DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 2000, n.412
Regolamento recante disposizioni integrative del decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, concernente il regolamento di
attuazione della legge quadro sui lavori pubblici.
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della
Costituzione;
Visto l'articolo 3 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
Visto il regolamento generale
di attuazione di cui al citato articolo 3 della legge n. 109 del 1994,
emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
n. 554, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 28 aprile 2000;
Visto il parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, reso con voto n. 20 del 29 marzo 1999;
Visto il parere del Consiglio
di Stato n. 123/99 espresso dall'adunanza generale del 12 luglio 1999;
Acquisito in data 23 settembre
1999, il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle
competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati espressi rispettivamente in data 10 novembre 1999 e 24 novembre
1999;
Vista la delibera della Corte
dei conti, Sezione controllo I Collegio, n. 40/2000, adottata
nell'adunanza del 30 marzo 2000, con la quale il regolamento generale e'
stato ammesso al visto ed alla conseguente registrazione, con
l'esclusione degli articoli 52 e 75;
Considerato che vi era urgenza
a dar corso alla pubblicazione dell'intero regolamento in relazione alle
vive attese delle amministrazioni pubbliche nonche' degli operatori del
settore e che le norme non ammesse a registrazione regolavano le cause
di esclusione dalle gare nei servizi attinenti alla architettura ed
all'ingegneria e negli appalti e concessioni di lavori pubblici per le
quali l'applicazione diretta della disciplina comunitaria poteva
momentaneamente supplire, in attesa di una piu' approfondita valutazione
del portato della pronuncia dell'organo di controllo;
Considerato quindi che si
ritiene possibile dare attuazione alla delibera n. 40/2000, della Corte
dei conti, emanando un provvedimento che adegua il testo degli articoli
52 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.
554, alle osservazioni espresse nella predetta delibera;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2000;
Sulla proposta del Ministro dei
lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il
Ministro per i beni e le attivita' culturali;
Emana il
seguente regolamento:
Art. 1.
1. L'articolo 52 del decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 52. Esclusione dalle
gare di affidamento dei servizi di architettura e diingegneria 1. Sono
esclusi dalle procedure di affidamento dei servizi disciplinati dal
presente titolo e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti
di cui all'articolo 17, comma 1, lettere d), e), f) e g), della legge
che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 12 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157, cosi' come da ultimo modificato dal
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, che disciplina gli
affidamenti di appalti pubblici di servizi.
2. (Comma non ammesso al
"Visto della Corte dei conti).".
Art. 2.
1. L'articolo 75 del decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 75. Cause di
esclusione dalle gare di appalto per l'esecuzione di lavori pubblici 1.
Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli
appalti e delle concessioni e non possono stipulare i relativi contratti
i soggetti:
a) che si trovano in stato di
fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di
concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti e'
pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
il divieto opera se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o
il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il
direttore tecnico se si tratta di societa' in nome collettivo o in
accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di
societa';
c) nei cui confronti e' stata
pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilita'
morale e professionale; il divieto opera se la sentenza e' stata emessa
nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di
impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di
societa' in nome collettivo o in accomandita semplice; degli
amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore
tecnico se si tratta di altro tipo di societa' o consorzio. In ogni caso
il divieto opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica
nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara,
qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di
completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata. (Seguivano
alcune parole non ammesse al "Visto della Corte dei conti). Resta
salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e
dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
d) che hanno violato il divieto
di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;
e) che hanno commesso gravi
infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati
in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici;
f) che hanno commesso grave
negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati dalla stazione
appaltante che bandisce la gara;
g) che abbiano commesso
irregolarita', definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) che nell'anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni
in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione
alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio dei lavori pubblici.
2. I concorrenti dichiarano ai
sensi delle vigenti leggi l'inesistenza delle situazioni di cui al
comnma 1, lettere a), d), e), f), g) e h) e dimostrano mediante la
produzione di certificato del casellario giudiziale o dei carichi
pendenti che non ricorrono le condizioni prescritte al medesimo comma 1,
lettere b) e c).
