Segnalazione
dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato in materia di appalti pubblici.
BANDI DI GARA IN MATERIA
DI APPALTI PUBBLICI
Destinatari:
Presidenti delle Regioni
Sindaci
Presidenti delle Comunità Montane
Direttori Generali delle Aziende Ospedaliere
Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali
Testo Segnalazione/Parere
Introduzione
L'articolo 21 legge 10 ottobre 1990, n. 287,
"Norme per la tutela della concorrenza e del mercato", assegna all'Autorità
garante della concorrenza e del mercato il potere di segnalare al Governo, al Parlamento o
alle amministrazioni pubbliche competenti le distorsioni della concorrenza originate da
norme di legge o di regolamento non giustificate da esigenze di carattere generale. In
tale contesto l'Autorità ha dedicato particolare attenzione al settore degli appalti
pubblici, anche in conseguenza dell'esplicita disposizione dell'articolo 24 della legge n.
287/90 che richiedeva all'Autorità, entro diciotto mesi dalla sua costituzione, di
trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri un rapporto circa le azioni da
promuovere per adeguare ai principi della concorrenza la normativa di tre settori, uno dei
quali era quello degli appalti pubblici11 Appalti pubblici e concorrenza, Relazione al
Presidente del Consiglio dei Ministri, Roma, Luglio 1992, Attività di segnalazione n.1. .
Gli interventi dell'Autorità hanno perseguito l'obiettivo di assicurare il corretto
esercizio della discrezionalità amministrativa nell'attività di acquisto di beni e di
servizi da parte dell'Amministrazione, proponendo di adeguare i meccanismi di selezione
delle imprese ai principi della concorrenza. La nuova normativa in materia di appalti di
lavori22 Leggi n. 109/1994, n. 216/1995 e n. 415/1998. ha in gran parte ripreso i
suggerimenti dell'Autorità.
Dal punto di vista dell'applicazione della
normativa da parte delle Amministrazioni appaltanti, l'Autorità ha analizzato numerosi
bandi di gara, verificando l'esistenza di alcuni comportamenti e prassi in grado di
determinare distorsioni della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato,
nonché di incidere negativamente sui meccanismi di formazione della domanda pubblica.
Oltre ad alcuni casi in cui si è constatato che
l'Amministrazione non aveva fatto ricorso a procedure ad evidenza pubblica là dove esse
erano imposte dalla legge, le numerose segnalazioni che sono pervenute all'Autorità hanno
evidenziato la diffusa presenza nei bandi di gara di criteri di selezione delle imprese
ingiustificatamente restrittivi. Per tali motivi, l'Autorità ha dedicato particolare
attenzione al controllo degli strumenti utilizzati dalle amministrazioni aggiudicatrici
per selezionare le imprese, condizionando il loro accesso alle gare al possesso di
determinati requisiti di idoneità tecnica e di capacità economica e finanziaria.
Deroghe al ricorso alla gara
Il ricorso alla gara è derogabile nei soli casi
eccezionalmente previsti ed espressamente indicati dalla disciplina applicabile. Va
rilevato comunque che, anche nei rari casi in cui effettivamente la gara sia facoltativa,
l'Autorità, come peraltro stabilito dalla Commissione Europea33 Direttiva 93/36/CEE e
direttiva 92/50/CEE. , auspica una più ampia utilizzazione di procedure concorsuali ad
evidenza pubblica, in quanto il periodico raffronto concorrenziale tra più operatori
garantisce il contribuente che la spesa pubblica risulta effettivamente minimizzata,
incentivando peraltro l'efficienza produttiva e organizzativa delle imprese.
Per quanto riguarda le forniture e i servizi, la
normativa comunitaria e nazionale prevede tra i principali criteri di deroga al ricorso
alla gara, il perseguimento di determinati obiettivi necessari alla realizzazione di un
preminente interesse pubblico (quali, ad esempio, quelli indicati nell'articolo 6 della
direttiva 93/36/CEE e nell'articolo 11 della direttiva 92/50/CEE). Nel caso dei lavori
invece, la legge prevede che si possa fare ricorso alla trattativa privata quando si
tratta di ripristinare opere già esistenti, rese inutilizzabili da eventi calamitosi, nel
caso in cui l'urgenza del ripristino renda impossibile l'utilizzazione di procedure di
affidamento più trasparenti. Non basta quindi invocare la presenza di un generico
interesse pubblico per giustificare la non applicabilità delle norme in materia di gare.
