Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali
Decreto 10 febbraio 2000, n.101
Regolamento recante modificazioni al decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 dicembre 1997, n. 516, recante norme per
l'erogazione del finanziamento dei lavori di restauro, ristrutturazione ed adeguamento
funzionale degli immobili stabilmente adibiti a teatro
IL MINISTRO PER I BENI E
LE ATTIVITA' CULTURALI
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
368;
Visto l'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 4 dicembre 1997, n. 516, recante norme per l'erogazione del finanziamento dei
lavori di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale degli immobili stabilmente
adibiti a teatro, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;
Vista la legge 15 dicembre 1998, n. 444, recante
"Nuove disposizioni per favorire la riapertura di immobili adibiti a teatro e per
attivita' culturali";
Considerato che l'articolo 1 della citata legge
15 dicembre 1998, n. 444, ha modificato l'articolo 4 del citato decreto-legge 25 marzo
1997, n. 67, in particolare estendendo la possibilita' di utilizzazione del conto speciale
istituito nell'ambito del Fondo di intervento di cui all'articolo 2, della legge 14 agosto
1971, n. 819, anche alla erogazione di contributi sugli interessi relativi a mutui
contratti per le finalita' indicate dalla medesima legge;
Ritenuto di dover conseguentemente adeguare, in
ragione delle modifiche normative sopravvenute, le norme relative al finanziamento dei
lavori di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale degli immobili adibiti
stabilmente a teatro, di cui al citato decreto n. 516 del 1997;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso
dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 dicembre 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del
Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto
1988, n. 400, prot. n. 156 del 14 gennaio 2000;
- A d o t t a
- il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 4 dicembre 1997, n. 516, sono apportate le modifiche di cui agli articoli
seguenti.
Art. 2.
1. Il comma 1 dell'articolo 1 e' sostituito dal
seguente:
"1. Sono ammessi alle agevolazioni di cui al
conto speciale previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive
modificazioni e integrazioni, di seguito definito "conto speciale , progetti di
restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale, presentati da proprietari di
immobili destinati stabilmente ad attivita' teatrale, ovvero, su delega di questi, dai
gestori delle attivita' teatrali svolte nell'immobile, che si assumono, anche in parte,
l'onere dei lavori. Le agevolazioni consistono in finanziamenti a tasso agevolato, di
seguito definite "finanziamenti e in contributi in conto interessi, di seguito
definiti "contributi ".
Art. 3.
1. Nell'articolo 2, comma 1, lettera a), dopo le
parole "hanno ad oggetto edifici o complessi immobiliari destinati stabilmente e con
carattere di continuita'", sono inserite le seguenti: "ancorche' non
esclusivamente,".
Art. 4.
1. Nell'articolo 3, comma 1, le parole "alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri" sono sostituite dalle seguenti: "al
Ministero per i beni e le attivita' culturali".
Art. 5.
1. Nell'articolo 4, comma 1, le parole "tre
anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni".
Art. 6.
1. Nell'articolo 4, comma 2, dopo la lettera a)
e' inserita la seguente:
"a-bis) interventi in immobili di proprieta'
di enti pubblici territoriali, situati nelle zone di cui agli obiettivi 1 e 2, come
individuate ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999,
e successive modificazioni;".
Art. 7.
1. Nell'articolo 4, il comma 3, e' sostituito dal
seguente:
"3. L'erogazione del finanziamento e'
disposta in una unica soluzione anticipata per l'intero importo approvato. La restituzione
della somma oggetto del finanziamento avviene con tre rate costanti annuali posticipate,
comprensive di capitali ed interessi, a decorrere dal 1o gennaio del terzo anno successivo
a quello in cui e' stata disposta l'erogazione.".
Art. 8.
1. Nell'articolo 4, comma 5, le parole
"della Presidenza del Consiglio dei Ministri" sono sostituite dalle seguenti:
"del Ministero per i beni e le attivita' culturali".
