Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626
Attuazione delle direttive 89/391/CEE,
89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE
riguardanti il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
TITOLO I:
Capo I - Disposizioni generali 1 - 7
Capo II - Servizio di prevenzione e protezione 8 - 11
Capo III - Prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso 12
- 15
Capo IV - Sorveglianza sanitaria 16 - 17
Capo V - Consultazione e partecipazione dei lavoratori 18 - 20
Capo VI - Informazione e formazione dei lavoratori 21 - 22
Capo VII - Disposizioni concernenti la pubblica amministrazione 23 - 28
Capo VIII - Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali 29
TITOLO II - Luoghi di lavoro 30 - 33
TITOLO III - Uso delle attrezzature di lavoro 34 - 39
TITOLO IV - Uso dei dispositivi di protezione individuale 40 - 46
TITOLO V - Movimentazione manuale dei carichi 47 - 49
TITOLO VI - Uso di attrezzature munite di videoterminali 50 - 59
TITOLO VII - Protezione da agenti cancerogeni:
Capo I - Disposizioni generali 60 - 61
Capo II - Obblighi del datore di lavoro 62 - 68
Capo III - Sorveglianza sanitaria 69 - 72
TITOLO VIII - Protezione da agenti biologici:
Capo I - 73 - 77
Capo II - Obblighi del datore di lavoro 78 - 85
Capo III - Sorveglianza sanitaria 86 - 88
TITOLO IX - Sanzioni 89 - 94
TITOLO X - Disposizioni transitorie e finali 95 - 98
Allegato I Casi in cui è
consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione
e protezione da rischi
Allegato II Prescrizioni di sicurezza e di salute per i luoghi di
lavoro
Allegato III Schema indicativo per l'inventario dei rischi ai fini
dell'impiego di attrezzature di protezione individuale
Allegato IV Elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature di
protezione individuale
Allegato V Elenco indicativo e non esauriente delle attività e dei
settori di attività per i quali può rendersi necessario mettere a disposizione
attrezzature di protezione individuale
Allegato VI Elementi di riferimento
Allegato VII Prescrizioni minime
Allegato VIII Elenco di sistemi, preparati e procedimenti
Allegato IX Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la
presenza di agenti biologici
Allegato X Segnale di rischio biologico
Allegato XI Elenco degli agenti biologici classificati
Allegato XII Specifiche sulle misure di contenimento e sui livelli di
contenimento
Allegato XIII Specifiche per processi industriali
TITOLO I
Capo I - Disposizioni generali
Art. 1. Campo di
applicazione.
1. Il presente decreto legislativo prescrive
misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in
tutti i settori di attività privati o pubblici.
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia,
dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie,
penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi
con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti
di istruzione universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e
grado, delle rappresentanze diplomatiche e consolari e dei mezzi di trasporto aerei e
marittimi, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari
esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto del Ministro competente
di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della
funzione pubblica.
3. Nei riguardi dei lavoratori di cui alla legge
18 dicembre 1973, n. 877, nonché dei lavoratori con rapporto contrattuale privato
di portierato, le norme del presente decreto si applicano nei casi espressamente previsti.
4. Le disposizioni di cui al presente decreto si
applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e relative norme di attuazione.
4-bis. Il datore di lavoro che esercita le
attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e
competenze, i dirigenti e i preposti che dirigono o sovraintendono le stesse attività,
sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente decreto.
4-ter. Nell'ambito degli adempimenti previsti dal
presente decreto, il datore di lavoro non può delegare quelli previsti dall'articolo 4, commi 1, 2, 4, lettera a), e 11,
primo periodo.
Art. 2.
Definizioni.
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al
presente decreto si intendono per:
a) lavoratore: persona che presta il proprio
lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e
familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci
lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività
per conto delle società e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di orientamento o
di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro
per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati
gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di
formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed
attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici. I soggetti di cui al
precedente periodo non vengono computati ai fini della determinazione del numero dei
lavoratori dal quale il presente decreto fa discendere particolari obblighi; b) datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di
lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione
dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva,
quale definita ai sensi della lettera i), in quanto titolare dei poteri decisionali e di
spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale
spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale,
nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale;
c) servizio di prevenzione e protezione dai
rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati
all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero
unità produttiva;
d) medico competente: medico in possesso di uno
dei seguenti titoli:
1) specializzazione in medicina del lavoro o in
medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in
igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro ed altre
specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della sanità di
concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
2) docenza o libera docenza in medicina del
lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia
industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;
3) autorizzazione di cui all'articolo 55 del
decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
e) responsabile del servizio di prevenzione e
protezione: persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità
adeguate;
f) rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza: persona, ovvero persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori per
quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro, di seguito
denominato rappresentante per la sicurezza;
g) prevenzione: il complesso delle disposizioni o
misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o
diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e
dell'integrità dell'ambiente esterno;
h) agente: l'agente chimico, fisico o biologico,
presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute;
i) unità produttiva: stabilimento o struttura
finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico
funzionale.
Art. 3. Misure
generali di tutela.
1. Le misure generali per la protezione della
salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:
a) valutazione dei rischi per la salute e la
sicurezza; b) eliminazione dei rischi in
relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è
possibile, loro riduzione al minimo;
c) riduzione dei rischi alla fonte;
d) programmazione della prevenzione mirando ad un
complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive
ed organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di
lavoro;
e) sostituzione di ciò che è pericoloso con
ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
f) rispetto dei princìpi ergonomici nella
concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei
metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
g) priorità delle misure di protezione
collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
h) limitazione al minimo del numero dei
lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici
e biologici, sui luoghi di lavoro;
l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione
dei rischi specifici;
m) allontanamento del lavoratore dall'esposizione
a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona;
n) misure igieniche;
o) misure di protezione collettiva ed
individuale;
p) misure di emergenza da attuare in caso di
pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave
ed immediato;
q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
r) regolare manutenzione di ambienti,
attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza
in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
s) informazione, formazione, consultazione e
partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti
la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
t) istruzioni adeguate ai lavoratori.
2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene
ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per
i lavoratori.
Art. 4. Obblighi
del datore di lavoro, del dirigente e del preposto.
1. Il datore di lavoro, in
relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta,
nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici
impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la
sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di
lavoratori esposti a rischi particolari.
2. All'esito della
valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente:
a) una relazione sulla valutazione dei rischi per
la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri
adottati per la valutazione stessa; b)
l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di
protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune
per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
3. Il documento è custodito presso l'azienda
ovvero l'unità produttiva.
4. Il datore di lavoro:
a) designa il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'articolo 8; b) designa gli
addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le
regole di cui all'articolo 8;
c) nomina, nei casi previsti dall'articolo 16, il
medico competente.
5. Il datore di lavoro adotta
le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare:
a) designa preventivamente i lavoratori incaricati
dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione
dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso
e, comunque, di gestione dell'emergenza; b)
aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che
hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al
grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
c) nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene
conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla
sicurezza;
d) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei
dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione
e protezione;
e) prende le misure appropriate affinché
soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li
espongono ad un rischio grave e specifico;
f) richiede l'osservanza da parte dei singoli
lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di
sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei
dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
g) richiede l'osservanza da parte del medico
competente degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui processi e sui
rischi connessi all'attività produttiva;
h) adotta le misure per il controllo delle
situazioni di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni affinché i lavoratori,
in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la
zona pericolosa;
i) informa il più presto possibile i lavoratori
esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le
disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
l) si astiene, salvo eccezioni debitamente
motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione
di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
m) permette ai lavoratori di verificare, mediante
il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di
protezione della salute e consente al rappresentante per la sicurezza di accedere alle
informazioni ed alla documentazione aziendale di cui all'articolo 19,
comma 1, lettera e);
n) prende appropriati provvedimenti per evitare
che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o
deteriorare l'ambiente esterno;
o) tiene un registro nel
quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza
dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la
qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio,
nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è redatto
conformemente al modello approvato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, sentita la commissione consultiva permanente, di cui all'articolo 393 del d.P.R.
27 aprile 1955, n. 547, e successive modifiche, ed è conservato sul luogo di lavoro, a
disposizione dell'organo di vigilanza. Fino all'emanazione di tale decreto il registro è
redatto in conformità ai modelli già disciplinati dalle leggi vigenti;
p) consulta il rappresentante per la sicurezza
nei casi previsti dall'articolo 19, comma 1, lettere b), c) e d);
q) adotta le misure necessarie ai fini della
prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di
pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività,
alle dimensioni dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, e al numero delle persone
presenti.
6. Il datore di lavoro
effettua la valutazione di cui al comma 1 ed elabora il documento di
cui al comma 2 in collaborazione con il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione e con il medico competente nei casi in cui sia obbligatoria la
sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
7. La valutazione di cui al comma 1 e il documento di cui al comma 2 sono
rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della
sicurezza e della salute dei lavoratori.
