R.D. 23 maggio 1924, n. 827
Regolamento per l'amministrazione del
patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 giugno 1924, n.
130, S.O.
TITOLO II - Dei contratti
Capo I - Norme generali - 36 - 44
Capo II - Dei capitoli di oneri - 45 - 62
Capo III - Procedimenti per gli incanti, per
l'appalto-concorso e per le licitazioni e trattative private:
- Sez. I - Procedimenti per gl'incanti - 63 - 88
- Sez. II - Procedimenti per le licitazioni, per per l'appalto-concorso e per le
trattative private - 89 - 92
Capo IV - Stipulazione, approvazione ed
esecuzione dei contratti:
- Sez. I - Stipulazione dei contratti - 93 - 102
- Sez. II - Approvazione dei contratti - 103 - 116
- Sez. III - Esecuzione dei contratti - 117 - 120
Capo V - Collaudazione dei lavori e delle
forniture - 121 - 123
TITOLO II Dei contratti
Capo I - Norme generali.
36. Si provvede con contratti a tutte le
forniture, trasporti, acquisti, alienazioni, affitti o lavori riguardanti, le varie
amministrazioni e i vari servizi dello Stato.
37. Tutti i contratti dai quali derivi entrata o
spesa dello Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti, eccetto i casi indicati da
leggi speciali e quelli previsti nei successivi articoli. Le forniture, i trasporti e i
lavori sono dati in appalto separatamente secondo la natura del servizio e divisi
possibilmente in lotti, quando ciò sia riconosciuto più vantaggioso per
l'amministrazione.
38. I casi nei quali, a norma dell'art. 3 della
legge si può procedere a licitazione privata sono i seguenti: 1) Per le forniture d'ogni
genere, per i trasporti o per i lavori, quando un'evidente urgenza prodotta da circostanze
imprevedute non permetta l'indugio degli incanti, e per le provviste occorrenti
all'esercito, all'armata o all'aeronautica militare, quando siano urgentemente richieste
dalla sicurezza dello Stato; 2) Per le provviste di materie e derrate che per la loro
natura, o per l'uso speciale a cui sono destinate, debbono essere acquistate nel luogo
della produzione o fornite direttamente dai produttori; 3) Per i prodotti d'arte,
macchine, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve commettersi ad
artefici o ditte specializzate; 4) Per dare in affitto ad uso di abitazione locali e loro
dipendenze, quando per ragioni speciali non sia conveniente sperimentare l'incanto; 5)
Quando sia andato deserto l'incanto o non siasi raggiunto dalle offerte il limite fissato,
salvo che l'amministrazione non ritenga di dovere stipulare il contratto a trattativa
privata; 6) Quando trattisi di contratti che durano più anni e in virtù dei quali il
fornitore debba sempre tenere a disposizione dell'amministrazione una determinata
quantità della materia da somministrare, ovvero debba avere i mezzi necessari per una
data fabbricazione. La ragione che in ogni singolo caso giustifica il ricorso alla
licitazione privata, deve essere esposta e dimostrata al consiglio di Stato nei casi in
cui occorra il suo preventivo avviso e va indicata nel decreto di approvazione del
contratto.
39. Si può inoltre ricorrere alla licitazione
privata, concorrendovi particolari ragioni che devono essere indicate nel decreto di
approvazione del contratto e dimostrate al consiglio di Stato, nel caso che occorra il suo
preventivo avviso: 1) Quando si tratti di spesa che non superi le lire 75.000.000 ovvero
di spesa che non superi annualmente lire 15.000.000 e lo Stato non resti obbligato oltre
cinque anni, sempreché per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto computato il
quale si oltrepassino tali limiti; 2) Per la vendita di effetti mobili fuori d'uso e di
derrate quando il valore di stima non superi le lire 60.000.000, fatta qui pure
l'avvertenza contenuta nel n. 1; 3) Per l'affitto di fondi rustici, fabbricati, ponti ed
altri beni immobili, quando la rendita annuale sia valutata in somma non maggiore di lire
5.000.000 e la durata del contratto non ecceda i sei anni, e sempreché non ne sia stata
data una parte a fitto con altro contratto per una somma e tempo che, uniti a quelli del
nuovo contratto, eccedano i limiti qui determinati; 4) Per l'acquisto e la macinazione di
cereali, per l'acquisto dei viveri, del foraggio, della paglia e del combustibile e per il
trasporto dei generi suddetti occorrenti per l'esercito; 5) Per l'acquisto di cavalli di
rimonta; 6) Per le confezioni e riparazioni di corredo militare; 7) Per le coltivazioni o
fabbricazioni, o forniture a titolo di esperimento; 8) Per le forniture occorrenti al
mantenimento dei detenuti, quando siano commesse a stabilimenti di opere pie, o per lavori
da darsi ai detti detenuti (1).
(1) I limiti di somma, già aumentati mediante
elevazione degli originari importi prima di 60 volte dalla L. 10 dicembre 1953, n. 936,
poi di 240 volte dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, (questo aumento ha assorbito il
precedente), sono stati, da ultimo, così elevati di 1000 volte dall'art. 20, D.P.R. 20
aprile 1994, n. 367, che ha altresì fatto salve le disposizioni legislative e
regolamentari che abbiano aumentato gli originari limiti di somma in misura superiore a
quella indicata dallo stesso articolo. L'art. 20 del suddetto decreto è entrato in vigore
il 1° novembre 1995, in virtù dell'art. 2, D.L. 28 agosto 1995, n. 359.
40. Agli appalti di opere pubbliche, o di lavori
o forniture speciali, per la cui esecuzione la amministrazione ritenga conveniente di
giovarsi delle iniziative e dei progetti di private competenze tecniche, artistiche o
scientifiche, può procedersi mediante la forma dell'appalto-concorso di cui all'art. 4
della legge. Le ragioni di convenienza di cui al precedente comma sono comunicate al
Consiglio di Stato, nei casi in cui il suo parere sia richiesto, ai termini di legge.
41. Si procede alla stipulazione dei contratti a
trattativa privata: 1) Quando gl'incanti e le licitazioni siano andate deserte o si
abbiano fondate prove per ritenere che ove si sperimentassero andrebbero deserte; 2) Per
l'acquisto di cose la cui produzione è garantita da privativa industriale, o per la cui
natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte; 3) Quando trattasi di
acquisto di macchine, strumenti od oggetti di precisione che una sola ditta può fornire
con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti; 4) Quando si debbano prendere
in affitto locali destinati a servizi governativi; 5) Quando l'urgenza dei lavori,
acquisti, trasporti e forniture sia tale da non consentire l'indugio degli incanti o della
licitazione; 6) È in genere in ogni altro caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali
circostanze per le quali non possano essere utilmente seguite le forme degli artt. da 37 a
40 del presente regolamento. Nei casi previsti dal presente articolo la ragione per la
quale si ricorre alla trattativa privata, deve essere indicata nel decreto di approvazione
del contratto e dimostrata al Consiglio di Stato quando occorra il suo preventivo avviso.
42. Per determinare l'importo dei contratti
continuativi, all'effetto di stabilire se sia necessario il preventivo avviso del
Consiglio di Stato e la registrazione preventiva della Corte dei conti ai sensi degli
artt. 5, 6, 7 e 19 della legge, si deve tenere per base la cifra complessiva che risulta
da tutte le annualità alle quali si estende il contratto. I progetti dei contratti che si
comunicano al consiglio di Stato devono essere corredati dei capitoli d'oneri e contenere
la precisa descrizione dei lavori, opere e forniture da eseguirsi.
43. Pel complesso di una sola opera o di un solo
lavoro, in caso di speciali necessità da farsi constare nel decreto di approvazione del
contratto, possono formarsi progetti e perizie parziali per procedere a distinti contratti
con più persone. Quando l'appaltatore o il fornitore sia la medesima persona, e le
forniture e i lavori comunque parzialmente descritti formino sostanzialmente parte di una
sola impresa, non si ammette alcuna divisione artificiosa in più e diversi contratti, ma
si procede ad un solo contratto con le norme stabilite nel capo I del presente titolo.
