D.P.R.
16 luglio 1962, n. 1063.
Approvazione del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero
dei lavori pubblici.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 agosto 1962, n.
198.
Articolo unico. - E' approvato l'annesso
capitolato generale contenente le condizioni generali per tutti gli appalti di opere che
sono nelle attribuzioni dell'Amministrazione dei lavori pubblici. L'annesso capitolato,
composto di 51 articoli e vistato dal Ministro per i lavori pubblici, avrà effetto dal
primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Dalla stessa data rimane abrogato il capitolato generale approvato con decreto
del Ministro per i lavori pubblici in data 28 maggio 1895 e successive modificazioni.
Capitolato generale di appalto per le opere pubbliche di competenza del Ministero dei
lavori pubblici
Capo I - Aggiudicazione dei lavori
Capo II - Esecuzione dei lavori
Capo III - Pagamenti all'appaltatore
Capo IV - Collaudo dei lavori
Capo V - Disposizioni diverse
Capo VI - Definizioni delle controversie
CAPO I - Aggiudicazione dei lavori
1. Condizioni di ammissibilità alla gara. - Per
essere ammessi a partecipare alle gare per gli appalti delle opere di competenza del
Ministero dei lavori pubblici, gli imprenditori devono presentare la documentazione di
idoneità giuridica, tecnica e morale che la stazione appaltante prescriverà, in
conformità alle disposizioni generali vigenti al momento della gara e una dichiarazione
con la quale essi attestino di essersi recati sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori,
di avere presa conoscenza delle condizioni locali, ed eventualmente delle cave e dei
campioni, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano avere
influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possano
influire sull'esecuzione dell'opera, e di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro
complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che saranno per fare.
2. Cauzione provvisoria. - Per essere ammessi
alle gare d'appalto gli imprenditori debbono comprovare la costituzione di un deposito
cauzionale provvisorio in contanti o in titoli del Debito pubblico o garantiti dallo Stato
al corso del giorno del deposito, presso una sezione di Tesoreria provinciale o presso le
aziende di credito previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n.
635. Con il capitolato speciale o con l'invito alla gara la somma da depositarsi è
fissata, secondo le circostanze, tra il decimo e il trentesimo dell'importo dell'appalto.
Il deposito effettuato presso un istituto di credito è valido sempre che questo si
obblighi ad effettuare il versamento in tesoreria del deposito in contanti od in titoli a
favore dello Stato nel caso in cui la cauzione sia incamerata ai sensi del successivo art.
4. Questo deposito costituisce pegno a favore dell'Amministrazione, affidato all'Istituto
bancario ai sensi dell'art. 2786, ultima parte, secondo comma, del Codice civile. Il
deposito, fatto dal deliberatario, resta vincolato fino alla stipulazione del contratto;
per i depositi degli altri concorrenti la stazione appaltante rilascia il nulla osta per
lo svincolo appena ultimata la gara.
3. Cauzione definitiva. - Al momento della
stipulazione del contratto deve prestarsi la cauzione definitiva nel modo stabilito nel
capitolato speciale o nell'invito alla gara. La cauzione è stabilita nella misura del 5%
dell'importo netto dell'appalto, ma il capitolato speciale può stabilire una misura
maggiore che non può superare il 10% del detto importo. La cauzione definitiva deve
essere prestata in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al corso del
giorno del deposito. Qualora la cauzione provvisoria sia stata costituita presso la
Tesoreria, essa può essere trasferita a far parte della cauzione definitiva, riducendo di
uguale ammontare il versamento necessario. La cauzione può essere costituita da
fidejussione bancaria secondo le vigenti disposizioni.
4. Stipulazione ed approvazione del contratto. -
La stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo entro 30 giorni dalla data del
deliberamento nel caso di gara o della comunicazione all'impresa dell'accettazione
dell'offerta nel caso di trattativa privata o di appalto-concorso. L'emanazione del
decreto di approvazione deve avvenire entro 60 giorni dalla data di stipulazione del
contratto. L'Amministrazione dà immediata comunicazione all'appaltatore della emissione
del decreto di approvazione, anche prima della registrazione alla Corte dei conti. In caso
di mancata stipulazione del contratto da parte dell'aggiudicatario si applica l'art. 332
della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F). Qualora l'approvazione non abbia luogo
nel termine di cui al secondo comma, l'aggiudicatario può svincolarsi da ogni impegno,
previa la notificazione di cui all'art. 114 del regolamento di contabilità generale dello
Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. In tal caso l'aggiudicatario ha
diritto soltanto al rimborso delle spese contrattuali. Ove sia intervenuta la consegna in
via d'urgenza dei lavori ai sensi dell'art. 337 della legge sui lavori pubblici 20 marzo
1865, n. 2248, allegato F, si applica anche il capoverso dello stesso articolo. Nel caso
di cottimo fiduciario di cui agli articoli 67 e seguenti del regolamento approvato con
regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, il cottimista può svincolarsi dall'impegno, a
termini del presente articolo, qualora la sua offerta non sia accettata entro 30 giorni
dalla presentazione.
5. Facoltà dell'Amministrazione di disporre
della cauzione. - La cauzione sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del
contratto, del risarcimento di danni derivato dall'inadempimento delle obbligazioni
stesse, nonché del rimborso delle somme che l'Amministrazione avesse eventualmente pagato
in più durante l'appalto in confronto del credito dell'appaltatore risultante dalla
liquidazione finale, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione
risultasse insufficiente. L'Amministrazione ha il diritto di valersi di propria autorità
della cauzione per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso
delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione
finale. Se la cauzione fu costituita con deposito di titoli, l'Amministrazione può,
senz'altra formalità, venderli a mezzo di un agente di cambio. L'appaltatore può essere
obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione abbia dovuto valersi, in
tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.