8. Il datore di lavoro
custodisce, presso l'azienda ovvero l'unità produttiva, la cartella sanitaria e di
rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto
professionale, e ne consegna copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del
rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa richiesta.
9. Per le piccole e medie aziende, con uno o più
decreti da emanarsi entro il 31 marzo 1996 da parte dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità,
sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per
l'igiene del lavoro, in relazione alla natura dei rischi e alle dimensioni dell'azienda,
sono definite procedure standardizzate per gli adempimenti documentali di cui al presente
articolo. Tali disposizioni non si applicano alle attività industriali di cui
all'articolo 1 del d.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette
all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso,
alle centrali termoelettriche, agli impianti e laboratori nucleari, alle aziende
estrattive ed altre attività minerarie, alle aziende per la fabbricazione e il deposito
separato di esplosivi, polveri e munizioni, e alle strutture di ricovero e cura sia
pubbliche sia private.
10. Per le medesime aziende di cui al comma 9,
primo periodo, con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione
consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro,
possono essere altresì definiti:
a) i casi relativi a ipotesi di scarsa
pericolosità, nei quali è possibile lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e
protezione in aziende ovvero unità produttive che impiegano un numero di addetti
superiore a quello indicato nell'allegato I; b) i casi in cui è possibile la riduzione a una sola
volta all'anno della visita di cui all'articolo 17, lettera h), degli ambienti di lavoro
da parte del medico competente, ferma restando l'obbligatorietà di visite ulteriori,
allorché si modificano le situazioni di rischio.
11. Fatta eccezione per le
aziende indicate nella nota [1] dell'allegato I, il datore di lavoro
delle aziende familiari, nonché delle aziende che occupano fino a dieci addetti non
è soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto
comunque ad autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei
rischi e l'adempimento degli obblighi ad essa collegati. L'autocertificazione deve essere
inviata al rappresentante per la sicurezza. Sono in ogni caso soggette agli obblighi di
cui ai commi 2 e 3 le aziende familiari nonché le aziende che
occupano fino a dieci addetti, soggette a particolari fattori di rischio, individuate
nell'ambito di specifici settori produttivi con uno o più decreti del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, delle risorse agricole alimentari e forestali e
dell'interno, per quanto di rispettiva competenza.
12. Gli obblighi relativi
agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del
presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche
amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative,
restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla
loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto,
relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o
funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento
all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.
Art. 5. Obblighi
dei lavoratori.
1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della
propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul
luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni,
conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di
lavoro.
2. In particolare i lavoratori:
a) osservano le disposizioni e le istruzioni
impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione
collettiva ed individuale; b) utilizzano
correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati
pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i
dispositivi di sicurezza;
c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi
di protezione messi a loro disposizione;
d) segnalano immediatamente al datore di lavoro,
al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e
c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza,
adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e
possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
e) non rimuovono o modificano senza
autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
f) non compiono di propria iniziativa operazioni
o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza
propria o di altri lavoratori;
g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti
nei loro confronti;
h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro,
ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità
competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori
durante il lavoro.
Art. 6. Obblighi
dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori.
1. I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e
degli impianti rispettano i princìpi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di
salute al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono macchine nonché
dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
2. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il
noleggio e la concessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non
rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza.
Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a forme di certificazione o di
omologazione obbligatoria è tenuto a che gli stessi siano accompagnati dalle previste
certificazioni o dagli altri documenti previsti dalla legge.
3. Gli installatori e montatori di impianti,
macchine o altri mezzi tecnici devono attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del
lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e
degli altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza.
Art. 7. Contratto
di appalto o contratto d'opera.
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento
dei lavori all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, ad imprese
appaltatrici o a lavoratori autonomi:
a) verifica, anche attraverso l'iscrizione alla
camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle
imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in
appalto o contratto d'opera; b) fornisce
agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente
in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in
relazione alla propria attività.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di
lavoro:
a) cooperano all'attuazione delle misure di
prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto
dell'appalto; b) coordinano gli interventi
di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi
reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori
delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3. Il datore di lavoro
committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2. Tale obbligo
non si estende ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei
singoli lavoratori autonomi.
Capo II - Servizio di prevenzione
e protezione
Art. 8. Servizio
di prevenzione e protezione.
1. Salvo quanto previsto dall'articolo
10, il datore di lavoro organizza all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità
produttiva, il servizio di prevenzione e protezione, o incarica persone o servizi esterni
all'azienda, secondo le regole di cui al presente articolo.
2. Il datore di lavoro designa all'interno
dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, una o più persone da lui dipendenti per
l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 9, tra cui il
responsabile del servizio in possesso di attitudini e capacità adeguate, previa
consultazione del rappresentante per la sicurezza.
3. I dipendenti di cui al
comma 2 devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre
di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non
possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del proprio
incarico.
4. Salvo quanto previsto dal
comma 2, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne all'azienda in possesso
delle conoscenze professionali necessarie per integrare l'azione di prevenzione o
protezione.
5. L'organizzazione del servizio di prevenzione e
protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque
obbligatoria nei seguenti casi:
a) - f) (omissis) g) nelle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia
private.
6. Salvo quanto previsto dal comma 5, se le
capacità dei dipendenti all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva sono
insufficienti, il datore di lavoro può far ricorso a persone o servizi esterni
all'azienda, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
7. Il servizio esterno deve essere adeguato alle
caratteristiche dell'azienda, ovvero unità produttiva, a favore della quale è chiamato a
prestare la propria opera, anche con riferimento al numero degli operatori.
8. Il responsabile del servizio esterno deve
possedere attitudini e capacità adeguate.
9. Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, con decreto di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, può
individuare specifici requisiti, modalità e procedure, per la certificazione dei servizi,
nonché il numero minimo degli operatori di cui ai commi 3 e 7.
10. Qualora il datore di
lavoro ricorra a persone o servizi esterni egli non è per questo liberato dalla propria
responsabilità in materia.
11. Il datore di lavoro
comunica all'ispettorato del lavoro e alle unità sanitarie locali territorialmente
competenti il nominativo della persona designata come responsabile del servizio di
prevenzione e protezione interno ovvero esterno all'azienda. Tale comunicazione è
corredata da una dichiarazione nella quale si attesti con riferimento alle persone
designate:
a) i compiti svolti in materia di prevenzione e
protezione; b) il periodo nel quale tali
compiti sono stati svolti;
c) il curriculum professionale.
Art. 9. Compiti
del servizio di prevenzione e protezione.
1. Il servizio di prevenzione e protezione dai
rischi professionali provvede:
a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla
valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità
degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica
conoscenza dell'organizzazione aziendale; b)
ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di
cui all'articolo 4, comma 2, lettera b) e i sistemi di controllo di
tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le
varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e
formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di
tutela della salute e di sicurezza di cui all'articolo 11;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui
all'articolo 21.
2. Il datore di lavoro fornisce ai servizi di
prevenzione e protezione informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi; b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e
l'attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi
produttivi;
d) i dati del registro degli infortuni e delle
malattie professionali;
e) le prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. I componenti del servizio di prevenzione e
protezione e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono tenuti al segreto in
ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di
cui al presente decreto.
4. Il servizio di prevenzione e protezione è
utilizzato dal datore di lavoro.
Art. 10.
Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione
dai rischi.
1. Il datore di lavoro può svolgere direttamente
i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nonché di
prevenzione incendi e di evacuazione, nei casi previsti nell'allegato I,
dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle
condizioni di cui ai commi successivi. Esso può avvalersi della facoltà di cui all'articolo 8, comma 4.
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i
compiti di cui al comma 1, deve frequentare apposito corso di formazione in materia di
sicurezza e salute sul luogo di lavoro, promosso anche dalle associazioni dei datori di
lavoro e trasmettere all'organo di vigilanza competente per territorio:
a) una dichiarazione attestante la capacità di
svolgimento dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi; b) una dichiarazione attestante gli adempimenti di cui
all'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 11;
c) una relazione sull'andamento degli infortuni e
delle malattie professionali della propria azienda elaborata in base ai dati degli ultimi
tre anni del registro infortuni o, in mancanza dello stesso, di analoga documentazione
prevista dalla legislazione vigente;
d) l'attestazione di frequenza del corso di
formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
Art. 11. Riunione
periodica di prevenzione e protezione dai rischi.
1. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che
occupano più di 15 dipendenti, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di
prevenzione e protezione dai rischi, indìce almeno una volta all'anno una riunione cui
partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo rappresentante; b) il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi;
c) il medico competente ove previsto;
d) il rappresentante per la sicurezza.
2. Nel corso della riunione il datore di lavoro
sottopone all'esame dei partecipanti:
a) il documento, di cui all'articolo
4, commi 2 e 3; b) l'idoneità dei
mezzi di protezione individuale;
c) i programmi di informazione e formazione dei
lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
3. La riunione ha altresì luogo in occasione di
eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la
programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e
salute dei lavoratori.
4. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che
occupano fino a 15 dipendenti, nelle ipotesi di cui al comma 3, il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza può chiedere la convocazione di una apposita riunione.
5. Il datore di lavoro, anche tramite il servizio
di prevenzione e protezione dai rischi, provvede alla redazione del verbale della riunione
che è tenuto a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.
Capo III - Prevenzione incendi,
evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso
Art. 12.
Disposizioni generali.
1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 4, comma 5, lettera q), il datore di lavoro:
a) organizza i necessari rapporti con i servizi
pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e
gestione dell'emergenza; b) designa
preventivamente i lavoratori incaricati di attuare le misure di cui all'articolo
4, comma 5, lettera a);
c) informa tutti i lavoratori che possono essere
esposti ad un pericolo grave ed immediato circa le misure predisposte ed i comportamenti
da adottare;
d) programma gli interventi, prende i
provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori possano, in caso di pericolo
grave ed immediato che non può essere evitato, cessare la loro attività, ovvero mettersi
al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
e) prende i provvedimenti necessari
affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la
propria sicurezza ovvero per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare
il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le
conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici
disponibili.
2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1,
lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda ovvero dei
rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unità produttiva.
3. I lavoratori non possono, se non per
giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in
numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni
ovvero dei rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unità produttiva.
4. Il datore di lavoro deve,
salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere
la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed
immediato.
Art. 13.
Prevenzione incendi.
1. Fermo restando quanto previsto dal d.P.R. 29
luglio 1982, n. 577, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in
relazione al tipo di attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di
rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:
a) i criteri diretti ad individuare:
1) misure intese ad evitare l'insorgere di un
incendio e a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
2) misure precauzionali di esercizio;
3) metodi di controllo e manutenzione degli
impianti e delle attrezzature antincendio;
4) criteri per la gestione delle emergenze;
b) le caratteristiche dello specifico servizio di
prevenzione e protezione antincendio di cui all'articolo 12, compresi i
requisiti del personale addetto e la sua formazione.
2. Per il settore minerario il decreto di cui al
comma 1 è adottato dai Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 14. Diritti
dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato.
1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave,
immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro ovvero da una
zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi
conseguenza dannosa.
2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e
immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende
misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale
azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.
Art. 15. Pronto
soccorso.
1. Il datore di lavoro, tenendo conto della
natura dell'attività e delle dimensioni dell'azienda ovvero dell'unità produttiva,
sentito il medico competente ove previsto, prende i provvedimenti necessari in materia di
pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali
persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi
esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
2. Il datore di lavoro, qualora non vi provveda
direttamente, designa uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione dei provvedimenti
di cui al comma 1.
3. Le caratteristiche minime delle attrezzature
di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione sono individuati
in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di
rischio, con decreto dei Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale,
della funzione pubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti la
commissione consultiva permanente e il Consiglio superiore di sanità.
4. Fino all'emanazione del decreto di cui al
comma 3 si applicano le disposizioni vigenti in materia.
Capo IV - Sorveglianza sanitaria
Art. 16.
Contenuto della sorveglianza sanitaria.
1. La sorveglianza sanitaria è effettuata nei
casi previsti dalla normativa vigente.
2. La sorveglianza di cui al comma 1 è
effettuata dal medico competente e comprende:
a) accertamenti preventivi intesi a constatare
l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della
valutazione della loro idoneità alla mansione specifica; b) accertamenti periodici per controllare lo stato di
salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
3. Gli accertamenti di cui al comma 2 comprendono
esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal
medico competente.
Art. 17. Il
medico competente.
1. Il medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il
servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 8, sulla base
della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda ovvero dell'unità produttiva
e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la
tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori; b) effettua gli accertamenti sanitari di cui all'articolo 16;
c) esprime i giudizi di idoneità alla mansione
specifica al lavoro, di cui all'articolo 16;
d) istituisce ed aggiorna, sotto la propria
responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella
sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del
segreto professionale;
e) fornisce informazioni ai lavoratori sul
significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad
agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti
sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti.
Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza;
f) informa ogni lavoratore interessato dei
risultati degli accertamenti sanitari di cui alla lettera b) e, a richiesta dello stesso,
gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
g) comunica, in occasione delle riunioni di cui
all'articolo 11, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi
collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul
significato di detti risultati;
h) congiuntamente al responsabile del servizio di
prevenzione e protezione dai rischi, visita gli ambienti di lavoro almeno due volte
all'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i
cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di
competenza;
i) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla
lettera b), effettua le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia
correlata ai rischi professionali;
l) collabora con il datore di lavoro alla
predisposizione del servizio di pronto soccorso di cui all'articolo 15;
m) collabora all'attività di formazione e
informazione di cui al capo VI.
2. Il medico competente può avvalersi, per
motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti scelti dal datore di lavoro
che ne sopporta gli oneri.
3. Qualora il medico competente, a seguito degli
accertamenti di cui all'articolo 16, comma 2 esprima un giudizio
sull'inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il
datore di lavoro e il lavoratore.
4. Avverso il giudizio di cui al comma 3 è
ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo,
all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori
accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
5. Il medico competente svolge la propria opera
in qualità di:
a) dipendente da una struttura esterna pubblica o
privata convenzionata con l'imprenditore per lo svolgimento dei compiti di cui al presente
capo; b) libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro.
6. Qualora il medico competente sia dipendente
del datore di lavoro, questi gli fornisce i mezzi e gli assicura le condizioni necessarie
per lo svolgimento dei suoi compiti.
7. Il dipendente di una struttura pubblica non
può svolgere l'attività di medico competente qualora esplichi attività di vigilanza.
Capo V - Consultazione e
partecipazione dei lavoratori
Art. 18.
Rappresentante per la sicurezza.
1. In tutte le aziende, o unità produttive, è
eletto o designato il rappresentante per la sicurezza.
2. Nella aziende, o unità produttive, che
occupano sino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente
dai lavoratori al loro interno. Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il
rappresentante per la sicurezza può essere individuato per più aziende nell'ambito
territoriale ovvero del comparto produttivo. Esso può essere designato o eletto dai
lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali, così come definite dalla
contrattazione collettiva di riferimento.
3. Nelle aziende, ovvero unità produttive, con
più di 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai
lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali
rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.
4. Il numero, le modalità di designazione o di
elezione del rappresentante per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito
e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di
contrattazione collettiva.
5. In caso di mancato accordo nella
contrattazione collettiva di cui al comma 4, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentite le parti, stabilisce con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi
dalla comunicazione del mancato accordo, gli standards relativi alle materie di cui al
comma 4. Per le amministrazioni pubbliche provvede il Ministro per la funzione pubblica
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
6. In ogni caso il numero minimo dei
rappresentanti di cui al comma 1 è il seguente:
a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità
produttive sino a 200 dipendenti; b) tre
rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1000 dipendenti;
c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende
ovvero unità produttive.
7. Le modalità e i contenuti specifici della
formazione del rappresentante per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione
collettiva nazionale di categoria con il rispetto dei contenuti minimi previsti dal
decreto di cui all'articolo 22, comma 7.
Art. 19.
Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza.
1. Il rappresentante per la
sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono
le lavorazioni; b) è consultato
preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla
individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda
ovvero unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione degli addetti
al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla
evacuazione dei lavoratori;
d) è consultato in merito all'organizzazione
della formazione di cui all'articolo 22, comma 5;
e) riceve le informazioni e la documentazione
aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative,
nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli
impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie
professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi
di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata, comunque non
inferiore a quella prevista dall'articolo 22;
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e
l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica
dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e
verifiche effettuate dalle autorità competenti;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 11;
m) fa proposte in merito all'attività di
prevenzione;
n) avverte il responsabile dell'azienda dei
rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti
qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore
di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la
salute durante il lavoro.
2. Il rappresentante per la sicurezza deve
disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di
retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle
facoltà riconosciutegli.
3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di
cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva
nazionale.
4. Il rappresentante per la sicurezza non può
subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi
confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze
sindacali.
5. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso,
per l'espletamento della sua funzione, al documento di cui all'articolo
4, commi 2 e 3, nonché al registro degli infortuni sul lavoro di cui all'articolo 4, comma 5, lettera o).
Art. 20.
Organismi paritetici (omissis)
Capo VI - Informazione e
formazione dei lavoratori
Art. 21.
Informazione dei lavoratori.
1. Il datore di lavoro provvede affinché
ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su:
a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi
all'attività dell'impresa in generale; b)
le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
c) i rischi specifici cui è esposto in relazione
all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e
dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla
normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
e) le procedure che riguardano il pronto
soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;
f) il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione ed il medico competente;
g) i nominativi dei lavoratori incaricati di
applicare le misure di cui agli articoli 12 e 15.
