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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 2000, n.412
Regolamento recante disposizioni integrative del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, concernente il regolamento di attuazione della legge quadro sui lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;

Visto il regolamento generale di attuazione di cui al citato articolo 3 della legge n. 109 del 1994, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 aprile 2000;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, reso con voto n. 20 del 29 marzo 1999;

Visto il parere del Consiglio di Stato n. 123/99 espresso dall'adunanza generale del 12 luglio 1999;

Acquisito in data 23 settembre 1999, il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati espressi rispettivamente in data 10 novembre 1999 e 24 novembre 1999;

Vista la delibera della Corte dei conti, Sezione controllo I Collegio, n. 40/2000, adottata nell'adunanza del 30 marzo 2000, con la quale il regolamento generale e' stato ammesso al visto ed alla conseguente registrazione, con l'esclusione degli articoli 52 e 75;

Considerato che vi era urgenza a dar corso alla pubblicazione dell'intero regolamento in relazione alle vive attese delle amministrazioni pubbliche nonche' degli operatori del settore e che le norme non ammesse a registrazione regolavano le cause di esclusione dalle gare nei servizi attinenti alla architettura ed all'ingegneria e negli appalti e concessioni di lavori pubblici per le quali l'applicazione diretta della disciplina comunitaria poteva momentaneamente supplire, in attesa di una piu' approfondita valutazione del portato della pronuncia dell'organo di controllo;

Considerato quindi che si ritiene possibile dare attuazione alla delibera n. 40/2000, della Corte dei conti, emanando un provvedimento che adegua il testo degli articoli 52 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, alle osservazioni espresse nella predetta delibera;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2000;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro per i beni e le attivita' culturali;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e' sostituito dal seguente:

"Art. 52. Esclusione dalle gare di affidamento dei servizi di architettura e diingegneria 1. Sono esclusi dalle procedure di affidamento dei servizi disciplinati dal presente titolo e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, lettere d), e), f) e g), della legge che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, cosi' come da ultimo modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, che disciplina gli affidamenti di appalti pubblici di servizi.

2. (Comma non ammesso al "Visto della Corte dei conti).".

Art. 2.

1. L'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e' sostituito dal seguente:

"Art. 75. Cause di esclusione dalle gare di appalto per l'esecuzione di lavori pubblici 1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti e' pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; il divieto opera se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di societa' in nome collettivo o in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di societa';

c) nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilita' morale e professionale; il divieto opera se la sentenza e' stata emessa nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di societa' in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di societa' o consorzio. In ogni caso il divieto opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata. (Seguivano alcune parole non ammesse al "Visto della Corte dei conti). Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici;

f) che hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara;

g) che abbiano commesso irregolarita', definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici.

2. I concorrenti dichiarano ai sensi delle vigenti leggi l'inesistenza delle situazioni di cui al comnma 1, lettere a), d), e), f), g) e h) e dimostrano mediante la produzione di certificato del casellario giudiziale o dei carichi pendenti che non ricorrono le condizioni prescritte al medesimo comma 1, lettere b) e c).

3. Se nessun documento o certificato tra quelli previsti dal comma 2 e' rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata rilasciata dall'interessato innanzi a un'autorita' giudiziaria o amministrativa, a un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso o, negli Stati dell'Unione europea in cui non e' prevista la dichiarazione giurata, una dichiarazione solenne".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 30 agosto 2000

CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Nesi, Ministro dei lavori pubblici
Bordon, Ministro dell'ambiente
Melandri, Ministro per i beni e le attivita' culturali

Visto, il Guardasigilli: Fassino

Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2000
Atti di Governo, registro n. 123, foglio n. 11

La Sezione del controllo, nell'adunanza del 7 dicembre 2000, ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione il regolamento, con esclusione:

dell'art. 1, nella parte in cui introduce il comma 2 nell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

dell'art. 2, nella parte in cui introduce nell'art. 75, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, la seguente frase: "Le disposizioni di cui alla presente lettera, nei limiti in cui innovano nella materia, si applicano in relazione a pronunce di condanna emesse successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento".

 N O T E:

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico, delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizipni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:

"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.

Puo' inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi (93) ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Puo' concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onoreficenze della Repubblica".

- La legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni recante: "legge quadro in materia di lavori pubblici" e' pubblicata nel supplemento ordinario n. 180/L alla Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 1999, n. 234.

- Il testo dell'art. 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e' il seguente:

"Art. 3 (Delegificazione). - 1. E' demandata alla potesta' regolamentare del Governo, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le modalita' di cui al presente articolo e secondo le norme di cui alla presente legge, la materia dei lavori pubblici con riferimento:

a) alla programmazione, alla progettazione, alla direzione dei lavori, al collaudo e alle attivita' di supporto tecnico-amministrativo con le annesse normative tecniche;

b) alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici nonche' degli incarichi di progettazione;

c) alle forme di pubblicita' e di conoscibilita' degli atti procedimentali, anche mediante informazione televisiva o trasmissione telematica, nonche' alle procedure di accesso a tali atti;

d) ai rapporti funzionali fra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori e alle relative competenze.