44. I contratti stipulati con precedente data si
considerano parti integranti dei contratti successivi, per gli effetti delle disposizioni
contenute negli artt. 9 e 13 della legge e 39 e 42 del presente regolamento.
Capo II - Dei capitoli di oneri.
45. I capitoli d'oneri per ogni genere di
contratti possono dividersi, ove sia necessario, in generali e speciali e sono approvati
da ciascun ministero. I capitoli generali d'oneri contengono le condizioni che possono
applicarsi indistintamente ad un determinato genere di lavoro, appalto o contratto, e le
forme da seguirsi per le gare. Quelli speciali riguardano le condizioni che si riferiscono
più particolarmente all'oggetto proprio del contratto. Nei capitoli d'oneri sono
determinate la natura e l'importanza delle garanzie che i concorrenti devono produrre per
essere ammessi agl'incanti, e per assicurare l'adempimento dei loro impegni; come pure le
clausole penali e l'azione che l'amministrazione può esercitare sopra le cauzioni nel
caso d'inadempimento ai detti impegni non che il luogo in cui l'aggiudicatario, il suo
fideiussore o l'approbatore, garante del fideiussore, devono eleggere il domicilio legale.
46. Nei capitoli d'oneri relativi agli affitti,
si stabiliscono tutte le condizioni dirette alla conservazione delle proprietà che si
danno in affitto, ed al loro miglioramento se trattasi di fondi rustici. Si deve pur
determinare la durata dell'affitto, e stabilire le condizioni e le garanzie necessarie per
assicurare il pagamento dei fitti e l'adempimento delle imposte obbligazioni.
47. Nei capitoli d'oneri concernenti la vendita
degli oggetti fuori d'uso, derrate, strumenti e simili, si stabilisce che a garanzia
dell'esecuzione del contratto si debba fare un deposito in ragione del quinto dell'intero
prezzo degli oggetti da vendersi; che nessuno di detti oggetti possa essere asportato
senza il previo pagamento del relativo prezzo e che ove gli oggetti venduti non siano
dall'acquirente ritirati nel termine fissato dai capitoli stessi, l'amministrazione possa
procedere a nuova vendita di essi a spese e rischio del primitivo acquirente.
48. Nei contratti per forniture, trasporti e
lavori, i pagamenti in conto da disporsi per somme dovute e giustificate dai prescritti
documenti nei limiti in cui sono ammessi dalla legge non possono eccedere i novantacinque
centesimi dell'importo contrattuale (2). È fatta eccezione per le provviste a scadenza
rateale, per le quali può farsi il pagamento dell'intero prezzo delle materie già
accettate in rate complete. Se contratti per provviste o forniture hanno durata di più
anni, la liquidazione può essere fatta a periodi trimestrali, semestrali o annuali,
secondo l'oggetto dei contratti, e possono essere dati i saldi corrispondenti alle opere
eseguite od alle materie consegnate.
(2) Comma così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 13
novembre 1976, n. 904 (Gazz. Uff. 13 gennaio 1977, n. 11). Vedi, anche, l'art. 22, L. 3
gennaio 1978, n. 1, riportata alla voce Opere pubbliche.
49. Nei contratti non si può convenire esenzione
da qualsiasi specie di imposte o tasse vigenti all'epoca della loro stipulazione.
50. Non si può variare la durata dei contratti
già stipulati quando siano in corso di esecuzione.
51. I termini e le norme speciali da osservarsi
nei contratti relativi agli affitti ed all'esecuzione di forniture, trasporti e lavori,
sono regolati da particolari disposizioni delle singole amministrazioni, secondo la natura
di ciascun ramo di servizio.
52. Nei contratti per l'esecuzione di opere, si
può stipulare la cessione, agli appaltatori, dei materiali derivanti dalla demolizione,
riparazione, trasformazione o sostituzione di fabbriche, di macchine o di altri oggetti
mobili quando non possa presumersi più vantaggiosa la vendita mediante incanto o
licitazione. Il prezzo dei materiali ceduti agli appaltatori viene computato nella
preventiva estimazione delle opere, rimanendo perciò fissata in una somma
proporzionalmente minore la spesa inscritta in bilancio. In caso diverso, il prezzo dei
detti materiali viene computato nel pagamento finale all'appaltatore, commutandosi il
relativo, titolo di spesa in quietanza di entrata a favore del tesoro. Quando per
l'importanza del contratto debba sentirsi il parere del Consiglio di Stato, si espongono
nella relazione i motivi che consigliarono la cessione dei materiali od altri oggetti
mobili all'appaltatore.
53. Allorché nell'interesse dello Stato, per
analogia degli oggetti da vendere con quelli che occorresse all'amministrazione di
acquistare, si creda conveniente di facilitare agli appaltatori l'acquisto degli effetti
fuori d'uso, si può, previ gli opportuni accordi col ministero delle finanze (3),
provvedere nello stesso appalto per la vendita e per la fornitura, facendo, per mezzo di
stima regolare, stabilire il prezzo corrente degli oggetti da vendere, il quale deve
essere versato nelle casse dello Stato come entrata eventuale. In tal caso le offerte
devono soltanto riguardare le forniture da farsi essendo inalterabile il prezzo degli
oggetti da vendersi.
(3) Ora, Ministero del tesoro.
(giurisprudenza) 54. Secondo la qualità e
l'importanza dei contratti coloro che contraggono obbligazioni verso lo Stato debbono
prestare reale e valida cauzione in numerario, od in titoli di Stato, o garantiti dello
Stato, al valore di borsa. Può accettarsi una cauzione costituita da fideiussione. Sono
ammessi a prestare fideiussione gli Istituti di credito di diritto pubblico e le Banche di
interesse nazionale nonché le Aziende di credito ordinario aventi un patrimonio (capitale
versato e riserve) non inferiore a lire 300.000.000 e le Casse di risparmio, i Monti di
credito su pegno di prima categoria e le Banche popolari aventi un patrimonio non
inferiore a lire 100.000.000 (4). Per i contratti di affitto di fondi rustici, la
fideiussione può accettarsi quando il canone annuo non superi le lire 6.000.000 (10) e la
durata non oltrepassi i sei anni, o quando il conduttore anticipi un semestre di fitto.
Per il taglio dei boschi cedui, la fideiussione può accettarsi quando venga pagato per
intero anticipatamente il prezzo pattuito. Per l'accollo dei servizi di trasporti postali,
eseguiti senza l'impiego di trazione animale o meccanica che importano una somma non
superiore alle lire 480.000 annue (5), l'amministrazione può accettare la fideiussione di
persona proba e solvente che firma in solido con l'accollatario. In casi speciali e per
contratti a lunga scadenza può essere accettata una cauzione in beni stabiliti di prima
ipoteca, sentito in precedenza il parere del Consiglio di Stato sulla convenienza in
massima del provvedimento e quello della Avvocatura dello Stato sulla proprietà e
libertà dei beni da accettare in cauzione. È pure fatta facoltà all'amministrazione di
prescindere in casi speciali dal richiedere una cauzione per le forniture o lavori da
eseguirsi da persone o ditte, sia nazionali che estere, di notoria solidità e per le
provviste di cui ai numeri 2 e 3 dell'art. 38. L'esonero dalla cauzione o l'accettazione
della fideiussione, sono subordinati ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione. Nei
contratti che si rinnovano periodicamente per lavori o provviste riguardanti un medesimo
servizio, quando lo stesso fornitore cessante assume il nuovo contratto, si può
dichiarare e tenere per valida la stessa cauzione vincolata per il contratto precedente,
salvo quelle speciali garanzie che l'amministrazione contraente riconosce necessarie.
Speciale cauzione deve essere richiesta ai contraenti ai quali siano fornite cose di
pertinenza dello Stato (6).
(4) Comma così modificato dal D.P.R. 22 maggio
1956, n. 635. Ai limiti di somma indicati nel presente comma non si applica il disposto
del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, e dell'art. 20, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, in
quanto il testo originario dell'art. 54 non conteneva una norma analoga. Vedi, anche, il
comma 3 dell'art. 20 del citato decreto n. 367 del 1994.
