Decreto
legislativo Legge 29 ottobre 1999, n. 490
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a
norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352
(G.U. n. 302 del 27 dicembre 1999,
s.o. n. 229)
TITOLO I - Beni
culturali
Capo I - Oggetto della tutela
Sezione I - Tipologia dei beni
Sezione II - Individuazione
Sezione III - Disposizioni generali e transitorie
Capo II - Conservazione
Sezione I - Controlli
Sezione II - Restauro ed altri interventi
Sezione III - Altre forme di protezione
Capo III - Circolazione in ambito nazionale
Sezione I - Alienazione e altri modi di trasmissione
Sezione II - Prelazione
Sezione III - Commercio
Capo IV - Circolazione in ambito internazionale
Sezione I - Uscita e ingresso nel territorio nazionale
Sezione II - Esportazione dal territorio dellU.E.
Sezione III - Restituzione di beni culturali illecitamente
usciti dal territorio di uno Stato membro dellU.E.
Capo V - Ritrovamenti e scoperte
Capo VI - Valorizzazione e godimento pubblico
Sezione I - Espropriazione
Sezione II - Fruizione
Sezione III - Uso individuale
Capo VII - Sanzioni
Sezione I - Sanzioni penali
Sezione II - Sanzioni amministrative
TITOLO II - Beni
paesaggistici e ambientali
Capo I - Individuazione
Capo II - Gestione dei beni
Capo III - Sanzioni penali e amministrative
Allegato A
TITOLO I - Beni
culturali
Capo I - Oggetto
della tutela
Sezione I -
Tipologia dei beni
Art. 1. Oggetto
della disciplina
1. I beni culturali che compongono il patrimonio
storico e artistico nazionale sono tutelati secondo le disposizioni di questo Titolo, in
attuazione dellarticolo 9 della Costituzione.
Art. 2. Patrimonio
storico, artistico, demo-etno-antropologico, archeologico, archivistico, librario
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 1; 2, comma 1; 5, comma 1; d.P.R. 30 settembre
1963, n. 1409, art. 1; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 148)
1. Sono beni culturali disciplinati a norma di
questo Titolo:
a) le cose immobili e mobili che presentano
interesse artistico, storico, archeologico, o demo-etno-antropologico;
b) le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare,
della letteratura, dellarte e della cultura in genere, rivestono un interesse
particolarmente importante;
c) le collezioni o serie di oggetti che, per tradizione, fama e particolari
caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o
storico;
d) i beni archivistici;
e) i beni librari.
2. Sono comprese tra le cose indicate nel comma
1, lettera a):
a) le cose che interessano la paleontologia, la
preistoria e le primitive civiltà;
b) le cose di interesse numismatico;
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonché
i libri, le stampe, le incisioni aventi carattere di rarità e pregio;
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio
artistico o storico;
e) le fotografie con relativi negativi e matrici, aventi carattere di rarità e di pregio
artistico o storico;
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico.
3. Sono comprese tra le collezioni indicate nel
comma 1, lettera c), quali testimonianze di rilevanza storico-culturale, le raccolte
librarie appartenenti a privati, se di eccezionale interesse culturale.
4. Sono beni archivistici:
a) gli archivi e i singoli documenti dello Stato;
b) gli archivi e i singoli documenti degli enti pubblici;
c) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono notevole
interesse pubblico.
5. Sono beni librari le raccolte librarie delle
biblioteche dello Stato e degli enti pubblici, quelle indicate nel comma 3 e, qualunque
sia il loro supporto, i beni indicati al comma 2, lettere c) e d).
6. Non sono soggette alla disciplina di questo
titolo, a norma del comma 1, lettera a), le opere di autori vinenti o la cui esecuzione
non risalga ad oltre cinquanta anni.
Art. 3 Categorie
speciali di beni culturali
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 13; legge 28 marzo 1991, n. 112, art. 3, comma
13; decreto legge 9 dicembre 1986, n. 832, art. 4-bis aggiunto dalla legge di conversione
con modifiche 6 febbraio 1987, n. 15; legge 30 marzo 1998, n. 88, all. A)
1. Indipendentemente dalla loro inclusione nelle
categorie elencate allarticolo 2 sono altresì beni culturali ai fini delle
specifiche disposizioni di questo Titolo che li riguardano:
a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le
lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla
pubblica vista;
b) gli studi dartista definiti nellarticolo 52;
c) le aree pubbliche, aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale,
individuate a norma dellarticolo 53;
d) le fotografie e gli esemplari delle opere cinematografiche, audiovisive o sequenze di
immagini in movimento o comunque registrate, nonché le documentazioni di manifestazioni
sonore o verbali comunque registrate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni;
e) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni;
f) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi
più di cinquanta anni.
Art. 4. Nuove
categorie di beni culturali
(Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 148)
1. Beni non ricompresi nelle categorie elencate
agli articoli 2 e 3 sono individuati dalla legge come beni culturali in quanto
testimonianza avente valore di civiltà.
Sezione II
- Individuazione
Art. 5 . Beni di
enti pubblici e privati
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089,artt. 4 e 58; d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9,
comma 1, lettera a)
1. Le regioni, le province, i comuni, gli altri
enti pubblici e le persone giuridiche private senza fine di lucro presentano al Ministero
lelenco descrittivo delle cose indicate allarticolo 2, comma 1,
lettera a) di loro spettanza.
2. I predetti enti e persone giuridiche hanno
lobbligo di denunciare le cose non comprese nella prima elencazione nonché quelle
che in seguito verranno ad aggiungersi per qualsiasi titolo al loro patrimonio,
inserendole nellelenco.
3. Gli elenchi e i successivi aggiornamenti nella
parte concernente i beni indicati allarticolo 2, comma 1, lettera
e), sono comunicati dal Ministero alla regione competente.
4. In caso di omessa presentazione ovvero di
omesso aggiornamento dellelenco, il Ministero assegna allente un termine
perentorio per provvedere. Qualora lente non provveda nel termine assegnato, il
Ministero dispone la compilazione dellelenco a spese dellente medesimo.
5. I beni indicati nellarticolo
2, comma 1, lettera a) che appartengono ad enti pubblici o a persone giuridiche
private senza fine di lucro sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo
anche se non risultano compresi negli elenchi e nelle denunce previste dai commi 1 e 2.
Art. 6.
Dichiarazione
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 2, comma 1; 3, comma 1; 5, comma 1; d.P.R. 30
settembre 1963, n. 1409, art. 36, comma 1; d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1,
lettera b)
1. Salvo quanto disposto dal comma 4, il
Ministero dichiara linteresse particolarmente importante delle cose indicate
allarticolo 2, comma 1, lettera a) appartenenti a soggetti
diversi da quelli indicati allarticolo 5, comma 1.
2. Il Ministero dichiara altresì
linteresse particolarmente importante delle cose indicate allarticolo
2, comma 1, lettera b), leccezionale interesse delle collezioni o serie di
oggetti indicati allarticolo 2, comma 1, lettera c) e il notevole interesse storico
dei beni indicati allarticolo 2, comma 4, lettera c).
3. Gli effetti della dichiarazione sono stabiliti
dallarticolo 10.
4. La regione competente per territorio dichiara
linteresse particolarmente importante delle cose indicate nellarticolo
2, comma 2, lettera c) di proprietà privata. In caso di inerzia della regione, il
Ministero procede a norma dellart. 9, comma 3, del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3.
Art. 7. Procedimento
di dichiarazione
(Legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 7, comma 1; 8)
1. Il Ministero avvia il procedimento di
dichiarazione previsto dallarticolo 6 direttamente o su proposta
formulata dal soprintendente, anche su richiesta della regione, della provincia, del
comune, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore.
2. La comunicazione ha per oggetto gli elementi
identificativi del bene e la sua valutazione, risultante dallatto di iniziativa o
dalla proposta, lindicazione degli effetti previsti dal comma 4 nonché
lindicazione del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la
presentazione di eventuali osservazioni.
3. Allorché il procedimento riguardi complessi
immobiliari, la comunicazione è inviata anche al comune interessato.
4. La comunicazione comporta lapplicazione,
in via cautelare, delle disposizioni previste dalla sezione I del
Capo II e dalla sezione I del Capo III di questo Titolo.
5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla
scadenza del termine del procedimento di dichiarazione che il Ministero stabilisce a norma
dellarticolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Le regioni applicano le disposizioni indicate
ai commi precedenti nellesercizio delle funzioni indicate allarticolo
6, comma 4.
Art. 8. Notificazione
della dichiarazione
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 2 e 3, comma 1)
1. La dichiarazione prevista dallarticolo 6 è notificata al proprietario, possessore o detentore delle
cose che ne formano oggetto.
2. Ove si tratti di cose soggette a pubblicità
immobiliare la dichiarazione, su richiesta del Ministero, è trascritta nei registri
immobiliari ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o
detentore a qualsiasi titolo.
3. Le dichiarazioni adottate dalle regioni a
norma dellarticolo 6, comma 4, sono trasmesse al Ministero.
Art. 9 Accertamento
dell'esistenza di beni archivistici
(D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, art. 37, commi 1 e 2)
1. I privati proprietari, possessori o detentori
a qualsiasi titolo di archivi dei quali facciano 1 parte documenti anteriori
allultimo settantennio sono tenuti, entro novanta giorni dallacquisizione, a
farne denuncia al soprintendente archivistico.
2. Il soprintendente archivistico accerta
dufficio lesistenza di archivi o di singoli documenti, anche di data più
recente, dei quali siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i
privati e di cui sia presumibile il notevole interesse storico.
Sezione
III - Disposizioni generali e transitorie
Art. 10 Ambito di
applicazione
1. Le disposizioni dei Capi seguenti di questo
Titolo si applicano:
a) alle cose e ai beni indicati nellarticolo 2, comma 1, lettera a), salvo il disposto del comma 2 del
presente articolo;
b)alle cose indicate nellarticolo 2, comma 1, lettere b) e c),
dichiarate a norma dellarticolo 6, comma 2;
c) ai beni archivistici;
d) ai beni librari.
2. Le disposizioni del Capo
II, sezioni I e II, e del Capo III di questo Titolo si
applicano alle cose indicate nellarticolo 2, comma 1, lettera a)
di proprietà privata, nonché ai beni indicati nellarticolo 2,
comma 4, lettera c), solo se sia intervenuta la notifica della dichiarazione prevista
dallarticolo 6.
Art. 11.
Coordinamento con funzioni e competenze di regioni ed enti locali
1. Restano ferme:
a) le competenze attribuite in tutte le materie
disciplinate da questo testo unico alle regioni a statuto speciale ed alle province
autonome di Trento e Bolzano dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione;
b) le funzioni attribuite alle regioni a statuto ordinario dal d.P.R. 14 gennaio 1972, n.
3;
c) le funzioni e le competenze attribuite alle regioni e agli enti locali dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Art. 12. Regolamento
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 73;d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, art. 73)
1. Con d.P.R., adottato a norma
dellarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è emanato il
regolamento per lattuazione delle disposizioni di questo Titolo.
2. Fino allemanazione del regolamento
previsto al comma 1 restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni dei
regolamenti approvati con regi decreti 2 ottobre 1911, n. 1163 e 30 gennaio 1913, n. 363 e
ogni altra disposizione regolamentare attinente alle norme contenute in questo Titolo.
3. In questo Titolo si intende per
regolamento il provvedimento emanato a norma del comma 1.
Art. 13.
Notificazioni effettuate a norma della legislazione precedente
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 71)
1. Nel termine stabilito dal regolamento, il
Ministero procede alla dichiarazione di bene culturale nei confronti dei beni immobili
indicati nellarticolo 2 per i quali non siano state rinnovate e
trascritte le notifiche precedentemente effettuate a norma delle leggi 20 giugno 1909, n.
364 e 11 giugno 1922, n. 778.
2. Le notifiche indicate al comma 1 restano
comunque valide, agli effetti di questo Titolo, fino alla scadenza del termine prescritto
dallo stesso comma 1.
3. Le notificazioni eseguite a norma degli
articoli 2, 3 e 5 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e le dichiarazioni adottate a norma
dellarticolo 36 del d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 conservano piena efficacia.
Art. 14. Raccolte
ex-fidecommissarie
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 72)
1. Restano salve le disposizioni relative alle
raccolte artistiche ex-fidecommissarie, impartite con legge 28 giugno 1871, n. 286, legge
8 luglio 1883, n. 1461, regio decreto 23 novembre 1891, n. 653 e legge 7 febbraio 1892, n.
31.
Art. 15. Vigilanza e
cooperazione
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art.6; d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1,
lettera a; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, artt. 148-155)
1. La vigilanza sui beni culturali indicati
nellarticolo 2 compete al Ministero e, per quanto concerne i beni
oggetto di delega di funzioni amministrative, anche alle regioni.
2. Il Ministero esercita la vigilanza anche con
la cooperazione delle regioni.
3. Il Ministero e le regioni cooperano altresì
allimpostazione e alla definizione delle modalità dattuazione, anche in
collaborazione con le Università, di programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative
scientifiche in tema di catalogazione, inventariazione e restauro.
Art. 16.
Catalogazione
(Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 149, comma 4, lettera e)
1. Il Ministero assicura la catalogazione dei
beni culturali per il censimento del patrimonio storico ed artistico nazionale.
2. Le regioni, le province e i comuni curano la
catalogazione dei beni culturali loro appartenenti e, informatone il Ministero, degli
altri beni culturali presenti sul proprio territorio. I dati affluiscono al catalogo
nazionale dei beni culturali.
3. La catalogazione è effettuata secondo le
procedure e con le modalità stabilite dal regolamento, previa definizione, con la
cooperazione delle regioni, di metodologie comuni per la raccolta e lelaborazione
dei dati a livello nazionale e la integrazione in rete delle banche dati regionali o
locali.
4. I dati concernenti le dichiarazioni a norma
dellarticolo 6 e gli elenchi previsti dallarticolo 5
affluiscono nella catalogazione e sono trattati separatamente dagli altri; la loro
consultabilità è disciplinata in modo da garantire la sicurezza dei beni e la tutela
della riservatezza .
Art. 17. Funzione
consultiva
(D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805, art. 8)
1. I comitati di settore del Consiglio
nazionale per i beni culturali e ambientali sono facoltativamente consultati in relazione
ai provvedimenti di tutela e di valorizzazione previsti da questo Titolo che investono
problemi di speciale importanza.
2. Il parere dei comitati indicatial comma 1 è
obbligatorio per i provvedimenti che comportano spese superiori alle soglie stabilite con
decreto del Ministro, udito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.
Art. 18.
Provvedimenti legislativi particolari
(D.P.R. 20 settembre 1973, n. 791)
1. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel
d.P.R. 20 settembre 1973, n. 791 per gli interventi di restauro e di risanamento
conservativo in Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di
Chioggia, ed ogni altra disposizione di legge speciale avente ad oggetto singole città,
complessi architettonici, siti od aree di interesse storico, artistico od archeologico.
Art. 19. Beni
culturali di interesse religioso
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 8)
1. Quando si tratti di beni culturali di
interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa Cattolica o di altre
confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di competenza, le regioni provvedono,
relativamente alle esigenze del culto, daccordo con le rispettive autorità.
2. Si osservano, altresì, le disposizioni
stabilite dalle intese concluse a norma dellarticolo 12 dellAccordo di
modificazione del Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso
esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ovvero dalle leggi emanate sulla base delle
intese sottoscritte, a norma dellarticolo 8, comma 3, della Costituzione, con le
confessioni religiose diverse dalla cattolica.
Art. 20. Convenzioni
internazionali
1. Lattività di tutela e valorizzazione
dei beni culturali si conforma ai principi di cooperazione tra Stati, anche
nellambito di organizzazioni internazionali, stabiliti dalle convenzioni rese
esecutive in Italia in materia di protezione del patrimonio culturale mondiale e dei
patrimoni nazionali.
Capo II -
Conservazione
Sezione I-
Controlli
Art. 21. Obblighi di
conservazione
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 5, comma 2; 11, commi 1 e 2; 12, comma 1; d.P.R.
30 settembre 1963, n. 1409, artt. 38,lett. g e 42, comma 1; d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3,
art. 9, comma 1, lett. a)
1. I beni culturali non possono essere demoliti o
modificati senza lautorizzazione del Ministero.
