LEGGE 24
novembre 2000, n. 340
Disposizioni per
la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti
amministrativi.
Capo I
NORME IN MATERIA DI
SEMPLIFICAZIONE
Art. 1.
(Delegificazione di norme e
regolamenti di semplificazione)
1. La presente legge dispone,
ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la
delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi e
degli adempimenti elencati nell'allegato A ovvero la soppressione di
quelli elencati nell'allegato B, entrambi annessi alla presente legge.
2. Alla delegificazione e alla
semplificazione dei procedimenti di cui all'allegato A annesso alla
presente legge si provvede con regolamenti emanati ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel
rispetto dei princi'pi, criteri e procedure di cui all'articolo 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
3. Le disposizioni di cui
all'allegato B annesso alla presente legge sono abrogate dalla data di
entrata in vigore della medesima, limitatamente alla parte che
disciplina gli adempimenti ed i procedimenti ivi indicati.
Conseguentemente, dalla stessa data, gli stessi procedimenti e
adempimenti amministrativi sono soppressi.
4. Alla legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 20, il comma 2
e' sostituito dal seguente:
"2. Nelle materie di cui
all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, i regolamenti di
delegificazione trovano applicazione solo fino a quando la regione non
provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima. Resta fermo
quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della presente legge e
dall'articolo 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";
b) all'articolo 20, comma 7,
dopo le parole: "Le regioni a statuto ordinario regolano le materie
disciplinate dai commi da 1 a 6" sono inserite le seguenti: "e
dalle leggi annuali di semplificazione";
c) all'articolo 20-bis, comma
1, lettera a), dopo la parola:
"eliminare" sono
inserite le seguenti: "o modificare";
d) all'articolo 21, comma 13,
il secondo periodo e' soppresso;
e) nell'allegato 1 sono
soppresse le previsioni di cui ai numeri: 3, 4, 5, 9, 20, 27, 37, 45,
49, 51, 52, 53, 55, 61, 71, 75, 81, 88, 93, 100, 101, 102, 103, 104,
107, 110 e 112-decies;
f) al numero 18 dell'allegato
1, dopo le parole: "Procedimento di espropriazione per causa di
pubblica utilita'" sono aggiunte le seguenti: "e altre
procedure connesse";
g) il numero 94 dell'allegato 1
e' sostituito dal seguente:
"94. Procedimento per
l'iscrizione, variazione e cancellazione dal registro delle imprese:
legge 29 dicembre 1993, n. 580;
decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581";
h) il titolo del numero 97
dell'allegato 1 e' sostituito dal seguente: "Procedimento per la
verifica del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio delle
attivita' di installazione, di ampliamento e di trasformazione degli
impianti";
i) il titolo del numero 98
dell'allegato 1 e' sostituito dal seguente: "Procedimento per la
verifica del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio delle
attivita' di autoriparazione";
l) dopo il numero 98
dell'allegato 1 e' inserito il seguente:
"98-bis. Procedimento per
la verifica del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio delle
attivita' di pulizia:
legge 25 gennaio 1994, n. 82;
decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 luglio 1997, n.
274";
m) al numero 105 dell'allegato
1, dopo le parole: "Procedimenti per il rilascio delle concessioni
edilizie", sono aggiunte le seguenti:
"e di altri atti di
assenso concernenti attivita' edilizie".
5. All'articolo 39, comma 22,
primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, le parole: ", per non piu' di un triennio,"
sono soppresse.
6. Alla legge 8 marzo 1999, n.
50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, al
primo periodo sono soppresse le parole: "non immediatamente" e
al terzo periodo, le parole: "possono essere collocati fuori ruolo
o in aspettativa retribuita" sono sostituite dalle seguenti:
"sono collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa
retribuita, anche in deroga alle norme e ai criteri che disciplinano i
rispettivi ordinamenti, ivi inclusi quelli del personale di cui
all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29";
b) il comma 3 dell'articolo 3
e' abrogato;
c) all'articolo 7, comma 1,
lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e nelle
norme che dispongono la delegificazione della materia ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400";
d) all'articolo 7, comma 1,
dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente:
"f-bis) da ogni altra
disposizione che preveda la redazione dei testi unici";
e) all'articolo 7, comma 2,
l'alinea e' sostituito dal seguente:
"Al riordino delle norme
di cui al comma 1 si procede entro il 31 dicembre 2002 mediante
l'emanazione di testi unici riguardanti materie e settori omogenei,
comprendenti, in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le
disposizioni legislative e regolamentari. A tale fine ciascun testo
unico, aggiornato in base a quanto disposto dalle leggi di
semplificazione annuali, comprende le disposizioni contenute in un
decreto legislativo e in un regolamento che il Governo emana ai sensi
dell'articolo 14 e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, attenendosi ai seguenti criteri e princi'pi
direttivi:";
f) all'articolo 7, comma 2, la
lettera g) e' abrogata;
g) l'articolo 8 e' abrogato;
h) all'articolo 9, comma 1, le
parole: "e di riordino" sono soppresse;
i) all'allegato 1 sono
soppresse le previsioni di delegificazione e semplificazione dei
procedimenti amministrativi di cui ai seguenti numeri: 5), 12), 13),
14), 15), 23), 26), 31), 32), 47), 50), 51), 52), 54);
l) il numero 30) dell'allegato
1 e' sostituito dal seguente:
"30) procedimento relativo
alla iscrizione e alla cancellazione dal registro dei revisori
contabili, nonche' all'attivita' di vigilanza del Ministro della
giustizia ed alla sospensione dei revisori dall'esercizio dell'attivita'
di controllo dei conti:
decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 88;
legge 13 maggio 1997, n. 132;
legge 8 luglio 1998, n.
222".
m) al numero 43) dell'allegato
1 le parole: "in nome e" sono soppresse;
n) all'allegato 2 e' soppresso
il numero 5);
o) dopo il numero 7)
dell'allegato 3 sono inseriti i seguenti:
"7-bis) Istruzione non
universitaria, ivi comprese le scuole italiane all'estero, l'istruzione
e formazione tecnica superiore (IFTS) e l'integrazione dei sistemi
formativi.
7-ter) Debito pubblico.
7-quater) Appalti pubblici di
beni, servizi e forniture".
7. All'articolo 2, comma 10,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito dall'articolo 2,
comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191, alla fine del quarto
periodo sono soppresse le parole: "tra soggetti privati e pubbliche
amministrazioni".
8. Entro il 31 marzo 2001, il
Governo e' delegato, sentito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ad emanare un testo unico
per il riordino delle norme, diverse da quelle del codice civile e delle
leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, che regolano i
rapporti di lavoro dei dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, secondo quanto disposto
dall'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, apportando le modifiche
necessarie per il migliore coordinamento delle diverse disposizioni e
indicando, in particolare:
a) le disposizioni abrogate a
seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi del quadriennio
1994-1997, ai sensi dell'articolo 72 del citato decreto legislativo n.
29 del 1993, e successive modificazioni;
b) le norme generali e speciali
del pubblico impiego che hanno cessato di produrre effetti, ai sensi
dell'articolo 72 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, e
successive modificazioni, dal momento della sottoscrizione, per ciascun
ambito di riferimento, del secondo contratto collettivo previsto dal
medesimo decreto.
Art. 2.
(Ulteriori disposizioni in
materia di dichiarazioni sostitutive)
1. Gli strumenti di
semplificazione di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, agli articoli 2
e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificati dall'articolo 2
della legge 16 giugno 1998, n. 191, e alle relative disposizioni
regolamentari di attuazione, possono essere utilizzati anche nei
rapporti tra privati che vi consentano. In tal caso l'amministrazione
competente per il rilascio della relativa certificazione, previa
definizione di appositi accordi, e' tenuta a fornire, su richiesta del
soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma
scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici,
della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da
essa custoditi.
Art. 3.
