ed ancora non erogate dallo Stato a ciascun ente].
3-bis. [1. L'avanzo di amministrazione, per la
parte non derivante dai residui passivi perenti, può essere destinato al finanziamento di
spese una tantum o di investimento; esso può altresì essere utilizzato per il
finanziamento di eventuali passività relative ad esercizi pregressi, ovvero per il
finanziamento di spese correnti in sede di assestamento del bilancio di previsione, da
effettuare entro il 30 novembre ai sensi dell'art. 14, D.P.R. 19 giugno 1979, n. 421. 2.
Il finanziamento dei residui passivi perenti reclamati dai creditori, deve essere
prioritariamente assicurato con la parte dell'avanzo di amministrazione a tale scopo
accantonata. 3. Il finanziamento del disavanzo di amministrazione accertato in sede di
rendiconto deve essere obbligatoriamente assicurato con il ricorso ai mezzi ordinari di
bilancio].
4. 1. Per l'anno 1983 vengono ripartiti i
seguenti fondi perequativi: a) fondo perequativo per i comuni con popolazione inferiore a
20.000 abitanti, con una dotazione di lire 150 miliardi; b) fondo perequativo per i comuni
con popolazione da 20.000 a 99.999 abitanti, con una dotazione di lire 125 miliardi; c)
fondo perequativo per i comuni con popolazione da 100.000 a 499.999 abitanti, con una
dotazione di lire 125 miliardi; d) fondo perequativo per le province, con una dotazione di
lire 40 miliardi. 2. La ripartizione viene effettuata in favore degli enti la cui spesa
corrente pro capite originariamente prevista nel bilancio di previsione per l'esercizio
1981 è inferiore alla media nazionale, calcolata ai sensi del seguente articolo 5. 3. Gli
enti locali sono tenuti a comunicare al Ministero dell'interno, entro il termine
perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, l'importo previsto nell'entrata del bilancio 1981 per quote per servizi
consortili e, nella spesa, per servizi di carattere produttivo, per assistenza sanitaria,
per poste correttive e compensative dell'entrata e per ammortamento dei beni patrimoniali,
classificati rispettivamente alle categorie economiche quinta e sesta del bilancio stesso.
4. La ripartizione viene fatta ad iniziare dagli enti che si trovano più lontani rispetto
alla media nazionale, previa detrazione delle somme attribuite a titolo perequativo nel
1981 e nel 1982, rispettivamente ai sensi dell'art. 25 del D.L. 28 febbraio 1981, n. 38,
convertito, con modificazioni, nella L. 23 aprile 1981, n. 153, nonché degli artt. 12 e
15 del D.L. 22 dicembre 1981, numero 786, convertito con modificazioni, nella L. 26
febbraio 1982, n. 51. 5. Essa è comunicata agli enti locali a cura del Ministero
dell'interno entro il 30 settembre 1983. 6. Ad avvenuta comunicazione degli importi
spettanti, gli enti locali, entro sessanta giorni da essa, effettuano, a pena di decadenza
dal diritto al contributo perequativo, le conseguenti variazioni di bilancio.
4-bis. 1. Per gli anni 1984 e 1985 è istituito
un fondo perequativo per i comuni, il cui importo è stabilito dalla legge finanziaria. 2.
Il fondo perequativo è ripartito: a) per il 55 per cento in proporzione alla popolazione
residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i
dati pubblicati dall'ISTAT, ponderata prima con il coefficiente 1 per i comuni fino a
4.999 abitanti, 1,2 per i comuni da 5.000 a 19.999 abitanti, 1,3 per i comuni da 20.000 a
59.999 abitanti, 1,6 per i comuni da 60.000 a 99.999 abitanti, 1,8 per i comuni da 100.000
a 499.999 abitanti, e 2 per gli altri comuni e poi con il coefficiente 1,1 per i soli
comuni che nel decennio 1971-81 abbiano avuto un incremento demografico superiore al 10
per cento; b) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun
comune, moltiplicata per il reciproco del reddito medio pro capite della provincia di
appartenenza quale risulta alle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per
l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al
momento della ripartizione (18/a); c) per il 15 per cento fra i comuni la cui spesa
corrente pro capite prevista nel bilancio di previsione del penultimo anno precedente,
attestata nel certificato finanziario e calcolata secondo quanto indicato all'articolo 5,
è inferiore alla media nazionale. La ripartizione è effettuata tenendo conto delle fasce
demografiche dei comuni fino a 499.999 abitanti, secondo il procedimento indicato negli
artt. 4 e 5 e previa detrazione, per i comuni che hanno partecipato alla ripartizione dei
fondi perequativi in base alla spesa corrente pro capite, delle somme a tale titolo
attribuite per il biennio precedente. 3. Qualora in un esercizio finanziario le somme
occorrenti per consentire ai predetti enti locali di raggiungere la media nazionale
dovessero essere inferiori alla consistenza delle suddette quote, ciascuna eccedenza viene
ripartita rispettivamente fra i comuni in base alla popolazione residente. 4. Il Ministro
dell'interno provvede con proprio decreto, da emanare entro il 31 ottobre 1983 per l'anno
1984 ed entro il 31 ottobre 1984 per l'anno 1985, a determinare i parametri finanziari
risultanti dalla applicazione a ciascun comune dei criteri di cui alle lettere a) e b).
4-ter. 1. Per gli anni 1984 e 1985 è istituito
un fondo perequativo per le province, il cui importo è stabilito dalla legge finanziaria.
2. Il fondo perequativo è ripartito: a) per il 30 per cento in proporzione alla
popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di
ripartizione secondo i dati pubblicati dall'ISTAT; b) per il 30 per cento in proporzione
alla lunghezza delle strade provinciali, quali risultino dalle segnalazioni effettuate
dalle province in esecuzione del decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 1981,
ponderata con il coefficiente 1,1 per le strade situate in territorio definito montano a
norma delle vigenti disposizioni; c) per il 25 per cento in proporzione alla popolazione
residente in ciascuna provincia, moltiplicata per il reciproco del reddito medio pro
capite della provincia stessa, quale risulta dalle stime appositamente effettuate
dall'ISTAT per la applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati
disponibili al momento della ripartizione; d) per il 15 per cento fra le province la cui
spesa corrente pro capite prevista nel bilancio di previsione del penultimo anno
precedente, attestata nel certificato finanziario e calcolata secondo quanto indicato
all'articolo 5, è inferiore alla media nazionale. La ripartizione è effettuata secondo
il procedimento indicato negli articoli 4 e 5. 3. Qualora in un esercizio finanziario le
somme occorrenti per consentire ai predetti enti locali di raggiungere la media nazionale
dovessero essere inferiori alla consistenza delle suddette quote, ciascuna eccedenza viene
ripartita rispettivamente fra le province in base alla popolazione residente. 4. Il
Ministro dell'interno provvede con proprio decreto, da emanare entro il 31 ottobre 1983
per l'anno 1984 ed entro il 31 ottobre 1984 per l'anno 1985, a determinare i parametri
finanziari risultanti dall'applicazione a ciascuna provincia dei criteri di cui alle
lettere a), b) e c)
4-quater. 1. Nel 1984 e 1985 al complesso dei
comuni e delle province - tenuto conto del disposto del precedente articolo 2-bis, dei
fondi perequativi di cui ai precedenti articoli 4-bis e 4-ter e dell'aumento delle entrate
tributarie ed extra-tributarie di comuni e province - dovrà essere assicurata la
possibilità di conseguire un incremento complessivo, rispetto all'esercizio precedente,
delle dotazioni finanziarie non inferiore al tasso programmato di inflazione. 2. In ogni
caso la quota parte delle risorse aggiuntive rispetto ai trasferimenti del 1983
provenienti dal bilancio dello Stato affluiscono nei fondi perequativi di cui agli
articoli 4-bis e 4-ter
5. 1. Agli effetti del presente decreto, la spesa
corrente pro capite è calcolata sulla base dei seguenti criteri: a) l'indice di spesa è
ricavato dalla spesa corrente prevista originariamente nel titolo primo del bilancio 1981
ed attestata dagli enti nel relativo certificato finanziario, di cui all'art. 24, D.L. 28
febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella L. 23 aprile 1981, n. 153; b)
la spesa è decurtata della quota per servizi consortili e delle spese segnalate ai sensi
del precedente articolo 4; c) la spesa è altresì decurtata del 40 per cento per i comuni
disastrati e gravemente danneggiati, del 20 per cento per i comuni terremotati e del 10
per cento per le province e i comuni del Mezzogiorno non terremotati, e per i comuni
interamente montani fino a 5.000 abitanti; d) le classi di popolazione per i comuni sono
così definite: meno di 1.000 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a
4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, da 20.000 a 59.999, da 60.000 a 99.999, da
100.000 a 249.999, da 250.000 a 499.999, da 500.000 ed oltre; e) le classi per le province
sono così definite: province con meno di 400.000 abitanti con territorio montano
superiore complessivamente al 30 per cento del totale; province con meno di 400.000
abitanti e con territorio montano inferiore complessivamente al 30 per cento del totale;
province con popolazione uguale o superiore a 400.000 abitanti e con territorio montano
superiore complessivamente al 30 per cento del totale; province con popolazione uguale o
superiore a 400.000 abitanti e con territorio montano inferiore complessivamente al 30 per
cento del totale. 2. Le medie su base nazionale e per classi di popolazione sono stabilite
con decreto del Ministro dell'interno.
6. 1. Le province, i comuni, i loro consorzi e le
comunità montane sono tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione del
bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a
domanda individuale - e comunque per gli asili nido, per i bagni pubblici, per i mercati,
per gli impianti sportivi, per il servizio trasporti funebri, per le colonie e i
soggiorni, per i teatri e per i parcheggi comunali - che viene finanziata da tariffe o
contribuzioni ed entrate specificamente destinate. 2. Con lo stesso atto vengono
determinate le tariffe e le contribuzioni. 3. Il Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri del tesoro e delle finanze, sentite l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia,
l'Unione delle province d'Italia e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani, è
autorizzato ad emanare entro il 31 dicembre 1983 un decreto che individui esattamente la
categoria dei servizi pubblici a domanda individuale. 4. L'individuazione dei costi di
ciascun servizio viene fatta con riferimento alle previsioni dell'anno 1983, includendo
tutte le spese per il personale comunque adibito anche ad orario parziale, compresi gli
oneri riflessi, e per l'acquisto di beni e servizi, comprese le manutenzioni ordinarie. 5.
