RELAZIONE AL REGOLAMENTO
QUALIFICAZIONE
a) PREMESSE GENERALI
Nel disegno di riforma dei
lavori pubblici delineato dalla legge quadro, la materia della qualificazione rappresenta
una questione assolutamente prioritaria, oggetto di una profonda innovazione rispetto alla
disciplina ancora vigente.
Sin dal 1962, con
listituzione dellAlbo Nazionale dei Costruttori, il legislatore italiano optò
per un sistema di qualificazione caratterizzato da un unico livello di verifica della
capacità imprenditoriale dei soggetti che aspiravano ai pubblici appalti, per effetto del
quale sistema, una volta conseguita la relativa iscrizione, limpresa ha potuto
partecipare ad ogni singola gara senza lobbligo di esibire ulteriori prove della
propria idoneità se non quelle connesse alla vigenza delliscrizione presso il
registro delle imprese ovvero alla verifica dei requisiti morali attestati dai certificati
del casellario giudiziale.
Era in sostanza un sistema assai
rigoroso nel porre vincoli di ingresso, ma notevolmente vantaggioso per gli utenti che,
ottenuta labilitazione, hanno visto di molto semplificate le procedure di
partecipazione alle gare.
Tale assetto, che allinizio
funzionò in modo soddisfacente, vide in breve tempo deteriorata la propria capacità
selettiva per una serie di ragioni economiche e giuridiche, spesso intrecciate fra loro:
innanzitutto il vorticoso moltiplicarsi del numero delle imprese (verso la metà degli
anni 70 le imprese iscritte allAlbo erano circa 20000, erano circa 80000 alla
metà degli anni 80 e oggi sono circa 50000, a fronte delle circa 5000 che operano
in Germania e delle 6000 che operano in Francia), in secondo luogo il crescere delle
stazioni appaltanti divenute altrettanti soggetti qualificatori nella gara di propria
competenza, in terzo luogo il progressivo affermarsi delle normative comunitarie che hanno
previsto allinterno delle procedure di aggiudicazione vere e proprie fasi di
qualificazione autonome da quella prevista in via generale dalla normativa sullAlbo
Nazionale Costruttori.
La concomitanza di questi ultimi
due fattori - proliferare delle amministrazioni aggiudicatrici e frantumazione in capo ad
esse della effettiva qualificazione a livello di gara - ha condotto il legislatore ad
introdurre a livello normativo uno strumento, il bando tipo di cui al D.P.C.M. 55/1991,
che garantisse la omogeneità di comportamenti delle stazioni appaltanti nella redazione
degli atti di gara e quindi nella fissazione delle regole di selezione delle imprese.
Dunque, loriginaria scelta
legislativa di privilegiare un sistema di qualificazione generale e statuale è stata
dapprima affiancata e poi svuotata dallaffermarsi di un parallelo sistema specifico
di qualificazione, destinato a rinnovarsi gara per gara, senza che - almeno su un piano
formale - uno dei due prevalesse sullaltro. Anzi, tale "binarietà" ha
rappresentato la peculiarità del sistema italiano, che si è venuto a caratterizzare per
la duplicità dei centri di controllo: luno, lAlbo, meramente abilitativo,
laltro, lente appaltante, direttamente selettivo.
E tuttavia ovvio ed
evidente che questa situazione ha comportato una sostanziale perdita di effettività del
sistema di qualificazione attuato mediante lAlbo Nazionale Costruttori, e la
relativa iscrizione, da condizione necessaria e sufficiente alla dimostrazione
dellidoneità dellimpresa, ha finito per essere un mero elemento presuntivo
della sussistenza di alcune referenze.
Vi è stato nel 1986 con la legge
n.768 un tentativo di restituire effettività ed incisività alla iscrizione allAlbo
Nazionale Costruttori come strumento di qualificazione delle imprese, soprattutto
prevedendo listituto della periodica revisione delliscrizione, che potesse
assicurare e garantire il permanere nel tempo di quei requisiti che avevano consentito
loriginario accesso alla qualificazione, sennonché da un lato le incerte modalità
di attuazione della verifica, dallaltro la scarsa consistenza dei parametri
alluopo fissati, luna e laltra aggravate dalle difficoltà operative
connesse allimponente lavoro di verifica, hanno di fatto determinato il fallimento
dellistituto, il proliferare universalmente ammesso del fenomeno delle "scatole
vuote" ed il diffondersi ad ogni livello della consapevolezza della definitiva
inidoneità del sistema e della necessità di introduzione di nuove soluzioni.
In questa ultima prospettiva,
peraltro, non è priva di importanza la considerazione dellemergere in sede
comunitaria dellesigenza di fissare criteri omogenei di effettiva qualificazione
delle imprese, considerazione che ha notevolmente contribuito allaffermarsi
dellopinione della necessità del superamento del sistema sino ad oggi vigente.
IL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
NELLA LEGGE 109/1994
Come è noto, la legge 109/1994
sin dalla sua prima versione ha fissato il termine finale del sistema di qualificazione
affidato allAlbo Nazionale Costruttori. Dopo le modifiche e le correzioni apportate
dal decreto legge 101/1995 convertito con legge 216/1995 (c.d. "Merloni bis") e
dalla legge 415/1998 (c.d. "Merloni ter"), la disciplina attualmente vigente in
materia prevede che dal 1° gennaio 2000 entrerà in vigore il nuovo sistema di
qualificazione, le cui linee essenziali si articolano nel modo seguente:
la qualificazione delle imprese
è obbligatoria per gli appalti di valore superiore ai 150.000 Euro, ed è modellata in
rapporto alle tipologie e allimporto dei lavori, con una impostazione dunque che si
pone in linea di continuità - ad eccezione del limite di valore - con la disciplina sin
qui applicata, che come è noto prevede una configurazione basata su categorie di lavori e
classifiche di importo;
il sistema di qualificazione è
attuato da organismi di diritto privato, soggetti ad autorizzazione e sottoposti al
controllo da parte dellAutorità per la Vigilanza sui lavori pubblici, con decisa
innovazione rispetto alla attuale normativa che appunto è incentrata su una concezione
pubblica statuale della qualificazione;
la qualificazione è
subordinata al possesso di requisiti di ordine generale nonché tecnico organizzativi ed
economico finanziari conformi alle norme comunitarie (ed anche in questo vi è una sorta
di continuità, in linea di principio, con il sistema ancora vigente, pure improntato alla
centralità dei requisiti generali e speciali), e al possesso - in via tra loro
alternativa - della certificazione di qualità o della dichiarazione della presenza di
elementi, significativi e tra loro correlati, del sistema di qualità;
gli organismi privati di
qualificazione attestano in capo allimpresa il possesso dei requisiti e della
certificazione (o della dichiarazione) rilasciata dai soggetti accreditati secondo le
norme europee UNI CEI EN 45000;
lobbligatorietà di
possedere la certificazione di qualità, o in alternativa - secondo la tipologia dei
lavori o loggetto dei contratti - la dichiarazione della presenza degli elementi del
sistema di qualità è obiettivo cui deve giungersi con una gradualità temporale di
durata quinquennale;
contestualmente
allentrata in vigore del nuovo sistema, viene disposta labrogazione della
legge 57/1962 che regola la qualificazione attraverso lAlbo Nazionale.
c) IL REGOLAMENTO
Nella nuova disciplina della
qualificazione la legge demanda un ruolo assolutamente protagonista allo strumento
regolamentare, da adottarsi ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge 400/1988
su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
dellIndustria e del Ministro dei Beni e Attività Culturali, sentito il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, previo parere delle commissioni parlamentari.