Occorre che tale interesse pubblico sia concreto e specifico e va altresì accertato che
la mancata applicazione delle norme rappresenti effettivamente l'unico strumento
disponibile (criterio della proporzionalità) al fine di raggiungere gli obiettivi
proposti.
Con riferimento inoltre all'assegnazione degli
appalti pubblici di servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, la
ponderazione tra le esigenze del rispetto del principio dell'intuitus personae, secondo il
quale l'incarico professionale viene affidato dall'ente locale sulla base di un rapporto
di fiducia, e quelle che impongono l'adozione di procedure ad evidenza pubblica, va
rivista alla luce di una concezione dell'interesse pubblico che comprende il mercato
concorrenziale quale valore da promuovere e da tutelare. In tale prospettiva, le norme
concernenti le procedure a evidenza pubblica previste dalle disposizioni sulla
contabilità generale dello Stato (Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e il
regolamento di cui al Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827) devono essere interpretate,
integrate e attuate alla luce delle recenti normative, alcune di stretta derivazione
costituzionale, nelle quali il perseguimento dell'interesse pubblico è anche
identificabile con la promozione di un mercato concorrenziale.
L'oggetto della gara
La definizione dell'oggetto della gara
rappresenta l'aspetto principale del contesto entro cui le imprese possono competere. In
linea di principio la gara deve essere bandita in relazione a una fornitura valutata nella
sua interezza, ossia espressa in funzione delle caratteristiche economiche e tecniche del
bene o del servizio richiesto. Tuttavia in alcuni casi le amministrazioni aggiudicatrici
ingiustificatamente allargano o restringono l'oggetto della gara al fine di
strumentalmente escludere alcune imprese a vantaggio di altre.
Per esempio l'oggetto della gara può essere
ampliato, includendo più attività che esplicano, se prese singolarmente, una funzione
specifica e autonoma. Pertanto ciascuna potrebbe costituire un appalto a sé stante.
Attraverso l'artificiale allargamento dell'oggetto della gara le amministrazioni
effettivamente precludono l'accesso a determinate categorie di operatori, in particolare a
quelle che potrebbero profittevolmente realizzare solo una singola prestazione, ma sono
impedite, anche eventualmente dalla regolamentazione vigente, a svolgere l'intero insieme
delle prestazioni richieste44 In alcuni settori per fornire determinati beni o servizi
sono richieste autorizzazioni specifiche che non sono invece necessarie per svolgere altre
attività; l'accorpamento in un unico bando di beni e servizi caratterizzati da obblighi
regolamentari diversi determina l'esclusione automatica di tutte le imprese che non
dispongono delle autorizzazioni a svolgere una parte delle prestazioni richieste, ma che
sarebbero perfettamente in grado di svolgere altre prestazioni incluse nel bando. .
Alternativamente le amministrazioni aggiudicatrici possono frazionare il progetto
soprattutto al fine di eludere l'applicazione della normativa comunitaria, restringendo
così le possibilità di partecipazione alla gara delle imprese estere.
Inoltre in relazione all'oggetto della gara le
amministrazioni aggiudicatrici, invece di individuare direttamente ed esplicitamente le
caratteristiche specifiche del prodotto, lo identificano molto frequentemente tramite il
riferimento a una marca, a un marchio, ovvero individuandone la qualità in relazione allo
specifico organismo che la certifica. La disciplina comunitaria prevede infatti che, salvo
che siano giustificate dall'oggetto dell'appalto, gli Stati membri "vietano
l'introduzione, nelle clausole contrattuali di in determinato appalto, di specifiche
tecniche che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza ovvero
ottenuti mediante un particolare procedimento e abbiano l'effetto di favorire o escludere
determinati fornitori o determinati prodotti"55 Si veda, in particolare, l'articolo
8, paragrafo 6, della direttiva 93/36/CEE. . Al riguardo le disposizioni comunitarie e
nazionali prescrivono, in particolare, di accompagnare l'indicazione delle specifiche
tecniche con la menzione "o equivalente", ampliando l'ambito della gara ai
prodotti immediatamente sostituibili.
