Articolo 1
- Articolo 2 - Articolo 3 - Articolo 4 - Articolo 5 - Articolo
6 - Articolo 7 - Articolo 8
Articolo 9 - Articolo 10 - Articolo 11 - Articolo 12 - Articolo 13 - Articolo 14 - Articolo 15
Articolo 16 - Articolo 17 - Articolo 18 - Articolo 19 - Articolo 20 - Articolo 21 - Articolo 22 - Articolo 23 - Articolo 24 - Articolo 25 - Articolo 26 - Articolo 27 - Articolo 28 - APPENDICE
IL MINISTRO DEI LAVORI
PUBBLICI
Vista la legge 10 febbraio 1962,
n. 57, e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 8 agosto 1977, n.
584;
Vista la legge 3 gennaio 1978, n.
l;
Vista la legge 10 dicembre 1981,
n. 741;
Vista la legge 8 ottobre 1984, n.
687;
Vista la legge 15 novembre 1986,
n. 768;
Visto il decreto ministeriale 25
febbraio 1982, n. 770;
Vista la proposta di regolamento
con relativi allegati, deliberata dal comitato centrale per l'Albo nazionale dei
costruttori nella seduta del 3 novembre 1988, indicante i requisiti minimi che le imprese
devono possedere per essere iscritte all'Albo nazionale, i criteri in base ai quali deve
essere effettuata la revisione delle imprese iscritte all'Albo nazionale dei costruttori
nonché il periodo ed i criteri in base ai quali deve essere effettuata la revisione delle
iscrizioni;
Viste le note esplicative
contenenti chiarimenti in ordine ad alcune categorie di iscrizione all'Albo nazionale dei
costruttori di cui alla tabella approvata con decreto ministeriale 25 febbraio 1982, n.
770, ed approvate dal comitato centrale per ]'Albo nazionale dei costruttori
contestualmente alla proposta di regolamento sopra indicata;
Udito il parere del Consiglio di
Stato reso nell'adunanza del 18 gennaio 1989, sezione II, n. 1405/88;
Considerato che a termini
dell'art. 17, paragrafo 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, lo schema di regolamento è
stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Tutto ciò premesso;
Decreta:
1. In attuazione del disposto di
cui all'art. 6 della legge 15 novembre 1986, n. 768, è approvato l'unito regolamento, con
relativi allegati e note esplicative, con il quale vengono fissati i requisiti minimi che
le imprese devono possedere per essere iscritte all'Albo nazionale, i criteri in base ai
quali deve essere effettuata la revisione delle Imprese iscritte all'Albo nazionale dei
costruttori, nonché il periodo ed i criteri in base ai quali deve essere effettuata la
revisione delle iscrizioni.
2. L'unito regolamento, con gli
atti che lo corredano, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
REGOLAMENTO
Art. 1. -
Comitati regionali. competenze
1. I Comitati Regionali per
l'Albo Nazionale dei Costruttori sono competenti a deliberare sulle richieste di
iscrizione o di modifica di iscrizione sino all'importo di L. 3 miliardi.
2. Essi esprimono parere non
vincolante sulle richieste di provvedimenti di iscrizione per importo superiore a quello
indicato nel precedente punto.
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Art. 2. -
Comitato centrale: competenze
1. Il Comitato Centrale per
l'Albo Nazionale dei Costruttori è competente a deliberare sulle richieste di iscrizione
e/o modifica di iscrizione per gli importi superiori a 3 miliardi.
2. Il Comitato Centrale, inoltre,
decide sui ricorsi proposti avverso le delibere adottate dai Comitati regionali nonché
sui ricorsi avverso provvedimenti del medesimo adottati, proposti al Ministro dei Lavori
pubblici, che con apposito decreto abbia disposto il riesame delle richieste oggetto di
gravame.
3. Rientrano nella competenza del
Comitato Centrale l'avvio della procedura di comunicazione degli addebiti e l'adozione dei
provvedimenti di sospensione della efficacia della iscrizione e di cancellazione.
4. Nel caso di lavori speciali,
il Comitato Centrale verifica la mancanza di specifica od analoga categoria di iscrizione
di cui al D.M. 25 febbraio 1982 n. 770, e comunica alle Amministrazioni appaltanti, che ne
abbiano fatta motivata richiesta, le proprie osservazioni circa la possibilità di
ammettere alla gara imprese non iscritte nell'Albo Nazionale dei Costruttori.
5. Il Comitato Centrale, infine,
adotta il provvedimento di esclusione temporanea dalla presentazione di offerte in
pubblici appalti e dichiara la decadenza della iscrizione, per inadempimento ultrabiennale
dell'obbligo di versamento della tassa annuale di concessione governativa.
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Art. 3. -
Determinazione della competenza degli organi deliberanti
1. L'organo competente a,
deliberare viene individuato in base all'importo di iscrizione più elevato richiesto o
già conseguito.
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Art. 4. - Requisiti
per le iscrizioni di competenza dei comítati regionali
Oltre ai possesso dei requisiti
di carattere generale, di cui alle disposizioni vigenti, deve essere comprovato, con
riferimento alla data della domanda, il possesso dei seguenti, concorrenti requisiti.
2. Capacità
fínanzíaría
Da dimostrarsi con:
a) idonee referenze bancarie;
l'interessato indica nella propria istanza gli Istituti di Credito presso i quali possono
essere chieste le referenze bancarie, ovvero può allegare alla istanza tali referenze, in
busta chiusa sigillata;
b) cifra di affari globale in
lavori realizzata nel quinquiennio antecedente la data della domanda, derivante da
attività diretta ed indiretta del richiedente: l'importo complessivo della cifra di
affari deve essere non inferiore alla somma degli importi di iscrizione richiesti nelle
varie categorie di cui al D.M. 25 febbraio 1982 n 770.
Il complesso delle iscrizioni
possedute o modificate deve realizzare le condizioni di cui al successivo articolo 18;
c) la cifra di affari in lavori
relativa alla attività diretta viene comprovata con la produzione:
- delle dichiarazioni annuali
I.V.A. da parte delle ditte individuali, società di persone, consorzi di cooperative e
consorzi tra imprese artigiane;
- dei bilanci, con nota di
deposito in tribunale, da parte delle società di capitali o di altri soggetti tenuti alla
loro pubblicazione;
d) la cifra di affari in lavori
della attività indiretta, in proporzione alle quote di partecipazione del richiedente,
viene comprovata con la produzione dei:,bilanci o riclassificazione --ai sensi della legge
che la prevede - dei bilanci delle società di cui all'art. 23 bis della legge 8 agosto
1977 n. 584, e dei consorzi dei quali l'impresa richiedente faccia parte, nel caso in cui
questi abbiano fatturato direttamente al committente e non abbiano ricevuto fatture per
lavori eseguiti da parte dei soggetti consorziati.
