MINISTERO
DEI LAVORI PUBBLICI
CIRCOLARE 16 dicembre 1999, n. 349/STC
Decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, art. 8, comma 6 -
Concessione ai laboratori per lo svolgimento delle prove geotecniche sui terreni e sulle
rocce ed il rilascio dei relativi certificati ufficiali.
Ai laboratori ufficiali
Al magistrato alle acque
Al magistrato per il Po
Ai provveditori alle OO.PP.
e, per conoscenza:
Al Ministero degli interni - Gabinetto
Al Ministero della giustizia - Gabinetto
Il decreto del Presidente della Repubblica n. 246
del 21 aprile 1993 di attuazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da
costruzione, al comma 6, dell'art. 8, che tratta degli organismi di certificazione,
ispezione e prova e del loro accreditamento, nel precisare che "Restano ferme le
competenze del Ministero dei lavori pubblici e del consiglio superiore dei lavori pubblici
per l'applicazione dell'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086", ha prescritto
che "L'autorizzazione prevista da detto articolo riguardera' altresi' le prove
geotecniche sui terreni e sulle rocce".
Per il settore delle prove geotecniche
l'attivita' di esecuzione di prove in sito e/o in laboratorio e' stata finora svolta al di
fuori di qualsiasi controllo, da parte di questo Ministero o di altri organismi dello
Stato, che potesse garantire una sufficiente affidabilita' ai risultati forniti.
Il progresso delle conoscenze maturate sia in
ambito scientifico nazionale ed internazionale che durante l'esecuzione di importanti
opere di ingegneria, ha sempre piu' evidenziato l'importanza che riveste la corretta
esecuzione delle prove geotecniche al fine di garantire la necessaria affidabilita' alla
caratterizzazione del comportamento meccanico dei terreni, sia per la sicurezza delle
opere che per le relative valutazioni di carattere economico. Tali esigenze, atteso anche
il moltiplicarsi di strutture operanti in questo settore, alcune delle quali prive di
qualsiasi sistema di controllo di qualita', hanno reso sempre piu' necessaria
l'introduzione di una regolamentazione tecnico-amministrativa anche per i laboratori
geotecnica.
Nell'ambito del nuovo quadro normativo si rende
pertanto necessaria la definizione di una apposita circolare che indichi i requisiti
richiesti nonche' le modalita' istruttorie finalizzate al rilascio della concessione ai
laboratori che svolgono prove geotecniche sui terreni e sulle rocce.
Per quanto attiene i contenuti della suddetta
circolare, il cui testo e' qui allegato, si precisa che la concessione e' stata articolata
in tre settori: quello delle prove di laboratorio sui terreni, quello delle prove di
laboratorio sulle rocce ed infine quello delle prove geotecniche in sito. L'istanza di
concessione potra' riferirsi ad uno o piu' settori di prove.
Sono state elencate, per ciascun settore le prove
che ogni laboratorio deve essere in grado di eseguire. In particolare per quel che
riguarda le terre, sono state inserite le prove di riconoscimento e determinazione delle
proprieta' indice per la classificazione delle stesse, le principali prove di
caratterizzazione del comportamento meccanico dei terreni, le prove di permeabilita',
nonche' le prove di compattazione. Non sono state contemplate le prove di carattere
dinamico sui terreni.
Per le rocce sono state inserite le principali
prove di riconoscimento e classificazione, nonche' le piu' comuni prove di tipo meccanico.
Per quanto riguarda le prove in sito, trattandosi
di un settore articolato e complesso, sono state previste soltanto alcune delle prove
geotecniche in sito piu' diffuse e per le quali esiste un consolidato bagaglio di
conoscenze tecniche.
I requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per
il rilascio delle concessioni, sono stati specificati in dettaglio, precisando anche i
casi di incompatibilita' con l'attivita' del soggetto gestore del laboratorio.
In particolare, per i casi in cui nel capitale
sociale o fra gli amministratori vi siano soggetti in qualche modo coinvolti
nell'industria delle costruzioni, e' stata introdotta la figura del "Garante",
il quale certifica, attraverso la sua azione di controllo, la correttezza dell'operato del
laboratorio, contribuendo ad assicurare il rispetto delle condizioni di imparzialita',
indipendenza ed integrita' del laboratorio stesso. Il Garante, di provata esperienza e
riconosciuta autorevolezza, viene proposto dal laboratorio ed e' soggetto al gradimento
dell'amministrazione.
Sono stati definiti i requisiti richiesti al
direttore del laboratorio ed al personale, nonche' le caratteristiche di idoneita' dei
locali.
Sono state, infine, specificate in dettaglio le
procedure tecnico-amministrative da seguire nell'attivita' di prova e certificazione.
Alla circolare sulle prove geotecniche e'
allegato infine un elenco delle norme di riferimento. In particolare per quanto attiene le
prove geotecniche sui terreni, sono state richiamate le "Raccomandazioni sulle prove
geotecniche di laboratorio", recentemente (1994) messe a punto dall'A.G.I.
(Associazione geotecnica italiana), una serie di norme C.N.R./UNI che sono tuttora
ritenute valide, nonche' le raccomandazioni dell'A.G.I. per lo svolgimento delle prove in
sito che, seppur datate 1977, rappresentano a tutt'oggi un valido riferimento.
Per tutto cio' che riguarda le prove sulle rocce,
nella circolare si e' scelto di fare riferimento alle raccomandazioni messe a punto dalla
I.S.R.M. (International Society of Rock Mechanics), alcune delle quali sono state
recentemente pubblicate in traduzione italiana sulla Rivista italiana di geotecnica.
Infine, per tutte le altre prove, per le quali
non esistono documenti di normalizzazione italiani, si e' ritenuto di consigliare come
riferimento le norme British Standard e A.S.T.M. che provengono da paesi in cui
l'attivita' relativa al settore geotecnico, e quindi la normativa relativa, sono
certamente ben aggiornate.
Il Ministro: Micheli
Registrata alla Corte dei conti il 27 gennaio 2000
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 36
Allegato
PARTE I
1. Premesse.
Ai sensi dell'art. 8, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, il Ministro dei lavori pubblici ha
la facolta' di rilasciare, con apposito decreto, concessioni ad emettere certificazioni
ufficiali relative all'esecuzione di prove geotecniche sui terreni e sulle rocce per la
determinazione delle caratteristiche geotecniche del sottosuolo, secondo quanto previsto
ai punti A.2 e B.2 del decreto ministeriale 11 marzo 1988 relativo alle "Norme
tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilita' dei pendii
naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione,
l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di
fondazione".
Si rende necessaria in tal senso la definizione
di una regolamentazione tecnico-amministrativa per assicurare un adeguato livello
qualitativo alle prove geotecniche e per conferire loro carattere di certificazione
ufficiale.
Scopo della presente circolare e' pertanto la
definizione dei requisiti richiesti ai laboratori geotecnici al fine di garantire
condizioni di qualita', affidabilita' ed indipendenza; cio' anche tenendo conto degli
orientamenti europei in materia.
2. Campo di applicazione della circolare.
Con riferimento al combinato disposto dal comma
6, dell'art. 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246/1993 e dal punto c)
dell'art. 1 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme tecniche, le concessioni
disciplinate dalla presente circolare riguardano i seguenti settori di prova e
certificazione:
a) prove di laboratorio sui terreni;
b) prove di laboratorio sulle rocce;
c) prove in sito.
La richiesta di concessione potra' riguardare uno
o piu' settori fra quelli sopra indicati.
Le prove specifiche di ciascun settore sono
elencate nella parte II della presente circolare.
I laboratori autorizzati per lo svolgimento e la
certificazione delle prove geotecniche devono essere in grado di effettuare, elaborare e
certificare tutte le prove geotecniche elencate nella parte II per i settori prescelti, ed
essere dotati delle relative apparecchiature ed i macchinari indicati nella stessa parte
II.
Nell'istanza i laboratori possono chiedere
l'estensione della concessione anche ad altre prove geotecniche non comprese negli
elenchi.
3. Soggetto gestore.
3.1 - il soggetto gestore del laboratorio puo'
essere una ditta individuale, una societa' o un ente pubblico;
3.2 - sono esclusi dalla concessione i titolari
di ditte individuali e le societa' i cui soci, i rappresentanti legali od altre figure
equivalenti, siano direttamente interessati in attivita' di esecuzione di opere di
ingegneria civile, nonche' in attivita' di produzione, rappresentanza,
commercializzazione, messa in opera di prodotti o materiali destinati alle opere di
ingegneria civile, che necessitano di certificazioni ufficiali ai sensi della presente
circolare;
3.3 - nell'ambito delle societa' e' ammessa la
presenza, nel capitale sociale, di soggetti operanti nelle attivita' di cui al punto 3.2,
nei limiti di una quota complessiva inferiore ad un terzo, purche' il possesso di tale
quota non determini da sola od a seguito di accordi con terzi, anche soci, il controllo di
fatto della societa' ai sensi dell'art. 2359 del codice civile; di tale presenza nel
capitale sociale deve essere data comunicazione all'amministrazione mediante dichiarazione
del legale rappresentante.
