MINISTERO
DEI LAVORI PUBBLICI
DECRETO 1 dicembre 2000
Fissazione del limite di importo degli appalti di lavori pubblici per gli obblighi
previsti dall'art. 30, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, in materia di garanzie.
- IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
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- Visto l'art. 30, comma 4, della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni, che prevede la determinazione con decreto
ministeriale del limite di importo dei lavori al di sopra del quale l'esecutore di lavori
pubblici e' obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di
rovina parziale o totale dell'opera ed una polizza decennale per responsabilita' civile
verso terzi;
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- Visto l'art. 104 del decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante il regolamento di attuazione della legge
quadro in materia di lavori pubblici;
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- Considerato che la disciplina relativa alle
polizze tipo, da definire con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, e' stata introdotta
solo in via sperimentale e provvisoria;
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- Ritenuto che in prima applicazione sia opportuno
fissare un limite di importo sufficientemente elevato, al fine di evitare possibili
distorsioni nel mercato ed aggravi di costi in particolare per le piccole e medie imprese
e che tale limite, da indicazione dei settori interessati e da scelte effettuate da alcuni
enti pubblici (ENEA), e' stato individuato nella misura di L. 20.000.000.000;
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- Ritenuto che l'appaltatore resta comunque
responsabile nei confronti del committente ai sensi degli articoli 1667, 1668 e 1669 del
codice civile;
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- Decreta:
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- Art. 1.
- 1. Gli esecutori di lavori pubblici sono obbligati
agli adempimenti in materia assicurativa previsti all'art. 30, comma 4, della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, qualora l'importo dei lavori sia
superiore al controvalore in euro di 10 milioni di DSP.
- 2. L'importo fissato con il presente decreto sara'
rideterminato a seguito della definizione, ai sensi dell'art. 9, comma 59, della legge 18
novembre 1998, n. 415, degli schemi di polizza-tipo riguardanti le diverse forme di
garanzie previste dal citato art. 30.
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- Roma, 1° dicembre 2000
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- Il Ministro: Nesi
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