2. Essi non possono essere adibiti ad usi non
compatibili con il loro carattere storico od artistico oppure tali da creare pregiudizio
alla loro conservazione o integrità.
3. Le collezioni non possono, per qualsiasi
titolo, essere smembrate senza lautorizzazione prescritta al comma 1.
4. Gli archivi non possono essere smembrati, a
qualsiasi titolo, e devono essere conservati nella loro organicità. Il trasferimento di
complessi organici di documentazione di archivi di persone giuridiche a soggetti diversi
dal proprietario, possessore o detentore è subordinato ad autorizzazione del
soprintendente.
5. Lo scarto di documenti degli archivi di enti
pubblici e degli archivi privati di notevole interesse storico è subordinato ad
autorizzazione del soprintendente archivistico.
Art. 22.
Collocazione
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 11, commi 1 e 3; 12, comma 2)
1. I beni culturali non possono essere rimossi
senza lautorizzazione del Ministero.
2. I beni appartenenti agli enti contemplati
dallarticolo 5 sono fissati al luogo di loro destinazione nel
modo indicato dalla soprintendenza.
3. Nel caso in cui il trasporto di beni mobili
appartenenti a privati, dichiarati a norma dellarticolo 6,
avvenga in dipendenza del cambiamento di dimora del detentore, questi ne dà notizia alla
soprintendenza, la quale può prescrivere le misure che ritenga necessarie perché i beni
medesimi non subiscano danno.
4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si
applicano agli archivi correnti degli enti pubblici e degli organi amministrativi e
giudiziari dello Stato.
Art. 23.
Approvazione dei progetti di opere
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 18, comma 1; d.P.R. 30 settembre 1963, n.
1409, art. 38, comma 1, lettera d)
1. I proprietari, possessori o detentori, a
qualsiasi titolo, dei beni culturali indicati allarticolo 2,
comma 1, lettere a), b) e c) hanno lobbligo di sottoporre alla soprintendenza i
progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenerne la
preventiva approvazione.
2. Il provvedimento di approvazione sostituisce
lautorizzazione prevista allarticolo 21.
Art. 24. Interventi
di edilizia
(Legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 12, comma 5)
1. Lapprovazione prevista
dallarticolo 23 relativa ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata è
rilasciata entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della richiesta,
restando comunque impregiudicato quanto disposto dagli articoli 25 e 26.
2. Qualora la soprintendenza chieda chiarimenti o
elementi integrativi di giudizio, il termine indicatoal comma 1 è sospeso fino al
ricevimento della documentazione.
3. Ove la soprintendenza proceda ad accertamenti
di natura tecnica, dandone preventiva comunicazione al richiedente, il termine è sospeso
fino allacquisizione delle risultanze degli accertamenti dufficio e comunque
non oltre trenta giorni. Decorso tale termine, previa diffida a provvedere nei successivi
trenta giorni, le richieste di approvazione si intendono accolte.
Art. 25. Conferenza
di servizi
(D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 81; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 2,
comma 14; d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, art. 3; legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 14,
14-bis,14-ter, 14-quater come modificati ed introdotti dalla legge 15 maggio 1997, n. 127,
art. 17)
1. Nei procedimenti relativi ad opere pubbliche
incidenti su beni culturali assoggettati alle disposizioni di questo Titolo, ove si
ricorra alla conferenza di servizi, lapprovazione prevista dallarticolo 23 è
rilasciata in quella sede dal Ministero con dichiarazione motivata, acquisita al verbale
della conferenza, contenente le eventuali prescrizioni al progetto.
2. Qualora il Ministero esprima motivato dissenso
lamministrazione procedente può richiedere, purché non vi sia stata una precedente
valutazione di impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, n. 377, la determinazione di
conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri.
3. Lamministrazione che provvede
allesecuzione dei lavori informa il Ministero delladempimento delle condizioni
dellapprovazione.
Art. 26. Valutazione
di impatto ambientale
(Legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6; legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 20)
1. Per i progetti di opere comunque soggetti a
valutazione di impatto ambientale a norma dellarticolo 6 della legge 8 luglio 1986,
n. 349, lapprovazione prevista dallarticolo 23 è rilasciata da parte del
Ministero in sede di concerto sulla compatibilità ambientale, sulla base del progetto
definitivo da presentarsi ai fini della valutazione di impatto ambientale medesima.
2. Qualora dallesame del progetto
effettuato a norma del comma 1 risulti che lopera non è in alcun modo compatibile
con le esigenze conservative del bene culturale sul quale essa è destinata ad incidere il
Ministero si pronuncia negativamente, dandone comunicazione al Ministero
dellambiente. In tal caso, ovvero qualora vi sia una valutazione contraria del
progetto da parte del Ministero dellambiente, la procedura di valutazione di impatto
ambientale si considera conclusa negativamente.
3. Se nel corso dei lavori risultino
comportamenti contrastanti con lapprovazione, tali da porre in pericolo
lintegrità degli immobili soggetti a tutela, il Ministero ordina la sospensione dei
lavori.
Art. 27. Lavori
provvisori urgenti
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 19)
1.Nel caso di assoluta urgenza possono essere
eseguiti i lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli al bene tutelato,
purché ne sia data immediata comunicazione alla soprintendenza, alla quale sono inviati
nel più breve tempo i progetti dei lavori definitivi per lapprovazione.
Art. 28. Sospensione
dei lavori
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art 20)
1. Il soprintendente può ordinare la sospensione
dei lavori iniziati contro il disposto degli articoli 23 e 27 ovvero condotti in
difformità dallapprovazione rilasciata a norma dellarticolo 26.
2. La stessa facoltà spetta al soprintendente
per i lavori relativi alle cose indicate nellarticolo 2, comma 1,
lettere a), b) e c), anche quando non sia intervenuta la dichiarazione a norma dellarticolo 6.
3. Nel caso previsto al comma 2 lavvio del
procedimento di dichiarazione è comunicato non oltre trenta giorni dallordine di
sospensione: se entro tale termine non è effettuata la comunicazione, lordine di
sospensione si intende revocato.
Art. 29. Vigilanza
sui beni culturali
(decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, artt. 148-155)
1. I beni culturali di proprietà dello Stato
sono sottoposti alla vigilanza del Ministero per quanto riguarda la loro conservazione, da
chiunque siano tenuti in uso o in consegna.
2. Per lapplicazione degli articoli
21, 22 e 23 nei riguardi delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici
territoriali, il Ministero può procedere mediante accordi ed intese.
Art. 30. Vigilanza
sugli archivi delle amministrazioni statali e versamenti agli Archivi di Stato
(D.P.R. 30 settembre 1963, n.1409 artt. 23, 24, 25, 27, 32; d.P.R. 18 novembre 1965,
n. 1478, art. 47; d.P.R. 30 dicembre 1975, n. 854, artt. 1 e 3)
1. Gli organi giudiziari e amministrativi dello
Stato versano allarchivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato i documenti
relativi agli affari esauriti da oltre quarantanni, unitamente agli strumenti che ne
garantiscono la consultazione. Le liste di leva e di estrazione sono versate
settantanni dopo lanno di nascita della classe cui si riferiscono. Gli archivi
notarili versano gli atti notarili ricevuti dai notai che cessarono lesercizio
professionale anteriormente allultimo centennio.
2. Il soprintendente allarchivio centrale
dello Stato e i direttori degli archivi di Stato possono accettare versamenti di documenti
più recenti, quando vi sia pericolo di dispersione o di danneggiamento.
3. Nessun versamento può essere ricevuto se non
sono state effettuate le operazioni di scarto. Le spese per il versamento sono a carico
delle amministrazioni versanti.
4. Gli archivi degli uffici statali soppressi e
degli enti pubblici estinti sono versati allarchivio centrale dello Stato e agli
archivi di Stato, a meno che non se ne renda necessario il trasferimento, in tutto o in
parte, ad altri enti.
5. Presso gli organi indicati nel comma 1 sono
istituite commissioni, delle quali fanno parte rappresentanti del Ministero e del
Ministero dellinterno, con il compito di vigilare sulla corretta tenuta degli
archivi correnti e di deposito, di collaborare alla definizione dei criteri di
organizzazione, gestione e conservazione dei documenti, di proporre gli scarti di cui al
comma 3, di curare i versamenti previsti al comma 1, di identificare gli atti di natura
riservata. La composizione e il funzionamento delle commissioni sono disciplinati con
regolamento. Gli scarti sono autorizzati dal Ministero.
6. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano al Ministero per gli affari esteri; non si applicano altresì agli stati
maggiori dellesercito, della marina e dellaeronautica per quanto attiene la
documentazione di carattere militare e operativo.
Art. 31. Archivi
storici di organi costituzionali
(Legge 3 febbraio 1971, n.147; legge 13 novembre 1997, n. 395)
1. La Presidenza della Repubblica conserva i suoi
atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni assunte dal Presidente
della Repubblica, con proprio decreto, su proposta del Segretario generale della
Presidenza della Repubblica. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di
consultazione e di accesso agli atti conservati presso l'archivio storico della Presidenza
della Repubblica.
2. La Camera dei deputati e il Senato della
Repubblica conservano i loro atti presso il proprio archivio storico, secondo le
determinazioni dei rispettivi uffici di presidenza.
3. La Corte Costituzionale conserva i suoi atti
presso il proprio archivio storico, secondo le disposizioni stabilite con regolamento
adottato a norma dellarticolo 14 della legge 11 marzo 1953, n. 87, come sostituito
dallarticolo 4 della legge 18 marzo 1958, n. 265.
Art. 32. Ispezione
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art 9; d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, art. 38,
comma 1, lettera i)
1. I soprintendenti possono in ogni tempo, in
seguito a preavviso, procedere ad ispezioni per accertare lesistenza e lo stato di
conservazione e di custodia dei beni culturali.
Art. 33 Controllo
sui beni librari
(D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera a)
1. I controlli conservativi previsti dalle
disposizioni della presente sezione che riguardano i beni indicati allarticolo
2, comma 2, lettera c) sono esercitati dalla regione competente per territorio. In
caso di inerzia della regione, il Ministero procede a norma dellart. 9, comma 3, del
d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3.
Sezione II
- Restauro ed altri interventi
Art. 34. Definizione
di restauro
1. Ai fini del presente Capo, per restauro si
intende lintervento diretto sulla cosa volto a mantenerne lintegrità
materiale e ad assicurare la conservazione e la protezione dei suoi valori culturali. Nel
caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla
normativa vigente il restauro comprende lintervento di miglioramento strutturale.
Art. 35.
Autorizzazione e approvazione del restauro
1. Il restauro ad iniziativa del
proprietario, possessore o detentore di beni culturali sottoposti alle disposizioni di
questo Titolo è autorizzato o approvato a norma degli articoli 21 e 23.
2. Con lapprovazione del progetto, il
soprintendente si pronuncia, a richiesta dellinteressato, sullammissibilità
dellintervento ai contributi statali, certificandone eventualmente il carattere
necessario ai fini della concessione delle agevolazioni tributarie previste dalla legge.
Art. 36. Procedure
urbanistiche semplificate
1. Le disposizioni che escludono le procedure
semplificate di controllo urbanistico-edilizio in relazione allincidenza
dellintervento su beni culturali non si applicano ai lavori di restauro
espressamente approvati a norma dellarticolo 23. A tal fine il
soprintendente invia copia del progetto approvato al comune interessato.
Art. 37. Misure
conservative
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 14 e 16, commi 1 e 2)
1. Il Ministero ha facoltà di provvedere
direttamente agli interventi necessari per assicurare la conservazione ed impedire il
deterioramento dei beni culturali.
2. Il Ministero può imporre al proprietario,
possessore o detentore lesecuzione degli interventi previsti dal comma 1. La spesa
occorrente è posta a carico del proprietario, salvo quanto disposto dallarticolo 41, comma 2.
Art. 38. Procedura
di esecuzione
(D.P.R. 22 aprile 1994, n. 368, artt. 2 e 3)
1. Ai fini dellarticolo 37 il
soprintendente redige una relazione tecnica e dichiara la necessità dei lavori da
eseguire.
2. La relazione tecnica è comunicata al
proprietario, possessore o detentore del bene, che può far pervenire le sue osservazioni
entro trenta giorni dallavvenuta comunicazione.
3. Il soprintendente, se non ritiene necessaria
lesecuzione diretta dellintervento, assegna al proprietario, possessore o
detentore un termine per la presentazione del progetto esecutivo dei lavori da
effettuarsi, conformemente alla relazione tecnica.
4. Il progetto presentato è approvato dal
soprintendente con le eventuali prescrizioni e con la fissazione del termine per
linizio dei lavori. Per i beni immobili il progetto è trasmesso al comune
interessato, che può esprimere parere motivato entro trenta giorni dalla ricezione della
comunicazione.
5. Se il proprietario, possessore o detentore del
bene non adempie allobbligo di presentazione del progetto, o non provvede a
modificarlo secondo le indicazioni del soprintendente nel termine da esso fissato, ovvero
se il progetto è respinto, si procede con lesecuzione diretta.
6. In caso di urgenza il soprintendente può
adottare immediatamente le misure conservative.
Art. 39.
Provvedimenti in materia di beni librari
(D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lett. d)
1. I provvedimenti previsti negli articoli
da 34 a 38 che riguardano i beni indicati allarticolo 2,
comma 2, lettera c) sono adottati dal Ministero o dalle regioni a norma dellarticolo
9, comma 1, lettera d) del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3.
Art. 40. Obblighi di
conservazione degli archivi
(D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, artt. 30, comma 1, lett. c; 38, comma 1, lett.
a)
1. Gli enti pubblici hanno lobbligo di
ordinare i propri archivi e inventariare i propri archivi storici, costituiti dai
documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni.
2. Allo stesso obbligo sono soggetti i
proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli archivi privati di notevole
interesse storico.
3. I soprintendenti archivistici vigilano
sullosservanza degli obblighi previsti dai commi 1 e 2.
Art. 41. Intervento
finanziario dello Stato
(Legge 21 dicembre 1961, n. 1552, art. 3, comma 2; legge 5 giugno 1986, n. 253,
art. 2)
1. Lo Stato ha facoltà di concorrere nella spesa
sostenuta dal proprietario del bene culturale per lesecuzione degli interventi di
restauro per un ammontare non superiore alla metà della stessa.
2. Per gli interventi disposti a norma dellarticolo 37 lonere della spesa può essere sostenuto in tutto o in
parte dallo Stato qualora si tratti di opere di particolare interesse, ovvero eseguite su
beni in uso o godimento pubblico.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano
anche agli interventi sugli archivi storici disciplinati dallarticolo 40.
4. I contributi previsti dai commi 1 e 3 possono
essere concessi anche ad enti ecclesiastici o ad istituti e associazioni di culto
proprietari, possessori o detentori di archivi che, a giudizio del soprintendente
archivistico, rivestono interesse storico. La concessione del contributo è condizionata
allosservanza, da parte del beneficiario, degli obblighi di conservazione e di
accesso del pubblico previsti per gli archivi dichiarati di notevole interesse storico a
norma dellarticolo 6.
Art. 42. Erogazione
del contributo
(Legge 21 dicembre 1961, n. 1552, art. 3, comma 2)
1. Il contributo è concesso dal Ministero a
lavori ultimati e collaudati sulla spesa effettivamente sostenuta dal proprietario.
2. Nel caso di opere eseguite a norma degli articoli 37, comma 2, e 40, commi 1 e 2, possono essere erogati acconti
sulla base degli stati di avanzamento dei lavori regolarmente certificati.
3. Per la determinazione della percentuale del
contributo si tiene conto di eventuali altri contributi pubblici.
Art. 43. Contributo
in conto interessi
(Legge 21 dicembre 1961, n. 1552, art. 3, comma 4 introdotto dalla legge 8 ottobre
1997, n. 352, art. 5, comma 1)
1. Lo Stato può concedere contributi in conto
interessi sui mutui accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori o
detentori degli immobili sottoposti alle disposizioni di questo Titolo, per la
realizzazione degli interventi di restauro approvati a norma dellarticolo 23.
