MINISTERO
DEI LAVORI PUBBLICI
CIRCOLARE 14 dicembre 1999, n.
346/STC
Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 20 - Concessione ai laboratori per prove sui
materiali da costruzione.
Ai laboratori ufficiali
Al magistrato alle acque
Al Magistrato per il Po
Ai provveditori alle OO.PP.
e, per conoscenza:
Al Ministero degli interni - Gabinetto
Al Ministero della giustizia - Gabinetto
L'art. 20 della legge n. 1086/1971, recante
"Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e
precompresso, ed a struttura metallica", nell'individuare i laboratori ufficiali ai
sensi della suddetta legge, prevede inoltre che il Ministro dei lavori pubblici, sentito
il Consiglio superiore dei lavori pubblici puo' autorizzare con proprio decreto altri
laboratori ad effettuare prove sui materiali da costruzione. Lo stesso articolo precisa
che l'attivita' dei laboratori, ai fini della sopracitata legge, e' servizio di pubblica
utilita'.
Le modalita' di presentazione delle istanze, i requisiti richiesti, nonche' le modalita'
di istruttoria finalizzate al rilascio delle autorizzazioni, sono attualmente disciplinate
dalla circolare n. 1603/UL del 20 luglio 1989, la quale, peraltro, evidenzia come in
realta' le dette autorizzazioni siano da qualificare come concessioni di pubblico
servizio.
Nel corso dell'attivita' autorizzativa e' stato svolto un intenso lavoro di
approfondimento e di coordinamento, finalizzato ad una migliore qualificazione del
servizio di certificazione.
Peraltro il Consiglio superiore, anche sulla base delle istruttorie del servizio tecnico
centrale, nei voti relativi al rilascio ed al rinnovo delle autorizzazioni di cui all'art.
20 della legge n. 1086/1971, gia' da tempo aveva manifestato una particolare sensibilita'
al recepimento del nuovo quadro normativo che va delineandosi, soprattutto in vista dei
recenti orientamenti europei in materia di laboratori prove materiali.
Nell'ambito del nuovo quadro normativo si e' reso pertanto necessario un aggiornamento
della circolare relativa alle concessioni per i laboratori prove materiali.
Nel testo, qui allegato, della nuova circolare sono state elencate in dettaglio le prove,
finalizzate al controllo di qualita' sui materiali da costruzione, che ciascun laboratorio
deve essere in grado di eseguire, unitamente alle attrezzature necessarie.
I requisiti soggettivi ed oggettivi necessari per il rilascio della concessione sono stati
specificati in dettaglio, precisando anche i casi di incompatibilita' con l'attivita' del
soggetto gestore del laboratorio.
In particolare, per i casi in cui nel capitale sociale o fra gli amministratori vi siano
soggetti in qualche modo coinvolti nell'industria delle costruzioni, e' stata introdotta
la figura del "garante", il quale certifica, attraverso la sua azione di
controllo, la correttezza dell'operato del laboratorio, contribuendo ad assicurare il
rispetto delle condizioni di imparzialita', indipendenza ed integrita' del laboratorio
stesso. Il garante, di provata esperienza e riconosciuta autorevolezza, viene proposto dal
laboratorio ed e' soggetto al gradimento dell'amministrazione.
Sono stati definiti i requisiti richiesti al direttore del laboratorio ed al personale,
nonche' le caratteristiche di idoneita' dei locali.
Sono state, infine, specificate in dettaglio le procedure tecnico-amministrative da
seguire nell'attivita' di prova e certificazione.
In definitiva, con la circolare allegata si e' inteso fornire agli operatori chiarimenti,
indicazioni ed elementi utili ai fini dell'attivita'.
Il Ministro: Micheli
Registrata alla Corte dei conti il 27 gennaio 2000
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 35
- Allegato
-
- PARTE I
- 1. Premesse.
Ai sensi dell'art. 20, penultimo comma, della
legge n. 1086/1971 il Ministro dei lavori pubblici, mediante apposito decreto, ha la
facolta' di autorizzare laboratori ad emettere certificazioni ufficiali relative
all'esecuzione di prove sui materiali, disciplinate dalla stessa legge, per il controllo
dei requisiti richiesti dalla normativa tecnica per la sicurezza delle costruzioni.
Cosi' come evidenziato nella precedente circolare
ministeriale 20 luglio 1989 n. 1603/UL, nonostante l'impropria dizione dell'art.
20 della legge n. 1086/1971 che parla di
autorizzazioni, gli atti con cui si consente a privati di effettuare prove sui materiali
rilasciando certificazioni valevoli nei confronti della pubblica amministrazione, sono da
qualificare in realta' come concessioni di pubblico servizio (e in tal senso e' esplicito
lo stesso art. 20, allorche' definisce "servizio di pubblica utilita'"
l'attivita' svolta dai soggetti in questione). Invero, tali provvedimenti non rimuovono un
ostacolo legale all'esercizio di un diritto preesistente bensi', al contrario,
conferiscono ex novo ai privati il diritto di esercitare un'attivita' di certificazione
che, altrimenti, sarebbe inderogabilmente riservata all'ente pubblico.
Nel corso degli ultimi anni, dopo la complessa
gestione dell'attivita' di controllo dei numerosi laboratori autorizzati, da un lato, e
l'esperienza maturata nell'esame di altrettanto numerose istanze di concessione,
dall'altro, e' emersa la necessita' di nuove regole in grado di dare una risposta moderna
alle mutate esigenze del settore.
- In particolare si evidenzia:
- il nuovo quadro normativo europeo per i prodotti
per le costruzioni;
- l'adeguamento ai nuovi criteri di disciplina delle
competizioni per merito, introdotti dalle direttive comunitarie;
- l'opportunita' di allineare i laboratori agli
standard europei con una selezione condotta secondo criteri qualitativi piu' che
quantitativi.