Nel caso di cui sopra a cura del laboratorio deve
essere individuato un "Garante". Il Garante, le cui funzioni sono definite al
successivo punto F della parte II, assicura il rispetto delle condizioni di imparzialita',
indipendenza e integrita' del laboratorio. Inoltre, nel caso suddetto, il laboratorio non
puo' effettuare prove riguardanti materiali di interesse dei soggetti operanti nelle
attivita' di cui al punto 3.2.
4. Requisiti richiesti all'atto
dell'istanza.
4.1 - le istanze di concessione debbono riferirsi
a strutture operanti nel campo delle prove geotecniche da almeno due anni, costituendo
elemento qualificante anche eventuale altra attivita' svolta in campi affini;
4.2 - il laboratorio deve operare in regime di
garanzia di qualita', seguendo i criteri generali di cui alla parte II. Deve pertanto
essere stato predisposto ed applicato, da almeno un anno, lo specifico manuale di garanzia
qualita' del laboratorio, corredato delle procedure necessarie;
4.3 - la funzionalita' del laboratorio deve
essere assicurata da personale qualificato, in numero congruo anche in relazione alle
dimensioni, alle caratteristiche ed ai settori di attivita' del laboratorio come
specificati al punto 2 della presente circolare.
L'organico complessivo deve comunque non essere
inferiore a:
tre addetti a tempo pieno oltre al direttore per
istanze concernenti solamente uno dei settori a), b) o c);
quattro addetti a tempo pieno oltre al direttore
per istanze concernenti due settori;
sei addetti a tempo pieno oltre al direttore per
istanze riferite globalmente ai tre settori a), b) e c);
4.4 - il direttore del laboratorio deve essere
laureato in discipline tecniche ed avere un profilo professionale corrispondente ai
requisiti di cui al punto D della parte II; la documentazione relativa deve riferirsi a
studi ed esperienze, ivi compresi eventuali periodi di attivita' svolta in laboratori
operanti anche in campi affini;
4.5 - la qualificazione degli sperimentatori e'
documentata attraverso i titoli posseduti, fra cui un titolo di studio non inferiore al
diploma tecnico di secondo grado, nonche' dall'attivita' svolta nel campo delle prove di
laboratorio ed in sito, e verificata in sede di sopralluogo da parte dei funzionari
incaricati;
4.6 - i locali adibiti a sede di laboratorio
devono avere una superficie utile non inferiore:
a 200 mq per uno dei settori a) o b) (esclusi
uffici, altri servizi o spazi destinati a prove diverse da quelle oggetto della presente
circolare);
a 150 mq per il settore c), ad uso uffici,
servizi, spazi per elaborazione dati etc., oltre a spazi adeguati per il ricovero delle
attrezzatura;
a 250 mq per due settori [sclusi uffici, altri
servizi o spazi destinati a prove diverse da quelle oggetto della presente circolare,
oltre ad eventuali spazi adeguati per il ricovero delle attrezzature di cui al settore
c)];
a 350 mq per i settori a), b) e c) [esclusi
uffici, altri servizi o spazi destinati a prove diverse da quelle oggetto della presente
circolare, oltre adeguati spazi per il ricovero delle attrezzature di cui al settore c)];
4.7 - i locali destinati al laboratorio devono
essere in regola con le vigenti disposizioni in tema di regolamenti urbanistici, di igiene
e sicurezza del lavoro;
4.8 - all'atto dell'istanza il laboratorio deve
possedere le attrezzature necessarie per l'esecuzione delle prove riportate in elenco
nella parte II, punto B, per ciascuno dei settori a), b) e c) per i quali viene richiesta
la concessione;
4.9 - all'atto dell'istanza il laboratorio deve
fornire i certificati di verifica della taratura delle principali apparecchiature di
misura di forza o di pressione, effettuate da non piu' di sei mesi da uno dei laboratori
ufficiali di cui all'art. 20, comma 1, della legge n. 1086/1971.
5. Documentazione da allegare
all'istanza.
In relazione a quanto innanzi precisato, la
specifica istanza di concessione, deve contenere la seguente documentazione:
5.1 - domanda in bollo sottoscritta dal
proprietario o dal legale rappresentante, con firma autenticata. Nella domanda deve
specificarsi:
a) settore/i per i quali si chiede la
concessione;
b) il tipo di gestione (ditta individuale,
societa' di capitale, societa' di persone);
c) ubicazione della sede del laboratorio con
l'indicazione di ogni elemento utile, ad avviso del richiedente, a sostenere la propria
istanza sotto tale profilo, tenendo conto, nell'individuazione dell'area operativa, delle
strutture gia' autorizzate e del grado di soddisfacimento delle esigenze di prova e
certificazione oggetto della circolare. Al riguardo il servizio tecnico centrale del
consiglio superiore dei lavori pubblici si riserva ogni valutazione di merito sugli
elementi forniti, anche al fine di evitare non giustificate concentrazioni di centri di
prova;
d) periodo di attivita' precedente.
All'istanza di concessione dovranno essere
allegati i seguenti documenti:
5.2 - documentazione relativa alla gestione del
laboratorio (v. parte II);
5.3 - dichiarazione del legale rappresentante
contenente l'elenco dei macchinari e delle attrezzature presenti nel laboratorio con
l'indicazione della marca, delle specifiche prestazionali, del numero di matricola,
nonche' dell'anno di acquisto e di installazione (v.
parte II);
5.4 - dichiarazione con la quale il proprietario
o il legale rappresentante attesti che tutte le macchine e le attrezzature sono di
proprieta', anche se, eventualmente, con riservato dominio;
5.5 - elenco, firmato del legale rappresentante,
del personale addetto con l'indicazione, per ognuno, delle funzioni svolte nell'ambito del
laboratorio nonche' il preciso rapporto di lavoro esistente;
5.6 - documentazione sulla qualificazione del
direttore e degli sperimentatori;
5.7 - relazione documentata dell'attivita' svolta
dal laboratorio nel biennio precedente, firmata dal legale rappresentante;
5.8 - pianta dei locali adibiti a laboratorio con
l'ubicazione dei macchinari ed attrezzature;
5.9 - certificato di agibilita' rilasciato dal
sindaco, o comunque copia della domanda inoltrata in tal senso al comune, con la relativa
documentazione tecnica;
5.10 - dichiarazione del titolare o del legale
rappresentante, che "i locali destinati al laboratorio, siti in via ... sono in
regola con tutte le disposizioni vigenti in materia di regolamenti urbanistici, di igiene
e di sicurezza del lavoro (decreto legislativo n. 626/1994 e successive modifiche ed
integrazioni)";
5.11 - copia della denuncia - alla ISPESL di zona
ovvero ad altro ufficio competente - di prima installazione dell'impianto di messa a terra
(modello B) ed eventuale ultima verifica biennale;
5.12 - dichiarazione del legale rappresentante
circa la proprieta' dei locali adibiti a laboratorio ovvero copia del contratto d'affitto;
5.13 - stampati adottati per l'accettazione e per
i diversi tipi di certificazione;
5.14 - tariffario delle prestazioni, con
indicazione della sua validita' nel tempo e delle massime agevolazioni previste. Non e'
consentito praticare agevolazioni che non siano esplicitamente previste e quantificate nel
tariffario; cio' ai fini di una doverosa trasparenza e ad evitare possibili azioni di
concorrenza sleale sulle quali il Servizio tecnico centrale ha facolta' di intervenire
fino alla sospensione o revoca della concessione;
5.15 - orario e calendario impegnativi dei giorni
di apertura del laboratorio al pubblico; l'orario di apertura non puo' essere inferiore a
25 ore settimanali distribuite in almeno cinque giorni, con un minimo di due turni
pomeridiani;
5.16 - dichiarazione impegnativa per l'osservanza
delle regole di comportamento, redatta secondo la formulazione predisposta dal servizio
tecnico centrale e riportata nella parte II;
5.17 - il manuale di qualita' di cui al punto
4.2;
5.18 - certificati di verifica della taratura
delle apparecchiature principali di cui al punto 4.9;
5.19 - attestazione inerente il rispetto della
legislazione antimafia vigente.
Tutte le dichiarazioni di cui sopra si intendono
rese a mezzo atto notorio o sostitutivo di atto notorio.
6. Istruttoria e controlli.
La documentazione sopra richiamata, deve essere
trasmessa al consiglio superiore dei lavori pubblici, servizio tecnico centrale, che ne
cura l'istruttoria, anche mediante sopralluoghi, per il successivo esame della competente
sezione del consiglio superiore dei lavori pubblici.