(5) Per effetto della sostituzione, tra gli altri, degli artt. 54 e 55 del presente
regolamento, disposta dal D.P.R. 28 luglio 1948, n. 1309, i limiti originari di somme
finali negli attuali commi quarto e sesto dell'art. 54 e secondo dell'art. 55 erano,
rispettivamente, di lire 100.000, 8.000 e 100.000. Detti limiti sono stati elevati di 60
volte per effetto della L. 1° dicembre 1953, n. 936. Successivamente, il D.P.R. 30 giugno
1972, n. 422, ha disposto l'elevazione di 240 volte dei limiti originari di somme comunque
indicati nel presente regolamento, facendo salve le disposizioni legislative o
regolamentari che abbiano aumentato i predetti limiti originari in misura superiore alla
moltiplicazione per 240. Nella specie, per le somme indicate nei commi quarto e sesto
dell'art. 54 e nel comma secondo dell'art. 55, l'elevazione di 60 volte del limite fissato
dal D.P.R. 28 luglio 1948, n. 1309, supera l'importo dei limiti originari elevati di 240
volte, sicché le somme sono quelle risultanti dal disposto della L. 10 dicembre 1953, n.
936.
(6) Articolo così sostituito con D.P.R. 28 luglio 1948, n. 1309.
55. Qualora nei beni rurali vi siano scorte vive
o morte, deve esigersi dagli affittuari che le ricevono in consegna una speciale cauzione,
da prestarsi, a norma della prima parte dell'articolo precedente. Quando il canone di
affitto non superi le lire 6.000.000 (5) e la durata del contratto non oltrepassi i sei
anni, l'amministrazione può accettare una fideiussione a norma del secondo e terzo comma
dell'articolo precedente a guarentigia di tali scorte (6).
(5) Per effetto della sostituzione, tra gli
altri, degli artt. 54 e 55 del presente regolamento, disposta dal D.P.R. 28 luglio 1948,
n. 1309, i limiti originari di somme finali negli attuali commi quarto e sesto dell'art.
54 e secondo dell'art. 55 erano, rispettivamente, di lire 100.000, 8.000 e 100.000. Detti
limiti sono stati elevati di 60 volte per effetto della L. 1° dicembre 1953, n. 936.
Successivamente, il D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, ha disposto l'elevazione di 240 volte
dei limiti originari di somme comunque indicati nel presente regolamento, facendo salve le
disposizioni legislative o regolamentari che abbiano aumentato i predetti limiti originari
in misura superiore alla moltiplicazione per 240. Nella specie, per le somme indicate nei
commi quarto e sesto dell'art. 54 e nel comma secondo dell'art. 55, l'elevazione di 60
volte del limite fissato dal D.P.R. 28 luglio 1948, n. 1309, supera l'importo dei limiti
originari elevati di 240 volte, sicché le somme sono quelle risultanti dal disposto della
L. 10 dicembre 1953, n. 936.
(6) Articolo così sostituito con D.P.R. 28 luglio 1948, n. 1309.
56. Le locazioni dei beni urbani debbono essere
garantite nei modi stabiliti dalle consuetudini locali. Ove queste manchino, si deve
esigere una cauzione personale od una fideiussione secondo le norme del precedente art.
54: e se si reputi insufficiente la garanzia consuetudinaria, deve a questa aggiungersi la
cauzione personale o la fideiussione (6).
(6) Articolo così sostituito con D.P.R. 28
luglio 1948, n. 1309.
57. La validità delle cauzioni personali e del
fideiussore deve essere riconosciuta e dichiarata dal pubblico ufficiale che l'accetta per
conto dell'amministrazione (6).
(6) Articolo così sostituito con D.P.R. 28
luglio 1948, n. 1309.
58. Sono eccettuati dall'obbligo della cauzione i
privati che cedono in locazione all'amministrazione le loro proprietà sebbene i contratti
relativi li assoggettino ad oneri, sempreché sia stabilito nei contratti che, non venendo
gli oneri adempiuti nel tempo determinato, è riservato all'amministrazione il diritto di
farli adempiere a loro rischio e pericolo coll'obbligo, inoltre, del risarcimento dei
danni derivanti dal ritardo.
59. Nei capitoli relativi ai contratti per
l'esecuzione di lavori ed opere pubbliche, debbono essere richiamate le condizioni
generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materie di opere
pubbliche.
60. Per i progetti di contratti relativi
all'esecuzione di opere pubbliche si osservano le disposizioni speciali vigenti in
materia.
61. Ciascuna amministrazione centrale o
provinciale tiene in evidenza, in apposito elenco, i prezzi unitari degli oggetti e delle
materie che essa sia tenuta a procurarsi per i propri servizi per mezzo di appalto o ad
economia. Quest'elenco è formato e tenuto al corrente su informazioni degli uffici
tecnici e delle camere di commercio all'uopo richieste, e con la periodica consultazione
delle mercuriali e dei bollettini. L'elenco medesimo serve di norma nella formazione dei
capitoli per i pubblici incanti o licitazioni e nelle trattative private o per
l'esecuzione delle occorrenti forniture ad economia.
62. Le spese di copia, bollo e le altre inerenti
ai contratti sono a carico dell'appaltatore o del contraente con l'amministrazione dello
Stato, a meno che per casi speciali d'interesse esclusivo dello Stato, e per esplicita
convenzione, le spese predette siano da sostenersi dallo Stato medesimo e i relativi atti
si debbano redigere e copiare in carta libera. I contratti sono registrati a spese, in
tutto o in parte, dei contraenti colle amministrazioni dello Stato, od anche gratuitamente
in relazione del particolare interesse dello Stato e degli oneri espressamente assunti
dall'amministrazione, in conformità delle disposizioni contenute nella legge del
registro.
Capo III - Procedimenti per gli incanti,
per l'appalto-concorso e per licitazioni e trattative private.
Sezione I - Procedimento per gli incanti.
63. Quando si debbono fare contratti con
formalità d'incanto, l'ufficio presso il quale si deve procedere alla stipulazione fa
pubblicare l'avviso d'asta. Il funzionario designato quale ufficiale rogante deve
intervenire agli incanti per autenticare i processi verbali.
64. L'avviso d'asta si pubblica almeno quindici
giorni prima del giorno fissato per l'incanto e di quello per la successiva
aggiudicazione. Tanto l'uno quanto l'altro giorno dovranno essere feriali. Quando
l'interesse del servizio lo richieda è in facoltà dell'autorità che deve emanare il
decreto di approvazione del contratto di ridurre questo termine fino a cinque giorni. Le
ragioni della riduzione debbono essere indicate nel decreto suddetto.
65. L'avviso d'asta deve indicare: 1) l'autorità
che presiede all'incanto, il luogo, il giorno e l'ora in cui deve seguire; 2) l'oggetto
dell'asta; 3) la qualità, ed ove d'uopo, i prezzi parziali o totali, secondo la natura
dell'oggetto; 4) il termine prefisso dal compimento dei lavori o il tempo e il luogo della
consegna per le forniture e quelli del pagamento per le vendite e per gli affitti; 5) gli
uffizi presso i quali si può avere cognizione delle condizioni d'appalto; 6) i documenti
comprovanti l'idoneità o le altre condizioni prescritte per essere ammessi all'asta; 7)
il modo con cui seguirà l'asta e il modo di presentazione delle offerte se si tratta di
asta ad offerte segrete; 8) il deposito da farsi dagli aspiranti all'asta e le tesorerie
nelle quali sarà ricevuto; 9) se l'aggiudicazione sia definitiva a unico incanto, oppure
soggetta ad offerte di ribasso o di aumento, che non potranno essere inferiori al
ventesimo del prezzo di aggiudicazione; 10) se nel caso di asta, coi sistemi delle offerte
segrete, si procederà all'aggiudicazione anche quando venga presentata una sola offerta.