2. Il Ministero autorizza la concessione del
contributo in misura non superiore al cinquanta per cento dellammontare degli
interessi risultanti dal piano di ammortamento del mutuo e, comunque, nella misura massima
di sei punti percentuali del tasso applicato sulloperazione. Il mutuo è assistito
da privilegio sugli immobili ai quali si riferisce.
3. Il contributo è corrisposto direttamente
dall'amministrazione allistituto di credito secondo modalità da stabilire con
convenzioni.
Art. 44. Oneri a
carico del proprietario
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art 17)
1. Per gli interventi eseguiti a norma degli articoli 37, comma 1, e 38, comma 5, il Ministero determina, applicando
larticolo 41, comma 2, lammontare della spesa da porre definitivamente a
carico del proprietario.
2. Per la riscossione della somma determinata a
norma del comma 1 si provvede nelle forme previste dalla normativa vigente in materia.
Art. 45. Apertura al
pubblico degli immobili restaurati
(Legge 21 dicembre 1961, n. 1552, art. 3, comma 3; legge 8 ottobre 1997, n. 352,
art. 5, comma 2)
1. Gli immobili di proprietà privata, restaurati
a carico totale o parziale dello Stato, o per i quali siano stati concessi contributi in
conto capitale o in conto interessi, restano accessibili al pubblico secondo modalità
fissate, caso per caso, da apposite convenzioni da stipularsi fra il Ministero ed i
singoli proprietari.
2. Le convenzioni stabiliscono i limiti temporali
dell'obbligo di apertura al pubblico, tenendo conto della tipologia degli interventi, del
valore artistico e storico degli immobili e dei beni in essi esistenti.
Art. 46. Restauro di
beni dello Stato in uso ad altra amministrazione
(D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, art. 33; d.P.R. 22 aprile 1994, n. 368, art.
4)
1. Il Ministero provvede alle esigenze di
restauro dei beni culturali di proprietà dello Stato sentita lamministrazione che
li ha in uso o in consegna. Previo accordo con lamministrazione interessata, la
progettazione e lesecuzione degli interventi su beni immobili può essere assunta
dallamministrazione medesima, ferma restando la competenza del Ministero
allapprovazione del progetto ed alla vigilanza sui lavori.
2. Per i beni culturali degli enti pubblici
territoriali, le misure previste dagli articoli 37 e 38 sono disposte,
salvo i casi di assoluta urgenza, in base ad accordi o previe intese con lente
interessato.
3. Per lesecuzione degli interventi
previsti dal comma 1 relativi a beni immobili il Ministero trasmette il progetto e
comunica linizio dei lavori al comune interessato.
4. Gli interventi di conservazione dei beni
culturali che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati e che possono
implicare decisioni istituzionali ed impegnare risorse finanziarie dello Stato, delle
regioni e degli enti locali sono programmati, di norma, secondo le procedure previste
dallarticolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dallarticolo 2, comma 203,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dagli articoli da 152 a 155 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112.
Art. 47. Custodia
coattiva
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art 14, comma 2; d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409,
artt. 33 e 43)
1. Il Ministero ha facoltà di far trasportare e
temporaneamente custodire in pubblici istituti i beni culturali mobili al fine di
garantirne la sicurezza, assicurarne la conservazione o impedirne il deterioramento,
oppure quando ciò si renda necessario per l'esecuzione di un intervento di restauro,
incluse le eventuali indagini preliminari e la documentazione dello stato di
conservazione.
Art. 48. Deposito
negli archivi di Stato
(D.P.R. 30 settembre 1963 n. 1409, artt. 34 e 39)
1. I privati proprietari, possessori o detentori
di archivi o di singoli documenti possono chiedere di depositarli presso i competenti
archivi di Stato.
2. La stessa facoltà spetta agli enti pubblici
per i loro archivi storici. Le spese per il deposito sono a carico dellente.
Sezione III - Altre forme di
protezione
Art. 49.
Prescrizioni di tutela indiretta
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 21)
1. Il Ministero, anche su proposta del
soprintendente, ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette
ad evitare che sia messa in pericolo lintegrità delle cose immobili soggette alle
disposizioni di questo Titolo, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano
alterate le condizioni di ambiente e di decoro.
2. Lesercizio di tale facoltà è
indipendente dalle previsioni dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici.
3. La comunicazione di avvio del procedimento è
eseguita con le modalità previste dallarticolo 7, comma 2,
ovvero, se per il numero di destinatari la comunicazione personale non sia possibile o
risulti particolarmente gravosa, mediante idonee forme di pubblicità. Con la
comunicazione personale lamministrazione ha facoltà di adottare provvedimenti
cautelari.
4. Le prescrizioni dettate in base al presente
articolo sono trascritte nei registri immobiliari e hanno efficacia nei confronti di ogni
successivo proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, della cosa cui le
prescrizioni stesse si riferiscono.
5. Nel caso di complessi immobiliari, alla
comunicazione si applica anche la disposizione dellarticolo 7, comma
3.
Art. 50. Manifesti e
cartelli pubblicitari
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art 22; decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
art. 23)
1. E vietato collocare o affiggere cartelli
o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nei luoghi di interesse storico artistico o
in prossimità di essi. Il soprintendente può autorizzare il collocamento o affissione
quando non ne derivi danno allaspetto, al decoro e al pubblico godimento di detti
immobili.
2. Lungo le strade site nellambito e in
prossimità di edifici o di luoghi di interesse storico e artistico, è vietato collocare
cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata a norma
dellarticolo 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, previo
parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della
tipologia dellinsegna con laspetto, il decoro e il pubblico godimento degli
edifici o dei luoghi soggetti a tutela.
Art. 51. Distacco di
beni culturali
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 13)
1. Chi dispone e chi esegue il distacco di
affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti esposti o
non alla pubblica vista deve ottenere lautorizzazione dal soprintendente.
Art. 52. Studi
d'artista
(Decreto legge 9 dicembre 1986, n. 832, art. 4-bis aggiunto dalla legge di
conversione con modifiche 6 febbraio 1987, n. 15 )
1. Non sono soggetti ai provvedimenti di rilascio
previsti dalla normativa vigente in materia di locazione di immobili urbani quegli studi
dartista il cui contenuto in opere, documenti, cimeli e simili è tutelato, per il
suo storico valore, da un provvedimento ministeriale che ne prescrive
linamovibilità da uno stabile del quale contestualmente si vieta la modificazione
della destinazione duso.
2. Non può essere modificata la destinazione
duso degli studi dartista a tale funzione adibiti da almeno venti anni e
rispondenti alla tradizionale tipologia a lucernario.
Art. 53. Esercizio
del commercio in aree di valore culturale
(Legge 28 marzo 1991, n. 112, art. 3, comma 13)
1. Con provvedimento del soprintendente o nei
regolamenti di polizia urbana sono individuate le aree aventi valore archeologico,
storico, artistico e ambientale in cui lesercizio del commercio previsto dalla legge
28 marzo 1991, n. 112 non è consentito o è consentito solo con particolari limitazioni.
In tale ultimo caso lesercizio del commercio è subordinato al preventivo nulla osta
del soprintendente che, per quanto attiene alla somministrazione di alimenti e bevande,
può essere concesso solo per le installazioni mobili.
2. Sono fatte salve le norme regionali emanate in
applicazione dellarticolo 28, comma 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114.
Capo III -
Circolazione in ambito nazionale
Sezione I
- Alienazione e altri modi di trasmissione
Art. 54. Beni del
demanio storico, artistico e archivistico
(Codice civile, artt. 822 e 824)
1. I beni culturali indicati nellarticolo
822 del codice civile appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni
costituiscono il demanio storico, artistico, archivistico e bibliografico e sono
assoggettati al regime proprio del demanio pubblico.
Art. 55. Alienazioni
soggette ad autorizzazione
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 24, 26 e 27; d.P.R. 30 settembre 1963, n.
1409, art. 18)
1. E soggetta ad autorizzazione del
Ministero lalienazione:
a) dei beni culturali appartenenti allo Stato,
alle regioni, alle province, ai comuni che non facciano parte del demanio storico e
artistico;
b) dei beni culturali indicati nellarticolo 2, comma 1, lettere a) e b) appartenenti
ad enti pubblici;
c) delle collezioni o serie di oggetti indicate nellarticolo 2,
comma 1, lettera c), dichiarate a norma dellarticolo 6, comma 2,
o di parti di esse.
2. Il Ministero può autorizzare
lalienazione dei beni culturali indicati nel comma 1, qualora non abbiano interesse
per le raccolte pubbliche e dallalienazione stessa non derivi danno alla loro
conservazione e non ne sia menomato il pubblico godimento.
3. E altresì soggetta ad autorizzazione
lalienazione dei beni culturali indicati nellarticolo 2,
comma 1, lettere a) e b), e comma 4, lettera c) appartenenti a persone giuridiche private
senza fine di lucro. Lautorizzazione è concessa qualora non ne derivi un grave
danno alla conservazione o al pubblico godimento dei beni.
4. Gli archivi degli enti pubblici ed i singoli
documenti dello Stato, delle regioni, degli enti territoriali e degli altri enti pubblici
sono inalienabili.
Art. 56.
Autorizzazione alla permuta
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 50)
1. Il Ministero può autorizzare la permuta dei
beni indicati allarticolo 55 e di singoli beni appartenenti alle pubbliche raccolte
con altri appartenenti ad enti, istituti e privati anche stranieri, qualora dalla permuta
stessa derivi un incremento del patrimonio culturale nazionale ovvero larricchimento
delle pubbliche raccolte.
2. Per i beni indicati allarticolo
2, comma 1, lettera e), il Ministero chiede il parere della regione che è tenuta a
renderlo entro il termine perentorio di trenta giorni.
Art. 57. Altri casi
di alienazione
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 28)
1. Le disposizioni dellarticolo 55 si
applicano anche alle costituzioni di ipoteca e di pegno ed ai negozi giuridici che possono
comportare lalienazione dei beni culturali indicati nello stesso articolo.
2. Gli atti che comportano lalienazione di
beni culturali a favore dello Stato, ivi comprese le cessioni in pagamento di obbligazioni
tributarie, non sono soggetti ad autorizzazione.
Art. 58. Denuncia
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 30; d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, art.
38, comma 1, lett. e)
1. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in
parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o la detenzione di beni culturali sono denunciati
al Ministero.
2. La denuncia è effettuata entro trenta giorni:
a) dal proprietario o dal detentore del bene, in
caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito;
b) dallacquirente, in caso di trasferimento avvenuto nellambito di procedure
di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di
un contratto di alienazione non concluso;
c) dallerede o dal legatario, in caso di successione a causa di morte.
3. La denuncia è presentata al competente
soprintendente del luogo ove si trova il bene.
4. La denuncia contiene:
a) i dati identificativi dellalienante e
dellacquirente;
b) i dati identificativi dei beni alienati;
c) lindicazione del luogo ove si trovano i beni alienati;
d) lindicazione della natura e delle condizioni dellalienazione;
e) lindicazione del domicilio in Italia dellalienante e dellacquirente
ai fini delle comunicazioni previste dagli articoli 5 e 7.
5. Si considera non avvenuta la denuncia priva
delle indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise.
Sezione
II - Prelazione
Art. 59. Diritto di
prelazione
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 31, commi 1, 2 e 3; 33; d.P.R. 30 settembre 1963,
n. 1409, art. 40)
1. Il Ministero ha facoltà di acquistare i beni
culturali alienati a titolo oneroso al medesimo prezzo stabilito nellatto di
alienazione.
2. Qualora il bene sia alienato con altri per un
unico corrispettivo o non sia stato previsto un corrispettivo in denaro ovvero sia ceduto
in permuta, il valore economico è determinato dufficio dal Ministero.
3. Ove lalienante non ritenga di accettare
la determinazione effettuata dal Ministero, il valore della cosa è stabilito da una
commissione di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, laltro dallalienante
ed il terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate
dallalienante.
4. La determinazione della commissione è
impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.
5. Il diritto di prelazione può essere
esercitato anche quando il bene sia a qualunque titolo dato in pagamento.
Art. 60. Condizioni
della prelazione
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 31, comma 4; 32; d.P.R. 30 settembre 1963, n.
1409, art. 40; d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera g)
1. Il diritto di prelazione è esercitato nel
termine di due mesi dalla data di ricezione della denuncia prevista dallarticolo 58.
2. Entro il termine indicato dal comma 1 il
provvedimento di prelazione è notificato allalienante ed allacquirente. La
proprietà passa allo Stato dalla data dellultima notificazione.
3. In pendenza del termine prescritto dal comma 1
latto di alienazione è inefficace ed allalienante è vietato effettuare la
consegna della cosa.
4. Le clausole del contratto di alienazione non
vincolano lo Stato.
5. Nel caso in cui il Ministero eserciti il
diritto di prelazione su parte delle cose alienate, il compratore ha facoltà di recedere
dal contratto.
Art. 61. Esercizio
della prelazione
(Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 149, comma 5)
1. Il soprintendente, ricevuta la denuncia di un
atto soggetto a prelazione, ne dà immediata comunicazione alla regione, alla provincia ed
al comune nel cui territorio si trova il bene. Trattandosi di bene mobile la regione ne
dà notizia sul proprio Bollettino Ufficiale, ed eventualmente mediante altri idonei mezzi
di pubblicità a livello nazionale, con la descrizione dellopera e il prezzo.
2. La regione, la provincia ed il comune, nel
termine di quaranta giorni dalla denuncia, formulano al Ministero la proposta di
prelazione, dichiarando leventuale irrevocabile intento di acquistare il bene e di
corrisponderne il prezzo allalienante.
3. Il Ministero, qualora rinunci
allacquisto, emette, nel termine previsto dallarticolo 60, comma 1, il decreto
di prelazione a favore dellente richiedente.
Sezione
III - Commercio
Art. 62. Obbligo di
denuncia dell'attività commerciale e di tenuta del registro
(R.D. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 126 e 128; legge 1 marzo 1975, n. 44, art. 10)
1. Chiunque esercita il commercio dei beni
elencati nellallegato A di questo testo unico invia al soprintendente e alla Regione
copia della dichiarazione prevista dallarticolo 132 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
2. I soggetti indicati al comma 1 annotano
giornalmente le operazioni eseguite nel registro prescritto dallarticolo 136 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, descrivendo le caratteristiche dei beni
acquistati o venduti con le modalità stabilite dal regolamento. Il registro è esibito, a
richiesta, ai funzionari del Ministero e della regione.
3. Il soprintendente verifica, con ispezioni
periodiche a cadenza almeno semestrale, la regolare tenuta del registro e la fedeltà
delle annotazioni in esso contenute. Il verbale dellispezione è notificato
allinteressato ed alla locale autorità di pubblica sicurezza.
Art. 63. Attestati
di autenticità e di provenienza
(Legge 20 novembre 1971, n. 1062, art. 2)
1. Chiunque esercita lattività di vendita
al pubblico o di esposizione a fine di commercio di opere di pittura, di scultura, di
grafica, di oggetti di antichità o di interesse storico od archeologico ha lobbligo
di porre a disposizione dellacquirente gli attestati di autenticità e di
provenienza delle opere e degli oggetti medesimi, che comunque si trovino
nellesercizio o nellesposizione.
2. Allatto della vendita i soggetti
indicati al comma 1 sono tenuti a rilasciare allacquirente copia fotografica
dellopera o delloggetto con retroscritta dichiarazione di autenticità e
indicazione della provenienza, recanti la sua firma.
Art. 64. Commercio
di documenti
(D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, art. 37, commi 3 , 4 e 5)
1. I titolari di case di vendita ed i pubblici
ufficiali preposti alle vendite mobiliari hanno lobbligo di comunicare al
soprintendente archivistico lelenco dei beni archivistici posti in vendita.
2. Entro tre mesi dalle comunicazioni previste
dal comma 1 il Ministero può provvedere a norma dellarticolo 6,
comma 2.
Capo IV -
Circolazione in ambito internazionale
Sezione I -
Uscita e ingresso nel territorio nazionale
Art. 65. Divieto di
uscita dal territorio nazionale
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 35, sostituito dal decreto-legge 5 luglio
1972, n. 288, art.1, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1972, n. 487 e
dalla legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 17; decreto-legge 5 luglio 1972, n. 288, art. 2,
convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1972, n. 487)
1. È vietata, se costituisce danno per il
patrimonio storico e culturale nazionale, luscita dal territorio della Repubblica
dei beni indicati nellarticolo 2 e di quelli indicati nellarticolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), salvo quanto previsto allarticolo 69, comma 9.
