Decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554
Regolamento di attuazione della
legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto larticolo 87, quinto comma, della
Costituzione;
Visto larticolo 3 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni, che demanda al Governo la potestà di
regolamentare il settore dei lavori pubblici, nelle materie e secondo le modalità
indicate nello stesso articolo;
Visto larticolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
Sentito il Consiglio Superiore dei lavori
pubblici;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso
dallAdunanza generale il 12 luglio 1999;
Visto il parere della Conferenza unificata di cui
allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni
del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri
adottata nella riunione del 10 dicembre 1999;
Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici
di concerto con il Ministro dellambiente e con il Ministro per i beni e le attività
culturali
Emana
il seguente regolamento:
TITOLO I
ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI
PUBBLICI
Capo I Potestà regolamentare
Articolo 1
Ambito di applicazione e calcolo degli importi
1. Il presente regolamento disciplina la materia
dei lavori pubblici di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, che in prosieguo assume la denominazione di Legge, affidati dai soggetti
elencati e nei limiti fissati dallarticolo 2, commi 2 e 3, della Legge stessa,
recependo altresì la normativa comunitaria.
2. Le Regioni, anche a statuto speciale, le
Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti regionali da queste finanziati applicano
il regolamento per i lavori finanziati in misura prevalente con fondi provenienti dallo
Stato o realizzati nellambito di funzioni da questo delegate, nonché nelle materie
non oggetto di potestà legislativa a norma dellarticolo 117 della Costituzione[2].
3. Ai sensi dellarticolo 10 della legge 10
febbraio 1953, n. 62[3], i soggetti di cui al comma 2 applicano le disposizioni del
regolamento fino a quando non avranno adeguato la propria legislazione ai principi
desumibili dalla Legge.
4. In recepimento della normativa comunitaria
successiva alla Legge[4], gli importi espressi in ECU nella stessa Legge devono intendersi
espressi in Euro.
5. Gli importi indicati nel presente regolamento
sono considerati al netto dellIVA.
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende
per:
a) stazioni appaltanti: i soggetti indicati
dallarticolo 2, comma 2, della Legge;
b) tipologia delle opere o dei lavori, ai fini
della programmazione e progettazione: la costruzione, la demolizione, il recupero, la
ristrutturazione, il restauro, la manutenzione, il completamento e le attività ad essi
assimilabili;
c) per categoria delle opere o dei lavori, ai
fini della programmazione e progettazione: la destinazione funzionale delle opere o degli
impianti da realizzare;
d) opere o lavori puntuali: quelli che
interessano una limitata area di terreno;
e) opere o lavori a rete: quelli che, destinati
al movimento di persone e beni, presentano prevalente sviluppo unidimensionale ed
investono vaste estensioni di territorio;
f) opere o lavori di presidio e difesa ambientale
e di ingegneria naturalistica: quelli, puntuali o a rete, destinati al risanamento o alla
salvaguardia dellambiente e del paesaggio;
g) strutture, impianti e opere speciali previsti
allarticolo 13, comma 7, della Legge: quelli elencati allarticolo 72, comma 4;
h) opere e impianti di speciale complessità, o
di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, o complessi o ad elevata componente
tecnologica, oppure di particolare complessità, secondo le definizioni rispettivamente
contenute nellarticolo 17, commi 4 e 13, nellarticolo 20, comma 4, e
nellarticolo 28, comma 7 della Legge: le opere e gli impianti caratterizzati dalla
presenza in modo rilevante di almeno due dei seguenti elementi:
1) utilizzo di materiali e componenti innovativi;
2) processi produttivi innovativi o di alta
precisione dimensionale e qualitativa;
3) esecuzione in luoghi che presentano
difficoltà logistica o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e
ambientali;
4) complessità di funzionamento duso o
necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
5) esecuzione in ambienti aggressivi;
6) necessità di prevedere dotazioni
impiantistiche non usuali;
i) progetto integrale di un intervento: un
progetto elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica,
strutturale e impiantistica;
l) manutenzione: la combinazione di tutte le
azioni tecniche, specialistiche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione,
volte a mantenere o a riportare unopera o un impianto nella condizione di svolgere
la funzione prevista dal provvedimento di approvazione del progetto;
m) restauro: lesecuzione di una serie
organica di operazioni tecniche specialistiche e amministrative indirizzate al recupero
delle caratteristiche di funzionalità e di efficienza di unopera o di un manufatto;
n) completamento: lesecuzione delle
lavorazioni mancanti a rendere funzionale unopera iniziata ma non ultimata;
o) responsabile del procedimento: il responsabile
unico del procedimento previsto dallarticolo 7 della Legge;
p) responsabile dei lavori, coordinatore per la
progettazione, coordinatore per lesecuzione dei lavori: i soggetti previsti dalle
norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
q) appalto integrato: lappalto avente ad
oggetto ai sensi dellarticolo 19, comma 1, lettera b), numero 1, della Legge, la
progettazione esecutiva e lesecuzione dei lavori.
Capo IIModalità di esercizio della vigilanza da
parte dellAutorità sui lavori pubblici
Articolo 3
Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
1. Lorganizzazione e il funzionamento
dellAutorità, della Segreteria tecnica, del Servizio Ispettivo,
dellOsservatorio dei lavori pubblici e delle eventuali commissioni istituite al
proprio interno, nonché le modalità di esercizio della vigilanza sul contenzioso
arbitrale sono disciplinati dai regolamenti adottati dallAutorità stessa.
2. Le modalità di esercizio della vigilanza sul
sistema di qualificazione sono disciplinate dal regolamento previsto dallarticolo 8,
comma 2, della Legge[5].
3. Tutte le delibere dellAutorità sono
trasmesse in copia conforme ai soggetti interessati con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento. Le delibere e gli atti riguardanti questioni di rilievo generale o
comportanti la soluzione di questioni di massima sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
4. Ove ricorrano esigenze di elevata e specifica
professionalità, lAutorità può avvalersi di supporti esterni, definendo le
modalità di conferimento dei relativi incarichi professionali.
Articolo 4
Esercizio della funzione di vigilanza
1. Ai fini dellesercizio della vigilanza,
le richieste di cui allarticolo 4, comma 6, della Legge contengono il termine entro
il quale i destinatari devono inviare gli elementi richiesti.
2. Ai fini dellassunzione di notizie e
chiarimenti, lAutorità può convocare, previo congruo preavviso e con indicazione
delle circostanze su cui devono essere sentiti, i rappresentanti delle pubbliche
amministrazioni, nonché gli amministratori, i sindaci, i revisori, i direttori di imprese
e società e chiunque sia ritenuto opportuno sentire.
3. LAutorità può altresì inviare
funzionari per assumere notizie e chiarimenti nella sede di amministrazioni e imprese.
4. (Comma non ammesso al "Visto" della
Corte dei conti)[6].
Articolo 5
Istruttoria e provvedimenti conseguenti
1. In relazione agli elementi acquisiti anche a
norma dellarticolo 4, lAutorità delibera lapertura
dellistruttoria in merito alla situazione sottoposta ad esame e ne dà comunicazione
a tutti i soggetti interessati.
2. La comunicazione deve contenere gli elementi
essenziali della fattispecie oggetto di istruttoria, e deve assegnare il termine, non
inferiore a venti giorni, entro il quale il destinatario può chiedere di essere sentito.
3. Per lespletamento delle ispezioni nei
casi previsti dalla Legge, lAutorità si avvale del Servizio Ispettivo fissando
loggetto, la data di inizio e di ultimazione dellispezione.
4. Salvo quanto previsto dallarticolo 4,
comma 6, della Legge, al procedimento, ai diritti e agli obblighi dei soggetti
interessati, e allaccesso agli atti si applicano le disposizioni della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni[7].
Articolo 6
Esercizio del potere sanzionatorio
1. LAutorità provvede alla contestazione
della violazione del dovere di informazione di cui allarticolo 4, commi 6 e 17,
della Legge, e del dovere di esatta dichiarazione e di dimostrazione circa il possesso dei
requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui
allarticolo 10, comma 1-quater, della Legge, concedendo un termine non inferiore a
venti giorni per la presentazione di eventuali giustificazioni scritte.
2. Decorso detto termine, lAutorità valuta
le giustificazioni eventualmente pervenute e delibera in merito.
3. I provvedimenti prevedono il termine di
pagamento delle sanzioni, e sono impugnabili avanti al giudice amministrativo nei modi e
nei termini di legge.
4. Nel caso di sanzione pecuniaria irrogata per
violazione degli obblighi di veridicità delle dichiarazioni e delle dimostrazioni ai
sensi dellarticolo 10, comma 1-quater, della Legge, il provvedimento è trasmesso
allOsservatorio dei Lavori Pubblici.
5. Nel caso di cui allarticolo 4, comma 8,
della Legge, lAutorità informa i soggetti competenti per lapplicazione delle
sanzioni disciplinari. Lamministrazione è tenuta a comunicare allAutorità
lesito del procedimento disciplinare.
TITOLO II
ORGANI DEL PROCEDIMENTO E
DISCIPLINA DELLACCESSO AGLI ATTI
Capo I Organi del procedimento
Articolo 7
Il responsabile del procedimento per la
realizzazione di lavori pubblici
1. Le fasi di progettazione, affidamento ed
esecuzione di ogni singolo intervento sono eseguite sotto la diretta responsabilità e
vigilanza di un responsabile del procedimento, nominato dalle amministrazioni
aggiudicatrici[8] nellambito del proprio organico, prima della fase di
predisposizione del progetto preliminare da inserire nellelenco annuale di cui
allarticolo 14, comma 1, della Legge.
2. Il responsabile del procedimento provvede a
creare le condizioni affinché il processo realizzativo dellintervento risulti
condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità
richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed
in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
3. Nello svolgimento delle attività di propria
competenza il responsabile del procedimento formula proposte al dirigente cui è affidato
il programma triennale e fornisce allo stesso dati e informazioni:
a) nelle fasi di aggiornamento annuale del
programma triennale;
b) nelle fasi di affidamento, di elaborazione ed
approvazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo;
c) nelle procedure di scelta del contraente per
laffidamento di appalti e concessioni;
d) sul controllo periodico del rispetto dei tempi
programmati e del livello di prestazione, qualità e prezzo;
e) nelle fasi di esecuzione e collaudo dei
lavori.
4. Il responsabile del procedimento è un tecnico
in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dellintervento da realizzare,
abilitato allesercizio della professione o, quando labilitazione non sia
prevista dalle norme vigenti, è un funzionario con idonea professionalità, e con
anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni. Il responsabile del
procedimento può svolgere per uno o più interventi, nei limiti delle proprie competenze
professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Tali funzioni
non possono coincidere nel caso di interventi di cui allarticolo 2, comma 1, lettere
h) ed i), e di interventi di importo superiore a 500.000 Euro[9].
5. In caso di particolare necessità nei comuni
con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e per appalti di importo inferiore a 300.000
Euro diversi da quelli definiti ai sensi dellarticolo 2, comma 1, lettera h) le
competenze del responsabile del procedimento sono attribuite al responsabile
dellufficio tecnico o della struttura corrispondente. Ove non sia presente tale
figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale
attiene il lavoro da realizzare.
6. I soggetti non tenuti alla applicazione
dellarticolo 7 della Legge devono in ogni caso garantire lo svolgimento dei compiti
previsti per il responsabile del procedimento dalle norme della Legge e del regolamento
che li riguardano.
Articolo 8
Funzioni e compiti del responsabile del
procedimento
1. Il responsabile del procedimento fra
laltro:
a) promuove e sovrintende agli accertamenti ed
alle indagini preliminari idonei a consentire la verifica della fattibilità tecnica,
economica ed amministrativa degli interventi;
b) verifica in via generale la conformità
ambientale, paesistica, territoriale ed urbanistica degli interventi e promuove
lavvio delle procedure di variante urbanistica;
c) redige, secondo quanto previsto
dallarticolo 16, commi 1 e 2 della Legge, il documento preliminare alla
progettazione;
d) accerta e certifica la ricorrenza delle
condizioni di cui allarticolo 17, comma 4, della Legge, motiva la scelta del metodo
di affidamento degli incarichi di natura tecnica, coordina e verifica la predisposizione
dei bandi di gara, nonché il successivo svolgimento delle relative procedure;
e) coordina le attività necessarie al fine della
redazione del progetto preliminare, verificando che, nel rispetto del contenuto del
documento preliminare alla progettazione, siano indicati gli indirizzi che devono essere
seguiti nei successivi livelli di progettazione ed i diversi gradi di approfondimento
delle verifiche, delle rilevazioni e degli elaborati richiesti;
f) coordina le attività necessarie alla
redazione del progetto definitivo ed esecutivo, verificando che siano rispettate le
indicazioni contenute nel documento preliminare alla progettazione e nel progetto
preliminare, nonché alla redazione del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano
generale di sicurezza;
g) convoca e presiede nelle procedure di
licitazione privata e di appalto concorso, ove ne ravvisi la necessità, un incontro
preliminare per lillustrazione del progetto e per consentire osservazioni allo
stesso;
h) propone alla amministrazione aggiudicatrice i
sistemi di affidamento dei lavori e garantisce la conformità a legge delle disposizioni
contenute nei bandi di gara e negli inviti; nel caso di trattativa privata effettua le
dovute comunicazioni allAutorità, promuove la gara informale e garantisce la
pubblicità dei relativi atti;
i) richiede allamministrazione
aggiudicatrice la nomina della commissione giudicatrice dei concorsi di idee, dei concorsi
di progettazione, degli appalti concorsi, nonché degli appalti per laffidamento
delle concessioni di lavori pubblici;
l) promuove listituzione dellufficio
di direzione dei lavori ed accerta la sussistenza delle condizioni che ai sensi
dellarticolo 17, comma 4, della Legge giustificano laffidamento
dellincarico a soggetti esterni alla amministrazione aggiudicatrice;
m) accerta e certifica le situazioni di carenza
di organico in presenza delle quali le funzioni di collaudatore sono affidate ai sensi
dellarticolo 28, comma 4, della Legge ai soggetti esterni alla stazione appaltante;
n) adotta gli atti di competenza a seguito delle
iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per lesecuzione dei lavori;
o) effettua, prima dellapprovazione del
progetto in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie verifiche circa la rispondenza dei
contenuti del documento alla normativa vigente, alle indicazioni del documento preliminare
e alle disponibilità finanziarie, nonché allesistenza dei presupposti di ordine
tecnico ed amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilità degli immobili;
p) nel caso di lavori eseguibili per lotti,
accerta e attesta:
1 - lavvenuta redazione, ai fini
dellinserimento nellelenco annuale, della progettazione preliminare
dellintero lavoro e la sua articolazione per lotti;
2 - la quantificazione, nellambito del
programma e dei relativi aggiornamenti, dei mezzi finanziari necessari per appaltare
lintero lavoro;
3 - lidoneità dei singoli lotti a
costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dellintero intervento;
q) svolge le attività necessarie
allespletamento della conferenza dei servizi, curando gli adempimenti di pubblicità
delle relative deliberazioni ed assicurando lallegazione del verbale della
conferenza stessa al progetto preliminare posto a base delle procedure di appalto concorso
e di affidamento della concessione di lavori pubblici;
r) svolge la funzione di vigilanza sulla
realizzazione dei lavori nella concessione di lavori pubblici, verificando il rispetto
delle prescrizioni contrattuali;
s) raccoglie, verifica e trasmette
allOsservatorio dei lavori pubblici gli elementi relativi agli interventi di sua
competenza;
t) accerta la data di effettivo inizio dei lavori
e ogni altro termine di svolgimento dei lavori;
u) trasmette agli organi competenti della
amministrazione aggiudicatrice la proposta del coordinatore per lesecuzione dei
lavori di sospensione, allontanamento delle imprese e dei lavoratori autonomi dal cantiere
o di risoluzione del contratto;
v) assicura che ricorrano le condizioni di legge
previste per le varianti in corso dopera;
w) irroga le penali per il ritardato adempimento
degli obblighi contrattuali, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei
lavori;
x) accerta e certifica negli interventi
leventuale presenza delle caratteristiche di cui allarticolo 2, comma 1,
lettere h) ed i);
y) propone la risoluzione del contratto ogni qual
volta se ne realizzino i presupposti;
z) propone la definizione bonaria delle
controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori.
2. Il responsabile del procedimento assume il
ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e
salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, qualora il soggetto che, nella struttura
organizzativa della amministrazione aggiudicatrice sarebbe deputato a rappresentare il
committente, non intenda adempiere direttamente agli obblighi dalle stesse norme previsti.
La designazione deve contenere lindicazione degli adempimenti di legge oggetto
dellincarico.
3. Salvo diversa indicazione, il responsabile del
procedimento nello svolgimento dellincarico di responsabile dei lavori:
a) si attiene ai principi e alle misure generali
di tutela previste dalla legge;
b) determina la durata dei lavori o delle fasi di
lavoro che si devono svolgere contemporaneamente o successivamente;
c) designa il coordinatore per la progettazione e
il coordinatore per lesecuzione dei lavori;
d) vigila sulla loro attività, valuta il piano
di sicurezza e di coordinamento e leventuale piano generale di sicurezza e il
fascicolo predisposti dal coordinatore per la progettazione;
e) comunica alle imprese esecutrici i nominativi
dei coordinatori per la progettazione e per lesecuzione dei lavori e si accerta che
siano indicati nel cartello di cantiere;
f) assicura la messa a disposizione di tutti i
concorrenti alle gare di appalto del piano di sicurezza e di coordinamento e
delleventuale piano generale di sicurezza;
g) trasmette la notifica preliminare
allorgano sanitario competente nonché, chiede, ove è necessario, alle imprese
esecutrici liscrizione alla camera di commercio industria e artigianato; chiede
inoltre alle stesse imprese una dichiarazione autentica in ordine allorganico medio
annuo, destinato al lavoro in oggetto nelle varie qualifiche, da cui desumere la
corrispondenza con il costo sostenuto per il personale dipendente, unitamente ai modelli
riepilogativi annuali attestanti la congruenza dei versamenti assicurativi e previdenziali
effettuati in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti.
4. Il responsabile del procedimento svolge i
propri compiti con il supporto dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici.
5. Nel caso di inadeguatezza dellorganico,
il responsabile del procedimento propone allamministrazione aggiudicatrice
laffidamento delle attività di supporto secondo le procedure e con le modalità
previste dalla normativa vigente. I soggetti affidatari devono essere muniti di
assicurazione professionale.
6. Gli affidatari dei servizi di supporto di cui
al presente articolo non possono partecipare agli incarichi di progettazione ovvero ad
appalti e concessioni di lavori pubblici nonché a subappalti e cottimi dei lavori
pubblici con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il
tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a questi ai
sensi dellarticolo 17, comma 9, della Legge.
7. Il responsabile del procedimento che violi gli
obblighi posti a suo carico dalla Legge e dal presente regolamento o che non svolga i
compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione
dellincentivo previsto dallarticolo 18 della Legge relativamente
allintervento affidatogli, ed è tenuto a risarcire i danni derivati alla
amministrazione aggiudicatrice in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le
responsabilità disciplinari previste dallordinamento di appartenenza.
Capo IIDisciplina dellaccesso agli atti e
forme di pubblicità
Articolo 9
Pubblicità degli atti della conferenza dei
servizi
1. Della convocazione della conferenza dei
servizi[10] è data pubblicità, almeno dieci giorni prima della data di svolgimento della
stessa, mediante comunicazione, con contestuale allegazione del progetto, da effettuarsi
allAlbo pretorio del comune ovvero, nel caso di amministrazioni aggiudicatrici
diverse dal comune, utilizzando forme equivalenti di pubblicità. Con le stesse modalità
di cui sopra e per i dieci giorni successivi alla data di conclusione dei lavori della
conferenza dei servizi viene data pubblicità alle determinazioni assunte in quella sede
con il relativo verbale.
2. In caso di affidamento mediante
appalto-concorso o concessione dei lavori pubblici, ove sia necessario o opportuno
procedere alla conferenza dei servizi, lamministrazione aggiudicatrice ne dispone la
convocazione sulla base del progetto preliminare; il relativo verbale integra il progetto
preliminare posto a base di gara.
Articolo 10
Accesso agli atti
1. Ai sensi dellarticolo 24 della legge 7
agosto 1990, n. 241[11] sono sottratte allaccesso le relazioni riservate del
direttore dei lavori e dellorgano di collaudo sulle domande e sulle riserve
dellimpresa.
TITOLO III
PROGRAMMAZIONE E
PROGETTAZIONE
Capo I La programmazione dei lavori
Articolo 11
Disposizioni preliminari
1. Le amministrazioni aggiudicatrici elaborano
uno studio per individuare il quadro dei bisogni e delle esigenze, al fine di identificare
gli interventi necessari al loro soddisfacimento.
2. Sulla base dello studio di cui al comma 1 le
amministrazioni aggiudicatrici provvedono alla redazione di studi di fattibilità
necessari per lelaborazione del programma di cui allarticolo 14 della Legge.
3. In materia di programmi di lavori pubblici gli
enti locali territoriali applicano le norme previste nei propri ordinamenti compatibili
con le disposizioni della Legge e del regolamento.
Articolo 12
Fondo per accordi bonari
1. È obbligatoriamente inserito nel bilancio,
ove consentito dalla vigente legislazione, un fondo pari ad almeno il tre per cento delle
spese previste per lattuazione degli interventi compresi nel programma, destinato
alla eventuale copertura di oneri derivanti dallapplicazione dellarticolo
31-bis della Legge, nonché ad eventuali incentivi per laccelerazione dei lavori.
2. Per i lavori finanziati con assunzione di
prestiti o con risorse, aventi destinazione vincolata per legge, la percentuale predetta
può essere direttamente accantonata sui relativi stanziamenti.
3. I ribassi dasta e le economie comunque
realizzate nella esecuzione del programma possono essere destinate, su proposta del
responsabile del procedimento, ad integrare il fondo di cui al comma 1.
4. Le somme restano iscritte nel fondo fino alla
ultimazione degli interventi previsti dal programma.
5. Non possono essere in ogni caso riportati a
residui importi superiori al dieci per cento dei residui passivi relativi al programma di
riferimento. Le amministrazioni aggiudicatrici possono comunque ridurre ulteriormente gli
stanziamenti predetti.
6. Le somme del fondo non utilizzate sono portate
in economia e concorrono a determinare il risultato contabile dellesercizio in cui
gli interventi si sono conclusi.
Articolo 13
Programma triennale
1. In conformità allo schema-tipo definito con
decreto del Ministro dei lavori pubblici e sulla base degli studi di cui allarticolo
11, commi 1 e 2, ogni anno viene redatto, aggiornando quello precedentemente approvato, un
programma dei lavori pubblici da eseguire nel successivo triennio. Tale programma è
deliberato dalle amministrazioni aggiudicatrici diverse dallo Stato contestualmente al
bilancio di previsione e al bilancio pluriennale, ed è ad essi allegato assieme
allelenco dei lavori da avviare nellanno.
2. Il programma indica, per tipologia e in
relazione alle specifiche categorie degli interventi, le loro finalità, i risultati
attesi, le priorità, le localizzazioni, le problematiche di ordine ambientale, paesistico
ed urbanistico-territoriale, le relazioni con piani di assetto territoriale o di settore,
il grado di soddisfacimento della domanda, le risorse disponibili, la stima dei costi e
dei tempi di attuazione. Le priorità del programma privilegiano valutazioni di pubblica
utilità rispetto ad altri elementi.
3. Lo schema di programma e di aggiornamento sono
redatti, entro il 30 settembre di ogni anno. La proposta di aggiornamento è fatta anche
in ordine alle esigenze prospettate dai responsabili del procedimento dei singoli
interventi. Le Amministrazioni dello Stato procedono allaggiornamento definitivo del
programma entro 90 giorni dallapprovazione della legge di bilancio da parte del
Parlamento.
4. Sulla base dellaggiornamento di cui al
comma 3 è redatto, entro la stessa data, lelenco dei lavori da avviare
nellanno successivo.
Articolo 14
Pubblicità del programma
1. Le amministrazioni aggiudicatrici inviano
allOsservatorio dei lavori pubblici, sulla base della scheda tipo predisposta dal
Ministero dei lavori pubblici, i programmi triennali, i loro aggiornamenti e gli elenchi
annuali dei lavori da realizzare, ai sensi dellarticolo 14, comma 11, della
Legge[12].
2. Le amministrazioni aggiudicatrici di rilevanza
nazionale trasmettono i programmi al CIPE entro il 30 aprile di ciascun anno.
3. Le caratteristiche essenziali degli appalti di
lavori pubblici di importo pari o superiori al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP,
contenuti nei programmi, sono altresì rese note mediante comunicazione di preinformazione
allUfficio delle pubblicazioni ufficiali dellUnione Europea.
Capo II La progettazione
Sezione prima: Disposizioni generali
Articolo 15
Disposizioni preliminari
1. La progettazione ha come fine fondamentale la
realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior
rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. La
progettazione è informata, tra laltro, a principi di minimizzazione
dellimpegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle
risorse naturali impegnate dallintervento e di massima manutenibilità, durabilità
dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità dei
materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni dellintervento nel tempo.
2. Il progetto è redatto, salvo quanto disposto
dal responsabile del procedimento ai sensi dellarticolo 16, comma 2, della Legge,
secondo tre progressivi livelli di definizione: preliminare, definitivo ed esecutivo. I
tre livelli costituiscono una suddivisione di contenuti che tra loro interagiscono e si
sviluppano senza soluzione di continuità.
3. Al fine di potere effettuare la manutenzione e
le eventuali modifiche dellintervento nel suo ciclo di vita utile, gli elaborati del
progetto sono aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si
siano rese necessarie, a cura dellappaltatore e con lapprovazione del
direttore dei lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità
di realizzazione dellopera o del lavoro.
4. Il responsabile del procedimento cura la
redazione di un documento preliminare allavvio della progettazione, con allegato
ogni atto necessario alla redazione del progetto.
5. Il documento preliminare, con approfondimenti
tecnici e amministrativi graduati in rapporto allentità, alla tipologia e categoria
dellintervento da realizzare, riporta fra laltro lindicazione:
a) della situazione iniziale e della possibilità
di far ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica;
b) degli obiettivi generali da perseguire e delle
strategie per raggiungerli;
c) delle esigenze e bisogni da soddisfare;
d) delle regole e norme tecniche da rispettare;
e) dei vincoli di legge relativi al contesto in
cui lintervento è previsto;
f) delle funzioni che dovrà svolgere
lintervento;
g) dei requisiti tecnici che dovrà rispettare;
h) degli impatti dellopera sulle componenti
ambientali e nel caso degli organismi edilizi delle attività ed unità ambientali;
i) delle fasi di progettazione da sviluppare e
della loro sequenza logica nonché dei relativi tempi di svolgimento;
l) dei livelli di progettazione e degli elaborati
grafici e descrittivi da redigere;
m) dei limiti finanziari da rispettare e della
stima dei costi e delle fonti di finanziamento;
n) del sistema di realizzazione da impiegare.
6. I progetti, con le necessarie
differenziazioni, in relazione alla loro specificità e dimensione, sono redatti nel
rispetto degli standard dimensionali e di costo ed in modo da assicurare il massimo
rispetto e la piena compatibilità con le caratteristiche del contesto territoriale e
ambientale in cui si colloca lintervento, sia nella fase di costruzione che in sede
di gestione.
7. Gli elaborati progettuali prevedono misure
atte ad evitare effetti negativi sullambiente, sul paesaggio e sul patrimonio
storico, artistico ed archeologico in relazione allattività di cantiere ed a tal
fine comprendono:
a) uno studio della viabilità di accesso ai
cantieri, ed eventualmente la progettazione di quella provvisoria, in modo che siano
contenuti linterferenza con il traffico locale ed il pericolo per le persone e
lambiente;
b) lindicazione degli accorgimenti atti ad
evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed atmosferici;
c) la localizzazione delle cave eventualmente
necessarie e la valutazione sia del tipo e quantità di materiali da prelevare, sia delle
esigenze di eventuale ripristino ambientale finale;
d) lo studio e la copertura finanziaria per la
realizzazione degli interventi di conservazione, protezione e restauro volti alla tutela e
salvaguardia del patrimonio di interesse artistico e storico e delle opere di sistemazione
esterna.
8. I progetti sono redatti considerando anche il
contesto in cui lintervento si inserisce in modo che esso non pregiudichi
laccessibilità, lutilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei
servizi esistenti.
9. I progetti devono essere redatti secondo
criteri diretti a salvaguardare nella fase di costruzione e in quella di esercizio gli
utenti e la popolazione delle zone interessate dai fattori di rischio per la sicurezza e
la salute degli operai.
10. Tutti gli elaborati devono essere
sottoscritti dal progettista o dai progettisti responsabili degli stessi nonché dal
progettista responsabile dellintegrazione fra le varie prestazioni specialistiche.
11. La redazione dei progetti delle opere o dei
lavori complessi ed in particolare di quelli di cui allarticolo 2, comma 1, lettere
h) ed i), è svolta preferibilmente impiegando la tecnica dell"analisi del
valore". In tale caso le relazioni illustrano i risultati di tali analisi.
12. Qualora siano possibili più soluzioni
progettuali, la scelta deve avvenire mediante limpiego di una metodologia di
valutazione qualitativa e quantitativa, multicriteri o multiobiettivi, tale da permettere
di dedurre una graduatoria di priorità tra le soluzioni progettuali possibili.
Articolo 16
Norme tecniche
1. I progetti sono predisposti in conformità
alle regole e norme tecniche stabilite dalle disposizioni vigenti in materia al momento
della loro redazione.
2. I materiali e i prodotti sono conformi alle
regole tecniche previste dalle vigenti disposizioni di legge, le norme armonizzate e le
omologazioni tecniche. Le relazioni tecniche indicano la normativa applicata.
3. È vietato introdurre nei progetti
prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure
procedimenti particolari che abbiano leffetto di favorire determinate imprese o di
eliminarne altre o che indichino marchi, brevetti o tipi o unorigine o una
produzione determinata. È ammessa lindicazione specifica del prodotto o del
procedimento, purché accompagnata dalla espressione "o equivalente", allorché
non sia altrimenti possibile la descrizione delloggetto dellappalto mediante
prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili.
Articolo 17
Quadri economici
1. I quadri economici degli interventi sono
predisposti con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione al
quale sono riferiti e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e
categoria dellintervento stesso e prevedono la seguente articolazione del costo
complessivo:
a) lavori a misura, a corpo, in economia;
b) somme a disposizione della stazione appaltante
per:
1 - lavori in economia, previsti in progetto ed
esclusi dallappalto;
2 - rilievi, accertamenti e indagini;
3 - allacciamenti ai pubblici servizi;
4 - imprevisti;
5 - acquisizione aree o immobili;
6 - accantonamento di cui allarticolo 26,
comma 4, della Legge;
7 - spese tecniche relative alla progettazione,
alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei
dipendenti;
8 - spese per attività di consulenza o di
supporto;
9 - eventuali spese per commissioni giudicatrici;
10 - spese per pubblicità e, ove previsto, per
opere artistiche;
11 - spese per accertamenti di laboratorio e
verifiche tecniche previste dal capitolato speciale dappalto, collaudo tecnico
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
12 - IVA ed eventuali altre imposte.
2. Limporto dei lavori a misura, a corpo ed
in economia deve essere suddiviso in importo per lesecuzione delle lavorazioni ed
importo per lattuazione dei piani di sicurezza.
Sezione seconda: Progetto preliminare
Articolo 18
Documenti componenti il progetto preliminare
1. Il progetto preliminare stabilisce i profili e
le caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi livelli di
progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria
dellintervento, ed è composto, salva diversa determinazione del responsabile del
procedimento, dai seguenti elaborati:
a) relazione illustrativa;
b) relazione tecnica;
c) studio di prefattibilità ambientale;
d) indagini geologiche, idrogeologiche e
archeologiche preliminari;
e) planimetria generale e schemi grafici;
f) prime indicazioni e disposizioni per la
stesura dei piani di sicurezza;
g) calcolo sommario della spesa.
2. Qualora il progetto debba essere posto a base
di gara di un appalto concorso o di una concessione di lavori pubblici:
a) sono effettuate, sulle aree interessate
dallintervento, le indagini necessarie quali quelle geologiche, geotecniche,
idrologiche, idrauliche e sismiche e sono redatti le relative relazioni e grafici;
b) è redatto un capitolato speciale
prestazionale.
3. Qualora il progetto preliminare è posto a
base di gara per laffidamento di una concessione di lavori pubblici, deve essere
altresì predisposto un piano economico e finanziario di massima, sulla base del quale
sono determinati gli elementi previsti dallarticolo 85, comma 1, lettere a), b), c),
d), e), f), g) ed h) da inserire nel relativo bando di gara.
Articolo 19
Relazione illustrativa del progetto preliminare
1. La relazione illustrativa, secondo la
tipologia, la categoria e la entità dellintervento, contiene:
a) la descrizione dellintervento da
realizzare;
b) lillustrazione delle ragioni della
soluzione prescelta sotto il profilo localizzativo e funzionale, nonché delle
problematiche connesse alla prefattibilità ambientale, alle preesistenze archeologiche e
alla situazione complessiva della zona, in relazione alle caratteristiche e alle finalità
dellintervento, anche con riferimento ad altre possibili soluzioni;
c) lesposizione della fattibilità
dellintervento, documentata attraverso lo studio di prefattibilità ambientale,
dellesito delle indagini geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche
di prima approssimazione delle aree interessate e dellesito degli accertamenti in
ordine agli eventuali vincoli di natura storica, artistica, archeologica, paesaggistica o
di qualsiasi altra natura interferenti sulle aree o sugli immobili interessati;
d) laccertamento in ordine alla
disponibilità delle aree o immobili da utilizzare, alle relative modalità di
acquisizione, ai prevedibili oneri e alla situazione dei pubblici servizi;
e) gli indirizzi per la redazione del progetto
definitivo in conformità di quanto disposto dallarticolo 15, comma 4, anche in
relazione alle esigenze di gestione e manutenzione;
f) il cronoprogramma delle fasi attuative con
lindicazione dei tempi massimi di svolgimento delle varie attività di
progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo;
g) le indicazioni necessarie per garantire
laccessibilità, lutilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei
servizi esistenti.
2. La relazione dà chiara e precisa nozione di
quelle circostanze che non possono risultare dai disegni e che hanno influenza sulla
scelta e sulla riuscita del progetto.
3. La relazione riferisce in merito agli aspetti
funzionali ed interrelazionali dei diversi elementi del progetto e ai calcoli sommari
giustificativi della spesa. Nel caso di opere puntuali, la relazione ne illustra il
profilo architettonico.
