L. 13 settembre 1982, n. 646
Disposizioni in materia di misure di
prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n.
1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione
parlamentare sul fenomeno della mafia.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 settembre 1982, n.
253.
Capo I - Disposizioni penali e processuali 1.
Dopo l'articolo 416 del codice penale è aggiunto il seguente: «Art. 416-bis. -
Associazione di tipo mafioso. - Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso
formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni. Coloro che
promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la
reclusione da quattro a nove anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne
fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della
condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per
acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività
economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare
profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri. Se l'associazione è armata si applica
la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da
cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera
armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità
dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di
deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere
il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto
di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o
furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il
profitto o che ne costituiscono l'impiego. Decadono inoltre di diritto le licenze di
polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso,
le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonché le iscrizioni agli
albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre
associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del
vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo
mafioso».
2. Dopo il primo comma dell'articolo 378 del
codice penale è inserito il seguente: «Quando il delitto commesso è quello previsto
dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a
due anni».
3. Il secondo comma dell'articolo 379 del codice
penale è sostituito dal seguente: «Si applicano le disposizioni del primo e dell'ultimo
capoverso dell'articolo precedente».
4. Nel primo comma dell'art. 165-ter del codice
di procedura penale tra i numeri «306» e «422» è inserito il seguente: «416-bis».
5. Nell'articolo 253 del codice di procedura
penale dopo il numero 5) è aggiunto il seguente: «6) del delitto preveduto dall'articolo
416-bis del codice penale».
6. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 448 del
codice di procedura penale è aggiunto il seguente: «Per i delitti previsti dall'articolo
416 del codice penale e per quelli indicati nel primo comma dell'articolo 165-ter del
codice di procedura penale il giudice, anche d'ufficio, può procedere all'esame dei
testimoni ordinando che il procedimento si svolga a porte chiuse per il tempo necessario
all'esame».
7. Nel secondo comma dell'articolo 47 della legge
26 luglio 1975, n. 354, in fine, sono aggiunte le seguenti parole «e associazione di tipo
mafioso».
8. Dopo l'articolo 513 del codice penale è
aggiunto il seguente: «Art. 513-bis - Illecita concorrenza con minaccia o violenza. -
Chiunque nell'esercizio di una attività commerciale, industriale o comunque produttiva,
compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a
sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività
finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti
pubblici».
9. All'ultimo comma dell'articolo 628 del codice
penale è aggiunto, dopo il n. 2), il seguente: «3) se la violenza o minaccia è posta in
essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-bis».
Capo II - Disposizioni in materia di misure di
prevenzione 10. (1).
(1) Sostituisce con due commi l'ultimo comma
dell'art. 3, L. 27 dicembre 1956, n. 1423.
11. (2).
(2) Aggiunge gli artt. 7-bis e 7-ter alla L. 27
dicembre 1956, n. 1423.
12. (3).
(3) Sostituisce il secondo comma dell'art. 9, L.
27 dicembre 1956, n. 1423.
13. (4).
(4) Sostituisce l'art. 1, L. 31 maggio 1965, n.
575, riportata al n. T/II.
14. (5).
(5) Aggiunge gli artt. 2-bis, 2-ter e 2-quater
alla L. 31 maggio 1965, n. 575.
15. (6).
(6) Aggiunge gli artt. 3-bis e 3-ter alla L. 31
maggio 1965, n. 575.
16. Il procuratore della Repubblica del luogo
dove le operazioni debbono essere eseguite, può autorizzare gli ufficiali di polizia
giudiziaria ad intercettare comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche o
quelle indicate nell'articolo 623-bis del codice penale, quando lo ritenga necessario al
fine di controllare che le persone nei cui confronti sia stata applicata una delle misure
di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, non
continuino a porre in essere attività o comportamenti analoghi a quelli che hanno dato
luogo all'applicazione della misura di prevenzione. Riguardo alle intercettazioni di
comunicazioni e conversazioni telefoniche o telegrafiche e di quelle indicate
dall'articolo 623-bis del codice penale, si osservano le modalità previste dagli articoli
226-ter e 226-quater, primo, secondo, terzo e quarto comma, del codice di procedura
penale. Gli elementi acquisiti attraverso le intercettazioni possono essere utilizzati
esclusivamente per la prosecuzione delle indagini e sono privi di ogni valore ai fini
processuali. Le registrazioni debbono essere trasmesse al procuratore della Repubblica che
ha autorizzato le operazioni, il quale dispone la distruzione delle registrazioni stesse e
di ogni loro trascrizione, sia pure parziale.
