L.
3 gennaio 1978, n. 1
Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e
costruzioni industriali.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 gennaio 1978, n.
14.
Capo I - Disposizioni generali
1. Dichiarazione d'urgenza. - L'approvazione dei
progetti di opere pubbliche da parte dei competenti organi statali, regionali, delle
province autonome di Trento e Bolzano e degli altri enti territoriali equivale a
dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse.
Rimangono ferme le disposizioni contenute in leggi speciali regolanti la stessa materia.
Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità
cessano se le opere non hanno avuto inizio nel triennio successivo all'approvazione del
progetto. Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni
specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici l'approvazione di progetti di
opere pubbliche da parte del consiglio comunale, anche se non conformi alle specifiche
destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico
medesimo (1/a). Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici
approvati non sono destinate a pubblici servizi, la deliberazione del consiglio comunale
di approvazione del progetto costituisce adozione di variante degli strumenti stessi, non
necessita di autorizzazione regionale preventiva e viene approvata con le modalità
previste dagli articoli 6 e seguenti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive
modificazioni ed integrazioni (1/a). La regione emana il decreto di approvazione entro
sessanta giorni dal ricevimento degli atti. [Le norme di cui al quarto e al quinto comma
si applicano per tre anni dall'entrata in vigore della presente legge] (2/a) (3).
(1/a) Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 8 gennaio 1981,
n. 4, l'art. 1-bis, D.L. 7 novembre 1983, n. 623, l'art. 6, D.L. 29 dicembre 1983, n. 747,
l'art. 1, D.L. 30 dicembre 1985, n. 791, l'art. 1, D.L. 27 settembre 1986, n. 588 e l'art.
10 D.L. 29 dicembre 1987, n. 544.
(2/a) Vedi l'art. 14-sexies, D.L. 26 novembre 1980, n. 776, l'art. 1, D.L. 22 dicembre
1984, n. 901.
(3) Comma abrogato dall'art. 8, L. 10 febbraio 1989, n. 48.
2. Aree destinate all'edilizia scolastica. - La
ampiezza minima delle aree destinate all'edilizia scolastica può essere inferiore di non
oltre il venti per cento di quella stabilita dalle norme tecniche emanate in applicazione
dell'articolo 11 della L. 28 luglio 1967, n. 641, e dell'art. 9 della L. 5 agosto 1975, n.
412 (4), a condizione che l'individuazione dell'area sia disposta entro un anno
dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Stato di consistenza ai fini dell'occupazione
temporanea. - Le operazioni di cui agli articoli 7 e 16 della L. 25 giugno 1865, n. 2359,
preordinate all'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1 della presente legge, nonché
quelle connesse alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi, sono autorizzate,
nell'ambito della rispettiva competenza, dai soggetti indicati dall'art. 106 del D.P.R. 24
luglio 1977, n. 616. Per le opere dichiarate urgenti ed indifferibili, lo stato di
consistenza del fondo prescritto dagli articoli 71, primo comma, e 76 della legge 25
giugno 1865, n. 2359, va compilato, dopo che sia stata disposta l'occupazione temporanea o
d'urgenza, a cura dell'ente espropriante o dei suoi concessionari che vi provvedono in
concomitanza con la redazione del verbale di immissione nel possesso. Detto verbale deve
essere redatto in contraddittorio con il proprietario o, in sua assenza, con l'intervento
di due testimoni che non siano dipendenti dell'espropriante o del concessionario; al
contraddittorio sono ammessi il fittavolo, il mezzadro, il colono o il compartecipante. Il
relativo avviso, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, è notificato
almeno venti giorni prima al proprietario del fondo secondo le risultanze catastali, ed
entro lo stesso termine è affisso per almeno venti giorni, all'albo del comune o dei
comuni in cui sono siti gli immobili.
