Legge
12 marzo 1999, n. 68
Norme per il diritto al lavoro dei disabili
(G.U. n. 68 del 23 marzo 1999, s.o.
n. 57)
Capo I - DIRITTO AL LAVORO DEI
DISABILI
Art. 1. (Collocamento dei
disabili).
1. La presente legge ha come finalità la
promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel
mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica:
a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali
e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità
lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il
riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle
percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della
sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla
Organizzazione mondiale della sanità;
b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento,
accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e
successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;
d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con
minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo
unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
2. Agli effetti della presente legge si intendono
per non vedenti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non
superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si intendono per
sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento
della lingua parlata.
3. Restano ferme le norme per i centralinisti
telefonici non vedenti di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive
modificazioni, 28 luglio 1960, n. 778, 5 marzo 1965, n. 155, 11 aprile 1967, n. 231, 3
giugno 1971, n. 397, e 29 marzo 1985, n. 113, le norme per i massaggiatori e
massofisioterapisti non vedenti di cui alle leggi 21 luglio 1961, n. 686, e 19 maggio
1971, n. 403, le norme per i terapisti della riabilitazione non vedenti di cui alla legge
11 gennaio 1994, n. 29, e le norme per gli insegnanti non vedenti di cui all'articolo 61
della legge 20 maggio 1982, n. 270. Per l'assunzione obbligatoria dei sordomuti restano
altresí ferme le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n.
308.
4. L'accertamento delle condizioni di disabilità
di cui al presente articolo, che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento
lavorativo dei disabili, è effettuato dalle commissioni di cui all'articolo 4 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento
emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro centoventi giorni dalla data di
cui all'articolo 23, comma 1. Con il medesimo atto vengono stabiliti i criteri e le
modalità per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello
stato invalidante.
5. In considerazione dei criteri adottati, ai
sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n.
1124, per la valutazione e la verifica della residua capacità lavorativa derivante da
infortunio sul lavoro e malattia professionale, ai fini dell'accertamento delle condizioni
di disabilità è ritenuta sufficiente la presentazione di certificazione rilasciata
dall'INAIL.
6. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera d),
l'accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto di accedere al sistema
per l'inserimento lavorativo dei disabili continua ad essere effettuato ai sensi delle
disposizioni del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive
modificazioni.
7. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono
tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo
disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o
malattia professionale eventuali disabilità.
Art. 2. (Collocamento mirato).
1. Per collocamento mirato dei disabili si
intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare
adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle
nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni
positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni
interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.
Art. 3. (Assunzioni obbligatorie.
Quote di riserva).
1. I datori di lavoro pubblici e privati sono
tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui
all'articolo 1 nella seguente misura:
a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
2. Per i datori di lavoro privati che occupano da
15 a 35 dipendenti l'obbligo di cui al comma 1 si applica solo in caso di nuove
assunzioni.
3. Per i partiti politici, le organizzazioni
sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della
solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si
computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni
amministrative e l'obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso di nuova assunzione.
4. Per i servizi di polizia, della protezione
civile e della difesa nazionale, il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi
amministrativi.
5. Gli obblighi di assunzione di cui al presente
articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che versano in una delle situazioni
previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, ovvero dall'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono
sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in
proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito
provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per la durata della procedura di mobilità
disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, e, nel caso in cui la procedura si concluda con almeno cinque
licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione
previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge.
6. Agli enti pubblici economici si applica la
disciplina prevista per i datori di lavoro privati.
7. Nella quota di riserva sono computati i
lavoratori che vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n. 686, e successive
modificazioni, nonché della legge 29 marzo 1985, n. 113, e della legge 11 gennaio 1994,
n. 29.
Art. 4. (Criteri di computo della
quota di riserva).
1. Agli effetti della determinazione del numero
di soggetti disabili da assumere, non sono computabili tra i dipendenti i lavoratori
occupati ai sensi della presente legge ovvero con contratto a tempo determinato di durata
non superiore a nove mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, nonché i
dirigenti. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale si
applicano le norme contenute nell'articolo 18, comma secondo, della legge 20 maggio 1970,
n. 300, come sostituito dall'articolo 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108.
