La nuova legge quadro in materia di lavori pubblici
Legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modifiche ed integrazioni
Il testo della legge 11 febbraio 1994, n.109,
"Legge quadro in materia di lavori pubblici", è coordinato con le
modifiche apportate dalle seguenti disposizioni normative :
- Decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito
con modificazioni dalla legge 2 giugno 1995, n. 216 (Gazzetta Ufficiale - Serie
generale - n. 127 del 2 giugno 1995);
- Legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di
razionalizzazione della finanza pubblica (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 302
del 29 dicembre 1995);
- Decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467, convertito
con modificazioni dalla legge 7 novembre 1996, n. 569, recante proroga e sospensione di
termini per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nelle province di
Lucca, Massa-Carrara, Udine e Pordenone nel mese di giugno 1996 (Gazzetta Ufficiale -
Serie generale - n. 262 dell8 novembre 1996);
- Legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure
urgenti per lo snellimento dellattività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo (Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1997 - Serie generale
- S.O. n. 98/L);
- Legge 16 giugno 1998, n. 191, recante modifiche ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in
materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche
amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica (Gazzetta Ufficiale n.
142 del 20 giugno 1998 - Serie generale - S.O. n. 110/L)
- Legge 18 novembre 1998, n. 415, recante modifiche
alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori
pubblici (Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 1998 - Serie generale - S.O. n.
199/L)
Il testo coordinato è stato redatto e aggiornato
(dicembre 1998) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni normative. La
legge n. 109 del 1994, coordinata con le modifiche e le integrazioni sopraindicate viene
ripubblicata con apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale contestualmente alla
pubblicazione del regolamento di cui allarticolo 3 della medesima legge.
Art.1
(Principi generali)
1. In attuazione dell'articolo 97 della
Costituzione l'attività amministrativa in materia di opere e lavori pubblici deve
garantirne la qualità ed uniformarsi a criteri di efficienza e di efficacia, secondo
procedure improntate a tempestività, trasparenza e correttezza, nel rispetto del diritto
comunitario e della libera concorrenza tra gli operatori.
2. Per la disciplina delle opere e dei lavori
pubblici di competenza delle regioni anche a statuto speciale, delle province
autonome di Trento e di Bolzano e degli enti infraregionali da queste finanziati, i
principi desumibili dalle disposizioni della presente legge costituiscono norme
fondamentali di riforma economico-sociale e principi della legislazione dello Stato ai
sensi degli statuti delle regioni a statuto speciale e dell'articolo 117 della
Costituzione, anche per il rispetto degli obblighi internazionali dello Stato.
3. Il Governo, ai sensi dell'articolo 2,
comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, emana atti di indirizzo e
coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni in conformità alle norme
della presente legge.
4. Le norme della presente legge non possono
essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa con specifico
riferimento a singole disposizioni.
Art. 2.
(Ambito oggettivo e
soggettivo di applicazione della legge)
l. Ai sensi e per gli effetti della
presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si intendono per lavori
pubblici, se affidati dai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, le attività
di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere
ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. Nei
contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi
quando comprendano lavori accessori, si applicano le norme della presente legge qualora i
lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per cento.
2. Le norme della presente legge e del
regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano:
a) alle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, agli enti pubblici, compresi quelli economici, agli enti ed alle
amministrazioni locali, alle loro associazioni e consorzi nonché agli altri organismi di
diritto pubblico;
b) ai concessionari di lavori pubblici,
di cui all'articolo 19, comma 2, ai concessionari di esercizio di infrastrutture
destinate al pubblico servizio, alle aziende speciali ed ai consorzi di cui agli
articoli 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, alle
società di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive
modificazioni, ed all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive
modificazioni, alle società con capitale pubblico, in misura anche non prevalente,
che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non
destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza nonché ai
concessionari di servizi pubblici e ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo
1995, n.158, qualora operino in virtù di diritti speciali o esclusivi, per lo
svolgimento di attività che riguardino i lavori, di qualsiasi importo, individuati con il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8, comma 6, del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e comunque i lavori riguardanti i rilevati
aeroportuali e ferroviari, sempre che non si tratti di lavorazioni che non possono essere
progettate separatamente e appaltate separatamente in quanto strettamente connesse e
funzionali alla esecuzione di opere comprese nella disciplina del decreto legislativo 17
marzo 1995, n.158.
c) ai soggetti privati, relativamente a lavori di
cui all'allegato A del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, nonché ai lavori
civili relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici
scolastici ed universitari, edifici destinati a scopi amministrativi ed edifici
industriali, di importo superiore a 1 milione di ECU, per la cui realizzazione sia
previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico,
in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50% dell'importo
dei lavori.
3. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera
b), fatta eccezione per i concessionari di lavori pubblici, di cui al medesimo comma 2,
lettera b), si applicano le disposizioni della presente legge ad esclusione degli articoli
7, 14, 18, 19, commi 2 e 2-bis, 27 e 33. Ai concessionari di lavori pubblici ed ai
soggetti di cui al comma 2, lettera c), si applicano le disposizioni della presente legge
ad esclusione degli articoli 7, 14, 19, commi 2 e 2-bis, 27, 32 e 33. Ai soggetti di cui
al comma 2, lettera b), operanti nei settori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 158, non si applicano, altresì, le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 3,
comma 2, relative all'esecuzione dei lavori, alla contabilità dei lavori e al collaudo
dei lavori. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari
relative ai collaudi di natura tecnica.
4. I concessionari di lavori pubblici di cui
al comma 2, lettera b), sono obbligati ad appaltare a terzi attraverso pubblico incanto o
licitazione privata i lavori pubblici non realizzati direttamente o tramite imprese
controllate che devono essere espressamente indicate in sede di candidatura, con la
specificazione anche delle rispettive quote dei lavori da eseguire; l'elenco delle imprese
controllate viene successivamente aggiornato secondo le modifiche che intervengono nei
rapporti tra le imprese. I requisiti di qualificazione previsti dalla presente legge per
gli esecutori sono richiesti al concessionario ed alle imprese controllate, nei limiti dei
lavori oggetto della concessione eseguiti direttamente. Le amministrazioni aggiudicatrici
devono prevedere nel bando l'obbligo per il concessionario di appaltare a terzi una
percentuale minima del 40 per cento dei lavori oggetto della concessione. Le imprese
controllate devono eseguire i lavori secondo quanto disposto dalle norme della presente
legge. Ai fini del presente comma si intendono per soggetti terzi anche le imprese
collegate; le situazioni di controllo e di collegamento si determinano secondo quanto
previsto dall'articolo 2359 del codice civile.
4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si
applicano anche ai concessionari di lavori pubblici ed ai concessionari di infrastrutture
adibite al pubblico servizio di cui al comma 2, lettera b), per la realizzazione dei
lavori previsti nelle convenzioni già assentite alla data di entrata in vigore della
presente legge, ovvero rinnovate e prorogate, ai sensi della normativa vigente. I soggetti
concessionari prima dell'inizio dei lavori sono tenuti a presentare al concedente idonea
documentazione in grado di attestare la situazione di controllo per i fini di cui al comma
4.
5. I lavori di competenza dei soggetti di cui
al decreto legislativo 17 marzo 1995, n.158, di importo pari o superiore a 200.000 ECU e
inferiore a 5 milioni di ECU, diversi da quelli individuati nel decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 17 marzo
1995, n.158, e di quelli di cui al comma 2, lettera b), sono soggetti alle disposizioni di
cui allo stesso decreto legislativo, ad eccezione degli articoli 11, commi 2 e 4, 19, 22,
commi 4 e 5, 25, comma 2, 26, 28, 29 e 30. I lavori di importo inferiore a 200.000 ECU
sono sottoposti ai regimi propri dei predetti soggetti.
5-bis. I soggetti di cui al comma 2 provvedono
all'esecuzione dei lavori di cui alla presente legge, esclusivamente mediante contratti di
appalto o di concessione di lavori pubblici ovvero in economia nei limiti di cui
all'articolo 24. Le medesime disposizioni si applicano anche ai soggetti di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n.158, per l'esecuzione di lavori, di qualsiasi importo, non
rientranti tra quelli individuati ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del medesimo decreto
legislativo nonché tra quelli di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo.
6. Ai sensi della presente legge si intendono:
a) per organismi di diritto pubblico qualsiasi
organismo con personalità giuridica, istituito per soddisfare specificatamente bisogni di
interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale e la cui attività sia
finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di
Trento e di Bolzano,. dagli enti locali, da altri enti pubblici o da altri organismi di
diritto pubblico, ovvero la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti,
ovvero i cui organismi di amministrazione, di direzione o di vigilanza siano costituiti in
misura non inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi soggetti;
b) per procedure di affidamento dei lavori o per
affidamento dei lavori il ricorso a sistemi di appalto o di concessione;
c) per amministrazioni aggiudicatrici i soggetti
di cui al comma 2, lettera a);
d) per altri enti aggiudicatori o realizzatori i
soggetti di cui al comma 2, lettere b) e c).
Art. 3.
(Delegificazione)
1. E demandata alla potestà
regolamentare del Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, con le modalità di cui al presente articolo e secondo le norme di cui alla
presente legge, la materia dei lavori pubblici con riferimento:
a) alla programmazione, alla progettazione, alla
direzione dei lavori, al collaudo e alle attività di supporto tecnico-amministrativo con
le annesse normative tecniche;
b) alle procedure di affidamento degli appalti e
delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli incarichi di progettazione;
c) alle forme di pubblicità e di conoscibilità
degli atti procedimentali, anche mediante informazione televisiva o trasmissione
telematica, nonché alle procedure di accesso a tali atti;
d) ai rapporti funzionali tra i soggetti che
concorrono alla realizzazione dei lavori e alle relative competenze.
2. Nell'esercizio della potestà regolamentare di
cui al comma 1 il Governo, entro il 30 settembre 1995 adotta apposito regolamento 1 , di seguito così denominato, che, insieme alla
presente legge, costituisce l'ordinamento generale in materia di lavori pubblici, recando
altresì norme di esecuzione ai sensi del comma 6. Il predetto atto assume come
norme regolatrici, nell'ambito degli istituti giuridici introdotti dalla normativa
comunitaria vigente e comunque senza pregiudizio dei principi della libertà di
stabilimento e della libera prestazione dei servizi, la presente legge, nonché,
per quanto non da essa disposto, la legislazione antimafia e le disposizioni nazionali di
recepimento della normativa comunitaria vigente nella materia di cui al comma 1. Il
regolamento è adottato su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i
Ministri dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali, sentiti i Ministri
interessati, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché delle
competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla
trasmissione dello schema. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì
alle successive modificazioni ed integrazioni del regolamento. Sullo schema di regolamento
il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di
trasmissione, decorsi i quali il regolamento è emanato.
3. Il Governo, nell'ambito delle materie
disciplinate dal regolamento, attua, con modifiche al medesimo regolamento, le direttive
comunitarie nella materia di cui al comma 1 che non richiedono la modifica di disposizioni
della presente legge.
4. Sono abrogati, con effetto dalla data di
entrata in vigore del regolamento, gli atti normativi indicati che disciplinano la materia
di cui al comma 1, ad eccezione delle norme della legislazione antimafia. Il regolamento
entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione in apposito supplemento della
Gazzetta Ufficiale, che avviene contestualmente alla ripubblicazione della presente legge,
coordinata con le modifiche ad essa apportate fino alla data di pubblicazione del
medesimo regolamento, dei decreti previsti dalla presente legge e delle altre
disposizioni legislative non abrogate in materia di lavori pubblici.
5. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici,
sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è adottato, ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il nuovo capitolato generale d'appalto, che
trova applicazione ai lavori affidati dai soggetti di cui allarticolo 2, comma 2,
lettera a), della presente legge, e che entra in vigore contestualmente al regolamento.
Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato di concerto con il Ministro per i
beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e
ambientali, sono adottati uno o più capitolati speciali per lavori aventi ad oggetto
beni sottoposti alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089.
6. Il regolamento, con riferimento alle norme di
cui alla presente legge, oltre alle materie per le quali è di volta in volta
richiamato, definisce in particolare:
a) le modalità di esercizio della vigilanza di
cui all'articolo 4;
b) le sanzioni previste a carico del responsabile
del procedimento e la ripartizione dei compiti e delle funzioni dell'ingegnere capo fra il
responsabile del procedimento e il direttore del lavori;
c) le forme di pubblicità dei lavori delle
conferenze di servizi di cui all'articolo 7;
d) i requisiti e le modalità per l'iscrizione,
all'Albo nazionale dei costruttori, dei consorzi stabili di cui all'articolo 12, nonché
le modalità per la partecipazione dei consorzi stabili alle gare per l'aggiudicazione di
appalti e di concessioni di lavori pubblici;
e) la disciplina delle associazioni temporanee di
tipo verticale e l'individuazione dei lavori ad alta tecnologia ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 13, comma 7;
f) i tempi e le modalità di predisposizione, di
inoltro e di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 14;
g) le ulteriori norme tecniche di compilazione
dei progetti, gli elementi progettuali relativi a specifiche categorie di lavori;
h) gli ulteriori requisiti delle società di
ingegneria di cui all'articolo 17, comma 7;
i) abrogata;
l) specifiche modalità di progettazione e
di affidamento dei lavori di scavo, restauro e manutenzione dei beni tutelati ai sensi
della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, anche in deroga agli
articoli 16, 19, 20 e 23 della presente legge;
m) le modalità di espletamento dell'attività
delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 21;
n) abrogata;
o) le procedure di esame delle proposte di
variante di cui all'articolo 25;
p) l'ammontare delle penali di cui all'articolo
26, comma 6, secondo l'importo dei lavori e le cause che le determinano, nonché le
modalità applicative;
q) le modalità e le procedure accelerate per la
deliberazione prima del collaudo, da parte del soggetto appaltante o concedente o di altri
soggetti, sulle riserve dell'appaltatore;
r) i lavori in relazione ai quali il collaudo si
effettua sulla base di apposite certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali e le
relative modalità di rilascio; le norme concernenti le modalità del collaudo di cui
all'articolo 28 e il termine entro il quale il collaudo stesso deve essere effettuato e
gli ulteriori casi nei quali è obbligatorio effettuare il collaudo in corso d'opera; le
condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i
relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori;
s) le forme di pubblicità di appalti e
concessioni ai sensi dell'articolo 29;
t) le modalità di attuazione degli obblighi
assicurativi di cui all'articolo 30, le condizioni generali e particolari delle polizze e
i massimali garantiti, nonché le modalità di costituzione delle garanzie fideiussorie di
cui al medesimo articolo 30; le modalità di prestazione della garanzia in caso di
riunione di concorrenti di cui all'articolo 13;
u) la disciplina riguardante i lavori segreti di
cui all'articolo 33;
v) la quota subappaltabile dei lavori
appartenenti alla categoria o alle categorie prevalenti ai sensi dell'articolo 18, comma
3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 34, comma 1, della
presente legge;
z) le norme riguardanti la consegna dei lavori e
le sospensioni disposte dal titolare dei lavori al fine di assicurare l'effettiva e
continuativa prosecuzione dei lavori stessi, le modalità di corresponsione agli
appaltatori e ai concessionari di acconti in relazione allo stato di avanzamento dei
lavori;
aa) la disciplina per la tenuta dei documenti
contabili.
7. Ai fini della predisposizione del regolamento,
è istituita, dal Ministro dei lavori pubblici, apposita commissione di studio composta da
docenti universitari, funzionari pubblici ed esperti di particolare qualificazione
professionale. Per il funzionamento della commissione e per la corresponsione dei
compensi, da determinarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro del tesoro, in riferimento all'attività svolta, è autorizzata la spesa di lire
500 milioni da imputarsi sul capitolo 1030 dello stato di previsione del Ministero dei
lavori pubblici.
