L. 19 marzo 1990, n. 55
Nuove disposizioni per la prevenzione della
delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità
sociale.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 marzo 1990, n. 69.
Capo I - Modifiche delle leggi 10 febbraio 1962,
n. 57, 31 maggio 1965, n. 575, 26 luglio 1975, n. 354 e 13 settembre 1982, n. 646
2. 1 (1). 2 (2).
(1) Sostituisce i commi terzo e quarto dell'art.
2-ter, L. 31 maggio 1965, n. 575.
(2) Aggiunge tre commi dopo il sesto all'art. 2-ter, L. 31 maggio 1965, n. 575.
3. 1 (3).
(3) Sostituisce l'art. 10, L. 31 maggio 1965, n.
575.
4. 1 (4). 2 (5). 3 (6). 4 (7). 5 (8).
(4) Ratifica il primo comma dell'art. 10-bis, L.
31 maggio 1965, n. 575.
(5) Sostituisce il secondo comma dell'art. 10-bis, L. 31 maggio 1965, n. 575.
(6) Sostituisce il quinto comma dell'art. 10-bis, L. 31 maggio 1965, n. 575.
(7) Modifica il settimo comma dell'art. 10-bis, L. 31 maggio 1965, n. 575.
(8) Sostituisce il nono comma dell'art. 10-bis, L. 31 maggio 1965, n. 575.
5. 1 (9). 2 (10).
(9) Modifica il primo comma dell'art. 10-quater,
L. 31 maggio 1965, n. 575.
(10) Modifica il secondo comma dell'art. 10-quater, L. 31 maggio 1965, n. 575.
6. 1 (11).
(11) Sostituisce il primo comma dell'art.
10-quinquies, L. 31 maggio 1965, n. 575.
7. 1 (12).
(12) Aggiunge l'art. 10-sexies alla L. 31 maggio
1965, n. 575.
8. 1 (13).
(13) Modifica il primo comma dell'art. 21, L. 13
settembre 1982, n. 646.
9. 1 (14).
(14) Aggiunge l'art. 23-bis alla L. 13 settembre
1982, n. 64.
10. 1 (15). 2 (16). 3 (17). 4 (18).
(15) Modifica il primo comma dell'art. 25, L. 13
settembre 1982, n. 646.
(16) Modifica il secondo comma dell'art. 25, L. 13 settembre 1982, n. 646. (17) Modifica
il quarto comma dell'art. 25, L. 13 settembre 1982, n. 646.
(18) Aggiunge un comma dopo il quarto all'art. 25, L. 13 settembre 1982, n. 646.
11. 1 (19).
(19) Sostituisce il primo comma dell'art. 30, L.
13 settembre 1982, n. 646.
12. 1 (20). 2 (21).
(20) Modifica il n. 2-bis dell'art. 13, L. 10
febbraio 1962, n. 57.
(21) Modifica il n. 2-bis, dell'art. 21, primo comma, L. 10 febbraio 1962, n. 57.
13. 1 (22).
(22) Inserisce un comma, dopo il primo, all'art.
30-ter, L. 26 luglio 1975, n. 354.
Capo II - Ambito di applicazione delle leggi 31
maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646 (23). Effetti della riabilitazione e
disposizioni a tutela della trasparenza dell'attività delle regioni e degli enti locali e
in materia di pubblici appalti.
14. 1. Salvo che si tratti di procedimenti di
prevenzione già pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, da tale
data le disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, concernenti le indagini e
l'applicazione delle misure di prevenzione di carattere patrimoniale, nonché quelle
contenute negli articoli da 10 a 10-sexies della medesima legge, si applicano con
riferimento ai soggetti indiziati di appartenere alle associazioni indicate nell'articolo
1 della predetta legge o a quelle previste dall'articolo 75, L. 22 dicembre 1975, n. 685,
ovvero ai soggetti indicati nei numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 1 della L. 27
dicembre 1956, n. 1423 , quando l'attività delittuosa da cui si ritiene derivino i
proventi sia una di quelle previste dagli articoli 629, 630, 644, 648-bis o 648-ter del
codice penale, ovvero quella di contrabbando (24). 2. Nei confronti dei soggetti di cui al
comma 1, la riabilitazione prevista dall'art. 15, L. 3 agosto 1988, n. 327, può essere
richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione. 3. La
riabilitazione comporta, altresì, la cessazione dei divieti previsti dall'articolo 10
della legge 31 maggio 1965, n. 575.
(23) Riportata al n. T/V.