Art. 9.
1. Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:
"Art. 4-bis. - 1. Una somma non inferiore al
50 per cento delle disponibilita' del conto speciale e' utilizzata annualmente dal
soggetto gestore del fondo, tramite la corresponsione di contributi finalizzati a ridurre
del 70 per cento la misura del tasso di riferimento per l'industria vigente al momento
della stipula del contratto, gli interessi relativi a finanziamenti consistenti in:
a) mutui concessi, per le finalita' di cui
all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, da banche, enti o societa' finanziarie
legalmente costituite e iscritte nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto
legislativo 1o settembre 1993, n. 385;
b) emissioni di titoli obbligazionari da parte di
enti territoriali ai sensi dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e
successive modificazioni, destinate esclusivamente alle finalita' richiamate nella lettera
a).
2. L'importo massimo del finanziamento
considerato ai fini della corresponsione del contributo di cui al comma 1 e' fissato con
decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali. Con il medesimo o con distinto
decreto possono essere modificate le percentuali di cui al comma 1.
3. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso
per la durata massima di cinque anni, a partire dalla data della prima erogazione".
"Art. 4-ter. - 1. L'istanza ai fini del
contributo di cui all'articolo 4-bis e' presentata nei termini e con le modalita' di cui
all'articolo 3, unitamente a copia autenticata della documentazione relativa al
finanziamento, completa dei necessari dati di registrazione, e ad atto del soggetto
finanziatore o dell'intermediario incaricato del collocamento, che evidenzia gli importi
relativi agli interessi pattuiti. L'esame delle istanze e' attuato nel rispetto delle
priorita' di cui all'articolo 4, comma 2.
2. L'istanza presentata per l'ammissione al
finanziamento puo' essere convertita, su richiesta dell'interessato, per l'erogazione del
contributo di cui all'articolo 4-bis, entro trenta giorni dalla ricezione della
comunicazione di diniego del finanziamento".
"Art. 4-quater. - 1. Il contributo di cui
all'articolo 4-bis e' disposto ed erogato dal soggetto gestore del fondo di cui
all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, previo assenso del capo del
dipartimento dello spettacolo.
2. All'inizio di ogni esercizio finanziario il
gestore del fondo delibera i contributi in conto interessi disponendone il pagamento a
favore degli aventi diritto, per il tramite degli enti finanziatori, sulla base del volume
dei finanziamenti concessi dal 1o gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. A tal fine i soggetti finanziatori o gli
intermediari incaricati del collocamento, entro il 31 gennaio di ogni anno, fanno
pervenire al gestore del fondo l'estratto conto riferito al 31 dicembre dell'anno
precedente con l'indicazione, per ogni singolo finanziamento, del debito per capitale,
delle date di inizio e di eventuale termine del finanziamento, delle date e degli importi
delle erogazioni e delle decurtazioni verificatesi nel corso dell'anno medesimo.
4. Gli estratti conto sono sottoscritti dai
legali rappresentanti dei soggetti finanziatori o degli intermediari incaricati del
collocamento, che sono responsabili della loro esattezza.
5. Per quanto non disposto dal presente
regolamento, alla erogazione del contributo si applicano le stesse modalita' e condizioni
applicate dal gestore del fondo per la erogazione di contributi in conto interessi di cui
all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, in quanto compatibili".
Art. 10.
1. L'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
"Art. 5. - 1. Il gestore del fondo vigila
sulla regolare utilizzazione del finanziamento e del contributo.
