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   Normativa Appalti - Generale  

D.M. 10 gennaio 1989
Disposizione per la concessione, per l'anno 1989, di anticipazioni alle imprese appaltatrici di lavori o forniture di beni o di servizi, in esecuzione dell'art. 12, commi sesto e settimo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 545.

 

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 12, sesto e settimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, come da ultimo modificato dall'an. 2 del decret~legge 30 dicembre 1988 n. 545;

Ritenuta l'opportunità di consentire, per l'anno 1989, la concessione alle imprese appaltatrici o fornitrici di beni e servizi di anticipazioni nella misura del 10 per cento del prezzo contrattuale;

Decreta:

1. Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, Possono concedere, per l'anno 1989, alle imprese appaltatrici di lavori o fornitrici di beni e servizi, subordinatamente all'inizio dei lavori o delle forniture, una anticipazione pari al 10% del prezzo contrattuale, previa prestazione di idonee garanzie nei modi stabiliti dalla legge lo giugno 1982, n. 348,

2. Le anticipazioni di cui al precedente art.1 vanno gradualmente recuperate con trattenute in misura pari alla percentuale concessa, da operare sugli acconti disposti ai sensi delle vigenti disposizioni, e se necessario, sul saldo contrattuale.

3. L'importo da garantire è costituito da una somma pari all'anticipazione concessa maggiorata del 5% e può essere ridotto, previo assenso dell'amministrazione, al totale delle anticipazioni ancora da recuperare aumentato del 5 %.

4. Per i contratti di durata pluriennale le amministrazioni sono autorizzate a concedere l'anticipazione con riferimento alla parte del prezzo contrattuale che fa carico al bilancio del corrispondente esercizio.

5. Qualora l'esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi contrattuali, l'amministrante provvede alla revoca dell'anticipazione.

Si applicano, in tal caso, le procedure previste dall'art. 3 del decreto ministeriale 25 novembre 1972 (Gazzetta Ufficiale n. 307 del 25 novembre 1972.

Decreto Ministeriale pubblicato nella Gazz. Uff. 13 gennaio 1989, n. 10.

 

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