Il servizio tecnico centrale dispone in qualsiasi
momento i necessari sopralluoghi e controlli al fine di accertare il mantenimento dei
requisiti richiesti.
7. Durata e rinnovo della concessione.
La concessione, rilasciata dal servizio tecnico
centrale su conforme parere del consiglio superiore dei lavori pubblici ha validita'
triennale e puo' essere rinnovata alla scadenza.
L'istanza di rinnovo, corredata di tutta la
documentazione di cui al punto 5, deve essere trasmessa, almeno sei mesi prima della
scadenza della concessione al servizio tecnico centrale che operera' i controlli
necessari.
La mancata o incompleta presentazione
dell'istanza e della documentazione entro tale termine comporta la decadenza della
concessione alla scadenza naturale.
8. Sospensione e revoca della
concessione.
E' prevista la sospensione o la revoca della
concessione ove il servizio tecnico centrale accerti inadempienze o sopravvenute carenze
rispetto ai requisiti stabiliti dalla presente circolare, ed in particolare quelli
riguardanti la gestione del laboratorio, l'idoneita' dei locali, il possesso di tutte le
attrezzature previste, il controllo di taratura delle attrezzature, la correttezza e
competenza previste nell'esecuzione delle prove, il rispetto del tariffario e delle
eventuali agevolazioni previste.
I provvedimenti di revoca vengono adottati
sentito il parere del consiglio superiore dei lavori pubblici e sono atti definitivi.
9. Disposizioni transitorie.
Per un periodo di tre anni, a decorrere dalla
data di emanazione della presente circolare, e' consentita una deroga temporanea alle
disposizioni di cui ai punti 4.2, 4.3, 4.6 e 4.8 come di seguito indicato:
punto 4.2 disposizione sospesa;
punto 4.3 il numero minimo degli addetti oltre al
direttore nei casi previsti e' fissato rispettivamente in due per un settore, tre per due
settori e quattro per tre settori;
punto 4.6 la superficie utile in tutti i casi
previsti non puo' essere inferiore a 150 mq, purche' sia garantita la sicurezza e la
funzionalita' del laboratorio;
punto 4.8 l'elenco delle attrezzature minime
previste e' indicato nella parte II, lettera B1, della presente circolare.
Alla scadenza del periodo transitorio i
laboratori gia' autorizzati, o che presentano istanza, devono rispettare tutti i requisiti
stabiliti a regime dalla presente circolare.
PARTE II
A - Elenco delle prove per le quali e' richiesta certificazione ufficiale.
1 - Prove di laboratorio sui terreni:
1.1 - prove di riconoscimento e classificazione:
1.1.1 - analisi granulometrica:
1.1.1.a) - mediante setacci e/o crivelli;
1.1.1.b) - per sedimentazione;
1.1.2 - misura del peso dell'unita' di volume;
1.1.3 - misura del contenuto d'acqua;
1.1.4 - misura del peso specifico dei grani;
1.1.5 - determinazione dei limiti di consistenza
(o di Atterberg);
1.1.6 - misura del contenuto di sostanze
organiche;
1.1.7 - misura del contenuto di solfati;
1.1.8 - misura del contenuto di carbonati;
1.2 - prove di deformabilita' e di resistenza
meccanica:
1.2.1 - prova di compressione edometrica;
1.2.2 - prova di taglio diretto con eventuale
misura della resistenza residua;
1.2.3 - prova di compressione semplice ovvero ad
espansione laterale libera;
1.2.4 - prova di compressione triassiale:
1.2.4.a) - consolidata drenata;
1.2.4.b) - consolidata non drenata;
1.2.4.c) - non consolidata non drenata;
1.2.5 - prova per la determinazione dell'indice
di portanza CBR;
1.3 - prove di permeabilita':
1.3.1 - prova di permeabilita' a carico costante;
1.3.2 - prova di permeabilita' a carico
variabile;
1.4 - altre prove:
1.4.1 - misura della densita' relativa delle
sabbie;
1.4.2 - prova di compattazione secondo le
modalita' A.A.S.H.T.O. standard o modificato;
1.4.3 - prova di rigonfiamento.
2 - Prove di laboratorio sulle rocce:
2.1 - prove per la determinazione delle
caratteristiche fisiche:
2.1.1 - misura del peso dell'unita' di volume;
2.1.2 - misura del peso specifico del solido;
2.1.3 - misura del contenuto d'acqua;
2.1.4 - misura del coefficiente di imbibizione;
2.1.5 - prova di gelivita';
2.2 - prove di resistenza meccanica:
2.2.1 - prova a carico concentrato (point load
test);
2.2.2 - prova di compressione uniassiale;
2.2.3 - prova di compressione triassiale;
2.2.4 - prova di taglio diretto;
2.2.5 - prova di flessione;
2.2.6 - prova di trazione indiretta;
2.3 - altre prove:
2.3.1 - prova di resistenza all'usura;
2.3.2 - pova di usura per attrito radente;
2.3.3 - prova di resistenza all'abrasione;
2.3.4 - misura della velocita' ultrasonica delle
onde elastiche longitudinali e di taglio;
2.3.5 - misura della rugosita' dei giunti
(J.R.C.);
2.3.6 - prova Los Angeles;
2.3.7 - prova sclerometrica;
2.3.8 - prova di permeabilita'.
3 - Prove in sito:
3.1 - perforazioni:
3.1.1 - perforazione a rotazione per il
carotaggio continuo o a distruzione di nucleo;
3.1.2 - prelievo di campioni indisturbati (a
pressione e a rotazione) e a disturbo limitato;
3.2 - prove di permeabilita':
3.2.1 - rilievi di falda nel sondaggio e
installazione di piezometri;
3.2.2 - prova di pompaggio con foro centrale e
piezometri disposti a raggiera;
3.2.3 - prove di permeabilita' in foro nei
terreni (prove Lefranc);
3.2.4 - prova di permeabilita' in foro nelle
rocce (prova Lugeon);
3.3 - prove di deformabilita' e resistenza
meccanica:
3.3.1 - prove penetrometriche statiche:
3.3.1.a) - prove con punta meccanica;
3.3.1.b) - prove con punta elettrica;
3.3.2 - prove con piezocono;
3.3.3 - prove penetrometriche dinamiche:
3.3.3.a) - Standard Penetration Test (S.P.T.);
3.3.3.b) - continue a punta chiusa (S.C.P.T.);
3.3.4 - prove scissometriche (vane test);
3.3.5 - prove di carico su piastra;
3.3.6 - misura del peso dell'unita' di volume:
3.3.6.a) - volumometro a sabbia;
3.3.6.b) - volumometro a palloncino (acqua);
3.3.7 - prova per la determinazione dell'indice
C.B.R;
3.4 - altre prove in sito sulle rocce:
3.4.1 - prova di carico con piastra su roccia
(*);
3.4.2 - prova con dilatometro (*);
3.4.3 - prova con martinetto piatto in parete
(*);
3.4.4 - prova di taglio diretto in sito (*);
3.4.5 - prova di fratturazione idraulica (*);
3.4.6 - prova di resistenza al punzonamento
(point load strength) (*);
3.5 - altre prove in sito:
3.5.1 - prove dilatometriche (*);
3.5.2 - prove pressiometriche (*):
3.5.2.a) - con pressiometro tradizionale;
3.5.2.b) - con pressiometro autoperforante;
3.5.3 - prova di carico su pali (*).
Le attrezzature per lo svolgimento delle prove
contrassegnate da asterisco, seppure auspicabili, non sono da ritenersi obbligatorie.
B - Elenco delle attrezzature.
Tutte quelle necessarie all'esecuzione delle
prove di cui sopra e comunque almeno:
1 - Prove di laboratorio sui terreni:
1.01 - estrusore dei campioni attrezzato per
campioni fino ad un diametro non inferiore a 120 mm;
1.02 - serie unificata di setacci e crivelli;
1.03 - setacciatore meccanico;
1.04 - sei cilindri graduati per analisi
granulometrica per sedimentazione;
1.05 - vasca termostatica per l'analisi
granulometrica per sedimentazione;
1.06 - agitatori per l'analisi granulometrica e
densimetro;
1.07 - recipienti graduati in pyrex di varia
forma e capacita';
1.08 - termometri, capsule, matracci, spazzole,
pennelli, pinze, fustelle;
1.09 - attrezzatura per la determinazione dei
limiti di liquidita' e di plasticita';
1.10 - attrezzatura per la determinazione del
limite di ritiro;
1.11 - miscelatore da laboratorio;
1.12 - volumometro;
1.13 - sei picnometri;
1.14 - due essiccatori;
1.15 - bilance di varia portata e precisione, di
cui almeno una con precisione di 1/100 g per portate fino ad 1 kg ed una con precisione di
1 g per portate fino a 10 kg;
1.16 - calcimetro;
1.17 - scissometro e penetrometro da laboratorio
(pocket penetrometer e torvane);
1.18 - apparecchiature per la misura delle
sostanze organiche;
1.19 - forni da laboratorio di varia capacita'
(almeno 2);
1.20 - tornietto da laboratorio;
1.21 - sei edometri capaci di trasmettere un
carico di almeno 6 MPa su un campione di area non inferiore a 20 cm2, completi delle
relative celle edometriche e strumenti per la misura dei cedimenti verticali con
sensibilita' e precisione non inferiore a 10 um;
1.22 - due apparecchiature per prove di taglio
diretto, ognuna completa di almeno due scatole di taglio per provini di dimensioni non
inferiori a 36 cm2 di area e 2 cm di altezza; complete di strumenti per la misura delle
deformazioni verticali ed orizzontali con sensibilita' e precisione non inferiori a 10 um.
