L.
2 febbraio 1973, n. 14
Norme sui procedimenti di gara negli appalti di opere pubbliche mediante licitazione
privata.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 febbraio 1973, n.
51.
1. Per tutti gli appalti di opere che si eseguono
a cura delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici, dei loro concessionari,
nonché di opere che si eseguono da cooperative e consorzi ammesse a contributo o concorso
finanziario dello Stato e di enti pubblici, si può procedere, in caso di licitazione
privata, soltanto in uno dei seguenti modi: a) con il metodo di cui all'articolo 73,
lettera c) del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e con il procedimento previsto dal
successivo articolo 76, commi primo, secondo e terzo, senza prefissione di alcun limite di
aumento o di ribasso; b) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con la media, ai
sensi del successivo art. 2; c) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi colla media
finale, ai sensi del successivo art. 3; d) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi
con la media, ai sensi del successivo art. 4; e) mediante offerta di prezzi unitari, ai
sensi del successivo art. 5.
2. Quando la licitazione privata si tiene con il
metodo di cui all'articolo 1, lettera b), l'ente appaltante stabilisce preventivamente e
indica in una scheda segreta, chiusa in busta sigillata, i limiti di minimo e massimo
ribasso che le offerte non devono oltrepassare. Il limite di massimo ribasso deve superare
quello di minimo di almeno il 5 per cento del prezzo posto a base di gara. L'autorità che
presiede la gara, dopo aver aperto e lette tutte le offerte ammesse, apre la scheda
segreta in presenza del pubblico e legge ad alta voce i limiti di minimo e massimo ribasso
in essa indicati; esclude le offerte che risultino rispettivamente inferiori o superiori a
detti limiti ed effettua la media delle offerte rimaste in gara. L'aggiudicazione viene
fatta al concorrente che ha presentato l'offerta che eguaglia o, in mancanza, che più si
avvicina per difetto o per eccesso a tale media. In caso di equidistanza l'aggiudicazione
viene effettuata a favore dell'offerta che più si avvicina alla media per eccesso. Quando
sia stata presentata, o sia rimasta in gara una sola offerta, compresa nei limiti indicati
nella scheda segreta, l'aggiudicazione è effettuata a favore dell'unico concorrente.
3. Quando la licitazione privata si tiene con il
metodo di cui all'articolo 1, lettera c), l'ente appaltante stabilisce preventivamente e
indica in una scheda segreta, chiusa in busta sigillata, i limiti di minimo e massimo
ribasso che le offerte non devono oltrepassare. Il limite di massimo ribasso deve superare
quello di minimo di almeno il 5 per cento del prezzo posto a base di gara. L'autorità che
presiede la gara, dopo aver aperte e lette tutte le offerte ammesse, apre la scheda
segreta in presenza del pubblico e legge ad alta voce i limiti di minimo e massimo ribasso
in essa indicati; esclude le offerte che risultino rispettivamente inferiori o superiori a
detti limiti; effettua la media delle offerte rimaste in gara e media poi il risultato
ottenuto con il limite di massimo ribasso. L'aggiudicazione viene fatta al concorrente che
ha presentato l'offerta che eguaglia o, in mancanza, che più si avvicina per difetto a
tale ultima media. Quando sia stata presentata, o sia rimasta in gara una sola offerta,
compresa nei limiti indicati nella scheda segreta, l'aggiudicazione è effettuata a favore
dell'ultimo concorrente.
4. Quando la licitazione privata si tiene con il
metodo di cui all'articolo 1, lettera d), l'autorità che presiede la gara, aperta e lette
tutte le offerte ammesse, ne forma la graduatoria. Vengono prese in considerazione e
mediate fra loro le offerte che presentino i maggiori ribassi, in ragione del 50 per cento
di tutte le offerte se in numero complessivo pari, e del 50 per cento arrotondato
all'unità superiore, se in numero complessivo dispari. L'aggiudicazione viene fatta al
concorrente che ha presentato l'offerta che eguaglia o, in mancanza, che più si avvicina
per difetto alla media ricavata ai sensi del precedente comma. Qualora siano state ammesse
due offerte, l'aggiudicazione è effettuata a favore del concorrente che ha preposto
l'offerta più vantaggiosa; se viene ammessa l'offerta di un solo concorrente,
l'aggiudicazione è effettuata a favore di questo.
