MINISTERO
DEI LAVORI PUBBLICI
DECRETO 7 aprile 1998, n.
320.
Regolamento recante norme
per la ripartizione del fondo di cui al comma 1, dell'art. 18 della legge n. 109/1994, e
successive modifiche ed integrazioni, destinato a retribuire il personale degli uffici
tecnici incaricato della progettazione e pianificazione.
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
Visto l'articolo 18, comma 1-bis,
della legge numero 109/1998 nel testo modificato dall'articolo 6, comma 13, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente il fondo destinato a retribuire il personale
degli uffici tecnici incaricato della progettazione e pianificazione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di
Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del I'
dicembre 1997;
Vista la comunicazione effettuata
in data 19 gennaio 1998 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. I.
Il fondo di cui al comma 1-bis
dell'articolo 18 della legge n. 109/1994, e successive modifiche ed integrazioni, per
quanto attiene alla sola progettazione dei
lavori, è riferito alla sola
progettazione esecutiva e comunque, ai soli lavori effettivamente appaltati, con
esclusione di tutte le altre attività connesse all'esecuzione dei lavori stessi, compresa
la eventuale redazione di perizie di variante o suppletive.
Il personale degli uffici tecnici
destinatario del compenso, è individuato tra coloro che hanno concorso o comunque
contribuito alla formazione degli elaborati progettuali, ovvero degli atti di
pianificazione.
Art. 2.
La ripartizione del fondo è
operata dal competente Dirigente generale - Capo servizio, sulla base di una graduazione
percentuale dello stesso, oscillante tra una quota minima ed una massima, che tiene conto
dei grado di responsabilità connesso all'attività espletata.
Art. 3.
Il fondo è attribuito secondo la seguente
ripartizione:
1) coordinatore unico: dall'1% al 5%;
2) responsabile del procedimento: dal 5% al 10%;
3) tecnici che hanno redatto il
progetto o l'atto di pianificazione (tecnici che nell'ambito delle competenze
professionali connesse al proprio profilo professionale assumono la responsabilità della
progettazione o dello atto di pianificazione firmando i relativi elaborati): dal 50% al
64%;
4) collaboratori (tecnici che
redigono elaborati di tipo descrittivo facenti parte dei progetto o dell'atto di
pianificazione, su disposizione dei tecnici di cui al precedente punto 3) e che,
firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni,
dati grafici, ed altro, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale:
dal 25% al 39%;
5) altri componenti dell'Ufficio
tecnico che hanno contribuito al progetto o all'atto di pianificazione pur non
sottoscrivendone gli elaborati: dal 5% al 10%.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. t fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 7 aprile 1998
Il Ministro: COSTA
Visto, il Guardasigilli: FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1998
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 137
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato
redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Nota all'epigrafe:
- Il testo del comma 1 dell'art.
18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), è
il seguente:
"1. L'l per cento del costo
preventivato di un'opera o di un lavoro ovvero il 50 per cento della tariffa professionale
relativa a un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva sono
destinati alla costituzione di un fondo interno da ripartire tra il personale degli uffici
tecnici dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione,
qualora essi abbiano redatto direttamente i progetti o i piani, il coordinatore unico di
cui all'art. 7, il responsabile dei procedimento e i loro collaboratori".
Note alle premesse:
- Si riporta il testo del comma 1-bis
dell'art. 18 della citata legge 11 febbraio 1994, n. 109: così come modificato
dall'art. 6, comma 13, della legge 15 maggio 1997, n. 127:
"1-bis. Il fondo di
cui al comma 1 è ripartito per ogni singola opera o atto di pianificazione, sulla base di
un regolamento dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di
pianificazione".
- La legge 23 agosto 1988, n.
400, reca: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri".
- Il testo dei comma 3 dell'art.
17 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:
"3. Con decreto ministeriale
possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale
potere.Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere
adottati con decreti intermisteriali, ferma restando la necessità di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non
possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro
emanazione".
Nota all'art. 1
- Per il testo del comma 1-bis
dell'art. 18 della legge 23 agosto 1988, n. 400, vedasi in note alle premesse.
|