Il regolamento infatti deve
stabilire la disciplina completa del nuovo sistema sia sotto il profilo oggettivo che
sotto il profilo soggettivo, con particolare riguardo alla fissazione dei requisiti che
devono avere i soggetti privati cui è demandata lattestazione della qualificazione
in capo alle imprese, alla previsione delle modalità dellaccertamento dei requisiti
di qualificazione, il contenuto e lestensione dei requisiti stessi, la
determinazione dei criteri di gradualità per lentrata in vigore
dellobbligatorietà della certificazione di qualità.
E evidente il rilievo
primario che il regolamento attribuisce allAutorità in tutta la disciplina della
qualificazione, in coerenza con la chiara indicazione della legge quadro: i compiti
demandati allAutorità infatti sono di estrema importanza ai fini del corretto
funzionamento del sistema, a garanzia che il rispetto delle regole di selezione delle
imprese, e in definitiva delle regole stesse di mercato, sia assicurato da un soggetto
pubblico super partes che funga in un certo senso da contrappeso istituzionale in un
panorama di soggetti qualificatori connotati dalla scelta di privatizzazione e di
pluralismo attuata dalla legge. Le funzioni dellAutorità si estrinsecano
principalmente nel complesso di attività e poteri connessi alla autorizzazione degli
organismi privati di attestazione, alla sorveglianza sul corretto espletamento delle loro
funzioni, cui non sono estranei gli elementi tipicamente sanzionatori connessi alla revoca
dellautorizzazione stessa.
E stata istituita presso il
Ministero dei lavori pubblici una commissione che ha provveduto ad elaborare lo schema di
regolamento allegato. Lo sforzo compiuto dai compilatori del testo è stato nel senso di
redigere regole che tenessero conto - come del resto la stessa legge prescrive - di quanto
sta emergendo a livello comunitario, ove è in corso di definizione una disciplina
tendente a creare standard omogenei di qualificazione per tutti i paesi aderenti alla
Comunità; nello stesso tempo di non determinare una frattura con le regole di
qualificazione da tempo vigenti nellordinamento interno con un impatto che gli
operatori non potrebbero sopportare, e però di assicurare la necessaria effettività a
quelle regole in modo da consentire un avvio efficace al nuovo sistema.
E soprattutto il riferimento al
panorama europeo rappresenta uno dei punti chiave della elaborazione della nuova
disciplina, dato che le regole che stanno emergendo in sede comunitaria (il 25 settembre
1998 è stata approvata la bozza definitiva di normativa dal CEN7TC 330 Qualification of
Contractors, ed il 27 settembre 1999 è stata approvata ulteriore versione del medesimo
documento) hanno un livello di definizione già sufficiente per essere tenute in
considerazione, ma purtroppo non sono ancora a livello così avanzato, né sono frutto di
scelte sufficientemente stabili, da imporsi come vincolanti.
Per molta parte del nuovo
regolamento è stato ritenuto opportuno utilizzare, per quanto possibile, le norme della
bozza di D.P.R. che nel corso del precedente Governo il Ministero dei lavori pubblici
aveva elaborato ai sensi dellarticolo 20 della legge 59/1997, per semplificare le
procedure di iscrizione allAlbo Nazionale dei Costruttori, e che prima di vedersi
negare la registrazione dalla Corte dei Conti per motivi attinenti ai limiti della delega
legislativa era stato deliberato dal Consiglio dei Ministri ed aveva riportato il parere
favorevole del Consiglio di Stato e - seppure con molte condizioni - dalle commissioni
parlamentari.
Lo schema di regolamento provvede
pure a determinare le categorie di lavori generali e specializzate, sostanzialmente
riproponendo la articolazione già fissata con D.M. 304/1998 in attuazione del comma 3
dellarticolo 9 della legge 109/1994, apportandovi solo quelle marginali correzioni
che una prima applicazione del decreto ha suggerito come opportune.
Sul testo ha ritenuto di poter
esprimere il proprio parere lAutorità per la Vigilanza sui lavori pubblici, che con
nota 10 giugno 1999 n.877/99/PRE ha formulato le proprie osservazioni, sostanzialmente
quasi tutte recepite.
Sono inoltre stati acquisiti i
concerti del Ministero dellIndustria e del Ministero dei Beni Culturali, ed è stato
sentito il Ministero del Lavoro come prescritto dalla legge.
Successivamente, il testo è
stato sottoposto allesame della Conferenza Unificata ai sensi dellarticolo 8
del decreto legislativo 281/1997, che ha espresso parere favorevole, con alcune
condizioni, in data 11 novembre 1999.
E stato quindi acquisito il
parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi in
data 6 dicembre 1999 con numero 203/99.
Infine, hanno reso il parere di
competenza anche le Commissioni Parlamentari VIII per la Camera dei Deputati e VIII per il
Senato, entrambe in data 16 dicembre 1999.
Tutti i pareri raccolti hanno
offerto un utile contributo alla redazione finale del testo, suggerendo molte opportune
correzioni e fornendo preziose indicazioni anche nel merito, in un contesto di sostanziale
condivisione del lavoro svolto. Solo il parere del Consiglio di Stato, oltre a numerosi
Aspetti di dettaglio sui quali si dà conto nel prosieguo della relazione, si è mostrato
critico non tanto sulla legittimità delle singole norme che anzi, è stata
espressamente riconosciuta quanto sulla congruità delle scelte effettuate con il
regolamento in questione.
In sostanza, secondo il Consiglio
di Stato, il testo offrirebbe una interpretazione riduttiva rispetto alla portata
innovativa della riforma delineata nella legge quadro, in quanto confermerebbe
limpostazione tradizionale della qualificazione come somma di requisiti soggettivi
(in sostanza riproducendo, seppure in modo semplificato sotto il profilo procedimentale,
la filosofia dellAlbo), ed invece non darebbe adeguato risalto allelemento
della qualità.