7- bis. Entro il 1° gennaio 1996, con decreto
del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
della difesa, è adottato apposito regolamento, in armonia con le disposizioni della
presente legge, per la .disciplina delle attività del Genio militare, in relazione a
lavori connessi alle esigenze della difesa militare. Sino alla data di entrata in vigore
del suddetto regolamento restano ferme le disposizioni attualmente vigenti.
7- ter. Per assicurare la compatibilità con gli
ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, eseguiti sul
territorio dei rispettivi Stati esteri, nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio
1987, n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo, il regolamento ed il capitolato generale,
sentito il Ministero degli affari esteri, tengono conto della specialità delle condizioni
per la realizzazione di detti lavori e delle procedure applicate in materia dalle
Organizzazioni Internazionali e dalla Unione Europea.
Art. 4.
(Autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici)
1. Al fine di garantire l'osservanza dei
principi di cui all'articolo 1, comma 1, nella materia dei lavori pubblici, anche di
interesse regionale, è istituita, con sede in Roma, l'Autorità per la vigilanza sui
lavori pubblici, di seguito denominata "Autorità".
2. LAutorità opera in piena autonomia e
con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito da cinque
membri nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei
Deputati e del Senato della Repubblica. I membri dell'Autorità, al fine di garantire la
pluralità delle esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalità che operano
in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalità. L'Autorità
sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme sul proprio
funzionamento.
3. I membri dell'Autorità durano in carica
cinque anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di
decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, non possono essere
amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici
di qualsiasi natura o rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici.
I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, in
aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del
tesoro, è determinato il trattamento economico spettante ai membri dell'Autorità, nel
limite complessivo di lire 1.250.000.000 annue.
4. L'Autorità:
a) vigila affinché sia assicurata l'economicità
di esecuzione dei lavori pubblici;
b) vigila sull'osservanza della disciplina
legislativa e regolamentare in materia verificando, anche con indagini campionarie, la
regolarità delle procedure di affidamento dei lavori pubblici;
c) accerta che dall'esecuzione dei lavori non sia
derivato pregiudizio per il pubblico erario;
d) segnala al Governo e al Parlamento, con
apposita comunicazione, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione
distorta della normativa sui lavori pubblici;
e) formula al Ministro dei lavori pubblici
proposte per la revisione del regolamento;
f) predispone ed invia al Governo e al Parlamento
una relazione annuale nella quale si evidenziano disfunzioni riscontrate nel settore degli
appalti e delle concessioni di lavori pubblici con particolare riferimento:
1) alla frequenza del ricorso a procedure non
concorsuali;
2) alla inadeguatezza della pubblicità degli
atti;
3) allo scostamento dai costi standardizzati di
cui al comma 16, lettera b);
4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dei
lavori o a varianti in corso d'opera;
5) al mancato o tardivo adempimento degli
obblighi nei confronti dei concessionari e degli appaltatori;
6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;
g) sovrintende all'attività dell'Osservatorio
dei lavori pubblici di cui al comma 10, lettera c);
h) esercita i poteri sanzionatori di cui ai commi
7 e 17;
i) vigila sul sistema di qualificazione di cui
all'articolo 8.
5. Per l'espletamento dei propri compiti,
l'Autorità si avvale dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 10, lettera
c), delle unità specializzate di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,
nonché, per le questioni di ordine tecnico, della consulenza del Consiglio superiore dei
lavori pubblici e del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali,
relativamente agli interventi aventi ad oggetto i beni sottoposti alle disposizioni della
legge 1 giugno 1939, n. 1089.
6. Nell'ambito della propria attività
l'Autorità può richiedere alle amministrazioni aggiudicatrici, agli altri enti
aggiudicatori o realizzatori, nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni
ente, anche regionale, impresa o persona che ne sia in possesso, documenti,
informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori pubblici, in corso o da
iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti dei
lavori; anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, può disporre
ispezioni, avvalendosi del Servizio ispettivo di cui al comma 10 e della
collaborazione di altri organi dello Stato; può disporre perizie ed analisi
economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi
elemento rilevante ai fini dell'istruttoria. Tutte le notizie, le informazioni o i
dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati,
sino alla conclusione dell'istruttoria medesima, dal segreto di ufficio anche nei riguardi
delle pubbliche amministrazioni. I funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle loro
funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.
7. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti
ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 6 sono sottoposti alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni se rifiutano od
omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti,
ovvero alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 100 milioni se
forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. L'entità delle sanzioni è
proporzionata all'importo contrattuale dei lavori cui le informazioni si riferiscono. Sono
fatte salve le diverse sanzioni previste dalle norme vigenti. I provvedimenti
dellAutorità devono prevedere il termine di pagamento della sanzione e avverso di
essi è ammesso ricorso al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva da
proporre entro trenta giorni dalla data di ricezione dei provvedimenti medesimi. La
riscossione della sanzione avviene mediante ruoli.
8. Qualora i soggetti ai quali è richiesto di
fornire gli elementi di cui al comma 6 appartengano alle pubbliche amministrazioni, si
applicano le sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento per gli impiegati dello
Stato.
9. Qualora accerti l'esistenza di irregolarità,
l'Autorità trasmette gli atti ed i propri rilievi agli organi di controllo e, se le
irregolarità hanno rilevanza penale, agli organi giurisdizionali competenti. Qualora
l'Autorità accerti che dalla realizzazione dei lavori pubblici derivi pregiudizio per il
pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla
procura generale della Corte dei conti.
10. Alle dipendenze dell'Autorità sono
costituiti ed operano:
a) la Segreteria tecnica;
b) il Servizio ispettivo;
c) l'Osservatorio dei lavori pubblici.
10-bis. Il Servizio ispettivo svolge
accertamenti ed indagini ispettive nelle materie di competenza dell'Autorità; informa,
altresì, gli organi amministrativi competenti sulle eventuali responsabilità riscontrate
a carico di amministratori, di pubblici dipendenti, di liberi professionisti e di imprese.
Il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con l'Autorità, può avvalersi del Servizio
Ispettivo per l'attivazione dei compiti di controllo spettanti all'amministrazione.
10-ter. Al Servizio ispettivo è
preposto un dirigente generale di livello C ed esso è composto da non più di 125 unità
appartenenti alla professionalità amministrativa e tecnica, di cui 25 con qualifica non
inferiore a quella dirigenziale.
10-quater. Sono fatte salve le competenze del
Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo
3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.
10-quinquies. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio, ivi compreso il trasferimento delle risorse dal
centro di responsabilità "Ispettorato tecnico" dello stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici allapposito centro di responsabilità dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11. abrogato;
12. abrogato.
13. abrogato.
14. L'Osservatorio dei lavori pubblici è
articolato in una sezione centrale ed in sezioni regionali aventi sede presso le regioni e
province autonome. I modi e i protocolli della articolazione regionale sono definiti
dall'Autorità di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
15. L'Osservatorio dei lavori pubblici opera
mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso
collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, dei Ministeri
interessati, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL), delle regioni, dell'Unione province d'Italia (UPI),
dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e delle casse edili.
16. La sezione centrale dell'Osservatorio dei
lavori pubblici svolge i seguenti compiti:
a) provvede alla raccolta ed alla elaborazione
dei dati informativi concernenti i lavori pubblici su tutto il territorio nazionale e, in
particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli
affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della mano d'opera e le relative norme di
sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di
esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni;
b) determina annualmente costi standardizzati per
tipo di lavoro in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una
specifica pubblicazione;
c) pubblica semestralmente i programmi
triennali dei lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché
l'elenco dei lavori pubblici affidati;
d) promuove la realizzazione di un collegamento
informatico con le amministrazioni aggiudicatrici, gli altri enti aggiudicatori o
realizzatori, nonché con le regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo
reale sui lavori pubblici;
e) garantisce l'accesso generalizzato, anche per
via informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;
f) adempie agli oneri di pubblicità e di
conoscibilità richiesti dall'Autorità;
g) favorisce la formazione di archivi di settore,
in particolare in materia contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da mettere
a disposizione delle amministrazioni interessate.
16.bis. In relazione alle attività,
agli aspetti e alle componenti peculiari dei lavori concernenti i beni sottoposti alle
disposizioni della legge 1° giugno 1939, n.1089, i compiti di cui alle lettere a) e b)
del comma 16 sono svolti dalla sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici, su
comunicazione del soprintendente per i beni ambientali e architettonici avente sede nel
capoluogo di regione, da effettuarsi per il tramite della sezione regionale
dell'Osservatorio.
17. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri
enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio dei lavori
pubblici, per lavori pubblici di importo superiore a 150.000 ECU, entro
quindici giorni dalla data del verbale di gara o di definizione della trattativa privata,
i dati concernenti la denominazione dei lavori, il contenuto dei bandi e dei verbali di
gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'aggiudicatario
o dell'affidatario e del progettista e, entro trenta giorni dalla data del loro compimento
ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori,
l'effettuazione del collaudo, l'importo finale del lavoro. Il soggetto che ometta, senza
giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento
dell'Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire
50 milioni. La sanzione è elevata fino a lire 100 milioni se sono forniti dati non
veritieri.
18. I dati di cui al comma 17, relativi ai lavori
di interesse regionale, provinciale e comunale, sono comunicati alle sezioni regionali
dell'Osservatorio dei lavori pubblici che li trasmettono alla sezione centrale.
Art. 5.
(Disposizioni in materia
di personale dell'Autorità e del Servizio Ispettivo e norme finanziarie)
1. Al personale dell'Autorità si
applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive modificazioni.
2. La Segreteria tecnica di cui all'articolo 4,
comma 10, lettera a), è composta da non più di 50 unità, ivi comprese 4 unità di
livello dirigenziale, ed è coordinata da un dirigente generale di livello C.
3. Abrogato
4. L'Osservatorio dei lavori pubblici di cui
all'articolo 4, comma 10, lettera c), al quale è preposto un dirigente generale di
livello C, è costituito da 59 unità, ivi comprese 4 unità di livello dirigenziale.
5. Per le finalità di cui al presente articolo,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è istituito un apposito ruolo del
personale dipendente dall'Autorità; alla copertura del predetto ruolo si provvede in via
prioritaria con il ricorso alle procedure di mobilità di cui al capo III del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché, in via
subordinata, alle procedure di concorso di cui al medesimo decreto. Al personale
dell'Autorità è fatto divieto di assumere altro impiego od incarico, nonché, di
esercitare attività professionale, didattica, commerciale ed industriale. Fino alla
stipula dei contratti collettivi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, al personale dell'Autorità è attribuito lo stesso trattamento
giuridico ed economico del personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5- bis. In sede di prima applicazione della
presente legge, si provvede alla copertura dei posti in organico del Servizio Ispettivo,
in via prioritaria, mediante il personale assunto in esito ai concorsi per esami di cui
allarticolo 13, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.135, e, in subordine, mediante il personale
assunto nellambito del sistema di programmazione delle assunzioni previsto
dallarticolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per il restante personale si
provvede in via prioritaria con il ricorso alle procedure di mobilità di cui al capo III
del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché, in via subordinata,
con il ricorso alle procedure di concorso di cui al medesimo decreto.
6. L'Autorità provvede alla gestione delle spese
necessarie al proprio funzionamento con un unico capitolo iscritto nello stato di
previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri. Su proposta
dell'Autorità, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del
tesoro, disciplina con apposito regolamento i criteri di gestione e le modalità di
rendicontazione.
7. All'onere derivante dall'attuazione della
presente legge, valutato in lire 14.040 milioni per l'anno 1995 e in lire 13.680 milioni
per l'anno 1996 e in lire 13.320 milioni a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1995, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei
lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
7 bis. LAutorità provvede alla
definizione delle risorse necessarie per le sezioni regionali dellOsservatorio, nei
limiti delle proprie disponibilità di bilancio.
Art. 6
(Modifica
dell'organizzazione e delle competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici)
1. E garantita la piena autonomia
funzionale ed organizzativa, nonché l'indipendenza di giudizio e di valutazione del
Consiglio superiore dei lavori pubblici quale massimo organo tecnico consultivo dello
Stato.
2. L'articolo 8 della legge 18 ottobre 1942, n.
1460, è sostituito dal seguente:
"Art. 8. - 1. Il Presidente del Consiglio
superiore dei lavori pubblici è nominato con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori
pubblici, fra personalità di riconosciuta competenza tecnica in materia di lavori
pubblici, interne o esterne alle pubbliche amministrazioni. Le funzioni di Presidente di
sezione sono attribuite con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su proposta del
Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici".
3. Nell'esercizio del potere di organizzazione ai
sensi dell'articolo 1, terzo comma, della legge 20 aprile 1952, n. 524, sono altresì
garantiti:
a) l'assolvimento dell'attività consultiva
richiesta dall'Autorità;
b) l'assolvimento dell'attività di consulenza
tecnica;
c) la possibilità di far fronte alle richieste
di consulenza avanzate dalle pubbliche amministrazioni.
4. Con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, da emanarsi entro il 1° gennaio 1996 si provvede ad attribuire al Consiglio
superiore dei lavori pubblici, su materie identiche o affini a quelle già di competenza
del Consiglio medesimo, poteri consultivi i quali, con disposizioni vigenti alla data di
entrata in vigore della presente legge, siano stati affidati ad altri organi istituiti
presso altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Con il medesimo
decreto si provvede ad integrare la rappresentanza delle diverse amministrazioni dello
Stato nell'ambito del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché ad integrare
analogamente la composizione dei comitati tecnici amministrativi. Sono fatte salve le
competenze del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.
5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici
esprime parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza
statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo
superiore ai 25 milioni di ECU, nonché parere sui progetti delle altre pubbliche
amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i
lavori pubblici di importo inferiore. a 25 milioni di ECU, le competenze del Consiglio
superiore sono esercitate dai Comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati
regionali alle opere pubbliche, la cui composizione viene parimenti modificata secondo
quanto previsto al comma 4. Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 25 milioni
di ECU, presenti elementi di particolare rilevanza e complessità, il Provveditore
sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere dei Consiglio
superiore.
5-bis. Le adunanze delle Sezioni e dell'Assemblea
generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono valide con la presenza di un
terzo dei componenti ed i pareri sono validi quando siano deliberati con il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza.
5-ter. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici
esprime il parere entro 45 giorni dalla trasmissione del progetto. Decorso tale termine,
il procedimento prosegue prescindendo dal parere omesso e lamministrazione motiva
autonomamente latto amministrativo da emanare.
Art. 7
(Misure per l'adeguamento
della funzionalità della pubblica amministrazione)
l. I soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, lettera a), nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive
modificazioni, un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo
intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici, per le fasi della
progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione.
2. Il regolamento determina l'importo massimo
e la tipologia dei lavori per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con
il progettista o con il direttore dei lavori. Fino alla data di entrata in vigore del
regolamento tale facoltà può essere esercitata per lavori di qualsiasi importo o
tipologia. L'Amministrazione della difesa, in considerazione della struttura gerarchica
dei propri organi tecnici, in luogo di un unico responsabile del procedimento può
nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del
processo attuativo: progettazione, affidamento ed esecuzione.
3. Il responsabile del procedimento formula
proposte e fornisce dati e informazioni ai fini della predisposizione del programma
triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali; assicura, in ciascuna
fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità
e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di
realizzazione del programma oltreché al corretto e razionale svolgimento delle procedure;
segnala altresì eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli
interventi e accerta la libera disponibilità delle aree e degli immobili necessari,
fornisce all'amministrazione i dati e le informazioni relative alle principali fasi di
svolgimento del processo attuativo necessari per l'attività di coordinamento, di
indirizzo e di controllo di sua competenza.