3. Se nessun documento o
certificato tra quelli previsti dal comma 2 e' rilasciato da altro Stato
dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione
giurata rilasciata dall'interessato innanzi a un'autorita' giudiziaria o
amministrativa, a un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale
autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso o,
negli Stati dell'Unione europea in cui non e' prevista la dichiarazione
giurata, una dichiarazione solenne".
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 agosto
2000
- CIAMPI
- Amato, Presidente del
Consiglio dei Ministri
- Nesi, Ministro dei
lavori pubblici
- Bordon, Ministro
dell'ambiente
- Melandri, Ministro per i
beni e le attivita' culturali
Visto, il Guardasigilli:
Fassino
- Registrato alla Corte dei
conti l'11 dicembre 2000
- Atti di Governo, registro n.
123, foglio n. 11
La Sezione del controllo,
nell'adunanza del 7 dicembre 2000, ha ammesso al visto e alla
conseguente registrazione il regolamento, con esclusione:
dell'art. 1, nella parte in cui
introduce il comma 2 nell'art. 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
dell'art. 2, nella parte in cui
introduce nell'art. 75, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, la seguente frase: "Le
disposizioni di cui alla presente lettera, nei limiti in cui innovano
nella materia, si applicano in relazione a pronunce di condanna emesse
successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento".
N O T E:
Avvertenza:
Il testo delle note qui
pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia,
ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico, delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo fine di facilitare la lettura delle disposizipni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art.
87 della Costituzione:
"Art. 87. - Il Presidente
della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita'
nazionale.
Puo' inviare messaggi alle
Camere.
Indice le elezioni delle nuove
Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle
Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi (93) ed emana
i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare
nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla
legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i
rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali previa,
quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze
armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la
legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore
della magistratura.
Puo' concedere grazia e
commutare le pene.
Conferisce le onoreficenze
della Repubblica".
- La legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni recante: "legge quadro in materia
di lavori pubblici" e' pubblicata nel supplemento ordinario n.
180/L alla Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 1999, n. 234.
- Il testo dell'art. 3 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e' il
seguente:
"Art. 3 (Delegificazione).
- 1. E' demandata alla potesta' regolamentare del Governo, ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le
modalita' di cui al presente articolo e secondo le norme di cui alla
presente legge, la materia dei lavori pubblici con riferimento:
a) alla programmazione, alla
progettazione, alla direzione dei lavori, al collaudo e alle attivita'
di supporto tecnico-amministrativo con le annesse normative tecniche;
b) alle procedure di
affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici nonche'
degli incarichi di progettazione;
c) alle forme di pubblicita' e
di conoscibilita' degli atti procedimentali, anche mediante informazione
televisiva o trasmissione telematica, nonche' alle procedure di accesso
a tali atti;
d) ai rapporti funzionali fra i
soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori e alle relative
competenze.
2. Nell'esercizio della
potesta' regolamentare di cui al comma 1, il Governo, entro il 30
settembre 1995, adotta apposito regolamento, di seguito cosi'
denominato, che, insieme alla presente legge, costituisce l'ordinamento
generale in materia di lavori pubblici, recando altresi' norme di
esecuzione al sensi del comma 6. Il predetto atto assume come norme
regolatrici, nell'ambito degli istituti giuridici introdotti dalla
normativa comunitaria vigente e comunque senza pregiudizio dei principi
della liberta' di stabilimento e della libera prestazione dei servizi,
la presente legge, nonche', per quanto non da essa disposto, la
legislazione antimafia, e le disposizioni nazionali di recepimento della
normativa comunitaria vigente nella materia di cui al comma 1. Il
regolamento e' adottato su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con i Ministri dell'ambiente e per i beni culturali e
ambientali, sentiti i Ministri interessati, previo parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici nonche' delle competenti commissioni
parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione
dello schema. Con la procedura di cui al presente comma si provvede
altresi' alle successive modificazioni ed integrazioni del regolamento.
