D.L. 25 marzo 1997, n. 670
Disposizioni urgenti per favorire
l'occupazione.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 marzo 1997, n. 71,
e convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 23 maggio 1997, n. 135 (Gazz. Uff. 24
maggio 1997, n. 119).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli
77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare
disposizioni dirette a favorire la crescita dell'occupazione; Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 1997; Sulla proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica e dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del lavoro e
della previdenza sociale, dell'interno, per i beni culturali e ambientali, delle risorse
agricole, alimentari e forestali, della pubblica istruzione e dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, dei trasporti e della navigazione, per la funzione
pubblica e gli affari regionali e dell'ambiente; Emana il seguente decreto-legge:
1. Interventi per lo sviluppo economico delle
aree depresse del territorio nazionale. - 1. Al fine di consentire la realizzazione di
iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del
territorio nazionale, in linea con i princìpi e nel rispetto dei criteri di intervento
stabiliti dall'Unione europea, il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui
quindicennali con la Cassa depositi e prestiti, con istituzioni finanziarie comunitarie e
con istituti di credito, il cui ammortamento è a totale carico dello Stato. Le somme
derivanti da detti mutui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate al Fondo di cui al l'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96,
da ripartire con deliberazione del CIPE. Per le medesime finalità, fermo restando quanto
previsto da specifiche disposizioni, sono altresì versate allo stesso Fondo le somme
derivanti da revoche, recuperi di crediti, vertenze, restituzioni e rimborsi connessi agli
interventi di cui al medesimo decreto legislativo n. 96 del 1993. Con effetto dall'anno
1996, le disponibilità destinate all'ammortamento dei mutui autorizzati per la
realizzazione di interventi nelle aree depresse del territorio nazionale possono essere
utilizzate anche negli esercizi successivi a quello di competenza. Una quota delle risorse
di cui al comma 2, pari a lire 50 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2013, è
destinata alla copertura di mutui finalizzati alla realizzazione dei programmi e dei piani
di edilizia scolastica di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, con le procedure e
modalità previste dalla stessa legge. Una ulteriore quota delle medesime risorse, pari a
lire cinquanta miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2013, è destinata, con
decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, alla
copertura di mutui finalizzati ad interventi di edilizia universitaria. Una ulteriore
quota delle medesime risorse, pari a lire cinquanta miliardi per ciascuno degli anni dal
1998 al 2013, da ripartire con deliberazione del CIPE, destinata alla copertura di mutui
finalizzati agli interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n.
67, e alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, e successive modificazioni (1). 2. Per
l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 515 miliardi per l'anno
1998 e di lire 1.515 miliardi annui a decorrere dal 1999 fino al 2013. Al relativo onere
per gli anni 1998 e 1999 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi
anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo
9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. 3. Secondo quanto disposto
dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, al fine di accelerare il
completamento, l'adeguamento e la realizzazione di opere pubbliche di rilevanza nazionale
per l'accumulo di acqua a prevalente scopo irriguo e di opere di adduzione e di riparto,
ivi compresi gli interventi di sistemazione dei terreni necessari per la funzionalità
delle opere, con priorità per quelle localizzate nelle aree depresse del territorio
nazionale, i Consorzi di bonifica e di irrigazione, concessionari ai sensi dell'articolo
13 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, possono essere autorizzati dal Ministero
per le politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a contrarre mutui
decennali con il Meliorconsorzio S.p.a. o le altre banche di cui all'articolo 10 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con ammortamento a carico del bilancio
dello Stato. Il volume complessivo massimo dei predetti mutui è correlato al limite di
impegno decennale di lire 80 miliardi per l'anno 1998, autorizzato a tale scopo. Prima
dell'autorizzazione alla contrazione del mutuo il Ministero per le politiche agricole
accerta che le opere siano state approvate ai sensi delle leggi vigenti, ivi compresa la
procedura di valutazione di impatto ambientale se prevista; accerta altresì che le
regioni interessate abbiano preventivamente attestato la loro utilità, compatibilità
ambientale, efficacia e fattibilità tecnico- economica. Il Ministro per le politiche
agricole stabilisce, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, le
modalità, i termini e le condizioni per la concessione e l'utilizzazione dei mutui. Al
relativo onere, pari a lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede
mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero per le politiche agricole (2).
(1) Comma così modificato dalla legge di
conversione 23 maggio 1997, n. 135.
(2) Comma così modificato prima dalla legge di conversione 23 maggio 1997, n. 135, e poi
dall'art. 8, L. 8 ottobre 1997, n. 344.
2. Regime contributivo delle erogazioni previste
dai contratti di secondo livello. - 1. Sono escluse dalla retribuzione imponibile di cui
all'articolo 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni, nonché dalla retribuzione pensionabile di cui all'ultimo comma di detto
articolo, le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo
livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia
correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di
produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori
dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati. 2. Agli effetti
dell'esclusione dalla retribuzione imponibile, l'importo annuo complessivo delle
erogazioni di cui al comma 1 è stabilito entro il limite massimo del tre per cento della
retribuzione contrattuale percepita, nell'anno solare di riferimento, dai lavoratori che
ne godono. In fase di prima applicazione, tale limite non può superare la misura dell'uno
per cento sino al 31 dicembre 1997 e del due per cento dal 1° gennaio 1998. Con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, sono disposti i successivi incrementi sino al raggiungimento del predetto limite
massimo del tre per cento, in funzione delle risorse finanziarie all'uopo disponibili. 3.