Le apparecchiature dovranno garantire l'applicazione di un carico non inferiore a 0.6 MPa
su campioni di 36 cm2 di area. Strumenti per la misura dello sforzo di taglio con
precisione non inferiore allo 0.2% del valore massimo. Le apparecchiature dovranno essere
predisposte per la misura della resistenza residua con la tecnica del moto alternato. Le
attrezzature dovranno garantire una velocita' di scorrimento minima non superiore a
5x10E-4 mm/min ed una massima non inferiore a 1 mm/min;
1.23 - tre celle per prove di compressione
triassiale a 4 uscite per provini di diametro fino a 38 mm in grado di sostenere pressioni
di cella di almeno 1 MPa;
1.24 - due celle per prove di compressione
triassiale a 4 uscite per provini di diametro fino a 100 mm in grado di sostenere
pressioni di cella di almeno 1 MPa;
1.25 - due presse di portata non inferiore a 50
KN (5 t) che consentano una velocita' di avanzamento minima non superiore a 5x10E-4 mm/min
ed una massima non inferiore a 1 mm/min;
1.26 - attrezzature per prove di compressione
triassiale costituite da: sistema di applicazione di pressioni non inferiori a 0.9 MPa,
autocompensati per garantire livelli di pressione con una precisione dell'1%;
1.27 - pannelli di controllo della pressione;
1.28 - sistemi di misura delle pressioni
interstiziali e delle variazioni di volume con precisioni rispettivamente non inferiori a
5 KPa e 0.2 cm3;
1.29 - sistema per la misura del carico verticale
con precisione non inferiore allo 0.2% del carico massimo;
1.30 - sistema per la misura degli spostamenti
verticali con precisione non inferiore a 10 um;
1.31 - banco di consolidazione per celle
triassiali ad almeno tre posti;
1.32 - banco permeametri ad almeno tre posti per
misure di permeabilita' a carico variabile ed a carico costante con i rispettivi
permeametri;
1.33 - compattatore per prove Proctor o CBR
(AASHTO Standard e ASSHTO modificato) e recipienti da 4 e 6 pollici;
1.34 - attrezzatura per esecuzione di prove CBR;
1.35 - camera climatizzata per la conservazione
dei campioni;
1.36 - attrezzatura per prove di carico con
piastre di diametro compreso tra 30 e 75 cm, completa di tutte le apparecchiature per la
misura degli spostamenti (*);
1.37 - martinetto per l'applicazione dei carichi
(*);
1.38 - attrezzatura per la misura della densita'
in sito (*).
Le attrezzature contrassegnate da asterisco non
sono da ritenersi obbligatorie.
2 - Prove di laboratorio sulle rocce:
2.01 - carotatrice da laboratorio per rocce con
velocita' di rotazione variabile completa di almeno 3 carotieri di lunghezza non inferiore
a 25 cm, conforme alle norme di sicurezza e rumorosita';
2.02 - frantoio da laboratorio per rocce;
2.03 - rettificatrice-spianatrice per rocce per
la normalizzazione delle facce dei provini. Lo strumento dovra' consentire l'asportazione
di materiale con precisione non inferiore a un decimo di millimetro;
2.04 - sega da taglio per rocce completa di lame
di diversa dimensione e durezza;
2.05 - pressa idraulica motorizzata per prova a
compressione con portata non inferiore a 1.5 MN, dotata di sistema di controllo per
l'applicazione del carico;
2.06 - serie unificata di setacci e crivelli;
2.07 - setacciatore meccanico o elettromagnetico;
2.08 - cella di taratura da 1.5 MN o comunque
compatibile con la pressa di cui sopra;
2.09 - calibri e bilance di precisione per la
determinazione delle dimensioni e del peso dei campioni;
2.10 - macchina per l'esecuzione di prove di
taglio diretto su roccia e sui giunti;
2.11 - macchina per l'esecuzione del carico
puntuale "Point Load Test";
2.12 - strumento per la misura della rugosita'
dei giunti;
2.13 - strumento per la misura della velocita'
ultrasonica delle onde elastiche longitudinali;
2.14 - centralina di acquisizione automatica dei
dati ottenuti dalle prove meccaniche;
2.15 - celle in acciaio per l'esecuzione di prove
di compressione triassiale su campioni di roccia (almeno 3 celle con diametri di prova
differenti, di cui almeno una con diametro pari a 54.7 mm) in grado di sopportare
pressioni di cella non inferiori a 50 MPa, complete di guaine per il campione, sistema di
applicazione della pressione di cella, spessori ed adattatori per i campioni di diversa
altezza;
2.16 - set per l'installazione di misuratori di
deformazione locale sul campione, completo di attrezzature per l'installazione dei
misuratori di deformazione sui campioni da sottoporre a prova;
2.17 - cella frigorifera per le prove di
gelivita' in grado di contenere almeno otto cubetti di roccia di lato pari a 7.1 cm e in
grado di consentire temperature minime non superiori a-10 oC;
2.18 - vasca termostatica per le prove di
gelivita' in grado di contenere almeno otto cubetti di roccia di lato pari a 7.1 cm e in
grado di consentire temperature massime non inferiori a 35 oC;
2.19 - permeametro per rocce, completo di pompa
idraulica motorizzata, sistema di applicazione della pressione e tutto l'occorente per
l'esecuzione della prova;
2.20 - tribometro;
3 - Prove in sito:
3.01 - due sonde a rotazione complete di pompa
per fluido di circolazione e di pompa ad alta pressione per campionamento, di aste di
perforazione e di tubazione di rivestimento provvisorio, di campionatori tipo semplice e
doppio, tipo Shelby, Osterberg e Denison; le sonde devono avere capacita' di perforazione
rispettivamente fino a 30 e 50 m;
3.02 - accessori vari: freatimetro, scandaglio,
pocket penetrometer, torvane ed una dotazione di non meno di 20 fustelle portacampioni;
3.03 - attrezzatura per prova scissometrica;
3.04 - attrezzatura per prova penetrometrica
statica con penetrometro meccanico con capacita' di spinta non inferiore a 200 KN;
3.05 - sistema per prove penetrometriche statiche
con punta elettrica e con piezocono, con controllo della verticalita';
3.06 - attrezzatura per prove S.P.T.;
3.07 - attrezzatura per prova S.C.P.T.;
3.08 - attrezzatura per prove di carico con
piastre di diametro compreso tra 30 e 75 cm, completa di tutte le apparecchiature per la
misura degli spostamenti;
3.09 - martinetto per l'applicazione dei carichi;
3.10 - attrezzatura per la misura della densita'
in sito;
Tutte le attrezzature devono essere conservate
con cura; debbono essere altresi' attuate appropriate procedure periodiche di
manutenzione.
Per perforazioni di profondita' superiore, e per
eventuale necessita' di elettropompe sommerse per prove di pompaggio, il laboratorio puo'
utilizzare anche attrezzature non di proprieta' del laboratorio stesso, rimanendo comunque
direttamente responsabile dell'esecuzione dei sondaggi e delle prove.
Per ogni attrezzatura importante di prova e di
misura deve essere tenuta aggiornata una scheda che deve riportare:
a) il nome dell'attrezzatura;
b) il nome del fabbricante, l'identificazione del
tipo ed il numero di serie;
c) la data di ricevimento, di installazione e di
inizio dell'attivita';
d) la collocazione abituale;
e) lo stato al momento del ricevimento (nuova,
usata, ..);
f) i dettagli sulle manutenzioni effettuate;
g) la storia dei danni subiti, di tutti i
malfunzionamenti relativi, di tutte le eventuali modifiche apportate, di tutte le
riparazioni effettuate;
h) il programma di taratura e di controllo nel
tempo, e tutte le conseguenti operazioni.
B.1 - Elenco delle attrezzature previste in fase
transitoria.