4. La relazione riporta una sintesi riguardante
forme e fonti di finanziamento per la copertura della spesa, leventuale
articolazione dellintervento in lotti funzionali e fruibili, nonché i risultati del
piano economico finanziario.
Articolo 20
Relazione tecnica
1. La relazione tecnica riporta lo sviluppo degli
studi tecnici di prima approssimazione connessi alla tipologia e categoria
dellintervento da realizzare, con lindicazione di massima dei requisiti e
delle prestazioni che devono essere riscontrate nellintervento.
Articolo 21
Studio di prefattibilità ambientale
1. Lo studio di prefattibilità ambientale in
relazione alla tipologia, categoria e allentità dellintervento e allo scopo
di ricercare le condizioni che consentano un miglioramento della qualità ambientale e
paesaggistica del contesto territoriale comprende:
a) la verifica, anche in relazione
allacquisizione dei necessari pareri amministrativi, di compatibilità
dellintervento con le prescrizioni di eventuali piani paesaggistici, territoriali ed
urbanistici sia a carattere generale che settoriale;
b) lo studio sui prevedibili effetti della
realizzazione dellintervento e del suo esercizio sulle componenti ambientali e sulla
salute dei cittadini;
c) la illustrazione, in funzione della
minimizzazione dellimpatto ambientale, delle ragioni della scelta del sito e della
soluzione progettuale prescelta nonché delle possibili alternative localizzative e
tipologiche;
d) la determinazione delle misure di
compensazione ambientale e degli eventuali interventi di ripristino, riqualificazione e
miglioramento ambientale e paesaggistico, con la stima dei relativi costi da inserire nei
piani finanziari dei lavori;
e) lindicazione delle norme di tutela
ambientale che si applicano allintervento e degli eventuali limiti posti dalla
normativa di settore per lesercizio di impianti, nonché lindicazione dei
criteri tecnici che si intendono adottare per assicurarne il rispetto.
2. Nel caso di interventi ricadenti sotto la
procedura di valutazione di impatto ambientale, lo studio di prefattibilità ambientale,
contiene le informazioni necessarie allo svolgimento della fase di selezione preliminare
dei contenuti dello studio di impatto ambientale. Nel caso di interventi per i quali si
rende necessaria la procedura di selezione prevista dalle direttive comunitarie[13] lo
studio di prefattibilità ambientale consente di verificare che questi non possono causare
impatto ambientale significativo ovvero deve consentire di identificare misure
prescrittive tali da mitigare tali impatti.
Articolo 22
Schemi grafici del progetto preliminare
1. Gli schemi grafici, redatti in scala opportuna
e debitamente quotati, con le necessarie differenziazioni in relazione alla dimensione,
alla categoria e alla tipologia dellintervento, e tenendo conto della necessità di
includere le misure e gli interventi di cui allarticolo 21, comma 1, lettera d) sono
costituiti:
a) per opere e lavori puntuali:
- dallo stralcio dello strumento di
pianificazione paesaggistico territoriale e del piano urbanistico generale o attuativo,
sul quale sono indicate la localizzazione dellintervento da realizzare e le
eventuali altre localizzazioni esaminate;
- dalle planimetrie con le indicazioni delle
curve di livello in scala non inferiore a 1:2.000, sulle quali sono riportati
separatamente le opere ed i lavori da realizzare e le altre eventuali ipotesi progettuali
esaminate;
- dagli schemi grafici e sezioni schematiche nel
numero, nellarticolazione e nelle scale necessarie a permettere
lindividuazione di massima di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche,
funzionali e tecnologiche delle opere e dei lavori da realizzare, integrati da tabelle
relative ai parametri da rispettare;
b) per opere e lavori a rete:
- dalla corografia generale contenente
lindicazione dellandamento planimetrico delle opere e dei lavori da realizzare
e gli eventuali altri andamenti esaminati con riferimento allorografia
dellarea, al sistema di trasporti e degli altri servizi esistenti, al reticolo
idrografico, allubicazione dei servizi esistenti in scala non inferiore a 1:25.000.
Se sono necessarie più corografie, va redatto anche un quadro dinsieme in scala non
inferiore a 1:100.000;
- dallo stralcio dello strumento di
pianificazione paesaggistico territoriale e del piano urbanistico generale o attuativo sul
quale è indicato il tracciato delle opere e dei lavori da realizzare e gli eventuali
altri tracciati esaminati. Se sono necessari più stralci, deve essere redatto anche un
quadro dinsieme in scala non inferiore a 1:25.000;
- dalle planimetrie con le indicazioni delle
curve di livello, in scala non inferiore a 1:5.000, sulle quali sono riportati
separatamente il tracciato delle opere e dei lavori da realizzare e gli eventuali altri
tracciati esaminati. Se sono necessarie più planimetrie, deve essere redatto un quadro
dinsieme in scala non inferiore a 1:10.000;
- dai profili longitudinali e trasversali
altimetrici delle opere e dei lavori da realizzare in scala non inferiore a 1:5.000/500,
sezioni tipo idriche, stradali e simili in scala non inferiore ad 1:100 nonché uguali
profili per le eventuali altre ipotesi progettuali esaminate;
- dalle indicazioni di massima, in scala
adeguata, di tutti i manufatti speciali che lintervento richiede;
- dalle tabelle contenenti tutte le quantità
caratteristiche delle opere e dei lavori da realizzare.
2. Sia per le opere ed i lavori puntuali che per
le opere ed i lavori a rete, il progetto preliminare specifica gli elaborati e le relative
scale da adottare in sede di progetto definitivo ed esecutivo, ferme restando le scale
minime previste nei successivi articoli. Le planimetrie e gli schemi grafici riportano le
indicazioni preliminari relative al soddisfacimento delle esigenze di cui
allarticolo 14, comma 7, della Legge.
Articolo 23
Calcolo sommario della spesa
1. Il calcolo sommario della spesa è effettuato:
a) per quanto concerne le opere o i lavori,
applicando alle quantità caratteristiche degli stessi, i corrispondenti costi
standardizzati determinati dallOsservatorio dei lavori pubblici. In assenza di costi
standardizzati, applicando parametri desunti da interventi similari realizzati, ovvero
redigendo un computo metrico-estimativo di massima con prezzi unitari ricavati dai
prezziari o dai listini ufficiali vigenti nellarea interessata;
b) per quanto concerne le ulteriori somme a
disposizione della stazione appaltante, attraverso valutazioni di massima effettuate in
sede di accertamenti preliminari a cura del responsabile del procedimento.
Articolo 24
Capitolato speciale prestazionaledel progetto
preliminare
1. Il capitolato speciale prestazionale contiene:
a) lindicazione delle necessità
funzionali, dei requisiti e delle specifiche prestazioni che dovranno essere presenti
nellintervento in modo che questo risponda alle esigenze della stazione appaltante e
degli utilizzatori, nel rispetto delle rispettive risorse finanziarie;
b) la specificazione delle opere generali e delle
eventuali opere specializzate comprese nellintervento con i relativi importi;
c) una tabella degli elementi e sub-elementi in
cui lintervento è suddivisibile, con lindicazione dei relativi pesi
normalizzati necessari per lapplicazione della metodologia di determinazione
dellofferta economicamente più vantaggiosa.
Sezione terza: Progetto definitivo
Articolo 25
Documenti componenti il progetto definitivo
1. Il progetto definitivo, redatto sulla base
delle indicazioni del progetto preliminare approvato e di quanto emerso in sede di
eventuale conferenza di servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai fini del
rilascio della concessione edilizia, dellaccertamento di conformità urbanistica o
di altro atto equivalente.
2. Esso comprende:
a) relazione descrittiva;
b) relazioni geologica, geotecnica, idrologica,
idraulica, sismica;
c) relazioni tecniche specialistiche;
d) rilievi planoaltimetrici e studio di
inserimento urbanistico;
e) elaborati grafici;
f) studio di impatto ambientale ove previsto
dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità ambientale;
g) calcoli preliminari delle strutture e degli
impianti;
h) disciplinare descrittivo e prestazionale degli
elementi tecnici;
i) piano particellare di esproprio;
l) computo metrico estimativo;
m) quadro economico.
3. Quando il progetto definitivo è posto a base
di gara ai sensi dellarticolo 19, comma 1, lettera b) della Legge ferma restando la
necessità della previa acquisizione della positiva valutazione di impatto ambientale se
richiesta, in sostituzione del disciplinare di cui allarticolo 32, il progetto è
corredato dallo schema di contratto e dal capitolato speciale dappalto redatti con
le modalità indicate allarticolo 43. Il capitolato prevede, inoltre, la sede di
redazione e tempi della progettazione esecutiva, nonché le modalità di controllo del
rispetto da parte dellaffidatario delle indicazioni del progetto definitivo.
4. Gli elaborati grafici e descrittivi nonché i
calcoli preliminari sono sviluppati ad un livello di definizione tale che nella successiva
progettazione esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze tecniche e di costo.
Articolo 26
Relazione descrittiva del progetto definitivo
1. La relazione fornisce i chiarimenti atti a
dimostrare la rispondenza del progetto alle finalità dellintervento, il rispetto
del prescritto livello qualitativo, dei conseguenti costi e dei benefici attesi.
2. In particolare la relazione:
a) descrive, con espresso riferimento ai singoli
punti della relazione illustrativa del progetto preliminare, i criteri utilizzati per le
scelte progettuali, gli aspetti dellinserimento dellintervento sul territorio,
le caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti, nonché i criteri
di progettazione delle strutture e degli impianti, in particolare per quanto riguarda la
sicurezza, la funzionalità e leconomia di gestione;
b) riferisce in merito a tutti gli aspetti
riguardanti la topografia, la geologia, lidrologia, il paesaggio, lambiente e
gli immobili di interesse storico, artistico ed archeologico che sono stati esaminati e
risolti in sede di progettazione attraverso lo studio di fattibilità ambientale, di cui
allart. 29, ove previsto, nonché attraverso i risultati di apposite indagini e
studi specialistici;
c) indica le eventuali cave e discariche da
utilizzare per la realizzazione dellintervento con la specificazione
dellavvenuta autorizzazione;
d) indica le soluzioni adottate per il
superamento delle barriere architettoniche;
e) riferisce in merito allidoneità delle
reti esterne dei servizi atti a soddisfare le esigenze connesse allesercizio
dellintervento da realizzare ed in merito alla verifica sulle interferenze delle
reti aeree e sotterranee con i nuovi manufatti;
f) contiene le motivazioni che hanno indotto il
progettista ad apportare variazioni alle indicazioni contenute nel progetto preliminare;
g) riferisce in merito alle eventuali opere di
abbellimento artistico o di valorizzazione architettonica;
h) riferisce in merito al tempo necessario per la
redazione del progetto esecutivo eventualmente aggiornando quello indicato nel
cronoprogramma del progetto preliminare.
3. Quando il progetto definitivo è posto a base
di gara e riguarda interventi complessi di cui allarticolo 2, comma 1, lettere h) ed
i) la relazione deve essere corredata da quanto previsto allarticolo 36, comma 3.
Articolo 27
Relazioni geologica, geotecnica, idrologicae
idraulica del progetto definitivo
1. La relazione geologica comprende, sulla base
di specifiche indagini geologiche, la identificazione delle formazioni presenti nel sito,
lo studio dei tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo,
definisce il modello geologico-tecnico del sottosuolo, illustra e caratterizza gli aspetti
stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, litotecnici e fisici nonché il
conseguente livello di pericolosità geologica e il comportamento in assenza ed in
presenza delle opere.
2. La relazione geotecnica definisce, alla luce
di specifiche indagini geotecniche, il comportamento meccanico del volume di terreno
influenzato, direttamente o indirettamente, dalla costruzione del manufatto e che a sua
volta influenzerà il comportamento del manufatto stesso. Illustra inoltre i calcoli
geotecnici per gli aspetti che si riferiscono al rapporto del manufatto con il terreno.
3. Le relazioni idrologica e idraulica riguardano
lo studio delle acque meteoriche, superficiali e sotterranee. Gli studi devono indicare le
fonti dalle quali provengono gli elementi elaborati ed i procedimenti usati nella
elaborazione per dedurre le grandezze di interesse.
Articolo 28
Relazioni tecniche e specialistichedel progetto
definitivo
1. Ove la progettazione implichi la soluzione di
questioni specialistiche, queste formano oggetto di apposite relazioni che definiscono le
problematiche e indicano le soluzioni da adottare in sede di progettazione esecutiva.
Articolo 29
Studio di impatto ambientale e studiodi
fattibilità ambientale
1. Lo studio di impatto ambientale, ove previsto
dalla normativa vigente, è redatto secondo le norme tecniche che disciplinano la materia
ed è predisposto contestualmente al progetto definitivo sulla base dei risultati della
fase di selezione preliminare dello studio di impatto ambientale, nonché dei dati e delle
informazioni raccolte nellambito del progetto stesso anche con riferimento alle cave
e alle discariche.
2. Lo studio di fattibilità ambientale, tenendo
conto delle elaborazioni a base del progetto definitivo, approfondisce e verifica le
analisi sviluppate nella fase di redazione del progetto preliminare, ed analizza e
determina le misure atte a ridurre o compensare gli effetti dellintervento
sullambiente e sulla salute, ed a riqualificare e migliorare la qualità ambientale
e paesaggistica del contesto territoriale avuto riguardo agli esiti delle indagini
tecniche, alle caratteristiche dellambiente interessato dallintervento in fase
di cantiere e di esercizio, alla natura delle attività e lavorazioni necessarie
allesecuzione dellintervento, e allesistenza di vincoli sulle aree
interessate. Esso contiene tutte le informazioni necessarie al rilascio delle prescritte
autorizzazioni e approvazioni in materia ambientale.
Articolo 30
Elaborati grafici del progetto definitivo
1. Gli elaborati grafici descrivono le principali
caratteristiche dellintervento da realizzare. Essi individuano le caratteristiche
delle fondazioni e sono redatti nelle opportune scale in relazione al tipo di opera o di
lavoro, puntuale o a rete, da realizzare.
2. Per i lavori e le opere puntuali i grafici
sono costituiti, salva diversa indicazione del progetto preliminare ed oltre a quelli già
predisposti con il medesimo progetto, da:
a) stralcio dello strumento urbanistico generale
o attuativo con lesatta indicazione dellarea interessata allintervento;
b) planimetria dinsieme in scala non
inferiore a 1:500, con le indicazioni delle curve di livello dellarea interessata
allintervento, con equidistanza non superiore a cinquanta centimetri, delle strade,
della posizione, sagome e distacchi delle eventuali costruzioni confinanti e delle
eventuali alberature esistenti con la specificazione delle varie essenze;
c) planimetria in scala non inferiore a 1:200, in
relazione alla dimensione dellintervento, corredata da due o più sezioni atte ad
illustrare tutti i profili significativi dellintervento, anche in relazione al
terreno, alle strade ed agli edifici circostanti, prima e dopo la realizzazione, nella
quale risultino precisati la superficie coperta di tutti i corpi di fabbrica. Tutte le
quote altimetriche relative sia al piano di campagna originario sia alla sistemazione del
terreno dopo la realizzazione dellintervento, sono riferite ad un caposaldo fisso.
La planimetria riporta la sistemazione degli spazi esterni indicando le recinzioni, le
essenze arboree da porre a dimora e le eventuali superfici da destinare a parcheggio; è
altresì integrata da una tabella riassuntiva di tutti gli elementi geometrici del
progetto: superficie dellarea, volume delledificio, superficie coperta totale
e dei singoli piani e ogni altro utile elemento;
d) le piante dei vari livelli, nella scala
prescritta dai regolamenti edilizi o da normative specifiche e comunque non inferiore a
1:100 con lindicazione delle destinazioni duso, delle quote planimetriche e
altimetriche e delle strutture portanti. Le quote altimetriche sono riferite al caposaldo
di cui alla lettera c) ed in tutte le piante sono indicate le linee di sezione di cui alla
lettera e);
e) almeno due sezioni, trasversale e
longitudinale nella scala prescritta da regolamenti edilizi o da normative specifiche e
comunque non inferiore a 1:100, con la misura delle altezze nette dei singoli piani, dello
spessore dei solai e della altezza totale delledificio. In tali sezioni è altresì
indicato landamento del terreno prima e dopo la realizzazione dellintervento,
lungo le sezioni stesse, fino al confine ed alle eventuali strade limitrofe. Tutte le
quote altimetriche sono riferite allo stesso caposaldo di cui alla lettera c);
f) tutti i prospetti, a semplice contorno, nella
scala prescritta da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100 completi di
riferimento alle altezze e ai distacchi degli edifici circostanti, alle quote del terreno
e alle sue eventuali modifiche. Se ledificio è adiacente ad altri fabbricati, i
disegni dei prospetti comprendono anche quelli schematici delle facciate adiacenti;
g) elaborati grafici nella diversa scala
prescritta da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:200 atti ad illustrare il
progetto strutturale nei suoi aspetti fondamentali, in particolare per quanto riguarda le
fondazioni;
h) schemi funzionali e dimensionamento di massima
dei singoli impianti, sia interni che esterni;
i) planimetrie e sezioni in scala non inferiore a
1:200, in cui sono riportati i tracciati principali delle reti impiantistiche esterne e la
localizzazione delle centrali dei diversi apparati, con lindicazione del rispetto
delle vigenti norme in materia di sicurezza, in modo da poterne determinare il relativo
costo.
3. Le prescrizioni di cui al comma 2 si
riferiscono agli edifici. Esse valgono per gli altri lavori e opere puntuali per quanto
possibile e con gli opportuni adattamenti.
4. Per interventi su opere esistenti, gli
elaborati di cui al comma 2, lettere c), d), e) ed f) indicano, con idonea
rappresentazione grafica, le parti conservate, quelle da demolire e quelle nuove.
5. Per i lavori e le opere a rete i grafici sono
costituiti, oltre che da quelli già predisposti con il progetto preliminare, anche da:
a) stralcio dello strumento urbanistico generale
o attuativo con lesatta indicazione dei tracciati dellintervento. Se sono
necessari più stralci è redatto anche un quadro dinsieme in scala non inferiore a
1:25.000;
b) planimetria in scala non inferiore a 1:2.000
con le indicazioni delle curve di livello delle aree interessate dallintervento, con
equidistanza non superiore a un metro, dellassetto definitivo dellintervento e
delle parti complementari. Se sono necessarie più planimetrie è redatto anche un quadro
dinsieme in scala non inferiore a 1:5.000;
c) profili longitudinali in scala non inferiore a
1:200 per le altezze e 1:2.000 per le lunghezze e sezioni trasversali;
d) piante, sezioni e prospetti in scala non
inferiore a 1:100 di tutte le opere darte, manufatti e opere speciali comunque
riconducibili ad opere puntuali.
6. Per ogni opera e lavoro, indipendentemente
dalle tipologie e categorie, gli elaborati grafici del progetto definitivo comprendono le
opere ed i lavori necessari per il rispetto delle esigenze di cui allarticolo 15,
comma 7.
Articolo 31
Calcoli preliminari delle strutture e degli
impianti
1. I calcoli preliminari delle strutture e degli
impianti devono consentirne il dimensionamento e, per quanto riguarda le reti e le
apparecchiature degli impianti, anche la specificazione delle caratteristiche. I calcoli
degli impianti devono permettere, altresì, la definizione degli eventuali volumi tecnici
necessari.
Articolo 32
Disciplinare descrittivo e prestazionaledegli
elementi tecnici del progetto definitivo
1. Il disciplinare descrittivo e prestazionale
precisa, sulla base delle specifiche tecniche, tutti i contenuti prestazionali tecnici
degli elementi previsti nel progetto. Il disciplinare contiene, inoltre, la descrizione,
anche sotto il profilo estetico, delle caratteristiche, della forma e delle principali
dimensioni dellintervento, dei materiali e di componenti previsti nel progetto.
Articolo 33
Piano particellare di esproprio
1. Il piano particellare degli espropri, degli
asservimenti e delle interferenze con i servizi è redatto in base alle mappe catastali
aggiornate, e comprende anche le espropriazioni e gli asservimenti necessari per gli
attraversamenti e le deviazioni di strade e di corsi dacqua.
2. Sulle mappe catastali sono altresì indicate
le eventuali zone di rispetto o da sottoporre a vincolo in relazione a specifiche
normative o ad esigenze connesse alla categoria dellintervento.
3. Il piano è corredato dallelenco delle
ditte che in catasto risultano proprietarie dellimmobile da espropriare, asservire o
occupare temporaneamente ed è corredato dellindicazione di tutti i dati catastali
nonché delle superfici interessate.
4. Per ogni ditta va inoltre indicata
lindennità presunta di espropriazione e di occupazione temporanea determinata in
base alle leggi e normative vigenti, previo occorrendo apposito sopralluogo.
5. Se lincarico di acquisire larea su
cui insiste lintervento da realizzare è affidato allappaltatore, questi ha
diritto al rimborso di quanto corrisposto a titolo di indennizzo ai proprietari
espropriati, nonché al pagamento delle eventuali spese legali sostenute se non sussistano
ritardi o responsabilità a lui imputabili.
Articolo 34
Stima sommaria dellinterventoe delle
espropriazioni del progetto definitivo
1. La stima sommaria dellintervento
consiste nel computo metrico estimativo, redatto applicando alle quantità delle
lavorazioni i prezzi unitari dedotti dai prezzari della stazione appaltante o dai listini
correnti nellarea interessata.
2. Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo
viene determinato:
a) applicando alle quantità di materiali, mano
dopera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di
ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle
locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;
b) aggiungendo allimporto così determinato
una percentuale per le spese relative alla sicurezza;
c) aggiungendo ulteriormente una percentuale
variabile tra il 13 e il 15 per cento, a seconda della categoria e tipologia dei lavori,
per spese generali;
d) aggiungendo infine una percentuale del 10 per
cento per utile dellappaltatore.
3. In relazione alle specifiche caratteristiche
dellintervento il computo metrico estimativo può prevedere le somme da accantonare
per eventuali lavorazioni in economia, da prevedere nel contratto dappalto o da
inserire nel quadro economico tra quelle a disposizione della stazione appaltante.
4. Lelaborazione della stima sommaria
dellintervento può essere effettuata anche attraverso programmi di gestione
informatizzata; se la progettazione è affidata a progettisti esterni, i programmi devono
essere preventivamente accettati dalla stazione appaltante.
5. Il risultato della stima sommaria
dellintervento e delle espropriazioni confluisce in un quadro economico redatto
secondo lo schema di cui allarticolo 17.
Sezione quarta: Progetto esecutivo
Articolo 35
Documenti componenti il progetto esecutivo
1. Il progetto esecutivo costituisce la
ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni
particolare architettonico, strutturale ed impiantistico lintervento da realizzare.
Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti,
nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Il progetto è redatto
nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate in sede di
rilascio della concessione edilizia o di accertamento di conformità urbanistica, o di
conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale ovvero il provvedimento
di esclusione delle procedure, ove previsti. Il progetto esecutivo è composto dai
seguenti documenti:
a) relazione generale;
b) relazioni specialistiche;
c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli
delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
d) calcoli esecutivi delle strutture e degli
impianti;
e) piani di manutenzione dellopera e delle
sue parti;
f) piani di sicurezza e di coordinamento;
g) computo metrico estimativo definitivo e quadro
economico;
h) cronoprogramma;
i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
l) quadro dellincidenza percentuale della
quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone lopera o il
lavoro;
m) schema di contratto e capitolato speciale di
appalto.
Articolo 36
Relazione generale del progetto esecutivo
1. La relazione generale del progetto esecutivo
descrive in dettaglio, anche attraverso specifici riferimenti agli elaborati grafici e
alle prescrizioni del capitolato speciale dappalto, i criteri utilizzati per le
scelte progettuali esecutive, per i particolari costruttivi e per il conseguimento e la
verifica dei prescritti livelli di sicurezza e qualitativi. Nel caso in cui il progetto
prevede limpiego di componenti prefabbricati, la relazione precisa le
caratteristiche illustrate negli elaborati grafici e le prescrizioni del capitolato
speciale dappalto riguardanti le modalità di presentazione e di approvazione dei
componenti da utilizzare.
2. La relazione generale contiene
lillustrazione dei criteri seguiti e delle scelte effettuate per trasferire sul
piano contrattuale e sul piano costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali,
architettoniche e tecnologiche previste dal progetto definitivo approvato; la relazione
contiene inoltre la descrizione delle indagini, rilievi e ricerche effettuati al fine di
ridurre in corso di esecuzione la possibilità di imprevisti.
3. La relazione generale dei progetti riguardanti
gli interventi complessi di cui allarticolo 2, comma 1, lettere h) ed i), è
corredata:
a) da una rappresentazione grafica di tutte le
attività costruttive suddivise in livelli gerarchici dal più generale oggetto del
progetto fino alle più elementari attività gestibili autonomamente dal punto di vista
delle responsabilità, dei costi e dei tempi;
b) da un diagramma che rappresenti graficamente
la pianificazione delle lavorazioni nei suoi principali aspetti di sequenza logica e
temporale, ferma restando la prescrizione allimpresa, in sede di capitolato speciale
dappalto, dellobbligo di presentazione di un programma di esecuzione delle
lavorazioni riguardante tutte le fasi costruttive intermedie, con la indicazione
dellimporto dei vari stati di avanzamento dellesecuzione dellintervento
alle scadenze temporali contrattualmente previste.
Articolo 37
Relazioni specialistiche
1. Le relazioni geologica, geotecnica, idrologica
e idraulica illustrano puntualmente, sulla base del progetto definitivo, le soluzioni
adottate.
2. Per gli interventi di particolare
complessità, per i quali si sono rese necessarie, nellambito del progetto
definitivo, relazioni specialistiche, queste sono sviluppate in modo da definire in
dettaglio gli aspetti inerenti alla esecuzione e alla manutenzione degli impianti
tecnologici e di ogni altro aspetto dellintervento o del lavoro, compreso quello
relativo alle opere a verde.
3. Le relazioni contengono lillustrazione
di tutte le problematiche esaminate e delle verifiche analitiche effettuate in sede di
progettazione esecutiva.
Articolo 38
Elaborati grafici del progetto esecutivo
1. Gli elaborati grafici esecutivi, eseguiti con
i procedimenti più idonei, sono costituiti:
a) dagli elaborati che sviluppano nelle scale
ammesse o prescritte, tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo;
b) dagli elaborati che risultino necessari
allesecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti, degli studi e di
indagini eseguite in sede di progettazione esecutiva;
c) dagli elaborati di tutti i particolari
costruttivi;
d) dagli elaborati atti ad illustrare le
modalità esecutive di dettaglio;
e) dagli elaborati di tutte le lavorazioni che
risultano necessarie per il rispetto delle prescrizioni disposte dagli organismi
competenti in sede di approvazione dei progetti preliminari, definitivi o di approvazione
di specifici aspetti dei progetti;
f) dagli elaborati di tutti i lavori da eseguire
per soddisfare le esigenze di cui allarticolo 15, comma 7;
g) dagli elaborati atti a definire le
caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio dei componenti
prefabbricati.
2. Gli elaborati sono comunque redatti in scala
non inferiore al doppio di quelle del progetto definitivo, o comunque in modo da
consentire allesecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni
loro elemento.
Articolo 39
Calcoli esecutivi delle strutture e degli
impianti
1. I calcoli esecutivi delle strutture e degli
impianti, nellosservanza delle rispettive normative vigenti, possono essere eseguiti
anche mediante utilizzo di programmi informatici.
2. I calcoli esecutivi delle strutture consentono
la definizione e il dimensionamento delle stesse in ogni loro aspetto generale e
particolare, in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione.
3. I calcoli esecutivi degli impianti sono
eseguiti con riferimento alle condizioni di esercizio, alla destinazione specifica
dellintervento e devono permettere di stabilire e dimensionare tutte le
apparecchiature, condutture, canalizzazioni e qualsiasi altro elemento necessario per la
funzionalità dellimpianto stesso, nonché consentire di determinarne il prezzo.
4. La progettazione esecutiva delle strutture e
degli impianti è effettuata unitamente alla progettazione esecutiva delle opere civili al
fine di prevedere esattamente ingombri, passaggi, cavedi, sedi, attraversamenti e simili e
di ottimizzare le fasi di realizzazione.
5. I calcoli delle strutture e degli impianti,
comunque eseguiti, sono accompagnati da una relazione illustrativa dei criteri e delle
modalità di calcolo che ne consentano una agevole lettura e verificabilità.
6. Il progetto esecutivo delle strutture
comprende:
a) gli elaborati grafici di insieme (carpenterie,
profili e sezioni) in scala non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio in
scala non inferiore ad 1:10, contenenti fra laltro:
1) per le strutture in cemento armato o in
cemento armato precompresso: i tracciati dei ferri di armatura con lindicazione
delle sezioni e delle misure parziali e complessive, nonché i tracciati delle armature
per la precompressione; resta esclusa soltanto la compilazione delle distinte di
ordinazione a carattere organizzativo di cantiere;
2) per le strutture metalliche o lignee: tutti i
profili e i particolari relativi ai collegamenti, completi nella forma e spessore delle
piastre, del numero e posizione di chiodi e bulloni, dello spessore, tipo, posizione e
lunghezza delle saldature; resta esclusa soltanto la compilazione dei disegni di officina
e delle relative distinte pezzi;
3) per le strutture murarie: tutti gli elementi
tipologici e dimensionali atti a consentirne lesecuzione;
b) la relazione di calcolo contenente:
1) lindicazione delle norme di riferimento;
2) la specifica della qualità e delle
caratteristiche meccaniche dei materiali e delle modalità di esecuzione qualora
necessarie;
3) lanalisi dei carichi per i quali le
strutture sono state dimensionate;
4) le verifiche statiche.
7. Nelle strutture che si identificano con
lintero intervento, quali ponti, viadotti, pontili di attracco, opere di sostegno
delle terre e simili, il progetto esecutivo deve essere completo dei particolari esecutivi
di tutte le opere integrative.
8. Il progetto esecutivo degli impianti
comprende:
a) gli elaborati grafici di insieme, in scala
ammessa o prescritta e comunque non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di
dettaglio, in scala non inferiore ad 1:10, con le notazioni metriche necessarie;
b) lelencazione descrittiva
particolareggiata delle parti di ogni impianto con le relative relazioni di calcolo;
c) la specificazione delle caratteristiche
funzionali e qualitative dei materiali, macchinari ed apparecchiature.
Articolo 40
Piano di manutenzione delloperae delle sue
parti
1. Il piano di manutenzione è il documento
complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma, tenendo conto
degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati, lattività di
manutenzione dellintervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le
caratteristiche di qualità, lefficienza ed il valore economico.
2. Il piano di manutenzione assume contenuto
differenziato in relazione allimportanza e alla specificità dellintervento,
ed è costituito dai seguenti documenti operativi:
a) il manuale duso;
b) il manuale di manutenzione;
c) il programma di manutenzione.
3. Il manuale duso si riferisce
alluso delle parti più importanti del bene, ed in particolare degli impianti
tecnologici. Il manuale contiene linsieme delle informazioni atte a permettere
allutente di conoscere le modalità di fruizione del bene, nonché tutti gli
elementi necessari per limitare quanto più possibile i danni derivanti da
unutilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla
sua conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere
tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi
specialistici.
4. Il manuale duso contiene le seguenti
informazioni:
a) la collocazione nellintervento delle
parti menzionate;
b) la rappresentazione grafica;
c) la descrizione;
d) le modalità di uso corretto.
5. Il manuale di manutenzione si riferisce alla
manutenzione delle parti più importanti del bene ed in particolare degli impianti
tecnologici. Esso fornisce, in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle
caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per
la corretta manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio.
6. Il manuale di manutenzione contiene le
seguenti informazioni:
a) la collocazione nellintervento delle
parti menzionate;
b) la rappresentazione grafica;
c) la descrizione delle risorse necessarie per
lintervento manutentivo;
d) il livello minimo delle prestazioni;
e) le anomalie riscontrabili;
f) le manutenzioni eseguibili direttamente
dallutente;
g) le manutenzioni da eseguire a cura di
personale specializzato.
7. Il programma di manutenzione prevede un
sistema di controlli e di interventi da eseguire, a cadenze temporalmente o altrimenti
prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli
anni. Esso si articola secondo tre sottoprogrammi:
a) il sottoprogramma delle prestazioni, che
prende in considerazione, per classe di requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle
sue parti nel corso del suo ciclo di vita;
b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce
il programma delle verifiche e dei controlli al fine di rilevare il livello prestazionale
(qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita del bene, individuando la
dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello
minimo di norma;
c) il sottoprogramma degli interventi di
manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti interventi di manutenzione, al
fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del bene.
8. Il programma di manutenzione, il manuale
duso ed il manuale di manutenzione redatti in fase di progettazione sono sottoposti
a cura del direttore dei lavori, al termine della realizzazione dellintervento, al
controllo ed alla verifica di validità, con gli eventuali aggiornamenti resi necessari
dai problemi emersi durante lesecuzione dei lavori.
9. Il piano di manutenzione è redatto a corredo
dei:
a) progetti affidati dopo sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento[14], se relativi a lavori di importo pari o
superiore a 35.000.000 di Euro[15];
b) progetti affidati dopo dodici mesi dalla data
di entrata in vigore del presente regolamento[16], se relativi a lavori di importo pari o
superiore a 25.000.000 di Euro[17];
c) progetti affidati dopo diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento[18], se relativi a lavori di importo
pari o superiore a 10.000.000 di Euro[19], e inferiore a 25.000.000 di Euro[20];
d) progetti affidati dopo ventiquattro mesi dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento[21], se relativi a lavori di importo
inferiore a 10.000.000 di Euro[22], fatto salvo il potere di deroga del responsabile del
procedimento, ai sensi dellarticolo 16, comma 2, della Legge.
Articolo 41
Piani di sicurezza e di coordinamento
1. I piani di sicurezza e di coordinamento sono i
documenti complementari al progetto esecutivo che prevedono lorganizzazione delle
lavorazioni atta a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori. La loro redazione comporta, con riferimento alle varie tipologie di
lavorazioni, individuazione, lanalisi e la valutazione dei rischi intrinseci al
particolare procedimento di lavorazione connessi a congestione di aree di lavorazioni e
dipendenti da sovrapposizione di fasi di lavorazioni.