Sullo schema di regolamento il consiglio di Stato esprime parere entro
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il
regolamento e' emanato.
3. Il Governo, nell'ambito
delle materie disciplinate dal regolamento, attua, con modifiche al
medesimo regolamento, le direttive comunitarie nella materia di cui al
comma 1, che non richiedono la modifica di disposizioni della presente
legge.
4. Sono abrogati, con effetto
dalla data di entrata in vigore del regolamento, gli atti normativi
indicati che disciplinano la materia di cui al comma 1, ad eccezione
delle norme della legislazione antimafia. Il regolamento entra in vigore
tre mesi dopo la sua pubblicazione in apposito supplemento della
Gazzetta Ufficiale, che avviene contestualmente alla ripubblicazione
della presente legge, coordinata con le modifiche ad essa apportate fino
alla data di pubblicazione del medesimo regolamento, dei decreti
previsti dalla presente legge e delle altre disposizioni legislative non
abrogate in materia di lavori pubblici.
5. Con decreto del Ministro dei
lavori pubblici sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, e'
adottato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n.
400, il nuovo capitolato generale d'appalto, che trova applicazione ai
lavori affidati dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a),
della presente legge, e che entra in vigore contestualmente al
regolamento. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici emanato di
concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali sentito il
Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali sono adottati uno
o piu' capitolati speciali per lavori aventi ad oggetto beni sottoposti
alle disposizioni della legge 1o giugno 1939, n. 1089.
6. Il regolamento, con
riferimento alle norme di cui alla presente legge, oltre alle materie
per le quali e' di volta in volta richiamato, definisce in particolare:
a) le modalita' di esercizio
della vigilanza di cui all'art. 4;
b) le sanzioni previste a
carico del responsabile del procedimento e la ripartizione dei compiti e
delle funzioni dell'ingegnere capo fra il responsabile del procedimento
e il direttore del lavori;
c) le forme di pubblicita' dei
lavori delle conferenze di servizi di cui all'art. 7;
d) i requisiti e le modalita'
per l'iscrizione, all'albo nazionale dei costruttori, dei consorzi
stabili di cui all'art. 12, nonche' le modalita' per la partecipazione
dei consorzi stabili alle gare per l'aggiudicazione di appalti e di
concessioni di lavori pubblici;
e) la disciplina delle
associazioni temporanee di tipo verticale e l'individuazione dei lavori
ad alta tecnologia ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 7;
f) i tempi e le modalita' di
predisposizione, di inoltro e di aggiornamento dei programmi di cui
all'art. 14;
g) le ulteriori norme tecniche
di compilazione dei progetti, gli elementi progettuali relativi a
specfiche categorie di lavori;
h) gli ulteriori requisiti
delle societa' di ingegneria di cui all'art. 17, comma 7;
i) abrogata;
l) specifiche modalita' di
progettazione e di affidamento dei lavori di scavo, restauro e
manutenzione dei beni tutelati ai sensi della legge 1o giugno 1939, n.