1 - Prove di laboratorio sui terreni:
1.01 - estrusore dei campioni attrezzato per
campioni fino ad un diametro non inferiore a 120 mm;
1.02 - serie unificata di setacci e crivelli;
1.03 - setacciatore meccanico;
1.04 - sei cilindri graduati per analisi
granulometrica per sedimentazione;
1.05 - vasca termostatica per analisi
granulometrica per sedimentazione;
1.06 - agitatori per analisi granulometrica e
densimetro;
1.07 - recipienti graduati in pyrex di varia
forma e capacita';
1.08 - termometri, capsule, matracci, spazzole,
pennelli, pinze, fustelle;
1.09 - attrezzatura per limiti di liquidita', di
plasticita' e di ritiro;
1.10 - miscelatore da laboratorio;
1.11 - volumometro;
1.12 - sei picnometri;
1.13 - due essiccatori;
1.14 - bilance di varia portata e precisione, di
cui almeno una con precisione di 1/100 g per portate fino ad 1kg ed una con precisione di
1 g per portate fino a 10 kg;
1.15 - calcimetro;
1.16 - scissometro e penetrometro da laboratorio
(pocket penetrometer e torvane);
1.17 - apparecchiature per la misura delle
sostanze organiche;
1.18 - forni da laboratorio di varia capacita'
(almeno 2);
1.19 - tornietto da laboratorio;
1.20 - tre edometri capaci di trasmettere un
carico di almeno 6 MPa su un campione di area non inferiore a 20 cm2, completi delle
relative celle edometriche e strumenti per la misura dei cedimenti verticali con
sensibilita' e precisione non inferiore a 10 um;
1.21 - una apparecchiatura per prove di taglio
diretto completa di almeno due scatole di taglio per provini di dimensioni non inferiori a
36 cm2 di area e 2 cm di altezza; complete di strumenti per la misura delle deformazioni
verticali ed orizzontali con sensibilita' e precisione non inferiori a 10 um. Le
apparecchiature dovranno garantire l'applicazione di un carico non inferiore a 0.6 MPa su
campioni di 36 cm2 di area. Strumenti per la misura dello sforzo di taglio con precisione
non inferiore allo 0.2% del valore massimo. Le apparecchiature dovranno essere predisposte
per la misura della resistenza residua con la tecnica del moto alternato. Le attrezzature
dovranno garantire una velocita' di scorrimento minima non superiore a 5x10E-4 mm/min ed
una massima non inferiore a 1 mm/min;
1.22 - tre celle per prove di compressione
triassiale a 4 uscite per provini di diametro fino a 38 mm in grado di sostenere pressioni
di cella di almeno 1 MPa;
1.23 - una pressa di portata non inferiore a 50
KN con una velocita' di avanzamento minima non superiore a 5x10E-4 mm/min ed una massima
non inferiore a 1 mm/min;
1.24 - attrezzature per prove di compressione
triassiale costituite da: sistema di applicazione di pressioni non inferiori a 0.9 MPa,
autocompensati per garantire livelli di pressione con una precisione dell'1%;
1.25 - pannelli di controllo della pressione;
1.26 - sistemi di misura delle pressioni
interstiziali e delle variazioni di volume con precisioni rispettivamente non inferiori a
5 KPa e 0.2 cm3;
1.27 - sistema per la misura del carico verticale
con precisione non inferiore allo 0.2% del carico massimo;
1.28 - sistema per la misura degli spostamenti
verticali con precisione non inferiore a 10 um;
1.29 - banco di consolidazione per celle
triassiali ad almeno tre posti;
1.30 - banco permeametri ad almeno tre posti per
misure di permeabilita' a carico variabile ed a carico costante con i rispettivi
permeametri;
1.31 - compattatore per prove Proctor o CBR
(AASHTO Standard e ASSHTO modificato) e recipienti da 4 e 6 pollici;
1.32 - camera climatizzata per la conservazione
dei campioni;
2 - Prove di laboratorio sulle rocce:
2.01 - carotatrice da laboratorio per rocce con
velocita' di rotazione variabile completa di almeno 3 carotieri di lunghezza non inferiore
a 25 cm, conforme alle norme di sicurezza e rumorosita';
2.02 - frantoio da laboratorio per rocce;
2.03 - rettificatrice-spianatrice per rocce per
la normalizzazione delle facce dei provini. Lo strumento dovra' consentire l'asportazione
di materiale con precisione non inferiore a un decimo di millimetro;
2.04 - sega da taglio per rocce completa di lame
di diversa dimensione e durezza;
2.05 - pressa idraulica motorizzata per prova a
compressione con portata non inferiore a 1.5 MN, dotata di sistema di controllo per
l'applicazione del carico;
2.06 - serie unificata di setacci e crivelli;
2.07 - setacciatore meccanico o elettromagnetico;
2.08 - cella di taratura da 1.5 MN o comunque
compatibile con la pressa di cui sopra;
2.09 - calibri e bilance di precisione per la
determinazione delle dimensioni e del peso dei campioni.
2.10 - macchina per l'esecuzione di prove di
taglio diretto su roccia e sui giunti;
2.11 - macchina per l'esecuzione del carico
puntuale "Point Load Test";
2.12 - strumento per la misura della rugosita'
dei giunti;
2.13 - strumento per la misura della velocita'
ultrasonica delle onde elastiche longitudinali;
2.14 - centralina di acquisizione automatica dei
dati ottenuti dalle prove meccaniche;
2.15 - celle in acciaio per l'esecuzione di prove
di compressione triassiale su campioni di roccia (almeno 3 celle con diametri di prova
differenti, di cui almeno una con diametro pari a 54.7 mm) in grado di sopportare
pressioni di cela non inferiori a 50 MPa, complete di guaine per il campione, sistema di
applicazione della pressione di cella, spessori ed adattatori per i campioni di diversa
altezza;
2.16 - set per l'installazione di misuratori di
deformazione locale sul campione, completo di attrezzature per l'installazione dei
misuratori di deformazione sui campioni da sottoporre a prova;
2.17 - permeametro per rocce, completo di pompa
idraulica motorizzata, sistema di applicazione della pressione e tutto l'occorrente per
l'esecuzione della prova;
3 - Prove in sito:
3.01 - una sonda a rotazione completa di pompa
per fluido di circolazione e di pompa ad alta pressione per campionamento, di aste di
perforazione e di tubazione di rivestimento provvisorio, di campionatori tipo semplice e
doppio, tipo Shelby, Osterberg e Denison; la sonda deve avere capacita' di perforazione
almeno fino a 30 m;
3.02 - accessori quali: freatimetro, scandaglio,
pocket penetrometer, torvane ed una dotazione di fustelle portacampioni per sonda;
3.03 - attrezzatura per prova scissometrica;
3.04 - attrezzatura per prova penetrometrica
statica con penetrometro meccanico con capacita' di spinta non inferiore a 200 KN.
3.05 - sistema per prove penetrometriche statiche
con punta elettrica e con piezocono, con controllo della verticalita';
3.06 - attrezzatura per prove S.P.T.;
3.07 - attrezzatura per prova continua S.C.P.T.;
3.08 - attrezzatura per prove di carico con
piastre di diametro compreso tra 30 e 75 cm, completa di tutte le apparecchiature per la
misura degli spostamenti;
3.09 - martinetto per l'applicazione dei carichi;
3.10 - attrezzatura per la misura della densita'
in sito;
Tutte le attrezzature devono essere conservate
con cura; debbono essere attuate appropriate procedure periodiche di manutenzione.
Per perforazioni di profondita' superiore, e per
eventuale necessita' di elettropompe sommerse per prove di pompaggio, il laboratorio puo'
utilizzare anche attrezzature non di proprieta' del laboratorio stesso, rimanendo comunque
direttamente responsabile dell'esecuzione dei sondaggi e delle prove.
Per ogni attrezzatura importante di prova e di
misura deve essere tenuta aggiornata una scheda nella quale si deve riportare:
a) il nome dell'attrezzatura;
b) il nome del fabbricante, l'identificazione del
tipo ed il numero di serie;
c) la data di ricevimento, di installazione e di
inizio dell'attivita';
d) la collocazione abituale;
e) lo stato al momento del ricevimento (nuova,
usata, ..);
f) i dettagli sulle manutenzioni effettuate;
g) la storia dei danni subiti, di tutti i
malfunzionamenti relativi, di tutte le eventuali modifiche apportate, di tutte le
riparazioni effettuate;
h) il programma di taratura e di controllo nel
tempo, e tutte le conseguenti operazioni.
C - Locali.
I locali nei quali vengono eseguite le prove dei
settori a) e b) di cui al punto 2 devono avere caratteristiche tali da consentire la
corretta e razionale esecuzione delle prove; devono essere opportunamente protetti da
condizioni anomale per effetti di temperatura, polvere, umidita', vapore, rumore,
vibrazioni etc. e devono essere mantenuti in condizioni adeguate.