17. (7).
(7) Sostituisce l'art. 5, L. 31 maggio 1965, n.
575.
18. (8).
(8) Sostituisce l'art. 7, L. 31 maggio 1965, n.
575.
19. (9).
(9) Sostituisce l'art. 10, L. 31 maggio 1965, n.
575.
20. (10).
(10) Aggiunge gli art. 10-bis, 10-ter, 10-quater
e 10-quinquies alla L. 31 maggio 1965, n. 575.
21. Chiunque, avendo in appalto opere riguardanti
la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o
in parte le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con
l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore ad un terzo del valore
dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore
complessivo dell'opera ricevuta in appalto. Nei confronti del subappaltatore e
dell'affidatario del cottimo si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e
dell'ammenda pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo.
E' data all'amministrazione appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione del
contratto (11). L'autorizzazione prevista dal precedente comma è rilasciata previo
accertamento dei requisiti di idoneità tecnica del subappaltatore, nonché del possesso,
da parte di quest'ultimo, dei requisiti soggettivi per l'iscrizione all'albo nazionale dei
costruttori. L'autorizzazione non può essere rilasciata nei casi previsti dall'articolo
10-quinquies della L. 31 maggio 1965, n. 575. Per i rapporti di subappalto e cottimo
contemplati nel presente articolo, che siano in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge, l'autorizzazione deve intervenire entro 90 giorni dalla data anzidetta.
L'ulteriore prosecuzione dei rapporti stessi, in carenza del titolo autorizzatorio, è
punita con le pene stabilite nel primo comma, ferma restando la facoltà
dell'amministrazione appaltante di chiedere la risoluzione del contratto (12).
(11) Comma prima sostituito dall'art.
2-quinquies, D.L. 6 settembre 1982, n. 629 e poi così modificato dall'art. 8, L. 19 marzo
1990, n. 55 e dall'art. 2, D.L. 29 aprile 1995, n. 139 (Gazz. Uff. 29 aprile 1995, n. 99),
convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 1995, n. 246 (Gazz. Uff. 28
giugno 1995, n. 149) ed entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
(12) Comma così modificato dall'art. 2-quinquies, D.L. 6 settembre 1982, n. 629.
22. L'eventuale custodia dei cantieri installati
per la realizzazione di opere pubbliche deve essere affidata a persone provviste della
qualifica di guardia particolare giurata. In caso di inosservanza della disposizione che
precede, l'appaltatore e il direttore dei lavori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi
o con l'ammenda da lire centomila ad un milione.
23. (13). (14). (15). [Le autorizzazioni di cui
all'articolo 21 sono sempre subordinate alla condizione che l'affidatario del cottimo sia
in possesso dei requisiti soggettivi per l'iscrizione all'albo di cui alla legge 10
febbraio 1962, n. 57] (16).
(13) Il comma che si omette aggiunge il n. 2-bis
all'art. 13, L. 10 febbraio 1962, n. 57.
(14) Il comma che si omette modifica il n. 2 del primo comma dell'art. 20, L. 10 febbraio
1962, n. 57.
(15) Il comma che si omette aggiunge il n. 2-bis al primo comma dell'art. 21, L. 10
febbraio 1962, n. 57.
(16) Comma abrogato dall'art. 36, L. 19 marzo 1990, n. 55.
23-bis. 1. Quando si procede nei confronti di
persone imputate del delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale o del delitto
di cui all'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, il pubblico ministero ne dà
senza ritardo comunicazione al procuratore della Repubblica territorialmente competente
per il promuovimento, qualora non sia già in corso, del procedimento per l'applicazione
di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575. 2.
