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   Normativa Appalti - Generale  

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DECRETO 9 agosto 1999

Criteri, modalita' e limiti per la contrazione dei mutui di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 67/1997, convertito dalla legge n. 135/1997, destinati agli interventi nelle zone terremotate del Belice e relativo disciplinaretipo di convenzione tra i comuni interessati.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con odificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, recante:
"Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione";
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, il quale stabilisce, tra
l'altro, che:
"al fine di consentire la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale, in linea con i principi e nel rispetto dei criteri di intervento stabiliti dall'Unione europea, il Ministro del tesoro e' autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti, con istituzioni finanziarie comunitarie e con istituti di credito, il cui ammortamento e' a totale carico dello Stato";
"una ulteriore quota delle medesime risorse, pari a lire 50 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2013, da ripartire con deliberazione del CIPE, e' destinata alla copertura di mutui finalizzati agli interventi di cui all'art. 17, comma 5, della legge
11 marzo 1988, n. 67, e alla legge 23 gennaio 1992, n. 32 e successive modificazioni";
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, la quale all'art. 54, comma 13, dispone, tra l'altro, che "sono abrogate le norme che autorizzano la contrazione di mutui da parte del Tesoro destinati a specifiche finalita'";
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, la quale all'art. 56, comma 2, integrando il citato art. 1, comma 1 del decreto-legge n. 67/1997, stabilisce tra l'altro, che i predetti mutui "possono essere assunti direttamente dagli enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell'art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, secondo criteri
modalita' e limiti stabiliti con decreto del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica";
Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, ed in particolare l'art. 24, comma 3, il quale stabilisce che "per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra i comuni e le provincie, previa statuizione di un disciplinaretipo";
Vista la delibera CIPE n. 186 del 25 settembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 25 novembre 1997, recante:
"Ulteriori assegnazioni a carico delle risorse per le aree depresse", la quale al punto 4 stabilisce, tra l'altro, che "a valere sulle disponibilita' residue della legge n. 135/1997 sono assegnati: 300 miliardi al Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento, nel
triennio 1997-1999, degli interventi ex art. 1 della legge 32/1992 (terremoto dell'Irpinia): tale importo e' incrementato di lire 225 miliardi a valere sulle risorse revenienti dai mutui previsti dall'art. 1, comma 1, della legge n. 135/1997, che vengono ripartiti in parti uguali tra interventi per le zone terremotate dell'Irpinia
ed interventi per il Belice";
Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 25 febbraio 1998, n. 319, concernente la ripartizione tra i comuni della Valle del Belice colpiti dal sisma del 1968, della somma di lire 225 miliardi per interventi di ricostruzione e riparazione dell'edilizia privata;
Vista la delibera del CIPE n. 28 del 19 febbraio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1999, recante:
"Interventi nelle zone terremotate del Belice, aggiornamento del finanziamento";
Visto il decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 16 giugno 1999, n. 1170, recante le misure percentuali di ripartizione del netto ricavo del predetto mutuo tra i comuni interessati;
Dovendosi procedere alla fissazione dei criteri e delle modalita' per la contrazione del mutuo di cui al citato art. 1 del decreto-legge n. 67/1997 convertito dalla legge n. 135/1997, nonche' alla statuizione di un disciplinaretipo di convenzione tra i comuni
interessati.

Decreta:

Art. 1.

Il mutuo di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni, destinato al finanziamento degli interventi di cui all'art. 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, regolato a tasso fisso ed ammortizzato in anni quindici, puo' essere assunto con la Cassa depositi e prestiti, con le istituzioni finanziarie comunitarie e con tutti i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

Art. 2.

L'ammontare complessivo del mutuo e' determinato dall'attualizzazione per quindici anni, al tasso fisso come definito dal presente decreto, di quota parte della disponibilita' finanziaria di copertura indicata all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, pari a lire 25 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al

Art. 3.

Nel caso in cui il mutuo venga assunto con la Cassa depositi e prestiti, il tasso di interesse e' quello vigente al momento della concessione, da effettuarsi secondo le procedure previste dal decreto del Ministro del tesoro del 7 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4.

