Circolare
n. 41/97 del Ministero del Lavoro del 18 marzo 1997
Decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 494 concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare
nei cantieri temporanei o mobili: prime direttive per l'applicazione.
L'articolo 25 del decreto legislativo n. 494/96
dispone l'entrata in vigore delle relative prescrizioni dopo sei mesi dalla pubblicazione
in Gazzetta del decreto stesso, per tener conto dei tempi necessari alla preparazione
delle nuove figure professionali introdotte dal provvedimento.
Considerata l'imminente entrata in vigore del
decreto in questione (24 marzo 1997) e i quesiti sinora formulati al riguardo, si danno di
seguito le direttive utili a una sua uniforme applicazione.
Applicazione iniziale
In virtù del principio generale della
irretroattività e tassatività della legge penale, le disposizioni del decreto
legislativo n. 494/96 si applicano ai cantieri per i quali l'incarico di progettazione sia
stato affidato formalmente a partire dal 24 marzo 1997, data di entrata in vigore del
decreto stesso.
Nell'ipotesi di affidamento della progettazione
mediante procedura concorsuale, si deve fare riferimento alla data di pubblicazione del
relativo bando.
Campo di applicazione
Il campo di applicazione è definito dagli
articoli 1 e 2, comma 1 lettera a) integrati dagli elenchi negli allegati I e II.
In particolare l'articolo 2 comma 1 lettera a)
stabilisce che la nuova normativa trova applicazione nei cantieri temporanei o mobili,
intesi come "luoghi in cui si effettuano lavori edili o di genio civile il cui elenco
è riportato nell'allegato I".
Tale elenco è da intendersi come tassativo e non
meramente esemplificativo, tenuto conto del fatto che trattasi di norme la cui violazione
è penalmente sanzionata e pertanto non suscettibili di applicazione analogica o
estensiva.
Va altresì sottolineato che gli elenchi delle
lavorazioni e dei lavori comportanti rischi particolari contenuti rispettivamente negli
allegati I e II non sono l'unico elemento da considerare ai fini della individuazione del
campo di applicazione, il quale discende invece da una lettura integrata fra i suddetti
elenchi e i contenuti degli articoli 1, commi 1 e 2, e 2, comma 1 lettera a).
Pertanto le lavorazioni individuate nell'allegato
I e i lavori comportanti rischi particolari di cui all'allegato II rientrano nel campo di
applicazione solo nell'ipotesi in cui si svolgano all'interno di un cantiere edile o di
genio civile ovvero comportino lavori di tal genere.
A titolo esemplificativo, l'attività di
manutenzione di un impianto, che di norma non rientra nella ordinaria tipologia dei lavori
edili o di genio civile, è assoggettata alle disposizioni del decreto legislativo n.
494/96 solo qualora venga svolta all'interno di un cantiere edile o di genio civile, così
come i lavori di bonifica e sistemazione forestale o di sterro e quelli svolti negli studi
televisivi e nei teatri o in tutti i luoghi di ripresa cinematografica e televisiva.
Destinatari
Il committente.
Il committente è il soggetto per conto del quale
l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua
realizzazione, secondo quanto dispone l'articolo 2 lettera b).
Questa definizione in primo luogo fa escludere
che possano essere considerati "committenti" gli eventuali appaltatori di tutta
l'opera (ad esempio raggruppamenti temporanei di imprese).
In secondo luogo, va precisato che il
"committente" deve essere una persona fisica, in quanto titolare di obblighi
penalmente sanzionabili.
Pertanto, nell'ambito delle persone giuridiche
pubbliche o private, tale persona deve essere individuata nel soggetto legittimato alla
firma dei contratti di appalto per l'esecuzione dei lavori.
Il responsabile dei lavori
Il decreto, in conformità ad analoga
disposizione della direttiva Cee 92/57 ha previsto che il committente possa, a sua
discrezione, designare un responsabile dei lavori a cui affidare uno o più dei seguenti
incarichi: progettazione, esecuzione, controllo dell'esecuzione dell'opera, nonché
assolvimento degli altri compiti posti a carico del committente dagli articoli 3 e 11.
Si tratta, come evidente, di una facoltà e non
di un obbligo, poiché gli adempimenti di cui agli articoli 3 e 11 vengono posti
indifferentemente a carico del committente o del responsabile dei lavori.
Nell'ipotesi in cui il committente designi un
responsabile dei lavori per l'adempimento degli obblighi sopra richiamati, il relativo
incarico può essere affidato sia a un lavoratore subordinato, sia a un lavoratore
autonomo con contratto di tipo professionale.
In entrambi i casi, come si evince dall'articolo
6, comma 1, il committente rimane comunque responsabile per "culpa in eligendo o in
vigilando".
Coordinamento del decreto 494/96 con altre norme
dell'ordinamento giuridico
Non si pongono problemi di incompatibilità con
la legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modifiche, per duplice ordine di
considerazioni sia perché il regolamento previsto dall'articolo 31 di detta legge non è
ancora stato emanato sia in quanto il citato articolo dispone espressamente che detto
regolamento dovrà comunque conformarsi alla direttiva quadro 89/391 e alla direttiva
particolare 92/57 e quindi alle relative normative nazionali di recepimento.
Con riferimento, poi, all'articolo 18 punto 8
della legge n. 55/90, che stabilisce tra l'altro, l'obbligo di presentazione al
committente del piano di sicurezza da parte degli appaltatori, va detto che tale articolo
deve ritenersi non più applicabile, poiché le disposizioni del decreto legislativo n.
494/96 regolamentano in maniera diversa la stessa materia.
Articolo 19
I quattro anni di effettivo svolgimento di
attività qualificata in materia di sicurezza sul lavoro nelle costruzioni, o di direttore
tecnico di cantiere, devono essere trascorsi entro la data di entrata in vigore del
decreto in questione.
La trasmissione all'organo di vigilanza degli
attestati comprovanti l'effettivo svolgimento della attività sopra richiamata può
avvenire anche successivamente alla data di entrata in vigore ma, comunque, prima
dell'accettazione di incarichi di coordinatore per la progettazione o per l'esecuzione dei
lavori.
L'organo competente a ricevere dette attestazioni
è quello situato nel territorio del domicilio dell'interessato.
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