2. E' comunque vietata l'uscita:
a) dei beni dichiarati a norma dellarticolo 6;
b) di determinate categorie di beni indicati nel comma 1 in relazione alle loro
caratteristiche oggettive, alla loro provenienza od appartenenza, quando
lesportazione di singoli beni, rientranti in dette categorie, costituisce danno per
il patrimonio nazionale tutelato da questo testo unico. Il divieto di uscita è disposto,
in via preventiva e per periodi definiti, dal Ministro, sentito il competente comitato di
settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.
Art. 66. Attestato
di libera circolazione
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 36, sostituito dalla legge 30 marzo 1998, n.
88, art. 18)
1. Chi intenda far uscire dal territorio della
Repubblica beni culturali indicati nellarticolo 65 deve farne
denuncia e presentarli ai competenti uffici di esportazione, indicando, contestualmente e
per ciascuno di essi, il valore venale, al fine di ottenere lattestato di libera
circolazione.
2. Lufficio di esportazione, entro tre
giorni dallavvenuta presentazione del bene, ne dà notizia al competente ufficio
dellamministrazione centrale, che può, entro i successivi dieci giorni, inibire il
rilascio dellattestato di libera circolazione.
3. Lufficio di esportazione, accertata la
congruità del valore indicato, rilascia o nega, con motivato giudizio, lattestato
di libera circolazione.
4. Lattestato di libera circolazione è
rilasciato dallufficio di esportazione non prima di quindici giorni e comunque non
oltre quaranta giorni dalla presentazione del bene.
5. Nella valutazione circa il rilascio o il
rifiuto dellattestato di libera circolazione gli uffici di esportazione si attengono
a indirizzi di carattere generale stabiliti dal competente comitato di settore del
Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.
6. Lattestato di libera circolazione ha
validità triennale ed è redatto in tre originali dei quali:
a) uno è depositato agli atti dufficio;
b) un secondo è consegnato allinteressato e deve accompagnare la circolazione del
bene;
c) un terzo è trasmesso allufficio centrale del Ministero per la formazione del
registro ufficiale degli attestati.
7. In caso di diniego, i beni sono sottoposti al
regime previsto dallarticolo 6.
8. Per i beni culturali di proprietà della
regione o di enti sottoposti alla sua vigilanza, lufficio di esportazione sente la
regione, il cui parere è reso nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di
ricezione della richiesta e, se negativo, è vincolante.
9. Restano ferme le competenze delegate alle
regioni in materia di esportazione dei beni indicati allarticolo 2,
comma 2, lettera c).
Art. 67. Ricorso
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 37, sostituito dal decreto-legge 5 luglio
1972, n. 288, art. 6, convertito nella legge 8 agosto 1972, n. 487 e dalla legge 30 marzo
1998, n. 88, art. 19; decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, art. 16, sostituito dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, art. 11; decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
368, art. 4)
1. Avverso il diniego dellattestato,
linteressato può presentare, entro i successivi trenta giorni, ricorso al direttore
generale.
2. Copia del ricorso è contestualmente inviata
allufficio di esportazione interessato.
3. Il direttore generale, sentito il competente
comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, decide sul
ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso.
4. Qualora il direttore generale accolga il
ricorso, lufficio di esportazione, nei venti giorni successivi, rilascia
lattestato di libera circolazione.
Art. 68. Acquisto
coattivo
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 39, sostituito dalla legge 30 marzo 1998, n.
88, art. 20)
1. Lufficio di esportazione può proporre
al Ministero e alla regione l'acquisto coattivo del bene per il quale è richiesto
l'attestato di libera circolazione, dandone contestuale comunicazione all'interessato. In
tal caso il termine per il rilascio dell'attestato è prorogato di sessanta giorni.
2. Entro il termine di novanta giorni dalla
denuncia, il Ministero o la regione nel cui territorio si trova lufficio di
esportazione hanno la facoltà di acquistare il bene per il valore indicato nella
denuncia.
Art. 69. Uscita
temporanea
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 40, sostituito dalla legge 30 marzo 1998, n.
88, art. 22; legge 2 aprile 1950, n. 328, artt. 1, 2, 3, 4 e 5; legge 8 ottobre 1997, n.
352, art. 2)
1. I beni culturali per i quali operi il divieto
previsto dallarticolo 65, commi 1 e 2 possono uscire temporaneamente dal territorio
nazionale per manifestazioni, mostre o esposizioni darte di alto interesse
culturale, sempre che ne siano garantite l'integrità e la sicurezza.
2. Non possono comunque uscire:
a) i beni suscettibili di subire danni nel
trasporto o nella permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli;
b) i beni che costituiscano il fondo principale o una determinata ed organica sezione di
un museo, pinacoteca, galleria, archivio o biblioteca o di una collezione artistica o
bibliografica.
3. Al fine delluscita disciplinata dal
comma 1, linteressato chiede lassenso del Ministero, indicando il responsabile
della custodia del bene allestero.
4. Il Ministero rilascia o nega l'assenso,
dettando le prescrizioni necessarie. Il provvedimento di assenso indica il termine massimo
per il rientro del bene, comunque non superiore a un anno dalluscita dal territorio
nazionale. Il termine indicato nel provvedimento è prorogabile su richiesta
dellinteressato, fermo restando il termine massimo di cui sopra.
5. L'assenso è sempre subordinato
allassicurazione delle opere da parte dell'interessato, per il valore stabilito dal
Ministero.
6. Per le mostre e le manifestazioni promosse
allestero dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti pubblici, dagli
istituti italiani di cultura allestero, o da organismi sovranazionali,
lassicurazione può essere sostituita dallassunzione dei relativi rischi da
parte dello Stato.
7. Il rilascio della garanzia statale avviene con
decreto del Ministero, adottato di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica.
8. Luscita del bene è garantita mediante
cauzione, costituita anche da polizza fideiussoria, per un importo superiore del dieci per
cento al valore stimato del bene, rilasciata da un istituto bancario o da una società di
assicurazione. La cauzione è incamerata dallamministrazione ove gli oggetti ammessi
alla temporanea esportazione non rientrino nel territorio nazionale nel termine stabilito.
Non si applica la cauzione per i beni appartenenti allo Stato e alle amministrazioni
pubbliche. Il Ministero può esonerare dall'obbligo della cauzione istituzioni di
particolare importanza culturale.
9. I mezzi di trasporto aventi più di
settantacinque anni possono uscire temporaneamente dal territorio nazionale per
partecipare a mostre e raduni internazionali. Ad essi non si applicano i commi precedenti,
salvo che presentino l'interesse previsto dall'articolo 2.
Art. 70. Ingresso
nel territorio nazionale
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 39-bis, aggiunto dalla legge 30 marzo 1998, n.
88, art. 21)
1. La spedizione in Italia da uno Stato membro
dellUnione europea o limportazione da un Paese terzo dei beni indicati
nell'articolo 65 è certificata, a domanda, dallufficio di esportazione.
2. Il certificato di avvenuta importazione è
rilasciato osservando le procedure e modalità stabilite dal regolamento.
3. Il certificato di avvenuta spedizione è
rilasciato in base a documentazione idonea alla identificazione della cosa e a comprovarne
la provenienza, fornita o autenticata da una autorità dello Stato membro di spedizione.
Sezione II
- Esportazione dal territorio dellUnione europea
Art. 71.
Denominazioni
(Legge 30 marzo 1998, n. 88,art. 1)
1. Nella presente sezione e nelle sezioni III di
questo Capo e II del Capo VII si intendono:
a) per regolamento CEE e
direttiva CEE, rispettivamente il regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio,
del 9 dicembre 1992, come modificato dal regolamento (CE) n. 2469/96 del Consiglio, del 16
dicembre 1996, e la direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, come modificata
dalla direttiva 96/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 febbraio 1997;
b) per Stato richiedente, lo Stato membro dellUnione europea che
promuova lazione di restituzione a norma della sezione III.
Art. 72.
Esportazione di beni culturali dal territorio dell'Unione europea
(Legge 30marzo 1998, n. 88, art. 11)
1. Lesportazione al di fuori del territorio
dellUnione europea dei beni culturali indicati nellallegato A di questo testo
unico è disciplinata dal regolamento CEE e dal presente articolo.
2. La licenza di esportazione prevista
dallarticolo 2 del regolamento CEE è rilasciata dall'ufficio di esportazione
contestualmente allattestato di libera circolazione previsto dallarticolo 66,
comma 3, ed è valida per sei mesi. La licenza di esportazione è altresì rilasciata dal
medesimo ufficio che ha emesso lattestato di libera circolazione in data non
anteriore a trenta mesi.
3. Nel caso di esportazione temporanea di un bene
elencato nellallegato A di questo testo unico, lufficio di esportazione
rilascia la licenza di esportazione temporanea in conformità allassenso espresso
dal Ministero a norma dell'articolo 69, comma 4.
4. Le disposizioni della sezione I di questo Capo
e dellarticolo 134 non si applicano ai beni culturali entrati nel territorio dello
Stato e accompagnati da licenza di esportazione rilasciata da altro Stato membro
dellUnione europeaa norma dellarticolo 2 del regolamento CEE, per la durata di
validità della licenza medesima.
5. Ai fini del regolamento CEE gli uffici di
esportazione del Ministero sono autorità competenti per il rilascio delle licenze di
esportazione di beni culturali. Il Ministero ne forma e conserva lelenco,
comunicando alla Commissione delle Comunità europee eventuali aggiornamenti entro due
mesi dalla loro effettuazione.
Sezione
III - Restituzione di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato
membro dellUnione europea
Art. 73.
Restituzione
(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 2)
1. I beni culturali usciti illecitamente dal
territorio di uno Stato membro dellUnione europea dopo il 31 dicembre 1992 sono
restituiti a norma delle disposizioni della presente sezione.
2. Sono considerati beni culturali quelli
qualificati, anche dopo la loro uscita dal territorio dello Stato richiedente, in base
alle norme ivi vigenti, come appartenenti al patrimonio culturale nazionale, secondo
quanto stabilito dallarticolo 30 del Trattato istitutivo della Comunità economica
europea, ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, sostituito
dallarticolo 6 del Trattato di Amsterdam, ratificato e reso esecutivo con legge 16
giugno 1998, n. 209.
3. La restituzione è ammessa per i beni
culturali ricompresi in una delle seguenti categorie:
a) beni indicati nellallegato A;
b) beni facenti parte di collezioni pubbliche, inventariate in musei, archivi e fondi di
conservazione di biblioteche; si intendono pubbliche le collezioni di proprietà dello
Stato, di altre autorità territoriali, di enti qualificati pubblici in conformità alla
legislazione nazionale, nonché le collezioni finanziate in modo significativo dallo Stato
o da altri enti pubblici territoriali;
c) beni inclusi in inventari ecclesiastici.
4. È illecita luscita dei beni culturali
avvenuta in violazione del regolamento CEE o della legislazione dello Stato richiedente in
materia di protezione del patrimonio culturale nazionale, ovvero determinata dal mancato
rientro alla scadenza del termine di uscita o di esportazione temporanea.
5. Si considerano altresì illecitamente usciti i
beni dati in uscita o esportazione temporanea qualora siano violate le prescrizioni
stabilite con il provvedimento previsto nellarticolo 69, comma 4.
6. La restituzione è ammessa se le condizioni
indicate nei commi 4 e 5 sussistono al momento della proposizione della domanda.
Art. 74. Assistenza
e collaborazione a favore degli Stati U.E.
(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 3)
1. Lautorità centrale prevista
dallarticolo 3 della direttiva CEE è, per lItalia, il Ministero. Esso si
avvale, per i vari compiti indicati nella direttiva, dei suoi organi centrali e
periferici, nonché della cooperazione degli altri Ministeri, degli altri organi dello
Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali e locali.
2. Per il ritrovamento e la restituzione dei beni
culturali appartenenti al patrimonio di altro Stato membro, il Ministero:
a) assicura la propria collaborazione alle
autorità competenti degli altri Stati membri dellUnione europea;
b) fa eseguire ricerche sul territorio nazionale, rivolte alla localizzazione del bene
culturale e alla identificazione di chi lo possieda o comunque lo detenga; le ricerche
sono disposte su domanda dello Stato richiedente, corredata di ogni notizia e documento
utili per agevolare le indagini, con particolare riguardo alla localizzazione del bene;
c) notifica agli Stati membri interessati il ritrovamento nel territorio nazionale di un
bene culturale la cui illecita uscita da uno Stato membro possa presumersi per indizi
precisi e concordanti;
d) agevola le operazioni che lo Stato membro interessato esegue, per verificare la
sussistenza dei presupposti indicati allarticolo 73, sul bene del quale sia stata
effettuata la notifica di uscita illecita presunta a norma della lettera c), purché tali
operazioni vengano effettuate entro tre mesi dalla notifica stessa; qualora la verifica
non sia eseguita entro il prescritto termine non sono applicabili le disposizioni
contenute nella lettera e);
e) dispone, ove necessario, la rimozione e la temporanea custodia presso istituti
pubblici, nonché ogni altra misura necessaria per la conservazione del bene;
f) favorisce lamichevole composizione, tra Stato richiedente e possessore o
detentore del bene culturale, di ogni controversia concernente la restituzione; a tal
fine, tenuto conto della qualità dei soggetti e della natura del bene, il Ministero può
proporre allo Stato richiedente e ai soggetti possessori o detentori la definizione della
controversia mediante arbitrato da svolgersi secondo la legislazione italiana e
raccogliere, per leffetto, il formale accordo di entrambe le parti.
Art. 75. Azione di
restituzione
(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 4)
1. Gli Stati membri dellUnione europea
possono esercitare lazione di restituzione davanti allautorità giudiziaria
ordinaria per i beni culturali usciti illecitamente dal loro territorio secondo quanto
previsto dallarticolo 73.
2. Lazione è proposta davanti al tribunale
del luogo in cui il bene si trova.
3. Oltre ai requisiti previsti nellarticolo
163 del codice di procedura civile, latto di citazione deve contenere:
a) un documento descrittivo del bene richiesto
che ne certifichi la qualità di bene culturale;
b) la dichiarazione delle autorità competenti dello Stato richiedente relativa
alluscita illecita del bene dal territorio nazionale.
4. Latto di citazione è notificato
altresì al Ministero per essere annotato nello speciale registro di trascrizione delle
domande giudiziali di restituzione.
5. Il Ministero notifica immediatamente
lintervenuta trascrizione alle autorità centrali degli altri Stati membri.
Art. 76.
Prescrizione dellazione
(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 5)
1. Lazione di restituzione è promossa nel
termine perentorio di un anno a decorrere dal giorno in cui lo Stato richiedente ha avuto
conoscenza che il bene uscito illecitamente si trova in un determinato luogo e ne ha
identificato il possessore o detentore.
2. Lazione di restituzione si prescrive in
ogni caso entro il termine di trenta anni dal giorno delluscita illecita del bene
dal territorio dello Stato richiedente.
3. Lazione di restituzione non si prescrive
per i beni indicati nellarticolo 73, comma 3, lettere b) e c).
Art. 77. Indennizzo
(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 6)
1. Il tribunale, nel disporre la restituzione del
bene, può, su domanda della parte interessata, liquidare un indennizzo determinato in
base a criteri equitativi.
2. Per ottenere lindennizzo previsto dal
comma 1, il soggetto interessato è tenuto a dimostrare di aver acquisito in buona fede il
possesso del bene.
3. Il soggetto che abbia acquisito il possesso
del bene per donazione eredità o legato non può beneficiare di una posizione più
favorevole di quella del proprio dante causa.
4. Lo Stato richiedente che sia obbligato al
pagamento dellindennizzo può rivalersi nei confronti del soggetto responsabile
dellillecita circolazione residente in Italia.
Art. 78. Pagamento
dellindennizzo
(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 7)
1. Lindennizzo è corrisposto da parte
dello Stato richiedente contestualmente alla restituzione del bene.
2. Del pagamento e della consegna del bene è
redatto, a cura di un notaio, di un ufficiale giudiziario, ovvero di funzionari
alluopo designati dal Ministero, processo verbale, che viene rimesso in copia al
Ministero stesso.