Sulla base di queste considerazioni l'Autorità
ritiene che le amministrazioni aggiudicatrici debbano porre grande cura nel bandire le
gare in maniera che il loro oggetto sia compiutamente identificato da un punto di vista
economico e tecnico e che i prodotti siano identificati con riferimento alle
caratteristiche tecniche o economiche desiderate, senza per questo limitarlo a una marca o
a un brevetto specifico.
L'accesso alle gare e la qualificazione delle
imprese
I requisiti di idoneità tecnica e di solidità
economica e finanziaria richiesti alle imprese ai fini della partecipazione alle gare
d'appalto devono rispondere a esigenze oggettive dell'amministrazione e, più in generale,
ai principi di ragionevolezza e di imparzialità che regolano il legittimo esercizio della
discrezionalità amministrativa. Tali requisiti debbono necessariamente essere indicati
nel bando di gara, in modo da consentirne un'adeguata e tempestiva conoscenza da parte
delle imprese interessate. Inoltre, essi debbono essere fissati in modo tale da permettere
comunque un efficace e corretto confronto concorrenziale.
Nei numerosi bandi di gara sottoposti
all'attenzione dell'Autorità si è frequentemente rilevata la presenza di criteri di
preselezione eccessivamente rigidi e non commisurati all'oggetto e all'effettivo valore
della prestazione. Si è osservato che tali criteri possono limitare ingiustificatamente
la partecipazione delle imprese alle gare e ostacolare l'accesso al mercato. A giudizio
dell'Autorità, l'adeguata tutela dell'interesse pubblico al corretto adempimento degli
obblighi contrattuali non può in alcun modo tradursi in arbitrarie ed artificiose
limitazioni del legittimo interesse delle imprese a concorrere, in condizioni di effettiva
parità, per l'aggiudicazione degli appalti.
Nell'ambito dei criteri di selezione delle
imprese riscontrati nei bandi, il cui effetto ultimo è quello di restringere
ingiustificatamente le possibilità di partecipazione alla gara, le fattispecie più
ricorrenti riguardano l'adozione di prescrizioni che hanno l'effetto di favorire alcuni
operatori a scapito di altri sia individuandoli direttamente che tramite il riferimento a
soglie di fatturato sproporzionate rispetto all'ammontare della gara stessa.
a) Prescrizioni volte a favorire alcuni operatori
a scapito di altri
Dall'analisi di numerosi bandi di gara emerge la
diffusa presenza di prescrizioni che hanno l'effetto di favorire alcuni operatori, in
maniera del tutto ingiustificata rispetto all'oggetto del bando. Per esempio, molte
amministrazioni aggiudicatrici vincolano la partecipazione alle gare non già alle imprese
che abbiano dimostrato di avere esperienza nel mercato specifico, indipendentemente cioè
dalla natura proprietaria degli operatori a cui abbiano effettuato commesse, ma alle sole
imprese che già abbiano fornito all'amministrazione prestazioni o svolto lavori analoghi
a quelli oggetto della gara.
Tali previsioni non sono certamente correlate
alle effettive capacità tecniche dei soggetti partecipanti, né idonee a selezionare la
migliore offerta per lo svolgimento dell'incarico. Al contrario, il loro effetto è quello
di favorire gli operatori localizzati in una certa area geografica e che già abbiano
lavorato per l'Amministrazione, escludendo ingiustificatamente numerose categorie di
imprese. Si tratta di clausole contrarie alla normativa comunitaria e nazionale in materia
di appalti. Essa infatti indica chiaramente che la valutazione della capacità tecnica ed
economica delle imprese deve essere effettuata in maniera obiettiva e trasparente, senza
introdurre favoritismi66 Ad esempio, relativamente alle opere pubbliche e con specifico
riferimento agli incarichi di progettazione, la legge prescrive l'adozione di criteri di
selezione conformi ai principi di trasparenza e di proporzionalità tra le modalità
procedurali ed il corrispettivo dell'incarico (articolo 17, comma 11 della legge n.
109/1994, così come modificato dall'articolo 6, comma 4, della legge 18 novembre 1998 n.
415). .