Essi devono possedere la superficie minima
prevista al punto 4.6 ed i macchinari devono essere disposti in modo tale da ridurre il
rischio di guasti o di danni e permettere agli addetti di operare agevolmente, nel
rispetto delle norme di sicurezza.
Quando le prove lo richiedano, i locali devono
essere dotati di dispositivi per il controllo delle condizioni ambientali.
L'accesso alle zone di prova deve essere
controllato in modo adeguato; devono inoltre essere definite le condizioni per l'eventuale
accesso di persone non addette al laboratorio.
D - Direttore e personale del laboratorio.
La corretta esecuzione delle prove geotecniche
sui terreni e sulle rocce, non sempre disciplinata dalle norme, richiede esperienza e
qualificazione professionale del direttore del laboratorio e del personale.
D.1. Direttore:
a) i compiti del direttore sono i seguenti:
sovrintendere al funzionamento del laboratorio ed
all'esecuzione delle prove;
adottare le corrette procedure operative
sperimentali;
vigilare sull'esatto e puntuale rispetto delle
procedure, sia tecniche che amministrative, da parte del personale addetto;
assicurare la propria disponibilita' per i
rapporti con l'utenza;
firmare i certificati ufficiali, di cui alla
presente concessione, relativi alle prove eseguite;
assicurare una adeguata presenza fisica nel
laboratorio;
b) il direttore deve possedere una specifica
conoscenza:
dei principi di geotecnica;
delle procedure sperimentali;
della normativa nazionale ed internazionale
riguardante le prove suddette;
del funzionamento delle macchine e delle
attrezzature;
c) nei casi in cui il direttore sia
impossibilitato temporaneamente, per malattia o altri gravi motivi, ad adempiere ai
compiti specificati al precedente punto a), occorre che di tali compiti siano formalmente
incaricati sostituti di adeguata competenza, in coerenza con quanto indicato al precedente
punto b);
d) nei casi in cui siano presenti nel laboratorio
altre figure aventi responsabilita' a carattere direttivo (ad esempio
"responsabile" del laboratorio, "vice-direttore",
"sostituto" etc.) occorre che tali figure non si sovrappongano o non surroghino
i compiti rientranti nella sfera delle competenze del direttore, indicati nel precedente
punto a). La suddivisione delle attivita' e delle responsabilita' deve essere definita
chiaramente.
Al direttore del laboratorio viene attribuita la
piena responsabilita' riguardo la corretta esecuzione delle prove nonche' la validita' dei
risultati ottenuti dalle prove stesse.
E' responsabile dei criteri e delle procedure
interne di lavoro oltre che di quelle riguardanti l'emissione dei certificati.
Al direttore del laboratorio e' fatto divieto di
assumere contestualmente la direzione di piu' di un laboratorio, essendo egli tenuto, fra
l'altro, a prestare con continuita' la propria attivita' professionale nel laboratorio di
titolarita'.
Per quanto attiene l'eventuale attivita'
professionale del direttore del laboratorio, non sussistono in generale elementi di
incompatibilita' fra il ruolo di direttore di un laboratorio autorizzato e l'attivita'
professionale nel campo della progettazione, direzione e collaudo dei lavori. Qualora il
direttore di un laboratorio sia interessato ad una o piu' fasi della realizzazione di
un'opera di ingegneria civile (progetto, direzione lavori o collaudo), nel laboratorio da
lui diretto non dovranno essere svolte prove di alcun tipo relative a quella stessa opera.
D.2. Personale del laboratorio.
Il personale del laboratorio di cui al punto 4.3
dovra' assicurare, ciascuno per quanto attiene alla propria qualifica e competenza, ed in
osservanza alle procedure definite nel manuale di garanzia della qualita', il
funzionamento del laboratorio secondo le indicazioni del direttore. In particolare il
personale del laboratorio, dovra':
a) curare l'accettazione e l'archiviazione dei
campioni;
b) curare lo svolgimento delle prove, secondo il
programma e le modalita' stabilite dal direttore;
c) eseguire, sotto la guida del direttore,
l'elaborazione dei risultati delle prove;
d) gestire l'archivio dell'attivita' del
laboratorio e dei campioni esaminati.
e) avere una perfetta conoscenza delle mansioni
affidategli in base al manuale della qualita'.
Il personale addetto alla sperimentazione
(preferibilmente dotato di diploma universitario o di diploma di scuola superiore ad
indirizzo tecnico) deve avere una perfetta conoscenza delle procedure di prova e delle
modalita' di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di acquisizione dei dati.
D.3. Riservatezza e sicurezza.
Tutto il personale del laboratorio deve essere
vincolato al rispetto del segreto professionale nei riguardi di tutte le informazioni
raccolte durante lo svolgimento dei suoi compiti.
Il laboratorio deve rispettare i termini e le
condizioni che garantiscano il carattere di riservatezza e la sicurezza della sua
attivita'.
D.4. Imparzialita', indipendenza e integrita'.
Il laboratorio e il suo personale devono essere
liberi da qualsiasi pressione commerciale, finanziaria o di altro genere, che possa
influenzare la conduzione delle prove.
Deve essere evitata qualsiasi influenza sui
risultati degli esami e delle prove da parte di persone od organismi esterni al
laboratorio.
Il laboratorio di prova non deve essere coinvolto
in attivita' che possano danneggiare la fiducia nella sua indipendenza di giudizio ed
imparzialita' nei riguardi delle sue attivita' di prova. La remunerazione del personale
addetto alle attivita' di prova non deve dipendere dal numero delle prove eseguite ne' dai
risultati di queste prove.
E - Garanzia di qualita'.
Il laboratorio deve essere organizzato al fine di
operare secondo gli obbiettivi della garanzia della qualita'. Ogni laboratorio deve
dotarsi pertanto di un proprio "Manuale delle procedure operative per la garanzia
della qualita'" (Manuale della qualita'), approvato dal servizio tecnico centrale,
implementato nella propria organizzazione e gestito in modo autonomo da un
"Responsabile della qualita'" che custodisce il volume delle non conformita' e
controlla la corretta applicazione delle procedure operative.
Ove la struttura del laboratorio fosse contenuta,
il direttore del laboratorio puo' assumere la funzione di "Responsabile della
qualita'".
Il manuale, redatto secondo gli indirizzi delle
norme internazionali ISO 9000, deve almeno contenere:
a) l'esposizione degli obbiettivi della qualita';
b) la descrizione del laboratorio con
l'indicazione dei diversi ambienti e la localizzazione dei principali macchinari;
c) l'organigramma del laboratorio;
d) l'elenco degli addetti con l'indicazione, per
ciascuno, del livello di competenza e del tipo di rapporto di lavoro;
e) le attivita' operative e funzionali relative
alla qualita' in modo che ogni addetto conosca la natura ed i limiti della propria
responsabilita';
f) la descrizione di tutte le prove che il
laboratorio svolge;
g) la descrizione delle procedure esecutive delle
prove;
h) la descrizione delle procedure per la
predisposizione del "certificato di prova";
i) l'elenco di tutte le normative di riferimento;
j) l'inventario delle macchine ed attrezzature
utilizzate per le prove, con indicazione, per ogni attrezzatura, delle procedure d'uso di
manutenzione, di controllo e di taratura;
k) le procedure generali della garanzia della
qualita';<?tult1> l) le procedure riguardanti le non conformita' e le azioni
correttive da intraprendere;
m) la procedura per la gestione dei reclami.
Copia del "Manuale delle procedure operative
per la garanzia della qualita'" e' depositato presso il servizio tecnico centrale,
dopo la sua approvazione.
Il manuale della qualita' deve essere riesaminato
periodicamente, da parte della direzione, allo scopo di mantenere l'efficacia delle
disposizioni prescritte e garantire l'intervento di eventuali azioni correttive.
Tali riesami devono essere registrati in modo da
fornire anche i dettagli di tutte le azioni correttive da intraprendere.
E.1. Metodi di prova e procedure.
Il laboratorio di prova deve disporre di
istruzioni dettagliate e documentate sull'utilizzazione e il funzionamento di tutte le
apparecchiature, sulla manipolazione e la preparazione dei materiali da sottoporre a prova
e sulle tecniche di prova normalizzate.
Tutte le istruzioni, le norme, i manuali e i dati
di riferimento utilizzati nelle attivita' del laboratorio devono essere tenuti aggiornati
secondo quanto stabilito nel "Manuale della qualita'".
Il laboratorio deve utilizzare i metodi e le
procedure previste nel "Manuale di qualita'", ai fini del rilascio del
certificato di prova.
Quando e' necessario impiegare metodi di prova o
procedure non normalizzate, queste devono essere completamente documentate.
Il laboratorio deve respingere le richieste di
prove da eseguire in difformita' a norme e/o secondo procedure che rischiano di alterare
l'obiettivita' del risultato o che presentano una scarsa validita'.
E.2. Certificati di prova.
