MINISTERO
DEI LAVORI PUBBLICI
Decreto 19 aprile 2000 n. 145
Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi
dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
Visto l'articolo 3, comma 5, della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni; Visto l'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il Consiglio superiore dei
lavori pubblici;
Acquisito il parere della Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, espresso nella seduta del 10 febbraio 2000;
Udito il parere del Consiglio di
Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24
gennaio 2000;
Vista la comunicazione al Presidente
del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 387/400/95 del 19 aprile 2000;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1. Contenuto del capitolato
generale
1. Il capitolato generale
d'appalto, in prosieguo denominato capitolato, contiene la disciplina regolamentare dei
rapporti tra le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti affidatari di lavori pubblici.
2. Le disposizioni del capitolato
devono essere espressamente richiamate nel contratto di appalto; esse si sostituiscono di
diritto alle eventuali clausole difformi di contratto o di capitolato speciale, ove non
diversamente disposto dalla legge o dal regolamento.
3. Ai fini del presente
capitolato per regolamento si intende il regolamento di cui all'articolo 3 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
Art. 2. Domicilio dell'appaltatore
1. L'appaltatore deve avere
domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in
tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio
di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.
2. Tutte le intimazioni, le
assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal
contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del
procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie
dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono
essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.
Art. 3. Indicazione delle
persone che possono riscuotere
1. Il contratto di appalto e gli
atti di cottimo devono indicare:
a) il luogo e l'ufficio dove
saranno effettuati i pagamenti, e le relative modalità, secondo le norme che regolano la
contabilità della stazione appaltante;
b) la persona o le persone
autorizzate dall'appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in
conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente
riconosciute dalla stazione appaltante; gli atti da cui risulti tale designazione sono
allegati al contratto.
2. La cessazione o la decadenza
dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere
tempestivamente notificata alla stazione appaltante.
3. In caso di cessione del
corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve
indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle
somme cedute.
4. In difetto delle indicazioni
previste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione
appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.
Art. 4. Condotta dei lavori da
parte dell'appaltatore
1. L'appaltatore che non conduce
i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei
requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la
esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile
dell'operato del suo rappresentante.
2. Il mandato deve essere
conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l'amministrazione committente, che
provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori.
3. L'appaltatore o il suo
rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei
lavori.
4. Quando ricorrono gravi e
giustificati motivi l'amministrazione committente, previa motivata comunicazione
all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante,
senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.
Art. 5. Cantieri, attrezzi, spese
ed obblighi generali a carico dell'appaltatore
1. Fatte salve le eventuali
ulteriori prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, si intendono comprese nel prezzo
dei lavori e perciò a carico dell'appaltatore:
a) le spese per l'impianto, la
manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle relative alla
sicurezza nei cantieri stessi;
b) le spese per trasporto di
qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
c) le spese per attrezzi e opere
provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
d) le spese per rilievi,
tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su
motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento o
dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del
collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
e) le spese per le vie di accesso
al cantiere;
f) le spese per idonei locali e
per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione
lavori;
g) le spese per passaggio, per
occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per
depositi od estrazioni di materiali;
h) le spese per la custodia e la
buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del
certificato di regolare esecuzione;
i) le spese di adeguamento del
cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 626/1994, e successive modificazioni.
2. L'appaltatore deve provvedere
ai materiali e ai mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal direttore dei lavori
per essere impiegati nei lavori in economia contemplati in contratto.
3. La stazione appaltante può
mantenere sorveglianti in tutti i cantieri, sui galleggianti e sui mezzi di trasporto
utilizzati dall'appaltatore.
Art. 6. Disciplina e buon ordine
dei cantieri
1. L'appaltatore è responsabile
della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far
osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
2. L'appaltatore, tramite il
direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere.
3. La direzione del cantiere è
assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato
dall'appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai sensi
dell'articolo 4.
4. In caso di appalto affidato ad
associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere
è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la
delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in
rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. Il direttore dei lavori ha il
diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del
direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.
6. L'appaltatore è comunque
responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e
risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei
medesimi nell'impiego dei materiali.
Art. 7. Tutela dei lavoratori
1. L'appaltatore deve osservare
le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. A garanzia di tale osservanza,
sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento.
Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede
a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e
assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.
