Decreto
del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34
Regolamento per l'istituzione di un sistema
di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici, a norma dell'articolo 8, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n.
109
(G.U. n. 49 del 29 febbraio 2000, suppl.
ordin. n. 35)
TITOLO I - Disposizioni generali
Art. 1 (Ambito di
applicazione)
1. Il presente Regolamento
disciplina il sistema unico di qualificazione di cui allarticolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni.
2. La qualificazione è
obbligatoria per chiunque esegua i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui
allarticolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni, dalle Regioni anche a statuto speciale e dalle Provincie Autonome di Trento
e Bolzano, di importo superiore a 150.000 Euro.
3. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 3,
commi 6 e 7, l'attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente Regolamento
costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dellesistenza
dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dellaffidamento di lavori
pubblici.
4. Le stazioni appaltanti non possono richiedere
ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti
diversi da quelli previsti dap resente titolo, nonché dai titoli III e IV.
Art. 2 (Definizione)
1. Ai fini del presente Regolamento si intende
per :
a) "Legge": la legge 14 febbraio 1994
n. 109 e successive modificazioni;
b) "Stazioni appaltanti": i soggetti di cui allarticolo 2, comma 2, della
Legge, nonché le Regioni anche a statuto speciale e le Provincie autonome di Trento e
Bolzano;
c) "Regolamento generale": il regolamento di cui allarticolo 3, comma 2
della Legge;
d) "Regolamento": il presente regolamento;
e) "Procedimento di qualificazione": la sequenza degli atti disciplinati delle
norme del Regolamento che permette di individuare in capo a determinati soggetti il
possesso di requisiti giuridici, organizzativi, finanziari e tecnici, necessari per
realizzare lavori pubblici;
f) "Autorità": lAutorità per la vigilanza sui lavori pubblici istituita
ai sensi dellarticolo 4 della Legge;
g) "Organismo di autorizzazione": lAutorità;
h) "Organismi di accreditamento": i soggetti legittimati da norme nazionali o
internazionali ad accreditare, ai sensi delle norme europee serie UNI CEI EN 45000, gli
organismi di certificazione a svolgere le attività di cui alla lettera l);
i) "Organismi di attestazione": gli organismi di diritto privato, in prosieguo
denominati SOA, che accertano ed attestano lesistenza nei soggetti esecutori di
lavori pubblici degli elementi di qualificazione di cui allarticolo 8, comma 3,
lettera c) ed eventualmente lettere a), b) della Legge;
l) "Organismi di certificazione": gli organismi di diritto privato che
rilasciano i certificati del sistema di qualità conformi alle norme europee serie UNI EN
ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e correlati del
sistema di qualità;
m) "Autorizzazione": latto conclusivo del procedimento mediante il quale
lAutorità autorizza gli organismi di attestazione a svolgere le attività di cui
alla lettera i);
n) "Accreditamento": latto conclusivo della procedura mediante il quale
gli organismi di accreditamento legittimano gli organismi di certificazione a svolgere le
attività di cui alla lettera l);
o) "Commissione": la Commissione consultiva prevista dallarticolo 8, comma
3, della Legge del cui parere si avvale lAutorità ai fini dellautorizzazione
e della sua eventuale revoca nei confronti dei soggetti di cui alle lettere i) e l),
nonché della definizione delle procedure e dei criteri cui devono attenersi nella loro
attività i soggetti autorizzati al rilascio dellattestazione di qualificazione;
p) "Attestazione": il documento che dimostra il possesso dei requisiti di cui
allarticolo 8, comma 3, lettera c) ed eventualmente lettere a), b) della Legge;
q) "Certificazione": il documento che dimostra il possesso del certificato di
sistema di qualità conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente
disciplina nazionale;
r) "Dichiarazione": il documento che dimostra la presenza di elementi
significativi e correlati del sistema di qualità di cui all'articolo 8, comma 3, lettera
b), della Legge;
s) "Osservatorio": lOsservatorio dei lavori pubblici di cui
allarticolo 4, comma 10, lettera c), e all'articolo 14, comma 11, della Legge;
t) "Imprese": i soggetti di cui allarticolo 10, comma 1, lettere a), b) e
c), della Legge;
u) "Impresa assegnataria": limpresa cui i consorzi previsti
allarticolo 10, comma 1, lettere b) e c), della Legge assegnano, in parte o
totalmente, lesecuzione dei lavori;
v) "Casse EdiliI": gli organismi paritetici istituiti attraverso la
contrattazione collettiva di cui allarticolo 37 della Legge.
Art. 3 (Categorie e
classifiche)
1. Le imprese sono qualificate
per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate, nonché per
prestazioni di sola costruzione e per prestazioni di progettazione e costruzione, e
classificate, nell'ambito delle categorie a loro attribuite, secondo gli importi di cui al
comma 4.
2. La qualificazione in una
categoria abilita limpresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti
della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o
consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa
raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari
ad almeno un quinto dellimporto dei lavori a base di gara.
3. Le categorie sono specificate
nellallegato A.
4. Le classifiche sono stabilite
secondo i seguenti livelli di importo:
I |
fino a Lire |
500.000.000 |
|
euro |
258.228 |
II |
fino a Lire |
1.000.000.000 |
|
euro |
516.457 |
III |
fino a Lire |
2.000.000.000 |
|
euro |
1.032.913 |
IV |
fino a Lire |
5.000.000.000 |
|
euro |
2.582.284 |
V |
fino a Lire |
10.000.000.000 |
|
euro |
5.164.569 |
VI |
fino a Lire |
20.000.000.000 |
|
euro |
10.329.138 |
VII |
fino a Lire |
30.000.000.000 |
|
euro |
15.493.707 |
VIII |
oltre Lire |
30.000.000.000 |
|
euro |
15.493.707 |
5. Limporto della
classifica VIII (illimitato) ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione è
convenzionalmente stabilito pari a lire quaranta miliardi (Euro 20.658.276).
6. Per gli appalti di importo a
base di gara superiore a lire 40.000.000.000 (Euro 20.658.276), limpresa, oltre alla
qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra daffari, ottenuta con
lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a tre volte
limporto a base di gara; il requisito è comprovato secondo quanto previsto
allarticolo 18, commi 3 e 4, ed è soggetto a verifica secondo larticolo 10,
comma 1-quater, della Legge.
7. Per le imprese stabilite in
altri Stati aderenti allUnione Europea la qualificazione di cui al presente
regolamento non è condizione obbligatoria per la partecipazione alle gare di appalto di
lavori pubblici, nonché per laffidamento dei relativi subappalti. Ai sensi
dellarticolo 8, comma 11-bis, della Legge per le imprese stabilite in altri Stati
aderenti allUnione europea lesistenza dei requisiti prescritti per la
partecipazione delle imprese italiane alle gare di appalto è accertata in base alla
documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi. La
qualificazione è comunque consentita, alle stesse condizioni richieste per le imprese
italiane, anche alle imprese stabilite negli Stati aderenti alla Unione Europea.
8. Le imprese che non possiedono
la qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione, possono partecipare alle
relative gare in associazione temporanea con i soggetti di cui allarticolo 17, comma
1, lettere d), e) ed f), della Legge.
Art. 4 (Sistema di
qualità aziendale ed elementi significativi e correlati del sistema di qualità
aziendale)
1. Ai fini della qualificazione, ai sensi
dellarticolo 8, comma 3, lettera b), della Legge, le imprese devono possedere il
sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 ovvero elementi significativi e correlati
del suddetto sistema, nella misura prevista dallallegato C,
secondo la cadenza temporale prevista dallallegato B.
2. La certificazione del sistema di qualità
aziendale e la dichiarazione della presenza degli elementi significativi e tra loro
correlati del sistema di qualità aziendale si intendono riferite agli aspetti gestionali
dellimpresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e
classifiche.
3. Il possesso della certificazione di qualità
aziendale ovvero il possesso della dichiarazione della presenza di requisiti del sistema
di qualità aziendale, rilasciate da soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEI EN 45000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese
di costruzione, è attestato dalle SOA.
TITOLO II - Autorizzazione degli
organismi di attestazione
Art. 5 (Commissione
consultiva)
1. La Commissione è composta dai seguenti
componenti:
a) un rappresentante del Ministero dei lavori
pubblici, con funzioni di Presidente, designato dal Ministro competente;
b) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali designato dal
Ministro competente;
c) un rappresentante del Ministero dellindustria, del commercio e dell'artigianato
designato dal Ministro competente;
d) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale designato dal
Ministro competente;
e) un rappresentante del Ministero dellambiente designato dal Ministro competente;
f) un rappresentante del Ministero dei trasporti e della navigazione designato dal
Ministro competente;
g) un rappresentante del Ministero della difesa designato dal Ministro competente;
h) due rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome, designati dalla Conferenza
dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome;
i) due rappresentanti dei Comuni designati dallAssociazione nazionale dei comuni
italiani;
l) un rappresentante delle Province designato dallUnione delle province
dItalia;
m) tre rappresentanti delle categorie lavoratrici interessate, designati dalle
associazioni che hanno sottoscritto contratti collettivi nazionali di lavoro per i
dipendenti delle imprese edili ed affini o di comparto;
n) nove rappresentanti delle imprese designati dalle associazioni nazionali di categoria
che hanno sottoscritto contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle
imprese edili ed affini o di comparto.
2. Le attività di segreteria
della Commissione sono svolte da personale dellAutorità.
3. La mancata designazione dei
componenti di cui alle lettere h), i), l), m) e n) del comma 1 entro trenta giorni dalla
richiesta non costituisce motivo ostativo al funzionamento della Commissione.
4. La Commissione è convocata
dal Presidente dellAutorità, con preavviso di almeno quindici giorni e con
lindicazione delle questioni da trattare.
5. I pareri della Commissione
sono assunti, in prima convocazione, con la presenza di almeno metà dei componenti e con
il voto favorevole della maggioranza dei presenti e, in seconda convocazione, a
maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Per la partecipazione alle
attività della Commissione è stabilito un compenso nella misura determinata
dallAutorità nei limiti delle risorse disponibili.
Art. 6 (Nomina dei
componenti della Commissione)
1. I membri della Commissione
sono nominati dallAutorità e durano in carica per un triennio.
2. In caso di dimissioni di uno o
più componenti o di loro cessazione dallincarico per qualsiasi altro motivo,
lAutorità provvede alla loro sostituzione con le stesse modalità previste per la
nomina, per il periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.
Art. 7 (Requisiti
generali e di indipendenza delle SOA e relativi controlli)
1. Le Società Organismi di
Attestazione sono costituite nella forma delle società per azioni, la cui denominazione
sociale deve espressamente comprendere la locuzione "organismi di attestazione";
la sede legale deve essere nel territorio della Repubblica.
2. Il capitale sociale deve
essere almeno pari ad un miliardo di lire interamente versato.
3. Lo statuto deve prevedere come
oggetto esclusivo lo svolgimento dell'attività di attestazione secondo le norme del
Regolamento e di effettuazione dei connessi controlli tecnici sull'organizzazione
aziendale e sulla produzione delle imprese di costruzione, nonché sulla loro capacità
operativa ed economico - finanziaria.
4. La composizione e la struttura
organizzativa delle SOA deve assicurare, anche in presenza di eventuali situazioni di
controllo o di collegamento, individuate secondo quanto previsto dallarticolo 2359
del codice civile, il rispetto del principio di indipendenza di giudizio e lassenza
di qualunque interesse commerciale, finanziario che possa determinare comportamenti non
imparziali o discriminatori.
5. Le SOA devono dichiarare e
adeguatamente documentare, entro 15 giorni dal loro verificarsi, le eventuali circostanze
che possano implicare la presenza di interessi idonei ad influire sul requisito
dell'indipendenza.
6. Ai fini del controllo e della
vigilanza sulla composizione azionaria delle SOA e sulla persistenza del requisito
dellindipendenza lAutorità può richiedere, indicando il termine per la
risposta non inferiore a trenta giorni, alle stesse SOA e alle società ed enti che
partecipano al relativo capitale azionario ogni informazione riguardante i nominativi dei
rispettivi soci e le eventuali situazioni di controllo o di collegamento, secondo quanto
risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da ogni altro dato a loro
disposizione.
7. Non possono svolgere attività
di attestazione le SOA:
a) che si trovano in stato di
liquidazione, concordato preventivo, o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la
legislazione vigente;
b) che sono soggette a procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
c) che non sono in regola con gli obblighi fiscali, contributivi ed assistenziali previsti
dalla vigente legislazione;
d) qualora nei confronti dei propri amministratori, legali rappresentanti, soci diretti o
indiretti, direttori tecnici sia pendente un procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione prevista dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o
sussista una delle cause ostative previste dellarticolo 10 della legge 31 maggio
1965, n. 575;
e) qualora nei confronti dei propri amministratori, legali rappresentanti o direttori
tecnici è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale per qualsiasi reato che incida sulla affidabilità morale o professionale, o per
delitti finanziari;
f) che nell'esercizio della propria attività si sono rese responsabili di errore
professionale grave formalmente accertato;
g) che hanno reso false dichiarazioni o fornito falsa documentazione in merito alle
informazioni loro richieste.
8. Le SOA comunicano
allAutorità leventuale sopravvenienza di fatti o circostanze che incidono
sulle situazioni di cui al comma 7.