5. Quando la licitazione privata si tiene con il
metodo di cui all'articolo 1, lettera e), l'ente appaltante invia ai concorrenti,
unitamente alla lettera d'invito, l'elenco descrittivo delle voci relative alle varie
categorie di lavoro, senza la indicazione dei corrispondenti prezzi unitari, e un modulo a
più colonne denominato: «lista delle categorie di lavoro e forniture previste per
l'esecuzione dell'appalto». Nel suddetto modulo, autenticato in ogni suo foglio dall'ente
appaltante, quest'ultimo riporta per ogni categoria di lavoro e fornitura: a) nella prima
colonna, l'indicazione delle voci relative alle varie categorie di lavoro, con specifico
riferimento all'elenco descrittivo; b) nella seconda colonna, l'unità di misura e il
quantitativo previsto per ciascuna voce. Nel termine fissato con la lettera di invito, i
concorrenti rimettono all'ente appaltante, unitamente agli altri documenti richiesti, il
modulo di cui ai precedenti commi, completato, nella terza colonna, con i prezzi unitari
che essi si dichiarano disposti ad offrire per ogni voce relativa alle varie categorie di
lavoro, e, nella quarta colonna, con i prodotti dei quantitativi risultanti dalla seconda
colonna per i prezzi indicati nella terza. Il prezzo complessivo offerto, che è
rappresentato dalla somma di tali prodotti, viene indicato dal concorrente in calce al
modulo stesso. I prezzi unitari sono indicati in cifre ed in lettere: vale, per il caso di
discordanza, il prezzo indicato in lettere. Il modulo è sottoscritto in ciascun foglio
dal concorrente e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso espressamente
confermate e sottoscritte. L'autorità che presiede la gara apre i pieghi ricevuti e
contrassegna ed autentica le offerte in ciascun foglio e le eventuali correzioni apportate
nel modo indicato nel precedente comma. Legge ad alta voce il prezzo complessivo offerto
da ciascun concorrente e forma la graduatoria delle offerte. Successivamente, la stessa
autorità procede, in sede di gara, alla verifica dei conteggi presentati dal concorrente
che ha offerto il prezzo complessivo più vantaggioso per l'Amministrazione, tenendo per
validi e immutabili i prezzi unitari e provvedendo ove si riscontrino errori di calcolo, a
correggere i prodotti o la somma di cui al terzo comma del presente articolo. Se non vi
siano correzioni da apportare o se, nonostante queste, l'offerta verificata resti la più
vantaggiosa, l'autorità che presiede la gara aggiudica i lavori al concorrente per il
prezzo complessivo, eventualmente rettificato. Nel caso in cui, per effetto delle
correzioni apportate all'offerta verificata, risulti che il prezzo complessivo più
vantaggioso è stato proposto da altro concorrente, la aggiudicazione viene dichiarata a
favore di questi, anche in tal caso previa verifica dei conteggi presentati. Le sedute di
gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o al giorno successivo. L'ente
appaltante può prestabilire, comunicandolo nelle lettere di invito alla gara, il prezzo
massimo complessivo che le offerte non devono oltrepassare. I prezzi unitari indicati dal
concorrente aggiudicatario valgono quali prezzi contrattuali. Qualora l'offerta contenga,
per categorie di lavori o forniture che incidano in misura non superiore al 10 per cento
dell'importo totale, prezzi manifestamente non adeguati rispetto alle previsioni, nel
contratto sarà previsto che tali prezzi valgono entro i limiti delle quantità di lavori
riportati nell'offerta, aumentati del 20 per cento. Per le quantità eccedenti, i nuovi
prezzi saranno determinati con il procedimento previsto dagli articoli 21 e 22 del regio
decreto 25 maggio 1895, n. 350. La cauzione provvisoria, prestata dal concorrente
aggiudicatario, resta vincolata fino alla stipulazione del contratto, ovvero fino
all'eventuale annullamento della aggiudicazione di cui al penultimo comma del presente
articolo; le cauzioni provvisorie degli altri concorrenti vengono svincolate non appena
ultimata la gara. Qualora l'offerta risultata aggiudicataria, ed eventualmente altre