3. Il processo verbale indicato nel comma 2
costituisce titolo idoneo per la cancellazione della trascrizione della domanda
giudiziale.
Art. 79. Custodia
temporanea dei beni ed altri adempimenti
(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 8)
1. Sono a carico dello Stato richiedente le spese
relative alla ricerca, rimozione o custodia temporanea del bene da restituire, le altre
comunque conseguenti allapplicazione dellarticolo 74, nonché quelle inerenti
allesecuzione della sentenza che dispone la restituzione.
Art. 80. Azione di
restituzione a favore dellItalia
(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 9)
1. Lazione di restituzione dei beni
culturali usciti illecitamente dal territorio italiano è esercitata dal Ministero,
dintesa con il Ministero degli affari esteri, davanti al giudice dello Stato membro
dellUnione europea in cui si trova il bene culturale.
2. Il Ministero si avvale dellassistenza
dellAvvocatura generale dello Stato.
Art. 81.
Destinazione del bene restituito
(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 10)
1. Qualora il bene culturale restituito non
appartenga allo Stato, il Ministero provvede alla sua custodia fino alla consegna
allavente diritto.
2. La consegna del bene è subordinata al
rimborso allo Stato delle spese sostenute per il procedimento di restituzione e per la
custodia del bene.
3. Quando non sia conosciuto chi abbia diritto
alla consegna del bene, il Ministero dà notizia del provvedimento di restituzione
mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e con altra
forma di pubblicità.
4. Qualora lavente diritto non ne richieda
la consegna entro cinque anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dellavviso previsto dal comma 3, il bene è acquisito al demanio dello Stato. Il
competente Ufficio dellamministrazione centrale, sentiti il competente comitato di
settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e le regioni
interessate, dispone che il bene sia assegnato ad un museo, biblioteca o archivio dello
Stato, di una regione o di altro ente pubblico al fine di assicurarne la migliore tutela e
il pubblico godimento nel contesto culturale più opportuno.
Art. 82.
Informazioni alla Commissione europea e al Parlamento nazionale
(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 14)
1. Il Ministro informa la Commissione delle
Comunità europee delle misure adottate dallItalia per assicurare lesecuzione
del regolamento CEE e acquisisce le corrispondenti informazioni trasmesse alla Commissione
dagli altri Stati membri.
2. Ministro trasmette annualmente al Parlamento,
in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero, una relazione
sullattuazione del presente Capo, nonché sullattuazione della direttiva CEE e
del regolamento CEE in Italia e negli altri Stati membri.
3. Il Ministro, sentito il Consiglio nazionale
per i beni culturali e ambientali, predispone ogni tre anni la relazione alla Commissione
indicata al comma 1 sullapplicazione del regolamento CEE e della direttiva CEE. La
relazione è trasmessa al Parlamento.
Art. 83. Banca dati
dei beni culturali illecitamente sottratti
(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 15)
1. Presso il Ministero è istituita la banca dati
dei beni culturali illecitamente sottratti.
2. Con il regolamento previsto dallarticolo
12 sono determinate le modalità di attuazione della banca dati.
Art. 84. Accordi con
gli altri Stati membri dellUnione europea
(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 16)
1. Al fine di sollecitare e favorire una
reciproca maggiore conoscenza del patrimonio culturale nonché della legislazione e
dellorganizzazione di tutela dei diversi Stati membri dellUnione europea, il
Ministero promuove gli opportuni accordi con le corrispondenti autorità degli altri
Stati.
Capo V -
Ritrovamenti e scoperte
Art. 85. Ricerca di
beni culturali
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 43)
1. Le ricerche archeologiche e, in genere, le
opere per il ritrovamento di beni culturali indicati allarticolo 2,
comma 1, lettera a), in qualunque parte del territorio nazionale, sono riservate allo
Stato.
2. Ai fini del comma 1, il Ministero può con suo
decreto ordinare loccupazione temporanea degli immobili ove devono eseguirsi i
lavori.
3. Il proprietario dell'immobile ha diritto ad un
indennizzo per i danni subiti, che, in caso di disaccordo, è determinato con le norme
stabilite dagli articoli 65 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Il Ministero
può rilasciare al proprietario, che ne faccia richiesta, i beni ritrovati, o parte di
essi, quando non interessino le raccolte dello Stato.
Art. 86. Concessione
di ricerca
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 45 e 47)
1. Il Ministero può dare in concessione ad enti
o privati lesecuzione di ricerche e di opere indicate nellarticolo 85 ed
emettere a favore del concessionario il decreto di occupazione degli immobili ove devono
eseguirsi i lavori.
2. Il concessionario deve osservare, oltre alle
norme imposte nell'atto di concessione, tutte le altre che l'amministrazione ritenga di
prescrivere.
3. In caso di inosservanza, la concessione è
revocata.
4. La concessione può altresì essere revocata
quando il Ministero intenda sostituirsi nell'esecuzione o prosecuzione delle opere. In tal
caso sono rimborsate dallo Stato le spese occorse per le opere già eseguite ed il
relativo importo è fissato dal Ministero.
5. Ove il concessionario non ritenga di accettare
la determinazione ministeriale, limporto è stabilito da un perito tecnico nominato
dal presidente del tribunale. Le relative spese sono anticipate dal concessionario.
6. La concessione previstaal comma 1 può essere
data anche al proprietario degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.
Art. 87. Scoperta
fortuita
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 48)
1. Chiunque scopra fortuitamente beni mobili o
immobili indicati nell'articolo 2 ne fa denuncia entro ventiquattro ore
al soprintendente o al sindaco, ovvero allautorità di pubblica sicurezza e provvede
alla conservazione temporanea di essi, lasciandoli nelle condizioni e nel luogo in cui
sono stati rinvenuti.
2. Ove si tratti di beni mobili dei quali non si
possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverli per
meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dellautorità
competente, e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica.
3. Agli obblighi di conservazione e custodia
previsti nei commi 1 e 2 è soggetto ogni detentore dei beni scoperti fortuitamente.
4. Le eventuali spese sostenute per la custodia e
rimozione sono rimborsate dal Ministero.
Art. 88.
Appartenenza e qualificazione dei beni ritrovati
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 44, 46, 47 e 49)
1. I beni indicati nellarticolo
2, da chiunque e in qualunque modo ritrovati, appartengono allo Stato. A seconda che
siano beni immobili o mobili essi fanno parte, rispettivamente, del demanio pubblico o del
patrimonio indisponibile dello Stato a norma degli articoli 822 e 826 del codice civile.
Art. 89. Premio per
i ritrovamenti
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 44, 46, 47, 49 e 50)
1. Il Ministero corrisponde un premio non
superiore al quarto del valore delle cose ritrovate:
a) al proprietario dellimmobile dove è
avvenuto ilritrovamento;
b) al concessionario indicato nellarticolo 86;
c) allo scopritore che ha ottemperato gli obblighi previsti dallarticolo 87.
2. Qualora il proprietario dellimmobile
abbia ottenutola concessione prevista dallarticolo 86 ovvero sia scopritore del bene
ha diritto ad un premio non superiore alla metà del valore delle cose ritrovate.
3. Nessun premio spetta allo scopritore che si
sia introdotto e abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o del
possessore.
4. Il premio può essere corrisposto in denaro o
mediante rilascio di parte delle cose ritrovate.
Art. 90.
Determinazione del premio
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 44, 46, 47, 49 e 50)
1. Il Ministero provvede alla determinazione del
premio spettante agli aventi titolo a norma dellarticolo 89, previa stima delle cose
ritrovate. A richiesta degli aventi titolo che non accettano la stima del Ministero, il
valore delle cose ritrovate è determinato da una commissione costituitada tre membri da
nominarsi uno dal Ministero, laltro dal richiedente e il terzo dal presidente del
tribunale. Le spese della perizia sono anticipate dal richiedente.
2. La determinazione della commissione è
impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.
Capo VI -
Valorizzazione e godimento pubblico
Sezione I -
Espropriazione
Art. 91.
Espropriazione di beni culturali
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 54; d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, art. 45;
d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera e)
1. I beni culturali mobili e immobili possono
essere espropriati dal Ministero per causadi pubblica utilità, quando
lespropriazione risponda ad un importante interesse a migliorare le condizioni di
tutela ai fini delgodimento pubblicodei beni medesimi.
2. Lespropriazione può essere disposta a
favore delle regioni, delle province, dei comuni, di altro ente pubblico o di persona
giuridica privata senza fine di lucro.
Art. 92.
Espropriazione per fini strumentali
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 55)
1. Possono essere espropriate per causa di
pubblica utilità aree ed edifici quando ciò sia necessario per isolare o restaurare
monumenti, assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il
godimento da parte del pubblico, facilitarne laccesso.
Art. 93.
Espropriazione per interesse archeologico
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 56)
1. Il Ministero può procedere
allespropriazione di immobili al fine di eseguire interventi di interesse
archeologico o per il ritrovamento di beni culturali.
Art. 94.
Dichiarazione di pubblica utilità
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 57; d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, art.
45, comma 2; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 152, comma 3, lett. a e b)
1. La dichiarazione di pubblica utilità è fatta
con provvedimento del Ministero o, nel caso dellarticolo 92, anche con atto della
regione.
2. Nei casi previsti dagli articoli 92 e 93
lapprovazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità.
Art. 95. Indennità
di esproprio per i beni culturali
(R.D. 30 gennaio 1913, n. 363, art. 70; d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, art.
45, comma 1)
1. Nel caso dellarticolo 91
lindennità consiste nel giusto prezzo che il bene avrebbe in una libera
contrattazione di compravendita allinterno dello Stato.
2. Il decreto di esproprio è emesso dal prefetto
dopo il deposito dellindennità offerta dallespropriante ed accettata
dallespropriato, oppure determinata dal perito nominato dal presidente del
tribunale.
Art. 96. Rinvio a
norme generali
(R.D. 30 gennaio 1913, n. 363, art. 68)
1. Nei casi disciplinati dagli articoli 92 e 93
lindennità e la procedura di esproprio sono regolate dalle disposizioni generali in
materia di espropriazione per opere pubbliche.
Art. 97. Interventi
di valorizzazione
1. Gli interventi di valorizzazione sono comunque
soggetti alle disposizioni del Capo II del presente Titolo in quanto applicabili.
Sezione II
- Fruizione
Art. 98. Beni
demaniali
(Codice civile, art.822)
1. I beni culturali indicati nellarticolo 54 sono destinati al godimento pubblico.
Art. 99. Apertura al
pubblico di musei, monumenti, aree e parchi archeologici, archivi e biblioteche
(Legge 23 luglio 1980, n. 502, art. 1, sostituito dalla legge 27 giugno 1985, n.
332, art. 1; d.P.R. 5 luglio 1995, n. 417, art. 27; d.m. 11 dicembre 1997, n. 507, art 5,
comma 1)
1. Lapertura al pubblico dei musei, dei
monumenti, delle aree e dei parchi archeologici statali, degli archivi di Stato e delle
biblioteche pubbliche statali è disposta e regolamentata dal Ministero.
2. Ai fini del comma 1 si intende per:
a) museo: struttura comunque denominata
organizzata per la conservazione, la valorizzazione e la fruizione pubblica di raccolte di
beni culturali;
b) area archeologica: sito su cui insistono i resti di un insieme edilizio originariamente
concluso per funzione e destinazione duso complessiva;
c) parco archeologico: ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze
archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali,
attrezzato come museo allaperto in modo da facilitarne la lettura attraverso
itinerari ragionati e sussidi didattici.
Art. 100. Biglietto
dingresso
(Legge 25 marzo 1997, n. 78, art. 1, commi 2, 3 e 4)
1. Laccesso ai luoghi indicati
nellarticolo 99, comma 1, è consentito, di regola, dietro pagamento di un
biglietto.
2. Sono stabiliti dal regolamento:
a) i casi di libero accesso e di ingresso
gratuito;
b) le categorie di biglietti e i criteri per la determinazione del relativo prezzo. Il
prezzo del biglietto include gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni previste
alla lettera c);
c) le modalità di emissione, di distribuzione, di vendita del biglietto dingresso e
di riscossione del corrispettivo, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici e
privati. Per la gestione dei biglietti dingresso possono essere impiegate nuove
tecnologie informatiche, con possibilità di prevendita e vendita presso terzi
convenzionati;
d) la percentuale dei proventi dei biglietti da assegnare allEnte nazionale di
assistenza e previdenza per i pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori
drammatici.
3. Gli introiti derivanti dalla vendita dei
biglietti dingresso sono destinati alladeguamento strutturale e funzionale dei
locali adibiti a sedi di musei, gallerie, archivi e biblioteche dello Stato, alle misure
di prevenzione degli incendi, alla installazione dei sistemi antifurto e di ogni altra
misura di prevenzione nei locali stessi, nonché allespropriazione e
allacquisto, anche mediante lesercizio del diritto di prelazione da parte
dello Stato di beni di interesse artistico e storico. Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, alle
competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero le somme
affluite allentrata del bilancio dello Stato a norma del presente comma.
Art. 101. Ricerche e
letture negli archivi di Stato e delle biblioteche pubbliche statali
(D.P.R. 5 luglio 1995, n. 417, art. 47; d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, art.
28)
1. Le ricerche e letture per ragioni di studio
effettuate negli archivi di Stato e nelle biblioteche pubbliche statali sono gratuite.
Art. 102. Mostre o
esposizioni
(Legge 2 aprile 1950, n. 328, artt. 6 e 7; d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art.
13-bis, lett. h)
1. Il Ministero dichiara, a richiesta
dellinteressato, il rilevante interesse scientifico o culturale delle mostre o
esposizioni di opere darte ai fini dellapplicazione delle agevolazioni fiscali
2. E soggetto ad autorizzazione
ministeriale il prestito alla mostra o allesposizione:
a) di opere darte di proprietà dello
Stato, assentito dallufficio competente;
b) di opere darte costituenti beni culturali a norma dellarticolo
2, comma 1, lettera a), di proprietà di enti pubblici e di persone giuridiche private
senza fine di lucro, o dichiarati a norma dellarticolo 6;
c) di beni archivistici.
3. La richiesta di autorizzazione è presentata
almeno quattro mesi prima dellinizio della manifestazione ed indica il responsabile
della custodia delle opere in prestito.
4. Il regolamento individua i criteri per il
rilascio dellautorizzazione, in relazione alle esigenze di integrità e fruizione
pubblica delle opere.
5. Lautorizzazione può essere subordinata
alladozione delle misure necessarie alla salvaguardia delle opere
6. Lautorizzazione prevista dal comma 2
produce gli effetti di quella prevista dallarticolo 22.
7. I provvedimenti indicati dal presente articolo
sono adottati dalle regioni nelle ipotesi previste dal d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3.
Art. 103. Vigilanza
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 7)
1. Il Ministero, con il concorso delle regioni,
vigila affinché siano rispettati i diritti di uso e godimento che il pubblico abbia
acquisito sui beni soggetti alle disposizioni di questo Titolo.
Art. 104.
Cooperazione con le regioni e gli enti locali
(Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 152)
1. Il Ministero, le regioni e gli enti locali
cooperano alla promozione e allo sviluppo della fruizione dei beni culturali nelle forme
previste dallarticolo 152 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Art. 105. Accordi
per la promozione della fruizione
(legge 8 ottobre 1997, n. 352, art. 8)
1. Al fine di promuovere e sviluppare la
fruizione dei beni culturali il Ministero, oltre a concludere accordi con amministrazioni
pubbliche ed altri soggetti privati, può stipulare apposite convenzioni con le
associazioni di volontariato che svolgono attività per la salvaguardia e la diffusione
della conoscenza dei beni culturali.
Art. 106. Visita
pubblica di beni culturali
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 53)
1. Sono soggette a visita da parte del pubblico
per scopi culturali:
a) i beni culturali immobili indicati allarticolo 2, comma 1, lettere a) e b) già dichiarati a norma dellarticolo 6 che rivestano altresì un interesse eccezionale;
b) le collezioni dichiarate a norma dellarticolo 6.
2. Linteresse eccezionale degli immobili
indicati alla lettera a) del comma 1 è dichiarato con atto del Ministero, sentito il
proprietario.