3. Idoneità Tecnica
Essa è dimostrata dalla
attività svolta dall'impresa nel quinquiennio antec edente la data della domanda, da
valutarsi sulla base:
a) dell'importo complessivo dei
lavori eseguiti in ogni singola categoria di cui al D.M. 25 febbraio 1982 n. 770, oggetto
della relativa istanza, che deve essere non inferiore all'importo di iscrizione richiesto
in ciascuna di esse;
b) del singolo importo unitario
che deve essere non inferiore ad un terzo dell'importo di iscrizione richiesto;
ovvero in alternativa:
- di due lavori di importo
complessivo pari ad almeno il 50% dell'importo di iscrizione richiesto;
- di tre lavori di importo
complessivo pari ad almeno il 60% dell'importo di iscrizione richiesto.
4. Attrezzatura tecnica
Essa consiste nella dotazione
minima stabile e/o nella disponibilità di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento
tecnico, dei quali debbono essere fornite le opportune indicazioni per gli eventuali
controlli ritenuti necessari.
La relativa dichiarazione
deve,essere resa nelle forme di cui al successivo art. 9.
5. Organico annuo
Da comprovare relativamente al
quinquiennio antecedente la data della domanda, con la produzione:
a) dei libri paga e dei libri
matricola oppure dei bilanci, dai quali risulti un costo complessivo per il personale
dipendente, composto a retribuzioni e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai
fondi di quiescenza, non inferiore al 10% della cifra di affari globale di cui al punto n.
2 lett. b).
Per le Imprese individuali e le
società di persone, il valore della retribuzione del titolare o dei soci deve essere pari
a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della
contribuzione INAIL.
Alla determinazione di tale
percentuale concorrerà, in proporzione alle quote di propria competenza, anche il costo
per il personale dipendente delle società e consorzi di cui al punto n. 2 lett. d).
b) di una dichiarazione in
ordine alla consistenza dell'organico medio annuo, distinto nelle varie qualifiche, resa
nelle forme di cui al successivo art. 9;
c) i consorzi possono dimostrare
il requisito relativo all'organico medio annuo attraverso i
valori ricavati dai libri paga o
matricola o dai bilanci delle proprie imprese consorziate.
I predetti valori vanno elencati
in una dichiarazione del legale rappresentante del consorzio resa nelle forme di cui al
successivo art. 9, attestante la loro corrispondenza alle risultanze degli atti.
6. Limitatamente alle iscrizioni
o modifiche di iscrizione fino all'importo di L. 1,5 miliardi, non sono richiesti i
requisiti relativi alla cifra di affari ed all'organico medio annuo di cui ai punti n. 2
lett. b) e n. 5.
7. Fino all'importo di L. 1,5
miliardi, la idoneità tecnica può essere comprovata anche con i lavori diretti dal
direttore tecnico per conto di altre imprese esecutrici.
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Art. 5. - Requisiti
per le iscrizioni di competenza del comitato centrale
A) Iscrizioni negli importi
superiori a L. 3 miliardi e sino a L. 15 miliardi.
1. Oltre il possesso dei
requisiti di carattere generale di cui alle disposizioni vigenti, deve essere comprovato,
con riferimento alla data della domanda, il possesso dei seguenti concorrenti, requisiti:
2. Capacità finanziaria
Da dimostrarsi con:
a) idonee referenze bancarie;
l'interessato indica nella propria istanza gli Istituti di Credito presso i quali possono
essere chieste le referenze bancarie, ovvero può allegare alla istanza tali referenze in
busta chiusa sigillata;
b) cifra di affari globale in
lavori realizzata nel quinquiennio antecedente alla data della domanda, derivante da
attività diretta ed indiretta del richiedente: l'importo complessivo della cifra di
affari deve essere non inferiore alla somma degli importi di iscrizione richiesti nelle
varie categorie di cui al D.M. 25 febbraio 1982 n. 770,
Il complesso delle iscrizioni
possedute o modificate deve realizzare le condizioni di cui al successivo art. 18.
c) la cifra di affari in
lavori relativa alla attività diretta viene comprovata con la produzione:
- delle dichiarazioni annuali
I.V.A. da parte delle ditte individuali, società di persone, consorzi di cooperative e
consorzi tra imprese artigiane;
- dei bilanci, con nota di
deposito in Tribunale, da parte delle società di capitali o di altri soggetti tenuti alla
loro pubblicazione;
o) la cifra di affari in lavori
della attività indiretta, in proporzione alle quote di partecipazione del richiedente,
viene comprovata con la produzione dei bilanci o riclassificazione - ai sensi della legge
che la prevede - dei bilanci delle società di cui all'art. 23 bis della legge 8 agosto
1977 n. 584, e dei consorzi dei quali l'impresa richiedente faccia parte, nei caso questi
abbiano fatturato direttamente al committente e non abbiano ricevuto fatture per lavori
eseguiti da parte dei soggetti consorziati.
3. Idoneità tecnica
Essa è dimostrata dalla
attività svolta dall'impresa nel quinquiennio antecedente la data della domanda, da
valutarsi sulla base:
a) dell'importo complessivo dei
lavori eseguiti in ogni singola categoria di cui al D.M. 25 febbraio 1982 n. 770, oggetto
della relativa istanza, che deve essere non inferiore all'importo di iscrizione richiesto
in ciascuna di esse;
b) del singolo importo unitario
che deve essere non inferiore ad un terzo dell'importo di iscrizione richiesto;
ovvero in alternativa:
- di due lavori di importo
complessivo pari ad almento il 50% dell'importo di iscrizione richiesto;
- di tre lavori di importo
complessivo pari ad almento di 60% dell'importo di iscrizione richiesto.
4. Attrezzatura tecnica
Essa consiste nella dotazione
minima stabile e/o nella disponibilità di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento
tecnico, dei quali debbono essere fornite le opportune indicazioni per gli eventuali
controlli ritenuti necessari.
La relativa dichiarazione deve
essere resa nelle forme di cui al successivo art.9.
5. Organico medio annuo
Da comprovare relativamente al
quinquiennio antecedente la data della domanda, con la produzione:
a) dei libri paga e dei libri
matricola oppure dei bilanci, dai quali risulti un costo complessivo per il personale
dipendente, composto da retribuzioni e stipendi, contributi sociali ed accantonamenti ai
fondi di quiescenza, non inferiore al 10% della cifra di affari globale di cui al punto n.
2 lett. b).
Per le imprese individuali e le
società di persone il valore della retribuzione del titolare o dei soci deve essere pari
a 5 volte il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della
contribuzione INAIL.
Alla determinazione di tale
percentuale concorrerà in proporzione alle quote di competenza dell'impresa, anche il
costo per il personale dipendente delle società e consorzi di cui al punto n. 2 iett. d).
b) di una dichiarazione in ordine
alla consistenza dell'organico medio annuo, distinto nelle varie qualifiche, resa nelle
forme di cui al successivo art. 9.
c) i consorzi possono
dimostrare il requisito relativo all'organico medio annuo attraverso i valori ricavati dai
libri paga o matricola o dai bilanci delle proprie imprese consorziate.
