Legge
17 maggio 1999, n. 144
Misure in materia di
investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all' occupazione e della
normativa che disciplina l' INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali
(Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22
maggio 1999 - Supplemento Ordinario n. 99)
Articolo 13, comma 4
I commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 18 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
1. Una somma non superiore all'1,5 per cento
dell'importo posto a base di gara di un'opera o un lavoro, a valere direttamente sugli
stanziamenti di cui all'articolo 16, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o
lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed
assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del
procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza,
della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori. La percentuale
effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto
all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto
delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le
quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai
predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico
dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I commi quarto e quinto
dell'articolo 62 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di
cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), possono adottare con proprio provvedimento
analoghi criteri.
2. Il trenta per cento della tariffa
professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è
ripartito, con le modalità ed i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 1, tra i
dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto."
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