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   Normativa Appalti - Generale  

L. 8 ottobre 1984, n. 687
Modifiche delle leggi 10 dicembre 1981, n. 741, 8 agosto 1977, n. 584, 2 febbraio 1973, n. 14, e di norme in materia di cauzione provvisoria e di pubblicità.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 ottobre 1984, n. 289.

1. (1).

(1) Sostituisce l'art. 9, L. 10 dicembre 1981, n. 741.

2. (2).

(2) Abroga il primo e il quarto comma dell'art. 10, L. 10 dicembre 1981, n. 741.

3. (3).

(3) Sostituisce l'art. 11, L. 10 dicembre 1981, n. 741.

4. L'articolo 13 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, aggiuntivo di una lettera h) al primo comma dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1977, n. 584, è abrogato.

5. Nei procedimenti concorsuali per l'affidamento dei pubblici appalti non è dovuta la cauzione provvisoria prevista dall'articolo 332 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, dall'articolo 2 del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, e da ogni altra disposizione. Se l'aggiudicatario non stipuli il contratto definitivo nel termine stabilito, l'amministrazione appaltante ne dà comunicazione, entro dieci giorni, al comitato centrale dell'albo nazionale dei costruttori di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57. Qualora l'aggiudicatario sia iscritto all'albo nazionale dei costruttori, si applicano gli articoli 20, primo comma, n. 4, e terzo comma, e 22 della legge 10 febbraio 1962, n. 57. Qualora l'aggiudicatario non sia iscritto a detto albo, il comitato centrale può disporre l'esclusione temporanea dell'aggiudicatario stesso dalla presentazione di offerte in pubblici appalti, avvalendosi della medesima procedura di cui al precedente comma. L'assenza di detto provvedimento di esclusione temporanea a carico di concorrente che sia risultato aggiudicatario è accertata dall'amministrazione appaltante dopo l'aggiudicazione.

6. L'articolo 17, primo comma, della legge 10 dicembre 1981, n. 741, laddove dispone, nei confronti dei ricorsi di cui all'articolo 4, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, l'inapplicabilità, oltre che dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, anche dell'articolo 29 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, deve intendersi nel senso che quest'ultimo richiamo e riferito all'articolo 20 della medesima legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

7. (4).

(4) Sostituisce l'art. 7, L. 2 febbraio 1973, n. 14.

8. Sono a carico dell'amministrazione appaltante tutte le spese necessarie per la pubblicazione del bando o avviso di gara relativo all'esecuzione di lavori pubblici, nonché quelle occorrenti per la pubblicazione degli estratti.

9. (5).

(5) Sostituisce l'art. 21, L. 8 agosto 1977.

10. (6).

(6) Aggiunge la lettera n) all'art. 11, L. 8 agosto 1977, n. 584.

11. (7).

(7) Aggiunge la lettera e) all'art. 12, L. 8 agosto 1977, n. 584.

12. (8).

(8) Aggiunge l'art. 23 bis alla L. 8 agosto 1977, n. 584.

 

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