I costi comuni a più servizi vengono imputati ai singoli servizi sulla base di
percentuali stabilite con la deliberazione di cui al precedente primo comma. 5.1. Il costo
complessivo dei servizi pubblici a domanda individuale deve essere coperto in misura non
inferiore al 22 per cento nel 1983, al 27 per cento nel 1984 e al 30 per cento nel 1985.
Per i comuni terremotati dichiarati disastrati o gravemente danneggiati le predette
percentuali possono essere ridotte fino alla metà. L'individuazione dei costi di ciascun
anno è fatta con riferimento alle previsioni di bilancio dell'anno relativo. 6. I
comitati provinciali prezzi, nell'adozione dei provvedimenti di loro competenza relativi
alle tariffe dei posteggi sui mercati, si adegueranno alle disposizioni del presente
articolo. 7. Restano ferme le eccezioni stabilite con l'art. 3, D.L. 22 dicembre 1981, n.
786, convertito, con modificazioni, nella L. 26 febbraio 1982, n. 51.
7. 1. I comuni, qualora deliberino l'applicazione
della sovrimposta di cui all'articolo 19 del presente decreto, prevedono a tale titolo nei
bilanci di previsione per l'anno 1983 un importo pari al 5,2 per cento, al 7,8 per cento,
al 10,4 per cento o al 13 per cento dell'ammontare dei trasferimenti statali di cui al
precedente articolo 2 a seconda che l'aliquota deliberata sia rispettivamente pari all'8
per cento, al 12 per cento, al 16 per cento o al 20 per cento. 2. Le suddette percentuali
dei trasferimenti statali sono incrementate di quattro punti per i comuni disastrati, di
tre punti per i comuni gravemente danneggiati e di un punto per gli altri comuni
terremotati, per i comuni del Mezzogiorno non terremotati e per i comuni interamente
montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. 3. Qualora il gettito sia inferiore
alla previsione iscritta in bilancio ai sensi dei precedenti commi, la differenza verrà
corrisposta, a consuntivo, nella misura stabilita al successivo quarto comma, dal
Ministero dell'interno, a titolo di contributo integrativo, previo invio entro il termine
perentorio del 30 giugno 1984, di una dichiarazione firmata dal legale rappresentante
dell'ente e dal segretario, conforme al modello che sarà approvato con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Associazione
nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia. 4. La somma da
rimborsare viene calcolata tenendo conto della differenza tra lo stanziamento disposto a
norma dei commi 1 e 2 e la somma accertata, comprensiva delle quote versate e di quelle da
versare. 5. La corresponsione della differenza è subordinata all'applicazione
dell'addizionale sul consumo dell'energia elettrica di cui all'articolo 24 del presente
decreto. 6. Ai comuni che deliberino l'istituzione della sovrimposta viene comunque
corrisposto un importo pari al 40 per cento, al 60 per cento, all'80 per cento o al 100
per cento dell'ammontare delle rate dei mutui il cui ammortamento inizia nel 1983 a
seconda che l'aliquota deliberata sia, rispettivamente, dell'8 per cento, del 12 per
cento, del 16 per cento o del 20 per cento. L'ammontare viene conteggiato al netto degli
importi corrispondenti alla applicazione delle percentuali di incremento di cui al primo
comma sull'ammontare degli importi riportati nei punti d.6 ed E del certificato
finanziario del bilancio 1982. 7. L'importo di cui al precedente comma viene corrisposto a
consuntivo dal Ministero dell'interno previo invio, entro il termine perentorio del 30
giugno 1984, di apposita certificazione. 8. Le province, qualora deliberino l'applicazione
dell'addizionale di cui all'articolo 24 del presente decreto, prevedono a tale titolo nei
bilanci di previsione per l'anno 1983 un importo pari al 13 per cento dell'ammontare dei
trasferimenti statali di cui al precedente articolo 2 - diminuiti degli importi riportati
nei punti d.6 ed E del certificato finanziario del bilancio 1982 - aumentato di una somma
corrispondente alle rate dei mutui il cui ammortamento inizia nel 1983; per le province
del Mezzogiorno la percentuale è elevata al 14 per cento. 9. Qualora il gettito accertato
sia inferiore alla previsione iscritta in bilancio ai sensi del precedente comma, la
differenza verrà corrisposta a consuntivo dal Ministero dell'interno; qualora il gettito
accertato sia superiore, la differenza dovrà essere versata al bilancio dello Stato entro
il 30 giugno 1984. 10. Le province sono tenute ad attestare con apposita certificazione,
da trasmettere al Ministero dell'interno entro il 30 luglio 1984, l'ammontare del gettito
accertato.
8. 1. Le regioni entro il 30 aprile 1983 sono
tenute a comunicare a ciascun comune ed a ciascuna provincia l'importo spettante per le
spese attinenti alle funzioni già esercitate dalle regioni ed attribuite ai comuni ed
alle province dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. 2. In mancanza della comunicazione, i
comuni e le province sono autorizzati a prevedere importi corrispondenti a quelli ricevuti
in assegnazione per il 1982, maggiorati del 13 per cento. 2.1. Entro il 30 giugno 1983 le
regioni, qualora non abbiano regolato la materia con loro provvedimenti di legge, debbono
corrispondere ai comuni e alle province un importo pari a quello dovuto per il 1982,
aumentato del 13 per cento, per le funzioni già da esse esercitate e trasferite agli enti
locali con il D.P.R. 24 luglio 1977, numero 616. 3. Le entrate di cui all'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1980, con il quale è stata dichiarata
l'estinzione dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, relative al periodo
dal 9 aprile 1980 al 31 dicembre 1982, versate nel 1983 al bilancio dello Stato, sono
iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa per essere attribuite,
al netto dei pagamenti disposti nelle regioni a statuto speciale dall'ufficio stralcio, di
cui all'art. 119 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dal Ministero del tesoro ai comuni in
proporzione delle somme corrisposte per l'assistenza in favore della gente di mare. 4. A
tal fine i comuni dovranno notificare al Ministero del tesoro entro il termine di novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a
pena di decadenza, apposita dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e dal
segretario comunale, attestante l'onere effettivamente sostenuto fino al 31 dicembre 1982.
8-bis. 1. Per la formulazione dei bilanci 1984 e
1985 le regioni, entro il 30 settembre dell'anno precedente, sono tenute a comunicare a
ciascun comune ed a ciascuna provincia l'importo spettante per le spese attinenti alle
funzioni già esercitate dalle regioni ed attribuite ai comuni ed alle province dal D.P.R.
4 luglio, 1977, n. 616. 2. In mancanza della comunicazione, i comuni e le province sono
autorizzati a prevedere importi corrispondenti a quelli ricevuti in assegnazione per
l'anno precedente, maggiorati della percentuale pari al tasso di inflazione programmato.
9. 1. L'importo di lire 5.000 miliardi, relativo
a mutui da concedersi dalla Cassa depositi e prestiti per l'esercizio 1983, previsto
dall'art. 11 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni,
nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, è così suddiviso: a) il 20 per cento, di cui la
metà riservata al Mezzogiorno, è destinato ai comuni con popolazione inferiore ai 20.000
abitanti, la cui spesa corrente pro capite desunta dal bilancio di previsione 1981 è
inferiore al 130 per cento della media nazionale per i comuni del Mezzogiorno e, per gli
altri comuni, al 100 per cento della media stessa, calcolata secondo quanto disposto dal
precedente articolo 5, assicurando ad ogni ente un minimo di 100 milioni di lire. I
finanziamenti devono essere utilizzati esclusivamente per la costruzione o il
miglioramento di opere di urbanizzazione primaria con priorità per le opere fognanti, di
depurazione o acquedottistiche. L'onere di ammortamento è a carico dello Stato. Tale
quota è ripartita tra i comuni proporzionalmente alla popolazione residente al 31
dicembre 1981 secondo i dati pubblicati dall'ISTAT. I comuni che alla data del 31 dicembre
1982 non hanno inoltrato alla Cassa depositi e prestiti le domande di mutuo a valere sulle
somme loro attribuite per gli esercizi 1981 e 1982, potranno destinare detti importi
esclusivamente per le finalità di cui al comma precedente. Gli importi non concessi
nell'esercizio cui si riferiscono potranno essere utilizzati entro i due anni successivi;
b) il 70 per cento per metà tra gli enti locali dei territori del Mezzogiorno,
individuati dall'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 e per metà tra gli enti locali degli altri territori,
secondo la ripartizione su base regionale effettuata dal CIPE con deliberazione del 14
gennaio 1983; c) il 10 per cento è destinato al finanziamento di opere pubbliche di
particolare rilevanza o di interesse sovracomunale eseguite, dai comuni, dalle province e
dai loro consorzi. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n.
119, restano confermate per l'anno 1983, fino al completo utilizzo dell'importo di lire
700 miliardi di cui al quinto comma del citato articolo 19. 3. Per le finalità e con le
modalità di cui all'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119 gli enti locali possono
contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti nell'anno 1983 fino ad un complessivo
importo massimo di lire 700 miliardi. La quota del predetto importo non utilizzata
nell'anno 1983 potrà esserlo negli anni successivi. 4. Per gli esercizi 1984 e 1985
l'importo dei mutui da concedersi dalla Cassa depositi e prestiti è determinato
rispettivamente in 5.500 miliardi e 6.000 miliardi, che verranno ripartiti nella medesima
percentuale indicata al primo comma. 5. Per l'individuazione dei comuni destinatari dei
finanziamenti della lettera a) si farà riferimento ai criteri che verranno adottati per i
medesimi esercizi 1984 e 1985 per la ripartizione dei fondi perequativi. 6. Per i fondi di
cui alla lettera b), qualora il CIPE non provveda ad una diversa ripartizione entro il 31
ottobre 1983 e 1984, provvederà il Ministro del tesoro sentita la commissione di
vigilanza della Cassa depositi e prestiti. 7. Qualora la Cassa depositi e prestiti non sia
in grado di effettuare i finanziamenti previsti, per carenza di mezzi propri, si provvede
con apporti da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro, da
determinarsi con la legge di bilancio. 8. Il personale tecnico di cui all'articolo 15-ter
del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22
dicembre 1980, n. 874, può essere utilizzato oltre che per le finalità previste
dall'articolo stesso anche per esigenze proprie della Cassa depositi e prestiti. 9. Ai
fini del finanziamento della costruzione e ampliamento delle ferrovie metropolitane per
gli esercizi 1983, 1984 e 1985 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere
mutui ai comuni di Milano, Torino, Roma, Genova e Napoli per un importo complessivo di 100
miliardi di lire annui, attingendo al fondo di cui alla lettera c) del primo comma. 10.