9. La mancata risposta a
richieste dellAutorità nel termine di trenta giorni, o la mancata comunicazione di
cui al comma 8 nel medesimo termine, o la comunicazione di informazioni non veritiere
implicano lapplicazione delle sanzioni previste dall'articolo 4, comma 7, della
Legge e possono nei casi più gravi comportare la revoca dell'autorizzazione.
Art. 8
(Partecipazioni azionarie)
1. Non possono possedere, a
qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale di una SOA
i soggetti indicati dagli articoli 2, comma 2, 10, comma 1, e 17, comma 1, della Legge,
nonché le regioni e le province autonome.
2. Le associazioni nazionali
delle imprese di cui allarticolo 5, comma 1, lettera n) e le associazioni nazionali
rappresentative delle stazioni appaltanti possono possedere azioni di una SOA nel limite
massimo complessivo del 20% del capitale sociale, ed ognuna delle associazioni nella
misura massima del 10%. Al fine di garantire il principio delluguale partecipazione
delle parti interessate alla qualificazione, la partecipazione al capitale da parte delle
associazioni di imprese è ammessa qualora nella medesima SOA vi sia partecipazione in
uguale misura da parte di associazione di stazioni appaltanti e viceversa.
3. Chiunque, a qualsiasi titolo,
intenda acquisire o cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione azionaria in
una SOA, deve darne preventiva comunicazione all'Autorità.
4. Si intendono acquisite o
cedute indirettamente le partecipazioni azionarie trasferite tramite società controllate
ai sensi dellarticolo 2359 del codice civile, società fiduciarie, o comunque
tramite interposta persona.
5. L'Autorità, entro sessanta
giorni dalla comunicazione, può vietare il trasferimento della partecipazione quando essa
può influire sulla correttezza della gestione della SOA o può compromettere il requisito
dell'indipendenza a norma dell'articolo 7, comma 4; il decorso del termine senza che
l'Autorità adotti alcun provvedimento equivale a nulla osta all'operazione.
6. Il trasferimento della
partecipazione, una volta avvenuto, è comunicato all'Autorità e alla SOA.
Art. 9 (Requisiti
tecnici delle SOA)
1. L'organico minimo delle SOA è
costituito:
a) da un direttore tecnico
laureato in ingegneria, o in architettura, abilitato all'esercizio della professione da
almeno dieci anni, iscritto, al momento dell'attribuzione dell'incarico, al relativo albo
professionale, assunto a tempo indeterminato, dotato di adeguata esperienza almeno
quinquennale nel settore dei lavori pubblici maturata in posizione di responsabilità
direttiva, nell'attività di controllo tecnico dei cantieri (organizzazione, qualità,
avanzamento lavori, costi) o di valutazione della capacità economico - finanziaria delle
imprese in relazione al loro portafoglio ordini, ovvero nella attività di certificazione
della qualità; il medesimo direttore tecnico dovrà dichiarare, nelle forme previste
dalle vigenti leggi, di non svolgere analogo incarico presso altre SOA;
b) da tre laureati, di cui uno in ingegneria o architettura, uno in giurisprudenza ed uno
in economia e commercio, assunti a tempo indeterminato, in possesso di esperienza
professionale almeno triennale attinente al settore dei lavori pubblici;
c) da sei dipendenti, in possesso almeno del diploma di scuola media superiore, assunti a
tempo indeterminato.
2. I soggetti che svolgono
funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle SOA devono possedere i requisiti
morali previsti dall'articolo 7, comma 7.
3. Il venire meno dei requisiti
determina la decadenza dalla carica; essa è dichiarata dagli organi sociali delle SOA
entro trenta giorni dalla conoscenza del fatto.
4. Le SOA devono disporre di
attrezzatura informatica per la comunicazione delle informazioni allOsservatorio
conforme al tipo definito dallAutorità entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente Regolamento.
Art. 10 (Concessione
e revoca della autorizzazione)
1. Lo svolgimento da parte delle
SOA dell'attività di attestazione della qualificazione ai sensi del presente Regolamento
è subordinato alla autorizzazione dell'Autorità.
2. La SOA presenta istanza di
autorizzazione, corredata dai seguenti documenti:
a) l'atto costitutivo e lo
statuto sociale;
b) l'elencazione della compagine sociale e la dichiarazione circa eventuali situazioni di
controllo o di collegamento;
c) l'organigramma della SOA, comprensivo dei curriculum dei soggetti che ne fanno parte;
d) la dichiarazione del legale rappresentante, nei modi e con le forme previsti dalle
vigenti leggi, circa l'inesistenza delle situazioni previste dall'articolo 7, comma 7, in
capo alla SOA, ai suoi amministratori, legali rappresentanti o direttori tecnici;
e) certificato del casellario giudiziale relativo agli amministratori, legali
rappresentanti e direttori tecnici della SOA;
f) un documento contenente la descrizione delle procedure che, conformemente a quanto
stabilito dallAutorità entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente Regolamento, saranno utilizzate per lesercizio dellattività di
attestazione;
g) una polizza assicurativa stipulata con impresa di assicurazione autorizzata alla
copertura del rischio cui si riferisce lobbligo, per la copertura delle
responsabilità conseguenti allattività svolta, avente massimale non inferiore a
sei volte il volume di affari prevedibile.
3. L'Autorità ai fini istruttori
può chiedere ulteriori informazioni ed integrazioni alla documentazione fornita dalla SOA
istante, e conclude il procedimento entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento
dell'istanza. Il tempo necessario allAutorità per acquisire le richieste
integrazioni non si computa nel termine.
4. Il diniego di autorizzazione
non impedisce la presentazione di una nuova istanza.
5. L'autorizzazione è revocata
dall'Autorità quando sia accertato il venire meno dei requisiti e delle condizioni di cui
agli articoli 7, 8 e 9, nonché quando sia accertato il mancato inizio dell'attività
sociale entro sei mesi dalla autorizzazione, o quando la stessa attività risulti
interrotta per più di sei mesi. L'autorizzazione è altresì revocata nei casi più gravi
di violazione dell'obbligo di rendere le informazioni richieste ai sensi degli articoli 7,
8 e 9 e comunque quando sia accertato che la SOA non svolge la propria attività in modo
efficiente e conforme alle disposizioni della Legge, del presente Regolamento e nel
rispetto delle procedure contenute nel documento di cui al comma 2, lettera f).
6. Il procedimento di revoca
dell'autorizzazione, è iniziato dufficio, quando lAutorità viene a
conoscenza dellesistenza, anche a seguito di denuncia di terzi interessati, del
verificarsi di una delle circostanze di cui al comma 5. A tal fine lAutorità
contesta alla SOA gli addebiti accertati, invitandola a presentare le proprie osservazioni
e controdeduzioni entro un termine perentorio non inferiore a trenta giorni, decorsi i
quali, entro i successivi novanta giorni, viene assunta la decisione in ordine alla
revoca.
8. In via istruttoria
lAutorità può disporre tutte le audizioni e le acquisizioni documentali
necessarie; le audizioni sono svolte in contraddittorio con la SOA interessata e le
acquisizioni documentali sono alla stessa comunicate, con lassegnazione di un
termine non inferiore a trenta e non superiore a sessanta giorni per controdeduzioni. In
tal caso, il termine per le pronuncia da parte dellAutorità rimane sospeso per il
periodo necessario allo svolgimento dellistruttoria ed alle presentazione delle
controdeduzioni.
9. In caso di revoca
dellautorizzazione, ovvero di fallimento e di cessazione della attività di una SOA
le attestazioni rilasciate sono valide a tutti gli effetti. Le imprese qualificate
indicano, entro novanta giorni dalla data della comunicazione dei suddetti fatti, la SOA
cui trasferire la documentazione in base alla quale sono state rilasciate le attestazioni
di qualificazione; nelleventualità di inerzia del soggetto qualificato il
trasferimento è disposto dallAutorità.
10. In caso di revoca
dellautorizzazione, ovvero di fallimento e di cessazione della attività di una SOA,
le documentazioni relative ai contratti per il rilascio di attestazioni non ancora
conclusi sono trasferite dufficio ad altre SOA scelte dalle imprese contraenti.
Art. 11 (Elenco
delle SOA ed elenchi delle imprese qualificate)
1. L'Autorità iscrive in
apposito elenco le società autorizzate a svolgere l'attività di attestazione e ne
assicura la pubblicità per il tramite dell'Osservatorio.
2. L'Autorità, sulla base delle
attestazioni trasmesse dalle SOA ai sensi dell'articolo 12, cura la formazione su base
regionale, con riferimento alla sede legale dei soggetti qualificati, di elenchi delle
imprese che hanno conseguito la qualificazione. Tali elenchi sono resi pubblici tramite
l'Osservatorio.
Art. 12 (Svolgimento
dell'attività di qualificazione e relative tariffe)
1. Nello svolgimento della
propria attività le SOA devono:
a) comportarsi con diligenza,
correttezza e trasparenza, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, della
Legge;
b) acquisire le informazioni necessarie dai soggetti da qualificare ed operare in modo da
assicurare adeguata informazione;
c) agire in modo da garantire imparzialità ed equo trattamento;
d) assicurare e mantenere l'indipendenza richiesta dalla Legge e dal Regolamento;
e) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare
efficienza e correttezza;
f) verificare la veridicità e la sostanza delle dichiarazioni, delle certificazioni e
delle documentazioni presentate dai soggetti cui rilasciare lattestato.
2. Per lespletamento delle
loro attività le SOA non possono ricorrere a prestazioni di soggetti esterni alla loro
organizzazione aziendale.
3. Ogni attestazione di
qualificazione o di suo rinnovo è soggetta al pagamento di un corrispettivo determinato,
in rapporto allimporto complessivo ed al numero delle categorie generali o
specializzate cui si richiede di essere qualificati secondo la formula di cui all'allegato
E.
4. Limporto determinato ai
sensi del comma 3 è considerato corrispettivo minimo della prestazione resa. Non può
essere previsto il pagamento di un corrispettivo in misura maggiore del suo doppio. Ogni
patto contrario è nullo.
5. Le SOA trasmettono
all'Autorità, entro quindici giorni dal loro rilascio, copia degli attestati.
Art. 13
(Autorizzazione di organismi di certificazione)
1. Gli organismi già accreditati
al rilascio di certificazione dei sistemi di qualità, che intendono svolgere anche
attività di attestazione, sono soggetti alla autorizzazione da parte dell'Autorità.
2. L'autorizzazione è
subordinata all'accertamento della sussistenza dei requisiti e delle condizioni stabiliti
dagli articoli 7, 8 e 9, fatta eccezione per ciò che attiene alla denominazione sociale e
allunicità delloggetto sociale.
Art. 14 (Vigilanza
dellAutorità)
1. LAutorità, ai sensi
dellarticolo 4, comma 4, lettera i), della Legge, vigila sul sistema di
qualificazione, e a tale fine, anche effettuando ispezioni o richiedendo qualsiasi
documento ritenesse necessario, controlla che le SOA:
a) operino secondo le procedure,
anche di controllo interno, presentate in sede di richiesta di autorizzazione ed approvate
dallAutorità stessa;
b) abbiano un comportamento che elimini qualsiasi possibilità di conflitti di interesse;
c) rilascino le attestazioni nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti nellarticolo
4, e nel titolo III;
d) applichino le tariffe di cui allallegato E.
2. I poteri di vigilanza e di
controllo dellAutorità ai fini di quanto previsto dal comma 1, lettera c), sono
esercitati anche su motivata e documentata istanza di altra impresa, che in ogni momento
può chiedere la verifica della sussistenza dei requisiti che hanno dato luogo al rilascio
dellattestazione, sempre che vanti un interesse concreto ed attuale.
Sullistanza di verifica lAutorità, disposti i necessari accertamenti anche a
mezzo dei propri uffici e sentita limpresa sottoposta a verifica, provvede entro
sessanta giorni.
3. LAutorità provvede
periodicamente alla verifica a campione di un numero di attestazioni rilasciate dalle SOA,
di anno in anno fissato dalla stessa Autorità.
TITOLO III - Requisiti per la
qualificazione
Art. 15 (Domanda di
qualificazione)
1. Per il conseguimento della
qualificazione le imprese devono possedere, oltre alla certificazione di sistema di
qualità o alla dimostrazione della presenza di elementi significativi di cui all'articolo
8, comma 3, lettere a) e b), della Legge secondo la cadenza temporale prevista nellallegato B, i requisiti stabiliti dal presente titolo.
2. L'impresa che intende ottenere
l'attestazione di qualificazione deve stipulare apposito contratto con una delle SOA
autorizzate.
3. La SOA svolge l'istruttoria e
gli accertamenti necessari alla verifica dei requisiti di qualificazione, anche mediante
accesso diretto alle strutture aziendali dell'impresa istante, e compie la procedura di
rilascio dellattestazione entro novanta giorni dalla stipula del contratto.
4. Della stipula del contratto,
del rilascio o del diniego di rilascio dellattestazione la SOA informa
lAutorità nei successivi trenta giorni.
5. La durata dell'efficacia
dell'attestazione è pari a tre anni. Almeno tre mesi prima della scadenza del termine,
l'impresa che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo
contratto con la medesima SOA o con unaltra autorizzata.
6. Il rinnovo dell'attestazione
può essere richiesto anche prima della scadenza sempre che siano decorsi tre mesi dalla
data del rilascio dell'attestazione già acquisita.