2. Nel computo le frazioni percentuali superiori
allo 0,50 sono considerate unità.
3. I lavoratori disabili dipendenti occupati a
domicilio o con modalità di telelavoro, ai quali l'imprenditore affida una quantità di
lavoro atta a procurare loro una prestazione continuativa corrispondente all'orario
normale di lavoro in conformità alla disciplina di cui all'articolo 11, secondo comma,
della legge 18 dicembre 1973, n. 877, e a quella stabilita dal contratto collettivo
nazionale applicato ai lavoratori dell'azienda che occupa il disabile a domicilio o
attraverso il telelavoro, sono computati ai fini della copertura della quota di riserva.
4. I lavoratori che divengono inabili allo
svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia non possono
essere computati nella quota di riserva di cui all'articolo 3 se hanno subito una
riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60 per cento o, comunque, se sono
divenuti inabili a causa dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in
sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Per i
predetti lavoratori l'infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo di
licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero,
in mancanza, a mansioni inferiori. Nel caso di destinazione a mansioni inferiori essi
hanno diritto alla conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle
mansioni di provenienza. Qualora per i predetti lavoratori non sia possibile
l'assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori, gli stessi vengono avviati, dagli
uffici competenti di cui all'articolo 6, comma 1, presso altra azienda, in attività
compatibili con le residue capacità lavorative, senza inserimento nella graduatoria di
cui all'articolo 8.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del
d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 738, si applicano anche al personale militare e della
protezione civile.
6. Qualora si renda necessaria, ai fini
dell'inserimento mirato, una adeguata riqualificazione professionale, le regioni possono
autorizzare, con oneri a proprio carico, lo svolgimento delle relative attività presso la
stessa azienda che effettua l'assunzione oppure affidarne lo svolgimento, mediante
convenzioni, alle associazioni nazionali di promozione, tutela e rappresentanza, di cui
all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e
successive modificazioni, che abbiano le adeguate competenze tecniche, risorse e
disponibilità, agli istituti di formazione che di tali associazioni siano emanazione,
purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, nonché
ai soggetti di cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai fini del
finanziamento delle attività di riqualificazione professionale e della corrispondente
assistenza economica ai mutilati ed invalidi del lavoro, l'addizionale di cui al primo
comma dell'articolo 181 del testo unico approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124,
detratte le spese per l'assegno di incollocabilità previsto dall'articolo 180 dello
stesso testo unico, per l'assegno speciale di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 248, e per
il fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della
legge 29 aprile 1949, n. 264, è attribuita alle regioni, secondo parametri predisposti
dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
di seguito denominata "Conferenza unificata".
Art. 5. (Esclusioni, esoneri
parziali e contributi esonerativi).
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1,
sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il parere entro
trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto, e la Conferenza
unificata, sono individuate le mansioni che, in relazione all'attività svolta dalle
amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non economici, non consentono
l'occupazione di lavoratori disabili o la consentono in misura ridotta. Il predetto
decreto determina altresí la misura della eventuale riduzione.
2. I datori di lavoro pubblici e privati che
operano nel settore del trasporto pubblico aereo, marittimo e terrestre non sono tenuti,
per quanto concerne il personale viaggiante e navigante, all'osservanza dell'obbligo di
cui all'articolo 3. Sono altresí esentati dal predetto obbligo i datori di lavoro
pubblici e privati del solo settore degli impianti a fune, in relazione al personale
direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell'attività di
trasporto.
3. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici
economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare
l'intera percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati
dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione che versino al Fondo regionale per
l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14 un contributo esonerativo per ciascuna
unità non assunta, nella misura di lire 25.000 per ogni giorno lavorativo per ciascun
lavoratore disabile non occupato.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23,
comma 1, sentita la Conferenza unificata e sentite altresí le Commissioni parlamentari
competenti per materia, che esprimono il loro parere con le modalità di cui al comma 1,
sono disciplinati i procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi
occupazionali, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione, che avviene solo
in presenza di adeguata motivazione.
5. In caso di omissione totale o parziale del
versamento dei contributi di cui al presente articolo, la somma dovuta può essere
maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa, dal 5 per cento al 24 per cento su base
annua. La riscossione è disciplinata secondo i criteri previsti al comma 7.