Le erogazioni di cui al comma 1 sono assoggettate ad un contributo di solidarietà del
dieci per cento, a carico del datore di lavoro, in favore delle gestioni pensionistiche di
legge cui sono iscritti i lavoratori. Il predetto contributo non è dovuto quando tali
erogazioni sono destinate ai trattamenti pensionistici complementari di cui al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni. Se è
destinata a tale finalità solo una parte di dette erogazioni, il predetto contributo si
applica sulla parte residua. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano
anche ai fini della determinazione della retribuzione soggetta a contribuzione nelle forme
pensionistiche sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS). 5. Il regime contributivo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applica quando
risulti che ai dipendenti sono stati attribuiti, nell'anno solare di riferimento,
trattamenti economici e normativi inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo
nazionale di lavoro. 6. Ai fini dell'applicazione del regime contributivo previsto dal
presente articolo, i contratti di cui al comma 1 sono depositati presso l'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione, entro trenta giorni dalla data della
loro stipulazione, a cura del datore di lavoro o dell'associazione alla quale egli
aderisce; i contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto sono depositati entro trenta giorni da quest'ultima data. 7. Il datore di lavoro
che ha indebitamente beneficiato del regime contributivo di cui al comma 1, oltre al
versamento dei contributi evasi, è tenuto al pagamento delle sanzioni civili ed
amministrative previste dalle vigenti disposizioni di legge. Resta salva l'eventuale
responsabilità penale ove il fatto costituisca reato (3). 8. All'onere derivante
dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 53 miliardi per l'anno 1997, a lire 277
miliardi per l'anno 1998, a lire 476 miliardi per l'anno 1999, a lire 703 miliardi per
l'anno 2000 e a lire 763 miliardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede: a) quanto a
lire 37 miliardi per l'anno 1997 e a lire 108 miliardi annui per ciascuno degli anni 1998
e 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1997- 1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1997, a tale fine parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; b) quanto a lire 86 miliardi per
l'anno 1998, a lire 224 miliardi per l'anno 1999, a lire 383 miliardi per l'anno 2000, a
lire 424 miliardi a decorrere dall'anno 2001, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608; c)
quanto a lire 16 miliardi per l'anno 1997, a lire 83 miliardi per l'anno 1998, a lire 144
miliardi per l'anno 1999, a lire 212 miliardi per l'anno 2000 e a lire 231 miliardi per
l'anno 2001, mediante utilizzo delle maggiori entrate fiscali derivanti dal presente
articolo.
(3) Comma così modificato dalla legge di
conversione 23 maggio 1997, n. 135.
3. Disposizioni in materia di lavori socialmente
utili, integrazione salariale e formazione professionale. - 1. Per la prosecuzione
nell'anno 1997 degli interventi statali di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 135 miliardi a favore del comune e della
provincia di Napoli e di lire 55 miliardi a favore del comune di Palermo. All'erogazione
del contributo provvede il Ministro dell'interno con proprio decreto da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, previa approvazione di una relazione presentata da parte degli enti locali al
Ministero dell'interno recante gli specifici programmi di lavoro e le opere pubbliche che
saranno intrapresi per l'anno 1997; il Ministero dell'interno trasmette copia di dette
relazioni alle commissioni parlamentari competenti (4). 2. All'onere derivante
dall'applicazione del comma 1, pari a lire 190 miliardi per l'anno 1997, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso 1997, utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno. 3. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale possono essere prorogati per ulteriori sei mesi i trattamenti di
integrazione salariale di cui all'articolo 9, comma 25, lettera b), del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
nonché i trattamenti di integrazione salariale, in essere alla data del 25 marzo 1997,
concessi alle imprese in crisi sottoposte al regime di amministrazione straordinaria di
cui al decreto- legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
aprile 1979, n. 95, anche in deroga a quanto disposto dalla legge 23 luglio 1991, n. 223,
e successive modificazioni, nel limite complessivo di lire 43 miliardi a carico del Fondo
di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; la misura dei trattamenti di
integrazione salariale prorogati è ridotta del dieci per cento. Al relativo onere per
l'anno 1997 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno,
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale (5) (5/a). 4 (6). 4-bis. I lavoratori impegnati per un periodo
superiore ai 3 anni nei lavori socialmente utili ed in progetti di pubblica utilità ai
sensi del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 luglio 1981, n. 390, e del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, hanno, a parità di punteggio, titolo
di preferenza nei pubblici concorsi banditi sino al 31 dicembre 1998 dalle amministrazioni
presso cui prestano servizio e negli avviamenti a selezione, di cui all'articolo 16 della
legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, ove sia richiesta la medesima
professionalità (7). 5. Per il finanziamento dei progetti speciali di cui agli articoli
18, primo comma, lettera h), e 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, presentati entro
il 31 dicembre 1995, non è richiesto l'accesso al Fondo sociale europeo. 6. Gli oneri
relativi alle quote di indennità di anzianità, di cui al quinto comma, lettera a),
dell'articolo 21 della legge 12 agosto 1977, n. 675, maturate sino alla data del 21 maggio
1988, sono a carico del Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845
(20/a), nel limite di lire 10 miliardi per l'anno 1997. 7. I corsi organizzati ai sensi
del comma 14 dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono prorogati per un periodo pari ad
un terzo dell'originaria durata, al fine di consentire l'espletamento delle relative
attività di valutazione e certificazione dei risultati formativi, secondo direttrici
adeguate alle potenzialità del mercato del lavoro locale. I relativi oneri sono posti a
carico del Fondo di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel limite di lire
5 miliardi per l'anno 1997. 8. Al fine di accelerare l'avvio e la realizzazione degli
interventi di restauro, di recupero e di valorizzazione dei beni culturali, è autorizzata
l'apertura di contabilità speciali intestate ai capi degli Istituti centrali e periferici
del Ministero per i beni culturali e ambientali nonché ai funzionari delegati
dell'assessorato per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione della
Regione siciliana, per la gestione dei Fondi loro assegnati in applicazione dei piani di
spesa approvati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. All'apertura delle
contabilità si provvede anche nel caso in cui i fondi da accreditare siano stanziati in
un unico capitolo di spesa, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367; si applicano le
disposizioni dei commi 4 e 5 del medesimo articolo 10. L'apertura delle contabilità è
disposta con decreto del Ministro del tesoro, su proposta dell'amministrazione
interessata.
9. Gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
marzo 1995, n. 95, ad eccezione di quelli riferiti all'acquisto del terreno, sono estesi
anche ai giovani agricoltori, destinando non meno dei due terzi del totale a quelli
residenti nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento (CE) 2081/93, in età
compresa tra i 18 e i 35 anni, che subentrano nella conduzione dell'azienda agricola al
familiare e che presentano un progetto di produzione, commercializzazione, trasformazione
in agricoltura. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto emanato di concerto con il
Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, fissa criteri e modalità di
concessione delle agevolazioni.
(4) Comma così modificato dalla legge di
conversione 23 maggio 1997, n. 135.
(5) Comma così modificato dalla legge di conversione 23 maggio 1997, n. 135.
(5/a) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 20 gennaio 1998, n. 4.
(6) Il comma che si omette, modificato dalla legge di conversione 23 maggio 1997, n. 135,
sostituisce il comma 21 dell'art. 1, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510.
(7) Comma aggiunto dalla legge di conversione 23 maggio 1997, n. 135.
3-bis. Procedure relative agli ammortizzatori
sociali. - 1. Al fine di accelerare le procedure relative agli ammortizzatori sociali ed
in attesa della loro riforma, vengono sottoposte al comitato tecnico, di cui all'articolo
19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, esclusivamente le istanze di approvazione dei
programmi di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, come
sostituito dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale può disporre il pagamento diretto ai lavoratori, ove richiesto, del
trattamento straordinario di integrazione salariale, con il connesso assegno per il nucleo
familiare, ove spettante, anche in deroga all'articolo 2, comma 6, della legge 23 luglio
1991, n. 223. 2. Il requisito di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, si intende riferito alla data di adozione del provvedimento di assoggettamento
della società ad una delle procedure concorsuali, previste dall'articolo 3 della medesima
legge n. 223 del 1991 (8).
(8) Articolo aggiunto dalla legge di conversione
23 maggio 1997, n. 135.
4. Intervento su immobili adibiti a teatri. - 1.
In attesa dell'adozione della legge di disciplina generale dell'attività teatrale, è
istituito, nell'ambito del Fondo di intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto
1971, n. 819, il conto speciale per l'apertura dei teatri, avente ad oggetto il
finanziamento dei lavori di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale degli
immobili stabilmente adibiti a teatro, di proprietà dei comuni o di altri soggetti. Il
finanziamento è compatibile con eventuali contributi in conto capitale ed è erogato
sulla base di criteri predeterminati dall'Autorità di Governo competente in materia di
spettacolo. 2. Il tasso di interesse per le operazioni di finanziamento a carico del conto
speciale di cui al comma 1 è definito con decreto del Ministro del tesoro, di concerto
con l'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo. 3. Alla costituzione delle
disponibilità finanziarie del conto speciale del Fondo d'intervento sono inizialmente
destinate lire 25 miliardi, mediante individuazione nell'ambito delle disponibilità
esistenti nel Fondo d'intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819.
A tale individuazione, nonché per ulteriori individuazioni nell'ambito del Fondo
predetto, connesse ad esigenze dei settori dello spettacolo, si provvede con decreto
dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo.
5. Interventi nel settore del trasporto aereo. -
1. Per la realizzazione di opere di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione
necessarie ad assicurare, a breve e medio termine, il migliore funzionamento delle
infrastrutture aeroportuali, con priorità per gli aeroporti di Bari, Cagliari e Catania,
è autorizzata, a decorrere dal secondo semestre 1997, la contrazione, da parte delle
società di gestione costituite secondo le previsioni dell'articolo 10, comma 13, della
legge 24 dicembre 1993, n. 53 , ovvero, in mancanza, dagli enti locali territorialmente
competenti, di mutui od altre operazioni finanziarie in relazione a rate di ammortamento
per capitale ed interessi complessivamente determinate dal limite di impegno quindicennale
di lire 45 miliardi per l'anno 1998. 2. La realizzazione delle opere di cui al comma 1 è
affidata alle società di gestione aeroportuale ovvero all'ente locale territorialmente
competente. Il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede ad erogare direttamente
a ciascuno degli istituti di credito interessati le quote di rate di ammortamento relative
agli impegni finanziari di cui al comma 1. 3. All'onere derivante dall'attuazione del
presente articolo, pari a lire 45 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si
provvede con corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della
navigazione.
6. Sistemi di collettamento e depurazione delle
acque reflue. - 1. Le risorse derivanti dall'esercizio del potere di revoca previsto dal
comma 104 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le risorse assegnate dal
CIPE per il finanziamento di progetti di protezione e risanamento ambientale nel settore
delle acque a valere sui fondi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n.