I risultati della prova di laboratorio formano
oggetto del "certificato di prova" che espone con esattezza, chiarezza e senza
ambiguita' i risultati della prova, le metodologie seguite e tutte le ulteriori
informazioni utili.
Per le prove in sito, al rapporto di prova va
allegata una corografia in scala opportuna in cui siano indicate l'ubicazione della zona
di indagine ed una planimetria in scala opportuna con l'indicazione planoaltimetrica dei
punti di indagine.
Ciascun certificato di prova deve contenere
almeno:
a) l'identificazione del laboratorio che rilascia
il "certificato di prova";
b) una identificazione univoca del certificato
(con un numero progressivo di serie e la data di emissione) e di ciascuna sua pagina ed il
numero totale delle pagine;
c) l'identificazione del richiedente il
"certificato di prova";
d) la descrizione e l'identificazione del
campione da provare;
e) la data di ricevimento del campione e la data
di esecuzione della prova;
f) l'identificazione della specifica di prova o
la descrizione del metodo o della procedura di prova;
g) la descrizione, se necessario, della procedura
di campionamento;
h) tutte le variazioni, le aggiunte o le
esclusioni rispetto alla specifica di prova;
i) l'identificazione di tutti i metodi o le
procedure non normalizzate che siano state utilizzate;
j) le misure, gli esami e i loro risultati
corredati, se del caso, di tabelle, grafici, disegni e fotografie;
k) le eventuali anomalie riscontrate;
l) una dichiarazione, se necessario,
sull'incertezza dei risultati delle misure:
m) la firma e il titolo o un contrassegno
equivalente delle persone che hanno assunto la responsabilita' tecnica del rapporto di
prova.
Inoltre, specificatamente per le prove in sito:
a) l'ubicazione dettagliata dei punti di indagine
(corografia e planimetria di dettaglio);
b) l'identificazione della specifica di prova o
la descrizione del metodo o della procedura di prova;
c) l'attrezzo di perforazione, il metodo di
perforazione ed il tipo di rivestimento;
d) per le prove penetrometriche e per le prove
scissometriche il tipo e le caratteristiche dell'attrezzatura;
e) la descrizione, se necessario della procedura
di campionamento;
f) il rilievo stratigrafico con la data di inizio
e di fine della perforazione, il diametro di perforazione, il diametro degli eventuali
rivestimenti, i campioni prelevati ed il tipo di campionatore usato, la profondita' e la
data di prelievo;
g) il rilievo della falda nel corso della
perforazione.
Il formato del certificato di prova deve essere
specifico per ciascun tipo di prova; le modalita' di esposizione devono essere il piu'
possibile normalizzate.
Correzioni o aggiunte ad un certificato di prova,
dopo la sua emissione, devono essere fatte solo per mezzo di un altro documento
denominato, per esempio, "emendamento/aggiunta" al certificato di prova, che
deve avere i requisiti esposti nei comma precedenti; anche detto documento dovra' essere
caratterizzato da un numero di serie, o comunque identificato.
Il certificato non deve contenere valutazioni,
apprezzamenti o interpretazioni sui risultati della prova.
E.3. Manipolazione dei campioni e degli oggetti
sottoposti a prove.
Al fine di attuare un sistema di identificazione
dei campioni che devono essere sottoposti a prove, ed allo scopo di evitare confusioni sia
sull'identita' dei campioni sia sul risultato delle misure effettuate, ciascun campione
deve essere individuato con il relativo numero del verbale di accettazione.
Per ogni campione deve essere definita la
provenienza, la data di prelievo e la classe di qualita' del campione secondo quanto
indicato dalle "Raccomandazioni per la programmazione e lo svolgimento delle indagini
geotecniche" A.G.I./1977. Un attento sistema di identificazione delle parti del
campione deve essere effettuato dopo l'apertura del campione, nonche' durante e dopo lo
svolgimento delle prove. La parte del campione non utilizzata deve essere conservata per
almeno 6 mesi dopo l'emissione dei certificati di prova e per sessanta giorni i campioni
sottoposti a prova di laboratorio, che devono essere rintracciabili ed identificabili.
In tutte le fasi di immagazzinamento, di
manipolazione e di preparazione dei campioni per l'esecuzione delle prove, devono essere
prese delle precauzioni per evitare il deterioramento degli stessi.
Devono essere osservate tutte le istruzioni di
accompagnamento ai campioni o agli oggetti, date in proposito.
Devono essere fissate regole precise riguardanti
il ricevimento, la conservazione ulteriore dei campioni o degli oggetti.
F - Garante esterno.
Il Garante operera' nei confronti del laboratorio
in relazione alla sola attivita' di prove e certificazione prevista dalla concessione e
dalle norme tecniche collegate.
Il Garante nominato dal laboratorio interessato,
vigilera' sulla conduzione del laboratorio sia da parte del soggetto gestore che da parte
del personale tecnico-amministrativo, in modo da assicurare il rispetto delle necessarie
condizioni di imparzialita', indipendenza ed integrita'.
Il Garante, esperto di provata esperienza e
riconosciuta autorevolezza, comunque in possesso di laurea in discipline tecniche,
certifichera', attraverso la sua azione di controllo, la correttezza dell'operato del
laboratorio stesso nel senso sopra indicato.
Pertanto, nell'ambito della sua funzione il
Garante potra' svolgere, con la piu' ampia liberta', ispezioni e visite di controllo al
laboratorio e richiedere i dati e le informazioni che riterra' necessarie.
L'azione del Garante dovra', nei modi e nelle
forme da esso ritenute piu' opportune, essere indirizzata a:
verificare che siano rigorosamente applicate le
procedure operative del "Manuale della qualita'", in particolare la gestione
delle non conformita'; le procedure gestionali che regolano le varie fasi dell'attivita'
di certificazione (ricevimento dei campioni, loro messa a deposito e rintracciabilita',
esecuzione delle prove, certificazione);
verificare l'attivita' dei tecnici, al fine di
assicurare che gli addetti alla esecuzione delle prove operino con imparzialita' senza
interferenze o pressioni da parte di chiunque, persona od organismo interno od esterno al
laboratorio. Allo scopo il Garante vigilera' anche su eventuali provvedimenti disciplinari
e/o amministrativi, ovvero, piu' in generale, sul trattamento del personale stesso, in
relazione a possibili condizionamenti;
eseguire controlli sulla corretta attuazione
delle prescrizioni del "Manuale di garanzia della qualita'".
Il Garante sara' tenuto a segnalare per iscritto
al Servizio tecnico centrale ed alla direzione del laboratorio, ogni situazione irregolare
riscontrata nel corso delle verifiche, o comunque ritenuta tale da doversi segnalare. Una
volta l'anno il Garante e' tenuto comunque a presentare al servizio tecnico centrale una
relazione sull'attivita' svolta e sui controlli effettuati che contenga nelle conclusioni
il proprio parere sull'esistenza delle condizioni di imparzialita', indipendenza ed
integrita'.
I compiti del Garante non debbono interferire con
la sfera delle attribuzioni e degli adempimenti relativi ad altri soggetti e precisati
dalla presente circolare, ivi inclusi i compiti consultivi attribuiti al consiglio
superiore dei lavori pubblici e quelli istruttori e di controllo attribuiti al servizio
tecnico centrale.
Il nominativo del Garante, accompagnato da un
dettagliato curriculum, e' proposto dal laboratorio e sottoposto al preventivo assenso del
servizio tecnico centrale, che verifichera' anche eventuali motivi di incompatibilita'. Il
nome del Garante dovra' essere adeguatamente pubblicizzato nell'ambito del laboratorio e
della sua attivita'.
G - Documentazione relativa alla gestione del
laboratorio:
- Atto costitutivo e successive variazioni (per
le societa').
- Statuto e successive variazioni (per le
societa'). Al riguardo si precisa che nell'oggetto sociale non devono essere previste
attivita' di progettazione ed esecuzione di opere di ingegneria civile, nonche' attivita'
di produzione, rappresentanza, commercializzazione, messa in opera di prodotti o materiali
destinati alle opere di ingegneria civile.
- Certificato penale reso:
a) dal titolare, per le ditte individuali;
b) dal legale rappresentante, per le societa';
c) dal direttore del laboratorio.
- Dichiarazione di compatibilita' resa dal
titolare (ditte individuali) o dal legale rappresentante (societa'), dal direttore del
laboratorio e dagli sperimentatori. Per la dichiarazione si suggerisce il seguente schema:
"Il sottoscritto dichiara che non sussiste
alcuna incompatibilita' fra l'attivita' esercitata nel laboratorio ed altre attivita'
esterne. In particolare dichiara di non essere direttamente interessato in attivita' di
esecuzione di opere di ingegneria civile;
si impegna altresi' a non utilizzare le strutture
del laboratorio per prove geotecniche sui terreni e/o sulle rocce e/o in sito, riguardanti
realizzazioni di ingegeria civile, rispetto alle quali operi in qualita' di progettista,
direttore dei lavori o collaudatore".