3. L'amministrazione dispone il
pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate
dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.
4. Le ritenute possono essere
svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del
collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'amministrazione
committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della
richiesta del responsabile del procedimento.
Art. 8. Spese di contratto, di
registro ed accessorie
1. Sono a carico dell'appaltatore
le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione compresi quelli
tributari.
2. Se al termine dei lavori il
valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto è obbligo
dell'appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento
delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo
svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla
dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte.
3. Se al contrario al termine dei
lavori il valore del contratto risulti minore di quello originariamente previsto, la
stazione appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le
vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.
Art. 9. Riconoscimenti a favore
dell'appaltatore in caso di ritardata consegna dei lavori
1. Nel caso di accoglimento
dell'istanza di recesso dell'appaltatore dal contratto per ritardo nella consegna dei
lavori attribuibile a fatto o colpa della stazione appaltante ai sensi dell'articolo 129,
commi 8 e 9, del regolamento, l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese
contrattuali ai sensi dell'articolo 112 del regolamento, nonché delle altre spese
effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore alle seguenti
percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:
1,00 per cento per la parte
dell'importo fino a 500 milioni;
0,50 per cento per la eccedenza
fino a 3.000 milioni;
0,20 per cento per la parte
eccedente i 3.000 milioni.
Nel caso di appalto integrato,
l'appaltatore ha altresì diritto al rimborso delle spese del progetto esecutivo
nell'importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto; con il
pagamento la proprietà del progetto è acquisita in capo alla stazione appaltante.
2. Ove l'istanza dell'impresa non
sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto al
risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato
sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di
esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica
dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.
3. Oltre alle somme espressamente
previste nei commi 1 e 2 nessun altro compenso o indennizzo spetta all'appaltatore.
4. La richiesta di pagamento
degli importi spettanti a norma del comma 1, debitamente quantificata, deve essere
inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli
importi spettanti a norma del comma 2 deve essere formulata a pena di decadenza mediante
riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente
quantificata, nel registro di contabilità con le modalità di cui all'articolo 165 del
regolamento.
Art. 10. Variazione al progetto
appaltato
1. Ai sensi dell'articolo 134 del
regolamento, nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa
esclusiva dell'appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del
responsabile del procedimento, comporta l'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese
i lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi,
rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
2. Per le sole ipotesi previste
dall'articolo 25, comma 1, della legge, la stazione appaltante durante l'esecuzione
dell'appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto
dell'importo dell'appalto, e l'appaltatore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli
stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale applicazione
dell'articolo 134, comma 6, e 136 del regolamento, e non ha diritto ad alcuna indennità
ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.
3. Se la variante, nei casi
previsti dal comma 2, supera tale limite il responsabile del procedimento ne dà
comunicazione all'appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve
dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali
condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la
stazione appaltante deve comunicare all'appaltatore le proprie determinazioni. Qualora
l'appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento
si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e
condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie
determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate
dall'appaltatore.
4. Ai fini della determinazione
del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto
originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione per varianti già
intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo
risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'appaltatore ai sensi dell'articolo 31-bis
della legge e dell'articolo 149 del regolamento. La disposizione non si applica nel caso
di variante disposta ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera d), della legge.
5. Nel calcolo di cui al comma 4
non sono tenuti in conto gli aumenti, rispetto alle previsioni contrattuali, delle opere
relative a fondazioni. Tuttavia, ove tali variazioni rispetto alle quantità previste
superino il quinto dell'importo totale del contratto e non dipendano da errore progettuale
ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera d) della legge, l'appaltatore può chiedere un
equo compenso per la parte eccedente.
6. Ferma l'impossibilità di
introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, qualora le
variazioni comportino, nelle quantità dei vari gruppi di lavorazioni comprese
nell'intervento ritenute omogenee secondo le indicazioni del capitolato speciale,
modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico all'appaltatore è
riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo dell'appalto.
Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione della
quantità del singolo gruppo che supera il quinto della corrispondente quantità
originaria e solo per la parte che supera tale limite.
7. In caso di dissenso sulla
misura del compenso è accreditata in contabilità la somma riconosciuta dalla stazione
appaltante, salvo il diritto dell'appaltatore di formulare la relativa riserva per
l'ulteriore richiesta.