Ulteriore spunto critico il
Consiglio di Stato trae dalla considerazione che il regolamento restringerebbe "fino
quasi ad annullarlo" lo spazio del bando tipo, con conseguente inversione di
quella tendenza che tenderebbe a responsabilizzare le singole stazioni appaltanti, quali
soggetti diversi dallo Stato, nella scelta dei contraenti.
Rispetto a tali argomentazioni,
che coinvolgono il merito complessivo della scelta di fondo attuata, il Ministero
proponente non può fare a meno di osservare quanto segue a conferma della validità della
soluzione proposta.
Per quanto attiene al rilievo
conferito allelemento qualità, non può convenirsi sulla censura circa la sua
indebita attenuazione, dal momento che il regolamento conferisce il dovuto spazio alla
qualità seppure senza farne oggetto di una (daltronde inutile) specifica
articolazione; deve tuttavia rilevarsi che se sussiste una qualche attenuazione
dellelemento qualità nella materia della qualificazione, questa non può certo
addebitarsi alle scelte di Governo, ma discende sia dalla evoluzione legislativa (la legge
415/1998 ha infatti introdotto accanto alla vera e propria certificazione di qualità, la
dichiarazione della presenza dei più ridotti "elementi significativi del sistema
qualità") sia dalla progressiva formazione delle regole comunitarie, che non vedono
più la qualità tra i fattori costitutivi della qualificazione. Sembrerebbe dunque che la
maturazione del sistema vada verso una considerazione della qualità non più e non tanto
come determinante elemento di qualificazione bensì come fattore aggiuntivo incentivante
del soggetto impresa.
Per quanto invece attiene alla
compressione dellautonomia delle stazioni appaltanti nel processo di selezione delle
imprese, non può ignorarsi che il principio della frantumazione della qualificazione in
capo alle committenti originariamente affermato dalle norme comunitarie in
contrapposizione alle norme nazionali accentratrici subisce innegabile ripensamento
proprio in sede comunitaria, dove è oggetto di definizione una normativa sulla
qualificazione basata su standard omogenei e su organismi imparziali diversi dalle imprese
e dalle stesse stazioni appaltanti. Non può quindi dirsi che lo spirito della legge
quadro avrebbe meglio giustificato la mera fissazione di criteri da applicarsi dalle
stazioni appaltanti in sede di bando di gara, essendo anzi precisa lindicazione
legislativa nel senso di affidare lattuazione della qualificazione ad appositi
organismi.
TITOLO I - DISPOSIZIONI
GENERALI
Il Titolo primo del regolamento
contiene norme destinate a regolare lambito di applicazione della legge e a
determinare categorie e classifiche. Allinterno del titolo si segnalano per
rilevanza le seguenti disposizioni.
Larticolo 1 prevede
che le disposizioni in materia di qualificazione si applichino a chiunque esegua lavori
pubblici affidati da tutti i soggetti elencati nellarticolo 2 della legge 109/1994 e
dalle Regioni anche a statuto speciale.
La norma è importante per una
serie di considerazioni. Da un lato infatti il riferimento espresso alla esecuzione dei
lavori vuole confermare che - conformemente a quanto costantemente ritenuto dalla
giurisprudenza - la qualificazione costituisce non un semplice requisito di partecipazione
alle gare ma un vero e proprio requisito soggettivo legittimante ad essere parte del
rapporto di appalto di opera pubblica durante tutta la durata di esso, e quindi anche
nella sua fase contrattuale. Dallaltro lato, lonnicomprensività della
disposizione sotto il profilo delle stazioni appaltanti traduce il dettato legislativo che
espressamente afferma lunicità del sistema di qualificazione, con conseguente
inammissibilità di sistemi di qualificazione particolari presso singole stazioni
appaltanti o presso enti territoriali; peraltro, la menzione delle regioni tra i
destinatari della normativa regolamentare discende anche dalla considerazione che
larticolo 93, comma 1, del decreto legislativo 112/1998 attribuisce la materia della
qualificazione delle imprese alla competenza dello Stato.
In proposito tuttavia il
Dipartimento per gli Affari Regionali ha rappresentato nelle riunioni di coordinamento le
proprie perplessità, dal momento che sotto il profilo strettamente letterale non potrebbe
escludersi uninterpretazione che conduca a soluzione opposta: larticolo 8
della legge quadro infatti, nel prevedere listituzione di un sistema unico di
qualificazione per tutti gli esecutori di lavori pubblici di cui allarticolo 2 della
stessa legge, richiama una definizione di lavori pubblici - quella per lappunto
offerta dallarticolo 2 - in cui non sarebbero comprese le opere pubbliche affidate
dalle regioni, notoriamente non menzionate dal secondo comma del medesimo articolo e per
tale motivo ritenute non destinatarie, se non per i principi generali, della legge
statale. Secondo il Dipartimento, insomma, non potrebbe escludersi la tesi per cui le
Regioni sarebbero interessate solo dal primo comma dellarticolo 8 della legge quadro
(unica disposizione contenente norme di principio), e sarebbero dunque legittimate ad
istituire o mantenere propri sistemi di qualificazione, anche in considerazione del fatto
che il comma 8 dellarticolo 8 della legge quadro vieta gli albi speciali o di
fiducia solo se predisposti dai soggetti destinatari della legge "Merloni" (in
tal senso Corte Cost. sentenza 482/1995).
Secondo la Presidenza del
Consiglio dei Ministri invece la disposizione della bozza di regolamento sarebbe in linea
con lordinamento sotto il profilo della ripartizione di competenze tra Stato e
regioni, in quanto da un lato il sistema di qualificazione degli appaltatori attiene più
alla disciplina del mercato che a quella della vera e propria esecuzione di lavori
pubblici, e come tale non può indiscutibilmente soffrire particolarismi normativi e
specialità territoriali, come riconosciuto dalla medesima Corte Costituzionale nella
menzionata sentenza, dallaltro lato la regolamentazione del sistema di
qualificazione è funzione mantenuta allo Stato dallarticolo 93, comma 1, lettera f)
del decreto legislativo 112/1998.
Questo Ministero, naturalmente,
ritiene corretta la norma proposta non solo perché linammissibilità di un sistema
di qualificazione pluralistico urta contro lespressa previsione di unicità
contenuta nella legge 109/1994 (del resto, come è noto, il carattere meramente recessivo
degli albi regionali rispetto allAlbo Nazionale Costruttori era già stato affermato
dalla giurisprudenza, v. TAR Sardegna 30 settembre 1984 n. 1755), ma anche perché esso
porterebbe a conseguenze evidentemente incongrue, ove si osservi che unimpresa
operante sul territorio nazionale che intendesse assumere appalti regionali dovrebbe
conseguire tante qualificazioni quante sono le regioni, più naturalmente la
qualificazione nazionale. Daltra parte la tutela degli interessi regionali pur in
presenza di un sistema statuale di qualificazione sembra dalla legge essere stata tenuta
in considerazione con la previsione della componente regionale nella commissione
consultiva di cui allarticolo 8, comma 4, lettera a) della legge quadro.