2. Il datore di lavoro fornisce le informazioni
di cui al comma 1, lettere a), b), c), anche ai lavoratori di cui all'articolo
1, comma 3.
Art. 22.
Formazione dei lavoratori.
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun
lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 3, riceva una
formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare
riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni.
2. La formazione deve avvenire in occasione:
a) dell'assunzione; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) dell'introduzione di nuove attrezzature di
lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
3. La formazione deve essere periodicamente
ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.
4. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto
ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa
in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di
rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di
controllo e prevenzione dei rischi stessi.
5. I lavoratori incaricati dell'attività di
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo
grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione
dell'emergenza devono essere adeguatamente formati.
6. La formazione dei lavoratori e quella dei loro
rappresentanti di cui al comma 4 deve avvenire, in collaborazione con gli organismi
paritetici di cui all'articolo 20, durante l'orario di lavoro e non può
comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
7. I Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, possono stabilire i
contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e
dei datori di lavoro di cui all'articolo 10, comma 3, tenendo anche
conto delle dimensioni e della tipologia delle imprese.
Capo VII - Disposizioni
concernenti la pubblica amministrazione
Art. 23.
Vigilanza.
1. La vigilanza sull'applicazione della
legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta dall'unità
sanitaria locale e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, nonché per il settore minerario, dal Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali
e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Ferme restando le competenze in materia di
vigilanza attribuite dalla legislazione vigente all'ispettorato del lavoro, per attività
lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, da individuare con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e della sanità, sentita la Commissione consultiva permanente,
l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza può
essere esercitata anche dall'ispettorato del lavoro che ne informa preventivamente il
servizio di prevenzione e sicurezza dell'unità sanitaria locale competente per
territorio.
3. Il decreto di cui al comma 2 è emanato entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. (omissis)
Art. 24. Informazione, consulenza,
assistenza. (omissis)
Art. 25.
Coordinamento.(omissis)
Art.
26. Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del
lavoro.
1. (Sostituisce l'articolo
393, d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547)
2. (Sostituisce l'articolo
394, d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547)
3. L'articolo 395 del d.P.R. 27
aprile 1995, n. 547, è soppresso.
Art. 27. Comitati
regionali di coordinamento. (omissis)
Art. 28.
Adeguamenti al progresso tecnico. (omissis)
Capo VIII -
Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali (omissis)
TITOLO II - Luoghi di lavoro
Art. 30.
Definizioni.
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni
di cui al presente titolo si intendono per luoghi di lavoro:
a) i luoghi destinati a contenere posti di lavoro,
ubicati all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, nonché ogni altro
luogo nell'area della medesima azienda ovvero unità produttiva comunque accessibile per
il lavoro.
2. Le disposizioni del presente titolo non si
applicano:
a) ai mezzi di trasporto; b) ai cantieri temporanei o mobili;
c) alle industrie estrattive;
d) ai pescherecci;
e) ai campi, boschi e altri terreni facenti parte
di una impresa agricola o forestale, ma situati fuori dall'area edificata dell'azienda.
3. Ferme restando le disposizioni di legge
vigenti, le prescrizioni di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro sono specificate
nellallegato II.
4. I luoghi di lavoro devono essere strutturati
tenendo conto, se del caso, di eventuali lavoratori portatori di handicap.
5. Lobbligo di cui al comma 4 vige, in
particolare, per le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i gabinetti e i
posti di lavoro utilizzati od occupati direttamente da lavoratori portatori di handicap.
6. La disposizione di cui al comma 4 non si
applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993, ma debbono essere
adottate misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e
di igiene personale.
Art. 31.
Requisiti di sicurezza e di salute.
1. Ferme restando le disposizioni legislative e
regolamentari vigenti e fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517, i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati anteriormente all'entrata
in vigore del presente decreto devono essere adeguati alle prescrizioni di sicurezza e
salute di cui al presente titolo entro il 1° gennaio 1997.
2. Se gli adeguamenti di cui al comma 1
richiedono un provvedimento concessorio o autorizzatorio il datore di lavoro deve
immediatamente iniziare il procedimento diretto al rilascio dell'atto ed ottemperare agli
obblighi entro sei mesi dalla data del provvedimento stesso.
3. Sino a che i luoghi di lavoro non vengano
adeguati, il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza,
adotta misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
4. Ove vincoli urbanistici o architettonici
ostino agli adeguamenti di cui al comma 1, il datore di lavoro, previa consultazione del
rappresentante per la sicurezza, adotta le misure alternative di cui al comma 3. Le
misure, nel caso di cui al presente comma, sono autorizzate dall'organo di vigilanza
competente per territorio.
Art. 32. Obblighi
del datore di lavoro.
1. Il datore di lavoro provvede affinché:
a) le vie di circolazione interne o all'aperto che
conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo
scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza; b) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi
vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più
rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la
salute dei lavoratori;
c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i
dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche
adeguate;
d) gli impianti e i dispositivi di sicurezza,
destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare
manutenzione e al controllo del loro funzionamento.
Art. 33.
Adeguamenti di norme. (omissis)
TITOLO III - Uso
delle attrezzature di lavoro (omissis)
TITOLO IV - Uso dei dispositivi di
protezione individuale
Art. 40.
Definizioni.
1. Si intende per dispositivo di protezione
individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal
lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne
la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio
destinato a tale scopo.
2. Non sono dispositivi di protezione
individuale:
a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi
non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore; b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di
salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale
delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il
mantenimento dell'ordine pubblico;
d) le attrezzature di protezione individuale
proprie dei mezzi di trasporto stradali;
e) i materiali sportivi;
f) i materiali per l'autodifesa o per la
dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per individuare e
segnalare rischi e fattori nocivi.
Art. 41. Obbligo
di uso.
1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi
non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione,
da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione
del lavoro.
Art. 42.
Requisiti dei DPI.
1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui
al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475.
2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:
a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza
comportare di per sé un rischio maggiore; b)
essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di
salute del lavoratore;
d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo
le sue necessità.
3. In caso di rischi multipli che richiedono
l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da
mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei
rischi corrispondenti.
Art. 43. Obblighi
del datore di lavoro.
1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei
DPI:
a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi
che non possono essere evitati con altri mezzi; b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano
adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti
di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
c) valuta, sulla base delle informazioni a
corredo dei DPI fornite dal fabbricante e delle norme d'uso di cui all'articolo 45 le
caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla
lettera b);
d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga
una variazione significativa negli elementi di valutazione.
2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle
norme d'uso di cui all'articolo 45, individua le condizioni in cui un DPI deve essere
usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:
a) entità del rischio; b) frequenza dell'esposizione al rischio;
c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun
lavoratore;
d) prestazioni del DPI.
3. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i
DPI conformi ai requisiti previsti dall'articolo 42 e dal decreto di cui all'articolo 45,
comma 2.
4. Il datore di lavoro:
a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le
condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni
necessarie; b) provvede a che i DPI siano
utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali,
conformemente alle informazioni del fabbricante;
c) fornisce istruzioni comprensibili per i
lavoratori;
d) destina ogni DPI ad un uso personale e,
qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende
misure adeguate affinch tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai
vari utilizzatori;
e) informa preliminarmente il lavoratore dei
rischi dai quali il DPI lo protegge;
f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità
produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
g) assicura una formazione adeguata e organizza,
se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei
DPI.
5. In ogni caso l'addestramento è
indispensabile:
a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto
legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria; b) per i dispositivi di protezione dell'udito.
Art. 44. Obblighi
dei lavoratori.
1. I lavoratori si sottopongono al programma di
formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai
sensi dell'articolo 43, commi 4, lettera g), e 5.
2. I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro
disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento
eventualmente organizzato.
3. I lavoratori:
a) hanno cura dei DPI messi a loro disposizione; b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono
le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.
5. I lavoratori segnalano immediatamente al
datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi
rilevato nei DPI messi a loro disposizione.
Art. 45. Criteri
per l'individuazione e l'uso. (omissis)
Art. 46. Norma
transitoria. (omissis)
TITOLO V - Movimentazione manuale
dei carichi
Art. 47. Campo di
applicazione.
1. Le norme del presente titolo si applicano alle
attività che comportano la movimentazione manuale dei carichi con i rischi, tra
laltro, di lesioni dorso-lombari per i lavoratori durante il lavoro.
2. Si intendono per:
a) movimentazione manuale dei carichi: le
operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori,
comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico
che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche
sfavorevoli, comportano tra l'altro rischi di lesioni dorso-lombari; b) lesioni dorso-lombari: lesioni a carico delle strutture
osteomiotendinee e nerveovascolari a livello dorso-lombare.
Art. 48. Obblighi
dei datori di lavoro.
1. Il datore di lavoro adotta le misure
organizzative necessarie o ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature
meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte
dei lavoratori.