Scopo della presente circolare e', pertanto,
l'adeguamento dei requisiti - ispirati alle esigenze di cui sopra - richiesti ai
laboratori e l'introduzione di ulteriori requisiti atti a garantire le condizioni di
qualita', integrita', indipendenza.
2. Campo di applicazione della circolare.
La presente circolare disciplina le procedure
concernenti le istanze di concessione ad effettuare e certificare, ai sensi dell'art. 20
della legge n. 1086/1971, le prove relative a:
- a) leganti idraulici;
- b) calcestruzzi;
- c) laterizi;
- d) acciai.
I laboratori autorizzati debbono essere in grado
di effettuare almeno le prove elencate nella parte II della presente circolare.
Nell'istanza i laboratori possono chiedere
l'estensione della concessione anche ad altre prove sui materiali menzionate nelle norme
tecniche emanate ai sensi dell'art. 21 della legge n. 1086/1971.
3. Soggetto gestore:
3.1 - il soggetto gestore del laboratorio puo'
essere una ditta individuale, una societa' o un ente pubblico;
3.2 - sono esclusi dalla concessione i titolari
di ditte individuali e le societa' i cui soci, i rappresentanti legali od altre figure
equivalenti, siano direttamente interessati in attivita' di esecuzione di opere di
ingegneria civile, nonche' in attivita' di produzione, rappresentanza,
commercializzazione, messa in opera di prodotti o materiali destinati alle opere di
ingegneria civile, oggetto di prove ai sensi della presente circolare;
3.3 - nell'ambito delle societa' e' ammessa la
presenza, nel capitale sociale, di soggetti operanti nelle attivita' di cui al punto 3.2,
nei limiti di una quota complessiva inferiore ad un terzo, purche' il possesso di tale
quota non determini da sola od a seguito di accordi con terzi, anche soci, il controllo di
fatto della societa' ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. Di tale presenza nel
capitale sociale deve essere data comunicazione all'amministrazione mediante dichiarazione
del legale rappresentante ed a cura del laboratorio deve essere individuato un
"Garante". Il Garante, le cui funzioni sono definite al successivo punto F della
parte II, assicura il rispetto delle condizioni di imparzialita', indipendenza e
integrita' del laboratorio. Inoltre, nel caso suddetto, il laboratorio non puo' effettuare
prove riguardanti materiali di interesse dei soggetti operanti nelle attivita' di cui al
punto 3.2.
4. Requisiti richiesti all'atto
dell'istanza:
4.1 - le istanze di concessione debbono riferirsi
a strutture operanti da almeno due anni nell'ambito dei controlli sui materiali da
costruzione oggetto della presente circolare. Eventuale altra attivita' svolta in campi
affini costituisce ulteriore elemento qualificante;
4.2 - il laboratorio deve operare in regime di
garanzia di qualita', seguendo i criteri generali di cui alla parte II. Deve pertanto
essere stato predisposto ed applicato, da almeno un anno, lo specifico manuale di garanzia
qualita' del laboratorio, corredato delle procedure necessarie;
4.3 - la funzionalita' del laboratorio deve
essere assicurata da personale qualificato, in numero congruo anche in relazione alle
dimensioni e caratteristiche del laboratorio, e comunque non inferiore a quattro addetti a
tempo pieno oltre il direttore;
4.4 - circa la qualificazione del direttore,
laureato ed abilitato all'esercizio della professione di ingegnere o architetto, la
documentazione relativa deve riferirsi a studi ed esperienze, ivi compresi eventuali
periodi di attivita' svolta in laboratori operanti anche in campi affini;
4.5 - la qualificazione degli sperimentatori e'
documentata attraverso i titoli posseduti, fra cui un titolo di studio non inferiore al
diploma tecnico di secondo grado, nonche' dall'attivita' svolta nel campo delle prove di
laboratorio, e verificata in sede di sopralluogo da parte dei funzionari incaricati;
4.6 - i locali adibiti a sede di laboratorio
devono avere una superficie utile non inferiore a 250 mq (esclusi uffici, altri servizi o
spazi destinati a prove diverse da quelle oggetto della presente circolare) e consentire
una buona funzionalita' del laboratorio stesso.
Il laboratorio deve altresi' disporre di adeguati
spazi, per consentire le manovre di carico e scarico di materiali ed attrezzature.
I locali destinati al laboratorio devono essere
in regola con le vigenti disposizioni in tema di regolamenti urbanistici, di igiene e
sicurezza del lavoro;
4.7 - all'atto dell'istanza il laboratorio deve
possedere tutte le attrezzature necessarie per l'esecuzione delle prove riportate in
elenco nella parte II;
4.8 - all'atto dell'istanza il laboratorio deve
fornire i certificati di verifica della taratura delle apparecchiature principali
(macchina per prove di compressione e macchina universale), di data non anteriore a sei
mesi, rilasciati da uno dei laboratori ufficiali di cui all'art. 20, primo comma, della
legge n. 1086/1971.
5. Documentazione da allegare
all'istanza.
In relazione a quanto innanzi precisato, la
specifica istanza di concessione deve contenere la seguente documentazione:
5.1 - domanda in bollo sottoscritta dal
proprietario o dal legale rappresentante. Nella domanda deve specificarsi:
a) il tipo di gestione (ditta individuale,
societa' di capitale, societa' di persone);
b) ubicazione della sede del laboratorio con
l'indicazione di ogni elemento utile, ad avviso del richiedente, a sostenere la propria
istanza sotto tale profilo, tenendo conto, nell' individuazione dell'area operativa, delle
strutture gia' autorizzate e del grado di soddisfacimento delle esigenze di prova e
certificazione oggetto della circolare.