8. Qualora il progetto esecutivo
sia stato redatto a cura dell'appaltatore, e la variante derivi da errori o omissioni
progettuali imputabili all'appaltatore stesso, sono a suo totale carico l'onere della
nuova progettazione, le maggiori spese, le penali per mancato rispetto dei termini di
ultimazione contrattuale e gli ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante.
Art. 11. Varianti in
diminuzione migliorative proposte dall'appaltatore
1. Ad eccezione dei contratti
affidati a seguito di appalto concorso, l'impresa appaltatrice, durante il corso dei
lavori può proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative ai sensi
dell'articolo 25, terzo comma, secondo periodo, della legge di sua esclusiva ideazione e
che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori.
2. Possono formare oggetto di
proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli
elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle
prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono
inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori.
La idoneità delle proposte è dimostrata attraverso specifiche tecniche di valutazione,
quali ad esempio l'analisi del valore.
3. La proposta dell'appaltatore,
redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione
economica, è presentata al direttore dei lavori che entro dieci giorni la trasmette al
responsabile del procedimento unitamente al proprio parere. Il responsabile del
procedimento entro i successivi trenta giorni, sentito il progettista, comunica
all'appaltatore le proprie motivate determinazioni ed in caso positivo procede alla
stipula di apposito atto aggiuntivo.
4. Le proposte dell'appaltatore
devono essere predisposte e presentate in modo da non comportare interruzione o
rallentamento nell'esecuzione dei lavori così come stabilita nel relativo programma.
5. Le economie risultanti dalla
proposta migliorativa approvata ai sensi del presente articolo sono ripartite in parti
uguali tra la stazione appaltante e l'appaltatore.
Art. 12. Diminuzione dei lavori
1. Indipendentemente dalle
ipotesi previste dall'articolo 25 della legge, la stazione appaltante può sempre ordinare
l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto in capitolato
speciale d'appalto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto, come determinato ai
sensi dell'articolo 10, comma 4, e senza che nulla spetti all'appaltatore a titolo di
indennizzo.
2. L'intenzione di avvalersi
della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'appaltatore e
comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.
Art. 13. Pagamento dei dipendenti
dell'appaltatore
1. In caso di ritardo nel
pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'appaltatore è invitato per
iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi quindici
giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità
della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante può pagare anche
in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il
relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
2. I pagamenti di cui al comma 1
fatti dalla stazione appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del
responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.
3. Nel caso di formale
contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile del procedimento
provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del
lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.
Art. 14. Danni
1. Sono a carico dell'appaltatore
tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il
verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione
dell'appalto.
2. L'onere per il ripristino di
opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata,
tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico
dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa ai
sensi del titolo VII del regolamento.
Art. 15. Accettazione, qualità ed
impiego dei materiali
1. I materiali e i componenti
devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore
qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei
lavori; in caso di controversia, si procede ai sensi dell'articolo 138 del regolamento.
2. L'accettazione dei materiali e
dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può
rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in
cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche
risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'appaltatore deve
rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
3. Ove l'appaltatore non effettui
la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può
provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche
qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita
d'ufficio.
4. Anche dopo l'accettazione e la
posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appaltatore, restano fermi i
diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.
5. L'appaltatore che nel proprio
interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche
superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più
accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i
materiali avessero le caratteristiche stabilite.
6. Nel caso sia stato autorizzato
per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di
materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella
qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata
una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia
accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di
collaudo.
7. Gli accertamenti di
laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal
capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di
collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo
nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del
relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione
effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.
8. La direzione dei lavori o
l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte
dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei
materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'appaltatore.
Art. 16. Provvista dei materiali
1. Se gli atti contrattuali non
contengono specifica indicazione, l'appaltatore è libero di scegliere il luogo ove
prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purchè essi abbiano le
caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali
modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né
all'incremento dei prezzi pattuiti.
2. Nel prezzo dei materiali sono
compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera,
compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi
distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.
3. A richiesta della stazione
appaltante l'appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della legge
sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, ove contrattualmente siano state
poste a suo carico, e di aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee o per i
danni arrecati.
Art. 17. Sostituzione dei luoghi
di provenienza dei materiali previsti in contratto
1. Qualora gli atti contrattuali
prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori può prescriverne
uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza.