I predetti valori vanno elencati
in una dichiarazione del legale rappresentante del consorzio resa nelle forme di cui al
successivo art. 9, attestante la loro corrispondenza alle risultanze degli atti.
B) lscrizione nell'importo
illimitato.
Per la determinazione del valore
convenzionale da assegnare all'importo illimitati; ai fini degli accertamenti di cui al
paragrafo A punto n. 1 del presente articolo, si deve fare riferimento al valore della
classe di iscrizione che precede, aumentato del 60%.
Oltre a quanto disposto nel
precedente paragrafo A ai punti n. 4 e n. 5, per le iscrizioni nell'importo illimitato
deve essere comprovato il possesso dei seguenti, concorrenti requisiti:
1. Capacità finanziaria
Da dimostrarsi con:
a) idonee referenze bancarie:
l'interessato indica nella propria istanza gli istituti di Credito presso i quali possono
essere richieste tali referenze bancarie, ovvero può allegare alla istanza tali
referenze, in busta chiusa sigillata;
b) cifra di affari globale in
lavori realizzata nel quinquiennio antecedente la data della domanda, derivante da
attività diretta ed indiretta del richiedente: l'importo complessivo della cifra di
affari deve essere non inferiore alla somma degli importi di iscrizione richiesti nelle
varie categorie di cui al D.M. 25 febbraio 1982 n. 770.
Il complesso delle iscrizioni
possedute o modificate deve realizzare le condizioni di cui al successivo art. 18.
c) la cifra di affari in
lavori relativa alla attività diretta viene comprovata con la produzione:
- di dichiarazioni annuali I.V.A.
da parte delle ditte individuali, società di persone, consorzi di cooperative e
consorzi tra imprese artigiane;
- dei bilanci, con nota di
deposito in tribunale, da parte delle società di capitali o di altri oggetti tenuti alla
loro pubblicazione;
d) la cifra di affari in lavori
della attività indiretta in proporzione alle quota del richiedente viene comprovata con
la produzione dei bilanci o riclassificazione - ai sensi della legge che la prevede - dei
bilanci delle società di cui all'art. 23 bis della legge 8 agosto 1977 n. 584, e dei
consorzi dei quali l'impresa richiedente faccia parte, nel caso in cui questi abbiano
fatturato direttamente al committente e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti
da parte dei soggeti consorziati.
2. Idoneità tecnica
Essa è dimostrata dalla
attività svolta dall'impresa nel quinquiennio antecedente la data della domanda, da
valutarsi sulla base:
a) dell'importo globale minimo
dei lavori eseguiti che deve essere non inferiore al 50% del valore convenzionale
assegnato all'importo illimitato di cui al I comma del paragrafo B), moltiplicato per
cinque:
b) dell'importo complessivo dei
lavori eseguiti nella specifica categoria di cui al D.M. 25 febbraio 1982 n. 770, oggetto
di richiesta di iscrizione per importo illimitato, che deve essere non inferiore al 50%
dell'importo globale, come determinato alla precedente lett. a);
c) dell'importo di un singolo
lavoro, che deve essere non inferiore al 40% dell'importo di cui alla precedente lettera
b); in alternativa, dell'importo di due lavori la cui somma deve risultare non inferiore
al 60% dell'importo di cui alla precedente lettera b).
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Art. 6. -
Composizíone dell'importo unitario-
1. L'importo unitario complessivo
del singolo lavoro di cui ai precedenti artt. 4 e 5 è costituito dalla somma:
- dell'importo contabilizzato al
netto del ribasso d'asta.
- del relativo importo per
revisione prezzi.
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Art. 7. -
Rivalutazione dell'importo dei lavori eseguita
1 - E' consentito rivalutare gli
importi dei lavori ultimati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, relativi a
tutte le categorie di cui al D.M. 25 febbraio 1982 n. 770, sulla base delle variazioni
accertate dall'ISTAT relative al costo di costruzione di un edificio residenziale,
intervenute fra la data di ultimazione dei lavori e la data di presentazione della domanda
all'Organo competente.
2. L'importo di ciascun lavoro
può essere rivalutato una sola volta.
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Art. 8. -
Determinazione del periodo di attività documentabile
1. Il periodo di attività da
prendere in esame è quello corrispondente al quinquiennio antecedente la data della
domanda del provvedimento di iscrizione o modifica di iscrizione.
2. I lavori da valutare sono
quelli iniziati ed ultimati nel periodo di cui al precedente paragrafo, ovvero la parte di
essi ultimata nel quinquiennio per il caso di lavori iniziati in epoca precedente, nonché
la sola parte eseguita nel caso di lavori in corso di esecuzione alla data della domanda.
Possono essere considerati i lavori già utilizzati per istanze precedenti, purché si
tratti di lavori rientranti nel quinquiennio antecedente la data della domanda.
3. Per il caso di lavori iniziati
prima del quinquiennio, verrà stralciato l'importo relativo al periodo anteriore
presumendo un avanzamento lineare degli stessi.
4. I relativi certificati
dovranno contenere la espressa dichiarazione che i lavori eseguiti sono stati realizzati
regolarmente e con buon esito; se hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o
giudiziaria, dovrà essere indicato il loro esito.
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Art. 9 -
Modalità di presentazione della documentazione
1. Le dichiarazioni I.V.A., i
bilanci con relativa nota di deposito in Tribunale, i libri paga o i libri matricola di
cui agli artt. 4 e 5, debbono essere prodotti in orginale oppure in copia autenticata, ai
sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15, come successivamente modificata.
2. Le riclassificazioni dei
bilanci, redatte secondo lo schema di cui all'allegato n. 4, devono essere corredate da
una dichiarazione con sottoscrizione autenticata, resa dal Presidente del Collegio
Sindacale, ovvero, in mancanza di tale organo, dal legale rappresentante dell'impresa,
attestante la loro corrispondenza alle risultante dei bilanci.
3. Le dichiarazioni relative
all'attrezzatura, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, all'organico medio annuo di
cui agli artt. 4 e 5, nonché le altre 7 dichiarazioni necessarie debbono essere rese dal
titolare delle imprese individuali o dal rappresentante legale delle socìetà, con
sottoscrizione autenticata, ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15, come
successivamente modificata.
4. I certificati attestanti la
esecuzione dei lavori, da produrre per comprovare la idoneità tecnica di cui agli artt.
4, 5, 8 e 13 debbono essere redatti in conformità allo schema di cui all'allegato n. l;
essi debbono essere presentati in copia autenticata, ai sensi della legge 4 gennaio 1968
n. 15, come successivamente modificata.