244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, le ulteriori
risorse attribuite al Ministero dell'ambiente in sede di riprogrammazione delle risorse
disponibili nell'ambito del quadro comunitario di sostegno, nonché i proventi derivanti
dall'applicazione dell'articolo 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono
destinati alla realizzazione delle opere e degli interventi previsti da un piano
straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e
depurazione delle acque reflue urbane, tenendo conto della direttiva 91/271/CEE del
Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane,
adottato con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (9).
1-bis. Nelle regioni in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, non sia stata definita l'organizzazione territoriale del servizio idrico
integrato, gli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio
1994, n. 36, coincidono con il territorio della provincia. Sentite le autorità di bacino,
le regioni possono, con propria legge, definire una diversa delimitazione territoriale
degli ambiti (10). 2. Le risorse nazionali di cui al comma 1, eccettuate quelle riscosse a
titolo di canone o tariffa, sono assegnate, anche in deroga alle finalità previste per
dette risorse dalle rispettive disposizioni normative, su appositi capitoli di spesa del
bilancio del Ministero dell'ambiente, anche di nuova istituzione. Per le risorse già
trasferite alle regioni, il Ministro dell'ambiente ne autorizza la spesa in relazione alle
opere ed agli interventi previsti dal piano di cui al comma 1. Il Ministero del bilancio e
della programmazione economica, su proposta del Ministero dell'ambiente, provvede a
richiedere all'Unione europea le modifiche dei programmi operativi eventualmente
occorrenti (9). 3. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle opere e degli
interventi previsti dal piano di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente provvede a
trasferire alle regioni competenti: a) una quota pari al venticinque per cento delle somme
complessivamente attribuite agli interventi da realizzare in ciascuna regione a seguito
dell'adozione del piano, entro trenta giorni decorrenti dalla effettiva disponibilità
delle risorse in bilancio; b) una quota del costo effettivo di ogni intervento, fino al
limite del novanta per cento, tenendo conto della quota di cui alla lettera a),
proporzionalmente imputabile all'intervento, a seguito dell'avvenuta notifica da parte
della regione della consegna dei lavori, entro trenta giorni decorrenti dall'effettiva
disponibilità delle risorse in bilancio; c) la quota residua del costo effettivo di ogni
intervento, a seguito della notifica da parte della regione dell'avvenuto collaudo, entro
trenta giorni decorrenti dall'effettiva disponibilità delle risorse in bilancio. 4. Alle
opere ed agli interventi di cui al comma 1, già appaltati o affidati in concessione o
già oggetto di progettazione almeno preliminare se compresi in piani regionali di
risanamento delle acque, e che risultino sospesi per qualsiasi motivo alla data di entrata
in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti
dell'articolo 13 del presente decreto, intendendosi sostituito all'elenco di cui al comma
1 dello stesso articolo il piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei
sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue. Entro il termine di sessanta
giorni dal collaudo per ciascuna opera, la provincia, o l'ente responsabile
dell'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato qualora costituito ai sensi
dell'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, individua il gestore definitivo.
Decorso inutilmente tale termine, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dei lavori pubblici, può individuare un gestore provvisorio al quale affidare, per un
termine non superiore a diciotto mesi, il compito di provvedere all'entrata in esercizio
dell'impianto. A tal fine il gestore definitivo ovvero quello provvisoriamente indicato
può utilizzare, a titolo di anticipazioni, l'eventuale quota residua delle risorse
destinate dal piano al predetto intervento, nonché le risorse derivanti da canoni o
tariffe in materia di fognatura e depurazione, ove previsti (11). 5. Il Ministero
dell'ambiente, nell'ambito del piano di cui al comma 1, determina le modalità per il
monitoraggio ed il controllo, con la partecipazione delle regioni interessate, delle
attività di realizzazione delle opere e degli interventi previsti dal piano stesso, ivi
compresi i presupposti e le procedure per l'eventuale revoca dei finanziamenti e per il
riutilizzo delle risorse resesi comunque disponibili, assicurando, di norma, il rispetto
dell'originaria allocazione regionale delle risorse.
6. Il Ministero dell'ambiente, per la
predisposizione dei progetti preliminari degli interventi previsti dal piano, può
avvalersi di soggetti pubblici aventi specifica competenza in materia, con rimborso agli
stessi delle sole spese sostenute e documentate, ad esclusione di quelle relative al
trattamento economico di base del personale. Per il suddetto rimborso è autorizzata la
spesa di lire 400 milioni per l'anno 1997 e di lire 800 milioni per l'anno 1998.
7. Al fine di migliorare, incrementare e adeguare
agli standards europei, alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori pratiche
ambientali la progettazione in campo ambientale e promuovere iniziative di supporto alle
azioni in tale settore delle amministrazioni pubbliche per aumentare l'efficienza dei
relativi interventi, anche sotto il profilo della capacità di utilizzazione delle risorse
derivanti da cofinanziamenti dell'Unione europea, è istituito presso il Ministero
dell'ambiente, nelle more della costituzione di un'apposita segreteria tecnica permanente,
un apposito gruppo tecnico, composto da non più di venti esperti di elevata
qualificazione, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente. Per la costituzione ed il
funzionamento del suddetto gruppo tecnico è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni
per l'anno 1997 e di lire 1.800 milioni per l'anno 1998. 8. All'onere derivante
dall'attuazione dei commi 6 e 7, pari a lire 1.600 milioni per l'anno 1997 e a lire 2.600
milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
(9) Comma così sostituito dall'art. 8, L. 8
ottobre 1997, n. 344.