2. Qualora non sia possibile evitare la
movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le
misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati o fornisce ai lavoratori
stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione
manuale di detti carichi, in base all'allegato VI.
3. Nel caso in cui la necessità di una
movimentazione manuale di un carico ad opera del lavoratore non può essere evitata, il
datore di lavoro organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione sia quanto
più possibile sicura e sana.
(per gli adempimenti connessi alla movimentazione manuale dei
carichi si veda la circolare Ministero del Lavoro n. 73 del 1997)
4. Nei casi di cui al comma 3 il datore di
lavoro:
a) valuta, se possibile, preliminarmente, le
condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione e tiene conto in
particolare delle caratteristiche del carico, in base all'allegato VI; b) adotta le misure atte ad evitare o ridurre tra l'altro
i rischi di lesioni dorso-lombari, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di
rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività
comporta, in base all'allegato VI;
c) sottopone alla sorveglianza sanitaria di cui
all'articolo 16 gli addetti alle attività di cui al presente titolo.
Art. 49.
Informazione e formazione.
1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori
informazioni, in particolare per quanto riguarda:
a) il peso di un carico; b) il centro di gravità o il lato più pesante nel caso
in cui il contenuto di un imballaggio abbia una collocazione eccentrica;
c) la movimentazione corretta dei carichi e i
rischi che i lavoratori corrono se queste attività non vengono eseguite in maniera
corretta, tenuto conto degli elementi di cui all'allegato VI.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una
formazione adeguata, in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.
TITOLO VI - Uso di attrezzature
munite di videoterminali
Art. 50. Campo di
applicazione.
1. Le norme del presente titolo si applicano alle
attività lavorative che comportano l'uso di attrezzature munite di videoterminali.
2. Le norme del presente titolo non si applicano
ai lavoratori addetti:
a) ai posti di guida di veicoli o macchine; b) ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di
trasporto;
c) ai sistemi informatici destinati in modo
prioritario all'utilizzazione da parte del pubblico;
d) ai sistemi denominati "portatili"
ove non siano oggetto di utilizzazione prolungata in un posto di lavoro;
e) alle macchine calcolatrici, ai registratori di
cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei
dati o delle misure, necessario all'uso diretto di tale attrezzatura;
f) alle macchine di videoscrittura senza schermo
separato.
Art. 51.
Definizioni.
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o
grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato;
b) posto di lavoro: l'insieme che comprende le
attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di
immissione dati, ovvero software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali,
le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la
stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché
l'ambiente di lavoro immediatamente circostante;
c) lavoratore: il lavoratore che utilizza una
attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico ed abituale, per almeno quattro
ore consecutive giornaliere, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 54,
per tutta la settimana lavorativa.
Art. 52. Obblighi
del datore di lavoro.
1. Il datore di lavoro, all'atto della
valutazione del rischio di cui all'articolo 4, comma 1, analizza i
posti di lavoro con particolare riguardo:
a) ai rischi per la vista e per gli occhi; b) ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento
fisico o mentale;
c) alle condizioni ergonomiche e di igiene
ambientale.
2. Il datore di lavoro adotta le misure
appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1,
tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi
riscontrati.
Art. 53.
Organizzazione del lavoro.
1. Il datore di lavoro assegna le mansioni e i
compiti lavorativi comportanti l'uso dei videoterminali anche secondo una distribuzione
del lavoro che consente di evitare il più possibile la ripetitività e la monotonia delle
operazioni.
Art. 54.
Svolgimento quotidiano del lavoro.
1. Il lavoratore, qualora svolga la sua attività
per almeno quattro ore consecutive, ha diritto ad una interruzione della sua attività
mediante pause ovvero cambiamento di attività.
2. Le modalità di tali interruzioni sono
stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale.
3. In assenza di una disposizione contrattuale
riguardante l'interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una
pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al
videoterminale.
4. Le modalità e la durata delle interruzioni
possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne
evidenzi la necessità.
5. E' comunque esclusa la cumulabilità delle
interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro.
6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono
compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono
considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare
il posto di lavoro.
7. La pausa è considerata a tutti gli effetti
parte integrante dell'orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all'interno di
accordi che prevedono la riduzione dell'orario complessivo di lavoro.
Art. 55.
Sorveglianza sanitaria.
1. I lavoratori prima di essere addetti alle
attività di cui al presente titolo, sono sottoposti ad una visita medica per evidenziare
eventuali malformazioni strutturali e ad un esame degli occhi e della vista effettuati dal
medico competente. Qualora l'esito della visita medica ne evidenzi la necessità, il
lavoratore è sottoposto ad esami specialistici.
2. In base alle risultanze degli accertamenti di
cui al comma 1 i lavoratori vengono classificati in:
a) idonei, con o senza prescrizioni; b) non idonei.
3. I lavoratori classificati come idonei con
prescrizioni ed i lavoratori che abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età sono
sottoposti a visita di controllo con periodicità almeno biennale.
4. Il lavoratore è sottoposto a controllo
oftalmologico a sua richiesta, ogni qualvolta sospetta una sopravvenuta alterazione della
funzione visiva, confermata dal medico competente.
5. La spesa relativa alla dotazione di
dispositivi speciali di correzione in funzione dell'attività svolta è a carico del
datore di lavoro.
Art. 56.
Informazione e formazione.
1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori
informazioni, in particolare per quanto riguarda:
a) le misure applicabili al posto di lavoro, in
base all'analisi dello stesso di cui all'articolo 52; b) le modalità di svolgimento dell'attività;
c) la protezione degli occhi e della vista.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una
formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro della sanità, stabilisce con decreto una guida d'uso
dei videoterminali.
Art. 57.
Consultazione e partecipazione.
1. Il datore di lavoro informa preventivamente i
lavoratori e il rappresentante per la sicurezza dei cambiamenti tecnologici che comportano
mutamenti nell'organizzazione del lavoro, in riferimento alle attività di cui al presente
titolo.
Art. 58. Adeguamento alle norme. (omissis)
Art. 59.
Caratteristiche tecniche. (omissis)
TITOLO VII -
Protezione da agenti cancerogeni (omissis)
TITOLO VIII -
Protezione da agenti biologici (omissis)
TITOLO IX - Sanzioni
Art. 89.
Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti.
1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da
tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a otto milioni per la violazione degli articoli 4, commi 2, 4, lettera a), 6, 7 e 11, primo periodo; 63,
commi 1, 4 e 5; 69, comma 5, lettera a); 78, commi 3 e 5; 86, comma 2-ter.
2. Il datore di lavoro ed il dirigente sono
puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda
da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli
4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere d) ed e) e 4; 15, comma 1; 22, commi da 1 a 5; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31,
commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4 e 5; 38; 41; 43, commi 3, 4, lettere a), b), d) e g) e 5; 48; 49, comma 2; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 56, comma 2; 58; 62; 63, comma 3; 64;
65, comma 1; 66, comma 2; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1, 2 e 5, lettera b); 77, comma
1; 78, comma 2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 85, comma 2; 86, commi 1 e 2; b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da
lire un milione a lire cinque milioni per la violazione degli articoli 4,
commi 4, lettere b) e c), 5, lettere c), f), g), i), m) e p); 7, commi 1 e 3; 9, comma 2; 10; 12, comma 1, lettere a), b) e c); 21; 37; 43,
comma 4, lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 56, comma
1; 57; 66, commi 1 e 4; 67, comma 3; 70, comma 1; 76, commi 1, 2 e
3; 77, comma 4; 84, comma 2; 85, commi 1 e 4; 87, commi 1 e 2.
3. Il datore di lavoro ed il dirigente sono
puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per
la violazione degli articoli 4, commi 5, lettera o), e 8; 8, comma 11; 11; 70, commi 2 e
3; 87, commi 3 e 4.
Art. 90.
Contravvenzioni commesse dai preposti.
1. I preposti sono puniti:
a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda
da lire cinquecentomila a lire due milioni per la violazione degli articoli
4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere d), e) e 4; 15,
comma 1; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32, 35, commi 1, 2, 4 e 5; 41; 43, commi 3,
4, lettere a), b), d); 48; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 58; 62; 63, comma 3; 64; 65,
comma 1; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1 e 2; 78, comma 2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e
3; 82; 83; 86, commi 1 e 2; b) con
l'arresto sino a un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione per la
violazione degli articoli 4, comma 5, lettere c), f), g), i) e m); 7, commi 1, lettera b), e 3; 9, comma 2;
12, comma 1, lettere a) e c); 21; 37; 43,
comma 4, lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 56, comma
1; 57; 66, commi 1 e 4; 85, commi 1 e 4.
Art. 91.
Contravvenzioni commesse dai progettisti, dai fabbricanti e dagli installatori.
1. La violazione dell'articolo 6,
comma 2, è punita con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire quindici
milioni a lire sessanta milioni.