Attesa la delicatezza della
problematica, appare significativo che il parere del Consiglio di Stato, espressamente
investito della questione, abbia confermato la bontà della soluzione prescelta nello
schema di regolamento approvato in via preliminare.
Ancora importante è la
previsione del terzo e quarto comma, per cui lattestazione di qualificazione
costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dellesistenza
dei requisiti abilitanti in capo allimpresa; si è voluto ripristinare quel
principio di effettività che allinizio aveva contraddistinto il certificato di
iscrizione allAlbo Nazionale e che si era perso nel tempo con lattenuarsi
dellattendibilità del relativo documento, ed in base al quale si consegue il
massimo risultato in tema di semplificazione consentendo allimpresa di partecipare
alle gare per laffidamento di lavori pubblici senza dover nulla dimostrare di sé
allinfuori della necessità di esibire lattestazione della qualificazione.
In proposito, il Consiglio di
Stato ha rilevato che tale scelta potrebbe comportare il rischio di riprodurre quello
stesso inconveniente che già in passato è stato fonte della crisi del sistema in termini
di perdita di effettività, cioè il "congelamento" ad un dato momento
dellaccertamento delle buone condizioni dellimpresa. Ad avviso del Ministero
proponente questo inconveniente che come ricorda lo stesso Consiglio di Stato era
legato non tanto alla periodicità della qualificazione, ma a quella mancanza di qualsiasi
verifica periodica che caratterizzava il vecchio sistema non sussiste nel caso di
specie: infatti, la cadenza triennale della qualificazione assicurata dalla legge è
sufficiente a garantire leffettività di quei requisiti (economico finanziari e
tecnico organizzativi) suscettibili di variazione solo nel corso del tempo, mentre per i
requisiti generali i soli capaci di variare nel breve o nel brevissimo periodo
continua a valere la regola generale della loro verifica quali condizioni di
ammissione alle gare, secondo le norme del regolamento di attuazione.
Limpostazione originaria è
stata dunque mantenuta. La sola eccezione, risultante dalle osservazioni del Consiglio di
Stato e delle Commissioni Parlamentari, riguarda i lavori di importo superiore ai quaranta
miliardi, per i quali levidente inadeguatezza dei requisiti fissati in via
convenzionale per lappartenenza allottava classifica ha indotto a prevedere la
dimostrazione di requisiti di intensità maggiore, rapportati allimporto del lavoro
da eseguire.
Larticolo 3
disciplina le categorie di lavori e le classifiche di importo, intorno alle quali si
articola il sistema di qualificazione ai sensi dellarticolo 8, comma 2, ultima
parte, della legge quadro. Quanto alle categorie, si fa rimando allallegato che -
come sè detto - riproduce quasi integralmente il D.M. 304/1998, prevedendo tredici
categorie di opere generali e trentaquattro di opere specializzate; sia il decreto
ministeriale che il regolamento (con qualche assestamento fra loro) attuano una
consistente riduzione rispetto allenorme numero di categorie e sottocategorie che
sotto la vigenza della precedente normativa - il D.M. 770/1982 - avevano rappresentato
altrettante zone riservate di mercato, e che lo stesso Parlamento allepoca
dellesame dello schema di D.P.R. di semplificazione dellAlbo Nazionale
Costruttori aveva richiesto di ridurre ed accorpare in funzione di un maggiore sviluppo
della concorrenza.
Quanto alle classifiche di
importo, esse pure risultano inferiori a quelle attualmente previste dalla legge 57/1962
(otto contro dieci), con un sensibile allargamento della concorrenza. E molto più
esteso rispetto alla attuale previsione limporto convenzionale della classifica
illimitata, ora corrispondente alla più qualificante e realistica somma di quaranta
miliardi di lire.
Come sè già detto, per
gli appalti di valore superiore a questo importo è stato introdotto un requisito
aggiuntivo, modellato sullentità del singolo e specifico lavoro da eseguire, per
rendere la qualificazione più rispondente ed adeguata alloggetto dellappalto.
Accogliendo poi specifica
indicazione delle Commissioni Parlamentari è stato introdotto il comma ottavo per
consentire alle imprese non in possesso della qualificazione per la prestazione integrata
di progettazione e realizzazione lavori di partecipare comunque alle relative gare purché
in raggruppamento con i soggetti abilitati per legge alla progettazione stessa.
Larticolo 4 nel
rispetto della previsione legislativa della legge quadro, e con le precisazioni dedotte
nella parte generale della presente relazione in ordine al rilievo attribuito dal testo
allelemento qualità, disciplina la gradualità con la quale nellarco di un
quinquennio la certificazione di qualità e la presenza degli elementi del sistema
qualità dapprima possono e poi devono essere richiesti alle imprese, anche in relazione
allimporto dei lavori da eseguire: come si desume dalla tabella richiamata, per il
primo biennio né luna né laltra sono obbligatori, mentre a partire dal terzo
anno con gradualità crescente in funzione della rilevanza degli appalti è modulata
lesigenza di ottenere luna e laltra
e) TITOLO II - AUTORIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI DI ATTESTAZIONE
Il Titolo secondo contiene la
disciplina degli organismi di attestazione (denominate SOA, Società Organismi di
Attestazione), della loro configurazione giuridica, del procedimento di autorizzazione, e
dei poteri dei soggetti che in tale fase concorrono.
Gli articoli 5 e 6 trattano
della composizione della Commissione consultiva che a norma di legge deve esprimere parere
allAutorità in merito allautorizzazione delle SOA a svolgere attività di
qualificazione. La Commissione è stata qui concepita come un organismo che raccoglie le
competenze e le professionalità dei vari protagonisti della materia dei lavori pubblici -
pubbliche amministrazioni, imprese, autonomie locali, categorie dei lavoratori - attuando
quellesigenza di rappresentatività che (seppure con diversi poteri e con diversa
impostazione) già aveva connotato i Comitati dellAlbo Nazionale Costruttori. Le
norme in questione disciplinano pure la durata dellincarico di componente della
Commissione e le principali regole di funzionamento dellorgano consultivo. Il
Consiglio di Stato ha rilevato che mancherebbe nelle norme in questione la previsione
delle competenze dellorgano consultivo, ma in realtà tale previsione oltre a
figurare implicitamente nella stessa legge quadro (art. 8, comma 3) risulta anche
dallarticolo 2, lettera m) del regolamento.