4. Il regolamento disciplina le ulteriori
funzioni del responsabile del procedimento, coordinando con esse i compiti, le funzioni e
le responsabilità del direttore dei lavori e dei coordinatori in materia di salute e di
sicurezza durante la progettazione e durante l'esecuzione dei lavori, previsti dal decreto
legislativo 14 agosto 1996, n.494, e successive modificazioni. Restano ferme, fino alla
data di entrata in vigore del predetto regolamento, le responsabilità dell'ingegnere capo
e del direttore dei lavori come definite dalla normativa vigente.
5. Il responsabile del procedimento deve
essere un tecnico. Qualora l'organico dei soggetti di cui al comma 1 presenti carenze
accertate o non consenta il reperimento delle adeguate competenze professionali in
relazione alle caratteristiche dell'intervento secondo quanto attestato dal dirigente
competente alla formazione e allo svolgimento del programma, i compiti di supporto
all'attività del responsabile del procedimento possono essere affidati con le procedure e
le modalità previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n.157, a professionisti
singoli o associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive
modificazioni, o alle società di cui all'articolo 17, comma 1, lettere e) ed f), aventi
le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario,
amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata
polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.
6. Qualora si renda necessaria l'azione
integrata e coordinata di diverse amministrazioni statali, regionali o locali,
l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile unico del procedimento,
può promuovere la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.
7. Per l'acquisizione di intese, pareri,
concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi, comunque denominati, al fine
dell'esecuzione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del
responsabile unico del procedimento, convoca una conferenza di servizi ai sensi
dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Alle
amministrazioni interessate deve essere comunicato, a cura del responsabile unico del
procedimento, il progetto di cui al comma 8 del presente articolo almeno trenta giorni
prima della data di convocazione della conferenza o dell'accordo di programma. In caso di
affidamento di concessione di lavori pubblici di cui all'articolo 19, comma 2, la
conferenza di servizi è convocata dal concedente anche nell'interesse del concessionario.
8. In sede di conferenza di servizi le
amministrazioni si esprimono sul progetto definitivo, successivamente alla pronuncia da
parte dell'amministrazione competente in ordine alla valutazione d'impatto ambientale, ove
richiesta dalla normativa vigente, da rendere nel termine di novanta giorni dalla
richiesta, o nel più breve termine idoneo a consentire l'utilizzazione degli eventuali
cofinanziamenti comunitari entro la scadenza per essi prevista. Trascorsi i termini di cui
al primo periodo del presente comma, la stessa amministrazione è tenuta ad esprimersi in
sede di conferenza di servizi. La conferenza di servizi può esprimersi anche sul progetto
preliminare al fine di concordare quali siano le condizioni per ottenere, in sede di
presentazione del progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le
autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi di cui alle vigenti norme.
9. Il regolamento e le leggi regionali
prevedono le forme di pubblicità dei lavori della conferenza di servizi, nonché degli
atti da cui risultano le determinazioni assunte da ciascuna amministrazione interessata.
10. In sede di conferenza di servizi possono
essere richiesti ai progettisti, se necessario, chiarimenti e documentazione.
1l. Le amministrazioni interessate si
esprimono nella conferenza di servizi nel rispetto delle norme ordinamentali sulla
formazione della loro volontà e sono rappresentate da soggetti che dispongono, per delega
ricevuta dall'organo istituzionalmente competente, dei poteri spettanti alla sfera
dell'amministrazione rappresentata in relazione all'oggetto del procedimento.
12. Qualora alla conferenza di servizi il
rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato
di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza è riconvocata per una sola volta, tra
il decimo ed il quindicesimo giorno dalla prima convocazione, e decide prescindendo dalla
presenza della totalità delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri di
rappresentanza dei soggetti intervenuti.
13. Il dissenso manifestato in sede di
conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le
specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
14. Le regioni a statuto ordinario provvedono
a disciplinare la conferenza di servizi, in armonia con i principi di cui al presente
articolo, per gli interventi di competenza regionale e locale.
15. Il termine per il controllo di
legittimità sugli atti da parte delle Ragionerie centrali dello Stato è fissato in
trenta giorni e può essere interrotto per non più di due volte, per un massimo di dieci
giorni, per la richiesta di chiarimenti all'amministrazione. Resta fermo il disposto di
cui al comma 6 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n. 367.
Art. 8
(Qualificazione)
l. Al fine di assicurare il
conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, i soggetti esecutori a
qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati ed improntare la loro
attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza. Allo
stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati
dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente.
2. Con apposito regolamento 2 , da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il
Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è istituito,
tenendo conto della normativa vigente in materia, un sistema di qualificazione, unico per
tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1,
di importo superiore a 150.000 ECU, articolato in rapporto alle tipologie ed all'importo
dei lavori stessi.
3. Il sistema di qualificazione è attuato da
organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorità di
cui all'articolo 4, sentita unapposita commissione consultiva istituita presso
l'Autorità medesima. Alle spese di finanziamento della commissione consultiva si provvede
a carico del bilancio dellAutorità, nei limiti delle risorse disponibili. Agli
organismi di attestazione è demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti
qualificati di:
a) certificazione di sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa
nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000;
b) dichiarazione della presenza di elementi
significativi e tra loro correlati del sistema di qualità rilasciata dai soggetti di cui
alla lettera a);
c) requisiti di ordine generale nonché
tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in
materia di qualificazione.
4. Il regolamento di cui al comma 2 definisce
in particolare:
a) il numero e le modalità di nomina dei
componenti la commissione consultiva di cui al comma 3, che deve essere composta da
rappresentanti delle amministrazioni interessate dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, delle
organizzazioni imprenditoriali firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro di
settore e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori interessati;
b) le modalità e i criteri di autorizzazione
e di eventuale revoca nei confronti degli organismi di attestazione, nonché i requisiti
soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere,
fermo restando che essi devono agire in piena indipendenza rispetto ai soggetti esecutori
di lavori pubblici destinatari del sistema di qualificazione e che sono soggetti alla
sorveglianza dell'Autorità; i soggetti accreditati nel settore delle costruzioni, ai
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e delle norme nazionali in materia,
al rilascio della certificazione dei sistemi di qualità, su loro richiesta sono
autorizzati dall'Autorità, nel caso siano in possesso dei predetti requisiti, anche allo
svolgimento dei compiti di attestazione di cui al comma 3, fermo restando il divieto per
lo stesso soggetto di svolgere sia i compiti della certificazione che quelli
dell'attestazione relativamente alla medesima impresa;
c) le modalità di attestazione dell'esistenza
nei soggetti qualificati della certificazione del sistema di qualità o della
dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualità, di cui al comma 3,
lettere a) e b), e dei requisiti di cui al comma 3, lettera c), nonché le modalità per
l'eventuale verifica annuale dei predetti requisiti relativamente ai dati di bilancio;
d) i requisiti di ordine generale ed i
requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al comma 3, lettera c), con
le relative misure in rapporto all'entità e alla tipologia dei lavori, tenuto conto di
quanto disposto in attuazione dell'articolo 9, commi 2 e 3. Vanno definiti, tra i suddetti
requisiti, anche quelli relativi alla regolarità contributiva e contrattuale, ivi
compresi i versamenti alle casse edili;
e) la facoltà ed il successivo obbligo per le
stazioni appaltanti, graduati in un periodo non superiore a cinque anni ed in rapporto
alla tipologia dei lavori nonché agli oggetti dei contratti, di richiedere il possesso
della certificazione del sistema di qualità o della dichiarazione della presenza di
elementi del sistema di qualità di cui al comma 3, lettere a) e b). La facoltà ed il
successivo obbligo per le stazioni appaltanti di richiedere la certificazione di qualità
non potranno comunque essere previsti per lavori di importo inferiore a 500.000 ECU;
f) i criteri per la determinazione delle
tariffe applicabili all'attività di qualificazione;
g) la durata dell'efficacia della
qualificazione, non inferiore a due anni e non superiore a tre anni, nonché le relative
modalità di verifica;
h) la formazione di elenchi, su base
regionale, dei soggetti che hanno conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali
elenchi sono redatti e conservati presso l'Autorità, che ne assicura la pubblicità per
il tramite dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo 4.
5. Abrogato.
6. Il regolamento di cui al comma 2 disciplina le
modalità dell'esercizio, da parte dell'Ispettorato generale per l'Albo nazionale dei
costruttori e per i contratti di cui al sesto comma dell'articolo 6, della legge 10
febbraio 1962, n. 57, delle competenze già attribuite al predetto ufficio e non soppresse
ai sensi del presente articolo.
7. Fino al 31 dicembre 1999, il Comitato centrale
dell'Albo nazionale dei costruttori dispone la sospensione da 3 a 6 mesi dalla
partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici nei casi previsti
dall'articolo 24, primo comma, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993.
Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina antimafia ed in materia di misure di
prevenzione. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo, sono
abrogate le norme incompatibili relative alla sospensione e alla cancellazione dall'Albo
di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e sono inefficaci i procedimenti iniziati in
base alla normativa previgente. A decorrere dal 1° gennaio 2000, all'esclusione dalla
partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici provvedono direttamente le
stazioni appaltanti, sulla base dei medesimi criteri.
8. A decorrere dal 1 gennaio 2000, i lavori
pubblici possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi
dei commi 2 e 3, del presente articolo, e non esclusi ai sensi del comma 7 del presente
articolo. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vietata,
per l'affidamento di lavori pubblici, l'utilizzazione degli albi speciali o di fiducia
predisposti dai soggetti di cui all'articolo 2.
9. A decorrere dalla data di entrata in vigore
del regolamento di cui al comma 2 e sino al 31 dicembre 1999 l'esistenza dei requisiti
di cui alla lettera c) del comma 3 è accertata in base al certificato di
iscrizione allAlbo nazionale dei costruttori per le imprese nazionali o, per
le imprese dei Paesi appartenenti alla Comunità europea, in base alla
certificazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso
dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare.
10. A decorrere dal 1 gennaio 2000, è abrogata
la legge 10 febbraio 1962, n. 57. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 19 marzo
1990, n. 55, e successive modificazioni.
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore
del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 9 e fino al 31 dicembre 1999, ai fini della
partecipazione alle procedure di affidamento e di aggiudicazione dei lavori pubblici di
cui alla presente legge, l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori avviene ai sensi
della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni e integrazioni, e della
legge 15 novembre 1986, n. 768, e sulla base dei requisiti di iscrizione come
rideterminati ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 9.
11-bis. Le imprese dei Paesi appartenenti
all'Unione europea partecipano alle procedure per l'affidamento di appalti di lavori
pubblici in base alla documentazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi
Paesi, del possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese
italiane alle gare.
11-ter. Il regolamento di cui all'articolo 3,
comma 2, stabilisce gli specifici requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi che devono possedere i candidati ad una concessione di lavori
pubblici che non intendano eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa.
Fino alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento i requisiti e le relative
misure sono stabiliti dalle amministrazioni aggiudicatrici.
11-quater. Le imprese alle quali venga
rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN
45.000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie
UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra
loro correlati di tale sistema, usufruiscono dei seguenti benefici:
a) la cauzione e la garanzia fideiussoria
previste, rispettivamente, dal comma 1 e dal comma 2 dell'articolo 30 della presente
legge, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento;
b) nel casi di appalto concorso le stazioni
appaltanti prendono in considerazione la certificazione del sistema di qualità, ovvero la
dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale
sistema, in aggiunta agli elementi variabili di cui al comma 2 dell'articolo 21 della
presente legge.
11-quinquies. Il regolamento di cui al comma 2
stabilisce quali requisiti d'ordine generale, organizzativo e tecnico debbano possedere le
imprese per essere affidatarie di lavori pubblici di importo inferiore a 150.000 ECU.
11-sexies. Per le attività di restauro
e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, il
Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro dei lavori pubblici,
provvede a stabilire i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori.
Art. 9.
(Norme in materia di
partecipazione alle gare)
1. Fermo restando quanto disposto
dall'articolo 8, fino al 31 dicembre 1999 la partecipazione alle procedure di affidamento
dei lavori pubblici è altresì ammessa in base alle norme di cui alla legge
10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni e integrazioni, e al decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, come integrato dalle
disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo.
2. Le disposizioni di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, sono integrate con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
19 marzo 1990, n. 55, per quanto attiene al periodo di riferimento nonché alla
determinazione dei parametri e dei coefficienti, differenziati per importo dei lavori,
relativi al requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che i concorrenti
debbono possedere per la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici.
3. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio
decreto da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sentito il comitato centrale per l'Albo nazionale dei costruttori, articola
l'attuale sistema di categorie in opere generali e in opere specializzate e le ridetermina
adeguandole ai criteri di cui al comma 2. Il predetto decreto reca inoltre disposizioni in
ordine ad un più stretto riferimento tra iscrizione ad una categoria e specifica
capacità tecnico-operativa, da individuarsi sulla base della idoneità tecnica,
dell'attrezzatura tecnica, della manodopera impiegata e della capacità finanziaria ed
imprenditoriale.
4. Con il decreto di cui al comma 3, è istituita
una apposita categoria per le attività di scavo archeologico, restauro e manutenzione dei
beni sottoposti a tutela ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e successive
modificazioni.
4-bis. Per le iscrizioni di competenza del
Comitato centrale dell'Albo nazionale dei costruttori non è richiesto il parere
consultivo del comitato regionale.
Art. 10
(Soggetti ammessi alle
gare)
1. Sono ammessi a partecipare alle
procedure di affidamento dei lavori pubblici i seguenti soggetti:
a) le imprese individuali, anche artigiane, le
società commerciali, le società cooperative, secondo le disposizioni di cui agli
articoli 8 e 9;
b) i consorzi fra società cooperative di
produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive
modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443,
sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge;
c) i consorzi stabili costituiti anche in forma
di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprese
individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e
lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 della presente legge;
d) le associazioni temporanee di concorrenti,
costituite dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della
presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l'offerta in nome
e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni di cui
all'articolo 13;
e) i consorzi di concorrenti di cui all'articolo
2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del
presente comma anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice
civile; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo 13 della presente
legge.
e-bis) i soggetti che abbiano stipulato il
contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), ai sensi dei decreto
legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni di cui
all'articolo 13.
l-bis. Non possono partecipare alla medesima
gara imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile.
1-ter. I soggetti di cui allarticolo 2,
comma 2, possono prevedere nel bando la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione
del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare il
secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei
lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta. I soggetti di
cui allarticolo 2, comma 2, in caso di fallimento del secondo classificato, possono
interpellare il terzo classificato e, in tal caso, il nuovo contratto è stipulato alle
condizioni economiche offerte dal secondo classificato.
1-quater. I soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, prima di procedere allapertura delle buste delle offerte presentate,
richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte
presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di
comprovare, entro 10 giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti
di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel
bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di
invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute
nella domanda dì partecipazione o nellofferta, i soggetti aggiudicatori procedono
all'esclusione del concorrente dalla gara, alla escussione della relativa cauzione
provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui
all'articolo 4, comma 7, nonché per l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui
all'articolo 8, comma 7. La suddetta richiesta è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni
dalla conclusione delle operazioni di gara, anche allaggiudicatario e al concorrente
che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti
sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro
dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla determinazione della
nuova soglia di anomalia dellofferta ed alla conseguente eventuale nuova
aggiudicazione.
Art. 11
(Requisiti per la
partecipazione dei consorzi alle gare)
1. I requisiti di idoneità tecnica e
finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei lavori ai soggetti di cui
all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli
stessi secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
gennaio 1991, n.55, o dal regolamento di cui allarticolo 8, comma 2, della presente
legge, salvo che per i requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei
mezzi dopera, nonché allorganico medio annuo, che sono computati
cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese
consorziate.
Art. 12.
(Consorzi stabili).
1. Si intendono per consorzi stabili
quelli, in possesso, a norma dell'articolo 11, dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9
formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi
deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei lavori
pubblici, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una
comune struttura di impresa.
