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   Normativa Appalti - Generale  

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DECRETO 21 dicembre 1999
Procedure in materia di sistemi di trasporto rapido di massa ai sensi della legge 26 febbraio 1992, n. 211.

(GU n. 305 del 30-12-1999)

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, con la quale sono stati stanziati finanziamenti, ai fini dello sviluppo del trasporto  pubblico in ambito urbano, per la realizzazione di sistemi di trasporto rapido di massa a guida vincolata;
Viste le leggi n. 341/1995, n. 641/1996, n. 208/1998, n. 30/1998 e n. 194/1998 con le quali sono stati assegnati contributi ad
interventi inseriti nelle graduatorie predisposte per il riparto dei fondi ex lege n. 211/1992;
Visto l'art. 29 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che ha fissato i termini entro i quali dovevano essere presentati i progetti definitivi, relativi a interventi rientranti nell'ambito delle finalita' previste dalla legge 26 febbraio 1992, n. 211, pena la revoca dei contributi concessi;
Visto l'art. 13 della legge n. 472, del 7 dicembre 1999, concernente "Interventi nel settore dei trasporti";

Decreta:

Art. 1.
Approvazione dei progetti

Gli enti locali beneficiari dei finanziamenti di cui alla legge n. 211/1992, che devono ancora presentare il progetto in quanto  hanno indetto specifiche gare di appalto concorso, dovranno unitamente alla conclusione dell'iter di gara, comunicare al Ministero dei trasporti e della navigazione, Dipartimento trasporti terrestri, Unita' di gestione T.I.F. se intendono procedere  approvando direttamente il progetto stesso ovvero se vorranno avvalersi di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 13 della legge n. 472/1999, richiedendo il parere tecnico-economico del Ministero.
Nel primo caso dovra' essere comunque trasmessa la documentazione tecnica necessaria all'esame del progetto, inteso al rilascio del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza. Con separato provvedimento gli uffici competenti preciseranno la documentazione che dovra' essere inoltrata in tale caso. Nell'ipotesi che un ente locale opti per l'approvazione del progetto definitivo, senza avvalersi dei servizi tecnici del Ministero, potra' farlo - ovviamente - nel rispetto dei limiti finanziari previsti dalle delibere C.I.P.E. di assegnazione dei contributi statali e dovra' dare comunicazione al Ministero dei
trasporti e della navigazione dell'avvenuta approvazione. Gli enti locali che, nel rispetto delle scadenze previste dalla
legge n. 144/1999, hanno presentato i progetti definitivi che al momento non sono stati ancora approvati dal Ministero, possono, entro trenta giorni dall'emanazione del presente decreto, richiedere la sospensione dell'istruttoria in corso, che proseguira' solamente ai fini del rilascio del nulla osta relativo alla sicurezza. Nel caso in cui il decreto di approvazione del Ministero non sia stato ancora emanato, in ragione di prescrizioni impartite in sede di voto della Commissione interministeriale n. 1042/69, l'iter approvativo dovra' concludersi con le modalita' gia' avviate. Nulla varia, invece, ove i soggetti beneficiari non siano enti locali.

Art. 2.
Scadenze per l'avvio dei lavori

Al fine di accelerare l'avvio effettivo delle opere oggetto dei finanziamenti, si stabilisce che i soggetti proponenti dovranno procedere alla consegna dei lavori entro i seguenti tempi: per i progetti gia' approvati, in considerazione della complessita' delle attivita' preliminari all'esecuzione, entro un anno a far data dalla emanazione del presente decreto; per i progetti ancora non presentati ovvero in corso di istruttoria entro un anno a far data dal provvedimento di approvazione del progetto (Ministeriale o dell'ente locale).

Art. 3.
V a r i a n t i

Relativamente ai progetti gia' approvati:
1) sono ammesse solamente correzioni di tracciato modeste e chiaramente migliorative in rapporto agli usuali parametri trasportistici; inoltre sarebbe preferibile che tali correttivi fossero elaborati in uno con le progettazioni costruttive. Ove tali circostanze implicassero allungamenti dei tempi dovranno essere individuati lotti funzionali affinche' almeno le parti delle opere non interessate dalle modifiche possano essere cantierate al piu' presto;
2) non sono ammessi cambi relativi alla scelta del sistema di trasporto e della tecnologia da adottare;
3) eventuali maggiori costi connessi alle varianti non dovranno incidere sul valore assoluto del contributo statale pari al 60% dell'importo di delibera CIPE di assegnazione;
4) in qualsiasi caso dovranno essere rispettate le tempistiche previste al precedente art. 2 del presente decreto e le eventuali varianti non potranno costituire motivo di deroga. Ove un soggetto beneficiario ritenesse comunque di dover rivisitare in maniera radicale il progetto, il finanziamento verra' revocato e il nuovo progetto potra' essere riproposto per la successiva allocazione di risorse finanziarie, peraltro gia' avviata.

Art. 4.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si intendono estese anche agli interventi elencati nella delibera CIPE del 30 gennaio
1997, finanziati con risorse ex lege n. 341/1995 e legge n. 641/1996.

Roma, 21 dicembre 1999
Il Ministro: Treu

 

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