4. Attraversamenti e spostamenti. - Per le opere
dichiarate urgenti ed indifferibili e per le quali sia stata disposta l'occupazione
temporanea o d'urgenza, tutti gli enti pubblici o società private che gestiscono servizi
pubblici, e siano titolari del potere di autorizzazione o di concessione di
attraversamento, sono tenuti a pronunciarsi entro sessanta giorni dalla richiesta
indipendentemente dal perfezionamento delle pratiche amministrative e dal versamento delle
somme dovute, sulle quali, in caso di ritardo, saranno corrisposti gli interessi legali.
Entro lo stesso termine e alle stesse condizioni i soggetti di cui al comma precedente
debbono pronunciarsi sugli spostamenti loro richiesti e devono provvedervi nei tempi
tecnici minimi, necessari alla realizzazione della specifica opera pubblica.
5. Inosservanza dei termini. - Le regioni
stabiliscono le forme e le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi nel caso di
inosservanza di termini assegnati da provvedimenti normativi agli enti locali
territoriali, agli istituti autonomi per le case popolari ed agli enti ospedalieri per gli
adempimenti di loro competenza in ordine a procedimenti amministrativi, per la esecuzione
di opere pubbliche finanziate dallo Stato o da enti pubblici. Fino all'emanazione delle
leggi regionali, nel caso di inosservanza per oltre trenta giorni dei termini di cui al
primo comma l'organo regionale di controllo e, quando trattasi di adempimenti di
competenza degli istituti autonomi per le case popolari, la giunta regionale, di ufficio o
su comunicazione di chiunque vi abbia interesse fissano un congruo termine per provvedere,
sentito l'ente interessato. In caso di ulteriore inosservanza l'organo regionale di
controllo e la giunta regionale nominano, entro trenta giorni, un commissario per
provvedere agli adempimenti omessi. Qualora, nelle materie oggetto della presente legge,
venga presentata domanda di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, a
norma dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, detta istanza
non potrà essere tratta sino a quando il ricorrente non abbia presentato la domanda di
fissazione d'udienza. Nel caso di accoglimento della domanda di sospensione l'udienza di
merito deve essere fissata entro il termine massimo di quattro mesi dalla adozione della
relativa ordinanza, la quale non potrà comunque avere una efficacia superiore a sei mesi.
Le ordinanze emesse ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, non sono appellabili al Consiglio di Stato.
6. Deliberazioni degli enti locali territoriali.
- Gli atti deliberativi degli enti locali territoriali, dei loro consorzi e delle
comunità montane, concernenti l'esecuzione delle opere di cui all'articolo I, possono
essere delegati, per periodi di tempo prestabiliti e per importi determinati, alle giunte
o comitati direttivi degli enti predetti. Tali atti deliberativi sono immediatamente
esecutivi.
7. Pareri. - Gli organi i quali, in base alle
vigenti disposizioni devono esprimersi in sede consultiva sui progetti e sui contratti
concernenti l'esecuzione delle opere di cui all'articolo I, sono tenuti ad emettere il
parere entro sessanta giorni dalla richiesta. Qualora il parere sia favorevole, senza
osservazioni, alle conclusioni della richiesta, il dispositivo è comunicato
telegraficamente. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il
parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, le procedure
amministrative riprendono il loro corso prescindendo dall'eventuale parere tardivamente
pronunciato. In ogni caso la istruttoria ed il parere vanno definiti entro sessanta giorni
dalla data di ricezione, da parte dell'organo adito, della notizia o degli atti richiesti.
I presidenti dei predetti organi consultivi riferiranno annualmente alla Presidenza del
Consigli dei Ministri in ordine all'applicazione della suddetta norma, indicando le
ragioni delle eventuali inosservanze.
8. Pareri sui progetti e perizie della Cassa per
il Mezzogiorno. - I limiti di importo, stabiliti dall'articolo 31, primo e secondo comma,
del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, sostituito dall'articolo unico della legge 22 luglio
1975, n. 321, sono elevati rispettivamente a due miliardi e a un miliardo.