(24) Comma così modificato prima dall'art. 11, D.L. 31 dicembre 1991, n. 419.
15. 1. Non possono essere candidati alle elezioni
regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le
cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale,
presidente della giunta provinciale, sindaco, assessore e consigliere provinciale e
comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente
del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e
delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle
aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n.
142, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie
locali, presidente e componente degli organi esecutivi delle comunità montane: a) coloro
che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'articolo
416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico
illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico
approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del
citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un
delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o
cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto
di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati; b)
coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli
articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis
(malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto
d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter
(corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico
servizio) del codice penale; c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva o
con sentenza di primo grado, confermata in appello, per un delitto commesso con abuso dei
poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico
servizio diverso da quelli indicati alla lettera b); d) coloro che, per lo stesso fatto,
sono stati condannati con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in
appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo; e)
coloro che sono sottoposti a procedimento penale per i delitti indicati alla lettera a),
se per essi è stato già disposto il giudizio, se sono stati presentati ovvero citati a
comparire in udienza per il giudizio; f) coloro nei cui confronti il tribunale ha
applicato, anche se con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto
indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31
maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n.
646. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso in cui nei confronti
dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non definitiva, di non luogo a procedere
o di proscioglimento o sentenza di annullamento, anche se con rinvio, ovvero provvedimento
di revoca della misura di prevenzione, anche se non definitivo. 3. Le disposizioni
previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale
l'elezione o la nomina è di competenza: a) del consiglio regionale, provinciale, comunale
o circoscrizionale; b) della giunta regionale o provinciale o dei loro presidenti, della
giunta comunale o del sindaco, di assessori regionali, provinciali o comunali. 4.
L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1
è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a
revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse. 4-bis. Se
alcuna delle condizioni di cui al comma 1 sopravviene dopo l'elezione o la nomina, essa,
fuori dei casi previsti dal comma 4-quinquies, comporta la sospensione di diritto dalle
cariche sopra indicate. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta
l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli artt. 284, 285 e 286 del codice
di procedura penale. 4-ter. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del
pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione ai sensi del
comma 4-bis sono comunicati al commissario del Governo se adottati a carico del presidente
della giunta regionale, di un assessore regionale o di un consigliere regionale ed al
prefetto negli altri casi. Il prefetto, accertata la sussistenza di una causa di
sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno
convalidato l'elezione o deliberato la nomina. Nei casi in cui la causa di sospensione
interviene nei confronti del presidente della giunta regionale, di un assessore regionale
o di un consigliere regionale, il commissario del Governo ne dà immediata comunicazione
al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale, sentiti il Ministro per gli affari
regionali e il Ministro dell'interno, adotta il provvedimento che accerta la sospensione.
Tale provvedimento è notificato, a cura del commissario del Governo, al competente
consiglio regionale per l'adozione dei conseguenti adempimenti di legge. Per la regione
siciliana e la regione Valle d'Aosta le competenze del commissario del Governo sono
esercitate, rispettivamente, dal commissario dello Stato e dal presidente della
commissione di coordinamento. Per la durata della sospensione al consigliere regionale
spetta un assegno pari all'indennità di carica ridotta di una percentuale fissata con
legge regionale.
4-quater. La sospensione cessa nel caso in cui
nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al
comma 4-bis, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo
a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di
prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il
provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla
prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o
alla nomina. 4-quinquies. Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 decade da essa
di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data
in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione. 4-sexies.
Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è
stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura
di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi
dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.
4-septies. Qualora ricorra alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e)
ed f) del comma 1 nei confronti del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche,
compresi gli enti ivi indicati, si fa luogo alla immediata sospensione dell'interessato
dalla funzione o dall'ufficio ricoperti. Per il personale degli enti locali la sospensione
è disposta dal capo dell'amministrazione o dell'ente locale ovvero dal responsabile
dell'ufficio secondo la specifica competenza, con le modalità e procedure previste dai
rispettivi ordinamenti. Per il personale appartenente alle regioni e per gli
amministratori e i componenti degli organi delle unità sanitarie locali, la sospensione
è adottata dal presidente della giunta regionale, fatta salva la competenza, nella
regione Trentino-Alto Adige, dei presidenti delle province autonome di Trento e di
Bolzano. A tal fine i provvedimenti emanati dal giudice sono comunicati, a cura della
cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero, ai responsabili delle
amministrazioni o enti locali indicati al comma 1. 4-octies. Al personale dipendente di
cui al comma 4-septies si applicano altresì le disposizioni dei commi 4-quinquies e
4-sexies. 5. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui
al comma 1, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione
o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di
verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli
stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e
documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi. 6. Copie dei provvedimenti di
cui al comma 5 sono trasmesse all'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro
la delinquenza mafiosa.