6. Domicilio dell'appaltatore. - L'appaltatore
deve, nel contratto, eleggere domicilio, per tutti gli effetti del contratto medesimo, nel
luogo nel quale ha sede l'ufficio che ha la direzione e la sorveglianza dei lavori
appaltati. Il domicilio è eletto presso un ufficio pubblico o presso una persona o ditta
legalmente riconosciuta. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra
notificazione dipendente dal contratto d'appalto, su istanza dell'Amministrazione, possono
essere fatte alla persona dell'appaltatore o alla persona che lo rappresenti nella
condotta dei lavori od al domicilio eletto. Mancando l'ufficio, la persona o la ditta
presso cui fu eletto il domicilio, e fino a che l'appaltatore non abbia regolarmente
notificato all'Amministrazione la nuova elezione di domicilio, la consegna degli atti, di
cui al comma precedente può essere fatta al sindaco del luogo del domicilio eletto o a
chi ne fa le veci. Le intimazioni degli atti giudiziari si fanno col ministero di
ufficiale giudiziario; le altre notificazioni possono eseguirsi anche a mezzo degli agenti
del Comune o di qualunque altro agente dell'Amministrazione.
7. Documenti facenti parte integrante del
contratto. - Sono allegati al contratto e ne formano parte integrante: a) il presente
capitolato generale; b) il capitolato speciale dell'appalto; c) i disegni delle opere che
si devono eseguire. Approvato il contratto, l'Amministrazione consegna all'appaltatore
copia autentica del contratto stesso, corredata dai documenti che ne formano parte
integrante. Il capitolato speciale ed i disegni devono contenere gli elementi sufficienti
ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere
comprese nell'appalto.
8. Indicazione delle persone che possono
riscuotere. - I contratti di appalto e gli atti dicottimo devono: 1) indicare la Tesoreria
provinciale sulla quale saranno emessi i titoli di spesa per i pagamenti all'appaltatore;
2) indicare il recapito postale al quale saranno inviati gli avvisi di avvenuta emissione
dei titoli di spesa; 3) precisare la scelta fatta dall'appaltatore delle modalità con le
quali la Tesoreria deve effettuare i pagamenti ai sensi delle disposizioni relative alle
varie forme di estinzione dei titoli di spesa; 4) indicare la persona o le persone
autorizzate dall'appaltatore, in conformità alle norme vigenti, a riscuotere, ricevere e
quietanzare le somme dovute in conto o a saldo. Gli atti da cui risulti tale designazione
sono allegati al contratto. La cessazione o la decadenza dall'incarico dalle persone
designate a riscuotere, ricevere o quietanzare per qualsiasi causa avvenga e anche se ne
sia fatta pubblicazione nei modi di legge, deve essere tempestivamente notificata
all'Amministrazione appaltante. In difetto nessuna responsabilità può attribuirsi
all'Amministrazione per pagamenti a persone non più autorizzate a riscuotere.
9. Spese di contratto, di registro ed accessorie
a carico dell'appaltatore. - Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese del contratto,
quelle di asta, di stampa, compresa quella del capitolato speciale, se sarà stata
eseguita, di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni che
debbono essergli consegnati, a termini dell'art. 7, nonché le spese per il numero di
copie del contratto richieste per uso dell'Amministrazione appaltante. La liquidazione di
queste spese è fatta in base alle tariffe vigenti dal capo dell'ufficio presso cui fu
stipulato il contratto. A carico dell'appaltatore sono pure tutte le spese di bollo
inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro dal giorno della consegna fino a
quello del collaudo. Al termine dell'appalto, se l'ammontare definitivo risulterà
maggiore di quello previsto in contratto, l'appaltatore dovrà provvedere presso il
competente ufficio del registro al pagamento delle imposte complementari dovute sulla
differenza tra l'ammontare presunto e quello definitivo dell'appalto. Finché
l'appaltatore non abbia eseguito detto pagamento, non sarà svincolata la cauzione né
sarà emesso il mandato di saldo. Se invece l'ammontare definitivo dell'appalto risulterà
inferiore al previsto, l'appaltatore potrà chiedere la restituzione delle imposte pagate
in piu al momento della registrazione. La restituzione è disposta dalle competenti
autorità finanziarie su domanda corredata da apposita dichiarazione rilasciata
dall'Amministrazione appaltante entro i 20 giorni successivi a quello dell'accertamento
definitivo dell'ammontare, ai termini dell'art. 83 del regio decreto 30 dicembre 1923, n.
3269, sulla imposta di registro. L'appaltatore perde qualsiasi diritto alla restituzione
se non presenta la domanda entro il termine stabilito dall'art. 137, cpv. del citato regio
decreto 30 dicembre 1923, n. 3269. Per i contratti di manutenzione, la cui durata sia
superiore ad un anno, la liquidazione del più o del meno pagato per imposte è fatta alla
fine dell'appalto.
CAPO II - Esecuzione dei lavori.
10. Consegna dei lavori. - La consegna dei lavori
deve avvenire non oltre 45 giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del
decreto di approvazione del contratto e, in caso di urgenza, dopo il deliberamento. Per i
cottimi fiduciari il termine decorre dalla data dell'accettazione dell'offerta, di cui
all'ultimo comma dell'art. 4. Nel giorno fissato dall'ingegnere capo e notificato
all'appaltatore, questi deve trovarsi sul luogo e mettere a disposizione dell'ingegnere
incaricato di fare la consegna il numero di canneggiatori e operai e gli utensili e
materiali necessari per fare, ove occorra, il tracciamento delle opere da eseguire,
secondo i piani, profili e disegni relativi. L'appaltatore deve anche sostenere le spese
relative alla consegna e alla verifica e completamento del tracciamento che fosse stato
già eseguito a cura dell'Amministrazione. Effettuato il tracciamento, saranno collocati
picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. L'appaltatore è
responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi e deve ricollocarli quando siano
stati tolti. La consegna deve risultare da un verbale esteso in concorso con l'appaltatore
nella forma stabilita dal regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350,
e dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento delle opere. Qualora
l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna dei lavori, gli
viene assegnato un termine perentorio, trascorso il quale inutilmente l'Amministrazione ha
diritto di risolvere il contratto o di procedere alla esecuzione di ufficio, prescindendo
in questo caso da tutte le formalità relative a tale procedimento, prescritte dal
regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350. Nel caso di risoluzione
del contratto è disposto l'incameramento della cauzione. Se la consegna non avvenga nel
termine stabilito per fatto dell'Amministrazione, l'appaltatore può chiedere di recedere
dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'appaltatore ha diritto
al rimborso dall'Amministrazione appaltante delle spese di cui al precedente art. 9
nonché ad un rimborso delle altre spese da lui effettivamente sostenute e comunque non
superiori alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto: 1,50% per
la parte di importo fino a 50 milioni; 1% per la eccedenza fino ai 500 milioni e 0,50% per
la parte eccedente i 500 milioni. Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda
tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri
dipendenti dal ritardo. Quando ricorrano le condizioni dell'art. 10, ultimo comma, del
regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, il capitolato speciale
deve stabilire che la consegna viene eseguita in più parti. Qualora, iniziata la
consegna, questa sia sospesa dall'Amministrazione per ragioni che non siano da attribuire
a cause di forza maggiore, la sospensione non può, nel complesso, durare oltre 30 giorni.
Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui al comma ottavo
del presente articolo.
11. Condotta dei lavori da parte
dell'appaltatore. - L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve farsi
rappresentare per mandato da persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali,
alla quale deve conferire le facoltà necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del
contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. Il
mandato deve essere depositato presso l'Amministrazione, la quale giudica sulla
regolarità dei documenti prodotti e sulla conseguente sua accettabilità. L'appaltatore o
un suo incaricato, il cui nominativo deve essere preventivamente comunicato alla direzione
dei lavori, deve, per tutta la durata dell'appalto, dimorare in luogo prossimo ai lavori.
L'Amministrazione ha diritto di esigere dall'appaltatore il cambiamento immediato del suo
rappresentante, senza bisogno di allegare alcuno speciale motivo e senza che per ciò
debba accordare indennità di sorta all'appaltatore o al suo rappresentante.
12. Ordini di servizio, istruzioni e
prescrizioni. - L'appaltatore nell'eseguire i lavori in conformità del contratto, deve
uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli siano
comunicate per iscritto dall'ingegnere capo o dall'ingegnere direttore dei lavori. E'
salva la facoltà dell'appaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi
prescritti.
13. Variazioni ai lavori. - L'appaltatore non
può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori
assunti, in confronto alle previsioni contrattuali. Egli ha l'obbligo di eseguire, entro i
limiti stabiliti dal successivo art. 14, tutte le variazioni ritenute opportune
dall'Amministrazione appaltante e che questa gli abbia ordinato, purché non mutino
essenzialmente la natura delle opere comprese nell'appalto. Gli ordini di variazione sono
dati per iscritto dal direttore dei lavori col richiamo dell'intervenuta superiore
approvazione, quando questa sia prescritta. Nei casi di assoluta urgenza il direttore può
ordinare per iscritto l'esecuzione immediata di variazioni ai sensi del terzo comma
dell'art. 32 della legge sui lavori pubblici. Le variazioni sono valutate ai prezzi di
contratto; ma se siano da eseguire categorie di lavori non prevedute o si debbano
impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si provvede
alla formazione di nuovi prezzi a norma del regolamento approvato con regio decreto 25
maggio 1895, n. 350. Qualora le variazioni regolarmente ordinate importino, nelle
quantità delle varie specie di opere; come desumibili dal capitolato speciale e dai
disegni, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 7, modifiche tali da produrre un
notevole pregiudizio economico all'appaltatore si farà luogo ad un equo compenso a favore
dell'appaltatore stesso. Le modifiche di cui sopra non si considerano influenti ai fini
del presente comma quando le quantità derivanti dalle modifiche singolarmente considerate
non superino il quinto in più o in meno delle corrispondenti quantità originarie. Il
compenso non può in nessun caso superare il quinto dell'importo dell'appalto. In caso di
controversia sul compenso di cui al precedente comma l'appaltatore può promuovere il
giudizio arbitrale anche durante l'esecuzione dei lavori.
14. Aumento e diminuzione dei lavori. - La
Amministrazione durante l'esecuzione dei lavori può ordinare, alle stesse condizioni del
contratto, un aumento o una diminuzione delle opere fino alla concorrenza di un quinto in
più o in meno dell'importo del contratto stesso, senza che perciò spetti indennità
alcuna all'appaltatore. Oltre tale limite l'appaltatore può recedere dal contratto col
solo diritto al pagamento dei lavori eseguiti valutati ai prezzi contrattuali. Nel caso di
aumento si stabilisce, ove occorra, un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori.
Raggiunti i sei quinti dell'importo contrattuale o anche prima, ove sia possibile
prevedere il superamento di tale limite l'Amministrazione ne dà comunicazione
all'appaltatore il quale, nel termine di dieci giorni deve dichiarare per iscritto alla
direzione dei lavori se intende recedere dal contratto oppure proseguire i lavori ed a
quali diverse condizioni. In quest'ultima ipotesi l'Amministrazione deve rendere note le
proprie determinazioni entro i successivi quarantacinque giorni. Ove l'appaltatore, dopo
aver ricevuta la comunicazione di cui al comma precedente prosegua i lavori senza chiedere
né il recesso né nuove condizioni, le maggiori opere si intendono assunte alle stesse
condizioni del contratto. Ai fini del presente articolo l'importo dell'appalto è fornito
dalla somma risultante dall'aggiudicazieone o dal contratto, aumentata dell'importo degli
atti di sottomissione per varianti o lavori suppletivi quando non sia pattuito
diversamente, nonché dell'ammontare dei compensi eventualmente assegnati all'appaltatore
in aggiunta al corrispettivo contrattuale, escluse le variazioni dipendenti da revisione
dei prezzi. Nella determinazione del sesto quinto agli effetti dell'art. 344 della legge
sui lavori pubblici non sono tenuti in conto gli aumenti rispetto alle previsioni
contrattuali delle opere relative a fondazioni. Tuttavia ove tali aumenti rispetto alle
quantità previste superino il quinto dell'importo totale del contratto, l'appaltatore
può chiedere un equo compenso per la parte eccedente, ma le opere stesse non sono tenute
in conto nella determinazione del sesto quinto agli effetti del primo comma del presente
articolo. In caso di dissenso sulla misura del compenso è accreditata in contabilità la
somma riconosciuta dall'Amministrazione, salvo all'appaltatore il diritto di inserire in
contabilità ordinaria riserve per l'ulteriore richiesta.