2. Nel caso di cui al comma 1, se
il cambiamento importa una differenza in più o in meno del quinto del prezzo contrattuale
del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi degli articoli
136 e 137 del regolamento.
3. Qualora i luoghi di
provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l'appaltatore non può
cambiarli senza l'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti l'espressa
approvazione del responsabile unico del procedimento. In tal caso si applica l'articolo
16, comma 2.
Art. 18. Difetti di costruzione
1. L'appaltatore deve demolire e
rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la
necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che,
dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.
2. Se l'appaltatore contesta
l'ordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al responsabile del
procedimento; qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di
ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.
3. Qualora il direttore dei
lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie
verifiche siano disposte in contraddittorio con l'appaltatore. Quando i vizi di
costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in
caso contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute
per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro
indennizzo o compenso.
Art. 19. Verifiche nel corso di
esecuzione dei lavori
1. I controlli e le verifiche
eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità
dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei
materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e
materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di
alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione
appaltante.
Art. 20. Compensi all'appaltatore
per danni cagionati da forza maggiore
1. Qualora si verifichino danni
ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla direzione
lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi
del danno.
2. L'indennizzo per i danni è
limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi
ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non
ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.
3. Nessun indennizzo è dovuto
quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone
delle quali esso è tenuto a rispondere.
4. L'appaltatore non può
sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo
stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei
fatti.
5. I danni prodotti da piene ai
lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti
a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di
cantiere. Mancando la misurazione, l'appaltatore può dare la dimostrazione dei lavori
eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.
Art. 21. Tempo per la ultimazione
dei lavori
1. L'appaltatore deve ultimare i
lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di
consegna ovvero, in caso di consegna parziale ai sensi dell'articolo 130 del regolamento,
dall'ultimo dei verbali di consegna.
2. L'ultimazione dei lavori,
appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei
lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
3. L'appaltatore non ha diritto
allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi
causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale
e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
4. Nel caso di risoluzione del
contratto ai sensi dell'articolo 119 del regolamento, ai fini dell'applicazione delle
penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato
dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 45, comma
10, del regolamento e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori.
Art. 22. Penali
1. Per il maggior tempo impiegato
dall'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto oltre il termine contrattuale è applicata
la penale nell'ammontare stabilito dal capitolato speciale o dal contratto e con i limiti
previsti dall'articolo 117 del regolamento.
2. Qualora il capitolato speciale
preveda scadenze differenziate di varie lavorazioni, oppure sia prevista l'esecuzione
dell'appalto articolata in più parti, il ritardo nella singola scadenza comporta
l'applicazione della penale nell'ammontare contrattualmente stabilito.
3. La penale è comminata dal
responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei
lavori.
4. È ammessa, su motivata
richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si
riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la
penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante.
La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi
all'appaltatore.
5. Sull'istanza di
disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del responsabile
del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.
Art. 23. Premio di accelerazione
1. In casi particolari che
rendano apprezzabile l'interesse a che l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo
rispetto al termine contrattualmente previsto, il contratto può prevedere che
all'appaltatore sia riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo determinato sulla
base degli stessi criteri stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto per il calcolo
della penale, sempre che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte.
Art. 24. Sospensione e ripresa dei
lavori
1. È ammessa la sospensione dei
lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 133, comma 1, del
regolamento nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre
circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei
lavori stessi; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la
necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti
dall'articolo 25, comma 1, lettere a), b), b-bis) e c) della legge, queste ultime due
qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.
2. La sospensione disposta ai
sensi del comma 1 permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno
comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta
alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed
importanza delle modifiche da introdurre al progetto.
3. L'appaltatore che ritenga
cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori ai sensi dei
commi 1 e 2, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi,
può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie
disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La
diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva
all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima
maggiore durata della sospensione.
4. Nei casi previsti
dall'articolo 133, comma 2, del regolamento, il responsabile del procedimento determina il
momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo
hanno indotto a sospendere i lavori. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di
una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva
prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi
complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità;
se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla
rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini
suddetti.
5. Salvo quanto previsto
dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la
causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.
6. In ogni caso, e salvo che la
sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è
calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.