A riguardo il servizio tecnico centrale del
Consiglio superiore dei lavori pubblici si riserva ogni valutazione di merito sugli
elementi forniti anche al fine di evitare non giustificate concentrazioni di centri di
prova;
c) periodo di attivita' precedente.
All'istanza di concessione dovranno essere
allegati i seguenti documenti:
5.2 - documentazione relativa alla gestione del
laboratorio (v. parte II);
5.3 - dichiarazione del legale rappresentante
contenente l'elenco dei macchinari e delle attrezzature presenti nel laboratorio con
l'indicazione della marca, delle specifiche prestazionali, del numero di matricola,
nonche' dell'anno di acquisto e di installazione (v. parte II);
5.4 - dichiarazione con la quale il proprietario
o il legale rappresentante attesti che tutte le macchine e le attrezzature sono di
proprieta', anche se, eventualmente, con riservato dominio;
5.5 - elenco, firmato del legale rappresentante,
del personale addetto con l'indicazione, per ognuno, delle funzioni svolte nell'ambito del
laboratorio nonche' il preciso rapporto di lavoro esistente;
5.6 - documentazione sulla qualificazione del
direttore e degli sperimentatori;
5.7 - relazione documentata dell'attivita' svolta
dal laboratorio nel biennio precedente, firmata dal legale rappresentante;
5.8 - pianta dei locali adibiti a laboratorio con
l'ubicazione dei macchinari ed attrezzature;
5.9 - certificato di agibilita' rilasciato dal
sindaco, o comunque copia della domanda inoltrata in tal senso al comune, con la relativa
documentazione tecnica;
5.10 - dichiarazione del titolare o del legale
rappresentante, che "i locali destinati al laboratorio, siti in via ... sono in
regola con tutte le disposizioni vigenti in materia di regolamenti urbanistici, di Igiene
e di sicurezza del lavoro (decreto legislativo n. 626/1994 e successive modifiche ed
integrazioni)";
5.11 - copia della denuncia - alla ISPESL di zona
o altro ufficio competente - di prima installazione dell'impianto di messa a terra
(modello B) ed eventuale ultima verifica biennale;
5.12 - dichiarazione del legale rappresentante
circa la proprieta' dei locali adibiti a laboratorio ovvero copia del contratto d'affitto;
5.13 - stampati adottati per l'accettazione e per
i diversi tipi di certificazione;
5.14 - tariffario delle prestazioni, con
indicazione della sua validita' nel tempo e delle massime agevolazioni previste. Non e'
consentito praticare agevolazioni che non siano esplicitamente previste e quantificate nel
tariffario; cio' ai fini di una doverosa trasparenza e ad evitare possibili azioni di
concorrenza sleale sulle quali il Servizio tecnico centrale ha facolta' di intervenire
fino alla sospensione o revoca della concessione;
5.15 - orario e calendario impegnativi dei giorni
di apertura del laboratorio al pubblico; l'orario di apertura non puo' essere inferiore a
25 ore settimanali distribuite in almeno 5 giorni, con un minimo di due turni pomeridiani;
5.16 - dichiarazione impegnativa per l'osservanza
delle regole di comportamento, redatta secondo la formulazione predisposta dal servizio
tecnico centrale e riportata nella parte II;
5.17 - il manuale di qualita' di cui al punto
4.2;
5.18 - certificati di verifica della taratura
delle apparecchiature principali di cui al punto 4.8;
5.19 - attestazione inerente il rispetto della
legislazione antimafia vigente.
Tutte le dichiarazioni di cui sopra si intendono
rese a mezzo atto notorio o sostitutivo di atto notorio.
6. Istruttoria e controlli.
La documentazione sopra richiamata, deve essere
trasmessa al servizio tecnico centrale, che ne cura l'istruttoria, anche mediante
sopralluoghi, per il successivo esame della competente sezione del consiglio superiore dei
lavori pubblici.
Il servizio tecnico centrale dispone in qualsiasi
momento i necessari sopralluoghi e controlli al fine di accertare il mantenimento dei
requisiti richiesti.
7. Durata e rinnovo della concessione.
La concessione, rilasciata dal servizio tecnico
centrale su conforme parere del consiglio superiore dei lavori pubblici ha validita'
triennale e puo' essere rinnovata alla scadenza.
L'istanza di rinnovo, corredata di tutta la
documentazione di cui al punto 5, deve essere trasmessa, almeno sei mesi prima della
scadenza della concessione, al servizio tecnico centrale che operera' i controlli
necessari.
La mancata o incompleta presentazione
dell'istanza e della documentazione entro tale termine comporta la decadenza della
concessione alla scadenza naturale.
8. Sospensione e revoca della
concessione.
E' prevista la sospensione o la revoca della
concessione ove il servizio tecnico centrale accerti inadempienze o sopravvenute carenze
rispetto ai requisiti stabiliti dalla presente circolare, ed in particolare quelli
riguardanti la gestione del laboratorio, l'idoneita' dei locali, il possesso di tutte le
attrezzature previste, il controllo di taratura delle attrezzature, la correttezza e
competenza previste nell' esecuzione delle prove, il rispetto del tariffario e delle
eventuali agevolazioni previste.
I provvedimenti di revoca vengono adottati
sentito il parere del consiglio superiore dei lavori pubblici e sono atti definitivi.
9. Disposizioni transitorie.
Nella disciplina della presente circolare
rientrano le istanze di nuove concessioni, comprese quelle pervenute antecedentemente alla
data di pubblicazione della presente circolare e per le quali non vi sia ancora parere
favorevole del Consiglio superiore.