66. Gli avvisi d'asta sono pubblicati nei comuni
dove esistono gli effetti mobili, o gli stabili da vendere o da affittare, ed in quelli
dove debbono farsi le forniture, i trasporti ed i lavori. Quando il prezzo di base d'asta
raggiunga la somma di lire 50.000.000 (7), gli avvisi devono inserirsi almeno 15 giorni
prima di quello fissato per l'incanto, nel foglio degli annunzi legali della provincia in
cui avrà luogo l'asta, salvo le abbreviazioni di cui all'art. 64. Quando il prezzo di
base d'asta raggiunga le lire 200.000.000 (7), gli avvisi devono inoltre inserirsi almeno
16 giorni prima del giorno fissato per l'incanto nella Gazzetta Ufficiale del Regno, salvo
abbreviazioni di cui sopra; sono inoltre pubblicati in quelle città del Regno e in quei
comuni in cui l'amministrazione lo ritenga opportuno, tenuto conto del luogo dove esistono
i mobili o gli immobili da vendere o da affittare, ovvero ove si devono eseguire i lavori,
i trasporti e le forniture. Le pubblicazioni ed inserzioni suddette sono necessarie per la
regolarità dei contratti. Quando l'amministrazione lo giudichi necessario, le
pubblicazioni possono anche essere fatte in altri luoghi oltre i suddetti. La
pubblicazione ed affissione degli avvisi di asta si fa alla porta dell'ufficio nel quale
devono tenersi gli incanti e negli altri luoghi destinati all'affissione degli atti
pubblici. Qualunque autorità locale, venendo richiesta, è obbligata di far eseguire
gratuitamente la pubblicazione o l'affissione summentovate. I certificati della seguita
pubblicazione ed affissione debbono trovarsi in mano dell'ufficiale che presiede all'asta,
allorché questa viene dichiarata aperta.
(7) I limiti di somma, già aumentati mediante
elevazione degli originari importi prima di 60 volte dalla L. 10 dicembre 1953, n. 936,
poi di 240 volte dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, (questo aumento ha assorbito il
precedente), sono stati, da ultimo, così elevati di 1000 volte dall'art. 20, D.P.R. 20
aprile 1994, n. 367, che ha altresì fatto salve le disposizioni legislative e
regolamentari che abbiano aumentato gli originari limiti di somma in misura superiore a
quella indicata dallo stesso articolo. L'art. 20 del suddetto decreto è entrato in vigore
il 1° novembre 1995, in virtù dell'art. 2, D.L. 28 agosto 1995, n. 359.
67. Quando trattasi di lavori d'arte o di nuove
costruzioni, l'aspirante deve dimostrare la sua idoneità con la presentazione d'un
attestato, rilasciato non più di sei mesi prima del giorno in cui è tenuta l'asta, dal
prefetto o sottoprefetto, sentito, secondo i casi, l'ufficio del Genio civile o l'ufficio
tecnico di finanza, dal quale risulti aver l'aspirante dato prove di perizia e di
sufficiente pratica nell'eseguimento, o nella direzione di altri consimili contratti
d'appalto di lavori pubblici o privati. Quando l'aspirante non possa provare tale sua
idoneità, e presenti in vece sua una persona che riunisca le condizioni suespresse, e
alla quale egli si obblighi di affidare la esecuzione delle opere, l'amministrazione può
ammetterlo all'incanto.
68. Sono escluse dal fare offerte per tutti i
contratti le persone o ditte che nell'eseguire altra impresa si siano rese colpevoli di
negligenza o malafede. La esclusione è dichiarata con atto insindacabile della competente
amministrazione centrale da comunicarsi al ministero delle finanze (8) (ragioneria
generale), a cura del quale ne viene data notizia alle altre amministrazioni. Analogamente
si provvede per le eventuali riammissioni. Fermo il disposto del precedente comma, la
amministrazione ha piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualsiasi
concorrente senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, né pretendere che
gli siano rese note le ragioni dell'esclusione.
(8) Ora, Ministero del tesoro.
69. Nel giorno e nell'ora stabiliti dall'avviso
d'asta, l'autorità che presiede all'incanto dichiara aperta l'asta. L'asta deve rimanere
aperta un'ora per la presentazione delle offerte ed è dichiarata deserta ove non ne siano
presentate almeno due, salvo il caso in cui l'amministrazione abbia stabilito,
avvertendolo nell'avviso d'asta, che, tenendosi l'asta coi sistemi delle offerte segrete,
si procede all'aggiudicazione anche se venga presentata una sola offerta.
70. Aperta l'asta, l'autorità che presiede
richiama l'attenzione dei concorrenti sull'oggetto dell'incanto: fa dare lettura delle
condizioni del contratto; dà conoscenza dei disegni, modelli e campioni se ve ne sono, e
quindi dichiara che il contratto si effettua sotto l'osservanza delle condizioni predette
e dei capitoli d'onere. Possono essere omesse le formalità indicate nel presente articolo
quando non vi siano offerenti presenti.
71. Se l'incanto non possa compiersi nello stesso
giorno in cui fu aperto, sarà continuato nel primo giorno seguente non festivo.
72. Qualunque sia la forma degli incanti, non
sono ammesse le offerte per telegramma, nè le offerte condizionate o espresse in modo
indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri. Quando in
una offerta all'asta vi sia discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello
indicato in cifre, è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'amministrazione.
73. L'asta, secondo che le circostanze,
l'importanza o la qualità del contratto lo facciano reputare più vantaggioso per
l'amministrazione, e sia stato disposto dal ministro competente o dall'ufficiale delegato,
si tiene in uno dei seguenti modi: a) col metodo di estinzione di candela vergine; b) per
mezzo di offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo massimo o minimo prestabilito e
indicato in una scheda segreta dell'amministrazione; c) per mezzo di offerte segrete da
confrontarsi poi col prezzo base indicato nell'avviso d'asta; d) col mezzo di pubblico
banditore, quando trattasi di alienare beni mobili fuori d'uso o derrate, cavalli di
rimonta, residui di fabbricazioni o di costruzioni o di manufatti negli opifici dello
Stato.
74. Quando l'asta si tiene col metodo della
estinzione delle candele, se ne devono accendere tre, una dopo l'altra: se la terza si
estingue senza che siano fatte offerte, l'incanto è dichiarato deserto. Se invece
nell'ardere di una delle tre candele si siano avute offerte, si dovrà accendere la quarta
e si proseguirà ad accenderne delle altre sino a che si avranno offerte. Quando una delle
candele accese dopo le prime tre, come sopra è prescritto, si estingue ed è consumata
senza che si sia avuta alcuna offerta durante tutto il tempo nel quale rimane accesa, e
circostanze accidentali non abbiano interrotto il corso dell'asta, ha effetto
l'aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore offerente. Le offerte devono esser fatte
nella ragione decimale, da determinarsi nell'avviso d'asta, o da chi vi presiede all'atto
dell'apertura della medesima.
75. Quando l'asta si tiene col metodo delle
offerte segrete di cui all'art. 73, lettera b), il limite massimo o minimo che deve essere
almeno raggiunto per potersi procedere all'aggiudicazione, viene stabilito preventivamente
dal ministro o dall'ufficiale da lui delegato, e indicato in una scheda segreta, chiusa
con sigillo speciale. In tale scheda l'amministrazione può anche prefissare il limite di
aumento o di ribasso che le offerte non devono oltrepassare. La scheda viene deposta
dall'autorità che presiede l'asta, alla presenza del pubblico, sul banco degli incanti,
all'apertura dell'adunanza e deve restare sigillata sin dopo aperte e lette le offerte dei
concorrenti. Le offerte unitamente con la prova dell'eseguito deposito, possono essere
mandate all'ufficio che tiene l'asta, a rischio dei concorrenti, per mezzo della posta o
di terze persone, quando ciò non sia inibito dall'amministrazione nell'avviso d'asta: ma
tali offerte per essere valide devono pervenire in piego sigillato non più tardi del
giorno precedente a quello in cui si tiene l'asta. Per le offerte inviate per posta o a
mezzo di terze persone che non siano pervenute o siano pervenute in ritardo non sono
ammessi reclami. Aperta l'asta, il presidente, dopo deposta la scheda segreta, enumera e
depone sul banco senza aprirle, le buste contenenti le offerte già pervenute in uno dei
modi di cui ai commi precedenti e invita gli astanti a presentare le loro offerte. Le
offerte mandate o presentate non possono essere più ritirate dopo aperta l'asta, ma lo
stesso offerente può presentarne altre prima che sia cominciata la apertura dei pieghi.