1089, e successive
modificazioni, anche in deroga agli articoli 16, 19, 20 e 23 della
presente legge;
m) le modalita' di espletamento
dell'attivita' delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 21;
n) abrogata;
o) le procedure di esame delle
proposte di variante di cui all'art. 25;
p) l'ammontare delle penali di
cui all'art. 26, comma 6, secondo l'importo dei lavori e le cause che le
determinano, nonche' le modalita' applicative;
q) le modalita' e le procedure
accelerate per la deliberazione prima del collaudo, da parte del
soggetto appaltante o concedente o di altri soggetti sulle riserve
dell'appaltatore;
r) i lavori in relazione ai
quali il collaudo si effettua sulla base di apposite certificazioni di
qualita' dell'opera e dei materiali e le relative modalita' di rilascio;
le norme concernenti le modalita' del collaudo di cui all'art. 28 e il
termine entro il quale il collaudo stesso deve essere effettuato e gli
ulteriori casi nei quali e' obbligatorio effettuare il collaudo in corso
d'opera; le condizioni di incompatibilita' dei collaudatori, i criteri
di rotazione negli incarichi i relativi compensi, i requisiti
professionali secondo le caratteristiche dei lavori;
s) le forme di pubblicita' di
appalti e concessioni ai sensi dell'art. 29;
t) le modalita' di attuazione
degli obblighi assicurativi di cui all'art. 30, le condizioni generali e
particolari delle polizze e i massimali garantiti, nonche' le modalita'
di costituzione delle garanzie fideiussorie di cui al medesimo art. 30;
le modalita' di prestazione della garanzia in caso di riunione di
concorrenti di cui all'art. 13;
u) la disciplina riguardante i
lavori segreti di cui all'art. 33;
v) la quota subappaltabile dei
lavori appartenenti alla categoria o alle categorie prevalenti ai sensi
dell'art. 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito
dall'art. 34, comma 1, della presente legge;
z) le norme riguardanti la
consegna dei lavori e le sospensioni disposte dal titolare dei lavori al
fine di assicurare l'effettiva e continuativa prosecuzione dei lavori
stessi le modalita' di corresponsione agli appaltatori e ai
concessionari di acconti in relazione allo stato di avanzamento dei
lavori;
aa) la disciplina per la tenuta
dei documenti contabili.
7. Ai fini della
predisposizione del regolamento, e' istituita, dal Ministro dei lavori
pubblici, apposita commissione di studio composta da docenti
universitari, funzionari pubblici ed esperti di particolare
qualficazione professionale. Per il funzionamento della commissione e
per la corresponsione dei compensi, da determinarsi con decreto del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro in
riferimento all'attivita' svolta, e' autorizzata la spesa di lire 500
milioni da imputarsi sul capitolo 1030 dello stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici.
7-bis. Entro il 1o gennaio
1996, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della difesa, e'
adottato apposito regolamento, in armonia con le disposizioni della
presente legge, per la disciplina delle attivita' del Genio militare, in
relazione a lavori connessi alle esigenze della dfesa militare. Sino
alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento restano ferme le
disposizioni attualmente vigenti.
7-ter. Per assicurare la
compatibilita' con gli ordinamenti esteri delle procedure di affidamento
ed esecuzione dei lavori, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati
esteri nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49,
sulla cooperazione allo sviluppo, il regolamento ed il capitolato
generale, sentito il Ministero degli affari esteri, tengono conto della
specialita' delle condizioni per la realizzazione di detti lavori e
delle procedure applicate in materia dalle organizzazioni internazionali
e dalla Unione europea".
- Il decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante: "Regolamento di
attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni" e' pubblicato nel
supplemento ordinario n. 66/L alla Gazzetta Ufficiale del 28 aprile
2000".
Note all'art. 1:
- Nel presente decreto la
denominazione "Legge" deve intendersi come la legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni come sancito dall'art.
1, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
n. 554.
- Il testo dell'art. 17, comma
1, lettere d), e), f) e g) della legge e' il seguente:
"Art. 17. - 1. Le
prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva nonche' alla direzione dei lavori ed agli incarichi di
supporto tecnico-amministrativo alle attivita' del responsabile unico
del procedimento e del dirigente competente alla formazione del
programma triennale di cui all'art. 14, sono espletate:
a)-c) (Omissis);
d) da liberi professionisti
singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n.
1815, e successive modificazioni;
e) dalle societa' di
professionisti di cui al comma 6, lettera a);
f) dalle societa' di ingegneria
di cui al comma 6, lettera b);
g) da raggruppamenti temporanei
costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f), ai quali si
applicano le disposizioni di cui all'art. 13 in quanto
compatibili".
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 3 della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recante: "Misure di prevenzione
nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la
pubblica moralita'" e' il seguente:
"Art. 3. - 3. Alle persone
indicate nell'art. 1 che non abbiano cambiato condotta nonostante
l'avviso orale di cui all'art. 4, quando siano pericolose per la
sicurezza pubblica, puo' essere applicata, nei modi stabiliti negli
articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale
della pubblica sicurezza.