L'autorizzazione di cui al comma precedente è estesa, per un pari importo, alla Direzione
generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro. 11. Gli interessi attivi
maturati al 31 dicembre 1982 e quelli che matureranno per gli anni successivi sulle somme
rimaste da somministrare sui mutui concessi ai comuni ed alle province dalla Cassa
depositi e prestiti vengono versati all'entrata del bilancio dello Stato in deroga a
quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 20 del decreto-legge 10 novembre 1978,
numero 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.
10. 1. Per l'anno 1983 i comuni e le province
possono deliberare l'assunzione di mutui presso istituti di credito diversi dalla Cassa
depositi e prestiti esclusivamente per: a) aumenti d'asta e revisione prezzi di opere
finanziate con mutui stipulati con gli stessi istituti di credito; b) completamento delle
opere pubbliche in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente
decreto; c) opere fognanti, di depurazione o acquedottistiche; d) strade di allacciamento
alla viabilità provinciale o statale, di competenza delle province e dei comuni; e)
attivare e integrare finanziamenti regionali o di altri enti, in misura non inferiore al
50 per cento delle spese previste, e comunitari o di altri organismi internazionali (30);
f) acquisizione ed urbanizzazione delle aree ricadenti nei piani di zona di cui alla legge
18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle aree
destinate a zone industriali o artigianali; g) opere relative alla produzione, trasporto
ed erogazione di energia; g/1) investimenti destinati ad aziende municipalizzate,
provincializzate o consortili, garantiti con delegazioni sulle entrate delle aziende
stesse; h) raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; i) edilizia
popolare; l) altre opere di urbanizzazione primaria, opere cimiteriali, di manutenzione
straordinaria e ristrutturazione con esclusione del verde attrezzato; 2. Le limitazioni di
cui al comma precedente non si applicano: 1) ai punti assunti presso l'Istituto per il
credito sportivo e la Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del
tesoro; 2) ai mutui assunti ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del decreto-legge 29
dicembre 1977, n. 946 convertito, con modificazioni, in L. 27 febbraio 1978, n. 43, e
dell'art. 7, ultimo comma della L. 21 dicembre 1978, n. 843. 3) ai mutui assunti ai sensi
dell'art. 29, sesto comma, del D.L. 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni,
nella L. 7 luglio 1980, n. 299; 4) ai mutui assunti ai sensi dell'art. 16 del D.L. 7
maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella L. 7 luglio 1980, n. 299, e ai
mutui assunti per l'anno 1983 e precedenti per le finalità di cui al successivo articolo
12. 3. Le disposizioni dei precedenti commi sono estese agli esercizi 1984 e 1985.
11. 1. I comuni singoli od associati e le
comunità montane possono deliberare convenzioni dirette ad affidare alla provincia la
progettazione e l'esecuzione di opere pubbliche di interesse comunale. 2. Le province,
attraverso i propri uffici, possono prestare assistenza tecnica, a favore dei comuni,
delle comunità montane e delle unità sanitarie locali situati nel territorio della
circoscrizione provinciale che ne facciano richiesta. 3. Le province, d'intesa con i
relativi comuni e le comunità montane, sono autorizzate ad assumere mutui per il
finanziamento di investimenti di carattere sovracomunale per la tutela dell'ambiente e la
difesa del territorio, per il rifornimento idrico, per lo smaltimento dei rifiuti e per le
infrastrutture a sostegno dei settori produttivi. 3.1. Le unità sanitarie locali, ove non
dispongono di propri uffici legali, possono avvalersi dei corrispondenti uffici dei comuni
di appartenenza.
12. 1. Per le aziende appartenenti alle categorie
individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10 della L. 21 dicembre 1978, n. 843, il
contributo degli enti proprietari relativo alle perdite di gestione previste per l'anno
1983 è determinato sulla base delle perdite presunte per l'esercizio 1982, tenendo conto
dei provvedimenti programmati per il graduale riequilibrio dei bilanci aziendali,
modificati, ove occorra, in relazione ai valori monetari. 2. A fronte del contributo di
cui al comma precedente, gli enti proprietari sono autorizzati ad assumere un mutuo, a
norma dell'articolo 10 della L. 21 dicembre 1978, n. 843. 3. L'art. 27, secondo comma, del
D.L. 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella L. 7 luglio 1980, n. 299,
è abrogato.
12-bis. 1. Gli amministratori delle aziende
pubbliche locali sono scelti con criteri di prestigio, di competenza e di esperienza
politico-amministrativa, di cui va data pubblica ragione dal consiglio dell'ente locale
competente per la nomina. 2. Le proposte di nomina degli amministratori delle aziende
pubbliche locali non possono essere discusse e deliberate ove non siano adeguatamente
corredate degli specifici titoli e requisiti di cui al primo comma .
12-ter. (1).
(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione
26 aprile 1983, n. 131.
13. 1. Lo Stato concorre al finanziamento
dell'onere di ammortamento dei mutui contratti dai comuni e dalle province negli anni 1983
e 1984 nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, salvo i casi previsti da
norme particolari e fermo restando il limite del 25 per cento di cui all'art. 1 del D.L.
29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella L. 27 febbraio 1978, n. 43.
Il concorso dello Stato compete anche per i mutui assunti da consorzi fra enti locali, a
condizione che sia stato deliberato, anche nell'esercizio successivo a quello
dell'assunzione, l'accollo a carico dei bilanci degli stessi enti locali, da parte dei
relativi consigli, delle rate di ammortamento per tutta la durata del prestito. L'onere di
ammortamento dei mutui contratti a decorrere dal 1° gennaio 1985 deve essere fronteggiato
senza che ne consegua aggravio per il bilancio dello Stato. 1.1. Qualora gli enti suddetti
intendano contrarre mutui al di fuori dei casi previsti dall'articolo 10 del presente
decreto, l'intero onere di ammortamento dovrà essere fronteggiato dagli enti stessi,
senza che ne consegua aggravio alcuno per il bilancio dello Stato. Per tutti gli altri
mutui contratti dai medesimi enti nello stesso esercizio, il concorso dello Stato ai sensi
del primo comma è ridotto al 50 per cento. 2. A decorrere dal 1° gennaio 1983 i quadri
economici dei progetti approvati per l'esecuzione di opere pubbliche devono tenere conto
dell'intero costo dell'opera, anche se la realizzazione di essa avvenga per stralci o
lotti funzionali. 3. L'importo delle perizie suppletive e di variante ai progetti
esecutivi approvati successivamente al 1° gennaio 1983, non può superare il 30 per cento
dell'importo dei lavori previsti nel progetto originale deliberato. Qualora il
finanziamento dell'opera venga effettuato con il ricorso al credito, l'importo del mutuo
suppletivo potrà essere comprensivo, oltre che delle variazioni di spesa dei lavori nella
misura massima di cui al precedente comma, anche delle variazioni delle altre componenti
il quadro economico, compresa la revisione prezzi. 3.1. Ai fini dell'erogazione delle
competenze professionali in conto dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti o da
altri istituti di credito, le relative specifiche o parcelle dovranno riportare il visto
del competente ordine professionale; i relativi oneri sono a carico del professionista
interessato. 3.2. Qualora la fornitura di beni e servizi venga effettuata con ricorso a
mutuo della Cassa depositi e prestiti, il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza
degli interessi di ritardato pagamento non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la
spedizione della domanda di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di
pagamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale, purché tale circostanza
sia stata richiamata nel bando di gara.
14. I comuni provvedono annualmente con
deliberazione, prima della deliberazione del bilancio, a verificare la quantità e la
qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e
terziarie ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed
integrazioni, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere cedute
in proprietà o in diritto di superficie. Con la stessa deliberazione i comuni
stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato.
15. 1. Per l'anno 1983 ai comuni e alle province,
la cui spesa corrente pro capite prevista nel bilancio di previsione per l'esercizio 1981
è inferiore alla media nazionale, e comunque a tutti i comuni con popolazione fino a
10.000 abitanti, è consentito di procedere all'assunzione di nuovo personale per la
sostituzione delle unità di ruolo o non di ruolo che abbiano cessato o cesseranno dal
servizio, per qualsiasi causa, dal 1° gennaio 1983, nonché per la sostituzione,
eventualmente non ancora effettuata, del personale di ruolo o non di ruolo cessato dal
servizio nell'anno 1982. Limitatamente all'anno 1983 è consentito, altresì, confermare
in servizio, nella medesima posizione giuridica e per lo stesso periodo per il quale è
stato chiamato in servizio, il personale non di ruolo eventualmente assunto dall'ente in
forma diversa da quella prevista dall'art. 5, quindicesimo comma, del D.L. 10 novembre
1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella L. 8 gennaio 1979, n. 3. 2. Per le
province e per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, la cui spesa corrente
pro capite risulti superiore a quella media nazionale 1981, nonché per le aziende
speciali e per i consorzi di comuni e province, le assunzioni predette dovranno essere
contenute nel limite dell'80 per cento. Tale limite non opera le aziende speciali che
abbiano chiuso il bilancio in pareggio e che non abbiano, comunque, usufruito di
contributi in conto esercizio. 3. E' consentita inoltre l'assunzione: a) di personale per
esigenze stagionali e di operai giornalieri in numero comunque non superiore alla punta
massima utilizzata nell'anno 1982; b) di personale tecnico strettamente necessario per
l'attivazione di nuovi impianti di depurazione attuati in esecuzione della L. 10 maggio
1976, n. 319, di nuovi impianti per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di nuovi
impianti di cogenerazione, nonché per i controlli e la vigilanza effettuati dai comuni
sede degli impianti energetici di cui all'articolo unico, primo comma, della L. 10 gennaio
1983, n. 8. 4. I comuni e le province che partecipano ai fondi perequativi di cui al
precedente articolo 4, oltre all'esercizio delle facoltà di cui ai precedenti commi,
possono assumere nuovo personale nel limite del 10 per cento dei posti vacanti d'organico,
purché il rapporto dipendenti popolazione, all'atto dell'assunzione, non risulti
superiore ad un dipendente ogni 100 abitanti per i comuni e ogni 600 abitanti per le
province. 4.1. Fermo restando il presupposto della partecipazione al fondo perequativo,
per i soli comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti la detta percentuale di
possibili nuove assunzioni è elevata al 30 ovvero al 20 per cento dei posti vacanti
l'organico, qualora il rapporto dipendenti-popolazione all'atto dell'assunzione risulti
rispettivamente inferiore ad un dipendente ogni 200 ovvero ogni 150 abitanti. 4.2. Per i
comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti la percentuale è elevata al 15 per
cento solo se il rapporto dipendenti-popolazione risulti inferiore a un dipendente ogni
150 abitanti. 4.3. L'eventuale frazione di posto derivante dall'applicazione delle
percentuali indicate nel presente articolo si arrotonda all'unità o all'unità superiore.