Ciascun offerente rimette in piego chiuso al presidente la sua offerta, presentando a
parte e contemporaneamente la prova dell'eseguito deposito. Il presidente, ricevute tutte
le offerte, del che si accerta richiedendone ad alta voce gli astanti, e trascorsa l'ora
di cui all'art. 69, apre i pieghi in presenza del pubblico e legge ad alta ed
intelligibile voce le offerte. Iniziatasi l'apertura dei pieghi non è ammessa la
presentazione di altre offerte. L'amministrazione ha anche facoltà di prescrivere, con
l'avviso d'asta, che le offerte dei concorrenti alla gara, con la prova dell'eseguito
deposito, siano inviate esclusivamente per posta in piego sigillato e raccomandato, in
modo che pervengano all'ufficio appaltante non più tardi del giorno precedente a quello
fissato per l'apertura delle schede e per l'aggiudicazione dell'appalto, oltre il quale
termine non resta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva ad
offerta precedente. Debbono in tal caso osservarsi le disposizioni dei precedenti commi e
degli altri articoli del presente capo in quanto non incompatibili (9). Dopo lette tutte
le offerte, l'autorità che precede l'asta prende cognizione del prezzo stabilito nella
scheda segreta e del limite di cui al comma secondo del presente articolo, se tale limite
sia stato stabilito, ed eliminate dalla gara le offerte che lo abbiano oltrepassato,
aggiudica il contratto al migliore offerente, senza palesare il prezzo stabilito nella
scheda. Ove nessuna offerta abbia raggiunto tale prezzo l'asta viene dichiarata deserta, e
viene comunicato ai concorrenti il prezzo indicato nella scheda segreta.
(9) Comma aggiunto dal R.D. 20 dicembre 1937, n.
2339.
76. Quando l'asta si tiene col metodo di cui alla
lettera c) dell'art. 73, si osservano, quanto al metodo di invio o di presentazione delle
offerte, le disposizioni del precedente articolo. L'autorità che presiede l'asta, aperti
i pieghi ricevuti e presentati e lette le offerte, aggiudica il contratto a colui che ha
presentato l'offerta più vantaggiosa e il cui prezzo sia migliore o almeno pari a quello
fissato nell'avviso d'asta. Se non sono state presentate offerte, l'asta è dichiarata
deserta. L'amministrazione può, anche in questa forma di incanto, prefissare il limite di
aumento o di ribasso che le offerte non devono oltrepassare. In tal caso il limite
suddetto sarà indicato in una scheda segreta sigillata da deporsi ed aprirsi con le
modalità di cui al precedente articolo, e dopo l'apertura saranno eliminate dalla gara le
offerte che abbiano oltrepassato il limite oltrepassato nella scheda.
77. Quando nelle aste ad offerte segrete due o
più concorrenti, presenti all'asta, facciano la stessa offerta ed essa sia accettabile,
si procede nella medesima adunanza ad una licitazione fra essi soli, a partiti segreti o
ad estinzione di candela vergine, secondo che lo creda più opportuno l'ufficiale
incaricato. Colui che risulta migliore offerente è dichiarato aggiudicatario. Ove nessuno
di coloro che fecero offerte uguali sia presente, o i presenti non vogliano migliorare
l'offerta, ovvero nel caso in cui le offerte debbano essere contenute entro il limite di
cui al secondo comma dell'art. 75 e all'ultimo comma dell'art. 76, la sorte decide chi
debba essere l'aggiudicatario.
78. Nel caso di provviste di generi speciali per
cui sia utile nell'interesse dello Stato non dare pubblicità ai prezzi d'incanto il
ministro può disporre che, tenendosi l'asta colle forme indicate all'articolo 75 le
schede di offerta pervenute siano aperte, contrassegnate e autenticate dai pubblici
ufficiali, preposti all'asta in numero almeno di tre. Essi, previo il giudizio sulla
validità delle offerte, pronunziano, se vi ha luogo, sull'aggiudicazione della provvista
al migliore offerente, senza che sia data pubblica lettura delle singole offerte, nè
fatta alcuna comunicazione della scheda ministeriale e del prezzo di aggiudicazione; salvo
le altre convenienti cautele che si creda di prescrivere, sentito il Consiglio di Stato.
79. Nelle aste a mezzo di pubblico banditore la
gara è a viva voce, e dura fintantoché il presidente dell'asta non fa dare il segnale di
aggiudicazione dal banditore. In questa specie di asta l'aggiudicazione è definitiva al
primo incanto.
80. Nelle aste tenute nei modi indicati agli
artt. 75 e 76, l'amministrazione può prescrivere in casi speciali che le offerte a schede
segrete si ricevono simultaneamente in più luoghi da indicarsi negli avvisi d'asta. Nel
giorno e nell'ora stabiliti negli avvisi medesimi, le autorità delegate ricevono le
offerte ed aprono i pieghi che le contengono in presenza dei concorrenti, compilandone
processo verbale. Indi trasmettono le offerte al funzionario delegato a presiedere agli
incanti, il quale, fatto il confronto di ciascuna delle offerte ricevute o pervenutegli
col prezzo stabilito nella scheda, o nell'avviso d'asta secondo i casi, aggiudica il
contratto al migliore offerente, ovvero dichiara l'incanto di nessun effetto. In questo
secondo caso, il minimo o il massimo scritto nella scheda sarà fatto comunicare ai
concorrenti non presenti, per mezzo delle stesse autorità che ne ricevettero e trasmisero
le offerte. I concorrenti possono anche far pervenire le proprie offerte, unitamente alla
prova dell'eseguito deposito, all'ufficio appaltante col mezzo della posta ed a loro
proprio rischio, giusta quanto è stabilito nell'art. 75. Pei casi speciali di appalti di
opere o provviste ordinate dall'amministrazione dei lavori pubblici, il cui importare
ecceda le lire 100.000.000, s'intendono conservate in vigore le disposizioni del R.D. 3
maggio 1863, n. 1269, in quanto non siano contrarie alle norme generali del presente
regolamento (10).
(10) I limiti di somma, già aumentati mediante
elevazione degli originari importi prima di 60 volte dalla L. 10 dicembre 1953, n. 936,
poi di 240 volte dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422 (questo aumento ha assorbito il
precedente), sono stati, da ultimo, così elevati di 1000 volte dall'art. 20, D.P.R. 20
aprile 1994, n. 367, che ha altresì fatto salve le disposizioni legislative e
regolamentari che abbiano aumentato gli originari limiti di somma in misura superiore a
quella indicata dallo stesso articolo. L'art. 20 del suddetto decreto è entrato in vigore
il 1° novembre 1995, in virtù dell'art. 2, D.L. 28 agosto 1995, n. 359.
81. Gli accorrenti all'asta possono presentarsi
muniti di regolare e autentico atto di procura speciale rilasciata da altra persona, sia
che tale atto riguardi un solo e determinato appalto, sia che si riferisca a qualunque
altro appalto per forniture dello Stato. In questo caso le offerte, la aggiudicazione ed
il contratto si intendono fatti a nome e per conto della persona mandante, rappresentata
dal mandatario. La procura in originale o in copia autentica è unita al verbale
d'incanto. I mandati di procura generale non sono validi per la ammissione alle aste.