2. I piani sono costituiti da una relazione
tecnica contenente le coordinate e la descrizione dellintervento e delle fasi del
procedimento attuativo, la individuazione delle caratteristiche delle attività lavorative
con la specificazione di quelle critiche, la stima della durata delle lavorazioni, e da
una relazione contenente la individuazione, lanalisi e la valutazione dei rischi in
rapporto alla morfologia del sito, alla pianificazione e programmazione delle lavorazioni,
alla presenza contemporanea di più soggetti prestatori dopera,
allutilizzo di sostanze pericolose e ad ogni altro elemento utile a valutare
oggettivamente i rischi per i lavoratori. I piani sono integrati da un disciplinare
contenente le prescrizioni operative atte a garantire il rispetto delle norme per la
prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori e da tutte le
informazioni relative alla gestione del cantiere. Tale disciplinare comprende la stima dei
costi per dare attuazione alle prescrizioni in esso contenute.
Articolo 42
Cronoprogramma
1. Il progetto esecutivo è corredato dal
cronoprogramma delle lavorazioni, redatto al fine di stabilire in via convenzionale, nel
caso di lavori compensati a prezzo chiuso, limporto degli stessi da eseguire per
ogni anno intero decorrente dalla data della consegna.
2. Nei casi di appalto-concorso e di appalto di
progettazione esecutiva ed esecuzione, il cronoprogramma è presentato
dallappaltatore unitamente allofferta.
3. Nel calcolo del tempo contrattuale deve
tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.
4. Nel caso di sospensione o di ritardo dei
lavori per fatti imputabili allimpresa, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante
dal cronoprogramma.
Articolo 43
Elenco dei prezzi unitari
1. Per la redazione dei computi
metrico-estimativi facenti parte integrante dei progetti esecutivi, vengono utilizzati i
prezzi adottati per il progetto definitivo, secondo quanto specificato allarticolo
34, integrati, ove necessario, da nuovi prezzi redatti con le medesime modalità.
Articolo 44
Computo metrico-estimativo definitivoe quadro
economico
1. Il computo metrico-estimativo del progetto
esecutivo costituisce lintegrazione e laggiornamento della stima sommaria dei
lavori redatta in sede di progetto definitivo, nel rispetto degli stessi criteri e delle
stesse indicazioni precisati allarticolo 43.
2. Il computo metrico-estimativo viene redatto
applicando alle quantità delle lavorazioni, dedotte dagli elaborati grafici del progetto
esecutivo, i prezzi dellelenco di cui allarticolo 43.
3. Nel quadro economico redatto secondo
larticolo 17 confluiscono:
a) il risultato del computo metrico estimativo
dei lavori, comprensivi delle opere di cui allarticolo 15, comma 7;
b) laccantonamento in misura non superiore
al 10 per cento per imprevisti e per eventuali lavori in economia;
c) limporto dei costi di acquisizione o di
espropriazione di aree o immobili, come da piano particellare allegato al progetto;
d) tutti gli ulteriori costi relativi alle varie
voci riportate allarticolo 17.
Articolo 45
Schema di contratto e Capitolato speciale
dappalto
1. Lo schema di contratto contiene, per quanto
non disciplinato dal presente regolamento e dal capitolato generale dappalto, le
clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa, in relazione
alle caratteristiche dellintervento con particolare riferimento a:
a) termini di esecuzione e penali;
b) programma di esecuzione dei lavori;
c) sospensioni o riprese dei lavori;
d) oneri a carico dellappaltatore;
e) contabilizzazione dei lavori a misura, a
corpo;
f) liquidazione dei corrispettivi;
g) controlli;
h) specifiche modalità e termini di collaudo;
i) modalità di soluzione delle controversie.
2. Allo schema di contratto è allegato il
capitolato speciale, che riguarda le prescrizioni tecniche da applicare alloggetto
del singolo contratto.
3. Il capitolato speciale dappalto è
diviso in due parti, luna contenente la descrizione delle lavorazioni e laltra
la specificazione delle prescrizioni tecniche; esso illustra in dettaglio:
a) nella prima parte tutti gli elementi necessari
per una compiuta definizione tecnica ed economica delloggetto dellappalto,
anche ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del
progetto esecutivo;
b) nella seconda parte le modalità di esecuzione
e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e
componenti, le specifiche di prestazione e le modalità di prove nonché, ove necessario,
in relazione alle caratteristiche dellintervento, lordine da tenersi nello
svolgimento di specifiche lavorazioni; nel caso in cui il progetto prevede limpiego
di componenti prefabbricati, ne vanno precisate le caratteristiche principali, descrittive
e prestazionali, la documentazione da presentare in ordine allomologazione e
allesito di prove di laboratorio nonché le modalità di approvazione da parte del
direttore dei lavori, sentito il progettista, per assicurarne la rispondenza alle scelte
progettuali.
4. Nel caso di interventi complessi di cui
allarticolo 2, comma 1, lettera h), il capitolato contiene, altresì, lobbligo
per laggiudicatario di redigere un documento (piano di qualità di costruzione e di
installazione), da sottoporre alla approvazione della direzione dei lavori, che prevede,
pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi
dopera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. A tal
fine il capitolato suddivide tutte le lavorazioni previste in tre classi di importanza:
critica, importante, comune. Appartengono alla classe:
a) critica le strutture o loro parti nonché gli
impianti o loro componenti correlabili, anche indirettamente, con la sicurezza delle
prestazioni fornite nel ciclo di vita utile dellintervento;
b) importante le strutture o loro parti nonché
gli impianti o loro componenti correlabili, anche indirettamente, con la regolarità delle
prestazioni fornite nel ciclo di vita utile dellintervento ovvero qualora siano di
onerosa sostituibilità o di rilevante costo;
c) comune tutti i componenti e i materiali non
compresi nelle classi precedenti.
5. La classe di importanza è tenuta in
considerazione:
a) nellapprovvigionamento dei materiali da
parte dellaggiudicatario e quindi dei criteri di qualifica dei propri fornitori;
b) nella identificazione e rintracciabilità dei
materiali;
c) nella valutazione delle non conformità.
6. Per gli interventi il cui corrispettivo è
previsto a corpo ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui corrispettivo è
previsto a corpo e a misura, il capitolato speciale dappalto indica, per ogni gruppo
delle lavorazioni complessive dellintervento ritenute omogenee, il relativo importo
e la sua aliquota percentuale riferita allammontare complessivo
dellintervento. Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di
progetto esecutivo dal computo metrico-estimativo. Al fine del pagamento in corso
dopera i suddetti importi e aliquote possono essere indicati anche disaggregati
nelle loro componenti principali. I pagamenti in corso dopera sono determinati sulla
base delle aliquote percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene
contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.
7. Per gli interventi il cui corrispettivo è
previsto a misura, il capitolato speciale dappalto precisa limporto di
ciascuno dei gruppi delle lavorazioni complessive dellopera o del lavoro ritenute
omogenee, desumendolo dal computo metrico-estimativo.
8. Ai fini della disciplina delle varianti e
degli interventi disposti dal direttore dei lavori ai sensi dellarticolo 25, comma
3, primo periodo della Legge, la verifica dellincidenza delle eventuali variazioni
è desunta dagli importi netti dei gruppi di lavorazione ritenuti omogenei definiti con le
modalità di cui ai commi 6 e 7.
9. Per i lavori il cui corrispettivo è in parte
a corpo e in parte a misura, la parte liquidabile a misura riguarda le lavorazioni per le
quali in sede di progettazione risulta eccessivamente oneroso individuare in maniera certa
e definita le rispettive quantità. Tali lavorazioni sono indicate nel provvedimento di
approvazione della progettazione esecutiva con puntuale motivazione di carattere tecnico e
con lindicazione dellimporto sommario del loro valore presunto e della
relativa incidenza sul valore complessivo assunto a base dasta.
10. Il capitolato speciale dappalto
prescrive lobbligo per limpresa di presentare, prima dellinizio dei
lavori, un programma esecutivo, anche indipendente dal cronoprogramma di cui allart.
42 comma 1, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo
di esecuzione nonché lammontare presunto, parziale e progressivo,
dellavanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione
dei certificati di pagamento. È in facoltà prescrivere, in sede di capitolato speciale
dappalto, eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a
determinate esigenze.
Sezione quinta: Verifiche e validazione dei
progetti, acquisizione dei pareri e approvazione dei progetti
Articolo 46
Verifica del progetto preliminare
1. Ai sensi dellarticolo 16, comma 6, della
Legge i progetti preliminari sono sottoposti, a cura del responsabile del procedimento ed
alla presenza dei progettisti, ad una verifica in rapporto alla tipologia, alla categoria,
allentità e allimportanza dellintervento.
2. La verifica è finalizzata ad accertare la
qualità concettuale, sociale, ecologica, ambientale ed economica della soluzione
progettuale prescelta e la sua conformità alle specifiche disposizioni funzionali,
prestazionali e tecniche contenute nel documento preliminare alla progettazione, e tende
allobiettivo di ottimizzare la soluzione progettuale prescelta.
3. La verifica comporta il controllo della
coerenza esterna tra la soluzione progettuale prescelta e il contesto socio economico e
ambientale in cui lintervento progettato si inserisce, il controllo della coerenza
interna tra gli elementi o componenti della soluzione progettuale prescelta e del rispetto
dei criteri di progettazione indicati nel presente regolamento, la valutazione
dellefficacia della soluzione progettuale prescelta sotto il profilo della sua
capacità di conseguire gli obiettivi attesi, ed infine la valutazione
dellefficienza della soluzione progettuale prescelta intesa come capacità di
ottenere il risultato atteso minimizzando i costi di realizzazione, gestione e
manutenzione.
Articolo 47
Validazione del progetto
1. Prima della approvazione, il responsabile del
procedimento procede in contraddittorio con i progettisti a verificare la conformità del
progetto esecutivo alla normativa vigente ed al documento preliminare alla progettazione.
In caso di appalto integrato la verifica ha ad oggetto il progetto definitivo.
2. La validazione riguarda fra laltro:
a) la corrispondenza dei nominativi dei
progettisti a quelli titolari dellaffidamento e la sottoscrizione dei documenti per
lassunzione delle rispettive responsabilità;
b) la completezza della documentazione relativa
agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica
dellintervento;
c) lesistenza delle indagini, geologiche,
geotecniche e, ove necessario, archeologiche nellarea di intervento e la congruenza
dei risultati di tali indagini con le scelte progettuali;
d) la completezza, adeguatezza e chiarezza degli
elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-economici, previsti dal regolamento;
e) lesistenza delle relazioni di calcolo
delle strutture e degli impianti e la valutazione dellidoneità dei criteri
adottati;
f) lesistenza dei computi
metrico-estimativi e la verifica della corrispondenza agli elaborati grafici, descrittivi
ed alle prescrizioni capitolari;
g) la rispondenza delle scelte progettuali alle
esigenze di manutenzione e gestione;
h) leffettuazione della valutazione di
impatto ambientale, ovvero della verifica di esclusione dalle procedure, ove prescritte;
i) lesistenza delle dichiarazioni in merito
al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque applicabili al
progetto;
l) lacquisizione di tutte le approvazioni
ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare limmediata cantierabilità del
progetto;
m) il coordinamento tra le prescrizioni del
progetto e le clausole dello schema di contratto e del capitolato speciale dappalto
nonché la verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalità.
Articolo 48
Modalità delle verifiche e della validazione
1. Le verifiche di cui agli articoli 46 e 47 sono
demandate al responsabile del procedimento che vi provvede direttamente con il supporto
tecnico dei propri uffici, oppure nei casi di accertata carenza di adeguate
professionalità avvalendosi del supporto degli organismi di controllo di cui
allarticolo 30, comma 6, della Legge, individuati secondo le procedure e con le
modalità previste dalla normativa vigente in materia di appalto di servizi. Le risultanze
delle verifiche sono riportate in verbali sottoscritti da tutti i partecipanti.
2. Gli affidatari delle attività di supporto non
possono espletare incarichi di progettazione e non possono partecipare neppure
indirettamente agli appalti, alle concessioni ed ai relativi subappalti e cottimi con
riferimento ai lavori per i quali abbiano svolto le predette attività.
3. Gli oneri economici inerenti allo svolgimento
dei servizi di cui al comma 1 fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione
dei singoli lavori.
Articolo 49
Acquisizione dei parerie approvazione dei
progetti
1. La conferenza dei servizi si svolge dopo
lacquisizione dei pareri tecnici necessari alla definizione di tutti gli aspetti del
progetto. La conferenza dei servizi procede a nuovo esame del progetto dopo che siano
state apportate le modifiche eventualmente richieste, e dopo che su di esse sono
intervenuti i necessari pareri tecnici.
2. Terminata la verifica di cui allarticolo
47 e svolta la conferenza di servizi, ciascuna amministrazione aggiudicatrice procede alla
approvazione del progetto secondo i modi e i tempi stabiliti dal proprio ordinamento.
3. In caso di opere o lavori sottoposti a
valutazione di impatto ambientale si procede in ogni caso secondo quanto previsto
dallultimo periodo dellarticolo 7, comma 8, della Legge.
TITOLO IV
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
ATTINENTIALLARCHITETTURA E ALLINGEGNERIA
Capo I Disposizioni generali
Articolo 50
Ambito di applicazione
1. Quando ricorre una delle situazioni previste
dallarticolo 17, comma 4, della Legge, le stazioni appaltanti affidano ai soggetti
di cui allarticolo 17, comma 1, lettere d), e), f) e g) della Legge i servizi
attinenti allarchitettura ed allingegneria anche integrata e gli altri servizi
tecnici concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo ed
esecutivo nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione
(seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti), secondo
le procedure e con le modalità previste dalle disposizioni del presente titolo.
2. Gli importi degli interventi progettati
anteriormente alla data di pubblicazione dei bandi sono aggiornati secondo le variazioni
accertate dallISTAT relative al costo di costruzione di un edificio residenziale.
3. Ai fini del presente titolo si intendono per:
a) prestazioni professionali speciali: le
prestazioni previste dalle vigenti tariffe professionali non ricomprese in quelle
considerate normali;
b) prestazioni accessorie: le prestazioni
professionali non previste dalle vigenti tariffe.
Articolo 51
Limiti alla partecipazione alle gare
1. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare
alla medesima gara per laffidamento di un appalto di servizi di cui
allarticolo 50, in più di unassociazione temporanea ovvero di partecipare
singolarmente e quali componenti di una associazione temporanea.
2. Il medesimo divieto sussiste per i liberi
professionisti qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di
professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è
amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo.
3. La violazione di tali divieti comporta
lesclusione dalla gara di entrambi i concorrenti.
4. Nel caso di stazioni appaltanti di dimensione
nazionale la cui struttura è articolata su base locale lambito territoriale
previsto dallarticolo 18, comma 2-ter della Legge si riferisce alle singole
articolazioni territoriali.
5. Ai sensi dellarticolo 17, comma 8, della
Legge, i raggruppamenti temporanei previsti dallo stesso articolo 17, comma 1, lettera g)
devono prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni
allesercizio della professione secondo le norme dello stato membro dellUnione
Europea di residenza.
Articolo 52
(Articolo non ammesso al "Visto"della
Corte dei conti)[23]
Articolo 53
Requisiti delle società di ingegneria
1. Ai fini dellaffidamento dei servizi
disciplinati dal presente titolo, le società di ingegneria sono tenute a disporre di
almeno un direttore tecnico, con funzioni di collaborazione alla definizione degli
indirizzi strategici della società e di collaborazione e controllo sulle prestazioni
svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni, che sia ingegnere o architetto o
laureato in una disciplina tecnica attinente allattività prevalente svolta dalla
società, abilitato allesercizio della professione da almeno 10 anni nonché
iscritto, al momento dellassunzione dellincarico, al relativo albo
professionale previsto dai vigenti ordinamenti ovvero abilitato allesercizio della
professione secondo le norme dei paesi dellUnione Europea cui appartiene il
soggetto. Al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto da lui dipendente
abilitato allesercizio della professione, ed iscritto al relativo albo
professionale, la società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati
tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dellaffidamento; lapprovazione e la
firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico
o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante.
2. Il direttore tecnico è formalmente consultato
dallorgano di amministrazione della società ogniqualvolta vengono definiti gli
indirizzi relativi allattività di progettazione, si decidono le partecipazioni a
gare per affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, e comunque si
quando si trattano in generale questioni relative allo svolgimento di studi di
fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di
congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale.
3. Le società di ingegneria predispongono e
aggiornano lorganigramma dei soci, dei dipendenti o dei collaboratori coordinati e
continuativi direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e
tecniche, nonché di controllo della qualità. Lorganigramma riporta, altresì,
lindicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Se la società svolge
anche attività diverse dalle prestazioni ai servizi di cui allarticolo 50,
nellorganigramma sono indicate la struttura organizzativa e le capacità
professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I relativi
costi sono evidenziati in apposito allegato al conto economico. Lorganigramma e le
informazioni di cui sopra, nonché ogni loro successiva variazione, sono comunicate entro
30 giorni allAutorità. La verifica delle capacità economiche finanziarie e
tecnico-organizzative della società ai fini della partecipazione alle gare per gli
affidamenti di servizi si riferisce alla sola parte della struttura dedicata alla
progettazione. Lindicazione delle attività diverse da quelle appartenenti ai
servizi di natura tecnica sono comunicate allAutorità.
Articolo 54
Requisiti delle società professionali
1. Le società professionali, predispongono e
aggiornano lorganigramma dei soci, dei dipendenti o dei collaboratori coordinati e
continuativi impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e di
controllo della qualità. Lorganigramma riporta altresì, lindicazione delle
specifiche competenze e responsabilità. Le società professionali sono tenute agli
obblighi di comunicazione imposti dallarticolo 53.
Articolo 55
Commissioni giudicatrici
1. La commissione giudicatrice per il concorso di
idee, per il concorso di progettazione e per gli appalti di servizi è composta da un
numero di membri tecnici non inferiore a tre, esperti nella materia oggetto del concorso o
dellappalto, di cui almeno uno dipendente della stazione appaltante.
2. Alla spesa per i compensi e i rimborsi
spettanti alla commissione giudicatrice si fa fronte mediante lutilizzazione delle
somme di cui allarticolo 18, comma 2-bis, della Legge.
Articolo 56
Penali
1. I disciplinari di affidamento dei servizi di
progettazione e delle attività ad essa connesse precisano le penali da applicare nel caso
di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali.
2. I termini di adempimento delle prestazioni
sono stabiliti dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla
categoria, allentità ed alla complessità dellintervento, nonché al suo
livello qualitativo.
3. Le penali da applicare ai soggetti incaricati
della progettazione o delle attività a questa connesse sono stabilite dal responsabile
del procedimento, in sede di redazione del documento preliminare alla progettazione, in
misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l1 per mille del corrispettivo
professionale, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento, da determinare
in relazione allentità delle conseguenze legate alleventuale ritardo.
4. Quando la disciplina contrattuale prevede
lesecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto
ai termini di una o più di tali parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano
ai rispettivi importi.
Capo IIConcorso di idee
Articolo 57
Modalità di espletamento
1. Il concorso di idee è espletato con le
modalità del pubblico incanto, ed è preceduto da pubblicità secondo la disciplina di
cui allarticolo 80, comma 2, qualora limporto complessivo dei premi sia pari o
superiore al controvalore in Euro di 200.000 DSP[24], e allarticolo 80, comma 3,
qualora inferiore. Per i Ministeri limporto è fissato nel controvalore in Euro di
130.000 DSP[25].
2. Possono partecipare al concorso, oltre i
soggetti di cui allarticolo 17, comma 1, lettere d), e), f) e g) della Legge, anche
i lavoratori subordinati abilitati allesercizio della professione e iscritti al
relativo ordine professionale secondo lordinamento nazionale di appartenenza, nel
rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego, con esclusione dei dipendenti
dellamministrazione che bandisce il concorso.
3. Il concorrente predispone la proposta ideativa
nella forma più idonea alla sua corretta rappresentazione. Nel bando non possono essere
richiesti elaborati di livello pari o superiore a quelli richiesti per il progetto
preliminare. Il tempo di presentazione della proposta deve essere stabilito in relazione
allimportanza e complessità del tema e non può essere inferiore a sessanta giorni
dalla data di pubblicazione del bando.
4. La valutazione delle proposte presentate al
concorso di idee è effettuata da una commissione giudicatrice, costituita ai sensi
dellarticolo 55, sulla base di criteri e metodi stabiliti nel bando di gara.
5. Le stazioni appaltanti riconoscono un congruo
premio al soggetto che ha elaborato lidea ritenuta migliore.
6. Lidea premiata è acquisita in
proprietà dalla stazione appaltante e, previa eventuale definizione dei suoi aspetti
tecnici, può essere posta a base di gara di un concorso di progettazione ovvero di un
appalto di servizi di cui ai Capi IV e V del presente titolo, e alla relativa procedura è
ammesso a partecipare il vincitore del premio qualora in possesso dei relativi requisiti
soggettivi.
Articolo 58
Contenuto del bando
1. Il bando per il concorso di idee contiene:
a) nome, indirizzo, numeri di telefono e telefax
e di e-mail della stazione appaltante;
b) nominativo del responsabile del procedimento;
c) descrizione delle esigenze della stazione
appaltante;
d) eventuali modalità di rappresentazione delle
idee;
e) modalità di presentazione delle proposte,
comunque costituite da schemi grafici e da una relazione tecnico economica;
f) termine per la presentazione delle proposte;
g) criteri e metodi per la valutazione delle
proposte;
h) importo del premio da assegnare al vincitore
del concorso;
i) data di pubblicazione.
Capo IIIConcorsi di progettazione
Articolo 59
Modalità di espletamento
1. Lespletamento del concorso di
progettazione è preceduto da pubblicità secondo quanto previsto allarticolo 80,
comma 2, qualora limporto complessivo dei premi o del valore stimato dei servizi cui
è preordinato il concorso è pari o superiore al controvalore in Euro di 200.000 DSP[26],
e allarticolo 80, comma 3, qualora inferiore. Per i Ministeri il valore è fissato
nel controvalore in Euro di 130.000 DSP[27]. Il termine di presentazione delle proposte
progettuali non può essere inferiore a novanta giorni.
2. Il concorso è di norma aggiudicato con
pubblico incanto, ovvero con licitazione privata qualora sussistano particolari ragioni.
3. Nel concorso di progettazione sono richiesti
esclusivamente progetti o piani con livello di approfondimento pari a quello di un
progetto preliminare, salvo quanto disposto al comma 6. Qualora il concorso di
progettazione riguardi un intervento da realizzarsi con il sistema della concessione di
lavori pubblici, la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico
finanziario per la sua costruzione e gestione.
4. Lammontare del premio da assegnare al
vincitore è determinato in misura non superiore al 60 per cento dellimporto
presunto dei servizi necessari per la redazione del progetto preliminare calcolato sulla
base delle vigenti tariffe professionali. Una ulteriore somma compresa fra il 40 ed il 70
per cento è stanziata per i concorrenti ritenuti meritevoli, a titolo di rimborso spese
per la redazione del progetto preliminare.
5. Con il pagamento del premio le stazioni
appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Al vincitore del concorso, se
in possesso dei requisiti richiesti nel bando, possono essere affidati a trattativa
privata i successivi livelli di progettazione. Tale possibilità ed il relativo
corrispettivo devono essere stabiliti nel bando.
6. In caso di intervento di particolare rilevanza
e complessità può procedersi ad esperimento di un concorso articolato in due gradi, di
cui il secondo, che ha ad oggetto la presentazione del progetto preliminare, si svolge tra
i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate al
concorso di primo grado e selezionate senza formazione di graduatorie di merito né
assegnazione di premi. Al vincitore finale, se in possesso dei requisiti richiesti dal
bando, è affidato lincarico della progettazione definitiva ed esecutiva. Tale
possibilità ed il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel bando. Per i premi e
i rimborsi spese si applica quanto previsto ai commi 4 e 5. I tempi di presentazione delle
proposte non possono essere inferiori a novanta giorni per il primo grado e a centoventi
giorni per il secondo grado.
7. Le stazioni appaltanti, dandone adeguata
motivazione, possono altresì procedere, allesperimento di un concorso in due gradi,
il primo avente ad oggetto la presentazione di un progetto preliminare, e il secondo
avente ad oggetto la presentazione di un progetto definitivo. Restano ferme le altre
disposizioni del comma 6.
Articolo 60
Contenuto del bando
1. Il bando per i concorsi di progettazione,
oltre agli elementi elencati dallarticolo 58, contiene lindicazione:
a) della procedura di aggiudicazione prescelta;
b) del numero di partecipanti al secondo grado
selezionati secondo quanto previsto dallarticolo 59, comma 6;
c) descrizione del progetto;
d) del numero, compreso tra dieci e venti,
previsto di partecipanti nel caso di licitazione privata;
e) delle modalità, dei contenuti e dei termini
della domanda di partecipazione nonché dei criteri di scelta nel caso di licitazione
privata;
f) dei criteri di valutazione delle proposte
progettuali;
g) del "peso" o del
"punteggio" da attribuire, con somma pari a cento e con gradazione rapportata
allimportanza relativa di ciascuno, agli elementi di giudizio nei quali è
scomponibile la valutazione del progetto oggetto del concorso;
h) dellindicazione del carattere vincolante
o meno della decisione della commissione giudicatrice;
i) del costo massimo di realizzazione
allintervento da progettare determinato sulla base di valori parametrici fissati nel
bando stesso;
l) delle informazioni circa le modalità di
presentazione dei progetti;
m) lindicazione dei giorni e delle ore in
cui gli interessati possono recarsi presso gli uffici della stazione appaltante per
ritirare la documentazione di cui al comma 3.
2. Il bando contiene anche le informazioni circa
le modalità di ritiro degli elaborati non premiati e per i quali non è stato disposto il
rimborso spese, nonché leventuale facoltà della commissione di menzionare i
progetti che, pur non premiati, presentano profili di particolare interesse.
3. Al bando di gara sono allegate le planimetrie
con le curve di livello riguardanti le aree interessate dallintervento, le relazioni
e i grafici relativi alle indagini geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e
sismiche effettuate sulle medesime aree nonché il documento preliminare alla
progettazione di cui allarticolo 15, comma 5.
rticolo 61
Valutazione delle proposte progettuali
1. La valutazione delle proposte progettuali
presentate al concorso di progettazione è eseguita sulla base dei criteri e dei metodi
contenuti nellallegato C.
Capo IVAffidamento dei servizi di importo
inferiore al controvalore in Euro di 200.000 DSP
Articolo 62
Disposizioni generali e modalitàdi
determinazione del corrispettivo
1. I servizi di cui allarticolo 50 di
importo inferiore a 40.000 Euro[28] sono affidati dalle stazioni appaltanti previa
adeguata pubblicità dellesigenza di acquisire la relativa prestazione
professionale; lavvenuto affidamento deve essere reso noto con adeguate formalità,
unitamente alle motivazioni della scelta effettuata.
2. I servizi di cui allarticolo 50 il cui
corrispettivo complessivo stimato, costituito dalla quota riferita alla progettazione[29]
e dalla quota riferita alle prestazioni accessorie, è compreso tra 40.000 Euro e il
controvalore in Euro di 200.000 DSP[30], sono affidati mediante licitazione privata. Per i
Ministeri la disposizione si applica qualora il corrispettivo sia compreso tra 40.000 Euro
e il controvalore in Euro di 130.000 DSP[31].
3. La quota del corrispettivo complessivo
riferita alla progettazione è determinata sulla base delle percentuali ed aliquote di
prestazioni parziali previste dalle vigenti tariffe professionali, in corrispondenza della
classe, della categoria e degli importi dellintervento risultanti dai progetti
redatti, nonché del livello di progettazione da redigere. Tali percentuali ed aliquote
parziali sono aumentate sulla base degli incrementi, al netto del ribasso offerto in gara,
stabiliti dalle vigenti tariffe professionali per il rimborso delle spese e per le
prestazioni progettuali speciali ivi previste ed eventualmente richieste.
4. Alla suddetta quota si applicano altresì
leventuale aumento percentuale per incarico parziale e la riduzione, prevista dalla
normativa vigente per le prestazioni professionali rese in favore dello Stato o altri enti
pubblici per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico il cui onere è
anche parzialmente a carico dello Stato o degli enti medesimi, ottenuta moltiplicando la
riduzione massima prevista dalla suddetta normativa per il ribasso percentuale offerto.
5. La quota del corrispettivo complessivo
riferita alle prestazioni accessorie è determinata con riferimento agli importi posti a
base di gara, stabiliti con riguardo ai correnti prezzi di mercato, al netto del ribasso
percentuale offerto.
6. Alla licitazione privata si applicano i
termini previsti dalla normativa comunitaria in materia di appalto di servizi e dalla
relativa normativa nazionale di recepimento, nonché quelli previsti dal presente
regolamento.
7. Qualora per la presentazione dellofferta
la stazione appaltante richieda adempimenti preliminari particolarmente complessi, per
ragioni tecniche o per altri motivi, i termini per la presentazione dellofferta
devono essere aumentati almeno della metà.
8. Nel caso di ricorso alla procedura di urgenza,
non derivante da fatto della stazione appaltante, sono indicate nel bando di gara le
relative motivazioni.
9. I bandi di gara sono resi noti con le forme di
pubblicità di cui allarticolo 80, comma 3.
10. La progettazione di un intervento non può
essere artificiosamente divisa in più parti al fine di eludere lapplicazione delle
norme che disciplinano laffidamento del servizio.
Articolo 63
Bando di gara, domanda di partecipazionee lettera
di invito
1. Il bando di gara per laffidamento degli
incarichi contiene:
a) il nome, lindirizzo, i numeri di
telefono, di telefax e di e-mail della stazione appaltante;
b) lindicazione dei servizi di cui
allarticolo 50 con la specificazione delle prestazioni specialistiche necessarie
compresa quella del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;
c) limporto complessivo stimato
dellintervento cui si riferiscono i servizi da affidare e degli eventuali importi
parziali stimati, nonché delle relative classi e categorie dei lavori individuate sulla
base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali;
d) lammontare presumibile del corrispettivo
della progettazione, e le percentuali per il rimborso spese e per le prestazioni
progettuali speciali eventualmente richieste, stabilite in base alle vigenti tariffe
professionali;
e) limporto massimo, stabilito con
riferimento ai correnti prezzi di mercato, delle eventuali prestazioni accessorie;
f) il tempo massimo per lespletamento
dellincarico;
g) i fattori ponderali da assegnare agli elementi
di valutazione dellofferta;
h) il termine non inferiore a 37 giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione del bando, per la presentazione delle domande di
partecipazione;
i) lindirizzo al quale devono essere
inviate le domande;
l) il termine entro il quale sono spediti gli
inviti a presentare offerta;
m) il massimale dellassicurazione prevista
dallarticolo 30, comma 5, della Legge;
n) il divieto previsto dallarticolo 17,
comma 9, della Legge;
o) limporto minimo della somma di tutti i
lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di cui alla lettera c), per i
quali il soggetto concorrente ha svolto i servizi di cui allarticolo 50, nel
decennio anteriore alla data di pubblicazione del bando; tali importi devono essere
stabiliti fra tre e cinque volte limporto globale stimato dellintervento cui
si riferiscono i servizi da affidare;
p) il numero, compreso fra dieci e venti, dei
soggetti da invitare a presentare offerta selezionati con lapplicazione dei criteri
di cui allallegato D;
q) il nominativo del responsabile del
procedimento.
2. Le domande di partecipazione sono corredate da
una dichiarazione, resa nelle forme previste dalla vigente legislazione, con la quale il
professionista o il legale rappresentante del soggetto concorrente:
a) attesta di non trovarsi nelle condizioni
previste dagli articoli 51 e 52;
b) indica, nel rispetto di quanto previsto al
precedente comma 1 lettera o), gli importi dei lavori e specifica per ognuno di essi: il
committente nonché le classi e le categorie, individuate sulla base delle elencazioni
contenute nelle vigenti tariffe professionali, cui essi appartengono, il soggetto che ha
svolto il servizio e la natura delle prestazioni effettuate;
c) fornisce lelenco dei professionisti che
svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali
nonché con lindicazione del professionista incaricato dellintegrazione delle
prestazioni specialistiche.
3. Al fine di selezionare i soggetti da invitare
alla presentazione dellofferta in possesso del requisito tecnico professionale
previsto dal comma 1, lettera o), le stazione appaltanti formano una graduatoria
assegnando a ciascuno un punteggio determinato secondo i criteri fissati
dallallegato D.
4. La lettera di invito è inviata
simultaneamente ai soggetti selezionati. Se uno solo dei soggetti risulta in possesso del
requisito di cui al comma 3, la stazione appaltante può affidare il servizio a trattativa
privata sulla base delle condizioni stabilite dal bando di gara.
5. La lettera di invito deve indicare:
a) il numero massimo di schede di formato A3,
ovvero di formato A4, che costituiscono la documentazione di ognuno dei progetti di cui
allarticolo 64, comma 1, lettera b); tale numero è compreso tra tre e cinque, nel
caso di schede di formato A3, e tra sei e dieci, nel caso di schede di formato A4;
b) il contenuto, in rapporto allo specifico
servizio da affidare, della relazione tecnica di offerta di cui allart. 64, comma 1,
lett. b) ed il numero massimo di cartelle, che costituiscono la relazione; tale numero è
compreso tra venti e quaranta;
c) leventuale suddivisione degli elementi
a) e b) di cui allarticolo 64, comma 3 in sub-elementi e relativi sub-pesi.
6. Il termine di presentazione delle offerte
fissato nella lettera di invito non può essere inferiore a 40 giorni dalla data di
spedizione della lettera stessa.
7. I servizi di ingegneria valutabili sono quelli
iniziati e ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la
parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca
precedente.
8. La stazione appaltante verifica le
dichiarazioni inerenti al possesso dei requisiti previsti al comma 2, lettere a) e b) ai
sensi e per gli effetti dellarticolo 10, comma 1-quater della Legge, per quanto
compatibili.
Articolo 64
Modalità di svolgimento della gara
1. Lofferta è racchiusa in un plico che
contiene:
a) una busta contenente la documentazione
amministrativa indicata nella lettera di invito e una dichiarazione presentata nelle forme
previste dalla vigente legislazione circa la permanenza delle condizioni di cui agli
articoli 51 e 52;
b) una busta contenente lofferta tecnica
costituita:
1) dalla documentazione grafica, descrittiva o
fotografica di un numero massimo di tre progetti relativi a interventi ritenuti dal
concorrente significativi della propria capacità progettuale, scelti fra interventi
qualificabili affini a quelli oggetto dellaffidamento, secondo i criteri desumibili
dalle tariffe professionali;
2) dalla illustrazione delle modalità con cui
saranno svolte le prestazioni oggetto dellincarico;
3) dal curriculum dei professionisti di cui
allarticolo 63, comma 2, lettera c) predisposto secondo gli allegati G ed H;
c) una busta contenente lofferta economica
costituita da:
1) ribasso percentuale da applicarsi:
a) alla percentuale per rimborso spesa;
b) alla percentuale per le prestazioni
progettuali speciali di cui allarticolo 63, comma 1, lettera d);
c) agli importi per le prestazioni accessorie di
cui allart. 63, comma 1, lettera e);
d) alla riduzione percentuale prevista dalla
legge per le prestazioni rese in favore di amministrazioni ed enti pubblici;
2) riduzione percentuale da applicarsi al tempo
fissato dal bando per lespletamento dellincarico.