2. La violazione dell'articolo 6,
commi 1 e 3, è punita con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire
seicentomila a lire due milioni.
Art. 92.
Contravvenzioni commesse dal medico competente.
1. Il medico competente è punito:
a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda
da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli 17,
comma 1, lettere b), d), h) e l); 69, comma 4; 86, comma 2-bis; b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire
cinquecentomila a lire tre milioni per la violazione degli articoli 17,
comma 1, lettere e), f), g) ed i), nonché del comma 3.
Art. 93.
Contravvenzioni commesse dai lavoratori.
1. I lavoratori sono puniti:
a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da
lire quattrocentomila a lire un milione e duecentomila per la violazione degli articoli 5, comma 2; 12, comma 3, primo periodo; 39; 44; 84, comma 3; b) con
l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire seicentomila
per la violazione degli articoli 67, comma 2; 84, comma 1.
Art. 94.
Violazioni amministrative.
1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli
articoli 65, comma 2, e 80, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire centomila a lire trecentomila.
TITOLO X - Disposizioni
transitorie e finali
Art. 95. Norma
transitoria.
1. In sede di prima applicazione del presente
decreto e comunque non oltre il 31 dicembre 1996 il datore di lavoro che intende svolgere
direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi è esonerato dalla frequenza
del corso di formazione di cui al comma 2 dell'articolo 10, ferma restando l'osservanza
degli adempimenti previsti dal predetto articolo 10, comma 2, lettere
a), b) e c).
Art. 96.
Decorrenza degli obblighi di cui all'articolo 4. (omissis)
Art. 96-bis.
Attuazione degli obblighi.
1. Il datore di lavoro che intraprende
un'attività lavorativa di cui all'articolo 1 è tenuto a elaborare il
documento di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto entro
tre mesi dall'effettivo inizio dell'attività.
Art. 97. Obblighi
d'informazione. (omissis)
Art. 98. Norma
finale.
1. Restano in vigore, in quanto non
specificatamente modificate dal presente decreto, le disposizioni vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.
Allegato I
Casi in cui è consentito lo
svolgimento diretto da parte del datore di lavoro
dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (articolo 10)
1. Aziende artigiane e industriali [1] fino a 30
addetti
2. Aziende agricole e zootecniche fino a 10
addetti [2]
3. Aziende della pesca fino a 20 addetti
4. Altre aziende fino a 200 addetti
[1] Escluse le aziende industriali di cui
all'articolo 1 del d.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette
all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso,
le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive
ed altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di
esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
[2] Addetti assunti a tempo indeterminato.
Allegato II
Prescrizioni di sicurezza e di
salute per i luoghi di lavoro
1. Rilevazione e lotta antincendio.
A seconda delle dimensioni e dell'uso degli
edifici, delle attrezzature presenti, delle caratteristiche fisiche e chimiche delle
sostanze presenti, nonché del numero massimo di persone che possono essere
presenti, i luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi adeguati per combattere
l'incendio, e se del caso, di rilevatori di incendio e di sistemi di allarme.
I dispositivi non automatici di lotta antincendio
devono essere facilmente accessibili e utilizzabili.
Essi devono essere oggetto di una segnaletica
conforme alla normativa vigente.
Questa segnaletica deve essere apposta nei luoghi
appropriati ed essere durevole.
2. Locali adibiti al pronto soccorso.
Qualora l'importanza dei locali, il tipo di
attività in essi svolta e la frequenza degli infortuni lo richiedano, occorre prevedere
uno o più locali adibiti al pronto soccorso.
I locali adibiti al pronto soccorso devono essere
dotati di apparecchi e di materiale di pronto soccorso indispensabili ed essere facilmente
accessibili con barelle.
Essi devono essere oggetto di una segnaletica
conforme alla normativa vigente.
Il materiale di pronto soccorso deve inoltre
essere disponibile in tutti i luoghi in cui le condizioni di lavoro lo richiedano.
Esso deve essere oggetto di una segnaletica
appropriata e deve essere facilmente accessibile.
Allegato III
Schema indicativo per l'inventario
dei rischi ai fini dell'impiego di attrezzature di protezione individuale (omissis)
Allegato IV
Elenco indicativo e non esauriente
delle attrezzature di protezione individuale
Dispositivi di protezione della testa.
- Caschi di protezione per l'industria (caschi
per miniere, cantieri di lavori pubblici, industrie varie);
- Copricapo leggero per proteggere il cuoio
capelluto (berretti, cuffie, retine con o senza visiera);
- Copricapo di protezione (cuffie, berretti,
cappelli di tela cerata, ecc., in tessuto, in tessuto rivestito, ecc.).
Dispositivi di protezione dell'udito.
- Palline e tappi per le orecchie;
- Caschi (comprendenti l'apparato auricolare);
- Cuscinetti adattabili ai caschi di protezione
per l'industria;
- Cuffie con attacco per ricezione a bassa
frequenza;
- Dispositivi di protezione contro il rumore con
apparecchiature di intercomunicazione.
Dispositivi di protezione degli occhi e del viso.
- Occhiali a stanghette;
- Occhiali a maschera;
- Occhiali di protezione contro i raggi x, i
raggi laser, le radiazioni ultraviolette, infrarosse, visibili;
- Schermi facciali;
- Maschere e caschi per la saldatura ad arco
(maschere a mano, a cuffia o adattabili a caschi protettivi).
Dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
- Apparecchi antipolvere, antigas e contro le
polveri radioattive;
- Apparecchi isolanti a presa d'aria;
- Apparecchi respiratori con maschera per
saldatura amovibile;
- Apparecchi ed attrezzature per sommozzatori;
- Scafandri per sommozzatori.
Dispositivi di protezione delle mani e delle
braccia.
- Guanti: contro le aggressioni meccaniche
(perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.); contro
le aggressioni chimiche;
per elettricisti e antitermici;
- Guanti a sacco;
- Ditali;
- Manicotti;
- Fasce di protezione dei polsi;
- Guanti a mezze dita;
- Manopole.
Dispositivi di protezione dei piedi e delle
gambe.
- Scarpe basse, scarponi, tronchetti, stivali di
sicurezza;
- Scarpe a slacciamento o sganciamento rapido;
- Scarpe con protezione supplementare della punta
del piede;
- Scarpe e soprascarpe con suola anticalore;
- Scarpe, stivali e soprastivali di protezione
contro il calore;
- Scarpe, stivali e soprastivali di protezione
contro il freddo;
- Scarpe, stivali e soprastivali di protezione
contro le vibrazioni;
- Scarpe, stivali e soprastivali di protezione
antistatici;
- Scarpe, stivali e soprastivali di protezione
isolanti;
- Stivali di protezione contro le catene delle
trance meccaniche;
- Zoccoli;
- Ginocchiere;
- Dispositivi di protezione amovibili del collo
del piede;
- Ghette;
- Suole amovibili (anticalore, antiperforazione o
antitraspirazione);
- Ramponi amovibili per ghiaccio, neve, terreno
sdrucciolevole.
Dispositivi di protezione della pelle.
- Creme protettive/pomate.
Dispositivi di protezione del tronco e
dell'addome.
- Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione
contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, spruzzi di metallo fuso, ecc.);
- Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione
contro le aggressioni chimiche;
- Giubbotti termici;
- Giubbotti di salvataggio;
- Grembiuli di protezione contro i raggi x;
- Cintura di sicurezza del tronco.
Dispositivi dell'intero corpo.
- Attrezzature di protezione contro le cadute;
- Attrezzature cosiddette anticaduta
(attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento);
- Attrezzature con freno "ad assorbimento di
energia cinetica" (attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori necessari
al funzionamento);
- Dispositivo di sostegno del corpo (imbracatura
di sicurezza).
Indumenti di protezione.
- Indumenti di lavoro cosiddetti "di
sicurezza" (due pezzi e tute);
- Indumenti di protezione contro le aggressioni
meccaniche (perforazioni, tagli, ecc.);
- Indumenti di protezione contro le aggressioni
chimiche;
- Indumenti di protezione contro gli spruzzi di
metallo fuso e di raggi infrarossi;
- Indumenti di protezione contro il calore;
- Indumenti di protezione contro il freddo;
- Indumenti di protezione contro la
contaminazione radioattiva;
- Indumenti antipolvere;
- Indumenti antigas;
- Indumenti ed accessori (bracciali e guanti,
ecc.) fluorescenza di segnalazione, catarifrangenti;
- Coperture di protezione.
Allegato V
Elenco indicativo e non esauriente
delle attività e dei settori di attività per i quali può
rendersi necessario mettere a
disposizione attrezzature di protezione individuale
1. Protezione del capo (protezione del cranio)
Elmetti di protezione.