2. Il regolamento detta le norme per l'iscrizione
fino al 31 dicembre 1999 dei consorzi stabili all'Albo nazionale dei costruttori. Il
medesimo regolamento stabilisce altresì le condizioni ed i limiti alla facoltà del
consorzio di eseguire i lavori anche tramite affidamento ai consorziati, fatta salva la
responsabilità solidale degli stessi nei confronti del soggetto appaltante o concedente;
stabilisce inoltre i criteri di attribuzione ai consorziati dei requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in caso di
scioglimento dello stesso, purché ciò avvenga non oltre sei anni dalla data di
costituzione.
3. Il regolamento di cui all'articolo 8, comma 2,
detta le norme per l'applicazione del sistema di qualificazione di cui al medesimo
articolo 8 ai consorzi stabili e ai partecipanti ai consorzi medesimi.
4. Ai consorzi stabili si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui al capo II del titolo X del libro quinto del codice
civile, nonché l'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato
dall'articolo 34 della presente legge.
5. E vietata la partecipazione alla
medesima procedura di affidamento dei lavori pubblici del consorzio stabile e dei consorziati.
In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
E vietato ai singoli partecipanti ai consorzi stabili costituire tra loro o con
terzi consorzi e associazioni temporanee ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettere b),
d), e) ed e-bis), nonché più di un consorzio stabile.
6. Tutti gli atti relativi ai consorzi di cui al
comma 1, previsti all'articolo 4 della parte I della tariffa allegata al testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, sono
soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa. Non è dovuta
la tassa sulle concessioni governative posta a carico delle società ai sensi
dell'articolo 3, commi 18 e 19, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni.
7. Le plusvalenze derivanti da conferimenti di
beni effettuati negli enti di cui al comma 1 non sono soggette alle imposte sui redditi.
8. I benefici di cui ai commi 6 e 7 si applicano
fino al 31 dicembre 1997.
Art. 13.
(Riunione di concorrenti)
1. La partecipazione alle procedure di
affidamento delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'articolo 10, comma 1,
lettere d) ed e), è ammessa a condizione che il mandatario o il capogruppo, nonché gli
altri partecipanti, siano già in possesso dei requisiti di qualificazione,
accertati e attestati ai sensi dell'articolo 8, per la quota percentuale indicata nel
regolamento di cui al medesimo articolo 8, comma 2, per ciascuno di essi in conformità a
quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n.
55.
2. L'offerta dei concorrenti associati o dei
consorziati di cui al comma 1 determina la loro responsabilità solidale nei confronti
dell'amministrazione nonché nei confronti delle imprese subappaltanti e dei
fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili la responsabilità è limitata
all'esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità
solidale del mandatario o del capogruppo.
3. Per le associazioni temporanee di tipo verticale
i requisiti di cui agli articoli 8 e 9, sempre che siano frazionabili, devono essere
posseduti dal mandatario o capogruppo per i lavori della categoria prevalente e per
il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti
previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura
indicata per il concorrente singolo.
4. E fatto divieto ai concorrenti di
partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio di cui allarticolo
10, comma 1, lettere d) ed e) ovvero di partecipare alla gara anche in
forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o
consorzio. I consorzi di cui allarticolo 10, comma 1, lettere b) e c), sono
tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a
questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima
gara.
5. E consentita la presentazione di
offerte da parte dei soggetti di cui allarticolo 10, comma 1, lettere d) ed e),
anche se non ancora costituiti. In tal caso lofferta deve essere sottoscritta da
tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e contenere
limpegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di
offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per
conto proprio e delle mandanti.
5-bis. E vietata lassociazione in
partecipazione. E vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle
associazioni temporanee e dei consorzi di cui allarticolo 10, comma 1, lettere d) ed
e), rispetto a quella risultante dallimpegno presentato in sede di offerta.
6. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 5
comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché
l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio di cui al comma 1
concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative ai medesimi lavori.
7. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della
concessione rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari
lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica,
quali strutture, impianti ed opere speciali, e qualora ciascuna di tali opere superi
altresì in valore il 15 per cento dell'importo totale dei lavori, esse non possono
essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti
affidatari. In tali casi, i soggetti che non siano in grado di realizzare le
predette componenti sono tenuti a costituire, ai sensi del presente articolo,
associazioni temporanee di tipo verticale, disciplinate dal regolamento che definisce
altresì l'elenco delle opere di cui al presente comma.
8. Per associazione temporanea di tipo verticale
si intende una riunione di concorrenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d),
nell'ambìto della quale uno di essi realizza i lavori della o delle categorie prevalenti;
per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla o alle categorie
prevalenti e cosi definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti.
Art. 14.
(Programmazione dei lavori
pubblici).
l. L'attività di realizzazione dei
lavori di cui alla presente legge si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi
aggiornamenti annuali che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a),
predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla
normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da
realizzare nell'anno stesso.
2. Il programma triennale costituisce momento
attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri
bisogni che i soggetti di cui al comma 1 predispongono nell'esercizio delle loro autonome
competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in
conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori
strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche
funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono
l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti
storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di
sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare le
amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere
soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in
quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi
aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante
affissione nella sede dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), per almeno
60 giorni consecutivi.
3. Il programma triennale deve prevedere un
ordine di priorità tra le categorie di lavori, nonché un ulteriore ordine di priorità
all'interno di ogni categoria. In ogni categoria sono comunque prioritari i lavori di
manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già
iniziati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con
capitale privato maggioritario.
4. Nel programma triennale sono altresì
indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto all'articolo 19, comma
5-ter, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie,
previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad
eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e
ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.
5. I soggetti di cui al comma 1 nel dare
attuazione ai lavori previsti dal programma triennale devono rispettare le priorità ivi
indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi,
nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari
ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.
6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco
annuale dì cui al comma 1 è subordinata alla previa approvazione della progettazione
preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 16, salvo che per i lavori di manutenzione,
per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima
sommaria dei costi.
7. Un lavoro o un tronco di lavoro a rete può
essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con
riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e
siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la
realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso l'amministrazione nomina, nellambito
del personale ad esso addetto un soggetto idoneo a certificare la funzionalità,
fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.
8. I progetti dei lavori degli enti locali
ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o
adottati. Ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso
inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente per la loro
adozione, e fino all'adozione medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi
contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. Per motivate ragioni
di pubblico interesse si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi quarto e quinto,
della legge 3 gennaio 1978, n-1, e successive modificazioni, e dell'articolo 27, comma 5,
della legge 8 giugno 1990, n. 142.
9. L'elenco annuale predisposto dalle
amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di
cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari
stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a
contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti
pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili
ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n.310, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n.403, e successive modificazioni. Un lavoro
non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo
piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari
dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le
risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie. Agli enti locali
territoriali si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 25 febbraio
1995, n.77, e successive modificazioni ed integrazioni.
10. I lavori non ricompresi nell'elenco
annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono
ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.
11. I soggetti di cui al comma 1 sono
tenuti ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base
degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministro dei lavori pubblici. I
programmi e gli elenchi sono trasmessi all'Osservatorio dei lavori pubblici che ne dà
pubblicità, ad eccezione di quelli provenienti dal Ministero della difesa. I programmi
triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e
da amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono altresì trasmessi
al CIPE, per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti.
12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 10
si applicano a far data dal primo esercizio finanziario successivo alla pubblicazione del
decreto di cui al comma 11, ovvero dal secondo qualora il decreto sia emanato nel secondo
semestre dell'anno.
13. L'approvazione del progetto definitivo da
parte di una amministrazione aggiudicatrice equivale a dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità ed urgenza dei lavori.
Art. 15
(Competenze dei consigli
comunali e provinciali)
1. All'articolo 32, comma 2, della legge 8
giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, la lettera b) è sostituita dalla
seguente:
"b) I programmi, le relazioni
previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e lelenco
annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i
conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali
per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette
materie;".
Art.16
(Attività di
progettazione)
1. La progettazione si
articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti di
spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in
preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo di assicurare:
a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle
finalità relative;
b) la conformità alle norme ambientali e
urbanistiche;
c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali,
definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.
2. Le prescrizioni relative agli elaborati
descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i
progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di
progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori
da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o
eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle.
3. Il progetto preliminare definisce le
caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da
soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione
illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla
valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili
ambientali, e allutilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e
riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le
indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione
ai benefici previsti, nonché in schemi grafici, per l'individuazione delle
caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche
dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovrà inoltre consentire
lavvio della procedura espropriativa.
4. Il progetto definitivo individua compiutamente
i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli
indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli
elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni.
Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte
progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento
delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni
generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere,
delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo
di fondazione; negli studi ed indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura ed
alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti
in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti
in progetto nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti,
quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i
rilievi ed i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli
preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.
5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità
al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo
costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire
che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.
In particolare il progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli
esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate,
compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto,
prestazionale o descrittivo, dal computo metrico-estimativo e dall'elenco dei prezzi
unitari. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi
precedenti e degli eventuali ulteriori studi ed indagini, di dettaglio o di verifica delle
ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di
misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il
progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione
dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini, con le modalità, i contenuti, i
tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3.
6. In relazione alle caratteristiche e
all'importanza dell'opera, il regolamento di cui all'articolo 3, con riferimento alle
categorie di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di
gestione e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica dei vari
livelli di progettazione.
7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla
direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche
connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di
coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n.494, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e
specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo
completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi,
analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti fanno carico
agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di
previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici, nonché degli
altri enti aggiudicatori o realizzatori.
8. I progetti sono redatti in modo da assicurare
il coordinamento della esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si
inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della
accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.
9. L'accesso per l'espletamento delle indagini e
delle ricerche necessarie all'attività di progettazione è autorizzato dal Sindaco del
comune in cui i lavori sono localizzati ovvero dal prefetto in caso di opere statali.
Art. 17
(Effettuazione delle
attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie).
l. Le prestazioni relative alla
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori ed
agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico
del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale di cui
all'articolo 14, sono espletate:
a) dagli uffici tecnici delle stazioni
appaltanti;
b) dagli uffici consortili di
progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le
comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di
industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli
articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni;
c) dagli organismi di altre pubbliche
amministrazioni di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi per
legge;
d) da liberi professionisti singoli od
associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n.1815, e successive
modificazioni;
e) dalle società di professionisti di cui al
comma 6, lettera a);
f) dalle società di ingegneria di cui al
comma 6, lettera b);
g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai
soggetti di cui alle lettere d), e) ed f), ai quali si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 13 in quanto compatibili.
2. I progetti redatti dai soggetti di cui al
comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati
all'esercizio della professione. I tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione,
possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora
siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice, ovvero abbiano ricoperto
analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e
risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed abbiano svolto o collaborato
ad attività di progettazione 3 .
3. Il regolamento definisce i limiti e le
modalità per la stipulazione, a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, di polizze
assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti
incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti
esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi.
4. La redazione del progetto preliminare,
definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico amministrative
connesse alla progettazione, in caso di carenza in organico di personale tecnico nelle
stazioni appaltanti, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei
lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale
complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di
predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono
l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati
dal responsabile del procedimento, possono essere affidati ai soggetti di cui al comma 1,
lettere d), e), f) e g). Le società di cui al comma 1, lettera f), singole ovvero
raggruppate ai sensi del comma 1, lettera g), possono essere affidatarie di incarichi di
progettazione soltanto nel caso in cui i corrispettivi siano stimati di importo pari o
superiore a 200.000 ECU, salvo i casi di opere di speciale complessità e che richiedano
una specifica organizzazione.
5. Il regolamento dei lavori per l'attività
del Genio militare di cui all'articolo 3, comma 7-bis, indica i soggetti abilitati alla
firma dei progetti.
6. Si intendono per:
a) società di professionisti le società
costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai
vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi
II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma dì
società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile,
che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei
lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci
delle società agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono
l'attività in forma associata ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939,
n.1815. Ai corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo previsto
dalle norme che disciplinano le rispettive Casse di Previdenza;
b) società di ingegneria le società di
capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, che
eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei
lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Ai
corrispettivi relativi alle predette attività professionali si applica il contributo
integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza
di ciascun professionista firmatario del progetto.
7. Il regolamento stabilisce i requisiti
organizzativi e tecnici che devono possedere le società di cui al comma 6 del presente
articolo. Fino all'entrata in vigore del regolamento, le società di cui al predetto comma
6, lettera b), devono disporre di uno o più direttori tecnici, aventi titolo
professionale di ingegnere o di architetto o laureato in una disciplina tecnica attinente
alla attività prevalente svolta dalla società, iscritti al relativo albo da almeno dieci
anni con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della
società, di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati
della progettazione, in relazione alle quali controfirmano gli elaborati.
8. Indipendentemente dalla natura giuridica
del soggetto affidatario dell'incarico di cui ai commi 4 e 14, lo stesso deve essere
espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di
presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni
professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica
incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il regolamento
definisce le modalità per promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei
gruppi concorrenti ai bandi per l'aggiudicazione
9. Gli affidatari di incarichi di progettazione
non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli
eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di
progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi
non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di
incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano
con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di
cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dellaffidatario dellincarico
di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dellincarico ed ai loro
dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione ed ai loro
dipendenti.
10. Per l'affidamento di incarichi di
progettazione il cui importo stimato sia pari o superiore ai 200.000 ECU, si applicano le
disposizioni di cui alla direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, e al
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
11. Per l'affidamento di incarichi di
progettazione il cui importo stimato sia compreso tra 40.000 e 200.000 ECU, il regolamento
disciplina le modalità di aggiudicazione che le stazioni appaltanti devono rispettare
contemperando i principi generali della trasparenza e del buon andamento con l'esigenza di
garantire la proporzionalità tra le modalità procedurali ed il corrispettivo
dell'incarico.
12. Per l'affidamento di incarichi di
progettazione il cui importo stimato sia compreso tra 40.000 e 200.000 ECU, le stazioni
appaltanti devono procedere in ogni caso a dare adeguata pubblicità agli stessi. Fino
alla data di entrata in vigore del regolamento l'affidamento degli incarichi di
progettazione avviene sulla base dei curricula presentati dai progettisti. Per gli
incarichi di progettazione il cui importo stimato sia inferiore a 40.000 ECU, le stazioni
appaltanti possono procedere all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d) ed
e), di loro fiducia. In entrambi i casi le stazioni appaltanti devono verificare
l'esperienza e la capacità professionale dei progettisti incaricati e motivarne la scelta
in relazione al progetto da affidare.
12-bis. Le stazioni appaltanti non possono
subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e
delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento
dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata fra stazione appaltante e progettista
incaricato sono previste le condizioni e modalità per il pagamento dei corrispettivi con
riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e
successive modificazioni. Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio
deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si
intenda affidarla allo stesso progettista esterno.
13. Quando la prestazione riguardi la
progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico,
ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti
valutano in via prioritaria la opportunità di applicare la procedura del concorso di
progettazione o del concorso di idee. A tali concorsi si applicano le disposizioni in
materia di pubblicità previste dai commi 10 e 12.
14. Nel caso di affidamento di incarichi di
progettazione ai sensi del comma 4, l'attività di direzione dei lavori è affidata, con
priorità rispetto ad altri professionisti esterni, al progettista incaricato. In tal caso
il conteggio effettuato per stabilire l'importo stimato, ai fini dell'affidamento
dell'incarico di progettazione, deve comprendere l'importo della direzione dei lavori.