2. Il capo del dipartimento dello spettacolo, su
proposta del soggetto gestore del fondo, puo' disporre la decadenza dal finanziamento o
dal contributo nei seguenti casi:
a) gli interventi oggetto del finanziamento o del
contributo non hanno avuto inizio entro un anno dalla data della rispettiva erogazione;
b) gli interventi oggetto del finanziamento o del
contributo non sono stati definitivamente completati entro il termine contrattualmente
previsto, salvo gravi e documentati motivi, immediatamente comunicati e, in ogni caso, se
entro cinque anni dalla erogazione del beneficio la sala non e' divenuta, per qualunque
causa, utilizzabile per la sua destinazione;
c) si accerta che l'immobile ha perso la
destinazione a sala teatrale nel corso dei dieci anni successivi alla erogazione del
finanziamento o del contributo.
3. Non possono essere presentate nuove istanze
sulla base del presente regolamento, aventi ad oggetto il medesimo immobile, prima che
siano trascorsi dieci anni dalla data di accoglimento di una precedente domanda".
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 10 febbraio 2000
- Il Ministro: Melandri
- Visto, il Guardasigilli: Diliberto
- Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2000
- Registro n. 1 Beni e attivita' culturali, foglio
n. 90
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere
adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate
al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della
legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali
non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi
debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro
emanazione".
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368
(Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1998, n.
250.
- Si riporta il testo dell'art. 4 del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1997, n. 135 (Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione):
"Art. 4. - 1. In attesa dell'adozione della
legge di disciplina generale dell'attivita' teatrale, e' istituito, nell'ambito del Fondo
di intervento di cui all'art. 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, il conto speciale per
l'apertura dei teatri, avente ad oggetto il finanziamento dei lavori di restauro,
ristrutturazione ed adeguamento funzionale degli immobili stabilmente adibiti a teatro, di
proprieta' dei comuni o di altri soggetti. Il finanziamento e' compatibile con eventuali
contributi in conto capitale ed e' erogato sulla base di criteri predeterminati
dall'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo.
2. Il tasso di interesse per le operazioni di
finanziamento a carico del conto speciale di cui al comma 1 e' definito con decreto del
Ministro del tesoro, di concerto con l'Autorita' di Governo competente in materia di
spettacolo.
2-bis. Le somme del conto speciale sono
utilizzate anche per la erogazione di contributi sugli interessi relativi a mutui
contratti per le finalita' di cui al comma 1. (Le modalita' ed i limiti di erogazione sono
stabiliti con decreto dell'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo).
3. Alla costituzione delle disponibilita'
finanziarie del conto speciale del Fondo d'intervento sono inizialmente destinate lire 25
miliardi, mediante individuazione nell'ambito delle disponibilita' esistenti nel fondo
d'intervento di cui all'art. 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819. A tale individuazione,
nonche' per ulteriori individuazioni nell'ambito del fondo predetto, connesse ad esigenze
dei settori dello spettacolo, si provvede con decreto dell'Autorita' di Governo competente
in materia di spettacolo.".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 4 dicembre 1997, n. 516 (Norme per l'erogazione del finanziamento dei lavori di
restauro, ristrutturazione, ed adeguamento funzionale degli immobili stabilmente adibiti a
teatro), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 marzo 1998, n. 61.
- La legge 15 dicembre 1998, n. 444 (Nuove
disposizioni per favorire la riapertura di immobili adibiti a teatro e per attivita'
culturali), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1998, n. 299.
- Per il testo dell'art. 4 del decreto-legge 25
marzo 1997, n. 67, vedasi nelle note alle premesse.
Nota all'art. 1:
- Per l'argomento del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 4 dicembre 1997, n. 516, vedasi nelle note alle premesse.
Nota all'art 2:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 4 dicembre 1997, n.
516 (Per l'argomento vedasi nelle note alle
premesse), come modificato dal regolamento qui pubblicato:
"Art. 1. - 1. Sono ammessi alle agevolazioni
di cui al conto speciale previsto dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive
modificazioni e integrazioni, di seguito definito "conto speciale", progetti di
restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale, presentati da proprietari di
immobili destinati stabilmente ad attivita' teatrale, ovvero, su delega di questi, dai
gestori delle attivita' teatrali svolte nell'immobile, che si assumono, anche in parte,
l'onere dei lavori. Le agevolazioni consistono in finanziamenti a tasso agevolato, di
seguito definite "finanziamenti e in contributi in conto interessi, di seguito
definiti "contributi .