15-bis. 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo
39 L. 8 giugno 1990, n. 142, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche
a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'articolo 15, comma 5, emergono elementi
su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o
su forme di condizionamento degli amministratori stessi, che compromettono la libera
determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali e
provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati ovvero che
risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza
pubblica. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione
dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia e di componente
delle rispettive giunte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di
ordinamento e funzionamento degli organi predetti, nonché di ogni altro incarico comunque
connesso alle cariche ricoperte. 1-bis. Presso il Ministero dell'interno è istituito, con
personale dell'Amministrazione, un comitato di sostegno e di monitoraggio dell'azione
delle commissioni straordinarie di cui al comma 4 e dei comuni riportati a gestione
ordinaria. 2. Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il
provvedimento di scioglimento deliberato dal Consiglio dei Ministri è trasmesso al
Presidente della Repubblica per l'emanazione del decreto ed è contestualmente trasmesso
alle Camere. Il procedimento è avviato dal prefetto della provincia con una relazione che
tiene anche conto di elementi eventualmente acquisiti dall'Alto Commissario per il
coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa. Nei casi in cui per i fatti
oggetto degli accertamenti di cui al comma 1 o per eventi connessi sia pendente
procedimento penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al
procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga all'articolo 329 del codice
di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere
segrete per le esigenze del procedimento. 3. Il decreto di scioglimento conserva i suoi
effetti per un periodo da dodici a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di
ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle commissioni parlamentari
competenti, al fine di assicurare il buon andamento delle amministrazioni e il regolare
funzionamento dei servizi ad esse affidati. Il decreto di scioglimento, con allegata la
relazione del Ministro, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3-bis. Il provvedimento con il quale si dispone l'eventuale proroga della durata dello
scioglimento a norma del comma 3 è adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente
la data fissata per lo svolgimento delle elezioni relative al rinnovo degli organi. Si
osservano le procedure e le modalità stabilite dal comma 2. 4. Con il decreto di
scioglimento è nominata una commissione straordinaria per la gestione dell'ente, la quale
esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso. La commissione è
composta di tre membri scelti tra funzionari dello Stato, in servizio o in quiescenza, e
tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza. La
commissione rimane in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile.
4-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi a norma dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità di organizzazione e
funzionamento della commissione straordinaria di cui al comma 4 per l'esercizio delle
attribuzioni ad essa conferite, le modalità di pubblicizzazione degli atti adottati dalla
commissione stessa, nonché le modalità di organizzazione e funzionamento del comitato di
cui all'articolo 1, comma 1-bis. 5. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il
prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica
ricoperta, nonché da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria
amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La sospensione non può eccedere
la durata di sessanta giorni e il termine del decreto di cui al comma 3 decorre dalla data
del provvedimento di sospensione. 6. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi a
norma del presente articolo quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1,
ancorché ricorrano le situazioni previste dall'art. 39 della L. 8 giugno 1990, n. 142.
6-bis. Quando in relazione alle situazioni indicate nel comma 1 sussiste la necessità di
assicurare il regolare funzionamento dei servizi degli enti nei cui confronti è stato
disposto lo scioglimento, il prefetto, su richiesta della commissione straordinaria di cui
al comma 4, può disporre, anche in deroga alle norme vigenti, l'assegnazione in via
temporanea, in posizione di comando o distacco, di personale amministrativo e tecnico di
amministrazioni ed enti pubblici, previa intesa con gli stessi, ove occorra anche in
posizione di sovraordinazione. Al personale assegnato spetta un compenso mensile lordo
proporzionato alle prestazioni da rendere, stabilito dal prefetto in misura non superiore
al 50 per cento del compenso spettante a ciascuno dei componenti della commissione
straordinaria, nonché, ove dovuto, il trattamento economico di missione stabilito dalla
legge per i dipendenti dello Stato in relazione alla qualifica funzionale posseduta
nell'amministrazione di appartenenza. Tali competenze sono a carico dello Stato e sono
corrisposte dalla prefettura, sulla base di idonea documentazione giustificativa, sugli
accreditamenti emessi, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, dal Ministero
dell'interno. La prefettura, in caso di ritardo nell'emissione degli accreditamenti, è
autorizzata a prelevare le somme occorrenti sui fondi in genere della contabilità
speciale. Per il personale non dipendente da amministrazioni centrali o periferiche dello
Stato, la prefettura provvede al rimborso al datore di lavoro dello stipendio lordo, per
la parte proporzionalmente corrispondente alla durata delle prestazioni rese. Agli oneri
derivanti dalla presente disposizione si provvede per gli anni 1993 e seguenti con una
quota parte del 10 per cento delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge 31
maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché del ricavato delle vendite
disposte a norma dell'articolo 4, commi 4 e 6, del D.L. 14 giugno 1989, n. 230,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, relative ai beni mobili
o immobili ed ai beni costituiti in azienda confiscati ai sensi della medesima legge n.