Gli articoli 7 e 8
appartengono al novero delle norme più importanti dellintero regolamento, dato il
ruolo assolutamente protagonista delle SOA nellambito del nuovo sistema di
qualificazione e la delicatezza dei compiti anche di interesse pubblico che esse sono
chiamate a svolgere. La scelta normativa è nel senso che le SOA debbano rivestire la
forma giuridica della società per azioni, la cui solidità economica è garantita
mediante un capitale di certa entità interamente versato. Irrinunciabile garanzia di
correttezza del loro operato è dalla legge fatta derivare dalla indipendenza, requisito
che il regolamento ha inteso assicurare più che con improbabili definizioni del contenuto
del requisito, attraverso un penetrante sistema di controlli.
Il Consiglio di Stato ha
criticato questa impostazione sotto molteplici profili, rilevando linidoneità dello
strumento societario prescelto, la apparente contraddittorietà tra laffermata
indipendenza delle SOA e la previsione della possibilità di collegamenti e controlli
societari, la incongruenza del richiamo al campo di interesse e alla sua invariabilità.
La forma giuridica prescelta per
le SOA è stata criticata anche dalla Conferenza Unificata, che come del resto lo
stesso Consiglio di Stato ha espresso preferenza per ladozione dello schema
dellorganismo senza fine di lucro, sulla base della considerazione che una società
per azioni con oggetto sociale esclusivo potrebbe "subire un oggettivo
condizionamento dal mercato" nello svolgimento dellattività propria. Le
critiche alla soluzione adottata dal regolamento e la propensione per la figura
dellente "no profit" risentono indubbiamente degli echi comunitari, dal
momento che in alcune bozze di normativa europea era stato previsto che lorganismo
di qualificazione avrebbe dovuto essere unorganizzazione senza fine di lucro.
Potrebbe dunque essere decisiva la considerazione che nella più recente bozza europea
tale opzione di tipo soggettivo non figura più. Non vi sono ragioni adeguate per
discostarsi dalla scelta iniziale, suggerita dal fatto che lo schema strutturale ed
organizzativo della società per azioni è parso il più idoneo a garantire un modello
già diffusamente ed articolatamente munito di disciplina propria a livello civilistico,
per di più dotato di caratteri di solidità e di personificazione patrimoniale ritenuti
più rispondenti agli scopi perseguiti. Daltra parte, se è vero che la società per
azioni (come del resto tutti i soggetti commerciali) è astrattamente condizionata dal
mercato, trattasi di condizionamento che obbedisce a regole di incentivazione note e come
tale può essere controllato e reso virtuoso. Non potrebbe invece dirsi altrettanto del
condizionamento che per altri versi potrebbe subire lente "no profit"
proprio per il suo non poter avere un lucro.
Tenendo comunque conto delle
spirito delle osservazioni, la formulazione originaria della norma è stata opportunamente
modificata eliminando la originaria previsione della invariabilità della sfera di
interesse, ma conservando laffermazione dellesigenza del rispetto in capo alla
SOA del principio dellindipendenza, riferita non più a contenuti generici o ad
astratti modelli organizzativi, ma allattività di giudizio vera e propria, a
prescindere da quella che ne è leffettiva composizione societaria. Peraltro, già
in sede di approvazione della legge 415/1998 la Commissione Affari Costituzionali della
Camera ebbe ad affermare che il requisito dellindipendenza nel caso di specie
avrebbe dovuto essere inteso in senso funzionale e non strutturale, con la conseguenza che
il requisito dellindipendenza non si riflette necessariamente in considerazioni di
carattere organizzativo; ne deriva, in altri termini, che lindipendenza della SOA
non è contraddetta dalla astratta previsione di controlli o collegamenti societari, che
altro non sono che modalità di partecipazione nel capitale azionario della società, ma
che invece essa deve essere assicurata dal controllo che determinate partecipazioni
semplici o mediate non si traducano concretamente in compressione della
imparzialità della funzione.
Trattasi di disposizioni
inevitabilmente generali, non per volontà di non precisare concetti e regole, ma perché
lindipendenza è situazione non suscettibile di essere definita con esattezza
secondo termini e contenuti predeterminati, che va accertata "caso per caso"
(lespressione è stata eliminata dal testo su richiesta delle Commissioni, ma è
evidente che non può che essere così) a seconda delle fattispecie che possono in
concreto verificarsi, evitando specificazioni di dettaglio che altro effetto non avrebbero
che limitare linterprete nellapplicazione delle regole. Lesistenza ed il
permanere in capo alle SOA del requisito dellindipendenza sono assicurati dal
controllo che sulle stesse esercita lAutorità e dalleffettività dei relativi
poteri e sanzioni.
Non si è invece ritenuto di
accogliere la richiesta formulata dalla Commissione VIII Camera circa lattribuzione
alla Autorità del potere di incidere in modo diretto sulla nomina dei revisori della SOA,
in quanto la relativa previsione si sarebbe tradotta in uningerenza invasiva
dellorganizzazione sociale, nemmeno giustificata da esigenze di vigilanza,
altrimenti esercitabili con strumenti adeguatamente congrui.
A prescindere
dallindipendenza, il comma nove dellarticolo 7 fissa infine i requisiti
generali (assenza di fallimento, di misure di prevenzione, di condanne penali, di colpa
professionale, ecc.) che le SOA devono possedere per svolgere la propria attività, sulla
base di uno schema generale che in materia di lavori pubblici vi è la tendenza ad
applicare a tutti i soggetti.
Altro punto critico della
disciplina della SOA è quello della ammissibilità o meno di una partecipazione delle
imprese al relativo capitale. La primitiva versione dellarticolo 8 aveva ritenuto di
risolvere la questione esigendo la neutralità di composizione e di organizzazione
rispetto ad imprese e a stazioni appaltanti (fatto questo assolutamente innovativo nel
sistema, che aveva visto sin qui la partecipazione delle une e delle altre, con effetti di
rappresentatività ma non sempre di indipendenza). La scelta aveva dato luogo ad immediato
ed acceso dibattito nel mondo degli operatori, dove si è invocata luniformità con
i principi di pari rappresentanza tra le parti interessate alla qualificazione, indicati
dalle bozze di normativa comunitaria in corso di elaborazione; in particolare la
Commissione VIII Senato, con indicazione non ripresa dalla corrispondente Commissione
Camera, ha rimesso al Governo di valutare lopportunità di consentire alle
associazioni di categoria una partecipazione limitata al capitale delle SOA.
Nella versione definitiva, il
regolamento accoglie lindicazione parlamentare e pur ribadendo il divieto di
partecipazione azionaria in capo alle imprese ed alle stazioni appaltanti in quanto tali
consente che le rispettive associazioni possiedano azioni di una SOA nel limite
massimo del dieci per cento ciascuna. Naturalmente, in ossequio al principio comunitario
di pari rappresentanza che ispira la riconosciuta facoltà, la partecipazione di una o
più associazioni delluna parte è consentita solo a condizione di reciprocità,
ossia che vi sia contemporanea ed eguale partecipazione di una o più associazioni
dellaltra parte.