2. Le offerte sono valutate con il criterio
dellofferta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti
elementi:
a) professionalità desunta dalla documentazione
grafica, fotografica e descrittiva;
b) caratteristiche qualitative e metodologiche
dellofferta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle
prestazioni oggetto dellincarico e dai curriculum dei professionisti che svolgeranno
il servizio di cui al comma 1 lettera b), punti 2) e 3);
c) ribasso percentuale indicato nellofferta
economica;
d) riduzione percentuale indicata
nellofferta economica con riferimento al tempo.
3. I fattori ponderali da assegnare agli elementi
sono fissati dal bando di gara e possono variare:
- per lelemento a): da 20 a 40;
- per lelemento b): da 20 a 40;
- per lelemento c): da 10 a 30;
- per lelemento d): da 0 a 10.
4. La somma dei fattori ponderali deve essere
pari a cento. Le misure dei punteggi devono essere stabilite in rapporto
allimportanza relativa di ogni elemento di valutazione.
5. In una o più sedute riservate, la Commissione
valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi.
Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione dà lettura dei punteggi attribuiti
alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte
economiche e, data lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse, determina
lofferta economica più vantaggiosa applicando i criteri e le formule di cui
allallegato E.
6. Le stazioni appaltanti possono prevedere nel
bando la procedura di verifica della congruità dellofferta economicamente più
vantaggiosa qualora i punti relativi al prezzo e la somma dei punti relativi agli altri
elementi di valutazione sono pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti
massimi previsti dal bando di gara. Lesito negativo della verifica circa la
compatibilità del ribasso offerto rispetto alla qualità delle prestazioni offerte
comporta lesclusione dellofferta.
Capo VAffidamento dei servizi di importopari o
superiore al controvalorein Euro di 200.000 DSP
Articolo 65
Disposizioni generali
1. I servizi di cui allarticolo 50, sono
affidati mediante licitazione privata o pubblico incanto qualora il corrispettivo
complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dallarticolo 62, commi 3,
4 e 5, sia pari o superiore al controvalore in Euro di 200.000 DSP[32]. Per i Ministeri
tale valore è fissato nel controvalore di 130.000 DSP[33].
2. Alle procedure di cui al comma 1 si applicano
le norme comunitarie e nazionali di recepimento in materia di appalto pubblico di
servizi[34] per quanto riguarda i termini, i bandi, gli avvisi di gara.
3. In fase di prequalifica, la stazione
appaltante invia ai candidati che ne fanno richiesta e con onere a loro carico una nota
illustrativa contenente i principali elementi caratterizzanti la prestazione da svolgere.
In tale fase è fatto divieto di richiedere la presa visione dei luoghi da parte dei
candidati.
4. La stazione appaltante può chiedere, nel caso
di raggruppamenti temporanei di cui allarticolo 17, comma 1, lettera g) della Legge
che i requisiti finanziari e tecnici di cui allarticolo 66, comma 1, lettere a), b)
e d) siano posseduti in misura non superiore al 60% dal capogruppo; la restante
percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non possono
essere richieste percentuali di possesso dei requisiti minimi.
Articolo 66
Requisiti di partecipazione
1. I requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti
con riguardo:
a) al fatturato globale per servizi di cui
allarticolo 50, espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione
del bando, per un importo variabile tra 3 e 6 volte limporto a base dasta;
b) allavvenuto espletamento negli ultimi
dieci anni di servizi di cui allarticolo 50, relativi a lavori appartenenti ad
ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare,
individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali,
per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 2 e 4 volte
limporto stimato dei lavori da progettare;
c) allavvenuto svolgimento negli ultimi
dieci anni di due servizi di cui allarticolo 50, relativi ai lavori, appartenenti ad
ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare,
individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali,
per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte
limporto stimato dei lavori da progettare;
d) al numero medio annuo del personale tecnico
utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti
con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua), in una misura
variabile tra 2 e 3 volte le unità stimate nel bando per lo svolgimento
dellincarico.
2. I servizi di ingegneria valutabili sono quelli
iniziati ed ultimati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione
del bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi
iniziati in epoca precedente.
3. I concorrenti non devono trovarsi altresì
nelle condizioni previste dagli articoli 51 e 52.
Articolo 67
Licitazione privata
1. I bandi di gara contengono le indicazioni
previste dallarticolo 63, comma 1, lettere da a) a n) e lettera q), nonché
dellarticolo 66, commi 1 e 3, e sono resi noti con le forme di pubblicità di cui
allarticolo 80, comma 2.
2. Sono invitati a presentare offerta i soggetti
in possesso dei requisiti minimi previsti dal bando di gara in numero compreso fra cinque
e venti.
3. Qualora il numero dei soggetti in possesso dei
requisiti minimi previsti dal bando di gara risulti inferiore a cinque, la stazione
appaltante procede a nuova gara, modificando le relative condizioni.
4. Se il numero dei soggetti in possesso dei
requisiti minimi previsti dal bando di gara risulta superiore a quello fissato, la scelta
dei soggetti da invitare a presentare offerta viene effettuata per una metà arrotondata
per difetto, sulla base dei criteri di cui allallegato F e per i restanti tramite
sorteggio pubblico.
5. La procedura di scelta degli offerenti avviene
in seduta pubblica, con data indicata nel bando di gara, limitatamente alla fase di
verifica della documentazione amministrativa, e in seduta riservata ai fini
dellattribuzione dei punteggi di cui allegato F.
6. La stazione appaltante nei successivi tre
giorni comunica formalmente a ciascuno dei soggetti concorrenti lesito della
selezione ed il punteggio riportato.
Articolo 68
Lettera di invito
1. La lettera di invito a presentare offerta è
inviata nella stessa data ai soggetti selezionati entro sessanta giorni dalla data di
spedizione del bando. In caso di procedura durgenza il termine per linvio
delle lettere di invito non può superare i dieci giorni decorrenti dal termine ultimo per
il ricevimento delle domande di partecipazione.
2. In caso di mancata osservanza dei termini di
cui al comma 1, salva la possibilità di termini maggiori definiti dal responsabile del
procedimento in presenza di particolari e motivate necessità, la procedura è annullata e
la documentazione viene restituita ai concorrenti a spese della stazione appaltante.
3. La lettera di invito contiene la richiesta di
elementi utili alla valutazione, che siano strettamente correlati al servizio da affidare.
Articolo 69
Pubblico incanto
1. Quando la stazione appaltante ricorre alla
procedura del pubblico incanto, nel bando di gara inserisce gli elementi di cui
allarticolo 63, comma 1, lettere da a) a g), m), n) e q), e allarticolo 66,
commi 1 e 3, nonché gli ulteriori elementi previsti dalle norme comunitarie e nazionali
di recepimento delle direttive in materia di procedure di aggiudicazione di appalti
pubblici di servizi.
Articolo 70
Verifiche
1. La stazione appaltante verifica le
dichiarazioni inerenti al possesso dei requisiti di cui allarticolo 66 ai sensi e
per gli effetti dellarticolo 10, comma 1-quater, della Legge per quanto compatibili.
2. La stazione appaltante può procedere altresì
alla verifica prevista dallarticolo 64, comma 6.
TITOLO V
SISTEMI DI REALIZZAZIONE
DI LAVORI PUBBLICI
Capo I Appalti e concessioni
Sezione prima: Disposizioni generali
Articolo 71
Disposizioni preliminari
1. Lavvio delle procedure di scelta del
contraente presuppone lacquisizione da parte del responsabile del procedimento
dellattestazione del direttore dei lavori in merito:
a) alla accessibilità delle aree e degli
immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati
progettuali;
b) alla assenza di impedimenti sopravvenuti
rispetto agli accertamenti effettuati prima dellapprovazione del progetto;
c) alla conseguente realizzabilità del progetto
anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre
per lesecuzione dei lavori.
2. Lofferta da presentare per
laffidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici è accompagnata
dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di avere esaminato gli elaborati
progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei
lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso,
delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei
prezzi, sulle condizioni contrattuali e sullesecuzione dei lavori e di aver
giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel
loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La stessa
dichiarazione contiene altresì lattestazione di avere effettuato una verifica della
disponibilità (seguivano alcune parole non ammesse al «Visto» della Corte dei conti),
della mano dopera necessaria per lesecuzione dei lavori nonché della
disponibilità di attrezzature adeguate allentità e alla tipologia e categoria dei
lavori in appalto.
3. In nessun caso si procede alla stipulazione
del contratto, se il responsabile del procedimento e limpresa appaltatrice non
abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle
condizioni che consentono limmediata esecuzione dei lavori.
4. Gli adempimenti necessari per lavvio
delle procedure espropriative e per il conseguimento del decreto di occupazione di urgenza
sono posti in essere in tempi compatibili con la stipulazione del contratto.
Articolo 72
Categorie di opere generali e
specializzatestrutture, impianti e opere speciali
1. Ai fini dei bandi di gara e della
qualificazione delle imprese le opere e i lavori pubblici appartengono ad una o più
categorie di opere generali ovvero ad una o più categorie di opere specializzate.
2. Per opere generali si intendono le opere o i
lavori caratterizzati da una pluralità di lavorazioni, indispensabili per consegnare
lopera o il lavoro finito in ogni sua parte.
3. Per opere specializzate si intendono le
lavorazioni che nellambito del processo realizzativo dellopera o lavoro
necessitano di una particolare specializzazione e professionalità.
4. Si considerano strutture, impianti e opere
speciali, le seguenti opere specializzate se di importo superiore a quelli indicati
allarticolo 73, comma 3:
a) il restauro, la manutenzione di superfici
decorate di beni architettonici, il restauro di beni mobili, di interesse storico,
artistico ed archeologico;
b) linstallazione, la gestione e la
manutenzione ordinaria di impianti idrosanitari, del gas, antincendio, di
termoregolazione, di cucina e di lavanderia;
c) linstallazione, la gestione e la
manutenzione di impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di
trasporto;
d) linstallazione, gestione e manutenzione
di impianti pneumatici, di impianti antintrusione;
e) linstallazione, la gestione e la
manutenzione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili;
f) i rilevamenti topografici speciali e le
esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali;
g) le fondazioni speciali, i consolidamenti di
terreni, i pozzi;
h) la bonifica ambientale di materiali tossici e
nocivi;
i) i dispositivi strutturali, i giunti di
dilatazione, e gli apparecchi di appoggio, i ritegni antisismici;
l) la fornitura e posa in opera di strutture e di
elementi prefabbricati prodotti industrialmente;
m) larmamento ferroviario;
n) gli impianti per la trazione elettrica;
o) gli impianti di trattamento rifiuti;
p) gli impianti di potabilizzazione.
Articolo 73
Condizione per la partecipazione alle gare
1. Nei bandi di gara per lappalto di opere
o lavori pubblici è richiesta la qualificazione nella sola categoria di opere generali
che rappresenta la categoria prevalente, e che identifica la categoria dei lavori da
appaltare. Nei bandi di gara per lappalto di opere o lavori nei quali assume
carattere prevalente una lavorazione specializzata, la gara è esperita con espressa
richiesta della qualificazione nella relativa categoria specializzata. Si intende per
categoria prevalente quella di importo più elevato fra le categorie costituenti
lintervento.
2. Nel bando di gara è indicato limporto
complessivo dellopera o del lavoro oggetto dellappalto, la relativa categoria
generale o specializzata considerata prevalente nonché tutte le parti, appartenenti alle
categorie generali o specializzate di cui si compone lopera o il lavoro con i
relativi importi e categorie che, a scelta del concorrente, sono subappaltabili o
affidabili a cottimo, oppure scorporabili.
3. Le parti costituenti lopera o il lavoro
di cui al comma 2 sono quelle di importo singolarmente superiore al dieci per cento
dellimporto complessivo dellopera o lavoro ovvero di importo superiore a
150.000 Euro[35].
Articolo 74
Criteri di affidamento delle opere generali e
delle opere specializzate non eseguite direttamente
1. Le imprese aggiudicatarie, in possesso della
qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere
specializzate indicate nel bando di gara come categoria prevalente possono, fatto salvo
quanto previsto al comma 2, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone
lopera o il lavoro, anche se non sono in possesso delle relative qualificazioni,
oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso
delle relative qualificazioni.
2. Le lavorazioni relative a opere generali, e a
strutture, impianti ed opere speciali di cui allarticolo 72, comma 4, indicate nel
bando di gara, non possono essere eseguite direttamente dalle imprese qualificate per la
sola categoria prevalente, se prive delle relative adeguate qualificazioni; esse, fatto
salvo quanto previsto dallarticolo 13, comma 7, della Legge, sono comunque
subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Le medesime
lavorazioni sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della
costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale.
3. Le imprese qualificate nella categoria di
opera generale sono abilitate a partecipare alle gare indette per la manutenzione
dellopera generale stessa.
Articolo 75
(Articolo non ammesso al «Visto»della Corte dei
conti)[36]
Sezione seconda: Appalto di lavori pubblici
Articolo 76
Procedure di scelta del contraente
1. Lappalto di lavori pubblici è affidato
mediante pubblico incanto, licitazione privata, appalto-concorso o trattativa privata
sulla base delle motivate indicazioni del responsabile del procedimento.
2. Non si fa luogo ad appalto-concorso o a
licitazione privata qualora il numero dei candidati qualificati sia inferiore a tre. In
tal caso, la stazione appaltante bandisce una nuova gara mediante pubblico incanto, anche
modificando le relative condizioni, e aggiudica comunque lappalto allesito
della seconda procedura.
3. Le stazioni appaltanti comunicano ai candidati
od offerenti che lo richiedano le decisioni assunte riguardo allaggiudicazione o
alla mancata aggiudicazione dellappalto, o leventuale decisione di avviare
nuova procedura di affidamento. Delle stesse decisioni è data comunicazione anche
allUfficio delle pubblicazioni delle Comunità Europee.
4. Le stazioni appaltanti comunicano altresì ad
ogni candidato o offerente non ammesso alla gara o non selezionato che lo richieda, nei
quindici giorni successivi al ricevimento della domanda, i motivi della mancata ammissione
o del rigetto della sua offerta, e della scelta dellofferta vincente, ove non vi
ostino motivi di pubblico interesse o di tutela dellimpresa.
Articolo 77
Licitazione privata semplificata
1. Per i lavori di importo inferiore a 750.000
Euro[37] i soggetti elencati allarticolo 2, comma 2, lettere a) e b), della Legge
compilano annualmente, sulla base delle domande pervenute entro il 15 dicembre, un elenco
dei soggetti da invitare alle procedure di licitazione privata semplificata. Lelenco
è formato, entro il 31 dicembre di ogni anno mediante sorteggio pubblico. La data del
sorteggio è resa pubblica con avviso sul bollettino della Regione dove ha sede il
soggetto al quale è stata presentata la domanda. Le domande presentate dopo il 15
dicembre sono inserite in elenco nellordine di presentazione.
2. Linvito a presentare offerte è
inoltrato a trenta concorrenti nel rispetto dellordine in cui sono inserite
nellelenco, e sempre che siano in possesso dei requisiti di qualificazione necessari
per laffidamento dei lavori.
3. Comma non ammesso al «Visto» della Corte dei
conti[38].
4. Le imprese inserite nellelenco possono
ricevere ulteriori inviti dopo che la stazione appaltante ha invitato tutti i soggetti
dellelenco, in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per
laffidamento dei lavori cui si riferisce linvito.
5. Nel caso di stazioni appaltanti di dimensione
nazionale la cui struttura organizzativa è articolata su basi locali le domande e i
relativi elenchi si riferiscono alle singole articolazioni territoriali.
6. Lelenco dei lavori che la stazione
appaltante intende affidare con la procedura prevista dal presente articolo è reso
pubblico ai sensi dellarticolo 80, comma 4, entro il trenta novembre di ogni anno.
Articolo 78
Trattativa privata preceduta da gara informale
1. La stazione appaltante, quando ricorrono i
presupposti fissati dalla legge, individua le imprese da invitare alla gara informale,
sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione
economico-finanziaria e tecnico-organizzative dei soggetti desunte dal mercato e nel
rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.
2. Le imprese individuate ai sensi del comma 1
sono contemporaneamente invitate a presentare, anche in qualità di mandataria di
raggruppamento ai sensi della Legge, le offerte oggetto della negoziazione, con lettera
contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta.
3. La stazione appaltante negozia il contratto
con limpresa che ha offerto le condizioni più vantaggiose, previa verifica del
possesso dei requisiti di qualificazione previsti per laggiudicazione di appalti di
uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione privata, sulla base della
documentazione esibita dalla impresa prescelta.
4. La procedura della gara informale può essere
adottata dalla stazione appaltante anche nel caso in cui questa non sia obbligatoria per
legge; il numero dei soggetti da invitare può essere inferiore a quello di legge, e
comunque non inferiore a cinque.
Articolo 79
Termini per le gare
1. Nella licitazione privata e nellappalto
concorso, per appalti di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000
DSP[39], il termine di ricezione della domanda di partecipazione non può essere inferiore
a trentasette giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara. Le domande di
partecipazione possono essere inoltrate mediante lettera, telegramma, telescritto,
telecopia o telefono; ove inoltrate con mezzo diverso dalla lettera, devono comunque
essere confermate per lettera spedita entro il termine di ricezione delle domande stesse.
2. Le stazioni appaltanti, ricevute le domande di
partecipazione, invita nella stessa data e per iscritto i candidati in possesso dei
requisiti previsti nel bando di gara a presentare le offerte. La lettera di invito deve
contenere:
a) lindirizzo dellufficio cui possono
essere richiesti il capitolato doneri ed i documenti complementari, il termine per
presentare la richiesta, nonché limporto e le modalità di pagamento della somma
che deve essere eventualmente versata per ottenere i suddetti documenti;
b) il termine di ricezione delle offerte,
lindirizzo cui queste devono essere spedite e la lingua o le lingue in cui devono
essere redatte;
c) gli estremi del bando di gara;
d) i criteri di aggiudicazione dellappalto,
se non figurano nel bando di gara.
3. Nei pubblici incanti per appalti di lavori di
importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP[40] il termine di
ricezione delle offerte non può essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data di
spedizione del bando di gara; per la licitazione privata lo stesso termine non può essere
inferiore a quaranta giorni dalla data di invio dellinvito scritto; per
lappalto-concorso tale termine non può essere inferiore ad ottanta giorni.
4. Quando le offerte possono essere fatte
soltanto a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione sul luogo di documenti
allegati al capitolato doneri, i termini di ricezione delle offerte devono essere
adeguatamente aumentati.
5. I capitolati doneri ed i documenti
complementari, sempreché richiesti in tempo utile, devono essere inviati alle imprese
dalle stazioni appaltanti entro sei giorni dalla data di ricezione della richiesta.
6. Le informazioni complementari sui capitolati
doneri, sempreché richieste in tempo utile, devono essere comunicate almeno sei
giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.
7. Quando, per la loro mole, i capitolati
doneri ed i documenti non possono essere forniti nei termini o quando le offerte
possono essere fatte solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione sul
luogo dei documenti allegati al capitolato doneri, i termini di cui al comma 3
devono essere adeguatamente aumentati.
8. Quando la comunicazione di preiformazione di
cui allarticolo 80, comma 1, è stata inviata almeno cinquantadue giorni prima e,
comunque, non più di dodici mesi prima della data di invio del bando, il termine di
ricezione delle offerte può essere ridotto a ventidue giorni, per pubblici incanti, a
ventisei giorni per la licitazione privata ed a cinquanta giorni per lappalto
concorso.
9. Nella licitazione privata o
nellappalto-concorso relativi a lavori di importo inferiore al controvalore in Euro
di 5.000.000 DSP[41] il termine di ricezione delle domande di partecipazione non può
essere inferiore a diciannove giorni dalla data di pubblicazione del bando.
10. Nei pubblici incanti relativi a lavori di
importo inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP[42] il termine di ricezione
delle offerte non può essere inferiore a ventisei giorni dalla data di pubblicazione del
bando; per la licitazione privata lo stesso termine non può essere inferiore a venti
giorni dalla data di spedizione degli inviti; per lappalto-concorso tale termine non
può essere inferiore a ottanta giorni.
11. I termini sono calcolati conformemente alle
vigenti disposizioni dellUnione Europea.
Articolo 80
Forme di pubblicità
1. Le caratteristiche essenziali degli appalti di
lavori pubblici di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP[43],
contenuti nei programmi, sono rese note mediante comunicazione di preinformazione
allUfficio delle pubblicazioni ufficiali dellUnione europea.
2. Per i lavori di importo pari o superiore al
controvalore in Euro di 5.000.000 DSP[44], gli avvisi ed i bandi sono inviati
allufficio delle pubblicazioni ufficiali della Unione europea. Gli avvisi e i bandi
sono altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, dopo dodici
giorni dallinvio allufficio delle pubblicazioni ufficiali dellUnione
europea, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su
almeno due a maggiore diffusione nella regione dove si eseguono i lavori. La pubblicazione
reca menzione della data di spedizione e non deve contenere informazioni diverse rispetto
a quelle comunicate; le stazioni appaltanti devono essere in grado di provare la data di
spedizione.
3. Per i lavori di importo pari o superiore ad un
milione ed inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP[45], gli avvisi ed i
bandi di gara sono pubblicati sul foglio delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e, per estratto, con le modalità previste dal comma 2.
4. Per i lavori di importo compreso tra 500.000
ed 1.000.000 di Euro[46], gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati sul Bollettino
ufficiale della regione nella quale ha sede la stazione appaltante e, per estratto, su
almeno due dei principali quotidiani avente particolare diffusione nella provincia dove si
eseguono i lavori.
5. Quando limporto dei lavori posto in gara
non raggiunge i 500.000 Euro[47], la pubblicazione può essere effettuata soltanto
nellAlbo Pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nellAlbo della
stazione appaltante.
6. È facoltà della stazione appaltante
ricorrere ad ulteriori forme di pubblicità, anche telematica.
7. Gli estratti di avvisi e di bandi di gara
contengono le seguenti notizie: la tipologia delle commesse, limporto dei lavori, la
località di esecuzione, la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità
Europee e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, la data di presentazione
dellofferta e della domanda di partecipazione alla gara, lindirizzo
dellufficio ove poter acquisire le informazioni necessarie.
8. Le stesse modalità sono osservate per la
pubblicazione dei dati di cui allarticolo 29, comma 1, lettere f), f-bis) e f-ter)
della Legge.
9. Ai fini del presente articolo, per quotidiani
nazionali si intendono quelli aventi una significativa diffusione, in termini di vendita,
in tutte le regioni e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di
interesse generale; per quotidiani regionali o provinciali si intendono quelli più
diffusi, in termini di vendita, nel relativo territorio e destinati prevalentemente a
fornire contenuti informativi di interesse generale concernenti anche, in misura
significativa, la cronaca locale; sono equiparati ai quotidiani provinciali i periodici a
diffusione locale che abbiano almeno due uscite settimanali e che abbiano il formato,
limpostazione grafica e i contenuti redazionali tipici dei giornali quotidiani.
10. Nei bandi, negli avvisi e negli inviti di
gara è indicato il nome del responsabile del procedimento.
11. Gli avvisi di preinformazione, i bandi di
gara, gli avvisi degli appalti aggiudicati sono redatti secondo gli schemi di cui agli
allegati I, L, M, N, O.
12. Losservatorio dei lavori pubblici
assicura la trasmissione annuale alla Commissione Europea dei prospetti statistici
relativi ai contratti di appalto di lavori stipulati dalle amministrazioni aggiudicatrici
nellanno precedente, contenenti il numero e il valore globale dei contratti
aggiudicati al di sopra della soglia comunitaria, le procedure di aggiudicazione seguite,
le categorie dei lavori appaltati, la nazionalità dellimpresa aggiudicataria.
Articolo 81
Procedure accelerate
1. Nel caso di licitazione privata, se per
ragioni di urgenza non è possibile losservanza dei termini di cui allarticolo
79, la stazione appaltante può stabilire i termini seguenti:
a) un termine di ricezione delle domande di
partecipazione non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del
bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana successiva alla
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea per gli appalti di importo
pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP[48], ovvero, per gli appalti
di importo inferiore, dalla data di pubblicazione del bando;
b) un termine di ricezione delle offerte non
inferiore a dieci giorni dalla data di spedizione dellinvito.
2. Sempre che siano state richieste in tempo
utile, le informazioni complementari sul capitolato doneri devono essere comunicate
dalla stazione appaltante almeno quattro giorni prima della scadenza del termine stabilito
per la ricezione delle offerte.
3. Le domande di partecipazione alle gare e gli
inviti a presentare lofferta sono trasmessi per le vie più rapide possibili. Le
domande inviate mediante telegramma, telescritto, telecopia o telefono sono confermate con
lettera spedita prima della scadenza del termine indicato al comma 1, lettera a).
Articolo 82
Segretezza e sicurezza
1. Le amministrazioni usuarie del bene oggetto
dellintervento dichiarano con provvedimento motivato, le opere di cui
allarticolo 33 della Legge da considerarsi "segrete" ai sensi del R.D. 11
luglio 1941, n. 1161[49] e della legge 24 ottobre 1977, n. 801[50] oppure "eseguibili
con speciali misure di sicurezza".
2. Le opere di cui al comma 1 sono realizzate da
imprese in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9 della Legge e della
abilitazione di sicurezza.
3. La realizzazione delle opere dichiarate
segrete o eseguibili con speciali misure di sicurezza avviene previo esperimento di gara
informale cui sono invitate da 5 a 15 imprese, secondo le disposizioni previste
dallarticolo 78, commi 1, 2, e 3.
4. Limpresa invitata può richiedere di
essere autorizzata a presentare offerta quale mandataria di unassociazione
temporanea, della quale deve indicare i componenti. Lamministrazione aggiudicatrice
entro i successivi dieci giorni è tenuta a pronunziarsi sullistanza; la mancata
risposta nel termine equivale a diniego di autorizzazione.
5. Gli incaricati della progettazione, della
direzione dei lavori e del collaudo delle opere di cui al comma 1, qualora esterni
allamministrazione, devono essere in possesso dellabilitazione di sicurezza.
Articolo 83
Appalto per lesecuzione dei lavoricongiunto
allacquisizione di beni immobili
1. Se il corrispettivo dellappalto dei
lavori è costituito, in tutto o in parte, dal trasferimento in favore
dellappaltatore delle proprietà di beni immobili, il bando di gara prevede
limporto minimo del prezzo che lofferente dovrà versare per
lacquisizione del bene, nonché il prezzo massimo posto a base di gara per
lesecuzione dei lavori.
2. I concorrenti presentano offerte aventi ad
oggetto alternativamente:
a) il prezzo per lacquisizione del bene;
b) il prezzo per la esecuzione dei lavori;
c) il prezzo per la congiunta acquisizione del
bene ed esecuzione dei lavori.
3. Le buste contenenti le offerte specificano, a
pena di esclusione, a quale delle tre ipotesi di cui al comma 2 lofferta fa
riferimento. Nessun concorrente può presentare più offerte.
4. Lamministrazione aggiudicatrice dichiara
la gara deserta qualora nessuna delle offerte pervenute abbia ad oggetto
lacquisizione del bene.
5. Qualora le offerte pervenute riguardano:
a) esclusivamente lacquisizione del bene,
la proprietà dello stesso viene aggiudicata al miglior offerente;
b) esclusivamente lesecuzione di lavori
ovvero lacquisizione del bene congiuntamente allesecuzione dei lavori, la
vendita del bene e lappalto dei lavori vengono aggiudicati alla migliore offerta
congiunta;
c) la sola acquisizione del bene ovvero la sola
esecuzione dei lavori ovvero lacquisizione del bene congiuntamente
allesecuzione dei lavori, la vendita del bene e lappalto per lesecuzione
dei lavori vengono aggiudicati alla migliore offerta congiunta, sempre che essa sia più
conveniente delle due migliori offerte separate. In caso contrario laggiudicazione,
avviene in favore della migliore offerta relativa allacquisizione del bene e a
quella relativa allesecuzione dei lavori.
6. Il valore dei beni immobili da trasferire a
seguito della procedura di gara è determinato dal responsabile del procedimento sulla
base dei criteri estimativi desumibili dalle norme fiscali.
7. Linserimento nel programma triennale dei
beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, delle amministrazioni pubbliche
e degli altri enti non territoriali ai fini della loro alienazione comporta il venir meno
del vincolo di destinazione ai sensi del secondo comma dellarticolo 828 del codice
civile[51].
Sezione terza: Concessione di costruzione e
gestione di lavori pubblici
Articolo 84
Procedura di scelta del concessionariodi lavori
pubblici
1. Laffidamento della concessione di lavori
pubblici avviene mediante
licitazione privata. Il criterio di
aggiudicazione è quello dellofferta economicamente più vantaggiosa, disciplinato
dallarticolo 91.
2. Si applicano i termini previsti ai commi 1 e
5, dellarticolo 79, maggiorati di quindici giorni e le forme di pubblicità di cui
allarticolo 80.
Articolo 85
Bando di gara
1. Il bando di gara per laffidamento della
concessione specifica le modalità con le quali i partecipanti alla gara dimostrano la
disponibilità delle risorse finanziarie necessarie a coprire il costo
dellinvestimento. Il bando di gara, sulla base dei dati del piano
economico-finanziario compreso nel progetto preliminare, indica:
a) leventuale prezzo massimo che
lamministrazione aggiudicatrice intende corrispondere;
b) leventuale prezzo minimo che il
concessionario è tenuto a corrispondere per la costituzione o il trasferimento di
diritti;
c) leventuale canone da corrispondere
allamministrazione aggiudicatrice;
d) la percentuale, pari o superiore al quaranta
per cento dei lavori da appaltare obbligatoriamente a terzi secondo le modalità e le
condizioni fissate dallarticolo 2, comma 4, della Legge;
e) il tempo massimo previsto per
lesecuzione dei lavori e per lavvio della gestione;
f) la durata massima della concessione;
g) il livello minimo della qualità di gestione
del servizio, nonché delle relative modalità;
h) il livello iniziale massimo e la struttura
delle tariffe da praticare allutenza e la metodologia del loro adeguamento nel
tempo;
i) eventuali ulteriori elementi specifici che
saranno inseriti nel contratto;
l) la facoltà o lobbligo per il
concessionario di costituire la società di progetto prevista dallarticolo
37-quinquies della Legge.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono
prevedere la facoltà per i concorrenti di inserire nellofferta la proposta di
eventuali varianti al progetto posto a base di gara, indicando quali parti dellopera
o del lavoro è possibile variare e a quali condizioni.
Articolo 86
Schema di contratto
1. Lo schema di contratto di concessione indica:
a) le condizioni relative allelaborazione
da parte del concessionario del progetto dei lavori da realizzare e le modalità di
approvazione da parte dellamministrazione aggiudicatrice;
b) lindicazione delle caratteristiche
funzionali, impiantistiche, tecniche e architettoniche dellopera e lo standard dei
servizi richiesto;
c) i poteri riservati allamministrazione
aggiudicatrice, ivi compresi i criteri per la vigilanza sui lavori da parte del
responsabile del procedimento;
d) la specificazione della quota annuale di
ammortamento degli investimenti;
e) il limite minimo dei lavori da appaltare
obbligatoriamente a terzi secondo le modalità e le condizioni fissate dallarticolo
2, comma 4, della Legge;
f) le procedure di collaudo;
g) le modalità ed i termini per la manutenzione
e per la gestione dellopera realizzata, nonché i poteri di controllo del concedente
sulla gestione stessa;
h) le penali per le inadempienze del
concessionario, nonché le ipotesi di decadenza della concessione e la procedura della
relativa dichiarazione;
i) le modalità di corresponsione
delleventuale prezzo;
l) i criteri per la determinazione e
ladeguamento della tariffa che il concessionario potrà riscuotere dallutenza
per i servizi prestati;
m) lobbligo per il concessionario di
acquisire tutte le approvazioni necessarie oltre quelle già ottenute in sede di
approvazione del progetto;
n) le modalità ed i termini di adempimento da
parte del concessionario degli eventuali oneri di concessione, comprendenti la
corresponsione di canoni o prestazioni di natura diversa;
o) le garanzie assicurative richieste per le
attività di progettazione, costruzione e gestione;
p) le modalità, i termini e gli eventuali oneri
relativi alla consegna del lavoro allamministrazione aggiudicatrice al termine della
concessione.
Articolo 87
Contenuti dellofferta
1. In relazione a quanto previsto nel bando
lofferta contiene:
a) il prezzo richiesto dal concorrente;
b) il prezzo che eventualmente il concorrente è
disposto a corrispondere allamministrazione aggiudicatrice;
c) il canone da corrispondere
allamministrazione aggiudicatrice;
d) il tempo di esecuzione dei lavori;
e) la durata della concessione;
f) il livello iniziale della tariffa da praticare
allutenza ed il livello delle qualità di gestione del servizio e delle relative
modalità;
g) le eventuali varianti al progetto posto a base
di gara.
2. Allofferta è inoltre allegato un
dettagliato piano economico finanziario dellinvestimento e della connessa gestione
per tutto larco temporale prescelto.
Sezione quarta: Lavori in economia
Articolo 88
Tipologie di lavori eseguibili in economia
1. I lavori eseguibili in economia sono
individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche
competenze e nellambito delle seguenti categorie generali:
a) manutenzione o riparazione di opere od
impianti quando lesigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile
realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 19 e 20 della Legge;
b) manutenzione di opere o di impianti di importo
non superiore a 50.000 Euro;
c) interventi non programmabili in materia di
sicurezza;
d) lavori che non possono essere differiti, dopo
linfruttuoso esperimento delle procedure di gara;
e) lavori necessari per la compilazione di
progetti;
f) completamento di opere o impianti a seguito
della risoluzione del contratto o in danno dellappaltatore inadempiente, quando vi
è necessità ed urgenza di completare i lavori.
2. I fondi necessari per la realizzazione di
lavori in economia possono essere anticipati dalla stazione appaltante con mandati
intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale.
3. Il programma annuale dei lavori è corredato
dellelenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una
previsione, ancorché sommaria.
4. Nel bilancio di previsione sono tenuti
distinti gli stanziamenti per gli interventi da eseguire in economia prevedibili, e quelli
per gli interventi non preventivabili. Questi ultimi sono stimati sulla base delle
risultanze relative agli esercizi finanziari precedenti.