15. Disciplina e buon ordine dei cantieri. -
L'appaltatore mantiene la disciplina nei cantieri ed ha l'obbligo di osservare e di fare
osservare dai suoi agenti ed operai le leggi e i regolamenti. L'appaltatore non può
assumere per suoi agenti e capi cantiere se non persone capaci di coadiuvarlo e di
sostituirlo, occorrendo, nella condizione e nella misurazione dei lavori. Il direttore dei
lavori ha il diritto di esigere il cambiamento o il licenziamento degli agenti, dei capi
cantiere e degli operai dell'appaltatore per insubordinazione, incapacità o grave
negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia
o dalla negligenza dei suoi agenti od operai, nonché dalla malafede, o dalla frode nella
somministrazione o nell'impiego dei materiali.
16. Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi
generali a carico dell'appaltatore. - Salve le eccezioni prevedute dai capitolati
speciali, s'intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò sono a carico
dell'appaltatore: le spese per formare e mantenere i cantieri ed illuminarli; le spese per
trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; le spese per attrezzi, ponti e quanto
altro occorra alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; le spese per rilievi,
tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in
cui comincia la consegna fino al collaudo compiuto; le spese per formare tettoie a
ricovero degli operai, per strade o ferrovie di servizio; le spese per passaggio, per
occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per
depositi od estrazioni di materiali; le spese per la custodia e la buona consevazione
delle opere fino al collaudo, quelle per dazi di dogana o di consumo sui materiali, tanto
se esistenti al momento della stipulazione del contratto di appalto, quanto se siano
stabiliti o accresciuti posteriormente, e qualsiasi altra relativa all'impresa.
L'appaltatore deve provvedere i materiali e i mezzi d'opera che gli siano richiesti ed
indicati dal direttore dei lavori per essere impiegati nelle opere che occorra eseguire in
economia. Con i prezzi indicati nelle tariffe contrattuali, l'appaltatore deve, a
richiesta del direttore, mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi ed i mezzi
d'opera, le strade e i ponti di servizio che occorrano per i lavori in economia.
L'Amministrazione può mantenere sorveglianti in tutti i cantieri, sui galleggianti e sui
mezzi di trasporto di cui usi l'appaltatore.
17. Trattamento dei lavoratori. - Nei contratti
sarà stabilito di regola che l'appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori
dipendenti condizioni normative e retributive non inferiona quelle risultanti dai
contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i
lavori. In caso di ritardo, debitamente accertato, nel pagamento delle retribuzioni,
l'appaltatore è avvertito per iscritto di eseguire i pagamenti ritardati entro 24 ore;
ove egli non provveda la Amministrazione può pagare d'ufficio le retribuzioni arretrate
con le somme dovute all'appaltatore, senza pregiudizio dei sequestri che fossero già
stati concessi a favore di altri creditori a norma degli artt. 351 e seguenti della legge
sui lavori pubblici. I pagamenti fatti d'ufficio sono provati dalle note degli assistenti
ai lavori, firmate da due testimoni.
18. Danni. - Sono a carico dell'appaltatore le
provvidenze per evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose nella
esecuzione dell'opera.
19. Tutela dei lavoratori. - L'appaltatore deve
osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione ed essistenza dei lavoratori. A garanzia di tali
obblighi si opera sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50% e se
l'appaltatore trascura alcuno degli adempimenti prescritti, vi provvede l'Amministrazione
a carico del fondo formato con detta ritenuta, salve le maggiori responsabilità
dell'appaltatore.
20. Accettazione, qualità ed impiego dei
materiali. - I materiali devono corripondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed
essere della migliore qualità: possono esser messi in opera solamente dopo l'accettazione
del direttore dei lavori, o in caso di controversia, dell'ingegnere capo. L'accettazione
dei materiali non è definitiva se non dopo che sono stati posti in opera. Il direttore
dei lavori può rifiutare in qualunque tempo quelli che fossero deperiti dopo la
introduzione nel cantiere, o che, per qualsiasi causa, non fossero conformi alle
condizioni del contratto e l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con
altri a sue spese. Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto
dall'ingegnere capo, l'Amministrazione può provvedervi direttamente a spese
dell'appaltatore medesimo, a carico del quale resta anche qualsiasi danno che potesse
derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. Qualora si accerti che i
materiali accettati e posti in opera siano di cattiva qualità, si provvede a norma
dell'art. 23. Le prescrizioni dei commi precedenti non pregiudicano i diritti
dell'Amministrazione in sede di collaudo. Qualora senza opposizione dell'Amministrazione,
l'appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impiegasse materiali di
dimensioni, consistenza e qualità superiori a quelle prescritte o di una lavorazione più
accurata, ciò non gli dà diritto ad aumento dei prezzi, ed il computo metrico è fatto
come se i materiali avessero le dimensioni, la qualità ed il magistero stabiliti dal
contratto. Se invece sia ammessa dall'Amministrazione qualche scarsezza nelle dimensioni
dei materiali, nella loro consistenza o qualità ovvero una minor lavorazione, il
direttore dei lavori, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio, può applicare
una adeguata riduzione di prezzo in sede di contabilizzazione, salvo l'esame e giudizio
definitivo in sede di collaudo. La direzione dei lavori può disporre le prove che ritenga
necessarie per stabilire la idoneità dei materiali. Le spese relative sono a carico
dell'appaltatore.
21. Provvista dei materiali. - L'appaltatore
provvede i materiali dove meglio creda purché essi abbiano i requisiti prescritti dal
contratto salvo che nel capitolato speciale siano determinati i luoghi da cui i materiali
stessi debbono provenire. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri,
derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per
apertura di cave, estrazioni, ed occupazioni temporanee. A richiesta
dell'Ainministrazione, l'appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni
della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità e di aver pagato le
indennità per le occupazioni temporanee.
