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   Normativa Appalti Lavori  

LEGGE 24 novembre 2000, n. 340

Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi.

Capo I

NORME IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE

Art. 1.

(Delegificazione di norme e regolamenti di semplificazione)

1. La presente legge dispone, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi e degli adempimenti elencati nell'allegato A ovvero la soppressione di quelli elencati nell'allegato B, entrambi annessi alla presente legge.

2. Alla delegificazione e alla semplificazione dei procedimenti di cui all'allegato A annesso alla presente legge si provvede con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei princi'pi, criteri e procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

3. Le disposizioni di cui all'allegato B annesso alla presente legge sono abrogate dalla data di entrata in vigore della medesima, limitatamente alla parte che disciplina gli adempimenti ed i procedimenti ivi indicati. Conseguentemente, dalla stessa data, gli stessi procedimenti e adempimenti amministrativi sono soppressi.

4. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

"2. Nelle materie di cui all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, i regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino a quando la regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della presente legge e dall'articolo 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

b) all'articolo 20, comma 7, dopo le parole: "Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6" sono inserite le seguenti: "e dalle leggi annuali di semplificazione";

c) all'articolo 20-bis, comma 1, lettera a), dopo la parola:

"eliminare" sono inserite le seguenti: "o modificare";

d) all'articolo 21, comma 13, il secondo periodo e' soppresso;

e) nell'allegato 1 sono soppresse le previsioni di cui ai numeri: 3, 4, 5, 9, 20, 27, 37, 45, 49, 51, 52, 53, 55, 61, 71, 75, 81, 88, 93, 100, 101, 102, 103, 104, 107, 110 e 112-decies;

f) al numero 18 dell'allegato 1, dopo le parole: "Procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilita'" sono aggiunte le seguenti: "e altre procedure connesse";

g) il numero 94 dell'allegato 1 e' sostituito dal seguente:

"94. Procedimento per l'iscrizione, variazione e cancellazione dal registro delle imprese:

legge 29 dicembre 1993, n. 580;

decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581";

h) il titolo del numero 97 dell'allegato 1 e' sostituito dal seguente: "Procedimento per la verifica del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio delle attivita' di installazione, di ampliamento e di trasformazione degli impianti";

i) il titolo del numero 98 dell'allegato 1 e' sostituito dal seguente: "Procedimento per la verifica del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio delle attivita' di autoriparazione";

l) dopo il numero 98 dell'allegato 1 e' inserito il seguente:

"98-bis. Procedimento per la verifica del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio delle attivita' di pulizia:

legge 25 gennaio 1994, n. 82;

decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 luglio 1997, n. 274";

m) al numero 105 dell'allegato 1, dopo le parole: "Procedimenti per il rilascio delle concessioni edilizie", sono aggiunte le seguenti:

"e di altri atti di assenso concernenti attivita' edilizie".

5. All'articolo 39, comma 22, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, le parole: ", per non piu' di un triennio," sono soppresse.

6. Alla legge 8 marzo 1999, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, al primo periodo sono soppresse le parole: "non immediatamente" e al terzo periodo, le parole: "possono essere collocati fuori ruolo o in aspettativa retribuita" sono sostituite dalle seguenti: "sono collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita, anche in deroga alle norme e ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29";

b) il comma 3 dell'articolo 3 e' abrogato;

c) all'articolo 7, comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e nelle norme che dispongono la delegificazione della materia ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400";

d) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente:

"f-bis) da ogni altra disposizione che preveda la redazione dei testi unici";

e) all'articolo 7, comma 2, l'alinea e' sostituito dal seguente:

"Al riordino delle norme di cui al comma 1 si procede entro il 31 dicembre 2002 mediante l'emanazione di testi unici riguardanti materie e settori omogenei, comprendenti, in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari. A tale fine ciascun testo unico, aggiornato in base a quanto disposto dalle leggi di semplificazione annuali, comprende le disposizioni contenute in un decreto legislativo e in un regolamento che il Governo emana ai sensi dell'articolo 14 e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, attenendosi ai seguenti criteri e princi'pi direttivi:";

f) all'articolo 7, comma 2, la lettera g) e' abrogata;

g) l'articolo 8 e' abrogato;

h) all'articolo 9, comma 1, le parole: "e di riordino" sono soppresse;

i) all'allegato 1 sono soppresse le previsioni di delegificazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui ai seguenti numeri: 5), 12), 13), 14), 15), 23), 26), 31), 32), 47), 50), 51), 52), 54);

l) il numero 30) dell'allegato 1 e' sostituito dal seguente:

"30) procedimento relativo alla iscrizione e alla cancellazione dal registro dei revisori contabili, nonche' all'attivita' di vigilanza del Ministro della giustizia ed alla sospensione dei revisori dall'esercizio dell'attivita' di controllo dei conti:

decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;

legge 13 maggio 1997, n. 132;

legge 8 luglio 1998, n. 222".

m) al numero 43) dell'allegato 1 le parole: "in nome e" sono soppresse;

n) all'allegato 2 e' soppresso il numero 5);

o) dopo il numero 7) dell'allegato 3 sono inseriti i seguenti:

"7-bis) Istruzione non universitaria, ivi comprese le scuole italiane all'estero, l'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e l'integrazione dei sistemi formativi.

7-ter) Debito pubblico.

7-quater) Appalti pubblici di beni, servizi e forniture".

7. All'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191, alla fine del quarto periodo sono soppresse le parole: "tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni".

8. Entro il 31 marzo 2001, il Governo e' delegato, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ad emanare un testo unico per il riordino delle norme, diverse da quelle del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, che regolano i rapporti di lavoro dei dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, secondo quanto disposto dall'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, apportando le modifiche necessarie per il migliore coordinamento delle diverse disposizioni e indicando, in particolare:

a) le disposizioni abrogate a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, ai sensi dell'articolo 72 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni;

b) le norme generali e speciali del pubblico impiego che hanno cessato di produrre effetti, ai sensi dell'articolo 72 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni, dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, del secondo contratto collettivo previsto dal medesimo decreto.

Art. 2.

(Ulteriori disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive)

1. Gli strumenti di semplificazione di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, agli articoli 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificati dall'articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191, e alle relative disposizioni regolamentari di attuazione, possono essere utilizzati anche nei rapporti tra privati che vi consentano. In tal caso l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, e' tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.

Art. 3.