(Disposizioni in materia di
accesso a dati per finalita' di rilevante interesse pubblico)
1. Fermo restando il divieto di
accesso a dati diversi da quelli di cui e' necessario acquisire la
certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalita' di
rilevante interesse pubblico ai fini di quanto previsto dal decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la consultazione diretta, da parte
di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio,
degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata
all'accertamento d'ufficio di stati, qualita' e fatti ovvero al
controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per
l'accesso diretto ai propri archivi l'amministrazione certificante
rilascia all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui
vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare
la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente.
Art. 4.
(Rilascio e rinnovi dei
passaporti)
1. Il Ministro degli affari
esteri puo' delegare per il rilascio e i rinnovi dei passaporti, oltre
che i questori, i sindaci dei comuni di residenza dei richiedenti.
Art. 5.
(Tutela dei consumatori e degli
utenti)
1. Dopo la lettera g) del comma
4 dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e' aggiunta la
seguente:
"g-bis) segnalare alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, eventuali difficolta', impedimenti od ostacoli, relativi
all'attuazione delle disposizioni in materia di semplificazione
procedimentale e documentale nelle pubbliche amministrazioni. Le
segnalazioni sono verificate dal predetto Dipartimento anche mediante
l'Ispettorato della funzione pubblica".
Art. 6.
(Attivita' istruttorie in
materia di sportello unico delle imprese)
1. Dopo l'articolo 27 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' inserito il seguente:
"Art. 27-bis. - (Misure
organizzative per lo sportello unico delle imprese) - 1. Le
amministrazioni, gli enti e le autorita' competenti a svolgere, ai sensi
degli articoli da 23 a 27, attivita' istruttorie nell'ambito del
procedimento di cui al regolamento previsto dall'articolo 20, comma 8,
della legge 15 marzo 1997, n. 59, per la realizzazione, l'ampliamento,
la ristrutturazione, la riconversione di impianti produttivi e per
l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonche' per la
determinazione delle aree destinate agli investimenti produttivi,
provvedono all'adozione delle misure organizzative necessarie allo
snellimento delle predette attivita' istruttorie, al fine di assicurare
il coordinamento dei termini di queste con i termini di cui al citato
regolamento".
Art. 7.
(Testo unico relativo ai
contratti di programma, ai patti territoriali e ai contratti d'area)
1. Nell'allegato 3 della legge
8 marzo 1999, n. 50, e' aggiunto, in fine, il seguente numero:
"9-bis) Disciplina
relativa ai contratti di programma, ai patti territoriali, ai contratti
d'area ed agli altri interventi di cui all'articolo 2, comma 203, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662".
2. Nella predisposizione del
testo unico di cui all'allegato 3, numero 9-bis), della legge n. 50 del
1999, introdotto dal comma 1 del presente articolo, il Governo prevede
anche l'attribuzione al CIPE della competenza ad emanare le
deliberazioni attuative ed integrative al fine di ulteriormente
semplificare, riordinare e coordinare la disciplina del settore.
Art. 8.
(Utilizzo di siti industriali
per la sicurezza e l'approvvigionamento strategico dell'energia)
1. L'uso o il riutilizzo di
siti industriali per l'installazione di impianti destinati al
miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico dell'energia,
della sicurezza e dell'affidabilita' del sistema, nonche' della
flessibilita' e della diversificazione dell'offerta, e' soggetto ad
autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministero dell'ambiente, d'intesa
con la regione interessata. Ai fini della procedura di cui al presente
articolo, per impianti si intendono i rigassificatori di gas naturale
liquido. Il soggetto richiedente l'autorizzazione deve allegare alla
richiesta di autorizzazione un progetto preliminare.
2. Il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato svolge l'istruttoria nominando il
responsabile unico del procedimento che convoca la conferenza di servizi
di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla presente
legge. L'istruttoria si conclude in ogni caso nel termine di centottanta
giorni dalla data di presentazione della richiesta.
3. Il soggetto richiedente
l'autorizzazione, contemporaneamente alla presentazione del progetto
preliminare di cui al comma 1, presenta al Ministero dell'ambiente uno
studio di impatto ambientale attestante la conformita' del progetto
medesimo alla vigente normativa in materia di ambiente. Il Ministero
dell'ambiente nel termine di sessanta giorni concede il nulla osta alla
prosecuzione del procedimento, ove ne sussistano i presupposti.
4. Qualora l'esito della
conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento
urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla
quale, tenuto conto delle osservazioni, delle proposte e delle
opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto
1942, n. 1150, si pronuncia definitivamente entro novanta giorni il
consiglio comunale. Decorso inutilmente tale termine, la determinazione
della conferenza di servizi equivale ad approvazione della variazione
dello strumento urbanistico.
5. Nei casi disciplinati dal
presente articolo, il procedimento si conclude con un unico
provvedimento di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli
impianti e delle opere annesse, adottato con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione interessata. In assenza
del nulla osta di cui al comma 3, la decisione e' rimessa al Consiglio
dei ministri che provvede ai sensi dell'articolo 14-quater, comma 3,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 12
della presente legge.
Capo II
MODIFICHE ALLA LEGGE 7 AGOSTO
1990, N. 241, E ULTERIORI NORME IN MATERIA DI CONFERENZA DI SERVIZI
Art. 9.
(Ricorso alla conferenza di
servizi)
1. L'articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 14. - 1. Qualora sia
opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici
coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione
procedente indi'ce di regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi e'
sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire
intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro quindici giorni
dall'inizio del procedimento, avendoli formalmente richiesti.
3. La conferenza di servizi
puo' essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi
coinvolti in piu' procedimenti amministrativi connessi, riguardanti
medesimi attivita' o risultati.
In tal caso, la conferenza e'
indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle
amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. Per i lavori
pubblici si continua ad applicare l'articolo 7 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni. L'indizione della conferenza
puo' essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attivita' del
privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di
competenza di piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi
e' convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione
competente per l'adozione del provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di
concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi e' convocata dal
concedente entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi
regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)".
2. Per l'approvazione di
progetti di opere concernenti reti ferroviarie la conferenza di servizi
e' indetta dal Ministro dei trasporti e della navigazione ai sensi
dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. La conferenza di
servizi viene indetta e convocata dalla Ferrovie dello Stato spa, ai
sensi della presente legge e con riferimento all'articolo 25, comma
secondo, della legge 17 maggio 1985, n. 210, in caso di opere per la
soppressione di passaggi a livello su linee delle Ferrovie stesse
localizzati nell'ambito regionale.
Art. 10.
(Conferenza di servizi su
istanze o progetti preliminari)
1. L'articolo 14-bis della
legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 17, comma 5, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, e' sostituito dal seguente:
"Art. 14-bis. - 1. La
conferenza di servizi puo' essere convocata per progetti di particolare
complessita', su motivata e documentata richiesta dell'interessato,
prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, al
fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro
presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza
si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi
costi sono a carico del richiedente.
2. Nelle procedure di
realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza
di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali
siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i
pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli
assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale
sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla
tutela della salute, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da
ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non
emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque
preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni
indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi
necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto
definitivo, gli atti di consenso.
3. Nel caso in cui sia
richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni
dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti
dello studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di
VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla
richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime
comunque entro i successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale
conferenza, l'autorita' competente alla VIA si esprime sulle condizioni
per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale.
In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA,
la suddetta autorita' esamina le principali alternative, compresa
l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile,
verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilita', anche
con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora
tali elementi non sussistano, indica nell'ambito della conferenza di
servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del
progetto definitivo, i necessari atti di consenso.
4. Nei casi di cui ai commi 1,
2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua
disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere
motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi
elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito
delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.
5. Nel caso di cui al comma 2,
il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni
interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni
indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi
sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il
sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento
mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici,
l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla
base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni".
Art. 11.