L'Autorità auspica pertanto che le
amministrazioni aggiudicatrici non vincolino la partecipazione alla gara sulla base di una
soglia di fatturato calcolata sul solo mercato geografico di riferimento. Queste
previsioni non identificano le imprese in relazione alle loro effettive capacità tecniche
ed economiche ed escludono tutti gli operatori capaci di svolgere la prestazione richiesta
sulla base di esperienze acquisite su mercati geografici diversi.
b) I requisiti di fatturato
In alcune circostanze, subordinare la
partecipazione alle gare al raggiungimento di un certo livello di fatturato può risultare
oltremodo gravoso e suscettibile di ostacolare l'accesso al mercato. Si tratta soprattutto
dei casi in cui il livello di fatturato risulta sproporzionato rispetto all'ammontare
della prestazione oggetto della gara o in cui il fatturato di riferimento non è solo
quello relativo alla classe dei prodotti posti a gara, ma è limitato allo specifico
mercato geografico entro il quale viene realizzata la gara. L'effetto preclusivo di tali
criteri rischia di incidere in maniera ingiustificata sulle opportunità delle imprese di
minori dimensioni, degli operatori non presenti in maniera significativa sul mercato
nazionale e di quelli che non sono ancora affermati sul mercato geografico rilevante, pur
possedendo idonee referenze in ordine alla propria solidità economica e finanziaria.
L'attribuzione in ogni circostanza di
un'efficacia escludente al mero criterio del fatturato finisce per provocare un indebito
allargamento del novero delle cause di esclusione già tassativamente individuate dal
legislatore. Al riguardo basti osservare che l'articolo 13, comma 1, del decreto
legislativo 24 luglio 1992, n. 358 (come modificato e integrato dal decreto legislativo 20
ottobre 1998, n. 402, recante testo unico delle disposizioni in materia di appalti
pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 93/36/CEE e 97/52/CEE ), stabilisce
che "la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese
concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti: a) idonee
dichiarazioni bancarie; b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa; c) dichiarazione
concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo alle forniture identiche a
quella oggetto della gara, realizzate negli ultimi tre esercizi", precisando, nel
successivo comma 2, che "le amministrazioni precisano nel bando di gara quali dei
documenti indicati al comma 1 devono essere presentati, nonché gli altri eventuali che
ritengono richiedere". Tale disposizione consente dunque alle imprese di dimostrare
la propria capacità economico-finanziaria attraverso una pluralità di strumenti, senza
che nessuno di questi possa assumere valore preclusivo rispetto agli altri, tant'è che la
medesima norma consente alle imprese concorrenti di provare la propria capacità
finanziaria ed economica mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo
dall'amministrazione. In altri termini, l'articolo indica una serie di criteri alternativi
che possono essere utilizzati dall'amministrazione appaltante per dimostrare l'idoneità
degli operatori a svolgere il servizio richiesto, ma che, in nessun modo possono essere
utilizzati per escludere dalla partecipazione alla gara le imprese, in tutte le ipotesi in
cui la capacità economica e finanziaria possa essere diversamente dimostrata.
Va rilevato al riguardo che per determinate
forniture, ad esempio quelle relative a prodotti come quelli farmaceutici in cui
l'idoneità di un'impresa a fornirli viene certificata da un complesso meccanismo
autorizzatorio, il raggiungimento di un certo livello di fatturato non può costituire un
criterio vincolante per l'aggiudicazione finale della fornitura o anche dalla semplice
partecipazione alla gara77 Parere ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990 n.
287, relativo alle gare pubbliche per la fornitura di prodotti farmaceutici, Bollettino n.
29/97, Serie Attività di segnalazione n. 11. . Questa prassi è suscettibile di escludere
dal mercato le piccole imprese o quelle che si affacciano per la prima volta sui mercati
interessati dalle varie procedure di aggiudicazione, pur essendo dotate di tutte le
capacità tecniche ed economiche necessarie per garantire l'Amministrazione del corretto
assolvimento degli obblighi contrattuali.
In ogni caso la proporzionalità
nell'individuazione delle soglie di fatturato per la partecipazione alle gare deve essere
valutata anche in relazione al numero degli anni per cui il raggiungimento di un certo
livello di fatturato viene richiesto. Pertanto, soprattutto per le prestazioni di minore
complessità, occorre evitare che l'individuazione del livello del fatturato e del numero
di anni nei quali esso viene raggiunto si traduca in discriminazioni nei confronti degli
operatori di minori dimensioni o degli operatori non presenti sui mercati di riferimento,
ma comunque in possesso delle capacità tecniche ed economiche necessarie per partecipare
alla gara. Inoltre, il fatturato non deve essere utilizzato per escludere dalla
partecipazione alla gara le imprese, in tutte le ipotesi in cui la capacità economica e
finanziaria possa essere diversamente dimostrata.