7. Il rinnovo dell'attestazione
avviene alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste per il rilascio
dellattestazione; dalla data della nuova attestazione decorre il termine di
efficacia fissato dal comma 5.
8. Non costituiscono rinnovo di
attestazione e non producono conseguenze sulla durata di efficacia dellattestazione
le variazioni che non producono effetti diretti sulle categorie e classifiche oggetto
della relativa qualificazione; dette variazioni sono soggette, secondo criteri fissati
dallAutorità entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
Regolamento, a procedure accelerate e semplificate nonché a tariffa ridotta.
9. In caso di fusione o di altra
operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo, il nuovo soggetto
può avvalersi per la qualificazione dei requisiti posseduti dalle imprese che ad esso
hanno dato origine.
Art. 16 (Reclami)
1. Le determinazioni assunte
dalle SOA in merito ai contratti stipulati dalle imprese per ottenere la qualificazione
sono soggette al controllo dellAutorità qualora limpresa interessata ne
faccia richiesta entro il termine di trenta giorni dalla data di effettiva conoscenza
della determinazione stessa.
2. LAutorità, sentita
limpresa richiedente e la SOA e acquisite le informazioni necessarie, provvede entro
sessanta giorni ad indicare alla SOA le eventuali condizioni da osservarsi
nellesecuzione del contratto stipulato. Linottemperanza da parte della SOA
alle indicazioni dellAutorità costituisce comportamento valutabile ai sensi
dellarticolo 10, comma 5 del presente Regolamento.
Art. 17 (Requisiti
d'ordine generale)
1. I requisiti d'ordine generale occorrenti per
la qualificazione sono:
a) cittadinanza italiana o di
altro Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero residenza in Italia per gli stranieri
imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, se
appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini
italiani;
b) assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative
previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
c) inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale a carico del titolare, del legale rappresentante, dellamministratore o del
direttore tecnico per reati che incidono sulla moralità professionale;
d) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di residenza;
e) inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o del paese
di provenienza;
f) iscrizione al registro delle imprese presso le competenti camere di commercio,
industria, agricoltura e artigianato, ovvero presso i registri professionali dello Stato
di provenienza, con indicazione della specifica attività di impresa;
g) insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione
dell'attività;
h) inesistenza di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione
controllata e di amministrazione straordinaria;
i) inesistenza di errore grave nellesecuzione di lavori pubblici;
l) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti losservanza
delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
m) inesistenza di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per
lammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione.
2. LAutorità stabilisce
mediante quale documentazione i soggetti che intendono qualificarsi dimostrano
lesistenza dei requisiti richiesti per la qualificazione. Di ciò è fatto espresso
riferimento nel contratto da sottoscriversi fra SOA e impresa.
3. Per la qualificazione delle
società commerciali, delle cooperative e dei loro consorzi, dei consorzi tra imprese
artigiane e dei consorzi stabili, i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1
si riferiscono al direttore tecnico e a tutti i soci se si tratta di società in nome
collettivo; al direttore tecnico e a tutti gli accomandatari se si tratta di società in
accomandita semplice; al direttore tecnico e agli amministratori muniti di rappresentanza
se si tratta di ogni altro tipo di società o di consorzio.
Art.18 (Requisiti di
ordine speciale)
1. I requisiti d'ordine speciale
occorrenti per la qualificazione sono:
a) adeguata capacità economica e
finanziaria;
b) adeguata idoneità tecnica e organizzativa;
c) adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
d) adeguato organico medio annuo.
2. La adeguata capacità
economica e finanziaria è dimostrata:
a) da idonee referenze bancarie;
b) dalla cifra di affari, determinata secondo quanto previsto allarticolo
22, realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta non inferiore
al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie;
c) limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio, dal capitale netto,
costituito dal totale della lettera A del passivo di cui allarticolo 2424 del codice
civile, riferito allultimo bilancio approvato, di valore positivo.
3. La cifra di affari in lavori
relativa alla attività diretta è comprovata: da parte delle ditte individuali, delle
società di persone, dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane e dei
consorzi stabili con la presentazione delle dichiarazioni annuali IVA; da parte delle
società di capitale con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformità alle
direttive europee, e della relativa nota di deposito.
1. I requisiti d'ordine speciale
occorrenti per la qualificazione sono:
a) adeguata capacità economica e
finanziaria;
b) adeguata idoneità tecnica e organizzativa;
c) adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
d) adeguato organico medio annuo.
2. La adeguata capacità
economica e finanziaria è dimostrata:
a) da idonee referenze bancarie;
b) dalla cifra di affari, determinata secondo quanto previsto allarticolo
22, realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta non inferiore
al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie;
c) limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio, dal capitale netto,
costituito dal totale della lettera A del passivo di cui allarticolo 2424 del codice
civile, riferito allultimo bilancio approvato, di valore positivo.
3. La cifra di affari in lavori
relativa alla attività diretta è comprovata: da parte delle ditte individuali, delle
società di persone, dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane e dei
consorzi stabili con la presentazione delle dichiarazioni annuali IVA; da parte delle
società di capitale con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformità alle
direttive europee, e della relativa nota di deposito.
4. La cifra di affari in lavori
relativa alla attività indiretta, in proporzione alle quote di partecipazione
dellimpresa richiedente, è comprovata con la presentazione dei bilanci,
riclassificati in conformità alle direttive europee, e della relativa nota di deposito,
dei consorzi di cui allarticolo 10, comma 1, lettere e) ed e-bis) della Legge, e
delle società fra imprese riunite dei quali l'impresa stessa fa parte, nel caso in cui
questi abbiano fatturato direttamente alla stazione appaltante e non abbiano ricevuto
fatture per lavori eseguiti da parte di soggetti consorziati.
5. La adeguata idoneità tecnica
è dimostrata:
a) con la presenza di idonea
direzione tecnica secondo quanto previsto dallarticolo 26;
b) dall'esecuzione di lavori, realizzati in ciascuna delle categorie oggetto della
richiesta, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta;
limporto è determinato secondo quanto previsto dallarticolo 22;
c) dall'esecuzione di un singolo lavoro, in ogni singola categoria oggetto della
richiesta, di importo non inferiore al 40% dellimporto della qualificazione
richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di
importo complessivo non inferiore al 55% dellimporto della qualificazione richiesta,
ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo
complessivo, non inferiore al 65% dellimporto della qualificazione richiesta; gli
importi sono determinati secondo quanto previsto dallarticolo 22.
6. Lesecuzione dei lavori
è documentata dai certificati di esecuzione dei lavori previsti dallarticolo
22, comma 7.
7. Per la qualificazione
necessaria a realizzare lavori pubblici affidati in appalto a seguito di appalto concorso,
ovvero oggetto dei contratti di cui allarticolo 19, comma 1, lettera b), numero 1)
della Legge, oppure affidati in concessione, il requisito dellidoneità tecnica è
altresì dimostrato dalla presenza di uno staff tecnico composto da laureati e diplomati
assunti a tempo indeterminato. Il numero minimo dei componenti lo staff, dei quali almeno
la metà in possesso di laurea, è stabilito in due per le imprese qualificate fino alla
terza classifica, in quattro per le imprese appartenenti alla quarta ed alla quinta
classifica, ed in sei per le imprese qualificate nelle classifiche successive.
8. L'adeguata attrezzatura
tecnica consiste nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento
tecnico, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio, dei quali sono fornite le
essenziali indicazioni identificative. Detta dotazione contribuisce al valore della cifra
di affari in lavori di cui al comma 2, lettera b), effettivamente realizzata, rapportata
alla media annua dellultimo quinquennio, sotto forma di ammortamenti e canoni di
locazione finanziaria o canoni di noleggio, per un valore non inferiore al 2% della
predetta cifra daffari, costituito per almeno la metà dagli ammortamenti e dai
canoni di locazione finanziaria. L'attrezzatura tecnica per la quale è terminato il piano
di ammortamento contribuisce al valore della cifra di affari sotto forma di ammortamenti
figurativi, da evidenziarsi separatamente, calcolati proseguendo il piano di ammortamento
precedentemente adottato per un periodo pari alla metà della sua durata. L'ammortamento
figurativo è calcolato con applicazione del metodo a quote costanti con riferimento alla
durata del piano di ammortamento concluso.
9. Lammortamento è
comprovato: da parte delle ditte individuali e delle società di persone, con la
presentazione della dichiarazione dei redditi corredata da autocertificazione circa la
quota riferita alla attrezzatura tecnica; da parte dei consorzi di cooperative, dei
consorzi tra imprese artigiane, dei consorzi stabili e delle società di capitale con la
presentazione dei bilanci, riclassificati in conformità alle direttive europee, e della
relativa nota di deposito.
10. L'adeguato organico medio
annuo è dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto
da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza,
non inferiore al 15% della cifra di affari in lavori di cui al comma 2, lettera b),
effettivamente realizzata, di cui almeno il 40% per personale operaio. In alternativa
ladeguato organico medio annuo può essere dimostrato dal costo complessivo
sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato non inferiore al 10%
della cifra di affari in lavori, di cui almeno l80% per personale tecnico laureato o
diplomato. Per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella
percentuale minima necessaria. Per le imprese individuali e per le società di persone il
valore della retribuzione del titolare e dei soci è pari a cinque volte il valore della
retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL.
11. Il costo complessivo
sostenuto per il personale dipendente, composto a norma del comma 10, è documentato con
il bilancio corredato dalla relativa nota e riclassificato in conformità delle direttive
europee dai soggetti tenuti alla sua redazione, e dagli altri soggetti con idonea
documentazione, nonché da una dichiarazione sulla consistenza dellorganico,
distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato
nei bilanci e dai modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati
all'INPS e all'INAIL ed alle Casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai
dipendenti e ai relativi contributi.
12. Alla determinazione delle
percentuali di cui ai commi 8 e 10 concorre, in proporzione alle quote di competenza
dellimpresa, anche lammortamento ed il costo per il personale dipendente dei
consorzi e delle società di cui al comma 4.
13. I consorzi di cooperative, i
consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili possono dimostrare il requisito
relativo alle attrezzature tecniche mediante l'attrezzatura in dotazione stabile ai propri
consorziati; gli stessi soggetti possono dimostrare il requisito relativo
allorganico medio annuo attraverso il costo del personale dipendente proprio e dei
soggetti consorziati.
14. Per ottenere la
qualificazione fino alla III classifica di importo, i requisiti di cui al comma 5, lettere
b) e c), possono essere dimostrati dallimpresa mediante i lavori affidati ad altre
imprese della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici. Tale
facoltà può essere esercitata solo nel caso in cui i soggetti designati hanno svolto
funzioni di direttore tecnico, per conto di imprese già iscritte all'Albo nazionale dei
costruttori ovvero qualificate ai sensi del Regolamento, per un periodo complessivo non
inferiore a cinque anni, di cui almeno tre consecutivi nella stessa impresa. Lo
svolgimento delle funzioni in questione è dimostrato con l'esibizione dei certificati di
iscrizione all'Albo o dell'attestazione e dei certificati di esecuzione dei lavori della
cui condotta uno dei direttori tecnici è stato responsabile. La valutazione dei lavori è
effettuata abbattendo ad un decimo limporto complessivo di essi e fino ad un massimo
di cinque miliardi. Un direttore tecnico non può dimostrare i requisiti di cui al comma
5, lettere b) e c) qualora non siano trascorsi cinque anni da una eventuale precedente
dimostrazione ed a tal fine deve produrre una apposita dichiarazione.
15. Qualora la percentuale
dellattrezzatura tecnica di cui al comma 8 ed il rapporto di cui al comma 10 fra il
costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e la cifra daffari di cui al
comma 2, lettera b), è inferiore alle percentuali indicate nei medesimi commi 8 e 10, la
cifra daffari stessa è figurativamente e proporzionalmente ridotta in modo da
ristabilire le percentuali richieste; la cifra daffari così figurativamente
rideterminata vale per la dimostrazione del requisito di cui al comma 2, lettera b).
Art. 19 (Incremento
convenzionale premiante)
1. Qualora limpresa, oltre
al possesso di uno dei requisiti del sistema di qualità di cui allarticolo
4, presenti almeno tre dei seguenti requisiti ed indici economico finanziari:
a) capitale netto, costituito dal
totale della lettera A del passivo dello stato patrimoniale di cui allarticolo 2424
del codice civile dellultimo bilancio approvato, pari o superiore al 5% della cifra
di affari media annuale richiesta ai fini di cui allarticolo 18, comma 2, lettera
b);
b) indice di liquidità, costituito dal rapporto tra liquidità ed esigibilità correnti
dellultimo bilancio approvato, pari o superiore a 0,5; le liquidità comprendono le
rimanenze per lavori in corso alla fine dellesercizio;
c) reddito netto di esercizio, costituito dalla differenza tra il valore ed i costi della
produzione di cui allarticolo 2425 del codice civile, di valore positivo in almeno
due esercizi tra gli ultimi tre;
d) requisiti di cui allarticolo 18, comma 1, lettere c) e d), di
valore non inferiori ai minimi stabiliti al medesimo articolo, commi 8 e 10; i valori
degli importi di cui allarticolo 18, commi 2, lettera b), e 5, lettere b) e c),
posseduti dallimpresa sono figurativamente incrementati in base alla percentuale
determinata secondo quanto previsto dallallegato F; gli
importi così figurativamente rideterminati valgono per la dimostrazione dei requisiti dei
suddetti commi dellarticolo 18.