7. Alla sospensione parziale dei
lavori ai sensi dell'articolo 133, comma 7, del regolamento, si applicano i commi 1, 2 e
5; essa determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di
giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare
dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei
lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dall'impresa.
Art. 25. Sospensione illegittima
1. Le sospensioni totali o
parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle
stabilite dall'articolo 24 sono considerate illegittime e danno diritto all'appaltatore ad
ottenere il riconoscimento dei danni prodotti.
2. Ai sensi dell'articolo 1382
del codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è
quantificato secondo i seguenti criteri:
a) detratte dal prezzo globale
nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura pari
alla metà della percentuale minima prevista dall'articolo 34, comma 2, lettera c) del
regolamento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
b) la lesione dell'utile è
riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura
pari agli interessi moratori come fissati dall'articolo 30, comma 4, computati sulla
percentuale prevista dall'articolo 34, comma 2, lettera d) del regolamento, rapportata
alla durata dell'illegittima sospensione;
c) il mancato ammortamento e le
retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente ai macchinari esistenti
in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori ai
sensi dell'articolo 133, comma 5, del regolamento;
d) la determinazione
dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme
fiscali.
3. Al di fuori delle voci
elencate al comma 2 sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se
documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.
Art. 26. Proroghe
1. L'appaltatore che per cause a
lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può
richiederne la proroga.
2. La richiesta di proroga deve
essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale
tenendo conto del tempo previsto dal comma 3. In ogni caso la sua concessione non
pregiudica i diritti spettanti all'appaltatore per l'eventuale imputabilità della
maggiore durata a fatto della stazione appaltante.
3. La risposta in merito
all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei
lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
Art. 27. Durata giornaliera dei
lavori
1. L'appaltatore può ordinare ai
propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove
consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al
direttore dei lavori. Il direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà
qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso
l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.
2. Salva l'osservanza delle norme
relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la necessità che
i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su
autorizzazione del responsabile del procedimento ne dà ordine scritto all'appaltatore, il
quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.
Art. 28. Valutazione dei lavori in
corso d'opera
1. Ferme le disposizioni del
regolamento in materia di contabilizzazione e di pagamento del corrispettivo, per
determinati manufatti il cui valore è superiore alla spesa per la messa in opera i
capitolati speciali possono stabilire anche il prezzo a piè d'opera, e prevedere il loro
accreditamento in contabilità prima della messa in opera, in misura non superiore alla
metà del prezzo stesso.
2. Salva diversa pattuizione,
all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a
piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto
ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto,
ai prezzi di stima.
3. I materiali e i manufatti
portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre
essere rifiutati dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 18, comma 1.
Art. 29. Termini di pagamento
degli acconti e del saldo
1. Il termine per l'emissione dei
certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può
superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di
avanzamento dei lavori a norma dell'articolo 168 del regolamento. Il termine per disporre
il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni
a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.
2. Il termine di pagamento della
rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non può superare i novanta giorni
dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione ai sensi dell'articolo 28, comma 9, della legge. Nel caso l'appaltatore non
abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni
decorre dalla presentazione della garanzia stessa.
3. I capitolati speciali e i
contratti possono stabilire termini inferiori.
Art. 30. Interessi per ritardato
pagamento
1. Qualora il certificato di
pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito ai sensi
dell'articolo 29 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'appaltatore
gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di
emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di
pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi
moratori.
2. Qualora il pagamento della
rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 29
per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'appaltatore gli interessi
corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi
i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli
interessi moratori.
3. Qualora il pagamento della
rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall'articolo 29 per causa imputabile
alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle
somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta
giorni dal termine stesso.
4. Il saggio degli interessi di
mora previsti dai commi 1, 2 e 3 è fissato ogni anno con decreto del Ministro dei lavori
pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224,
secondo comma, del codice civile.
Art. 31. Forma e contenuto delle
riserve
1. L'appaltatore è sempre tenuto
ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o
ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che
egli iscriva negli atti contabili.
2. Le riserve devono essere
iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo
all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio
dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere
iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva
al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente
confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
3. Le riserve devono essere
formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si
fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa
quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora
l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione
della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro
il termine di quindici giorni fissato dall'articolo 165, comma 3, del regolamento.
4. La quantificazione della
riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o
incrementi rispetto all'importo iscritto.