4.4. Il Ministero dell'interno ha l'obbligo di aggiornare periodicamente, sentiti l'ANCI,
l'UPI, la CISPEL e l'UNCEM, i dati del censimento generale del personale in servizio
presso gli enti locali e aziende speciali di cui all'articolo 4 del D.L. 10 novembre 1978,
n. 702, convertito, con modificazioni, nella L. 8 gennaio 1979, n. 3. Per il finanziamento
di tale periodica operazione il Ministero dell'interno attingerà dal fondo già istituito
per il funzionamento della Commissione centrale per la finanza locale. 4.5. Sono fatte
salve, in ogni caso, le assunzioni dei vincitori dei concorsi pubblici le cui operazioni
risultino già espletate ed esaurite e le cui graduatorie siano state approvate entro il
31 dicembre 1982, nonché la copertura dei posti riservati o da riservare dagli enti
locali per il collocamento in ruolo dei giovani inseriti nelle graduatorie uniche
regionali istituite in attuazione dell'art. 26-septies del D.L. 30 dicembre 1979, n. 633,
convertito, con modificazioni, nella L. 29 febbraio 1980, n. 33. 5. Restano invariate,
anche per l'anno 1983, le particolari disposizioni di cui al sesto, settimo ed ottavo
comma dell'art. 10, L. 26 febbraio 1982, n. 51, circa le supplenze e modalità di
assunzioni provvisorie, nonché, per i comuni terremotati indicati nel successivo articolo
17 del presente decreto, le speciali deroghe di cui alle lettere a) e c) del secondo comma
del citato art. 10, L. 26 febbraio 1982, n. 51
15-bis. Il personale dell'Ente autonomo Tirrenia
di cui al R.D.L. 3 novembre 1932, n. 1466, convertito nella L. 27 dicembre 1932, n. 1990,
è trasferito al comune di Pisa, mantenendo lo stato giuridico ed economico in vigore
all'atto della cessazione dell'Ente stesso.
16. 1. Per l'anno 1983 è autorizzata la spesa di
lire 120 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e
della programmazione economica, per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1984, n. 93.
2. Il predetto importo è parzialmente destinato alle spese di gestione delle comunità
montane da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica mediante
assegnazione a ciascuna comunità montana dell'importo di lire trenta milioni, oltre a
lire 1.000 per abitante residente nel territorio montano della comunità. 2.1. Lo
stanziamento di cui al primo comma è integrato del 13 per cento mediante corrispondente
aumento delle quote di riparto, ivi comprese quelle di cui al secondo comma, con
erogazioni poste a carico del bilancio dello Stato per l'anno 1984.
16-bis. Per gli anni 1984 e 1985 il Ministero del
bilancio e della programmazione economica è autorizzato a corrispondere, per le finalità
di cui alla L. 23 marzo 1981, n. 93 (51), un contributo pari a quello spettante per il
1983 ai sensi dell'art. 16, incrementato del tasso programmato di inflazione.
17. Agli effetti delle disposizioni del presente
decreto sono considerati terremotati i comuni della Sicilia individuati con i DD.PP.RR. 5
giugno 1968, n. 963, e 7 febbraio 1969, n. 210, e con l'art. 15 del D.L. 1° giugno 1971,
n. 289, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 1971, n. 491, e con
l'art. 11-ter del D.L. 12 febbraio 1973, n. 8, convertito in legge, con modificazioni,
dalla L. 15 aprile 1973, n. 94 e con D.L. 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con
modificazioni nella L. 26 settembre 1981, n. 536 i comuni colpiti dal terremoto del 1979,
di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 ottobre 1979, i
comuni del Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del 1976, i comuni della
Basilicata, della Campania, della Puglia e della Calabria individuati con il D.L. 13
febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, nella L. 15 aprile 1981, n. 128, con
i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1981, 22 maggio 1981, 13
novembre 1981 e 30 aprile 1982, nonché i comuni della regione Umbria individuati con il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 1983.
18. 1. Alla commissione istituita per
l'applicazione dell'art. 39 del D.L. 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con
modificazioni, nella L. 23 aprile 1981, n. 153, è attribuito il compito di studiare e
verificare il livello di prestazione dei pubblici servizi locali, le sperequazioni
esistenti nelle risorse degli enti locali, l'efficacia e l'utilità dei parametri adottati
per la distribuzione delle risorse, formulando proposte per il loro aggiornamento. 2. Gli
enti locali sono tenuti a fornire i dati richiesti dal Ministero dell'interno e stabiliti
con modalità e sanzioni analoghe a quelle indicate all'articolo 3. 3. Per il
finanziamento delle relative spese di funzionamento è stanziato nel bilancio del
Ministero dell'interno un fondo annuale di lire 200 milioni. 4. Nell'ambito della
Direzione generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno è costituita la
Direzione centrale, per la finanza locale e per i servizi finanziari, alla quale può
essere proposto un dirigente generale di ragioneria del Ministero dell'interno.
TITOLO II Sovrimposta comunale sul
reddito dei fabbricati
19. 1. E' in facoltà dei comuni istituire una
sovrimposta sul reddito dei fabbricati siti nel proprio territorio, relativo all'anno
1983. 2. La sovrimposta è istituita con deliberazione adottata entro il 31 maggio 1983;
la deliberazione determina l'aliquota in misura pari all'8 o al 12 o al 16 o al 20 per
cento del reddito imponibile e, divenuta esecutiva, deve essere trasmessa entro il 31
luglio 1983 per il tramite dell'intendenza di finanza territorialmente competente, al
Ministero delle finanze, che provvederà a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il
successivo 30 settembre l'elenco dei comuni, che hanno istituito la sovrimposta e le
relative aliquote. La inosservanza di tali disposizioni comporta l'inapplicabilità della
sovrimposta. 3. Agli effetti della sovrimposta sono soggetti passivi quelli indicati negli
articoli 2 e 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nonché quelli di cui all'art. 2 del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, che nell'anno 1983 o in una frazione di esso, hanno il
possesso di fabbricati; nel caso di contitolarità di diritto reale o di coesistenza di
più diritti reali sullo stesso fabbricato, ciascuno è soggetto per la quota
corrispondente al proprio diritto. 4. Si applicano le disposizioni di cui al terzo e
quarto comma dell'art. 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597. 5. Il soggetto iscritto in
catasto, esonerato dall'obbligo della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, il
quale abbia cessato di essere possessore del fabbricato nel corso dell'anno 1983, ha
l'onere di inviare immediata comunicazione al comune ove è situato il fabbricato,
indicando il nuovo possessore ed i titoli trascritti in base ai quali il possesso è stato
trasferito in tutto od in parte; ciascuno dei possessori è soggetto alla sovrimposta
proporzionalmente alla durata del possesso nel corso dello stesso anno. 6. Il gettito
resta attribuito al comune nel cui territorio è sito il fabbricato. Il comune procede
alla liquidazione, all'accertamento, alla riscossione della sovrimposta, all'irrogazione
delle pene pecuniarie e delle soprattasse secondo le disposizioni degli articoli seguenti.
20. 1. La sovrimposta si applica sul reddito dei
fabbricati determinato, salvo quanto previsto nel sesto comma, secondo i criteri stabiliti
agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito
delle persone giuridiche. 2. Si considera reddito di fabbricati quello derivante dal
possesso, a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, di costruzioni o
porzioni di costruzioni stabili, di qualsiasi specie e destinazione, esistenti sul suolo o
nel sottosuolo o assicurate stabilmente alla terra suscettibili di reddito autonomo. Si
considerano parti integranti dei fabbricati le aree occupate dalle costruzioni e quelle
che ne costituiscono pertinenze. 3. Non si considerano produttivi di reddito i fabbricati
indicati nell'ultimo comma dell'art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e non
costituiscono redditi di fabbricati quelli attribuiti alle costruzioni rurali indicate
nell'articolo 39 dello stesso decreto. 4. Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione
è soggetto a sovrimposta a partire dal mese nel quale il fabbricato è divenuto atto
all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore. 5. La sovrimposta
non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi. 6. Dal reddito di ciascuna unità
immobiliare destinata ad abitazione non di lusso, secondo i criteri di cui all'articolo 13
della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, esente dall'imposta locale
sui redditi, è ammessa una deduzione pari a lire 190.000. In caso di contitolarità del
diritto reale, la deduzione spetta in misura proporzionale alle quote di reddito
attribuibili a ciascuno dei soggetti. La deduzione è rapportata alla durata del possesso,
non computandosi o computandosi per un intero mese le frazioni rispettivamente fino a
quindici giorni e quelle eccedenti i quindici giorni. 7. La sovrimposta non si applica al
reddito dei fabbricati costituenti beni strumentali di cui all'art. 40 del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni. Per i fabbricati posseduti da imprese,
non costituenti beni strumentali per l'esercizio della loro attività, la sovrimposta si
applica sul reddito separatamente determinato con i criteri e con le modalità di cui al
titolo II dello stesso decreto n. 597 del 1973. 8. Sono esenti dalla sovrimposta: i
redditi dei fabbricati appartenenti ai soggetti indicati negli artt. 5 e 6 del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 601, e successive modifiche ed integrazioni; i redditi dei fabbricati
indicati negli articoli 2 e 5-bis dello stesso decreto n. 601 del 1973, e successive
modifiche ed integrazioni; i redditi dei fabbricati esonerati dalle imposte sui redditi ai
sensi dell'art. 75 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. 9. L'agevolazione di cui
all'ultimo comma dell'art. 3 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con
modificazioni, nella L. 29 aprile 1982, n. 187, si estende alla sovrimposta. 10. Per i
fabbricati il cui reddito è soggetto alla imposta locale sui redditi, l'aliquota della
sovrimposta deliberata dal comune si applica nella misura ridotta al 60 per cento. Per i
fabbricati per uso di abitazione il contribuente può optare, se più favorevole, per la
deduzione prevista dal precedente sesto comma. 11. Per l'anno 1983 l'aliquota dell'imposta
locale sui redditi è ridotta dal 15 al 10 per cento relativamente ai redditi dei
fabbricati, soggetti alla sovrimposta comunale, per i quali la detta imposta si applica
separatamente ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, e successive
modificazioni. Per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui
periodo di imposta non coincide con l'anno solare, la riduzione di aliquota si applica per
i redditi dei fabbricati prodotti nel primo periodo di imposta successivo alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto,
sino a concorrenza dell'ammontare dei redditi di fabbricati assoggettati alla sovrimposta
comunale.