14-bis. I corrispettivi delle attività di
progettazione sono calcolati, ai fini della determinazione dell'importo da porre a base
dell'affidamento, applicando le aliquote che il Ministro di grazia e giustizia, di
concerto con il Ministro dei lavori pubblici, determina, con proprio decreto 4 , ripartendo in tre aliquote percentuali la somma
delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in
vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle dei
corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di lavori, anche in relazione
ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei
corrispettivi per le attività di supporto di cui all'articolo 7, comma 5, nonché le
attività del responsabile di progetto e le attività dei coordinatori in materia di
sicurezza introdotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494.
14-ter. Fino all'emanazione del decreto di cui
al comma 14-bis, continuano ad applicarsi le tariffe professionali in vigore. Per la
progettazione preliminare si applica l'aliquota fissata per il progetto di massima e per
il preventivo sommario; per la progettazione definitiva si applica l'aliquota fissata per
il progetto esecutivo; per la progettazione esecutiva si applicano le aliquote fissate per
il preventivo particolareggiato, per i particolari costruttivi e per i capitolati e i
contratti.
14-quater. I corrispettivi determinati dal
decreto di cui al comma 14-bis nonchè ai sensi del comma 14-ter del presente articolo,
fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis dellarticolo 4 del decreto-legge 2
marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, sono
minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo
1958, n.143, introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n.340. Ogni patto
contrario è nullo.
14-quinquies. In tutti gli affidamenti di cui
al presente articolo l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per
le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a
rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e
di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione
grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del
progettista.
14-sexies. Le progettazioni definitiva ed
esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in
senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del
procedimento. In tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo progettista,
dell'attività progettuale precedentemente svolta. L'affidamento può ricomprendere
entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l'avvio di quello esecutivo resta
sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla
progettazione definitiva.
14-septies. I soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, lettera b), operanti nei settori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
158, possono affidare le progettazioni, nonché le connesse attività
tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure per l'affidamento e la
realizzazione dei lavori di loro interesse, direttamente a società di ingegneria di cui
al comma 1, lettera f), che siano da essi stessi controllate, purché almeno l'ottanta per
cento della cifra daffari media realizzata dalle predette società nella Unione
europea negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui esse
sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano ai sensi dell'articolo 2359
dei codice civile 5
Art. 18
(Incentivi e spese per la
progettazione)
1. Luno per cento del costo
preventivato di unopera o di un lavoro ovvero il 50 per cento della tariffa
professionale relativa a un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva
sono destinati alla costituzione di un fondo interno da ripartire tra il personale degli
uffici tecnici dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dellatto di
pianificazione, qualora essi abbiano redatto direttamente i progetti o i piani, il
coordinatore unico di cui all'articolo 7, il responsabile del procedimento e i loro
collaboratori.
1-bis. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito
per ogni singola opera o atto di pianificazione, sulla base di un regolamento
dellamministrazione aggiudicatrice o titolare dellatto di pianificazione, nel
quale vengono indicati i criteri di ripartizione che tengano conto delle responsabilità
professionali assunte dagli autori dei progetti e dei piani, nonché dagli incaricati
della direzione dei lavori e del collaudo in corso dopera.
2. Le somme occorrenti ai fini di cui al comma 1
sono prelevate sulle quote degli stanziamenti annuali riservate a spese di progettazione
ai sensi dell'articolo 16, comma 7, ed assegnate ad apposito capitolo dello stato di
previsione della spesa o ad apposita voce del bilancio delle amministrazioni
aggiudicatrici.
2-bis. A valere sugli stanziamenti iscritti nei
capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti
destinano una quota complessiva non superiore al 10 per cento del totale degli
stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonché
dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di
impatto ambientale od altre rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza e di
coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n.494, e agli studi per il finanziamento dei progetti,
nonché all'aggiornamento ed adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti già
esistenti d'intervento di cui sia riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla
realizzazione dell'opera. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le
province autonome, qualora non vi abbiano già provveduto, nonché i comuni e le province
e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle
regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante è autorizzato a finanziare
anche quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate dall'ente
mutuatario.
2-ter. I pubblici dipendenti che
abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambìto
territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.
2-quater. E' vietato l'affidamento di
attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, indagine e attività di supporto a
mezzo di contratti a tempo determinato od altre procedure diverse da quelle previste dalla
presente legge.
Art. 19.
(Sistemi di realizzazione
dei lavori pubblici).
0l. I lavori pubblici di cui alla
presente legge possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di
concessione di lavori pubblici, salvo quanto previsto all'articolo 24, comma 6.
1. I contratti di appalto di lavori pubblici di
cui alla presente legge sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un
imprenditore e un soggetto di cui all'articolo 2, comma 2, aventi per oggetto:
a) la sola esecuzione dei lavori pubblici di cui
all'articolo 2, comma 1;
b) la progettazione esecutiva di cui
allarticolo 16, comma 5, e l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'articolo
2, comma 1, qualora:
1) riguardino lavori la cui componente
impiantistica o tecnologica incida per più del 50 per cento sul valore dell'opera.
2) riguardino lavori di manutenzione, restauro e
scavi archeologici.
1.bis. Per l'affidamento dei contratti
di cui al comma 1, lettera b), la gara è indetta sulla base del progetto definitivo di
cui all'articolo 16, comma 4.
2. Le concessioni di lavori pubblici sono
contratti conclusi in forma scritta fra un imprenditore ed una amministrazione
aggiudicatrice, aventi ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva
e l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilità, e di lavori ad essi
strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed
economica. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel
diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati.
Qualora nella gestione siano previsti prezzi o tariffe amministrati, controllati o
predeterminati, il soggetto concedente assicura al concessionario il perseguimento
dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in
relazione alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in
sede di gara che comunque non può superare il 50 per cento dell'importo totale dei
lavori. Il prezzo può essere corrisposto a collaudo effettuato in un'unica rata o in più
rate annuali, costanti o variabili.
2-bis. La durata della concessione non può
essere superiore a trenta anni. I presupposti e le condizioni di base che determinano
l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da
richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni
apportate dall'amministrazione aggiudicatrice a detti presupposti o condizioni di base,
nonché norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o
nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, qualora
determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione
da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite
la proroga del termine di scadenza delle concessioni, ed in mancanza della predetta
revisione il concessionario può recedere dalla concessione. Nel caso in cui le variazioni
apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al concessionario, la
revisione del piano dovrà essere effettuata a vantaggio del concedente. Nel caso di
recesso del concessionario si applicano le disposizioni dell'articolo 37-septies,
comma 1, lettere a) e b), e comma 2. Il contratto deve contenere il piano
economico-finanziario di copertura degli investimenti e deve prevedere la specificazione
del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo
dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione. 6
3. Le amministrazioni aggiudicatrici ed i
soggetti di cui allarticolo 2, comma 2, lettera b) non possono affidare a
soggetti pubblici o di diritto privato l'espletamento delle funzioni e delle attività di
stazione appaltante di lavori pubblici. Sulla base di apposito disciplinare le
amministrazioni aggiudicatrici possono tuttavia affidare le funzioni di stazione
appaltante ai Provveditorati alle opere pubbliche o alle amministrazioni provinciali.
4. I contratti di appalto di cui alla presente
legge sono stipulati a corpo ai sensi dell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865,. n.
2248 allegato F, ovvero a corpo e a misura ai sensi dell'articolo 329 della citata legge
n. 2248 del 1865, allegato F; in ogni caso i contratti di cui al comma 1, lettera b),
numero 1), del presente articolo, sono stipulati a corpo.
5. E in facoltà dei soggetti di cui
allarticolo 2, comma 2 stipulare a misura, ai sensi del terzo comma
dell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato F, i contratti di appalto
relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici.
5-bis. L'esecuzione da parte dell'impresa avviene
in ogni caso soltanto dopo che la stazione appaltante ha approvato il progetto esecutivo.
L'esecuzione dei lavori può prescindere dallavvenuta redazione e approvazione del
progetto. esecutivo qualora si tratti di lavori di manutenzione o di scavi archeologici.
5-ter. In sostituzione totale o
parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo dell'appalto, il bando di gara
può prevedere il trasferimento all'appaltatore della proprietà di beni immobili
appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice già indicati nel programma di cui
all'articolo 14 in quanto non assolvono più a funzioni di interesse pubblico; fermo
restando che detto trasferimento avviene non appena approvato il certificato di collaudo
dei lavori, il bando di gara può prevedere un momento antecedente per l'immissione nel
possesso dell'immobile.
5-quater. La gara avviene tramite
offerte che possono riguardare la sola acquisizione dei beni, la sola esecuzione dei
lavori, ovvero congiuntamente lesecuzione dei lavori e lacquisizione dei beni.
L'aggiudicazione avviene in favore della migliore offerta congiunta relativa alla
esecuzione dei lavori e alla acquisizione dei beni ovvero in favore delle due migliori
offerte separate relative, rispettivamente, alla acquisizione dei beni ed alla esecuzione
dei lavori, qualora la loro combinazione risulti più conveniente per l'amministrazione
aggiudicatrice rispetto alla predetta migliore offerta congiunta. La gara si intende
deserta qualora non siano presentate offerte per l'acquisizione del bene. Il regolamento
di cui all'articolo 3, comma 2 disciplina compiutamente le modalità per l'effettuazione
della stima degli immobili di cui al comma 5-ter nonché le modalità di aggiudicazione.
Art. 20.
(Procedure di scelta del
contraente).
1. Gli appalti di cui all'articolo 19 sono
affidati mediante pubblico incanto o licitazione privata.
2. Le concessioni di cui all'articolo .19 sono
affidate mediante licitazione privata ponendo a base di gara un progetto preliminare
corredato, comunque, anche degli elaborati relativi alle preliminari essenziali indagini
geologiche, geotecniche, idrologiche e sismiche; lofferta ha ad oggetto gli
elementi di cui allarticolo 21, comma 2, lettera b), nonché le eventuali proposte
di varianti al progetto posto a base della gara; i lavori potranno avere inizio soltanto
dopo lapprovazione del progetto esecutivo da parte dellamministrazione
aggiudicatrice.
3. Gli appalti possono essere affidati anche
attraverso appalto-concorso o trattativa privata esclusivamente nei casi e secondo le
modalità previsti dalla presente legge.
4. L'affidamento di appalti mediante
appalto-concorso è consentito ai soggetti appaltanti, in seguito a motivata decisione,
previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per speciali lavori o per la
realizzazione di opere complesse o ad elevata componente tecnologica, la cui progettazione
richieda il possesso di competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche
differenziate. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto
preliminare, redatto ai sensi dell'articolo 16, nonché di un capitolato
prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei
requisiti tecnici inderogabili. Lofferta ha ad oggetto il progetto esecutivo ed
il prezzo.
Art. 21
(Criteri di aggiudicazione
- Commissioni aggiudicatrici)
l. L'aggiudicazione degli appalti
mediante pubblico incanto o licitazione privata è effettuata con il criterio del prezzo
più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato:
a) per i contratti da stipulare a misura,
mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi
unitari, anche riferiti a sistemi o subsistemi di impianti tecnologici, ai sensi
dell'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, per quanto compatibile;
b) per i contratti da stipulare a corpo,
mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante la predetta
offerta a prezzi unitari;
c) per i contratti da stipulare a corpo e a
misura, mediante la predetta offerta a prezzi unitari.
1-bis. Nei casi di aggiudicazione di lavori di
importo pari o superiore a 5 milioni di ECU con il criterio del prezzo più basso di cui
al comma 1, l'amministrazione interessata deve valutare l'anomalia delle offerte di cui
all'articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativamente
a tutte le offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei
ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento,
arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di
quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi
percentuali che superano la predetta media. A tal fine la pubblica amministrazione prende
in considerazione entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione delle
offerte esclusivamente giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento di
costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente
favorevoli di cui gode l'offerente, con esclusione, comunque, di giustificazioni
relativamente a tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori sono rilevabili da dati
ufficiali. Le offerte debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da
giustificazioni relativamente alle voci di prezzo più significative, indicate nel bando
di gara o nella lettera d'invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75
per cento di quello posto a base d'asta. Relativamente ai soli appalti di lavori pubblici
di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'amministrazione interessata procede
all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di
ribasso pari o superiore a quanto stabilito ai sensi dei primo periodo del presente comma.
La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte
valide risulti inferiore a cinque. 7
2. L'aggiudicazione degli appalti mediante
appalto-concorso nonché l'affidamento di concessioni mediante licitazione privata
avvengono con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in
considerazione i seguenti elementi variabili in relazione all'opera da realizzare:
a) nei casi di appalto-concorso:
1) il prezzo;
2) il valore tecnico ed estetico delle opere
progettate;
3) il tempo di esecuzione dei lavori;
4) il costo di utilizzazione e di
manutenzione;
5) ulteriori elementi individuati in base al
tipo di lavoro da realizzare;
b) in caso di licitazione privata
relativamente alle concessioni:
1) il prezzo di cui all'articolo 19, comma 2;
2) il valore tecnico ed estetico dell'opera
progettata;
3) il tempo di esecuzione dei lavori;
4) il rendimento;
5) la durata della concessione;
6) le modalità di gestione, il livello e i
criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza;
7) ulteriori elementi individuati in base al
tipo di lavoro da realizzare.
3. Nei casi di cui al comma 2 il capitolato
speciale d'appalto o il bando di gara devono indicare l'ordine di importanza degli
elementi di cui al comma medesimo, attraverso metodologie definite dal regolamento e tali
da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più
vantaggiosa.
4. Qualora l'aggiudicazione o l'affidamento dei
lavori avvenga ai sensi del comma 2, la valutazione è affidata ad una commissione
giudicatrice secondo le norme stabilite dal regolamento.
5. La commissione giudicatrice, nominata
dall'organo competente ad effettuare la scelta dell'aggiudicatario od affidatario dei
lavori oggetto della procedura, è composta da un numero dispari di componenti non
superiore a cinque, esperti nella specifica materia cui si riferiscono i lavori. La
commissione è presieduta da un dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente
aggiudicatore. I commissari non debbono aver svolto né possono svolgere alcuna altra
funzione od incarico tecnico od amministrativo relativamente ai lavori oggetto della
procedura, e non possono far parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di
controllo rispetto ai lavori medesimi. Coloro che nel quadriennio precedente hanno
rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari
relativamente ad appalti o concessioni aggiudicati dalle amministrazioni presso le quali
hanno prestato servizio. Non possono essere nominati commissari coloro i quali abbiano
già ricoperto tale incarico relativamente ad appalti o concessioni affidati nel medesimo
territorio provinciale ove è affidato l'appalto o la concessione cui l'incarico fa
riferimento, se non decorsi tre anni dalla data della precedente nomina. Sono esclusi da
successivi incarichi coloro che, in qualità di membri delle commissioni aggiudicatrici,
abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale,
all'approvazione di atti dichiarati conseguentemente illegittimi.
6. I commissari sono scelti mediante sorteggio
tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
a) professionisti con almeno dieci anni di
iscrizione nei rispettivi albi professionali, scelti nell'ambito di rose di candidati
proposte dagli ordini professionali;
b) professori universitari di ruolo, scelti
nell'ambito di rose di candidati proposte dalle facoltà di appartenenza;
c) funzionari tecnici delle amministrazioni
appaltanti, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dalle amministrazioni
medesime.
7. La nomina dei commissari e la costituzione
della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per
la presentazione delle offerte.
8. Le spese relative alla commissione sono
inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione
dell'amministrazione.
Art. 22.
(Accesso alle
informazioni)
1. Nell'ambito delle procedure di
affidamento degli appalti o delle concessioni di cui alla presente legge è fatto
tassativo divieto all'amministrazione aggiudicatrice o ad altro ente aggiudicatore
o realizzatore, in deroga alla normativa vigente in materia di procedimento
amministrativo, di comunicare a terzi o di rendere in qualsiasi altro modo noto:
a) l'elenco dei soggetti che hanno presentato
offerte nel caso di pubblici incanti, prima della scadenza del termine per la
presentazione delle medesime;
b) l'elenco dei soggetti che hanno fatto
richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse nei casi di licitazione
privata, di appalto-concorso o di gara informale che precede la trattativa privata, prima
della comunicazione ufficiale da parte del soggetto appaltante o concedente dei candidati
da invitare ovvero del soggetto individuato per l'affidamento a trattativa privata.