9. Comitati tecnico-amministrativi. - I membri
dei comitati tecnico-amministrativi presso i provveditorati per le opere pubbliche,
indicati ai numeri 6, 10, 11 e 12 del secondo comma nonché al terzo e quarto comma
dell'articolo 16 del decreto del Presidenfe della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534,
possono essere sostituiti da loro delegati. (4). I comitati tecnico-amministrativi presso
i provveditorati per le opere pubbliche devono emettere i pareri prescritti sui progetti e
sui contratti per l'esecuzione di opere dichiarate urgenti ed indifferibili nel termine di
trenta giorni da quello in cui è pervenuta la richiesta di parere. Qualora il parere sia
favorevole, senza osservazioni, alle conclusioni della richiesta, il dispositivo è
comunicato telegraficamente. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche ai
comitati tecnico-amministrativi del magistrato per il Po e del magistrato alle acque di
Venezia. Le norme di cui al secondo comma si applicano anche ai comitati e sottocomitati
di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57.
(4) Il comma che si omette sostituisce il settimo
comma dell'art. 16, D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1534, che, a sua volta, sostituisce il
penultimo comma dell'art. 7, D.Lgs.Lgt. 18 gennaio 1945, n. 16.
10. Adempimenti degli uffici periferici e
decentrati. - Gli uffici periferici e decentrati delle amministrazioni dello Stato, ivi
comprese quelle autonome, devono pronunciarsi in via definitiva sugli atti autorizzativi,
comunque siano essi denominati, o sui pareri, loro richiesti, ancorché per obbligo di
legge, sia in fase di progettazione di massima che esecutiva, concernenti la realizzazione
delle opere di cui all'articolo 1 nel termine di trenta giorni dalla domanda, salvo
diverse disposizioni delle leggi vigenti. Se il provvedimento non è stato emesso nel
termine suindicato, l'amministrazione o l'ente preposto alla realizzazione dell'opera
pubblica richiede al prefetto territorialmente competente in relazione all'ubicazione
dell'opera, di pronunciarsi sulle domande di cui al primo comma. Il prefetto si pronuncia
sulle richieste di cui al primo comma nel termine di venti giorni con provvedimento
sostitutivo e definitivo, dopo aver sentito anche oralmente gli uffici interessati e, se
del caso, funzionari tecnici delle amministrazioni dello Stato. Lo stesso prefetto dà
comunicazione del provvedimento all'ufficio periferico cui si è sostituito, al Ministero,
da cui dipende l'ufficio periferico, e all'amministrazione o all'ente richiedente. Qualora
ravvisi nell'inosservanza del termine previsto dal primo comma elementi di inadempienza
dei doveri di comportamento previsti dall'art. 13 del testo unico approvato con D.P.R. 10
gennaio 1957, n. 3, dell'impiegato preposto all'ufficio, il prefetto ne fa relazione alla
delegazione regionale della Corte dei conti, per la trasmissione degli atti alla procura
generale per l'accertamento delle eventuali responsabilità patrimoniali, salvo in ogni
caso, se ne ricorrano gli estremi, l'obbligo di denuncia di cui all'art. 361 del codice
penale. Nelle province autonome di Trento e Bolzano il potere conferito dai precedenti
commi al prefetto è esercitato dai commissari del Governo. Gli enti e le società che
gestiscono servizi pubblici sono tenuti ad osservare il termine di cui al primo comma. In
caso di inosservanza, il potere sostitutivo di cui ai precedenti commi è esercitato dal
Ministero cui è devoluta la vigilanza sull'ente o sulla società entro il termine di cui
al terzo comma. Tale potere può essere delegato anche per singoli casi al prefetto
territorialmente competente.