21. 1. I soggetti indicati nel terzo comma
dell'articolo 19 sono tenuti ad effettuare, nel mese di novembre 1983, a titolo di acconto
della sovrimposta dovuta per detto anno, un versamento provvisorio, arrotondato a 1.000
lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore,
commisurato al reddito prodotto dai fabbricati nel periodo dal 1° gennaio al 31 ottobre
1983. Per il computo dell'acconto, ai fini dell'applicazione dei coefficienti di
rivalutazione catastale, si ha riguardo ai coefficienti vigenti per l'anno 1982. 2. Il
versamento a saldo, con gli arrotondamenti di cui al primo comma, deve essere effettuato
entro il 31 maggio 1984. 3. I versamenti devono essere effettuati mediante versamento
diretto alla tesoreria del comune, in cui si trovano i fabbricati, che ne rilascia
quietanza. Il versamento diretto è ricevuto dalla tesoreria comunale in base a distinta
di versamento, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. La
distinta di versamento deve indicare le generalità del contribuente, il numero di codice
fiscale, il domicilio fiscale, l'ammontare della sovrimposta, i dati di identificazione
dei fabbricati, l'ammontare dei relativi redditi e il periodo cui si riferisce il
versamento. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, in luogo delle generalità del
contribuente, la distinta deve indicare la denominazione o la ragione sociale. Il
versamento diretto può altresì essere effettuato sul conto corrente postale del comune,
su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con i Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e dell'interno. I
certificati di allibramento e le ricevute relative ai versamenti debbono contenere le
indicazioni previste per le distinte di versamento. 4. I cittadini emigrati che non sono
rimasti iscritti nelle anagrafi della popolazione residente possono effettuare in unica
soluzione, entro il termine previsto dal secondo comma, il versamento della sovrimposta.
5. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche per i redditi dei
fabbricati ubicati nei comuni indicati nell'allegato al decreto del Ministro delle finanze
9 dicembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 340 del 13 dicembre 1983.
22. 1. Ai fini della esecuzione dei controlli la
Amministrazione finanziaria provvede a comunicare ai comuni interessati, secondo modalità
stabilite con decreto del Ministro delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei
comuni italiani, gli elementi identificativi ed i dati reddituali dei fabbricati,
risultanti dalle dichiarazioni annuali dei redditi presentate per l'anno 1983 o per i
diversi periodi di imposta nei quali tale anno è compreso. Gli uffici
dell'Amministrazione finanziaria devono trasmettere ai comuni nel cui territorio è posto
il fabbricato copia degli accertamenti, in rettifica o d'ufficio, eventualmente emessi ai
fini dell'applicazione delle imposte sui redditi, relativi ai periodi di imposta di cui
sopra, che rilevino, redditi non dichiarati o maggiori di quelli dichiarati relativi al
fabbricato stesso. 2. I comuni procedono, sulla scorta dei dati risultanti dai versamenti,
dalle distinte o dai certificati, nonché di quelli forniti dall'Amministrazione
finanziaria, alla liquidazione della sovrimposta dovuta ed ai rimborsi eventualmente
spettanti. 3. Ai fini della liquidazione della sovrimposta i comuni possono, senza
necessità di emettere l'atto di accertamento di cui al successivo quinto comma: a)
correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti; b) escludere o
ridurre le deduzioni non spettanti. 4. Con le medesime modalità i comuni procedono,
altresì, alla liquidazione della sovrimposta o della maggiore sovrimposta dovuta quando
il reddito rispetto al quale è stata versata è inferiore a quello indicato nella
dichiarazione presentata agli effetti delle imposte sui redditi, nonché quando il
versamento della sovrimposta non è stato effettuato. La liquidazione è comunicata al
contribuente mediante avviso, recante richiesta di pagamento della somma liquidata,
spedito per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. 5. Il comune procede
all'accertamento mediante notifica al contribuente di apposito avviso recante la
indicazione del reddito imponibile, dedotto ove spetti l'importo indicato nel sesto comma
dell'articolo 20, del fabbricato al quale il reddito si riferisce, dell'aliquota applicata
nonché della sovrimposta o della maggiore sovrimposta dovuta. Nell'atto devono altresì
essere indicati i criteri e gli elementi in base ai quali il reddito imponibile è stato
determinato. 6. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati a pena di decadenza
entro il 31 dicembre 1989. Fino alla scadenza di tale termine l'accertamento può essere
integrato o modificato in aumento secondo le modalità stabilite nell'ultimo comma
dell'art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. 7. Copia degli atti di cui al quinto e
al sesto comma deve essere inviata dal comune all'ufficio distrettuale delle imposte
dirette nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto. I comuni comunicano
altresì agli uffici distrettuali delle imposte dirette i dati relativi ai redditi, sui
quali è stata versata la sovrimposta, che non risultano indicati nelle dichiarazioni
presentate agli effetti delle imposte sui redditi.
23. 1. Per l'omesso o insufficiente versamento
nei termini è dovuta una soprattassa pari al 50 per cento della sovrimposta evasa; la
soprattassa è ridotta al 10 per cento se il versamento è eseguito entro i novanta giorni
successivi a quello in cui doveva essere effettuato, sempreché non sia stata comunicata
la liquidazione o notificato l'accertamento di cui all'articolo 22. 2. Per l'omesso o
insufficiente versamento della sovrimposta per il cui recupero deve procedersi ai sensi
del quinto e sesto comma dell'articolo 22 si applica, oltre alla soprattassa di cui al
comma precedente, la pena pecuniaria da una a due volte l'ammontare della sovrimposta o
della maggiore sovrimposta dovuta. La pena pecuniaria è ridotta alla metà se il maggior
reddito accertato è inferiore ad un quarto di quello sul quale è stata pagata la
sovrimposta e non si applica quando la sovrimposta dovuta è inferiore a lire diecimila.
3. Se la distinta di versamento non è presentata o è ridotta in modo non conforme al
modello approvato dal Ministro delle finanze o se non contiene tutti i dati e gli elementi
prescritti dall'articolo 21 si applica la pena pecuniaria da 40.000 a 200.000 lire per
ogni fabbricato al quale i dati e gli elementi si riferiscono. 4. La misura della pena
pecuniaria è determinata tenendo conto della gravità della violazione e del danno
arrecato. Non si applicano le disposizioni di cui al secondo e al terzo comma
dell'articolo 8 della legge 7 gennaio 1929, n. 4; tuttavia, nel caso di più violazioni
commesse anche in tempi diversi in esecuzione della medesima risoluzione, la sanzione può
essere applicata, tenuto conto delle circostanze dei fatti, in misura corrispondente ad un
terzo del massimo stabilito dalla legge per una sola violazione, aumentata del quindici
per cento per ogni violazione successiva alla prima. 5. Per le violazioni che danno luogo
a liquidazione o ad accertamento della sovrimposta o di una maggiore sovrimposta,
l'irrogazione delle sanzioni è comunicata al contribuente con lo stesso atto. Per le
altre violazioni, il comune può provvedere in qualsiasi momento, con separati avvisi,
entro il termine di decadenza di cinque anni dal giorno della commessa violazione. 6. Il
rimborso della sovrimposta e delle sanzioni può essere richiesto dal contribuente al
comune per errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale
dell'obbligazione tributaria ed entro il termine di decadenza di cinque anni dalla data
del versamento. 7. Le sovrimposte o le maggiori sovrimposte dovute ai sensi dell'articolo
22, nonché le pene pecuniarie e le soprattasse irrogate devono essere pagate dal
contribuente alla tesoreria comunale direttamente o a mezzo di versamento sul conto
corrente postale di cui al precedente articolo 21. 8. Se il contribuente esegue il
versamento entro novanta giorni dalla comunicazione della liquidazione o dalla
notificazione dell'accertamento di cui all'articolo 22, le soprattasse e le pene
pecuniarie irrogate sono ridotte alla metà. Se il contribuente non esegue il versamento
nel detto termine il comune notifica ingiunzione di pagamento, contenente l'ordine di
pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi. 9. L'ingiunzione è vidimata
e resa esecutiva dal pretore avente giurisdizione sul territorio del comune competente.
10. Alla riscossione coattiva si procede secondo le disposizioni del testo unico approvato
con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. 11. Sulle somme dovute per sovrimposta si
applicano gli interessi moratori nella misura del 6 per cento per ogni semestre decorrente
dalla data in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito. 12. Contro l'avviso di
accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, l'ingiunzione ed il provvedimento
che respinge l'istanza di rimborso possono essere proposti i ricorsi nei termini e secondo
le modalità di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modifiche ed
integrazioni. 13. I decreti previsti nei precedenti articoli 21 e 22 sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione
del presente decreto.