6. Gli importi dei contributi e della
maggiorazione di cui al presente articolo sono adeguati ogni cinque anni con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata.
7. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data
di cui all'articolo 23, comma 1, determinano i criteri e le modalità relativi al
pagamento, alla riscossione e al versamento, al Fondo regionale per l'occupazione dei
disabili di cui all'articolo 14, delle somme di cui al presente articolo.
8. I datori di lavoro, pubblici e privati,
possono essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in un'unità
produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a
quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti
in altre unità produttive della medesima regione. Per i datori di lavoro privati la
compensazione può essere operata in riferimento ad unità produttive ubicate in regioni
diverse.
Capo II - SERVIZI DEL COLLOCAMENTO
OBBLIGATORIO
Art. 6. (Servizi per l'inserimento
lavorativo dei disabili e modifiche al d.lgs. n. 469 del 1997).
1. Gli organismi individuati dalle regioni ai
sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, di seguito
denominati "uffici competenti", provvedono, in raccordo con i servizi sociali,
sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche competenze loro
attribuite, alla programmazione, all'attuazione, alla verifica degli interventi volti a
favorire l'inserimento dei soggetti di cui alla presente legge nonché all'avviamento
lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e
delle compensazioni territoriali, alla stipula delle convenzioni e all'attuazione del
collocamento mirato.
2. All'articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "maggiormente rappresentative" sono sostituite dalle
seguenti: "comparativamente più rappresentative";
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nell'ambito di tale organismo è
previsto un comitato tecnico composto da funzionari ed esperti del settore sociale e
medico-legale e degli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del
presente decreto, con particolare riferimento alla materia delle inabilità, con compiti
relativi alla valutazione delle residue capacità lavorative, alla definizione degli
strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei controlli
periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità. Agli oneri per il funzionamento
del comitato tecnico si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa per il funzionamento della commissione di cui al comma 1".
Capo III - AVVIAMENTO AL LAVORO
Art. 7. (Modalità delle
assunzioni obbligatorie).
1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto
dall'articolo 3 i datori di lavoro assumono i lavoratori facendone richiesta di avviamento
agli uffici competenti ovvero attraverso la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo
11. Le richieste sono nominative per:
a) le assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti,
nonché i partiti politici, le organizzazioni sindacali e sociali e gli enti da essi
promossi;
b) il 50 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 36
a 50 dipendenti;
c) il 60 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano più
di 50 dipendenti.
2. I datori di lavoro pubblici effettuano le
assunzioni in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 22, comma 1, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80, salva l'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 11 della presente legge. Per le assunzioni di cui all'articolo 36, comma 1,
lettera a), del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni, i
lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2, della presente
legge hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e
fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso.
3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei
cambi, che esercitano le funzioni di vigilanza sul sistema creditizio e in materia
valutaria, procedono alle assunzioni di cui alla presente legge mediante pubblica
selezione, effettuata anche su base nazionale.
Art. 8. (Elenchi e graduatorie).
1. Le persone di cui al comma 1 dell'articolo 1,
che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità
lavorative, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dagli uffici competenti; per ogni
persona, l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, annota in una apposita
scheda le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché la
natura e il grado della minorazione e analizza le caratteristiche dei posti da assegnare
ai lavoratori disabili, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Gli uffici
competenti provvedono al collocamento delle persone di cui al primo periodo del presente
comma alle dipendenze dei datori di lavoro.
2. Presso gli uffici competenti è istituito un
elenco, con unica graduatoria, dei disabili che risultano disoccupati; l'elenco e la
graduatoria sono pubblici e vengono formati applicando i criteri di cui al comma 4. Dagli
elementi che concorrono alla formazione della graduatoria sono escluse le prestazioni a
carattere risarcitorio percepite in conseguenza della perdita della capacità lavorativa.
3. Gli elenchi e le schede di cui ai commi 1 e 2
sono formati nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 22 della legge 31
dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.
4. Le regioni definiscono le modalità di
valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria di cui al
comma 2 sulla base dei criteri indicati dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui
all'articolo 1, comma 4.