2. Linosservanza del divieto di cui al
presente articolo comporta per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici
servizi l'applicazione dell'articolo 326 del codice penale.
Art. 23.
(Licitazione privata e
licitazione privata semplificata)
1. Alle licitazioni private per
l'affidamento di lavori pubblici di qualsiasi importo sono invitati tutti i soggetti che
ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione
previsti dal bando.
l-bis. Per i lavori di importo inferiore a
750.000 ECU, IVA esclusa, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b),
hanno la facoltà di invitare a presentare offerta almeno trenta concorrenti scelti a
rotazione fra quelli di cui al comma 1-ter del presente articolo se sussistono in tale
numero soggetti che siano qualificati in rapporto ai lavori oggetto dell'appalto.
1-ter. I soggetti di cui all'articolo 10,
comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), interessati ad essere invitati alle gare di cui al
comma 1-bis del presente articolo, presentano apposita domanda. I soggetti di cui
all'articolo 10, comma 1, lettera a), possono presentare un numero massimo di trenta
domande; i soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b), c), d) ed e), possono
presentare domande in numero pari al doppio di quello dei propri consorziati e comunque in
numero compreso fra un minimo di sessanta ed un massimo di centottanta. Si applica quanto
previsto dal comma 4 dell'articolo 13. Ogni domanda deve indicare gli eventuali altri
soggetti a cui sono state inviate le domande e deve essere corredata dal certificato di
iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori e da una autocertificazione, ai sensi della
legge 4 gennaio 1968, n.15, con la quale il richiedente attesta di non trovarsi in nessuna
delle cause di esclusione dalle gare di appalto e di non aver presentato domanda in numero
superiore a quanto previsto al secondo periodo del presente comma. La domanda presentata
nel mese di dicembre ha validità per l'anno successivo a quello della domanda. La domanda
presentata negli altri mesi ha validità per l'anno finanziario corrispondente a quello
della domanda stessa. In caso di false dichiarazioni si applicano le sanzioni di cui
all'articolo 8, comma 7.
Art. 24
(Trattativa privata).
1. L'affidamento a trattativa privata è
ammesso per i soli appalti di lavori pubblici esclusivamente nei seguenti casi:
a) lavori di importo complessivo non superiore a
300.000 ECU, nel rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato e, in
particolare, dell'articolo 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n.827;
b) lavori di importo complessivo superiore a
300.000 ECU, nel caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate
e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di
imperiosa urgenza attestati dal dirigente o dal funzionario responsabile del
procedimento rendano incompatibili ì termini imposti dalle altre procedure di
affidamento degli appalti;
c) appalti di importo complessivo non superiore a
300.000 ECU, per lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici
architettoniche decorate di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive
modificazioni.
2. Gli affidamenti di appalti mediante trattativa
privata sono motivati e comunicati all'Osservatorio dal responsabile del procedimento e i
relativi atti sono posti in libera visione di chiunque lo richieda.
3. I soggetti ai quali sono affidati gli appalti
a trattativa privata devono possedere i requisiti per l'aggiudicazione di appalti di
uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione privata.
4. Nessun lavoro può essere diviso in più
affidamenti al fine dell'applicazione del presente articolo.
5. L'affidamento di appalti a trattativa privata,
ai sensi del comma 1, lettera b), avviene mediante gara informale alla quale
debbono essere invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti
qualificati ai sensi della presente legge per i lavori oggetto dell'appalto.
6. I lavori in economia sono ammessi fino
all'importo di 200.000 ECU, fatti salvi i lavori del Ministero della difesa che vengono
eseguiti in economia a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare, disciplinati
dal regolamento per lattività del Genio militare di cui allarticolo 3, comma
7-bis.
7. Qualora un lotto funzionale appartenente ad
un'opera sia stato affidato a trattativa privata, non può essere assegnato con tale
procedura altro lotto da appaltare in tempi successivi e appartenente alla medesima opera.
8. Abrogato.
Art. 25
(Varianti in corso
d'opera)
1. Le varianti in corso d'opera possono
essere ammesse, sentiti il progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora
ricorra uno dei seguenti motivi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute
disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate
nei modi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3, o per l'intervenuta possibilità
di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della
progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti
nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione
progettuale;
b-bis) per la presenza di eventi inerenti la
natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso dopera,
o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
c) nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo
comma, del codice civile;
d) per il manifestarsi di errori o di omissioni
del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera
ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà
immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista.
2. I titolari di incarichi di progettazione sono
responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di
omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera d).
3. Non sono considerati varianti ai sensi del
comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di
dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i
lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per
tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un
aumento dellimporto del contratto stipulato, per la realizzazione dell'opera.
Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in
aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dellopera e alla sua
funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da
obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della
stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il
5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma
stanziata per l'esecuzione dell'opera.
4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera d),
eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore
procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato
l'aggiudicatario iniziale.
5. La risoluzione del contratto, ai sensi del
presente articolo, dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili
e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del
contratto.
5-bis. Ai fini del presente articolo si
considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di
fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la
progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e
risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione
degli elaborati progettuali.
Art. 26
(Disciplina economica
dell'esecuzione dei lavori pubblici)
1. In caso di ritardo nella emissione
dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto alle
condizioni e ai termini stabiliti dal capitolato speciale, che non devono comunque
superare quelli fissati dal capitolato generale, spettano all'esecutore dei lavori gli
interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto
del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui
sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato
tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto
dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile,
ovvero, previa costituzione in mora dell'Amministrazione e trascorsi sessanta giorni dalla
data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione
di risoluzione del contratto.
2. L'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n.
41, è abrogato.
3. Per i lavori pubblici affidati dalle
amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri enti aggiudicatori o realizzatori non è
ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma
dell'articolo 1664 del codice civile.
4. Per i lavori di cui al comma 3 si applica il
prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di
una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione
reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per
cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per
l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro dei
lavori pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la
predetta percentuale del 2 per cento. In sede di prima applicazione della presente legge,
il decreto è emanato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge
stessa.
5. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio
1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da
contratti di appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti
di progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici.
6. I progettisti e gli esecutori di lavori
pubblici sono soggetti a penali per il ritardato adempimento dei loro obblighi
contrattuali. L'entità delle penali e le modalità di versamento sono disciplinate dal
regolamento.
Art. 27
(Direzione dei lavori)
1. Per l'esecuzione di lavori pubblici
oggetto della presente legge affidati in appalto, le amministrazioni aggiudicatrici sono
obbligate ad istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei
lavori ed eventualmente da assistenti.
2. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non
possano espletare, nei casi di cui al comma 4 dellarticolo 17, l'attività di
direzione dei lavori, essa è affidata nell'ordine ai seguenti soggetti:
a) altre amministrazioni pubbliche, previa
apposita intesa o convenzione di cui all'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
b) il progettista incaricato ai sensi
dell'articolo 17, comma 4;
c) altri soggetti scelti con le procedure
previste dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie in
materia.
Art. 28
(Collaudi e vigilanza)
1. Il regolamento definisce le norme
concernenti il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, che deve
comunque avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori. Il medesimo
regolamento definisce altresì i requisiti professionali dei collaudatori secondo le
caratteristiche dei lavori, la misura del compenso ad essi spettante, nonché le modalità
di effettuazione del collaudo e di redazione del certificato di collaudo ovvero, nei
casi previsti, del certificato di regolare esecuzione.
2. Il regolamento definisce altresì il divieto
di affidare i collaudi a magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
3. Per tutti i lavori oggetto della presente
legge è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dal regolamento.
Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi
due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende
tacitamente approvato ancorché latto formale di approvazione non sia intervenuto
entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso di lavori di importo sino
a 200.000 ECU il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione;
per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di ECU, è in facoltà del
soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare
esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi
dalla data di ultimazione dei lavori.
4. Per le operazioni di collaudo, le
amministrazioni aggiudicatrici nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica
qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all'importo
degli stessi. I tecnici sono nominati dalle predette amministrazioni nell'ambito delle
proprie strutture, salvo che nell'ipotesi di carenza di organico accertata e certificata
dal responsabile del procedimento.
5. Il collaudatore o i componenti della
commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività
autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione
dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio
rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il
collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte
di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali.
6. Il regolamento prescrive per quali lavori di
particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica il collaudo è effettuato
sulla base di apposite certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali.
7. E obbligatorio il collaudo in corso
d'opera nei seguenti casi:
a) quando la direzione dei lavori sia effettuata
ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lettere b) e c);
b) in caso di opere di particolare complessità;
c) in caso di affidamento dei lavori in
concessione;
d) in altri casi individuati nel regolamento.
8. Nei casi di affidamento dei lavori in
concessione, il responsabile del procedimento esercita anche le funzioni di vigilanza in
tutte le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della convenzione.
9. Il pagamento della rata di saldo, disposto
previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno
dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare
esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi
dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
10. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del
codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché
riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di
collaudo assuma carattere definitivo.
Art. 29
(Pubblicità)
1. Il regolamento disciplina le forme di
pubblicità degli appalti e delle concessioni sulla base delle seguenti norme regolatrici:
a) per i lavori di importo superiore a 5 milioni
di ECU, I.V.A. esclusa, prevedere l'obbligo dell'invio dei bandi e degli avvisi di gara,
nonché degli avvisi di aggiudicazione, all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle
Comunità europee;
b) per i lavori di importo superiore a un milione
di ECU, I.V.A. esclusa, prevedere forme unificate di pubblicità a livello nazionale;
c) per i lavori di importo inferiore a un milione
di ECU, I.V.A. esclusa, prevedere forme di pubblicità semplificata a livello regionale e
provinciale;
d) prevedere l'indicazione obbligatoria nei bandi
e negli avvisi di gara del responsabile del procedimento;
e) disciplinare conformemente alla normativa
comunitaria, in modo uniforme per i lavori di qualsiasi importo, le procedure,
comprese quelle accelerate, i termini e i contenuti degli inviti, delle
comunicazioni e delle altre informazioni cui sono tenute le amministrazioni
aggiudicatrici;
f) prevedere che le amministrazioni
aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, prima della stipula del
contratto o della concessione, anche nei casi in cui l'aggiudicazione è avvenuta mediate
trattativa privata, provvedano, con le modalità di cui alle lettere a), b) e c) del
presente comma, alla pubblicazione dell'elenco degli invitati e dei partecipanti alla
gara, del vincitore o prescelto, del sistema di aggiudicazione adottato, dell'importo di
aggiudicazione dei lavori, dei tempi di realizzazione dell'opera, del nominativo del
direttore dei lavori designato, nonchè, entro trenta giorni dal loro compimento ed
effettuazione, dellultimazione dei lavori, delleffettuazione del collaudo,
dellimporto finale del lavoro.
f-bis) nei casi in cui l'importo finale
dei lavori superi di più del 20 per cento l'importo di aggiudicazione o di affidamento
e/o l'ultimazione dei lavori sia avvenuta con un ritardo superiore ai sei mesi rispetto al
tempo di realizzazione dell'opera fissato all'atto dell'aggiudicazione o dell'affidamento,
prevedere forme di pubblicità, con le stesse modalità di cui alle lettere b) e c) del
presente comma ed a carico dell'aggiudicatario o dell'affidatario, diretta a rendere note
le ragioni del maggior importo e/o del ritardo nell'effettuazione dei lavori;
f-ter) nei casi di contenzioso, di cui agli
articoli 31-bis, commi 2 e 3, e 32, gli organi giudicanti devono trasmettere i dispositivi
delle sentenze e delle pronunce emesse all'Osservatorio e, qualora le sentenze o le
pronunce dispongano variazioni rispetto agli importi di aggiudicazione o di affidamento
dei lavori, disporre forme di pubblicità, a carico della parte soccombente, con le stesse
modalità di cui alle lettere b) e c) del presente comma.
2. Le spese relative alla pubblicità devono
essere inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione
dell'amministrazione.
Art. 30
(Garanzie e coperture
assicurative)
1. L'offerta da presentare per
l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici è corredata da una cauzione pari al 2
per cento dell'importo dei lavori, da prestare anche mediante fideiussione bancaria o
assicurativa e dallimpegno del fideiussore a rilasciare la garanzia di cui al
comma 2, qualora lofferente risultasse aggiudicatario. La cauzione copre la mancata
sottoscrizione del contratto per fatto dellaggiudicatario ed è svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non
aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dallaggiudicazione.
2. L'esecutore dei lavori è obbligato a
costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo degli stessi. In
caso di aggiudicazione con ribasso dasta superiore al venti per cento la garanzia
fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il venti
per cento. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento
e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che
aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La
garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto
solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
2-bis. La fideiussione bancaria o la polizza
assicurativa di cui ai commi 1 e 2 dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni
a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione bancaria o polizza
assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità
per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
3. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a
stipulare una polizza assicurativaè 8 che tenga indenni le amministrazioni
aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di
esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di
progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e
che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione
dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. Per i lavori il cui importo superi gli
ammontari stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, l'esecutore è inoltre
obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità
civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o
parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.
5. Il progettista o i progettisti incaricati
della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall'approvazione del
progetto, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti
dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e
sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del
progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche
i maggiori costi che lamministrazione deve sopportare per le varianti di cui
all'articolo 25, comma 1, lettera d), resesi necessarie in corso di esecuzione. La
garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei
lavori progettati, con il limite di 1 milione di ECU, per lavori di importo inferiore a 5
milioni di ECU, I.V.A. esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento
dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila ECU, per lavori
di importo superiore a 5 milioni di ECU, I.V.A. esclusa. La mancata presentazione da parte
dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal
pagamento della parcella professionale.
6. Prima di iniziare le procedure per
l'affidamento dei lavori, le stazioni appaltanti devono verificare, nei termini e con le
modalità stabiliti dal regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai
documenti di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, e la loro conformità alla normativa
vigente. Tale verifica può essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 o dagli uffici tecnici delle
predette stazioni appaltanti.
7. Sono soppresse le altre forme di garanzia e le
cauzioni previste dalla normativa vigente.
7-bis. Con apposito regolamento 9 , da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si
esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione del relativo schema, è istituito, per
i lavori di importo superiore a 100 milioni di ECU, un sistema di garanzia
globale di esecuzione di cui possono avvalersi i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b).
Art. 31
(Piani di sicurezza)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, della sanità e dei lavori pubblici, sentite le organizzazioni
sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, emana un regolamento in materia
di piani di sicurezza nei cantieri edili in conformità alle direttive 89/391/CEE del
Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, e alla
relativa normativa nazionale di recepimento.
l-bis. Entro trenta giorni
dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od il
concessionario redige e consegna ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2:
a) eventuali proposte integrative del piano di
sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza quando questi ultimi siano
previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano
di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza, quando questi ultimi
non siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
c) un piano operativo di sicurezza per quanto
attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del
cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano generale di
sicurezza, quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 494, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed
il piano generale di sicurezza, quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 494, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del comma
1-bis, nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 1-bis
formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri vanno
evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta. Le gravi o ripetute
violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale
costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano
la risoluzione del contratto da parte del committente. Il direttore di cantiere e il
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie
competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.
2-bis. Le imprese esecutrici, prima
dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per
l'esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, proposte di
modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla
stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa,
sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela
della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.
3. I contratti di appalto o di concessione
stipulati dopo la data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, se privi
dei piani di sicurezza di cui al comma 1-bis, sono nulli. I contratti in corso alla
medesima data, se privi del piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma
1-bis, sono annullabili qualora non integrati con i piani medesimi entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1.