11. Modalità di aggiudicazione. - Le normative
di aggiudicazione vigenti prima dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1977, n. 584,
possono essere applicate ai lavori da eseguirsi in esecuzione di leggi statali e regionali
emanate in occasione di calamità naturali nonché per gli altri lavori concernenti le
opere pubbliche per i quali il preventivo avviso di gara sia stato oggetto di
pubblicazione fino al sessantesimo giorno a partire dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
12. Aggiudicazione a trattativa privata. - Per le
opere di cui all'art. 1, l'appalto dei lavori relativi a lotti successivi di progetti
generali esecutivi approvati e parzialmente finanziati può essere affidato alla stessa
impresa esecutrice del lotto precedente, mediante trattativa privata, per il valore non
superiore al doppio dell'importo iniziale di assegnazione del lotto precedente, con la
procedura del presente articolo, a condizione che: 1) i nuovi lavori consistano nella
ripetizione di opere simili a quelle che hano formato oggetto del primo appalto; 2) i
lavori del lotto precedente siano ancora in corso; 3) l'impresa sia in possesso dei
prescritti requisiti di idoneità generale e tecnica per eseguire nuovi lavori. L'appalto
è fatto agli stessi patti e condizioni del contratto stipulato per il primo lotto, salvo
che per il prezzo, il quale va determinato tenendo conto della variazione media dei prezzi
intervenuta a partire dalla precedente aggiudicazione per la categoria nella quale l'opera
rientra e, in ogni caso, in misura non superiore alle variazioni dei costi rilevati dagli
organi competenti, secondo le norme vigenti in materia di revisione dei prezzi
contrattuali. Al prezzo così determinato si applica un miglioramento del ribasso
stabilito tenendo presenti le economie ottenibili per effetto del carattere ripetitivo e
dell'aumentata quantità dei lavori da eseguire, e comunque non inferiore al cinque per
cento. Per gli appalti banditi successivamente all'entrata in vigore della presente legge,
la procedura di cui ai commi precedenti è consentita quando tale possibilità sia stata
indicata nei bandi di gara per l'appalto dei lavori del primo lotto e non sia trascorso un
triennio dalla data di aggiudicazione dei lavori del lotto precedente.
13. Prestazioni di garanzie. - Nei casi in cui,
per la costituzione di cauzioni a garanzia di obbligazioni verso lo Stato o altri enti
pubblici, è prescritta la prestazione di fidejussione bancaria, sono ammesse anche le
polizze cauzionali rilasciate da imprese di assicurazioni regolarmente autorizzate
all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio di
assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
1959, n. 449.
14. Revisione prezzi in caso di anticipazioni. -
Per le opere di cui all'art. 1, appaltate dopo l'entrata in vigore della presente legge,
qualora si faccia luogo a favore delle imprese appaltatrici alle anticipazioni di cui al
decreto del Ministro per il tesoro previsto all'art. 12 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440 (13), secondo le integrazioni apportate dall'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, la revisione dei prezzi contrattuali
sarà accordata per l'importo eccedente quello anticipato. L'aumento o la diminuzione che
dà luogo alla revisione dei prezzi deve superare in ogni caso il cinque per cento
dell'importo complessivo dei lavori ovvero, quando si applichi la disposizione di cui al
precedente comma, dell'importo del lavori eccedente quello anticipato.
15. Esecuzione di opere in pendenza dello
adeguamento finanziario. - Per le opere di cui all'art. 1 della presente legge aggiudicate
in aumento rispetto all'importo a base d'asta, l'esecuzione può essere immediatamente
consentita dagli organi competenti entro i limiti di spesa previsti dall'appalto in
pendenza degli atti di adeguamento del finanziamento.
16. Proroghe. - Per l'esecuzione delle opere di
cui all'art. 1 della presente legge non possono essere concessi alle imprese esecutrici in
corso di opera periodi di proroga del termine fissato per l'ultimazione dei lavori che non
siano giustificati da comprovate circostanze eccezionali e imprevedibili.
17. Collaudi. - I limiti di importo, stabiliti
dall'art. 19, primo e secondo comma, del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, modificato
dalla legge 23 febbraio 1952, n. 133 e dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, sono elevati da
10 a 150 milioni di lire.