5. I certificati attestanti la
esecuzione dei lavori, presentati a corredo della relativa richiesta, debbono rimanere
agli atti della Segreteria del Comitato competente.
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Art. 10. -
Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero
Per i lavori eseguiti all'estero
da imprese con sede legale in Italia, il richiedente dovrà produrre:
- il certificato rilasciato dal
Consolato competente dal quale dovranno risultare, previo espletamento delle indagini di
cui all'art. 14, comma 5, della legge 57/1962, i lavori eseguiti, il loro ammontare, i
tempi di esecuzione, nonché la dichiarazione che i lavori furono eseguiti regolarmente e
con buon esito;
- ogni altra documentazione
idonea alla valutazione dei lavori eseguiti, come copia del contratto, altro atto
equivalente, dichiarazione del committente estero.
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Art. 11 -
Applicazione del principio della categoria prevalente.
1. Per "Categoria
prevalente" si intende la categoria di cui al D.M. 25 febbraio 1982 n. 770 che
identifica la opera da eseguire;
2. L'iscrizione nella categoria
prevalente costituisce titolo necessario e sufficiente per l'ammissione alla gara, salvo
che, l'importo delle lavorazioni in ciascuna delle categorie specialistiche di cui al D.M.
sopra citato superi il 20% del prezzo di appalto.
3. Le lavorazioni nelle categorie
specialistiche di cui al D.M. 25 febbraio , 1982 n. 770, da eseguire nell'ambito
dell'appalto principale, dovranno essere realizzate da ditte iscritte nell'Albo Nazionale
dei Costruttori in categorie ed importi adeguati, nel caso l'impresa aggiudicataria non
sia titolare di idonea iscrizione.
4. I lavori eseguiti nelle
categorie specialistiche di cui al precedente paragrafo, l'importo di ciascuno dei quali
sia contenuto nel 20% del valore complessivo dell'opera, non costituiscono per l'impresa
aggiudicataria titolo per la iscrizione nelle categorie corrispondenti.
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Art. 12. - Lavori
eseguiti dall'impresa aggiudicataria e dall'impresa subappaltatrice
Ai fini della iscrizione delle
imprese che hanno affidato lavori in subappalto e delle imprese che hanno eseguito lavori
in regime di subappalto, valgono i seguenti principi:
a) i lavori assunti in
regime di subappalto debbono essere classificabili ai sensi del D.M. 25 febbraio 1982 n.
770; l'impresa subappaltatrice può utilizzare, per la iscrizione il quantitativo dei
lavori eseguiti aventi le caratteristiche predette e, ove prescritto, gli estremi della
autorizzazione concessa debbono essere indicati nei certificati attestanti i lavori
eseguiti in subappaltei, di cui all'allegato n. l.
Le semplici forniture, non
assimilabili ad attività costruttiva, non possono costituire titolo per l'iscrizione,
salvo quanto previsto dal Decreto Ministeriale sopracitato;
b) l'impresa aggiudicataria può
utilizzare per l'iscrizione l'importo complessivo dei lavori, ove l'importo di quelli
subappaltati non superi il 30% dell'importo complessivo. In caso contrario,
l'ammontare complessivo dei lavori viene decurtato della quota eccedente quella
anzidetta.
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Art. 13 -
Criteri di valutazione degli importi dichiarati.
1. Nel caso di lavori il cui
committente non sia una Amministrazione dello Stato, un Ente pubblico o un soggetto
comunque tenuto all'applicazione delle leggi sui lavori pubblici, l'importo dei lavori
deve lessere desunto dal contratto di appalto, regolarmente registrato.
2. Nel caso di lavori in proprio
si fa riferimento a parametri fisici (metri quadrati, metri cubi) valutati sulla base di
prescrizioni od indici ufficiali.
3. Nel caso di opere di edilizia
abitativa, si fa riferimento ai valori stabiliti in via generale dal Comitato per
l'Edilizia Residenziale - CER.
4. Nei casi indicati, le relative
dichiarazioni debbono essere vistate dal competente ufficio del Provveditorato Regionale
alle Opere Pubbliche, il quale deve confermare l'avvenuta esecuzione delle opere, nonché
il corrispondente importo.
A questo fine, le imprese debbono
esibire al suddetto ufficio la seguente documentazione:
a) concessione edilizia relativa
all'opera realizzata, ove richiesta, con allegata copia autentica del progetto approvato;
b) copia del contratto stipulato
c) copia delle fatture
corrispondenti al quantitativo di lavori eseguiti.
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Art. 14. -
Direzione tecnica.
1. La direzione tecnica è
l'organo, costituito da uno o più soggetti, responsabile della conduzione tecnica
dell'impresa; la direzione tecnica dell'impresa compie tutti gli adempimenti di carattere
tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori da eseguire;
2. Titolari della direzione
tecnica sono le persone investite dei poteri di cui al precedente paragrafo n. l; essi
possono coincidere con il legale rappresentante dell'impresa.
3. Salvo le situazioni pregresse,
almeno una persona nell'ambito della direzione tecnica deve essere dotata di adeguato
titolo di studio, quale la laurea in ingegneria, architettura o geologia, il diploma di
geometra od equivalente titolo di studio, ovvero del titolo professionale, inteso come
esperienza acquisita nel settore delle costruzioni.
4. I soggetti designati
all'incarico di direttore tecnico sprovvisti del titolo di studio di cui al precedente
n.3, debbono comprovare il loro titolo professionale, dimostrando di aver diretto lavori
classificabili ai sensi del D.M. 25 febbraio 1982 n.770, per conto di imprese di
costruzione, con i poteri di cui al punto 1.
5. I soggetti designati
nell'incarico di direttore tecnico non possono rivestire analogo incarico per conto di
altre imprese iscritte nell'Albo Nazionale dei Costruttori; essi debbono produrre una
dichiarazione di unicità di incarico, resa nei modi di cui al precedente art. 9, in
conformità all'allegato n. 3.
6. Entro gli importi previsti,
l'inserimento nella direzione tecnica dell'impresa potrà consentire l'iscrizione o la
modifica d'iscrizione nelle categorie di cui al D.M. 25 febbraio 1982 n.770, soltanto nel
caso in cui i soggetti designati abbiano svolto funzioni di direttore tecnico, per un
periodo complessivo non inferiore ai due anni, per conto di una impresa iscritta nell'Albo
Nazionale dei Costruttori.
Lo svolgimento delle funzioni di
cui sopra deve essere dimostrato con l'esibizione di idonei certificati.
7. La valutazione dei lavori
oggetto di direzione da comprovare con la prescritta certificazione di cui all'allegato n.
1, è effettuata abbattendo ad un quarto l'importo complessivo di essi. L'importo così
ottenuto non potrà superare utilmente Lit. l,5 miliardi.
8. L'iscrizione nelle categorie
di cui al D.M. 25 febbraio 1982 n. 770 deve essere collegata al direttore o ai singoli
direttori tecnici che l'hanno consentita.