offerte presentino manifestamente un carattere anormalmente basso rispetto alla
prestazione, o gravi squilibri fra i prezzi unitari, l'ente appaltante verifica la
composizione delle offerte e, non oltre dieci giorni dalla data della gara, chiede agli
offerenti di presentare, nel termine di dieci giorni dalla data di ricezione della
richiesta, le analisi di tutti o di alcuni dei prezzi unitari e le altre giustificazioni
necessarie. Quando tali elementi non siano presentati, o non vengono ritenuti adeguati,
l'ente appaltante annulla con atto motivato, la aggiudicazione, esclude le offerte
ritenute inaccettabili ed appalta i lavori in favore del concorrente che segue nella
graduatoria, il quale resta vincolato alla propria offerta per non oltre trenta giorni
dalla data della gara. Nel caso in cui quest'ultimo concorrente non si presti a stipulare
il contratto di appalto, l'ente appaltante ha diritto di pretendere, a titolo di
penalità, una somma pari all'ammontare già stabilito per la cauzione provvisoria che
verrà riscossa secondo le norme di cui al testo unico sulla riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato, approvate con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
6. Per i procedimenti relativi alle licitazioni
private che si tengono nei modi previsti dai precedenti articoli 2, 3, 4, 5 si applicano
le norme del titolo II, capo III, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive
modifiche, in quanto compatibili.
7. 1. Quando si procede all'appalto delle opere
mediante licitazione privata, la stazione appaltante dà preventivo avviso della gara.
L'avviso è pubblicato nel foglio delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, se l'importo dei lavori da appaltare è almeno pari ad un milione di ECU, e
nel Bollettino ufficiale della regione nella quale ha sede la stazione appaltante, se
d'importo inferiore, nonché in ogni caso, per estratto, sui principali quotidiani e su
almeno due dei quotidiani aventi particolare diffusione nella regione ove ha sede la
stazione appaltante. 2. La pubblicazione è sempre fatta nel Foglio delle inserzioni della
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, quando la gara sia indetta direttamente dagli organi
centrali dell'Amministrazione dello Stato, dell'Azienda nazionale autonoma delle strade e
dagli altri enti ed aziende autonome a carattere nazionale. 3. La pubblicazione, quando
l'importo dei lavori posti in gara non raggiunge i cinquecentomila ECU, viene effettuata
nell'albo pretorio del comune ove la stazione appaltante ha sede. 4. Qualora sussistano
comprovati motivi di necessità e di urgenza, la pubblicazione relativa a gare il cui
importo sia non superiore ad un milione di ECU e non inferiore a cinquecentomila ECU può
essere effettuata in appositi albi della stazione appaltante. 5. Non si fa luogo a
pubblicazione quando questa possa apparire in contrasto con le finalità per le quali i
lavori si debbano eseguire. 6. L'avviso di gara di cui al comma 1 contiene: a)
l'indicazione dell'ente che intende appaltare i lavori e dell'ufficio al quale debbono
essere indirizzate le domande di cui alla successiva lettera d); b) l'indicazione sommaria
delle opere da eseguirsi, nonché dell'importo a base d'appalto - anche approssimato -
quando la conoscenza del medesimo sia necessaria per la presentazione dell'offerta; c)
l'indicazione della procedura adottata per l'aggiudicazione dei lavori; d) l'indicazione
di un termine, non inferiore a dieci giorni dalla pubblicazione della notizia, entro il
quale gli interessati possono chiedere di essere invitati alla gara. 7. La richiesta di
invito non vincola la stazione appaltante. Gli inviti debbono essere diramati entro
centoventi giorni dalla pubblicazione dell'avviso. Scaduto tale termine, la stazione
appaltante è tenuta a rinnovare la procedura di pubblicazione (1).
(1) Così sostituito prima dall'art. 7, L. 8
ottobre 1984, n. 687 e poi dall'art. 7, L. 17 febbraio 1987, n. 80.
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