575 del 1965. Alla scadenza del periodo di assegnazione, la commissione straordinaria
potrà rilasciare, sulla base della valutazione dell'attività prestata dal personale
assegnato, apposita certificazione di lodevole servizio che costituisce titolo valutabile
ai fini della progressione di carriera e nei concorsi interni e pubblici nelle
amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali.
6-ter. Per far fronte a situazioni di gravi
disservizi e per avviare la sollecita realizzazione di opere pubbliche indifferibili, la
commissione straordinaria di cui al comma 4, entro il termine di sessanta giorni
dall'insediamento, adotta un piano di priorità degli interventi, anche con riferimento a
progetti già approvati e non eseguiti. Gli atti relativi devono essere nuovamente
approvati dalla commissione straordinaria. La relativa deliberazione, esecutiva a norma di
legge, è inviata entro dieci giorni al prefetto il quale, sentito il comitato provinciale
della pubblica amministrazione opportunamente integrato con i rappresentanti di uffici
tecnici delle amministrazioni statali, regionali o locali, trasmette gli atti
all'amministrazione regionale territorialmente competente per il tramite del commissario
del Governo o alla Cassa depositi e prestiti, che provvedono alla dichiarazione di
priorità di accesso ai contributi e finanziamenti a carico degli stanziamenti comunque
destinati agli investimenti degli enti locali. Le disposizioni del presente comma si
applicano ai predetti enti anche in deroga all'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive
modificazioni e integrazioni, limitatamente agli importi totalmente ammortizzabili con
contributi statali o regionali ad essi effettivamente assegnati. 6-quater. Le disposizioni
di cui al comma 6-ter si applicano, a far tempo dalla data di insediamento degli organi e
fino alla scadenza del mandato elettivo, anche alle amministrazioni comunali e
provinciali, i cui organi siano rinnovati al termine del periodo di scioglimento disposto
ai sensi del comma 1. 6-quinquies. Nei casi in cui lo scioglimento è disposto anche con
riferimento a situazioni di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso, connesse
all'aggiudicazione di appalti di opere o di lavori pubblici o di pubbliche forniture,
ovvero l'affidamento in concessione di servizi pubblici locali, la commissione
straordinaria di cui al comma 4 procede alle necessarie verifiche con i poteri del
collegio degli ispettori di cui all'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. A conclusione degli
accertamenti, la commissione straordinaria adotta tutti i provvedimenti ritenuti necessari
e può disporre d'autorità la revoca delle deliberazioni già adottate, in qualunque
momento e fase della procedura contrattuale, o la rescissione del contratto già concluso.
6-sexies. Ferme restando le forme di partecipazione popolare previste dagli statuti in
attuazione dell'articolo 6, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, la commissione
straordinaria di cui al comma 4, allo scopo di acquisire ogni utile elemento di conoscenza
e valutazione in ordine a rilevanti questioni d'interesse generale si avvale, anche
mediante forme di consultazione diretta, dell'apporto di rappresentanti delle forze
politiche in ambito locale, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI),
dell'Unione delle province d'Italia (UPI), delle associazioni imprenditoriali e degli
ordini professionali, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonché
delle organizzazioni di volontariato e di altri organismi locali particolarmente
interessati alle questioni da trattare.