Per quanto concerne i laboratori gia' autorizzati
valgono le seguenti regole:
a) entro due anni i laboratori autorizzati
dovranno adeguarsi a tutte le prescrizioni di cui alla presente circolare;
b) di quanto prescritto in a) sara' data
comunicazione al servizio tecnico centrale alla scadenza dei due anni;
c) le istanze di rinnovo seguiranno le loro
scadenze naturali;
per le scadenza ricadenti entro i due anni dalla
presente circolare, e' consentito fare riferimento alle prescrizioni di cui alla
precedente circolare n. 1603/UL del 20 luglio 1989.
PARTE II
A - Elenco delle prove per le quali e' richiesta certificazione ufficiale.
1 - Leganti idraulici:
1.1 - prove fisiche:
1.1.1 - prova di indeformabilita';
1.1.2 - prova di presa;
1.1.3 - determinazione della finezza di
macinazione;
1.2 - Prove di resistenza meccanica:
1.2.1 - resistenza su malta plastica.
2 - Calcestruzzi:
2.1 - misure fisiche:
2.1.1 - peso dell'unita' di volume;
2.1.2 - coefficiente di dilatazione lineare;
2.1.3 - prova di Abrahms;
2.2 - prove di resistenza meccanica:
2.2.1 - rottura a compressione di cubi o
cilindri;
2.2.2 - rottura a flessione;
2.2.3 - rottura per trazione indiretta (prova
brasiliana);
2.2.4 rottura per trazione diretta;
2.3 - prove e misure speciali:
2.3.1 - modulo di elasticita' normale a
compressione;
2.3.2 - diagramma di deformazione;
2.3.3 - ritiro;
2.4 - prove su inerti per calcestruzzo:
2.4.1 - peso dell'unita' di volume;
2.4.2 - analisi granulometrica per via secca;
2.4.3 - durezza Mohs.
3 - Laterizi:
3.1 - resistenza a compressione in direzione dei
fori;
3.2 - resistenza a compressione trasversale ai
fori;
3.3 - resistenza a trazione per flessione;
3.4 - modulo di elasticita';
3.4 - determinazione della percentuale di
foratura ed area media della sezione di un foro;
3.5 - coefficiente di dilatazione lineare;
3.6 - prova di punzonamento;
3.7 - prova di dilatazione per umidita'.
4 - Acciai:
4.1 - prove di trazione:
4.1.1 - su spezzoni di tondo liscio, con
determinazione:
dell'area della sezione;
dei carichi di snervamento e rottura;
dell'allungamento percentuale a rottura;
4.1.2 - idem come sopra per barre ad aderenza
migliorata;
4.1.3 - idem come sopra per reti e tralicci
elettrosaldati;
4.1.4 - idem come sopra su provini ricavati da
profilati e lamiere;
4.1.5 - su fili da precompresso, con
determinazione:
dell'area della sezione;
dei limiti 0,1 % e 0,2 %;
dell'allungamento percentuale a rottura;
4.1.6 - su trefoli da precompresso, con
determinazione:
dell'area della sezione;
del limite 1 %;
del carico di rottura;
4.2 - altre prove meccaniche:
4.2.1 - piegamento a 180o a freddo;
4.2.2 - piegamento a 90o con raddrizzamento dopo
riscaldamento;
4.2.3 - resistenza al distacco per reti e
tralicci elettrosaldati;
4.3 - prove e misure speciali:
4.3.1 - modulo di elasticita' normale;
4.3.2 - diagramma di deformazione;
4.3.3 - diagramma di deformazione a deformazione
imposta (*)<?tlsb>;
4.3.4 - numero di piegamenti alterni a rottura;
4.3.5 - resilienza di Charpy a temperatura
ambiente;
4.3.6 - resilienza di Charpy a freddo;
4.3.7 - prove di aderenza su barre ad a.m.
(beam-test) (*);
4.3.8 - prove a fatica per trazione-compressione
su provini, con carico non inferiore a 200 KN;
4.3.9 - prova di rilassamento a temperatura
ordinaria (*).
Le attrezzature per le prove contrassegnate da
asterisco, seppure auspicabili, non sono da ritenersi obbligatorie.
B - Attrezzature.
Tutte quelle necessarie all'esecuzione delle
prove di cui sopra e comunque:
Prove su calcestruzzi e laterizi:
macchina per prove a compressione con portata non
inferiore a 3000 KN; la macchina dovra' essere conforme alle norme UNI 6686/94 e dotata di
diverse scale o comunque in grado di garantire la classe 1 a partire da 300 KN;
spianatrice per rettifica meccanica dei provini;
camera climatizzata o vasca di maturazione
normale a controllo automatico della temperatura e dell'umidita', per la maturazione dei
provini;
vasca termostatica per la maturazione accelerata
dei provini;
stufa per l'essiccazione degli inerti;
serie unificata di setacci e crivelli;
setacciatore meccanico o elettromagnetico;
betoniera da laboratorio;
bilance per cubi, per inerti, ecc. di varia
portata e precisione;
serie di casseforme per cubi;
dispositivo di vibrazione per casseforme;
macchina per prove di compressione su laterizi o,
in alternativa, accessori per dette prove con la pressa dei calcestruzzi;
cella di carico da 3000 KN per il controllo di
taratura della pressa per calcestruzzi;
carotatrice per calcestruzzi;
cono di Abrahms.