Successivamente, il giudice penale trasmette a quello che procede per l'applicazione della
misura di prevenzione gli atti rilevanti ai fini del procedimento, salvo che ritenga
necessario mantenerli segreti. 3. [Il giudice che procede per l'applicazione della misura
di prevenzione, quando sia iniziato o penda procedimento penale per i delitti di cui al
comma 1, se la cognizione del reato influisce sulla decisione del procedimento di
prevenzione, lo sospende, fino alla definizione del procedimento penale, dopo aver
disposto il sequestro e gli altri provvedimenti cautelari previsti dalla legge 31 maggio
1965, n. 575, se ne ricorrono i presupposti; in tal caso sono sospesi i termini previsti
dal terzo comma dell'articolo 2-ter della predetta legge e dell'articolo 4 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423. La sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata a
seguito di giudizio ha autorità di cosa giudicata nel procedimento di prevenzione per
quel che attiene all'accertamento dei fatti materiali che furono oggetti del giudizio
penale] (17). 4. [Quando sia stata pronunciata condanna definitiva per i delitti di cui al
comma 1, il tribunale competente per l'applicazione della misura di prevenzione dispone le
misure patrimoniali e interdittive previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575] (17) (18).
(17) Comma abrogato dall'art. 24, D.L. 13 maggio
1991, n. 152.
(18) Aggiunto dall'art. 9, L. 19 marzo 1990, n. 55.
24. [Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis,
2-ter, 2-quater, 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 10- quinquies della legge 31 maggio 1965,
n. 575, nonché all'articolo 17 della presente legge in materia di misure di prevenzione
si applicano anche con riferimento al reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale,
equiparando a tal fine alla proposta per l'applicazione della misura di prevenzione, al
procedimento relativo e al provvedimento definitivo, rispettivamente, l'esercizio
dell'azione penale, il procedimento penale e la sentenza irrevocabile di condanna per il
delitto di associazione di tipo mafioso. La sentenza con la quale è disposto alcuno dei
provvedimenti indicati dall'articolo 3-ter e dall'articolo 10-quater della legge 31 maggio
1965, n. 575, è notificata all'interessato, il quale può proporre impugnazione contro il
capo della sentenza che lo riguarda] (19).
(19) Articolo cosí abrogato dall'art. 36, L. 19
marzo 1990, n. 55.
Capo III - Disposizioni fiscali e tributarie 25.
A carico delle persone nei cui confronti sia stata emanata sentenza di condanna anche non
definitiva per il reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale o sia stata
disposta, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della
legge 31 maggio 1965, n. 575, in quanto indiziate di appartenere alle associazioni
previste dall'articolo 1 di tale legge, il nucleo di polizia tributaria della guardia di
finanza, competente in relazione al luogo di dimora abituale del soggetto, può procedere
alla verifica della loro posizione fiscale anche ai fini dell'accertamento di illeciti
valutari e societari (20). Le indagini di cui al primo comma sono disposte anche nei
confronti dei soggetti elencati nel comma 3 dell'articolo 2-bis e nel comma 4
dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, numero 575 (20). Copia della sentenza di
condanna o del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione è trasmessa, a
cura della cancelleria competente, al nucleo di polizia tributaria della guardia di
finanza indicato al primo comma. Per l'espletamento delle indagini gli ufficiali di
polizia tributaria hanno i poteri previsti dal comma 6 dell'articolo 2-bis della legge 31
maggio 1965, n. 575, nonché quelli attribuiti agli ufficiali e ai sottufficiali
appartenenti al nucleo speciale di polizia valutaria dalla legge 30 aprile 1976, n. 159
(20). La revoca del provvedimento con il quale è stata disposta una misura di
prevenzione, non preclude l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel
corso degli accertamenti svolti ai sensi del primo comma (21).
(20) Comma cosí modificato dall'art. 10, L. 19
marzo 1990, n. 55.
(21) Comma aggiunto dall'art. 10, L. 19 marzo 1990, n. 55.
26. Tutti gli elementi acquisiti in occasione
delle indagini di cui all'articolo precedente, e comunque le variazioni patrimoniali
superiori a lire 20 milioni intervenute negli ultimi tre anni, con riguardo sia ai
conferenti sia ai beneficiari, devono essere comunicati anche ai sensi dell'articolo 6
della legge 1° aprile 1981, n. 121.