3. Le modalità di visita sono concordate con il
proprietario; in caso di mancato accordo possono essere disposte dal Ministero, tenuto
conto delle esigenze del domicilio e della proprietà.
4. Sono fatte salve le disposizioni dellarticolo 45.
Art. 107. Accesso
agli archivi di Stato
(D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, art. 21; d.P.R. 30 dicembre 1975, n. 854;
artt. 1 e 6)
1. I documenti conservati negli archivi di Stato
sono liberamente consultabili, ad eccezione di quelli dichiarati di carattere riservato a
norma dellarticolo 110 relativi alla politica estera o interna dello Stato, che
diventano consultabili cinquanta anni dopo la loro data, e di quelli riservati relativi a
situazioni puramente private di persone, che lo diventano dopo settanta anni. I documenti
dei processi penali sono consultabili settanta anni dopo la data della conclusione del
procedimento.
2. Il Ministero dellinterno, dintesa
con il Ministero, può permettere, per motivi di studio, la consultazione di documenti di
carattere riservato anche prima della scadenza dei termini previsti nel comma 1. Ai fini
di tale autorizzazione, il Ministero dellinterno ha facoltà di avvalersi del parere
del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e
ambientali, in relazione al valore storico-culturale dei documenti riservati dei quali sia
stata richiesta la consultazione.
3. I documenti di proprietà dei privati, e da
questi depositati negli archivi di Stato o agli archivi medesimi donati o venduti o
lasciati in eredità o legato, sono assoggettati alla disciplina stabilita dai commi 1 e
2.
4. I depositanti e coloro che donano o vendono o
lasciano in eredità o legato documenti agli archivi di Stato possono tuttavia porre la
condizione della non consultabilità di tutti o di parte dei documenti dell'ultimo
settantennio. Tale limitazione, come pure quella generale stabilita dal comma 1, non opera
nei riguardi dei depositanti, dei donanti, dei venditori e di qualsiasi altra persona da
essi designata. La limitazione è altresì inoperante nei confronti degli aventi causa dei
depositanti, dei donanti, dei venditori, quando si tratti di documenti concernenti oggetti
patrimoniali, ai quali siano interessati per il titolo di acquisto.
Art. 108. Accesso
agli archivi storici degli Enti pubblici
(D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, art. 22; d.P.R. 30 dicembre 1975, n. 854;
artt. 1 e 6)
1. Le disposizioni dell'articolo 107 si applicano
agli archivi storici degli enti pubblici.
2. Salvo quanto disposto dalla legge 7 agosto
1990, n. 241, in materia di accesso agli atti della pubblica amministrazione, è
disciplinata con regolamento la consultazione a scopi storici degli archivi correnti e di
deposito delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici.
Art. 109. Accesso
agli archivi privati
(D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, art. 38, comma 1, lett. b)
1. I privati proprietari, possessori o detentori
degli archivi o dei singoli documenti dichiarati a norma dellarticolo
6, comma 2, hanno lobbligo di permettere agli studiosi, che ne facciano motivata
richiesta tramite il soprintendente archivistico, la consultazione dei documenti che,
dintesa con lo stesso soprintendente, non siano riconosciuti di carattere riservato.
2. Le modalità di consultazione sono concordate
tra il privato e il soprintendente. Le spese sono a carico dello studioso.
Art. 110.
Declaratoria di riservatezza
(D.P.R. 30 dicembre 1975, n. 854; artt. 3 e 4)
1. Laccertamento dellesistenza e
della natura degli atti non liberamente consultabili a norma degli articoli 107, 108 e 109
è effettuato dal Ministero dellinterno, dintesa con il Ministero.
Art. 111. Fruizione
da parte delle scuole
(Legge 8 ottobre 1997, n. 352, art. 7 e 8)
1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti
territoriali favoriscono la fruizione del patrimonio culturale e scientifico da parte
degli studenti, stipulando con le scuole di ogni ordine e grado apposite convenzioni nelle
quali sono fissate, tra laltro, le modalità per la predisposizione di materiali,
sussidi e percorsi didattici.
2. Gli oneri derivanti dalle convenzioni sono
ripartiti tra la scuola richiedente ed il Ministero o lente interessato.
Art. 112. Servizi di
assistenza culturale e di ospitalità
(Decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito con modificazioni nella legge
14 gennaio 1993, n. 4, art. 4, comma 1; decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito
con modificazioni nella legge 22 marzo 1995, n. 85, art. 47-quater; d.P.R. 5 luglio 1995,
n. 417, artt. 31-60; d.m. 24 marzo 1997, n. 139, art. 2, comma 1)
1. Nei luoghi indicati allarticolo 99,
comma 1, possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il
pubblico.
2. I servizi riguardano in particolare:
a) il servizio editoriale e di vendita
riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro
materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali;
b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il
recapito del prestito bibliotecario;
c) la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali;
d) la gestione dei punti vendita e lutilizzazione commerciale delle riproduzioni dei
beni;
e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per
linfanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di
incontro;
f) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba;
g) lorganizzazione di mostre e manifestazioni culturali, di iniziative promozionali.
Art. 113.
Concessione dei servizi
(Decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito con modificazioni nella legge
14 gennaio 1993, n. 4, art. 4, commi 3 e 4; legge 8 ottobre 1997, n. 352, art. 3; d.m. 24
marzo 1997, n. 139, art. 2, comma 1 e art. 3)
1. I servizi indicati allarticolo 112
possono essere affidati in concessione a privati, qualora risulti finanziariamente
conveniente e i servizi medesimi non possano essere assicurati mediante le risorse umane e
finanziarie dellamministrazione.
2. Le concessioni per i servizi previste al comma
1 possono essere integrate, ai fini di una gestione comune, con laffidamento dei
servizi di pulizia e di vigilanza e biglietteria.
3. I funzionari preposti agli istituti di cui
allarticolo 99, comma 1, dora in poi indicati come capo
dellistituto, provvedono allaffidamento in concessione a norma delle
vigenti disposizioni in materia di appalti di servizi.
4. La concessione ha durata quadriennale e può
essere rinnovata, esclusa la rinnovazione tacita, per non più di due volte.
5. Al fine di garantire il coordinamento ovvero
lintegrazione dei servizi, possono essere stipulate apposite convenzioni con
regioni, province, comuni ed altri enti pubblici e soggetti privati titolari di istituti
corrispondenti a quelli indicati nellarticolo 99, comma 1.
Sezione
III - Uso individuale
Art. 114. Uso dei
beni culturali
(Decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito con modificazioni nella legge 14
gennaio 1993, n. 4, art. 4, comma 5-ter)
1. Il Ministero può concedere luso dei
beni dello Stato che abbia in consegna per finalità compatibili con la loro destinazione
culturale.
2. Il capo dellistituto determina il canone
dovuto e adotta il relativo provvedimento.
Art. 115. Uso
strumentale e precario - riproduzione dei beni culturali
(Legge 30 marzo 1965, n. 340, art. 5, comma 2; d.P.R. 5 luglio 1995, n. 417, artt.
31-60; d.m. 24 marzo 1997, n. 139, art. 8)
1. Il capo dellistituto può concedere
luso strumentale e precario nonché la riproduzione dei beni in consegna al
Ministero, fatte salve le vigenti disposizioni in materia di diritto dautore.
2. I canoni di concessione ed i corrispettivi
connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dal capo dellistituto
tenendo anche conto:
a) del carattere delle attività cui si
riferiscono le concessioni duso;
b) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni;
c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni;
d) delle utilizzazioni e destinazioni delle riproduzioni medesime, anche in riferimento al
beneficio economico del destinatario.
3. I canoni e i corrispettivi sono corrisposti in
via anticipata.
4. Nessun canone è dovuto per le riproduzioni
richieste per uso personale o per motivi di studio. I richiedenti sono comunque tenuti al
rimborso delle spese eventualmente sostenute dal Ministero.
5. Nei casi in cui dallattività in
concessione possa derivare un pregiudizio ai beni culturali, il capo dellistituto
determina limporto della cauzione, costituita anche mediante fideiussione bancaria o
assicurativa. Per gli stessi motivi, la cauzione è dovuta anche nei casi di esenzione dal
pagamento dei canoni e corrispettivi.
6. La cauzione è restituita, con lassenso
del capo dellistituto, quando sia stato accertato che i beni in concessione non
hanno subito danni e le spese sostenute dallamministrazione sono state rimborsate.
7. Con decreto del Ministro sono fissati gli
importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per luso e la riproduzione dei beni.
Art. 116. Catalogo
di immagini fotografiche e di riprese di beni culturali
(Legge 30 marzo 1965, n. 340, art. 5, comma 4; d.m. 24 marzo 1997, n. 139, art. 9)
1. Il capo dellistituto, allatto
della concessione, per fini di raccolta e catalogo di immagini fotografiche e di riprese
in genere di beni culturali, prescrive:
a) il deposito del doppio originale di ogni
ripresa o fotografia;
b) la restituzione, dopo luso, del
fotocolor originale con relativo codice.
Art. 117. Pagamento
di canoni e corrispettivi
(Decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito con modificazioni nella legge
14 gennaio 1993, n. 4, art. 4, comma 5; d.P.R. 5 luglio 1995, n. 417, art. 61; d.m. 24
marzo 1997, n. 139, art. 11)
1. I canoni ed i proventi derivanti
dallapplicazione delle norme dettate nella sezione II, articoli 112 e 113, e nella
sezione III di questo Capo sono versati alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato,
anche mediante versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima,
ovvero sul conto corrente bancario aperto da ciascun capo di istituto presso un istituto
di credito. In tale ultima ipotesi listituto bancario provvede, non oltre cinque
giorni dalla riscossione, al versamento delle somme affluite alla sezione di tesoreria
provinciale dello Stato.
2. I canoni ed i proventi indicati al comma 1
affluiscono ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione
dellentrata per essere riassegnati alle competenti unità previsionali di base dello
stato di previsione della spesa del Ministero e destinati, in misura non inferiore al
cinquanta per cento del loro ammontare, agli istituti di provenienza.
Capo VII -
Sanzioni
Sezione I
- Sanzioni penali
Art. 118. Opere
illecite
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art.59, come modificato dalla legge 1 marzo 1975, n.
44, art. 16)
1. E punito con larresto da 6 mesi ad
1 anno e con lammenda da lire 1.500.000 a lire 75.000.000:
a) chiunque senza autorizzazione demolisce,
rimuove, modifica, restaura ovvero, senza approvazione, esegue opere di qualunque genere
sui beni culturali indicati nellarticolo 2, comma 1, dichiarati,
se appartenenti a privati, a norma dellarticolo 6;
b) chiunque procede al distacco di affreschi,
stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici, esposti o non
alla pubblica vista, senza lautorizzazione del soprintendente, anche se non vi sia
stata la dichiarazione prevista dallarticolo 6;
c) chiunque esegue, in casi di assoluta urgenza,
lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli ai beni indicati nellarticolo 2, comma 1, senza darne immediata comunicazione alla
soprintendenza ovvero senza inviare, nel più breve tempo, i progetti dei lavori
definitivi per lapprovazione.
2. La stessa pena prevista dal comma 1 si applica
in caso di inosservanza dellordine di sospensione dei lavori impartito dal
soprintendente a norma dellarticolo 28.
Art. 119. Uso
illecito
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 59, come modificato dalla legge 1 marzo 1975,
n. 44, art. 16)
1. E punito con larresto da 6 mesi ad
1 anno e con lammenda da lire 1.500.000 a lire 75.000.000 chiunque destina i beni
culturali indicati nellarticolo 2, comma 1 ad uso incompatibile
con il loro carattere storico od artistico o pregiudizievole per la loro conservazione o
integrità.
Art. 120.
Collocazione e rimozione illecita
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 59, come modificato dalla legge 1 marzo 1975,
n. 44, art. 16 )
1. E punito con larresto da 6 mesi ad
1 anno e con lammenda da lire 1.500.000 a lire 75.000.000 chiunque omette di fissare
al luogo di loro destinazione, nel modo indicato dal soprintendente, beni appartenenti
agli enti di cui allarticolo 5.
2. Alla stessa pena soggiace il detentore che
omette di dare notizia alla competente soprintendenza del trasporto, dipendente dal suo
cambiamento di dimora, di beni culturali dichiarati a norma dellarticolo
6, ovvero non osserva le prescrizioni date dalla soprintendenza affinché i beni
medesimi non subiscano danno.
Art. 121.
Inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 59, come modificato dalla legge 1 marzo 1975,
n. 44, art. 16)
1. E punito con larresto da 6 mesi ad
1 anno e con lammenda da lire 1.500.000 a lire 75.000.000 chiunque non osserva le
prescrizioni date dal Ministero a norma dellarticolo 49, comma 1.
2. Linosservanza dei provvedimenti
cautelari adottati dal Ministero a norma dellarticolo 49, comma 3 è punita a norma
dellarticolo 129.
Art. 122. Violazioni
in materia di alienazione
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 62 e 63, come rispettivamente modificati
dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, artt. 17 e 18)
1. E punito con la reclusione fino ad un
anno e la multa da lire 3.000.000 a lire 150.000.000:
a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione,
aliena beni culturali indicati nellarticolo 55;
b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine indicato allarticolo 58,
comma 2, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di
beni culturali;
c) lalienante di un bene culturale soggetto a diritto di prelazione che effettua la
consegna della cosa in pendenza del termine previsto dallarticolo 60, comma 1.
Art. 123.
Esportazione illecita
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 66, come sostituito dalla legge 30 marzo 1998,
n. 88, art. 23, commi 1, 3 e 4)
1. Chiunque trasferisce allestero cose di
interesse artistico, storico, archeologico, demo-etno-antropologico, bibliografico,
documentale o archivistico, nonché quelle indicate allarticolo 3, comma 1, lettere
d), e) e f), senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito
con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da lire 500.000 a lire 10 milioni.
2. La pena prevista al comma 1 si applica nei
confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del
termine, beni culturali per i quali sia stata autorizzata luscita o
lesportazione temporanee.
3. Il giudice dispone la confisca delle cose,
salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. La confisca ha luogo in
conformità delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.
4. Se il fatto è commesso da chi esercita
attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti di
interesse culturale, alla sentenza di condanna consegue linterdizione a norma
dellarticolo 30 del codice penale.
Art. 124. Violazioni
in materia di ricerche archeologiche
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 68, come modificato dalla legge 1 marzo 1975,
n. 44, art. 20)
1. E punito con larresto fino ad un
anno e lammenda da £ 600.000 a £ 6.000.000:
a) chiunque esegue ricerche archeologiche o, in
genere, opere per il ritrovamento di beni indicati allarticolo 2,
comma 1, lettera a) senza concessione, ovvero non osserva le prescrizioni date
dallamministrazione;
b) chiunque, essendovi tenuto, non denuncia nel termine prescritto dallarticolo 87,
comma 1 i beni indicati nellarticolo 2 rinvenuti fortuitamente o
non provvede alla loro conservazione temporanea.
Art. 125.
Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 67, come modificato dalla legge 8 ottobre
1997, n. 352, art. 13)
1. Chiunque si impossessa di beni culturali
indicati nellarticolo 2 appartenenti allo Stato a norma
dellarticolo 88 è punito con la reclusione sino a tre anni e con la multa da lire
sessantamila a un milione.
2. La pena è della reclusione da uno a sei anni
e della multa da lire duecentomila a due milioni se il fatto è commesso da chi abbia
ottenuto la concessione di ricerca prevista dallarticolo 86.
Art. 126.
Collaborazione per il recupero di beni culturali
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 66, comma 5, come sostituito dalla legge 30
marzo 1998, n. 88, art. 23, comma 5)
1. La pena applicabile per i reati previsti dagli
articoli 123 e 125 è ridotta da uno a due terzi qualora il colpevole fornisca una
collaborazione decisiva o comunque di notevole rilevanza per il recupero dei beni
illecitamente sottratti o trasferiti allestero.
Art. 127.