Capo IICriteri di aggiudicazione
Articolo 89
Aggiudicazione al prezzo più basso
determinatomediante massimo ribasso sullelenco prezzi
1. Quando la gara di pubblico incanto o di
licitazione privata si tiene con il metodo del massimo ribasso sullelenco prezzi
unitari, lautorità che presiede la gara, aperti i plichi ricevuti e verificata la
documentazione presentata, aggiudica lappalto al concorrente che ha presentato il
massimo ribasso percentuale determinato ai sensi dei commi 2 e 3.
2. Nel caso di lavori di importo pari o superiore
al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP[52], ove il soggetto che presiede la gara,
individui offerte che presentano un ribasso percentuale superiore a quello considerato
soglia di anomalia in base alle disposizioni di legge, sospende la seduta e comunica i
nominativi dei relativi concorrenti, ai sensi dellarticolo 21, comma 1-bis, della
Legge, al responsabile del procedimento. Questi, avvalendosi di organismi tecnici della
stazione appaltante, esamina le giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi
dellarticolo 21, comma 1-bis della Legge e valuta la congruità delle offerte. Il
soggetto che presiede la gara, alla riapertura della seduta pubblica, pronuncia
lesclusione delle offerte giudicate non congrue e aggiudica lappalto. Nel caso
in cui il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque non si procede alla
determinazione della soglia di anomalia fermo restando il potere della stazione appaltante
di valutare la congruità dellofferta.
3. A seguito dellesclusione
dellofferta giudicata non congrua, la stazione appaltante comunica lavvenuta
esclusione e le relative motivazioni allOsservatorio dei lavori pubblici[53], che
provvede a darne informativa alla Commissione della Comunità Europea.
4. Nel caso di lavori di importo inferiore al
controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP[54] non si procede allesclusione automatica
se il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque. In tal caso, le offerte che
presentano un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione sono soggette a
verifica di congruità da parte del responsabile del procedimento, che chiede ai relativi
offerenti di presentare, nel termine di dieci giorni dalla ricezione della richiesta, gli
elementi giustificativi dellofferta presentata. Se la risposta non perviene in
termine utile o comunque non è ritenuta adeguata, la stazione appaltante esclude la
relativa offerta e aggiudica lappalto al migliore offerente rimasto in gara.
Articolo 90
Aggiudicazione al prezzo più bassodeterminato
mediante offerta a prezzi unitari
1. Se la licitazione privata è aggiudicata con
il metodo dellofferta a prezzi unitari, alla lettera dinvito è allegata la
lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dellopera o dei
lavori composta da sette colonne. Nella lista, vidimata in ogni suo foglio dal
responsabile del procedimento, sono riportati per ogni lavorazione e fornitura, nella
prima colonna il numero di riferimento dellelenco delle descrizioni delle varie
lavorazioni e forniture previste in progetto, nella seconda colonna la descrizione
sintetica delle varie lavorazioni e forniture, nella terza colonna le unità di misura,
nella quarta colonna il quantitativo previsto in progetto per ogni voce.
2. Nel termine fissato con la lettera di invito,
i concorrenti rimettono alla stazione appaltante, unitamente agli altri documenti
richiesti, la lista di cui al comma 1 che riporta, nella quinta e sesta colonna, i prezzi
unitari offerti per ogni lavorazione e fornitura espressi in cifre nella quinta colonna ed
in lettere nella sesta colonna e, nella settima colonna, i prodotti dei quantitativi
risultanti dalla quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta. Il prezzo complessivo
offerto, rappresentato dalla somma di tali prodotti, è indicato dal concorrente in calce
al modulo stesso unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo
complessivo posto a base di gara. Il prezzo complessivo ed il ribasso sono indicati in
cifre ed in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in
lettere.
3. Nel caso di discordanza dei prezzi unitari
offerti prevale il prezzo indicato in lettere. Il modulo è sottoscritto in ciascun foglio
dal concorrente e non può presentare correzioni che non sono da lui stesso espressamente
confermate e sottoscritte.
4. In caso di pubblico incanto, il bando di gara
contiene lindicazione dei giorni e delle ore in cui gli interessati possono recarsi
presso gli uffici della stazione appaltante per ritirare copia della lista delle
lavorazioni e forniture di cui al comma 1.
5. Nel caso di appalto integrato nonché nel caso
di appalti i cui corrispettivi sono stabiliti esclusivamente a corpo ovvero a corpo e a
misura, la lista delle quantità relative alla parte dei lavori a corpo posta a base di
gara ha effetto ai soli fini dellaggiudicazione; prima della formulazione
dellofferta, il concorrente ha lobbligo di controllare le voci riportate nella
lista attraverso lesame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo
metrico, posti in visione ed acquisibili. In esito a tale verifica il concorrente è
tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire le
voci e relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati
grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti che è previsto facciano
parte integrante del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di
offrire. Lofferta va inoltre accompagnata, a pena di inammissibilità, da una
dichiarazione di presa datto che lindicazione delle voci e delle quantità non
ha effetto sullimporto complessivo dellofferta che, seppure determinato
attraverso lapplicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie
lavorazioni, resta fisso ed invariabile ai sensi degli articoli 19, comma 4 e 21, comma 1,
della Legge. I termini per la presentazione dellofferta previsti dallarticolo
79, comma 5, sono maggiorati della metà.
6. Nel giorno e nellora stabiliti nel bando
di gara, lautorità che presiede la gara apre i plichi ricevuti e contrassegna ed
autentica le offerte in ciascun foglio e le eventuali correzioni apportate nel modo
indicato nel comma 5; legge ad alta voce il prezzo complessivo offerto da ciascun
concorrente ed il conseguente ribasso percentuale e procede allaggiudicazione in
base al ribasso percentuale indicato in lettere ai sensi di quanto previsto
allarticolo 89, commi 2 e 4.
7. La stazione appaltante, dopo
laggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procede alla
verifica dei conteggi presentati dallaggiudicatario tenendo per validi e immutabili
i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la
somma di cui al comma 2. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da
tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto tutti i prezzi unitari
sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari
offerti, eventualmente corretti, costituiscono lelenco dei prezzi unitari
contrattuali.
8. Le sedute di gara possono essere sospese ed
aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo salvo che nella fase di apertura delle
buste delle offerte economiche.
Articolo 91
Offerta economicamente più vantaggiosa
1. In caso di aggiudicazione con il criterio
dellofferta economicamente più vantaggiosa, i "pesi" o
"punteggi" da assegnare agli elementi di valutazione previsti dallarticolo
21, comma 2, della Legge devono essere globalmente pari a cento, e devono essere indicati
nel bando di gara.
2. Lo stesso bando di gara per tutti gli elementi
di valutazione qualitativa prevede i sub-elementi ed i "sub-pesi" o i
"sub-punteggi" in base ai quali è determinata la valutazione.
3. In una o più sedute riservate, la Commissione
valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando
tra i criteri e le formule di cui allallegato B quelle indicate dal bando.
Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione dà lettura dei punteggi attribuiti
alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte
economiche e, data lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse, determina
lofferta economicamente più vantaggiosa applicando, tra i criteri di cui
allallegato B, quello indicato nel bando.
4. La stazione appaltante può altresì procedere
alla verifica prevista allarticolo 64, comma 6.
Articolo 92
Commissione giudicatrice e modalità di scelta
dei commissari
1. Nelle commissioni giudicatrici di cui
allarticolo 21, comma 4, della Legge, tutti i commissari sono scelti pubblicamente
mediante sorteggio, ad eccezione del Presidente che è nominato direttamente dalle
stazioni appaltanti.
2. Ai fini del sorteggio il responsabile del
procedimento predispone un elenco di tutti i nominativi proposti dagli ordini
professionali, dalle facoltà universitarie e dalla stazione appaltante. Qualora nel
termine di trenta giorni non siano pervenuti i nominativi richiesti, la stazione
appaltante può scegliere i commissari a propria discrezione nellambito dei soggetti
inadempienti.
3. Latto di nomina dei membri della
commissione ne determina il compenso e fissa il termine per lespletamento
dellincarico. Tale termine può essere prorogato una volta sola per giustificati
motivi.
4. Al momento dellaccettazione
dellincarico, i commissari dichiarano ai sensi dellarticolo 4 della legge 4
gennaio 1968, n. 15[55] e successive modificazioni linesistenza delle cause di
incompatibilità di cui allarticolo 21, comma 5, della Legge.
5. Il componente di commissione giudicatrice che
abbia un qualsiasi interesse personale o professionale nei confronti di uno o più
soggetti comunque coinvolti, direttamente o indirettamente, nelle attività di gara o di
esecuzione dei lavori, ha lobbligo di astenersi dal partecipare alle operazioni di
gara.
TITOLO VI
SOGGETTI ABILITATIAD
ASSUMERE LAVORI PUBBLICI
Articolo 93
Riunione di Imprese
1. Sono ammessi a presentare offerta per gli
appalti e le concessioni di lavori pubblici imprese riunite che abbiano conferito o si
impegnino a conferire, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse,
detta capogruppo.
2. In caso di licitazione privata, di appalto
concorso o di trattativa privata, limpresa invitata individualmente ha la facoltà
di presentare offerta o di trattare per sé o quale capogruppo di imprese riunite, ai
sensi del comma 1.
3. La violazione delle disposizioni di cui
allarticolo 13, comma 5-bis della Legge comporta lannullamento
dellaggiudicazione o la nullità del contratto.
4. Le imprese riunite in associazione temporanea
devono eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al
raggruppamento.
Articolo 94
Fallimento dellimpresa mandatariao di
unimpresa mandante
1. In caso di fallimento dellimpresa
mandataria ovvero, qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte,
interdizione, inabilitazione o fallimento del suo titolare, la stazione appaltante ha
facoltà di proseguire il rapporto di appalto con altra impresa che sia costituita
mandataria nei modi previsti dallarticolo 93 purché abbia i requisiti di
qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire, ovvero di recedere
dallappalto.
2. In caso di fallimento di una delle imprese
mandanti ovvero, qualora si tratti di unimpresa individuale, in caso di morte,
interdizione, inabilitazione o fallimento del suo titolare, limpresa capogruppo, ove
non indichi altra impresa subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di
idoneità, è tenuta alla esecuzione, direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti,
purché queste abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da
eseguire.
Articolo 95
Requisiti dellimpresa singola e di quelle
riunite
1. Limpresa singola può partecipare alla
gara qualora sia in possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi
relativi alla categoria prevalente per limporto totale dei lavori ovvero sia in
possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili
per i singoli importi. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non posseduti
dallimpresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria
prevalente.
2. Per le associazioni temporanee di imprese e
per i consorzi di cui allarticolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della Legge
di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti
nel bando di gara per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o da una
impresa consorziata nelle misure minime del 40%; la restante percentuale è posseduta
cumulativamente dalla mandataria o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura
minima del 10% di quanto richiesto allintero raggruppamento. Limpresa
mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria.
3. Per le associazioni temporanee di imprese e
per i consorzi di cui allarticolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della Legge
di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti
dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante
possiede i requisiti previsti per limporto dei lavori della categoria che intende
assumere e nella misura indicata per limpresa singola. I requisiti relativi alle
lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti sono posseduti dalla impresa
mandataria con riferimento alla categoria prevalente.
4. Se limpresa singola o le imprese che
intendano riunirsi in associazione temporanea hanno i requisiti di cui al presente
articolo, possono associare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi
diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime
non superino il 20 per cento dellimporto complessivo dei lavori e che
lammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari
allimporto dei lavori che saranno ad essa affidati.
5. Il mandato conferito allimpresa
capogruppo dalle altre imprese riunite deve risultare da scrittura privata autenticata. La
relativa procura è conferita al legale rappresentante dellimpresa capogruppo. Il
mandato è gratuito ed irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei
confronti della stazione appaltante.
6. Al mandatario spetta la rappresentanza
esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti della stazione
appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti
dallappalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino alla estinzione di ogni
rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le
responsabilità facenti capo alle imprese mandanti.
7. Ai fini del presente regolamento, il rapporto
di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione delle imprese riunite,
ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti
fiscali e degli oneri sociali.
Articolo 96
Società tra imprese riunite
1. Le imprese riunite dopo laggiudicazione
possono costituire tra loro una società anche consortile, ai sensi del libro V del titolo
V, capi 3 e seguenti del Codice Civile[56], per lesecuzione unitaria, totale o
parziale, dei lavori.
2. La società subentra, senza che ciò
costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di
autorizzazione o di approvazione, nellesecuzione totale o parziale del contratto,
ferme restando le responsabilità delle imprese riunite ai sensi della Legge.
3. Il subentro ha effetto dalla data di
notificazione dellatto costitutivo alla stazione appaltante, e subordinatamente alla
iscrizione della società nel registro delle imprese.
4. Tutte le imprese riunite devono far parte
della società, la quale non può conseguire la qualificazione. Nel caso di esecuzione
parziale dei lavori, la società può essere costituita anche dalle sole imprese
interessate allesecuzione parziale.
5. Ai soli fini della qualificazione, i lavori
eseguiti dalla società sono riferiti alle singole imprese associate, secondo le
rispettive quote di partecipazione alla società stessa.
Articolo 97
Consorzi stabili di imprese
1. I consorzi stabili di imprese di cui
allarticolo 10, comma 1, lettera c), e articolo 12 della Legge, hanno la facoltà di
far eseguire i lavori dai consorziati senza che ciò costituisca subappalto, ferma la
responsabilità sussidiaria e solidale degli stessi nei confronti della stazione
appaltante.
2. I consorzi stabili conseguono la
qualificazione a seguito di verifica delleffettiva sussistenza in capo alle singole
consorziate dei corrispondenti requisiti.
3. Il conseguimento della qualificazione da parte
del consorzio stabile non pregiudica la contemporanea qualificazione delle singole imprese
consorziate, ma il documento di qualificazione di queste ultime deve riportare la
segnalazione di partecipazione ad un consorzio stabile, nonché lindicazione di
tutti gli altri soggetti partecipanti.
4. Per i primi cinque anni dalla costituzione ai
fini della partecipazione del consorzio alle gare i requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente, posseduti dalle singole imprese
consorziate, vengono sommati. Alle singole imprese consorziate si applicano le
disposizioni previste per le imprese mandanti dei raggruppamenti temporanei di imprese.
5. In caso di scioglimento del consorzio stabile
ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio. Le quote di assegnazione devono
tenere conto dellapporto reso dai singoli consorziati nellesecuzione dei
lavori.
Articolo 98
Requisiti del concessionario
1. I soggetti che intendono partecipare alle gare
per laffidamento di concessione di lavori pubblici, se eseguono lavori con la
propria organizzazione di impresa, devono essere qualificati secondo quanto previsto dagli
articoli 8 e 9 della Legge con riferimento ai lavori direttamente eseguiti, ed essere in
possesso dei seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi:
a) fatturato medio relativo alle attività svolte
negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al dieci
per cento dellinvestimento previsto per lintervento;
b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo
dellinvestimento previsto per lintervento;
c) svolgimento negli ultimi cinque anni di
servizi affini a quello previsto dallintervento per un importo medio non inferiore
al cinque per cento dellinvestimento previsto per lintervento;
d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno
un servizio affine a quello previsto dallintervento per un importo medio pari ad
almeno il due per cento dellinvestimento previsto dallintervento.
2. In alternativa ai requisiti previsti dalle
lettere c) e d) del comma 1 il concessionario può incrementare i requisiti previsti dalle
lettere a) e b) nella misura fissata dal bando di gara, comunque compresa fra il doppio e
il triplo.
3. Se il concessionario non esegue direttamente i
lavori oggetto della concessione, deve essere in possesso esclusivamente dei requisiti di
cui al comma 1, lettere a), b), c), e d).
4. Qualora il candidato alla concessione sia
costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti
previsti al comma 1, lettere a) e b), devono essere posseduti dalla capogruppo, dalle
mandanti o dalle consorziate nella misura prevista dallarticolo 95.
Articolo 99
Requisiti del promotore
1. Possono presentare le proposte di cui
allarticolo 37-bis della Legge, oltre ai soggetti elencati negli articoli 10 e 17,
comma 1, lettera f), della Legge, soggetti che svolgono in via professionale attività
finanziaria, assicurativa, tecnico-operativa, di consulenza e di gestione nel campo dei
lavori pubblici o di pubblica utilità e dei servizi alla collettività, che negli ultimi
tre anni hanno partecipato in modo significativo alla realizzazione di interventi di
natura ed importo almeno pari a quello oggetto della proposta.
2. Possono presentare proposta anche soggetti
appositamente costituiti, nei quali comunque devono essere presenti in misura
maggioritaria soci aventi i requisiti di esperienza e professionalità stabiliti nel comma
1.
3. Al fine di ottenere laffidamento della
concessione, il promotore deve comunque possedere, anche associando o consorziando altri
soggetti, i requisiti previsti dallarticolo 98.
TITOLO VII
GARANZIE
Articolo 100
Cauzione provvisoria
1. La cauzione provvisoria prevista
dallarticolo 30, comma 1, della Legge può essere costituita a scelta
dellofferente in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al
corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le
aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore delle stazione appaltanti. La
cauzione può essere costituita, sempre a scelta dellofferente anche mediante
fideiussione bancaria ovvero mediante polizza assicurativa fideiussoria con clausola di
pagamento a semplice richiesta.
2. La cauzione provvisoria deve essere
accompagnata dallimpegno di un fidejussore verso il concorrente a rilasciare
garanzia fideiussoria definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente
dellappalto o della concessione.
Articolo 101
Cauzione definitiva
1. La cauzione definitiva deve permanere fino
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato.
2. La cauzione viene prestata a garanzia
delladempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni
derivanti dalleventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia
del rimborso delle somme pagate in più allappaltatore rispetto alle risultanze
della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
3. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di
valersi della cauzione per leventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento
dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dellappaltatore.
Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere
al pagamento di quanto dovuto dallappaltatore per le inadempienze derivanti dalla
inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori comunque presenti in cantiere.
4. La stazione appaltante può richiedere
allappaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto
o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di
prezzo da corrispondere allappaltatore.
Articolo 102
Fideiussione a garanzia dellanticipazionee
fideiussione a garanzia dei saldi
1. Lerogazione dellanticipazione, ove
consentita dalla legge, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria
o assicurativa di importo pari allanticipazione maggiorato del tasso di interesse
legale applicato al periodo necessario al recupero dellanticipazione stessa secondo
il cronoprogramma dei lavori.
2. Limporto della garanzia viene
gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo
recupero dellanticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
3. La fideiussione a garanzia del pagamento della
rata di saldo è costituita alle condizioni previste dal comma 1. Il tasso di interesse è
applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo
definitivo.
Articolo 103
Polizza di assicurazione per danni di esecuzionee
responsabilità civile verso terzi
1. Lesecutore dei lavori è obbligato ai
sensi dellarticolo 30, comma 3, della Legge, a stipulare una polizza di
assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti, verificatisi nel corso dellesecuzione dei lavori. La somma assicurata
è stabilita nel bando di gara. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante
contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dellesecuzione
dei lavori.
2. Il massimale per lassicurazione contro
la responsabilità civile verso terzi è pari al 5 per cento della somma assicurata per le
opere con un minimo di 500.000 Euro, ed un massimo di 5.000.000 di Euro[57].
3. La copertura assicurativa decorre dalla data
di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto
un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga
indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi allutilizzo delle
lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o
rifacimento.
4. Il contraente trasmette alla stazione
appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della
consegna dei lavori.
5. Lomesso o il ritardato pagamento delle
somme dovute a titolo di premio da parte dellesecutore non comporta
linefficacia della garanzia.
Articolo 104
Polizza di assicurazione indennitaria decennale
1. Per i lavori di cui allarticolo 30,
comma 4, della Legge, lappaltatore ed il concessionario sono obbligati a stipulare,
con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria
decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dellopera, ovvero dei
rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del
pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza
dellaccertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed
autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non
deve essere inferiore al 20 per cento del valore dellopera realizzata con il limite
massimo di 14.000.000 di Euro[58].
2. Lappaltatore e il concessionario sono
altresì obbligati a stipulare, per i lavori di cui al comma 1, una polizza di
assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza
dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione e per la durata di dieci anni, con massimale non inferiore a 4.000.000
di Euro[59].
3. La liquidazione della rata di saldo è
subordinata allaccensione delle polizze di cui ai commi 1 e 2.
Articolo 105
Polizza assicurativa del progettista
1. Le stazioni appaltanti richiedono ai
progettisti, come forma di copertura assicurativa, la polizza di cui allarticolo 30,
comma 5, della Legge. Tale polizza copre la responsabilità professionale del progettista
esterno per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto
esecutivo o definitivo, che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove
spese di progettazione e/o maggiori costi.
2. Si intende per maggior costo la differenza fra
i costi e gli oneri che la stazione appaltante deve sopportare per lesecuzione
dellintervento a causa dellerrore o omissione progettuale ed i costi e gli
oneri che essa avrebbe dovuto affrontare per lesecuzione di un progetto esente da
errori ed omissioni.
3. Per nuove spese di progettazione si intendono
gli oneri di nuova progettazione, nella misura massima del costo iniziale di progettazione
sostenuti dalle stazioni appaltanti qualora, per motivate ragioni, affidino con le
procedure di cui alla Legge ed al presente regolamento, la nuova progettazione ad altri
progettisti anziché al progettista originariamente incaricato. Lobbligo di
nuovamente progettare i lavori a carico del progettista senza costi e oneri per la
stazione appaltante deve essere inderogabilmente previsto nel contratto.
4. Il progettista, contestualmente alla
sottoscrizione del contratto, deve produrre una dichiarazione di una compagnia di
assicurazioni autorizzata allesercizio del ramo "responsabilità civile
generale" nel territorio dellUnione Europea, contenente limpegno a
rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai
lavori progettati. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla
data di emissione del certificato del collaudo provvisorio. La mancata presentazione della
dichiarazione determina la decadenza dallincarico, e autorizza la sostituzione del
soggetto affidatario.
5. Nel caso in cui il pagamento dei corrispettivi
professionali sia dal contratto frazionato in via di anticipazione non correlata allo
svolgimento per fasi del progetto, ciascuna anticipazione in acconto è subordinata alla
costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari
allacconto medesimo. Il saldo è corrisposto soltanto a seguito della presentazione
della polizza. Lo svincolo delle garanzie fideiussorie è contestuale alla presentazione
della polizza, che deve in ogni caso avvenire al momento della consegna degli elaborati
progettuali.
6. Lassicuratore, entro novanta giorni
dalla ricezione della richiesta di risarcimento, comunica alla stazione appaltante la
somma offerta, ovvero indica i motivi per i quali non può formulare alcuna offerta. Il
responsabile del procedimento entro sessanta giorni dal ricevimento dellofferta deve
assumere la propria determinazione. Trascorso inutilmente tale termine, lofferta si
intende rifiutata. Qualora il responsabile del procedimento dichiari di accettare la somma
offertagli, lassicuratore deve provvedere al pagamento entro trenta giorni dalla
ricezione della comunicazione.
7. Qualora lassicuratore non proceda alla
comunicazione di cui al comma 6, ovvero la sua offerta sia ritenuta incongrua dalla
stazione appaltante, la stima dellammontare del danno è demandata ad un perito
designato dallAutorità nellambito dellelenco di cui allarticolo
151, comma 6. Qualora il pagamento della somma stimata non sia effettuato entro sessanta
giorni dalla comunicazione della stima, lAmministrazione dà comunicazione
allISVAP.
Articolo 106
Polizza assicurativadel dipendente incaricato
della progettazione
1. Qualora la progettazione sia affidata a
proprio dipendente, la stazione appaltante assume lonere del rimborso al dipendente
dei due terzi del premio corrisposto da questi per contrarre garanzia assicurativa per la
copertura dei rischi professionali. Limporto da garantire non può essere superiore
al dieci per cento del costo di costruzione dellopera progettata e la garanzia copre
il solo rischio per il maggior costo per le varianti di cui allarticolo 25, comma 1,
lettera d), della Legge.
Articolo 107
Requisiti dei fideiussori
1. Le garanzie bancarie sono prestate da istituti
di credito o da banche autorizzati allesercizio dellattività bancaria ai
sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
2. (Comma non ammesso al «Visto» della Corte
dei conti)[60]
3. Le garanzie assicurative sono prestate da
imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce
lobbligo di assicurazione.
4. Le fideiussioni devono essere conformi allo
schema tipo approvato con decreto del Ministro dellindustria di concerto con il
Ministro dei lavori pubblici.
Articolo 108
Garanzie di concorrenti riuniti
1. In caso di riunione di concorrenti ai sensi
dellarticolo 13 della Legge, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative
sono presentate, su mandato irrevocabile, dallimpresa mandataria o capogruppo in
nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui
allarticolo 13, comma 2, della Legge, e con responsabilità "pro quota"
nel caso di cui allarticolo 13, comma 3, della Legge.
TITOLO VIII
IL CONTRATTO
Articolo 109
Stipulazione ed approvazione del contratto
1. La stipulazione del contratto di appalto deve
aver luogo entro sessanta giorni dalla aggiudicazione nel caso di pubblico incanto,
licitazione privata ed appalto-concorso ed entro trenta giorni dalla comunicazione di
accettazione dellofferta nel caso di trattativa privata e di cottimo fiduciario.
2. Per gli appalti di competenza di
Amministrazioni statali, lapprovazione del contratto deve intervenire entro sessanta
giorni dalla data di stipulazione.
3. Se la stipula del contratto o la sua
approvazione, ove prevista, non avviene nei termini fissati dai commi precedenti,
limpresa può, mediante atto notificato alla stazione appaltante (Seguivano alcune
parole non ammesse al «Visto» della Corte dei conti) sciogliersi da ogni impegno o
(seguiva una parola non ammessa al «Visto» della Corte dei conti) recedere dal
contratto. In caso di mancata presentazione dellistanza, allimpresa non spetta
alcun indennizzo.
4. (Seguivano alcune parole non ammesse al
«Visto» della Corte dei conti). Lappaltatore non ha diritto ad alcun compenso o
indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.
Se è intervenuta la consegna dei lavori in via
durgenza, limpresa ha diritto al rimborso delle spese sostenute per
lesecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori ivi compresi quelle per
opere provvisionali.
Articolo 110
Documenti facenti parte integrante del contratto
1. Sono parte integrante del contratto e devono
in esso essere richiamati:
a) il capitolato generale;
b) il capitolato speciale;
c) gli elaborati grafici progettuali;
d) lelenco dei prezzi unitari;
e) i piani di sicurezza previsti
dallarticolo 31 della Legge;
f) il cronoprogramma.
2. Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati
progettuali diversi da quelli elencati al comma 1.
Articolo 111
Contenuto dei capitolati e dei contratti
1. Il capitolato generale, i capitolati speciali
e i contratti disciplinano, fra laltro, nel rispetto delle disposizioni della Legge
e del presente regolamento:
a) il termine entro il quale devono essere
ultimati i lavori oggetto dellappalto e i presupposti in presenza dei quali il
responsabile del procedimento concede proroghe;
b) i casi e i modi nei quali possono essere
disposte le sospensioni totali o parziali dei lavori, e i criteri di determinazione degli
indennizzi e dei danni qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano ordinate
in carenza di presupposti;
c) le responsabilità e gli obblighi
dellappaltatore per i difetti di costruzione;
d) i modi e i casi di riconoscimento dei danni da
forza maggiore;
e) le modalità di riscossione dei corrispettivi
dellappalto.
Articolo 112
Spese di contratto, di registro ed accessorie a
carico dellappaltatore
1. Sono a carico dellappaltatore tutte le
spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di
progetto.
2. La liquidazione delle spese di cui al comma 1
è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dellufficio presso cui è
stato stipulato il contratto.
3. Sono pure a carico dellappaltatore tutte
le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno
della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione.
Articolo 113
Anticipazione
1. Nei casi consentiti dalla legge le stazioni
appaltanti erogano allappaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo
inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento, lanticipazione
sullimporto contrattuale nella misura prevista dalle norme vigenti. La ritardata
corresponsione dellanticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi
a norma dellarticolo 1282 codice civile[61].
2. Lanticipazione è revocata se
lesecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme
restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla
data di erogazione della anticipazione.
Articolo 114
Pagamenti in acconto
1. Nel corso dellesecuzione dei lavori sono
erogati allappaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili,
pagamenti in acconto del corrispettivo dellappalto, nei termini o nelle rate
stabiliti dal capitolato speciale ed a misura dellavanzamento dei lavori
regolarmente eseguiti.
2. I certificati di pagamento delle rate di
acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili
indicanti la quantità, la qualità e limporto dei lavori eseguiti, non appena
scaduto il termine fissato dal capitolato speciale o non appena raggiunto limporto
previsto per ciascuna rata.
3. Nel caso di sospensione dei lavori di durata
superiore a novanta giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto
degli importi maturati fino alla data di sospensione.
Articolo 115
Cessione del corrispettivo dappalto
1. Ai sensi dellarticolo 26, comma 5, della
Legge, le cessioni di crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche a
titolo di corrispettivo di appalto possono essere effettuate dagli appaltatori a banche o
intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui
oggetto sociale preveda lesercizio dellattività di acquisto di crediti di
impresa.
2. La cessione deve essere stipulata mediante
atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata
allamministrazione debitrice.
3. La cessione del credito da corrispettivo di
appalto è efficace ed opponibile alla pubblica amministrazione qualora questa non la
rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici
giorni dalla notifica di cui al comma 2.
4. Lamministrazione pubblica, al momento
della stipula del contratto o contestualmente, può preventivamente riconoscere la
cessione da parte dellappaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire
a maturazione.
5. In ogni caso, lamministrazione ceduta
può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto
di appalto.
Articolo 116
Ritardato pagamento
1. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di
acconto rispetto ai termini indicati nel capitolato generale o speciale sono dovuti gli
interessi a norma dellarticolo 26, comma 1, della Legge.
2. I medesimi interessi sono dovuti nel caso di
ritardato pagamento della rata di saldo rispetto ai termini previsti dallarticolo
28, comma 9, della Legge, con decorrenza dalla scadenza dei termini stessi.
3. Nel caso di concessione di lavori pubblici il
cui prezzo sia da corrispondersi in più rate annuali, il disciplinare di concessione
prevede la decorrenza degli interessi per ritardato pagamento.
4. Limporto degli interessi per ritardato
pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo,
immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite
domande o riserve.
Articolo 117
Penali
1. I capitolati speciali di appalto e i contratti
precisano le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi
contrattuali.
2. I termini di adempimento delle prestazioni
sono stabiliti dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla
categoria, allentità ed alla complessità dellintervento, nonché al suo
livello qualitativo.
3. Per il ritardato adempimento delle
obbligazioni assunte dagli esecutori di lavori pubblici, le penali da applicare sono
stabilite dal responsabile del procedimento, in sede di elaborazione del progetto posto a
base di gara ed inserite nel capitolato speciale dappalto, in misura giornaliera
compresa tra lo 0,3 per mille e l1 per mille dellammontare netto contrattuale,
e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento, da determinare in relazione
allentità delle conseguenze legate alleventuale ritardo.
4. Il direttore dei lavori riferisce
tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi
nellandamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo
nelladempimento determina un importo massimo della penale superiore allimporto
previsto al comma 3, il responsabile del procedimento promuove lavvio delle
procedure previste dallarticolo 119.
5. Qualora la disciplina contrattuale preveda
lesecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto
ai termini di una o più di tali parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano
ai rispettivi importi.
Articolo 118
Risoluzione dei contratti per reati accertati
1. Qualora nei confronti dellappaltatore
sia intervenuta lemanazione di un provvedimento definitivo che dispone
lapplicazione di una o più misure di prevenzione di cui allarticolo 3, della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423[62], ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata
in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di
fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per
violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del
procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei
riguardi delle finalità dellintervento, lopportunità di procedere alla
risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione, lappaltatore ha diritto soltanto
al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti
dallo scioglimento del contratto.
Articolo 119
Risoluzione del contratto per graveinadempimento,
grave irregolarità e grave ritardo
1. Quando il direttore dei lavori accerta che
comportamenti dellappaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di
contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del
procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando
la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati
allappaltatore.
2. Su indicazione del responsabile del
procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti
allappaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la
presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.
3. Acquisite e valutate negativamente le predette
controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che lappaltatore abbia risposto, la
stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione
del contratto.
4. Qualora, al fuori dei precedenti casi,
lesecuzione dei lavori ritardi per negligenza dellappaltatore rispetto alle
previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i
casi durgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in
ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno
di ricevimento della comunicazione.
5. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei
lavori verifica, in contraddittorio con lappaltatore, o, in sua mancanza, con la
assistenza di due testimoni, gli effetti dellintimazione impartita, e ne compila
processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.
6. Sulla base del processo verbale, qualora
linadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del
procedimento, delibera la risoluzione del contratto.
Articolo 120
Inadempimento di contratti per cottimo
1. Per i contratti relativi a cottimo, in caso di
inadempimento dellappaltatore la risoluzione è dichiarata per iscritto dal
responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i
diritti e le facoltà riservate dal contratto alla stazione appaltante.
Articolo 121
Provvedimenti in seguitoalla risoluzione dei
contratti
1. Il responsabile del procedimento, nel
comunicare allappaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone,
con preavviso di venti giorni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già
eseguiti e linventario di materiali, macchine e mezzi dopera che devono essere
presi in consegna dal direttore dei lavori.
2. In sede di liquidazione finale dei lavori
dellappalto risolto è determinato lonere da porre a carico
dellappaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare
ad altra impresa i lavori, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà
prevista dallarticolo 10, comma 1-ter, della Legge.
Articolo 122
Recesso dal contratto e valutazione del decimo
1. La stazione appaltante ha il diritto di
recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del
valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dellimporto delle
opere non eseguite.
2. Il decimo dellimporto delle opere non
eseguite è calcolato sulla differenza tra limporto dei quattro quinti del prezzo
posto a base di gara, depurato del ribasso dasta, e lammontare netto dei
lavori eseguiti.
3. Lesercizio del diritto di recesso è
preceduto da formale comunicazione allappaltatore da darsi con un preavviso non
inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i
lavori ed effettua il collaudo definitivo.
4. I materiali il cui valore è riconosciuto
dalla stazione appaltante a norma del comma 1 sono soltanto quelli già accettati dal
direttore dei lavori prima della comunicazione dello scioglimento del contratto.