Art. 20 (Consorzi
stabili)
1. Il consorzio stabile è
qualificato sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate.
La qualificazione è acquisita, in riferimento ad una determinata categoria di opera
generale o specializzata, per la classifica corrispondente allimporto pari o
immediatamente inferiore alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la
qualificazione alla classifica di importo illimitato, è in ogni caso necessario che
almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale qualificazione.
Art. 21
(Rivalutazione dellimporto dei lavori eseguiti)
1. Gli importi dei lavori
ultimati, relativi a tutte le categorie individuate dalle tabelle di cui all'allegato A, vanno rivalutati sulla base delle variazioni accertate
dallISTAT relative al costo di costruzione di un edificio residenziale, intervenute
fra la data di ultimazione dei lavori e la data di sottoscrizione del contratto di
qualificazione con la SOA.
2. Sono soggetti alla
rivalutazione esclusivamente gli importi dei lavori eseguiti a seguito di contratti
stipulati con le stazioni appaltanti di cui allarticolo 2, comma1,
lettera b) del presente Regolamento.
Art. 22
(Determinazione del periodo di attività documentabile e dei relativi importi e
certificati)
1. La cifra daffari in
lavori e gli importi dei lavori previsti rispettivamente allarticolo
18, comma 2, lettera b), e allarticolo 18, comma 5, lettera b), sono quelli
realizzati nel quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA.
2. Fino al 31 dicembre 2002 per
la qualificazione nelle categorie OG5, OG9 e OG10, gli importi previsti allarticolo 18, comma 5, lettera b), sono quelli realizzati nei migliori
cinque anni del decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA.
3. I lavori di cui allarticolo 18, comma 5, lettera c), sono quelli realizzati nel quinquennio
antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA.
4. Fino al 31 dicembre 2002 per
la qualificazione nelle categorie OG5, OG9 e OG10, i lavori di cui allarticolo
18, comma 5, lettera c), sono quelli realizzati nel decennio antecedente la data di
sottoscrizione del contratto con la SOA.
5. I lavori da valutare sono
quelli eseguiti regolarmente e con buon esito iniziati ed ultimati nel periodo di cui al
precedente comma 1, ovvero la parte di essi eseguita nel quinquennio, per il caso di
lavori iniziati in epoca precedente o per il caso di lavori in corso di esecuzione alla
data della sottoscrizione del contratto con la SOA, calcolata presumendo un avanzamento
lineare degli stessi.
6. L'importo dei lavori è
costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso d'asta, incrementato
dall'eventuale revisione prezzi e dalle risultanze definitive del contenzioso
eventualmente insorto per riserve dellappaltatore diverse da quelle riconosciute a
titolo risarcitorio.
7. I certificati di esecuzione
dei lavori sono redatti in conformità allo schema di cui allallegato
D e contengono la espressa dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono
stati realizzati regolarmente e con buon esito; se hanno dato luogo a vertenze in sede
arbitrale o giudiziaria, ne viene indicato l'esito. Ai fini della qualificazione per i
lavori sui beni soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali e per
gli scavi archeologici, la certificazione deve contenere lattestato
dellautorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori, del buon esito degli
interventi eseguiti. Sono fatti salvi i certificati rilasciati prima della data di entrata
in vigore del presente Regolamento.
8. I certificati rilasciati alle
imprese esecutrici dei lavori sono trasmessi in copia, a cura delle stazioni appaltanti,
all'Osservatorio. L'Autorità provvede ai necessari riscontri a campione.
Art. 23 (Criteri di
accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti allestero)
1. Per i lavori eseguiti
all'estero da imprese con sede legale in Italia, il richiedente produce:
a) per i Paesi aderenti
allUnione Europea, la certificazione rilasciata dal committente ed il certificato di
collaudo, laddove emesso;
b) per gli altri Paesi una attestazione rilasciata dal tecnico di fiducia del consolato
competente, vistata dal medesimo dalla quale risultano i lavori eseguiti, il loro
ammontare, i tempi di esecuzione nonché la dichiarazione che i lavori furono eseguiti
regolarmente e con buon esito;
c) una copia del contratto e ogni documento comprovante i lavori eseguiti.
Art. 24 (Lavori
eseguiti dallimpresa aggiudicataria e dallimpresa subappaltatrice)
1. Ai fini della qualificazione
delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese che hanno
eseguito lavorazioni in regime di subappalto valgono i seguenti criteri:
a) le lavorazioni assunte in
regime di subappalto sono classificabili ai sensi delle tabelle di cui all'allegato A; limpresa subappaltatrice può utilizzare per la
qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite aventi le caratteristiche
predette;
b) l'impresa aggiudicataria può utilizzare limporto complessivo dei lavori se
l'importo delle lavorazioni subappaltate non supera il 30% dell'importo complessivo
ed il 40% nel caso di lavorazioni appartenenti alle categorie di cui allallegato A per le quali è prescritta la qualificazione
obbligatoria; in caso contrario, l'ammontare complessivo dei lavori viene decurtato della
quota eccedente quella anzidetta; limporto dei lavori così determinato può essere
utilizzato esclusivamente per la qualificazione nella categoria prevalente.
2. I lavori sui beni immobili
soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali sono utilizzati ai
fini della qualificazione soltanto dallimpresa che li ha effettivamente eseguiti sia
essa aggiudicataria o subappaltatrice.
Art. 25 (Criteri di
valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi)
1. L'attribuzione alle categorie
di qualificazione individuate dalle tabelle di cui all'allegato A
e relative ai lavori eseguiti per conto di stazioni appaltanti pubbliche, ovvero di
soggetti comunque tenuti all'applicazione delle leggi in materia di lavori pubblici, viene
effettuata con riferimento alla categoria prevalente richiesta nel bando di gara.
2. Per i lavori il cui
committente non sia tenuto all'applicazione delle leggi sui lavori pubblici,
limporto e la categoria dei lavori sono desunti dal contratto di appalto o altro
documento di analoga natura ed è valutato per intero nella corrispondente categoria
individuata dalle tabelle di cui all'allegato A.
3. Per i lavori eseguiti in
proprio e non su committenza si fa riferimento a parametri fisici (metri quadrati, metri
cubi) valutati sulla base di prescrizioni od indici ufficiali e il relativo importo è
valutato nella misura del 100%.
4. Nel caso di opere di edilizia
abitativa, si fa riferimento al costo totale dellintervento (C.T.N.) così come
determinato dai soggetti competenti secondo le norme vigenti, moltiplicato per la
superficie complessiva (S.C.) e maggiorato del 25%.
5. Nei casi indicati ai commi 3 e
4 le relative dichiarazioni sono corredate dalla seguente documentazione:
a) concessione edilizia relativa
all'opera realizzata, ove richiesta, con allegata copia autentica del progetto approvato;
b) copia del contratto stipulato;
c) copia delle fatture corrispondenti al quantitativo di lavori eseguiti;
d) copia del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.
6. Ai fini della qualificazione,
l'importo dei lavori appaltati al consorzio di imprese artigiane, al consorzio di
cooperative e al consorzio stabile è attribuito, sulla base di una deliberazione del
consorzio stesso, al consorzio ed eventualmente al consorziato esecutore secondo le
percentuali previste dallarticolo 24, comma 1, lettera b).
Art. 26 (Direzione
tecnica)
1. La direzione tecnica è
l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico- rganizzativo necessari per la
realizzazione dei lavori. La direzione tecnica può essere assunta da un singolo soggetto,
eventualmente coincidente con il legale rappresentante dellimpresa, o da più
soggetti,
2. I soggetti ai quali viene
affidato l'incarico di direttore tecnico sono dotati, per la qualificazione in categorie
con classifica di importo superiore alla IV, di laurea in ingegneria, in architettura, o
altra equipollente, di diploma universitario in ingegneria o in architettura o
equipollente; per le classifiche inferiori è ammesso anche il possesso del diploma di
geometra o di equivalente titolo di studio tecnico, ovvero di requisito professionale
identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore di
cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati
di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione.
3. I soggetti designati
nell'incarico di direttore tecnico non possono rivestire analogo incarico per conto di
altre imprese qualificate; essi producono una dichiarazione di unicità di incarico.
Qualora il direttore tecnico sia persona diversa dal titolare dell'impresa, dal legale
rappresentante, dallamministratore e dal socio, deve essere dipendente dell'impresa
stessa o in possesso di contratto d'opera professionale regolarmente registrato. Per i
lavori che hanno ad oggetto beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni
culturali e ambientali e per gli scavi archeologici, la direzione tecnica è affidata a
soggetto in possesso di laurea in conservazione di beni culturali o in architettura e, per
la qualificazione in classifiche inferiori alla IV, anche a soggetto dotato di esperienza
professionale acquisita nei suddetti lavori quale direttore di cantiere per un periodo non
inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori
attestanti tale condizione rilasciati dallautorità preposta alla tutela dei
suddetti beni. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto
con il Ministro dei lavori pubblici possono essere definiti o individuati eventuali altri
titoli o requisiti professionali equivalenti.
4. La qualificazione conseguita
ai sensi dellarticolo 18, comma 14, è collegata al
direttore tecnico che lha consentita. La stessa qualificazione può essere
confermata sulla base di autonoma e specifica valutazione se limpresa provvede alla
sostituzione del direttore tecnico o dei direttori tecnici uscenti con soggetti aventi
analoga idoneità.
5. Se limpresa non provvede
alla sostituzione del o dei direttori tecnici uscenti, si dispone:
a) la revoca della qualificazione
nelle categorie ed importi corrispondenti, connessi alla presenza del o dei direttori
tecnici uscenti;
b) a conferma o la riduzione della qualificazione nelle categorie ed importi
corrispondenti, nel caso in cui limpresa dimostri di aver eseguito lavori
rispettivamente di pari o di minore importo nelle categorie in precedenza connesse alla
direzione tecnica.
6. Se la variazione della
direzione tecnica è influente per liscrizione conseguita, ovvero se la medesima è
costituita da una sola persona, limpresa provvede a darne comunicazione alla SOA che
lha qualificata e allOsservatorio dei lavori pubblici entro trenta giorni
dalla data della avvenuta variazione.
7. In deroga a quanto stabilito
dal comma 2 i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento
svolgono la funzione di direttore tecnico, possono conservare lincarico presso la
stessa impresa.
Art. 27 (Casellario
informatico)
1. Presso lOsservatorio per
i lavori pubblici è istituito il casellario informatico delle imprese qualificate. Il
casellario è formato sulla base delle attestazioni trasmesse dalle SOA ai sensi
dellarticolo 12, comma 5, del presente Regolamento, e delle comunicazioni delle
stazioni appaltanti previste dal Regolamento generale.
2. Nel casellario sono inseriti
in via informatica per ogni impresa qualificata i seguenti dati:
a) ragione sociale, indirizzo,
partita IVA e numero di matricola di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
b) rappresentanza legale, direzione tecnica e organi con potere di rappresentanza;
c) categorie ed importi della qualificazione conseguita;
d) data di cessazione dellefficacia dellattestazione di qualificazione;
e) ragione sociale della SOA che ha rilasciato lattestazione;
f) cifra di affari in lavori realizzata nel quinquennio precedente la data
dellultima attestazione conseguita;
g) costo del personale sostenuto nel quinquennio precedente la data dellultima
qualificazione conseguita, con indicazione specifica del costo relativo al personale
operaio, tecnico, diplomato o laureato;
h) costo degli ammortamenti tecnici ordinari, degli ammortamenti figurativi e dei canoni
per attrezzatura tecnica sostenuto nel quinquennio precedente la data dellultima
qualificazione conseguita;
i) natura ed importo dei lavori eseguiti in ogni categoria nel quinquennio precedente
lultima qualificazione conseguita, risultanti dai certificati rilasciati dalle
stazioni appaltanti;
l) elenco dellattrezzatura tecnica in proprietà o in locazione finanziaria;
m) importo dei versamenti effettuati allINPS, allINAIL e alle Casse Edili in
ordine alla retribuzione corrisposte ai dipendenti;
n) eventuale stato di liquidazione o cessazione di attività;
o) eventuali procedure concorsuali pendenti;
p) eventuali episodi di grave negligenza nellesecuzione di lavori ovvero gravi
inadempienze contrattuali, anche in riferimento allosservanza delle norme in materia
di sicurezza e degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro, comunicate dalle stazioni
appaltanti;
q) eventuali sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dellarticolo 444 del codice di procedura penale a carico dei
legali rappresentanti, degli amministratori delegati o dei direttori tecnici per reati
contro la pubblica amministrazione, lordine pubblico, la fede pubblica o il
patrimonio;
r) eventuali provvedimenti di esclusione dalle gare ai sensi dellarticolo 8, comma
7, della Legge adottati dalle stazioni appaltanti;
s) eventuali falsità nelle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle condizioni
rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, accertate in esito alla procedura
di cui allarticolo 10, comma 1-quater, della Legge;
t) tutte le altre notizie riguardanti le imprese che, anche indipendentemente
dallesecuzione dei lavori, sono dallOsservatorio ritenute utili ai fini della
tenuta del casellario.
3. Le imprese sono tenute a comunicare
allOsservatorio, entro trenta giorni dal suo verificarsi, ogni variazione relativa
ai requisiti di ordine generale previsti dallarticolo 17.