- Lavori edili, soprattutto lavori sopra, sotto o
in prossimità di impalcature e di posti di lavoro sopraelevati, montaggio e smontaggio di
armature, lavori di installazione e di posa di ponteggi e operazioni di demolizione;
- Lavori su ponti d'acciaio, su opere edili in
strutture d'acciaio di grande altezza, piloni, torri, costruzioni idrauliche in acciaio,
altiforni, acciaierie e laminatoi, grandi serbatoi, grandi condotte, caldaie e centrali
elettriche;
- Lavori in fossati, trincee, pozzi e gallerie di
miniera;
- Lavori in terra e in roccia;
- Lavori in miniere sotterranee, miniere a cielo
aperto e lavori di spostamento di ammassi di sterile;
- Uso di estrattori di bulloni;
- Brillatura mine;
- Lavori in ascensori e montacarichi, apparecchi
di sollevamento, gru e nastri trasportatori;
- Lavori nei pressi di altiforni, in impianti di
riduzione diretta, in acciaierie, in laminatoi, in stabilimenti metallurgici, in impianti
di fucinatura a maglio e a stampo, nonché in fonderie;
- Lavori in forni industriali, contenitori,
apparecchi, silos, tramogge e condotte;
- Costruzioni navali;
- Smistamento ferroviario;
- Macelli.
2. Protezione del piede.
Scarpe di sicurezza con suola imperforabile.
- Lavori di rustico, di genio civile e lavori
stradali;
- Lavori su impalcature;
- Demolizioni di rustici;
- Lavori in calcestruzzo ed in elementi
prefrabbricati con montaggio e smontaggio di armature;
- Lavori in cantieri edili e in aree di deposito;
- Lavori su tetti.
Scarpe di sicurezza senza suola imperforabile.
- Lavori su ponti d'acciaio, opere edili in
strutture di grande altezza, piloni, torri, ascensori e montacarichi, costruzioni
idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie, laminatoi, grandi contenitori, grandi
condotte, gru, caldaie, e impianti elettrici;
- Costruzioni di forni, installazione di impianti
di riscaldamento e di aerazione, nonché montaggio di costruzioni metalliche;
- Lavori di trasformazione e di manutenzione;
- Lavori in altiforni, impianti di riduzione
diretta, acciaierie e laminatoi, stabilimenti metallurgici, impianti di fucinatura a
maglio e a stampo, impianti di pressatura a caldo e di trafilatura;
- Lavori in cave di pietra, miniere a cielo
aperto e rimozione di discarica;
- Lavorazione e finitura di pietre;
- Produzione di vetri piani e di vetri cavi,
nonché lavorazione e finitura;
- Manipolazione di stampi nell'industria della
ceramica;
- Lavori di rivestimenti in prossimità del forno
nell'industria della ceramica;
- Lavori nell'industria della ceramica pesante e
nell'industria dei materiali da costruzione;
- Movimentazione e stoccaggio;
- Manipolazione di blocchi di carni surgelate e
di contenitori metallici di conserve;
- Costruzioni navali;
- Smistamento ferroviario.
Scarpe di sicurezza con tacco o con suola
continua e con intersuola imperforabile.
- Lavori sui tetti.
Scarpe di sicurezza con intersuola termoisolante.
- Attività su e con masse molto fredde o
ardenti.
Scarpe di sicurezza a slacciamento rapido.
- In caso di rischio di penetrazione di masse
incandescenti fuse.
3. Protezione degli occhi o del volto.
Occhiali di protezione, visiere o maschere di
protezione.
- Lavori di saldatura, molatura e tranciatura;
- Lavori di mortasatura e di scalpellatura;
- Lavorazione e finitura di pietre;
- Uso di estrattori di bulloni;
- Impiego di macchine asportatrucioli durante la
lavorazione di materiali che producono trucioli corti;
- Fucinatura a stampo;
- Rimozione e frantumazione di schegge;
- Operazioni di sabbiatura;
- Manipolazione di prodotti acidi e alcalini,
disinfettanti e detergenti corrosivi;
- Impiego di pompe a getto liquido;
Manipolazione di masse incandescenti fuse o
lavori in prossimità delle stesse;
- Lavori che comportano esposizione al calore
radiante;
- Impiego di laser.
4. Protezione delle vie respiratorie.
Autorespiratori.
- Lavori in contenitori, in vani ristretti ed in
forni industriali riscaldati a gas, qualora sussista il rischio di intossicazione da gas o
di carenza di ossigeno.
- Lavoro nella zona di caricamento
dell'altoforno;
- Lavori in prossimità dei convertitori e delle
condutture di gas di altoforno;
- Lavori in prossimità della colata in siviera
qualora sia prevedibile che se ne sprigionino fumi di metalli pesanti;
- Lavori di rivestimento di forni e di siviere
qualora sia prevedibile la formazione di polveri;
- Verniciatura a spruzzo senza sufficiente
aspirazione;
- Lavori in pozzetti, canali ed altri vani
sotterranei nell'ambito della rete fognaria;
- Attività in impianti frigoriferi che
presentino un rischio di fuoriuscita del refrigerante.
5. Protezione dell'udito.
Otoprotettori.
- Lavori nelle vicinanze di presse per metalli;
- Lavori che implicano l'uso di utensili
pneumatici;
- Attività del personale a terra negli
aeroporti;
- Battitura di pali e costipazione del terreno;
- Lavori nel legname e nei tessili.
6. Protezione del tronco, delle braccia e delle
mani.
Indumenti protettivi.
- Manipolazione di prodotti acidi e alcalini,
disinfettanti e detergenti corrosivi;
- Lavori che comportano la manipolazione di masse
calde o la loro vicinanza o comunque un'esposizione al calore;
- Lavorazione di vetri piani;
- Lavori di sabbiatura;
- Lavori in impianti frigoriferi.
Indumenti protettivi difficilmente infiammabili.
- Lavori di saldatura in ambienti ristretti.
Grembiuli imperforabili.
- Operazioni di disossamento e di squartamento
nei macelli;
- Lavori che comportano l'uso di coltelli, nel
caso in cui questi siano mossi in direzione del corpo.
Grembiuli di cuoio.
- Saldatura;
- Fucinatura;
- Fonditura;
Bracciali.
- Operazioni di disossamento e di squartamento
nei macelli.
Guanti.
- Saldatura;
- Manipolazione di oggetti con spigoli vivi,
esclusi i casi in cui sussista il rischio che il guanto rimanga impigliato nelle macchine;
- Manipolazione a cielo aperto di prodotti acidi
e alcalini.
Guanti a maglia metallica.
- Operazione di disossamento e di squartamento
nei macelli;
- Attività protratta di taglio con il coltello
nei reparti di produzione e macellazione;
- Sostituzione di coltelli nelle taglierine.
7. Indumenti di protezione contro le intemperie.
- Lavori edili all'aperto con clima piovoso e
freddo.
8. Indumenti fosforescenti.
- Lavori in cui è necessario percepire in tempo
la presenza dei lavoratori.
9. Attrezzatura di protezione anticaduta
(imbracature di sicurezza).
- Lavori su impalcature;
- Montaggio di elementi prefabbricati;
- Lavori su piloni.
10. Attacco di sicurezza con corda.
- Posti di lavoro in cabine sopraelevate di gru;
- Posti di lavoro in cabine di manovra
sopraelevate di transelevatori;
- Posti di lavoro sopraelevati su torri di
trivellazione;
- Lavori in pozzi e in fogne.
11. Protezione dell'epidermide.
- Manipolazione di emulsioni;
- Concia di pellami.
Allegato VI
Elementi di riferimento
1. Caratteristiche del carico.
La movimentazione manuale di un carico può
costituire un rischio tra l'altro dorso-lombare nei casi seguenti:
- il carico è troppo pesante (kg 30);
- è ingombrante o difficile da afferrare;
- è in equilibrio instabile o il suo contenuto
rischia di spostarsi;
- è collocato in una posizione tale per cui deve
essere tenuto o maneggiato ad una certa distanza dal tronco o con una torsione o
inclinazione del tronco;
- può, a motivo della struttura esterna e/o
della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto.
2. Sforzo fisico richiesto.
Lo sforzo fisico può presentare un rischio tra
l'altro dorso-lombare nei seguenti casi:
- è eccessivo;
- può essere effettuato soltanto con un
movimento di torsione del tronco;
- può comportare un movimento brusco del carico;
- è compiuto con il corpo in posizione
instabile.
3. Caratteristiche dell'ambiente di lavoro.
Le caratteristiche dell'ambiente di lavoro
possono aumentare le possibilità di rischio tra l'altro dorso-lombare nei seguenti casi:
- lo spazio libero, in particolare verticale, è
insufficiente per lo svolgimento dell'attività richiesta;
- il pavimento è ineguale, quindi presenta
rischi di inciampo o di scivolamento per le scarpe calzate dal lavoratore;
- il posto o l'ambiente di lavoro non consentono
al lavoratore la movimentazione manuale di carichi a un'altezza di sicurezza o in buona
posizione;
- il pavimento o il piano di lavoro presenta
dislivelli che implicano la manipolazione del carico a livelli diversi;
- il pavimento o il punto di appoggio sono
instabili;
- la temperatura, l'umidità o la circolazione
dell'aria sono inadeguate.
