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   Normativa Appalti di Opere  

Cassa Depositi e Prestiti

Circolare 17 aprile 2000, n.1237
Circolare attuativa dell'art 4-bis del decreto del Ministero del tesoro 7 gennaio 1998, cosi' come modificato e integrato dall'art. 1 del decreto ministeriale 30 settembre 1999. Formale impegno.

Alle Amministrazioni comunali e provinciali
Alle Comunita' montane e, per conoscenza
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
All'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.)
All'Unione province italiane (U.P.I.)
All'Unione nazionale comuni montani (U.N.C.E.M.)

La Cassa depositi e prestiti, attenta ai problemi che gli enti locali stanno affrontando nel delicato e complesso passaggio dalla contabilita' meramente finanziaria a quella prevista dal nuovo ordinamento finanziario e contabile, attuato con il decreto legislativo n. 77/1995, ha inteso fornire uno strumento utile alla programmazione dei predetti enti.

Con l'introduzione dell'art. 4-bis del decreto del Ministero del tesoro 7 gennaio 1998 il formale impegno alla concessione dei mutui, gia' previsto per i progetti cofinanziabili in ambito U.E. (cfr. circolare n. 1227/1998, punto 3.1) e' stato esteso a tutti i finanziamenti.

Con il formale impegno gli enti in indirizzo potranno, in primo luogo, programmare in modo piu' efficiente le proprie spese di investimento, anche alla luce delle prescrizioni di cui all'art. 14 della legge n. 109/1994; in secondo luogo avranno la certezza dell'individuazione delle fonti di finanziamento, cosi' come stabilito dall'art. 13, secondo comma, del decreto legislativo n. 77/1995, potendo procedere all'espletamento delle procedure di scelta del contraente gia' prima della concessione definitiva del mutuo.

Va, inoltre, sottolineato che il formale impegno, nel cercare quanto piu' possibile di avvicinare la fase della programmazione degli interventi a quella della realizzazione degli stessi, consente una piu' efficiente allocazione delle risorse pubbliche potendo l'ente anticipatamente quantificare l'effettivo fabbisogno finanziario e, quindi, limitare a quest'ultimo la successiva richiesta di mutuo.

La Cassa con questo atto si impegna irrevocabilmente a mettere a disposizione, per un periodo limitato a tre anni, l'ammontare di somme occorrenti per la realizzazione di opere di rilevante entita', programmi di opere e altri investimenti previsti dall'art. 1, lettera d), del decreto del Ministero del tesoro 7 gennaio 1998.

E' opportuno precisare che la messa a disposizione delle somme non comporta il diritto all'erogazione delle stesse, che resta comunque subordinato alla preventiva concessione del mutuo ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 7 gennaio 1998 secondo le consuete procedure fissate dalle circolari Cassa e alle condizioni vigenti al momento del perfezionamento della relativa istruttoria.

Il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti si riserva la possibilita' di deliberare la sospensione temporanea della concessione dei formali impegni, nel caso in cui l'ammontare complessivo degli stessi dovesse risultare incompatibile con la situazione economico-patrimoniale ovvero di liquidita' dell'Istituto, nonche' ove si ritenga che l'assunzione di ulteriori impegni possa contrastare con gli indirizzi di politica finanziaria del Governo.

Soggetti.

Destinatari della norma in oggetto sono tutti i mutuatari dell'Istituto.

Tuttavia, con la presente circolare si provvede a dare istruzioni per la concessione del formale impegno soltanto agli enti locali, riservandosi di emanare successive circolari per gli altri soggetti mutuatari.

Oggetto.

Il formale impegno puo' essere richiesto sia per un singolo investimento, sia per un programma di investimenti.

Ogni ente puo' chiedere piu' formali impegni, purche' contengano opere diverse.

Durata.

Il formale impegno ha validita' di tre anni dalla concessione dello stesso.

Durante tale periodo gli enti dovranno utilizzare tutte le risorse attraverso l'attivazione di uno o piu' mutui; le somme non assunte a mutuo allo scadere del triennio verranno disimpegnate.

Procedura.

I soggetti interessati all'ottenimento del formale impegno devono presentare alla Cassa apposita istanza e la deliberazione di Consiglio contenente la quantificazione del fabbisogno finanziario complessivo nonche' la descrizione analitica delle opere che si intendono realizzare.

Nella predetta delibera consiliare l'ente deve individuare la Cassa quale istituto mutuante cui richiedere i finanziamenti a valere sull'impegno formale di cui trattasi.

Il consiglio di amministrazione delibera il formale impegno e la Cassa ne da' successiva comunicazione agli enti trasmettendo le relative determine.

Gli enti, in occasione delle successive richieste di mutuo, devono integrare la consueta documentazione prevista per la concessione dalle vigenti circolari Cassa con una dichiarazione, del responsabile del servizio o del procedimento, dalla quale risulti a quale formale impegno va imputato il mutuo di cui trattasi e per quale importo.

Resta inteso che con il formale impegno la Cassa si obbliga irrevocabilmente alla concessione dei finanziamenti ad esso afferenti, subordinatamente all'accertamento della regolarita' della documentazione e al possesso dei prescritti requisiti, nonche' alle condizioni che saranno vigenti all'atto della definitiva concessione del singolo mutuo.

In presenza di formali impegni gia' concessi, la richiesta di un successivo formale impegno dovra' essere accompagnata da una dichiarazione da cui risulti che gli investimenti in esso previsti non siano gia' compresi nei precedenti formali impegni. Nel caso in cui si tratti di investimenti in tutto o in parte gia' previsti in una precedente richiesta di formale impegno il consiglio dell'ente, nel deliberare la nuova richiesta, dovra' contestualmente chiedere la revoca del precedente.

Va infine precisato che la procedura per il formale impegno relativa ad opere cofinanziabili in ambito U.E., di cui al punto 3.1 della circolare n. 1227/98, e' da intendersi superata, in quanto sostituita dalla presente.

Il direttore generale: Salvemini

 

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