(Disposizioni in materia di accesso a dati per finalita' di rilevante interesse pubblico)

1. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui e' necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalita' di rilevante interesse pubblico ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualita' e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri archivi l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

Art. 4.

(Rilascio e rinnovi dei passaporti)

1. Il Ministro degli affari esteri puo' delegare per il rilascio e i rinnovi dei passaporti, oltre che i questori, i sindaci dei comuni di residenza dei richiedenti.

Art. 5.

(Tutela dei consumatori e degli utenti)

1. Dopo la lettera g) del comma 4 dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e' aggiunta la seguente:

"g-bis) segnalare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, eventuali difficolta', impedimenti od ostacoli, relativi all'attuazione delle disposizioni in materia di semplificazione procedimentale e documentale nelle pubbliche amministrazioni. Le segnalazioni sono verificate dal predetto Dipartimento anche mediante l'Ispettorato della funzione pubblica".

Art. 6.

(Attivita' istruttorie in materia di sportello unico delle imprese)

1. Dopo l'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' inserito il seguente:

"Art. 27-bis. - (Misure organizzative per lo sportello unico delle imprese) - 1. Le amministrazioni, gli enti e le autorita' competenti a svolgere, ai sensi degli articoli da 23 a 27, attivita' istruttorie nell'ambito del procedimento di cui al regolamento previsto dall'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la riconversione di impianti produttivi e per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonche' per la determinazione delle aree destinate agli investimenti produttivi, provvedono all'adozione delle misure organizzative necessarie allo snellimento delle predette attivita' istruttorie, al fine di assicurare il coordinamento dei termini di queste con i termini di cui al citato regolamento".

Art. 7.

(Testo unico relativo ai contratti di programma, ai patti territoriali e ai contratti d'area)

1. Nell'allegato 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e' aggiunto, in fine, il seguente numero:

"9-bis) Disciplina relativa ai contratti di programma, ai patti territoriali, ai contratti d'area ed agli altri interventi di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662".

2. Nella predisposizione del testo unico di cui all'allegato 3, numero 9-bis), della legge n. 50 del 1999, introdotto dal comma 1 del presente articolo, il Governo prevede anche l'attribuzione al CIPE della competenza ad emanare le deliberazioni attuative ed integrative al fine di ulteriormente semplificare, riordinare e coordinare la disciplina del settore.

Art. 8.

(Utilizzo di siti industriali per la sicurezza e l'approvvigionamento strategico dell'energia)

1. L'uso o il riutilizzo di siti industriali per l'installazione di impianti destinati al miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico dell'energia, della sicurezza e dell'affidabilita' del sistema, nonche' della flessibilita' e della diversificazione dell'offerta, e' soggetto ad autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero dell'ambiente, d'intesa con la regione interessata. Ai fini della procedura di cui al presente articolo, per impianti si intendono i rigassificatori di gas naturale liquido. Il soggetto richiedente l'autorizzazione deve allegare alla richiesta di autorizzazione un progetto preliminare.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato svolge l'istruttoria nominando il responsabile unico del procedimento che convoca la conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla presente legge. L'istruttoria si conclude in ogni caso nel termine di centottanta giorni dalla data di presentazione della richiesta.

3. Il soggetto richiedente l'autorizzazione, contemporaneamente alla presentazione del progetto preliminare di cui al comma 1, presenta al Ministero dell'ambiente uno studio di impatto ambientale attestante la conformita' del progetto medesimo alla vigente normativa in materia di ambiente. Il Ministero dell'ambiente nel termine di sessanta giorni concede il nulla osta alla prosecuzione del procedimento, ove ne sussistano i presupposti.

4. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, delle proposte e delle opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, si pronuncia definitivamente entro novanta giorni il consiglio comunale. Decorso inutilmente tale termine, la determinazione della conferenza di servizi equivale ad approvazione della variazione dello strumento urbanistico.

5. Nei casi disciplinati dal presente articolo, il procedimento si conclude con un unico provvedimento di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere annesse, adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione interessata. In assenza del nulla osta di cui al comma 3, la decisione e' rimessa al Consiglio dei ministri che provvede ai sensi dell'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 12 della presente legge.

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, E ULTERIORI NORME IN MATERIA DI CONFERENZA DI SERVIZI

Art. 9.

(Ricorso alla conferenza di servizi)

1. L'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

"Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indi'ce di regola una conferenza di servizi.

2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro quindici giorni dall'inizio del procedimento, avendoli formalmente richiesti.

3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu' procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attivita' o risultati.

In tal caso, la conferenza e' indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. Per i lavori pubblici si continua ad applicare l'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. L'indizione della conferenza puo' essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e' convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.

5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi e' convocata dal concedente entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)".

2. Per l'approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie la conferenza di servizi e' indetta dal Ministro dei trasporti e della navigazione ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. La conferenza di servizi viene indetta e convocata dalla Ferrovie dello Stato spa, ai sensi della presente legge e con riferimento all'articolo 25, comma secondo, della legge 17 maggio 1985, n. 210, in caso di opere per la soppressione di passaggi a livello su linee delle Ferrovie stesse localizzati nell'ambito regionale.

Art. 10.

(Conferenza di servizi su istanze o progetti preliminari)

1. L'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 17, comma 5, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' sostituito dal seguente:

"Art. 14-bis. - 1. La conferenza di servizi puo' essere convocata per progetti di particolare complessita', su motivata e documentata richiesta dell'interessato, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.

2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso.

3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza, l'autorita' competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorita' esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilita', anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.

5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni".

Art. 11.

(Procedimento della conferenza di servizi)

1. L'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 17, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' sostituito dal seguente:

"Art. 14-ter. - 1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti.

2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno dieci giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.

3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 2 e seguenti dell'articolo 14-quater.

4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo e' prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessita' di approfondimenti istruttori.

5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia gia' intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 14-quater, nonche' quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute pubblica.

6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volonta' dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volonta' dell'amministrazione rappresentata e non abbia notificato all'amministrazione procedente, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della determinazione di conclusione del procedimento, il proprio motivato dissenso, ovvero nello stesso termine non abbia impugnato la determinazione conclusiva della conferenza di servizi.

8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento.

9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla predetta conferenza.

10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA e' pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale.

Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati".

Art. 12.