6-septies. Qualora negli enti, nei cui confronti
sia stato disposto lo scioglimento degli organi ai sensi del comma 1, non risulti
costituita la commissione di disciplina prevista dall'articolo 51, comma 10, della legge 8
giugno 1990, n. 142, per la mancata elezione del rappresentante del personale, la predetta
commissione di disciplina è composta, per tutta la durata dello scioglimento, dagli altri
due membri ordinari e da un dipendente dell'ente, nominato dalla commissione straordinaria
di cui al comma 4. Ai fini della sostituzione nei casi di assenza, di legittimo
impedimento o di ricusazione previsti dal regolamento organico dell'ente, la commissione
straordinaria procede altresì alla nomina del componente supplente, prescelto nell'ambito
dei dipendenti che rivestono la stessa qualifica funzionale del componente effettivo, o,
in mancanza, quella immediatamente inferiore. Le disposizioni del presente comma,
ricorrendone i presupposti, si applicano anche ai fini della costituzione e del
funzionamento di organi collegiali, comunque denominati, con competenza in materia
disciplinare, eventualmente previsti dalla legge o dai contratti collettivi di comparto.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle unità sanitarie locali,
ai consorzi di comuni e province, alle unioni di comuni, alle comunità montane, nonché
alle aziende speciali dei comuni e delle province e ai consigli circoscrizionali, in
quanto compatibili con i relativi ordinamenti. 7-bis. Il Ministro dell'interno presenta al
Parlamento una relazione semestrale sull'attività svolta dalla gestione straordinaria dei
singoli comuni.
16. 1. L'Alto commissario per il coordinamento
della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso, nell'esercizio dei poteri di
accertamento e di accesso conferitigli dalla legge, qualora ritenga, sulla base di fondati
elementi comunque acquisiti, che esistano tentativi di infiltrazioni di tipo mafioso nelle
attività riguardanti appalti, concessioni, subappalti, cottimi, noli a caldo o contratti
similari per la realizzazione di opere e di lavori pubblici, nonché il prefetto della
provincia, nell'ambito dei poteri conferitigli dalla legge, quando sia necessario
assicurare il regolare svolgimento dell'attività delle pubbliche amministrazioni,
richiedono, nell'ambito delle rispettive competenze, ai competenti organi statali e
regionali gli interventi di controllo e sostitutivi previsti dalla legge. 1-bis. Ai
medesimi fini indicati nel comma 1 il prefetto, anche sulla base di elementi acquisiti
dall'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo
mafioso, può chiedere, per le province, per i comuni e per le amministrazioni e gli enti
indicati nell'articolo 49 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che siano sottoposte al
controllo preventivo di legittimità le deliberazioni relative alle materie di cui al
comma 2, lettera a), dell'articolo 45 della citata legge n. 142 del 1990, con le modalità
e i termini previsti da quest'ultima disposizione. Le predette deliberazioni sono
comunicate al prefetto contestualmente all'affissione all'albo.
17. 1. Per l'esecuzione di opere e lavori di
competenza di amministrazioni, enti pubblici e società a prevalente capitale pubblico o
che comunque derivino da una qualsiasi forma di convenzionamento con soggetti privati,
fino all'integrale recepimento delle direttive comunitarie in materia di contratti per
l'esecuzione di opere pubbliche ed in attesa della disciplina organica dei sistemi di
aggiudicazione di opere pubbliche, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18. 2.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su
proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentiti i Ministri dell'interno e per il
coordinamento delle politiche comunitarie, sono definite disposizioni per garantire
omogeneità di comportamenti delle stazioni committenti relativamente ai contenuti dei
bandi, avvisi di gara e capitolati speciali, nonché, per le finalità della presente
legge, disposizioni per la qualificazione dei soggetti partecipanti alle gare. Dette
disposizioni si applicano a tutte le procedure delle amministrazioni e degli enti pubblici
relative agli appalti di opere e di lavori pubblici, nonché alle concessioni di
costruzione e di gestione. 3. Entro lo stesso termine di cui al comma 2, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, sono
altresì, definite disposizioni per il controllo sulle composizioni azionarie dei soggetti
aggiudicatari di opere pubbliche, ivi compresi i concessionari, e sui relativi mutamenti
societari. Con lo stesso decreto sono comunque vietate intestazioni fiduciarie, di cui
deve essere comunque prevista la cessazione entro un termine predeterminato; è prevista,
altresì, in caso di inadempimento, la sospensione dall'albo nazionale dei costruttori o,
nei casi di recidiva, la cancellazione dall'albo stesso.