Contraffazione di opere darte
(Legge 20 novembre 1971, n. 1062, artt. 3, 4, 5, 6 e 7)
E punito con la reclusione da tre mesi fino
a quattro anni e con la multa da lire 200.000 fino a 6.000.000:
a) chiunque, al fine di trarne profitto,
contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica, ovvero un oggetto
di antichità o di interesse storico od archeologico;
b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione,
pone in commercio, o detiene per farne commercio, o introduce a questo fine nel territorio
dello Stato, o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti,
alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura, grafica o di oggetti di antichità, o
di oggetti di interesse storico od archeologico;
c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati alle lettere
a) e b), contraffatti, alterati o riprodotti;
d) chiunque mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri od
etichette o con qualsiasi altro mezzo accredita o contribuisce ad accreditare,
conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b)
contraffatti, alterati o riprodotti.
2. Se i fatti sono commessi nell'esercizio di
un'attività commerciale la pena è aumentata e alla sentenza di condanna consegue
linterdizione a norma dellarticolo 30 del codice penale.
3. La sentenza di condanna per i reati previsti
dal comma 1 è pubblicata su tre quotidiani con diffusione nazionale designati dal giudice
ed editi in tre diverse località. Si applica larticolo 36, comma 3, del codice
penale.
4. E sempre ordinata la confisca degli
esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel
comma 1, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose
confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.
Art. 128. Casi di
non punibilità
(Legge 20 novembre 1971, n. 1062, art. 8, comma 1)
1. Le disposizioni dellarticolo 127 non si
applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere
di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie od imitazione di oggetti di antichità
o di interesse storico od archeologico, dichiarate espressamente non autentiche all'atto
della esposizione o della vendita, mediante annotazione scritta sullopera o
sulloggetto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della
copia o dellimitazione, mediante dichiarazione rilasciata allatto della
esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai restauri artistici che non
abbiano ricostruito in modo determinante lopera originale.
Art. 129.
Inosservanza dei provvedimenti amministrativi
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 70)
1. Salvo che il fatto non costituisca più grave
reato, chiunque non ottempera ad un ordine impartito dallautorità preposta alla
tutela dei beni culturali in conformità del presente Titolo è punito con le pene
previste dallart. 650 del codice penale.
Sezione
II - Sanzioni amministrative
Art. 130. Omessa
redazione degli elenchi dei beni culturali
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 58, come modificato dalla legge 1 marzo 1975,
n. 44, art. 15)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, ai
rappresentanti degli enti di cui allarticolo 5 che non presentano o non aggiornano
lelenco descrittivo dei beni indicati nellarticolo 2, comma
1, lettera a) di loro spettanza nel termine loro assegnato dal Ministero, si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 600.000 a lire 6.000.000.
2. Il Ministero dispone la compilazione
dellelenco a spese dellente inadempiente. La nota delle spese è resa
esecutoria con provvedimento del Ministero. Allesazione si procede nelle forme
previste per le entrate patrimoniali dello Stato.
Art. 131. Ordine di
reintegrazione
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 59, come modificato dalla legge 1 marzo 1975,
n. 44, art. 16)
1. Se per effetto della violazione degli obblighi
di conservazione stabiliti dalle disposizioni del Capo II di questo Titolo il bene
culturale subisce un danno, il Ministero ordina al responsabile lesecuzione a sue
spese delle opere necessarie alla reintegrazione .
2. Qualora le opere da disporre a norma del comma
1 abbiano rilievo urbanistico-edilizio lavvio del procedimento e il provvedimento
finale sono comunicati anche al comune interessato.
3. In caso di inottemperanza allordine
impartito a norma del comma 1, il Ministero provvede allesecuzione dufficio a
spese dellobbligato. Al recupero delle somme relative si provvede nelle forme
previste per le entrate patrimoniali dello Stato.
4. Quando la reintegrazione non sia possibile il
responsabile è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa
perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa.
5. Se la determinazione della somma, fatta dal
Ministero, non è accettata dallobbligato, la somma stessa è determinata da una
commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, uno dallobbligato
e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate
dallobbligato.
Art. 132. Danno ai
beni culturali ritrovati
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 59, come modificato dalla legge 1 marzo 1975,
n. 44, art. 16)
1. Le misure previste nellarticolo 131 si
applicano anche a chi cagiona un danno ai beni culturali indicati allarticolo 88,
trasgredendo agli obblighi indicati agli articoli 86 e 87.
Art. 133. Violazioni
in materia di affissione
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 60; decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, art. 23, commi 12 e 13)
1. Chiunque, senza lautorizzazione prevista
dallarticolo 50, colloca o affigge cartelli o altri mezzi di
pubblicità sugli edifici e nei luoghi di interesse storico o artistico, o in prossimità
di essi, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
250.000 a lire 5.000.000.
2. Il responsabile della violazione è inoltre
tenuto alla rimozione dei mezzi di pubblicità, nel termine assegnato dal soprintendente.
In caso di inottemperanza, il soprintendente provvede allesecuzione dufficio a
spese dellobbligato.
3. Nei confronti di coloro che, senza
lautorizzazione prescritta dallarticolo 50, collocano cartelli o altri mezzi
pubblicitari lungo le strade site nellambito e in prossimità di edifici o di luoghi
di interesse storico e artistico, si applicano le sanzioni previste dallarticolo 23
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Art. 134. Perdita di
beni culturali
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 64, commi 1, 3 e 4)
1. Se, per effetto della violazione degli
obblighi stabiliti dallarticolo 5 ovvero dalle disposizioni della sezione I del Capo
III e della sezione I del Capo IV, il bene culturale non sia più rintracciabile o risulti
uscito dal territorio nazionale, il trasgressore è tenuto a corrispondere allo Stato una
somma pari al valore della cosa.
2. Se il fatto è imputabile a più persone
queste sono tenute in solido al pagamento della somma.
3. Se la determinazione della somma fatta dal
Ministero non è accettata dallobbligato, la somma stessa è determinata da una
commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, uno dallobbligato
e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate
dallobbligato.
4. La determinazione della commissione è
impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.
Art. 135. Atti
giuridici illegittimi
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 61; d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, art.
41)
1. Le alienazioni, le convenzioni e gli atti
giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalle disposizioni di questo
Titolo, o senza losservanza delle condizioni e modalità da esso prescritte, sono
nulli.
2. Resta sempre salva la facoltà del Ministero
di esercitare il diritto di prelazione a norma delle disposizioni contenute nella sezione
II del Capo III.
Art. 136. Omessa
esibizione di documenti per lesportazione
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 66, comma 6, aggiunto dalla legge 30 marzo
1998, n. 88, art. 23)
1. Fuori dei casi di concorso nel delitto
previsto dallarticolo 123, comma 1, chiunque trasferisce
allestero i beni indicati nella stessa disposizione non accompagnati
dallattestato di libera circolazione o dalla licenza di esportazione è punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 150.000 a lire 900.000.
Art. 137. Omessa
restituzione di documenti per lesportazione
(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 13)
1. Chi, effettuata lesportazione di un bene
culturale al di fuori del territorio dellUnione europea a norma del regolamento CEE,
non rende al competente ufficio di esportazione lesemplare n. 3 del formulario
previsto dal regolamento (CEE) n. 752/93, della Commissione, del 30 marzo 1993, attuativo
del regolamento CEE, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire 200.000 a lire 1.200.000.
TITOLO II - Beni
paesaggistici e ambientali
Capo I -
Individuazione
Art. 138. Beni
ambientali
1. Sono beni ambientali, tutelati secondo le
disposizioni di questo Titolo in attuazione dellarticolo 9 della Costituzione:
a) i beni e le aree indicati allarticolo
139 individuati a norma degli articoli 140, 141, 142, 143 e 144;
b) i beni e le aree indicati allarticolo 146.
Art. 139. Beni
soggetti a tutela
(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1)
1. Sono soggetti alle disposizioni di questo
Titolo in ragione del loro notevole interesse pubblico:
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri
di bellezza naturale o di singolarità geologica;
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati a norma delle disposizioni del Titolo I,
che si distinguono per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore
estetico e tradizionale;
d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di
belvedere, accessibili al pubblico dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
Art. 140. Elenchi
(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 2; d.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805, art. 31;
d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1 e 2)
1. Dei beni indicati alle lettere a) e b) e delle
località indicate alle lettere c) e d) dellarticolo 139 le regioni compilano su
base provinciale due distinti elenchi, ai fini della dichiarazione di notevole interesse
pubblico.
2. La compilazione di detti elenchi è affidata a
una commissione istituita in ciascuna provincia con provvedimento regionale.
3. La commissione dura in carica quattro anni ed
è composta dai rappresentanti regionali e provinciali e dai sindaci dei comuni
interessati. Della commissione fanno parte di diritto il soprintendente per i beni
ambientali ed architettonici ed il soprintendente per i beni archeologici competenti per
territorio.
4. La commissione aggrega, di volta in volta, un
esperto in materia mineraria o un rappresentante del Corpo forestale dello Stato o altri
esperti la cui presenza sia ritenuta opportuna a seconda della natura dei beni e delle
località da tutelare.
5. Le proposte per la dichiarazione di notevole
interesse pubblico delle diverse località contenute negli elenchi, le relative
planimetrie ed ogni variante che venga determinata dalla commissione sono pubblicati per
un periodo di tre mesi allalbo pretorio di tutti i comuni interessati della
provincia e depositati presso i competenti uffici degli stessi comuni.
6. Dellavvenuta compilazione e
pubblicazione degli elenchi è altresì data contestualmente notizia su almeno due
quotidiani diffusi nella regione territorialmente interessata, nonché su un quotidiano a
diffusione nazionale.
Art. 141.
Approvazione dell'elenco
(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 3; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 82,
commi 1 e 2)
1. Entro tre mesi dalla pubblicazione
dellelenco i soggetti interessati possono presentare osservazioni alla regione, che
ha altresì facoltà di indire uninchiesta pubblica.
2. La regione, sulla base della proposta
formulata dalla commissione, esaminate le osservazioni e tenuto conto dellesito
delleventuale inchiesta pubblica, approva lelenco, apportandovi le modifiche
ritenute opportune.
Art. 142.
Pubblicità dell'elenco
(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 4; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 82,
commi 1 e 2)
1. Lelenco approvato è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale della regione.
2. Copia della Gazzetta Ufficiale è affissa per
un periodo di tre mesi allalbo pretorio di tutti i comuni interessati. Copia
dellelenco e delle relative planimetrie resta depositata a libera visione del
pubblico presso gli uffici comunali.
Art. 143.
Dichiarazione dei beni indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 139
(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 6; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 82,
commi 1 e 2)
1. Sulla base dellelenco dei beni indicati
alle lettere a) e b) dellarticolo 139, la regione emette il provvedimento di
dichiarazione di notevole interesse pubblico, notificandolo ai proprietari, possessori o
detentori, a qualsiasi titolo degli immobili. Tale dichiarazione viene trascritta a
richiesta della stessa regione sui relativi registri immobiliari e depositata presso il
comune con le modalità previste allarticolo 142, comma 2.
Art. 144.
Integrazione degli elenchi
(D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, comma 2, lett. a)
1. Il Ministero ha facoltà di integrare
gli elenchi dei beni e delle località indicati allarticolo 139, su proposta del
soprintendente competente.
2. La proposta, corredata dalla relativa
planimetria, è inviata dal Ministero ai comuni interessati affinché provvedano alla
pubblicazione a norma dellarticolo 140, comma 5. Copia della
proposta e della relativa planimetria resta altresì depositata a libera visione del
pubblico presso gli uffici comunali. Il Ministero provvede altresì alla pubblicazione
come previsto dallarticolo 140, comma 6.
3. Entro il termine di sessanta giorni
dallavvenuta pubblicazione le regioni, gli enti territoriali e gli altri soggetti
interessati possono presentare osservazioni al Ministero.
4. Lintegrazione dellelenco è
approvata con decreto del Ministro, sentito il competente comitato di settore del
Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, che si pronuncia anche sulle
eventuali osservazioni formulate a norma del comma 3.
Art. 145. Revoca o
modifica degli elenchi
(D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, comma 3)
1. Gli elenchi dei beni e delle località
indicati allarticolo 139 approvati dal Ministero prima
dellentrata in vigore del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonché le integrazioni
previste dallarticolo 144, non possono essere revocati o modificati se non previo
parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e
ambientali che si pronuncia nel termine di quarantacinque giorni dalla data della
richiesta.
Art. 146. Beni
tutelati per legge
(D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 5, 6 e 7, aggiunti dal
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto
1985, n. 431, artt. 1 e 1-quater)
1. Sono comunque sottoposti alle disposizioni di
questo Titolo in ragione del loro interesse paesaggistico:
a) i territori costieri compresi in una fascia
della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul
mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri
dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti ed i corsi dacqua iscritti negli elenchi previsti dal testo
unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una
fascia di 150 metri ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena
alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna
dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco,
e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
i) le zone umide incluse nellelenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;
l) i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico.
2. Le disposizioni previste dal comma 1 non si
applicano alle aree che alla data del 6 settembre 1985:
a) erano delimitate negli strumenti urbanistici
come zone A e B;
b) limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, erano
delimitate negli strumenti urbanistici a norma del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.
1444 come zone diverse da quelle indicate alla lettera a) e, nei comuni sprovvisti di tali
strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati a norma dellarticolo 18 della
legge 22 ottobre 1971, n. 865.
3. La disposizione del comma 1 non si applica ai
beni ivi indicati alla lettera c) che, in tutto o in parte, siano ritenuti irrilevanti ai
fini paesaggistici e pertanto inclusi in apposito elenco redatto e reso pubblico dalla
regione competente. Il Ministero, con provvedimento adottato con le procedure previste
dallarticolo 144, può tuttavia confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti
beni.
4. La disposizione del comma 2 non si applica ai
beni indicati allarticolo 139, individuati a norma degli articoli
140 e 144.
Art. 147. Censimento
e catalogazione
(Decreto legislativo 31 marzo1998, n. 112, art. 54, comma 1, lett. b)
1. I beni e le aree indicati agli articoli
139 e 146 sono censiti, catalogati e individuati anche su
cartografia informatizzata da restituirsi in scala idonea allidentificazione del
bene. A tal fine il Ministero, dintesa con la Conferenza unificata, predispone
tecniche di rappresentazione e sistemi informatici tra loro compatibili e
interscambiabili.
Art. 148.
Convenzioni internazionali
1. Lattività di tutela e valorizzazione
dei beni ambientali si conforma ai principi di cooperazione tra Stati, anche
nellambito di organizzazioni internazionali, stabiliti dalle Convenzioni in materia,
rese esecutive in Italia.
Capo II -
Gestione dei beni
Art. 149. Piani
territoriali paesistici
(Decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8
agosto 1985, n. 431, art. 1-bis)
1. Le regioni sottopongono a specifica normativa
duso e di valorizzazione ambientale il territorio includente i beni ambientali
indicati allarticolo 146 mediante la redazione di piani
territoriali paesistici o di piani urbanistico-territoriali aventi le medesime finalità
di salvaguardia dei valori paesistici e ambientali.
2. La pianificazione paesistica prescritta al
comma 1 è facoltativa per le vaste località indicate alle lettere c) e d) dellarticolo 139 incluse negli elenchi previsti dallarticolo 140 e
dallarticolo 144.
3. Qualora le regioni non provvedano agli
adempimenti previsti al comma 1, si procede a norma dellarticolo 4 del d.P.R. 24
luglio 1977, n. 616, come modificato dallarticolo 8 della legge 15 marzo 1997, n.
59.
4. Fermo il disposto dellarticolo 164
il Ministero, dintesa con il Ministero dellambiente e con la regione, può
adottare misure di recupero e di riqualificazione dei beni tutelati a norma di questo
titolo i cui valori siano stati comunque compromessi.
Art. 150.
Coordinamento della disciplina urbanistica
(Legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 5, comma 2, lett. a; art. 7, comma 2, n. 5;
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 52, comma 1 )
1. Le linee fondamentali dellassetto del
territorio nazionale per quanto riguarda i valori ambientali, con finalità di
orientamento della pianificazione paesistica, sono individuate a norma dellarticolo
52 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. I piani regolatori generali e gli altri
strumenti urbanistici si conformano, secondo larticolo 5 della legge 17 agosto 1942,
n. 1150 e le norme regionali, alle previsioni dei piani territoriali paesistici e dei
piani urbanistico-territoriali di cui allarticolo 149. I beni e le aree indicati
agli articoli 139 e 146 sono comunque considerati ai fini
dellapplicazione dellarticolo 7, n. 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150,
come sostituito dallarticolo 1 della legge 19 novembre 1968, n. 1187.