Larticolo 9 disciplina
i requisiti tecnico organizzativi che devono possedere le SOA, con unimpostazione
tesa ad esaltare la presenza di idonee competenze tecniche allinterno della
struttura dellorganismo di qualificazione, adeguate allimportanza della
funzione.
Larticolo 10,
opportunamente riformulato nellultima sua parte a seguito dei pareri raccolti,
contiene le norme in materia di concessione e di revoca dellautorizzazione da parte
dellAutorità, e costituisce ulteriore esplicazione dei penetranti poteri di
sorveglianza attribuiti allOrgano pubblico in materia, anche alla luce di quanto
stabilito dai successivi articoli 11, 12 e 14: è prevista una rigida cadenza
procedimentale sia per il rilascio dellautorizzazione che per la revoca (per la
quale, data la sua natura di contrarius actus , è pure previsto il parere della
Commissione Consultiva), ed è pure previsto che leffettività dellesercizio
del potere di sorveglianza si esplichi anche su impulso di terzi interessati.
Lultimo comma assicura continuità ai rapporti contrattuali intrattenuti con la SOA
che, anche per effetto di intervenuta revoca, cessi dalla propria attività, disponendosi
il trasferimento di detti rapporti ad altre SOA scelte dalle imprese contraenti.
Larticolo 12 nella
sua primitiva versione conteneva laffermazione secondo cui la SOA nello svolgimento
della propria attività esercita una pubblica funzione, previsione normativa ritenuta
indispensabile per ulteriormente rafforzare i contenuti dellattività di
qualificazione e le relative responsabilità, nonché per lelencazione dei doveri
cui in linea di principio deve attenersi la SOA nello svolgimento dei suoi compiti,
indicazione rilevante anche ai fini della sorveglianza di cui allarticolo 10. Detta
previsione è stata eliminata a seguito delle osservazioni critiche formulate dal
Consiglio di Stato, osservazioni che (seppure generano qualche perplessità essendo da
molto tempo noto il fenomeno delle funzioni "oggettivamente pubbliche" ancorché
"soggettivamente private") inducono ad una formulazione più cauta in materia
tanto delicata, e alla rinuncia ad un presidio certamente utile e funzionale, ma non
indispensabile.
Inoltre, in adempimento a quanto
previsto dalla legge quadro, mediante il richiamo ad apposita tabella allegata al
regolamento vengono fissate le tariffe cui commisurare il corrispettivo dovuto dalle
imprese per lottenimento della qualificazione. Il Consiglio di Stato ha criticato
limpostazione delle tariffe stesse in termini di minimi inderogabili, alla luce dei
recenti orientamenti comunitari in materia; deve tuttavia rilevarsi, a prescindere
dallinquadrabilità o meno dellattività di qualificazione tra i servizi
comunitari propriamente detti, che la stessa direttiva 92/50/CEE allarticolo 36 fa
espressamente salve le eventuali disposizioni nazionali riguardanti la remunerazione di
particolari servizi. Inoltre, lincompatibilità dei minimi tariffari inderogabili
risponde nella logica comunitaria alla tutela della concorrenza nei riguardi del
committente pubblico, mentre qui lo spirito della normativa è che la concorrenza tra le
SOA non debba avvenire sul piano del corrispettivo della prestazione, come corsa allo
"sconto", ma sul piano della sua qualità.
In accoglimento dei pareri della
Conferenza Unificata e di entrambe le Commissioni Parlamentari, i criteri di
determinazione delle tariffe sono stati modificati in modo da pervenire a risultati meno
onerosi.
TITOLO III - REQUISITI PER LA
QUALIFICAZIONE.
Il Titolo terzo rappresenta il
corpo centrale della normativa sulla qualificazione, dettando le regole cui devono
attenersi gli esecutori di lavori pubblici per ottenere e mantenere la qualificazione.
Come sè detto in precedenza, gran parte delle disposizioni qui contenute riprendono
limpostazione e i contenuti di massima dello schema di D.P.R. di semplificazione
dellAlbo Nazionale Costruttori, per non vanificare un lavoro comunque proficuo
compiuto al termine di un intenso confronto con le categorie interessate e sul quale si
era ottenuto il parere favorevole del Consiglio di Stato ed un consenso (ancorché molto
critico) delle Commissioni Parlamentari.
Larticolo 15 prevede
che la prestazione volta alla qualificazione dellimpresa sia svolta dalla SOA sulla
base di titolo contrattuale, che tale prestazione sia espletata attraverso accertamenti e
controlli penetranti (si è voluto che la "privatizzazione" della qualificazione
imponesse il superamento dei meccanismi di autodichiarazione, tipici del rapporto con la
Pubblica Amministrazione o con i concessionari di pubblico servizio, in funzione di un
controllo immediato ed effettivo), che lAutorità venga informata
delleventuale diniego di qualificazione onde evitare che la medesima impresa possa
ottenere da altri la qualificazione negata da una determinata SOA con compromissione della
serietà del sistema, che la durata della qualificazione sia pari a tre anni.
Larticolo 16
consente lintervento dellAutorità nel caso di qualificazione contestata
dallimpresa, con la conseguenza dellaccesso alla tutela giurisdizionale
avverso il relativo provvedimento.
Il Consiglio di Stato ha
criticato la norma, che sotto il profilo letterale e sostanziale avrebbe introdotto una
sorta di reclamo amministrativo in una materia ispirata a regole contrattuali. Per evitare
possibili equivoci, la disposizione è stata riformulata eliminando ogni accenno
allistituto amministrativo del reclamo, ma è evidente che ciò che non si può e
non si vuole eliminare è il potere di controllo dellAutorità, che si estrinseca in
atti di natura autoritativa, senza per ciò nulla togliere agli aspetti negoziali del
rapporto (anche in termini di inadempimento) che riguarda limpresa da qualificare e
il soggetto qualificatore, e che vive parallelamente al ruolo dellAutorità stessa.
Larticolo 17 fissa i
requisiti di ordine generale che le imprese devono possedere per ottenere la
qualificazione. Fatta eccezione per la cittadinanza e per liscrizione nel registro
delle imprese, la norma si modella sulla analoga disposizione che nel regolamento generale
ex art. 3 della legge quadro disciplina lammissione alle gare dappalto (art.
75 dello schema deliberato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri); anche qui sono
previste quali situazioni ostative la crisi che assoggetta limpresa a procedura
concorsuale, la sottoposizione a misure di prevenzione, la grave infrazione agli obblighi
di contribuzione o alle norme poste a tutela della sicurezza e della prevenzione sui
luoghi di lavoro, lerrore grave nellesecuzione di lavori pubblici, la
violazione degli obblighi fiscali, la condanna penale per effetto di sentenza definitiva.
