L.
31 maggio 1965, n. 575
Disposizioni contro la mafia.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 giugno 1965, n.
138.
1. La presente legge si applica agli indiziati di
appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni,
comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi
corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso (1).
(1) Così sostituito dall'art. 13, L. 13
settembre 1982, n. 646.
2. Nei confronti delle persone di cui
all'articolo 1 possono essere proposte dal procuratore nazionale antimafia, dal
procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona o
dal questore, anche se non vi è stato il preventivo avviso, le misure di prevenzione
della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune
di residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al terzo comma dell'articolo 3 della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni. 2. [Quando ricorrono
eccezionali esigenze di tutela sociale o di tutela dell'incolumità della persona
interessata, il questore o il procuratore nazionale antimafia o il procuratore della
Repubblica possono chiedere al tribunale, con la proposta di cui al comma 1, o anche
successivamente, di disporre l'obbligo di soggiorno in una località specificamente
indicata dal questore ed avente idonee caratteristiche territoriali e di sicurezza]. 3.
[Sulla richiesta di cui al comma 2 e su quella di cui al secondo comma dell'articolo 7
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, il tribunale provvede
entro dieci giorni, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6 della predetta legge
1423].
2-bis. 1. Il procuratore della Repubblica o il
questore territorialmente competente a richiedere l'applicazione di una misura di
prevenzione procedono, anche a mezzo della guardia di finanza o della polizia giudiziaria,
ad indagini sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio dei
soggetti indicati all'articolo 1 nei cui confronti possa essere proposta la misura di
prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con o senza divieto od
obbligo di soggiorno, nonché, avvalendosi della guardia di finanza o della polizia
giudiziaria, ad indagini sull'attività economica facente capo agli stessi soggetti allo
scopo anche di individuare le fonti di reddito. 2. Accertano, in particolare, se dette
persone siano titolari di licenze, di autorizzazioni, di concessioni o di abilitazioni
all'esercizio di attività imprenditoriali e commerciali, comprese le iscrizioni ad albi
professionali e pubblici registri, se beneficiano di contributi, finanziamenti o mutui
agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concesse o erogate
da parte dello Stato, degli enti pubblici o delle Comunità europee. 3. Le indagini sono
effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo
quinquennio hanno convissuto con i soggetti indicati al comma 1 nonché nei confronti
delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi od associazioni, del cui patrimonio
i soggetti medesimi risultano poter disporre in tutto o in parte, direttamente o
indirettamente. 4. Quando vi sia concreto pericolo che i beni di cui si prevede debba
essere disposta la confisca ai sensi dell'articolo 2-ter vengano dispersi, sottratti od
alienati, il procuratore della Repubblica o il questore, con la proposta, possono
richiedere al presidente del tribunale competente per l'applicazione della misura di
prevenzione di disporre anticipatamente il sequestro dei beni prima della fissazione
dell'udienza (2). 5. Il presidente del tribunale provvede con decreto motivato entro
cinque giorni dalla richiesta. Il sequestro eventualmente disposto perde efficacia se non
convalidato dal tribunale entro trenta giorni dalla proposta. Si osservano le disposizioni
di cui al quarto comma dell'articolo 2-ter; se i beni sequestrati sono intestati a terzi
si applica il procedimento di cui al quinto comma dello stesso articolo 2-ter. 6. Il
procuratore della Repubblica e il questore possono richiedere, direttamente o a mezzo di
ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, ad ogni ufficio della pubblica amministrazione,
ad ogni ente creditizio nonché alle imprese, società ed enti di ogni tipo informazioni e
copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini nei confronti dei
soggetti di cui ai commi precedenti. Previa autorizzazione del procuratore della
Repubblica o del giudice procedente, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono
procedere al sequestro della documentazione con le modalità di cui agli articoli 253,
254, e 255 del codice di procedura penale.
(2) Comma prima sostituito dall'art. 20, D.L. 13
maggio 1991, n. 152, e successivamente così modificato dall'art. 22, D.L. 8 giugno 1992,
n. 306
2-ter. Nel corso del procedimento per
l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, iniziato nei confronti delle persone indicate nell'articolo 1, il
tribunale, ove necessario, può procedere ad ulteriori indagini oltre quelle già compiute
a norma dell'articolo precedente. Salvo quanto disposto dagli articoli 22, 23 e 24 della
legge 22 maggio 1975, n. 152, il tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto motivato
il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento
risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta
sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla
base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di
attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. A richiesta del procuratore della
Repubblica, del questore o degli organi incaricati di svolgere ulteriori indagini a norma
del primo comma, nei casi di particolare urgenza il sequestro è disposto dal Presidente
del tribunale con decreto motivato e perde efficacia se non è convalidato dal tribunale
nei dieci giorni successivi. Con l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale
dispone la confisca dei beni sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la legittima
provenienza. Nel caso di indagini complesse il provvedimento può essere emanato anche
successivamente, entro un anno dalla data dell'avvenuto sequestro; tale termine può
essere prorogato di un anno con provvedimento motivato del tribunale. Ai fini del computo
dei termini suddetti e di quello previsto dal comma 5 dell'articolo 2-bis si tiene conto
delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal
codice di procedura penale, in quanto compatibili. Il sequestro è revocato dal tribunale
quando è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione o quando
risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non
poteva disporre direttamente o indirettamente. Se risulta che i beni sequestrati
appartengono a terzi, questi sono chiamati dal tribunale, con decreto motivato, ad
intervenire nel procedimento e possono, anche con l'assistenza di un difensore, nel
termine stabilito dal tribunale, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e
chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca. I
provvedimenti previsti dal presente articolo possono essere adottati, su richiesta del
procuratore della Repubblica o del questore, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo
l'applicazione della misura di prevenzione, ma prima della sua cessazione. Sulla richiesta
provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, con le forme
previste per il relativo procedimento e rispettando le disposizioni di cui al precedente
comma. Anche in caso di assenza, residenza o dimora all'estero della persona alla quale
potrebbe applicarsi la misura di prevenzione, il procedimento di prevenzione può essere
proseguito ovvero iniziato, su proposta del procuratore della Repubblica o del questore
competente per il luogo di ultima dimora dell'interessato, ai soli fini dell'applicazione
dei provvedimenti di cui al presente articolo relativamente ai beni che si ha motivo di
ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. Agli
stessi fini il procedimento può essere iniziato o proseguito allorché la persona è
sottoposta ad una misura di sicurezza detentiva o alla libertà vigilata. In ogni caso il
sequestro e la confisca possono essere disposti anche in relazione a beni sottoposti a
sequestro in un procedimento penale, ma i relativi effetti sono sospesi per tutta la
durata dello stesso, e si estinguono ove venga disposta la confisca degli stessi beni in
sede penale.