Art. 32. Definizione delle riserve
al termine dei lavori
1. Le riserve e le pretese
dell'appaltatore, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state
oggetto della procedura di accordo bonario ai sensi dell'articolo 31-bis della legge, sono
esaminate e valutate dalla stazione appaltante entro novanta giorni dalla trasmissione
degli atti di collaudo effettuata ai sensi dell'articolo 204 del regolamento.
2. Qualora siano decorsi i
termini previsti dall'articolo 28 della legge senza che la stazione appaltante abbia
effettuato il collaudo o senza che sia stato emesso il certificato di regolare esecuzione
dei lavori, l'appaltatore può chiedere che siano comunque definite le proprie riserve e
richieste notificando apposita istanza. La stazione appaltante deve in tal caso
pronunziarsi entro i successivi novanta giorni.
3. Il pagamento delle somme
eventualmente riconosciute dalla stazione appaltante deve avvenire entro sessanta giorni
decorrenti dalla accettazione da parte dell'appaltatore dell'importo offerto. In caso di
ritardato pagamento decorrono gli interessi al tasso legale.
4. Le domande che fanno valere in
via ordinaria o arbitrale pretese già oggetto di riserva ai sensi dell'articolo 31 non
possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve
stesse.
Art. 33. Tempo del giudizio
1. L'appaltatore che intenda far
valere le proprie pretese nel giudizio ordinario o arbitrale deve proporre la domanda
entro il termine di decadenza di sessanta giorni, decorrente dal ricevimento della
comunicazione di cui all'articolo 149, comma 3, del regolamento, o della determinazione
prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo 32 del capitolato, oppure dalla scadenza dei
termini previsti dagli stessi commi 1 e 2.
2. Salvo diverso accordo delle
parti, e qualora la domanda non abbia ad oggetto questioni la cui definizione non è
differibile nel tempo, la controversia arbitrale non può svolgersi prima che siano
decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 32.
3. Se nel corso dell'appalto sono
state proposte più domande di arbitrato in relazione a diverse procedure di accordo
bonario, queste sono decise in un unico giudizio ai sensi del comma 2.
Art. 34. Controversie
1. Se il contratto o gli atti di
gara non contengono espressa clausola compromissoria, la competenza a conoscere delle
controversie derivanti dal contratto di appalto spetta, ai sensi dell'articolo 20 del
codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.
2. Se le parti intendono deferire
ad arbitri le controversie derivanti dal contratto di appalto, nel contratto o nel
compromesso è fatto richiamo all'articolo 150 del regolamento ed alle disposizioni del
presente articolo.
3. Nell'ipotesi di cui al comma
2, le controversie sono risolte da un collegio arbitrale costituito presso la Camera
arbitrale per i lavori pubblici secondo le modalità previste dal regolamento. Il giudizio
arbitrale si svolge secondo le regole di procedura contenute nel decreto del Ministro dei
lavori pubblici di concerto con il Ministro della giustizia previsto dall'articolo 32
della legge.
Art. 35. Proprietà degli oggetti
trovati
1. Fatta eccezione per i diritti
che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla stazione appaltante la
proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia,
l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi
occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori
stessi. L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro
conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al
fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.
2. Il reperimento di cose di
interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla
stazione appaltante. L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né
può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.
Art. 36. Proprietà dei materiali
di demolizione
1. I materiali provenienti da
escavazioni o demolizioni sono di proprietà dell'amministrazione.
2. L'appaltatore deve
trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali,
intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.
3. Qualora gli atti contrattuali
prevedano la cessione di detti materiali all'appaltatore, il prezzo ad essi
convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che
la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi.
Art. 37. Collaudo
1. Il decorso del termine fissato
dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le
responsabilità eventualmente accertate a carico dell'appaltatore dal collaudo stesso,
determina l'estinzione di diritto delle garanzie fidejussorie prestate ai sensi
dell'articolo 30, comma 2, della legge e dell'articolo 101 del regolamento.
2. Oltre a quanto disposto
dall'articolo 193 del regolamento, sono ad esclusivo carico dell'appaltatore le spese di
visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione
delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di
collaudo resa necessaria dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate
dalla rata di saldo da pagare all'impresa.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 19 aprile 2000
Il Ministro: Bordon Visto,
il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti
il 16 maggio 2000 Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 170
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