Possono anche essere fatte offerte per conto di una terza persona con riserva di
nominarla, purché l'offerente stesso abbia i requisiti necessari per essere ammesso
agl'incanti, e il deposito a garanzia dell'offerta sia a lui intestato. Ove
l'aggiudicazione abbia luogo a chi fece l'offerta per persona da dichiarare, se ne fa
speciale menzione nel verbale di incanto, e l'offerente può dichiarare la persona
all'atto dell'aggiudicazione, ovvero entro il termine di giorni tre a decorrere da quello
del deliberamento, e non ostante che l'aggiudicazione resti subordinata all'approvazione
superiore per conto dell'amministrazione. Se la persona dichiarata è presente al momento
dell'aggiudicazione, la dichiarazione è da essa accettata, apponendo la sua firma sul
verbale d'incanto. Se la persona dichiarata non è presente, o la dichiarazione per parte
dell'offerente non è fatta al momento dell'aggiudicazione, deve la persona dichiarata
presentarsi entro i tre giorni per accettare e firmare la dichiarazione. Non sono valide
le dichiarazioni per le persone indicate all'art. 68 e per quelle che non hanno la
capacità civile di obbligarsi e di fare contratti. Quando l'offerente non faccia, nel
termine utile, la dichiarazione, o la persona dichiarata non accetti, o non abbia i
requisiti voluti per concorrere all'asta, l'offerente è considerato per gli effetti
legali come vero ed unico aggiudicatario.
82. Terminata l'asta, si stende un processo
verbale in cui si descrivono le operazioni fatte e vi si uniscono le offerte ricevute. Lo
sottoscrivono l'autorità che presiedette all'asta, l'aggiudicatario se presente, due
testimoni, l'ufficiale pubblico che l'autentica, e nei casi previsti dal primo comma
dell'art. 98 anche l'impiegato del ministero delle finanze (11) che vi intervenne. Si
uniscono pure al processo verbale un esemplare dell'avviso d'asta ed i giornali in cui fu
inserito. A tergo dell'avviso d'asta il funzionario che ha autenticato il verbale appone
una dichiarazione indicante i luoghi nei quali l'avviso fu pubblicato, desumendolo dai
certificati pervenuti a norma dell'articolo 66. Nel caso di offerte a schede segrete
ricevute simultaneamente in più luoghi, se non sia presente l'aggiudicatario, si
trasmette il processo verbale di aggiudicazione all'autorità che ricevette e trasmise
l'offerta, per far notificare al domicilio eletto dall'aggiudicatario il fatto
dell'avvenuta aggiudicazione. Nelle aste tenute nelle forme di cui agli artt. 75 e 76 il
deliberatario, se presente, sottoscrive il verbale di aggiudicazione, ed in sua assenza
gliene viene fatta notificazione come sopra è detto.
(11) Ora, Ministero del tesoro.
83. I depositi da farsi dai concorrenti alle aste
sono, di regola, ricevuti dalle tesorerie del Regno debitamente autorizzate ed indicate
nell'avviso d'asta. Possono pure in casi speciali essere ricevuti da chi presiede
all'asta. Chiusi gli incanti, siffatti depositi vengono restituiti a tutti gli altri
concorrenti, ritenendosi solamente quelli fatti dagli aggiudicatari per essere passati
alla Cassa dei depositi e prestiti. Per i contratti d'una durata non maggiore di tre mesi
i depositi possono rimanere nella tesoreria ove furono effettuati, a titolo di deposito
provvisorio infruttifero, sino alla completa esecuzione del contratto. Se i depositi
fossero eseguiti presso l'ufficio appaltante, questo deve versarli nella più prossima
tesoreria all'effetto medesimo. Per i depositi relativi ad aste per conto
dell'amministrazione demaniale, sono osservate le speciali disposizioni in vigore.
84. Quando l'amministrazione, a norma del n. 9
dell'art. 65, abbia dichiarato che l'aggiudicazione è soggetta ad offerte di aumento o di
ribasso, negli stessi luoghi dove furono pubblicati gli avvisi d'asta e negli stessi
giornali o bollettini dove furono inseriti, si deve pubblicare nel più breve tempo
possibile, con apposito avviso, la seguita aggiudicazione, ed indicare il giorno e l'ora
precisa in cui scade il periodo di tempo (fatali), entro il quale si può migliorare il
prezzo di aggiudicazione, e gli uffici ai quali dev'essere presentata l'offerta. Passato
tale periodo non può essere accettata verun'altra offerta. Il periodo di tempo utile per
migliorare il prezzo dell'aggiudicazione è di almeno giorni dieci dall'ultima
pubblicazione e s'intende scaduto all'ora stabilita. L'autorità competente per
l'approvazione del contratto può ridurre questo termine fino a cinque giorni con decreto
motivato da unirsi a quello di approvazione del contratto. L'offerta di aumento o di
ribasso non può mai essere inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione e
dev'essere presentata in piego chiuso o aperto, accompagnata dai documenti e dalla prova
dell'eseguito deposito prescritto nell'avviso d'asta. L'ufficio deve spedire all'offerente
una dichiarazione indicante il giorno e l'ora in cui venne presentata l'offerta e
trasmettere le offerte ricevute, insieme ai documenti, a chi presiede l'asta.
85. Prestandosi in tempo utile un'offerta
ammissibile, si pubblica, secondo le norme indicate negli articoli precedenti e dopo
scaduti i fatali, altro avviso d'asta, e si procede al nuovo incanto sul prezzo
dell'ottenuta migliore offerta, col metodo dell'estinzione delle candele o per offerte
segrete; come verrà determinato e pubblicato nell'avviso. Quando il prezzo più
favorevole risulti da due o più offerte uguali, quella valida agli effetti della nuova
asta è designata mediante sorteggio, salvo che fra dette offerte vi sia quella
dell'aggiudicatario provvisorio alla quale viene data la preferenza.
86. Alla nuova asta sono applicabili le
discipline stabilite negli articoli precedenti, eccetto quanto riguarda la scheda segreta.
Il deliberamento è definitivo ed ha luogo quand'anche siavi un solo offerente.
87. Nel caso in cui al nuovo incanto nessuno si
presenti a fare un'ulteriore offerta di aumento o di ribasso, l'aggiudicazione rimane
definitiva a favore di colui sull'offerta del quale fu riaperto l'incanto.
88. Avvenuta la definitiva aggiudicazione, si
procede nel più breve termine alla stipulazione del contratto, tranne i casi in cui il
verbale di aggiudicazione tenga luogo di contratto.
Sezione II - Procedimento per le licitazioni, per
l'appalto-concorso e per le trattative private.
89. Si procede alla licitazione privata: a)
invitando per mezzo di avvisi particolari persone o ditte ritenute idonee per l'oggetto
della licitazione, a comparire in luogo, giorno ed ora determinata, per presentare le loro
offerte; b) mediante l'invio, alle persone che si presumono idonee per l'oggetto della
licitazione, di uno schema di atto in cui sia descritto l'oggetto dell'appalto e le
condizioni generali e speciali, con invito di restituirlo munito della propria firma e
colla offerta del prezzo pel quale sarebbero disposte ad eseguire l'appalto o con la
indicazione del miglioramento sul prezzo base, se questo sia stato stabilito
dall'amministrazione. Nel primo caso gli invitati presentano le loro offerte a voce se la
licitazione dev'essere verbale, o per iscritto se ad offerte segrete. Se altrimenti non
sia stato indicato negli avvisi, l'autorità delegata, dopo invitati ancora i concorrenti
a fare una nuova offerta a miglioramento di quella più vantaggiosa presentata, aggiudica
l'impresa, seduta stante, al migliore offerente. Nel secondo caso l'autorità che deve
aggiudicare l'appalto, in un giorno ed ora da indicarsi alle persone state invite a
concorrere, procede in pubblica seduta all'apertura delle obbligazioni ricevute, e
delibera la provvista od il lavoro al migliore offerente, stendendo verbale di
deliberamento dal quale risultino le ditte invitate a concorrere, le offerte ricevute e
l'esito della licitazione. Tale verbale deve essere corredato anche di copia delle
obbligazioni ricevute dalle ditte concorrenti e non rimaste deliberatarie. Sono
applicabili alle licitazioni private le norme sancite dagli artt. 67, 68, 69, 72, 75, 76,
77 e 83. Se la licitazione privata è fatta col metodo delle offerte segrete di cui
all'art. 73, lettera b), ciò deve essere dichiarato nell'invito. Sono ammesse le offerte
per procura, ma non quelle per persona da nominare.