Criteri di selezione delle imprese e ricorso alla
procedura ristretta
La possibilità di ricorrere a sistemi di
aggiudicazione che restringono il numero dei partecipanti alle gare dovrebbe essere
limitata ai soli casi in cui la particolare natura delle prestazioni contrattuali
(caratteristiche tecniche o scientifiche richieste ovvero particolari requisiti artistici
o estetici) renda inopportuna una rigida separazione delle funzioni progettuali ed
esecutive. In queste circostanze la gara dovrebbe svolgersi sulla base del criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, consentendo peraltro la possibilità che in
sede di gara vengano suggerite varianti al progetto o alla prestazione richiesta, tali da
migliorare in termini di efficienza e di qualità il prodotto fornito.
I raggruppamenti temporanei di imprese
Relativamente ai raggruppamenti temporanei di
imprese, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha più volte affermato che i
raggruppamenti temporanei di imprese sono generalmente compatibili con le disposizioni
della normativa antitrust nella misura in cui consentono a imprese che operano in fasi
differenziate di una stessa filiera di poter presentare la propria offerta a gare a cui
individualmente non potrebbero partecipare. Se invece i raggruppamenti temporanei
d'impresa sono realizzati tra imprese che producono il medesimo bene o servizio essi
possono integrare una violazione della normativa a tutela della concorrenza quando le
singole imprese partecipanti avrebbero potuto individualmente partecipare alla gara di
appalto, in considerazione della loro dimensione e della capacità produttiva disponibile.
In ogni caso i bandi di aggiudicazione non
possono prevedere che i requisiti relativi alla capacità tecnica e finanziaria debbano
essere soddisfatti dalle singole imprese associate nel raggruppamento, anziché dal
raggruppamento nel suo complesso. Tale orientamento giurisprudenziale origina dalla
considerazione che l'effettivo partecipante alla gara è l'associazione temporanea di
imprese e non le singole imprese88 Consiglio di Stato, sentenza del 20 maggio 1992, n.
422, in Foro Amministrativo, 1992, pag. 1106. , conformemente alla finalità, che il
legislatore ha assegnato ai raggruppamenti temporanei di imprese, di associare imprese tra
loro indipendenti al fine di raggiungere una capacità complessiva idonea alla
partecipazione alla gara.
Nella prospettiva della tutela della concorrenza,
l'Autorità garante della concorrenza e del mercato auspica che la previsione dei
raggruppamenti temporanei d'impresa sia limitata ai casi in cui essi siano effettivamente
necessari per aumentare, e non per ridurre, il numero dei partecipanti alla gara.
Problematiche legate alla gestione dei servizi
pubblici locali attraverso le società miste di cui all'articolo 22, della legge 8 giugno
1990, n. 142
Con riferimento alle società miste di cui
all'articolo 22, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 14299 Modificato dall'articolo 17,
comma 58 della legge 15 maggio 1997, n. 127. , in diverse occasioni è stato segnalato
all'Autorità che le società miste forniscono alle amministrazioni locali servizi
ulteriori rispetto a quelli di cui sono affidatarie dirette, senza che le amministrazioni
ricorrano alle prescritte procedure a evidenza pubblica. Alcune segnalazioni hanno inoltre
evidenziato per le società miste il mancato esperimento di procedure concorsuali per
l'acquisto di lavori, forniture e servizi necessari all'attività di gestione.
Le società miste, in virtù dell'affidamento
diretto, operano di fatto in assenza di ogni forma di concorrenza. Per tali motivi, è
necessario limitare l'oggetto sociale della società mista in modo da non consentire al
soggetto affidatario di svolgere al di fuori delle regole concorrenziali anche le
attività "terze", ossia attività che non costituiscono il nucleo essenziale
del servizio affidato e che potrebbero essere realizzate da altri operatori scelti tramite
procedure a evidenza pubblica. Occorre infatti evitare che tramite l'istituzione di
società miste, formalmente affidatarie del servizio pubblico, ma di fatto caratterizzate
da una vocazione polifunzionale, venga favorita la diffusione di un potenziale strumento
di elusione della disciplina comunitaria e nazionale in materia di appalti.