9. L'iscrizione può essere
confermata per categorie ed importi corrispondenti, ovvero ridotta, sulla base di autonoma
e specifica valutazione, se l'impresa provvede alla sostituzione del o dei direttori
tecnici uscenti, con soggetti aventi analoga o minore idoneità.
10. Nel caso in cui l'impresa non
provveda alla sostituzione del o dei direttori tecnici uscenti, di disporrà:
- la cancellazione delle
iscrizioni nelle categorie ed importi, corrispondenti, connessi alla presenza del o dei
direttori tecnici uscenti.
- la conferma o la riduzione
delle iscrizioni nelle categorie ed importi corrispondenti, nel caso in cui, l'impresa
dimostri di aver eseguito lavori rispettivamente di pari o di minore importo nelle
categorie in precedenza connesse alla direzione tecnica.
11. Nei casi in cui la variazione
della direzione tecnica sia influente per la iscrizione conseguita, ovvero nel caso in cui
la medesima sia costituita da una sola persona, l'impresa deve darne comunicazione
all'ispettorato Generale per l'Albo Nazionale dei Costruttori del Ministero dei Lavori
Pubblici nonché ai Comitati Regionali territorialmente competenti, entro e non oltre
trenta giorni dalla data dell'avvenuta variazione per le corrispondenti annotazioni sui
certificati di iscrizione pena la sospensione della efficacia della iscrizione per un
periodo non inferiore ai tre mesi, o la cancellazione nei casi di accertata
recidiva.
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Art. 15 -
Procedimenti penali pendenti e definiti
1. Fermo il disposto dell'art. 28
n. 2 della legge 3 gennaio 1978 n. 1 per quanto riguarda i precedenti penali, i
procedimenti penali pendenti per reati, contestati al titolare o al rappresentante legale
o al direttore tecnico dell'impresa, che incidono sull'affidabilità morale delle persone
suddette, costituiscono cause ostative per l'iscrizione ovvero cause di sospensione della
efficacia della iscrizione nell'Albo Nazionale dei Costruttori.
2. I reati di cui al precedente
punto debbono consistere in delitti che per la loro natura dolosa e per la loro
particolare gravità facciano venir meno i requisiti di natura morale indispensabili per
instaurare rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione od altro contraente, con
particolare riguardo alle categorie di delitti che offendono la Pubblica Amministrazione,
l'ordine pubblico (compresa l'ipotesi di cui all'articolo 416 bis aggiunto al Codice
Penale), la fede pubblica ed il patrimonio.
3. Ai fini della sospensione
dell'efficacia dell'iscrizione per i delitti di cui al precedente punto n. 2, è
necessario che sia stato disposto il rinvio a giudizio dell'imputato o emesso altro
provvedimento equivalente.
4. La sentenza definitiva di
condanna inflitta al titolare dell'impresa, al legale rappresentante della società o al
direttore tecnico per i delitti di cui al precedente punto n. 2 determina la cancellazione
dell'impresa dall'Albo Nazionale dei Costruttori.
5. I provvedimenti di sospensione
dell'efficacia dell'iscrizione e di cancellazione dall'Albo, di cui ai punti precedenti,
devono essere preceduti dalla procedura di contestazione dei fatti addebitati, con
assegnazione all'impresa di un termine non minore di 15 giorni, per la presentazione delle
deduzioni difensive.
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Art. 16. -
Cancellazione nei casi previsti dall'articolo 21 n. 3 e n. 4 della legge 10
febbraio 1962 n. 57 come successivamente modificata
1. Nei casi di fallimento o di
altra procedura concorsuale avente analoghi effetti a carico di imprese, di cessazione di
attività formalmente registrata e di formale messa in liquidazione di società il
provvedimento di cancellazione dall'Albo dei Costruttori è adottato sulla base della
certificazione degli uffici competenti.
2. Le domande di cancellazione
debbono essere presentate nelle forme di cui al precedente articolo 9.
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Art. 17. -
Revisione: organi competenti
1. Le imprese iscritte nell'Albo
Nazionale dei Costruttori sono soggette alla revisione delle iscrizioni conseguite con le
modalità di cui agli articoli seguenti.
2. Il Comitato Centrale ed i
Comitati Regionali per l'Albo Nazionale dei Costruttori provvedono ad effettuare la
revisione delle iscrizioni nell'ambito dei valori di rispettiva competenza.
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Art. 18. -
Modalità di calcolo della revisione
1. Per effettuare la revisione
delle iscrizioni, si deve fare riferimento alla cifra di affari globale in lavori
derivante da attività diretta ed indiretta dell'impresa, di cui agli artt. 4 e 5 relativa
al quinquennio antecedente la data di revisione.
2. L'ammontare globale delle
attività di cui al paragrafo precedente deve essere non inferiore al 40% della somma
degli importi di iscrizione conseguiti nelle categorie di cui al D.M. 25 febbraio 1982 n.
770.
3. Per effettuare il calcolo
delle iscrizioni di cui al precedente paragrafo, alle iscrizioni per importo illimitato si
attribuisce il valore convenzionale di cui all'art. 5, punto B
4. Occorre, altresì, prendere a
riferimento il costo del personale dipendente relativo al quinquennio antecedente la
domanda, composto da retribuzioni e stipendi, contributi sociali ed accantonamenti ai
fondi di quiescenza, relativo alla attività dell'impresa, sia diretta sia indiretta, che
deve essere non inferiore al 10% della cifra di affari globale di cui al precedente
paragrafo n. 2.
5. Nel caso in cui il rapporto
fra il costo del personale dipendente e la cifra di affari globale anzidetta sia inferiore
alla percentuale di cui al paragrafo precedente, la cifra di affari globale stessa deve
essere convenzionalmente ridotta in misura proporzionale, in modo da ristabilire la
percentuale richiesta.
6. Alla determinazione di tale
percentuale concorrerà, in proporzione alle quote di competenza dell'impresa anche il
costo per il personale dipendente delle società e consorzi di cui all'art. 23 bis della
legge 8 agosto 1977 n. 584. I consorzi possono dimostrare il requisito relativo, richiesto
al precedente n. 4, attraverso i valori ricavati dai libri paga o matricola o dai bilanci
delle proprie imprese consorziate, con dichiarazione del legale rappresentante del
consorzio, resa nelle forme di cui al precedente art. 9 attestante la loro corrispondenza
alle risultanze degli atti.
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Art. 19. -
Effetti della revisione
1. Nel caso in cui l'impresa
comprovi le condizioni di cui all'articolo 18 l'iscrizione nell'Albo Nazionale dei
Costruttori, per categorie ed importi corrispondenti conseguiti, verrà confermata.
2. In caso contrario,
l'impresa indicherà - in modo non vincolante - nella relativa domanda, motivandola, in
quali categorie di cui. al D.M. 25 febbraio 1982 n. 770 intende ridurre gli importi
corrispondenti o cancellare l'iscrizione, in modo da rientrare nelle condizioni generali
stabilite.
