Decreto del Presidente della Repubblica
21 gennaio 1999, n. 22
Regolamento recante norme
transitorie per l'adeguamento della disciplina dei contratti della pubblica
amministrazione all'introduzione dell'euro
Pubblicato sulla
G.U. n. 33 del 10 febbraio 1999
1. Periodo di applicazione
1. Il presente regolamento si applica nel periodo
transitorio di introduzione dell'euro 1° gennaio 1999-31 dicembre 2001, con riferimento
all'attivita' contrattuale posta in essere dalla pubblica amministrazione.
2.
Predisposizione degli atti di gara in euro
1. Le amministrazioni aggiudicatrici indicano,
nei bandi di gara, nelle lettere di invito e negli atti preliminari dichiarativi
dell'oggetto e delle condizioni dei contratti di appalto o concessione di lavori, di
appalto di servizi e forniture, e comunque in tutti gli atti dei relativi procedimenti,
ivi comprese le graduatorie di aggiudicazione o affidamento, il valore in lire e in euro
di tutti gli importi, presunti o reali, comunque espressi nei predetti atti.
3.
Conversione degli importi monetari negli atti di gara
1. Le amministrazioni
aggiudicatrici formulano le indicazioni dei valori monetari di cui all'articolo 2 dopo
aver proceduto alla conversione degli importi espressi in euro in importi in lire e
viceversa, in base agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del
17 giugno 1997, e, se del caso, con le modalità, di cui agli articoli 3 e 4 del decreto
legislativo 24 giugno 1998, n. 213.
4. Formulazione delle offerte in sede di gara
1. Gli importi contenuti nelle dichiarazioni
concernenti il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, l'offerta e le
eventuali giustificazioni a corredo previste dalla legislazione vigente possono essere
espressi in lire o in euro a scelta del concorrente.
2. L'opzione della denominazione in euro espressa
dal partecipante alla gara o dall'offerente è irrevocabile ed è utilizzata in tutte le
comunicazioni successive tra l'amministrazione aggiudicatrice e il partecipante alla gara
o l'offerente.
3. L'opzione iniziale espressa in lire dal
partecipante alla gara o dall'offerente può essere successivamente ed irrevocabilmente
mutata in euro.
5.
Pagamenti
1. Il creditore può ottenere il pagamento in
euro, fino all'estinzione dell'obbligazione. L'opzione per l'euro, una volta effettuata,
è irrevocabile.
2. Al momento della stipula del contratto,
qualora siano dovute ai sensi di legge anticipazioni, il creditore può chiederne il
pagamento in euro.
3. Per i contratti di appalto di lavori e di
servizi, il cui corrispettivo è corrisposto per acconti, il creditore può richiedere il
pagamento in euro all'atto della firma dello stato di avanzamento dei lavori appaltati e
dei servizi resi. Per i contratti di fornitura, il cui valore è pari o superiore alla
soglia di valore comunitario, la richiesta di pagamento del prezzo in euro è formulata al
momento della consegna dei beni pattuiti.
4. Se l'adempimento dell'obbligo principale
avviene in euro, le somme dovute in adempimento di obbligazioni accessorie sono
corrisposte parimenti in euro.
5. E' demandata alle singole amministrazioni la
definizione delle modalità di pagamento in euro dei crediti non derivanti da contratto.
6. Il debitore delle amministrazioni pubbliche ha
la facoltà di pagare in euro nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1,
del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.
7. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche ai pagamenti da effettuarsi a decorrere dal 1° gennaio 1999,
relativi a contratti stipulati prima di tale data.
6. Disciplina relativa alle procedure avviate prima dell'inizio
del periodo transitorio
1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma
1, si applicano anche a tutti gli atti preliminari alla gara, già avviati prima del 1
gennaio 1999, qualora il relativo bando sia pubblicato dopo tale data.
2. Qualora il bando di gara sia pubblicato prima
del 1° gennaio 1999, alle aggiudicazioni o agli affidamenti intervenuti dopo tale data
non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1.
(il testo dell'articolo 5
del regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997, relativo a talune
disposizioni per l'introduzione dell'euro, viene di seguito riportato:
Art. 5. - Gli importi da pagare o contabilizzare, in caso di arrotondamento dopo una
conversione in unità euro effettuata conformemente all'art. 4, sono arrotondati per
eccesso o per difetto al cent più vicino. Gli importi monetari da pagare o contabilizzare
che sono convertiti in unità monetarie nazionali sono arrotondati per eccesso o per
difetto all'unita' divisionale più vicina, ovvero, conformemente alle norme o pratiche
nazionali, ad un multiplo o ad una frazione dell'unità divisionale o dell'unità della
moneta nazionale. Se l'applicazione del tasso di conversione da' un risultato che si pone
a metà, la somma viene arrotondata per eccesso.
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