Inoltre, per quanto riguarda l'attività di
acquisto di beni, servizi e lavori da parte delle società miste, esse, quando svolgono
prevalentemente attività non commerciali e sono definibili come amministrazioni
aggiudicatrici110 Ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 92/50/CEE, nonché
dell'articolo 1 della direttiva 93/35/CEE e della direttiva 93/37/CEE, sono considerate
amministrazioni aggiudicatrici anche gli "organismi di diritto pubblico", vale a
dire i soggetti che a) sono stati istituiti "per soddisfare specificamente bisogni di
interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale"; b) sono dotati di
personalità giuridica; c) svolgono attività finanziata in modo maggioritario dallo
Stato, dagli enti locali, da organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione è
soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo di amministrazione, di
direzione o di vigilanza è costituito da membri più della metà dei quali designati
dallo Stato, da enti locali o da altri organismi di diritto pubblico.0 , sono tenute
all'applicazione delle normative comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici.
Se così non fosse, il ricorso ad ulteriori affidamenti diretti a favore di società da
esse controllate impedirebbe "a cascata" il funzionamento di qualsiasi
meccanismo di concorrenza nel settore degli appalti pubblici.
Considerazioni di sintesi
Al fine di evitare che, in sede di definizione
dei bandi di gara, i comportamenti delle amministrazioni appaltanti contrastino con i
principi in materia di concorrenza sanciti dalla legge n. 287/90 occorre:
a) derogare al ricorso alla gara nei soli casi
eccezionalmente previsti ed espressamente indicati dalla normativa. Anche nei casi in cui
la gara sia facoltativa, è auspicabile l'utilizzo di procedure concorsuali ad evidenza
pubblica, in quanto consente il periodico raffronto concorrenziale tra più operatori,
garantisce al contribuente che la spesa pubblica risulta effettivamente minimizzata
incentivando peraltro il perseguimento dell'efficienza produttiva ed organizzativa delle
imprese;
b) non ricomprendere nell'oggetto della gara più
attività che, prese singolarmente, esplicano una funzione economica o tecnica e che
quindi potrebbero da sole costituire oggetto di appalto;
c) non frazionare il progetto in singoli lotti al
fine di eludere la disciplina comunitaria sugli appalti pubblici se ciò comporta che
alcuni di essi siano poi sprovvisti di una propria funzione economica o tecnica;
d) evitare le prescrizioni che abbiano l'effetto
di favorire alcuni operatori a scapito di altri e che non siano correlate alle effettive
capacità tecniche dei soggetti partecipanti, quali i riferimenti a determinati marchi di
prodotti o l'obbligo per le imprese partecipanti di avere già svolto per
l'amministrazione attività analoghe a quelle oggetto della gara;
e) non subordinare la partecipazione alle gare al
raggiungimento di un livello di fatturato sproporzionato rispetto all'ammontare della
prestazione oggetto della gara oppure al raggiungimento di un fatturato calcolato sul solo
mercato geografico di riferimento;
f) soprattutto per le prestazioni di minore
complessità, evitare di richiedere il raggiungimento di una determinata soglia di
fatturato per un numero di anni sproporzionato rispetto all'oggetto del contratto;
g) che la previsione di raggruppamenti temporanei
d'impresa sia limitata ai casi in cui essi siano effettivamente necessari per aumentare, e
non per ridurre, il numero dei partecipanti alla gara;
h) che nel caso dei raggruppamenti temporanei di
imprese, il requisito della capacità tecnica ed economica venga soddisfatto dal
raggruppamento nel suo complesso e non dalle singole imprese associate;
i) limitare l'oggetto sociale delle società
miste di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in modo tale da non
consentire al soggetto affidatario di svolgere al di fuori delle regole concorrenziali
anche le attività che non costituiscono il nucleo essenziale del servizio pubblico
affidato e che potrebbero essere realizzate da altri operatori scelti tramite procedure ad
evidenza pubblica;
l) applicare la normativa sugli appalti pubblici
per l'aggiudicazione degli appalti di fornitura, lavori e servizi da parte delle società
miste quando esse siano definibili amministrazioni aggiudicatrici.
IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro
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