22. Sostituzione dei luoghi di provenienza dei
materiali. - Qualora il capitolato speciale prescriva i luoghi di provenienza dei
materiali e si verifichi il caso che, per qualsiasi ragione, sia necessario o convenga
ricorrere ad altre località per la estrazione dei materiali stessi, l'appaltatore non
può rifiutarsi al cambiamento ordinato per iscritto dall'ingegnere capo. Se il
cambiamento importa una differenza in più o in meno nel prezzo del materiale, questo è
determinato con le norme stabilite negli articoli 21 e 22 del regolamento approvato con
regio decreto 25 maggio 1895, n. 350. Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano
stabiliti nel contratto, l'appaltatore non può cambiarli senza l'assenso scritto
dell'ingegnere capo.
23. Difetti di costruzione. - L'appaltatore deve
demolire e rifare, a sue spese e rischio, i lavori che il direttore riconosce eseguiti
senza la necessaria diligenza o con materiali, per qualità, misura o peso, diversi da
quelli prescritti. Sulla opposizione dell'appaltatore decide l'ingegnere capo, e, qualora
l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio alla demolizione ed
al rifacimento dei lavori sopradetti. Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano
difetti di costruzione, ne riferisce all'ingegnere capo, il quale può ordinare le
necessarie verificazioni. Quando i vizi di costruzione siano accertati le spese delle
verificazioni sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto
al rimborso di tali spese e di quelle per il rifacimento delle opere eventualmente
demolite, escluso qualsiasi altro indennizzo o compenso.
24. Compensi all'appaltatore per danni cagionati
da forza maggiore. - Nei casi nei quali il capitolato speciale non escluda ogni compenso
per danni alle opere per forza maggiore, o quando in esso capitolato non si stabiliscano
termini maggiori, questi danni devono essere denunciati immediatamente, ed in nessun caso,
sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni da quello dell'avvenimento. Il compenso per
quanto riguarda i danni alle opere è limitato all'importo dei lavori necessari per
l'occorrente riparazione valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto. Nessun
compenso è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore
o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. Frattanto l'appaltatore non può,
sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle
parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia
eseguito l'accertamento dei fatti, a norma dell'art. 348 della legge sui lavori pubblici.
Nessun compenso è dovuto per danno o perdite di materiali non ancora posti in opera, di
utensili, di ponti di servizio ed in generale degli oggetti indicati nell'art. 16 del
presente capitolato. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi di acqua o da
mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto sono valutati in base alla
misurazione provvisoria fatta dagli assistenti a termini dell'art. 48 del regolamento
approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350. Mancando la misurazione l'appaltatore
può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, esclusa solo
quella testimoniale.
25. Norme per la misurazione dei lavori. - Per
tutte le opere dell'appalto, le quantità di lavoro eseguite sono determinate con misure
geometriche, escluso ogni altro metodo, salve le eccezioni stabilite nei capitolati
speciali.
26. Documenti contabili e riserve
dell'appaltatore. - I documenti contabili sono tenuti secondo le prescrizioni del
regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350. Le osservazioni
dell'appaltatore sui predetti documenti, nonché sul certificato di collaudo, devono
essere presentate ed iscritte, a pena di decadenza, nei termini e nei modi stabiliti dal
regolamento di cui al precedente comma.
27. Chiusure dei registri per le opere di durata
pluriennale o la cui esecuzione viene interrotta. - Per le opere da eseguirsi in più anni
o che debbano essere sospese a determinate epoche dell'anno il capitolato speciale può
prescrivere che alla fine di ogni anno si addivenga alla chiusura delle partite del
registro e alla redazione del conto delle opere eseguite nell'anno. Entro 30 giorni dalla
comunicazione del conto come sopra redatto l'appaltatore può esplicare le sue
osservazioni e riserve con le norme e le modalità di cui all'articolo precedente.
28. Anticipazioni fatte dall'appaltatore. - Ove
l'Amministrazione, quando ciò sia previsto nel capitolato speciale, voglia far eseguire
in economia opere o provviste relative ai lavori appaltati, ma non comprese nel contratto
e chieda all'appaltatore l'esborso del denaro occorrente, questi deve corrispondere
direttamente ai singoli creditori, ritirandone formale quietanza, le somme che il
direttore dei lavori previa autorizzazione dell'ingegnere capo, gli abbia ordinato per
iscritto di pagare in base a regolari note o fatture delle relative prestazioni.
Nell'ordine dato all'appaltatore deve essere fatta espressa menzione dell'autorizzazione.
Nei capitolati speciali è fissato l'interesse da corrispondere all'appaltatore sulle
somme anticipate. Tale interesse non può essere maggiore del sei per cento all'anno ed è
dovuto in ragione del tempo trascorso dal giorno dell'eseguita anticipazione fino alla
data del relativo certificato di pagamento. Il calcolo dell'interesse è fatto a mesi
computandosi per mese completo le frazioni superiori ai 15 giorni e trascurando i periodi
di minor durata. L'ammontare complessivo delle anticipazioni a carico dell'appaltatore non
può superare in alcun momento il 5% dell'importo dell'appalto a meno che l'appaltatore vi
consenta.
29. Tempo utile per la ultimazione dei lavori. -
L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito nel contratto, termine che
decorre dalla data del verbale di consegna. L'appaltatore, per il tempo che impiegasse
nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui
non imputabile, deve rimborsare all'Amministrazione le relative spese di assistenza e
sottostare ad una penale pecuniaria da stabilirsi nel capitolato speciale per ogni giorno
di ritardo. L'ammontare delle spese di assistenza e della penale è ritenuto sul prezzo
del lavoro. La penale deve essere applicata con deduzione dall'importo del conto finale;
è ammessa la totale o parziale disapprovazione di essa quando si riconosca che in tutto
od in parte il ritardo non sia imputabile all'appaltatore. L'ultimazione dei lavori,
appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei
lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contradditorio.
L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità,
sebbene abbia adoperato ogni diligenza, qualora i lavori, per qualsiasi causa, non siano
ultimati nel termine contrattuale, qualunque sia il maggior tempo impiegato. Resta salvo
ed impregiudicato ogni eventuale diritto dell'appaltatore, qualora il ritardo sia dovuto a
fatto imputabile all'Amministrazione. Nel caso di rescissione in danno o di esecuzione di
ufficio il periodo di ritardo si computa fino alla scadenza del termine fissato
dall'Amministrazione all'appaltatore a norma dell'art. 28 del regolamento approvato con il
regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.