(Procedimento della conferenza
di servizi)
1. L'articolo 14-ter della
legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 17, comma 6, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, e' sostituito dal seguente:
"Art. 14-ter. - 1. La
conferenza di servizi assume le determinazioni relative
all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti.
2. La convocazione della prima
riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni
interessate, anche per via telematica o informatica, almeno dieci giorni
prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le
amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a
partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale
caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque
entro i dieci giorni successivi alla prima.
3. Nella prima riunione della
conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva
alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai sensi
dell'articolo 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano determinano
il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della
conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto
dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione
procedente provvede ai sensi dei commi 2 e seguenti dell'articolo
14-quater.
4. Nei casi in cui sia
richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver
acquisito la valutazione medesima. Se la VIA non interviene nel termine
previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione
competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si
conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a
richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di
servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo e'
prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessita'
di approfondimenti istruttori.
5. Nei procedimenti
relativamente ai quali sia gia' intervenuta la decisione concernente la
VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 14-quater, nonche'
quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano
alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute pubblica.
6. Ogni amministrazione
convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico
rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo
vincolante la volonta' dell'amministrazione su tutte le decisioni di
competenza della stessa.
7. Si considera acquisito
l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso
definitivamente la volonta' dell'amministrazione rappresentata e non
abbia notificato all'amministrazione procedente, entro il termine di
trenta giorni dalla data di ricezione della determinazione di
conclusione del procedimento, il proprio motivato dissenso, ovvero nello
stesso termine non abbia impugnato la determinazione conclusiva della
conferenza di servizi.
8. In sede di conferenza di
servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti
dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se
questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta
giorni, si procede all'esame del provvedimento.
9. Il provvedimento finale
conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di
servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione,
concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di
competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a
partecipare, alla predetta conferenza.
10. Il provvedimento finale
concernente opere sottoposte a VIA e' pubblicato, a cura del proponente,
unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o
nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a
diffusione nazionale.
Dalla data della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni
in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati".
Art. 12.
(Dissensi espressi in sede di
conferenzadi servizi)
1. L'articolo 14-quater della
legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 17, comma 7, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, e' sostituito dal seguente:
"Art. 14-quater. - 1. Il
dissenso di uno o piu' rappresentanti delle amministrazioni,
regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di
inammissibilita', deve essere manifestato nella conferenza di servizi,
deve essere congruamente motivato, non puo' riferirsi a questioni
connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve
recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie
ai fini dell'assenso.
2. Se una o piu'
amministrazioni hanno espresso nell'ambito della conferenza il proprio
dissenso sulla proposta dell'amministrazione procedente, quest'ultima,
entro i termini perentori indicati dall'articolo 14-ter, comma 3, assume
comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base
della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di
servizi. La determinazione e' immediatamente esecutiva.
3. Qualora il motivato dissenso
sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla
tutela della salute, la decisione e' rimessa al Consiglio dei ministri,
ove l'amministrazione dissenziente o quella procedente sia
un'amministrazione statale, ovvero ai competenti organi collegiali
esecutivi degli enti territoriali, nelle altre ipotesi. Il Consiglio dei
ministri o gli organi collegiali esecutivi degli enti territoriali
deliberano entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio
dei ministri o il presidente della giunta regionale o il presidente
della provincia o il sindaco, valutata la complessita' dell'istruttoria,
decidano di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non
superiore a sessanta giorni.
4. Quando il dissenso e'
espresso da una regione, le determinazioni di competenza del Consiglio
dei ministri previste al comma 3 sono adottate con l'intervento del
presidente della giunta regionale interessata, al quale e' inviata a tal
fine la comunicazione di invito a partecipare alla riunione, per essere
ascoltato, senza diritto di voto.
5. Nell'ipotesi in cui l'opera
sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo trova
applicazione l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23
agosto 1988, n. 400, introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303".
Art. 13.
(Disposizioni in materia di
trasferimento di funzioni amministrative)
1. Nell'ambito del
trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle regioni e agli
enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 15 marzo
1997, n. 59, e delle successive norme di attuazione, agli enti
destinatari del trasferimento, come amministrazioni procedenti, sono
conferiti altresi' tutti i compiti di natura consultiva, istruttoria e
preparatoria connessi all'esercizio della funzione trasferita, anche nel
caso di attivita' attribuite dalla legge ad uffici ed organi di altre
amministrazioni.
Tale disposizione non si
applica ove si tratti di funzioni attribuite da specifiche norme di
legge ad autorita' preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla
tutela della salute; in tali casi, l'amministrazione procedente e'
sempre tenuta a convocare una conferenza di servizi ai sensi degli
articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni.
Art. 14.
(Abrogazioni e norma di
raccordo)
1. All'articolo 7 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, come da ultimo sostituito dall'articolo 5
della legge 18 novembre 1998, n. 415, i commi da 7 a 14 sono abrogati,
salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto
1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, della presente
legge.
2. Il regolamento di cui
all'articolo 3, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni, e le leggi regionali prevedono forme di
pubblicita' dei lavori della conferenza di servizi, nonche' degli atti
assunti da ciascuna amministrazione interessata.
Art. 15.
(Norme in materia di accesso ai
documenti amministrativi)
1. Il comma 4 dell'articolo 25
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' sostituito dal seguente:
"4. Decorsi inutilmente
trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di
rifiuto, espresso o tacito, o di differimento ai sensi dell'articolo 24,
comma 6, dell'accesso, il richiedente puo' presentare ricorso al
tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5 del presente
articolo, ovvero chiedere, nello stesso termine, al difensore civico
competente che sia riesaminata la suddetta determinazione. Se il
difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, lo
comunica a chi l'ha disposto. Se questi non emana il provvedimento
confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione del difensore civico, l'accesso e' consentito. Qualora il
richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di
cui al comma 5 decorre dalla data del ricevimento, da parte del
richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico".
Capo III
NORME IN MATERIA DI ATTIVITA'
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Art. 16.
(Commissione per la
ricostituzionedi atti di morte o di nascita)
1. E' soppressa la Commissione
per la ricostituzione di atti di morte o di nascita, istituita con regio
decreto-legge 18 ottobre 1942, n. 1520.
2. Il Ministero della difesa
provvede ad assicurare lo svolgimento delle residue attivita' di
segreteria, compreso il rilascio di certificazioni concernenti atti gia'
formati dalla Commissione di cui al comma 1 alla data di entrata in
vigore della presente legge, senza oneri aggiuntivi.
3. Il regio decreto-legge 18
ottobre 1942, n. 1520, il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile
1946, n. 216, e la legge 17 febbraio 1971, n. 90, sono abrogati.
Art. 17.
(Programmazione negoziata)
1. Al testo unico in materia di
interventi nelle aree depresse del territorio nazionale, previsto dal
combinato disposto degli articoli 4 e 20 della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni, e dell'articolo 7, comma 1, lettera a),
della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono allegati, previo coordinamento
formale fra le norme legislative e regolamentari che disciplinano la
materia, le deliberazioni del Comitato interministeriale per la
programmazione economica che hanno ad oggetto la disciplina
organizzativa e procedimentale degli istituti della programmazione
negoziata e tutti gli altri atti ad essa collegati, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
Art. 18.
(Termini)
1. I testi unici di cui al
comma 4 dell'articolo 6 della legge 3 aprile 1997, n. 94, sono emanati
entro il 30 giugno 2002.
2. Il termine per l'esercizio
della delega di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 3 giugno 1999,
n. 157, e' fissato in otto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
3. Il termine indicato
dall'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione da parte del prefetto,
e' fissato in novanta giorni.