(10) Comma aggiunto dall'art. 8, L. 8 ottobre 1997, n. 344.
(11) Comma prima modificato dalla legge di conversione 23 maggio 1997, n. 135, e poi
sostituito dall'art. 8, L. 8 ottobre 1997, n. 344.
7. Mantenimento in bilancio di fondi. - 1. Le
disponibilità iscritte nei seguenti capitoli del bilancio dello Stato per l'anno 1996 e
non impegnate nello stesso esercizio possono essere impegnate nell'esercizio 1997 al fine
di avviare interventi immediatamente attivabili o di proseguire interventi in corso di
attuazione: a) capitoli 7701, 8881 e 8882 dello stato di previsione del Ministero dei
lavori pubblici, concernenti la sistemazione e la riparazione di opere idrauliche di
competenza statale, nonché l'erogazione di contributi in conto capitale in favore degli
enti acquedottistici; b) capitoli 8401, 8404, 8405, 8419, 8422 e 8438 dello stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici, concernenti la realizzazione di interventi
di costruzione, completamento, sistemazione, manutenzione di immobili demaniali o di
proprietà statale e di edifici privati destinati a sede di uffici pubblici, compresi
interventi di ristrutturazione e adeguamento per l'eliminazione delle barriere
architettoniche; c) capitolo 7552 dello stato di previsione del Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, concernente incentivi alle attività produttive
e agevolazioni alle attività di ricerca; d) capitolo 2557 dello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente, concernente le procedure di valutazione di impatto ambientale; e)
capitoli 9051, 9064, 9065 e 9301 dello stato di previsione del Ministero dei lavori
pubblici, concernenti la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, opere di
edilizia demaniale, interventi su edifici di culto da effettuare nelle regioni Campania,
Basilicata e Puglia; f) capitoli 7352 e 7602 dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente, concernenti la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità nei
parchi nazionali del Cilento, Vallo di Diano, Gargano, Gran Sasso e Monti della Laga,
Maiella e Vesuvio con personale in cassa integrazione guadagni straordinaria, in mobilità
o in trattamento di sussidio di disoccupazione, nonché la realizzazione del sistema di
coordinamento e controllo dell'attività di salvaguardia della laguna di Venezia; g)
capitoli 4501 dello stato di previsione del Ministero del tesoro e 4301 dello stato di
previsione del Ministero dell'interno, concernenti la realizzazione degli interventi di
prevenzione del fenomeno dell'usura, nonché degli interventi in favore delle sue vittime,
ivi compresi coloro che figurano parti lese nei procedimenti per usura in primo grado in
corso successivamente all'entrata in vigore della legge 7 marzo 1996, n. 108, ancorché
riferiti a fatti verificatisi anteriormente al 1° gennaio 1996; h) capitolo 8200 dello
stato di previsione del Ministero della difesa, concernente la realizzazione di interventi
di ristrutturazione dell'ex ospedale psichiatrico di Reggio Calabria da adibire a Scuola
allievi carabinieri; i) capitoli 7652 e 1171 dello stato di previsione della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, concernenti, rispettivamente, la realizzazione degli
interventi del fondo per il risanamento e lo sviluppo dell'area urbana di Reggio Calabria
e le attività organizzative e gestionali connesse allo svolgimento dei Giochi del
Mediterraneo a Bari; l) capitoli 191 e 193 dello stato di previsione della spesa
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e capitoli 1109, 7851, 7853 e 8205
dello stato di previsione del Ministero delle finanze, anche se relative all'anno 1995,
concernenti interventi di miglioramento, adeguamento, ampliamento, sistemazione e
ristrutturazione delle strutture immobiliari destinate alla allocazione delle attività
dell'amministrazione finanziaria orientate a prevenire e contrastare l'evasione fiscale,
ad assicurare la tempestiva attuazione delle deleghe in materia fiscale contenute nella
legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché l'attività produttiva della predetta
amministrazione autonoma (12). 1-bis. Il termine per la contrazione dei mutui di cui
all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è prorogato al 31 dicembre 1997 (13).
1-ter. Il termine per la contrazione dei mutui di cui all'articolo 17, commi 18 e 19,
dalla legge 11 marzo 1988, n. 67, è prorogato al 31 dicembre 1997 (13).
(12) Comma così modificato dalla legge di
conversione 23 maggio 1997, n. 135.
(13) Comma aggiunto dalla legge di conversione 23 maggio 1997, n. 135.
8. Semplificazione dell'accesso al Fondo rotativo
per la progettualità presso la Cassa depositi e prestiti. - 1 (14).
(14) Il comma che si omette, modificato dalla
legge di conversione 23 maggio 1997, n. 135, sostituisce i commi 54, 56, 57 e 58 dell'art.
1, L. 28 dicembre 1995, n. 549.
9. Accelerazione della progettazione e
istituzione del Fondo di rotazione presso il Ministero dei lavori pubblici. - 1. Sino alla
emanazione del regolamento di cui all'articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni, le amministrazioni aggiudicatrici avviano le attività di
progettazione anche definitiva ed esecutiva anche in assenza del programma triennale di
cui all'articolo 14 della medesima legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni (15).