- Per le societa', dichiarazione del legale
rappresentante circa la presenza o meno nella compagine sociale e/o tra gli
amministratori, di soggetti coinvolti nelle attivita' di cui al punto 3.2 della parte I.
- Dichiarazione di impegno, resa dal titolare o
dal legale rappresentante:
"Il sottoscritto..........., in qualita' di
titolare della ditta.... .................... (o legale rappresentante della
societa'........................) si impegna a:
a) chiedere, producendo la necessaria
documentazione, il preventivo nulla-osta per qualsiasi variazione dell'assetto
proprietario, per eventuale sostituzione del direttore del laboratorio o degli
sperimentatori e per eventuale cambio di sede;
cio' per consentire all'amministrazione la
verifica della permanenza dei presupposti in base ai quali e' stata rilasciata la
concessione;
b) comunicare tempestivamente al servizio tecnico
centrale ogni eventuale variazione sostanziale dell'assetto societario;
c) conservare per sei mesi le parti dei campioni
non utilizzati e per sessanta giorni i campioni identificabili sottoposti a prova di
laboratorio;
d) comunicare le variazioni del prezziario prima
della loro entrata in vigore;
e) non istituire centri di raccolta ne' centri
attrezzati per le prove, fuori della sede autorizzata;
f) controllare che tutte le richieste di prove
siano sottoscritte dal direttore dei lavori o dal progettista o da altra figura che abbia
titolo in proposito; che dette richieste siano indirizzate direttamente al laboratorio, e
che la relativa fatturazione intercorra fra gli interessati ed il laboratorio stesso, con
esclusione di eventuali intermediari;
g) non affidare in subappalto, ad altri
laboratori, le eventuali prove richieste al laboratorio;
h) rispettare tutte le disposizioni impartite
dall'amministrazione circa l'iter amministrativo seguito nell'attivita' di prove e
certificazione".
L'iter amministrativo interno finalizzato al
rilascio della certificazione deve comprendere la redazione del verbale di accettazione e
della minuta di prova, la tenuta del registro di carico e scarico, l'archiviazione della
documentazione di prova e di certificazione, un registro giornaliero delle eventuali
attivita' in sito.
Al riguardo si precisa:
verbale di accettazione: e' costituito da un
blocco, prenumerato e bollato, contenente tre copie del verbale di accettazione di cui due
staccabili: la prima viene consegnata sul momento al committente, la seconda accompagna i
campioni nell'iter di prova e deve essere conservata nel fascicolo di prova da archiviare
successivamente, la terza resta nel blocco quale riscontro;
registro: esso deve essere prenumerato e bollato,
redatto secondo il numero progressivo dei certificati emessi e contenere gli estremi di
tutti i passaggi interni dall'accettazione alla fatturazione, con l'indicazione del
committente, dei materiali di prova consegnati e relativa identificazione, degli estremi
del verbale di accettazione, della data delle prove, degli estremi delle relative fatture;
minuta di prova: e' un foglio di lavoro annesso
alla seconda copia del verbale di accettazione, contraddistinto dallo stesso numero del
verbale di accettazione cui si riferisce, sul quale vengono riportati la data di prova, i
risultati e le eventuali osservazioni, ed e' firmata dallo sperimentatore esecutore della
prova;
archivio; devono essere archiviati per ciascuna
richiesta: la lettera di richiesta, la copia del verbale di accettazione, la minuta di
prova, la copia del certificato di prova, la copia della fattura.
La documentazione d'archivio deve essere
conservata per almeno trent'anni, salvo diversa indicazione.
Gli stampati adottati per l'accettazione od altre
procedure, nonche' la carta intestata del laboratorio, o comunque del soggetto gestore,
devono indicare chiaramente il settore di prova per il quale lo stesso e' stato
autorizzato ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 246/1993;
cio' al fine di evitare che l'utente possa essere indotto a ritenere che la concessione si
riferisca ad altre prove od attivita' non soggette alla specifica concessione di che
trattasi.
I moduli utilizzati per la certificazione devono
contenere tutte le indicazioni relative al laboratorio, al richiedente, ai campioni ed
alle prove eseguite; devono altresi' riportare il numero progressivo del certificato ed il
corrispondente numero del verbale di accettazione.
Tutti i certificati emessi devono essere
conservati con numero progressivo in apposito raccoglitore da conservare in archivio.
Eventuali procedure informatizzate devono
rispettare tutti i requisiti sopra descritti.
H - Riferimenti normativi.
Le prove oggetto della presente circolare devono
essere eseguite in ottemperanza ai seguenti riferimenti normativi:
regio decreto n. 2232 del 16 novembre 1939
"Norme per l'accettazione delle pietre naturali da costruzione";
regio decreto n. 2234 del 16 novembre 1939
"Norme per l'accettazione dei materiali per pavimentazioni";
A.G.I. (1977) "Raccomandazioni sulla
programmazione ed esecuzione delle indagini geotecniche";
A.G.I. (1994) "Raccomandazioni sulle prove
geotecniche di laboratorio";
CNR UNI 10008/64 "Prove sui materiali
stradali. Umidita' di una terra";
CNR UNI 10009/64 "Prove sui materiali
stradali. Prova C.B.R.";
CNR UNI 10010/64 "Prove sulle terre. Peso
specifico di una terra";
CNR UNI 10013/64 "Prove sulle terre. Peso
specifico dei grani";
CNR UNI 10014/64 "Prove sulle terre.
Determinazione dei limiti di consistenza (o di Atterberg) di una terra";
I.S.R.M. (1974) "Determinazione della
resistenza a taglio in laboratorio ed in situ";
I.S.R.M. (1975) "Indagini tecniche in
sito";
I.S.R.M. (1978) "Determinazione della
resilienza dell'abrasivita' e della resistenza all'abrasione delle rocce" (IJRMMS,
15, 89-97);
I.S.R.M. (1978) "Determinazione della
resistenza a trazione dei materiali rocciosi" (IJRMMS, 15, 99-103);
I.S.R.M. (1978) "Descrizione quantitativa
delle discontinuita' negli ammassi rocciosi" (IJRMMS, 15, 319-368) - in traduzione
italiana sulla R.I.G. 2/1993;
I.S.R.M. (1979) "Determinazione della
resistenza a compressione uniassiale e della deformabilita' dei materiali rocciosi"
(IJRMMS, 16, 135-140) - in traduzione italiana sulla R.I.G. 3/1993;
I.S.R.M. (1979) "Determinazione di:
contenuto d'acqua, porosita', densita', imbibizione e proprieta' relative, rigonfiamento,
indici di durevolezza" (IJRMMS, 16, 141-156);
I.S.R.M. (1979) "Determinazione della
deformabilita' in situ della roccia con prove di carico su piastra in superficie ed in
foro" (IJRMMS, 16, 195-214) - in traduzione italiana sulla R.I.G. 4/1993;
I.S.R.M. (1981) "Descrizione geotecnica
degli ammassi rocciosi" (IJRMMS, 18, 85-110);
I.S.R.M. (1983) "Determinazione della
resistenza di materiali rocciosi in prove di compressione triassiale" (IJRMMS, 20,
283-290);
I.S.R.M. (1985) "Determinazione della
resistenza a carico puntuale (Point Load Test)" (IJRMMS, 22, 51-60) - in traduzione
italiana sulla R.I.G. 1/94;
I.S.R.M. (1988) "Determinazione della
tenacita' della roccia" (IJRMMS, 25, 71-96) - in traduzione italiana sulla R.I.G.
3/93;
I.S.R.M. (1989) "Prove di laboratorio su
rocce argillitiche rigonfianti (IJRMMS, 26, 415-426);
I.S.R.M. (1989) "Prelievo di grandi campioni
e prove triassiali su rocce fratturate" (IJRMMS, 26, 427-434).
Per tutte le prove non comprese nei riferimenti
normativi predetti potra' farsi riferimento ad altre normative tecniche ed in particolare
ai seguenti riferimenti normativi:
U.K. (Gran Bretagna) - B.S. 1377 - B.S. 5930;
U.S.A. - A.S.T.M.
Per le prove per le quali non e' disponibile una
normativa italiana o straniera di riferimento nel certificato di prova si deve esporre il
processo decisionale che ha portato all'adozione della particolare procedura di prova e
l'eventuale letteratura scientifica di riferimento.
Indice delle sigle relative alla normativa.
A.G.I. = Associazione geotecnica Italiana;
I.S.R.M. = International Society of Rock
Mechanics;
IJRMMS = International Journal of Rock Mechanics
& Mining Science & Geomechanical Abstract - Pergamon Press;
R.I.G. = Rivista Italiana di Geotecnica - Napoli;
B.S. = British Standard;
A.S.T.M. = American Society of Testing Materials.
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