5. I lavoratori disabili, licenziati per
riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, mantengono la posizione in
graduatoria acquisita all'atto dell'inserimento nell'azienda.
Art. 9. (Richieste di avviamento).
1. I datori di lavoro devono presentare agli
uffici competenti la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono
obbligati all'assunzione dei lavoratori disabili.
2. In caso di impossibilità di avviare
lavoratori con la qualifica richiesta, o con altra concordata con il datore di lavoro, gli
uffici competenti avviano lavoratori di qualifiche simili, secondo l'ordine di graduatoria
e previo addestramento o tirocinio da svolgere anche attraverso le modalità previste
dall'articolo 12.
3. La richiesta di avviamento al lavoro si
intende presentata anche attraverso l'invio agli uffici competenti dei prospetti
informativi di cui al comma 6 da parte dei datori di lavoro.
4. I disabili psichici vengono avviati su
richiesta nominativa mediante le convenzioni di cui all'articolo 11. I datori di lavoro
che effettuano le assunzioni ai sensi del presente comma hanno diritto alle agevolazioni
di cui all'articolo 13.
5. Gli uffici competenti possono determinare
procedure e modalità di avviamento mediante chiamata con avviso pubblico e con
graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro; la
chiamata per avviso pubblico può essere definita anche per singoli ambiti territoriali e
per specifici settori.
6. I datori di lavoro, pubblici e privati,
soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare agli uffici
competenti un prospetto dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori
dipendenti, il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di
cui all'articolo 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori
di cui all'articolo 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
Conferenza unificata, stabilisce con proprio decreto, da emanare entro centoventi giorni
dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, la periodicità dell'invio dei prospetti e
può altresí disporre che i prospetti contengano altre informazioni utili per
l'applicazione della disciplina delle assunzioni obbligatorie. I prospetti sono pubblici.
Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti
documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la loro
consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico.
7. Ove l'inserimento richieda misure particolari,
il datore di lavoro può fare richiesta di collocamento mirato agli uffici competenti, ai
sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nel caso in cui non sia
stata stipulata una convenzione d'integrazione lavorativa di cui all'articolo 11, comma 4,
della presente legge.
8. Qualora l'azienda rifiuti l'assunzione del
lavoratore invalido ai sensi del presente articolo, la direzione provinciale del lavoro
redige un verbale che trasmette agli uffici competenti ed all'autorità giudiziaria.
Art. 10. (Rapporto di lavoro dei
disabili obbligatoriamente assunti).
1. Ai lavoratori assunti a norma della presente
legge si applica il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti
collettivi.
2. Il datore di lavoro non può chiedere al
disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni.
3. Nel caso di aggravamento delle condizioni di
salute o di significative variazioni dell'organizzazione del lavoro, il disabile può
chiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il
proprio stato di salute. Nelle medesime ipotesi il datore di lavoro può chiedere che
vengano accertate le condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle
sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l'azienda. Qualora si
riscontri una condizione di aggravamento che, sulla base dei criteri definiti dall'atto di
indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, sia incompatibile con la
prosecuzione dell'attività lavorativa, o tale incompatibilità sia accertata con
riferimento alla variazione dell'organizzazione del lavoro, il disabile ha diritto alla
sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che l'incompatibilità persista.
Durante tale periodo il lavoratore può essere impiegato in tirocinio formativo. Gli
accertamenti sono effettuati dalla commissione di cui all'articolo 4 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, integrata a norma dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui
all'articolo 1, comma 4, della presente legge, che valuta sentito anche l'organismo di cui
all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato
dall'articolo 6 della presente legge. La richiesta di accertamento e il periodo necessario
per il suo compimento non costituiscono causa di sospensione del rapporto di lavoro. Il
rapporto di lavoro può essere risolto nel caso in cui, anche attuando i possibili
adattamenti dell'organizzazione del lavoro, la predetta commissione accerti la definitiva
impossibilità di reinserire il disabile all'interno dell'azienda.
4. Il recesso di cui all'articolo 4, comma 9,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero il licenziamento per riduzione di personale o
per giustificato motivo oggettivo, esercitato nei confronti del lavoratore occupato
obbligatoriamente, sono annullabili qualora, nel momento della cessazione del rapporto, il
numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di
riserva prevista all'articolo 3 della presente legge.
5. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro,
il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione, nel termine di dieci giorni, agli
uffici competenti, al fine della sostituzione del lavoratore con altro avente diritto
all'avviamento obbligatorio.
6. La direzione provinciale del lavoro, sentiti
gli uffici competenti, dispone la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione
ordinaria e la cancellazione dalle liste di collocamento per un periodo di sei mesi del
lavoratore che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non risponda alla
convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto corrispondente ai suoi requisiti
professionali e alle disponibilità dichiarate all'atto della iscrizione o reiscrizione
nelle predette liste.
Capo IV - CONVENZIONI E INCENTIVI
Art. 11. (Convenzioni e
convenzioni di integrazione lavorativa).
1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo
dei disabili, gli uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3,
del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della
presente legge, possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la
determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di
cui alla presente legge.
2. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le
modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le
modalità che possono essere convenute vi sono anche la facoltà della scelta nominativa,
lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con
contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli
previsti dal contratto collettivo, purché l'esito negativo della prova, qualora sia
riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di
risoluzione del rapporto di lavoro.
3. La convenzione può essere stipulata anche con
datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai sensi della presente legge.
4. Gli uffici competenti possono stipulare con i
datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che
presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo
ordinario.
5. Gli uffici competenti promuovono ed attuano
ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili anche attraverso
convenzioni con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della
legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge,
nonché con le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui
all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e comunque con gli organismi di cui
agli articoli 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con altri soggetti
pubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della presente
legge.
6. L'organismo di cui all'articolo 6, comma 3,
del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della
presente legge, può proporre l'adozione di deroghe ai limiti di età e di durata dei
contratti di formazione-lavoro e di apprendistato, per le quali trovano applicazione le
disposizioni di cui al comma 3 ed al primo periodo del comma 6 dell'articolo 16 del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451. Tali deroghe devono essere giustificate da specifici progetti di inserimento
mirato.
7. Oltre a quanto previsto al comma 2, le
convenzioni di integrazione lavorativa devono:
a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità
del loro svolgimento;
b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da parte degli appositi
servizi regionali o dei centri di orientamento professionale e degli organismi di cui
all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di favorire l'adattamento al
lavoro del disabile;
c) prevedere verifiche periodiche sull'andamento del percorso formativo inerente la
convenzione di integrazione lavorativa, da parte degli enti pubblici incaricati delle
attività di sorveglianza e controllo.
Art. 12. (Cooperative sociali).
1. Ferme restando le disposizioni di cui
agli articoli 9 e 11, gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro
privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3, con le cooperative sociali di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive
modificazioni, e con i disabili liberi professionisti, anche se operanti con ditta
individuale, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo dei disabili
appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 presso le cooperative sociali stesse,
ovvero presso i citati liberi professionisti, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad
affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni, non ripetibili per lo stesso soggetto,
salvo diversa valutazione del comitato tecnico di cui al comma 2, lettera b),
dell'articolo 6, non possono riguardare più di un lavoratore disabile, se il datore di
lavoro occupa meno di 50 dipendenti, ovvero più del 30 per cento dei lavoratori disabili
da assumere ai sensi dell'articolo 3, se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti.
2. La convenzione è subordinata alla sussistenza
dei seguenti requisiti:
a) contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte del datore di
lavoro;
b) copertura dell'aliquota d'obbligo di cui all'articolo 3 attraverso l'assunzione di cui
alla lettera a);
c) impiego del disabile presso la cooperativa sociale ovvero presso il libero
professionista di cui al comma 1, con oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a
carico di questi ultimi, per tutta la durata della convenzione, che non può eccedere i
dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da parte degli uffici competenti;
d) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:
1) l'ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad affidare alla
cooperativa ovvero al libero professionista di cui al comma 1; tale ammontare non deve
essere inferiore a quello che consente alla cooperativa stessa ovvero al libero
professionista di cui al comma 1 di applicare la parte normativa e retributiva dei
contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compresi gli oneri previdenziali e
assistenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate all'inserimento lavorativo dei
disabili;
2) i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del comma 1;
3) l'indicazione del percorso formativo personalizzato.
3. Alle convenzioni di cui al presente articolo
si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 11, comma 7.