2. E' istituito presso il Ministero dei lavori pubblici un Fondo di rotazione destinato al
finanziamento delle spese per l'attività di progettazione di cui al comma 1, da eseguirsi
a cura delle amministrazioni aggiudicatrici statali. Il Ministro dei lavori pubblici, con
proprio decreto, fissa i criteri di assegnazione del Fondo. Per la dotazione di
quest'ultimo è autorizzata la spesa di lire 7 miliardi annui dal 1997 al 2000, cui si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dei lavori pubblici. 2-bis. Il Ministro dei lavori pubblici presenta annualmente al
Parlamento una relazione sull'utilizzazione del Fondo, con i dati specifici dei progetti e
delle spese anticipate (16).
(15) Comma così sostituito dalla legge di
conversione 23 maggio 1997, n. 135.
(16) Comma aggiunto dalla legge di conversione 23 maggio 1997, n. 135.
10. Modalità di ridestinazione dei finanziamenti
per interventi su strutture di assistenza a malati di AIDS. - 1. Per garantire l'immediata
realizzazione degli interventi previsti dalla legge 5 giugno 1990, n. 135, la nuova
destinazione dei finanziamenti resi disponibili ai sensi del decreto-legge 18 novembre
1996, n. 583, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 gennaio 1997, n. 4, è
effettuata, anche per interventi di edilizia extraospedaliera per malati di AIDS, con le
modalità stabilite dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509
(41), convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34.
11. Centri storici. - 1. Al comma 7, lettera e),
dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'articolo 2 , comma 60, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono aggiunte, in fine, le parole: «e, limitatamente agli
immobili compresi nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei
lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile
1968, non modifichino la destinazione d'uso;». 2. Al comma 8, lettera a), dell'articolo 4
di cui al comma 1, sono soppresse le parole: «non siano compresi nelle zone omogenee A di
cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968,». 2-bis. (17).
(17) Il comma che si omette, aggiunto dalla legge
di conversione 23 maggio 1997, n. 135, aggiunge il comma 8-bis all'art. 4, D.L. 5 ottobre
1993, n. 398.
12. Disposizioni in materia di sicurezza nei
cantieri. - 1. Sino al 31 dicembre 1997, per le contravvenzioni di cui al decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, è raddoppiato il termine di cui al terzo periodo del
comma 1 dell'articolo 20, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, ed è ridotta
della metà la somma di cui all'articolo 21, comma 2, del medesimo decreto legislativo n.
758 del 1994 (18).
(18) Articolo così sostituito dalla legge di
conversione 23 maggio 1997, n. 135.
13. Commissari straordinari e interventi
sostitutivi. - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, sono individuate le opere e i
lavori, ai quali lo Stato contribuisce, anche indirettamente o con apporto di capitale, in
tutto o in parte o cofinanziati con risorse dell'Unione europea, di rilevante interesse
nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali, già appaltati
o affidati in concessione o comunque ricompresi in una convenzione quadro oggetto di
precedente gara e la cui esecuzione, pur potendo iniziare o proseguire, non sia iniziata
o, se iniziata, risulti comunque sospesa alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono nominati uno o più commissari
straordinari. In prima applicazione, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2.
Nel termine perentorio di trenta giorni dalla data della pubblicazione dell'elenco di cui
al comma 1, le amministrazioni competenti adottano i provvedimenti, anche di natura
sostitutiva, necessari perché l'esecuzione dell'opera sia avviata o ripresa senza
indugio, salvi gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali (19). 3. La pronuncia sulla
compatibilità ambientale delle opere di cui al comma 1, ove non ancora intervenuta, è
emessa entro sessanta giorni dalla richiesta. 4. Decorso infruttuosamente il termine di
cui al comma 2, il commissario straordinario di cui al comma 1 provvede in sostituzione
degli organi ordinari o straordinari, avvalendosi delle relative strutture. In caso di
competenza regionale, i provvedimenti necessari ad assicurare la tempestiva esecuzione
sono comunicati dal commissario straordinario al presidente della regione che, entro
quindici giorni dalla ricezione, può disporne la sospensione, anche provvedendo
diversamente; trascorso tale termine e in assenza di sospensione, i provvedimenti del
commissario sono esecutivi. 4-bis. Per l'attuazione degli interventi di cui ai precedenti
commi i commissari straordinari provvedono in deroga ad ogni disposizione vigente e nel
rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di lavori,
servizi e forniture, della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, di
tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale, nonché dei princìpi generali
dell'ordinamento (20). 4-ter. I provvedimenti emanati in deroga alle leggi vigenti devono
contenere l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare e devono essere
motivati (20). 5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, di concerto con il Ministro del tesoro, può disporre, in luogo della
prosecuzione dell'esecuzione delle opere di cui al comma 1, l'utilizzazione delle somme
non impegnabili nell'esercizio finanziario in corso per le opere stesse, destinandole alla
realizzazione degli adeguamenti previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni, negli edifici demaniali o in uso a uffici pubblici. Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.
669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. 6. Al fine di
assicurare l'immediata operatività del servizio tecnico di cui all'articolo 5, comma 3,
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche allo scopo di
provvedere alla pronta ricognizione delle opere per le quali sussistano cause ostative
alla regolare esecuzione, il Ministro dei lavori pubblici provvede, in deroga all'articolo
1, comma 45, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, alla
copertura, mediante concorso per esami, di venticinque posti con qualifica di dirigente,
di cui cinque amministrativi e venti tecnici, a valere sulle unità di cui all'articolo 5,
comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109. 7. Al relativo onere, valutato in lire 1
miliardo per l'anno 1997 ed in lire 2,5 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede
mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando quanto a lire 1 miliardo
per il 1997 l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e quanto a lire 2,5 miliardi
per ciascuno degli anni 1998 e 1999 l'accantonamento relativo alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri. 7-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
successivo al decreto di cui al comma 1, saranno stabiliti i criteri per la corresponsione
dei compensi spettanti ai commissari straordinari di cui al medesimo comma 1. Alla
corrispondente spesa si farà fronte utilizzando i fondi stanziati per le opere di cui al
predetto comma 1 (21).