Anche in questo caso il regolamento ha ritenuto di prevedere lespressa equiparazione
alla sentenza di condanna della sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art.
444 c.p.p., con scelta che il Consiglio di Stato ha ribadito conforme a legittimità.
In questa come in quella
occasione tuttavia lo stesso Consiglio di Stato ha osservato che potrebbe non trovare
giustificazione linclusione dellamministrazione controllata tra le situazioni
ostative (là dellammissione alle gare, qui della qualificazione), atteso che tale
procedura - pur evidenziando lesistenza di una crisi dellimpresa - non
preclude in assoluto lesercizio dellattività, anzi la consente sotto il
controllo del giudice, e che leventuale esclusione delle imprese sottoposte ad
amministrazione controllata frustrerebbe la finalità di recupero della procedura. In
proposito osserva questo Ministero che già la giurisprudenza (TAR Lombardia 23 gennaio
1996 n. 87) ha ritenuto lamministrazione controllata situazione equivalente a
procedura concorsuale secondo la legislazione nazionale, ai fini e per gli effetti delle
disposizioni comunitarie in tema di esclusione dalle gare (art. 18 decreto legislativo
406/1991, art. 24 direttiva 93/37), e che pertanto sul punto la disciplina della
qualificazione non potrebbe essere difforme non avendo senso qualificare unimpresa
che poi non potrebbe partecipare alle gare; inoltre, pare altrettanto vero che la
procedura di amministrazione controllata, se mira al pieno reinserimento dellimpresa
nel mondo produttivo, non è indice di quella solidità e di quella affidabilità
economica che paiono irrinunciabile requisito per contrattare con la pubblica
amministrazione.
Si è ritenuto pertanto anche qui
(pure per evidenti ragioni di uniformità di disciplina) di non rinunciare ad una forma di
tutela che già la giurisprudenza ha riconosciuto legittimamente invocabile.
Larticolo 18 fissa i
requisiti di ordine speciale necessari ad ottenere la qualificazione. Sono tali
ladeguata capacità economica e finanziaria (dimostrata dalle referenze bancarie e
dal fatturato realizzato nellesecuzione di lavori pubblici in proporzione della
classifica di qualificazione richiesta), ladeguata idoneità tecnica e organizzativa
(dimostrata nella presenza di adeguata direzione tecnica secondo quanto previsto dal
regolamento stesso - art. 26 - e dalla esecuzione di lavori uguali, variamente valutati
per importo, a quelli per cui si chiede la qualificazione), ladeguata attrezzatura
tecnica (dimostrata dalla dotazione stabile di attrezzature di consistenza ed entità
determinate secondo le previsioni del regolamento), ladeguato organico (dimostrato
dal costo sostenuto per il personale dipendente). La norma è fondamentale
nellambito del sistema di qualificazione, in quanto contiene le regole sostanziali
cui limpresa deve sottostare per comprovare la propria idoneità complessiva; essa
si pone come un rilevante passo in avanti nella strada delleffettività della
qualificazione dellappaltatore, da un lato esigendo requisiti nuovi rispetto al
passato - lattrezzatura tecnica e lorganico - dallaltra dettando regole
stringenti per la loro dimostrazione, imponendo alle imprese di colmare quel vuoto
strutturale ed organizzativo che ha impedito sin qui un adeguato sviluppo del sistema.
Larticolo 19
prevede, quale novità concepita in esito al confronto con il mondo degli operatori, un
meccanismo premiante in favore delle imprese che compiono un deciso sforzo nel senso di
incrementare quegli indici di qualità aziendale in termini di solidità economico
finanziaria, che più dimostrano la salute dellimpresa al di là del mero fatturato
e che di conseguenza più ne garantiscono la serietà; il meccanismo in questione
attribuisce un incremento convenzionale dei valori di determinati requisiti (fatturato,
lavori analoghi, lavori "di punta") se viene dimostrato dallimpresa il
possesso di indici di capitale netto in misura ampiamente superiore ai minimi richiesti.
Larticolo 20 si
occupa della qualificazione dei consorzi stabili, figura significativa introdotta dalla
recente legislazione come forma societaria di incentivazione per le imprese operanti nel
settore a porre in comune risorse e requisiti per dar vita a soggetti qualitativamente e
quantitativamente più rilevanti, in una politica di crescita di tutto il settore. La
norma prevede che il consorzio stabile consegua la qualificazione sommando le
qualificazioni delle imprese consorziate; in ciò vi è stata modifica rispetto alle
versione originaria della disposizione che si limitava ad introdurre un mero incentivo di
tipo premiante, ma non traduceva in sommatoria aritmetica le qualificazioni possedute
dalle singole imprese; tale innovazione si è resa indispensabile per adeguare il
regolamento sulla qualificazione al regolamento generale già approvato in via definitiva
dal Consiglio dei Ministri, che allarticolo 97 (comunque applicabile
nellipotesi di requisiti di qualificazione aggiuntivi) ha previsto in capo al
consorzio la sommatoria dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi
posseduti dalle consorziate e necessari ai fini della partecipazione alle gare.
Gli articoli 21, 22, 23, 24,
25 dettano i criteri specifici per la valutazione dei lavori eseguiti, anche
allestero o anche in rapporto di subappalto. In particolare, larticolo 22
prevede che il periodo da prendere in considerazione per la dimostrazione del possesso dei
requisiti richiesti coincida con gli ultimi cinque anni, con previsione del tutto conforme
anche agli attuali principi comunitari in materia di qualificazione; solo per i lavori
rientranti in determinate categorie nelle quali è nozione di comune esperienza non
esservi stati di recente appalti di rilievo tale da essere presi in considerazione (OG5:
Dighe; OG9: Impianti di produzione di energia elettrica; OG10: Impianti di trasformazione
e distribuzione energia elettrica), in via del tutto transitoria e limitatamente al primo
biennio di applicazione del regolamento, è consentito fare riferimento allultimo
decennio. Ai sensi del medesimo articolo 22 possono essere addotti a dimostrazione dei
requisiti di qualificazione solo i lavori eseguiti regolarmente e con buon esito secondo
le attestazioni rilasciate dalle stazioni appaltanti.
Larticolo 27 prevede
lattivazione di un casellario informatico presso lOsservatorio dei lavori
pubblici al fine di raccogliere tutti i dati rilevanti in merito alle imprese qualificate
e alle loro vicende, e di costituire una banca dati esauriente ed accessibile a tutti per
lacquisizione in tempo reale di tutte le informazioni necessarie ad accertare
eventuali cause di esclusione dalle gare. Significativamente, una forma analoga di banca
dati era già stata prevista nella legge 57/1962 ma non era mai stata attivata.