4. Ai fini dell'applicazione degli articoli 9, 11
e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la dimensione numerica prevista per la
costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri di opere e lavori
pubblici è determinata dal complessivo numero dei lavoratori mediamente occupati
trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle imprese concessionarie, appaltatrici e
subappaltatrici, per queste ultime nell'ambito della o delle categorie prevalenti, secondo
criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle
disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali.
4-bis. Ai fini del presente articolo il
concessionario che esegue i lavori con la propria organizzazione di impresa è equiparato
allappaltatore.
Art. 31-bis
(Norme acceleratorie in
materia di contenzioso)
1. Per i lavori pubblici affidati dai
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), in materia di appalti e di
concessioni, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili,
l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non
inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento
acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove
costituito, dell'organo di collaudo e, sentito l'affidatario, formula all'amministrazione,
entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve di cui sopra, proposta
motivata di accordo bonario. L'amministrazione, entro sessanta giorni dalla proposta di
cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è
sottoscritto dall'affidatario.
2. I ricorsi relativi ad esclusione da procedure
di affidamenti di lavori pubblici, per la quale sia stata pronunciata ordinanza di
sospensione ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
devono essere discussi nel merito entro novanta giorni dalla data dell'ordinanza di
sospensione.
3. Nei giudizi amministrativi aventi ad oggetto
controversie in materia di lavori pubblici in relazione ai quali sia stata presentata
domanda di provvedimento d'urgenza, i controinteressati e l'amministrazione resistente
possono chiedere che la questione venga decisa nel merito. A tal fine il presidente fissa
l'udienza per la discussione della causa che deve avere luogo entro novanta giorni dal
deposito dell'istanza. Qualora l'istanza sia proposta all'udienza già fissata per la
discussione del provvedimento d'urgenza, il presidente del collegio fissa per la decisione
nel merito una nuova udienza che deve aver luogo entro sessanta giorni e autorizza le
parti al deposito di memorie e documenti fino a quindici giorni prima dell'udienza stessa.
4. Ai fini della tutela giurisdizionale le
concessioni in materia di lavori pubblici sono equiparate agli appalti.
5. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche alle controversie relative ai lavori appaltati o concessi anteriormente
alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 32
(Definizione delle
controversie)
1. Tutte le controversie derivanti
dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento
dell'accordo bonario previsto dal comma 1 dell'articolo 31-bis, possono essere deferite ad
arbitri.
2. Qualora sussista la competenza arbitrale,
il giudizio è demandato ad un collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale
per i lavori pubblici, istituita presso l'Autorità di cui all'articolo 4 della presente
legge. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia
e giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento,
sono fissate le norme di procedura del giudizio arbitrale nel rispetto dei principi del
codice di procedura civile, e sono fissate le tariffe per la determinazione del
corrispettivo dovuto dalle parti per la decisione della controversia.
3. Il regolamento definisce altresì, ai sensi
e con gli effetti di cui all'articolo 3 della presente legge, la composizione e le
modalità di funzionamento della camera arbitrale per i lavori pubblici; disciplina i
criteri cui la camera arbitrale dovrà attenersi nel fissare i requisiti soggettivi e di
professionalità per assumere l'incarico di arbitro, nonché la durata dell'incarico
stesso, secondo princìpi di trasparenza, imparzialità e correttezza.
4. Dalla data dì entrata in vigore del
regolamento cessano di avere efficacia gli articoli 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e
51 del capitolato generale d'appalto approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063. Dalla medesima data il richiamo ai collegi arbitrali
da costituire ai sensi della normativa abrogata, contenuto nelle clausole dei contratti di
appalto già stipulati, deve intendersi riferito ai collegi da nominare con la procedura
camerale secondo le modalità previste dai commi precedenti ed i relativi giudizi si
svolgono secondo la disciplina da essi fissata.
Art. 33
(Segretezza)
1. Le opere destinate ad attività delle
forze armate o dei corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti di
istituto, nei casi in cui sono richieste misure speciali di sicurezza e di
segretezza in conformità a disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello
Stato, dichiarate indifferibili ed urgenti, possono essere eseguite in deroga alle
disposizioni relative alla pubblicità delle procedure di affidamento dei lavori pubblici,
ai sensi del comma 2.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il
regolamento determina i casi nei quali debbono svolgersi gare informali e le modalità
delle stesse, i criteri di individuazione dei concorrenti ritenuti idonei all'esecuzione
dei lavori di cui al comma 1, nonché le relative procedure.
3. I lavori di cui al comma 1 sono sottoposti
esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia
altresì sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione.
Dell'attività di cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno
in una relazione al Parlamento.
Art. 34
(Subappalto)
1. Il comma 3 dell'articolo 18 della legge
19 marzo 1990, n. 55, già sostituito dall'articolo 34 del decreto legislativo 19 dicembre
1991, n. 406, è sostituito dal seguente:
"3. Il soggetto appaltante è tenuto ad
indicare nel progetto e nel bando di gara la categoria o le categorie prevalenti con il
relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni
previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi
categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando
le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in
subappalto. Per quanto riguarda la categoria o le categorie prevalenti, con regolamento
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, è definita
la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle
categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al 30 per cento. L'affidamento in
subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:
1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o
laffidatario, nel caso di varianti in corso dopera, allatto
dellaffidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono
subappaltare o concedere in cottimo;
2) che l'appaltatore provveda al deposito del
contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data
di effettivo inizio dellesecuzione delle relative lavorazioni;
3) che al momento del deposito del contratto
di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmetta altresì la
certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al
numero 4) del presente comma;
4) che l'affidatario del subappalto o del cottimo
sia iscritto, se italiano o straniero non appartenente ad uno Stato membro della Comunità
europea, all'Albo nazionale dei costruttori per categorie e classifiche di importi
corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero sia in
possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di
qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è
sufficiente per eseguire i lavori pubblici l'iscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura;
5) che non sussista, nei confronti
dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo
10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni."
2. Abrogato
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del
presente articolo si applicano alle gare per le quali alla data di entrata in vigore della
presente legge non sia stato ancora pubblicato il bando.
4. Abrogato
Art. 35
(Fusioni e conferimenti)
1. Le cessioni di azienda e gli atti di
trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche non
hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna amministrazione aggiudicatrice fino
a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione
o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste
dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n.
187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9 della
presente legge.
2. Nei sessanta giorni successivi
l'amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del
contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle
comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui
all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni
legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre
gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui
al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1
producono, nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici, tutti gli effetti loro
attribuiti dalla legge.
4. Ai fini dell'ammissione dei concorrenti alle
gare si applicano le disposizioni di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici
2 agosto 1985, n 382, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985.
5. Fino al 31 dicembre 1996, le plusvalenze
derivanti da conferimenti di beni effettuati nelle società risultanti da fusioni relative
ad imprese che eseguono opere pubbliche non sono soggette alle imposte sui redditi da
conferimento.
Art. 36.
(Trasferimento e affitto
di azienda)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 35
si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi
della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da
costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive
modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci
cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa,
rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione
guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n, 223.
Art. 37
(Gestione delle casse
edili)
1. Il Ministro dei lavori pubblici
e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale promuovono la sottoscrizione di un
protocollo d'intesa tra le parti sociali interessate per l'adeguamento della gestione
delle casse edili, anche al fine di favorire i processi di mobilità dei lavoratori.
Qualora l'intesa non venga sottoscritta entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i diversi organismi paritetici istituiti attraverso la
contrattazione collettiva devono intendersi reciprocamente riconosciuti tutti i diritti, i
versamenti, le indennità e le prestazioni che i lavoratori hanno maturato presso gli enti
nei quali sono stati iscritti. 10
Art. 37-bis
(Promotore)
1. Entro il 30 giugno di
ogni anno i soggetti di cui al comma 2, di seguito denominati "promotori",
possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla
realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, inseriti nella
programmazione triennale di cui allarticolo 14, comma 2, ovvero negli strumenti di
programmazione formalmente approvati dallamministrazione aggiudicatrice sulla base
della normativa vigente, tramite contratti di concessione, di cui allarticolo 19,
comma 2, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori stessi. Le proposte
devono contenere uno studio di inquadramento territoriale e ambientale, uno studio di
fattibilità, un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano
economico-finanziario asseverato da un istituto di credito, una specificazione delle
caratteristiche del servizio e della gestione nonché lindicazione degli elementi di
cui allarticolo 21, comma 2, lettera b), e delle garanzie offerte dal promotore
allamministrazione aggiudicatrice. Le proposte devono inoltre indicare
limporto delle spese sostenute per la loro predisposizione comprensivo anche dei
diritti sulle opere dingegno di cui allarticolo 2578 del codice civile. Tale
importo, soggetto allaccettazione da parte della amministrazione aggiudicatrice, non
può superare il 2,5 per cento del valore dellinvestimento, come desumibile dal
piano economico finanziario.
2. Possono presentare le proposte di cui al
comma 1 soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e
gestionali, specificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui agli articoli 10 e 17,
comma 1, lettera f), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con
gestori di servizi.
Art. 37-ter
(Valutazione della proposta)
l. Entro il 31 ottobre di ogni anno le
amministrazioni aggiudicatrici valutano la fattibilità delle proposte presentate sotto il
profilo costruttivo, urbanistico ed ambientale, nonché della qualità progettuale, della
funzionalità, della fluibilità dell'opera, dell'accessibilità al pubblico, del
rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, dei
tempi di ultimazione dei lavori della concessione, delle tariffe da applicare, della
metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico e finanziario del piano e
del contenuto della bozza di convenzione, verificano l'assenza di elementi ostativi alla
loro realizzazione e, esaminate le proposte stesse anche comparativamente, sentiti i
promotori che ne facciano richiesta, provvedono ad individuare quelle che ritengono di
pubblico interesse.
Art. 37-quater.
(Indizione della gara)
1. Entro il 31 dicembre di ogni anno le
amministrazioni aggiudicatrici, qualora fra le proposte presentate ne abbiano individuate
alcune di pubblico interesse, applicano, ove necessario, le disposizioni dell'articolo 14,
comma 8, ultimo periodo e, al fine di aggiudicare mediante procedura negoziata la relativa
concessione di cui all'articolo 19, comma 2, procedono, per ogni proposta individuata:
a) ad indire una gara da svolgere con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 21, comma 2,
lettera b), ponendo a base di gara il progetto preliminare presentato dal promotore,
eventualmente modificato sulla base delle determinazioni delle amministrazioni stesse,
nonché i valori degli elementi necessari per la determinazione dell'offerta
economicamente più vantaggiosa nelle misure previste dal piano economico-finanziario
presentato dal promotore;
b) ad aggiudicare la concessione mediante una
procedura negoziata da svolgere fra il promotore ed i soggetti presentatori delle due
migliori offerte nella gara di cui alla lettera a); nel caso in cui alla gara abbia
partecipato un unico soggetto la procedura negoziata si svolge fra promotore e questo
unico soggetto.
2. La proposta del promotore posta a base di
gara è vincolante per lo stesso qualora non vi siano altre offerte nella gara ed è
garantita dalla cauzione di cui all'articolo 30, comma 1, e da una ulteriore cauzione pari
all'importo di cui all'articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo, da versare, su richiesta
dell'amministrazione aggiudicatrice, prima dell'indizione del bando di gara.
3. I partecipanti alla gara, oltre alla
cauzione di cui all'articolo 30, comma 1, versano, mediante fideiussione bancaria o
assicurativa, un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari all'importo di cui
all'articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo.
4. Nel caso in cui nella procedura negoziata
di cui al comma 1, lettera b), il promotore non risulti aggiudicatario entro un congruo
termine fissato dall'amministrazione nel bando di gara, il soggetto promotore della
proposta ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo di cui
all'articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo. Il pagamento è effettuato
dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione versata dal
soggetto aggiudicatario ai sensi dei comma 3.
5. Nel caso in cui nella procedura negoziata
di cui al comma 1, lettera b), il promotore risulti aggiudicatario, lo stesso è tenuto a
versare all'altro soggetto, ovvero agli altri due soggetti che abbiano partecipato alla
procedura, una somma pari all'importo di cui all'articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo.
Qualora alla procedura negoziata abbiano partecipato due soggetti, oltre al promotore, la
somma va ripartita nella misura del 60 per cento al migliore offerente nella gara e del 40
per cento al secondo offerente. Il pagamento è effettuato dall'amministrazione
aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione versata dall'aggiudicatario ai sensi
dei comma 3.
6. I soggetti aggiudicatari della concessione
di cui al presente articolo sono obbligati, in deroga alla disposizione dell'articolo 2,
comma 4, terzultimo periodo, ad appaltare a terzi una percentuale minima del 30 per cento
dei lavori oggetto della concessione. Restano ferme le ulteriori disposizioni del predetto
comma 4 dellarticolo 2.
Art. 37 quinquies
(Società di progetto)
l. Il bando di gara per l'affidamento
di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo
servizio di pubblica utilità deve prevedere che l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo
l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o
a responsabilità limitata, anche consortile. Il bando di gara indica l'ammontare minimo
del capitale sociale della società. In caso di concorrente costituito da più soggetti,
nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun
soggetto. Le predette disposizioni si applicano anche alla gara di cui all'articolo
37-quater. La società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto
di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale
subentro non costituisce cessione di contratto. Il bando di gara può, altresì, prevedere
che la costituzione della società sia un obbligo dell'aggiudicatario.
37-sexies
(Società di progetto:
emissione di obbligazioni)
l. Le società costituite al fine di
realizzare e gestire una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità
possono emettere, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, obbligazioni, anche in
deroga al limiti di cui all'articolo 2410 del codice civile, purché garantite pro-quota
mediante ipoteca; dette obbligazioni sono nominative o al portatore.
2. I titoli e la relativa documentazione di
offerta devono riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento
dell'elevato grado di rischio del debito, secondo modalità stabilite con decreto del
Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.
37-septies
(Risoluzione)
l. Qualora il rapporto di concessione
sia risolto per inadempimento del soggetto concedente ovvero quest'ultimo revochi la
concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al concessionario:
a) il valore delle opere realizzate più gli
oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia
ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
b) le penali e gli altri costi sostenuti o da
sostenere in conseguenza della risoluzione;
c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del
mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero
della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico
finanziario.
2. Le somme di cui al comma 1 sono
destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del
concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo
soddisfacimento di detti crediti.
3. L'efficacia della revoca della concessione
è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del concedente di tutte le somme
previste dai commi precedenti.
Art. 37-octies.
(Subentro)
l. In tutti i casi di risoluzione di un
rapporto concessorio per motivi attribuibili al soggetto concessionario, gli enti
finanziatori del progetto potranno impedire la risoluzione designando, entro novanta
giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del concedente dell'intenzione
di risolvere il rapporto, una società che subentri nella concessione al posto del
concessionario e che verrà accettata dal concedente a condizione che:
a) la società designata dai finanziatori
abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle
possedute dal concessionario all'epoca dell'affidamento della concessione;
b) l'inadempimento del concessionario che
avrebbe causato la risoluzione cessi entro i novanta giorni successivi alla scadenza del
termine di cui allalinea del presente comma ovvero in un termine più ampio che
potrà essere eventualmente concordato tra il concedente e i finanziatori.
2. Con decreto del Ministro dei lavori
pubblici, sono fissati i criteri e le modalità di attuazione delle previsioni di cui al
comma 1.
Art. 37-novies
(Privilegio sui crediti)
1. I crediti dei soggetti che
finanziano la realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o la
gestione di pubblici servizi hanno privilegio generale sui beni mobili del concessionario
ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile.
2. Il privilegio, a pena di nullità, deve
risultare da atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti i finanziatori
originari dei crediti, il debitore, l'ammontare in linea capitale del finanziamento o
della linea di credito, nonché gli elementi che costituiscono il finanziamento.