2-quater. Il sequestro, disposto ai sensi
dell'art. 2-ter, è eseguito sui mobili e sui crediti secondo le forme prescritte dal
codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo e
sugli immobili o mobili registrati con la trascrizione del provvedimento presso i
competenti uffici. [Non possono essere nominate custodi dei beni sequestrati le persone
nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, né il coniuge, i parenti, gli
affini, o le persone con esse conviventi].
2-quinquies. [Le spese relative al sequestro
eseguito ai sensi dell'articolo 2-quater sono anticipate dallo Stato, secondo le norme
previste dalla tariffa in materia, approvata con regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701,
senza diritto al recupero nel caso in cui non segua l'applicazione della misura di
prevenzione]. [I beni confiscati ai sensi del terzo comma dell'articolo 2-ter sono
devoluti allo Stato; si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dal codice di
procedura penale e quelle di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 602]. Le spese
relative alle garanzie reali previste dal terzo comma dell'articolo 3-bis sono anticipate
dall'interessato ai sensi dell'articolo 39 delle disposizioni di attuazione del codice di
procedura civile approvate con R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368; quelle relative
all'esecuzione prevista dal sesto comma dello stesso articolo sono anticipate dallo Stato
secondo le norme previste dalla tariffa in materia civile, approvata con R.D. 23 dicembre
1865, n. 2700. Il rimborso delle spese postali e dell'indennità di trasferta spettante
all'ufficiale giudiziario è regolato dalla legge 7 febbraio 1979, n. 59.
2-sexies. 1. Con il provvedimento con il quale
dispone il sequestro previsto dagli articoli precedenti il tribunale nomina il giudice
delegato alla procedura e un amministratore. Qualora il provvedimento sia emanato nel
corso dell'istruzione per il reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale, la
nomina del giudice delegato alla procedura e dell'amministratore è disposta dal
presidente del tribunale. L'amministratore ha il compito di provvedere alla custodia, alla
conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali
giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato, anche al fine di
incrementare, se possibile, la redditività dei beni. 2. Il giudice delegato può adottare
nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia i provvedimenti
indicati nell'art. 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando ricorrano le
condizioni ivi previste. Egli può altresì autorizzare l'amministratore a farsi
coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altre persone retribuite. 3.
L'amministratore è scelto tra gli iscritti negli albi degli avvocati, dei procuratori
legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri del distretto nonché tra persone che,
pur non munite delle suddette qualifiche professionali, abbiano comprovata competenza
nell'amministrazione di beni del genere di quelli sequestrati. Quando oggetto del
sequestro sono beni costituiti in azienda, l'amministratore può essere scelto anche tra
soggetti che hanno svolto o svolgono funzioni di commissario per l'amministrazione delle
grandi imprese in crisi ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni. 4. Non
possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto,
il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, né le persone
condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o
coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione(3).
(3) Comma così sostituito dall'art. 1, L. 7
marzo 1996, n. 109 (Gazz. Uff. 9 marzo 1996, n. 58, S.O.).
2-septies. 1. L'amministratore non può stare in
giudizio, né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fidejussioni, concedere
ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione anche a
tutela dei diritti dei terzi senza autorizzazione scritta del giudice delegato. 2.
L'amministratore deve presentare al giudice delegato, entro un mese dalla nomina, una
relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni sequestrati e
successivamente, con la frequenza stabilita dal giudice, una relazione periodica
sull'amministrazione, esibendo, se richiesto, i documenti giustificativi; deve altresì
segnalare al giudice delegato l'esistenza di altri beni, che potrebbero formare oggetto di
sequestro, di cui sia venuto a conoscenza nel corso della sua gestione. 3. Egli deve
adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio e, in caso di inosservanza dei suoi
doveri o di incapacità, può in ogni tempo essere revocato, previa audizione, dal
tribunale su proposta del giudice delegato o di ufficio. 4. Nel caso di trasferimento
fuori della residenza all'amministratore spetta il trattamento previsto dalle disposizioni
vigenti per il dirigente superiore.
2-octies. 1. Le spese necessarie o utili per la
conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'amministratore mediante
prelevamento dalle somme da lui riscosse a qualunque titolo. 2. Se dalla gestione dei beni
sequestrati non è ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese di cui al
comma 1, le stesse sono anticipate dallo Stato, con diritto al recupero nei confronti del
titolare del bene in caso di revoca del sequestro. 3. Nel caso sia disposta la confisca
dei beni, le somme per il pagamento del compenso all'amministratore, per il rimborso delle
spese da lui sostenute per i suoi coadiutori e quelle di cui al comma 4 dell'articolo
2-septies sono inserite nel conto della gestione; qualora le disponibilità del predetto
conto non siano sufficienti per provvedere al pagamento delle anzidette spese, le somme
occorrenti sono anticipate, in tutto o in parte, dallo Stato, senza diritto a recupero. Se
il sequestro è revocato, le somme suddette sono poste a carico dello Stato. 4. La
determinazione dell'ammontare del compenso, la liquidazione dello stesso e del trattamento
di cui al comma 4 dell'art. 2-septies, nonché il rimborso delle spese di cui al comma 3,
sono disposti con decreto motivato del tribunale, su relazione del giudice delegato,
tenuto conto del valore commerciale del patrimonio amministrato, dell'opera prestata, dei
risultati ottenuti, della sollecitudine con la quale furono condotte le operazioni di
amministrazione, delle tariffe professionali o locali e degli usi. 5. Le liquidazioni e i
rimborsi di cui al comma 4 sono fatti prima della redazione del conto finale. In relazione
alla durata dell'amministrazione e per gli altri giustificati motivi il tribunale concede,
su richiesta dell'amministratore e sentito il giudice delegato, acconti sul compenso
finale. 6. I provvedimenti di liquidazione o di rimborso sono comunicati
all'amministratore mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria. 7. Entro venti
giorni dalla comunicazione dell'avviso, l'amministratore può proporre ricorso avverso il
provvedimento che ha disposto la liquidazione o il rimborso. La corte d'appello decide sul
ricorso in camera di consiglio, previa audizione del ricorrente.