Alla sorveglianza speciale puo'
essere aggiunto ove le circostanze del caso lo richiedano il divieto di
soggiorno in uno o piu' comuni, diversi da quelli di residenza o di
dimora abituale o in una o piu' province.
Nei casi in cui le altre misure
di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza
pubblica puo' essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di
residenza o di dimora abituale".
- Il testo dell'art. 444 del
codice di procedura penale e' il seguente:
"Art. 444 (Applicazione
della pena su richiesta). - 1. L'imputato e il pubblico ministero
possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura
indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria,
diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa,
tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera
due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria.
2. Se vi e' il consenso anche
della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere
pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il
giudice, sulla base degli atti se ritiene che la qualificazione
giuridica del fatto e l'applicazione e la comparizione delle circostanze
prospettate dalle parti sono corrette, dispone con sentenza
l'applicazione della pena indicata, enunciando nel dispositivo che vi e'
stata la richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte civile,
il giudice non decide sulla relativa domanda; non si applica la
disposizione dell'art. 75, comma 3.
3. La parte, nel formulare la
richiesta, puo' subordinarne l'efficacia, alla concessione della
sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se
ritiene che la sospensione condizionale non puo' essere concessa,
rigetta la richiesta".
- Il testo dell'art. 178 del
codice penale e' il seguente:
"Art. 178
(Riabilitazione). - La riabilitazione estingue le pene accessorie ed
ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga
altrimenti.
- Il testo dell'art. 445, comma
2, del codice di procedura penale e' il seguente:
"2. Il reato e' estinto se
nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto,
ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione,
l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della
stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se e'
stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva,
l'applicazione non e' comunque di ostacolo alla concessione di una
successiva sospensione condizionale della pena".
- Il testo dell'art. 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55, recante: "Nuove disposizioni per la
prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di
manifestazione di pericolosita' sociale" e' il seguente:
"Art. 17. - 1. Per
l'esecuzione di opere e lavori di competenza di amministrazioni, enti
pubblici e societa' a prevalente capitale pubblico o che comunque
derivino da una qualsiasi forma di convenzionamento con soggetti
privati, fino all'integrale recepimento delle direttive comunitarie in
materia di contratti per l'esecuzione di opere pubbliche ed in attesa
della disciplina organica dei sistemi di aggiudicazione di opere
pubbliche, si applicano le disposizioni di cui all'art. 18.
2. Entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri
su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentiti i Ministri
dell'interno e per il coordinamento delle politiche comunitarie, sono
definite disposizioni per garantire omogeneita' di comportamenti delle
stazioni committenti relativamente ai contenuti dei bandi, avvisi di
gara e capitolati speciali, nonche', per le finalita' della presente
legge, disposizioni per la qualificazione dei soggetti partecipanti alle
gare. Dette disposizioni si applicano a tute le procedure delle
amministrazioni e degli enti pubblici relative agli appalti di opere e
di lavori pubblici, nonche' alle concessioni di costruzione e di
gestione.
3. Entro lo stesso termine di
cui al comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, sono
altresi', definite disposizioni per il controllo sulle composizioni
azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche, ivi compresi i
concessionari, e sui relativi mutamenti societari. Con lo stesso decreto
sono comunque vietate intestazioni ad interposte persone, di cui deve
essere comunque prevista la cessazione entro un termine predeterminato,
salvo le intestazioni a societa' fiduciarie autorizzate ai sensi della
legge 23 novembre 1939, n. 1966, a condizione che queste ultime
provvedano, entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dai soggetti
aggiudicatari, a comunicare alle amministrazioni interessate l'identita'
dei fiducianti; in presenza di violazioni delle disposizioni del
presente comma, si procede alla sospensione all'albo nazionale dei
costruttori o, nei casi di recidiva, alla cancellazione all'albo
stesso".
|