TITOLO III Altre disposizioni fiscali
24. 1. I comuni possono aumentare nella stessa
misura percentuale, le tariffe, di cui alla legge 4 marzo 1958, n. 174, e successive
modifiche ed integrazioni, per la imposta di soggiorno, cura e turismo del 50 o del 100 o
del 150 o del 200 per cento. Le deliberazioni devono essere adottate entro il 1° agosto
di ciascun anno con effetto dall'anno successivo. Per il 1983 dette deliberazioni devono
essere adottate entro il 31 maggio 1983 ed hanno effetto dal primo giorno del secondo mese
successivo a quello di adozione della delibera. 2. Il maggior provento, derivante
dall'aumento di cui al precedente comma, è devoluto, al netto dell'aggio di riscossione,
per il 12 per cento al comune. La restante parte di detto maggior provento è così
ripartita: a) nelle località riconosciute stazioni di cura, di soggiorno o di turismo:
per il 52 per cento al comune; per il 40 per cento alla azienda autonoma della stazione;
per il 4 per cento alla sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e
turistico, istituita presso la Banca Nazionale del Lavoro; per il 4 per cento all'ente
provinciale del turismo. Nel caso di dispensa dalla costituzione dell'azienda autonoma, la
quota che spetterebbe a questa è devoluta al comune; b) nelle altre località di cui
all'art. 1, R.D.L. 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella L. 2 giugno 1939, n. 739,
non riconosciute stazioni di cura, di soggiorno o di turismo: per l'83 per cento al
comune; per il 10 per cento alla sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero
e turistico; per il 7 per cento all'ente provinciale per il turismo. 3. Il Ministro delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, modifiche e variazioni alle
modalità di riscossione dell'imposta di soggiorno, cura e turismo. 4. E' data facoltà ai
comuni di istituire, per le utenze ubicate nell'ambito del proprio territorio, una
addizionale sul consumo, negli anni 1983, 1984 e 1985 dell'energia elettrica impiegata per
qualsiasi applicazione nelle abitazioni, in ragione di lire 10 per ogni Kwh consumato.
Sono escluse dall'addizionale le forniture di energia elettrica effettuate nelle
abitazioni di residenza anagrafica dell'utente, limitatamente al primo scaglione mensile
di consumo quale risulta fissato nelle tariffe vigenti adottate dal Comitato
interministeriale dei prezzi. 5. I comuni e le province possono istituire, per le utenze
ubicate nell'ambito del proprio territorio, una addizionale sul consumo, nei detti anni
1983, 1984 e 1985 dell'energia elettrica impiegata per qualsiasi uso in locali e luoghi
diversi dalle abitazioni, limitatamente alle forniture con potenza impegnata fino a 1.000
Kw, in ragione rispettivamente di lire 4 e lire 4 per ogni Kw consumato. 6. Le addizionali
di cui ai precedenti commi sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'imposta
erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate direttamente ai comuni ed alle
province. Sui detti importi non possono essere disposte trattenute per la estinzione di
eventuali debiti dei comuni e delle province se non per rettifica di errori inerenti i
precedenti versamenti già effettuati al medesimo titolo. 7. Le esenzioni vigenti per
l'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica si estendono alle addizionali. E'
esclusa dall'addizionale l'energia elettrica prodotta ed impiegata per uso proprio dalle
imprese auto-produttrici . 8. Le deliberazioni istitutive della addizionale sono
immediatamente esecutive ed irrevocabili. Esse devono essere adottate e comunicate
all'impresa distributrice della energia elettrica entro il 31 gennaio dell'anno di
applicazione. 8.1. Per l'anno 1983, dette deliberazioni devono essere adottate e
comunicate all'impresa distributrice dell'energia elettrica entro il 31 marzo 1983 ed
hanno effetto dal 1° marzo 1983. Le deliberazioni adottate entro il 31 gennaio 1983 hanno
effetto dal 1° gennaio 1983. 8.2. I comuni possono istituire l'addizionale per entrambe
le dette categorie di consumi, ovvero per la sola categoria dei consumi nelle abitazioni.
25. 1. Con effetto dal 2 marzo 1983 sono
aumentate: a) del cento per cento, le tariffe di cui al T.U. per la finanza locale
approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modifiche ed integrazioni, per
le tasse di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche; b) del trenta per cento, le
tariffe previste dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, e successive modifiche ed
integrazioni, per l'imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche
affissioni; i comuni possono aumentare dette tariffe di un ulteriore trenta per cento con
deliberazioni da adottare nei termini previsti dallo stesso decreto e, per l'anno 1983,
entro il 31 marzo 1983; c) del trenta per cento, le tariffe di cui al T.U. per la finanza
locale, approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modifiche ed
integrazioni, per le tasse di occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche. Fino al
31 dicembre 1983 i comuni e le province applicano le tariffe di cui alle lettere
precedenti nella misura massima. 2. Le misure dell'aggio, del minimo garantito e del
canone fisso convenute nei contratti per l'accertamento e la riscossione dei tributi e
diritti di cui al precedente comma, in corso al 1° gennaio 1983, debbono essere
revisionate in relazione alle prevedibili, maggiori riscossioni derivanti
dall'applicazione degli aumenti di tariffa previsti dal comma medesimo. In tale revisione
dovrà tenersi conto anche degli aumenti del costo del servizio, debitamente documentati,
verificatisi dopo l'ultima revisione del contratto. In caso di mancato accordo fra le
parti, la revisione sarà demandata alla commissione arbitrale di cui al R.D. 25 gennaio
1931, n. 36, convertito nella L. 9 aprile 1931, n. 460. 3. Dal 2 marzo fino al 31 dicembre
1983 le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili si
applicano, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile,
nella misura massima prevista dall'art. 15 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, e
successive modificazioni. 5. Nel primo comma dell'art. 21, D.P.R. 10 settembre 1982, n.
915, le parole «dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto»
sono soppresse e sostituite con: «1984». 7. Per l'anno 1983 in deroga al secondo comma
dell'articolo 297 del testo unico sulla finanza locale approvato con regio decreto 14
settembre 1931 n. 1175, tributi locali la cui riscossione avviene mediante gli esattori
delle imposte dirette possono essere riscosse in un numero di rate non inferiore a due,
con cadenza bimestrale. 8. Le tasse sulle concessioni comunali, di cui all'articolo 8 del
decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8
gennaio 1979, n. 3, e successive integrazioni e modifiche, sono aumentate del 20 per
cento. I nuovi importi sono arrotondati alle cinquecento lire superiori. Gli aumenti si
applicano alle tasse sulle concessioni comunali il cui termine ultimo di pagamento scade
successivamente al 1° marzo 1983. 9. Gli aumenti derivanti dalle disposizioni di cui al
primo ed al precedente comma, dovuti fino al 30 aprile 1983, possono essere versati senza
applicazione di sanzioni entro il 31 maggio 1983. 10. Le regioni a statuto ordinario
possono disporre entro il 31 dicembre 1983, aumenti delle tasse sulle concessioni
regionali nel limite del 100 per cento dell'ammontare delle tasse stesse determinato alla
data del 1° gennaio 1983, con esclusione delle tasse per l'abitazione all'esercizio
venatorio di cui al primo comma dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 1977, n. 968. 11.
E' soppresso l'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 3 della legge 16 maggio
1970, n. 281. A decorrere dal 1984 le regioni possono disporre annualmente aumenti delle
tasse sulle concessioni regionali in misura non superiore al 20 per cento degli importi
ove determinati per il periodo immediatamente precedente ovvero in misura non eccedente la
maggiore percentuale corrispondente alla variazione del costo della vita risultante dai
dati pubblicati dall'ISTAT, verificatesi dall'ultima determinazione di tariffa e,
comunque, in epoca non anteriore al 1983. 12. Le disposizioni di cui al precedente comma
si applicano anche alle tasse per l'abilitazione all'esercizio venatorio. A decorrere dal
1984 gli aumenti per dette tasse non sono più rapportati agli aumenti delle tasse sulle
concessioni governative di cui all'articolo 23 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.
26. 1. Per gli immobili di cui all'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive
modificazioni, posseduti alla data del 1° gennaio 1983, è dovuta, l'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili. 2. L'imposta è commisurata all'incremento di
valore verificatosi nel periodo compreso tra la data di acquisto o della precedente
tassazione ed il 1° gennaio 1983. Per la determinazione della differenza imponibile si
applicano i criteri di cui all'articolo 6 del predetto decreto n. 643 e successive
modificazioni, assumendo quale valore finale quello venale del bene al 10 gennaio 1983 e
quale valore iniziale quello alla data dell'acquisto o della precedente tassazione. 3.
L'imposta di cui ai commi precedenti potrà essere commisurata in via forfettaria, su
richiesta del contribuente, ad un incremento imponibile pari al 15 per cento del valore
iniziale del bene per ogni anno o frazione di anno superiore al semestre compreso tra la
data dell'acquisto o della precedente tassazione ed il 1° gennaio 1983. La richiesta deve
essere formulata, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione della
dichiarazione. Nelle successive applicazioni della imposta si assume come valore iniziale
quello del bene alla data dell'acquisto o della tassazione antecedente a quella di cui al
presente comma, maggiorato dell'incremento imponibile forfettariamente determinato. 4. La
dichiarazione relativa all'applicazione dell'imposta dovuta ai sensi dei commi precedenti
deve essere presentata entro il 30 giugno 1983. 5. L'imposta di cui ai commi precedenti
non è dovuta per gli immobili di cui all'articolo 25, secondo comma, del decreto 26
ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, ed è dovuta per gli immobili di cui al
quarto e quinto comma dello stesso articolo 25 con le riduzioni ivi previste. L'imposta
non è altresì dovuta per gli immobili acquistati successivamente al 31 dicembre 1981,
per gli immobili per i quali successivamente alla stessa data si sia compiuto il
precedente decennio, nonché per gli immobili trasferiti anteriormente al 30 giugno 1983 e
per quelli per i quali il decennio si compia nel corso dell'anno 1983. 6. Qualora
successivamente al 30 giugno 1983 l'immobile venga alienato nei termini ed alle condizioni
previste dall'articolo 3 della legge 22 aprile 1982, n. 168, l'imposta relativa a tale
alienazione si applica con riferimento all'incremento di valore verificatosi
successivamente alla data dell'acquisto o della precedente tassazione senza tener conto di
quella applicata ai sensi dei commi precedenti. L'eventuale maggiore imposta corrisposta
ai sensi dei precedenti commi viene rimborsata, su richiesta del contribuente da
presentare al competente ufficio del registro, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla
data della registrazione dell'atto di alienazione. 7. Il gettito dell'imposta di cui ai
commi precedenti è di esclusiva spettanza dell'erario. 8. Per quanto non previsto dai
commi precedenti si applicano le disposizioni del predetto decreto n. 643, e
successivamente modificazioni, relative all'imposta per decorso del decennio.
