MINISTERO
DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DECRETO 21 dicembre 1999
Procedure in materia di sistemi di trasporto
rapido di massa ai sensi della legge 26 febbraio 1992, n. 211.
(GU n. 305 del 30-12-1999)
IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, con la quale sono stati stanziati finanziamenti,
ai fini dello sviluppo del trasporto pubblico in ambito urbano, per la realizzazione
di sistemi di trasporto rapido di massa a guida vincolata;
Viste le leggi n. 341/1995, n. 641/1996, n. 208/1998, n. 30/1998 e n. 194/1998 con le
quali sono stati assegnati contributi ad
interventi inseriti nelle graduatorie predisposte per il riparto dei fondi ex lege n.
211/1992;
Visto l'art. 29 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che ha fissato i termini entro i quali
dovevano essere presentati i progetti definitivi, relativi a interventi rientranti
nell'ambito delle finalita' previste dalla legge 26 febbraio 1992, n. 211, pena la revoca
dei contributi concessi;
Visto l'art. 13 della legge n. 472, del 7 dicembre 1999, concernente "Interventi nel
settore dei trasporti";
Decreta:
Art. 1.
Approvazione dei progetti
Gli enti locali beneficiari dei finanziamenti di
cui alla legge n. 211/1992, che devono ancora presentare il progetto in quanto hanno
indetto specifiche gare di appalto concorso, dovranno unitamente alla conclusione
dell'iter di gara, comunicare al Ministero dei trasporti e della navigazione, Dipartimento
trasporti terrestri, Unita' di gestione T.I.F. se intendono procedere approvando
direttamente il progetto stesso ovvero se vorranno avvalersi di quanto disposto dal comma
4 dell'art. 13 della legge n. 472/1999, richiedendo il parere tecnico-economico del
Ministero.
Nel primo caso dovra' essere comunque trasmessa la documentazione tecnica necessaria
all'esame del progetto, inteso al rilascio del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza.
Con separato provvedimento gli uffici competenti preciseranno la documentazione che dovra'
essere inoltrata in tale caso. Nell'ipotesi che un ente locale opti per l'approvazione del
progetto definitivo, senza avvalersi dei servizi tecnici del Ministero, potra' farlo -
ovviamente - nel rispetto dei limiti finanziari previsti dalle delibere C.I.P.E. di
assegnazione dei contributi statali e dovra' dare comunicazione al Ministero dei
trasporti e della navigazione dell'avvenuta approvazione. Gli enti locali che, nel
rispetto delle scadenze previste dalla
legge n. 144/1999, hanno presentato i progetti definitivi che al momento non sono stati
ancora approvati dal Ministero, possono, entro trenta giorni dall'emanazione del presente
decreto, richiedere la sospensione dell'istruttoria in corso, che proseguira' solamente ai
fini del rilascio del nulla osta relativo alla sicurezza. Nel caso in cui il decreto di
approvazione del Ministero non sia stato ancora emanato, in ragione di prescrizioni
impartite in sede di voto della Commissione interministeriale n. 1042/69, l'iter
approvativo dovra' concludersi con le modalita' gia' avviate. Nulla varia, invece, ove i
soggetti beneficiari non siano enti locali.
Art. 2.
Scadenze per l'avvio dei lavori
Al fine di accelerare l'avvio effettivo delle
opere oggetto dei finanziamenti, si stabilisce che i soggetti proponenti dovranno
procedere alla consegna dei lavori entro i seguenti tempi: per i progetti gia' approvati,
in considerazione della complessita' delle attivita' preliminari all'esecuzione, entro un
anno a far data dalla emanazione del presente decreto; per i progetti ancora non
presentati ovvero in corso di istruttoria entro un anno a far data dal provvedimento di
approvazione del progetto (Ministeriale o dell'ente locale).
Art. 3.
V a r i a n t i
Relativamente ai progetti gia' approvati:
1) sono ammesse solamente correzioni di tracciato modeste e chiaramente migliorative in
rapporto agli usuali parametri trasportistici; inoltre sarebbe preferibile che tali
correttivi fossero elaborati in uno con le progettazioni costruttive. Ove tali circostanze
implicassero allungamenti dei tempi dovranno essere individuati lotti funzionali affinche'
almeno le parti delle opere non interessate dalle modifiche possano essere cantierate al
piu' presto;
2) non sono ammessi cambi relativi alla scelta del sistema di trasporto e della tecnologia
da adottare;
3) eventuali maggiori costi connessi alle varianti non dovranno incidere sul valore
assoluto del contributo statale pari al 60% dell'importo di delibera CIPE di assegnazione;
4) in qualsiasi caso dovranno essere rispettate le tempistiche previste al precedente art.
2 del presente decreto e le eventuali varianti non potranno costituire motivo di deroga.
Ove un soggetto beneficiario ritenesse comunque di dover rivisitare in maniera radicale il
progetto, il finanziamento verra' revocato e il nuovo progetto potra' essere riproposto
per la successiva allocazione di risorse finanziarie, peraltro gia' avviata.
Art. 4.
Le disposizioni di cui ai precedenti
articoli si intendono estese anche agli interventi elencati nella delibera CIPE del 30
gennaio
1997, finanziati con risorse ex lege n. 341/1995 e legge n. 641/1996.
Roma, 21 dicembre 1999
Il Ministro: Treu
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