D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187
Regolamento per il controllo delle
composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto
delle intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990,
n. 55, sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 giugno 1991, n.
144.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto
l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Vista la legge 19
marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo
mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale; Visto l'art.
17, comma 3, della citata legge n. 55 del 1990, il quale dispone che con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, vengano
definite le disposizioni per il controllo sulle composizioni azionarie e sui relativi
mutamenti dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche, ivi compresi i concessionari;
Visto il predetto art. 17, comma 3, il quale stabilisce che sono vietate comunque le
intestazioni fiduciarie che debbono cessare entro un termine predeterminato e che, in caso
di adempimento, è prevista la sospensione dall'albo nazionale dei costruttori o, nei casi
di recidiva, la cancellazione dall'albo stesso; Visto l'art. 10-sexies, comma 15, della
legge 31 maggio 1965, n. 575, così come modificato dall'art. 7, commi 4 e 11, della legge
n. 55 del 1990; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 6
dicembre 1990; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
dell'11 maggio 1991; Sulla proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro dei
lavori pubblici; Adotta il seguente regolamento:
1. 1. Le società per azioni, in accomandita per
azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative per azioni o a responsabilità
limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità limitata aggiudicatarie di
opere pubbliche, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici, devono comunicare
all'amministrazione committente o concedente prima della stipula del contratto o della
convenzione, la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento
o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro
dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione,
nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato
il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. 2.
Qualora il soggetto aggiudicatario, concessionario o subappaltatore sia un consorzio, esso
è tenuto a comunicare i dati di cui al comma 1, riferiti alle singole società
consorziate che comunque partecipino alla progettazione ed all'esecuzione dell'opera. 3.
Fermi restando gli obblighi previsti dalle norme vigenti, l'amministrazione committente o
concedente è tenuta a conservare per cinque anni dal collaudo dell'opera i dati di cui ai
commi 1 e 2, tenendoli a disposizione dell'autorità giudiziaria o degli organi cui la
legge attribuisce poteri di accesso, di accertamento o di verifica per la prevenzione e la
lotta contro la delinquenza mafiosa. 4. Agli stessi fini di cui al comma 1, le imprese ed
i consorzi sono tenuti alla conservazione, per uguale periodo, delle copie delle note di
trasmissione e dei relativi dati.
2. 1. Ferma restando l'applicazione della
disposizione di cui al comma 16 dell'art. 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575,
aggiunto dall'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, le amministrazioni committenti o
concedenti chiedono, in corso d'opera, alle società di cui all'art. 1 del presente
decreto se siano intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore
al 2% rispetto a quanto comunicato ai sensi dello stesso art. 1. I risultati della
verifica sono comunicati al Ministero dei lavori pubblici.
3. 1. Per le opere pubbliche in corso, le
società aggiudicatarie, concessionarie e subappaltatrici dovranno procedere alla
comunicazione di cui all'art. 1 entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, fermi restando gli obblighi previsti dai commi 3 e 4 dello
stesso articolo.
4. 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto dovranno cessare le intestazioni fiduciarie, comunque
assunte, di azioni o quote delle società previste dall'art. 1. 2. Le società di cui
all'art. 1 sono tenute a verificare la sussistenza di partecipazioni al proprio capitale
detenute in via fiduciaria e ad effettuare apposite comunicazioni del risultato di tali
verifiche alle amministrazioni committenti o concedenti. 3. In caso di inadempimento alle
disposizioni ed ai divieti di cui ai commi 1 e 2, le stesse amministrazioni comunicheranno
al Ministero dei lavori pubblici, entro trenta giorni, gli elementi in proprio possesso,
corredati dalla documentazione inerente all'inadempimento, onde consentire di promuovere
la procedura di sospensione dall'albo nazionale dei costruttori o, in caso di recidiva, la
cancellazione dall'albo stesso (1). 4. Le società fiduciarie, autorizzate ad esercitare
attività fiduciaria ai sensi dell'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, dovranno,
entro lo stesso termine di cui al comma 1, rinunciare ai mandati di intestazione
fiduciaria eventualmente in essere e relativi ai titoli ed alle quote delle società di
cui all'art. 1 del presente decreto, provvedendo contestualmente alla loro reintestazione
a favore dei rispettivi aventi diritto. 5. Le predette società fiduciarie dovranno dare
comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
dell'adempimento di quanto previsto dal comma 4.
(1) Comma cosí corretto con avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 1991, n. 146.
5. 1. Il presente regolamento entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
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