2-nonies. 1. I beni confiscati sono devoluti allo
Stato. Il provvedimento definitivo di confisca è comunicato, dalla cancelleria
dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, all'ufficio del territorio del
Ministero delle finanze che ha sede nella provincia ove si trovano i beni o ha sede
l'azienda confiscata, nonché al prefetto e al Dipartimento della pubblica sicurezza del
Ministero dell'interno. 2. Dopo la confisca, l'amministratore di cui all'articolo 2-sexies
svolge le proprie funzioni sotto il controllo del competente ufficio del territorio del
Ministero delle finanze. Nel caso in cui risulti la competenza di più uffici del
territorio, il controllo è esercitato dall'ufficio designato dal Ministro delle finanze.
L'amministratore può essere revocato in ogni tempo, ai sensi dell'articolo 2-septies,
sino all'esaurimento delle operazioni di liquidazione, o sino a quando sia data attuazione
al provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 2-decies. 3. L'amministratore gestisce i
beni ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, nonché, in quanto
applicabili, ai sensi dell'articolo 2-octies della presente legge e ai sensi del decreto
del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, 27 marzo 1990,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 1990. Al rimborso ed
all'anticipazione delle spese, nonché alla liquidazione dei compensi che non trovino
copertura nelle risorse della gestione, provvede il dirigente del competente ufficio del
territorio del Ministero delle finanze, secondo le attribuzioni di natura contabile
previste dall'articolo 42, comma 4, del decreto del Presidente delle Repubblica 27 marzo
1992, n. 287. A tal fine il dirigente dell'ufficio del territorio del Ministero delle
finanze può avvalersi di apposite aperture di credito disposte, a proprio favore, sui
fondi dello specifico capitolo istituito nello stato di previsione della spesa del
Ministero delle finanze, salva, in ogni caso, l'applicazione della normativa di
contabilità generale dello Stato e del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n. 367 (4).
(4) Articolo aggiunto dall'art. 3, comma 2, L. 7
marzo 1996, n. 109 (Gazz. Uff. 9 marzo 1996, n. 58, S.O.).
2-decies. 1. La destinazione dei beni immobili e
dei beni aziendali confiscati è effettuata con provvedimento del direttore centrale del
demanio del Ministero delle finanze, su proposta non vincolante del dirigente del
competente ufficio del territorio, sulla base della stima del valore dei beni effettuata
dal medesimo ufficio, acquisiti i pareri del prefetto e del sindaco del comune interessato
e sentito l'amministratore di cui all'articolo 2-sexies. 2. La proposta di cui al comma 1
è formulata entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1
dell'articolo 2-nonies. Il provvedimento del direttore centrale del demanio del Ministero
delle finanze è emanato entro trenta giorni dalla comunicazione della proposta. 3. Anche
prima dell'emanazione del provvedimento del direttore centrale del demanio del Ministero
delle finanze, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo
823 del codice civile (5/h).
(4) Articolo aggiunto dall'art. 3, comma 2, L. 7
marzo 1996, n. 109 (Gazz. Uff. 9 marzo 1996, n. 58, S.O.).
2-undecies. 1. L'amministratore di cui
all'articolo 2-sexies versa all'ufficio del registro: a) le somme di denaro confiscate che
non debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati; b) le somme
ricavate dalla vendita, anche mediante trattativa privata, dei beni mobili non costituiti
in azienda, ivi compresi quelli registrati, e dei titoli. Se la procedura di vendita è
antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio del territorio del
Ministero delle finanze è disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene da
parte dell'amministratore; c) le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la
procedura di recupero è antieconomica, ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilità del
debitore svolti dal competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze,
avvalendosi anche degli organi di polizia, il debitore risulti insolvibile, il credito è
annullato con provvedimento del dirigente dell'ufficio del territorio del Ministero delle
finanze. 2. I beni immobili sono: a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di
giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile; b) trasferiti al patrimonio del
comune ove l'immobile è sito, per finalità istituzionali o sociali. Il comune può
amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a
comunità, ad enti, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.
266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991,
n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui
al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Se entro un
anno dal trasferimento il comune non ha provveduto alla destinazione del bene, il prefetto
nomina un commissario con poteri sostitutivi; c) trasferiti al patrimonio del comune ove
l'immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all'articolo 74 del citato testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il
comune può amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente, assegnarlo in
concessione, anche a titolo gratuito, secondo i criteri di cui all'articolo 129 del
medesimo testo unico, ad associazioni, comunità o enti per il recupero di
tossicodipendenti operanti nel territorio ove è sito l'immobile. 3. I beni aziendali sono
mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati: a) all'affitto, quando vi siano fondate
prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva, a titolo oneroso,
previa valutazione del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, a
società e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico
dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata. Nella scelta
dell'affittuario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei
livelli occupazionali. I beni non possono essere destinati all'affitto alle cooperative di
lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se taluno dei relativi soci è parente,
coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui
nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell'articolo 15,
commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55; b) alla vendita, per un corrispettivo non
inferiore a quello determinato dalla stima del competente ufficio del territorio del
Ministero delle finanze, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una
maggiore utilità per l'interesse pubblico. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del
contratto di affitto dei beni, l'affittuario può esercitare il diritto di prelazione
entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte del Ministero
delle finanze; c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse
pubblico, con le medesime modalità di cui alla lettera b). 4. Alle operazioni di cui al
comma 3 provvede il dirigente del competente ufficio del territorio del Ministero delle
finanze, che può affidarle all'amministratore di cui all'articolo 2-sexies, con
l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2-nonies, entro sei mesi
dalla data di emanazione del provvedimento del direttore centrale del demanio del
Ministero delle finanze di cui al comma 1 dell'articolo 2-decies. 5. I proventi derivanti
dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni di cui al comma 3 sono versati
all'ufficio del registro. 6. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei beni
aziendali l'Amministrazione delle finanze procede mediante licitazione privata ovvero,
qualora ragioni di necessità o di convenienza, specificatamente indicate e motivate, lo
richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi contratti è richiesto il parere di
organi consultivi solo per importi eccedenti due miliardi di lire nel caso di licitazione
privata e un miliardo di lire nel caso di trattativa privata. I contratti per i quali non
è richiesto il parere del Consiglio di Stato sono approvati, dal dirigente del competente
ufficio del territorio del Ministero delle finanze, sentito il direttore centrale del
demanio del medesimo Ministero.