18. 1. Possono presentare offerte o comunque
partecipare a gare per gli appalti di opere o lavori pubblici per i cui importi e
categorie sono iscritte all'albo nazionale dei costruttori le imprese singole, ovvero
associate o consorziate, ai sensi della normativa vigente. 2. Le imprese, le associazioni,
i consorzi aggiudicatari sono tenuti a eseguire in proprio le opere o i lavori compresi
nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 3. Il soggetto
appaltante è tenuto ad indicare nel progetto e nel bando di gara la categoria o le
categorie prevalenti con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a
tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte
le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in
cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il
divieto di affidamento in subappalto. Per quanto riguarda la categoria o le categorie
prevalenti, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente
diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al 30 per
cento. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni: 1)
che i concorrenti abbiano indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che
intendono subappaltare o concedere in cottimo e abbiano indicato da uno a sei
subappaltatori candidati ad eseguire detti lavori; nel caso di indicazione di un solo
soggetto, all'atto dell'offerta deve essere depositata la certificazione attestante il
possesso da parte del medesimo dei requisiti di cui al numero 4) del presente comma; 2)
che l'appaltatore provveda, entro il termine di novanta giorni dall'aggiudicazione, al
deposito del contratto di subappalto presso il soggetto appaltante; 3) che, nel caso in
cui l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta più di un candidato ad eseguire in
subappalto i lavori, al momento del deposito presso il soggetto appaltante del contratto
di subappalto, l'appaltatore stesso trasmetta altresì la certificazione attestante il
possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al numero 4) del presente comma;
4) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia iscritto, se italiano o straniero
non appartenente ad uno Stato membro della Comunità europea, all'Albo nazionale dei
costruttori per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare
in subappalto o in cottimo, ovvero sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti
dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui,
secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori pubblici
l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 5) che non
sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti
previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
3-bis. Nel bando di gara l'amministrazione o ente appaltante deve indicare che provvederà
a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli
stessi eseguiti o, in alternativa, che è fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di
trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro
confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via
via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di
garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto i soggetti aggiudicatari comunicano
all'amministrazione o ente appaltante la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o
dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivazione di
pagamento. 3-ter. In caso di accertata impossibilità ad affidare il subappalto o il
cottimo ad uno dei soggetti indicati dall'appaltatore all'atto dell'offerta, previa
autorizzazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, il subappalto o il
cottimo possono essere affidati ad altri soggetti che presentino i requisiti di cui al
comma 3, numeri 4) e 5), del presente articolo. 4. L'impresa aggiudicataria deve
praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari
risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. 5. Il
contratto tra l'impresa appaltatrice e quella subappaltatrice deve essere trasmesso in
copia autentica all'amministrazione o ente committente e al direttore dei lavori entro
venti giorni dalla data del contratto stesso. 6. Nei cartelli esposti all'esterno del
cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici,
nonché i dati di cui al comma 3, numero 3). 7. L'appaltatore di opere pubbliche è tenuto
ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti
collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si
svolgono i lavori; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme
anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni
rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese
subappaltatrici trasmettono all'amministrazione o ente committente prima dell'inizio dei
lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa
edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 8.
L'appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente
all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali,
assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla
contrattazione collettiva.
8. Le stazioni committenti stabiliscono a carico
delle imprese esecutrici l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano
delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a disposizione
delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di
associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa
mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile
del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
9. L'impresa che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica
del contratto, da trasmettere ai soggetti ed entro il termine di cui al comma 5, le
certificazioni di cui al comma 3, n. 3 e la dichiarazione circa la sussistenza o meno di
eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice
civile con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve
essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione
temporanea, società o consorzio. 10. L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in
subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 11. Le disposizioni dei commi
3, 3-bis, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche alle associazioni temporanee di impresa
e alle società anche consortili, di cui agli articoli 20 e 23-bis della legge 8 agosto
1977, n. 584, e successive modificazioni ed integrazioni, quando le imprese riunite o
consorziate non intendono eseguire direttamente le opere scorporabili, nonché alle
concessioni per la realizzazione di opere pubbliche ed agli appalti pubblici stipulati a
trattativa privata. Le medesime disposizioni si applicano altresì alle associazioni in
partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le opere o i lavori
assunti in appalto. 12. Le disposizioni dei commi 3, 3-bis, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si
applicano anche ai noli a caldo ed ai contratti di fornitura con posa in opera del
materiale fornito, quando il valore di quest'ultimo sia inferiore rispetto a quello
dell'impiego della mano d'opera. 13. Le disposizioni dei commi 3, 3-bis, 4, 5, 6, 7, 8, 9
e 10 si applicano anche ai casi in cui, in base alla normativa vigente, la presentazione
di una offerta o comunque l'affidamento, singolarmente ovvero con imprese iscritte
all'albo nazionale dei costruttori, è consentita ad imprese la cui attività non sia
riconducibile ad alcune di quelle elencate dalle tabelle di classificazione per le
iscrizioni all'albo nazionale dei costruttori. 14. Le disposizioni del presente articolo,
escluse quelle di cui ai commi 5, 6 e 7, non si applicano ai subappalti o ai cottimi
relativi ai lavori pubblici aggiudicati o affidati prima della data di entrata in vigore
della presente legge. Fino al duecentoquarantesimo giorno successivo alla data di entrata
in vigore della presente legge, la disposizione di cui al numero 2) del comma 3, relativa
all'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori, non si applica e l'affidamento in
subappalto ed in cottimo può essere autorizzato dall'ente o dalla stazione appaltante,
fermo restando l'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 21, secondo comma, della
legge 13 settembre 1982, n. 646.