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Art. 20. -
Riduzíone di ufficio
Nel caso in cui l'impresa abbia
realizzato nel quinquennio antecedente un fatturato quale indicato negli articoli 4 e 5
inferiore all'importo di cui all'articolo 1 della legge 15 novembre- 1986 n. 768, la
relativa iscrizione viene ridotta di ufficio all'importo anzidetto, con delibera
dell'Organo competente.
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Art. 21. -
Periodicità della revisione
1. La revisione delle iscrizioni
sarà effettuata a scadenza quinquennale, ovvero in occasione di ogni richiesta di aumento
di importo o estensione di categoria od altra modifica riguardante l'impresa iscritta, con
conseguente aggiornamento della data per la successiva revisione.
2. Non si procederà alla
revisione, nei soli casi di richieste concernenti variazioni della rappresentanza legale o
della direzione tecnica che non comporti modifica di iscrizione, nonché di variazione di
denominazione o ragione sociale dell'impresa.
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Art. 22. -
Documentazione per la revisione
Alla domanda di revisione occorre
allegare la seguente documentazione:
a) certificato di iscrizione alla
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
b) certificato del Tribunale
competente, attestante l'assenza nel quinquennio precedente di procedure concorsuali;
c) dichiarazioni IVA o bilanci o
riclassificazione dei bilanci resa nelle forme di cui all'art. 9, relativi al quinquennio
antecedente la domanda di revisione, necessari per dimostrare la cifra di affari globale
in lavori di cui all'art. 18;
d) certificati del Caseliario
giudiziale, della Procura della Repubblica e della Pretura competenti, nonché certificato
di residenza e stato di famiglia per la rappresentanza legale e la direzione tecnica
dell'impresa;
e) la documentazione indicata
all'art. 4 n. 5 lett. a) o all'art. 5 n. 5 lett. a) e, per i consorzi, la documentazione
indicata all'art. 18 n. 6, ove occorrente per l'accertamento del requisito richiesto al
punto 4 dell'art. 18.
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Art. 23. -
Termini di presentazione della domanda di revisione
1. Entro il termine di 18 mesi,
decorrente dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, tutte le imprese
iscritte dovranno presentare la domanda di revisione, corredata dalla documentazione
richiesta.
2. All'atto di presentazione
della domanda di revisione, l'Ufficio competente a riceverla rilascerà all'interessato
apposita ricevuta.
3. La domanda potrà altresì
essere inoltrata a mezzo plico raccomandato senza avviso di ricevimento. Ai fini della
tempestività della domanda, la data di spedizione vale quale data di presentazione.
4. La revisione sarà effettuata
con riferimento all'ordine cronologico di presentazione o di ricezione della relativa
domanda.
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Art. 24. -
Mancata presentazione della domanda: conseguenze
1. Nel caso in cui l'impresa non
richieda, entro il termine stabilito dal precedente articolo, la revisione della propria
iscrizione, viene sospeso il rilascio di certificati di iscrizione nell'Albo Nazionale dei
Costruttori.
2. Decorso inutilmente il termine
di mesi 18 dalla suddetta scadenza, l'iscrizione viene ridotta di ufficio all'importo di
cui all'articolo 20, con delibera dell'Organo competente.
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Art. 25. -
Recupero di iscrizione
1. E' ammesso il recupero totale
o parziale dell'iscrizione all'Albo Nazionale Costruttori, posseduta da un'impresa in
favore di altra impresa nell'ipotesi di decesso del titolare di impresa individuale,
ovvero per effetto di atto di fusione, di conferimento, di cessione di complesso
aziendale, anche in amministrazione straordinaria, sempre che sussistano specificatamente
i presupposti previsti dalle disposizioni vigenti, che il complesso aziendale cui le
iscrizioni si riferiscono mantenga al momento del trasferimento le capacità operative
finanziarie e tecniche e che detti requisiti vengano acquisiti dall'impresa richiedente.
2. Il recupero dell'iscrizione
potrà essere riconosciuto previa revisione, sulla base dei criteri di cui all'art. 18 e
successivi del presente regolamento, delle iscrizioni possedute e l'accertamento delle
seguenti condizioni:
- capacità finanziaria
dell'impresa che trasferisce l'iscrizione e dell'impresa che acquisisce l'iscrizione;
- trasferimento dei mezzi
d'opera;
- trasferimento del personale
dipendente;
- trasferimento di eventuali
contratti in corso;
- richiesta di cancellazione
dall'Albo Nazionale Costruttori dell'impresa che trasferisce le proprie iscrizioni.
3. Sulla richiesta di
cancellazione dell'impresa che trasferisce le proprie iscrizioni i Comitati, nell'ambito
delle proprie competenze, assumono apposita delibera contestualmente alla decisione
dell'iscrizione delle categorie riconosciute in capo alla società richiedente.
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Art. 26. -
Norme procedurali per il funzionamento degli organi deliberanti dell'albo nazionale dei
costruttori
1. A cura delle competenti
Segreterie, le convocazioni sono inviate ai singoli componenti il Comitato, almeno 10
giorni prima della data della riunione, unitamente all'ordine del giorno ed ai fascicoli
relativi agli argomenti da relazionare.
2. L'ordine del giorno relativo
agli argomenti da esaminare in ogni singola riunione deve essere formato con l'osservanza
delle date di arrivo nella sede competente dei relativi fascicoli, completi della
documentazione di rito, salvo i casi di obiettiva urgenza, puntualmente motivati.
3. La documentazione relativa
agli argomenti da esaminare deve essere posta a disposizione di tutti i componenti il
Comitato che intendano prenderne visione nei 10 giorni precedenti la data della
convocazione.
4. I relatori, designati dai
Presidenti dei Comitati, debbono dettagliatamente compilare in ogni sua parte, e
sottoscrivere in modo chiaro e leggibile, il foglio di relazione, di cui all'allegato n.
2.
5. Le riunioni dei Comitati sono
valide con la partecipazione di un terzo dei componenti e le deliberazioni sono prese a
maggioranza.
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Art. 27. -
Disposizioni finali
1. Restano applicabili tutte le
disposizioni impartite in materia dal Ministero dei Lavori Pubblici, compatibili con il
presente Regolamento.
2. Le disposizioni contenute nel
presente Regolamento si applicano alle domande di iscrizione e/o modifica di iscrizione
presentate dopo la sua entrata in vigore.
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Art. 28. -
Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento -
unitamente alle note esplicative, alla tabella delle categorie di iscrizione ed ai quattro
allegati - verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed entrerà in
vigore nel decimoquinto giorno successivo a quello della pubblicazione.