4. Gli uffici competenti possono stipulare con i
datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3 e con le cooperative
sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e
successive modificazioni, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo
temporaneo dei detenuti disabili.
Art. 13. (Agevolazioni per le
assunzioni).
1. Attraverso le convenzioni di cui all'articolo
11, gli uffici competenti possono concedere ai datori di lavoro privati, sulla base dei
programmi presentati e nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4 del
presente articolo:
a) la fiscalizzazione totale, per la durata massima di otto anni, dei contributi
previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base
alla presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per
cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse
al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni; la
medesima fiscalizzazione viene concessa in relazione ai lavoratori con handicap
intellettivo e psichico, assunti in base alla presente legge, indipendentemente dalle
percentuali di invalidità, previa definizione da parte delle regioni di criteri generali
che consentano di contenere gli oneri a tale titolo nei limiti del 10 per cento della
quota di loro competenza a valere sulle risorse annue di cui al comma 4 e con indicazione
delle modalità di utilizzo delle risorse eventualmente non impiegate;
b) la fiscalizzazione nella misura del 50 per cento, per la durata massima di cinque anni,
dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che,
assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa
compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla
sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a);
c) il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del
posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con
riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per l'apprestamento di
tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che
limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono estese
anche ai datori di lavoro che, pur non essendo soggetti agli obblighi della presente
legge, procedono all'assunzione di disabili.
3. Il datore di lavoro che, attraverso le
convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 11, assicura ai soggetti di cui al comma 1
dell'articolo 1 la possibilità di svolgere attività di tirocinio finalizzata
all'assunzione, per un periodo fino ad un massimo di dodici mesi, rinnovabili per una sola
volta, assolve per la durata relativa l'obbligo di assunzione. I datori di lavoro sono
tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, mediante convenzioni
con l'INAIL, e per la responsabilità civile. I relativi oneri sono posti a carico del
Fondo di cui al comma 4.
4. Per le finalità di cui al presente articolo
è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per il
diritto al lavoro dei disabili, per il cui finanziamento è autorizzata la spesa di lire
40 miliardi per l'anno 1999 e lire 60 miliardi a decorrere dall'anno 2000.
5. Dopo cinque anni, gli uffici competenti
sottopongono a verifica la prosecuzione delle agevolazioni di cui al comma 1 del presente
articolo.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo,
pari a lire 40 miliardi per l'anno 1999 e a lire 60 miliardi annue a decorrere dall'anno
2000, si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 29-quater del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Le somme non impegnate nell'esercizio
di competenza possono esserlo in quelli successivi.
7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
8. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23,
comma 1, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sentita la Conferenza unificata, sono indicati i criteri e le modalità per la
ripartizione fra le regioni delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4, nonché la
disciplina dei procedimenti per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1.
9. Il Governo della Repubblica, entro tre anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede ad una verifica degli
effetti delle disposizioni del presente articolo e ad una valutazione dell'adeguatezza
delle risorse finanziarie ivi previste.
Art. 14. (Fondo regionale per
l'occupazione dei disabili).
1. Le regioni istituiscono il Fondo regionale per
l'occupazione dei disabili, di seguito denominato "Fondo", da destinare al
finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi.
2. Le modalità di funzionamento e gli organi
amministrativi del Fondo sono determinati con legge regionale, in modo tale che sia
assicurata una rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei
disabili.
3. Al Fondo sono destinati gli importi derivanti
dalla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge ed i
contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della presente legge, nonché il
contributo di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati.
4. Il Fondo eroga:
a) contributi agli enti indicati nella presente legge, che svolgano attività rivolta al
sostegno e all'integrazione lavorativa dei disabili;
b) contributi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera c);
c) ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità della presente legge.
Capo V - SANZIONI E DISPOSIZIONI
FINALI E TRANSITORIE
Art. 15. (Sanzioni).
1. Le imprese private e gli enti pubblici
economici che non adempiano agli obblighi di cui all'articolo 9, comma 6, sono soggetti
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 1.000.000 per ritardato
invio del prospetto, maggiorata di lire 50.000 per ogni giorno di ulteriore ritardo.