(19) Comma così modificato dalla legge di
conversione 23 maggio 1997, n. 135.
(20) Comma aggiunto dalla legge di conversione 23 maggio 1997, n. 135.
(21) Comma aggiunto dalla legge di conversione 23 maggio 1997, n. 135.
14. Finanziamenti per l'edilizia residenziale
pubblica, per interventi programmati in agricoltura e per iniziative produttive. - 1. I
finanziamenti per l'edilizia residenziale pubblica relativi agli anni dal 1978 al 1991,
già ripartiti tra le regioni, in relazione ai quali la gara d'appalto non sia indetta
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono destinati
entro i successivi novanta giorni dalle regioni, su proposta degli Istituti autonomi di
case popolari (IACP), a interventi di risanamento del patrimonio pubblico degli alloggi di
cui all'articolo 31, lettere b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457. Scaduto
inutilmente quest'ultimo termine, i finanziamenti sono revocati per essere successivamente
ripartiti tra le regioni. La nuova destinazione dei finanziamenti avviene al netto degli
oneri di programmazione, di progettazione e concessori eventualmente già impiegati per i
programmi originari. 2. I finanziamenti per l'edilizia residenziale pubblica relativi al
quadriennio 1992-1995, nonché quelli ricavati dalla alienazione degli alloggi di
proprietà pubblica in base alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, possono essere destinati
ad interventi in conto capitale in regime di edilizia agevolata in locazione ai sensi
dell'art. 9 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni, per una percentuale minima del 10 per
cento fino ad un massimo del 25 per cento delle disponibilità (22). 3. Al fine di
favorire l'occupazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura, i contributi pubblici
dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) e del Piano triennale della
pesca e dell'acquacoltura possono essere erogati, su richiesta degli interessati, in via
anticipata fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Le anticipazioni sono
garantite da polizza assicurativa o bancaria, conforme allo schema approvato con decreto
del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri
del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato (22/a). 4. In attesa
dell'approvazione della nuova legge pluriennale, al fine di assicurare la necessaria
continuità nella programmazione e nell'attivazione degli interventi pubblici nel settore
agricolo e forestale, per l'anno 1997, a completamento dello stanziamento previsto
dall'articolo 3, comma 8, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è autorizzata la spesa di
lire 517 miliardi da ripartirsi secondo le finalità e con le modalità stabilite nel
decreto-legge 20 settembre 1996, n. 489 (58), convertito, con modificazioni, dalla legge 5
novembre 1996, n. 578. Per concorrere al suddetto fine, il termine fissato dall'articolo
14 della legge 4 giugno 1984, n. 194, da ultimo differito dall'articolo 2 del decreto-
legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
1996, n. 649, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1997. A tale fine è autorizzata
la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1997. All'onere derivante dal presente comma si
provvede, quanto a lire 517 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, e, quanto a lire 400
milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. 5.
Per consentire interventi finalizzati alla ristrutturazione e riconversione dell'apparato
produttivo, la GEPI S.p.a. è autorizzata ad impiegare sino al dieci per cento delle
risorse finanziarie di cui all'art. 5 del D.L. 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, per la realizzazione di iniziative
produttive localizzate al di fuori delle aree individuate dall'art. 1 del D.L. 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ivi
incluse le aree di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, e le aree di cui
all'art. 6-ter del D.L. 6 settembre 1996, n. 467, convertito, con modificazioni, dalla L.
7 novembre 1996, n. 569.
(22) Comma così modificato dalla legge di
conversione 23 maggio 1997, n. 135.
(22/a) Gli schemi di polizza di cui al presente comma sono stati approvati con D.M. 26
gennaio 1998 (Gazz. Uff. 8 luglio 1998, n. 157).
15. Snellimento delle procedure in materia di
informazioni e comunicazioni antimafia. - 1 (23). 2.
(23) Aggiunge i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater
all'art. 2, D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490.
16. 1 (24).
(24) Soppresso dalla legge di conversione 23
maggio 1997, n. 135.
17. Anticipata occupazione del demanio
aeroportuale. - 1. In attesa dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 10, comma
13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il Ministro dei trasporti e della navigazione
può autorizzare, su richiesta, i soggetti titolari di gestioni parziali aeroportuali,
anche in regime precario, all'occupazione ed all'uso dei beni demaniali rientranti nel
sedime aeroportuale, vincolando la destinazione dei diritti percepiti a norma del comma 2
agli interventi indifferibili ed urgenti necessari alle attività di manutenzione
ordinaria e straordinaria delle infrastrutture aeroportuali, nonché all'attività di
gestione aeroportuale (25). 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 produce gli effetti
della convenzione prevista dall'articolo 6, terzo e quarto comma, della legge 5 maggio
1976, n. 324, e costituisce titolo per introitare, relativamente ai nuovi utilizzi, i
diritti di cui all'articolo 1, lettera a), della citata legge n. 324 del 1976, come
determinati dall'articolo 7, secondo comma, della medesima legge. 3. I soggetti
autorizzati sono obbligati a corrispondere una cauzione per l'anticipata occupazione dei
beni demaniali pari al dieci per cento dei diritti aeroportuali complessivamente
introitati, da versare mensilmente secondo le previsioni di cui all'art. 7 della L. 22
agosto 1985, n. 449. 4. Il mancato affidamento, secondo la normativa vigente, della
gestione totale aeroportuale ai soggetti autorizzati ai sensi del comma 1 determina la
decadenza della provvisoria occupazione con obbligo di restituzione di quanto percepito a
norma del comma 2, con l'esclusione delle spese documentate per la gestione delle
infrastrutture aeroportuali utilizzate nel periodo della provvisoria detenzione e per le
migliorie apportate.