4. Il comma 4 dell'articolo 1
della legge 8 ottobre 1997, n. 352, e' sostituito dal seguente:
"4. Il testo unico puo'
essere aggiornato, secondo i princi'pi ed i criteri direttivi di cui al
comma 2, lettera b), entro tre anni dalla data della sua entrata in
vigore, con uno o piu' decreti legislativi il cui schema e' deliberato
dal Consiglio dei ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato
esprime entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Lo schema e'
trasmesso, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con relazione
cui sono allegati i pareri del Consiglio di Stato e di detta Conferenza,
alle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il parere entro
quarantacinque giorni dal ricevimento. Ciascun decreto legislativo e'
emanato su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di
concerto con il Ministro per gli affari regionali".
5. Il comma 6 dell'articolo 1
della legge 8 ottobre 1997, n. 352, e' sostituito dal seguente:
"6. Per la predisposizione
degli schemi dei decreti legislativi previsti dal presente articolo, il
Ministro per i beni e le attivita' culturali puo' avvalersi dell'opera
di una commissione composta da esperti, esterni o appartenenti
all'amministrazione, particolarmente qualificati nel settore. Al
relativo onere si provvede mediante utilizzazione delle risorse
disponibili nell'ambito delle ordinarie unita' previsionali di base
dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita'
culturali".
6. I termini per il deposito di
atti ovvero per la presentazione di domande al registro delle imprese di
cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e di denunce al
repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) di cui
all'articolo 9 del regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono unificati in giorni trenta.
Art. 19.
(Disposizioni per la
razionalizzazione degli interventi pubblici a favore delle imprese)
1. Al fine di rendere piu'
proficui e celeri gli interventi pubblici a favore delle imprese, le
leggi regionali e i regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 12
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, possono modificare, alla
stregua degli stessi princi'pi, nei limiti delle disponibilita'
finanziarie previste dalle singole leggi e in conformita' alla normativa
dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto
legislativo n. 123 del 1998, le disposizioni delle leggi vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge, con riguardo sia alle
spese ammissibili, sia alla tipologia e alla misura delle agevolazioni,
sia alle modalita' della loro concessione ed erogazione.
2. Al fine di garantire,
nell'ambito del programma di cui all'articolo 17 del decreto-legge 8
febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, il
necessario coordinamento delle attivita' di supporto tecnico svolte
dall'Istituto per la promozione industriale (IPI) per l'attuazione di
quanto previsto al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e' autorizzato ad utilizzare il finanziamento concesso
nell'esercizio 2000 entro un limite di spesa di lire 200 milioni, ai
sensi del citato articolo 17, per acquisire la partecipazione
maggioritaria in detta associazione e sostenere i relativi oneri
associativi.
Art. 20.
(Rete autostradale e stradale
nazionale)
1. Alla lettera b) del comma 4
dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Alle modifiche della rete autostradale e
stradale classificata di interesse nazionale ai sensi dei predetti
decreti, fatte salve le norme in materia di programmazione e
realizzazione di opere autostradali, si provvede, su proposta della
regione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia".
Art. 21.
(Disposizioni in materia di
infrastrutture autostradali e viarie)
1. Per la costruzione e
l'affidamento in gestione delle infrastrutture autostradali si applicano
le disposizioni che recepiscono nell'ordinamento italiano la normativa
comunitaria in materia di lavori pubblici o di servizi.
2. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori
pubblici, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia, e' consentita la costruzione di nuove autostrade o tratte
autostradali a condizione che siano inserite nelle scelte prioritarie
del Piano generale dei trasporti e nel programma triennale di cui
all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n.
143. Sono fatte salve le vigenti procedure rispetto alla conformita'
urbanistica e alla valutazione di impatto ambientale.
3. Gli articoli da 37-bis a 38
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, si
applicano anche alla realizzazione di nuove infrastrutture viarie di
interesse nazionale per le quali sono utilizzabili sistemi di
pedaggiamento, procedendosi, ove occorra, ai sensi del comma 2 del
presente articolo.
Art. 22.
(Piani urbani di mobilita')
1. Al fine di soddisfare i
fabbisogni di mobilita' della popolazione, assicurare l'abbattimento dei
livelli di inquinamento atmosferico ed acustico, la riduzione dei
consumi energetici, l'aumento dei livelli di sicurezza del trasporto e
della circolazione stradale, la minimizzazione dell'uso individuale
dell'automobile privata e la moderazione del traffico, l'incremento
della capacita' di trasporto, l'aumento della percentuale di cittadini
trasportati dai sistemi collettivi anche con soluzioni di car pooling e
car sharing e la riduzione dei fenomeni di congestione nelle aree
urbane, sono istituiti appositi piani urbani di mobilita' (PUM) intesi
come progetti del sistema della mobilita' comprendenti l'insieme
organico degli interventi sulle infrastrutture di trasporto pubblico e
stradali, sui parcheggi di interscambio, sulle tecnologie, sul parco
veicoli, sul governo della domanda di trasporto attraverso la struttura
dei mobility manager, i sistemi di controllo e regolazione del traffico,
l'informazione all'utenza, la logistica e le tecnologie destinate alla
riorganizzazione della distribuzione delle merci nelle citta'. Le
autorizzazioni legislative di spesa, da individuare con il regolamento
di cui al comma 4, recanti limiti di impegno decorrenti dall'anno 2002,
concernenti fondi finalizzati, da leggi settoriali in vigore, alla
costruzione e sviluppo di singole modalita' di trasporto e mobilita', a
decorrere dall'anno finanziario medesimo sono iscritte in apposito fondo
dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della
navigazione.
2. Sono abilitati a presentare
richiesta di cofinanziamento allo Stato in misura non superiore al 60
per cento dei costi complessivi di investimento, per l'attuazione degli
interventi previsti dal PUM, i singoli comuni o aggregazioni di comuni
limitrofi con popolazione superiore a 100.000 abitanti, le province
aggreganti i comuni limitrofi con popolazione complessiva superiore a
100.000 abitanti, d'intesa con i comuni interessati, e le regioni, nel
caso delle aree metropolitane di tipo policentrico e diffuso, d'intesa
con i comuni interessati.
3. Una percentuale non
superiore al 5 per cento dell'importo complessivo derivante
dall'attuazione del comma 1 e' destinata a comuni singoli che per
ragioni tecniche, geografiche o socio-economiche, non possono far parte
delle aggregazioni di cui al comma 2. Il Comitato interministeriale per
la programmazione economica stabilisce annualmente la ripartizione
percentuale del restante 95 per cento tra le citta' metropolitane di cui
all'articolo 22 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed i
restanti comuni di cui al comma 2.
4. Con regolamento da adottare
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto
con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, dei lavori pubblici e dell'ambiente, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sentito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari, sono definiti l'elenco delle autorizzazioni legislative di
spesa di cui al comma 1, il procedimento di formazione e di approvazione
dei PUM, i requisiti minimi dei relativi contenuti, i criteri di
priorita' nell'assegnazione delle somme, nonche' le modalita' di
erogazione del finanziamento statale, di controllo dei risultati e delle
relative procedure.
5. Le risorse finanziarie sono
erogate ai soggetti promotori dei progetti presentati, fino a
concorrenza delle somme disponibili sulla base dei criteri di
valutazione di cui al comma 4.
Art. 23.
(Diritti per la partecipazione
a concorsi)
1. All'articolo 27, comma 6,
del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, le parole: "sono
stabilite in lire 7.500" sono sostituite dalle seguenti: "sono
eventualmente previste dalle predette amministrazioni in base ai
rispettivi ordinamenti e comunque fino ad un massimo di lire
20.000".
Art. 24.
(Gare informatiche e supporto
ai programmi informatici delle pubbliche amministrazioni)
1. A decorrere dal 1º gennaio
2001, le amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare tutti i
bandi e gli avvisi di gara su uno o piu' siti informatici individuati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che stabilisce
altresi' le necessarie modalita' applicative.