4. Le stazioni appaltanti inviano alla fine dei
lavori una relazione dettagliata sul comportamento dellimpresa esecutrice, redatta
secondo la scheda tipo definita dallAutorità e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
entro trenta giorni dallentrata in vigore del presente Regolamento.
5. I dati del casellario di cui al comma 2 sono
resi pubblici a cura dellOsservatorio e sono a disposizione di tutte le stazioni
appaltanti per lindividuazione delle imprese nei cui confronti sussistono cause di
esclusione dalle procedure di affidamento di lavori pubblici.
6. Tutte le notizie, le informazioni e i dati
riguardanti le imprese contenute nel casellario sono riservati e tutelati nel rispetto
della normativa vigente fatte salve le segnalazioni cui devono provvedere le stazioni
appaltanti.
Art. 28 (Requisiti
per lavori pubblici di importo inferiore a 150.000 Euro)
1. Fermo restando quanto previsto dal Regolamento
generale in materia di esclusione dalle gare, le imprese possono partecipare agli appalti
di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 Euro qualora in possesso dei
seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:
a) importo dei lavori eseguiti
direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore
allimporto del contratto da stipulare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15%
dellimporto dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione
del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e limporto dei lavori
sia inferiore a quanto richiesto, limporto dei lavori è figurativamente e
proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; limporto
dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del
requisito di cui alla lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica.
2. Per i lavori sui beni immobili
soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali, per gli scavi
archeologici e per quelli agricolo-forestali, le imprese devono aver realizzato nel
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando lavori analoghi per importo
pari a quello dei lavori che si intendono eseguire, e presentare lattestato di buon
esito degli stessi rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni
cui si riferiscono i lavori eseguiti.
3. I requisiti sono determinati e
documentati secondo quanto previsto dal presente titolo, e dichiarati in sede di domanda
di partecipazione o di offerta; la loro sussistenza è accertata dalla stazione appaltante
secondo le disposizioni vigenti in materia.
TITOLO IV - Norme transitorie
Art. 29 (Disciplina
transitoria)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente Regolamento, le imprese non ancora in possesso della qualificazione secondo
il sistema previsto dai titoli I, II e III possono realizzare lavori pubblici e
partecipare alle relative procedure di affidamento secondo i modi e i tempi previsti dagli
articoli 30, 31 e 32.
2. I requisiti richiesti ai sensi degli articoli
31 e 32 sono riferiti al quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara, e sono determinati e documentati secondo quanto previsto al titolo III; il relativo
possesso è dichiarato dalle imprese in sede di domanda di partecipazione o di offerta ed
è accertato dalle stazioni appaltanti secondo le disposizioni vigenti in materia.
3. Fino allentrata in vigore del
regolamento generale, le cause di esclusione dalle gare per laffidamento di lavori
pubblici di qualsiasi importo sono determinate con riferimento a quanto previsto
dallarticolo 17, commi 1 e 3.
Art. 30 (Categoria
prevalente e lavorazioni subappaltabili o scorporabili)
1. La stazione appaltante indica
nel bando di gara:
a) l'importo complessivo dell'opera o del lavoro
oggetto dell'appalto;
b) la relativa categoria prevalente e la relativa classifica secondo lallegato A e larticolo 3, comma 4; si
intende prevalente la categoria di importo più elevato fra quelle costituenti
lintervento;
c) le parti appartenenti alle categorie generali o specializzate di cui si compone
lopera o il lavoro, diverse dalla categoria prevalente, con i relativi importi e
categorie che, fatto salvo quanto previsto dallarticolo 13, comma 7, della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono tutte, a scelta del concorrente,
subappaltabili o affidabili a cottimo, e comunque scorporabil.
2. Le parti costituenti
lopera o il lavoro ai sensi del comma 1, lettera d) sono quelle di valore
singolarmente superiore al dieci per cento dellimporto complessivo dellopera o
del lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 Euro.
Art. 31 (Appalti di
importo superiore a 150.000 Euro ed inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP)
1. Alle procedure di affidamento di appalti di
importo superiore a 150.000 Euro ed inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP,
i cui bandi sono pubblicati entro il 31 dicembre 2001, sono ammesse le imprese in possesso
dei seguenti requisiti:
a) cifra d'affari in lavori, non inferiore a 1,75
volte limporto dellappalto da affidare;
b) esecuzione di lavori appartenenti alla categoria prevalente oggetto dellappalto
di importo non inferiore al 60% di quello da affidare; per gli appalti di importo pari o
inferiori a 3.500.000 di Euro, la percentuale è fissata al 40%;
c) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore ai valori fissati
dallarticolo 18, comma 10, riferiti alla cifra daffari
effettivamente realizzata;
d) dotazione stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati dallarticolo 18, comma 8, riferiti alla cifra daffari effettivamente
realizzata; per le procedure i cui bandi sono pubblicati entro il 31 dicembre 2000 il
valore richiesto è pari alla metà.
2. Nel caso in cui i requisiti richiesti ai sensi
del comma 1, lettere c) e d), non rispettino i valori previsti, si applicano le
disposizioni previste dallarticolo 18, comma 15; la cifra
daffari così figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del possesso
del requisito di cui al comma 1, lettera a).
3. A partire dal 1° gennaio 2001 i requisiti di
cui al comma 1, lettere a) e b), sono incrementati del 30%.
Art. 32 (Appalti di
importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP)
1. Alle procedure di affidamento di appalti di
importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP, i cui bandi sono
pubblicati entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono
ammesse le imprese in possesso dei seguenti requisiti:
a) cifra d'affari in lavori non inferiore a due
volte e mezzo limporto dellappalto da affidare;
b) esecuzione di lavori, realizzati nella categoria prevalente oggetto dellappalto,
di importo non inferiore al 60% di quello dellappalto da affidare;
c) esecuzione di un singolo lavoro, nella categoria prevalente oggetto dellappalto,
di importo, non inferiore al 30% di quello dellappalto da affidare, ovvero, in
alternativa, di due lavori, nella suddetta categoria prevalente, di importo complessivo,
non inferiore al 40% di quello dellappalto da affidare ovvero, in alternativa, di
tre lavori, nella suddetta categoria prevalente, di importo complessivo, non inferiore al
50% di quello dellappalto da affidare;
d) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore a quanto previsto
valori fissati dallarticolo 18, comma 10, riferiti alla cifra
daffari effettivamente realizzata;
e) dotazione stabile di attrezzatura tecnica nella metà dei valori fissati dallarticolo 18, comma 8, riferiti alla cifra di affari effettivamente
realizzata.
2. Nel caso in cui i requisiti richiesti ai sensi
del comma 1, lettere d) ed e), non rispettino i valori previsti, si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 18, comma 15; la cifra di affari
così figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del possesso del requisito
di cui al comma 1, lettera a).
3. Qualora il concorrente sia
unassociazione temporanea o un consorzio o un GEIE di cui allarticolo 10,
comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della Legge, ogni singolo lavoro cui si riferisce il
requisito fissato dal comma 1, lettera c), deve essere stato integralmente eseguito da una
qualsiasi delle imprese associate o consorziate.
Art. 33 - (Disposizioni finali)
1. LIspettorato generale
per lAlbo nazionale dei costruttori e per i contratti del Ministero dei lavori
pubblici assume la denominazione di Ispettorato generale per i contratti con il compito di
provvedere, con lattuale struttura organizzativa, allesperimento delle gare e
alla stipulazione dei contratti per lappalto dei lavori, dei servizi e delle
forniture di competenza del Ministero dei lavori pubblici, nonché alla stipulazione degli
atti di transazione nellinteresse del Ministero stesso. AllIspettorato è
demandato inoltre ogni adempimento relativo alle materie che residuano a seguito
dellabrogazione dellAlbo nazionale dei costruttori, con particolare
riferimento alla normativa antimafia. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente Regolamento, con decreto del Ministro dei lavori pubblici è determinato il
contingente di personale da assegnare allIspettorato nellambito delle
dotazioni organiche complessive del Ministero dei lavori pubblici.
2. Ai sensi dellarticolo 8,
commi 10 e 11, della Legge, sono inefficaci le delibere assunte dagli organi deliberanti
dellAlbo nazionale dei costruttori per le quali non sia intervenuta entro il 31
dicembre 1999 leffettiva iscrizione allAlbo stesso.
Art. 34 - (Entrata in
vigore)
1. Il presente regolamento entra
in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
ALLEGATO
A
PREMESSE
- Ai fini delle seguenti
declaratorie per "opera" o per "intervento" si intende
un insieme di lavorazioni capace di esplicare funzioni economiche e tecniche.
- La qualificazione in ciascuna
delle categorie di opere generali, individuate con lacronimo "OG", è
conseguita dimostrando capacità di svolgere in proprio o con qualsiasi altro mezzo
lattività di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere o interventi per
la cui realizzazione, finiti in ogni loro parte e pronti alluso da parte
dellutilizzatore finale, siano necessarie una pluralità di specifiche lavorazioni.
La qualificazione presuppone effettiva capacità operativa ed organizzativa dei fattori
produttivi, specifica competenza nel coordinamento tecnico delle attività lavorative,
nella gestione economico-finanziaria e nella conoscenza di tutte le regole tecniche e
amministrative che disciplinano lesecuzione di lavori pubblici. Ciascuna categoria
di opere generali individua attività non ricomprese nelle altre categorie generali.
- La qualificazione in ciascuna
delle categorie specializzate, individuate con lacronimo "OS", è
conseguita dimostrando capacità di eseguire in proprio lattività di esecuzione,
ristrutturazione e manutenzione di specifiche lavorazioni che costituiscono di norma parte
del processo realizzativo di unopera o di un intervento e necessitano di una
particolare specializzazione e professionalità. La qualificazione presuppone effettiva
capacità operativa ed organizzativa dei fattori produttivi necessari alla completa
esecuzione della lavorazione ed il possesso di tutte le specifiche abilitazioni tecniche
ed amministrative previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari.
- La qualificazione nelle
categorie che risultano dalla suddivisione di quelle previste dai DD.MM. 770/1982 e
304/1998 è conseguita qualora le lavorazioni realizzate con riferimento alle vecchie
declaratorie riguardino lavorazioni previste dalle declaratorie del presente allegato.
- Le lavorazioni di cui alle
categorie generali nonché alle categorie specializzate per le quali nellallegata
tabella "corrispondenze nuove e vecchie categorie" è prescritta la
qualificazione obbligatoria, qualora siano indicate nei bandi di gara come parti
dellintervento da realizzare, non possono essere eseguite dalle imprese
aggiudicatarie se prive delle relative adeguate qualificazioni.
OG 1: EDIFICI
CIVILI E INDUSTRIALI
Riguarda la costruzione, la
manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per
svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie
strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di
qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie.
Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli
uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le
stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto
speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili,
cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari
caratteristiche e complessità.
OG 2: RESTAURO E
MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI
Riguarda lo svolgimento di un
insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare,
consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli
immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di
beni culturali e ambientali. Riguarda altresì la realizzazione negli immobili di impianti
elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo
nonché di eventuali opere connesse, complementari e accessorie.
OG 3: STRADE,
AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E
PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI
Riguarda la costruzione, la
manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per consentire
la mobilità su "gomma", "ferro" e "aerea", qualsiasi sia il
loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria
anche di tipo puntuale, del relativo armamento ferroviario, nonché di tutti gli impianti
automatici, elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per la trazione
elettrica necessari a fornire un buon servizio allutente in termini di uso,
informazione, sicurezza e assistenza.
Comprende in via esemplificativa le strade, qualsiasi sia il loro grado di importanza, le
autostrade, le superstrade, inclusi gli interventi puntuali quali le pavimentazioni
speciali, le gallerie artificiali, gli svincoli a raso o in sopraelevata, i parcheggi a
raso, le opere di sostegno dei pendii, i rilevati, le ferrovie di interesse nazionale e
locale, le metropolitane, le funicolari e le linee tranviarie di qualsiasi caratteristica
tecnica, le piste di decollo aerei ed i piazzali di servizio di eliporti, le stazioni, le
pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali ed artificiali, nonché i
ponti, anche di complesse caratteristiche tecniche, in ferro, cemento armato semplice o
precompresso, prefabbricati o gettati in opera.
OG 4: OPERE
DARTE NEL SOTTOSUOLO
Riguarda la costruzione, la
manutenzione o la ristrutturazione, mediante limpiego di specifici mezzi tecnici
speciali , di interventi in sotterraneo che siano necessari per consentire la mobilità su
"gomma" e su "ferro, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di
ogni opera connessa, complementare o accessoria, puntuale o a rete, quali strade di
accesso di qualsiasi grado di importanza, svincoli a raso o in sopraelevata, parcheggi a
raso, opere di sostegno dei pendii e di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici,
telefonici ed elettronici nonché di armamento ferroviario occorrenti per fornire un buon
servizio allutente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza.
Comprende in via esemplificativa gallerie naturali, trafori, passaggi sotterranei, tunnel.
OG 5: DIGHE
Riguarda la costruzione, la
manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali che siano necessari per
consentire la raccolta di acqua da effettuare per qualsiasi motivo, localizzati su corsi
dacqua e bacini interni, complete di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici,
elettrici, telefonici ed elettronici necessari allefficienza e allefficacia
degli interventi nonché delle opere o lavori a rete a servizio degli stessi.