7. I provvedimenti emanati ai sensi del comma 1
dell'articolo 2-decies e dei commi 2 e 3 del presente articolo sono immediatamente
esecutivi. 8. I trasferimenti e le cessioni di cui al presente articolo, disposti a titolo
gratuito, sono esenti da qualsiasi imposta.
2-duodecies. 1. In deroga all'articolo 3 della
legge 27 ottobre 1993, n. 432, e per un periodo di tre anni a decorrere dall'esercizio
finanziario 1995, le somme versate all'ufficio del registro ai sensi dei commi 1 e 5
dell'articolo 2-undecies affluiscono in un fondo, istituito presso la prefettura
competente, per l'erogazione, nei limiti delle disponibilità, di contributi destinati al
finanziamento, anche parziale, di progetti relativi alla gestione a fini istituzionali,
sociali o di interesse pubblico degli immobili confiscati, nonché relativi a specifiche
attività di: a) risanamento di quartieri urbani degradati; b) prevenzione e recupero di
condizioni di disagio e di emarginazione; c) intervento nelle scuole per corsi di
educazione alla legalità; d) promozione di cultura imprenditoriale e di attività
imprenditoriale per giovani disoccupati. 2. Possono presentare i progetti e relative
richieste di contributo di cui al comma 1: a) i comuni ove sono siti gli immobili; b) le
comunità, gli enti, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991,
n. 266, e successive modificazioni, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre
1991, n. 381, le comunità terapeutiche e i centri di recupero e cura di tossicodipendenti
di cui al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e le associazioni sociali che dimostrino di aver svolto attività
propria nei due anni precedenti la richiesta. 3. Il prefetto, sentiti i sindaci dei comuni
interessati e l'assessore regionale competente, previo parere di apposito comitato
tecnico-finanziario, dispone sulle richieste di contributi di cui ai commi 1 e 2 con
provvedimento motivato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di presentazione della
richiesta. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e
delle finanze, sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, norme regolamentari sulle modalità di gestione del fondo di cui al comma 1
del presente articolo. 4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con
i Ministri delle finanze, del tesoro, dell'interno e della difesa, sono adottate, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme regolamentari per
disciplinare la raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, dei dati
concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca e dei dati
concernenti la consistenza, la destinazione e la utilizzazione dei beni sequestrati o
confiscati. Il Governo trasmette ogni sei mesi al Parlamento una relazione concernente i
dati suddetti. 5. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli schemi di
regolamento di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo entro trenta giorni dalla
richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere adottato. 6. Le
disposizioni di cui agli articoli 2-nonies, 2-decies, 2-undecies e al presente articolo si
applicano anche ai beni per i quali non siano state esaurite le procedure di liquidazione
o non sia stato emanato il provvedimento di cui al comma 1 del citato articolo 2-decies
(5/n).
3. (5).
(5) Abrogato dall'art. 9, L. 3 agosto 1988, n.
327.
3-bis. Il tribunale, con l'applicazione della
misura di prevenzione, dispone che la persona sottoposta a tale misura versi presso la
cassa delle ammende una somma, a titolo di cauzione, di entità che, tenuto conto anche
delle sue condizioni economiche, e dei provvedimenti adottati a norma del precedente
articolo 2-ter, costituisca un'efficace remora alla violazione delle prescrizioni imposte.
Fuori dei casi previsti dall'articolo 6 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, il
tribunale può imporre alla persona denunciata, in via provvisoria e qualora ne ravvisi
l'opportunità, le prescrizioni previste dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 5
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Con il provvedimento, il tribunale può imporre la
cauzione di cui al comma precedente. Il deposito può essere sostituito, su istanza
dell'interessato, dalla presentazione di idonee garanzie reali. Il tribunale provvede
circa i modi di custodia dei beni dati in pegno e dispone, riguardo ai beni immobili, che
il decreto con il quale accogliendo l'istanza dell'interessato è disposta l'ipoteca
legale sia trascritto presso l'ufficio delle conservatorie dei registri immobiliari del
luogo in cui i beni medesimi si trovano. Qualora l'interessato non ottemperi, nel termine
fissato dal tribunale, all'ordine di deposito o non offra garanzie sostitutive è punito
con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni. Quando sia cessata l'esecuzione della
misura di prevenzione o sia rigettata la proposta, il tribunale dispone con decreto la
restituzione del deposito o la liberazione della garanzia. In caso di violazione degli
obblighi o dei divieti derivanti dall'applicazione della misura di prevenzione, il
tribunale dispone la confisca della cauzione oppure che si proceda ad esecuzione sui beni
costituiti in garanzia, sino a concorrenza dell'ammontare della cauzione. Per
l'esecuzione, a cura del cancelliere, si osservano le disposizioni dei primi due titoli
del libro terzo del codice di procedura civile in quanto applicabili, ed escluse, riguardo
ai beni costituiti in garanzia, le formalità del pignoramento. Qualora, emesso il
provvedimento di cui al comma precedente, permangano le condizioni che giustificarono la
cauzione, il tribunale, su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore e con
le forme previste per il procedimento di prevenzione, dispone che la cauzione sia
rinnovata, anche per somma superiore a quella originaria. Le misure patrimoniali cautelari
previste dal presente articolo mantengono la loro efficacia per tutta la durata della
misura di prevenzione e non possono essere revocate, neppure in parte, se non per
comprovate gravi necessità personali o familiari.
