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   Normativa Appalti - Generale  

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 7 aprile 1998, n. 320.

Regolamento recante norme per la ripartizione del fondo di cui al comma 1, dell'art. 18 della legge n. 109/1994, e successive modifiche ed integrazioni, destinato a retribuire il personale degli uffici tecnici incaricato della progettazione e pianificazione.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'articolo 18, comma 1-bis, della legge numero 109/1998 nel testo modificato dall'articolo 6, comma 13, della legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente il fondo destinato a retribuire il personale degli uffici tecnici incaricato della progettazione e pianificazione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del I' dicembre 1997;

Vista la comunicazione effettuata in data 19 gennaio 1998 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. I.

Il fondo di cui al comma 1-bis dell'articolo 18 della legge n. 109/1994, e successive modifiche ed integrazioni, per quanto attiene alla sola progettazione dei

lavori, è riferito alla sola progettazione esecutiva e comunque, ai soli lavori effettivamente appaltati, con esclusione di tutte le altre attività connesse all'esecuzione dei lavori stessi, compresa la eventuale redazione di perizie di variante o suppletive.

Il personale degli uffici tecnici destinatario del compenso, è individuato tra coloro che hanno concorso o comunque contribuito alla formazione degli elaborati progettuali, ovvero degli atti di pianificazione.

Art. 2.

La ripartizione del fondo è operata dal competente Dirigente generale - Capo servizio, sulla base di una graduazione percentuale dello stesso, oscillante tra una quota minima ed una massima, che tiene conto dei grado di responsabilità connesso all'attività espletata.

Art. 3.

Il fondo è attribuito secondo la seguente ripartizione:

1) coordinatore unico: dall'1% al 5%;

2) responsabile del procedimento: dal 5% al 10%;

3) tecnici che hanno redatto il progetto o l'atto di pianificazione (tecnici che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumono la responsabilità della progettazione o dello atto di pianificazione firmando i relativi elaborati): dal 50% al 64%;

4) collaboratori (tecnici che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti parte dei progetto o dell'atto di pianificazione, su disposizione dei tecnici di cui al precedente punto 3) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, ed altro, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale: dal 25% al 39%;

5) altri componenti dell'Ufficio tecnico che hanno contribuito al progetto o all'atto di pianificazione pur non sottoscrivendone gli elaborati: dal 5% al 10%.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. t fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 aprile 1998

 

Il Ministro: COSTA

Visto, il Guardasigilli: FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1998
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 137

 

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'epigrafe:

- Il testo del comma 1 dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), è il seguente:

"1. L'l per cento del costo preventivato di un'opera o di un lavoro ovvero il 50 per cento della tariffa professionale relativa a un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva sono destinati alla costituzione di un fondo interno da ripartire tra il personale degli uffici tecnici dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione, qualora essi abbiano redatto direttamente i progetti o i piani, il coordinatore unico di cui all'art. 7, il responsabile dei procedimento e i loro collaboratori".

Note alle premesse:

- Si riporta il testo del comma 1-bis dell'art. 18 della citata legge 11 febbraio 1994, n. 109: così come modificato dall'art. 6, comma 13, della legge 15 maggio 1997, n. 127:

"1-bis. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito per ogni singola opera o atto di pianificazione, sulla base di un regolamento dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione".

- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri".

- Il testo dei comma 3 dell'art. 17 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:

"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere.Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti intermisteriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".

Nota all'art. 1

- Per il testo del comma 1-bis dell'art. 18 della legge 23 agosto 1988, n. 400, vedasi in note alle premesse.

 

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