Con particolare riferimento alla
problematica dellOsservatorio, la Conferenza Unificata aveva richiesto
lesplicitazione a livello normativo della articolazione dellOsservatorio in
sezione centrale ed in sezioni locali; a prescindere dalla scarsa utilità della
precisazione richiesta essendo ovvio che il richiamo allorgano è da
intendersi riferito alla sua articolazione organizzativa come prevista per legge la
condizione non è stata accolta nella considerazione che lesigenza appare superata
dal recente intervento del protocollo che ai sensi dellarticolo 4, comma 14, della
legge quadro definisce tra lAutorità di Vigilanza e la stessa Conferenza permanente
fra Stato e regioni le modalità di articolazione regionale dellOsservatorio.
Larticolo 28 detta
disposizioni per assicurare la presenza di un minimo di requisiti di ordine tecnico
organizzativo nelle imprese che eseguono lavori pubblici di importo inferiore a 150.000
Euro. Come è noto, il nuovo sistema di qualificazione è obbligatorio solo per gli
appalti di valore superiore a tale soglia, e questa limitazione già di per sé è idonea
ad ottenere un sensibile sfoltimento del numero delle imprese oggi qualificate, con
evidenti conseguenze di semplificazione e di snellezza operativa; tuttavia il legislatore,
evidentemente preoccupato del fatto che in unarea estremamente significativa (i
lavori di importo inferiore al miliardo rappresentano infatti una percentuale rilevante di
tutti i lavori appaltati) laffidamento delle commesse pubbliche sarebbe stato del
tutto sottratto ad ogni regola di qualificazione, ha con la legge 415/1998 introdotto un
correttivo volto a fissare un regime qualificatorio di tono minore. Il regolamento ha
tradotto il precetto legislativo limitandosi a prevedere che la stazione appaltante
accerti il possesso in capo allimpresa di alcuni requisiti di idoneità tecnica e
strutturale - in termini di lavori eseguiti, di personale e di attrezzatura tecnica - con
esclusione quindi di ogni requisito finanziario.
TITOLO IV - NORME TRANSITORIE
Lentrata in vigore a regime
del nuovo sistema di qualificazione non trova certamente pronte le imprese, ancora legate
alle vigenti regole di qualificazione, non trova ancora disponibile un mercato di soggetti
qualificatori strutturato ed attrezzato in modo da sorreggere limpatto della
necessaria qualificazione di tutti gli operatori del settore, non trova pronte le stazioni
appaltanti.
Il costo di un brusco ed
effettivo passaggio a regole oggettivamente e soggettivamente nuove deve essere
fronteggiato in termini di sostenibilità, per non compromettere la riuscita
dellinnovazione introdotta dalla legge; ecco perché - richiesto ed auspicato da
tutti - un congruo periodo transitorio è assolutamente indispensabile per favorire la
piena operatività del nuovo sistema.
La scelta compiuta dal
regolamento è di prevedere un periodo biennale (tale potendosi presumere il tempo
necessario per il funzionamento a regime della nuova qualificazione) nel quale la
partecipazione alle gare possa essere consentita tanto alle imprese che conseguono la
qualificazione dalle SOA secondo le nuove regole, quanto alle imprese che in attesa di
essere qualificate devono poter essere ammesse ai lavori; in queste ultime il possesso dei
requisiti non può che essere accertato dalle stazioni appaltanti, secondo parametri
comparati da indicare nel bando di gara.
Tale scelta è attuata dagli articoli
31 e 32 che prevedono due fasce di importo (sopra e sotto i cinque miliardi)
allinterno delle quali i requisiti da richiedere alle imprese sono variamente
articolati, ma sono da accertare secondo le nuove regole. Inoltre, per consentire una
indispensabile gradualità nellapproccio alle nuove regole, più stringenti e più
qualificanti rispetto alle attuali, è previsto che nel primo anno di funzionamento del
nuovo sistema le imprese possano beneficiare di un coefficiente riduttivo per quanto
concerne il fatturato e i lavori realizzati, e che tale coefficiente decresca nel secondo
anno per avvicinare i requisiti stessi ai valori richiesti a regime.
Larticolo 33 contiene
disposizioni finali di varia natura.
Il primo comma si occupa
dellIspettorato Generale per lANC e per i Contratti del Ministero dei lavori
pubblici in ossequio alla norma dellarticolo 8, comma 6, della legge 109/1994 che
mantiene lufficio anche dopo la soppressione del vecchio sistema di qualificazione,
demandando al regolamento la ricognizione delle funzioni ad esso conservate.
Il secondo comma detta
disposizioni atte a chiarire che la scadenza del termine di legge travolge tutte le
attività che appartenevano alla qualificazione secondo la vecchia disciplina, e cioè
tanto quelle deliberative dei Comitati per lAlbo, quanto quelle di conclusione del
procedimento mediante attuazione delle delibere stesse, attività queste ultime che - in
quanto dirette alla effettiva iscrizione allAlbo secondo la costante
interpretazione giurisprudenziale erano costitutive, e non meramente dichiarative, della
qualificazione.
Infine, larticolo 34,
è stato introdotto solo in sede di ultima stesura in considerazione della assoluta
necessità di far entrare in vigore immediatamente la nuova disciplina regolamentare, alla
luce della recente emanazione del decreto legge 502/1999, ispirato ad esigenze
transitorie, che probabilmente non sarà convertito in legge
In proposito si è ritenuto di
applicare le norme ed i principi vigenti (art. 10 delle preleggi ed articolo 7 del D.P.R.
28 dicembre 1985 n. 1092) che consentono la deroga alla regola ordinaria della
"vacatio legis" anche in ambito regolamentare, quando ciò sia espressamente
disposto. La correttezza della interpretazione che ammette tale soluzione si è desunta
non solo dal dato testuale delle norme in questione, ma soprattutto dal fatto - non
infrequente che numerose norme regolamentari di deroga alla "vacatio
legis" hanno passato il vaglio del Consiglio di Stato e sono state pacificamente
ammesse a controllo e registrazione sotto il profilo non tanto della astratta legittimità
della relativa previsione (mai posta in discussione), quanto della congruità della
motivazione che giustifica nel merito la scelta della immediata entrata in vigore (v. tra
gli ultimi: Cons. Stato, sez. atti normativi, parere 20 dicembre 1999 n. 265 in materia di
regolamento sui criteri di accatastamento dei fabbricati rurali).
Daltra parte,
leffetto della immediata entrata in vigore della presente normativa regolamentare
pare debba discendere dalla interpretazione della stessa legge quadro, che ha previsto
loperatività del nuovo sistema di qualificazione in stretta contiguità temporale
rispetto alla abrogazione del vecchio sistema, a far data dal 1° gennaio 2000, senza
alcuna soluzione di continuità.
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