18. Opere di somma urgenza e di bonifica e difesa
del suolo. - Il limite di spesa previsto dal secondo comma dell'art. 70 del regolamento
approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, modificato dalla legge 23 febbraio
1952, n. 133 e dalla legge 27 ottobre 1966, n. 944, è stabilito in 100 milioni di lire. I
limiti di importo progettuale stabiliti dall'art. 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 maggio 1967, n. 446, in lire 25 milioni ed in lire 100 milioni sono elevati
rispettivamente a lire 100 milioni e a lire 200 milioni.
19. Adempimenti per l'erogazione della rata di
mutuo. - A modifica delle leggi vigenti, le rate dei mutui, concessi per l'esecuzione di
opere pubbliche o di opere finanziate dallo Stato o da enti pubblici, sono erogate sulla
base degli stati di avanzamento vistati dal capo dell'ufficio tecnico o, se questi manchi,
dal direttore dei lavori.
20. Modalità di pagamento di opere finanziate
con mutui. - I mutui concessi per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 possono
essere somministrati mediante mandati di pagamento, emessi a favore dell'impresa
esecutrice dei lavori, in base a delegazione di pagamento rilasciata dall'ente mutuatario
o all'atto della stipulazione del mutuo o successivamente. Il rappresentante dell'ente
mutuatario è responsabile della destinazione delle somme riscosse allo scopo per il quale
è stato concesso il mutuo ed è stata inoltrata la domanda di somministrazione.
21. Gare deserte. - Le norme di cui all'art. 1,
L. 3 luglio 1970, n. 504, come modificato dall'art. 6, L. 1° giugno 1971, n. 291, sono
estese a tutte le opere di cui all'art. 1 della presente legge.
22. Pagamenti in conto. - A modifica del primo
comma dell'art. 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni,
nei contratti per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1, i pagamenti in conto, da
disporsi per somme dovute e giustificate dai prescritti documenti, sono pari ai diciannove
ventesimi dell'importo contrattuale. All'atto del pagamento in conto è corrisposto,
dietro richiesta dell'esecutore dei lavori, anche il residuo ventesimo subordinatamente
alla presentazione per un importo equivalente, di fidejussione bancaria o di polizza
fidejussoria assicurativa, rilasciata da enti o istituti autorizzati a norma delle
disposizioni vigenti.
23. Pagamento delle indennità. - Il pagamento
delle indennità di espropriazione e di occupazione di urgenza può essere autorizzato
mediante aperture di credito a favore di funzionari delegati. Un acconto pari all'80 per
cento delle indennità di espropriazione e di occupazione d'urgenza, previste dalla
normativa in vigore, anche se determinate a titolo provvisorio deve essere corrisposto,
entro 60 giorni dalla immissione nel possesso del suolo oggetto del procedimento
espropriativo, in attesa del provvedimento autorizzativo al pagamento diretto o della
stipulazione dell'atto di cessione volontaria, dagli enti, aziende e amministrazioni, in
favore degli aventi diritto che dichiarino, nei modi o nelle forme di cui all'art. 4 della
L. 4 gennaio 1968, n. 15, che l'immobile, oggetto del procedimento espropriativo, è nella
loro piena e libera proprietà (5). Il destinatario del pagamento provvederà a
dichiarare, quando ne ricorrano le condizioni, anche la propria qualità di diretto
coltivatore del suolo, oggetto del procedimento espropriativo (5). Il pagamento, anche a
titolo provvisorio, delle indennità aggiuntive, previste in favore del fittavolo, del
mezzadro, del colono e del compartecipante, costretto ad abbandonare il suolo oggetto del
procedimento espropriativo, avviene con le modalità indicate nel secondo comma (5). Il
pagamento delle indennità aggiuntive è subordinato ad apposita dichiarazione scritta,
resa nei modi e nelle forme previste dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla
quale risulti la qualità di fittavolo, di mezzadro, di colono o di compartecipante
relativo al suolo oggetto del procedimento eapropriativo (5). Le dichiarazioni di cui ai
commi precedenti rese nei modi previsti dalle vigenti leggi esonerano da ogni
responsabilità i funzionari, gli incaricati o comunque i titolari degli uffici all'uopo
delegati, che dispongano il pagamento degli acconti di cui ai precedenti commi (5).