Comprende le dighe realizzate con qualsiasi tipo di materiale.
OG 6: ACQUEDOTTI,
GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE
Riguarda la costruzione, la
manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per attuare il
"servizio idrico integrato" ovvero per trasportare ai punti di utilizzazione
fluidi aeriformi o liquidi, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria
anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici,
telefonici ed elettronici, necessari a fornire un buon servizio allutente in termini
di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza ad un normale funzionamento.
Comprende in via esemplificativa le opere di captazione delle acque, gli impianti di
potabilizzazione, gli acquedotti, le torri piezometriche, gli impianti di sollevamento, i
serbatoi interrati o sopraelevati, la rete di distribuzione allutente finale, i
cunicoli attrezzati, la fornitura e la posa in opera delle tubazioni, le fognature con
qualsiasi materiale, il trattamento delle acque reflue prima della loro immissione nel
ciclo naturale delle stesse, i gasdotti, gli oleodotti.
OG 7: OPERE
MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO
Riguarda la costruzione, la
manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali comunque realizzati,, in acque
dolci e salate, che costituiscono terminali per la mobilità su "acqua" ovvero
opere di difesa del territorio dalle stesse acque dolci o salate, completi di ogni opera
connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti
elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari a fornire un buon
servizio allutente in termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e
assistenza.
Comprende in via esemplificativa i porti, i moli, le banchine, i pennelli, le piattaforme,
i pontili, le difese costiere, le scogliere, le condotte sottomarine, le bocche di scarico
nonché i lavori di dragaggio in mare aperto o in bacino e quelli di protezione contro
lerosione delle acque dolci o salate.
OG 8: OPERE
FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA
Riguarda la costruzione e la
manutenzione o la ristrutturazione di interventi, puntuali e a rete, comunque realizzati,
occorrenti per la sistemazione di corsi dacqua naturali o artificiali nonché per la
difesa del territorio dai suddetti corsi dacqua, completi di ogni opera connessa,
complementare o accessoria, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici,
telefonici ed elettronici necessari.
Comprende in via esemplificativa i canali navigabili, i bacini di espansione, le
sistemazioni di foci, il consolidamento delle strutture degli alvei dei fiumi e dei
torrenti, gli argini di qualsiasi tipo, la sistemazione e la regimentazione idraulica
delle acque superficiali, le opere di diaframmatura dei sistemi arginali, le traverse per
derivazioni e le opere per la stabilizzazione dei pendii.
OG 9: IMPIANTI PER
LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
Riguarda la costruzione, la
manutenzione o la ristrutturazione degli interventi puntuali che sono necessari per la
produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o
accessoria, puntuale o a rete, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici,
telefonici ed elettronici, necessari in termini di funzionamento, informazione, sicurezza
e assistenza.
Comprende le centrali idroelettriche ovvero alimentate da qualsiasi tipo di combustibile.
OG 10: IMPIANTI
PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN
CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA
Riguarda la costruzione, la
manutenzione o la ristrutturazione degli interventi a rete che sono necessari per la
distribuzione ad alta e media tensione e per la trasformazione e distribuzione a bassa
tensione allutente finale di potenza elettrica, completi di ogni connessa opera
muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete.
Comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci
necessari per il trasporto e la distribuzione di qualsiasi tensione, la fornitura e posa
in opera di cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la
fornitura e posa in opera di canali attrezzati e dei cavi di tensione.
OG 11: IMPIANTI
TECNOLOGICI
Riguarda la fornitura, il
montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di un insieme coordinato di impianti di
riscaldamento, di ventilazione e condizionamento del clima, di impianti idrico sanitari,
di cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio, di impianti pneumatici, di impianti
antintrusione, di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di
reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare
o accessoria, da realizzarsi congiuntamente in interventi appartenenti alle categorie
generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione.
OG 12: OPERE ED
IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE
Riguarda la esecuzione di opere
puntuali o a rete necessarie per la realizzazione della bonifica e della protezione
ambientale.
Comprende in via esemplificativa le discariche, limpermeabilizzazione con
geomembrane dei terreni per la protezione delle falde acquifere, la bonifica di materiali
pericolosi, gli impianti di rilevamento e telerilevamento per il monitoraggio ambientale
per qualsiasi modifica dellequilibrio stabilito dalla vigente legislazione, nonché
gli impianti necessari per il normale funzionamento delle opere o dei lavori e per fornire
un buon servizio allutente sia in termini di informazione e di sicurezza.
OG 13: OPERE DI
INGENERIA NATURALISTICA
Riguarda la costruzione, la
manutenzione o la ristrutturazione di opere o lavori puntuali, e di opere o di lavori
diffusi, necessari alla difesa del territorio ed al ripristino della compatibilità fra
"sviluppo sostenibile" ed ecosistema, comprese tutte le opere ed i lavori
necessari per attività botaniche e zoologiche.
Comprende in via esemplificativa i processi di recupero naturalistico, botanico e
faunistico, la conservazione ed il recupero del suolo utilizzato per cave e torbiere e dei
bacini idrografici, leliminazione del dissesto idrogeologico per mezzo di
piantumazione, le opere necessarie per la stabilità dei pendii, la riforestazione, i
lavori di sistemazione agraria e le opere per la rivegetazione di scarpate stradali,
ferroviarie, cave e discariche.
CATEGORIE DI OPERE
SPECIALIZZATE
OS 1: LAVORI IN
TERRA
Riguarda lo scavo, ripristino e
modifica di volumi di terra, realizzati con qualsiasi mezzo e qualunque sia la natura del
terreno da scavare o ripristinare: vegetale, argilla, sabbia, ghiaia, roccia.
OS 2: SUPERFICI
DECORATE E BENI MOBILI DI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO
Riguarda lesecuzione del
restauro, della manutenzione ordinaria e straordinaria di superfici decorate di beni
architettonici e di beni mobili, di interesse storico, artistico ed archeologico.
OS 3: IMPIANTI
IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE
Riguarda la fornitura, il
montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti idrosanitari, di cucine, di
lavanderie, del gas ed antincendio, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di
ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali
che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.
OS 4: IMPIANTI
ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI
Riguarda la fornitura, il
montaggio e la manutenzione o ristrutturazione dimpianti trasportatori, ascensori,
scale mobili, di sollevamento e di trasporto completi di ogni connessa opera muraria,
complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già
realizzate o siano in corso di costruzione.
OS 5: IMPIANTI
PNEUMATICI E ANTINTRUSIONE
Riguarda la fornitura, il
montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti pneumatici e di impianti
antintrusione, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da
realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di
costruzione.
OS 6: FINITURE
DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI
Riguarda la fornitura e la posa
in opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e falegnameria in legno, di
infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di
qualsiasi tipo e materiale e di altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e
materiali vetrosi e simili.
OS 7: FINITURE
DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE
Riguarda la costruzione, la
manutenzione o ristrutturazione di murature e tramezzature di qualsiasi tipo, comprensive
di intonacatura, rasatura, tinteggiatura, verniciatura, e simili.
OS 8: FINITURE
DI OPERE GENERALI DI NATURA TECNICA
Riguarda la fornitura e la posa
in opera, la manutenzione o la ristrutturazione di isolamenti termici e acustici,
controsoffittature e barriere al fuoco, impermeabilizzazioni con qualsiasi materiale e
simili.
OS 9: IMPIANTI
PER LA SEGNALETICA LUMINOSA E LA SICUREZZA DEL TRAFFICO
Riguarda la fornitura e posa in
opera, la manutenzione sistematica o ristrutturazione di impianti automatici per la
segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico stradale, ferroviario, metropolitano o
tranviario compreso il rilevamento delle informazioni e lelaborazione delle
medesime.
OS 10: SEGNALETICA
STRADALE NON LUMINOSA
Riguarda la fornitura, la posa in
opera, la manutenzione o ristrutturazione nonché la esecuzione della segnaletica stradale
non luminosa, verticale, orizzontale e complementare.
OS 11:
APPARECCHIATURE STRUTTURALI SPECIALI
Riguarda la fornitura, la posa in
opera e la manutenzione o ristrutturazione di dispositivi strutturali, quali in via
esemplificativa i giunti di dilatazione, gli apparecchi di appoggio, i ritegni antisismici
per ponti e viadotti stradali e ferroviari.
OS 12: BARRIERE E
PROTEZIONI STRADALI
Riguarda la fornitura, posa in
opera e la manutenzione o ristrutturazione dei dispositivi quali guard rail, new jersey,
attenuatori durto, barriere paramassi e simili, finalizzati al contenimento ed alla
sicurezza del flusso veicolare stradale ed a proteggere dalla caduta dei massi.
OS 13: STRUTTURE
PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
Riguarda la produzione in
stabilimento industriale ed il montaggio in opera di strutture prefabbricate in cemento
armato normale o precompresso.
OS 14: IMPIANTI
DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI
Riguarda la costruzione e la
manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di termodistruzione dei rifiuti e
connessi sistemi di trattamento dei fumi e di recupero dei materiali, comprensivi dei
macchinari di preselezione, compostaggio e produzione di combustibile derivato dai
rifiuti, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a
rete.
OS 15: PULIZIA DI
ACQUE MARINE, LACUSTRE, FLUVIALI
Riguarda la pulizia con
particolari mezzi tecnici speciali di qualsiasi tipo di acqua ed il trasporto del
materiale di risulta nelle sedi prescritte dalle vigenti norme.
OS 16: IMPIANTI PER CENTRALI DI
PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA
Riguarda la costruzione, la
manutenzione o ristrutturazione di impianti ed apparati elettrici a servizio di qualsiasi
centrale di produzione di energia elettrica.
OS 17: LINEE TELEFONICHE
ED IMPIANTI DI TELEFONIA
Riguarda la fornitura, il
montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di linee telefoniche esterne ed impianti di
telecomunicazioni ad alta frequenza qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di
ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente
dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o
siano in corso di costruzione.
OS 18: COMPONENTI
STRUTTURALI IN ACCIAIO O METALLO
Riguarda la produzione in
stabilimento ed il montaggio in opera di strutture in acciaio e di facciate continue
costituite da telai metallici ed elementi modulari in vetro o altro materiale.
OS 19: IMPIANTI DI
RETI DI TELECOMUNICAZIONE E DI TRASMISSIONE DATI
Riguarda la fornitura, il
montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti di commutazione per reti
pubbliche o private, locali o interurbane, di telecomunicazione per telefonia, telex, dati
e video su cavi in rame, su cavi in fibra ottica, su mezzi radioelettrici, su satelliti
telefonici, radiotelefonici, televisivi e reti di trasmissione dati e simili, qualsiasi
sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o
accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere
generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.
OS 20: RILEVAMENTI
TOPOGRAFICI
Riguarda lesecuzione di
rilevamenti topografici speciali richiedenti mezzi e specifica organizzazione
imprenditoriale.
OS 21: OPERE
STRUTTURALI SPECIALI
Riguarda la costruzione di opere
destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i
carichi stessi, di opere destinate a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza e
di indeformabilità tali da rendere stabili limposta dei manufatti e da prevenire
dissesti geologici, di opere per rendere antisimiche le strutture esistenti e funzionanti
nonché lesecuzione di indagini geognostiche.
Comprende in via esemplificativa, lesecuzione di pali di qualsiasi tipo, di
sottofondazioni, di palificate e muri di sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per
ripristinare la funzionalità statica delle strutture, lesecuzione di indagini ed
esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, compreso il prelievo dei campioni da
analizzare in laboratorio per le relazioni geotecniche, nonché lesecuzione di prove
di carico, di pozzi, di opere per garantire la stabilità dei pendii e di lavorazioni
speciali per il prosciugamento, limpermeabilizzazione ed il consolidamento di
terreni.
OS 22: IMPIANTI DI
POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE
Riguarda la costruzione, la
manutenzione o ristrutturazione di impianti di potabilizzazione delle acque e di
depurazione di quelle reflue, compreso il recupero del biogas e la produzione di energia
elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o
a rete.
OS 23: DEMOLIZIONE
DI OPERE
Riguarda lo smontaggio di
impianti industriali e la demolizione completa di edifici con attrezzature speciali ovvero
con uso di esplosivi, il taglio di strutture in cemento armato e le demolizioni in genere,
compresa la raccolta dei materiali di risulta, la loro separazione e leventuale
riciclaggio nellindustria dei componenti.
OS 24: VERDE E
ARREDO URBANO
Riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono
necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la
manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
OS 25: SCAVI
ARCHEOLOGICI
Riguarda gli scavi archeologici e
le attività strettamente connesse.
OS 26:
PAVIMENTAZIONI E SOVRASTRUTTURE SPECIALI
Riguarda la costruzione, la
manutenzione o la ristrutturazione di pavimentazioni realizzate con materiali particolari,
naturali o artificiali, in quanto sottoposti a carichi e sollecitazioni notevoli quali, in
via esemplificativa, quelle delle piste aeroportuali.
OS 27: IMPIANTI
PER LA TRAZIONE ELETTRICA
Riguarda la fornitura, posa in
opera e la manutenzione sistematica o ristrutturazione degli impianti per la trazione
elettrica di qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea tranviaria.
Comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci
necessari per il trasporto e la distribuzione della tensione, la fornitura e posa in opera
dei cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e
posa in opera dei canali attrezzati e dei cavi di tensione nonché di tutti gli impianti
elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in termini di
funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza e simili.