(25) Comma così modificato dalla legge di
conversione 23 maggio 1997, n. 135.
18. Rimborso delle spese di patrocinio legale. -
1. Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa,
promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed
atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi
istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità,
sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui
dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello
Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di
sentenza definitiva che accerti la responsabilità. 2. All'onere derivante dall'attuazione
del presente articolo, valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1997 e in lire 3 miliardi
annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
19. Norme sul processo amministrativo. - 1. Nei
giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali ed al Consiglio di Stato aventi ad
oggetto provvedimenti relativi a procedure di affidamento di incarichi di progettazione e
attività tecnico-amministrative ad essa connesse e provvedimenti di aggiudicazione,
affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi comprese le
procedure di occupazione ed espropriazione delle aree ad esse destinate, si applicano le
disposizioni di cui al presente articolo. 2. Il tribunale amministrativo regionale,
chiamato a pronunciarsi sulla domanda di sospensione, può definire immediatamente il
giudizio nel merito, con motivazione in forma abbreviata. Le medesime disposizioni si
applicano davanti al Consiglio di Stato in caso di domanda di sospensione della sentenza
appellata (26). 3. Tutti i termini processuali sono ridotti della metà ed il dispositivo
della sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza con deposito in
cancelleria (26). 4. Nel caso di concessione del provvedimento cautelare, l'udienza di
discussione del merito della causa deve essere celebrata entro sessanta giorni. 5. Con la
sentenza che definisce il giudizio amministrativo il giudice pronuncia specificamente
sulle spese del processo cautelare. 6. La parte interessata ha facoltà di proporre
appello contro la sentenza pronunciata dal tribunale amministrativo regionale subito dopo
la pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, che dovranno essere proposti
entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Anche in caso di appello immediato
si applica l'articolo 33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
(26) Comma così modificato dalla legge di
conversione 23 maggio 1997, n. 135.
19-bis. Realizzazione e potenziamento di tratti
autostradali. - 1. Per le finalità e con le modalità previste nell'articolo 2, comma 87,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la realizzazione del tratto Agliò-Canova e il
potenziamento del tratto Firenze Nord-Firenze Sud dell'autostrada Bologna- Firenze, è
concesso un ulteriore contributo di lire 100 miliardi annui per il periodo 1998-2017,
quali rate di ammortamento di mutui ventennali che la società concessionaria è
autorizzata a contrarre ai sensi del citato articolo 2, comma 87, della legge n. 662 del
1996. E' altresì autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1997 (27). 2.
All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 100 miliardi per
ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (28).
(27) Comma così modificato dall'art. 1, L. 2
ottobre 1997, n. 345.
(28) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 23 maggio 1997, n. 135.
20. Norme finali. - 1. Le disposizioni di
semplificazione dei procedimenti amministrativi contenute nel presente decreto si
applicano fino all'entrata in vigore delle norme contenute nei regolamenti di cui
all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 2. L'attuazione delle disposizioni di
cui al presente decreto deve risultare coerente con gli obiettivi di contenimento della
spesa pubblica stabiliti con la nota di aggiornamento al documento di programmazione
economico-finanziaria per il triennio 1997-99, così come deliberati, con apposite
risoluzioni, dalle Camere. 3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente
decreto.
20-bis. Funzioni attribuite al Ministero dei
lavori pubblici. - 1. Le funzioni attribuite al Ministero dei lavori pubblici dagli
articoli 9 e 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come da ultimo modificato
dal decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1995, n. 341, sono svolte secondo le procedure già regolanti l'attività dei
soppressi organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno. 2. Restano validi gli
atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 3 giugno 1996, n.
304; dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 1996, n. 335; dell'articolo 8,
comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443; dell'articolo 3 del decreto-legge 31
dicembre 1996, n. 670 (29) (30).
(29) Articolo aggiunto dalla legge di conversione
23 maggio 1997, n. 135. (30) Il D.L. 3 giugno 1996, n. 304, il D.L. 25 giugno 1996, n.
335, il D.L. 8 agosto 1996, n. 443, e il D.L. 31 dicembre 1996, n. 670, non sono stati
convertiti in legge.
20-ter. Disposizioni in materia di indennità di
mobilità. - 1. Il diritto all'indennità di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991,
n. 223, è riconosciuto a coloro che, pur regolarmente iscritti alle liste di mobilità,
abbiano presentato oltre i termini previsti la relativa domanda, a condizione che entro il
31 marzo 1992 fossero stati comunque compiuti dagli stessi tutti gli adempimenti
necessari. 2. Senza ulteriori oneri, è erogata l'indennità spettante al momento della
scadenza del termine per la presentazione della domanda, maggiorata degli interessi
maturati fino al momento dell'erogazione. 3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del
presente articolo sono posti a carico del Fondo di cui al comma 7 dell'articolo 1 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, nel limite di lire 2 miliardi per l'anno 1997 (31).
(31) Articolo aggiunto dalla legge di conversione
23 maggio 1997, n. 135.
21. Entrata in vigore. - 1. Il presente decreto
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in
legge.
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