5. La stazione appaltante può trattenere le
opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li
ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde allappaltatore, per il
valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un
compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle
opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
6. Lappaltatore deve rimuovere dai
magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere
i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine
stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato dufficio ed a sue spese.
TITOLO IX
ESECUZIONE DEI LAVORI
Capo I Direzione dei lavori
Articolo 123
Ufficio della direzione dei lavori
1. Per il coordinamento, la direzione ed il
controllo tecnico-contabile dellesecuzione di ogni singolo intervento le stazioni
appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da
un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e
categoria dellintervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore
operativo o di ispettore di cantiere.
2. Lufficio di direzione lavori è preposto
alla direzione ed al controllo tecnico, contabile e amministrativo dellesecuzione
dellintervento secondo le disposizioni che seguono e nel rispetto degli impegni
contrattuali.
Articolo 124
Direttore dei lavori
1. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui
è preposto siano eseguiti a regola darte ed in conformità al progetto e al
contratto.
2. Il direttore dei lavori ha la responsabilità
del coordinamento e della supervisione dellattività di tutto lufficio di
direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con lappaltatore in merito
agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
3. Il direttore dei lavori ha la specifica
responsabilità dellaccettazione dei materiali, sulla base anche del controllo
quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche
di questi così come previsto dallarticolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971,
n. 1086[63], ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche di cui
allarticolo 21 della predetta legge.
4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le
attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dalla Legge o dal presente
regolamento nonché:
a) verificare periodicamente il possesso e la
regolarità da parte dellappaltatore della documentazione prevista dalle leggi
vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
b) curare la costante verifica di validità del
programma di manutenzione, dei manuali duso e dei manuali di manutenzione,
modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati.
Articolo 125
Direttori operativi
1. Gli assistenti con funzioni di direttori
operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che lavorazioni di
singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nellosservanza
delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al
direttore dei lavori.
2. Ai direttori operativi possono essere affidati
dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:
a) verificare che lappaltatore svolga tutte
le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
b) programmare e coordinare le attività
dellispettore dei lavori;
c) curare laggiornamento del cronoprogramma
generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei
lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i
necessari interventi correttivi;
d) assistere il direttore dei lavori
nellidentificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o
esecutivi;
e) individuare ed analizzare le cause che
influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al direttore dei lavori
le adeguate azioni correttive;
f) assistere i collaudatori
nellespletamento delle operazioni di collaudo;
g) esaminare e approvare il programma delle prove
di collaudo e messa in servizio degli impianti;
h) controllare, quando svolge anche le funzioni
di coordinatore per lesecuzione dei lavori, il rispetto dei piani di sicurezza da
parte del direttore di cantiere;
i) collaborare alla tenuta dei libri contabili.
Articolo 126
Ispettori di cantiere
1. Gli assistenti con funzioni di ispettori di
cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in
conformità delle prescrizioni stabilite nel Capitolato speciale di appalto. La posizione
di ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di
lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che
richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali
manutenzioni.
2. Agli ispettori, possono essere affidati fra
gli altri i seguenti compiti:
a) la verifica dei documenti di accompagnamento
delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed
approvati dalle strutture di controllo in qualità del fornitore;
b) la verifica, prima della messa in opera, che i
materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo
prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni
contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
c) il controllo sulla attività dei
subappaltatori;
d) il controllo sulla regolare esecuzione dei
lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
e) lassistenza alle prove di laboratorio;
f) lassistenza ai collaudi dei lavori ed
alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
g) la predisposizione degli atti contabili quando
siano stati incaricati dal direttore dei lavori.
Articolo 127
Sicurezza nei cantieri
1. Le funzioni del coordinatore per
lesecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri
sono svolte dal direttore lavori. Nelleventualità che il direttore dei lavori sia
sprovvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa, le stazioni appaltanti devono
prevedere la presenza di almeno un direttore operativo avente i requisiti necessari per
lesercizio delle relative funzioni.
2. Le funzioni del coordinatore per
lesecuzione dei lavori comprendono:
a) lassicurare, tramite opportune azioni di
coordinamento, lapplicazione delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza
previsti dalla vigente normativa;
b) ladeguare i predetti piani e il relativo
fascicolo previsti dalla normativa stessa in relazione allevoluzione dei lavori e
alle eventuali modifiche intervenute;
c) lorganizzare tra i datori di lavoro, ivi
compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività
nonché la loro reciproca informazione;
d) il proporre alla stazione appaltante in caso
di gravi inosservanze delle norme in materia di sicurezza nei cantieri, la sospensione dei
lavori, lallontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la
risoluzione del contratto;
e) il sospendere in caso di pericolo grave ed
imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti
adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
f) lassicurare il rispetto delle
disposizioni di cui allarticolo 31, comma 1-bis della Legge.
Capo II
Esecuzione dei lavori
Sezione prima: Disposizioni preliminari
Articolo 128
Ordini di servizio
1. Lordine di servizio è latto
mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da parte del
responsabile del procedimento al direttore dei lavori e da questultimo
allappaltatore. Lordine di servizio è redatto in due copie sottoscritte dal
direttore dei lavori emanante e comunicato allappaltatore che lo restituisce firmato
per avvenuta conoscenza. Lordine di servizio non costituisce sede per la iscrizione
di eventuali riserve dellappaltatore.
2. Il responsabile del procedimento impartisce al
direttore dei lavori con ordine di servizio le istruzioni occorrenti a garantire la
regolarità dei lavori, fissa lordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando
questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione allimportanza dei
lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un
rapporto sulle principali attività di cantiere e sullandamento delle lavorazioni.
Sezione seconda: Consegna dei lavori
Articolo 129
Giorno e termine per la consegna
1. Dopo lapprovazione del contratto o,
qualora vi siano ragioni di urgenza, subito dopo laggiudicazione definitiva, il
responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori.
2. Per le amministrazioni statali, la consegna
dei lavori deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla
Corte dei Conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre quarantacinque
giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei
Conti non è richiesta per legge. Per le altre stazioni appaltanti il termine di
quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del contratto. Per i cottimi fiduciari
il termine decorre dalla data dellaccettazione dellofferta.
3. Il direttore dei lavori comunica
allappaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la
consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali
necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e
disegni di progetto. Sono a carico dellappaltatore gli oneri per le spese relative
alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già
eseguito a cura della stazione appaltante.
4. In caso di consegna in via durgenza, il
direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato
dallappaltatore, per rimborsare le relative spese nellipotesi di mancata
stipula del contratto.
5. Effettuato il tracciamento, sono collocati
picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. Lappaltatore
è responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.
6. La consegna dei lavori deve risultare da
verbale redatto in contraddittorio con lappaltatore ai sensi dellarticolo 121;
dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dellopera o
dei lavori.
7. Qualora lappaltatore non si presenti nel
giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine
contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia
inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione
appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
8. Qualora la consegna avvenga in ritardo per
fatto o colpa della stazione appaltante, lappaltatore può chiedere di recedere dal
contratto. Nel caso di accoglimento dellistanza di recesso lappaltatore ha
diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente
sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati dal capitolato
generale. Ove listanza dellimpresa non sia accolta e si proceda tardivamente
alla consegna, lappaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri
dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dal capitolato
generale.
9. La facoltà della stazione appaltante di non
accogliere listanza di recesso dellappaltatore non può esercitarsi, con le
conseguenze previste dal comma 8, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la
metà del termine utile contrattuale.
10. Qualora, iniziata la consegna, questa sia
sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non
può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le
disposizioni di cui ai commi 8 e 9.
11. Nelle ipotesi previste dai commi 8, 9 e 10 il
responsabile del procedimento ha lobbligo di informare lAutorità per la
Vigilanza sui lavori pubblici.
Articolo 130
Processo verbale di consegna
1. Il processo verbale di consegna contiene i
seguenti elementi:
a) le condizioni e circostanze speciali locali
riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i
collocamenti di sagome e capisaldi;
b) le aree, le cave, i locali ed i mezzi
dopera concessi allappaltatore per la esecuzione dei lavori; al processo
verbale di consegna vanno uniti i profili delle cave in numero sufficiente per poter in
ogni tempo calcolare il volume totale del materiale estratto;
c) la dichiarazione che larea su cui devono
eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, salvo lipotesi di
cui al comma 7, che lo stato attuale è tale da non impedire lavvio e la
prosecuzione dei lavori.
2. Qualora, per lestensione delle aree o
dei locali, o per limportanza dei mezzi dopera, occorra procedere in più
luoghi e in più tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del
processo verbale di consegna.
3. Qualora la consegna sia eseguita ai sensi
dellarticolo 129, comma 4, il processo verbale indica a quali materiali
lappaltatore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in
relazione al programma di esecuzione presentato dallimpresa. Ad intervenuta stipula
del contratto il direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni.
4. Il processo verbale è redatto in doppio
esemplare firmato dal direttore dei lavori e dallappaltatore. Dalla data di esso
decorre il termine utile per il compimento dei lavori.
5. Un esemplare del verbale di consegna è
inviato al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme
allappaltatore, ove questa lo richieda.
6. Il capitolato speciale dispone che la consegna
dei lavori possa farsi in più volte con successivi verbali di consegna parziale quando la
natura o limportanza dei lavori o dellopera lo richieda, ovvero si preveda una
temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili. In caso di urgenza,
lappaltatore comincia i lavori per le sole parti già consegnate. La data di
consegna a tutti gli effetti di legge è quella dellultimo verbale di consegna
parziale.
7. In caso di consegna parziale
lappaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che
preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili
disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di
indisponibilità si applica la disciplina dellarticolo 133.
Articolo 131
Differenze riscontrate allatto della
consegna
1. Il direttore dei lavori è responsabile della
corrispondenza del verbale di consegna dei lavori alleffettivo stato dei luoghi.
2. Se sono riscontrate differenze fra le
condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla consegna, e il direttore
dei lavori ne riferisce immediatamente al responsabile del procedimento, indicando le
cause e limportanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti
effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, e
proponendo i provvedimenti da adottare.
3. Qualora lappaltatore intenda far valere
pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello
previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna con le modalità e
con gli effetti di cui allarticolo 165.
Articolo 132
Consegna di materialida un appaltatore ad un
altro
1. Nel caso di subentro di un appaltatore ad un
altro nellesecuzione dellappalto, il direttore dei lavori redige apposito
verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la consistenza dei
materiali, dei mezzi dopera e di quantaltro il nuovo appaltatore deve assumere
dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi.
2. Qualora lappaltatore sostituito
nellesecuzione dellappalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure
rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due
testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme
allappaltatore subentrante. Qualora lappaltatore subentrante non intervenga si
sospende la consegna e si procede con le modalità indicate allarticolo 129, comma
7.
Sezione terza: Esecuzione in senso stretto
Articolo 133
Sospensione e ripresa dei lavori
1. Qualora circostanze speciali impediscano in
via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola darte, il direttore dei
lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e limputabilità anche con
riferimento alle risultanze del verbale di consegna.
2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 il
responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità,
ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal capitolato
generale.
3. Il direttore dei lavori, con lintervento
dellappaltatore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione
indicando le ragioni che hanno determinato linterruzione dei lavori. Il verbale deve
essere inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua
redazione.
4. Nel verbale di sospensione è inoltre indicato
lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le
cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate
senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi dopera
esistenti in cantiere al momento della sospensione.
5. Nel corso della sospensione, il direttore dei
lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni,
accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano dopera e dei
macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine
di contenere macchinari e mano dopera nella misura strettamente necessaria per
evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.
6. I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a
cura del direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione,
sono firmati dallappaltatore ed inviati al responsabile del procedimento nei modi e
nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo
termine contrattuale.
7. Ove successivamente alla consegna dei lavori
insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano
parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, lappaltatore è tenuto a proseguire
le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non
eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.
8. Le contestazioni dellappaltatore in
merito alle sospensioni dei lavori devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali
di sospensione e di ripresa dei lavori; qualora lappaltatore non intervenga alla
firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede a norma dellarticolo
165.
9. Quando la sospensione supera il quarto del
tempo contrattuale il responsabile del procedimento dà avviso allAutorità.
Articolo 134
Variazioni ed addizioni al progetto approvato
1. Nessuna variazione o addizione al progetto
approvato può essere introdotta dallappaltatore se non è disposta dal direttore
dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle
condizioni e dei limiti indicati allarticolo 25 della Legge.
2. Il mancato rispetto di tale disposizione non
dà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in pristino, a
carico dellappaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo
le disposizioni del direttore dei lavori.
3. Qualora per uno dei casi previsti dalla Legge,
sia necessario introdurre nel corso dellesecuzione variazioni o addizioni non
previste nel contratto, il direttore dei lavori, sentiti il responsabile del procedimento
ed il progettista, promuove la redazione di una perizia suppletiva e di variante,
indicandone i motivi nellapposita relazione da inviare alla stazione appaltante.
4. Lappaltatore ha lobbligo di
eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il
direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei
lavori compresi nellappalto.
5. Gli ordini di variazione fanno espresso
riferimento allintervenuta approvazione, salvo il caso di cui allarticolo 25,
comma 3, primo periodo della Legge.
6. Le variazioni sono valutate ai prezzi di
contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare
materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla
formazione di nuovi prezzi a norma dellarticolo 136.
7. Laccertamento delle cause, delle
condizioni e dei presupposti che a norma dellarticolo 25, comma 1, della Legge
consentono di disporre varianti in corso dopera è demandato al responsabile del
procedimento, che vi provvede con apposita relazione a seguito di approfondita istruttoria
e di motivato esame dei fatti.
8. Nel caso di cui allarticolo 25, comma 1,
lettera b), della Legge, il responsabile del procedimento, su proposta del direttore dei
lavori, descrive la situazione di fatto, accerta la sua non imputabilità alla stazione
appaltante, motiva circa la sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto
o della consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si renda necessaria la
variazione. Qualora i lavori non possano eseguirsi secondo le originarie previsioni di
progetto a causa di atti o provvedimenti della Pubblica Amministrazione o di altra
autorità, il responsabile del procedimento riferisce alla stazione appaltante. Nel caso
previsto dallarticolo 25, comma 1, lettera b-bis) della Legge la descrizione del
responsabile del procedimento ha ad oggetto la verifica delle caratteristiche
dellevento in relazione alla specificità del bene, o della prevedibilità o meno
del rinvenimento.
9. Le perizie di variante, corredate dai pareri e
dalle autorizzazioni richiesti, sono approvate dallorgano decisionale della stazione
appaltante su parere dellorgano che ha approvato il progetto, qualora comportino la
necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto
approvato; negli altri casi, le perizie di variante sono approvate dal responsabile del
procedimento, sempre che non alterino la sostanza del progetto.
10. Sono approvate dal responsabile del
procedimento, previo accertamento della loro non prevedibilità, le variazioni di cui
allarticolo 25, comma 3, secondo periodo, della Legge che prevedano un aumento della
spesa non superiore al cinque per cento dellimporto originario del contratto ed alla
cui copertura si provveda attraverso laccantonamento per imprevisti o mediante
utilizzazione, ove consentito, delle eventuali economie da ribassi conseguiti in sede di
gara.
11. I componenti dellufficio della
direzione lavori sono responsabili, nei limiti delle rispettive attribuzioni, dei danni
derivati alla stazione appaltante dalla inosservanza del presente articolo. Essi sono
altresì responsabili delle conseguenze derivate dallaver ordinato o lasciato
eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuta regolare
autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni a beni
soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali.
Articolo 135
Diminuzione dei lavori
1. La stazione appaltante, durante
lesecuzione dei lavori, può ordinare, alle stesse condizioni del contratto una
diminuzione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal capitolato generale.
Articolo 136
Determinazione ed approvazionedei nuovi prezzi
non contemplati nel contratto
1. Quando sia necessario eseguire una specie di
lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o
proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle
lavorazioni o materiali si valutano:
a) desumendoli dal prezzario di cui
allarticolo 34, comma 1;
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni
consimili compresi nel contratto;
c) quando sia impossibile lassimilazione,
ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.
2. Le nuove analisi vanno effettuate con
riferimento ai prezzi elementari di mano dopera, materiali, noli e trasporti alla
data di formulazione dellofferta.
3. I nuovi prezzi sono determinati in
contraddittorio tra il direttore dei lavori e lappaltatore, ed approvati dal
responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste
nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del
responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.
4. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso
dasta e ad essi si applica il disposto di cui allarticolo 26, comma 4, della
Legge.
5. Se lappaltatore non accetta i nuovi
prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli
lesecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di
detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove lappaltatore non iscriva
riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi
sintendono definitivamente accettati.
Articolo 137
Contestazioni tra la stazione appaltante e
lappaltatore
1. Il direttore dei lavori o lappaltatore
comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici
che possono influire sullesecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento
convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove in contraddittorio
fra loro lesame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione
del responsabile del procedimento è comunicata allappaltatore, il quale ha
lobbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di
contabilità in occasione della sottoscrizione.
2. Se le contestazioni riguardano fatti, il
direttore dei lavori redige in contraddittorio con limprenditore un processo verbale
delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In
questultimo caso copia del verbale è comunicata allappaltatore per le sue
osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data
del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si
intendono definitivamente accettate.
3. Lappaltatore, il suo rappresentante,
oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del
procedimento con le eventuali osservazioni dellappaltatore.
4. Contestazioni e relativi ordini di servizio
sono annotati nel giornale dei lavori.
Articolo 138
Sinistri alle persone e danni alle proprietà
1. Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono
sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila apposita
relazione da trasmettere senza indugio al responsabile del procedimento indicando il fatto
e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la
stazione appaltante le conseguenze dannose.
Articolo 139
Danni
1. Nel caso di danni causati da forza maggiore
lappaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dai
capitolati speciali o, in difetto, entro tre giorni da quello dellevento, a pena di
decadenza dal diritto al risarcimento.
2. Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei
lavori procede, redigendone processo verbale, allaccertamento:
a) dello stato delle cose dopo il danno,
rapportandole allo stato precedente;
b) delle cause dei danni, precisando
leventuale causa di forza maggiore;
c) della eventuale negligenza, indicandone il
responsabile;
d) dellosservanza o meno delle regole
dellarte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
e) delleventuale omissione delle cautele
necessarie a prevenire i danni.
Articolo 140
Appalto integrato
1. Nellipotesi di appalto integrato,
intervenuta la stipulazione del contratto a norma dellarticolo 109, il responsabile
del procedimento, con apposito ordine di servizio, dispone che lappaltatore dia
immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo, che dovrà essere completata nei
tempi di cui al capitolato speciale allegato al progetto definitivo posto a base di gara.
2. Il responsabile del procedimento, qualora ne
ravvisi la necessità, dispone che lappaltatore provveda alleffettuazione di
studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la
redazione del progetto definitivo, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a
favore dellappaltatore.
3. Il progetto esecutivo non può prevedere
alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto
definitivo, salvo quanto disposto dal comma 4.
4. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi
di cui allarticolo 25, comma 1, lettere a), b), c) della Legge, ovvero nel caso di
riscontrati errori od omissioni del progetto definitivo, le variazioni da apportarsi al
progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali con le modalità previste
dal capitolato generale e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati ai
sensi dellarticolo 136. La stazione appaltante procede allaccertamento delle
cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al
concordamento dei nuovi prezzi secondo quanto previsto dal capitolato speciale allegato al
progetto definitivo.
5. Il progetto esecutivo è approvato dalla
stazione appaltante, sentito il progettista del progetto definitivo, entro il termine
fissato dal capitolato speciale. Dalla data di approvazione decorrono i termini previsti
dallarticolo 129, comma 2, per la consegna dei lavori. Il pagamento della prima rata
di acconto del corrispettivo è effettuato in favore dellappaltatore entro quindici
giorni dalla consegna dei lavori. Nel caso di ritardo nella consegna del progetto
esecutivo si applicano le penali previste nel capitolato speciale allegato al progetto
definitivo, salvo il diritto di risolvere il contratto.
6. Qualora il progetto esecutivo redatto
dallimpresa non sia ritenuto meritevole di approvazione, il contratto è risolto per
inadempimento dellappaltatore.
7. In ogni altro caso di mancata approvazione del
progetto esecutivo, la stazione appaltante recede dal contratto e, in deroga a quanto
previsto dallarticolo 122, allappaltatore è riconosciuto unicamente quanto
previsto dal capitolato generale in caso di accoglimento dellistanza di recesso per
ritardata consegna dei lavori.
Sezione quarta: Subappalto
Articolo 141
Subappalto
1. La percentuale di lavori della categoria
prevalente subappaltabile è stabilita nella misura del 30 per cento dellimporto
della categoria.
2. Il subappaltatore può subappaltare la posa in
opera di strutture e di impianti e opere speciali di cui allarticolo 72, comma 4,
lettere c), d) ed l).
3. Lappaltatore che intende avvalersi del
subappalto o cottimo deve presentare alla stazione appaltante apposita istanza con
allegata la documentazione prevista dallarticolo 18 commi 3 e 9 della legge 19 marzo
1990, n. 55 e successive modificazioni[64]. Il termine previsto dallarticolo 18,
comma 9 della legge 55/1990[65] decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza.
4. Laffidamento dei lavori da parte dei
soggetti di cui allarticolo 10, comma 1, lettere b) e c) ai propri consorziati non
costituisce subappalto. Si applicano comunque le disposizioni di cui al comma 3, numero 5
e al comma 6 dellarticolo 18 della legge 19 marzo 1990 n. 55[66].
5. Ai fini del presente articolo, le attività
ovunque espletate ai sensi dellarticolo 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n.
55[67], sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce lappalto.
Capo IIILavori in economia
Articolo 142
Modo di esecuzione dei lavori
1. I lavori in economia si possono eseguire:
a) in amministrazione diretta;
b) per cottimi.
2. Per tutti i lavori in economia la stazione
appaltante nomina un responsabile del procedimento.
Articolo 143
Lavori in amministrazione diretta
1. Quando si procede in amministrazione diretta,
il responsabile del procedimento organizza ed esegue per mezzo di proprio personale o di
personale eventualmente assunto i lavori individuati allarticolo 88.
2. Il responsabile del procedimento acquista i
materiali e noleggia i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dellopera.
3. I lavori assunti in amministrazione diretta
non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 Euro[68].
Articolo 144
Cottimo
1. Il cottimo è una procedura negoziata,
adottata per laffidamento dei lavori di particolari tipologie, individuate da
ciascuna stazione appaltante, ai sensi dellarticolo 88 e di importo non superiore a
200.000 Euro[69].
2. Nel cottimo laffidamento è preceduto da
indagine di mercato fra almeno cinque imprese ai sensi dellarticolo 78; per i lavori
di importo inferiore a 20.000 Euro[70] si può procedere ad affidamento diretto.
3. Latto di cottimo deve indicare:
a) lelenco dei lavori e delle
somministrazioni;
b) i prezzi unitari per i lavori e per le
somministrazioni a misura e limporto di quelle a corpo;
c) le condizioni di esecuzione;
d) il termine di ultimazione dei lavori;
e) le modalità di pagamento;
f) le penalità in caso di ritardo e il diritto
della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia,
per inadempimento del cottimista ai sensi dellarticolo 120.
4. Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti
a post-informazione mediante comunicazione allOsservatorio e pubblicazione
nellalbo della stazione appaltante dei nominativi degli affidatari.
Articolo 145
Autorizzazione della spesa per lavori in economia
1. Nel caso di lavori di cui allarticolo
88, comma 1, nellambito delle somme a disposizione dei quadri economici degli
interventi compresi nel programma lautorizzazione è direttamente concessa dal
responsabile del procedimento.
2. Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad
errori o omissioni progettuali, sopraggiunte nellambito di interventi per i quali
non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia, questi possono essere
autorizzati dalla stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, nei
limiti in precedenza specificati, attingendo dagli accantonamenti per imprevisti o
utilizzando le eventuali economie da ribasso dasta.
Articolo 146
Lavori durgenza
1. Nei casi in cui lesecuzione dei lavori
in economia è determinata dalla necessità di provvedere durgenza, questa deve
risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause
che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal responsabile del
procedimento o da tecnico alluopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una
perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e
lautorizzazione dei lavori.
Articolo 147
Provvedimenti in casi di somma urgenza
1. In circostanze di somma urgenza che non
consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico
che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale
di cui allarticolo 146, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di
200.000 Euro[71] o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio
alla pubblica incolumità.
2. Lesecuzione dei lavori di somma urgenza
può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile
del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è
definito consensualmente con laffidatario; in difetto di preventivo accordo si
procede con il metodo previsto allarticolo 136, comma 5.
4. Il responsabile del procedimento o il tecnico
incaricato compila entro dieci giorni dallordine di esecuzione dei lavori una
perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma
urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla
approvazione dei lavori.
5. Qualora unopera o un lavoro intrapreso
per motivi di somma urgenza non riporti lapprovazione del competente organo della
stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte
dellopera o dei lavori realizzati.
Articolo 148
Perizia suppletiva per maggiori spese
1. Ove durante lesecuzione dei lavori in
economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento
presenta una perizia suppletiva, per chiedere lautorizzazione sulla eccedenza di
spesa.
2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva
può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 Euro[72].
TITOLO X
ACCORDO BONARIO E
DEFINIZIONEDELLE CONTROVERSIE
Articolo 149
Accordo bonario
1. Qualora nel corso dei lavori
lappaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo complessivo
superi i limiti indicati dallarticolo 31-bis della Legge, il Direttore dei Lavori ne
dà immediata comunicazione al responsabile del procedimento, trasmettendo nel più breve
tempo possibile la propria relazione riservata in merito.
2. Il responsabile del procedimento, valutata
lammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini
delleffettivo raggiungimento del limite di valore, nel termine dei novanta giorni
dalla apposizione dellultima delle riserve acquisisce la relazione riservata del
direttore dei lavori e, ove costituito, dellorgano di collaudo, sente
lappaltatore sulle condizioni ed i termini di un eventuale accordo, e formula alla
stazione appaltante una proposta di soluzione bonaria.
3. Nei successivi sessanta giorni la stazione
appaltante, nelle forme previste dal proprio ordinamento, assume le dovute determinazioni
in merito alla proposta e ne dà sollecita comunicazione al responsabile del procedimento
e allappaltatore. Nello stesso termine la stazione appaltante acquisisce gli
eventuali ulteriori pareri ritenuti necessari.
4. Qualora lappaltatore aderisca alla
soluzione bonaria prospettata dalla stazione appaltante nella comunicazione, il
responsabile del procedimento convoca le parti per la sottoscrizione del verbale di
accordo bonario. La sottoscrizione determina la definizione di ogni contestazione sino a
quel momento insorta.
5. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo
bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno
successivo alla sottoscrizione dellaccordo.
6. Le dichiarazioni e gli atti del procedimento
non sono vincolanti per le parti in caso di mancata sottoscrizione dellaccordo.
7. La procedura di accordo bonario ha luogo tutte
le volte che le riserve iscritte dallappaltatore, ulteriori e diverse rispetto a
quelle già precedentemente esaminate, raggiungono nuovamente limporto fissato dalla
Legge.
Articolo 150
Definizione delle controversie
1. Nel caso in cui gli atti contrattuali o
apposito compromesso prevedono che le eventuali controversie insorte tra la stazione
appaltante e lappaltatore siano decise da arbitri, il giudizio è demandato ad un
collegio istituito presso la Camera Arbitrale per i lavori pubblici, ai sensi
dellarticolo 32 della Legge. Larbitrato ha natura rituale.
2. Ciascuna delle parti, nella domanda di
arbitrato o nellatto di resistenza alla domanda, nomina larbitro di propria
competenza tra professionisti di particolare esperienza nella materia dei lavori pubblici;
se la parte nei cui confronti è diretta la domanda di arbitrato omette di provvedervi,
alla nomina procede il Presidente del Tribunale ai sensi dellarticolo 810, comma 2,
del codice di procedura civile[73].
3. Ad iniziativa della parte più diligente, gli
atti di nomina dei due arbitri sono trasmessi alla Camera Arbitrale per i lavori pubblici
affinché essa provveda alla nomina del terzo arbitro, con funzioni di presidente del
collegio, scelto nellambito dellalbo camerale sulla base di criteri oggettivi
e predeterminati.
4. Le parti possono determinare la sede del
collegio arbitrale in uno dei luoghi in cui sono situate le sezioni regionali
dellOsservatorio dei lavori pubblici. Se non vi è alcuna indicazione della sede del
collegio arbitrale, ovvero se non vi è accordo fra le parti, questa deve intendersi
stabilita presso la sede della Camera Arbitrale per i lavori pubblici.
5. Contestualmente alla nomina del terzo arbitro,
la Camera Arbitrale comunica alle parti la misura e le modalità del deposito da
effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale. Esauriti gli adempimenti necessari
alla costituzione del collegio, il giudizio si svolge secondo le norme fissate dal decreto
interministeriale di cui allarticolo 32, secondo comma, della Legge.
6. Il corrispettivo a saldo per la decisione
della controversia è versato alla Camera Arbitrale dalle parti, nella misura liquidata
secondo i parametri della tariffa di cui al suddetto decreto interministeriale e nel
termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo.
Articolo 151
Camera Arbitrale per i lavori pubblici
1. La Camera Arbitrale per i lavori pubblici cura
la formazione e la tenuta dellalbo degli arbitri, redige il codice deontologico
degli arbitri camerali, e provvede agli adempimenti necessari alla costituzione ed al
funzionamento del collegio arbitrale disciplinato dallarticolo 150. (Seguiva un
periodo non ammesso al «Visto» della Corte dei conti)[74].
2. Sono organi della Camera Arbitrale il
Presidente ed il Consiglio Arbitrale.
3. Il Consiglio Arbitrale, composto da cinque
membri, è nominato dallAutorità per la vigilanza sui lavori pubblici fra soggetti
dotati di particolare competenza nella materia, al fine di garantire lindipendenza e
lautonomia dellistituto; al suo interno lAutorità sceglie il
Presidente. Lincarico ha durata quinquennale ed è retribuito nella misura
determinata dal provvedimento di nomina nei limiti delle risorse attribuite
allAutorità stessa. Il Presidente e i Consiglieri sono soggetti alle
incompatibilità e ai divieti previsti dal successivo comma 8.
4. Per lespletamento delle sue funzioni la
Camera Arbitrale si avvale di una struttura di segreteria con personale fornito
dallAutorità.
5. Possono essere ammessi allalbo degli
arbitri della Camera Arbitrale soggetti appartenenti alle seguenti categorie:
a) magistrati amministrativi, magistrati
contabili ed avvocati dello Stato in servizio, nel numero fissato dal Consiglio della
Camera Arbitrale, designati dagli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti,
nonché avvocati dello Stato e magistrati a riposo;
b) avvocati iscritti agli albi ordinari e
speciali abilitati al patrocinio avanti alle magistrature superiori e in possesso dei
requisiti per la nomina a consigliere di cassazione;
c) tecnici in possesso del diploma di laurea in
ingegneria o architettura, abilitati allesercizio della professione da almeno dieci
anni ed iscritti ai relativi albi;
d) professori universitari di ruolo nelle materie
giuridiche e tecniche con particolare competenza nella materia dei lavori pubblici.
6. La Camera Arbitrale cura altresì la tenuta
dellelenco dei periti al fine della nomina dei consulenti tecnici nei giudizi
arbitrali; sono ammessi allelenco i soggetti in possesso dei requisiti professionali
previsti dal comma 5, lettera c), nonché dottori commercialisti in possesso dei medesimi
requisiti professionali.
7. I soggetti di cui al comma 5, lettere b), c),
e d), nonché al comma 6 del presente articolo, in possesso dei requisiti di onorabilità
fissati in via generale dal Consiglio Arbitrale, sono rispettivamente inseriti
nellalbo degli arbitri e nellelenco dei periti su domanda corredata da
curriculum e da adeguata documentazione.
8. Lappartenenza allalbo degli
arbitri e allelenco dei consulenti ha durata triennale, e può essere nuovamente
conseguita decorsi due anni dalla scadenza del triennio; durante il periodo di
appartenenza allalbo gli arbitri non possono svolgere lincarico di arbitro di
parte in altri giudizi arbitrali, e per lo stesso periodo non possono espletare incarichi
professionali in favore delle parti dei giudizi arbitrali da essi decisi.
9. In aggiunta ai casi di incompatibilità
previsti dal codice di procedura civile, non possono essere nominati arbitri coloro
abbiano compilato il progetto o dato parere su di esso, ovvero diretto, sorvegliato o
collaudato i lavori cui si riferiscono le controversie, né coloro che in qualsiasi modo
abbiano espresso un giudizio o parere sulle controversie stesse.
10. Il compenso per lo svolgimento
dellincarico arbitrale da parte di tutti i componenti del collegio è determinato
dal Consiglio Arbitrale secondo parametri fissati in via generale tenendo conto del valore
delle controversie e della complessità delle questioni. (Seguivano alcune parole non
ammesse al «Visto» della Corte dei conti).
11. Gli importi dei corrispettivi dovuti alla
Camera Arbitrale per la decisione delle controversie sono versati allentrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnati ai sensi dellarticolo 4, comma
10-quinquies della Legge con decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione economica allunità previsionale di base della Presidenza del
Consiglio dei Ministri relativa al funzionamento dellAutorità per la vigilanza sui
lavori pubblici al fine del pagamento delle spese (seguivano alcune parole non ammesse al
«Visto» della Corte dei conti) e del compenso agli arbitri.
12. La Camera Arbitrale cura annualmente la
rilevazione dei dati emergenti dal contenzioso in materia di lavori pubblici e li
trasmette allAutorità e allOsservatorio.
TITOLO XI
CONTABILITÀ DEI LAVORI
Capo I Scopo e forma della contabilità
Articolo 152
Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti
1. Il fondo posto a disposizione delle stazioni
appaltanti, risultante dal quadro economico allegato al progetto approvato, ha le seguenti
destinazioni:
a) lavori in economia previsti in progetto, ma
esclusi dallappalto;
b) rilievi, accertamenti e indagini preliminari
comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali, di cui allarticolo 17,
comma 1, lettera b) punto 11;
c) allacciamenti ai pubblici servizi;
d) maggiori lavori imprevisti;
e) incremento del prezzo chiuso ai sensi
dellarticolo 26, comma 4, della Legge;
f) acquisizione o espropriazione di aree o
immobili;
g) spese tecniche di progettazione, direzione
lavori, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi;
h) spese per attività di consulenza o di
supporto;
i) spese per commissioni giudicatrici;
l) spese per le verifiche ordinate dal direttore
lavori di cui allarticolo 124, comma 4;
m) spese per collaudi;
n) imposta sul valore aggiunto;
o) spese per pubblicità e, ove previsto, per
opere darte.