APPENDICE
NOTE ESPLICATIVE RELATIVAMENTE AD
ALCUNE CATEGORIE DI ISCRIZIONE NELL'ALBO NAZIONALE DEI COSTRUTTORI CONTENUTE NELLA TABELLA
APPROVATA CON D.M. 25 FEBBRAIO 1982, N. 770
Categoria 2'
Edifici civili, industriali, monumentali,
completi di impianti e di opere connesse ed accessorie opere murarie relative ai complessi
per la produzione e distribuzione di energia.
La categoria interessa ogni tipo
di edilizia, indipendentemente dalla destinazione dell'immobile (edilizia ospedaliera,
carceraria, scolastica, residenziale, monumentale,etc.).
Categoria 3'
Restauro di edifici monumentali
Trattasi di lavori volti ad
assicurare la conservazione, il ripristino, la reintegrazione delle caratteristiche
artistiche e/o monumentali e il consolidamento statico di immobili vincolati ai sensi
della legge 1 giugno 1939 n. 1089, di competenza della Soprintendenza per i beni
ambientali, architettonici, artistici e storici.
Nel caso altri soggetti debbano
provvedere alla esecuzione di questo tipo di opere, è indispensabile che la locale
Soprintendenza confermi espressamente la qualità del lavoro e la sua esecuzione su
immobile protetto dalla legge n. 1089/1939.
Sono collocabili nella categoria,
interventi su immobili vincolati da leggi speciali, assimilabili alla legge n. 1089/1939.
Categoria 4'
Opere speciali in cemento armato
Trattasi di opere che richiedono
da parte dell'impresa esecutrice competenza tecnica particolare nella loro realizzazione.
Dovrà essere dimostrato:
- che l'opera ha richiesto
elaborati progettuali e calcoli di particolare impegno;
- che in sede esecutiva sono
state necessarie attrezzature di cantiere e di controllo delle qualità dei materiali,
nonché l'impiego di manodopera qualificata specificamente richiesta per l'opera di che
trattasi.
A titolo esemplificativo, possono
considerarsi "opere speciali in cemento armato":
- ponti di luce considerevole a
struttura complessa: si intendono ponti e/o viadotti stradali e/o autostradali e/o
ferroviari aventi le seguenti caratteristiche:
a) altezza delle pile non
inferiore a 40 metri;
b) ampiezza delle luci non
inferiore a 40 metri;
c) esecuzione in cantiere delle
travi;
le condizioni di cui ai punti a),
b) debbono ricorrere entrambe sulla stessa opera;
- coperture speciali: si
intendono volte sottili,
- cupole;
- grandi serbatoi pensili;
- silos;
- edifici con strutture di
particolare complessità e specifiche caratteristiche.
Le opere che non abbiano le
caratteristiche indicate sono collocabili nella categoria che caratterizza l'appalto
(lavori strade, opere di edilizia etc.).
Categorie 5a-A1-B-C-D-D1-E-F1-F2-F3-G-H
Impianti tecnologici e speciali
Impianti e lavori per l'edilizia
scorporati dall'opera principale
Per l'iscrizione occorre
dimostrare
- esecuzione diretta degli
impianti;
- personale dipendente
specializzato iscritto nei libri paga dai quali risulti l'applicazione dei vigente
contratto collettivo di lavoro della categoria.
- specifiche attrezzature per le
lavorazioni previste in ogni singola voce.
Categoria 6'
Costruzioni e pavimentazioni
stradali, rilevati aeroportuali e ferroviari
Trattasi della realizzazione
completa di strade, autostrade, rilevati ferroviari e aeroportuali.
Nella categoria si collocano le
opere d'arte aventi caratteristiche diverse da quelle indicate nella categoria 4 .
Categorie 8'
Pavimentazioni con materiali
speciali
E' opportuno che i
certificati attestanti la esecuzione dei lavori forniscano indicazioni in ordine ai
materiali speciali impiegati nella realizzazione delle pavimentazioni.
Deve intendersi la costruzione di
piste aeroportuali in calcestruzzo, la pavimentazione stradale in cubetti in porfido o
altro analogo materiaie, la costruzione di piste in tartan, o altro materiale speciale
(cfr. anche Circolare Ministero dei Lavori Pubblici n. 4162 del 16 luglio 1982).
Categoria 9'
LAVORI FERROVIARI
Categoria 9A
Lavori di manutenzione sistematica
dell'armamento
Comprende lavorazioni
connesse alla manutenzione dei binario, che non comportano completi interventi sull'intera
struttura (rotaie, traverse, massicciata).
- livellamento del binario e/o
deviatoi; - revisione del binario e/o deviatoi;
- risanamento saltuario della
massicciata o per brevi tratti continui;
- ricambi saltuari delle rotaie;
- interventi complementari e
accessori stradali, giunti isolanti incollati, carico e scarico materiali ecc.);
Generalmente i lavori di
Manutenzione Sistematica dell'Armamento (M.S.A.) rientrano nella categoria 9A.
Le principali attrezzature, per
l'esecuzione di lavori di manutenzione sistematica dell'armamento sono:
- rincalzatrici;
- profilatrici;
- locomotori;
- risanatrici;
- carrelli;
- attrezzatura minuta
(incavigliatrice, foratraverse, sfilatraverse, piccola attrezzatura per saldatura ecc.).
Categoria 9B
Lavorazioni speciali dei binario
Comprende lavorazioni che
comportano il completo e sistematico intervento suil'intera struttura (rotaie,
massicciata, traverse):
- rinnovo del binario e/o
deviatoi
- ricambio rotaie con
sostituzione totale delle traverse, contemporaneo risanamento della massicciata;
- sostituzione totale delle
traverse con contemporaneo risanamento della massicciata;
- costruzione a nuovo del binario
e/o deviatoi (per linee fuori esercizio, da attivare).
I lavori di rinnovamento del
binario, o di costruzione ex novo del binario rientrano sempre nella categoria 9B.
Le principali attrezzature, per
l'esecuzione dei lavori speciali del binario sono:
- profilatrici;
- treno rinnovamento e/o portali
per varo binario
- posizionatrice (il possesso del
treno rinnovamento costituisce elemento preferenziale);
- risanatrice della massicciata;
- portali per varo deviatorio;
- attrezzi per saldatura elo
motosaldatrice:
- rincalzatrici, livellatrici,
ailineatrici.
Categoria 10A
Acquedotti, fognature, impianti di
irrigazione
Deve trattarsi della
costruzione delle opere indicate.
Categoria 1OB
Lavori di difesa e sistemazione
idraulica
Comprendono: lavori di difesa,
sistemazione e regimazione idraulica di fiumi e corsi d'acqua interni, costruzione e
rivestimenti di argini interni, porti fluviali e lacuali, conche di navigazione, idrovie,
canali interni, sistemazioni di foci di fiume non ricadenti nel demanio marittimo, opere
di diaframmatura sistemi arginali, opere di consolidamento strutture d'alveo, opere di
costruzione bacini di espansione (casse), traverse per derivazioni.