3-ter. I provvedimenti con i quali il tribunale,
a norma degli articoli 2-ter e 3-bis, dispone, rispettivamente, la confisca dei beni
sequestrati, la revoca del sequestro ovvero la restituzione della cauzione o la
liberazione delle garanzie o la confisca della cauzione o la esecuzione sui beni
costituiti in garanzia sono comunicati senza indugio al procuratore generale presso la
corte di appello, al procuratore della Repubblica e agli interessati. Le impugnazioni
contro detti provvedimenti sono regolate dalle disposizioni dei commi ottavo, nono, decimo
e undicesimo dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ma i provvedimenti che
dispongono la confisca dei beni sequestrati, la confisca della cauzione o l'esecuzione sui
beni costituiti in garanzia diventano esecutivi con la definitività delle relative
pronuncie (6). I provvedimenti del tribunale che dispongono la revoca del sequestro
divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il pubblico
ministero, entro tale termine, ne chieda la sospensione alla corte di appello. In tal
caso, se la corte entro dieci giorni dalla sua presentazione non accoglie la richiesta, il
provvedimento diventa esecutivo; altrimenti la esecutività resta sospesa fino a quando
nel procedimento di prevenzione sia intervenuta pronuncia definitiva in ordine al
sequestro. Il provvedimento che, accogliendo la richiesta del pubblico ministero, sospende
l'esecutività può essere in ogni momento revocato dal giudice che procede (6). In caso
di impugnazione, il cancelliere presso il giudice investito del gravame dà immediata
notizia al tribunale che ha emesso il provvedimento della definitività della pronuncia
(6).
(6) Gli attuali commi secondo, terzo e quarto
così sostituiscono gli originali commi secondo e terzo per effetto dell'art. 5, D.L. 14
giugno 1989, n. 230,
3-quater. 1. Quando, a seguito degli accertamenti
di cui all'articolo 2-bis o di quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione
da parte della delinquenza di tipo mafioso, ricorrono sufficienti indizi per ritenere che
l'esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle imprenditoriali, sia
direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di
assoggettamento previste dall'articolo 416-bis del codice penale o che possa, comunque,
agevolare l'attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o
applicata una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 2, ovvero di persone
sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti indicati nel comma 2, e non
ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo
2, il procuratore della Repubblica o il questore possono richiedere al tribunale
competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone
sopraindicate, di disporre ulteriori indagini e verifiche, da compiersi anche a mezzo
della Guardia di finanza o della polizia giudiziaria, sulle predette attività, nonché
l'obbligo, nei confronti di chi ha la proprietà o la disponibilità, a qualsiasi titolo,
di beni o altre utilità di valore non proporzionato al proprio reddito o alla propria
capacità economica, di giustificarne la legittima provenienza (6/b). 2. Quando ricorrono
sufficienti elementi per ritenere che il libero esercizio delle attività economiche di
cui al comma 1 agevoli l'attività delle persone nei confronti delle quali è stata
proposta o applicata una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 2, ovvero di
persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli
416-bis, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale, il tribunale dispone la
sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni utilizzabili, direttamente o
indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività (6/b). 3. La sospensione
temporanea dall'amministrazione dei beni è adottata per un periodo non superiore a sei
mesi e può essere rinnovata, per un periodo non superiore complessivamente a dodici mesi,
a richiesta dell'autorità proponente, del pubblico ministero o del giudice delegato di
cui all'articolo 2-sexies, se permangono le condizioni in base alle quali è stata
applicata. 4. Con il provvedimento di cui al comma 2, il tribunale nomina l'amministratore
ed il giudice delegato, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli
2-ter, secondo, quinto, settimo e ottavo comma, 2-sexies, 2-septies e 2-octies. Qualora
tra i beni siano compresi beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il
provvedimento di cui al comma 2 deve essere trascritto presso i pubblici registri a cura
dell'amministratore nominato entro il termine di trenta giorni dall'adozione del
provvedimento. 5. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento
di cui al comma 2 vengano dispersi, sottratti o alienati, il procuratore della Repubblica
o il questore possono richiedere al tribunale di disporne il sequestro, osservate, in
quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 2-ter, quinto, settimo e ottavo comma,
2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies e 2octies. Il sequestro è disposto sino alla
scadenza del termine stabilito a norma del comma 3.
(6/b) Comma così modificato dall'art. 9, L. 7
marzo 1996, n. 108.
3-quinquies. 1. L'amministratore adempie agli
obblighi di relazione e segnalazione di cui all'articolo 2-septies anche nei confronti del
pubblico ministero. 2. Entro i quindici giorni antecedenti la data di scadenza della
sospensione provvisoria dalla amministrazione dei beni o del sequestro, il tribunale,
qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, delibera in camera di consiglio, alla
quale può essere chiamato a partecipare il giudice delegato di cui all'articolo 2-sexies,
la revoca della misura disposta, ovvero la confisca dei beni che si ha motivo di ritenere
siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. 3. Con il
provvedimento che dispone la revoca della misura, il tribunale può stabilire l'obbligo
nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni, o di parte di
essi, di comunicare, per un periodo non inferiore a tre anni, al questore ed al nucleo di
polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni
se si tratta di residenti all'estero, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento
effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di
amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, e gli altri atti o contratti indicati
dal tribunale, di valore non inferiore a cinquanta milioni di lire o del valore superiore
stabilito dal tribunale in relazione al patrimonio e al reddito della persona. Detto
obbligo va assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31
gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente. 4. Chi omette di
effettuare entro i termini indicati le comunicazioni di cui al comma 3 è punito con la
reclusione da uno a quattro anni. Alla condanna segue la confisca dei beni acquistati e
dei pagamenti ricevuti per i quali è stata omessa la comunicazione (6/c) (6/cost).
4. Nei confronti delle persone indicate
all'articolo 1 della presente legge, sempre che siano state già sottoposte almeno alla
diffida prevista dall'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, numero 1423, il fermo regolato
dall'art. 238 del Codice di procedura penale è consentito anche quando non vi è obbligo
di mandato di cattura, purché trattisi di reato per il quale può essere emesso detto
mandato a norma dell'art. 254 del Codice di procedura penale. Il termine di sette giorni
per la proroga del fermo può essere raddoppiato.
5. L'allontanamento abusivo dal comune o dalla
frazione del comune di soggiorno obbligatorio è punito con la reclusione da due a cinque
anni; gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto anche
fuori dei casi di flagranza (7).
(7) Così sostituito prima dall'art. 17, L. 13
settembre 1982, n. 646, modificato dal D.L. 6 settembre 1982, n. 629, e poi dall'art. 23,
D.L. 8 giugno 1992, n. 306.