30. Sospensione dei lavori. - Qualora cause di
forza maggiore, condizioni climatologiche od altre simili circostanze speciali impediscano
in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, l'ingegnere capo,
d'ufficio o su segnalazioni dell'appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori,
disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione.
Fuori dei casi preveduti nel precedente comma, l'ingegnere capo può, per ragioni di
pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori per un periodo di
tempo che, in una sola volta, o nel complesso se a più riprese, non superi un quarto
della durata complessiva preveduta per l'esecuzione dei lavon stessi, e mai per più di
sei mesi complessivi. Qualora la sospensione avesse durata più lunga, l'appaltatore può
chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se l'Amministrazione si oppone
allo scioglimento l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Per la sospensione disposta nei
casi, modi e termini indicati nel primo comma e nella prima parte del secondo comma del
presente articolo, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo. In ogni caso la
durata della sospensione non è calcolata nel termine fissato nel contratto per
l'ultimazione dei lavori.
31. Proroghe. - L'appaltatore, qualora per causa
ad esso non imputabile non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può
chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse
dall'Amministrazione purché le domande pervengano prima della scadenza del termine
anzidetto. La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere
all'appaltatore per il fatto che la maggior durata dei lavori sia imputabile
all'amministrazione.
32. Durata giornaliera dei lavori. - Salva
l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, l'appaltatore non può far
lavorare gli operai oltre i limiti massimi fissati dalle leggi e dagli accordi sindacali
di lavoro né di notte senza la preventiva autorizzazione del direttore dei lavori.
Qualora l'autorizzazione sia data per ragioni di convenienza dell'appaltatore, questi non
ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali. Salva sempre l'osservanza delle
norme relative alla disciplina del lavoro, il direttore dei lavori, qualora ravvisi la
necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente, o siano eseguiti in condizioni
eccezionali, ne dà ordine scritto all'appaltatore, il quale è obbligato ad
uniformarvisi, salvi gli eventuali indennizzi che possono competergli e salva la eventuale
formazione di nuovi prezzi.
CAPO III - Pagamenti all'appaltatore.
33. Pagamenti in acconto. - Nel corso
dell'esecuzione dei lavori sono fatti all'appaltatore (in base ai dati risultanti dai
documenti contabili), pagamenti in conto del corrispettivo dell'appalto, nei termini o
nelle rate stabilite dal capitolato speciale ed a misura dell'avanzamento dei lavori
regolarmente eseguiti. I certificati di pagamento delle rate di acconto devono essere
emessi non appena sia scaduto il termine fissato nel capitolato speciale per tale
emissione o appena raggiunto l'importo prescritto per ciascuna rata ed in ogni caso non
oltre 45 giorni dal verificarsi delle circostanze previste nel comma precedente.
Sull'importo dei lavori eseguiti vengono effettuate le ritenute di legge. Le somme
ritenute costituiscono per l'Amministrazione una ulteriore garanzia dell'adempimento degli
obblighi dell'appaltatore e sono pagate a quest'ultimo con la rata di saldo, salvo quanto
è disposto negli artt. 35 e 36. Sulle somme ritenute l'Amministrazione ha gli stessi
diritti che ad essa competono sulla cauzione.
34. Valutazione dei lavori in corso d'opera per i
pagamenti in acconto. - I certificati di pagamento in acconto vengono emessi
dall'ingegnere capo sulla base di documenti contabili compilati a norma di regolamento,
indicanti la qualità, la quantità e l'importo dei lavori eseguiti. Per determinati
manufatti, il cui valore è preminente nei confronti della spesa per la messa in opera, i
capitolati speciali possono stabilire anche il prezzo a piè d'opera ai fini del loro
accreditamento, non oltre il 50%, in contabilità prima della messa in opera. Salva
diversa disposizione del capitolato speciale, all'importo dei lavori eseguiti si aggiunge
metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera destinati ad essere impiegati in
opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori da
valutarsi ai prezzi di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima. I materiali e i
manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore e
possono sempre essere rifiutati, se non adatti, dal direttore dei lavori.
35. Ritardi nei pagamenti degli acconti. -
Qualora il certificato di pagamento delle rate in acconto non sia emesso, per mancata
tempestiva contabilizzazione dei lavori o per qualsiasi altro motivo attribuite
all'Amministrazione, entro i termini di cui al secondo comma del precedente art. 33,
spettano all'appaltatore gli interessi legali sulle somme dovute fino alla data di
emissione del detto certificato. Qualora tale emissione ritardi ancora per oltre 90
giorni, dal giorno successivo a tale scadenza è dovuto l'interesse di mora pari
all'interesse praticato dagli istituti di credito di diritto pubblico o dalle banche di
interesse nazionale, in applicazione di disposizioni o accordi disciplinanti il mercato
nazionale del denaro, a norma del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive
modificazioni. La misura di tale interesse è accertata annualmente con decreto dei
Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici (1/a). Qualora l'emissione del titolo di
spesa a favore dell'appaltatore sia ritardata oltre 30 giorni dall'emissione del
certificato di acconto, spettano all'appaltatore stesso gli interessi legali sulla somma
dovuta dallo spirare del termine anzidetto e fino alla data di emissione del titolo di
spesa. Ove tale emissione ritardi ancora per oltre 90 giorni, sono dovuti gli interessi
moratori computati a norma del comma precedente (1/a). Tutti gli interessi da ritardo sono
interessi di mora comprensivi del risarcimento del danno a' sensi dell'art. 1224, 2°
comma, del codice civile. Trascorsi i termini di cui sopra o nel caso in cui l'ammontare
delle rate di acconto per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o
il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore,
ferma restando la corresponsione degli interessi di cui ai precedenti commi, ha facoltà,
previa costituzione in mora dell'Amministrazione e trascorsi 60 giorni dalla data della
costituzione stessa, di promuovere a norma dell'art. 44, il giudizio arbitrale per la
dichiarazione di risoluzione del contratto (1/b).
(1/a) Per la riduzione del termine a 60 giorni,
vedi l'art. 4, L. 10 dicembre 1981, n. 741.
(1/b) Vedi il D.M. 8 aprile 1966.