(Dissensi espressi in sede di conferenzadi servizi)

1. L'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 17, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' sostituito dal seguente:

"Art. 14-quater. - 1. Il dissenso di uno o piu' rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilita', deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non puo' riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

2. Se una o piu' amministrazioni hanno espresso nell'ambito della conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione procedente, quest'ultima, entro i termini perentori indicati dall'articolo 14-ter, comma 3, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi. La determinazione e' immediatamente esecutiva.

3. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, la decisione e' rimessa al Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione dissenziente o quella procedente sia un'amministrazione statale, ovvero ai competenti organi collegiali esecutivi degli enti territoriali, nelle altre ipotesi. Il Consiglio dei ministri o gli organi collegiali esecutivi degli enti territoriali deliberano entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri o il presidente della giunta regionale o il presidente della provincia o il sindaco, valutata la complessita' dell'istruttoria, decidano di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.

4. Quando il dissenso e' espresso da una regione, le determinazioni di competenza del Consiglio dei ministri previste al comma 3 sono adottate con l'intervento del presidente della giunta regionale interessata, al quale e' inviata a tal fine la comunicazione di invito a partecipare alla riunione, per essere ascoltato, senza diritto di voto.

5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303".

Art. 13.

(Disposizioni in materia di trasferimento di funzioni amministrative)

1. Nell'ambito del trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e delle successive norme di attuazione, agli enti destinatari del trasferimento, come amministrazioni procedenti, sono conferiti altresi' tutti i compiti di natura consultiva, istruttoria e preparatoria connessi all'esercizio della funzione trasferita, anche nel caso di attivita' attribuite dalla legge ad uffici ed organi di altre amministrazioni.

Tale disposizione non si applica ove si tratti di funzioni attribuite da specifiche norme di legge ad autorita' preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute; in tali casi, l'amministrazione procedente e' sempre tenuta a convocare una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Art. 14.

(Abrogazioni e norma di raccordo)

1. All'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come da ultimo sostituito dall'articolo 5 della legge 18 novembre 1998, n. 415, i commi da 7 a 14 sono abrogati, salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, della presente legge.

2. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e le leggi regionali prevedono forme di pubblicita' dei lavori della conferenza di servizi, nonche' degli atti assunti da ciascuna amministrazione interessata.

Art. 15.

(Norme in materia di accesso ai documenti amministrativi)

1. Il comma 4 dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' sostituito dal seguente:

"4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di rifiuto, espresso o tacito, o di differimento ai sensi dell'articolo 24, comma 6, dell'accesso, il richiedente puo' presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5 del presente articolo, ovvero chiedere, nello stesso termine, al difensore civico competente che sia riesaminata la suddetta determinazione. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, lo comunica a chi l'ha disposto. Se questi non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso e' consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data del ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico".

Capo III

NORME IN MATERIA DI ATTIVITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Art. 16.

(Commissione per la ricostituzionedi atti di morte o di nascita)

1. E' soppressa la Commissione per la ricostituzione di atti di morte o di nascita, istituita con regio decreto-legge 18 ottobre 1942, n. 1520.

2. Il Ministero della difesa provvede ad assicurare lo svolgimento delle residue attivita' di segreteria, compreso il rilascio di certificazioni concernenti atti gia' formati dalla Commissione di cui al comma 1 alla data di entrata in vigore della presente legge, senza oneri aggiuntivi.

3. Il regio decreto-legge 18 ottobre 1942, n. 1520, il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 216, e la legge 17 febbraio 1971, n. 90, sono abrogati.

Art. 17.

(Programmazione negoziata)

1. Al testo unico in materia di interventi nelle aree depresse del territorio nazionale, previsto dal combinato disposto degli articoli 4 e 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dell'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono allegati, previo coordinamento formale fra le norme legislative e regolamentari che disciplinano la materia, le deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica che hanno ad oggetto la disciplina organizzativa e procedimentale degli istituti della programmazione negoziata e tutti gli altri atti ad essa collegati, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 18.

(Termini)

1. I testi unici di cui al comma 4 dell'articolo 6 della legge 3 aprile 1997, n. 94, sono emanati entro il 30 giugno 2002.

2. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e' fissato in otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il termine indicato dall'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione da parte del prefetto, e' fissato in novanta giorni.

4. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, e' sostituito dal seguente:

"4. Il testo unico puo' essere aggiornato, secondo i princi'pi ed i criteri direttivi di cui al comma 2, lettera b), entro tre anni dalla data della sua entrata in vigore, con uno o piu' decreti legislativi il cui schema e' deliberato dal Consiglio dei ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato esprime entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Lo schema e' trasmesso, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con relazione cui sono allegati i pareri del Consiglio di Stato e di detta Conferenza, alle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento. Ciascun decreto legislativo e' emanato su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali".

5. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, e' sostituito dal seguente:

"6. Per la predisposizione degli schemi dei decreti legislativi previsti dal presente articolo, il Ministro per i beni e le attivita' culturali puo' avvalersi dell'opera di una commissione composta da esperti, esterni o appartenenti all'amministrazione, particolarmente qualificati nel settore. Al relativo onere si provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito delle ordinarie unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali".

6. I termini per il deposito di atti ovvero per la presentazione di domande al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e di denunce al repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) di cui all'articolo 9 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono unificati in giorni trenta.

Art. 19.

(Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi pubblici a favore delle imprese)

1. Al fine di rendere piu' proficui e celeri gli interventi pubblici a favore delle imprese, le leggi regionali e i regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, possono modificare, alla stregua degli stessi princi'pi, nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dalle singole leggi e in conformita' alla normativa dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 123 del 1998, le disposizioni delle leggi vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con riguardo sia alle spese ammissibili, sia alla tipologia e alla misura delle agevolazioni, sia alle modalita' della loro concessione ed erogazione.

2. Al fine di garantire, nell'ambito del programma di cui all'articolo 17 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, il necessario coordinamento delle attivita' di supporto tecnico svolte dall'Istituto per la promozione industriale (IPI) per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' autorizzato ad utilizzare il finanziamento concesso nell'esercizio 2000 entro un limite di spesa di lire 200 milioni, ai sensi del citato articolo 17, per acquisire la partecipazione maggioritaria in detta associazione e sostenere i relativi oneri associativi.

Art. 20.

(Rete autostradale e stradale nazionale)

1. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alle modifiche della rete autostradale e stradale classificata di interesse nazionale ai sensi dei predetti decreti, fatte salve le norme in materia di programmazione e realizzazione di opere autostradali, si provvede, su proposta della regione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia".

Art. 21.