TITOLO IV Disposizioni varie
27. 5. Il regio decreto legislativo 17
maggio 1946, n. 551, e successive modificazioni, è abrogato. 6. La tassa di ammissione ai
concorsi per gli impiegati presso i comuni, le province, loro consorzi ed aziende
stabilita dall'articolo 1 del regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2361, nonché la tassa di
concorso di cui all'articolo 45 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive
modificazioni, sono stabilite in lire 7.500. 7. I diritti di segreteria di cui alla
tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, sono così modificati: 1) le tariffe
previste ai numeri 1), 2), 3), 5), 6), 7) e 8 sono fissate in lire 1.000; 2) il numero 4)
è così sostituito:; 3) dopo il n. 6) è aggiunto il seguente numero;; 4) il diritto di
scritturazione per gli esemplari degli avvisi d'asta destinati alla pubblicazione,
previsto dalla norma speciale n. 4 allegata alla predetta tabella D di cui alla citata
legge n. 604 del 1962, è elevato a lire 2.000; 5) il diritto fisso da esigere dai comuni,
oltre il diritto di segreteria di cui alla predetta tabella D, all'atto del rilascio o del
rinnovo della carta d'identità, è stabilito in lire 1.000. 8. Le percentuali del 70 per
cento e del 30 per cento previste dal secondo comma dell'articolo 30 della legge 15
novembre 1973, n. 734, sono modificate rispettivamente in 90 per cento e 10 per cento. 9.
La misura delle sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 11 della legge 24 dicembre
1954, n. 1228, è decuplicata. 10. Sono abrogate le disposizioni contenute nell'art. 25,
D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella L. 26 febbraio 1982,
n. 51.
28. 1. Il periodo di finanziamento transitorio di
cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con D.P.R. 3 gennaio 1976, n. 17, è
prorogato al 31 dicembre 1983 nei confronti delle camere di commercio, delle aziende di
soggiorno, cura e turismo, delle regioni Sardegna, Friuli- Venezia Giulia, Trentino-Alto
Adige, nonché delle province autonome di Trento e Bolzano. 2. Le disposizioni di cui al
secondo e terzo comma dell'articolo 30 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786,
convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, sono prorogate al 31
dicembre 1983. 3. Per l'anno 1983 le somme di cui all'articolo 8 del richiamato decreto
del Presidente della Repubblica n. 638 del 1972, da corrispondere alle regioni Sardegna,
Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e Bolzano,
sono determinate, ove le quote dei tributi erano fisse, in misura pari a quelle previste
dal primo e secondo comma dell'articolo 31 del detto decreto-legge n. 786 del 1981;
qualora il complesso delle entrate per somme sostitutive di tributi soppressi e per quote
fisse di tributi erariali non raggiunga nell'anno 1983 l'importo attribuito per l'anno
1982 incrementato del 13 per cento, detto importo è assicurato mediante adeguato aumento
delle somme sostitutive di tributi soppressi. Ove tali quote erano invece variabili,
l'ammontare sarà determinato, per la regione Sardegna, con le modalità previste dalla
seconda parte del primo comma dell'articolo 8 dello stesso decreto del Presidente della
Repubblica n. 638, e, per le province autonome di Trento e Bolzano, in conformità a
quanto disposto dall'articolo 78 del testo unico delle leggi concernenti lo statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670. 4. Per
l'anno 1983 alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo sono attribuite
dall'Amministrazione finanziaria somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1982
ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con
modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51. 5. Alle regioni a statuto ordinario e
alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo istituite nel periodo 1974-80 sono
attribuite dall'Amministrazione finanziaria, per l'anno 1983, somme di importo pari a
quelle spettanti per l'anno 1982 ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 22 dicembre
1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.
29. 1. Per l'anno 1983 alle camere di commercio
sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria somme di importo pari a quelle spettanti
per l'anno 1982 ai sensi dell'articolo 33, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre
1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51. 2. Le
somme spettanti alle camere di commercio, ai sensi del precedente comma, sono così
ripartite tra le stesse: il 20 per cento in quote uguali e l'80 per cento in proporzione
alle rispettive entrate spettanti per l'anno 1979 ai sensi dell'articolo 13 del
decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8
gennaio 1979, n. 3. 3. Il diritto annuale istituito con l'art. 34, primo comma, del
decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26
febbraio 1982, n. 51, è aumentato, a decorrere dall'anno 1983, con deliberazione delle
Giunte camerali, da un minimo del 10 per cento ad un massimo del 100 per cento, in
relazione all'attività istituzionale ed al programma di intervento promozionale che
ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura intende effettuare. 4.
Le rappresentanze in Italia di ditte estere e gli enti non aventi forma societaria sono
tenuti al pagamento di un diritto pari a quello fissato per le ditte individuali. 5. Nel
caso che la ditta, rappresentanza o ente abbia più esercizi commerciali o di altre
attività economiche diversi dalla sede principale, per ogni unità locale o esercizio è
inoltre dovuto un diritto pari al 20 per cento di quello stabilito per la ditta medesima e
comunque non superiore a L. 200.000. 6. Le tariffe dei diritti di segreteria previste
dall'art. 33 del citato D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, sono aumentate del 20 per cento.
Per i diritti sui certificati anagrafici, elenchi e visure concernenti ditte di altre
province dette tariffe sono aumentate del 30 per cento. 7. Le voci sub 16-bis, 17 e 17-bis
di cui alla tabella allegata al D.L. 23 dicembre 1977, n. 973, convertito, con
modificazioni, nella L. 27 febbraio 1978, n. 49, sono sostituite dalle seguenti;. 8. Il
diritto fisso istituito dall'articolo 35, quarto comma, del citato decreto-legge n. 786
del 1981, è riscosso secondo le seguenti misure: a) atti costitutivi, statuti e loro
modificazioni lire 60.000; b) bilanci lire 48.000; c) altri atti lire 24.000. 9. Tutte le
somme pagate a titolo di sanzione amministrativa anche in misura ridotta, per il mancato
adempimento alle leggi e regolamenti vigenti per la presentazione alle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura delle denunce al registro delle ditte sono
dovute alle camere di commercio stesse.
30. 1. Con effetto dal 1° aprile 1983 per le
cessazioni dal servizio a partire da tale data e con effetto dal 1° gennaio 1984 per le
cessazioni anteriori al 1° aprile 1983, le disposizioni relative alla corresponsione
degli acconti di pensione, previste dal sesto comma e successivi dell'art. 6 del D.L. 10
novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella L. 8 gennaio 1979, n. 3, si
applicano ai dipendenti di tutti gli enti iscritti alle Casse pensioni degli istituti di
previdenza del Ministero del tesoro. 2. A partire dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, i riscatti, le indennità e le pensioni normali
a carico degli istituti predetti sono conferite direttamente dalla Direzione generale
degli istituti di previdenza. In caso di morte del titolare di pensione normale, il
trattamento di riversibilità in favore del coniuge e degli orfani minorenni è liquidato,
in via definitiva, dalle direzioni provinciali del tesoro. 2.1. Per le Casse pensioni
dipendenti enti locali, sanitari, ed insegnanti degli istituti di previdenza, la
retribuzione annua contributiva, definita dagli artt. 12, 13 e 14, L. 11 aprile 1955, n.
379, è costituita dalla somma degli emolumenti fissi e continuativi dovuti come
remunerazione per l'attività lavorativa. 3. La Direzione generale degli istituti di
previdenza, per la definizione dei provvedimenti concernenti i trattamenti di quiescenza
degli iscritti alle Casse pensioni amministrate, accerta i periodi di servizio e gli
emolumenti corrisposti quale trattamento economico di attività, sulla base di apposita
certificazione degli Enti datori di lavoro, i quali sono tenuti a trasmetterla entro un
mese dalla data di cessazione dal servizio. 4. Quando la prestazione venga erogata sulla
base di inesatta certificazione la prestazione stessa è annullata o rideterminata nella
misura effettivamente spettante e la somma indebitamente erogata può essere recuperata
senza tener conto dei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni. Resta ferma, in tal
caso, la responsabilità dell'ente datore di lavoro che ha rilasciato la certificazione.
4.1. Ai fini previdenziali restano validi ed efficaci i provvedimenti adottati dagli enti
locali per l'applicazione dell'accordo nazionale del 5 marzo 1974, aventi decorrenza
posteriore al 1° gennaio 1975.
30-bis. Agli effetti dei pensionamenti derivati
dalla L. 24 maggio 1970, n. 336, all'art. 6, L. 9 ottobre 1971, n. 824 è aggiunto il
seguente comma.
30-ter. I giudizi pendenti alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto ed aventi ad oggetto il
pagamento dei valori capitali corrispettivi ai benefici attribuiti al personale di cui
all'articolo 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336, in applicazione della legge stessa,
ovvero la ripetizione delle somme già pagate allo stesso titolo sono dichiarati estinti
di ufficio con compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziari non
ancora passati in giudicato restano privi di effetti.
31. 1. Per il definitivo equilibrio delle
gestioni delle aziende locali di trasporto, le regioni sono tenute a provvedere mediante:
a) l'integrazione della eventuale differenza tra la quota regionale derivante dalla
ripartizione del Fondo nazionale trasporti per l'anno 1983 e la somma delle erogazioni
effettuate allo stesso titolo alle aziende nel 1982; a questa integrazione le regioni
fanno fronte con il maggior gettito dei tributi propri; b) i necessari adeguamenti
tariffari stabiliti con il concorso degli enti locali interessati. 2. Le tariffe minime di
cui al punto b) dell'art. 6, L. 11 aprile 1981, n. 151, non possono prevedere per il
biglietto di una corsa semplice del servizio urbano un prezzo inferiore a lire 400 nelle
città con oltre 200.000 abitanti ed a lire 300 nelle altre città; tale prezzo deve
essere aumentato di lire 100 per i biglietti con validità oraria sull'intera rete urbana.