Prove sugli acciai:
macchina universale con portata non inferiore a
600 KN, completa di attrezzatura per il tracciamento dei diagrammi sforzi-deformazioni,
dotata di diverse scale o comunque in grado di garantire la classe 1 a partire da 30 KN;
attrezzatura, indipendente dalla macchina
universale, per le prove di piegamento e raddrizzamento delle barre per cemento armato,
compresa l'attrezzatura per l'eventuale riscaldamento dei campioni prima del
raddrizzamento;
pendolo di Charpy per prova di resilienza degli
acciai laminati con relativa cella frigorifera;
cella di carico per il controllo di taratura
della macchina universale, di portata adeguata a quella della universale stessa;
calibri e bilance di precisione per la
determinazione di dimensioni e peso dei campioni;
tranciatrice o altra attrezzatura per il taglio
dei ferri;
dispositivo segnaprovette.
Tutte le attrezzature debbono essere conservate
con cura; debbono essere altresi' attuate appropriate procedure periodiche di
manutenzione.
Per ogni attrezzatura importante di prova e di
misura deve essere tenuta aggiornata una scheda che deve riportare:
a) il nome dell'attrezzatura;
b) il nome del fabbricante, l'identificazione del
tipo ed il numero di serie;
c) la data di ricevimento, di installazione e di
inizio dell' attivita';
d) la collocazione abituale;
e) lo stato al momento del ricevimento (nuova,
usata, etc.);
f) dettagli sulle manutenzioni effettuate;
g) la storia di tutti i danni subiti, di tutti i
malfunzionamenti relativi, di tutte le eventuali modifiche apportate, di tutte le
riparazioni effettuate;
h) il programma di taratura e di controllo nel
tempo, e tutte le conseguenti operazioni.
C - Locali.
I locali nei quali vengono eseguite le prove
devono avere caratteristiche tali da consentire la corretta e razionale esecuzione delle
stesse; devono essere opportunamente protetti da condizioni anomale legate a temperatura,
polvere, umidita', vapore, rumore, vibrazioni etc. e devono essere mantenuti in condizioni
adeguate.
Essi devono possedere la superficie minima
prevista al punto 4.6 ed i macchinari devono essere disposti in modo tale da ridurre il
rischio di guasti o di danni e permettere agli addetti di operare agevolmente, nel
rispetto delle norme di sicurezza.
Quando le prove lo richiedano, i locali devono
essere dotati di dispositivi per il controllo delle condizioni ambientali.
L'accesso alle zone di prova deve essere
controllato in modo adeguato; devono inoltre essere definite le condizioni per l'eventuale
accesso di persone non addette al laboratorio.
D - Direttore e personale del
laboratorio.
D.1 - Direttore a) i compiti del direttore sono i
seguenti:
sovrintendere al funzionamento del laboratorio ed
all'esecuzione delle prove;
adottare corrette procedure operative
sperimentali;
vigilare sull'esatto e puntuale rispetto delle
procedure, sia tecniche che amministrative, da parte del personale addetto;
assicurare la propria disponibilita' per i
rapporti con l'utenza;
firmare i certificati ufficiali, di cui alla
presente concessione, relativi alle prove eseguite;
assicurare una adeguata presenza fisica nel
laboratorio.
b) il direttore deve possedere una specifica
conoscenza:
della meccanica dei materiali e delle strutture;
delle prove sui materiali;
della normativa riguardante le prove suddette;
del funzionamento delle macchine e delle
attrezzature.
c) nei casi in cui il direttore sia
impossibilitato temporaneamente, per malattia o altri gravi motivi, ad adempiere ai
compiti di cui al precedente punto a), occorre che di tali compiti siano formalmente
incaricati sostituti provvisti di adeguata competenza, in coerenza con quanto indicato al
precedente punto b);
d) nei casi in cui siano presenti nel laboratorio
altre figure aventi responsabilita' a carattere direttivo (ad esempio
"responsabile" del laboratorio, "vice-direttore",
"sostituto" etc.) occorre che tali figure non si sovrappongano o non surroghino
i compiti rientranti nella sfera delle competenze del direttore, indicati nel precedente
punto a). La suddivisione delle attivita' e delle responsabilita' deve essere documentata
chiaramente.
Al direttore del laboratorio viene attribuita la
piena responsabilita' riguardo la corretta esecuzione delle prove nonche' la validita' dei
risultati ottenuti dalle prove stesse.
E' responsabile dei criteri e delle procedure
interne di lavoro oltre che di quelle riguardanti l'emissione dei certificati.
Al direttore del laboratorio e' fatto divieto di
assumere contestualmente la direzione di piu' di un laboratorio, essendo egli tenuto, fra
l'altro, a prestare con continuita' la propria attivita' professionale nel laboratorio di
titolarita'.
Per quanto attiene l'eventuale attivita'
professionale del direttore del laboratorio, non sussistono in generale elementi di
incompatibilita' fra il ruolo di direttore di un laboratorio autorizzato e l'attivita'
professionale nel campo della progettazione, direzione e collaudo dei lavori. Qualora il
direttore di un laboratorio sia interessato ad una o piu' fasi dell' iter realizzativo di
una costruzione (progetto, direzione lavori o collaudo), nel laboratorio da lui diretto
non dovranno essere svolte prove di alcun tipo riguardanti quella costruzione.
D.2 - Personale del laboratorio.
Il personale del laboratorio deve essere
costituito da non meno di quattro addetti a tempo pieno oltre il direttore e dovra':
assicurare, ciascuno per quanto attiene alla
propria qualifica e competenza ed in osservanza delle procedure definite nel manuale di
garanzia della qualita', il funzionamento del laboratorio secondo le indicazioni del
direttore.