2. A decorrere dal 30 giugno
2001 gli obblighi di cui al comma 1 sono estesi alle societa'
concessionarie di lavori e servizi pubblici, alle societa', alle aziende
speciali e ai consorzi che gestiscono servizi pubblici, nonche' agli
altri soggetti obbligati ad osservare la normativa nazionale e
comunitaria sulle procedure di affidamento degli appalti pubblici.
3. A decorrere dal 1º luglio
2001 la pubblicazione di cui al comma 1, limitatamente ai bandi ed
avvisi di gara di importo inferiore a quello di applicazione della
disciplina comunitaria, sostituisce ogni altra forma di pubblicazione
prevista da norme di legge o di regolamento, fatta salva la normativa di
origine comunitaria e fatti salvi gli obblighi di pubblicazione sui
giornali quotidiani o periodici previsti dalle leggi vigenti.
4. Con uno o piu' regolamenti
emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono definite le procedure di scelta del contraente e le
modalita' di utilizzazione degli strumenti informatici che le pubbliche
amministrazioni possono utilizzare ai fini dell'acquisizione in via
elettronica ed informatica di beni e servizi.
5. I regolamenti assicurano la
parita' di condizioni dei partecipanti, la segretezza, ove necessaria,
la trasparenza e la semplificazione delle procedure, comprese quelle
relative alle modalita' di collaudo e pagamento, nonche' la completezza
delle offerte.
6. Per la definizione e
attuazione dei programmi di informatizzazione delle pubbliche
amministrazioni, ivi compresa l'assistenza ai soggetti che utilizzano la
rete unitaria della pubblica amministrazione, il Governo si avvale del
Centro tecnico di cui al comma 19 dell'articolo 17 della legge 15 maggio
1997, n. 127, che e' collocato presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, in posizione di autonomia amministrativa e funzionale, ai
sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
Sono soppressi i primi due periodi del medesimo comma 19 dell'articolo
17 della legge n. 127 del 1997.
7. Le spese relative al
servizio informatico di cui al presente articolo sono ricomprese negli
ordinari stanziamenti di bilancio.
8. Restano ferme le competenze
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e
di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di
attuazione.
Art. 25.
(Accesso alle banche dati
pubbliche)
1. Le pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, che siano titolari di programmi applicativi realizzati su
specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno facolta' di darli
in uso gratuito ad altre amministrazioni pubbliche, che li adattano alle
proprie esigenze.
2. Le pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993
hanno accesso gratuito ai dati contenuti in pubblici registri, elenchi,
atti o documenti da chiunque conoscibili.
Art. 26.
(Istituzione dell'Ufficiale
elettorale)
1. Dopo l'articolo 4 del testo (unico
delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e
la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, di seguito denominato
"decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.
223," e' inserito il seguente:
"Art. 4-bis. - 1. Alla
tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali provvede l'Ufficio
elettorale, secondo le norme del presente testo unico.
2. Nei comuni con popolazione
inferiore a 15.000 abitanti l'Ufficiale elettorale e' il sindaco, quale
Ufficiale del Governo. Nei comuni con popolazione pari o superiore a
15.000 abitanti l'Ufficiale elettorale e' la Commissione elettorale
prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente testo unico.
3. Il sindaco puo' delegare e
revocare le funzioni di Ufficiale elettorale al segretario comunale o a
un funzionario del comune.
4. Ogni delegazione e revoca
delle funzioni di cui al comma 3 deve essere approvata dal prefetto.
5. Se il sindaco e' sospeso
dalle funzioni di Ufficiale del Governo, i poteri previsti nel presente
articolo spettano al commissario prefettizio incaricato di esercitare
dette funzioni. Egli puo' delegare le funzioni di Ufficiale elettorale
ad idoneo funzionario, o impiegato del comune.
6. In tutti i casi di assenza o
impedimento del sindaco, le funzioni di Ufficiale elettorale, sempreche'
non siano state delegate a norma del comma 3, sono svolte dal vice
sindaco o, in via subordinata, dal consigliere anziano".
2. Il secondo comma
dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
1967, n. 223, e' sostituito dal seguente:
"Esse debbono essere
autenticate, mediante sottoscrizione, dall'Ufficiale elettorale. Nel
caso in cui l'Ufficiale elettorale e' la Commissione elettorale comunale
le liste elettorali devono essere autenticate, mediante sottoscrizione,
dal presidente della medesima Commissione e dal segretario".
3. All'articolo 12 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le
parole: "Il Consiglio comunale," sono inserite le seguenti:
"nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000
abitanti,";
b) il secondo comma e'
sostituito dal seguente:
"La Commissione e'
composta dal sindaco e da sei componenti effettivi e sei supplenti nei
comuni cui sono assegnati fino a 50 consiglieri, ovvero da otto
componenti effettivi ed otto supplenti nei comuni cui sono assegnati
piu' di 50 consiglieri".
4. Il primo comma dell'articolo
13 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e'
sostituito dal seguente:
"Per l'elezione dei
componenti effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun
consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati
eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purche' non
inferiore a tre nei comuni il cui consiglio e' composto da un numero di
membri pari o inferiore a 50, ovvero a quattro nei comuni il cui
consiglio e' composto da piu' di 50 membri.
A parita' di voti e' proclamato
eletto il piu' anziano di eta'".
5. All'articolo 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al secondo comma sono
soppresse le parole: ", nei comuni con oltre 10.000
abitanti,";
b) al terzo comma sono
soppresse le parole: "cinque o".
6. Il primo periodo
dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
1967, n. 223, e' sostituito dai seguenti: "Di tutte le operazioni
compiute dall'Ufficiale elettorale per la revisione delle liste
elettorali viene redatto, su apposito registro, un verbale. Nel caso in
cui l'Ufficiale elettorale e' la Commissione elettorale comunale il
verbale e' redatto dal segretario ed e' sottoscritto dai membri della
Commissione presenti alla seduta e dal segretario".
7. All'articolo 18, secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.
223, le parole: "dal presidente della Commissione comunale e dal
segretario" sono sostituite dalle seguenti: "dall'Ufficiale
elettorale" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel
caso in cui l'Ufficiale elettorale e' la Commissione elettorale comunale
i predetti elenchi sono firmati dal presidente della stessa Commissione
e dal segretario" 8. All'articolo 30 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al secondo comma, le parole:
"la Commissione elettorale comunale, con l'assistenza del
segretario," sono sostituite dalle seguenti:
"l'Ufficiale
elettorale";
b) al terzo comma, le parole:
"dal presidente della Commissione elettorale comunale e dal
segretario" sono sostituite dalle seguenti:
"dall'Ufficiale
elettorale" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel
caso in cui l'Ufficiale elettorale e' la Commissione elettorale comunale
il predetto verbale e' firmato dal presidente della Commissione e dal
segretario".
9. Al secondo comma
dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
1967, n. 223, le parole: ", con l'assistenza del segretario, dalla
Commissione elettorale comunale" sono sostituite dalle seguenti:
"dall'Ufficiale elettorale".
10. All'articolo 37 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole:
"dai componenti della Commissione comunale e dal segretario"
sono sostituite dalle seguenti:
"dall'Ufficiale
elettorale".
11. All'articolo 49 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole:
"e delle Commissioni elettorali" sono sostituite dalle
seguenti: ", degli Ufficiali elettorali e delle Commissioni
elettorali circondariali".
12. L'articolo 52 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 52. - 1. Il sindaco
o chi ne esercita le funzioni, l'Ufficiale elettorale, i componenti
delle Commissioni elettorali circondariali ed i rispettivi segretari
sono personalmente responsabili della regolarita' degli adempimenti loro
assegnati dal presente testo unico".
13. In tutte le leggi o
decreti, aventi ad oggetto materia elettorale, che fanno riferimento
alla Commissione elettorale comunale, tale riferimento si intende
all'Ufficiale elettorale.
14. Le disposizioni di cui al
presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1º gennaio 2002.
Art. 27.