19. 1 (25). 2 (26). 3. E' vietata l'associazione
anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o
successivo all'aggiudicazione della gara. 4. La violazione della disposizione di cui al
comma 3 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché
l'esclusione delle imprese riunite in associazione concomitante o successiva dalle nuove
gare relative ai medesimi lavori.
(25) Sostituisce il primo comma dell'art. 20, L.
8 agosto 1977, n. 584.
(26) Sostituisce il secondo comma dell'art. 21, L. 8 agosto 1977, n. 584.
20. 1. Prima della stipula del contratto relativo
ad opere o lavori riguardanti la pubblica amministrazione, l'ente appaltante procede, nei
casi e con le modalità di cui all'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, ed
all'articolo 9 della legge 8 agosto 1977, n. 584, e successive modificazioni e
integrazioni, limitatamente alle forme di pubblicità a carattere nazionale ivi previste,
integrate, se del caso, con altre a carattere locale, alla pubblicazione dell'elenco delle
imprese invitate e di quelle partecipanti alla gara, nonché dell'impresa vincitrice o
prescelta indicando il sistema di aggiudicazione adottato.
Capo III - Modifiche del codice penale.
Disposizioni diverse, di attuazione e transitorie. Abrogazione di norme. 21. (27).
(27) Sostituisce l'art. 32-quater del codice
penale.
22. (28).
(28) Aggiunge l'art. 640-bis al codice penale.
23. (29).
(29) Sostituisce l'art. 648-bis del codice
penale.
24. (30).
(30) Aggiunge l'art. 648-ter al codice penale.
25. (31).
(31) Modifica l'art. 379 del codice penale.
26. 1. Quando i fatti previsti dagli articoli
648, 648-bis e 648-ter del codice penale sono commessi nell'esercizio di attività
bancaria, professionale o di cambio-valuta ovvero di altra attività soggetta ad
autorizzazione, licenza, iscrizione in appositi albi o registri o ad altro titolo
abilitante, si applicano le misure disciplinari ovvero i provvedimenti di sospensione o di
revoca del titolo abilitante previsti dai rispettivi ordinamenti.
27. 1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 4
della legge 22 maggio 1975, n. 152, e dalle disposizioni in materia di produzione e
traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, gli ufficiali ed agenti
di polizia giudiziaria, nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la
repressione del delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale e di quelli
commessi in relazione ad esso, nonché dei delitti previsti dagli articoli 648-bis e
648-ter dello stesso codice e di quelli indicati nei medesimi articoli, possono procedere
in ogni luogo al controllo e all'ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli
effetti personali quando hanno fondato motivo di ritenere che possono essere rinvenuti
denaro o valori costituenti il prezzo della liberazione della persona sequestrata, o
provenienti dai delitti predetti, nonché armi, munizioni o esplosivi. Dell'esito dei
controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, trasmessi
entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica, il quale, se ne ricorrono i
presupposti, li convalida entro le successive quarantotto ore. 2. Nelle medesime
circostanze, in casi eccezionali di necessità ed urgenza che non consentono un tempestivo
provvedimento dell'autorità giudiziaria, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono
altresì procedere a perquisizioni, dandone notizia, senza ritardo, e comunque entro
quarantotto ore, al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti,
le convalida entro le successive quarantotto ore.
28. 1. Nelle società fiduciarie e di revisione
ed in quelle di gestione dei fondi comuni di investimento, le cariche comunque denominate
di amministratore, di direttore generale, di dirigente munito di rappresentanza e di
sindaco non possono essere rivestite da coloro che non sono in possesso dei requisiti di
cui alla lettera c) del quarto comma dell'articolo 1, L. 23 marzo 1983, n. 77, e degli
ulteriori requisiti morali e professionali richiesti dalle disposizioni vigenti, nonché
da coloro che sono stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della L.