OS 28: IMPIANTI
TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO
Riguarda la fornitura, il
montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti termici e di impianti per il
condizionamento del clima, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni
connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla
esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in
corso di costruzione.
OS 29: ARMAMENTO
FERROVIARIO
Riguarda la fornitura, posa in
opera e la manutenzione sistematica o ristrutturazione dei binari per qualsiasi ferrovia,
metropolitana o linea tranviaria nonché degli impianti di frenatura e automazione per
stazioni di smistamento merci.
OS 30: IMPIANTI
INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI
Riguarda la fornitura, il
montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici,
radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di
ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi
appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di
costruzione.
OS 31: IMPIANTI
PER LA MOBILITA SOSPESA
Riguarda la fornitura, il
montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti e apparecchi di sollevamento e
trasporto, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o
a rete, quali filovie, teleferiche, sciovie, gru e simili.
OS 32: STRUTTURE
IN LEGNO
Riguarda la produzione in
stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi
lignei pretrattati.
OS 33: COPERTURE
SPECIALI
Riguarda la costruzione e la
manutenzione di coperture particolari comunque realizzate quali per esempio le
tensostrutture, le coperture geodetiche, quelle copri-scopri, quelle pannellate e simili.
OS 34: SISTEMI
ANTIRUMORE PER INFRASTRUTTURE DI MOBILITA
Riguarda la costruzione, la posa
in opera, la manutenzione e la verifica acustica delle opere di contenimento del rumore di
origine stradale o ferroviaria quali barriere in metallo calcestruzzo, legno vetro, o
materiale plastico trasparente, biomuri, muri cellulari o alveolari nonché rivestimenti
fonoassorbenti di pareti di contenimento terreno o di pareti di gallerie.
TABELLA CORRISPONDENZE NUOVE E
VECCHIE CATEGORIE
|
|
CATEGORIE NUOVE |
Qualificazione obbligatoria |
CATEGORIE
d.m. 15/05/98, n. 304 |
CATEGORIE
d.m. 25/02/82, n. 770 |
|
OG 1 |
Edifici civili e industriali |
SI |
G1 |
2 |
|
OG 2 |
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela
. |
SI |
G2 |
3A - 3B |
G |
OG 3 |
Strade, autostrade, ponti, viadottim ferrovie, metropolitane .... |
SI |
G3 |
4 - 6 - 8 |
E |
OG 4 |
Opere darte nel sottosuolo |
SI |
G4 |
15 |
N |
OG 5 |
Dighe |
SI |
G5 |
14 |
E |
OG 6 |
Acquedotti, gasdotti , oleodotti, opere di irrigazione e di
evacuazione |
SI |
G6 |
10A - 10C - 19E |
R |
OG 7 |
Opere marittime e lavori di dragaggio |
SI |
G7 |
13A - 13B |
A |
OG 8 |
Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica |
SI |
G8 |
10B |
L |
OG 9 |
Impianti per la produzione di energia elettrica |
SI |
G9 |
16A - 16B - 16C - 16D |
I |
OG 10 |
Impianti per la trasformazione alta/media tensione e oer la
distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua |
SI |
G 10 |
9D - 16F - 16G - 16H - 16L |
|
OG 11 |
Impianti tecnologici |
SI |
G 11 |
5A - 5C |
|
OG 12 |
Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale |
SI |
|
|
|
OG 13 |
Opere di ingegneria naturalistica |
SI |
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
OS 1 |
Lavori in terra |
|
S 1 |
1 |
|
OS 2 |
Superfici decorate e beni mobili di interesse storico e artistico |
SI |
S 2 |
|
|
OS 3 |
Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie |
SI |
S 3 |
5A1 - 5B |
|
OS 4 |
Impianti elettromeccanici trasportatori |
SI |
S 4 |
5D - 5D1 - 20 |
|
OS 5 |
Impianti pneumatici e antintrusione |
SI |
S 5 |
5E |
|
OS 6 |
Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi |
|
S 6 |
5F1 - 5F3 |
|
OS 7 |
Finiture di opere generali di natura edile |
|
S 7 |
5F2 - 5G |
|
OS 8 |
Finiture di opere generali di natura tecnica |
|
S 8 |
5H |
S |
OS 9 |
Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico |
SI |
S 9 |
9A - 9B - 9C -9E |
P |
OS 10 |
Segnaletica stradale non luminosa |
SI |
S 10 |
7 |
E |
OS 11 |
Apparecchiature strutturali speciali |
SI |
S 11 |
|
C |
OS 12 |
Barriere e protezioni stradali |
|
S 12 |
|
I |
OS 13 |
Strutture prefabbricate in cemento armato |
SI |
S 13 |
|
A |
OS 14 |
Impianti di smaltimento e recupero rifiuti |
SI |
S 14 |
12B |
L |
OS 15 |
Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali |
SI |
S 15 |
13C |
I |
OS 16 |
Impianti per centrali produzione energia elettrica |
SI |
S 16 |
16E - 16I |
Z |
OS 17 |
Linee telefoniche ed impianti di telefonia |
SI |
S 17 |
16M |
Z |
OS 18 |
Componenti strutturali in acciaio o metallo |
SI |
S 18 |
17 |
A |
OS 19 |
Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento
. |
SI |
S 19 |
18 |
T |
OS 20 |
Rilevamenti topografici |
SI |
S 20 |
19A - 19B |
E |
OS 21 |
Opere strutturali speciali |
SI |
S 21 |
19C - 19D - 19F |
|
OS 22 |
Demolizione di opere |
|
S 1 |
|
|
OS 23 |
Impianti di potabilizzazione e depurazione |
SI |
S 23 |
12A |
|
OS 24 |
Verde e arredo urbano |
SI |
S 1 |
11 |
|
OS 25 |
Scavi archeologici |
SI |
G 2 |
3B |
|
OS 26 |
Pavimentazioni e sovrastrutture speciali |
|
G 3 |
8 |
|
OS 27 |
Impianti per la trazione elettrica |
SI |
G 10 |
9D |
|
OS 28 |
Impianti termici e di condizionamento |
SI |
G 11 |
5A |
|
OS 29 |
Armamento ferroviario |
SI |
S 9 |
9A - 9B - 9C - 9E |
|
OS 30 |
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi |
SI |
G 11 |
5C |
|
OS 31 |
Impianti per la mobilità sospesa |
SI |
S 18 |
17 |
|
OS 32 |
Strutture in legno |
|
G 1 |
2 |
|
OS 33 |
Coperture speciali |
SI |
G 1 |
2 |
|
OS 34 |
Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità |
|
S 8 |
5H |
ALLEGATO B
TABELLA REQUISITO QUALITA
Requisito |
Classifica I e II
( da 0 a 1 mld.) |
Classifica III, IV e V
(da 1 a 10 mld.) |
Classifica VI e VII
( da 10 a 30 mld.) |
Classifica VIII
(illimitato) |
Elementi del sistema di qualità |
anno
2000 - no
anno 2001 - no
anno 2002 - no
anno 2003 - no
anno 2004 - no |
anno 2000 - no
anno 2001 - no
anno 2002 - no
anno 2003 - sì
anno 2004 - sì |
anno 2000 - no
anno 2001 - no
anno 2002 - sì
anno 2003 - sì
anno 2004 - // |
anno 2000 - no
anno 2001 - no
anno 2002 - sì
anno 2003 - //
anno 2004 - // |
Sistema di qualità |
anno
2000 - no
anno 2001 - no
anno 2002 - no
anno 2003 - no
anno 2004 - no
regime - no |
anno 2000 - no
anno 2001 - no
anno 2002 - no
anno 2003 - no
anno 2004 - no
regime - sì |
anno 2000 - no
anno 2001 - no
anno 2002 - no
anno 2003 - no
anno 2004 - sì
regime - sì |
anno 2000 - no
anno 2001 - no
anno 2002 no
anno 2003 sì
anno 2004 sì
regime - sì |
ALLEGATO C
ELEMENTI SIGNIFICATIVI E TRA LORO
CORRELATI DI SISTEMA QUALITA
1. ELEMENTI DI SISTEMA QUALITA E
MANUALE DELLA QUALITA
La presenza di elementi
significativi e tra loro correlati del sistema qualità si considera raggiunta in una
impresa quando sono presenti in essa le caratteristiche organizzative e le modalità
operative specificate nel presente documento.
L'impresa dimostra di avere
acquisito elementi significativi e tra loro correlati del sistema qualità, che sono
riassunti in un manuale della qualità; questo costituisce anche strumento operativo per
la loro applicazione e aggiornamento.
Il manuale della qualità, e
quindi gli elementi di sistema qualità al quale esso corrisponde, fanno riferimento
essenzialmente ad aspetti gestionali delle attività di impresa, attraverso una serie di
procedure che riguardano tali aspetti.
La dichiarazione di esistenza di
elementi di sistema qualità da parte degli organismi di certificazione è relativa ai
suddetti aspetti gestionali dell'impresa, che li applicherà ai lavori delle diverse
categorie per le quali l'impresa stessa intende qualificarsi.
Gli aspetti gestionali
dell'attività di impresa vengono esaminati nel presente documento raggruppati per aree
omogenee dal punto di vista organizzativo/operativo.
Si tratta di elementi tratti
dalle norme UNI-EN-ISO 9000, riproposti in modo da corrispondere a un sistema qualità
semplificato e facendo riferimento alle fasi organizzative e operative di una impresa di
costruzioni.
2. ORGANIZZAZIONE DELL'IMPRESA,
ELEMENTI DI SISTEMA QUALITA' E LORO CONTROLLO
Principio generale
L'impresa è dotata di una
organizzazione che è funzionale alla sua attività, ed ha un sistema qualità
semplificato, basato su elementi significativi e tra loro correlati tra quelli indicati
nelle norme UNI EN ISO 9000, così come riproposti nel seguente documento.
Elementi da prendere in
considerazione:
2.1 il vertice dell'impresa ha
espresso e diffuso la volontà di operare in qualità, in un documento "Politica
della qualità", che fa riferimento agli obìettivi e agli strumenti per ottenere lo
scopo; la politica della qualità è contenuta nel manuale della qualità;
2.2 L'impresa ha una organizzazione descritta nel manuale della qualità mediante un
organigramma funzionale ed una descrizione delle principali figure professionali che
intervengono nel processo produttivo. con ruoli e responsabilità;
2.3 Il vertice dell'impresa ha identificato un responsabile della qualità che ha
competenza autorità e responsabilità per quanto concerne il funzionamento e
l'applicazione dei sistema qualità aziendale; questo ruolo può essere assunto da una
persona che abbia anche altre mansioni all'interno dell'impresa;
2.4 L'impresa ha messo a punto ed applica una procedura per tenere sotto controllo i
documenti relativi al sistema qualità; il responsabile della qualità ha concordato il
contenuto dei documenti con le persone coinvolte ed ha organizzato circolazione,
archiviazione e aggiornamento dei documenti stessi;
2.5 L'impresa ha messo a punto ed applica procedure per il reclutamento dei personale e
per la formazione dei personale stesso, laddove necessaria;
2.6 L'impresa ha individuato e formalizzato in una procedura le modalità per effettuare
ispezioni interne finalizzate a verificare se le procedure sono seguite, se sono congrue
con gli obiettivi prefissati, se ci sono possibilità di migliorarle.
L'impresa deve perciò:
Avere ed applicare un manuale
della qualità che contenga:
- la politica della qualità (vedi 2.1);
- gli elementi organizzativi dell'impresa
(organigramma funzionale, ruoli competenze e responsabilità) (vedi 2.2);
- l'indicazione del responsabile per la qualità
(vedi 2.3);
- le procedure adottate, articolate secondo il
seguente schema: scopo, responsabilità personali, procedura, documentazione;
- le modalità di controllo e revisione dei sistema;
Le procedure necessarie ai fini
di questo paragrafo sono:
Controllo della documentazione
(vedi 2,4)
Descrive come gestire i documenti importanti, in modo che ciascuno abbia le corrette
informazioni
Reclutamento del personale e
formazione (vedi 2.5)
Descrive le procedure da seguire per il reclutamento dei personale necessario, per la
individuazione e pianificazione delle eventuali necessità di formazione
Ispezioni ínterne (vedi 2.6)
Descrive le modalità da seguire per effettuare periodiche ispezioni interne dei sistema
qualità.
3. FORMULAZIONE E PRESENTAZIONE
DELLE OFFERTE, VERIFICHE IN CASO Di AGGIUDICAZIONE, AVVIO E PIANIFICAZIONE DELLA COMMESSA
Principio generale
L'impresa deve seguire delle
metodologie prestabilire per garantirsi di avere, in ogni fase della gara e della gestione
della commessa, i mezzi e le risorse per rispettare i requisiti dell'opera da costruire e
i tempi contrattuali.