(Disposizioni in materia di infrastrutture autostradali e viarie)

1. Per la costruzione e l'affidamento in gestione delle infrastrutture autostradali si applicano le disposizioni che recepiscono nell'ordinamento italiano la normativa comunitaria in materia di lavori pubblici o di servizi.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, e' consentita la costruzione di nuove autostrade o tratte autostradali a condizione che siano inserite nelle scelte prioritarie del Piano generale dei trasporti e nel programma triennale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. Sono fatte salve le vigenti procedure rispetto alla conformita' urbanistica e alla valutazione di impatto ambientale.

3. Gli articoli da 37-bis a 38 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, si applicano anche alla realizzazione di nuove infrastrutture viarie di interesse nazionale per le quali sono utilizzabili sistemi di pedaggiamento, procedendosi, ove occorra, ai sensi del comma 2 del presente articolo.

Art. 22.

(Piani urbani di mobilita')

1. Al fine di soddisfare i fabbisogni di mobilita' della popolazione, assicurare l'abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico, la riduzione dei consumi energetici, l'aumento dei livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale, la minimizzazione dell'uso individuale dell'automobile privata e la moderazione del traffico, l'incremento della capacita' di trasporto, l'aumento della percentuale di cittadini trasportati dai sistemi collettivi anche con soluzioni di car pooling e car sharing e la riduzione dei fenomeni di congestione nelle aree urbane, sono istituiti appositi piani urbani di mobilita' (PUM) intesi come progetti del sistema della mobilita' comprendenti l'insieme organico degli interventi sulle infrastrutture di trasporto pubblico e stradali, sui parcheggi di interscambio, sulle tecnologie, sul parco veicoli, sul governo della domanda di trasporto attraverso la struttura dei mobility manager, i sistemi di controllo e regolazione del traffico, l'informazione all'utenza, la logistica e le tecnologie destinate alla riorganizzazione della distribuzione delle merci nelle citta'. Le autorizzazioni legislative di spesa, da individuare con il regolamento di cui al comma 4, recanti limiti di impegno decorrenti dall'anno 2002, concernenti fondi finalizzati, da leggi settoriali in vigore, alla costruzione e sviluppo di singole modalita' di trasporto e mobilita', a decorrere dall'anno finanziario medesimo sono iscritte in apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.

2. Sono abilitati a presentare richiesta di cofinanziamento allo Stato in misura non superiore al 60 per cento dei costi complessivi di investimento, per l'attuazione degli interventi previsti dal PUM, i singoli comuni o aggregazioni di comuni limitrofi con popolazione superiore a 100.000 abitanti, le province aggreganti i comuni limitrofi con popolazione complessiva superiore a 100.000 abitanti, d'intesa con i comuni interessati, e le regioni, nel caso delle aree metropolitane di tipo policentrico e diffuso, d'intesa con i comuni interessati.

3. Una percentuale non superiore al 5 per cento dell'importo complessivo derivante dall'attuazione del comma 1 e' destinata a comuni singoli che per ragioni tecniche, geografiche o socio-economiche, non possono far parte delle aggregazioni di cui al comma 2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica stabilisce annualmente la ripartizione percentuale del restante 95 per cento tra le citta' metropolitane di cui all'articolo 22 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed i restanti comuni di cui al comma 2.

4. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici e dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti l'elenco delle autorizzazioni legislative di spesa di cui al comma 1, il procedimento di formazione e di approvazione dei PUM, i requisiti minimi dei relativi contenuti, i criteri di priorita' nell'assegnazione delle somme, nonche' le modalita' di erogazione del finanziamento statale, di controllo dei risultati e delle relative procedure.

5. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti promotori dei progetti presentati, fino a concorrenza delle somme disponibili sulla base dei criteri di valutazione di cui al comma 4.

Art. 23.

(Diritti per la partecipazione a concorsi)

1. All'articolo 27, comma 6, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, le parole: "sono stabilite in lire 7.500" sono sostituite dalle seguenti: "sono eventualmente previste dalle predette amministrazioni in base ai rispettivi ordinamenti e comunque fino ad un massimo di lire 20.000".

Art. 24.

(Gare informatiche e supporto ai programmi informatici delle pubbliche amministrazioni)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2001, le amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare tutti i bandi e gli avvisi di gara su uno o piu' siti informatici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che stabilisce altresi' le necessarie modalita' applicative.

2. A decorrere dal 30 giugno 2001 gli obblighi di cui al comma 1 sono estesi alle societa' concessionarie di lavori e servizi pubblici, alle societa', alle aziende speciali e ai consorzi che gestiscono servizi pubblici, nonche' agli altri soggetti obbligati ad osservare la normativa nazionale e comunitaria sulle procedure di affidamento degli appalti pubblici.

3. A decorrere dal 1º luglio 2001 la pubblicazione di cui al comma 1, limitatamente ai bandi ed avvisi di gara di importo inferiore a quello di applicazione della disciplina comunitaria, sostituisce ogni altra forma di pubblicazione prevista da norme di legge o di regolamento, fatta salva la normativa di origine comunitaria e fatti salvi gli obblighi di pubblicazione sui giornali quotidiani o periodici previsti dalle leggi vigenti.

4. Con uno o piu' regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le procedure di scelta del contraente e le modalita' di utilizzazione degli strumenti informatici che le pubbliche amministrazioni possono utilizzare ai fini dell'acquisizione in via elettronica ed informatica di beni e servizi.

5. I regolamenti assicurano la parita' di condizioni dei partecipanti, la segretezza, ove necessaria, la trasparenza e la semplificazione delle procedure, comprese quelle relative alle modalita' di collaudo e pagamento, nonche' la completezza delle offerte.

6. Per la definizione e attuazione dei programmi di informatizzazione delle pubbliche amministrazioni, ivi compresa l'assistenza ai soggetti che utilizzano la rete unitaria della pubblica amministrazione, il Governo si avvale del Centro tecnico di cui al comma 19 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, che e' collocato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in posizione di autonomia amministrativa e funzionale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Sono soppressi i primi due periodi del medesimo comma 19 dell'articolo 17 della legge n. 127 del 1997.

7. Le spese relative al servizio informatico di cui al presente articolo sono ricomprese negli ordinari stanziamenti di bilancio.

8. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

Art. 25.

(Accesso alle banche dati pubbliche)

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che siano titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno facolta' di darli in uso gratuito ad altre amministrazioni pubbliche, che li adattano alle proprie esigenze.

2. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993 hanno accesso gratuito ai dati contenuti in pubblici registri, elenchi, atti o documenti da chiunque conoscibili.

Art. 26.

(Istituzione dell'Ufficiale elettorale)

1. Dopo l'articolo 4 del testo (unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, di seguito denominato "decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223," e' inserito il seguente:

"Art. 4-bis. - 1. Alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali provvede l'Ufficio elettorale, secondo le norme del presente testo unico.

2. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti l'Ufficiale elettorale e' il sindaco, quale Ufficiale del Governo. Nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti l'Ufficiale elettorale e' la Commissione elettorale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente testo unico.

3. Il sindaco puo' delegare e revocare le funzioni di Ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del comune.

4. Ogni delegazione e revoca delle funzioni di cui al comma 3 deve essere approvata dal prefetto.

5. Se il sindaco e' sospeso dalle funzioni di Ufficiale del Governo, i poteri previsti nel presente articolo spettano al commissario prefettizio incaricato di esercitare dette funzioni. Egli puo' delegare le funzioni di Ufficiale elettorale ad idoneo funzionario, o impiegato del comune.

6. In tutti i casi di assenza o impedimento del sindaco, le funzioni di Ufficiale elettorale, sempreche' non siano state delegate a norma del comma 3, sono svolte dal vice sindaco o, in via subordinata, dal consigliere anziano".

2. Il secondo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e' sostituito dal seguente:

"Esse debbono essere autenticate, mediante sottoscrizione, dall'Ufficiale elettorale. Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale e' la Commissione elettorale comunale le liste elettorali devono essere autenticate, mediante sottoscrizione, dal presidente della medesima Commissione e dal segretario".

3. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: "Il Consiglio comunale," sono inserite le seguenti: "nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti,";

b) il secondo comma e' sostituito dal seguente:

"La Commissione e' composta dal sindaco e da sei componenti effettivi e sei supplenti nei comuni cui sono assegnati fino a 50 consiglieri, ovvero da otto componenti effettivi ed otto supplenti nei comuni cui sono assegnati piu' di 50 consiglieri".

4. Il primo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e' sostituito dal seguente:

"Per l'elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purche' non inferiore a tre nei comuni il cui consiglio e' composto da un numero di membri pari o inferiore a 50, ovvero a quattro nei comuni il cui consiglio e' composto da piu' di 50 membri.

A parita' di voti e' proclamato eletto il piu' anziano di eta'".

5. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma sono soppresse le parole: ", nei comuni con oltre 10.000 abitanti,";

b) al terzo comma sono soppresse le parole: "cinque o".

6. Il primo periodo dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e' sostituito dai seguenti: "Di tutte le operazioni compiute dall'Ufficiale elettorale per la revisione delle liste elettorali viene redatto, su apposito registro, un verbale. Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale e' la Commissione elettorale comunale il verbale e' redatto dal segretario ed e' sottoscritto dai membri della Commissione presenti alla seduta e dal segretario".

7. All'articolo 18, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: "dal presidente della Commissione comunale e dal segretario" sono sostituite dalle seguenti: "dall'Ufficiale elettorale" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale e' la Commissione elettorale comunale i predetti elenchi sono firmati dal presidente della stessa Commissione e dal segretario" 8. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "la Commissione elettorale comunale, con l'assistenza del segretario," sono sostituite dalle seguenti:

"l'Ufficiale elettorale";

b) al terzo comma, le parole: "dal presidente della Commissione elettorale comunale e dal segretario" sono sostituite dalle seguenti:

"dall'Ufficiale elettorale" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale e' la Commissione elettorale comunale il predetto verbale e' firmato dal presidente della Commissione e dal segretario".

9. Al secondo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: ", con l'assistenza del segretario, dalla Commissione elettorale comunale" sono sostituite dalle seguenti: "dall'Ufficiale elettorale".

10. All'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: "dai componenti della Commissione comunale e dal segretario" sono sostituite dalle seguenti:

"dall'Ufficiale elettorale".

11. All'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: "e delle Commissioni elettorali" sono sostituite dalle seguenti: ", degli Ufficiali elettorali e delle Commissioni elettorali circondariali".

12. L'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e' sostituito dal seguente:

"Art. 52. - 1. Il sindaco o chi ne esercita le funzioni, l'Ufficiale elettorale, i componenti delle Commissioni elettorali circondariali ed i rispettivi segretari sono personalmente responsabili della regolarita' degli adempimenti loro assegnati dal presente testo unico".

13. In tutte le leggi o decreti, aventi ad oggetto materia elettorale, che fanno riferimento alla Commissione elettorale comunale, tale riferimento si intende all'Ufficiale elettorale.

14. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1º gennaio 2002.

Art. 27.

(Accelerazione del procedimento di controllo della Corte dei conti)

1. Gli atti trasmessi alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' divengono in ogni caso esecutivi trascorsi sessanta giorni dalla loro ricezione, senza che sia intervenuta una pronuncia della Sezione del controllo, salvo che la Corte, nel predetto termine, abbia sollevato questione di legittimita' costituzionale, per violazione dell'articolo 81 della Costituzione, delle norme aventi forza di legge che costituiscono il presupposto dell'atto, ovvero abbia sollevato, in relazione all'atto, conflitto di attribuzione. Il predetto termine e' sospeso per il periodo intercorrente tra le eventuali richieste istruttorie e le risposte delle amministrazioni o del Governo, che non puo' complessivamente essere superiore a trenta giorni.

2. La Sezione del controllo comunica l'esito del procedimento nelle ventiquattro ore successive alla fine dell'adunanza. Le deliberazioni della Sezione sono pubblicate entro trenta giorni dalla data dell'adunanza.

3. All'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, l'ultimo periodo e' soppresso.

4. Il procedimento previsto dall'articolo 25, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, puo' essere attivato dal Consiglio dei ministri anche con riferimento ad una o piu' parti dell'atto sottoposto a controllo. L'atto, che si e' risolto debba avere corso, diventa esecutivo ove le Sezioni riunite della Corte dei conti non abbiano deliberato entro trenta giorni dalla richiesta.

5. L'articolo 61, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' abrogato.

Art. 28.

