L.
24 giugno 1929, n. 1137
Disposizioni sulle concessioni di opere pubbliche.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 luglio 1929, n.
161.
1. Possono essere concesse in esecuzione a
Province, Comuni, consorzi e privati, opere pubbliche di qualunque natura, anche
indipendentemente dall'esercizio delle opere stesse. Negli atti di concessione può
disporsi che la spesa a carico dello Stato sia corrisposta in unica soluzione al momento
della liquidazione dei lavori, oppure ripartita in non pià di trenta rate annuali
costanti, comprensive di capitale e interesse (1). Il pagamento dei contributi dello
Stato, degli enti pubblici e dei privati nelle opere in concessione può essere stabilito
nell'atto di concessione in modo invariabile a corpo, qualunque sia per risultare
l'effettivo costo dell'opera, ovvero a misura secondo la quantità effettiva dei lavori
eseguiti in base a prezzi fissati per unità di misura. Qualora occorra, per i lavori
suppletivi ed imprevisti, di fissare nuovi prezzi, si provvederà con atto aggiuntivo, da
approvare con le forme usate per la concessione. Tuttavia l'importo complessivo dei
contributi non potrà superare di oltre un quinto quello prima previsto, rimanendo a
totale carico del concessionario la eventuale maggiore spesa occorrente per l'opera.
(1) Comma così modificato dalla L. 15 gennaio
1951, n. 34.
2. Nelle concessioni a consorzi ed altri enti
pubblici, che contribuiscano nella spesa delle opere concesse, può essere stabilito, per
speciali esigenze accertate, che il pagamento dei contributi, compreso quello dello Stato,
sia commisurato alla spesa effettiva incontrata per i lavori, aumentata da una percentuale
fissa per spese di amministrazione. In tali casi può disporsi che rappresentanti dei
Ministeri interessati, nel numero, coi poteri e nei modi da determinarsi per regolamento,
intervengano nell'amministrazione dell'ente cui sono concesse le opere. Tutti i lavori
devono essere contabilizzati e collaudati in base alle norme delle opere statali (2).
(2) Vedi, anche, l'art. 23, L. 18 maggio 1989, n.
183.
3. Le norme dei precedenti artt. 1 e 2 sono
applicabili a tutte le opere che si eseguono a spese o col sussidio dello Stato. Rimangono
invariate le altre disposizioni di legge vigenti per la concessione delle varie categorie
di opere. Nulla è innovato per quanto riguarda le ferrovie, le tramvie e gli altri
servizi pubblici di trasporto concessi all'industria privata.
4. Per tutte le opere da eseguirsi per conto
dello Stato è vietato di fare contratti e concessioni a privati per persone od enti da
nominarsi o per società da costituirsi, ed è soltanto consentito di ammettere
all'istruttoria le domande che vengono presentate con riserva di costituire un consorzio
od una società civile o cominerciale prima della stipulazione del contratto o della
emissione del decreto di concessione.
5. Le concessioni sono accordate udito il parere
del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Resta salva la competenza assegnata ai
consessi consultivi degli uffici decentrati dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici.
6. E' abrogato il regio decreto-legge 6 agosto
1926, n. 1657.
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