3. Le regioni e i comuni possono concordare con
il Ministero speciali forme di collaborazione delle competenti soprintendenze alla
formazione dei piani.
Art. 151.
Alterazione dello stato dei luoghi
(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 7; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 82,
commi 1 e 2 e comma 9, aggiunto dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con
modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1)
1. I proprietari, possessori o detentori a
qualsiasi titolo di beni ambientali inclusi negli elenchi pubblicati a norma dellarticolo 140 o dellarticolo 144 o nelle categorie
elencate allarticolo 146 non possono distruggerli né introdurvi
modificazioni, che rechino pregiudizio a quel loro esteriore aspetto che è oggetto di
protezione.
2. I proprietari, possessori o detentori a
qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1, hanno lobbligo di sottoporre alla
regione i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di
ottenerne la preventiva autorizzazione.
3. Lautorizzazione è rilasciata o negata
entro il termine perentorio di sessanta giorni.
4. Le regioni danno immediata comunicazione delle
autorizzazioni rilasciate alla competente soprintendenza, trasmettendo contestualmente la
relativa documentazione. Il Ministero può in ogni caso annullare, con provvedimento
motivato, lautorizzazione regionale entro i sessanta giorni successivi alla
ricezione della relativa comunicazione.
5. Decorso inutilmente il termine indicato al
comma 3, nei successivi trenta giorni è data facoltà agli interessati di richiedere
lautorizzazione al Ministero che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni
dalla data di ricevimento della richiesta. Listanza, corredata da triplice copia del
progetto di realizzazione dei lavori e da tutta la relativa documentazione, è presentata
alla competente soprintendenza e ne è data comunicazione alla regione.
Art. 152. Interventi
non soggetti ad autorizzazione
(D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 8 e 12 aggiunti dal decreto-legge
27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431,
art. 1)
1. Non è richiesta lautorizzazione
prescritta dallarticolo 151:
a) per gli interventi di manutenzione ordinaria,
straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo
stato dei luoghi e laspetto esteriore degli edifici;
b) per gli interventi inerenti lesercizio dellattività agro-silvo-pastorale
che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie
ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino
lassetto idrogeologico del territorio;
c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica,
antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati alla
lettera g) dellarticolo 146, purché previsti ed autorizzati in
base alle norme vigenti in materia.
Art. 153. Inibizione
o sospensione dei lavori
(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, artt. 8 e 9; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art.
82, commi 1, 2 e 4)
1. Indipendentemente dalla inclusione di un bene
ambientale negli elenchi previsti agli articoli 140 e 144
e dalla notifica prescritta dallarticolo 143 la regione e il
Ministero hanno facoltà di:
a) inibire che si eseguano lavori senza
autorizzazione o comunque capaci di pregiudicare il bene;
b) ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida prevista alla lettera a), la
sospensione di lavori iniziati.
2. Il provvedimento di inibizione o
sospensione dei lavori incidenti su di un bene non ancora dichiarato e notificato di
notevole interesse pubblico si intende revocato se entro il termine di novanta giorni non
sia stata comunicata agli interessati la deliberazione della commissione provinciale di
cui allarticolo 140 o la proposta della soprintendenza prevista
allarticolo 144.
3. Il provvedimento cautelare nonché gli atti
successivi indicati al comma 2 sono comunicati anche al Comune interessato.
Art. 154. Rimborso
spese a seguito della sospensione dei lavori
(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 10)
1. Per lavori su beni né precedentemente inclusi
negli elenchi previsti dagli articoli 140 e 144, né
precedentemente dichiarati e notificati di notevole interesse pubblico, dei quali sia
stata ordinata la sospensione, senza che fosse stata intimata la preventiva diffida di cui
allarticolo 153, comma 1, linteressato può ottenere il rimborso delle spese
sostenute sino al momento della notificata sospensione. Le opere già eseguite sono
demolite a spese dellautorità che ha disposto la sospensione.
Art. 155. Interventi
soggetti a particolari prescrizioni
(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 11)
1. Nel caso di aperture di strade e di cave, nel
caso di condotte per impianti industriali e di palificazione nellambito e in vista
delle località indicate alle lettere c) e d) dellarticolo 139, ovvero in
prossimità delle cose indicate alle lettere a) e b) dello stesso articolo, la regione ha
facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso
desecuzione, le quali, tenendo in debito conto lutilità economica delle opere
già realizzate valgano ad evitare pregiudizio ai beni protetti da questo Titolo.
2. La medesima facoltà spetta al Ministero che
la esercita previa consultazione della regione.
Art. 156. Opere da
eseguirsi da parte di amministrazioni statali
(D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 10 e 11 aggiunti dal decreto-legge
27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431,
art. 1; legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, comma 24; legge 8 luglio 1986, n. 349, art 2,
comma 1, lett. d e art. 6)
1. Qualora la richiesta di autorizzazione
prevista dallarticolo 151 riguardi opere da eseguirsi da parte di
amministrazioni statali, ivi compresi gli alloggi di servizio per il personale militare,
il Ministero può in ogni caso rilasciare o negare entro sessanta giorni
lautorizzazione, anche in difformità della decisione regionale.
2. Per i progetti di opere comunque soggetti a
valutazione di impatto ambientale a norma dellarticolo 6 della legge 8 luglio 1986,
n. 349 e da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, lautorizzazione
prescritta dal comma 1 è rilasciata secondo le procedure previste allarticolo
26.
3. Per le attività minerarie di ricerca ed
estrazione di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, lautorizzazione del
Ministero prevista dal comma 1 è rilasciata sentito il Ministero dellindustria, del
commercio e dellartigianato. Restano ferme le competenze del Ministero
dellambiente in materia di cave e torbiere.
Art. 157. Cartelli
pubblicitari
(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 14, commi 1 e 2; decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, art. 23, commi 3 e 4)
1. Nellambito e in prossimità dei beni
ambientali indicati nellarticolo 138 è vietato collocare
cartelli e altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dellautorità
preposta alla tutela paesaggistica.
2. Lungo le strade site nellambito e in
prossimità dei beni indicati nel comma 1 è vietato collocare cartelli o altri mezzi
pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata a norma dellarticolo 23, comma 4, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, previo parere favorevole dellautorità
preposta alla tutela paesaggistica sulla compatibilità della collocazione o della
tipologia dellinsegna con laspetto, il decoro e il pubblico godimento degli
edifici o dei luoghi soggetti a tutela.
Art. 158. Colore
delle facciate dei fabbricati
(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 14, commi 3 e 4; d.P.R. 24 luglio 1977, n.
616, art. 82, commi 1 e 2)
1. Lautorità amministrativa preposta alla
tutela paesaggistica può ordinare che nelle località contemplate dalle lettere c) e d)
dellarticolo 139, sia dato alle facciate dei fabbricati, il cui
colore rechi disturbo alla bellezza dellinsieme, un diverso colore che con quella
armonizzi.
2. In caso di inadempienza, la regione provvede
allesecuzione dufficio.
Art. 159. Vigilanza
(D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1 e 2 e comma 12 aggiunto dal
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto
1985, n. 431, art. 1 )
1. Le funzioni di vigilanza sui beni ambientali
tutelati da questo Titolo sono esercitate dalle regioni e dal Ministero.
Art. 160. Notifiche
eseguite ed elenchi compilati ai sensi della normativa previgente
(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 18)
1. Le notifiche di importante interesse pubblico
delle bellezze naturali o panoramiche, eseguite in base alla legge 1 giugno 1922, n. 778 e
gli elenchi compilati a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497 sono validi a tutti gli
effetti di questo Titolo.
Art. 161.
Regolamento
1. Con d.P.R., adottato a norma
dellarticolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400 è emanato il
regolamento per lattuazione delle disposizioni di questo Titolo.
2. Fino allemanazione del regolamento
previsto al comma 1 restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del
regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357
Art. 162.
Disposizione transitoria
(Decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 convertito con modificazioni nella legge 8
agosto 1985, n. 431, artt. 1-ter e 1-quinquies)
1. Fino allapprovazione dei piani previsti
allarticolo 149 non è concessa lautorizzazione prevista dallarticolo
151 per i beni interessati da provvedimenti adottati a norma degli articoli 1-ter e
1-quinquies del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella
legge 8 agosto 1985, n. 431, e pubblicati in data anteriore al 6 settembre 1985.
Capo III -
Sanzioni penali e amministrative
Art. 163. Opere
eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa
(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20; decreto legge 27 giugno 1985, n. 312
convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, art 1-sexies)
1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o
in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere sui beni ambientali indicati
nellarticolo 146 sottoposti a tutela è punito con le pene
previste dallarticolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la
rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato. Copia della sentenza
è trasmessa alla regione ed al comune nel cui territorio è stata commessa la violazione.
Art. 164. Ordine di
rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria
(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 15)
1. In caso di violazione degli obblighi e degli
ordini previsti dal presente Titolo, il trasgressore è tenuto, secondo che
lautorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica ritenga più opportuno,
nellinteresse della protezione dei beni indicati nellarticolo
138, alla rimessione in pristino a proprie spese o al pagamento di una somma
equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la
trasgressione. La somma é determinata previa perizia di stima.
2. Con lordine di rimessione in pristino è
assegnato al trasgressore un termine per provvedere.
3. In caso di inottemperanza, lautorità
amministrativa preposta alla tutela provvede dufficio per mezzo del Prefetto e rende
esecutoria la nota delle spese.
4. Le somme riscosse a norma del comma 1 sono
utilizzate per finalità di salvaguardia, interventi di recupero dei valori ambientali e
di riqualificazione delle aree degradate.
Art. 165. Violazione
in materia di collocamento o affissione di mezzi di pubblicità
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 60; legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 14,
commi 2 e 4; decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 23, commi 12 e 13)
1. Chiunque non osserva il divieto di
collocamento o affissione di manifesti, cartelli, iscrizioni ed altri mezzi di pubblicità
adottato dallautorità preposta alla tutela paesaggistica a norma dellarticolo 157, comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 250.000 a lire 5.000.000.
2. Il responsabile della violazione è tenuto
alla rimozione dei mezzi di pubblicità, nel termine assegnato dallautorità
amministrativa. In caso di inottemperanza, la medesima autorità provvede
allesecuzione dufficio a spese dellobbligato.
3. Nei confronti di coloro che, senza
lautorizzazione prescritta dallarticolo 157, comma 2,
collocano cartelli o altri mezzi pubblicitari lungo le strade site nellambito e in
prossimità dei beni ambientali indicati nellarticolo 138, si
applicano le sanzioni previste dallarticolo 23 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285.
Art. 166. Norme
abrogate
1. Salvo quanto previsto nel comma 2, sono
abrogate le seguenti disposizioni:
- legge 1 giugno 1939, n. 1089;
- legge 25 giugno 1939, n. 1497;
- legge 2 aprile 1950, n. 328;
- legge 21 dicembre 1961, n. 1552;
- d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, limitatamente agli articoli 18, 21-25, 27, 28, 30,
32-43, 45;
- legge 30 marzo 1965, n. 340, ad eccezione dellarticolo 2;
- legge 3 febbraio 1971, n. 147;
- legge 20 novembre 1971, n. 1062, ad eccezione degli articoli 8, secondo comma, e 9;
- decreto legge 5 luglio 1972, n. 288, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto
1972, n. 487;
- legge 1 marzo 1975, n. 44, limitatamente agli articoli 10 e 15 - 21;
- d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, limitatamente allarticolo 82, commi 3 e seguenti;
- legge 23 luglio 1980, n. 502;
- legge 27 giugno 1985, n. 332, limitatamente allarticolo 1;
- decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto
1985, n. 431, ad eccezione dellarticolo 1-ter e dellarticolo 1-quinquies;
- legge 5 giugno 1986, n. 253;
- decreto legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito con modificazioni nella legge 6
febbraio 1987, n. 15, limitatamente allarticolo 4-bis;
- legge 11 marzo 1988, n. 67, limitatamente allarticolo 17, comma 24;
- decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito con modificazioni nella legge 14
gennaio 1993, n. 4, limitatamente agli articoli 3, comma 1, e 4, commi 3, 5 e 5-ter;
- d.P.R. 22 aprile 1994, n. 368;
- decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni nella legge 22 marzo
1995, n. 85, limitatamente all'articolo 47-quater
- legge 25 marzo 1997, n. 78, limitatamente allarticolo 1, commi 2 e 4;
- legge 15 maggio 1997, n. 127, limitatamente allarticolo 12, commi 3 e 5;
- legge 8 ottobre 1997, n. 352, limitatamente agli articoli 3, 5, 8;
- legge 13 novembre 1997, n. 395;
- legge 30 marzo 1998, n. 88, ad eccezione degli articoli 19, comma 2, e 26.
2. In questo testo unico sono inserite le
disposizioni legislative vigenti alla data del 31 ottobre 1998. Fino allentrata in
vigore del primo decreto legislativo emanato a norma dellarticolo 1, comma 4, della
legge 8 ottobre 1997, n. 352, restano ferme le disposizioni legislative concernenti le
materie disciplinate da questo testo unico entrate in vigore a decorrere dal 1 novembre
1998, ivi comprese quelle dei decreti legislativi 20 ottobre 1998, n. 368 e 30 luglio
1999, n. 300, per effetto delle quali alle denominazioni di Ministro e Ministero per i
beni culturali e ambientali sono state sostituite quelle di Ministro e Ministero per i
beni e le attività culturali, denominati in questo testo unico, rispettivamente,
Ministro e Ministero.
Allegato A
(Previsto dagli articoli 62, comma 1, 72, comma 1 e 73, comma 3, lettera a)
A. Categorie di beni:
1. Reperti archeologici aventi più di cento anni
provenienti da:
a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine;
b) siti archeologici;
c) collezioni archeologiche.
2. Elementi, costituenti parte integrante di
monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti
stessi, aventi più di cento anni.
3. Quadri e pitture diversi da quelli
appartenenti alle categorie 4 e 5 fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con
qualsiasi materiale (1).
4. Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti
interamente a mano su qualsiasi supporto.
5. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e
2 realizzati interamente a mano con qualsiasi materiale (1) e disegni fatti interamente a
mano su qualsiasi supporto.
6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie
originali e relative matrici, nonché manifesti originali (1).
7. Opere originali dellarte statuaria o
dellarte scultorea e copie ottenute con il medesimo procedimento delloriginale
(1), diverse da quelle della categoria 1.
8. Fotografie, film e relativi negativi (1).
9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte
geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione (1).
10. Libri aventi più di cento anni, isolati o in
collezione.
11. Carte geografiche stampate aventi più di
duecento anni.
12. Archivi e supporti, comprendenti elementi di
qualsiasi natura aventi più di cinquanta anni.
13.
a) Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia,
anatomia;
b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico.
14. Mezzi di trasporto aventi più di
settantacinque anni.
15. Altri oggetti di antiquariato non contemplati
dalle categorie da 1 a 14, aventi più di cinquanta anni.
I beni culturali rientranti nelle categorie da 1
a 15 sono disciplinati da questo testo unico soltanto se il loro valore è pari o
superiore ai valori indicati alla lettera B.
B. Valori applicabili alle categorie indicate
nella lettera A (in lire):
1) 0 (zero)
1. Reperti archeologici
2. Smembramento di monumenti
9. Incunaboli e manoscritti
12. Archivi
2) 27.067.800
5. Mosaici e disegni
6. Incisioni
8. Fotografie
11. Carte geografiche stampate
3) 54.135.600
4. Acquerelli, guazzi e pastelli
4) 90.226.000
7. Arte statuaria
10. Libri
13. Collezioni
14. Mezzi di trasporto
15. Altri oggetti
5) 270.678.000
3. Quadri
Il rispetto delle condizioni relative ai valori
deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di restituzione. Il
valore è quello del bene nello Stato membro al quale è stata avanzata richiesta di
restituzione.
(1) Aventi più di cinquanta anni e non
appartenenti allautore.
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