D.M. 10 gennaio 1989
Disposizione per la concessione, per l'anno
1989, di anticipazioni alle imprese appaltatrici di lavori o forniture di beni o di
servizi, in esecuzione dell'art. 12, commi sesto e settimo, del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 545.
IL MINISTRO DEL TESORO
Visto l'art. 12, sesto e settimo
comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del
patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, come da ultimo modificato dall'an. 2
del decret~legge 30 dicembre 1988 n. 545;
Ritenuta l'opportunità di
consentire, per l'anno 1989, la concessione alle imprese appaltatrici o fornitrici di beni
e servizi di anticipazioni nella misura del 10 per cento del prezzo contrattuale;
Decreta:
1. Le amministrazioni dello
Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, Possono concedere, per l'anno 1989, alle
imprese appaltatrici di lavori o fornitrici di beni e servizi, subordinatamente all'inizio
dei lavori o delle forniture, una anticipazione pari al 10% del prezzo contrattuale,
previa prestazione di idonee garanzie nei modi stabiliti dalla legge lo giugno 1982, n.
348,
2. Le anticipazioni di cui al
precedente art.1 vanno gradualmente recuperate con trattenute in misura pari alla
percentuale concessa, da operare sugli acconti disposti ai sensi delle vigenti
disposizioni, e se necessario, sul saldo contrattuale.
3. L'importo da garantire è
costituito da una somma pari all'anticipazione concessa maggiorata del 5% e può essere
ridotto, previo assenso dell'amministrazione, al totale delle anticipazioni ancora da
recuperare aumentato del 5 %.
4. Per i contratti di durata
pluriennale le amministrazioni sono autorizzate a concedere l'anticipazione con
riferimento alla parte del prezzo contrattuale che fa carico al bilancio del
corrispondente esercizio.
5. Qualora l'esecuzione del contratto non
prosegua secondo gli obblighi contrattuali, l'amministrante provvede alla revoca
dell'anticipazione.
Si applicano, in tal caso, le procedure previste
dall'art. 3 del decreto ministeriale 25 novembre 1972 (Gazzetta Ufficiale n. 307 del 25
novembre 1972.
Decreto Ministeriale pubblicato nella Gazz. Uff.
13 gennaio 1989, n. 10.
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