(Norma di semplificazione del procedimento di esecuzione di lavori pubblici connessi all'opera di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982)

1. Il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificato dall'articolo 11-ter del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, e' sostituito dal seguente:

"6. Ogni stanziamento proveniente dal fondo previsto dall'articolo 3 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, tuttora disponibile presso i comuni e' utilizzato per il ripristino del patrimonio edilizio privato e pubblico danneggiato dagli eventi sismici nonche' per le necessarie opere di urbanizzazione e per le strutture scolastiche, nel rispetto delle priorita' sancite dall'articolo 3 della legge 23 gennaio 1992, n. 32, e dei costi massimi stabiliti dal CIPE".

Art. 29.

(Delega al Governo per la predisposizione di un testo unico delle leggi in materia di commercio estero)

1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalita' di cui all'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1, comma 6, della presente legge, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, un decreto legislativo recante il testo unico in materia di commercio con l'estero, con l'osservanza dei seguenti princi'pi e criteri direttivi:

a) riunire e coordinare tutte le disposizioni legislative in materia di commercio con l'estero, considerando, oltre alle esportazioni, anche gli investimenti in grado di promuovere l'internazionalizzazione delle produzioni italiane, in particolare quelle delle piccole e medie imprese e i prodotti tipici locali, prevedendo la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti in materia;

b) coordinare le misure di intervento di competenza dello Stato con quelle delle regioni e degli altri soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese.

Art. 30.

(Pubblicita' delle fusioni e scissioni delle societa')

1. Il comma quarto dell'articolo 2501-bis del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Se alla fusione partecipano societa' regolate dai capi V, VI e VII, tra la data fissata per la delibera di fusione e l'iscrizione del progetto deve intercorrere almeno un mese".

2. Nel comma primo dell'articolo 2502-bis del codice civile sono soppresse le parole: "e pubblicata altresi' per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; l'estratto deve contenere le indicazioni previste ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) dell'articolo 2501-bis e la menzione dell'avvenuta iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese".

3. Il comma primo dell'articolo 2503 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"La fusione puo' essere attuata solo dopo due mesi dall'iscrizione delle deliberazioni delle societa' che vi partecipano, salvo che consti il consenso dei rispettivi creditori anteriore all'iscrizione prevista nel terzo comma dell'articolo 2501-bis, il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso o il deposito delle somme corrispondenti presso una banca".

4. Nel comma secondo dell'articolo 2503-bis del codice civile le parole: "della pubblicazione del progetto di fusione" sono sostituite dalle seguenti: "della iscrizione del progetto di fusione".

5. II comma quarto dell'articolo 2504 del codice civile e' abrogato.

6. L'articolo 2504-sexies del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 2504-sexies. (Effetti della iscrizione degli atti del procedimento di fusione nel registro delle imprese). - Alle iscrizioni nel registro delle imprese ai sensi degli articoli 2501-bis, 2502-bis e 2504 conseguono gli effetti previsti dall'articolo 2457-ter".

7. Il comma quinto dell'articolo 2504-octies del codice civile e' abrogato.

Art. 31.

(Soppressione dei fogli annunzi legali e regolamento sugli strumenti di pubblicita')

1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i fogli degli annunzi legali delle province sono aboliti. La legge 30 giugno 1876, n. 3195, il decreto ministeriale 25 maggio 1895, recante istruzioni speciali per l'esecuzione della legge 30 giugno 1876, n. 3195, sulla pubblicazione degli annunzi legali, il regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 97, convertito dalla legge 24 maggio 1932, n. 583, e la legge 26 giugno 1950, n. 481, sono abrogati.

2. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano presentate all'ufficio del registro delle imprese, ad esclusione di quelle presentate dagli imprenditori individuali e dai soggetti iscritti nel repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Le modalita' ed i tempi per l'assoggettamento al predetto obbligo degli imprenditori individuali e dei soggetti iscritti solo nel repertorio delle notizie economiche e amministrative sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Quando disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel foglio degli annunzi legali come unica forma di pubblicita', la pubblicazione e' effettuata nella Gazzetta Ufficiale.

4. In tutti i casi nei quali le norme di legge impongono forme di pubblicita' legale, l'individuazione degli strumenti per assicurare l'assolvimento dell'obbligo e' effettuata con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Si procede alla individuazione degli strumenti, anche telematici, differenziando, se necessario, per categorie di atti.

Art. 32.

(Semplificazione della fase costitutiva edella fase modificativa delle societa' di capitali)

1. In attesa della riforma del diritto societario, la fase costitutiva e la fase modificativa delle societa' di capitali sono regolate dalle disposizioni del presente articolo.

2. I commi terzo e quarto dell'articolo 2330 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

"L'iscrizione della societa' nel registro delle imprese e' richiesta contestualmente al deposito dell'atto costitutivo. L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarita' formale della documentazione, iscrive la societa' nel registro.

Tutti i termini previsti in disposizioni speciali con riferimento all'omologazione dell'atto costitutivo decorrono dalla data dell'iscrizione nel registro delle imprese".

3. Nel comma primo dell'articolo 2332 del codice civile e' soppresso il numero 3).

4. Il comma primo dell'articolo 2411 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione dell'assemblea, entro trenta giorni, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede l'iscrizione nel registro delle imprese contestualmente al deposito e allega le eventuali autorizzazioni richieste. L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarita' formale della documentazione, iscrive la delibera nel registro. Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne da' comunicazione tempestivamente, e comunque non oltre il detto termine, agli amministratori. Gli amministratori, nei trenta giorni successivi e, in mancanza, ciascun socio a spese della societa', possono ricorrere al tribunale per il provvedimento di cui ai commi secondo e terzo. Tutti i termini previsti in disposizioni speciali con riferimento all'omologazione della delibera decorrono dalla data dell'iscrizione nel registro delle imprese".

5. Dopo l'articolo 138 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' inserito il seguente:

"Art. 138-bis. - 1. Il notaio che chiede l'iscrizione nel registro delle imprese delle deliberazioni di societa' di capitali, dallo stesso notaio verbalizzate, quando risultino manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge, viola l'articolo 28, primo comma, n. 1, della presente legge, ed e' punito con la sospensione prevista dal secondo comma dell'articolo 138 e con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 30.000.000.

2. Con sanzione amministrativa pari a quella di cui al comma 1 e' punito il notaio che chiede l'iscrizione nel registro delle imprese di un atto costitutivo di societa' di capitali, da lui rogato, quando risultino manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge".

Art. 33.