2. Per disporre, durante lesecuzione dei
lavori, delle somme di cui alle lettere a), d) e g), è necessaria lautorizzazione
delle stazioni appaltanti.
Articolo 153
Lavori in economia contemplati nel contratto
1. I lavori in economia a termini di contratto,
non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i
prezzi di elenco per limporto delle somministrazioni al lordo del ribasso
dasta.
Articolo 154
Lavori di manutenzione
1. Qualora, nel caso di contratti aperti relativi
a lavori di manutenzione, limporto dei lavori da eseguire ecceda limporto
contrattuale il direttore dei lavori dà comunicazione al responsabile del procedimento
per le opportune determinazioni. Il responsabile del procedimento può autorizzare
lulteriore spesa, fino ad un totale complessivo pari alloriginario importo
posto a base di gara e comunque non superiore a 200.000 Euro[75].
2. Sono contratti aperti gli appalti in cui la
prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi
non predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo le necessità della stazione
appaltante.
Articolo 155
Accertamento e registrazione dei lavori
1. Il costo dei lavori comprende le spese dei
lavori, delle somministrazioni, delle espropriazioni, di assistenza ed ogni altra inerente
allesecuzione; sia le perizie che le contabilità devono distinguersi in altrettanti
capi quanti sono i titoli diversi di spesa.
2. Gli atti contabili redatti dal direttore dei
lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, e hanno ad oggetto
laccertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.
3. Laccertamento e la registrazione dei
fatti producenti spesa devono avvenire contemporaneamente al loro accadere, in particolare
per le partite la cui verificazione richieda scavi o demolizioni di opere al fine di
consentire che con la conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori e dellimporto
dei medesimi, nonché dellentità dei relativi fondi, lufficio di direzione
lavori si trovi sempre in grado:
a) di rilasciare prontamente gli stati
davanzamento dei lavori ed i certificati per il pagamento degli acconti;
b) di controllare lo sviluppo dei lavori e di
impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti
delle somme autorizzate;
c) di promuovere senza ritardo gli opportuni
provvedimenti in caso di deficienza di fondi.
4. La contabilità dei lavori può essere
effettuata anche attraverso lutilizzo di programmi informatici in grado di
consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili nel rispetto di quanto
previsto dagli articoli che seguono.
Articolo 156
Elenco dei documenti amministrativi e contabili
1. I documenti amministrativi contabili per
laccertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono:
a) il giornale dei lavori;
b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle
provviste;
c) le liste settimanali;
d) il registro di contabilità;
e) il sommario del registro di contabilità;
f) gli stati davanzamento dei lavori;
g) i certificati per il pagamento delle rate di
acconto;
h) il conto finale e la relativa relazione.
2. I libretti delle misure, il registro di
contabilità, gli stati davanzamento dei lavori e il conto finale sono firmati dal
direttore dei lavori.
3. I libretti delle misure e le liste settimanali
sono firmati dallappaltatore o dal tecnico dellappaltatore suo rappresentante
che ha assistito al rilevamento delle misure. Il registro di contabilità, il conto
finale, e le liste settimanali nei casi previsti sono firmati dallappaltatore.
4. I certificati di pagamento e la relazione sul
conto finale sono firmati dal responsabile del procedimento.
Articolo 157
Giornale dei lavori
1. Il giornale dei lavori è tenuto da un
assistente del direttore dei lavori, per annotare in ciascun giorno lordine, il modo
e lattività con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai,
lattrezzatura tecnica impiegata dallappaltatore nonché quantaltro
interessi landamento tecnico ed economico dei lavori.
2. Inoltre sul giornale sono riportate le
circostanze e gli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi,
inserendovi, a norma delle ricevute istruzioni, le osservazioni meteorologiche ed
idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possano
essere utili.
3. Nel giornale sono inoltre annotati gli ordini
di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del responsabile del procedimento e del
direttore dei lavori, le relazioni indirizzate al responsabile del procedimento, i
processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le
sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti ritualmente disposte, le modifiche od
aggiunte ai prezzi.
4. Il direttore dei lavori, ogni dieci giorni e
comunque in occasione di ciascuna visita, verifica lesattezza delle annotazioni sul
giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che
ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito allultima
annotazione dellassistente.
Articolo 158
Libretti di misura dei lavori e delle provviste
1. Il libretto delle misure contiene la misura e
la classificazione delle lavorazioni e delle provviste, ed in particolare:
a) il genere di lavorazione o provvista,
classificata secondo la denominazione di contratto;
b) la parte di lavorazione eseguita ed il posto;
c) le figure quotate delle lavorazioni eseguite,
quando ne sia il caso; trattandosi di lavorazioni che modificano lo stato preesistente
delle cose devono allegarsi i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose
prima e dopo delle lavorazioni;
d) le altre memorie esplicative, al fine di
dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma ed il modo di
esecuzione.
2. Qualora le quantità delle lavorazioni o delle
provviste debbano desumersi dalla applicazione di medie, sono specificati nel libretto,
oltre ai risultati, i punti ed oggetti sui quali sono stati fatti saggi, scandagli e
misure e gli elementi ed il processo sui quali sono state calcolate le medie seguendo i
metodi della geometria.
3. Nel caso di utilizzo di programmi di
contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure viene effettuata
attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale
incaricato, in apposito documento ed in contraddittorio con lappaltatore. Nei casi
in cui è consentita lutilizzazione di programmi per la contabilità computerizzata,
la compilazione dei libretti delle misure deve essere effettuata sulla base dei rilevati
nel brogliaccio, anche se non espressamente richiamato.
Articolo 159
Annotazione dei lavori a corpo
1. I lavori a corpo sono annotati sul libretto
delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato davanzamento e per ogni
categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, viene registrata la quota
percentuale dellaliquota relativa alla stessa categoria, rilevabile dal capitolato
speciale dappalto, che è stata eseguita.
2. In occasione di ogni stato davanzamento
la quota percentuale eseguita dellaliquota di ogni categoria di lavorazione che è
stata eseguita viene riportata distintamente nel registro di contabilità.
3. Le progressive quote percentuali delle varie
categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonomamente
effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllare lattendibilità
attraverso un riscontro nel computo metrico-estimativo dal quale le aliquote sono state
dedotte. Tale computo peraltro non fa parte della documentazione contrattuale.
Articolo 160
Modalità della misurazione dei lavori
1. La tenuta dei libretti delle misure è
affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e determinare la
classificazione delle lavorazioni; può essere, peraltro, da lui attribuita al personale
che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilità. Il direttore dei
lavori deve verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la propria
firma, e cura che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati
dallappaltatore o dal tecnico dellappaltatore che ha assistito al rilevamento
delle misure.
2. Lappaltatore è invitato ad intervenire
alle misure. Egli può richiedere allufficio di procedervi e deve firmare subito
dopo il direttore dei lavori. Se lappaltatore rifiuta di presenziare alle misure o
di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle
misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci
suddetti. I disegni, quando siano di grandi dimensioni, possono essere compilati in sede
separata. Tali disegni, devono essere firmati dallappaltatore o dal tecnico
dellappaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure o sono considerati come
allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano la data e il numero della pagina
del libretto del quale si intendono parte. Si possono tenere distinti libretti per
categorie diverse lavorazioni lavoro o per opere darte di speciale importanza.
Articolo 161
Lavori e somministrazioni su fatture
1. Le lavorazioni e le somministrazioni che per
la loro natura si giustificano mediante fattura sono sottoposti alle necessarie verifiche
da parte del direttore dei lavori, per accertare la loro corrispondenza ai preventivi
precedentemente accettati e allo stato di fatto. Le fatture così verificate e, ove
necessario, rettificate, sono pagate allappaltatore, ma non iscritte nei conti se
prima non siano state interamente soddisfatte e quietanzate.
Articolo 162
Note settimanali delle somministrazioni
1. Le giornate di operai, di noli e di mezzi
dopera, nonché le provviste somministrate dallappaltatore sono annotate
dallassistente incaricato su un brogliaccio, per essere poi scritte in apposita
lista settimanale. Lappaltatore firma le liste settimanali, nelle quali sono
specificati le lavorazioni eseguite con operai e mezzi dopera da lui forniti.
Ciascun assistente preposto alla sorveglianza dei lavori predispone una lista separata.
Tali liste possono essere distinte secondo la speciale natura delle somministrazioni,
quando queste abbiano una certa importanza.
rticolo 163
Forma del registro di contabilità
1. Le annotazioni delle lavorazioni e delle
somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure in apposito registro le cui
pagine devono essere preventivamente numerate e firmate dal responsabile del procedimento
e dallappaltatore.
2. Liscrizione delle partite è fatta in
ordine cronologico. Il responsabile del procedimento, su proposta del direttore dei
lavori, può prescrivere in casi speciali che il registro sia diviso per articoli, o per
serie di lavorazioni, purché le iscrizioni rispettino in ciascun foglio lordine
cronologico. Il registro è tenuto dal direttore dei lavori o, sotto la sua
responsabilità, dal personale da lui designato.
3. I lavori di edifici e di altre opere
darte di grande importanza possono avere uno speciale registro separato.
A
rticolo 164
Annotazioni delle partite di lavorazioninel
registro di contabilità
1. Le partite di lavorazioni eseguite e quelle
delle somministrazioni fatte dallappaltatore sono annotate nel libretto delle misure
o nellapposito documento, a seconda delle modalità di contabilizzazione, sul luogo
del lavoro, e quindi trascritte nel registro di contabilità, segnando per ciascuna
partita il richiamo della pagina del libretto nella quale fu notato larticolo di
elenco corrispondente ed il prezzo unitario di appalto. Si iscrivono immediatamente di
seguito le domande che lappaltatore ritiene di fare, le quali debbono essere
formulate e giustificate nel modo indicato dallarticolo 165 nonché le motivate
deduzioni del direttore dei lavori. Si procede con le stesse modalità per ogni successiva
annotazione di lavorazioni e di somministrazioni. Nel caso in cui lappaltatore si
rifiuti di firmare, si provvede a norma dellarticolo 165, comma 5.
Articolo 165
Eccezioni e riservedellappaltatore sul
registro di contabilità
1. Il registro di contabilità è firmato
dallappaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
2. Nel caso in cui lappaltatore non firmi
il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora
persista nellastensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
3. Se lappaltatore ha firmato con riserva,
egli deve a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, esplicare le sue riserve,
scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con
precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
4. Il direttore dei lavori, nei successivi
quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori
omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione
appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese
dellappaltatore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza,
lamministrazione dovesse essere tenuta a sborsare.
5. Nel caso in cui lappaltatore non ha
firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma
senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si
intendono definitivamente accertati, e lappaltatore decade dal diritto di far valere
in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non
sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può
registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti
contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso lonere
dellimmediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione
definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le
partite provvisorie.
Articolo 166
Titoli speciali di spesa
1. Per le giornate di operai e dei mezzi
dopera il riassunto di ciascuna lista settimanale è riportato sul registro.
2. Le fatture ed i titoli di spesa, i cui prezzi
originali risultino modificati per applicazione di ribassi di ritenute e simili, sono
trascritte in contabilità sotto un capo distinto.
3. La trascrizione delle fatture in contabilità
si fa per semplice sunto.
Articolo 167
Sommario del registro
1. Ciascuna partita è riportata in apposito
sommario e classificata, secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia.
2. Nel caso di lavori a corpo, viene specificata
ogni categoria di lavorazione secondo il capitolato speciale, con la indicazione della
rispettiva aliquota di incidenza rispetto allimporto contrattuale a corpo.
3. Il sommario indica, in occasione di ogni stato
davanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita, e i relativi importi, in
modo da consentire una verifica della rispondenza allammontare dellavanzamento
risultante dal registro di contabilità.
A
rticolo 168
Stato di avanzamento lavori
1. Quando, in relazione alle modalità
specificate nel capitolato speciale dappalto, si deve effettuare il pagamento di una
rata di acconto, il direttore dei lavori redige, nei termini specificati nel capitolato
speciale dappalto, uno stato davanzamento nel quale sono riassunte tutte le
lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dellappalto sino ad
allora ed al quale è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando
gli estremi della intervenuta approvazione ai sensi dellarticolo 136.
2. Lo stato di avanzamento è ricavato dal
registro di contabilità ma può essere redatto anche utilizzando quantità ed importi
progressivi per voce o, nel caso di lavori a corpo, per categoria, riepilogati nel
sommario di cui allarticolo 167.
3. Quando ricorrano le condizioni di cui
allarticolo 161 e sempre che i libretti delle misure siano stati regolarmente
firmati dallappaltatore o dal tecnico dellappaltatore che ha assistito al
rilevamento delle misure, lo stato davanzamento può essere redatto, sotto la
responsabilità del direttore dei lavori, in base a misure ed a computi provvisori. Tale
circostanza deve risultare dallo stato davanzamento mediante opportuna annotazione.
Articolo 169
Certificato per pagamento di rate
1. Quando per lammontare delle lavorazioni
e delle somministrazioni eseguite è dovuto il pagamento di una rata di acconto, il
responsabile del procedimento rilascia, nel più breve tempo possibile e comunque non
oltre il termine stabilito dal capitolato speciale dappalto, apposito certificato
compilato sulla base dello stato davanzamento presentato dal direttore dei lavori.
Esso è inviato alla stazione appaltante in originale ed in due copie, per
lemissione del mandato di pagamento.
2. Ogni certificato di pagamento emesso dal
responsabile del procedimento è annotato nel registro di contabilità.
Articolo 170
Contabilizzazione separate di lavori
1. Nel caso di appalto comprendente lavori da
tenere distinti, come nel caso in cui i lavori fanno capo a fonti diverse di
finanziamento, la contabilità comprende tutti i lavori ed è effettuata attraverso
distinti documenti contabili, in modo da consentire una gestione separata dei relativi
quadri economici. I certificati di pagamento devono essere analogamente distinti, anche se
emessi alla stessa data in forza di uno stesso contratto.
Articolo 171
Lavori annuali estesi a più esercizi
1. I lavori annuali estesi a più esercizi con lo
stesso contratto si liquidano alla fine dei lavori di ciascun esercizio, chiudendone la
contabilità e collaudandoli, come appartenenti a tanti lavori fra loro distinti.
Articolo 172
Certificato di ultimazione dei lavori
1. In esito a formale comunicazione
dellappaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori
effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con lappaltatore e rilascia,
senza ritardo alcuno, il certificato attestante lavvenuta ultimazione in doppio
esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna.
2. Il certificato di ultimazione può prevedere
lassegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il
completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei
lavori come del tutto marginali e non incidenti sulluso e sulla funzionalità dei
lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta linefficacia del certificato
di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti
lavvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
Articolo 173
Conto finale dei lavori
1. Il direttore dei lavori compila il conto
finale entro il termine stabilito nel capitolato speciale e con le stesse modalità
previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al responsabile
del procedimento.
2. Il direttore dei lavori accompagna il conto
finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali lesecuzione del
lavoro è stata soggetta, allegando la relativa documentazione, e segnatamente:
a) i verbali di consegna dei lavori;
b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi
dopera, aree o cave di prestito concessi in uso allimpresa;
c) le eventuali perizie suppletive e di variante,
con gli estremi della intervenuta approvazione;
d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi
verbali di concordamento o atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di
registrazione;
e) gli ordini di servizio impartiti;
f) la sintesi dellandamento e dello
sviluppo dei lavori con lindicazione delle eventuali riserve e la menzione degli
eventuali accordi bonari intervenuti;
g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori,
il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause;
h) gli eventuali sinistri o danni a persone
animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle relative conseguenze;
i) i processi verbali di accertamento di fatti o
di esperimento di prove;
l) le richieste di proroga e le relative
determinazioni della stazione appaltante;
m) gli atti contabili (libretti delle misure,
registro di contabilità, sommario del registro di contabilità);
n) tutto ciò che può interessare la storia
cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che
possono agevolare il collaudo.
Articolo 174
Reclami dellappaltatore sul conto finale
1. Esaminati i documenti acquisiti, il
responsabile del procedimento invita lappaltatore a prendere cognizione del conto
finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta giorni.
2. Lappaltatore, allatto della firma,
non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel
registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve
già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non sia intervenuto
laccordo bonario di cui allarticolo 149, eventualmente aggiornandone
limporto.
3. Se lappaltatore non firma il conto
finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già
formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente
accettato.
Articolo 175
Relazione del responsabiledel procedimento sul
conto finale
1. Firmato dallappaltatore il conto finale,
o scaduto il termine di cui allarticolo 174, il responsabile del procedimento redige
una propria relazione finale riservata con i seguenti documenti:
a) contratto di appalto, atti addizionali ed
elenchi di nuovi prezzi, con le copie dei relativi decreti di approvazione;
b) registro di contabilità, corredato dal
relativo sommario;
c) processi verbali di consegna, sospensioni,
riprese, proroghe e ultimazione dei lavori;
d) relazione del direttore coi documenti di cui
allarticolo 173, comma 2;
e) domande dellappaltatore.
2. Nella relazione finale riservata, il
responsabile del procedimento esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande
dellappaltatore per le quali non sia intervenuto laccordo bonario di cui
allarticolo 149.
Capo IIContabilità dei lavori in economia
Articolo 176
Annotazione dei lavori ad economia
1. Lannotazione dei lavori in economia è
effettuata dal direttore dei lavori o dal soggetto dallo stesso incaricato:
a) se a cottimo, nel libretto delle misure
prescritto per i lavori eseguiti ad appalto;
b) se in amministrazione, nelle apposite liste
settimanali distinte per giornate e provviste. Le firme dellaffidatario per
quietanza possono essere apposte o sulle liste medesime, ovvero in foglio separato.
2. Lannotazione avviene in un registro nel
quale sono scritte, separatamente per ciascun cottimo, le risultanze dei libretti in
rigoroso ordine cronologico, osservando le norme prescritte per i contratti. Nel registro
vengono annotate:
a) le partite dei fornitori a credito, man mano
che si procede ad accertare le somministrazioni;
b) le riscossioni ed i pagamenti per qualunque
titolo, nellordine in cui vengono fatti e con la indicazione numerata delle liste e
fatture debitamente quietanzate, per assicurare che in ogni momento si possa riconoscere
lo stato della gestione del fondo assegnato per i lavori.
Articolo 177
Conti dei fornitori
1. In base alle risultanze del registro il
direttore dei lavori compila i conti dei fornitori, i certificati di avanzamento dei
lavori per il pagamento degli acconti ai cottimisti e liquida i crediti di questi ultimi.
Articolo 178
Pagamenti
1. Sulla base delle risultanze dei certificati
dei cottimi e delle liste delle somministrazioni, il responsabile del procedimento dispone
il pagamento di rate di acconto o di saldo dei lavori ai rispettivi creditori.
2. Ogni pagamento è effettuato direttamente al
creditore o a chi legalmente lo rappresenta, che ne rilascia quietanza. Nelle occasioni
straordinarie che richiedono numero notevole di lavoratori è sufficiente che due
testimoni attestino di aver assistito ai pagamenti. Per le liste settimanali è
sufficiente che le vidimazioni siano poste ai margini di ognuna di esse. Ove il pagamento
di una lista sia eseguito a diverse riprese, la vidimazione è fatta ciascuna volta,
indicando il numero dordine delle partite liquidate.
Articolo 179
Giustificazione di minute spese
1. Per le minute spese, il direttore dei lavori
presenta la nota debitamente firmata, accompagnata da documenti giustificativi di spesa.
Articolo 180
Rendiconto mensile delle spese
1. I rendiconti mensili sono corredati dei
certificati sullavanzamento dei lavori a cottimo per i pagamenti fatti ai cottimisti
ovvero delle fatture e liste debitamente quietanzate, e devono corrispondere a quella
parte del registro di contabilità in cui si annotano i pagamenti.
2. Tali rendiconti sono firmati dal direttore dei
lavori che li trasmette al responsabile del procedimento entro i primi due giorni di
ciascun mese.
Articolo 181
Rendiconto finale delle spese
1. Il rendiconto finale, formulato come i
mensili, riepiloga le anticipazioni avute e limporto di tutti i rendiconti mensili.
A questo rendiconto è unita una relazione e la liquidazione finale del direttore dei
lavori, che determina i lavori eseguiti in amministrazione per qualità e quantità, i
materiali acquistati, il loro stato ed in complesso il risultato ottenuto. Il responsabile
del procedimento deve espressamente confermare o rettificare i fatti ed i conti esposti
nella relazione.
2. Per i lavori eseguiti a cottimo, sono uniti al
rendiconto la liquidazione finale ed il certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
Se sono stati acquistati attrezzi, mezzi dopera o materiali, e ne sono avanzati dopo
il compimento dei lavori, questi sono annotati in appositi elenchi, firmati da chi li
tiene in consegna.
Articolo 182
Riassunto di rendiconti parziali
1. Se un lavoro eseguito in economia è stato
diviso in più sezioni, il responsabile del procedimento compila un conto generale
riassuntivo dei rendiconti finali delle varie sezioni.
Capo IIINorme generali per la tenuta della
contabilità
Articolo 183
Numerazione delle pagine di giornali,libretti e
registri e relativa bollatura
1. I documenti amministrativi e contabili sono
tenuti a norma dellarticolo 2219 cod. civ.
2. Il giornale, i libretti delle misure ed i
registri di contabilità, tanto dei lavori come delle somministrazioni, sono a fogli
numerati e firmati nel frontespizio dal responsabile del procedimento.
3. Nel caso di utilizzo di programmi
informatizzati, si applicano le disposizioni di cui allarticolo 158.
4. Il registro di contabilità è numerato e
bollato dagli uffici del registro ai sensi dellarticolo 2215 cod. civ.[76].
Articolo 184
Iscrizione di annotazioni di misurazione
1. Le annotazioni delle lavorazioni e delle
somministrazioni sui libretti, sugli stati dei lavori e delle misurazioni sono fatti
immediatamente e sul luogo stesso delloperazione di accertamento.
Articolo 185
Operazioni in contraddittorio
dellappaltatore
1. La misurazione e classificazione delle
lavorazioni e delle somministrazioni è fatta in contraddittorio dellappaltatore
ovvero di chi lo rappresenta.
2. Salvo le speciali prescrizioni del presente
regolamento, i risultati di tali operazioni, iscritti a libretto od a registro, sono
sottoscritti, al termine di ogni operazione od alla fine di ogni giorno, quando
loperazione non è ultimata, da chi ha eseguito la misurazione e la classificazione
e dallappaltatore o dal tecnico dellappaltatore che ha assistito al
rilevamento delle misure.
3. La firma dellappaltatore o del tecnico
dellappaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure nel libretto delle
misure riguarda il semplice accertamento della classificazione e delle misure prese.
Articolo 186
Firma dei soggetti incaricati
1. Ciascun soggetto incaricato, per la parte che
gli compete secondo le proprie attribuzioni, sottoscrive i documenti contabili ed assume
la responsabilità dellesattezza delle cifre e delle operazioni che ha rilevato,
notato o verificato.
2. Il direttore dei lavori conferma o rettifica,
previe le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni
documento contabile.
3. Il responsabile del procedimento, dopo averli
riscontrati, appone la sua firma sui documenti che riassumono la contabilità.
TITOLO XII
COLLAUDO DEI LAVORI
Capo I Disposizioni preliminari
Articolo 187
Oggetto del collaudo
1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e
certificare che lopera o il lavoro sono stati eseguiti a regola darte e
secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle
varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il
collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai
documenti giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per
dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle
provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dellappaltatore siano
state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le
verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.
2. Il collaudo comprende anche lesame delle
riserve dellappaltatore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione
definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto
finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento.
3. È obbligatorio il collaudo in corso
dopera:
a) quando la direzione dei lavori sia stata
affidata, ai sensi dellarticolo 27, comma 2, lettere b) e c) della Legge;
b) quando si tratti di opere e lavori di cui
allarticolo 2, comma 1, lettera i);
c) nel caso di intervento affidato in
concessione;
d) nel caso di intervento affidato ai sensi
dellarticolo 19, comma 1, lettera b), punto 1), della Legge;
e) nel caso di opere e lavori su beni soggetti
alla vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali;
f) nel caso di opera o lavoro comprendenti
significative e non abituali lavorazioni non più ispezionabili in sede di collaudo
finale;
g) nei casi di aggiudicazione con ribasso
dasta superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi delle vigenti
disposizioni.
Articolo 188
Nomina del collaudatore
1. Le stazioni appaltanti entro trenta giorni
dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di
collaudo in corso dopera, attribuiscono lincarico del collaudo a soggetti di
specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli
interventi, alla loro complessità ed al relativo importo.
2. Costituiscono requisito abilitante allo
svolgimento dellincarico di collaudo le lauree in ingegneria, architettura, e,
limitatamente a un solo componente della commissione, le lauree in geologia, scienze
agrarie e forestali, labilitazione allesercizio della professione nonché, ad
esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, liscrizione da
almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale.
3. Il collaudatore è nominato dalle stazioni
appaltanti allinterno delle proprie strutture sulla base dei criteri che le stesse
sono tenute a fissare preventivamente. Nellipotesi di carenza nel proprio organico
di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal responsabile
del procedimento, lincarico di collaudatore è affidato a soggetti esterni scelti ai
sensi del comma 11.
4. Non possono essere affidati incarichi di
collaudo:
a) ai magistrati ordinari, amministrativi e
contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato;
b) a coloro che nel triennio antecedente hanno
avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con lappaltatore o con i
subappaltatori dei lavori da collaudare;
c) a coloro che hanno comunque svolto o svolgono
attività di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione vigilanza o direzione
dei lavori da collaudare;
d) a soggetti che facciano parte di organismi con
funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi dellintervento da collaudare.
5. Nel caso dei lavori che richiedono
lapporto di più professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e
categoria dellintervento, il collaudo è affidato ad una commissione composta da tre
membri. La commissione non può essere composta congiuntamente da soggetti appartenenti
allorganico della stazione appaltante e da soggetti esterni. La stazione appaltante
designa altresì il membro della commissione che assume la funzione di presidente.
6. Per i lavori comprendenti strutture, al
soggetto incaricato del collaudo o ad uno dei componenti della commissione di collaudo è
affidato anche il collaudo statico, purché essi abbiano i requisiti specifici previsti
dalla legge. Per i lavori eseguiti in zone classificate come sismiche, il collaudo è
esteso alla verifica dellosservanza delle norme sismiche.
7. Ai fini del divieto di cui al comma 4, si
intende per attività di controllo e vigilanza quella di cui allarticolo 16, comma 6
e allarticolo 30, comma 6 della Legge.
8. Ai fini dellaffidamento
dellincarico di collaudo a soggetti esterni allorganico delle stazioni
appaltanti sono istituiti presso il Ministero dei lavori pubblici, le Regioni e le
Province autonome elenchi dei collaudatori.
9. Agli elenchi possono essere iscritti, su
domanda corredata da curriculum e da adeguata documentazione, distinti per
specializzazione e competenza professionale, i soggetti in possesso dei requisiti fissati
dal comma 2. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono iscriversi agli elenchi
anche se non iscritti ai relativi albi professionali. Le amministrazioni curano la tenuta
degli elenchi a mezzo di apposite commissioni, costituite secondo le disposizioni vigenti
presso ciascuna di esse. Gli elenchi dei collaudatori sono pubblici e sono aperti alla
consultazione anche telematica.
10. Gli elenchi sono ripartiti in sezioni
corrispondenti alle categorie di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori
pubblici. Negli elenchi vengono progressivamente registrati tutti gli incarichi di
collaudo conferiti.
11. Le stazioni appaltanti individuano,
nellambito degli elenchi il professionista o i professionisti da incaricare, che
siano in possesso dei requisiti specifici richiesti per lintervento da collaudare e
che abbiano conseguito la laurea:
a) da almeno 10 anni per il collaudo di lavori di
importo pari o superiore ad 5.000.000 di Euro[77], ovvero per lavori comprendenti
strutture;
b) da almeno 5 anni per il collaudo di lavori di
importo inferiore ad 1.000.000 di Euro[78].
12. Il soggetto che è stato incaricato di un
collaudo in corso dopera da una stazione appaltante, non può essere incaricato
dalla medesima di un nuovo collaudo se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla chiusura
delle operazioni del precedente collaudo. Per i collaudi non in corso dopera il
divieto è stabilito in un anno. Nel caso di stazioni appaltanti nazionali la cui
struttura organizzativa è articolata su basi locali, il divieto è limitato alla singola
articolazione locale. I suddetti divieti si riferiscono alla sola ipotesi di collaudatori
non appartenenti allorganico delle stazioni appaltanti.
13. In sede di prima applicazione del presente
regolamento, gli elenchi dei collaudatori devono essere predisposti entro tre mesi dalla
data della sua entrata in vigore. In assenza dellelenco, le stazioni appaltanti
possono affidare discrezionalmente gli incarichi di collaudo a soggetti comunque in
possesso dei requisiti prescritti e alle condizioni previste dal comma 12.
Articolo 189
Avviso ai creditori
1. Allatto della redazione del certificato
di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento dà avviso al Sindaco o ai
Sindaci del comune nel cui territorio si eseguono i lavori, i quali curano la
pubblicazione, nei comuni in cui lintervento è stato eseguito, di un avviso
contenente linvito per coloro i quali vantino crediti verso lappaltatore per
indebite occupazioni, di aree o stabili e danni arrecati nellesecuzione dei lavori,
a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti
e la relativa documentazione. Lavviso è pubblicato anche nel foglio degli annunzi
legali della Provincia.
2. Trascorso questo termine il Sindaco trasmette
al responsabile del procedimento i risultati dellanzidetto avviso con le prove delle
avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati.
3. Il responsabile del procedimento invita
limpresa a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimette al collaudatore
i documenti ricevuti dal Prefetto, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di
credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.
Articolo 190
Ulteriori documenti da fornirsi al collaudatore
1. Allorgano di collaudo il responsabile
del procedimento, oltre alla documentazione relativa al conto finale e alla ulteriore
documentazione allegata alla propria relazione sul conto finale, trasmette:
a) la copia conforme del progetto approvato,
completo di tutti i suoi allegati, nonché dei progetti e delle eventuali perizie di
variante e suppletive con le relative approvazioni intervenute;
b) loriginale di tutti i documenti
contabili o giustificativi prescritti dal presente regolamento e di tutte le ulteriori
documentazioni che fossero richieste dallorgano suddetto.
2. Nel caso di incarico conferito in corso
dopera, il responsabile del procedimento trasmette allorgano di collaudo:
a) la copia conforme del progetto, del capitolato
speciale dappalto nonché delle eventuali varianti approvate;
b) copia del programma contrattualmente adottato
ai fini del riferimento convenzionale al prezzo chiuso e copia del programma di esecuzione
dei lavori redatto dallimpresa e approvato dal direttore dei lavori;
c) copia del contratto, e degli eventuali atti di
sottomissione o aggiuntivi eventualmente sopravvenuti;
d) verbale di consegna dei lavori ed eventuali
verbali di sospensione e ripresa lavori;
e) rapporti periodici del direttore dei lavori e
tutti gli altri atti che fossero richiesti dallorgano di collaudo;
f) verbali di prova sui materiali, nonché le
relative certificazioni di qualità.
3. Allorgano di collaudo devono altresì
essere comunicate tempestivamente le eventuali variazioni al programma approvato.
4. Ferma la responsabilità dellorgano di
collaudo nel custodire la documentazione in originale ricevuta, il responsabile del
procedimento provvede a duplicarle e a custodirne copia conforme.
Articolo 191
Determinazione del giorno di visitae relativi
avvisi
1. Esaminati i documenti acquisiti, lorgano
di collaudo fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il responsabile del
procedimento che ne dà tempestivo avviso allappaltatore, al direttore dei lavori,
al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori e, ove
necessario, agli eventuali incaricati dellassistenza giornaliera dei lavori,
affinché intervengano alle visite di collaudo.
2. Eguale avviso è dato a quegli altri
funzionari o rappresentanti di Amministrazioni od enti pubblici che, per speciali
disposizioni, anche contrattuali, devono intervenire al collaudo.
3. Se lappaltatore, pur tempestivamente
invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di
due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico
dellappaltatore.
4. Se i funzionari di cui al comma 2 malgrado
linvito ricevuto, non intervengono o non si fanno rappresentare, le operazioni di
collaudo hanno luogo egualmente. Lassenza dei suddetti funzionari deve essere
riportata nel processo verbale.
5. Il direttore dei lavori ha lobbligo di
presenziare alle visite di collaudo.
Capo IIVisita e procedimento di collaudo
Articolo 192
Estensione delle verificazioni di collaudo
1. Il collaudo di un intervento deve essere
ultimato non oltre sei mesi dallultimazione dei lavori. (Seguivano alcune parole non
ammesse al «Visto» della Corte dei conti)[79].
2. La verifica della buona esecuzione di un
lavoro è effettuata attraverso accertamenti, saggi e riscontri che lorgano di
collaudo giudica necessari. Qualora tra le prestazioni dellappaltatore rientri
lacquisizione di concessioni, autorizzazioni, permessi, comunque denominati, anche
ai fini dellespletamento delle procedure espropriative, il collaudatore accerta il
tempestivo e diligente operato dellappaltatore ed evidenzia gli oneri eventualmente
derivanti per lamministrazione da ogni ritardo nel loro svolgimento. Ferma restando
la discrezionalità dellorgano di collaudo nellapprofondimento degli
accertamenti, il collaudatore in corso dopera deve fissare in ogni caso le visite di
collaudo:
a) durante la fase delle lavorazioni degli scavi,
delle fondazioni ed in generale delle lavorazioni non ispezionabili in sede di collaudo
finale o la cui verifica risulti complessa successivamente allesecuzione;
b) nei casi di interruzione o di anomalo
andamento dei lavori rispetto al programma.
3. Del prolungarsi delle operazioni rispetto al
termine di legge e delle relative cause lorgano di collaudo trasmette formale
comunicazione allappaltatore e al responsabile del procedimento, con la indicazione
dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di
collaudo. Nel caso di ritardi attribuibili allorgano di collaudo, il responsabile
del procedimento, assegna un termine non superiore a trenta giorni per il completamento
delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali, propone alla stazione appaltante la
revoca dellincarico, ferma restando la responsabilità dellorgano suddetto per
i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.
4. La stazione appaltante può richiedere al
collaudatore in corso dopera parere su eventuali varianti, richieste di proroga e
situazioni particolari determinatesi nel corso dellappalto.