27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come
successivamente modificate e integrate, salvi gli effetti della riabilitazione. Per le
società che svolgono le attività di raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni
forma e di esercizio del credito continuano ad applicarsi le disposizioni del D.P.R. 27
giugno 1985, n. 350. 2. La mancanza dei requisiti di cui al comma 1 comporta il diniego
della autorizzazione amministrativa per lo svolgimento delle attività di cui allo stesso
comma. 3. Fermo restando il disposto del comma 4 dell'articolo 10 della legge 31 maggio
1965, n. 575, come modificato dalla presente legge, quando si tratti di società già
autorizzate, il difetto dei requisiti di cui al comma 1 determina la decadenza degli
interessati dalle cariche ivi previste. Salvo che la legge non disponga altrimenti, la
decadenza è dichiarata entro trenta giorni dal consiglio di amministrazione della
società, ovvero dall'organo, comunque denominato, titolare di funzione equivalente. Nel
caso che non si sia proceduto nel termine predetto, la decadenza è pronunciata
dall'organo pubblico che esercita la vigilanza o, in mancanza, che rilascia
l'autorizzazione. 4. L'applicazione provvisoria della misura interdittiva, prevista dal
comma 3 dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, comporta la sospensione delle
cariche di cui al comma 1; la sospensione è disposta dagli organi di cui al comma 3. 5.
Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le
disposizioni di attuazione del presente articolo e di coordinamento con le leggi speciali.
29. 1 (32).
(32) Sostituisce l'art. 96, R.D.L. 12 marzo 1936,
n. 375.
30. 1 (33). 2. Le disposizioni di cui al comma 1
hanno effetto dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge
per i soggetti indicati alle lettere a) e b) del primo capoverso, e dal novantesimo giorno
per i soggetti indicati alle rimanenti lettere. Le modalità della loro attuazione sono
disciplinate dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.
(33) Sostituisce l'art. 13, D.L. 15 dicembre
1979, n. 625
31. 1 (34).
(34) Sostituisce il primo comma dell'art. 9, L. 4
giugno 1985, n. 281.
32. 1 (35).
(35) Sostituisce il n. 2 dell'art. 5, D.P.R. 27
giugno 1985, n. 350.
33. 1 (36).
(36) Inserisce l'art. 2-bis alla L. 7 ottobre
1969, n. 742.
34. 1. Presso le segreterie delle procure della
Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali sono istituiti appositi registri per le
annotazioni relative ai procedimenti di prevenzione. Le modalità di tenuta, i tipi dei
registri, le annotazioni che vi devono essere operate, sono fissati con decreto del
Ministro di grazia e giustizia da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 2. Non possono essere
rilasciate a privati certificazioni relative alle annotazioni operate nei registri. 3. I
provvedimenti definitivi con i quali l'autorità giudiziaria applica misure di prevenzione
o concede la riabilitazione di cui all'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, sono
iscritti nel casellario giudiziale secondo le modalità e con le forme stabilite per le
condanne penali. Nei certificati rilasciati a richiesta di privati non è fatta menzione
delle suddette iscrizioni. I provvedimenti di riabilitazione sono altresì comunicati alla
questura competente con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 10-bis della
legge 31 maggio 1965, n. 575.
35. 1. Qualora nei procedimenti in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge per il delitto di cui all'articolo 416-bis
del codice penale siano state disposte le indagini e le misure finora previste
dall'articolo 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646, il procedimento relativo
all'applicazione delle suddette misure prosegue innanzi al giudice competente per
l'applicazione della misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575,
ferma restando l'efficacia dei provvedimenti già adottati dal giudice penale. 2. A tal
fine, il giudice penale trasmette gli atti necessari, ad eccezione di quelli che occorra
tenere segreti ai fini del procedimento penale, al suddetto giudice ovvero, quando il
procedimento di prevenzione non sia in corso, al procuratore della Repubblica competente;
si osservano le disposizioni di cui all'articolo 23-bis della legge 13 settembre 1982, n.
646.
36. 1. Sono abrogati l'articolo 10-ter della
legge 31 maggio 1965, n. 575, il quarto comma dell'articolo 23 e l'articolo 24 della legge
13 settembre 1982, n. 646. 2. La seconda parte del settimo comma dell'articolo 416-bis del
codice penale è abrogata; restano tuttavia ferme le decadenze di diritto ivi previste
conseguenti a sentenze divenute irrevocabili anteriormente alla data di entrata in vigore
della presente legge.
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