(Accelerazione del procedimento
di controllo della Corte dei conti)
1. Gli atti trasmessi alla
Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' divengono in
ogni caso esecutivi trascorsi sessanta giorni dalla loro ricezione,
senza che sia intervenuta una pronuncia della Sezione del controllo,
salvo che la Corte, nel predetto termine, abbia sollevato questione di
legittimita' costituzionale, per violazione dell'articolo 81 della
Costituzione, delle norme aventi forza di legge che costituiscono il
presupposto dell'atto, ovvero abbia sollevato, in relazione all'atto,
conflitto di attribuzione. Il predetto termine e' sospeso per il periodo
intercorrente tra le eventuali richieste istruttorie e le risposte delle
amministrazioni o del Governo, che non puo' complessivamente essere
superiore a trenta giorni.
2. La Sezione del controllo
comunica l'esito del procedimento nelle ventiquattro ore successive alla
fine dell'adunanza. Le deliberazioni della Sezione sono pubblicate entro
trenta giorni dalla data dell'adunanza.
3. All'articolo 3, comma 2,
della legge 14 gennaio 1994, n. 20, l'ultimo periodo e' soppresso.
4. Il procedimento previsto
dall'articolo 25, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla Corte
dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, puo'
essere attivato dal Consiglio dei ministri anche con riferimento ad una
o piu' parti dell'atto sottoposto a controllo. L'atto, che si e' risolto
debba avere corso, diventa esecutivo ove le Sezioni riunite della Corte
dei conti non abbiano deliberato entro trenta giorni dalla richiesta.
5. L'articolo 61, comma 4, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' abrogato.
Art. 28.
(Norma di semplificazione del
procedimento di esecuzione di lavori pubblici connessi all'opera di
ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre
1980, febbraio 1981 e marzo 1982)
1. Il comma 6 dell'articolo 2
del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificato dall'articolo
11-ter del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, e' sostituito dal
seguente:
"6. Ogni stanziamento
proveniente dal fondo previsto dall'articolo 3 del testo unico approvato
con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, tuttora disponibile presso
i comuni e' utilizzato per il ripristino del patrimonio edilizio privato
e pubblico danneggiato dagli eventi sismici nonche' per le necessarie
opere di urbanizzazione e per le strutture scolastiche, nel rispetto
delle priorita' sancite dall'articolo 3 della legge 23 gennaio 1992, n.
32, e dei costi massimi stabiliti dal CIPE".
Art. 29.
(Delega al Governo per la
predisposizione di un testo unico delle leggi in materia di commercio
estero)
1. Il Governo e' delegato ad
emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, secondo le modalita' di cui all'articolo 7 della legge 8 marzo
1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1, comma 6, della presente
legge, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, un decreto
legislativo recante il testo unico in materia di commercio con l'estero,
con l'osservanza dei seguenti princi'pi e criteri direttivi:
a) riunire e coordinare tutte
le disposizioni legislative in materia di commercio con l'estero,
considerando, oltre alle esportazioni, anche gli investimenti in grado
di promuovere l'internazionalizzazione delle produzioni italiane, in
particolare quelle delle piccole e medie imprese e i prodotti tipici
locali, prevedendo la delegificazione e la semplificazione dei
procedimenti in materia;
b) coordinare le misure di
intervento di competenza dello Stato con quelle delle regioni e degli
altri soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle
imprese.
Art. 30.
(Pubblicita' delle fusioni e
scissioni delle societa')
1. Il comma quarto
dell'articolo 2501-bis del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Se alla fusione
partecipano societa' regolate dai capi V, VI e VII, tra la data fissata
per la delibera di fusione e l'iscrizione del progetto deve intercorrere
almeno un mese".
2. Nel comma primo
dell'articolo 2502-bis del codice civile sono soppresse le parole:
"e pubblicata altresi' per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana; l'estratto deve contenere le indicazioni previste
ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) dell'articolo 2501-bis e la
menzione dell'avvenuta iscrizione della deliberazione nel registro delle
imprese".
3. Il comma primo dell'articolo
2503 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"La fusione puo' essere
attuata solo dopo due mesi dall'iscrizione delle deliberazioni delle
societa' che vi partecipano, salvo che consti il consenso dei rispettivi
creditori anteriore all'iscrizione prevista nel terzo comma
dell'articolo 2501-bis, il pagamento dei creditori che non hanno dato il
consenso o il deposito delle somme corrispondenti presso una
banca".
4. Nel comma secondo
dell'articolo 2503-bis del codice civile le parole: "della
pubblicazione del progetto di fusione" sono sostituite dalle
seguenti: "della iscrizione del progetto di fusione".
5. II comma quarto
dell'articolo 2504 del codice civile e' abrogato.
6. L'articolo 2504-sexies del
codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 2504-sexies.
(Effetti della iscrizione degli atti del procedimento di fusione nel
registro delle imprese). - Alle iscrizioni nel registro delle imprese ai
sensi degli articoli 2501-bis, 2502-bis e 2504 conseguono gli effetti
previsti dall'articolo 2457-ter".
7. Il comma quinto
dell'articolo 2504-octies del codice civile e' abrogato.
Art. 31.
(Soppressione dei fogli annunzi
legali e regolamento sugli strumenti di pubblicita')
1. A decorrere dal novantesimo
giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i
fogli degli annunzi legali delle province sono aboliti. La legge 30
giugno 1876, n. 3195, il decreto ministeriale 25 maggio 1895, recante
istruzioni speciali per l'esecuzione della legge 30 giugno 1876, n.
3195, sulla pubblicazione degli annunzi legali, il regio decreto-legge
25 gennaio 1932, n. 97, convertito dalla legge 24 maggio 1932, n. 583, e
la legge 26 giugno 1950, n. 481, sono abrogati.
2. Decorso un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge, le domande, le denunce e gli
atti che le accompagnano presentate all'ufficio del registro delle
imprese, ad esclusione di quelle presentate dagli imprenditori
individuali e dai soggetti iscritti nel repertorio delle notizie
economiche e amministrative di cui all'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono inviate per
via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi
dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Le
modalita' ed i tempi per l'assoggettamento al predetto obbligo degli
imprenditori individuali e dei soggetti iscritti solo nel repertorio
delle notizie economiche e amministrative sono stabilite con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. Quando disposizioni vigenti
prevedono la pubblicazione nel foglio degli annunzi legali come unica
forma di pubblicita', la pubblicazione e' effettuata nella Gazzetta
Ufficiale.
4. In tutti i casi nei quali le
norme di legge impongono forme di pubblicita' legale, l'individuazione
degli strumenti per assicurare l'assolvimento dell'obbligo e' effettuata
con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400.
Si procede alla individuazione
degli strumenti, anche telematici, differenziando, se necessario, per
categorie di atti.
Art. 32.
(Semplificazione della fase
costitutiva edella fase modificativa delle societa' di capitali)
1. In attesa della riforma del
diritto societario, la fase costitutiva e la fase modificativa delle
societa' di capitali sono regolate dalle disposizioni del presente
articolo.
2. I commi terzo e quarto
dell'articolo 2330 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:
"L'iscrizione della
societa' nel registro delle imprese e' richiesta contestualmente al
deposito dell'atto costitutivo. L'ufficio del registro delle imprese,
verificata la regolarita' formale della documentazione, iscrive la
societa' nel registro.
Tutti i termini previsti in
disposizioni speciali con riferimento all'omologazione dell'atto
costitutivo decorrono dalla data dell'iscrizione nel registro delle
imprese".
3. Nel comma primo
dell'articolo 2332 del codice civile e' soppresso il numero 3).