90. Nel caso di cui al n. 6 dell'art. 38 del
presente regolamento sono invitati alla licitazione coloro i quali, dopo avvisi pubblicati
due volte nella Gazzetta Ufficiale del Regno, abbiano provato di avere i requisiti
necessari per l'adempimento delle condizioni previste nel citato n. 6.
91. Quando si procede con la forma
dell'appalto-concorso le persone o ditte invitate dall'amministrazione ai sensi dell'art.
4 della legge, presentano il progetto dei lavori o delle forniture coi prezzi relativi,
nei termini, modi e forme che sono stabiliti nell'invito. L' amministrazione procede
insindacabilmente alla scelta del progetto che ritiene preferibile, sentito, ove lo creda
necessario, il parere di una commissione all'uopo nominata, e stipula poi il contratto con
l'offerente prescelto.
92. La trattativa privata ha luogo quando dopo
aver interpellato, se ciò sia ritenuto conveniente, più persone o ditte, si tratta con
una di esse.
Capo IV - Stipulazione, approvazione ed
esecuzione dei contratti.
Sezione I - Stipulazione dei contratti.
93. I contratti sono stipulati da un pubblico
ufficiale delegato a rappresentare l'amministrazione. La delegazione deriva dalla legge,
dal presente regolamento o dai regolamenti speciali delle singole amministrazioni. In
difetto deve risultare da apposito decreto da emettersi dal ministro e da unirsi al
contratto.
94. I contratti che si fanno nelle
amministrazioni centrali sono stipulati dai ministri, dai sottosegretari di Stato o dai
direttori generali o altri funzionari equiparati. Negli uffici di prefettura sono
stipulati dai prefetti o dai viceprefetti e in quelli di sottoprefettura dai
sottoprefetti. Nelle intendenze di finanza i contratti sono stipulati dagli intendenti o
dai viceintendenti e nelle altre amministrazioni compartimentali o provinciali dai
direttori o dai funzionari che normalmente ne fanno le veci. In tutti gli altri uffici si
stipulano dai rispettivi capi.
95. I contratti e i processi verbali di
aggiudicazione, nelle aste e nelle licitazioni private, sono ricevuti da un funzionario
designato quale ufficiale rogante, di grado non inferiore al nono. Nelle amministrazioni
centrali tale funzionario viene nominato con decreto del ministro e in quelle provinciali
o compartimentali con decreto del capo di esse, il quale ne invia copia autentica al
ministero da cui dipende. L'ufficiale rogante autentica le copie degli atti originali, da
lui ricevuti, per ogni effetto di legge e rilascia le copie stesse alle parti che ne
facciano richiesta.
96. I contratti in forma pubblica sono ricevuti
con l'osservanza delle norme prescritte dalla legge notarile per gli atti notarili, in
quanto applicabili.
97. Quando si debba stipulare formale contratto,
dopo che sia intervenuto verbale di aggiudicazione in seguito a pubblico incanto o a
privata licitazione, il contratto è stipulato, in nome dell'amministrazione, dallo stesso
funzionario che presiedette all'asta o alla licitazione.
98. Per la validità dei contratti per vendita di
oggetti fuori d'uso deve, a tutela degli interessi erariali, prendere parte agli incanti
ed intervenire alla stipulazione un agente dell'amministrazione finanziaria quando il
valore di stima degli oggetti superi le lire 10.000.000 (12). Questo agente è di volta in
volta destinato dal ministero delle finanze o dall'intendente di finanza (13).
(12) I limiti di somma, già aumentati mediante
elevazione degli originari importi prima di 60 volte dalla L. 10 dicembre 1953, n. 936,
poi di 240 volte dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422 (questo aumento ha assorbito il
precedente), sono stati, da ultimo, così elevati di 1000 volte dall'art. 20, D.P.R. 20
aprile 1994, n. 367, che ha altresì fatto salve le disposizioni legislative e
regolamentari che abbiano aumentato gli originari limiti di somma in misura superiore a
quella indicata dallo stesso articolo. L'art. 20 del suddetto decreto è entrato in vigore
il 1° novembre 1995, in virtù dell'art. 2, D.L. 28 agosto 1995, n. 359.
(13) Ora dal Ministero del tesoro.
99. I contratti stipulati nella forma prescritta
dagli articoli precedenti hanno forza do titolo autentico per ogni effetto di legge; e
vanno perciò soggetti ad ogni formalità fiscale voluta dalle leggi generali per gli atti
pubblici. Ad essi sono allegati i necessari documenti. Degli atti amministrativi approvati
coi decreti reali o ministeriali e contenenti norme di carattere regolamentare o capitoli
generali d'oneri basta fare menzione, senza che sia d'uopo di allegarli.
100. L'ufficiale rogante deve custodire i
contratti in fascicoli per ordine cronologico e tenerne il repertorio. I contratti di
qualsiasi specie non sono mai da comprendersi fra le carte da vendersi o da distruggersi.
101. I contratti a trattativa privata formati a
termini dell'art. 17 della legge sono stipulati nell'interesse dell'amministrazione dai
funzionari indicati negli articoli 93 e 94 del presente regolamento. Per quelli risultanti
da corrispondenza, secondo l'uso del commercio, le lettere dell'amministrazione debbono
essere firmate da un funzionario delegato ai sensi dei suddetti articoli.
102. Quando i capi delle rispettive
amministrazioni o l'altra parte contraente ne facciano richiesta, i contratti possono
essere stipulati per mano di notaio, secondo le ordinarie forme del relativo procedimento.
Sezione II - Approvazione dei contratti.
103. I contratti sono approvati con decreto. Il
ministro può delegare l'approvazione dei contratti sul progetto dei quali non sia
necessario l'avviso del Consiglio di Stato. Non può però essere mai delegata
l'approvazione di un contratto al funzionario dal quale fu stipulato, salvo il caso
previsto nell'ultimo comma dell'art. 19 della legge e nell'art. 105 del presente
regolamento.
104. Le convenzioni e i contratti, sui quali
siasi pronunciato il Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 12, n. 5 del testo unico di
legge sul consiglio medesimo modificato con l'art. 4 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2840, e
che debbano essere approvati per legge, sono presentati al Parlamento, ai termini
dell'art. 29 della legge, di concerto col ministro delle finanze (14). Quelli, di tali
convenzioni e contratti, per i quali non occorra l'approvazione per legge, non possono
essere approvati e resi esecutivi, ove manchino le corrispondenti disponibilità sui fondi
inscritti in bilancio, se non siano previamente autorizzati gli stanziamenti necessari.
(14) Ora art. 16, n. 5, R.D. 26 giugno 1924, n.
1054.
105. La facoltà di cui all'ultimo comma
dell'art. 19 della legge è conferita mediante decreto ministeriale, da registrarsi alla
Corte dei conti, quando il presunto importo degli oggetti da vendere superi le lire
20.000.000 (15). La facoltà stessa può essere data preventivamente con efficacia
continuativa, dopo sentito il parere del Consiglio di Stato e con decreto registrato alla
Corte dei conti, per tutti quei contratti pei quali concorrano costantemente e
periodicamente le circostanze che danno luogo alla eccezione stabilita nel comma stesso.
(15) I limiti di somma, già aumentati mediante
elevazione degli originari importi prima di 60 volte dalla L. 10 dicembre 1953, n. 936,
poi di 240 volte dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422 (questo aumento ha assorbito il
precedente), sono stati, da ultimo, così elevati di 1000 volte dall'art. 20, D.P.R. 20
aprile 1994, n. 367, che ha altresì fatto salve le disposizioni legislative e
regolamentari che abbiano aumentato gli originari limiti di somma in misura superiore a
quella indicata dallo stesso articolo. L'art. 20 del suddetto decreto è entrato in vigore
il 1° novembre 1995, in virtù dell'art. 2, D.L. 28 agosto 1995, n. 359.