(5) Gli attuali commi secondo, terzo, quarto,
quinto e sesto così sostituiscono l'originario comma secondo per effetto dell'art. 7, L.
29 luglio 1980, n. 385. Successivamente l'art. 5, D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, ha così
sostituito il secondo comma.
24. Controlli della Corte dei conti. - I decreti
di cui all'art. 18 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni
ed integrazioni, comunque concernenti le opere di cui all'art. 1, acquistano efficacia
qualora non siano restituiti con rilievo istruttorio entro trenta giorni dalla data in cui
siano pervenuti alla Corte dei conti e sono assoggettati al controllo successivo. Gli atti
che dispongano l'assunzione di impiego, assoggettati a solo controllo successivo, non
possono essere trasmessi alla Corte dei conti dall'amministrazione oltre trenta giorni
dalla data della loro adozione. Restano ferme le speciali disposizioni vigenti in materia
per le aziende autonome.
25. Efficacia dei piani regolatori delle aree e
nuclei di sviluppo industriali. - Agli effetti del primo ed ultimo comma dell'art. 147 del
testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, i vincoli di destinazione
previsti dai piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale hanno
efficacia per la durata di dieci anni a decorrere dalla data del decreto di approvazione.
I piani la cui data di approvazione risalga ad oltre un decennio hanno efficacia fino ad
un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge; quelli approvati da meno
di un decennio conservano efficacia per un decennio e comunque per un periodo non
inferiore al triennio dalla predetta data (6).
(6) Per la proroga dei termini al 31 dicembre
1990, vedi l'art. 11, L. 31 maggio 1990, n. 128.
26. Competenza contrattuale dei dirigenti. -
L'art. 1 del D.Lgs. 17 aprile 1948, n. 777, ratificato con la L. 3 febbraio 1951, n. 165,
nel testo sostituito con l'art. 5 della L. 23 marzo 1964, n. 134, si applica a tutte le
amministrazioni dello Stato per gli atti e contratti in esso indicati anche quando la loro
approvazione sia di competenza dei dirigenti ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 del D.P.R. 30
giugno 1972, n. 748 (23). Restano ferme le speciali disposizioni vigenti in materia per le
aziende autonome.
27. Condizioni di esclusione dagli appalti. -
(7).
(7) Sostituisce l'art. 13, L. 8 agosto 1977, n.
5847.
28. Requisiti per l'iscrizione nell'albo dei
costruttori. - (8).
(8) Sostituisce l'art. 13, L. 10 febbraio 1962,
n. 57, riportata al n. D/I.
29. Modifica dell'articolo 21 della legge 8
agosto 1977, n. 584 (9).
(9) Sostituisce il primo comma dell'art. 21, L. 8
agosto 1977, n. 584.
Capo II - Disposizioni concernenti l'ANAS
30.
Lavori di variante e nuovi prezzi. - La
competenza ad approvare le variazioni di cui all'articolo 20, primo comma, del regolamento
approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, spetta al dirigente del compartimento
della viabilità dell'ANAS, sentito il dirigente superiore tecnico della direzione,
generale, sempre che non venga superato l'importo contrattuale aumentato dell'importo
degli atti di sottomissione per lavori suppletivi, escluso il compenso revisionale; le
variazioni di cui al secondo comma del citato articolo 20 sono approvate dallo stesso
dirigente, purché la spesa di esse non superi la somma impegnata per gli imprevisti, che
non può in ogni caso eccedere il quinto del prezzo dell'appalto, e purché le variazioni
siano contenute entro un quinto di ciascuna categoria di lavoro, fatta eccezione per le
opere di fondazione. La competenza ad approvare i nuovi prezzi di cui all'articolo 22 del
regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, numero 350, è attribuita al
dirigente del compartimento della viabilità, sentito il dirigente superiore tecnico della
direzione generale, purché i nuovi prezzi non comportino aumento del costo dell'opera.