4. Il comma primo dell'articolo
2411 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Il notaio che ha
verbalizzato la deliberazione dell'assemblea, entro trenta giorni,
verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne
richiede l'iscrizione nel registro delle imprese contestualmente al
deposito e allega le eventuali autorizzazioni richieste. L'ufficio del
registro delle imprese, verificata la regolarita' formale della
documentazione, iscrive la delibera nel registro. Se il notaio ritiene
non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne da' comunicazione
tempestivamente, e comunque non oltre il detto termine, agli
amministratori. Gli amministratori, nei trenta giorni successivi e, in
mancanza, ciascun socio a spese della societa', possono ricorrere al
tribunale per il provvedimento di cui ai commi secondo e terzo. Tutti i
termini previsti in disposizioni speciali con riferimento
all'omologazione della delibera decorrono dalla data dell'iscrizione nel
registro delle imprese".
5. Dopo l'articolo 138 della
legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' inserito il seguente:
"Art. 138-bis. - 1. Il
notaio che chiede l'iscrizione nel registro delle imprese delle
deliberazioni di societa' di capitali, dallo stesso notaio verbalizzate,
quando risultino manifestamente inesistenti le condizioni richieste
dalla legge, viola l'articolo 28, primo comma, n. 1, della presente
legge, ed e' punito con la sospensione prevista dal secondo comma
dell'articolo 138 e con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a
lire 30.000.000.
2. Con sanzione amministrativa
pari a quella di cui al comma 1 e' punito il notaio che chiede
l'iscrizione nel registro delle imprese di un atto costitutivo di
societa' di capitali, da lui rogato, quando risultino manifestamente
inesistenti le condizioni richieste dalla legge".
Art. 33.
(Ulteriori semplificazioni in
materia societaria)
1. Il comma secondo
dell'articolo 2196, il secondo periodo del comma secondo dell'articolo
2197, il comma secondo dell'articolo 2298, il comma terzo dell'articolo
2299, il comma secondo dell'articolo 2309, il secondo periodo del comma
quarto dell'articolo 2383 e il comma secondo dell'articolo 2450-bis del
codice civile sono abrogati. Nel comma primo dell'articolo 2506 del
codice civile sono soppresse le parole: "e depositarne nel registro
delle imprese le firme autografe". L'articolo 49 del testo unico
approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e' abrogato. Nel
comma secondo dell'articolo 2354 del codice civile le parole:
"l'originale sia depositato presso l'ufficio del registro delle
imprese ove e' iscritta la societa'" sono sostituite dalla
seguente: "autenticata".
2. L'articolo 2330-bis del
codice civile e' abrogato. Nel comma terzo dell'articolo 2343-bis del
codice civile sono soppresse le parole:
"del deposito deve essere
fatta menzione nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a
responsabilita' limitata". Il comma quinto dell'articolo 2383 del
codice civile e' abrogato. Nel comma sesto dell'articolo 2383 del codice
civile le parole "dai due commi precedenti" sono sostituite
dalle seguenti: "dal comma precedente".
Nel comma settimo dell'articolo
2383 del codice civile sono soppresse le parole: "e quinto".
Nel comma terzo dell'articolo 2385, nel comma terzo dell'articolo 2400,
e nei commi quarto e quinto dell'articolo 2449 del codice civile sono
soppresse le parole: "e pubblicata nel Bollettino ufficiale delle
societa' per azioni e a responsabilita' limitata". Nel comma primo
dell'articolo 2436 del codice civile sono soppresse le parole: "e
pubblicate nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a
responsabilita' limitata" e nel comma secondo dell'articolo 2436
del codice civile sono soppresse le parole: "e pubblicato nel
Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita'
limitata". Nel comma settimo dell'articolo 2449 del codice civile
sono soppresse le parole: "e pubblicati nel Bollettino ufficiale
delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata".
Nel comma quarto dell'articolo
2420-bis del codice civile e' soppresso il terzo periodo. Nel comma
quinto dell'articolo 2420-bis del codice civile le parole
"pubblicato nel Bollettino ufficiale della societa' per azioni e a
responsabilita' limitata" sono sostituite dalle seguenti:
"depositato presso l'ufficio del registro delle imprese". Nel
comma primo dell'articolo 2435 del codice civile e' soppresso il secondo
periodo. Nel comma secondo dell'articolo 2441 del codice civile le
parole "pubblicata nel Bollettino ufficiale delle societa' per
azioni e a responsabilita' limitata" sono sostituite dalle
seguenti: "depositata presso l'ufficio del registro delle
imprese". Il comma secondo dell'articolo 2444 del codice civile e'
abrogato. Il comma terzo dell'articolo 2450-bis del codice civile e'
abrogato. Nel comma quarto dell'articolo 2452 del codice civile sono
soppresse le parole: "e terzo". Nel comma primo dell'articolo
2456 del codice civile sono soppresse le parole: "e la
pubblicazione del provvedimento di cancellazione nel Bollettino
ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata".
L'art. 2457-bis del codice civile e' abrogato. La rubrica dell'articolo
2457-ter del codice civile e' sostituita dalla seguente: "Effetti
della pubblicazione nel registro delle imprese". Il comma primo
dell'articolo 2457-ter del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Gli atti per i quali il
codice prescrive l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese
sono opponibili ai terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la
societa' non provi che i terzi ne erano a conoscenza". Il comma
terzo dell'articolo 2457-ter del codice civile e' abrogato. Nel comma
secondo dell'articolo 2475 del codice civile e' soppressa la parola:
"2330-bis". Nel comma secondo dell'articolo 2487 del codice
civile e' soppressa la parola:
"quinto". La rubrica
dell'articolo 2497-bis del codice civile e' sostituita dalla seguente:
"Effetti della pubblicazione nel registro delle imprese".
Nell'articolo 2497-bis del codice civile le parole "degli articoli
2457-bis e" sono sostituite dalle seguenti "dall'articolo
2457". Nel comma primo dell'articolo 2626 del codice civile sono
soppresse le parole: "ovvero omettono di richiedere una
pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a
responsabilita' limitata,".
3. La legge 12 aprile 1973, n.
256, e' abrogata. L'articolo 1, comma 1, lettere f) e g), l'articolo 2,
comma 1, lettere b) e c), l'articolo 5, comma 2, l'articolo 12, comma 2,
l'articolo 14, commi 3 e 4, l'articolo 20, commi 2 e 3, l'articolo 21 e
l'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
1995, n. 581, sono abrogati. Nella rubrica del Titolo IV del medesimo
decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995, sono soppresse
le seguenti parole: "il BUSARL, il BUSC e".
4. Nel comma primo
dell'articolo 2309, nel comma quarto dell'articolo 2383, nel comma terzo
dell'articolo 2385, nel comma terzo dell'articolo 2400, nel comma
secondo dell'articolo 2417, nel comma settimo dell'articolo 2449, nel
comma primo dell'articolo 2450-bis, e nel comma quarto dell'articolo
2475-bis del codice civile le parole "quindici giorni" sono
sostituite dalle seguenti: "trenta giorni".
Art. 34
(Semplificazione in materia di
libri fondiari e di procedure di intavolazione)
1. All'allegato al regio
decreto 28 marzo 1929, n. 499, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 33, la lettera
d) e' sostituita dalla seguente:
"d) dei decreti di
trasferimento pronunziati dal giudice e dei provvedimenti definitivi
dell'autorita' amministrativa, che importino trasferimento totale o
parziale della proprieta' dell'immobile o di un diritto tavolare o la
sua modificazione o estinzione, ovvero di apposite dichiarazioni di
titolarita' del diritto e di regolarita' urbanistica e fiscale a cura
dell'ente pubblico;";
b) nella Sezione IV, dopo il
paragrafo 3, e' inserito il seguente:
"§ 3-bis. Annotazione dei
contratti preliminari e dei contratti sottoposti a condizione.
Art. 60-bis. - 1. Fermi gli
altri requisiti stabiliti dalla legge, il giudice tavolare puo' ordinare
l'annotazione dei contratti preliminari previsti dall'articolo 2645-bis,
comma 4, del codice civile, solo sulla base di una planimetria dalla
quale risulti chiaramente la descrizione delle porzioni di edifici da
costruire o in corso di costruzione che ne costituiscono l'oggetto. Tale
planimetria deve essere redatta da un tecnico autorizzato.