2. Le sanzioni amministrative previste dalla
presente legge sono disposte dalle direzioni provinciali del lavoro e i relativi introiti
sono destinati al Fondo di cui all'articolo 14.
3. Ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241, di inadempienze di pubbliche amministrazioni alle disposizioni della
presente legge si applicano le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste
dalle norme sul pubblico impiego.
4. Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui
insorge l'obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1,
per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al
datore di lavoro, la quota dell'obbligo di cui all'articolo 3, il datore di lavoro stesso
è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al Fondo di cui all'articolo
14, di una somma pari a lire 100.000 al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta
non occupato nella medesima giornata.
5. Le somme di cui ai commi 1 e 4 sono adeguate
ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 16. (Concorsi presso le
pubbliche amministrazioni).
1. Ferme restando le disposizioni di cui agli
articoli 3, comma 4, e 5, comma 1, i disabili possono partecipare a tutti i concorsi per
il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi. A tal fine i
bandi di concorso prevedono speciali modalità di svolgimento delle prove di esame per
consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parità con gli
altri.
2. I disabili che abbiano conseguito le idoneità
nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui
all'articolo 3, anche se non versino in stato di disoccupazione e oltre il limite dei
posti ad essi riservati nel concorso.
3. Salvi i requisiti di idoneità specifica per
singole funzioni, sono abrogate le norme che richiedono il requisito della sana e robusta
costituzione fisica nei bandi di concorso per il pubblico impiego.
Art. 17. (Obbligo di
certificazione).
1. Le imprese, sia pubbliche sia private,
qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o
di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente
alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con
le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché apposita
certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle
norme della presente legge, pena l'esclusione.
Art. 18. (Disposizioni transitorie
e finali).
1. I soggetti già assunti ai sensi delle norme
sul collocamento obbligatorio sono mantenuti in servizio anche se superano il numero di
unità da occupare in base alle aliquote stabilite dalla presente legge e sono computati
ai fini dell'adempimento dell'obbligo stabilito dalla stessa.
2. In attesa di una disciplina organica del
diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per
causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi
dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti
riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi
italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26
dicembre 1981, n. 763, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul
numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di
cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di
cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente
legge. La predetta quota è pari ad un'unità per i datori di lavoro, pubblici e privati,
che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con
le modalità di cui all'articolo 7, comma 1. Il regolamento di cui all'articolo 20
stabilisce le relative norme di attuazione.
3. Per un periodo di ventiquattro mesi a
decorrere dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, gli invalidi del lavoro ed i
soggetti di cui all'articolo 4, comma 5, che alla medesima data risultino iscritti nelle
liste di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, sono avviati al
lavoro dagli uffici competenti senza necessità di inserimento nella graduatoria di cui
all'articolo 8, comma 2. Ai medesimi soggetti si applicano le disposizioni dell'articolo
4, comma 6.
Art. 19. (Regioni a statuto
speciale e province autonome).
1. Sono fatte salve le competenze legislative
nelle materie di cui alla presente legge delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 20. (Regolamento di
esecuzione).
1. Entro centoventi giorni dalla data di cui
all'articolo 23, comma 1, sono emanate, sentita la Conferenza unificata, norme di
esecuzione, aventi carattere generale, cui le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano si conformano, nell'ambito delle rispettive competenze, ai fini dell'attuazione
delle disposizioni della presente legge.
Art. 21. (Relazione al
Parlamento).
1. Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale ogni due anni, entro il 30 giugno, presenta al Parlamento una relazione sullo
stato di attuazione della presente legge, sulla base dei dati che le regioni annualmente,
entro il mese di marzo, sono tenute ad inviare al Ministro stesso.
Art. 22. (Abrogazioni).
1. Sono abrogati:
a) la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni;
b) l'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466;
c) l'articolo 13 della legge 26 dicembre 1981, n. 763;
d) l'articolo 9 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 marzo 1983, n. 79;
e) l'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;
f) l'articolo 14 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.
Art. 23. (Entrata in
vigore).
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma
4, 5, commi 1, 4 e 7, 6, 9, comma 6, secondo periodo, 13, comma 8, 18, comma 3, e 20
entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge
nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le restanti disposizioni della presente legge
entrano in vigore dopo trecento giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
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