4. Esigenze connesse all'attività.
L'attività può comportare un rischio tra
l'altro dorso-lombare se comporta una o più delle seguenti esigenze:
- sforzi fisici che sollecitano in particolare la
colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati;
- periodo di riposo fisiologico o di recupero
insufficiente;
- distanze troppo grandi di sollevamento, di
abbassamento o di trasporto;
- un ritmo imposto da un processo che non può
essere modulato dal lavoratore.
Fattori individuali di rischio.
Il lavoratore può correre un rischio nei
seguenti casi:
- inidoneità fisica a svolgere il compito in
questione;
- indumenti, calzature o altri effetti personali
inadeguati portati dal lavoratore;
- insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze
o della formazione.
Allegato VII
Prescrizioni minime
Osservazione preliminare.
Gli obblighi previsti dal presente allegato si
applicano al fine di realizzare gli obiettivi del titolo VI e qualora gli elementi
esistano sul posto di lavoro e non contrastino con le esigenze o caratteristiche
intrinseche della mansione.
1. Attrezzature.
a) Osservazione generale.
L'utilizzazione in sé dell'attrezzatura
non deve essere fonte di rischio per i lavoratori.
b) Schermo.
I caratteri sullo schermo devono avere una buona
definizione e una forma chiara, una grandezza sufficiente e vi deve essere uno spazio
adeguato tra i caratteri e le linee.
L'immagine sullo schermo deve essere stabile;
esente da sfarfallamento o da altre forme d'instabilità.
La brillanza e/o il contrasto tra i caratteri e
lo sfondo dello schermo devono essere facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del
videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali.
Lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile
liberamente e facilmente per adeguarsi alle esigenze dell'utilizzatore.
E' possibile utilizzare un sostegno separato per
lo schermo o un piano regolabile.
Lo schermo non deve avere riflessi e riverberi
che possano causare molestia all'utilizzatore.
c) Tastiera.
La tastiera dev'essere inclinabile e dissociata
dallo schermo per consentire al lavoratore di assumere una posizione confortevole e tale
da non provocare l'affaticamento delle braccia o delle mani.
Lo spazio davanti alla tastiera dev'essere
sufficiente onde consentire un appoggio per le mani e le braccia dell'utilizzatore.
La tastiera deve avere una superficie opaca onde
evitare i riflessi.
La disposizione della tastiera e le
caratteristiche dei tasti devono tendere ad agevolare l'uso della tastiera stessa.
I simboli dei tasti devono presentare sufficiente
contrasto ed essere leggibili dalla normale posizione di lavoro.
d) Piano di lavoro.
Il piano di lavoro deve avere una superficie poco
riflettente, essere di dimensioni sufficienti e permettere una disposizione flessibile
dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio.
Il supporto per i documenti deve essere stabile e
regolabile e deve essere collocato in modo tale da ridurre al massimo i movimenti
fastidiosi della testa e degli occhi.
E' necessario uno spazio sufficiente che permetta
ai lavoratori una posizione comoda.
e) Sedile di lavoro.
Il sedile di lavoro dev'essere stabile,
permettere all'utilizzatore una certa libertà di movimento ed una posizione comoda.
I sedili debbono avere altezza regolabile.
Il loro schienale deve essere regolabile in
altezza e in inclinazione.
Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di
coloro che lo desiderino.
2. Ambiente.
a) Spazio.
Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e
allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e
di movimenti operativi.
b) Illuminazione.
L'illuminazione generale ovvero l'illuminazione
specifica (lampade di lavoro) devono garantire un'illuminazione sufficiente ed un
contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente, tenuto conto delle caratteristiche del
lavoro e delle esigenze visive dell'utilizzatore.
Fastidiosi abbagliamenti e riflessi sullo schermo
o su altre attrezzature devono essere evitati strutturando l'arredamento del locale e del
posto di lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti di luce artificiale e delle loro
caratteristiche tecniche.
c) Riflessi e abbagliamenti.
I posti di lavoro devono essere sistemati in modo
che le fonti luminose quali le finestre e le altre aperture, le pareti trasparenti o
traslucide, nonché le attrezzature e le pareti di colore chiaro non producano
riflessi sullo schermo.
Le finestre devono essere munite di un opportuno
dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce diurna che illumina il posto di
lavoro.
d) Rumore.
Il rumore emesso dalle attrezzature appartenenti
al/ai posto/i di lavoro deve essere preso in considerazione al momento della sistemazione
del posto di lavoro, in particolare al fine di non perturbare l'attenzione e la
comunicazione verbale.
e) Calore.
Le attrezzature appartenenti al/ai posto/i di
lavoro non devono produrre un eccesso di calore che possa essere fonte di disturbo per i
lavoratori.
f) Radiazioni.
Tutte le radiazioni, eccezion fatta per la parte
visibile dello spettro elettromagnetico, devono essere ridotte a livelli trascurabili dal
punto di vista della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.
g) Umidità.
Si deve fare in modo di ottenere e mantenere
un'umidità soddisfacente.
3. Interfaccia elaboratore/uomo.
All'atto dell'elaborazione, della scelta,
dell'acquisto del software, o allorché questo viene modificato, come anche nel
definire le mansioni che implicano l'utilizzazione di unità videoterminali, il datore di
lavoro terrà conto dei seguenti fattori:
a) il software deve essere adeguato alla mansione
da svolgere;
b) il software deve essere di facile uso e, se
del caso, adattabile a livello di conoscenza e di esperienza dell'utilizzatore; nessun
dispositivo o controllo quantitativo o qualitativo può essere utilizzato all'insaputa dei
lavoratori;
c) i sistemi debbono fornire ai lavoratori delle
indicazioni sul loro svolgimento;
d) i sistemi devono fornire l'informazione di un
formato e ad un ritmo adeguato agli operatori;
e) i princìpi dell'ergonomia devono essere
applicati in particolare all'elaborazione dell'informazione da parte dell'uomo.
Allegato VIII
(omissis)
Allegato IX
(omissis)
Allegato X
(omissis)
Allegato XI
(omissis)
Allegato XII
Specifiche sulle misure di
contenimento e sui livelli di contenimento
Nota preliminare:
Le misure contenute in questo allegato debbono
essere applicate in base alla natura delle attività, la valutazione del rischio per i
lavoratori e la natura dell'agente biologico di cui trattasi.
|
A.
Misure di contenimento |
B.
Livelli di contenimento |
|
|
2 |
3 |
4 |
1 |
La zona di lavoro deve essere
separata da qualsiasi altra attività nello stesso edificio |
No |
Raccomandato |
Sì |
2 |
Laria immessa nella zona di
lavoro e laria estratta devono essere filtrate attraverso un ultrafiltro (HEPA) o un
filtro simile |
No |
Sì,
sullaria estratta |
Sì,
sullaria immessa e su quella estratta |
3 |
Laccesso deve essere
limitato alle persone autorizzate |
Raccomandato |
Sì |
Sì, attraverso
una camera di compensazione |
4 |
La zona di lavoro deve poter
essere chiusa a tenuta per consentire la disinfezione |
No |
Raccomandato |
Sì |
5 |
Specifiche procedure di
disinfezione |
Sì |
Sì |
Sì |
6 |
La zona di lavoro deve essere
mantenuta ad una pressione negativa rispetto a quella atmosferica |
No |
Raccomandato |
Sì |
7 |
Controllo efficace dei vettori,
ad esempio, roditori ed insetti |
Raccomandato |
Sì |
Sì |
8 |
Superfici idrorepellenti e di
facile pulitura |
Sì, per il
banco di lavoro |
Sì, per il
banco di lavoro, larredo e il pavimento |
Sì, per il
banco di lavoro, larredo, i muri, il pavimento e il soffitto |
9 |
Superfici resistenti agli acidi,
agli alcali, ai solventi, ai disinfettanti |
Raccomandato |
Sì |
Sì |
10 |
Deposito sicuro per agenti
biologici |
Sì |
Sì |
Sì, deposito
sicuro |
11 |
Finestra dispezione o altro
dispositivo che permetta di vederne gli occupanti |
Raccomandato |
Raccomandato |
Sì |
12 |
I laboratori devono contenere
lattrezzatura a loro necessaria |
No |
Raccomandato |
Sì |
13 |
I materiali infetti, compresi gli
animali, devono essere manipolati in cabine di sicurezza, isolatori o altri adeguati
contenitori |
Ove opportuno |
Sì, quando
linfezione è veicolata dallaria |
Sì |
14 |
Inceneritori per
leliminazione delle carcasse di animali |
Raccomandato |
Sì
(disponibile) |
Sì, sul posto |
15 |
Mezzi e procedure per il
trattamento dei rifiuti |
Sì |
Sì |
Sì, con
sterilizzazione |
16 |
Trattamento delle acque reflue |
No |
Facoltativo |
Sì |
Allegato XIII
(omissis) |