2. Il rispetto o l'inosservanza
del limite indicato nell'articolo 2645-bis, comma 5, del codice civile,
devono risultare chiaramente, mediante attestazione di un tecnico
autorizzato, dalla planimetria prevista nell'articolo 10, terzo comma,
del presente allegato.
Art. 60-ter. - 1. Per gli
effetti di cui all'articolo 2645-bis, comma 2, del codice civile, il
giudice tavolare deve ordinare contemporaneamente la cancellazione delle
intavolazioni e prenotazioni incompatibili conseguite da terzi aventi
causa dal promittente alienante in base a domande presentate dopo
l'istanza di annotazione del contratto preliminare.
2. Agli stessi effetti di cui
al comma 1 il giudice tavolare ordina, a richiesta della parte istante,
la cancellazione delle altre iscrizioni che, riguardo allo stesso
immobile, siano state eseguite contro il promittente alienante dopo
l'annotazione del contratto preliminare, salve le iscrizioni ipotecarie
nei casi previsti dall'articolo 2825-bis del codice civile e le
annotazioni delle domande di cui all'articolo 71-bis del presente
allegato.
Art. 60-quater. - 1. Deve
essere cancellata l'annotazione dei contratti preliminari quando la
cancellazione e' debitamente consentita dalle parti interessate, ovvero
e' ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato.
2. Cessati gli effetti
dell'annotazione del contratto preliminare nei casi di cui all'articolo
2645-bis, comma 3, del codice civile, l'annotazione e' cancellata a
richiesta di parte.
Art. 60-quinquies. - 1. Se un
contratto sottoposto a condizione ha formato oggetto di annotazione ai
sensi dell'articolo 20, lettera h), la cancellazione dell'annotazione
puo' essere ordinata dal giudice tavolare a domanda, quando la mancanza
della condizione risulta da sentenza passata in giudicato o da
convenzione. La domanda di cancellazione puo' essere giustificata, ai
sensi dell'articolo 94, primo comma, n. 3), anche in base ad altre
pronunce definitive dell'autorita' giudiziaria o in base ad atti muniti
di pubblica fede.
2. Se risulta negli stessi modi
di cui al comma 1 l'avveramento della condizione, sono cancellate
d'ufficio tutte le iscrizioni aventi ad oggetto il diritto subordinato a
condizione, previa intavolazione del diritto a nome dell'acquirente se
si tratta di condizione sospensiva, salve le annotazioni delle domande
giudiziali di cui all'articolo 71-bis.
3. Le cancellazioni previste
dal comma 1 possono essere ordinate anche in virtu' di una dichiarazione
unilaterale della parte in danno della quale la condizione e' mancata o
si e' verificata, salvo in quest'ultimo caso che siano state eseguite
iscrizioni dopo l'annotazione del contratto condizionato";
c) dopo l'articolo 71, e'
inserito il seguente:
"Art. 71-bis. - 1. La
cancellazione dell'annotazione delle domande di cui all'articolo 20,
lettere f) e g), e' eseguita quando e' debitamente consentita dalle
parti interessate ovvero e' ordinata giudizialmente con sentenza passata
in giudicato.
1. La cancellazione di cui al
comma 1 deve essere giudizialmente ordinata qualora la domanda sia
rigettata con sentenza passata in giudicato o il processo sia estinto
per rinunzia o per inattivita' delle parti";
d) dopo l'articolo 95, e'
inserito il seguente:
"Art. 95-bis. - 1. Il
giudice tavolare, qualora lo ritenga opportuno, puo' delegare ai
conservatori dei libri fondiari preposti ai relativi uffici l'emissione
del decreto tavolare per determinati atti o categorie di atti.
2. Nella trattazione degli
affari delegati i conservatori di cui al comma 1 sono tenuti ad
osservare le istruzioni e le direttive impartite dal giudice tavolare.
3. Con atto motivato il giudice
tavolare puo' riservarsi o avocare a se' la trattazione di determinate
pratiche qualora lo ritenga opportuno per la difficolta' sostanziale o
giuridica del caso o per l'importanza o la portata della
decisione";
e) dopo l'articolo 130-bis, e'
inserito il seguente:
"Art. 130-ter. - 1.
Avverso il decreto tavolare del conservatore dei libri fondiari, emesso
per delega del giudice tavolare, e' ammesso reclamo con le modalita'
previste dagli articoli 126 e seguenti".
Art. 35.
(Controversie in materia di
masi chiusi)
1. In tutte le controversie in
materia di masi chiusi concernenti la determinazione dell'assuntore del
maso chiuso e la determinazione del prezzo di assunzione si osservano le
disposizioni dettate dal capo I del titolo IV del libro secondo del
codice di procedura civile.
2. Chi intende proporre in
giudizio una domanda relativa all'ordinamento dei masi chiusi e' tenuto
ad esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 46
della legge 3 maggio 1982, n. 203.
Art. 36.
(Disposizioni in materia di
atti pubblici, scritture private autenticate e loro copia certificata
conforme)
1. Salvo autorizzazione o
ordine della competente autorita' giudiziaria e salvo quanto disposto
dal titolo VI, capo I, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' fatto
divieto ai notai ed ai pubblici ufficiali depositari di atti pubblici e
scritture private autenticate di asportare anche temporaneamente tali
atti e documenti dai locali ove gli stessi sono conservati o archiviati.
2. In tutti quei casi in cui e'
prevista a qualsiasi fine la produzione in originale dell'atto pubblico
o della scrittura privata autenticata, il relativo obbligo si intende
adempiuto, salvo specifico ordine della competente autorita'
giudiziaria, mediante produzione di copia certificata conforme dal
pubblico ufficiale depositario.
3. Le annotazioni, gli estremi
di protocollo e registrazione, le quietanze ed ogni altra formalita' da
annotarsi a margine degli atti pubblici e delle scritture private
autenticate a cura degli uffici finanziari e della pubblica
amministrazione in genere sono eseguite sui documenti stessi dal
pubblico ufficiale depositario, sulla base di idoneo documento scritto
emesso dalla competente amministrazione cui l'originale avrebbe dovuto
essere prodotto in base alla normativa previgente.
4. Il Ministro della giustizia
e il Ministro delle finanze possono in qualsiasi momento disporre atti
di ispezione e controllo, senza preavviso, per verificare la conformita'
agli originali delle copie di atti pubblici e scritture private.
5. E' abrogata ogni norma in
contrasto con tale disposizione.
Art. 37.
(Comunicazione di violazioni
tributarie)
1. All'articolo 36 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita
dalla seguente: "Comunicazione di violazioni tributarie";
b) i commi primo, secondo e
terzo sono abrogati.
Art. 38.
(Trasferimento di impianti,
beni e attivita' alle societa' costituite a seguito della
liberalizzazione del mercato elettrico)
1. Alle societa' per azioni,
costituite in applicazione degli articoli 9 e 13, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonche' del combinato disposto
del comma 1 dell'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 79 del
1999 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto
1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 3 settembre 1999, a
far data dall'efficacia degli atti di conferimento di impianti, beni e
attivita' alle societa' stesse, sono trasferiti le concessioni, le
autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e tutti i provvedimenti
amministrativi, compresi quelli in via di perfezionamento, concernenti
gli impianti, i beni e le attivita' conferiti e gia' intestati alla
originaria societa' conferente e alle societa' conferenti successive.
2. Fatti salvi i poteri delle
competenti autorita' anche in materia di aggiornamento dei relativi
canoni, le concessioni concernenti soltanto le aree demaniali destinate
all'esercizio degli impianti di produzione di energia termoelettrica e
alle opere connesse e ausiliarie in esercizio alla data di entrata in
vigore della presente legge sono prorogate sino al 31 dicembre 2020, ma
scadono di diritto alla cessazione dell'attivita' di produzione di
energia che si verifichi precedentemente alla medesima data.
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