(Ulteriori semplificazioni in materia societaria)

1. Il comma secondo dell'articolo 2196, il secondo periodo del comma secondo dell'articolo 2197, il comma secondo dell'articolo 2298, il comma terzo dell'articolo 2299, il comma secondo dell'articolo 2309, il secondo periodo del comma quarto dell'articolo 2383 e il comma secondo dell'articolo 2450-bis del codice civile sono abrogati. Nel comma primo dell'articolo 2506 del codice civile sono soppresse le parole: "e depositarne nel registro delle imprese le firme autografe". L'articolo 49 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e' abrogato. Nel comma secondo dell'articolo 2354 del codice civile le parole: "l'originale sia depositato presso l'ufficio del registro delle imprese ove e' iscritta la societa'" sono sostituite dalla seguente: "autenticata".

2. L'articolo 2330-bis del codice civile e' abrogato. Nel comma terzo dell'articolo 2343-bis del codice civile sono soppresse le parole:

"del deposito deve essere fatta menzione nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata". Il comma quinto dell'articolo 2383 del codice civile e' abrogato. Nel comma sesto dell'articolo 2383 del codice civile le parole "dai due commi precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "dal comma precedente".

Nel comma settimo dell'articolo 2383 del codice civile sono soppresse le parole: "e quinto". Nel comma terzo dell'articolo 2385, nel comma terzo dell'articolo 2400, e nei commi quarto e quinto dell'articolo 2449 del codice civile sono soppresse le parole: "e pubblicata nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata". Nel comma primo dell'articolo 2436 del codice civile sono soppresse le parole: "e pubblicate nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata" e nel comma secondo dell'articolo 2436 del codice civile sono soppresse le parole: "e pubblicato nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata". Nel comma settimo dell'articolo 2449 del codice civile sono soppresse le parole: "e pubblicati nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata".

Nel comma quarto dell'articolo 2420-bis del codice civile e' soppresso il terzo periodo. Nel comma quinto dell'articolo 2420-bis del codice civile le parole "pubblicato nel Bollettino ufficiale della societa' per azioni e a responsabilita' limitata" sono sostituite dalle seguenti: "depositato presso l'ufficio del registro delle imprese". Nel comma primo dell'articolo 2435 del codice civile e' soppresso il secondo periodo. Nel comma secondo dell'articolo 2441 del codice civile le parole "pubblicata nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata" sono sostituite dalle seguenti: "depositata presso l'ufficio del registro delle imprese". Il comma secondo dell'articolo 2444 del codice civile e' abrogato. Il comma terzo dell'articolo 2450-bis del codice civile e' abrogato. Nel comma quarto dell'articolo 2452 del codice civile sono soppresse le parole: "e terzo". Nel comma primo dell'articolo 2456 del codice civile sono soppresse le parole: "e la pubblicazione del provvedimento di cancellazione nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata". L'art. 2457-bis del codice civile e' abrogato. La rubrica dell'articolo 2457-ter del codice civile e' sostituita dalla seguente: "Effetti della pubblicazione nel registro delle imprese". Il comma primo dell'articolo 2457-ter del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Gli atti per i quali il codice prescrive l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese sono opponibili ai terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la societa' non provi che i terzi ne erano a conoscenza". Il comma terzo dell'articolo 2457-ter del codice civile e' abrogato. Nel comma secondo dell'articolo 2475 del codice civile e' soppressa la parola: "2330-bis". Nel comma secondo dell'articolo 2487 del codice civile e' soppressa la parola:

"quinto". La rubrica dell'articolo 2497-bis del codice civile e' sostituita dalla seguente: "Effetti della pubblicazione nel registro delle imprese". Nell'articolo 2497-bis del codice civile le parole "degli articoli 2457-bis e" sono sostituite dalle seguenti "dall'articolo 2457". Nel comma primo dell'articolo 2626 del codice civile sono soppresse le parole: "ovvero omettono di richiedere una pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata,".

3. La legge 12 aprile 1973, n. 256, e' abrogata. L'articolo 1, comma 1, lettere f) e g), l'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), l'articolo 5, comma 2, l'articolo 12, comma 2, l'articolo 14, commi 3 e 4, l'articolo 20, commi 2 e 3, l'articolo 21 e l'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono abrogati. Nella rubrica del Titolo IV del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995, sono soppresse le seguenti parole: "il BUSARL, il BUSC e".

4. Nel comma primo dell'articolo 2309, nel comma quarto dell'articolo 2383, nel comma terzo dell'articolo 2385, nel comma terzo dell'articolo 2400, nel comma secondo dell'articolo 2417, nel comma settimo dell'articolo 2449, nel comma primo dell'articolo 2450-bis, e nel comma quarto dell'articolo 2475-bis del codice civile le parole "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni".

Art. 34

(Semplificazione in materia di libri fondiari e di procedure di intavolazione)

1. All'allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 33, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:

"d) dei decreti di trasferimento pronunziati dal giudice e dei provvedimenti definitivi dell'autorita' amministrativa, che importino trasferimento totale o parziale della proprieta' dell'immobile o di un diritto tavolare o la sua modificazione o estinzione, ovvero di apposite dichiarazioni di titolarita' del diritto e di regolarita' urbanistica e fiscale a cura dell'ente pubblico;";

b) nella Sezione IV, dopo il paragrafo 3, e' inserito il seguente:

"§ 3-bis. Annotazione dei contratti preliminari e dei contratti sottoposti a condizione.

Art. 60-bis. - 1. Fermi gli altri requisiti stabiliti dalla legge, il giudice tavolare puo' ordinare l'annotazione dei contratti preliminari previsti dall'articolo 2645-bis, comma 4, del codice civile, solo sulla base di una planimetria dalla quale risulti chiaramente la descrizione delle porzioni di edifici da costruire o in corso di costruzione che ne costituiscono l'oggetto. Tale planimetria deve essere redatta da un tecnico autorizzato.

2. Il rispetto o l'inosservanza del limite indicato nell'articolo 2645-bis, comma 5, del codice civile, devono risultare chiaramente, mediante attestazione di un tecnico autorizzato, dalla planimetria prevista nell'articolo 10, terzo comma, del presente allegato.

Art. 60-ter. - 1. Per gli effetti di cui all'articolo 2645-bis, comma 2, del codice civile, il giudice tavolare deve ordinare contemporaneamente la cancellazione delle intavolazioni e prenotazioni incompatibili conseguite da terzi aventi causa dal promittente alienante in base a domande presentate dopo l'istanza di annotazione del contratto preliminare.