6. Nel caso di guida di un autoveicolo o
motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, ai
sensi dell'art. 82 e dell'art. 91, secondo e terz'ultimo comma, n. 2) del decreto
presidenziale 15 giugno 1959, n. 393, la pena è dell'arresto da sei mesi a tre anni,
qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a misure di
prevenzione.
7. Le pene stabilite per i delitti previsti dagli
articoli 336, 338, 353, 378, 379, 416, 416-bis, 424, 435, 513-bis, 575, 605, 610, 611,
612, 628, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 640-bis, 648-bis, 648- ter, del
codice penale sono aumentate da un terzo alla metà e quelle stabilite per le
contravvenzioni di cui agli articoli 695, primo comma, 696, 697, 698, 699 del codice
penale sono aumentate nella misura di cui al secondo comma dell'articolo 99 del codice
penale se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una
misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal
momento in cui ne è cessata l'esecuzione (8). In ogni caso si procede d'ufficio ed è
consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza. Alla pena è aggiunta una misura
di sicurezza detentiva (9).
(8) Comma così sostituito dall'art. 6, D.L. 13
maggio 1991, n. 152.
(9) Così sostituito dall'art. 18, L. 13 settembre 1982, n. 646.
8. Non possono essere concesse licenze per
detenzione e porto d'armi, né per fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie
esplodenti; se già furono concesse devono essere revocate.
9. Le pene stabilite per i reati concernenti le
armi alterate nonché le armi e le munizioni di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile
1975, n. 110, sono triplicate e quelle stabilite per i reati concernenti le armi e le
munizioni di cui all'articolo 2, commi primo e secondo, della stessa legge sono aumentate
nella misura in cui al terzo comma dell'articolo 99 del codice penale, se i fatti sono
commessi da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione
durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è
cessata l'esecuzione (9/a).
(9/a) Così sostituito dall'art. 6, D.L. 13
maggio 1991, n. 152.
10. 1. Le persone alle quali sia stata applicata
con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere: a) licenze o
autorizzazioni di polizia e di commercio; b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad
esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per
l'esercizio di attività imprenditoriali; c) concessioni di costruzione, nonché di
costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di
servizi pubblici; d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e
servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei
registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei
registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso; e) altre
iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo
svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati; f) contributi,
finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque
denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle
Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali. 2. Il provvedimento
definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto
dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui
al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario,
di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi
subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa
in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni
sono cancellate a cura degli organi competenti. 3. Nel corso del procedimento di
prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in
via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni,
delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il
provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice
procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di
prevenzione. 4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2
operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di
prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la
persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi
modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque
anni. 5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle
armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze
e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in
cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato
e alla famiglia (10). 5-bis. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o
comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri
già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le
concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non
possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti
indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è
in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al
giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le
sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti
amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un
periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha
proceduto alla comunicazione (10/a). 5-ter. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si
applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o,
ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui
all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale (10/b).
(10) Articolo così sostituito prima dall'art.
19, L. 13 settembre 1982, n. 646, e poi dall'art. 3, L. 19 marzo 1990, n. 55.
(10/a) Comma aggiunto dall'art. 20, D.L. 13 maggio 1991, n. 152.
(10/b) Comma aggiunto dall'art. 22-bis, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.
10-bis. Con decreto da emanarsi dal Presidente
del Consiglio dei Ministri, d'intesa con tutti i Ministri interessati, entro sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,
sarà costituito un elenco generale degli enti e delle amministrazioni legittimati a
disporre le licenze, le concessioni e le iscrizioni, nonché le autorizzazioni, le
abilitazioni e le erogazioni indicate nel primo comma dell'articolo 10. Con le stesse
modalità saranno effettuati gli aggiornamenti eventualmente necessari (10/c). Le
cancellerie dei tribunali, delle corti d'appello e della Corte di cassazione debbono
comunicare alla questura nella cui circoscrizione hanno sede, non oltre i cinque giorni
dal deposito o, nel caso di atto impugnabile, non oltre i cinque giorni dalla scadenza del
termine per l'impugnazione, copia dei provvedimenti emanati rispettivamente in base ai
commi quinto, nono e decimo dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nonché
dei provvedimenti di cui ai commi 3, 4, 5 e 5-ter dell'articolo 10, e al secondo comma
dell'articolo 10-quater. Nella comunicazione deve essere specificato se il provvedimento
sia divenuto definitivo (11). I procuratori della Repubblica, nel presentare al tribunale
le proposte per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, provvedono a darne contestuale comunicazione, in
copia, alla questura nella cui circoscrizione ha sede il tribunale stesso (11). I questori
dispongono l'immediata immissione negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di
cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sia delle comunicazioni previste
nei precedenti commi, sia delle proposte che essi stessi abbiano presentato per
l'applicazione di una delle misure di prevenzione indicate nel capoverso che precede. Le
informazioni predette sono contestualmente trasmesse alle prefetture attraverso i
terminali installati nei rispettivi centri telecomunicazione (11). Le prefetture
comunicano tempestivamente agli organi ed enti indicati dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al primo comma e dai successivi decreti di aggiornamento,
che abbiano sede nelle rispettive province, i provvedimenti esecutivi concernenti i
divieti, le decadenze e le sospensioni previste nell'articolo 10. Per i provvedimenti di
cui al comma 5 dell'articolo 10 la comunicazione, su motivata richiesta dell'interessato,
può essere inviata anche ad organi o enti specificamente indicati nella medesima (11). Ai
fini dell'applicazione delle norme sull'albo nazionale dei costruttori, la comunicazione
va, comunque, fatta dalla prefettura di Roma al Ministero dei lavori pubblici, entro e non
oltre cinque giorni dalla ricezione del dato; dell'informativa debbono costituire oggetto
anche le proposte indicate nel terzo e quarto comma (11). Il pubblico amministratore, il
funzionario o il dipendente che, malgrado l'intervenuta decadenza o sospensione, non
dispone, entro trenta giorni dalla comunicazione, il ritiro delle licenze, autorizzazioni,
abilitazioni o la cessazione delle erogazioni o concessioni ovvero la cancellazione dagli
albi, è punito con la reclusione da due a quattro anni (10/c). Se il fatto è commesso
per colpa, la pena è della reclusione da tre mesi a un anno. Le stesse pene si applicano
in caso di rilascio di licenze, concessioni, autorizzazioni o abilitazioni ovvero di
iscrizioni nonché di concessione di erogazioni in violazione delle disposizioni di cui
all'articolo precedente (11/a) (12).