2. Nell'esercizio della potesta' regolamentare di cui al comma 1, il Governo, entro il 30 settembre 1995, adotta apposito regolamento, di seguito cosi' denominato, che, insieme alla presente legge, costituisce l'ordinamento generale in materia di lavori pubblici, recando altresi' norme di esecuzione al sensi del comma 6. Il predetto atto assume come norme regolatrici, nell'ambito degli istituti giuridici introdotti dalla normativa comunitaria vigente e comunque senza pregiudizio dei principi della liberta' di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, la presente legge, nonche', per quanto non da essa disposto, la legislazione antimafia, e le disposizioni nazionali di recepimento della normativa comunitaria vigente nella materia di cui al comma 1. Il regolamento e' adottato su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali, sentiti i Ministri interessati, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici nonche' delle competenti commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione dello schema. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresi' alle successive modificazioni ed integrazioni del regolamento. Sullo schema di regolamento il consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento e' emanato.

3. Il Governo, nell'ambito delle materie disciplinate dal regolamento, attua, con modifiche al medesimo regolamento, le direttive comunitarie nella materia di cui al comma 1, che non richiedono la modifica di disposizioni della presente legge.

4. Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, gli atti normativi indicati che disciplinano la materia di cui al comma 1, ad eccezione delle norme della legislazione antimafia. Il regolamento entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale, che avviene contestualmente alla ripubblicazione della presente legge, coordinata con le modifiche ad essa apportate fino alla data di pubblicazione del medesimo regolamento, dei decreti previsti dalla presente legge e delle altre disposizioni legislative non abrogate in materia di lavori pubblici.

5. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, e' adottato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, il nuovo capitolato generale d'appalto, che trova applicazione ai lavori affidati dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), della presente legge, e che entra in vigore contestualmente al regolamento. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici emanato di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali sono adottati uno o piu' capitolati speciali per lavori aventi ad oggetto beni sottoposti alle disposizioni della legge 1o giugno 1939, n. 1089.

6. Il regolamento, con riferimento alle norme di cui alla presente legge, oltre alle materie per le quali e' di volta in volta richiamato, definisce in particolare:

a) le modalita' di esercizio della vigilanza di cui all'art. 4;

b) le sanzioni previste a carico del responsabile del procedimento e la ripartizione dei compiti e delle funzioni dell'ingegnere capo fra il responsabile del procedimento e il direttore del lavori;

c) le forme di pubblicita' dei lavori delle conferenze di servizi di cui all'art. 7;

d) i requisiti e le modalita' per l'iscrizione, all'albo nazionale dei costruttori, dei consorzi stabili di cui all'art. 12, nonche' le modalita' per la partecipazione dei consorzi stabili alle gare per l'aggiudicazione di appalti e di concessioni di lavori pubblici;

e) la disciplina delle associazioni temporanee di tipo verticale e l'individuazione dei lavori ad alta tecnologia ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 7;

f) i tempi e le modalita' di predisposizione, di inoltro e di aggiornamento dei programmi di cui all'art. 14;

g) le ulteriori norme tecniche di compilazione dei progetti, gli elementi progettuali relativi a specfiche categorie di lavori;

h) gli ulteriori requisiti delle societa' di ingegneria di cui all'art. 17, comma 7;

i) abrogata;

l) specifiche modalita' di progettazione e di affidamento dei lavori di scavo, restauro e manutenzione dei beni tutelati ai sensi della legge 1o giugno 1939, n.

1089, e successive modificazioni, anche in deroga agli articoli 16, 19, 20 e 23 della presente legge;

m) le modalita' di espletamento dell'attivita' delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 21;

n) abrogata;

o) le procedure di esame delle proposte di variante di cui all'art. 25;

p) l'ammontare delle penali di cui all'art. 26, comma 6, secondo l'importo dei lavori e le cause che le determinano, nonche' le modalita' applicative;

q) le modalita' e le procedure accelerate per la deliberazione prima del collaudo, da parte del soggetto appaltante o concedente o di altri soggetti sulle riserve dell'appaltatore;

r) i lavori in relazione ai quali il collaudo si effettua sulla base di apposite certificazioni di qualita' dell'opera e dei materiali e le relative modalita' di rilascio; le norme concernenti le modalita' del collaudo di cui all'art. 28 e il termine entro il quale il collaudo stesso deve essere effettuato e gli ulteriori casi nei quali e' obbligatorio effettuare il collaudo in corso d'opera; le condizioni di incompatibilita' dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori;

s) le forme di pubblicita' di appalti e concessioni ai sensi dell'art. 29;

t) le modalita' di attuazione degli obblighi assicurativi di cui all'art. 30, le condizioni generali e particolari delle polizze e i massimali garantiti, nonche' le modalita' di costituzione delle garanzie fideiussorie di cui al medesimo art. 30; le modalita' di prestazione della garanzia in caso di riunione di concorrenti di cui all'art. 13;

u) la disciplina riguardante i lavori segreti di cui all'art. 33;

v) la quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria o alle categorie prevalenti ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'art. 34, comma 1, della presente legge;

z) le norme riguardanti la consegna dei lavori e le sospensioni disposte dal titolare dei lavori al fine di assicurare l'effettiva e continuativa prosecuzione dei lavori stessi le modalita' di corresponsione agli appaltatori e ai concessionari di acconti in relazione allo stato di avanzamento dei lavori;

aa) la disciplina per la tenuta dei documenti contabili.