In particolare il personale del laboratorio
dovra':
a) curare l'accettazione e l'archiviazione dei
campioni;
b) curare lo svolgimento delle prove, secondo il
programma e le modalita' stabilite dal direttore;
c) eseguire, sotto la guida del direttore,
l'elaborazione dei risultati delle prove;
d) gestire l'archivio dell'attivita' del
laboratorio e dei campioni esaminati;
e) avere una perfetta conoscenza delle mansioni
affidategli in base al manuale di qualita'.
Il personale addetto alla sperimentazione
(costituito da non meno di due unita', preferibilmente dotato di diploma universitario o
di diploma di scuola superiore ad indirizzo tecnico) dovra' avere una perfetta conoscenza
delle procedure di prova e delle modalita' di funzionamento delle apparecchiature e dei
sistemi di acquisizione dei dati.
D.3 - Riservatezza e sicurezza.
Tutto il personale del laboratorio deve essere
vincolato al rispetto del segreto professionale nei riguardi di tutte le informazioni
raccolte durante lo svolgimento dei suoi compiti.
Il laboratorio di prova deve rispettare le
condizioni che garantiscono il carattere riservato e la sicurezza della sua attivita'.
D.4 - Imparzialita', indipendenza e
integrita'.
Il laboratorio ed il suo personale devono essere
liberi da qualsiasi pressione commerciale, finanziaria o di altro genere che possa
influenzare la conduzione delle prove.
Deve essere evitata qualsiasi influenza sui
risultati degli esami e delle prove da parte di persone od organismi esterni al
laboratorio.
Il laboratorio di prova non deve essere coinvolto
in attivita' che possano danneggiare la fiducia nella sua indipendenza di giudizio ed
integrita' nei riguardi delle sue attivita' di prova. La remunerazione del personale
addetto alle attivita' di prova non deve dipendere dal numero delle prove eseguite ne' dai
risultati di queste prove.
E - Garanzia di qualita'.
Il laboratorio dovra' essere organizzato al fine
di operare secondo gli obbiettivi della garanzia della qualita'.
Ogni laboratorio dovra' dotarsi pertanto di un
proprio "Manuale delle procedure operative per la garanzia della qualita'"
(Manuale della qualita'), approvato dal servizio tecnico centrale, implementato nella
propria organizzazione e gestito in modo autonomo da un "Responsabile della
qualita'" che custodisce il volume delle non conformita' e controlla la corretta
applicazione delle procedure operative.
Ove la struttura del laboratorio fosse contenuta,
il direttore del laboratorio puo' assumere la funzione di "Responsabile della
qualita'".
Il manuale, redatto secondo gli indirizzi delle
norme internazionali ISO 9000, deve almeno contenere:
a) l'esposizione degli obbiettivi della qualita';
b) la descrizione del laboratorio con
l'indicazione dei diversi ambienti e la localizzazione dei principali macchinari;
c) l'organigramma del laboratorio;
d) l'elenco degli addetti con l'indicazione, per
ciascuno, del livello di competenza e del tipo di rapporto di lavoro;
e) le attivita' operative e funzionali relative
alla qualita' in modo che ogni addetto conosca la natura ed i limiti della propria
responsabilita';
f) la descrizione di tutte le prove che il
laboratorio svolge;
g) la descrizione delle procedure esecutive delle
prove;
h) la descrizione delle procedure per la
predisposizione del "certificato di prova";
i) l'elenco di tutte le normative di riferimento;
f) l'inventario delle macchine ed attrezzature
utilizzate per le prove, con indicazione, per ogni attrezzatura, delle procedure d'uso di
manutenzione, di controllo e di taratura;
g) le procedure generali della garanzia della
qualita';
h) le procedure riguardanti le non conformita' e
le azioni correttive da intraprendere ;
i) la procedura per la gestione dei reclami.
Copia del "Manuale delle procedure operative
per la garanzia della qualita'" e' depositato presso il servizio tecnico centrale,
dopo la sua approvazione.
Il manuale della qualita' deve essere riesaminato
periodicamente, da parte della direzione, allo scopo di mantenere l'efficacia delle
disposizioni prescritte e garantire l'intervento di eventuali azioni correttive.
Tali riesami devono essere registrati in modo da
fornire anche i dettagli di tutte le azioni correttive da intraprendere.
E.1 - Metodi di prova e procedure.
Il laboratorio di prova deve disporre di
istruzioni dettagliate e documentate sull'utilizzazione e il funzionamento di tutte le
apparecchiature, sulla manipolazione e la preparazione dei materiali da sottoporre a prova
e sulle tecniche di prova normalizzate.
Tutte le istruzioni, le norme, i manuali e i dati
di riferimento utilizzati nelle attivita' del laboratorio devono essere tenuti aggiornati
secondo quanto stabilito nel "Manuale della qualita'".
Il laboratorio deve utilizzare i metodi e le
procedure previste nel "Manuale di qualita'", ai fini del rilascio del
certificato di prova.
Quando e' necessario impiegare metodi di prova o
procedure non normalizzate, queste devono essere completamente documentate.
Il laboratorio deve respingere le richieste di
prove da eseguire in difformita' a norme e/o secondo procedure che rischiano di alterare
l'obiettivita' del risultato o che presentano una scarsa validita'.
E.2 - Certificati di prova.
I risultati della prova di laboratorio formano
oggetto del "certificato di prova" che espone con esattezza, chiarezza e senza
ambiguita' i risultati della prova, le metodologie seguite e tutte le ulteriori
informazioni utili.