(10/c) Comma così modificato dall'art. 4, L. 19
marzo 1990, n. 55.
(11) Gli attuali commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto così sostituiscono
l'originario comma secondo per effetto dell'art. 3, L. 23 dicembre 1982, n. 936. Da ultimo
i commi secondo e quinto sono stati così sostituiti dall'art. 4, L. 19 marzo 1990, n. 55.
Il comma secondo, inoltre, è stato così modificato dall'art. 22-bis, D.L. 8 giugno 1992,
n. 306.
(11/a) Comma così sostituito dall'art. 4, L. 19 marzo 1990, n. 55.
(12) Articolo aggiunto dall'art. 20, L. 13 settembre 1982, n. 646, e poi così modificato
dal D.L. 6 settembre 1982, n. 629.
10-ter. [Quando risulta, sulla base di indizi
gravi, precisi e concordanti che la persona sottoposta a misura di prevenzione partecipa
direttamente o indirettamente agli utili derivanti dall'esercizio di attività economiche
connesse alle licenze, concessioni e iscrizioni indicate nell'articolo 10 di cui siano
titolari altri soggetti, nei confronti di costoro il tribunale che decide sulla misura di
prevenzione dispone la decadenza delle dette licenze, concessioni e iscrizioni, che non
possono, per un periodo di cinque anni, essere nuovamente disposte a loro favore e, se
disposte, sono revocate di diritto. Si applica la disposizione di cui al secondo comma
dell'articolo 10. La disposizione del primo comma si applica anche rispetto alle licenze,
concessioni o iscrizioni disposte in favore di società di persone o di imprese
individuali delle quali la persona sottoposta alla misura di prevenzione sia
amministratore, socio o dipendente, ovvero di società di capitali delle quali la persona
medesima sia amministratore o determini abitualmente in qualità di socio, di dipendente o
in altro modo scelte e indirizzi. Ai fini dei relativi accertamenti si applicano le
disposizioni degli articoli 2-bis e 2-ter] (13).
(13) Articolo aggiunto dall'art. 20, L. 13
settembre 1982, n. 646 e poi così modificato dal D.L. 6 settembre 1982, n. 629. L'art.
10-ter è stato successivamente abrogato dall'art. 36, L. 19 marzo 1990, n. 55.
10-quater. Il tribunale, prima di adottare alcuno
dei provvedimenti di cui al comma 4 dell'articolo 10, chiama, con decreto motivato, ad
intervenire nel procedimento le parti interessate, le quali possono, anche con
l'assistenza di un difensore, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere
l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione. Ai fini dei relativi
accertamenti si applicano le disposizioni degli articoli 2-bis e 2-ter (14). I
provvedimenti previsti dal comma 4 dell'articolo 10 possono essere adottati, su richiesta
del procuratore della Repubblica o del questore, quando ne ricorrano le condizioni, anche
dopo l'applicazione della misura di prevenzione. Sulla richiesta provvede lo stesso
tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, con le forme previste per il relativo
procedimento e rispettando la disposizione di cui al precedente comma (14). Si applicano
le disposizioni di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 3-ter (13).
(14) Comma così modificato dall'art. 5, L. 19
marzo 1990, n. 55.
(13) Articolo aggiunto dall'art. 20, L. 13 settembre 1982, n. 646 e poi così modificato
dal D.L. 6 settembre 1982, n. 629. L'art. 10-ter è stato successivamente abrogato
dall'art. 36, L. 19 marzo 1990, n. 55.
10-quinquies. Il pubblico amministratore, il
funzionario o il dipendente dello Stato o di altro ente pubblico ovvero il concessionario
di opere e di servizi pubblici che consente alla conclusione di contratti o subcontratti
in violazione dei divieti previsti dall'articolo 10, è punito con la reclusione da due a
quattro anni (15). Se il fatto è commesso per colpa la pena è della reclusione da tre
mesi ad un anno (13).
(15) Comma così sostituito dall'art. 6, L. 19
marzo 1990, n. 55.
(13) Articolo aggiunto dall'art. 20, L. 13 settembre 1982, n. 646 e poi così modificato
dal D.L. 6 settembre 1982, n. 629. L'art. 10-ter è stato successivamente abrogato
dall'art. 36, L. 19 marzo 1990, n. 55.