Articolo 193
Oneri dellappaltatore nelle operazioni di
collaudo
1. Lappaltatore, a propria cura e spesa,
mette a disposizione dellorgano di collaudo gli operai e i mezzi dopera
necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli
esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.
2. Rimane a cura e carico dellappaltatore
quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate
nelleseguire tali verifiche.
3. Nel caso in cui lappaltatore non
ottempera a siffatti obblighi, il collaudatore dispone che sia provveduto dufficio,
deducendo la spesa dal residuo credito dellappaltatore.
Articolo 194
Processo verbale di visita
1. Della visita di collaudo è redatto processo
verbale, che contiene le seguenti indicazioni:
a) la località e la provincia;
b) il titolo dellopera o del lavoro;
c) limporto del progetto e delle eventuali
successive varianti;
d) la data del contratto e degli eventuali atti
suppletivi e gli estremi delle rispettive loro approvazioni;
e) limporto delle somme autorizzate;
f) le generalità dellappaltatore;
g) le date dei processi verbali di consegna, di
sospensione, di ripresa e di ultimazione dei lavori;
h) il tempo prescritto per lesecuzione, con
lindicazione delle eventuali proroghe;
i) la data e limporto del conto finale;
l) la data di nomina dellorgano di collaudo
e le generalità del collaudatore o dei collaudatori;
m) i giorni della visita di collaudo;
n) le generalità degli intervenuti alla visita e
di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.
2. Sono inoltre descritti nel processo verbale i
rilievi fatti dallorgano di collaudo, le singole operazioni e le verifiche compiute,
il numero e la profondità dei saggi effettuati e i risultati ottenuti. I punti di
esecuzione dei saggi sono riportati sui disegni di progetto o chiaramente individuati a
verbale.
3. Nel caso di collaudo in corso dopera, le
visite vengono eseguite con la cadenza che la commissione ritiene adeguata per un
accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori. I relativi verbali, da
trasmettere al responsabile del procedimento entro trenta giorni successivi alla data
delle visite, riferiscono anche sullandamento dei lavori e sul rispetto dei termini
contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, senza che
ciò comporti diminuzione delle responsabilità dellappaltatore e dellufficio
di direzione dei lavori, per le parti di rispettiva competenza.
4. I processi verbali, oltre che dallorgano
di collaudo e dallappaltatore, sono firmati dal direttore dei lavori nonché dal
responsabile del procedimento, se intervenuto, e da chiunque intervenuto. È inoltre
firmato da quegli assistenti la cui testimonianza è invocata negli stessi processi
verbali per gli accertamenti di taluni lavori.
5. Quando per lavori di notevole importanza è
fissato nel capitolato speciale un termine per la presentazione del conto finale maggiore
di quello stabilito per il periodo di garanzia, la visita di collaudo ha luogo decorso il
suddetto periodo, fatta salva la regolarizzazione degli atti di collaudo dopo la
liquidazione dei lavori. Di tali circostanze è fatta espressa menzione nel verbale di
visita.
Articolo 195
Relazioni
1. Lorgano di collaudo redige
unapposita relazione in cui raffronta i dati di fatto risultanti dal processo
verbale di visita con i dati di progetto e delle varianti approvate e dei documenti
contabili e formula le proprie considerazioni sul modo con cui limpresa ha osservato
le prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite dal direttore dei lavori. In tale
relazione lorgano di collaudo espone in forma particolareggiata sulla scorta dei
pareri del responsabile del procedimento:
a) se il lavoro sia o no collaudabile;
b) a quali condizioni e restrizioni si possa
collaudare;
c) i provvedimenti da prendere qualora non sia
collaudabile;
d) le modificazioni da introdursi nel conto
finale;
e) il credito liquido dellappaltatore.
2. In relazione separata e riservata il
collaudatore espone il proprio parere sulle domande dellimpresa e sulle eventuali
penali sulle quali non è già intervenuta una risoluzione definitiva.
3. Ai fini di quanto prescritto dalla normativa
vigente in materia di qualificazione il collaudatore valuta, tenuto conto delle modalità
di conduzione dei lavori e delle domande e riserve dellimpresa, se a suo parere
limpresa è da reputarsi negligente o in malafede.
Articolo 196
Discordanza fra la contabilità e
lesecuzione
1. In caso di discordanza fra la contabilità e
lo stato di fatto, le verifiche vengono estese al fine di apportare le opportune
rettifiche nel conto finale.
2. In caso di gravi discordanze, lorgano di
collaudo sospende le operazioni e ne riferisce al responsabile del procedimento
presentandogli le sue proposte. Il responsabile del procedimento trasmette la relazione e
le proposte dellorgano di collaudo, alla stazione appaltante.
Articolo 197
Difetti e mancanze nellesecuzione
1. Riscontrandosi nella visita di collaudo
difetti o mancanze riguardo allesecuzione dei lavori tali da rendere il lavoro
assolutamente inaccettabile, lorgano di collaudo rifiuta lemissione del
certificato di collaudo e procede a termini dellarticolo 202.
2. Se i difetti e le mancanze sono di poca
entità e sono riparabili in breve tempo, lorgano di collaudo prescrive
specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando allappaltatore un termine;
il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del
direttore dei lavori, confermata dal responsabile del procedimento, risulti che
lappaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni
prescrittegli, ferma restando la facoltà dellorgano di collaudo di procedere
direttamente alla relativa verifica.
3. Se infine i difetti e le mancanze non
pregiudicano la stabilità dellopera e la regolarità del servizio cui
lintervento è strumentale, lorgano di collaudo determina, nellemissione
del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal
credito dellappaltatore.
Articolo 198
Eccedenza su quantoè stato autorizzato ed
approvato
1. Ove lorgano di collaudo riscontri
lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate, sospende il
rilascio del certificato di collaudo e ne riferisce al responsabile del procedimento,
proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni. Il responsabile del procedimento
trasmette la comunicazione e le proposte dellorgano di collaudo, con proprio parere,
alla stazione appaltante.
2. Leventuale riconoscimento delle
lavorazioni non autorizzate fatta dal responsabile del procedimento non libera il
direttore dei lavori e il personale incaricato dalla responsabilità che loro incombe per
averle ordinate o lasciate eseguire.
Articolo 199
Certificato di collaudo
1. Ultimate le operazioni di cui agli articoli
precedenti, lorgano di collaudo, qualora ritenga collaudabile il lavoro, emette il
certificato di collaudo che deve contenere:
a) lindicazione dei dati tecnici ed
amministrativi relativi al lavoro;
b) i verbali di visite con lindicazione di
tutte le verifiche effettuate;
c) il certificato di collaudo.
2. Nel certificato lorgano di collaudo:
a) riassume per sommi capi il costo del lavoro
indicando partitamente le modificazioni, le aggiunte, le deduzioni al conto finale;
b) determina la somma da porsi a carico
dellappaltatore per danni da rifondere alla stazione appaltante per maggiori spese
dipendenti dalla esecuzione dufficio, o per altro titolo; la somma da rimborsare
alla stessa stazione appaltante per le spese di assistenza, oltre il termine convenuto per
il compimento dei lavori;
c) dichiara, salve le rettifiche che può
apportare lufficio tecnico di revisione, il conto liquido dellappaltatore e la
collaudabilità dellopera o del lavoro e sotto quali condizioni.
3. Il certificato di collaudo, redatto secondo le
modalità sopra specificate, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo
decorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero dal termine stabilito nel
capitolato speciale per detta emissione. Decorsi i due anni, il collaudo si intende
approvato ancorché latto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi
dalla scadenza del suddetto termine. Nellarco di tale periodo lappaltatore è
tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dellopera, indipendentemente dalla
intervenuta liquidazione del saldo.
Articolo 200
Verbali di accertamento ai fini della presa in
consegna anticipata
1. Qualora la stazione appaltante abbia
necessità di occupare od utilizzare lopera o il lavoro realizzato ovvero parte
dellopera o del lavoro realizzato prima che intervenga il collaudo provvisorio e
tale eventualità sia stata prevista in contratto, può procedere alla presa in consegna
anticipata a condizioni che:
a) sia stato eseguito con esito favorevole il
collaudo statico;
b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura
del responsabile del procedimento, il certificato di abitabilità o il certificato di
agibilità di impianti od opere a rete;
c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti
idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;
d) siano state eseguite le prove previste dal
capitolato speciale dappalto;
e) sia stato redatto apposito stato di
consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.
2. A richiesta della stazione appaltante
interessata, lorgano di collaudo procede a verificare lesistenza delle
condizioni sopra specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per
accertare che loccupazione e luso dellopera o lavoro sia possibile nei
limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza
ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal direttore
dei lavori e dal responsabile del procedimento, nel quale riferisce sulle constatazioni
fatte e sulle conclusioni cui perviene.
3. La presa in consegna anticipata non incide sul
giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e
sulle eventuali e conseguenti responsabilità dellappaltatore.
Articolo 201
Obblighi per determinati risultati
1. Il collaudo può avere luogo anche nel caso in
cui lappaltatore abbia assunto lobbligazione di ottenere determinati risultati
ad esecuzione dei lavori ultimati. In tali casi il collaudatore, quando non è
diversamente stabilito nei capitolati speciali dappalto, nel rilasciare il
certificato, vi iscrive le clausole quali lappaltatore rimane vincolato fino
allaccertamento dei risultati medesimi, da comprovarsi con apposito certificato del
responsabile del procedimento, e propone le somme da trattenersi o le garanzie da prestare
nelle more dellaccertamento.
Articolo 202
Lavori non collaudabili
1. Nel caso in cui lorgano di collaudo
ritiene i lavori non collaudabili, ne informa la stazione appaltante trasmettendo, tramite
il responsabile del procedimento, per le ulteriori sue determinazioni, il processo
verbale, nonché le relazioni con le proposte dei provvedimenti di cui allarticolo
195.
Articolo 203
Domande dellappaltatoreal certificato di
collaudo
1. Il certificato di collaudo viene trasmesso per
la sua accettazione allappaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di venti
giorni. Allatto della firma egli può aggiungere le domande che ritiene opportune,
rispetto alle operazioni di collaudo.
2. Tali domande devono essere formulate e
giustificate nel modo prescritto dal regolamento con riferimento alle riserve e con le
conseguenze previste.
3. Lorgano di collaudo riferisce al
responsabile del procedimento sulle singole osservazioni fatte dallappaltatore al
certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le nuove visite
che ritiene opportuno di eseguire.
Articolo 204
Ulteriori provvedimenti amministrativi
1. Condotte a termine le operazioni connesse allo
svolgimento del mandato ricevuto, lorgano di collaudo trasmette al responsabile del
procedimento, i documenti ricevuti e quelli contabili, unendovi:
a) il processo verbale di visita;
b) le proprie relazioni;
c) il certificato di collaudo;
d) il certificato del responsabile del
procedimento per le correzioni ordinate dallorgano di collaudo;
e) la relazione sulle osservazioni
dellappaltatore al certificato di collaudo.
2. Lorgano di collaudo restituisce al
responsabile del procedimento tutti i documenti acquisiti.
3. La stazione appaltante preso in esame
loperato e le deduzioni dellorgano di collaudo e richiesto, quando ne sia il
caso in relazione allammontare o alla specificità dellintervento, i pareri
ritenuti necessari allesame, effettua la revisione contabile degli atti e delibera
entro sessanta giorni sullammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande
dellappaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. Le deliberazioni della
stazione appaltante sono notificate allappaltatore.
Articolo 205
Svincolo della cauzione
1. Alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele
prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dallarticolo 1669 del
codice civile[80], allo svincolo della cauzione prestata dallappaltatore a garanzia
del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
2. Si procede previa garanzia fideiussoria, al
pagamento della rata di saldo non oltre il novantesimo giorno dallemissione del
certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.
3. Il pagamento della rata di saldo non
costituisce presunzione di accettazione dellopera ai sensi dellarticolo 1666,
secondo comma, del codice civile[81].
Articolo 206
Commissioni collaudatrici
1. Quando il collaudo è affidato ad una
commissione, le operazioni sono dirette dal presidente. I verbali e la relazione sono
firmati da tutti i componenti della commissione.
2. Nel caso in cui vi è dissenso tra i
componenti della commissione di collaudo, le conclusioni del collaudo sono assunte a
maggioranza e la circostanza deve risultare dal certificato. Il componente dissenziente ha
diritto di esporre le ragioni del dissenso negli atti del collaudo.
Articolo 207
Collaudo dei lavori di particolare
complessitàtecnica o di grande rilevanza economica
1. Ai fini dellarticolo 28, comma 6, della
Legge, sono lavori di grande rilevanza economica o di particolare complessità quelli
rispettivamente di importo superiore a 25.000.000 di Euro[82] e quelli di cui
allarticolo 2, comma 1, lettera i). Per tali lavori il collaudo è effettuato sulla
base della certificazione di qualità dei materiali o componenti impiegati che hanno
incidenza sul costo complessivo dei lavori non inferiore al 5 per cento.
Articolo 208
Certificato di regolare esecuzione
1. Il certificato di regolare esecuzione dei
lavori è emesso dal direttore lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento.
2. Il certificato di regolare esecuzione è
emesso non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori e contiene gli elementi di cui
allarticolo 195.
Articolo 209
Approvazione degli atti di collaudo
1. Finché non è intervenuta lapprovazione
degli atti di collaudo, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo
collaudo.
Articolo 210
Compenso spettante ai collaudatori
1. I compensi spettanti ai dipendenti della
stazione appaltante per il collaudo, sono determinati ai sensi dellarticolo 18,
comma 1, della Legge.
2. I compensi spettanti ai collaudatori non
appartenenti allorganico della stazione appaltante, per leffettuazione del
collaudo e della revisione degli atti contabili, si determinano applicando le tariffe
professionali degli ingegneri ed architetti fatto salvo quanto previsto al comma 4. Si
applica altresì la riduzione prevista dal comma 14-quater dellarticolo 17 della
Legge.
3. Limporto da prendere a base del compenso
è quello risultante dallo stato finale dei lavori, al lordo di eventuali ribassi e
maggiorato dellimporto delle eventuali riserve dellappaltatore diverse da
quelle iscritte a titolo risarcitorio.
4. Nel caso di commissione di collaudo, detto
compenso, aumentato del 25 per cento per ogni componente oltre il primo, viene calcolato
una sola volta e diviso tra tutti i componenti della commissione.
5. Per i collaudi in corso dopera il
compenso determinato come sopra è aumentato del 20 per cento.
6. Il rimborso delle spese accessorie previsto
dalla tariffa professionale può essere determinato forfettariamente, per ogni singolo
componente, in misura del 30 per cento del compenso spettante a ciascuno. Per i collaudi
in corso dopera detta percentuale può essere elevata fino al 60 per cento.
7. Gli oneri necessari per la liquidazione delle
parcelle dei collaudatori fanno carico agli stanziamenti previsti per ogni singolo
intervento e sono indicati nel quadro economico dellintervento.
TITOLO XIII
DEI LAVORI RIGUARDANTI I
BENI CULTURALI
Capo IBeni culturali
Articolo 211
Applicazione
1. Ai fini del presente regolamento, per beni
culturali si intendono le cose soggette alle disposizioni della vigente legislazione in
materia di beni culturali. Agli stessi si applicano le norme tecniche in materia di
metodologie del restauro.
Articolo 212
Scavo archeologico, restauro e manutenzione
1. Le tipologie delle opere e dei lavori di cui
al presente titolo si articolano nelle seguenti sezioni:
a) scavo archeologico;
b) restauro e manutenzione di beni immobili;
c) restauro e manutenzione di superfici
architettoniche decorate e di beni mobili di interesse storico, artistico ed archeologico.
2. Lo scavo archeologico consiste in tutte le
operazioni che consentono la lettura storica delle azioni umane, succedutesi in un
determinato territorio, delle quali con metodo stratigrafico si recuperano le
documentazioni materiali, mobili e immobili. Lo scavo archeologico recupera altresì la
documentazione del paleoambiente.
3. Il restauro consiste in una serie organica di
operazioni tecniche specifiche indirizzate alla tutela e valorizzazione dei caratteri
storico-artistici dei beni culturali e alla conservazione della loro consistenza
materiale.
4. La manutenzione consiste in una serie di
operazioni tecniche specialistiche periodicamente ripetibili volte a mantenere i caratteri
storico-artistici e la materialità e la funzionalità del manufatto garantendone la
conservazione.
Capo II Progettazione
Articolo 213
Attività di progettazione per i beni culturali
1. Lattività di progettazione, salvo
quanto previsto dai successivi commi e dallarticolo 16, comma 2 della legge, si
articola secondo tre livelli di successive definizioni tecniche, in progetto preliminare,
progetto definitivo e progetto esecutivo.
2. Per quanto concerne i lavori di scavo
archeologico e quelli di manutenzione di beni immobili e di beni mobili di interesse
storico-artistico la progettazione si articola in progetto preliminare e progetto
definitivo.
3. Per quanto concerne i lavori di restauro di
superfici architettoniche decorate, di beni mobili di interesse storico e artistico, e per
lavori di restauro di beni immobili di importo inferiore a 300.000 Euro[83] la
progettazione si articola in progetto preliminare e progetto esecutivo.
4. I progetti sono costituiti da elaborati
grafici e descrittivi indicati nel Capo II del titolo III per quanto compatibili e con
riferimento alla specificità dei beni sui cui si interviene.
Articolo 214
Progetto preliminare
1. Il progetto preliminare consiste in una
relazione programmatica illustrativa del quadro delle conoscenze, sviluppato per settori
di indagine, nonché dei metodi di intervento alla quale vanno allegati i necessari schemi
grafici.
2. Il progetto preliminare dei lavori sui beni
culturali, comporta indagini e ricerche volte ad acquisire gli elementi idonei e necessari
per definire uno studio di fattibilità che offra gli elementi di giudizio per le scelte
dei tipi e dei metodi di intervento da approfondire nel progetto definitivo nonché per la
stima del costo dellintervento medesimo.
3. Il quadro delle conoscenze consiste in una
lettura dello stato esistente e nella indicazione delle tipologie di indagine che si
ritengono necessarie per la conoscenza del manufatto e del suo contesto storico e
ambientale.
4. Le indagini riguardano:
a) lanalisi storico-critica;
b) i materiali costitutivi e le tecniche di
esecuzione;
c) il rilievo dei manufatti;
d) la diagnostica sul campo e sul territorio;
e) lindividuazione del comportamento
strutturale e lanalisi del degrado e dei dissesti;
f) lindividuazione degli eventuali apporti
di altre discipline afferenti.
5. In ragione della complessità, dello stato di
conservazione e dei caratteri storico-artistici del manufatto, il progetto preliminare
può limitarsi a comprendere quelle ricerche e quelle indagini che sono strettamente
necessarie per una prima reale individuazione delle scelte di restauro e dei relativi
costi di intervento.
Articolo 215
Progetto definitivo
1. Il progetto definitivo studia il bene con
riferimento allintero complesso ed al contesto ambientale in cui è inserito;
approfondisce gli apporti disciplinari necessari e definisce i collegamenti
interdisciplinari; definisce gli indirizzi culturali e le compatibilità fra progetto e
funzione attribuita al bene attraverso una conoscenza compiuta dallo stato di fatto;
configura nel complesso un giudizio generale volto ad individuare le priorità, i tipi e i
metodi di intervento con particolare riguardo ai possibili conflitti tra lesigenza
di tutela e i fattori di degrado.
Articolo 216
Progetto esecutivo
1. Il progetto esecutivo per gli interventi sui
beni culturali definisce in modo compiuto le tecniche, le tecnologie di intervento, i
materiali riguardanti singole parti del complesso; prescrive le modalità esecutive delle
operazioni tecniche; indica i controlli da effettuare in cantiere nel corso della prima
fase dei lavori. Esso può essere redatto per stralci successivi di intervento, entro il
quadro tracciato dal progetto definitivo, e si avvale, ove necessario, di nuovi
approfondimenti di indagine a completamento delle indagini e ricerche precedentemente
svolte.
Articolo 217
Progettazione dello scavo archeologico
1. Il progetto preliminare dei lavori di scavo
archeologico prevede limpianto di un cantiere di ricerche e la individuazione di
elementi di giudizio per la valutazione delle scelte di priorità, nonché dei tipi e dei
metodi di intervento. A tal fine il progetto preliminare è costituito da una relazione
programmatica illustrativa del quadro delle conoscenze pregresse sviluppato per settore di
indagini alla quale vanno allegati i necessari schemi grafici.
2. La relazione programmatica illustra tempi e
modi dellintervento, relativi sia allo scavo sia alla conservazione dei reperti, sia
infine al loro studio e pubblicazione.
3. Il quadro delle conoscenze pregresse consiste
in una lettura critica dello stato esistente.
4. Le indagini riguardano:
a) il rilievo generale;
b) le ricognizioni territoriali ed indagini
diagnostiche;
c) il programma delle indagini complementari
necessarie.
5. I risultati delle indagini previste nel
progetto preliminare confluiscono in un progetto definitivo.
6. Il progetto definitivo comprende dettagliate
previsioni relative alle fasi delle diverse categorie di intervento e indica la durata di
esse.
7. Le fasi di cui al comma 6 comprendono:
a) rilievi ed indagini;
b) scavo;
c) restauro dei reperti mobili ed immobili;
d) schedatura dei reperti e delle azioni;
e) immagazzinamento dei reperti e dei campioni;
f) studio e pubblicazione;
g) forme di fruizione anche con riguardo alla
sistemazione e musealizzazione del testo;
h) manutenzione programmata.
8. Il progetto definitivo contiene inoltre la
definizione della natura delle categorie dei lavori, distinguendo quelli di prevalente
merito archeologico, da appaltare a ditte in possesso di requisiti specifici.
9. In caso di scoperte di interesse archeologico,
gli elementi di conoscenza così raccolti confluiscono nel progetto preliminare.
Articolo 218
Progettazione di lavori di impiantistica e per la
sicurezza
1. La progettazione dei lavori di impiantistica e
per la sicurezza si articola in progetto preliminare ed esecutivo. Gli elaborati redatti
ai vari e successivi livelli di approfondimento prevedono limpiego delle tecnologie
più idonee a garantire il corretto inserimento degli impianti e di quanto necessario per
la sicurezza nella organizzazione tipologica e morfologica dei complessi di interesse
storico-artistico e tendere ad offrire prestazioni, compatibilmente con le limitazioni
imposte dal rispetto delle preesistenze storico artistiche, analoghe a quelle richieste
per gli edifici di nuova costruzione. Sono inoltre richiesti i piani di sicurezza in fase
di esercizio e il programma di manutenzione programmata con le scorte di magazzino
necessarie per garantire la continuità del servizio.
Articolo 219
Adeguamento del progetto
1. Il progettista in collaborazione con il
direttore dei lavori adegua gli elaborati progettuali esecutivi nel corso dei lavori,
sulla base dei risultati delle operazioni compiute o dei rinvenimenti effettuati o dei
sondaggi eseguiti.
2. Il progettista propone al responsabile del
procedimento gli adeguamenti progettuali, di cui al comma 1 al fine della loro
approvazione, da parte degli organi competenti.
Articolo 220
Lavori di manutenzione
1. I lavori di manutenzione, in ragione della
natura del bene e del tipo di intervento che si realizza, possono non richiedere tutte le
specifiche previste dalle norme sui livelli di progettazione preliminare e definitiva, e
sono eseguiti anche sulla base di una perizia di spesa contenente:
a) la descrizione del bene corredata da eventuali
elaborati grafici e topografici redatti in opportuna scala;
b) il capitolato speciale con la descrizione
delle operazioni da eseguire ed i relativi tempi;
c) il computo metrico;
d) lelenco dei prezzi unitari delle varie
lavorazioni.
Articolo 221
Consuntivo scientifico
1. Al termine del lavoro viene predisposta dal
direttore dei lavori una relazione finale tecnico-scientifica, quale ultima fase del
processo della conoscenza e del restauro e quale premessa per un eventuale e futuro
programma di intervento sul bene, con lesplicitazione dei risultati culturali e
scientifici raggiunti, e la documentazione grafica e fotografica dello stato del manufatto
prima, durante e dopo lintervento; lesito di tutte le ricerche ed analisi
compiute e i problemi aperti per i futuri interventi.
2. La relazione è conservata presso la stazione
appaltante ed è trasmessa in copia alla soprintendenza competente.
Articolo 222
Sistemi di realizzazione dei lavorie scelta del
contraente
1. I lavori di cui al presente titolo sono
realizzati mediante contratto di appalto o di concessione di lavori pubblici e sono
affidati mediante pubblico incanto, licitazione privata, appalto-concorso, trattativa
privata ovvero realizzati in economia.
Articolo 223
Procedure di scelta del contraente
1. I lavori del presente titolo possono essere
affidati mediante licitazione privata semplificata di cui allarticolo 23, comma
1-bis, della Legge sino allimporto di 750.000 Euro[84].
2. Laffidamento dei lavori di cui al
presente titolo mediante appalto concorso è consentito solo per lavori di particolare
entità e complessità di conservazione, di restauro, di adeguamento funzionale e
strutturale e di valorizzazione dei beni culturali, sentito il Comitato
tecnico-scientifico per i beni culturali e ambientali.
3. Sono eseguibili in economia, oltre alle
tipologie dei lavori di cui allarticolo 88, lavori di restauro e manutenzione dei
beni di interesse storico, artistico e archeologico, nonché le operazioni di scavo
archeologico, se caratterizzati da effettiva urgenza a provvedere, non dipendente da fatto
della stazione appaltante.
Articolo 224
Direzione dei lavori e collaudo beni mobilie
superfici decorate
1. Per gli interventi sui beni mobili di
interesse storico-artistico e sulle superfici decorate di beni architettonici, nelle
ipotesi di cui allarticolo 27, comma 2 della Legge, lufficio di direzione dei
lavori del direttore dei lavori comprende tra gli assistenti con funzioni di direttore
operativo, un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso dei requisiti di
cui allarticolo 8, comma 11-sexies, della Legge.
2. Per il collaudo finale dei beni di cui al
comma 1 nellipotesi di affidamento esterno di cui allarticolo 28, comma 4,
della Legge, lorgano di collaudo comprende un restauratore con esperienza almeno
quinquennale in possesso dei requisiti di cui allarticolo 8, comma 11-sexies, della
Legge.
TITOLO XIV
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
PER LAFFIDAMENTO E LA ESECUZIONE DI LAVORI ESEGUITINELLAMBITO DI ATTUAZIONE
DELLA LEGGE 26 FEBBRAIO 1987, N. 49
Articolo 225
Programmazione
1. La programmazione dei lavori eseguiti in
attuazione della cooperazione allo sviluppo è articolata secondo il disposto
dellarticolo 2, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49[85]. In relazione alla
necessità di definizione degli accordi con i Paesi beneficiari possono essere inseriti
nella programmazione anche solo le indicazioni delle risorse disponibili per i programmi
di intervento.
Articolo 226
Progettazione
1. I progetti preliminari, definitivi ed
esecutivi sono soggetti alla previa approvazione da parte dei competenti organi del Paese
destinatario dellintervento, alla cui normativa ambientale, urbanistica e di
sicurezza i progetti stessi devono conformarsi. Qualora vi siano particolari ragioni di
urgenza, ovvero in relazione alla semplicità tecnica, alla ripetitività degli
interventi, alla disponibilità di studi preliminari di fattibilità, potrà essere
redatto immediatamente il progetto esecutivo.
2. La stima e lanalisi dei prezzi sono
formulate con riguardo ai prezzi correnti dello Stato sul cui territorio è ubicato
lintervento.
3. Quando le componenti del progetto devono
essere reperite su un mercato diverso da quello del Paese beneficiario lanalisi dei
prezzi va riferita ai mercati nei quali dette componenti sono disponibili.
Articolo 227
Misure organizzative per la gestioneed esecuzione
dellopera
1. Per i singoli interventi è nominato un
responsabile del procedimento che assicura costantemente e direttamente, anche a mezzo di
un assistente delegato, la presenza sul territorio del Paese beneficiario e che:
a) controlla i livelli prestazionali di qualità
e di prezzo;
b) segnala allamministrazione
inadempimenti, ritardi ed altre anomalie riscontrate nella realizzazione
dellintervento;
c) assume i provvedimenti di urgenza, salva
ratifica dellamministrazione;
d) ratifica i provvedimenti di somma urgenza
eventualmente assunti dal direttore dei lavori e promuove ladozione della relativa
variante di progetto;
e) propone il riconoscimento del prezzo chiuso
con i criteri di cui allarticolo 230;
f) autorizza il subappalto con i criteri di cui
allarticolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55[86], in quanto applicabili;
g) esercita, compatibilmente con la presente
disposizione, le altre funzioni previste dal presente regolamento per il responsabile del
procedimento.
2. Può essere nominato un solo responsabile del
procedimento per più interventi da eseguirsi in aree limitrofe.
3. I lavori di modesta entità e complessità, o
realizzati secondo tecniche costruttive elementari tipiche dei Paesi in via di sviluppo
beneficiari nei settori dellacqua, delledilizia residenziale e dello sviluppo
agricolo che non precedono la presenza di strutture in cemento armato fino ad un valore di
750.000 Euro[87] possono essere realizzati tramite Organizzazioni non governative titolari
del programma generale di intervento di cooperazione avvalendosi del personale e materiali
locali.
Articolo 228
Direzione dei lavori
1. Il direttore dei lavori deve obbligatoriamente
nominare assistenti di cantiere che seguano sul posto landamento globale dei lavori.
Oltre alle funzioni esercitate secondo le disposizioni del presente regolamento, nei casi
di somma urgenza il direttore dei lavori assume le decisioni necessarie per rimuovere
situazioni di pericolo e salvaguardare la funzionalità del lavoro anche in deroga alle
prescrizioni di progetto e ne ordina contestualmente lattuazione. Delle decisioni
assunte e dei lavori ordinati riferisce con le relative motivazioni in apposita perizia da
inviare con la massima tempestività al responsabile del procedimento per la ratifica del
proprio operato.
Articolo 229
Collaudo
1. Il collaudo dei lavori disciplinati dal
presente titolo deve essere espletato con le modalità previste nel presente regolamento,
in quanto applicabili, e deve essere concluso entro un anno dalla data di ultimazione dei
lavori.
Articolo 230
Disciplina economica dellesecuzione dei
lavori pubblici
1. Per lavori da eseguire allestero
nellambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49[88], il prezzo chiuso
consiste nel prezzo dei lavori al netto del ribasso dasta aumentato di una
percentuale da applicarsi nel caso in cui la dinamica dei prezzi del Paese beneficiario,
congiuntamente alle variazioni di cambio, incidano in senso negativo in percentuale
superiore al dieci per cento sul valore del contratto, ma non superiore allandamento
dei prezzi in Italia. Oltre tale limite limpresa può chiedere la risoluzione del
contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta e nullaltro pretendere in caso di
prosecuzione delle opere.
2. Lincremento si applica allimporto
dei lavori ancora da eseguire per ogni semestre intero previsto per lultimazione dei
lavori stessi.
3. Il prezzo chiuso non si applica per la parte
dei lavori eseguita in ritardo rispetto ai termini contenuti nel programma di lavoro.
4. Lincidenza della dinamica dei prezzi
viene calcolata avvalendosi delle rilevazioni degli organismi a tal fine operanti nel
Paese beneficiario. Qualora nello Stato di attuazione dellintervento siano assenti
strumenti di rilevazione ufficiale della dinamica dei prezzi, la valutazione relativa ai
singoli contratti è rimessa al responsabile del procedimento.
5. Quando le componenti di realizzazione del
progetto sono stimate secondo i costi del Paese di provenienza, il prezzo chiuso viene
definito con le modalità previste dallarticolo 26, comma 4, della Legge.
6. Tutti i termini procedimentali e contrattuali
previsti dalle vigenti norme sono aumentati di due volte in caso di lavori eseguiti
allestero, con nullità di eventuali pattuizioni contrarie.
TITOLO XV
DELEGIFICAZIONE E
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Articolo 231
Abrogazione di norme[89]
1. Ai sensi dellarticolo 3, comma 4, della
Legge, a far data dallentrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati:
a) gli articoli 319, 320, 321, 322, 323, 324,
325, 327, 328, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 339, 346, 347, 349, 350, 356, 357, 358,
359, 360, 361, 362, 363, 364, 365 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F;
b) il R.D. 25 maggio 1895, n. 350 e successive
modifiche;
c) il DM. 29 maggio 1895 Regolamento per la
compilazione dei progetti di opere dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero
dei lavori pubblici e successive modificazioni;
d) il d.l. 6 febbraio 1919, n. 107 e successive
modifiche;
e) il r.d. 8 febbraio 1923, n. 422 e successive
modifiche;
f) il r.d. 28 agosto 1924, n. 1396 e successive
modifiche;
g) la legge 24 giugno 1929, n. 1137 e successive
modifiche;
h) la legge 23 febbraio 1952, n. 133 e successive
modificazioni;
i) il D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 e successive
modifiche;
l) il D.P.R. 6 novembre 1962, n. 1930 e
successive modificazioni;
m) la legge 21 giugno 1964, n. 463 e successive
modifiche;
n) la legge 10 agosto 1964, n. 664 e successive
modifiche;
o) la legge 17 febbraio 1968, n. 93 e successive
modifiche;
p) la legge 3 luglio 1970, n. 504 e successive
modifiche;
q) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 della legge 2
febbraio 1973 n. 14 e successive modifiche;
r) gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
21, 22, 27 della legge 3 gennaio 1978 n. 1 e successive modificazioni;
s) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, (seguiva lindicazione di un articolo non ammesso al «Visto» della Corte dei
conti), 13, 14, 15, 16, della legge 10 dicembre 1981, n. 741;
t) la legge 8 ottobre 1984, n. 687 e successive
modificazioni;
u) allarticolo 18, comma 3, della legge 19
marzo 1990, n. 55 le parole "o le categorie prevalenti";
v) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 del
decreto legislativo 19 dicembre 1991 n. 406.
Articolo 232
Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni del regolamento che
disciplinano lorganizzazione ed il funzionamento della stazione appaltante sono di
immediata applicazione anche ai rapporti in corso di esecuzione al momento di entrata in
vigore del regolamento.
2. Le disposizioni del regolamento che riguardano
il modo o il contenuto delle obbligazioni del contratto si applicano ai contratti
stipulati successivamente alla loro entrata in vigore.
3. Le norme del regolamento che attengono alle
modalità di svolgimento delle procedure di gara per laggiudicazione di lavori e
servizi si applicano ai bandi pubblicati successivamente alla loro entrata in vigore.
4. Ove non diversamente disposto, le norme del
regolamento diverse da quelle di cui ai commi 1, 2, 3 non si applicano alle situazioni
definite o esaurite sotto la disciplina precedentemente vigente.
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