Ciascun certificato di prova deve contenere
almeno:
a) l'identificazione del laboratorio che rilascia
il "certificato di prova";
b) una identificazione univoca del certificato
(con un numero progressivo di serie e la data di emissione) e di ciascuna sua pagina ed il
numero totale delle pagine;
c) l'identificazione del richiedente il
"certificato di prova";
d) la descrizione e l'identificazione del
campione da provare;
e) la data di ricevimento del campione e la data
di esecuzione della prova;
f) l'identificazione della specifica di prova o
la descrizione del metodo o procedura di prova;
g) la descrizione, se necessario, della procedura
di campionamento;
h) tutte le variazioni, le aggiunte o le
esclusioni rispetto alla specifica di prova;
i) l'identificazione di tutti i metodi o le
procedure non normalizzate che siano state utilizzate;
j) le misure, gli esami e i loro risultati
corredati, se del caso, di tabelle, grafici, disegni e fotografie;
k) le eventuali anomalie riscontrate;
l) una dichiarazione, se necessario,
sull'incertezza dei risultati delle misure;
m) la firma e il titolo o un contrassegno
equivalente delle persone che hanno assunto la responsabilita' tecnica del rapporto di
prova.
Il formato del certificato di prova deve essere
specifico per ciascun tipo di prova; le modalita' di esposizione devono essere il piu'
possibile normalizzate.
Correzioni o aggiunte ad un certificato di prova,
dopo la sua emissione, devono essere fatte solo per mezzo di un altro documento
denominato, per esempio, "emendamento/aggiunta" al certificato di prova, che
deve avere i requisiti esposti nei comma precedenti; anche detto documento dovra' essere
caratterizzato da un numero di serie, o comunque identificato.
Il certificato non deve contenere valutazioni,
apprezzamenti o interpretazioni sui risultati della prova.
E.3 - Manipolazione dei campioni e degli
oggetti sottoposti a prove.
Al fine di attuare un sistema di identificazione
dei campioni che devono essere sottoposti a prove, ed allo scopo di evitare confusioni sia
sull'identita' dei campioni sia sul risultato delle misure effettuate, ciascun campione
deve essere individuato con il relativo numero del verbale di accettazione.
In tutte le fasi di immagazzinamento, di
manipolazione e di preparazione dei campioni per l'esecuzione delle prove, devono essere
prese precauzioni per evitare il deterioramento degli stessi. Devono essere osservate
tutte le istruzioni di accompagnamento ai campioni o agli oggetti, date in proposito.
Devono essere fissate regole precise riguardanti
il ricevimento e la conservazione dei campioni.
F - Garante esterno.
Il garante operera' nei confronti del laboratorio
in relazione alla sola attivita' di prove e certificazione prevista dalla concessione e
dalle norme tecniche collegate.
Il garante nominato dal laboratorio interessato,
vigilera' sulla conduzione del laboratorio sia da parte del soggetto gestore che da parte
del personale tecnico-amministrativo, in modo da assicurare il rispetto delle necessarie
condizioni di imparzialita', indipendenza ed integrita'.
Il garante, esperto di provata esperienza e
riconosciuta autorevolezza, comunque in possesso di laurea in ingegneria o in
architettura, certifichera', attraverso la sua azione di controllo, la correttezza
dell'operato del laboratorio stesso nel senso sopra indicato.
Pertanto, nell'ambito della sua funzione il
garante potra' svolgere, con la piu' ampia liberta', ispezioni e visite di controllo al
laboratorio e richiedere i dati e le informazioni che riterra' necessarie.
L'azione del garante dovra', nei modi e nelle
forme da esso ritenute piu' opportune, essere indirizzata a:
verificare che siano rigorosamente applicate le
procedure operative del "Manuale della qualita'", in particolare la gestione
delle non conformita'; le procedure gestionali che regolano le varie fasi dell'attivita'
di certificazione (ricevimento dei campioni, loro messa a deposito e rintracciabilita',
esecuzione delle prove, certificazione);
verificare l'attivita' dei tecnici, al fine di
assicurare che gli addetti alla esecuzione delle prove operino con imparzialita' senza
interferenze o pressioni da parte di chiunque, persona od organismo interno od esterno al
laboratorio. Allo scopo il Garante vigilera' anche su eventuali provvedimenti disciplinari
e/o amministrativi, ovvero, piu' in generale, sul trattamento del personale stesso, in
relazione a possibili condizionamenti;
eseguire controlli sulla corretta attuazione
delle prescrizioni del "Manuale di garanzia della qualita'".
Il Garante sara' tenuto a segnalare per iscritto
al servizio tecnico centrale ed alla direzione del laboratorio, ogni situazione irregolare
riscontrata nel corso delle verifiche, o comunque ritenuta tale da doversi segnalare. Una
volta l'anno il Garante e' tenuto comunque a presentare al servizio tecnico centrale una
relazione sull'attivita' svolta e sui controlli effettuati che contenga nelle conclusioni
il proprio parere sull'esistenza delle condizioni di imparzialita', indipendenza ed
integrita'.
I compiti del Garante non debbono interferire con
la sfera delle attribuzioni e degli adempimenti relativi ad altri soggetti e precisati
dalla presente circolare, ivi inclusi i compiti consultivi attribuiti al consiglio
superiore dei lavori pubblici e quelli istruttori e di controllo attribuiti al servizio
tecnico centrale.
Il nominativo del Garante, accompagnato da un
dettagliato curriculum, e' proposto dal laboratorio e sottoposto al preventivo assenso del
servizio tecnico centrale, che verifichera' anche eventuali motivi di incompatibilita'. Il
nome del Garante dovra' essere adeguatamente pubblicizzato nell'ambito del laboratorio e
della sua attivita'.
G - Documentazione relativa alla gestione
del laboratorio.
- Atto costitutivo e successive variazioni (per
le societa').