36. Ritardo nel pagamento della rata di saldo. -
Qualora l'emissione del titolo di pagamento della rata di saldo comprensiva delle
ritenute, sia ritardata per più di 120 giorni dalla data del certificato di collaudo per
motivi attribuibili all'Amministrazione, spettano all'appaltatore gli interessi legali
sulla rata medesima a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine suindicato.
Comunque, fermo restando il disposto dell'art. 96, 2° comma, del regolamento approvato
con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, qualora la emissione del titolo di pagamento del
saldo non venga effettuata entro 120 giorni dalla data entro la quale doveva essere
rilasciato il certificato di collaudo, dal giorno successivo alla scadenza di tale termine
l'appaltatore ha diritto alla corresponsione degli interessi legali fino al giorno
dell'emissione del titolo di pagamento. Nei casi di cui ai commi precedenti, qualora
l'emissione del titolo di pagamento della rata di saldo ritardi ancora per oltre 90
giorni, dal giorno successivo a tale scadenza sono dovuti gli interessi moratori computati
a norma del primo comma dell'art. 35. Infine sulle somme contestate e riconosciute in sede
amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 30 giorni dopo
la data della registrazione alla Corte dei conti del decreto emesso in esecuzione
dell'atto con cui sono state risolte le controversie.
37. Prezzi contrattuali. - Salvo quanto è
stabilito nel presente capitolato, i prezzi di appalto si intendono fissi ed invariabili.
E' peraltro ammessa la revisione dei prezzi a norma delle disposizioni vigenti. La
revisione in aumento o in diminuzione ha luogo sentito in ogni caso l'appaltatore.
CAPO IV - Collaudo dei lavori.
38. Inizio e compimento delle operazioni di
collaudo. - Entro il termine prescritto dal capitolato speciale, e, in difetto, non oltre
sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori deve iniziarsi la visita di collaudo. In
ogni caso il termine decorre dalla data sotto la quale giunge alla direzione dei lavori la
comunicazione dell'appaltatore concemente l'avvenuta ultimazione dei lavori. Le operazioni
di collaudo, ivi compresa l'emissione del relativo certificato e la trasmissione dei
documenti all'Amministrazione appaltante, devono essere compiute nel termine che, a norma
dell'art. 22, lettera h), del decreto ministeriale 29 maggio 1895, che approva il
regolamento per la compilazione dei progetti di opere dello Stato che sono nelle
attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici, deve essere indicato nel capitolato
stesso, salvo il caso previsto dall'art. 96 del regolamento approvato con regio decreto 25
maggio 1895, n. 350.
CAPO V - Disposizioni diverse.
39. Proprietà degli oggetti trovati. -
L'Amministrazione, oltre ai diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva
la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia,
l'arte o la archeologia, compresi i relativi frammenti, che si rinvengano nei fondi
espropriati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei
lavori stessi, e l'appaltatore deve consegnarli all'Amministrazione, che gli rimborsa le
spese incontrate per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state
espressamente ordinate al fine di assicurarne l'incolumità ed il diligente ricupero.
Qualora l'appaltatore scopra ruderi monumentali nella esecuzione dei lavori deve darne
subito partecipazione alla direzione e non può demolirli né alterarli in qualsiasi modo
senza il preventivo permesso della direzione stessa.
40. Proprietà dei materiali di demolizione. - I
materiali provenienti da escavazioni o demolizioni restano in proprietà
dell'Amministrazione, qualora nel capitolato speciale non sia disposto altrimenti.
L'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito nel
capitolato speciale, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle
demolizioni relative. Qualora il capitolato speciale stabilisca che i detti materiali
siano ceduti all'appaltatore il prezzo ad essi attribuito nel capitolato stesso deve
essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già
fatta nella determinazione dei prezzi.
41. Scioglimento del contratto - Valutazione del
decimo. - Nel caso di scioglimento del contratto, secondo l'art. 345 della legge sui
lavori pubblici, si seguiranno le norme di cui all'articolo 35 del regolamento approvato
con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite
da pagarsi all'appaltatore ai sensi dell'art. 345 della legge sui lavori pubblici è
calcolato sulla differenza fra l'importo dei quattro quinti del prezzo che è servito di
base al contratto depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
L'Amministrazione ha facoltà di ritenere le opere provvisionali e gli impianti che non
siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga utilizzabili. In tal caso essa
corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzati
nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo
di costruzione e quello del momento dello scioglimento del contratto.
CAPO VI - Definizione delle controversie.
42. Procedimento amministrativo. - Quando sorgano
contestazioni fra il direttore dei lavori appaltatore, si procede alla risoluzione di esse
in via amministrativa, a norma del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895,
n. 350. Le domande ed i reclami dell'impresa debbono essere presentati ed inscritti nei
documenti contabili nei modi e nei termini tassativamente stabiliti dal regolamento
sopracitato.
43. Arbitrato. - Salvo il disposto del successivo
art. 47, tutte le controversie tra l'Amministrazione e l'appaltatore, così durante
l'esecuzione come al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica,
amministrativa o giuridica, che non si sono potute definire in via amministrativa a norma
del precedente articolo 42, sono deferite, giusta gli articoli 806 e seguenti del Codice
di procedura civile e 349 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, allegato
F), al giudizio di cinque arbitri.
44. Tempo del giudizio arbitrale. - Per
tutte le controversie la domanda di arbitrato deve essere proposta dopo l'approvazione del
collaudo. La domanda può essere proposta e il giudizio ha luogo anche durante la
esecuzione dei lavori e prima dell'approvazione del collaudo: a) per le controversie
rispetto alle quali le parti sono d'accordo a non differire la risoluzione; b) per quelle
la cui natura o rilevanza economica, ad avviso di una delle parti, non consenta che la
loro risoluzione sia differita. La rilevanza economica deve essere valutata in relazione
all'importo totale dell'appalto ed essere tale da portare notevole pregiudizio alla
continuazione dei lavori; c) per quelle di cui agli artt. 13 e 35, ultimo comma. Spetta
agli arbitri decidere se le controversie, per le quali sia domandato il loro giudizio in
base alla lettera b), siano effettivamente tali da dover essere risolte immediatamente o
debbano invece essere rimandate a dopo l'approvazione del collaudo.