Elementi da prendere in
considerazione:
3.1. in fase di formulazione
dell'offerta, il dossier dei documenti di gara deve essere esaminato sotto tutti gli
aspetti tecnici, temporali, economici, di qualità e di sicurezza; se l'impresa intende
partecipare, l'offerta è studiata e formulata comprendendo una parte tecnica, una parte
economica e una parte relativa alla gestione della qualità, per ciascuna delle quali si
è verificata la capacità dell'impresa a soddisfare il contratto;
3.2. in caso di aggiudicazione, l'impresa deve verificare la relativa documentazione, per
risolvere con il committente gli eventuali aspetti che differissero da quelli dei
documenti di gara; l'impresa deve anche verificare le modalità di comunicazione con il
committente e i suoi rappresentanti e verificare le garanzie sulle modalità di pagamento;
3.3. l'impresa deve utilizzare procedure per l'avvio e la pianificazione della commessa,
che prevedano la distribuzione di ruoli e responsabilità, la pianificazione dei lavori,
la preparazione, se necessario, di alcune istruzioni di lavoro
Le procedure necessarie ai fini di
questo paragrafo sono:
Formulazione delle offerte (vedi
3.1)
Descrive le attività da intraprendere per esaminare e verificare le richieste dei
committenti e per partecipare alle gare.
Aggiudicazíone dí un lavoro (vedi
3.2)
Descrive le attività da intraprendere per verificare dettagliatamente le richieste dei
Committente ed accertarsi della disponibilità delle risorse necessarie per portare a
termine il lavoro
Avvio della commessa (vedi 3.3)
Descrive le attività necessarie per iniziare un lavoro
4. APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIALI,
COMPONENTI E SUBAPPALTI
Principio generale
L'impresa deve garantirsi che i
prodotti approvvigionati siano conformi ai requisiti richiesti nelle specifiche di
progetto e di capitolato.
L'impresa deve garantirsi che i
subappaltatori dei quali possa servirsi operino in modo da non creare problemi nella
gestione di una commessa.
Tali subappaltatori dovranno
perciò essere tali da fornire garanzie di affidabilità per quanto riguarda i requisiti
della parte di opera loro assegnata, i tempi di realizzazione, il rispetto delle norme
tecniche e le normative sul lavoro.
Elementi da prendere in
considerazione:
4.1. definizione dei requisiti
dei materiali e prodotti da approvvigionare : tali requisiti devono essere chiaramente
individuati in funzione dì quanto richiesto dalla normativa tecnica nazionale, dagli
elaborati progettuali e dal capitolato speciale tecnico di appalto;
4.2. ordinazione dei materiali e componenti: i documenti di acquisto devono contenere
espressamente la richiesta dei requisiti individuati e tutti gli elementi utili per
definire chiaramente i prodotti.
4.3. selezione dei fornitori: i fornitori devono essere selezionati secondo criteri volti
a garantire la loro affidabilità e quella dei loro prodotti; l'impresa è libera di
scegliere i criteri di selezione da adottare, purché questi facciano riferimento alla
qualità di forniture precedenti, al rapporto costo qualità, al rispetto dei tempi di
consegna, agli aspetti organizzativi dei fornitore, alle sue eventuali forme di
certificazione di prodotto o di azienda; la presenza di procedure di selezione dei
fornitori e la loro applicazione sono sufficienti ai fini della dichiarazione
dell'organismo di certificazione, anche se una selezione storica non è stata ancora
portata a termine;
4.4. accettazione e verifica dei prodotti: i materiali e componenti approvvigionati devono
essere verificati, accettati e immagazzinati in modo da garantire la loro rispondenza
all'ordine e la loro successiva corretta utilizzazione;
4.5. i potenziali subappaltatori devono essere individuati sulla base di parametri di tipo
commerciale, esaminati congiuntamente ad aspetti relativi alla garanzia del loro operare
(eventuale certificazione di sistema qualità o dichiarazione di esistenza di elementi di
sistema qualità, dati storici sulle loro prestazioni, accertamenti diretti da parte
dell'impresa);
4.6. l'impresa segue delle regole per il coinvolgimento dei potenziali subappaltatori in
fase di offerta e per la loro selezione quando un lavoro è stato aggiudicato.
Le procedure necessarie ai fini
di questo paragrafo sono:
Approvvigionamento di materiali e
componenti (vedi 4.1, 4.2 e 4.3)
Descrive le modalità da seguire per gli approvvigionamenti di materiali e componenti
relativi ai lavori dell'impresa
Accettazíone e immagazzinamento
di materíali e componenti (vedi 4.4)
Descrive le modalità di controllo dei materiali e componenti quando vengono consegnati in
cantiere e le modalità per il loro immagazzinamento prima dell'impiego.
Subappaltí (vedi 4.5 e 4.6)
Descrive i criteri di scelta dei subappaltatori e le modalità da seguire per garantirsi
che essi operino conformemente a requisiti prestabiliti.
5. ESECUZIONE DEI LAVORI E LORO
CONTROLLO
Principio generale
L'impresa deve essere in grado di
garantire il risultato dei lavori in ogni singola commessa, programmando, pianificando e
controllando i lavori stessi in modo da raggiungere sistematicamente gli obiettivi
prefissati.
Elementi da prendere in
considerazione:
5.1 Ogni nuova commessa viene
preceduta dalla redazione di un piano di qualità, tramite il quale si applicano alla
commessa i principi e le regole dei sistema qualità; il piano della qualità fornisce tra
l'altro elementi di carattere organizzativo-funzionale del cantiere, il programma dei
lavori, le istruzioni di lavoro, identifica quando e come effettuare controlli, individua
eventuali parti delle lavorazioni per le quali sono necessari particolari accorgimenti di
sicurezza; le istruzioni di lavoro vengono redatte per ogni commessa, anche in conformità
delle prescrizioni dei capitolato tecnico di appalto, solo per quelle attività ritenute
critiche o per attività frutto di azioni correttive;
5.2. il processo di costruzione deve essere tenuto sotto controllo attraverso la verifica
della competenza della manodopera impiegata, una periodica verifica della chiarezza e
conformità delle eventuali istruzioni date alla manodopera, la registrazione delle
istruzioni verbali della Direzione dei Lavori, la revisione periodica delle istruzioni di
lavoro, la verifica dei programmi di lavoro, la verifica dei lavoro dei subappaltatori, le
modalità di protezione delle parti di lavoro completate;
5.3. l'impresa deve predisporre un piano delle ispezioni e delle verifiche sulla base di
quanto previsto nel piano della qualità, indicando la criticità di tali ispezioni e
verifiche e predisponendo la modulistica necessaria;
5.4. l'impresa deve tenere sotto controllo, con un livello di precisione proporzionato
alla loro natura e al loro impiego, gli strumenti di misura e di prova che sono
correntemente impiegati; i controlli devono essere individuati e pianificati e possono
consistere in controlli interni o, laddove necessario, in controlli presso strutture
esterne (ad es. il costruttore dello strumento);
5.5. quando l'esame visivo, una verifica o una prova, rilevano la non corrispondenza di
una lavorazione o di una fase di essa alle specifiche, l'impresa deve aver predisposto
modalità operative che prevedano di contrassegnare e correggere il lavoro difettoso; a
seconda dei tipo di difetto da correggere, deve essere previsto chi deve intervenire;
quando si verifica il ripetersi di un difetto in maniera sistematica, deve essere previsto
un esame della relativa fase produttiva per individuare le cause dei difetto e la loro
eliminazione (azione correttiva).
Le procedure necessarie ai fini di
questo paragrafo sono:
Piani di qualità per i lavori
aggiudicati (vedi 5.1.)
Descrive come preparare e utilizzare i piani di qualità per i lavori aggiudicati
Controllo della attività di
costruzione (vedi 5.2.)
Descrive come il lavoro deve essere controllato, ivi comprese l'accertamento
dell'idoneità della manodopera, il controllo dei processi di costruzione e la protezione
del prodotto finito.
Verifiche e prove (vedi 5.3.)
Descrive come l'impresa si garantisce che le verifiche e prove necessarie siano
correttamente eseguite e registrate.
Controllo delle attrezzature dí
íspezíone, mísura e prova (vedi 5.4.)
Descrive le precauzioni da prendere e le attività da svolgere per garantire la precisione
delle apparecchiatura di ispezione, misura e prova.
Rilievo e trattamento dei difetti
di lavorazione (vedi 5.5.)
Descrive le azioni da intraprendere quando una lavorazione non è conforme alle
specifiche.
SCHEMA DI MANUALE DI
QUALITA'CORRISPONDENTE AD ELEMENTI SIGNIFICATIVI E TRA LORO CORRELATI DI SISTEMA QUALITA'
1 . Politica della qualità
2. Elementi organizzativi
dell'impresa: organigramma funzionale, ruoli, competenze e responsabilità
3. Responsabile della qualità
4. Procedure
4.1 Controllo della documentazione
4.2 Reclutamento dei personale e formazione Ispezioni interne
4.3 Ispezioni interne
4.4 Formulazione delle offerte
4.5 Aggiudicazione di un lavoro
4.6 Avvio della commessa
4.7 Approvvigionamento di materiali e componenti
4.8 Accettazione e immagazzinamento di materiali e componenti
4.9 Subappalti
4.10 Piani di qualità per i lavori aggiudicati
4.11 Controllo della attività di costruzione
4.12 Verifiche e prove
4.13 Controllo delle attrezzature di ispezione, verifica e prova
4.14 Rilievo e trattamento dei difetti di lavorazione
5. Controllo e revisione dei sistema
ALLEGATO D
CERTIFICATO DI ESECUZIONE DEI LAVORI
QUADRO A: DATI DEL BANDO DI GARA
STAZIONE APPALTANTE:
.............................................. CODICE:.................................
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
.............................. INDIRIZZO....................................
OGGETTO DELLAPPALTO:
.....................................
....................................................
IMPORTO COMPLESSIVO
DELLAPPALTO : lire......(in cifre e lettere)............... euro.................
CATEGORIA PREVALENTE:
......................................
LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE
LINTERVENTO:
Lavorazione |
categoria |
|
Importo |
|
|
|
(cifre) |
(lettere) |
(euro) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
QUADRO B: SOGGETTO AGGIUDICATARIO
A |
Impresa singola (articolo 10, comma 1, lettera a, legge
109/94) |
|
B |
Consorzio (articolo 10, comma 1, lettera b), legge 109/94) |
|
C |
Consorzio stabile (articolo 10, comma 1, lettera b), legge
109/94) |
|
D |
Associazione orizzontale (articolo 10, comma 1, lettera
d), legge 109/94) |
|
F |
Associazione verticale (articolo 10, comma 1, lettera d),
legge 109/94) |
|
E |
Consorzi (articolo 10, comma 1, lettera e), legge 109/94) |
|
F |
GEIE (articolo 10, comma 1, lettera e-bis, legge 109/94 |
|
COMPOSIZIONE SOGGETTO
AGGIUDICATARIO
Impresa |
Sede |
mandataria |
mandante |
percentuale di partecipazione |
|
|
|
|
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|
|
|
IMPORTO DEL CONTRATTO (al netto
del ribasso) : lire.................................................................
QUADRO C: ESECUZIONE DEI LAVORI
DATA DI INIZIO DEI LAVORI :
..................................... I LAVORI SONO INCORSO .... ............
DATA DI ULTIMAZIONE DEI
LAVORI...............
IMPORTO CONTABILIZZATO ALLA DATA
...........................: lire ...............................................
IMPORTO REVISIONE PREZZI:
lire................................................
RISULTANZE DEL CONTENZIOSO:
lire................................................
IMPORTO TOTALE:
lire................................................
RESPONSABILE DELLA CONDOTTA DEI
LAVORI: .........................................................
IMPRESE SUBAPPALTATRICI E/O
ASSEGNATARIE
Lavorazione |
Importo |
Categoria |
Impresa |
Sede |
Subappalto |
Assegnazione |
|
|
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|
IMPORTO AL NETTO DEI SUBAPPALTI E
DELLE ASSEGNAZIONI: lire ..........................
DICHIARAZIONE SULLA ESECUZIONE
DEI LAVORI: ..............................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
DATA
...................................................
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
O PER I LAVORI SUI BENI CULTURALI LAUTORITA PREPOSTA ALLA TUTELA DEL BENE
ALLEGATO E
Il corrispettivo spettante alle
SOA per lattività di attestazione è determinato con la seguente formula:
P = C/10.000 + (2 * N + 8) *
1.000.000
dove:
C = Cifra daffari di cui
allarticolo 21, comma 1, del Regolamento;
N = Numero delle categorie
generali o specializzate per le quali si chiede la qualificazione.
ALLEGATO F
Lincremento percentuale è
dato da:
C1 = (30/3)* {
[(p-0,15)/0,075]+[(a-0,02)/0,01]+ q}
ovvero
C2 = (30/3)* {
[(r-0,10)/0,05]+[(a-0,02)/0,01]+ q}
dove:
p = |
il valore del rapporto tra il costo complessivo sostenuto per il personale
dipendente, calcolato secondo larticolo 18, comma 8, primo
periodo, e la cifra daffari in lavori richiesta ai sensi dellarticolo 18,
comma 2, lettera b);
per p => O,225 si assume p = 0,225; |
r = |
il valore del rapporto tra il costo complessivo sostenuto per il personale
dipendente, calcolato secondo larticolo 18, comma 8, secondo periodo, e la cifra
daffari in lavori richiesta ai sensi dellarticolo 18, comma 2, lettera b);
per r => 0,15 si assume r = 0,15; |
a = |
il valore del rapporto tra il costo dellattrezzatura tecnica calcolato
secondo larticolo 18, comma 7, e la cifra daffari in lavori richiesta ai sensi
dellarticolo 18, comma 2, lettera b);
per a => 0,03 si assume a = 0,03. |
q = |
1 in presenza di certificazione del sistema di qualità aziendale; |
q = |
0 in assenza di certificazione del sistema di qualità aziendale. |
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