Categoria 10C
Gasdotti - Oleodotti
Deve trattarsi della costruzione
delle opere indicate.
Categoria 12A
Impianti di sollevamento, di
potabilizzazione, di depurazione delle acque
Deve trattarsi della costruzione
di impianti di sollevamento, di potabilizzazione, di depurazione delle acque, comprendenti
sia la parte edilizia sia quella elettromeccanica.
Categoria 12B
Impianti di trattamento di rifiuti
Deve trattarsi della
costruzione di impianti di trattamento di rifiuti.
Deve intendersi la costruzione
completa dell'impianto, comprendente sia le opere edili sia gli impianti tecnologici.
Categoria 13A
Costruzioni di moli, bacini,
banchine, ecc.
Comprende la realizzazione di:
moli, dighe in mare e laguna,
banchine, pontili, difese costiere, sistemazione di foci di fiumi su demanio marittimo,
scogliere pennelli, piattaforme a mare, manufatti per ormeggi, manufatti per segnalazioni
a mare, opere di presa a mare, opere di scarico a mare, scali d'alaggio, bacini di
carenaggio, opere di recupero strutture marittime esistenti, isole artificiali.
Categoria 13B
Lavori di dragaggio
Comprende la realizzazione di:
dragaggio, escavazioni rocciose,
demolizioni subacquee, formazioni di rilevati e banchettoni di fondazione subacquei, in
mare, in laguna, laghi e stagni, ripasciamento di spiagge, dissabbiamento laghi
artificiali.
Categoria 14
Dighe
Deve trattarsi della costruzione
di dighe localizzate in corso d'acqua e bacini interni, comprendenti, sia dighe di terra
sia dighe in cemento armato.
Categoria 15
Gallerie
Deve trattarsi della costruzione
di gallerie naturali.
Categorie
16A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M
Impianti per la produzione e
distribuzione di energia
Per l'iscrizione occorre
dimostrare:
- esecuzione diretta degli
impianti;
- personale dipendente
specializzato iscritto nei libri paga dai quali risulti l'applicazione del vigente
contratto collettivo di lavoro della categoria.
- specifiche attrezzature per le
lavorazioni previste in ogni singola voce.
Comprende soltanto attività di
fornitura e posa in opera di apparecchiatura per la produzione e la distribuzione di
energia.
Categoria 17
Carpenteria metallica
E' necessario dimostrare la
dotazione almeno di una officina attrezzata per adattare gli elementi in carpenteria
metallica da assemblare e montare alle esigenze delle costruzioni da realizzare.
Categoria 18
Impianti di telecomunicazioni
Consistono nella fornitura e posa
in opera di:
- impianti di commutazione per
reti pubbliche di telecomunicazioni per telefonia, telex e dati;
- Impianti di trasmissione per
reti pubbliche di telecomunicazioni per telefonia, telex, dati e video su cavi in rame, su
mezzi radioelettrici, su satelliti;
- impianti di trasmissione per
reti pubbliche di telecomunicazioni per telefonia, telex, dati e video su cavi in fibra
ottica;
- impianti di rete locale e
interurbana su cavi in rame;
- impianti di rete locale e
interurbana su cavi in fibra ottica;
- terminali per telefonia, telex
e dati;
- impianti di commutazione e
trasmissione su cavi e mezzi radioelettrici per reti private di telecomunicazioni per
telefonia, dati e video.
Categoria 19
Lavori ed opere speciali vari
Categoria 19A
Rilevamenti topografici speciali
Comprende i lavori di rilievo
topografico non correnti e richiedenti mezzi e magistero che trascendono la normale
pratica dei cantieri.
Categoria 19B
Esplorazione del sottosuolo con
mezzi speciali
Riguarda le indagini geognostiche
(in terreni lapidei e sciolti), effettuate attraverso terebrazioni di vario diametro, e
saltuariamente con scavo di pozzi e cunicoli.
L'indagine comporta, nella sua
espressione più generale:
- il recupero dei testimoni,
anche indisturbati e continui;
- la misura diretta o indiretta
di grandezze geometriche e fisiche significative, in fase sia statica che dinamica;
- l'esecuzione di prove in situ
meccaniche, idrauliche, termiche, geofisiche, geosismiche;
- la registrazione dei dati
tratti dalle misure e dalle prove, attraverso restituzione discreta o in continuo sotto
forma grafica, fotografica, televisiva;
la relazione analitica dello
svolgimento della campagna di indagine e delle tecnologie impiegate, insieme con la
documentazione ragionata dei risultati.
Categoria 19C
Fondazioni speciali
Trattasi di opere destinate a
trasferire i carichi di infrastrutture e manufatti poggianti su terreni non idonei a
reggere i carichi stessi, a strati di terreno più profondi e resistenti, quali:
- i micropali speciali;
- i pali;
- i diaframmi;
- gli ancoraggi.
Categoria 19D
Consolidamento dei terreni e opere
speciali nel sottosuolo
Trattasi di opere destinate a
conferire ai terreni caratteristiche di resistenza e indeformabilità tali da rendervi
stabile l'imposta di manufatti e di infrastrutture, o tali da realizzare la prevenzione o
il recupero di dissesti geologici (a grande e a piccola scala), quali:
- le iniezioni di malte o
prodotti consolidanti diversi, introdotti nel terreno a bassa, alta e altissima pressione
per trattamenti di impregnazione o formazione di strutture colonnari;
- i sistemi di dreni profondi (da
verticali e suborizzontali) e i diaframmi drenanti;
- gli abbassamenti di falda per
punti;
- il congelamento (per opere
provvisionali);
- la vibroflottazione;
- gli ancoraggi applicati a muri
e contrafforti
- gli infilaggi;
- i pozzi strutturali;
- gli interventi di ripresa e di
riequilibrio statico di edifici e manufatti dissestati per effetto di importanti
cedimenti.
Categoria 19E
lmpermeabilizzazione dei terreni
Trattasi di lavori di formazione
nel terreno di strutture capaci di ridurre stabilmente la permeabilità del terreno
stesso, quali:
- i diaframmi continui e
monolitici (diaframmi e pannelli, a pali accostati, a pali secanti di calcestruzzo normale
o plastico, di malte cosiddette autoindurenti e palancolato metallico) con spessore da
pochi centimetri a un metro ed oltre;
- le iniezioni di prodotti
impermeabilizzanti a bassa, media, alta e altissima pressione, con tecniche di
localizzazione puntuale e differenziata dell'iniezione ai vari orizzonti stratigrafici.
Categoria 19F
Trivellazione e pozzi
Comprende lo scavo dei pozzi, con
attrezzature a rotazione o a percussione, finalizzati alla ricerca e allo sfruttamento di
risorse idriche, al ricicio di acque industriali, all'apertura di cavi per il passaggio di
tubi, linee elettriche, strumentazioni e per strutture di impianti tecnologici.