106. Pei contratti che non sono stipulati nei
ministeri, l'autorità delegata ne trasmette copia autentica al ministero competente,
unendovi i relativi documenti.
107. I ministri e le autorità delegate per la
approvazione dei contratti verificano la regolarità della seguita stipulazione, e la
conformità dei patti stipulati con capitolati d'oneri, e le altre condizioni e clausole
prestabilite. Se nelle trattative occorse e nella stipulazione di un contratto si fosse
variata alcuna delle condizioni prestabilite, o altre ne fossero state eliminate ed altre
aggiunte, e se già sul progetto del contratto fosse stato sentito il parere del Consiglio
di Stato, è necessario, prima di approvare e rendere eseguibile il contratto, sentire il
parere del Consiglio medesimo sulla convenienza delle occorse modificazioni.
108. I decreti di approvazione debbono sempre
emanare dai competenti ministri, non solo nel caso previsto nella seconda parte
dell'articolo precedente, ma anche in tutti i casi nei quali il contratto stipulato non
sia conforme al progetto e alle condizioni prestabilite su cui non fu sentito il parere
del Consiglio di Stato.
109. I decreti ministeriali di approvazione
debbono essere motivati: 1) quando in tutto o in parte non sia adottato l'avviso del
Consiglio di Stato; 2) quando vi sia difformità tra il progetto o il capitolato e il
contratto, secondo che è espresso nel precedente art. 108.
110. Il decreto di approvazione dei contratti
deve contenere le seguenti indicazioni: 1) la data del contratto; 2) il cognome e il nome
del contraente o la ditta; 3) la fornitura, il trasporto, il lavoro da farsi, la cosa da
locarsi o da cedere ed ogni altro oggetto del contratto; 4) la somma intiera che importa
il contratto stipulato; 5) il capitolo del bilancio al quale deve imputarsi l'entrata o la
spesa derivante dal contratto.
111. Nei decreti di approvazione dei contratti
per lavori, forniture o trasporti, deve essere indicata la somma dell'entrata o della
spesa che ne derivi per lo Stato; e nei decreti di approvazione dei contratti pe' quali
segua variazione del valore del patrimonio dello Stato, dev'essere indicato il montare
dell'aumento o della diminuzione corrispondente. Quando queste somme non possano
accertarsi in modo determinato e preciso, sono indicate in via di approssimazione. In
questo caso le variazioni che occorra di arrecare in più o in meno alle somme presuntive
di entrata o di spesa, di aumento o di diminuzione nel patrimonio, sono approvate di volta
in volta con decreti motivati del competente ministro da registrarsi, ove ciò sia
prescritto, alla Corte dei conti. Deve però sentirsi il Consiglio di Stato, allorquando
colle variazioni da introdurre si ecceda il limite di somma oltre il quale il Consiglio
medesimo deve dare il suo parere.
112. I lavori addizionali debbono essere
approvati dalla stessa autorità che approvò il contratto pei lavori principali, e
debbono osservarsi le stesse formalità seguite pel contratto principale, non ostante che
in questo fosse stato stipulato l'obbligo dell'impresario di eseguire anche i lavori
addizionali ai prezzi ed alle condizioni stabilite.
113. Per gravi motivi di interesse pubblico o
dello Stato, il ministro o l'autorità delegata per l'approvazione può negare
l'approvazione ai contratti anche se riconosciuti regolari. L'autorità delegata, nel caso
in cui non ritenga di approvare il contratto, ne riferisce al ministro.
114. Quando nel capitolato gli oneri o nello
schema del contratto sia stabilito un termine per l'approvazione, il contraente ha diritto
di essere liberato da ogni suo impegno, ove entro il termine stesso non venga emesso il
decreto di approvazione. All'uopo egli deve notificare all'amministrazione appaltante la
sua volontà di sciogliersi dall'impegno mediante dichiarazione che però rimane priva di
effetti, se prima che pervenga all'amministrazione, il decreto di approvazione sia stato
già emesso. Il contraente dichiaratosi sciolto dall'impegno assunto non può pretendere
compenso di sorta.
115. I decreti di approvazione dei contratti
devono essere trasmessi alla ragioneria centrale e, se di importo eccedente le lire
20.000.000, anche alla Corte dei conti per l'esame, il riscontro e le registrazioni di
loro competenza (16). Vi sono uniti una copia del contratto, tutti i documenti che debbono
essere allegati al contratto come le perizie, il parere del Consiglio di Stato, gli atti
d'incanto o di licitazione privata ed ogni altro elemento o documento necessario.
(16) I limiti di somma, già aumentati mediante
elevazione degli originari importi prima di 60 volte dalla L. 10 dicembre 1953, n. 936,
poi di 240 volte dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422 (questo aumento ha assorbito il
precedente), sono stati, da ultimo, così elevati di 1000 volte dall'art. 20, D.P.R. 20
aprile 1994, n. 367, che ha altresì fatto salve le disposizioni legislative e
regolamentari che abbiano aumentato gli originari limiti di somma in misura superiore a
quella indicata dallo stesso articolo. L'art. 20 del suddetto decreto è entrato in vigore
il 1° novembre 1995, in virtù dell'art. 2, D.L. 28 agosto 1995, n. 359.
116. La Corte dei conti, nel comunicare al
Parlamento l'elenco dei contratti di cui all'art. 20 della legge, indica di ciascun
contratto l'oggetto, la durata, il prezzo di previsione e quello stipulato, il nome e il
domicilio dei contraenti e, se il contratto sia stato fatto all'asta pubblica, a
licitazione privata, per appalto-concorso o a trattativa privata.
Sezione III - Esecuzione dei contratti.
117. Allorché i contratti sono stati approvati
e, ove prescritto, registrati alla Corte dei conti, l'amministrazione provvede alla loro
esecuzione.
118. Nei regolamenti speciali di ciascun servizio
si stabiliscono le cautele di assistenza, vigilanza e direzione necessarie ad assicurare
la buona esecuzione delle forniture, dei trasporti o lavori, secondo la diversa loro
natura. Quando i lavori, i trasporti e le forniture subiscano ritardo, le persone
incaricate di vigilarne l'esecuzione devono riferirne all'autorità competente per
l'esatto adempimento del contratto e per l'applicazione delle sanzioni in esso previste.
119. Le persone poste alla direzione dei lavori e
dalla vigilanza sulle forniture e sui trasporti, non possono fare aggiunte né alcuna
altra variazione ai contratti stipulati. Se però qualche aggiunta o variazione si renda
necessaria, devono farne prontamente la proposta all'autorità od al ministero da cui
dipendono con una particolareggiata relazione corredata dei necessari documenti. Tali
variazioni od aggiunte non possono mandarsi ad effetto, se non quando siano autorizzate
dall'autorità competente ad approvare il contratto. Per le variazioni e le aggiunte fatte
eseguire senza la predetta autorizzazione, è tenuta responsabile la persona che le avesse
illegalmente ordinate.
120. Nel caso di aumento o di diminuzione dei
lavori oltre il quinto del prezzo di appalto ai sensi dell'art. 11 della legge,
l'appaltatore, ove non si valga del diritto alla risoluzione del contratto, è obbligato
ad assoggettarsi all'aumento o alla diminuzione.
Capo V - Collaudazione dei lavori e delle
forniture.
121. Tutti i lavori e tutte le forniture fatte ad
appalto o in economia sono soggette, salvo speciali disposizioni in contrario, a
collaudazione parziale o finale, nei modi stabiliti dai singoli regolamenti pei diversi
servizi.
122. Le collaudazioni finali dei lavori e delle
forniture sono fatte da agenti destinati dall'amministrazione centrale cui la spesa
riguarda. La collaudazione non può essere fatta dalla stessa persona che ha diretta o
sorvegliata la esecuzione dei lavori.
123. I regolamenti speciali accennati nel
precedente art. 118, oltre alle cautele e norme ivi additate, determinano pure il sistema
di sindacato da esercitare ed il modo di compilare le liquidazioni parziali e finali, non
che i documenti da produrre in appoggio alle medesime.
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