Circolare n. 30/98 del Ministero del Lavoro del 15 marzo 1998
Ulteriori chiarimenti
interpretativi del Decreto Legislativo 494/96 e del Decreto Legislativo 626/94
Decreto Legislativo 1996 n. 494
Allegato I, punto 2 - Definizione di
"impianti"
Il termine "impianti", di cui
all'allegato I, punto 2, deve essere riferito agli impianti tecnologici asserviti a opere
edili o di genio civile, e non anche a impianti connessi alla produzione industriale,
agricola o di servizi.
Una diversa interpretazione, che includesse in tale termine tutti gli impianti a
prescindere dalla loro connessione con opere edili o di genio civile, amplierebbe
irragionevolmente il campo di applicazione del decreto legislativo n. 494/96 che, al
contrario, ha trasposto nell'ordinamento giuridico italiano la sola direttiva particolare
relativa ai "cantieri temporanei o mobili", ossia la direttiva 24/6/92 n. 92/57
Cee.
L'impossibilità sotto il profilo giuridico di una simile eventuale estensione deriva dal
fatto che, mentre è stato possibile, nell'ambito del settore dei cantieri edili o di
genio civile, individuare prescrizioni anche più restrittive di quelle contenute nella
direttiva, certamente non sarebbe possibile estendere quella normativa ad altri settori,
quali per esempio la produzione industriale o agricola o di servizi, settori per i quali
l'Unione Europea ha emanato altre direttive generali o particolari, che sono state
regolarmente tutte recepite nel nostro ordinamento giuridico.
Tanto ciò è vero, che nell'allegato I della direttiva in questione l'elenco dei lavori
da considerarsi edili o di genio civile, anche se solo esemplificativo, contiene esempi
tutti strettamente collegati a lavori, rientranti nel settore delle costruzioni, e il
termine "impianti" non è neanche presente.
D'altra parte, al riguardo va tenuta presente anche la circostanza che specifici obblighi
di tutela a carico dei datori di lavoro committenti sono stabiliti anche nel decreto
legislativo 626/94, all'articolo 7, il quale impone azioni congiunte di informazione,
cooperazione e coordinamento, sia carico dei datori di lavoro committenti, sia a carico
dei datori di lavoro appaltatori e dei lavoratori e dei lavoratori autonomi, e tale
normativa trova senz'altro applicazione anche alle attività di manutenzione degli
impianti di produzione industriale, agricola o di servizi.
Lavori edili effettuati
direttamente con proprio personale dipendente, senza ricorso all'appalto
Ove i lavori o le attività individuate negli
allegati I e II del decreto legislativo n. 494/96, vengano effettuati dal datore di
lavoro, esclusivamente con proprio personale dipendente, le disposizioni del decreto
legislativo 494/96, non sono applicabili poiché in tale caso il soggetto in
questione non assume il ruolo di committente, bensì unicamente quello di datore di
lavoro.
pertanto le normative di riferimento sono quelle contenute nel decreto legislativo n.
626/94 e nelle disposizioni speciali di settore di volta in volta applicabili.
Allegato I, p. 1 - Attività di sistemazione
forestale
Ai fini dell'individuazione delle attività
forestali rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 494/96 va
chiarito che tali attività sono solo quelle assimilabili a operazioni proprie dei
cantieri edili o di genio civile, quali per esempio la costruzione di manufatti, per la
sistemazione di corsi d'acqua, la pulizia di alvei, l'apertura di strade ecc.
Articolo 3, comma 3
Nell'ambito delle ipotesi di cui all'articolo 3,
commi 3 e 4, il committente è obbligato a designare il coordinatore per la progettazione
e il coordinatore per l'esecuzione e, correlativamente, è tenuto al rispetto di tutti gli
altri obblighi conseguenti a tale designazione, tra i quali l'elaborazione dei piani di
sicurezza.
Al di fuori di dette ipotesi, a carico del committente rimangono esclusivamente gli
obblighi di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo n. 494/96 e quelli di cui
all'articolo 7 del decreto legislativo n. 626/94, nel caso in cui il committente sia
contemporaneamente datore di lavoro e affidi ad un appaltatore l'esecuzione di un'opera
all'interno della propria realtà operativa.