27. Quando dalla verifica operata dalla polizia
tributaria, ai sensi del precedente articolo 25, emergono reati di natura fiscale, il
procuratore della Repubblica esercita l'azione penale anche anteriormente al termine
indicato dal secondo comma dell'articolo 13 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429,
convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516.
28. La cattura è sempre obbligatoria per i
delitti di carattere finanziario, valutario o societario puniti con pena detentiva e
commessi da persone già condannate, con sentenza definitiva, per associazione di tipo
mafioso ai sensi dell'articolo 416-bis del codice penale o già sottoposte, con
provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio
1965, n. 575. Per la determinazione della durata della carcerazione preventiva si applica
l'articolo 272 del codice di procedura penale, ma non possono in alcun caso essere
superati i due terzi del massimo della pena irrogabile.
29. Se un reato finanziario, valutario o
societario contestato a persona sottoposta con provvedimento definitivo a misure di
prevenzione a norma della legge 31 maggio 1965, n. 575, o a persona condannata con
sentenza definitiva per il delitto di associazione di tipo mafioso, è cono con altri
diversi reati, non si fa luogo alla riunione del procedimento. La competenza per i reati
finanziari, valutari o societari contestati ad una delle persone indicate nel comma
precedente appartiene in ogni caso al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione
o che è stato competente per l'associazione mafiosa. Salvo che sia stata offerta idonea
cauzione, per i reati finanziari si deve in ogni caso procedere all'iscrizione
dell'ipoteca legale o al sequestro previsti dall'articolo 189 del codice penale.
30. Le persone condannate con sentenza definitiva
per il reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale o già sottoposte, con
provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio
1965, n. 575, in qunato indiziate di appartenere alle associazioni previste dall'articolo
1 di tale legge, sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal
fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni
nella entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non
inferiore ai venti milioni di lire. Entro il 31 gennaio di ciascun anno sono altresí
tenuti a comumicare le variazioni intervenute nell'anno precedente, quando concernono
elementi di valore non inferiore ai venti milioni di lire. Sono esclusi i beni destinati
al soddisfacimento dei bisogni quotidiani (22). Il termine di dieci anni decorre dalla
data del decreto ovvero dalla data della sentenza definitiva di condanna. Gli obblighi
previsti nel primo comma cessano quando la misura di prevenzione è revocata a seguito di
ricorso in appello o in cassazione.
(22) Comma cosí sostituito dall'art. 11, L. 19
marzo 1990, n. 55.
31. Chiunque, essendovi tenuto, omette di
comunicare entro i termini stabiliti dalla legge le variazioni patrimoniali indicate
nell'articolo precedente è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da
lire 20 milioni a lire 40 milioni. Alla condanna segue la confisca dei beni a qualunque
titolo acquistati nonché del corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati.
Capo IV - Istituzione di una commissione
parlamentare sul fenomeno della mafia 32. E' istituita per la durata di tre anni una
commissione parlamentare con il compito di: 1) verificare l'attuazione della presente
legge e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, in
riferimento al fenomeno mafioso e alle sue connessioni; 2) accertare la congruità della
normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, anche in relazione ai
mutamenti del fenomeno mafioso, formulando le proposte di carattere legislativo ed
amministrativo ritenute opportune per rendere più incisiva la iniziativa dello Stato; 3)
riferire al Parlamento ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.
33. La commissione è composta da venti senatori
e da venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e
dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi
parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo
esistente in almeno un ramo del Parlamento. Il Presidente della commissione è scelto di
comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei predetti componenti
della commissione, tra i parlamentari dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento. La
commissione elegge due vicepresidenti e due segretari.
34. L'attività ed il funzionamento della
commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla commissione prima
dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme
regolamentari. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la commissione può riunirsi in
seduta segreta.
35. Per l'espletamento delle sue funzioni la
commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi disposti dai Presidenti
delle Camere, d'intesa tra di loro. La commissione puo, altresì, avvalersi di
collaborazioni specializzate. Le spese per il funzionamento della commissione sono poste
per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del
bilancio della Camera dei deputati.
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