31. Assegnazione delle attribuzioni di ingegnere
capo ai dirigenti tecnici dell'ANAS. - Ai funzionari della carriera direttiva tecnica
presso i compartimenti della viabilità dell'ANAS con qualifica non inferiore ad ingegnere
capo aggiunto o ad esaurimento possono essere assegnate, nella direzione dei lavori che si
svolgono nell'ambito del compartimento le attribuzioni di ingegnere capo previste dal
regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, fatta eccezione per la
stipula dei contratti relativi a lavori e somministrazioni da eseguirsi in economia. Le
stesse attribuzioni competono ai funzionari direttivi preposti agli uffici speciali
istituiti ai sensi della legge 7 febbraio 1961, n. 59. Al dirigente del compartimento,
ferme restando le attribuzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, numero 748, vengono assegnate le attribuzioni previste per l'ispettore del
compartimento nella direzione, contabilità e collaudo dei lavori di cui al regolamento
approvato con il regio decreto 25 maggio 1895, n. 350. I dirigenti tecnici degli
ispettorati presso la direzione generale dell'Anas mantengono le funzioni ispettive sui
compartimenti dipendenti oltre alle incombenze loro derivanti dall'attività espletata
nell'ambito della direzione centrale e da quelle contemplate nei precedenti articoli. Le
funzioni di cui al primo comma vengono attribuite con decreto del Ministro per i lavori
pubblici, presidente dell'ANAS.
32. Lavori e forniture in economia. - Per
l'esecuzione di lavori in economia, di importo fino a L. 50.000.000, può procedersi
mediante lettera di impegno e pagamento su fattura, previa redazione di certificato di
regolare esecuzione.
33. Parere degli organi consultivi. - I limiti di
importo previsti dal primo comma dell'articolo 14, lettera d), della legge 7 febbraio
1961, n. 59, sono elevati rispettivamente a 3.000 e 1.500 milioni di lire. I limiti di
importo previsti dal primo comma dell'articolo 17, lettera a), della legge 7 febbraio
1961, n. 59, sono elevati rispettivamente a 500 e 3.000 milioni di lire e a 500 e 1.500
milioni di lire. Per i progetti di massima ed esecutivi di lavori e forniture fino
all'importo di 500 milioni di lire si applicano le disposizioni dell'articolo 16 del
decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio
1965, n. 431. (10).
(10) Il comma che si omette sostituisce il primo
comma dell'art. 16, D.L. 15 marzo 1965, n. 124.
Capo III - Disposizioni transitorie e
finali
34. Procedure in corso. - Le norme della presente
legge si applicano anche alle procedure in corso, fermo restando quanto disposto
dall'ultimo comma del precedente articolo 12.
35. Leggi regionali. - Entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge le regioni adottato con legge le misure per
accelerare le procedure facenti capo ad esse secondo i principi fondamentali previsti
dalla presente legge in tema di dichiarazione implicita di pubblica utilità e di
indifferibilità e di urgenza, di semplificazione dei procedimenti di espropriazione e di
occupazione e pagamento della relativa indennità, dei procedimenti sostitutivi, dei
procedimenti di aggiudicazione e gestione delle opere e relativi pagamenti.
36. Modifica dell'articolo 7 della legge 2
febbraio 1973, n. 14. - (11).
(11) Sostituisce il quarto comma dell'art. 7, L.
2 febbraio 1973, n. 14.
37. Entrata in vigore. - La presente legge entra
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
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