10-sexies. 1. La pubblica amministrazione, prima
di rilasciare o consentire le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni,
le abilitazioni e le iscrizioni previste dall'articolo 10, e prima di stipulare, approvare
o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui al medesimo articolo deve acquisire
apposita certificazione relativa all'interessato circa la sussistenza a suo carico di un
procedimento per l'applicazione, a norma della presente legge, di una misura di
prevenzione, nonché circa la sussistenza di provvedimenti che applicano una misura di
prevenzione o di condanna, nei casi previsti dall'articolo 10, comma 5-ter, e di quelli
che dispongono divieti, sospensioni o decadenze a norma dell'articolo 10, ovvero del
secondo comma dell'articolo 10-quater. Per i rinnovi, allorché la legge dispone che gli
stessi abbiano luogo con provvedimento formale, per i provvedimenti comunque conseguenti a
provvedimenti già disposti, salvo gli atti di esecuzione, e per i contratti derivati da
altri già stipulati dalla pubblica amministrazione l'obbligo sussiste con riguardo alla
certificazione dei provvedimenti definitivi o provvisori che applicano la misura di
prevenzione o dispongono i divieti, le sospensioni o le decadenze. Per i contratti
concernenti obbligazioni a carattere periodico o continuativo per forniture di beni o
servizi, la certificazione deve essere acquisita per ciascun anno di durata del contratto
(16). 2. La certificazione è rilasciata dalla prefettura nella cui circoscrizione gli
atti o i contratti devono essere perfezionati, su richiesta dell'amministrazione o
dell'ente pubblico, previa esibizione dei certificati di residenza e di stato di famiglia
di data non anteriore a tre mesi. 3. Nel caso di contratti stipulati da un concessionario
di opere o servizi pubblici, la certificazione, oltre che su richiesta
dell'amministrazione o dell'ente pubblico interessati, può essere rilasciata anche su
richiesta del concessionario, previa acquisizione dall'interessato dei certificati di
residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi. 4. Quando gli atti o i
contratti riguardano società, la certificazione è richiesta nei confronti della stessa
società. Essa è altresì richiesta, se trattasi di società di capitali anche consortili
ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, o di società cooperative, di consorzi
cooperativi, ovvero di consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del
codice civile, nei confronti del legale rappresentante e degli eventuali altri componenti
l'organo di amministrazione, nonché di ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle
società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, e di quei soci o
consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo
esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; per i consorzi di cui all'articolo
2602 del codice civile, la certificazione è richiesta nei confronti di chi ne ha la
rappresentanza, e degli imprenditori o società consorziate. Se trattasi di società in
nome collettivo, la certificazione è richiesta nei confronti di tutti i soci; se trattasi
di società in accomandita semplice, nei confronti dei soci accomandatari. Se trattasi
delle società di cui all'articolo 2506 del codice civile, la certificazione è richiesta
nei confronti di coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato
(16/a). 5. Ai fini dell'applicazione della specifica disciplina dell'albo nazionale dei
costruttori, la certificazione è altresì richiesta nei confronti del direttore tecnico
dell'impresa. 6. Le certificazioni possono anche essere rilasciate su richiesta del
privato interessato presentata alla prefettura competente per il luogo ove lo stesso ha la
residenza ovvero la sede, se trattasi di società, impresa o ente. La relativa domanda,
alla quale vanno allegati i certificati prescritti, deve specificare i provvedimenti, atti
o contratti per i quali la certificazione è richiesta o anche solo le amministrazioni o
enti pubblici interessati ed indicare il numero degli esemplari occorrenti e la persona,
munita di procura speciale, incaricata di ritirarli. La certificazione deve essere
acquisita dalla pubblica amministrazione o dal concessionario entro tre mesi dalla data
del rilascio prodotta anche in copia autenticata ai sensi dell'articolo 14 della legge 4
gennaio 1968, n. 15 (17). 7. Nei casi di urgenza, in attesa che pervenga alla pubblica
amministrazione o al concessionario la certificazione prefettizia, l'esecuzione dei
contratti di cui all'articolo 10 può essere effettuata sulla base di una dichiarazione
con la quale l'interessato attesti di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione
e di non essere a conoscenza della esistenza a suo carico e dei propri conviventi di
procedimenti in corso per l'applicazione della misura di prevenzione o di una delle cause
ostative all'iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici ovvero nell'albo
nazionale dei costruttori. La sottoscrizione della dichiarazione deve essere autenticata
con le modalità stabilite dall'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le stesse
disposizioni si applicano quando è richiesta l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e
cottimi concernenti la realizzazione delle opere e dei lavori e la prestazione di servizi
riguardanti la pubblica amministrazione (18).
8. La certificazione non è richiesta quando
beneficiario dell'atto o contraente con l'amministrazione è un'altra amministrazione
pubblica ovvero quando si tratta di licenze e autorizzazioni rilasciate dall'autorità
provinciale di pubblica sicurezza o del loro rinnovo. 9. La certificazione non è inoltre
richiesta ed è sostituita dalla dichiarazione di cui al comma 7: a) per la stipulazione o
approvazione di contratti con artigiani o con esercenti professioni intellettuali; b) per
la stipulazione o l'approvazione dei contratti di cui all'articolo 10 e per le concessioni
di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica
amministrazione o di servizi pubblici, il cui valore complessivo non supera i cento
milioni di lire; c) per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti
la realizzazione delle opere e la prestazione dei servizi di cui alla lettera b) il cui
valore complessivo non supera i cento milioni di lire; d) per la concessione di
contributi, finanziamenti e mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque
denominate per lo svolgimento di attività imprenditoriali il cui valore complessivo non
supera i cinquanta milioni di lire. 10. E' fatta comunque salva la facoltà della pubblica
amministrazione che procede sulla base delle dichiarazioni sostitutive di richiedere
successivamente ulteriore certificazione alla prefettura territorialmente competente. 11.
L'impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare tempestivamente all'amministrazione
appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di
impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. 12. Le certificazioni prefettizie, le
relative istanze nonché la documentazione accessoria previste dal presente articolo sono
esenti da imposta di bollo. 13. Le certificazioni prefettizie sono rilasciate entro trenta
giorni dalla richiesta. Le prefetture sono tenute a rilasciare apposita ricevuta
attestante la data di presentazione dell'istanza di certificazione, nonché i soggetti per
cui la medesima è richiesta; trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione
dell'istanza, gli interessati possono sostituire ad ogni effetto la certificazione con la
dichiarazione di cui al comma 7, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di
avvalersi della facoltà di cui al comma 10. 14. Chiunque, nelle dichiarazioni
sostitutive, di cui al presente articolo, attesta il falso è punito con la reclusione da
uno a quattro anni. 15. Nel caso di opere pubbliche il Ministero dei lavori pubblici ha
facoltà di verificare anche in corso d'opera la permanenza dei requisiti previsti dalla
presente legge per l'affidamento dei lavori. Alla predetta verifica possono altresì
procedere le altre amministrazioni o enti pubblici committenti o concedenti. 16. Decorso
un anno dalla firma del contratto riguardante opere o lavori per la pubblica
amministrazione, l'amministrazione o ente pubblico committente o concedente è comunque
tenuto ad effettuare la verifica di cui al comma 15.
(16) Comma così sostituito dall'art. 20, D.L. 13
maggio 1991, n. 152. Il comma 1 è stato, inoltre, così modificato dall'art. 22-bis, D.L.
8 giugno 1992, n. 306.
(16/a) Comma così sostituito dall'art. 20, D.L. 13 maggio 1991, n. 152. Il comma 1 è
stato, inoltre, così modificato dall'art. 22-bis, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.
(17) Comma così sostituito dall'art. 20, D.L. 13 maggio 1991, n. 152.
(18) Comma così modificato dall'art. 20, D.L. 13 maggio 1991, n. 152.
11. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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