7. Ai fini della predisposizione del regolamento, e' istituita, dal Ministro dei lavori pubblici, apposita commissione di studio composta da docenti universitari, funzionari pubblici ed esperti di particolare qualficazione professionale. Per il funzionamento della commissione e per la corresponsione dei compensi, da determinarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro in riferimento all'attivita' svolta, e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni da imputarsi sul capitolo 1030 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

7-bis. Entro il 1o gennaio 1996, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della difesa, e' adottato apposito regolamento, in armonia con le disposizioni della presente legge, per la disciplina delle attivita' del Genio militare, in relazione a lavori connessi alle esigenze della dfesa militare. Sino alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento restano ferme le disposizioni attualmente vigenti.

7-ter. Per assicurare la compatibilita' con gli ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo, il regolamento ed il capitolato generale, sentito il Ministero degli affari esteri, tengono conto della specialita' delle condizioni per la realizzazione di detti lavori e delle procedure applicate in materia dalle organizzazioni internazionali e dalla Unione europea".

- Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante: "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni" e' pubblicato nel supplemento ordinario n. 66/L alla Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2000".

Note all'art. 1:

- Nel presente decreto la denominazione "Legge" deve intendersi come la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni come sancito dall'art. 1, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

- Il testo dell'art. 17, comma 1, lettere d), e), f) e g) della legge e' il seguente:

"Art. 17. - 1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonche' alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attivita' del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale di cui all'art. 14, sono espletate:

a)-c) (Omissis);

d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni;

e) dalle societa' di professionisti di cui al comma 6, lettera a);

f) dalle societa' di ingegneria di cui al comma 6, lettera b);

g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f), ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 in quanto compatibili".

Note all'art. 2:

- Il testo dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recante: "Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'" e' il seguente:

"Art. 3. - 3. Alle persone indicate nell'art. 1 che non abbiano cambiato condotta nonostante l'avviso orale di cui all'art. 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, puo' essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.

Alla sorveglianza speciale puo' essere aggiunto ove le circostanze del caso lo richiedano il divieto di soggiorno in uno o piu' comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o piu' province.

Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica puo' essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale".

- Il testo dell'art. 444 del codice di procedura penale e' il seguente:

"Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). - 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria.

2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il giudice, sulla base degli atti se ritiene che la qualificazione giuridica del fatto e l'applicazione e la comparizione delle circostanze prospettate dalle parti sono corrette, dispone con sentenza l'applicazione della pena indicata, enunciando nel dispositivo che vi e' stata la richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; non si applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.

3. La parte, nel formulare la richiesta, puo' subordinarne l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non puo' essere concessa, rigetta la richiesta".

- Il testo dell'art. 178 del codice penale e' il seguente:

"Art. 178 (Riabilitazione). - La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti.

- Il testo dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale e' il seguente:

"2. Il reato e' estinto se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se e' stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non e' comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena".

- Il testo dell'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, recante: "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale" e' il seguente:

"Art. 17. - 1. Per l'esecuzione di opere e lavori di competenza di amministrazioni, enti pubblici e societa' a prevalente capitale pubblico o che comunque derivino da una qualsiasi forma di convenzionamento con soggetti privati, fino all'integrale recepimento delle direttive comunitarie in materia di contratti per l'esecuzione di opere pubbliche ed in attesa della disciplina organica dei sistemi di aggiudicazione di opere pubbliche, si applicano le disposizioni di cui all'art. 18.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentiti i Ministri dell'interno e per il coordinamento delle politiche comunitarie, sono definite disposizioni per garantire omogeneita' di comportamenti delle stazioni committenti relativamente ai contenuti dei bandi, avvisi di gara e capitolati speciali, nonche', per le finalita' della presente legge, disposizioni per la qualificazione dei soggetti partecipanti alle gare. Dette disposizioni si applicano a tute le procedure delle amministrazioni e degli enti pubblici relative agli appalti di opere e di lavori pubblici, nonche' alle concessioni di costruzione e di gestione.

3. Entro lo stesso termine di cui al comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, sono altresi', definite disposizioni per il controllo sulle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche, ivi compresi i concessionari, e sui relativi mutamenti societari. Con lo stesso decreto sono comunque vietate intestazioni ad interposte persone, di cui deve essere comunque prevista la cessazione entro un termine predeterminato, salvo le intestazioni a societa' fiduciarie autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, a condizione che queste ultime provvedano, entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dai soggetti aggiudicatari, a comunicare alle amministrazioni interessate l'identita' dei fiducianti; in presenza di violazioni delle disposizioni del presente comma, si procede alla sospensione all'albo nazionale dei costruttori o, nei casi di recidiva, alla cancellazione all'albo stesso".

 

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