Nel caso di ricorso ad istituti finanziatori diversi dalla Cassa depositi e prestiti, il tasso d'interesse non puo' essere superiore al tasso lettera per operazione di Interest rate swap (Euribor sei mesi versus tasso fisso) in euro a sette anni, rilevato alle ore dodici, ora italiana, del giorno antecedente quello di stipula del contratto sulla pagina TTST1 (Tradition LDN Swaps) del circuito Reuters, maggiorato di uno spread massimo di 0,20 punti percentuali per anno.
Lo schema del contratto di mutuo dovra' essere trasmesso per il preventivo nulla osta al Ministero del tesoro, del bilancio e programmazione economica - Dipartimento del tesoro - Direzione VI.

Art. 5.

I comuni della Valle del Belice destinatari del mutuo, individuati con i decreti del Ministero dei lavori pubblici del 25 febbraio 1998 e del 16 giugno 1999, si convenzionano tra loro ai sensi dell'art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, secondo lo schema di disciplinare allegato al presente decreto.
Il comune individuato quale ente coordinatore provvede all'accensione del mutuo, il cui importo e' versato in unica soluzione dall'istituto finanziatore direttamente sulle contabilita' speciali infruttifere accese a favore di ogni singolo ente beneficiario presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, secondo le percentuali di ripartizione fissate con il citato decreto del Ministro dei lavori pubblici del 16 giugno 1999.

Art. 6

Entro quarantacinque giorni dalla concessione, ovvero dalla stipula, del mutuo l'istituto mutuante trasmette al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica copia conforme del provvedimento di concessione, ovvero del contratto di mutuo, nonche' copia conforme delle quietanze attestanti l'avvenuta erogazione del mutuo.
Le rate di ammortamento sono rimborsate mediante il pagamento di n. 30 rate semestrali posticipate comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla data di erogazione. A tal fine l'istituto mutuante trasmette al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento del tesoro - Direzione VI la richiesta di pagamento delle rate, almeno sessanta giorni prima della loro scadenza, specificando le modalita' di accredito.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 agosto 1999
Il Ministro: Amato

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI CONVENZIONE
Tra i comuni di Calatafimi - Camporeale - Chiusa Sclafani - Contessa Entellina - Corleone - Gibellina - Menfi - Monreale - Montevago - Partanna - Poggioreale - Roccamena - Salaparuta - Salemi - Sambuca - Santa Margherita Belice - Santa Ninfa e Vita, colpiti dai sismi del gennaio 1968, per la contrazione di un mutuo quindicennale, con oneri di ammortamento per capitale ed interessi a totale carico
dello Stato, finalizzato alla prosecuzione degli interventi di ricostruzione e riparazione dell'edilizia abitativa privata nei suddetti comuni, in applicazione del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, della delibera
CIPE n. 186/97 del 25 settembre 1997, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e della delibera CIPE n. 28 del 19 febbraio 1999.

L'anno millenovecentonovantanove, addi' ....................... del mese di ................ in ............. nella Casa comunale in piazza ................ presso l'ufficio ................

Premesso:

che il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, all'art. 1 prevede, tra l'altro, che una quota, pari a 50 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2013, da ripartire con deliberazione del CIPE, e' destinata alla copertura dei mutui finalizzati agli interventi di ricostruzione e riparazione nelle zone terremotate del Belice e dell'Irpinia; che con delibera n. 186 del 25 settembre 1997, il CIPE ha previsto, tra l'altro, un'assegnazione integrativa di lire 225 miliardi, a valere sulle risorse provenienti dai mutui previsti dall'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 135/1997 per il finanziamento degli interventi nelle zone terremotate del Belice;
che la legge 23 dicembre 1998, n. 448, all'art. 56, comma 2, prevede che i predetti mutui di cui all'art. 1 della legge n. 135/1997 "possono essere assunti direttamente dagli enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell'art. 24 della legge 8 giugno 1990, n.
142, secondo criteri, modalita' e limiti stabiliti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";
che con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 25 febbraio 1998, n. 319, e' stata effettuata la ripartizione, tra i comuni della Valle del Belice, della suddetta somma di lire 225 miliardi;
che con successiva delibera n. 28 del 19 febbraio 1999, il CIPE ha provveduto ad aggiornare la precedente assegnazione, disposta con la propria delibera n. 186 del 25 settembre 1997, "all'attuale netto ricavo derivante dalla contrazione dei mutui previsti dall'art. 1 comma 1, della legge n. 135/1997", demandando al Ministro dei lavori pubblici la ripartizione del nuovo importo attualizzato in misura proporzionale alle quote gia' assegnate ai comuni interessati con il citato decreto del 25 febbraio 1998, n. 319;
che il Ministro dei lavori pubblici, con decreto in data 16 giugno 1999, n. 1170, ha provveduto a fissare le misure percentuali di ripartizione del netto ricavo del mutuo in discorso tra i comuni interessati, che di seguito si riportano:
comune di Calatafimi 5,50%;
comune di Camporeale 6,00%;
comune di Chiusa Sclafani 2,50%;
comune di Contessa Entellina 3,00%;
comune di Corleone 0,50%;
comune di Gibellina 4,00%;
comune di Menfi 14,00%;
comune di Monreale 1,50%;
comune di Montevago 2,50%;
comune di Partanna 14,00%;
comune di Poggioreale 1,00%;
comune di Roccamena 1,00%;
comune di Salaparuta 1,00%;
comune di Salemi 1,00%;
comune di Sambuca 14,00%;
comune di Santa Margherita Belice 14,22%;
comune di Santa Ninfa 4,50%;
comune di Vita 3,79%;
che con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data, sono stati stabiliti i criteri, le modalita' ed i limiti per la contrazione del mutuo;
che, ai sensi e per gli effetti del ripetuto art. 24, comma 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha provveduto a definire uno schema disciplinare di convenzione tra i comuni interessati;
Tutto cio' premesso tra il Comune di ..............................
rappresentato dal sig. ........................... nella sua qualita'
di ......................... domiciliato per la carica presso la Casa
comunale di ...................................., in esecuzione della
deliberazione del consiglio comunale n. ............. del ...........
(C.F. del comune ...........................), (e cosi' via per tutti gli altri comuni interessati).

Si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1.
Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

Art. 2.

La presente convenzione ha per oggetto la contrazione di un mutuo quindicennale, con oneri di ammortamento per capitale ed interessi a totale carico dello Stato, finalizzato alla prosecuzione degli interventi di ricostruzione e riparazione dell'edilizia abitativa privata nei comuni di Calatafimi, Camporeale, Chiusa Scafani,
Contessa Entellina, Corleone, Gibellina, Menfi, Monreale, Montevago, Partanna, Poggioreale, Roccamena, Salaparuta, Salemi, Sambuca, Santa Margherita Belice, Santa Ninfa e Vita colpiti dai sismi del gennaio 1968, in attuazione del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, della delibera CIPE n. 186 del 25 settembre 1997, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 319 del 25 febbraio 1998, della delibera CIPE n. 28 del 19 febbraio 1999 e del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1170 del 16 giugno 1999.

Art. 3.

Il Comune di ..................................., individuato quale ente coordinatore, provvedera', in nome e per conto di tutti i comuni interessati, alla contrazione del mutuo secondo i criteri, le modalita' ed i limiti stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. ..................
del ..................................

Art. 4.

I comuni prendono atto che le risorse revenienti dal mutuo, saranno ripartite tra gli stessi secondo le percentuali stabilite con decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1170 del 16 giugno 1999.
L'erogazione delle somme ai singoli comuni avverra' secondo le modalita' indicate all'art. 5 del citato decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. ............ del ............................................

Art. 5.

Le spese derivanti dalla presente convenzione e quelle relative alle procedure di gara e alla stipula del contratto saranno a carico di tutti i comuni interessati in misura proporzionale alla quota di risorse spettante ad ogni singolo comune.

 

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