- Statuto e successive variazioni (per le
societa'). Al riguardo si precisa che nell'oggetto sociale non devono essere previste
attivita' di progettazione ed esecuzione di opere di ingegneria civile, nonche' attivita'
di produzione, rappresentanza, commercializzazione, messa in opera di prodotti o materiali
destinati alle opere di ingegneria civile, oggetto di prove ai sensi della presente
circolare.
- Certificato penale reso:
a) dal titolare, per le ditte individuali;
b) dal legale rappresentante, per le societa';
c) dal direttore del laboratorio.
- Dichiarazione di compatibilita' resa dal
titolare (per le ditte individuali) o dal legale rappresentante (per le societa'), dal
direttore del laboratorio e dagli sperimentatori. Per la dichiarazione si suggerisce il
seguente schema:
"Il sottoscritto dichiara che non sussiste
alcuna incompatibilita' fra l'attivita' esercitata nel laboratorio ed altre attivita'
esterne. In particolare dichiara di non essere direttamente interessato in attivita' di
esecuzione di opere di ingegneria civile, nonche' in attivita' di produzione,
rappresentanza, commercializzazione, messa in opera di prodotti o materiali oggetti di
prove ai sensi della presente circolare; si impegna inoltre a non utilizzare le strutture
del laboratorio per prove su prodotti o materiali destinati alle opere di ingegneria
strutturale, provenienti da cantieri nei quali operi o abbia operato in qualita' di
progettista, direttore dei lavori o collaudatore";
- Per le societa', dichiarazione del legale
rappresentante circa la presenza o meno nella compagine sociale e/o tra gli
amministratori, di soggetti coinvolti nelle attivita' ritenute incompatibili, di cui al
punto 3.2 della parte I.
- Dichiarazione di impegno, resa dal titolare o
dal legale rappresentante:
"Il
sottoscritto........................................., in qualita' di titolare della ditta
...................................
(o legale rappresentante della societa') si
impegna a:
a) chiedere, producendo la necessaria
documentazione, il preventivo nulla-osta per eventuale sostituzione del direttore del
laboratorio o degli sperimentatori e per eventuale cambio di sede;
cio' per consentire all'amministrazione la
verifica della permanenza dei presupposti in base ai quali e' stata rilasciata la
concessione;
b) comunicare tempestivamente al servizio tecnico
centrale ogni eventuale variazione sostanziale dell'assetto proprietario;
c) conservare per venti giorni i campioni
sottoposti a prova che devono essere rintracciabili ed identificabili;
d) comunicare le variazioni del prezziario prima
della loro entrata in vigore;
e) non istituire centri di raccolta ne' centri
attrezzati per le prove, fuori della sede autorizzata;
f) controllare che tutte le richieste di prove
siano sottoscritte dal direttore dei lavori ed indirizzate direttamente al laboratorio, e
che la relativa fatturazione intercorra fra gli interessati ed il laboratorio stesso, con
esclusione di eventuali intermediari;
g) non affidare in subappalto, ad altri
laboratori, le eventuali prove richieste al laboratorio;
h) rispettare tutte le disposizioni impartite
dall'amministrazione circa l'iter amministrativo seguito nell'attivita' di prove e
certificazione".
L'iter amministrativo interno finalizzato al
rilascio della certificazione deve comprendere la redazione del verbale di accettazione e
della minuta di prova, la tenuta del registro di carico e scarico e l'archiviazione della
documentazione di prova e di certificazione.
Al riguardo si precisa:
verbale di accettazione: e' costituito da un
blocco, prenumerato e bollato, contenente tre copie del verbale di accettazione di cui due
staccabili: la prima viene consegnata sul momento al committente, la seconda accompagna i
campioni nell'iter di prova e deve essere conservata nel fascicolo di prova da archiviare
successivamente, la terza resta nel blocco quale riscontro;
registro: esso deve essere prenumerato e bollato,
redatto secondo il numero progressivo dei certificati emessi, e contenere gli estremi di
tutti i passaggi interni dall'accettazione alla fatturazione, con l'indicazione del
committente, dei materiali di prova consegnati e relativa identificazione, degli estremi
del verbale di accettazione, della data delle prove, degli estremi delle relative fatture;
minuta di prova: e' un foglio di lavoro annesso
alla seconda copia del verbale di accettazione, contraddistinto dallo stesso numero del
verbale di accettazione cui si riferisce, sul quale vengono riportati, in modo indelebile,
la data di prova, i risultati e le eventuali osservazioni, ed e' firmata dallo
sperimentatore esecutore della prova;
archivio: devono essere archiviati per ciascuna
richiesta: la lettera di richiesta, la copia del verbale di accettazione, la minuta di
prova, la copia del certificato di prova, la copia della fattura.
La documentazione d'archivio deve essere
conservata per almeno trent'anni, salvo diversa indicazione.
Gli stampati adottati per l'accettazione od altre
procedure, nonche' la carta intestata del laboratorio o comunque del soggetto gestore,
devono indicare chiaramente il settore di prova per il quale lo stesso e' stato
autorizzato ai sensi dell'art. 20 della legge n.
1086/1971; cio' al fine di evitare che l'utente
possa essere indotto a ritenere che la concessione si riferisca ad altre prove od
attivita' non soggette alla specifica concessione di che trattasi.
I moduli utilizzati per la certificazione devono
contenere tutte le indicazioni relative al laboratorio, al richiedente, ai campioni ed
alle prove eseguite; devono altresi' riportare il numero progressivo del certificato ed il
corrispondente numero del verbale di accettazione.
Tutti i certificati emessi devono essere
conservati con numero progressivo in apposito raccoglitore da conservare in archivio.
Eventuali procedure informatizzate devono
rispettare tutti i requisiti sopra descritti.
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