Sempre al di fuori delle suddette ipotesi, a carico degli appaltatori rimangono
applicabili gli obblighi derivanti dall'articolo 18, comma 8, della legge n. 55/90, e
quelli derivanti da tutta la legislazione prevenzionistica generale specifica (DPR n.
547/55, DPR 164/56, decreto legislativo n. 626/94 ecc.).
Difatti, a conferma e ulteriore specificazione di quanto già precisato con circolare n.
41/97, la legge 55/90 non si applica tutte le volte che trova applicazione il decreto
legislativo n. 494/96 ai sensi dell'articolo 3, comma 3.
Viceversa, nelle ipotesi in cui quest'ultimo decreto non si applichi, la legge 55/90
continua a esplicare la sua efficienza normativa.
Articolo 19, comma 1, lettere a) e b)
Coloro che sono in possesso di uno dei requisiti,
di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a) e b), sono abilitati a svolgere legittimamente
le funzioni di coordinatore previste dagli articoli 4 e 5 del medesimo decreto, purché
entro il 21/3/2000 abbiano frequentato il corso di cui all'articolo 10, comma 2, la cui
durata è fissata in 60 ore.
Allegato II, punto 4
Con la locuzione "linee elettriche in
tensione" contenuta nel punto 4 dell'allegato II del decreto legislativo 494/96 si
intende fare riferimento alle linee elettriche in tensione aeree e nude e non anche ai
cavi isolati o interrati.
Articolo 22, comma 1, lettera a)
Nell'ipotesi in cui vengano inserite nei piani di
sicurezza e di coordinamento, di cui agli articoli 12 e 13, misure o disposizioni già
contenute anche in precise norme contravvenzionali di altre leggi, per la mancata
attuazione di tali disposizioni si deve applicare la sola sanzione corrispondente alla
violazione di legge e non anche a quella prevista dall'articolo 22, comma 1, lettera a)
del decreto legislativo 494/96.
Legge 23/5/1997, n. 135, articolo 12
La disposizione contenuta nell'articolo 12 della
legge 23/5/97, n. 135, di conversione del D.L. n. 67 del 25/3/97, con riferimento al
decreto legislativo 494/96 ha, sino al 31/12/97, raddoppiato i tempi di adeguamento alle
prescrizioni impartite dagli organi di vigilanza e ha ridotto della metà la somma di cui
all'articolo 21, comma 2.
Con tale disposizione, pertanto, è stata implicitamente estesa l'applicazione del
suddetto D.Lgs. n. 758/94 anche alle contravvenzioni del decreto legislativo n. 494/96, a
prescindere dal termine del 31/12/97 e dalle riduzioni della sanzione amministrativa.
Infatti non sarebbe possibile sotto il profilo giuridico modificare temporaneamente
termini e sanzioni di una legge se quest'ultima non trovasse applicazione alla stessa
materia anche con le sanzioni e i termini ordinari.
Decreto
legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 (estratto)
art. 20.
Prescrizione
1. Allo scopo di eliminare la
contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia
giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, impartisce al
contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non
eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario. Tale termine è prorogabile a
richiesta del contravventore, per la particolare complessità o per l'oggettiva
difficoltà dell'adempimento. In nessun caso esso può superare i due mesi. Tuttavia,
quando specifiche circostanze non imputabili al contravventore determinano un ritardo
nella regolarizzazione, il termine di sei mesi può essere prorogato per una sola volta, a
richiesta del contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei mesi, con
provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.
2. Copia della prescrizione è
notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio
del quale opera il contravventore.
3. Con la prescrizione l'organo di
vigilanza può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o
per la salute dei lavoratori durante il lavoro.
4. Resta fermo l'obbligo dell'organo
di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente alla
contravvenzione ai sensi dell\rquote articolo 347 del codice di procedura penale.
art. 21.
Verifica dell'adempimento
1. Entro e non oltre sessanta giorni
dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se
la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla
prescrizione.
2. Quando risulta l'adempimento alla
prescrizione, l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede
amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo
dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla
scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza comunica al
pubblico ministero l'adempimento alla prescrizione, nonché l'eventuale pagamento della
predetta somma.
3. Quando risulta l'inadempimento
alla prescrizione, l'organo di vigilanza ne dà comunicazione al pubblico ministero e al
contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione.
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