2. Agli stessi effetti di cui al comma 1 il giudice tavolare ordina, a richiesta della parte istante, la cancellazione delle altre iscrizioni che, riguardo allo stesso immobile, siano state eseguite contro il promittente alienante dopo l'annotazione del contratto preliminare, salve le iscrizioni ipotecarie nei casi previsti dall'articolo 2825-bis del codice civile e le annotazioni delle domande di cui all'articolo 71-bis del presente allegato.

Art. 60-quater. - 1. Deve essere cancellata l'annotazione dei contratti preliminari quando la cancellazione e' debitamente consentita dalle parti interessate, ovvero e' ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato.

2. Cessati gli effetti dell'annotazione del contratto preliminare nei casi di cui all'articolo 2645-bis, comma 3, del codice civile, l'annotazione e' cancellata a richiesta di parte.

Art. 60-quinquies. - 1. Se un contratto sottoposto a condizione ha formato oggetto di annotazione ai sensi dell'articolo 20, lettera h), la cancellazione dell'annotazione puo' essere ordinata dal giudice tavolare a domanda, quando la mancanza della condizione risulta da sentenza passata in giudicato o da convenzione. La domanda di cancellazione puo' essere giustificata, ai sensi dell'articolo 94, primo comma, n. 3), anche in base ad altre pronunce definitive dell'autorita' giudiziaria o in base ad atti muniti di pubblica fede.

2. Se risulta negli stessi modi di cui al comma 1 l'avveramento della condizione, sono cancellate d'ufficio tutte le iscrizioni aventi ad oggetto il diritto subordinato a condizione, previa intavolazione del diritto a nome dell'acquirente se si tratta di condizione sospensiva, salve le annotazioni delle domande giudiziali di cui all'articolo 71-bis.

3. Le cancellazioni previste dal comma 1 possono essere ordinate anche in virtu' di una dichiarazione unilaterale della parte in danno della quale la condizione e' mancata o si e' verificata, salvo in quest'ultimo caso che siano state eseguite iscrizioni dopo l'annotazione del contratto condizionato";

c) dopo l'articolo 71, e' inserito il seguente:

"Art. 71-bis. - 1. La cancellazione dell'annotazione delle domande di cui all'articolo 20, lettere f) e g), e' eseguita quando e' debitamente consentita dalle parti interessate ovvero e' ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato.

1. La cancellazione di cui al comma 1 deve essere giudizialmente ordinata qualora la domanda sia rigettata con sentenza passata in giudicato o il processo sia estinto per rinunzia o per inattivita' delle parti";

d) dopo l'articolo 95, e' inserito il seguente:

"Art. 95-bis. - 1. Il giudice tavolare, qualora lo ritenga opportuno, puo' delegare ai conservatori dei libri fondiari preposti ai relativi uffici l'emissione del decreto tavolare per determinati atti o categorie di atti.

2. Nella trattazione degli affari delegati i conservatori di cui al comma 1 sono tenuti ad osservare le istruzioni e le direttive impartite dal giudice tavolare.

3. Con atto motivato il giudice tavolare puo' riservarsi o avocare a se' la trattazione di determinate pratiche qualora lo ritenga opportuno per la difficolta' sostanziale o giuridica del caso o per l'importanza o la portata della decisione";

e) dopo l'articolo 130-bis, e' inserito il seguente:

"Art. 130-ter. - 1. Avverso il decreto tavolare del conservatore dei libri fondiari, emesso per delega del giudice tavolare, e' ammesso reclamo con le modalita' previste dagli articoli 126 e seguenti".

Art. 35.

(Controversie in materia di masi chiusi)

1. In tutte le controversie in materia di masi chiusi concernenti la determinazione dell'assuntore del maso chiuso e la determinazione del prezzo di assunzione si osservano le disposizioni dettate dal capo I del titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile.

2. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa all'ordinamento dei masi chiusi e' tenuto ad esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203.

Art. 36.

(Disposizioni in materia di atti pubblici, scritture private autenticate e loro copia certificata conforme)

1. Salvo autorizzazione o ordine della competente autorita' giudiziaria e salvo quanto disposto dal titolo VI, capo I, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' fatto divieto ai notai ed ai pubblici ufficiali depositari di atti pubblici e scritture private autenticate di asportare anche temporaneamente tali atti e documenti dai locali ove gli stessi sono conservati o archiviati.

2. In tutti quei casi in cui e' prevista a qualsiasi fine la produzione in originale dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, il relativo obbligo si intende adempiuto, salvo specifico ordine della competente autorita' giudiziaria, mediante produzione di copia certificata conforme dal pubblico ufficiale depositario.

3. Le annotazioni, gli estremi di protocollo e registrazione, le quietanze ed ogni altra formalita' da annotarsi a margine degli atti pubblici e delle scritture private autenticate a cura degli uffici finanziari e della pubblica amministrazione in genere sono eseguite sui documenti stessi dal pubblico ufficiale depositario, sulla base di idoneo documento scritto emesso dalla competente amministrazione cui l'originale avrebbe dovuto essere prodotto in base alla normativa previgente.

4. Il Ministro della giustizia e il Ministro delle finanze possono in qualsiasi momento disporre atti di ispezione e controllo, senza preavviso, per verificare la conformita' agli originali delle copie di atti pubblici e scritture private.

5. E' abrogata ogni norma in contrasto con tale disposizione.

Art. 37.

(Comunicazione di violazioni tributarie)

1. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Comunicazione di violazioni tributarie";

b) i commi primo, secondo e terzo sono abrogati.

Art. 38.

(Trasferimento di impianti, beni e attivita' alle societa' costituite a seguito della liberalizzazione del mercato elettrico)

1. Alle societa' per azioni, costituite in applicazione degli articoli 9 e 13, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonche' del combinato disposto del comma 1 dell'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 79 del 1999 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 3 settembre 1999, a far data dall'efficacia degli atti di conferimento di impianti, beni e attivita' alle societa' stesse, sono trasferiti le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e tutti i provvedimenti amministrativi, compresi quelli in via di perfezionamento, concernenti gli impianti, i beni e le attivita' conferiti e gia' intestati alla originaria societa' conferente e alle societa' conferenti successive.

2. Fatti salvi i poteri delle competenti autorita' anche in materia di aggiornamento dei relativi canoni, le concessioni concernenti soltanto le aree demaniali destinate all'esercizio degli impianti di produzione di energia termoelettrica e alle opere connesse e ausiliarie in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogate sino al 31 dicembre 2020, ma scadono di diritto alla cessazione dell'attivita' di produzione di energia che si verifichi precedentemente alla medesima data.

 

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