45. Collegio arbitrale. - Il Collegio arbitrale
è così composto: a) da un magistrato del Consiglio di Stato, che lo presiede, nominato
dal presidente del Consiglio stesso; b) da un magistrato giudicante della Corte di appello
di Roma, nominato dal Primo Presidente della Corte stessa; c) da un componente tecnico del
Consiglio superiore dei LL.PP., nominato dal Presidente del Consiglio stesso; d) da un
funzionario della carriera direttiva, amministrativa o tecnica del Ministero dei lavori
pubblici o da un avvocato dello Stato, nominato dal Ministro per i lavori pubblici o da un
suo delegato; e) da un libero professionista, iscritto nel relativo albo professionale,
nominato dall'appaltatore. Gli arbitri nominati ai sensi del precedente comma, lettera a),
b), c) e d) continuano nelle loro funzioni anche se cessino dall'ufficio che occupano al
momento della nomina o ne assumano uno diverso. Qualora venga a mancare, per qualsiasi
causa, durante il corso del giudizio arbitrale, qualcuno degli arbitri, si procede alla
sostituzione con le norme del precedente comma primo. In aggiunta ai casi di
incompatibilità previsti dal codice di procedura civile, non possono essere nominati
arbitri coloro che abbiano compilato il progetto o dato parere su di esso, ovvero diretto,
sorvegliato o collaudato i lavori cui si riferiscono le controversie, né coloro che in
qualsiasi modo abbiano espresso un giudizio o parere sulle controversie stesse. Il
segretario del Collegio arbitrale è scelto dal Collegio stesso tra i funzionari della
carriera direttiva amministrativa del Ministero dei lavori pubblici.
46. Domanda per l'arbitrato. - L'istanza per
l'arbitrato deve essere notificata a mezzo di ufficiale giudiziario, nel termine di
sessanta giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento dell'Amministrazione che
ha risolto la controversia in sede amministrativa ai sensi del precedente art. 42. La
notificazione deve essere fatta presso l'ufficio della Avvocatura generale dello Stato, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 11 del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611, modificato
dalla legge 25 marzo 1958, n. 260.
47. Deroga alla competenza arbitrale. - In deroga
alle disposizioni degli articoli 43 e seguenti la competenza arbitrale può essere esclusa
solo con apposita clausola inserita nel bando o invito di gara, oppure nel contratto in
caso di trattativa privata. Quando sia esclusa la competenza arbitrale, la domanda è
proposta, entro il termine di cui all'articolo precedente, davanti al giudice competente a
norma delle disposizioni del codice di procedura civile e del testo unico 30 ottobre 1033,
n. 1611, e successive modifiche (2) (2/cost).
(2) Così sostituito dall'art. 16, L. 10 dicembre
1981, n. 741. La Corte costituzionale, con sentenza 2-9 maggio 1996, n. 152 (Gazz. Uff. 15
maggio 1996, n. 20 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 16, L. 10 dicembre 1981, n. 741, che ha sostituito il presente art. 47, nella
parte in cui non stabilisce che la competenza arbitrale può essere derogata anche con
atto unilaterale di ciascuno dei contraenti.
(2/cost) La Corte Costituzionale, con sentenza 6 - 13 febbraio 1995, n. 33 (Gazz. Uff. 15
febbraio 1995, n. 7, serie speciale) ha dichiarato inammissibile la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 16, L. 10 dicembre 1981, n. 741 (sostitutivo
dell'art. 47, D.P.R. 16 luglio 1962, 1063) sollevata in riferimento agli artt. 24, primo e
secondo comma, e 102 della Costituzione.
48. Forma della domanda e deduzione dell'altra
parte. - L'istanza di cui all'art. 46 deve formulare con precisione tutte le domande e le
questioni su cui si chiede il giudizio degli arbitri. La parte a cui tale istanza è
notificata può, nel termine di 60 giorni successivi ai 60 di cui all'art. 46, notificare
all'altra le sue deduzioni e proporre le proprie domande.
49. Istanza per la nomina degli arbitri. -
Durante il termine indicato nel precedente articolo 46 o successivamente, entrambe le
parti d'accordo o la parte più diligente, possono presentare istanza ai presidenti dei
Collegi di cui è parola nell'art. 45, perché nominino gli arbitri ivi designati alle
lettere a), b) e c). Nello stesso termine, ciascuna parte notifica all'altra la scelta del
proprio arbitro di cui alle lettere d) ed e).
50. Giudizio arbitrale. - Le parti trasmettono al
Collegio arbitrale, dopo la sua costituzione ed entro i termini ad esse assegnati dal
Collegio medesimo, i loro documenti e le loro memorie, ai sensi dell'art. 816 del Codice
di procedura, civile. Gli arbitri giudicano secondo le regole di diritto. Le
verificazioni, le perizie e gli altri atti istruttori che si riconoscano necessari sono
eseguiti direttamente dal Collegio arbitrale, o delegati a uno o più dei suoi componenti.
E' applicabile agli arbitri l'art. 4 della legge 20 marzo 1865 sull'abolizione del
contenzioso amministrativo per quanto concerne la loro competenza rispetto agli atti
amministrativi. In pendenza dell'arbitrato non sono sospesi i provvedimenti della pubblica
Amministrazione per l'esecuzione di ufficio, né gli altri provvedimenti conformi alla
legge e al contratto che siano riconosciuti necessari nel pubblico interesse. In questi
casi gli arbitri, se giudicano che non vi fu inadempimento dei patti od altra colpa da
parte dell'appaltatore decidono altresì sull'indennizzo che gli sia dovuto.
51. Pronuncia arbitrale. - Il lodo arbitrale è
pronunziato nel termine di 90 giorni dalla data della costituzione del Collegio degli
arbitri, salvo il disposto dell'art. 820 del Codice di procedura civile. Contro la
pronuncia arbitrale è ammessa impugnazione secondo le disposizioni del Codice di
procedura civile. Gli arbitri decidono a carico di quale delle parti ed in quale
proporzione debbano andare le spese del giudizio. La liquidazione delle spese e degli
onorari degli arbitri ha luogo nei modi stabiliti dall'art. 814 del Codice di procedura
civile.
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