3. L'opponibilità ai terzi del privilegio sui
beni è subordinata alla trascrizione, nel registro indicato dall'articolo 1524, secondo
comma, del codice civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta. Della costituzione
del privilegio è dato avviso mediante pubblicazione nel foglio annunzi legali;
dall'avviso devono risultare gli estremi della avvenuta trascrizione. La trascrizione e la
pubblicazione devono essere effettuate presso i competenti uffici del luogo ove ha sede
l'impresa finanziata.
4. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 1153 del codice civile, il privilegio può essere esercitato anche nei
confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso
dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far
valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul
corrispettivo.
Art. 38
(Applicazione della legge)
1. Fino alla data di entrata in vigore
del regolamento, il Ministero per i beni culturali e ambientali per
la realizzazione dei lavori di scavo, restauro e manutenzione
dei beni tutelati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, può procedere in
deroga agli articoli 16, 20, comma 4, 23, comma 1, e 23, comma 1-bis, limitatamente
all'importo dei lavori, nonché all'articolo 25, fermo restando che le percentuali di cui
al comma 3 del medesimo articolo 25 possono essere elevate non oltre il limite del 20 per
cento e che limporto in aumento relativo alle varianti che determinano un incremento
dellimporto originario del contratto deve trovare copertura nella somma stanziata
per lesecuzione dellopera.
ULTERIORI MODIFICHE IN MATERIA
DI LAVORI PUBBLICI
Articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1,
recante : "Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e
di impianti e costruzioni industriali"
Articolo 1
(Dichiarazione di urgenza)
Lapprovazione dei progetti di opere
pubbliche da parte dei competenti organi statali, regionali, delle province autonome di
Trento e Bolzano e degli altri enti territoriali equivale a dichiarazione di pubblica
utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse.
Rimangono ferme le disposizioni contenute in
leggi speciali regolanti la stessa materia.
Gli effetti della dichiarazione di pubblica
utilità e di urgenza ed indifferibilità cessano se le opere non hanno avuto inizio nel
triennio successivo allapprovazione del progetto.
Nei casi in cui lo strumento urbanistico
vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici,
lapprovazione di progetti preliminari di lavori pubblici da parte del consiglio
comunale, e dei conseguenti progetti definitivi ed esecutivi di lavori pubblici da parte
della giunta comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non
comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico medesimo sempre che ciò non
determini modifiche al dimensionamento o alla localizzazione delle aree per specifiche
tipologie di servizi alla popolazione, regolamentate con standard urbanistici
minimi da norme nazionali o regionali.
Nel caso in cui le opere ricadano su aree che
negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi oppure sono
destinate a tipologie di servizi diverse da quelle cui si riferiscono le opere medesime e
che sono regolamentate con standard minimi da norme nazionali o regionali, la
deliberazione del consiglio comunale di approvazione del progetto preliminare e la
deliberazione della giunta comunale di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo
costituiscono adozione di variante degli strumenti stessi, non necessitano di
autorizzazione regionale preventiva e vengono approvate con le modalità previste dagli
articoli 6 e seguenti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.
Articoli 17 e 18 della legge 19 marzo 1990, n.
55, recante :"Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo
mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale.
Articolo 17.
1. Per lesecuzione di opere e lavori di
competenza di amministrazioni, enti pubblici e società a prevalente capitale pubblico o
che comunque derivino da una qualsiasi forma di convenzionamento con soggetti privati,
fino allintegrale recepimento delle direttive comunitarie in materia di contratti
per lesecuzione di opere pubbliche ed in attesa della disciplina organica dei
sistemi di aggiudicazione di opere pubbliche, si applicano le disposizioni di cui
allarticolo 18.
2.Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici,
sentiti i Ministri dellinterno e per il coordinamento delle politiche comunitarie,
sono definite disposizioni per garantire omogeneità di comportamenti delle stazioni
committenti relativamente ai contenuti dei bandi, avvisi di gara e capitolati speciali,
nonché, per le finalità della presente legge, disposizioni per la qualificazione dei
soggetti partecipanti alle gare. Dette disposizioni si applicano a tutte le procedure
delle amministrazioni e degli enti pubblici relative agli appalti di opere e di lavori
pubblici, nonché alle concessioni di costruzione e di gestione.
3. Entro lo stesso termine di cui al comma 2, con
decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, dintesa con il Ministro dei lavori
pubblici, sono altresì, definite disposizioni per il controllo sulle composizioni
azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche, ivi compresi i concessionari, e
sui relativi mutamenti societari. Con lo stesso decreto sono comunque vietate
intestazioni ad interposte persone, di cui deve essere comunque prevista la cessazione
entro un termine predeterminato, salvo le intestazioni a società fiduciarie autorizzate
ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, a condizione che queste ultime provvedano,
entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dai soggetti aggiudicatari, a comunicare
alle amministrazioni interessate lidentità dei fiducianti; in presenza di
violazioni delle disposizioni del presente comma, si procede alla sospensione
dallAlbo nazionale dei costruttori o, nei casi di recidiva, alla cancellazione
dallAlbo stesso. 11
Articolo 18
1. Possono presentare offerte o comunque
partecipare a gare per gli appalti di opere o lavori pubblici per i cui importi e
categorie sono iscritte allalbo nazionale dei costruttori le imprese singole, ovvero
associate o consorziate, ai sensi della normativa vigente.
- Le imprese, le associazioni, i consorzi
aggiudicatari sono tenuti a eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel
contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
3. Il soggetto appaltante è tenuto ad indicare
nel progetto e nel bando di gara la categoria o le categorie prevalenti con il relativo
importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in
progetto, anchesse con il relativo importo. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi
categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le
vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in
subappalto. Per quanto riguarda la categoria o le categorie prevalenti, con regolamento
emanato ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è
definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda
delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al 30 per cento.
Laffidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:
1) che i concorrenti allatto
dellofferta o laffidatario, nel caso di varianti in corso dopera,
allatto dellaffidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che
intendono subappaltare o concedere in cottimo;
2) che lappaltatore provveda al deposito
del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della
data di effettivo inizio dellesecuzione delle relative lavorazioni;
3) che al momento del deposito del contratto
di subappalto presso la stazione appaltante lappaltatore trasmetta altresì la
certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al
numero 4) del presente comma;
4) che laffidatario del subappalto o del
cottimo sia iscritto, se italiano o straniero non appartenente ad uno Stato membro della
Comunità europea, allAlbo nazionale dei costruttori per categorie e classifiche di
importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero sia in
possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di
qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è
sufficiente per eseguire i lavori pubblici liscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura ;
5) che non sussista, nei confronti
dellaffidatario del subappalto, o del cottimo, alcuno dei divieti previsti
dallarticolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
3-bis. Nel bando di gara lamministrazione o
ente appaltante deve indicare che provvederà a corrispondere direttamente al
subappaltatore o al cottimista limporto dei lavori dagli stessi eseguiti o, in
alternativa, che è fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al
subappaltatore o cottimista, con lindicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Nel caso di pagamento diretto i soggetti aggiudicatari comunicano allamministrazione
o ente appaltante la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista, con la
specificazione del relativo importo e con proposta motivazione di pagamento.
3-ter. Abrogato.
4. Limpresa aggiudicataria deve praticare,
per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti
dallaggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
5. Abrogato.
6. Nei cartelli esposti allesterno del
cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici,
nonché i dati di cui al comma 3, numero 3) del presente articolo.
7. Lappaltatore di opere pubbliche è
tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella
quale si svolgono i lavori; è, altresì, responsabile in solido dellosservanza
delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nellambito del subappalto. Lappaltatore e, per suo tramite,
le imprese subappaltatrici trasmettono allamministrazione o ente committente prima
dellinizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia
del piano di cui al comma 8. Lappaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici
trasmettono periodicamente allamministrazione o ente committente copia dei
versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli
organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
8. Le stazioni committenti stabiliscono a carico
delle imprese esecutrici lobbligo di predisporre, prima dellinizio dei lavori,
il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a
disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei
cantieri. Laffidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese
operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese
subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dallappaltatore. Nellipotesi di associazione temporanea di impresa o di
consorzio, detto obbligo incombe allimpresa mandataria o designata quale capogruppo.
Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte
le imprese impegnate nellesecuzione dei lavori.
9. Limpresa che si avvale del subappalto o
cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto, la dichiarazione circa la
sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma
dellarticolo 2359 del codice civile con limpresa affidataria del subappalto o
del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese
partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio. La stazione
appaltante provvede al rilascio dellautorizzazione entro trenta giorni dalla
relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano
giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto,
lautorizzazione si intende concessa.
10. Lesecuzione delle opere o dei lavori
affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
11. Le disposizioni dei commi 3, 3-bis, 4, 6, 7
8, 9 e 10 si applicano anche alle associazioni temporanee di impresa e alle società anche
consortili, di cui agli articoli 22 e 26 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n.
406, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le
opere scorporabili, nonché alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche ed
agli appalti pubblici stipulati a trattativa privata. Le medesime disposizioni si
applicano altresì alle associazioni in partecipazione quando lassociante non
intende eseguire direttamente le opere o i lavori assunti in appalto.
12. Ai fini del presente articolo è
considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate
che richiedono limpiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli
a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dellimporto dei lavori
affidati o di importo superiore a 100.000 ECU e qualora lincidenza del costo della
manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dellimporto del contratto
da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori salvo che per la
fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il
regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il
montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno
dei divieti di cui al comma 3, n. 5). E fatto obbligo allappaltatore di
comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per
lesecuzione dellappalto, il nome del sub-contraente, limporto del
contratto, loggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
13. Le disposizioni dei commi 3, 3-bis, 4,
6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche ai casi in cui, in base alla normativa vigente, la
presentazione di una offerta o comunque laffidamento, singolarmente ovvero con
imprese iscritte allalbo nazione dei costruttori, è consentita ad imprese la cui
attività non sia riconducibile ad alcune di quelle elencate dalle tabelle di
classificazione per le iscrizioni allalbo nazione dei costruttori.
14. Le disposizioni del presente articolo,
escluse quelle di cui ai commi 5, 6 e 7, non si applicano ai subappalti o ai cottimi
relativi ai lavori pubblici aggiudicati o affidati prima della data di entrata in vigore
della presente legge. Fino al duecentoquarantesimo giorno successivo alla data di entrata
in vigore della presente legge, la disposizione di cui al numero 2) del comma 3, relativa
alliscrizione allalbo nazionale dei costruttori, non si applica e
laffidamento in subappalto ed in cottimo può essere autorizzato dallente o
dalla stazione appaltante, fermo restando laccertamento dei requisiti di cui
allarticolo 21, secondo comma, della legge 13 settembre 1982, n. 646.
Articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 157, recante: "Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti
pubblici di servizi".
Articolo 3
(Appalti pubblici di
servizi)
1. Gli appalti pubblici di
servizi sono contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto tra un prestatore di
servizi e unamministrazione aggiudicatrice di cui allarticolo 2, avente ad
oggetto la prestazione dei servizi elencati negli allegati 1 e 2.
2. Per gli appalti dei servizi di cui
allallegato 2, e per quelli in cui il valore di tali servizi prevalga rispetto a
quello dei servizi di cui allallegato 1, il presente decreto si applica
limitatamente ai soli articoli 8, comma 3, 20 e 21.
3. Gli appalti che, insieme alla prestazione dei
servizi, comprendono anche lesecuzione di lavori, sono considerati appalti di
servizi qualora i lavori assumano funzione accessoria rispetto ai servizi, siano
complessivamente di importo inferiore al 50 per cento del totale e non costituiscano
loggetto principale dellappalto.
4. Gli appalti che includono forniture e servizi
sono considerati appalti di servizi quando il valore totale di questi è superiore al
valore delle forniture comprese nellappalto.
5. Il presente decreto si applica anche agli
appalti di servizi sovvenzionati, in misura superiore al 50 per cento, da
unamministrazione aggiudicatrice ed aggiudicati dallente o soggetto
sovvenzionato e collegati agli appalti di lavori di cui allarticolo 3, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1991, n.406.
IL REGIME TRANSITORIO
ART. 1, co. 2-10 del
decreto-legge n. 101/95 convertito dalla legge n. 216/95
1. Omissis
2. Il regolamento di cui all'articolo 3 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, è adottato entro il 30 settembre 1995 ed entra in vigore
tre mesi dopo la sua pubblicazione in apposito supplemento della GAZZETTA UFFICIALE, che
avviene contestualmente alla ripubblicazione della citata legge n. 109 del 1994,
coordinata con le modifiche apportate dal presente decreto, e dei decreti previsti dalla
medesima legge n. 109 del 1994.
3. Ai progetti che siano affidati formalmente a
decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 e ai relativi
affidamenti in appalto o in concessione si applicano le disposizioni della legge 11
febbraio 1994, n. 109, come modificata dal presente decreto, nonché le disposizioni del
regolamento di cui al comma 2 con le modalità stabilite dal regolamento stesso.
4. Ai progetti che siano affidati formalmente a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, nonché ai
relativi affidamenti in appalto o in concessione, si applicano le disposizioni della legge
11 febbraio 1994, n. 109, come modificata dal presente decreto, che non fanno rinvio a
norme del medesimo regolamento, ad eccezione di quelle di cui agli articoli 4, commi da 1
a 9, e 14, nonché le disposizioni legislative e regolamentari previgenti non
incompatibili con la citata legge n. 109 del 1994. Le medesime disposizioni si applicano
ai progetti affidati formalmente prima della data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e ai relativi affidamenti in appalto o in concessione
qualora il bando per l'appalto o per la concessione non sia pubblicato entro il 31
gennaio 1997.
5. Ai progetti che siano affidati formalmente
prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed
ai relativi affidamenti in appalto o in concessione, qualora il bando per l'appalto o per
la concessione sia pubblicato entro il 31 gennaio 1997, si applicano le
disposizioni legislative e regolamentari vigenti fino alla data di entrata in vigore della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, nonché gli articoli 1, 2, 6, 7, 8, comma 7, 9, 19, 21,
22, 23, 24, 26, commi da 1 a 5, 31, 31-bis, 32, 35, 36, 37 e 38, comma 4, della citata
legge n. 109 del 1994, come modificata dal presente decreto.
6. A parziale deroga di quanto previsto dal comma
5, ai bandi e agli avvisi pubblicati tra la data di entrata in vigore della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e la data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, ovvero alle aggiudicazioni o agli affidamenti intervenuti entro gli
stessi termini, sono applicabili le disposizioni vigenti al momento dell'adozione dei
rispettivi provvedimenti.
7. Qualora alla redazione dei progetti provvedano
gli uffici tecnici dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio
1994, n. 109, come modificato dall'articolo 2 del presente decreto, per affidamento di
progetto si intende l'incarico formale di predisposizione del progetto almeno di massima
conferito ai predetti uffici da parte degli organi competenti.
8. Nel caso di trattativa privata, il termine
relativo alla pubblicazione del bando di cui ai commi 4, 5 e 6 si intende riferito alla
data di presentazione delle offerte.
9. Le disposizioni di cui allarticolo 14
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, si applicano a decorrere dalla data di entrata in
vigore del regolamento di cui al comma 2 del presente articolo.
10. L'obbligo relativo alle comunicazioni di cui
all'articolo 4, commi 17 e 18, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, decorre dal
sessantesimo giorno successivo allavvenuta comunicazione sulla GAZZETTA UFFICIALE
della costituzione dell'Osservatorio dei lavori pubblici. Il termine di novanta giorni di
cui all'articolo 31-bis, comma 1, della citata legge n. 109 del 1994, introdotto
dall'articolo 9 del presente decreto, nel caso di riserve iscritte antecedentemente alla
data di entrata in vigore del presente decreto, decorre dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
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