2. L'importo massimo del finanziamento per
ciascun intervento e' fissato nell'80% dell'importo complessivo previsto, e comunque in
misura non superiore a lire 2.000 milioni.
3. Ai fini del computo del finanziamento, sono
ammesse le spese di progettazione e direzione lavori, nel limite massimo del 4%
dell'importo complessivo dei lavori".
Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1,
lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 dicembre 1997, n. 516
(Per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), come modificato dal regolamento qui
pubblicato:
"Art. 2. - 1. Sono ammissibili le sole
istanze che:
a) hanno ad oggetto edifici o complessi
immobiliari stabilmente e con carattere di continuita' ancorche' non esclusivamente,
destinati a rappresentazioni pubbliche teatrali, o comunque dal vivo".
Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1,
lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 dicembre 1997, n. 516
(Per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), come modificato dal regolamento qui
pubblicato.
"Art. 3. - 1. La istanza per l'ammissione al
finanziamento, in regola con l'imposta di bollo, e' presentata, prima dell'inizio dei
lavori, al Ministero per i beni e le attivita' culturali - Dipartimento dello spettacolo,
ed al soggetto gestore del fondo di cui all'art. 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819,
entro il 31 gennaio di ciascun anno".
Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 4 dicembre 1997, n. 516 (Per l'argomento vedasi
nelle note alle premesse), come modificato dal regolamento qui pubblicato:
"Art. 4. - 1. Il finanziamento, della durata
massima di cinque anni, e' disposto ed erogato dal soggetto gestore del fondo di cui
all'art. 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, previo assenso del capo del dipartimento
dello spettacolo.
2. A tal fine, gli interventi sono programmati
secondo l'ordine cronologico di ricezione delle domande complete della documentazione
prescritta, nel rispetto del seguente ordine di priorita':
a) interventi in immobili di proprieta' di enti
pubblici territoriali, e soggetti alle disposizioni della legge 1o giugno 1939, n. 1089;
a-bis) interventi in immobili di proprieta' di
enti pubblici territoriali, situati nelle zone di cui agli obiettivi 1 e 2, come
individuate ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999,
e successive modificazioni;
b) interventi in immobili di proprieta' di enti
pubblici territoriali;
c) interventi in immobili soggetti alle
disposizioni della legge 1o giugno 1939, n. 1089;
d) interventi in altri immobili diversi da quelli
indicati nelle precedenti lettere.
3. L'erogazione del finanziamento e' disposta in
una unica soluzione anticipata, per l'intero importo approvato.
La restituzione della somma oggetto del
finanziamento avviene con tre rate costanti annuali posticipate, comprensive di capitali
ed interessi, a decorrere dal 1o gennaio del terzo anno successivo a quello in cui e'
stata disposta l'erogazione.
4. Il soggetto gestore del fondo puo'
condizionare l'erogazione del finanziamento all'apprestamento da parte del beneficiano di
idonee garanzie, anche di natura fidejussoria, a copertura dell'obbligo di restituzione
della somma da erogare.
5. Il soggetto gestore del fondo provvede a dare
comunicazione di ciascuna effettiva erogazazione al dipartimento dello spettacolo del
Ministero per i beni e le attivita' culturali.
6. Per quanto non disposto del presente articolo,
alla erogazione ed alla restituzione delle somme oggetto del finanziamento si applicano le
stesse modalita' e condizioni applicate dal soggetto gestore del fondo per la erogazione
delle somme di cui all'art. 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, compatibilmente con la
natura e la destinazione del finanziamento medesimo, con il disposto dell'art. 4 del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, con legge 23 maggio
1997, n. 135, e con quanto prescritto dal presente regolamento".
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