I prezzi degli abbonamenti devono essere, nel loro complesso, proporzionalmente adeguati a
tale tariffa minima. 3. Possono essere previsti abbonamenti speciali per lavoratori, la
cui tariffa deve risultare adeguata in funzione del programmato tasso di inflazione. Tali
abbonamenti devono riferirsi a mezzi di linea indispensabili a collegare l'abitazione con
il luogo di lavoro e a giorni feriali, con validità limitata alle fasce orarie connesse
con le esigenze degli orari di lavoro. 4. Le regioni, con il concorso degli enti locali
interessati e sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, determinano le tariffe degli abbonamenti speciali per
lavoratori e le modalità del loro rilascio. 5. Dal 1° luglio 1983, le concessioni di
viaggio gratuite o ridotte rispetto alla tariffa ordinaria per determinate categorie di
utenti, ad eccezione di quelle per lavoratori, studenti, portatori di handicaps, militari
di leva e pensionati con trattamento pensionistico non superiore al minimo corrisposto
dall'INPS e privi di altri redditi, possono essere applicate dalle aziende che gestiscono
il servizio soltanto se l'ente locale o la regione che ha deliberato tale concessione,
provvede a rimborsare a dette aziende la differenza del prezzo di ogni documento di
viaggio. [5.1. Le aziende di trasporto sono tenute a trasmettere alle regioni apposita
certificazione, sottoscritta dal legale rappresentante e dai revisori dei conti o dai
sindaci ove esistano da cui risulti. a) il risultato di esercizio relativo all'anno 1983;
b) l'incremento dei costi di esercizio rispetto all'anno 1982; c) gli adeguamenti
tariffari derivanti da quanto disposto dai precedenti commi e la data della loro
attivazione]. [5.2. Qualora dalla predetta certificazione risulti una perdita di
esercizio, le regioni sono autorizzate a corrispondere un contributo integrativo in misura
comunque non superiore al 13 per cento della quota attribuita nel 1982 a ciascuna azienda,
sempre che l'azienda abbia registrato un aumento dei costi di esercizio non superiore al
13 per cento rispetto al 1982 e che abbia applicato gli adeguamenti tariffari previsti dal
presente articolo non oltre il 15 maggio 1983 e sempre che all'azienda stessa la regione
abbia corrisposto nel 1983 un contributo di esercizio in misura non inferiore a quello
corrisposto nel 1982]. [5.3. Le erogazioni disposte dalle regioni ai sensi del precedente
comma vengono riconosciute in aumento alla quota del Fondo nazionale trasporti loro
spettante per l'anno 1984, ai sensi della legge 10 aprile 1981, n. 151].
32. 1. I contributi, stabiliti con delibera degli
organi statutari competenti dei consorzi fra comuni e province, costituiti a norma
dell'articolo 156 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio
decreto 3 marzo 1934, n. 383, che devono essere corrisposti dagli enti consorziati,
possono essere riscossi nelle forme previste dall'articolo 3 del testo unico approvato con
D.P.R. 15 maggio 1963, n. 858. 2. La riscossione avverrà mediante ruoli, anche in unica
soluzione, su richiesta dei consigli direttivi degli stessi consorzi, secondo le modalità
stabilite nel citato testo unico approvato con D.P.R. 15 maggio 1963, n. 858. 3. L
esattore verserà le quote di contributi ai consorzi cui competono.
33. 1. I contributi per la costruzione di
serbatoi o laghi artificiali previsti dagli articoli 75 e 76 del regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775, vanno calcolati includendo nella spesa ammissibile a contributo il compenso
revisionale preventivo per la esecuzione dell'opera nel piano finanziario relativo alla
richiesta di contributi. 1.1. Nei comuni della Campania e della Basilicata dichiarati
disastrati o gravemente danneggiati a seguito del sisma del novembre 1980 e del febbraio
1981, la tassa per l'occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree pubbliche di cui
al testo unico per la finanza locale approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, non è
riscossa nei confronti degli operatori industriali, artigiani e commerciali che esercitano
la loro attività in strutture provvisorie sostitutive dei locali distrutti o danneggiati.
2. Per i contributi già concessi a partire dal 10 gennaio 1980 è ammessa la
rideterminazione del contributo ai sensi del precedente comma.
34. 1. Il termine del 31 dicembre 1982, di cui
all'art. 1 del decreto-legge 27 luglio 1982, n. 474, convertito nella L. 9 settembre 1982,
n. 674, è prorogato al 30 giugno 1983. 2. Le disposizioni del presente decreto sono
applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti. 3. Al primo comma dell'art.
3, L. 24 dicembre 1957, n. 1295, come modificato dall'art. 2, L. 18 febbraio 1983, n. 50,
le parole «le norme previste per le opere finanziate dalla Cassa depositi e prestiti»
sono sostituite con le parole «le norme vigenti in materia». 4. Il terzo comma dell'art.
3, L. 2 dicembre 1957, n. 1295, come modificato dall'art. 2, L. 18 febbraio 1983, n. 50,
è sostituito dal seguente: «I mutui saranno garantiti con delegazioni di pagamento
rilasciate ai sensi di legge». 4.1. All'articolo 8, primo comma, L. 24 dicembre 1957, n.
1295, come modificato dall'art. 7, L. 18 febbraio 1983, n. 50, dopo le parole: «dalla
Banca nazionale del lavoro» sono inserite le altre: «due membri designati dalla Cassa
depositi e prestiti». 4.2. Allo stesso articolo 8, sesto comma, sono sostituite le
parole: «e gli altri due scelti tra gli altri membri componenti il Consiglio» con le
altre: «uno tra i consiglieri designati dalla Cassa depositi e prestiti ed uno tra gli
altri membri componenti il Consiglio».
35. 1. Il termine del 28 febbraio 1983 previsto
dall'articolo 1 del D.L. 30 novembre 1982, n. 879, convertito con modificazioni nella L.
28 gennaio 1983, n. 16, è differito al 31 luglio 1983. 2. I rapporti convenzionali di cui
all'articolo 73 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono prorogati al 31 luglio 1983.
35-bis. 1. Gli enti locali, le loro aziende e le
associazioni dei comuni presso i quali hanno sede sezioni regionali e provinciali
dell'ANCI, dell'UPT, dell'AICCE, dell'UNCEM, della CISPEL e sue federazioni, possono con
apposita deliberazione, da adottarsi dal rispettivo consiglio, mettere a disposizione
gratuita per tali sedi locali di loro proprietà ed assumere le relative spese di
illuminazione, riscaldamento, telefoniche e postali a carico del proprio bilancio. 2. Gli
enti locali, le loro aziende e associazioni dei comuni possono disporre il distacco
temporaneo, a tempo pieno o parziale, di propri dipendenti presso gli organismi nazionali
e regionali dell'ANCI, dell'UPI, dell'AICCE, dell'UNCEM, della CISPEL e sue federazioni,
ed autorizzarli a prestare la loro collaborazione in favore di tali associazioni. I
dipendenti distaccati mantengono la posizione giuridica ed il corrispondente trattamento
economico, a cui provvede l'ente di appartenenza. Gli enti di cui sopra possono inoltre
autorizzare, a proprie spese, la partecipazione di propri dipendenti a riunioni delle
associazioni sopra accennate. 3. Le associazioni di cui al precedente comma non possono
utilizzare più di 10 dipendenti distaccati dagli enti locali, dalle loro aziende e dalle
associazioni dei comuni, presso le rispettive sedi nazionali e non più di 3 dipendenti
predetti presso ciascuna sezione regionale.
35-ter. 1. Le norme stabilite dalle vigenti
disposizioni di legge relativamente alla posizione e al trattamento dei lavoratori
pubblici e privati chiamati a funzioni elettive si applicano anche per la partecipazione
dei rappresentanti degli enti locali, delle loro aziende e delle associazioni dei comuni
alle attività effettuate dagli organi nazionali e regionali dell'ANI, dell'UPI,
dell'AICCE, dell'UNCEM, della CISPEL e sue federazioni. 2. Le spese che gli enti locali e
le loro aziende ritengono di sostenere per la partecipazione dei componenti dei propri
organi elettivi alle attività nazionali e regionali delle associazioni di cui al comma
precedente, deliberate dal competente organo dell'ente, dell'azienda o dell'associazione
dei comuni, fanno carico al bilancio degli stessi.
35-quater. 1. Per gli operatori economici
impossibilitati al regolare svolgimento della loro attività a causa della completa
distruzione dei locali commerciali provocati dagli eventi sismici del novembre 1980 e del
febbraio 1981 che non abbiano beneficiato dell'assegnazione di strutture provvisorie
sostitutive o non vi abbiano provveduto direttamente, è sospeso fino al ripristino della
normale attività, il pagamento della tassa annuale sulla concessione comunale, di cui
all'art. 1, n. 21), del D.M. 29 novembre 1978, modificato dal D.L. 22 dicembre 1981, n.
786, convertito, con modificazioni, nella L. 26 febbraio 1982, n. 51. 2. A detti soggetti
non si applicano le disposizioni dell'art. 31, lettera b), L. 11 giugno 1971, n. 426.
36. 1. All'onere di 470 miliardi di lire
derivante dall'applicazione dell'articolo 4 del presente decreto e alla minore entrata,
valutata in 130 miliardi di lire, derivante dalle disposizioni dell'ultimo comma
dell'articolo 20, si provvede quanto a lire 400 miliardi con la maggiore entrata di cui al
precedente articolo 26 e quanto a lire 170 miliardi con una corrispondente quota del
maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui al D.L. 15 dicembre 1982, n. 916,
convertito, con modificazioni, nella L. 12 febbraio 1983, n. 27. 2. All'ulteriore onere
derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede con le maggiori entrate
derivanti dall'attuazione dell'ultimo comma del precedente articolo 9 e dell'articolo
1-bis del D.L. 21 ottobre 1982, n. 767, convertito, con modificazioni, nella L. 9 dicembre
1982, n. 914, nonché con un'aliquota delle maggiori entrate di cui al D.L. 21 dicembre
1982, n. 923, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1983, n. 29. 3. In
attesa della definizione legislativa del provvedimento recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983),
l'autorizzazione di spesa di cui al precedente articolo 2 resta limitata all'importo di
una rata trimestrale determinata ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 del presente
decreto. 4. Il Ministro del tesoro, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
37. (2).
(2) Soppresso dalla legge di conversione 26
aprile 1983, n. 131.
38. Il presente decreto entra in vigore il giorno
stesso nella sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle camere per la conversione in legge.
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